V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354).

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino all'80 per cento con le seguenti: fino al 90 per cento.
1.18. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino all'80 per cento con le seguenti: fino all'85 per cento.
*1.129. Scerra.
*1.17. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 65 per cento.
1.20. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
*1.102. Moretto, Del Barba.
*1.182. Zucconi, De Toma, Caiata, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*1.142. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.95. Ubaldo Pagano.
*1.150. Baldini.
*1.22. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 120.000 euro.

  Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: fino ad ulteriori 10.000 euro con le seguenti: fino ad ulteriori 30.000 euro.
1.132. Scerra.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 110.000 euro e le parole: 40.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
1.130. Scerra.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 110.000 euro.

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: fino ad ulteriori 20.000 euro con le seguenti: fino ad ulteriori 30.000 euro.
1.131. Scerra.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.
1.34. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 40.000 euro.
*1.32. Trano, Raduzzi.
*1.167. Lupi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
**1.145. Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**1.37. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: Marche, Umbria,.
1.118. Terzoni.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: Abruzzo aggiungere la seguente: , Lazio.
1.189. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e caratterizzati dai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

  Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: sono riconosciuti alle imprese aggiungere le seguenti: ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
*1.134. Pastorino, Fassina, Fornaro.
*1.152. Gagliardi.
*1.164. Prestigiacomo, D'Attis, Bagnasco.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività di agricoltura sociale, come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese, a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 20 per cento degli incentivi di cui ai commi 1 e 2, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
1.48. Trano, Colletti, Raduzzi.

  Al comma 4, dopo le parole: imprese alberghiere inserire le seguenti: ed extralberghiere,.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:

   «2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) acquisto, anche in leasing, e installazione di modem, router e di impianto wi-fi;

   b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

   d) acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

   e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita online di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

   f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

   g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo, di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

   h) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

   i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti online e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

   l) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

   m) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative;

   n) creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

   o) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati»;

   al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le domande vengono prese in esame dando precedenza alle imprese che non hanno usufruito del tax credit riqualificazione e alle imprese che si trovano nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, al fine di poter realizzare l'impegno del 40 per cento delle risorse previste per il Sud;

   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020».
1.125. Masi, Faro, Scanu, Orrico, Iorio, Manzo.

  Al comma 4, dopo le parole: imprese alberghiere aggiungere la seguente: ed extralberghiere.
1.45. Trano, Raduzzi.

  Al comma 4, dopo le parole: norme regionali, aggiungere le seguenti: nonché alle imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico, esercenti trasporto di persone mediante autobus coperti o scoperti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione,.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) spese derivanti da progetti di riqualificazione e innovazione della mobilità turistica, volti alla riqualificazione energetica e alla sostenibilità ambientale.
1.79. Buratti.

  Al comma 4, dopo le parole: norme regionali, aggiungere le seguenti: alle attività di agricoltura sociale, come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese, a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 30 per cento degli incentivi di cui ai commi 1 e 2.
1.55. Trano, Colletti, Raduzzi.

  Al comma 4, dopo le parole: alle strutture ricettive all'aria aperta, aggiungere le seguenti: agli alberghi diffusi,.
1.124. Orrico, Scanu, Masi, Di Lauro, Faro.

  Al comma 4, dopo le parole: alle strutture ricettive all'aria aperta, aggiungere le seguenti: ai rifugi, ai Centri di educazione ambientale,.
1.119. Terzoni.

  Al comma 4, dopo le parole: strutture ricettive all'aria aperta, aggiungere le seguenti: ai bed and breakfast.
1.184. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, dopo le parole: comparto turistico, aggiungere la seguente: crocieristico, e dopo le parole: parchi tematici aggiungere le seguenti: , alle altre imprese operanti nel settore dell'HORECA, ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, e ai rifugi di montagna.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:

   «2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) acquisto, anche in leasing, e installazione di personal computer e altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wi-fi;

   b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

   d) acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

   e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita online di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

   f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

   g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo, di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

   h) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

   i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti online e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

   l) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

   m) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative;

   n) creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

   o) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati;

   p) acquisto di strumenti e tecnologie necessarie per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nello svolgimento dell'attività lavorativa, atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti».
1.74. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Al comma 4, dopo le parole: comparto turistico, aggiungere le seguenti: ivi inclusi i pubblici esercizi,.
1.180. Zucconi, Trancassini, De Toma, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, dopo le parole: comparto turistico, aggiungere la seguente: , crocieristico.
*1.73. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*1.187. Rotelli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*1.96. Del Barba.

  Al comma 4, dopo le parole: stabilimenti balneari, aggiungere le seguenti: i pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287,.
1.193. Ubaldo Pagano.

  Al comma 4, dopo le parole: i parchi tematici aggiungere le seguenti: e le aziende della distribuzione di cibo e bevande operanti nel settore dell'HORECA, ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande.
1.122. Sut, Gagnarli, Maraia, Di Sarno, Manzo.

  Al comma 4, dopo le parole: i parchi tematici aggiungere le seguenti: e le aziende della distribuzione di cibo e bevande operanti nel settore dell'HORECA.
*1.192. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.97. Marco Di Maio, Del Barba.
*1.136. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*1.155. Nevi, Spena, Paolo Russo, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro.
*1.1. Cenni.

  Al comma 4, dopo le parole: parchi tematici aggiungere le seguenti: , e alle imprese operanti nel settore dell'HORECA, ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande.
**1.100. Marco Di Maio, Del Barba.
**1.181. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**1.149. Gagliardi.
**1.10. Incerti.
**1.195. Trano.

  Al comma 4, dopo le parole: parchi tematici aggiungere le seguenti: acquatici e faunistici.
*1.183. Zucconi, De Toma, Caiata, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*1.103. Moretto, Del Barba.
*1.128. Scanu.
*1.143. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.151. Baldini.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

  Conseguentemente:

   al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

    dopo la lettera a) inserire le seguenti:

   a-bis) interventi volti a perseguire il risparmio delle risorse idriche o l'efficientamento energetico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2021 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2021 o il reimpiego delle acque meteoriche;

   a-ter) interventi di adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi;

    alla lettera c), dopo la parola: funzionali inserire le seguenti: al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e;

    dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) spese per l'acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici e attrezzature nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione di impianti destinati all'immobile in cui si svolgono gli interventi di cui alle lettere precedenti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo;

   all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: , incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.
1.4. Sani.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e le imprese che svolgono attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
1.116. Alemanno.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: nonché le attività turistiche-ricettive di montagna.
1.11. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: e i ristoranti.
1.188. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:

   «2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) acquisto, anche in leasing, e installazione di personal computer e altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wi-fi;

   b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

   d) acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

   e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita online di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface – per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

   f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

   g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo, di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

   h) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

   i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti online e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

   l) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

   m) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative;

   n) creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

   o) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati;

   p) acquisto di strumenti e tecnologie necessarie per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nello svolgimento dell'attività lavorativa, atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti».
1.75. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: dell'efficienza energetica inserire le seguenti: e idrica.
1.106. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: riqualificazione antisismica aggiungere le seguenti: , tra cui acquisizione e installazione di tende e schermature solari incluse nella norma EN UNI 13561, con un fattore di trasmissione solare (GTOT) pari o migliore di 0,35, poste a protezione di una superficie vetrata e di tende, tessuti e tendaggi da interno secondo i criteri ambientali minimi (CAM) definiti dal decreto ministeriale 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 167, e nel rispetto della norma EN UNI 13120, ove prescritto, serramenti e porte;.

  Conseguentemente:

   sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) realizzazione di piscine esterne e interne, di aree wellness e relative aree in pertinenza, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) acquisizione di arredi da interno e da esterno, componenti di arredo, apparecchi e impianti di illuminazione da interno e da esterno;

   e-ter) interventi di incremento del risparmio della risorsa idrica, quali le acquisizioni dei beni elencati all'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
*1.141. Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*1.80. Lorenzin.
*1.165. Porchietto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*1.166. Lupi.

  Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) interventi volti a perseguire il risparmio delle risorse idriche o l'efficientamento energetico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2021 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2021 o il reimpiego delle acque meteoriche;.

  Conseguentemente:

   alla lettera c), dopo la parola: funzionali inserire le seguenti: al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e;

   dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) spese per l'acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici e attrezzature nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione di impianti destinati all'immobile in cui si svolgono gli interventi di cui alle lettere precedenti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
**1.98. Del Barba.
**1.156. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
**1.137. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
**1.175. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**1.83. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
**1.88. Ubaldo Pagano.

  Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) interventi volti a perseguire il risparmio delle risorse idriche o l'efficientamento energetico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2021 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2021 o il reimpiego delle acque meteoriche;.

  Conseguentemente:

   alla lettera c), dopo la parola: funzionali aggiungere le seguenti: al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e;

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) spese per l'acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici e attrezzature nuovi di classe non inferiore alla A+ e per l'installazione di impianti destinati all'immobile in cui si svolgono gli interventi di cui alle lettere precedenti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
1.126. Serritella, Manzo.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: barriere architettoniche aggiungere le seguenti: digitali, fisiche e sensoriali.
1.148. De Toma, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), dopo la parola: funzionali aggiungere le seguenti: al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e.
1.14. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a condizione che le spese relative a impianti wi-fi di cui alla lettera a) siano riconosciute all'esercizio ricettivo che metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 300 Mbts in download.
1.120. Liuzzi, Masi, Faro, Scanu, Elisa Tripodi.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento alle disposizioni antincendio;

   e-ter) spese per l'acquisto di arredi nuovi, elettrodomestici e attrezzature nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione degli impianti destinati all'immobile in cui sono effettuati gli interventi di cui alle lettere precedenti.
*1.168. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*1.161. D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) spese per la formazione del personale addetto ai servizi turistici.
1.121. Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:

   «2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) acquisto, anche in leasing, e installazione di modem, router e di impianto wi-fi;

   b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

   d) acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

   e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita online di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface – per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

   f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

   g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo, di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

   h) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

   i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti online e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

   j) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

   k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative;

   l) creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

   m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati».
*1.84. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*1.90. Ubaldo Pagano.
*1.138. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*1.157. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*1.5. Sani, Topo.
*1.176. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.194. Squeri, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «pari ad almeno 1 Megabit/s in download» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload».
**1.78. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**1.185. Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**1.77. Pizzetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «f-bis) sistemi di gestione a controllo a distanza di accessi, impianti, elettrodomestici e attrezzature destinate all'attività d'impresa;».
1.172. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: a scelta dell'impresa beneficiaria mediante rimborso o.
1.191. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno successivo con le seguenti: a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le disposizioni del presente articolo, a eccezione del contributo di cui al comma 2, si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e agli OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, con riferimento alle spese per interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi e destinati alle attività di cui al comma 4. In ipotesi di cessione del credito da parte degli OICR, questo può essere compensato dal cessionario senza tenere conto dello status di soggetto esente dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive del soggetto cedente.
*1.144. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.154. Cattaneo, Giacometto, D'Attis, Prestigiacomo.
*1.105. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno successivo con le seguenti: a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le disposizioni del presente articolo, a eccezione del contributo di cui al comma 2, si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, con riferimento alle spese per interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi e destinati alle attività di cui al comma 4. In ipotesi di cessione del credito da parte degli OICR, questo può essere compensato dal cessionario senza tenere conto dello stato di soggetto esente dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive del soggetto cedente.
1.133. Orrico.

  Al comma 8, sostituire le parole: Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti: Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1.110. Lacarra.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo una o più graduatorie annuali da stilare con l'attribuzione di punteggi che vadano a preferire gli investimenti che abbiano un alto contenuto tecnologico e di risparmio energetico, nonché la localizzazione nelle regioni del Sud Italia, suddividendo le risorse tra le imprese alberghiere, extralberghiere e le altre imprese del comparto turistico, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro per l'anno 2025.
1.147. Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: secondo l'ordine cronologico delle domande con le seguenti: secondo la preminenza per i progetti che danno priorità alla realizzazione dagli interventi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5.
1.59. Trano, Leda Volpi, Costanzo, Colletti, Raduzzi.

  Al comma 10, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni, le parole: 180 milioni con le seguenti: 360 milioni, le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni e le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;

   ai relativi oneri si provvede, per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Agli eventuali ulteriori oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
1.60. Trano, Raduzzi.

  Al comma 11, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 2.
1.111. Lacarra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

   b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   4-ter. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.».
1.127. Manzo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
*1.92. Ubaldo Pagano.
*1.99. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
*1.178. Zucconi, De Toma, Caiata, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.159. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*1.86. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*1.139. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*1.7. Sani, Topo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020».
**1.87. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
**1.93. Ubaldo Pagano.
**1.160. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
**1.8. Sani, Topo.
**1.140. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
**1.179. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 13.
*1.6. Sani, Topo.
*1.85. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*1.91. Ubaldo Pagano.
*1.158. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*1.177. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi realizzati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la quota del credito di imposta di cui al comma 1 non utilizzata in compensazione può essere chiesta a rimborso per il medesimo anno di spettanza, e gli incentivi di cui al presente articolo, che spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 119, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono cumulabili con quelli previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
**1.82. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.
**1.107. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Al comma 15, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2025 con le seguenti: entro il 31 marzo 2023.
1.174. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per il rilancio del settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, in ogni caso facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I/Divisione 55 – ATECO ISTAT 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive. Agli oneri di cui presente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.104. Del Barba.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Per il rilancio del settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, sempre facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I/Divisione 55 – ATECO ISTAT 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive.
*1.76. Gavino Manca, Bonomo, Benamati, Soverini, Zardini.
*1.9. Miceli.
*1.94. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale, mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**1.89. Ubaldo Pagano.
**1.117. Sut, Terzoni, Ianaro.
**1.123. Ianaro.
**1.153. Mazzetti, Cattaneo, Prestigiacomo.
**1.101. Moretto, Del Barba.
**1.135. Bitonci, Patassini, Gusmeroli, Lucchini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
**1.81. Lorenzin, Topo.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate alle finalità di cui al medesimo comma 176, non spese alla data del 31 dicembre 2021, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e destinate agli interventi di cui al presente articolo.
1.190. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)

  1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.
  3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite massimo di spesa, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
1.01. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comma 4 inserire le seguenti: incluse quelle operanti nel settore dell'Ho.re.ca., ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande.
*2.24. Marco Di Maio, Del Barba.
*2.38. Gagliardi.
*2.53. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*2.4. Incerti.
*2.29. Trano.
*2.52. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*2.31. Di Sarno, Maraia, Manzo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 96 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 55 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2.6. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 60 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2.11. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le suddette garanzie sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
*2.3. Incerti.
*2.17. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*2.5. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*2.37. Gagliardi.
*2.33. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*2.49. Nevi, Spena, Sandra Savino, Bagnasco, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
**2.39. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.
**2.15. Buratti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sopprimere la lettera d);

   b) al comma 3, lettera e), sostituire le parole: nella misura massima dell'80 per cento con le seguenti: nella misura massima del 90 per cento;

   c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   «6-bis. Per favorire l'accesso al credito da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che beneficiano della garanzia di cui al presente articolo, viene previsto un contributo in conto capitale per abbattimento del costo delle operazioni di garanzia Confidi denominato “voucher Garanzia” nella misura dell'1,5 per cento dell'importo finanziato e comunque entro il limite massimo della commissione di garanzia applicata all'impresa dal Confidi».
2.50. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 3, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento;

   b) sopprimere le seguenti parole: tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;.
*2.16. Buratti.
*2.40. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.
*2.30. Raduzzi.

  Al comma 3, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento;

   b) sopprimere le seguenti parole: tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35,8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi al Fondo rotativo per l'attuazione del Programma Next Generation EU.
2.21. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Al comma 3, lettera f), dopo le parole: operazioni di rinegoziazione aggiungere le seguenti: o surroga.
2.1. Sani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per consentire alle micro e piccole e medie imprese, nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, di ricevere supporto nella realizzazione di azioni coerenti con le linee progettuali Transizione 4.0 – M1C2, intervento 1 e Investimenti ad alto contenuto tecnologico – M1C2, intervento 2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi», sono inserite le seguenti: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci.».
*2.13. Gavino Manca.
*2.27. De Filippo.
*2.44. Squeri, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*2.35. Zennaro, Patassini, D'Eramo.
*2.25. Moretto, Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive. Il comitato di gestione del fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
2.32. Manzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie e delle attività ad essa strumentali è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo.».
*2.14. Gavino Manca.
*2.36. Zennaro, Patassini, D'Eramo.
*2.26. Moretto, Del Barba.
*2.45. Squeri, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*2.28. De Filippo.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive. Il comitato di gestione del fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
**2.23. Ubaldo Pagano.
**2.34. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
**2.51. Zucconi, De Toma, Caiata, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**2.22. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Garanzie per le imprese partecipanti ai bandi di gara PNRR)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sostenendo le esigenze delle imprese che partecipano ai bandi di gara, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

     1.1. le parole: «nei confronti» sono sostituite con le seguenti: «e garanzie a favore»;

     1.2. alla lettera a), dopo le parole: «i prenditori dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;

     1.3. alla lettera b), dopo le parole: «l'erogazione dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «o la concessione delle garanzie»;

    2) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia»;

   b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.»;

   c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 2, le parole: «sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti» sono sostituite con le seguenti: «sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,»;

    2) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.»;

    3) al comma 3, le parole: «Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria» sono sostituite con le seguenti: «Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge»

    4) al comma 4-bis, dopo le parole: «regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440» sono aggiunte le seguenti: «e l'articolo 106 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50»;

   d) all'articolo 7.1, comma 1, la parola: «ceduti» è sostituita con la seguente: «originati»;

   e) all'articolo 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «dagli altri patrimoni destinati» aggiungere le seguenti: «, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.».
*2.07. Fassina.
*2.013. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*2.010. Porchietto, Cattaneo, Giacometto, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Garanzie per le imprese partecipanti ai bandi di gara PNRR)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sostenendo le esigenze delle imprese che partecipano ai bandi di gara, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1-ter:

     1.1. alinea, le parole: «nei confronti» sono sostituite con le seguenti: «e garanzie a favore»;

     1.2. alla lettera a), dopo le parole: «i prenditori dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;

     1.3. alla lettera b), dopo le parole: «l'erogazione dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «o la concessione delle garanzie»;

    2) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia»;

   b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.».
2.02. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(SACE)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, qualora costituiti da banche, da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a condizione che sui finanziamenti erogati o sulle garanzie prestate i soggetti che li hanno costituiti trattengano un interesse economico minimo del 5 per cento.
  3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
  4. Sulle obbligazioni di SACE Spa derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2.01. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Controgaranzia SACE su operazioni PNRR)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, qualora costituiti da banche, da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a condizione che sui finanziamenti erogati o sulle garanzie prestate i soggetti che li hanno costituiti trattengano un interesse economico minimo del 5 per cento.
  3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
  4. Sulle obbligazioni di SACE Spa derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2.08. Fassina.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Controgaranzia SACE su operazioni PNRR)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE Spa concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, qualora costituiti da banche, da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a condizione che sui finanziamenti erogati o sulle garanzie prestate i soggetti che li hanno costituiti trattengano un interesse economico minimo del 5 per cento.
  3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
  4. Sulle obbligazioni di SACE Spa derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2.014. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Pubblicità operazioni cartolarizzazione crediti delle imprese partecipanti ai bandi di gara PNRR)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, attraverso l'utilizzo delle operazioni di cartolarizzazione per provvedere all'approvvigionamento di adeguata liquidità alle imprese che partecipano ai bandi di gara, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 2, le parole: «sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti» sono sostituite con le seguenti: «sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,»;

    2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.»;

    3) al comma 4-bis, dopo le parole: «regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440» sono aggiunte le seguenti: «e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

  2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «dagli altri patrimoni destinati» aggiungere le seguenti: «, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.».
2.03. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in tema di investimenti portuali green new deal)

  1. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final (cosiddetto «Nuovo green deal europeo»), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50 per cento dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa.
2.012. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 250.000 euro.
*3.1. Sani, Topo.
*3.18. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*3.15. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*3.5. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.7. Del Barba.
*3.14. Scanu.
*3.21. Zucconi, De Toma, Caiata, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*3.6. Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le imprese turistiche di nuova costituzione che intendono utilizzare abitazioni private e immobili pubblici, anche privati ad uso industriale, in stato di abbandono, per realizzare ospitalità alberghiere sostenibili, gestite in forma imprenditoriale, allo scopo di incrementare i flussi turistici, di generare filiere di servizi e nuova occupazione e di contrastare lo spopolamento delle aree interne.
3.13. Orrico, Scanu, Masi, Di Lauro, Faro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: attività imprenditoriale inserire le seguenti: nonché quelle operanti nel settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 60 per cento;

   c) al comma 5, sopprimere le seguenti parole: di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque.
*3.2. Incerti.
*3.12. Di Sarno, Maraia.
*3.10. Trano.
*3.22. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: trenta anni.
3.9. Raduzzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, sostituire le parole: non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi con le seguenti: sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

   b) al comma 8, sostituire le parole: rilasciate da SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente con le seguenti: rilasciate da SACE Spa a titolo gratuito e nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente ovvero alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI ex legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*3.19. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*3.20. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti con le seguenti: e, comunque, cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi nei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e.
3.3. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 8, inserire, in fine, il seguente periodo: La garanzia rilasciata da SACE Spa è concessa a titolo gratuito.
3.16. Buratti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a supportare la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, al comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Anche al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024.».
3.4. Losacco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 dell'articolo 178 è sostituito dal seguente:

   «3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPESS volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo”, come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
3.01. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, aggiungere le seguenti: 79.90.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma, sopprimere le parole: come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wi-fi;

   b) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi on-line;

   d) acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

   e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

   f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

   g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

   h) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

   i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on-line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

   j) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

   k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

   l) creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

   m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati.».
4.2. Faro, Manzo, Masi, Scanu, Iorio, Elisa Tripodi, De Carlo, Orrico, Di Lauro, Buompane, Serritella.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: in ottemperanza di specifichi obblighi di legge, aggiungere le seguenti: nonché la programmazione dello sviluppo e realizzazione di specifiche aree dedicate a garantire i servizi di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a ridotta mobilità in tutte le stazioni ferroviarie.
5.4. Misiti.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: da realizzarsi aggiungere le seguenti: nelle regioni in transizione per indicatori socio economici critici e nell'area del cratere del sisma 2016, oltre che.
5.7. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: nelle regioni del Mezzogiorno aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla Regione Siciliana.
5.8. Varchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il settimo periodo con il seguente: Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con apposita informativa, il contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS, e, corredato della relazione di cui al comma 2-ter, alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.
5.6. Paita, Scagliusi, Maccanti, Gariglio, Pentangelo, Silvestroni, Nobili, De Girolamo, Tasso.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il settimo periodo con il seguente: Lo schema di contratto di programma è trasmesso, entro sette giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alle Camere, unitamente ad un elenco riassuntivo degli interventi ferroviari da realizzare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa.
5.5. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 47-quater, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono».
5.2. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini della relativa autorizzazione, le opere inerenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari connessi ai porti direttamente, sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5.10. D'Attis, Rospi.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.16. Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria nonché dei progetti finanziati da contratti pubblici)

  1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

«Art. 53-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria nonché di opere pubbliche)

   1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, nonché relative a infrastrutture e a opere pubbliche, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
   2. Qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.
   3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.
   4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.
   5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.
   6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
6.29. Lupi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 17, comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «al presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «e dei progetti relativi a opere infrastrutturali per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,».
6.10. Paita, Del Barba.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: infrastrutture ferroviarie, aggiungere le seguenti: e delle altre opere pubbliche previste,.
6.4. Carnevali, Ciagà.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: infrastrutture ferroviarie aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo agli interventi di completamento del programma infrastrutturale di Alta Velocità nelle regioni del Mezzogiorno riservata al traffico passeggeri e ad eventuali treni logistici,.
6.23. Varchi, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: infrastrutture ferroviarie aggiungere le seguenti: anche a scartamento ridotto.
6.30. Deidda, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché degli interventi relativi.
*6.8. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*6.14. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*6.18. Valbusa, Donina, Rixi, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.25. Mazzetti, Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: interventi finanziati inserire le seguenti: , in parte,.
6.17. Maraia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo, è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di VIA.
*6.20. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.27. Rosso, Sozzani, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1, si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario, d'intesa con il Presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.;

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Per gli interventi di edilizia giudiziaria aggiungere le seguenti: , nonché per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,;

   c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché alle opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,;

   d) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
6.13. Faro, Giuliano, Manzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi, laddove l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
6.7. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
*6.12. Maraia.
*6.11. Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Nella misura strettamente necessaria e con riferimento a progetti unitari che, per ragioni di interconnessione con interventi finanziati dal PNRR, coinvolgono soggetti privati titolari di interventi connessi, le previsioni di cui al comma 3 trovano altresì applicazione quando il ricorso alle procedure ivi indicate è motivato in ragione dell'impossibilità di individuare altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza della concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. Con la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, le stazioni appaltanti danno motivata attestazione delle ragioni tecniche a supporto della procedura.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di incentivare gli investimenti privati a supporto e in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione degli iter procedimentali relativi ad opere di particolare rilevanza pubblica, sociale o comunque connesse ad obiettivi di rilancio dell'economia e di sviluppo infrastrutturale anche non integralmente finanziate con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, in caso di progetti, anche di partenariato pubblico-privato, che in via unitaria comprendano uno o più interventi finanziati con le predette risorse, i soggetti coinvolti nei progetti possono, in sede di definizione dell'accordo per la realizzazione del progetto unitario, concordare l'estensione delle misure relative alla governance ed alle procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, ad eccezione delle previsioni in materia di vigilanza, controllo e contabilità che rimarranno separate tra gli interventi finanziati con risorse del PNRR e gli interventi finanziati con risorse private.

   b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed estensione della disciplina del PNRR ai progetti finanziati anche non in via esclusiva con risorse del PNRR.
6.2. Carnevali, Ciagà, Mauri, Pezzopane, Pini, Zardini, Andrea Romano, Frailis, Carla Cantone, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.
*6.21. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.28. Rosso, Sozzani, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire celermente la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, inclusi gli interventi assunti in convenzione, i Provveditori interregionali alle opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2026, fermi restando gli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di carenza di organico di personale appartenente all'area amministrativo-contabile attestata dal dirigente di riferimento, sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni. Alle procedure di scelta del contraente si applica il citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i compensi da porre a base di affidamento sono desunti dalle tariffe professionali vigenti, con la riduzione degli onorari non inferiore al 20 per cento e con percentuale delle spese non superiore al 20 per cento. Gli oneri e spese trovano copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi. Le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale sono a carico dei soggetti stessi incaricati. Nel caso di ricorso a professionisti esterni, ai sensi del presente comma, la quota di incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevista per il relativo personale interno e non riconosciuta costituisce economia di spesa. Tra le somme a disposizione dell'amministrazione dei quadri economici trovano copertura le spese per l'espletamento dei sopralluoghi tecnici, inclusi gli eventuali noleggi delle auto di servizio, anche nel caso degli interventi previsti nei programmi del manutentore unico dell'Agenzia del demanio.
6.6. Fragomeli, Miceli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è integrato con quello di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamato nel comma 4 del presente articolo.».
*6.19. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.26. Rosso, Sozzani, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per gli anni dal 2022 al 2026, in deroga alle disposizioni vigenti, gli enti locali titolari degli interventi finanziati con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano complementare possono utilizzare i ribassi d'asta per far fronte, fino a compensazione, alle variazioni rilevate dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, tali da determinare un aumento dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
6.5. Sani, Topo, Boccia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Avviso procedure negoziate PNRR)

  1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura».
*6.01. Trano.
*6.04. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*6.09. Del Barba.
*6.020. Terzoni, Maraia.
*6.035. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
*6.040. Mazzetti, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Mandelli.
*6.055. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Approvazione dei progetti relativi agli investimenti pubblici)

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Sempre per le finalità di cui al comma 1, è altresì ammesso l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che il suddetto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In caso di mancato finanziamento del progetto presentato, con risorse del PNRR o dei fondi strutturali dell'Unione europea, è esclusa l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in relazione alle spese sostenute a titolo di corrispettivo dell'incarico di progettazione relativo allo stesso progetto. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
6.03. Ciagà, Carnevali, Mauri, Pezzopane, Pini, Zardini, Andrea Romano, Frailis, Carla Cantone, Ungaro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Collegio consultivo tecnico sotto-soglia)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono soppresse e le parole: «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelli di»;

   b) il comma 4 è soppresso.
*6.06. Del Barba.
*6.019. Terzoni, Maraia.
*6.032. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
*6.041. Mazzetti, D'Attis, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC)

  1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, all'interno delle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, non possono essere dichiarati aggiudicatari gli operatori economici che siano già risultati aggiudicatari all'interno delle predette procedure per più di tre volte, salvo siano gli unici partecipanti ovvero la stazione appaltante, per peculiari profili di complessità e comprovate esigenze tecniche, ne ritenga opportuna la valutazione con provvedimento motivato.
  2. Il presente articolo si applica compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
6.010. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per l'accelerazione degli interventi finalizzati all'adeguamento tecnologico delle infrastrutture)

  1. Al fine di accelerare il Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System (ERTMS) e garantire il rispetto delle tempistiche previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione dell'investimento 1.4 della Missione 3, componente 1, all'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) per gli interventi di realizzazione di impianti e manufatti, insistenti sul sedime della rete ferroviaria e sulle aree ad essa pertinenziali, quali stazioni, posti di movimento e linee, finalizzati alla sicurezza e al controllo dell'esercizio ferroviario, ivi comprese le reti di telecomunicazione dedicate, e all'adeguamento dei sistemi tecnologici ferroviari alle specifiche di interoperabilità europee.».

  2. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva come di seguito specificati:

   prima fase, integrativa della progettazione definitiva: carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, saggi archeologici e, ove necessario, esecuzioni di sondaggi;

   seconda fase, integrativa della progettazione esecutiva e preliminare alla consegna dei lavori ampliamenti e scavi in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.»;

   c) al comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario o contesti, anche strutturali, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, ed eventuale rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;».
*6.029. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.050. Sozzani, Rosso, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Il comma 5 dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica anche alle procedure negoziali disciplinate dalla parte II, titolo VI del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, nonché alle procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali pattuizioni contrattuali, ivi comprese quelle contenute nei contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto comunque disciplinati, contrarie o in deroga al comma 5 dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si intendono automaticamente sostituite con quanto disciplinato dalla medesima norma.
**6.030. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**6.051. Sozzani, Rosso, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 2-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alle lettere a) e b) le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2031».
*6.031. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.052. Sozzani, Rosso, D'Attis, Prestigiacomo.

ART. 7.

  Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Difesa Servizi Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma.
7.2. Enrico Borghi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 3-bis, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Al termine delle procedure di gara relative alle infrastrutture digitali di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa, provvedono a inviare alle Commissioni parlamentari competenti una relazione dettagliata sull'espletamento delle suddette procedure, al fine di assicurare la trasparenza in ordine all'indipendenza tecnologica del polo strategico nazionale.
7.7. Liuzzi, Scagliusi, Roberto Rossini, Baldino, Carabetta.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 3-bis, sopprimere il terzo periodo.
*7.8. Scagliusi, Liuzzi.
*7.1. Giuliodori, Trano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: ai due anni successivi con le seguenti: ai cinque anni successivi.
7.4. Raduzzi.

  Sopprimere il comma 3
*7.6. Marco Di Maio, Del Barba.
*7.9. Capitanio.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi, del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0)

  1. Al fine di incentivare la digitalizzazione delle imprese attraverso gli investimenti in tecnologie avanzate, ricerca ed innovazione, in competenze digitali e manageriali, in attuazione della linea progettuale M1C2 – investimento 1.1-3-5 – Transizione 4.0 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come integrata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nella ripartizione di cui all'articolo 1, del medesimo decreto, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale degli stessi, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite di spesa di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
  2. Al fine di sostenere il rilancio e la resilienza dell'ecosistema delle imprese colpito dall'emergenza sanitaria da COVID-19, potenziandone la dimensione innovativa, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle seguenti misure del Piano Transizione 4.0:

   a) gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   c) il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
7.01. Sut.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al fine di garantire maggiore efficienza e rafforzamento nella realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, devono esplicitare, all'interno degli atti relativi all'attuazione di ciascun investimento, le attività di natura digitale correlate ovvero che prevedano l'acquisto di beni o servizi ICT, nonché indicare il valore delle attività di cui sopra a valere sull'intero importo, nonché la quota del singolo intervento destinata alla copertura degli oneri necessari a conseguire gli obiettivi di cybersecurity e cyber-resilienza, come definita all'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
7.02. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme a difesa della sovranità digitale)

  1. Al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti aggiudicatari che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, congiuntamente con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, vengono fornite specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare.
7.03. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: M1C3 intervento 4.2.3 inserire le seguenti: , Transizione 4.0 – M1C2, intervento 1 e Investimenti ad alto contenuto tecnologico – M1C2, intervento 2;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole: 772 milioni con le seguenti: 1.072 milioni.

   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i princìpi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata «Fondo per la transizione tecnologica delle micro piccole e medie imprese» con dotazione di 300 milioni di euro per l'attuazione delle linee progettuali Transizione 4.0 – M1C2, intervento 1 e Investimenti ad alto contenuto tecnologico – M1C2, intervento 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicato alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE.
  6-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis, in gestione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, è destinato all'erogazione di garanzie e finanziamenti agevolati in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
  6-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati in relazione al Fondo di cui al comma 6-bis:

   a) i criteri e i termini per le procedure di selezione e adesione dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ai sensi degli articoli 47 e 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   b) le modalità di attuazione degli interventi da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi;

   c) i criteri e i princìpi per il rispetto del principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH).
*8.1. Gavino Manca.
*8.4. Moretto, Del Barba.
*8.5. Buratti.
*8.6. De Filippo.
*8.9. Stumpo, Fassina.
*8.10. Zennaro, Patassini, D'Eramo.
*8.17. Squeri, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione, previste dalla missione IV, componente 2: dalla ricerca all'impresa, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 19-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per consentire l'avvio del programma di potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza, per gli anni 2022, 2023 e 2024, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro annui.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante riduzione del finanziamento sanitario corrente.
  1-quater. Al comma 2 dell'articolo 19-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole da: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
8.7. Lorenzin, Carnevali.

  Al comma 4, dopo le parole: rappresentanti dei Ministeri inserire le seguenti: e della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
*8.2. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*8.15. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Per favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività turistico-culturali dei comuni e dei borghi italiani, nell'ambito della dotazione della sezione denominata «Fondo per il turismo sostenibile» del Fondo ripresa e resilienza Italia, una somma pari a 6 milioni di euro è destinata al finanziamento di corsi di formazione bandistici e corali, nella misura di euro 3.000 per ogni corso, e all'assegnazione di un contributo pari al 50 per cento del costo di acquisto di uno strumento musicale, fino a un massimo di 500 euro, ai giovani di età compresa tra i 5 ed i 18 anni iscritti a corsi di formazione bandistica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della cultura sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento, per il riparto e l'assegnazione delle risorse, nel rispetto del limite di spesa.
8.12. Baldini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Le risorse di cui alla misura M2C1.3, Investimento 3.1: «Isole verdi», finalizzate al miglioramento in termini ambientali/energetici delle piccole isole, sono assegnate per le finalità individuate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai 35 comuni delle isole minori, sulla base dei progetti individuati nel documento unico di programmazione isole minori (DUPIM).
8.16. Mazzetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Al fine di realizzare la più ampia attuazione della misura M1C3 a valere sulle risorse della sezione di cui al comma 6, nell'ambito del Fondo ripresa e resilienza Italia, sono destinati 10 milioni di euro alle riserve della biosfera MAB-UNESCO con sede in Italia, riconosciute alla data del 17 novembre 2021.
8.11. Baratto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondi rotativi destinati all'acquisto di autobus a basso impatto ambientale e infrastrutture adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione e il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di strumenti finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi dei Fondi strutturali e di Investimento europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
  3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
  4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o a idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.
*8.02. Del Barba.
*8.09. Mazzetti, D'Attis, Sozzani.
*8.08. Donina, Valbusa, Rixi, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*8.010. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Partenariati di crescita territoriale)

  1. Al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, i partenariati di crescita territoriale dotati di un capofila istituzionale (comune o provincia) e riconosciuti dalla regione con protocollo d'intesa o accordi di programma possono essere direttamente destinatari delle misure e dei programmi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  2. Lo Stato organizza i partenariati di crescita territoriale di cui al comma 1 in conformità al quadro istituzionale e giuridico nazionale, includendo i seguenti eventuali partner:

   a) competenti autorità regionali e locali;

   b) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

   c) le parti economiche e sociali;

   d) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

  3. Conformemente al sistema della governance a più livelli, lo Stato associa i partner di cui al comma 2 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi.
8.03. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di distretti turistici)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e» sono sostituite con la seguente: «Ministero»;

   b) al comma 5, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023» e le parole: «dei beni e delle attività culturali e» sono soppresse.
8.06. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bitonci, Cestari, Paternoster, Patassini.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari a 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la transizione energetica.
9.8. Buratti, Mancini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari a 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le risorse disponibili nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2, componente C2, investimento 1.3. specificamente destinate alla promozione impianti innovativi, incluso l'off-shore.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la transizione energetica.
*9.22. Prestigiacomo, D'Attis.
*9.9. Mancini, Buratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere utilizzate, con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai fini del supporto tecnico e operativo all'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, relative all'attuazione degli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
9.4. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Torto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai fini del supporto tecnico e operativo all'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, relative all'attuazione degli investimenti previsti dal Piano complementare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, a valere sulle risorse della contabilità speciale commissariale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9.14. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che è espresso entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione.
9.11. Butti, Corneli, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ivi compresi gli enti territoriali, aggiungere le seguenti: e in particolar modo gli enti in condizioni di tensione finanziaria.
9.1. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere i commi 8 e 9.
9.13. Raduzzi.

  Al comma 8, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o suo delegato.

  Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e un rappresentante tecnico delegato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
*9.6. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*9.19. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 9.
9.23. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

  Conseguentemente, al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2021-2022».
9.16. Fassina.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2021-2022».
*9.15. Fassina.
*9.7. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine.
9.25. Costanzo, Trano.

  Al comma 12, dopo le parole: possono essere versate aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che è espresso entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione.
9.12. Butti, Corneli, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal PNRR di cui al regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dei cicli di spesa della programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, apposite convenzioni per attività di assistenza e supporto tecnico operativo per la gestione di fondi e per attività connesse strumentali o accessorie con il Ministero dell'economia e delle finanze o con la Agenzia per la coesione territoriale, i quali, per l'esecuzione di dette attività, possono avvalersi del know how e delle competenze specialistiche di Studiare Sviluppo s.r.l., società in house di dette amministrazioni, anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Le convenzioni sono regolate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi, a legislazione vigente.
9.10. Buratti.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al fine di garantire celermente la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche al fine di realizzare gli interventi assunti in convenzione e rientranti nel PNRR, i provveditori interregionali alle opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2026, fermi restando gli articoli 24 e 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di carenza di organico di personale appartenente all'area amministrativo-contabile attestata dal dirigente di riferimento sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni. Alle procedure di scelta del contraente si applica il citato decreto e i compensi da porre a base dell'affidamento sono desunti dalle tariffe professionali vigenti, con la riduzione degli onorari non inferiore al 20 per cento e con percentuale delle spese non superiore al 20 per cento. Gli oneri e le spese trovano copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi. Le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale sono a carico dei soggetti stessi incaricati. Nel caso di ricorso a professionisti esterni, ai sensi del presente comma, la quota di incentivo di cui all'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevista per il relativo personale interno e non riconosciuta costituisce economia di spesa. Tra le somme a disposizione dell'amministrazione dei quadri economici trovano copertura le spese per lo svolgimento dei sopralluoghi tecnici, inclusi gli eventuali noleggi delle auto di servizio, anche nel caso degli interventi previsti nei programmi del manutentore unico dell'Agenzia del demanio.
9.3. Miceli.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al fine di consentire i tempestivi avvio ed esecuzione dei progetti PNRR e del PNC, di assicurare un rapporto trasparente ed equilibrato fra i soggetti attuatori e gli operatori economici e allo scopo di prevenire contenziosi in fase di esecuzione dei contratti, e di evitare quindi ritardi nello svolgimento delle attività dedotte nel contratto, l'Autorità nazionale anticorruzione definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, schemi di contratti-tipo per le attività di progettazione e per le prestazioni di altri servizi tecnici ad esse connesse, a tutela dell'interesse pubblico e dei diritti dell'operatore economico per quanto attiene in particolare alla congruità dei tempi di esecuzione delle prestazioni, alle modalità di pagamento dei corrispettivi e a eventuali modifiche richieste dai soggetti attuatori in corso di esecuzione del contratto, non previste nei documenti di gara.
9.5. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e valutazione della spesa del PNRR)

  1. Ai fini del rafforzamento delle attività di monitoraggio e controllo parlamentare sull'attuazione e la valutazione della spesa del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad integrazione della relazione semestrale prevista dall'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e trasmessa alle Camere in base all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ciascuna Camera può richiedere in qualsiasi momento al Governo, su qualsiasi progetto in fase di realizzazione o programmato, sia esso gestito a livello nazionale, regionale o locale, e per i singoli interventi che ne fanno parte, informazioni o qualsivoglia documento utile al fine di svolgere la propria funzione di monitoraggio e controllo sull'attuazione del PNRR. Il Governo trasmette alle Camere, senza indugio e, in ogni caso entro dieci giorni dalla richiesta, tutte le informazioni o i documenti disponibili o raccoglie e trasmette prontamente le suddette informazioni o documenti ogniqualvolta l'onere della raccolta non sia sproporzionato rispetto all'obiettivo.
  2. Entro il 31 gennaio 2022 il Ministero dell'economia e delle finanze consente ai parlamentari e alle commissioni competenti di Camera e Senato l'accesso diretto ai dati di monitoraggio, anche in formato aperto, rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS».
  3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la relazione è corredata di una nota esplicativa volta a riferire dettagliatamente in merito allo stato di avanzamento nel raggiungimento dei pilastri definiti nell'articolo 3 e degli obiettivi generali e specifici enunciati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dei risultati quantitativi e qualitativi di ciascun asse strategico e priorità trasversale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e a dare conto del raggiungimento delle milestones;».
  4. Le Camere analizzano, sulla base dei rispettivi regolamenti parlamentari, la relazione e la nota di cui al comma 3 e qualsiasi altro documento trasmesso dal Governo in base al comma 1. Qualora le Camere approvino atti di indirizzo il Governo ne tiene conto nelle successive fasi di attuazione e ne riferisce nella relazione periodica successiva.
  5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima dell'invio alla Commissione europea, l'eventuale proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza in tempo utile per il suo esame.

   Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV del Titolo I con la seguente: PROCEDURE DI SPESA E CONTROLLO PARLAMENTARE.
9.01. Battelli, Berti, Bruno, Businarolo, Galizia, Grillo, Ianaro, Papiro, Ricciardi, Scerra, Vignaroli.

ART. 10.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 2 milioni.
10.3. Gallinella, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «e locale» sono inserite le seguenti: «, dagli enti del sistema camerale».
*10.4. D'Attis, Cannizzaro, Mandelli.
*10.2. Ubaldo Pagano.
*10.5. De Toma, Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previste nell'ambito del fondo React EU nel PNRR)

  1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, già destinate al «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU», sono impegnate in favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2. Il fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, denominato Fondo Nuove Competenze, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno: gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, con particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e il terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati e i relativi interventi sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
10.01. Viscomi, Mura, Carla Cantone.

ART. 11.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per l'area interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
11.1. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 4, comma 4-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nelle regioni in cui sono presenti più di due aree portuali sedi di Autorità di sistema portuale è possibile presentare una proposta aggiuntiva di una ulteriore ZES.»;
11.5. D'Uva.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera a-ter, terzo periodo, dopo le parole: con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,.
11.2. Liuzzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Presidenza del Consiglio dei ministri indìce, per una data non posteriore al decimo giorno successivo alla ricezione della richiesta di deferimento di cui al periodo precedente, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione, e comunque non oltre dieci giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, il diniego di autorizzazione acquisisce definitivamente efficacia.
11.4. Maraia.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'intera procedura deve svolgersi in un massimo di novanta giorni.
11.6. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, è definita una disciplina di vantaggio in considerazione della deficitaria situazione socio-economica delle regioni aggravate dalla insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia o dal clima difficili, fattori la cui persistenza recano grave danno allo sviluppo dei territori interessati.
11.7. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui presente articolo si applicano anche alle zone economiche ambientali di cui al decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
11.3. D'Ippolito.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori benefici fiscali ZES)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES:

   i) i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile;

   ii) i costi relativi a progetti per la riqualificazione e l'utilizzo delle strutture industriali e dei capannoni abbandonati, con l'obiettivo di dare vita a nuove attività imprenditoriali;

   iii) spese per opere murarie».
11.03. Scerra, Berti, Bruno, Businarolo, Galizia, Grillo, Ianaro, Papiro, Ricciardi, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Individuazione degli interventi infrastrutturali prioritari da sottoporre a commissariamento)

  1. Il Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili, d'intesa con le regioni, individua gli interventi infrastrutturali prioritari da sottoporre a commissariamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, comprese le opere funzionali e collaterali all'estensione del Corridoio paneuropeo VIII in Italia, anche non incluse nei Contratti di Programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS e RFI, nonché al servizio delle Zone Economiche Speciali e per la realizzazione delle piattaforme logistiche, secondo le indicazioni e gli obbiettivi del PNRR.
11.05. Maraia.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
*12.5. Iovino.
*12.4. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Orfini, Ciampi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli organismi di gestione per il diritto allo studio delle stesse.
**12.8. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
**12.3. Emanuela Rossini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di attivare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, a partire dall'anno accademico 2021-2022 e per l'intera durata del corso, è istituito un Fondo alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'inserimento all'articolo 13, comma 2-ter, della Parte I, dell'allegato A – Tariffa – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della seguente nota: «1. Nel caso di conti deposito, conti deposito titoli, buoni fruttiferi postali e polizze d'investimento l'imposta è calcolata sul valore medio di giacenza risultante dagli estratti».
  1-ter. Ai laureati di cui al comma 1-bis viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.
12.6. Melicchio.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  1-ter. L'adeguamento dell'importo delle borse di studio di cui al comma 1-bis è stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.7. Melicchio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dal protocollo di intesa tra Ministero dell'interno e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per il diritto allo studio di giovani studenti titolari di protezione internazionale – in attuazione del protocollo di intesa Ministero dell'interno – CRUI siglato a Roma il 20 luglio 2016 –, sono disposte, con decreto ministeriale, ulteriori 100 borse di studio per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a favore degli studenti con protezione internazionale (con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria).
12.2. Quartapelle Procopio, Berlinghieri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Trattamento contrattuale di formazione specialistica)

  1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, e nei limiti di 80 milioni di euro per il 2022, e 150 milioni dal 2023, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.04. Mandelli, Saccani Jotti.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 6-ter.1, aggiungere i seguenti:

  6-ter.2 Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter.1 e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'ANIS, di cui all'articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì previsto l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi, attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché per la gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo e per la gestione giuridica ed economica del personale.
  6-ter.3 Per effetto del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge n. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, a decorrere dall'anno 2022 i limiti di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
13.1. Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.

ART. 14.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: crediti formativi complessivi aggiungere le seguenti: , in misura non superiore a dodici crediti formativi universitari per ogni annualità prevista dal corso di studi,.
14.3. Iovino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. In coerenza con le finalità del comma 2, al fine di razionalizzare e di aggiornare i settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarità di cui al comma 1, è prevista l'istituzione di corsi di formazione universitaria nell'ambito del turismo legato alle acque.
  2-ter. In attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR sono istituiti negli Istituti tecnici superiori operanti nel settore turistico corsi di formazione nell'ambito del turismo legato alle acque.
14.4. Baldini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR e dal Fondo complementare, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2021, n. 149, relativo all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, al fine di consentire l'avvio dei corsi di studio individuati nell'ambito di quanto previsto dal citato decreto dall'anno accademico 2022-23, le proposte di nuova istituzione dei corsi di studio possono pervenire, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987, entro il 28 febbraio 2022, per la parte ordinamentale della scheda SUA-CdS, ed entro il 31 marzo 2022, per le restanti informazioni sui corsi stessi.
14.1. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per l'interdisciplinarità delle classi di laurea e la formazione di profili professionali innovativi)

  1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono distinti in: «biologia generale e biomedica», i cui professionisti sono denominati Biologi; «ambiente», i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali; e «nutrizione e igiene degli alimenti», i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.
  2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale o di una laurea specialistica equivalente tra quelle per il settore «biologia generale e biomedica»: classe LM-6 – Biologia; classe LM-7 – Biotecnologie agrarie; classe LM-8 – Biotecnologie industriali; classe LM-9 – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; – per il settore «ambiente»: classe LM-6 – Biologia; classe LM-7 – Biotecnologie agrarie; classe LM-8 – Biotecnologie industriali; classe LM-60 «Scienze della Natura»; classe LM 75 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. – per il settore «nutrizione e igiene degli alimenti»: classe LM-6 – Biologia; classe LM-8 – Biotecnologie industriali; classe LM-9 – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 – Scienze della nutrizione umana.
  3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca sono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.
  4. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.
14.07. Villani.

ART. 15.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e sono assegnate fino alla fine della lettera con le seguenti: dando priorità a progetti presentati in città sedi universitarie sprovviste di alloggi per studenti; il decreto assegna altresì le risorse concesse ai singoli progetti, con conseguente individuazione dei posti letto riferiti ad ogni progetto.
15.3. Torto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), alinea, con la seguente:

   b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 4-bis, inserire il seguente:

   «4-ter. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sull'incremento degli alloggi per gli studenti universitari nel 2022 previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi a prezzi contenuti anche per studenti che sono di poco al di sopra delle soglie di esenzione per l'accesso a borse di studio, fino al 31 dicembre 2022 il cofinanziamento di cui al comma 1 è esteso alle medesime condizioni anche ai soggetti privati attivi da almeno 5 anni nella gestione di residenze universitarie e con un numero di posti letto superiore a 1.500, distribuiti sul territorio nazionale. Il cofinanziamento da parte dello Stato per gli interventi dei soggetti privati di cui al periodo precedente è concesso attraverso un contributo non superiore al 30 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili e fino limite massimo del 20 per cento delle risorse disponibili».
15.1. Fusacchia.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), alinea, con la seguente: b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 4-bis, inserire il seguente:

   4-ter. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sull'incremento degli alloggi per gli studenti universitari nel 2022 previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2022 il cofinanziamento di cui al comma 1 è esteso alle medesime condizioni anche ai soggetti privati attivi da almeno 5 anni nella gestione di residenze universitarie e con un numero di posti letto superiore a 1.500, distribuiti sul territorio nazionale.
*15.2. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
*15.4. Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 1, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2022, per interventi di installazione di impianti di depurazione delle acque reflue domestiche o di laboratori artigianali su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
  3. Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per la fornitura e la posa in opera di impianti di depurazione, in ottemperanza alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
  4. Il bonus idrico di cui al comma 2 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.01. Sodano, Maraia.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: Con il decreto di cui al comma 3, con le seguenti: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentite in proposito le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: così come fino alla fine della lettera, con le seguenti: Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni, le rimodulazioni e il monitoraggio degli interventi.;

   al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo;

   al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
16.8. Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «percentuale minima del 20 per cento delle risorse» sono inserite le seguenti: «considerando prioritari i territori di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, articolo 1, comma 2, lettera a)».
16.15. Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: tenendo conto prioritariamente dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, articolo 1, comma 2, lettera a).
*16.10. De Luca, Ubaldo Pagano, Boccia.
*16.16. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*16.17. Musella, Bagnasco, Prestigiacomo.
*16.9. Pastorino, Fassina.
*16.13. Gagliardi.

  Sostituire il comma 5, alinea, con il seguente:

  5. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e al comma 3 dell'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
16.1. Villarosa.

  Al comma 6, sostituire le parole da: o si prevede fino alla fine del comma con le seguenti: o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici.
16.7. Maraia.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. In attuazione della Misura M2C4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti per la raccolta, riutilizzo, previa depurazione, o smaltimento delle acque meteoriche da parte dei comuni, soprattutto nei centri storici, ivi prevista la mappatura dello stato di fatto delle reti esistenti, l'analisi dello stato attuale e l'adozione di soluzioni strutturali per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici e procedere alla progettazione e realizzazione dei relativi interventi, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private, sono assegnate ai comuni che ne facciano richiesta un ammontare complessivo di 600 milioni di euro delle risorse di cui all'investimento 4.4 «Investimenti in fognatura e depurazione», nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.
16.3. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. A valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Missione 2, Componente 4, investimento 4.4: fognatura e depurazione, le operazioni di vendita, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico, realizzate nell'ambito di piani intercomunali di rilevante interesse pubblico, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27-sexies è aggiunto il seguente:

   «27-septies. Le operazioni di vendita, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico di cui alla Tabella A, parte III, numero 127-quinquies, realizzate nell'ambito di piani intercomunali di rilevante interesse pubblico.».
16.12. Baratto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. In attuazione degli interventi Missione 2, componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» relativamente agli investimenti 1.3 «promozione degli impianti innovativi» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per lo sviluppo sostenibile e l'efficientamento dell'uso delle risorse naturali, in particolare idriche, sono destinate risorse pari a 200 milioni di euro alla produzione di energia elettrica derivante dal corso di fiumi, laghi e canali, che non deve essere derivata per altre finalità pubbliche, quali l'uso potabile, al fine della trasformazione in energia elettrica dell'energia motrice dell'acqua derivata.
16.4. Loss, Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Ai fini dell'infrastrutturazione del sistema idrico in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 11), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 1° luglio 2021, n. 101, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente tutti gli interventi a garanzia di un servizio universale per la distribuzione dell'acqua potabile nella regione Sicilia o comunque nelle regioni del meridione, ove persistano gravi criticità tra fonti idriche.
16.2. Trizzino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino all'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 11-ter, necessari al raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma sia in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.
  2. La sospensione si applica anche ai procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi e di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
16.01. Sodano, Maraia.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e allo stesso tempo consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza da COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis del medesimo articolo 21, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
16.02. Lacarra, Ubaldo Pagano, Tateo, D'Attis, Rospi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)

  1. Ai fini della definizione di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di energia elettrica e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica che sia pienamente efficace e basata sul mercato, a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per i clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica permane il servizio di maggior tutela, la cui funzione di approvvigionamento è svolta da Acquirente Unico Spa, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero della transizione ecologica.
  2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.
  3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'accesso al servizio di maggior tutela è riservato in via transitoria a tutti i clienti domestici, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali gestite dall'ARERA per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali. L'accesso al servizio di maggior tutela può essere riservato successivamente, e solo su richiesta, a tutti i clienti domestici non inclusi tra i soggetti vulnerabili e in condizione di povertà energetica di cui al medesimo comma 1.
16.05. Davide Crippa.

ART. 17.

  Al comma 1, dopo le parole: risanamento urbano inserire le seguenti: e la qualità ambientale, paesaggistica e sociale dei territori interessati.
17.4. Maraia.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nell'ambito del piano d'azione di cui al comma 1 sono ricompresi la bonifica e il risanamento ambientale e urbano della Zona Falcata di Messina. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
17.6. Siracusano.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano le relazioni semestrali e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, in particolare audizioni e sopralluoghi nei luoghi oggetto del Piano. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del Piano.
17.2. Trano, Leda Volpi, Raduzzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Una somma pari all'1 per cento delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate al Ministero dell'interno, è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti dall'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
17.3. Deiana.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Impianti gestione rifiuti)

  1. In attuazione della Misura M2C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Sub investimento 1.1 «realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti» sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro all'ammodernamento di impianti esistenti o alla realizzazione di nuovi impianti per le aree carenti per la termovalorizzazione di rifiuti, anche con recupero delle sostanze contenute, e per investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, e altro) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH). Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti nuovi criteri di selezione dei progetti, anche tenendo conto delle richieste delle regioni, degli enti locali e delle province autonome.
17.03. Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni per la riperimetrazione dei Siti di interesse nazionale)

  1. Con riguardo alla misura M2C4 del PNRR per la tutela del territorio, al fine di favorire gli investimenti e la ripresa economica e produttiva dei territori, i comuni ricadenti all'interno dei Siti di interesse nazionale di cui al Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono fare richiesta al Ministero della transizione ecologica di riperimetrazione dell'area SIN, per escludere dagli obblighi, procedure e vincoli previsti dalla normativa vigente, quei territori che non presentano fattori di inquinamento ambientale e che, per la tipologia di attività cui sono state interessate, risultano escluse dal rischio di contaminazione e conseguentemente non necessitano di specifici interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica.
  2. Il Ministero della transizione ecologica, sentiti gli organi preposti, entro trenta giorni è tenuto a rispondere alla richiesta dell'amministrazione comunale.
17.07. Prestigiacomo, D'Attis, Torromino.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18.2. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Procedimento di valutazione ambientale strategica)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,»;

    2) al comma 2, la parola: «concordato» è sostituita dalle seguenti: «comunicato dall'autorità competente»;

    3) al comma 5, la lettera f) è abrogata;

   b) all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione».
18.8. Zolezzi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il Piano al procedimento di VAS, specifica i motivi principali alla base della mancata assoggettabilità in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire quelli che potrebbero rappresentare effetti significativi e negativi sull'ambiente.».
18.7. Buratti, Rotta.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sopprimere i numeri 2) e 3);

   b) sopprimere la lettera b);

   c) sopprimere la lettera c).
18.6. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.
18.3. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera b);

   b) alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: settanta giorni.
18.9. Maraia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*18.10. Dori, Timbro.
*18.1. Vianello.
*18.4. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Attribuzione del ruolo di autorità ambientale al Commissario straordinario unico)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario straordinario unico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, finalizzati all'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-565/10, C-85/13, C-251/17 e alle procedure di infrazione 2014/205 e 2017/2181, lo stesso è individuato quale autorità competente in materia di valutazione ambientale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. A tal fine, così come previsto all'articolo 7-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario dovrà provvedere a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei suddetti compiti, evitando l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e dovrà a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.
  3. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale il Commissario dovrà attenersi a quanto previsto nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alle rispettive normative regionali in materia, ed istituire, così come previsto all'articolo 8 del suddetto decreto legislativo, apposita Commissione tecnica e un Comitato tecnico istruttorio, entrambi alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, i cui membri saranno nominati dal Ministero della transizione ecologica su proposta delle regioni interessate, in quanto, gli interventi rientrano all'allegato III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Considerato che il Commissario straordinario unico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2020 ha il compito di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-565/10, C-85/13, C-251/17 e alle procedure di infrazione 2014/205 e 2017/2181 e stante la numerosità degli interventi inerenti il settore fognario/depurativo, al fine di accelerare le procedure di acquisizione dei pareri, il Commissario ha facoltà di richiedere alle rispettive regioni l'istituzione di una conferenza di servizi permanente. La conferenza di servizi permanente dovrà essere composta da tutti gli enti regionali deputati ad esprimere parere sui progetti relativi agli interventi commissariali. In tutti i casi di assenza ovvero di rappresentante sfornito della necessaria competenza, si intende comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione.
18.04. Licatini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina del Commissario unico straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedura di infrazione comunitaria, gli stessi sono classificati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
   2-ter. Visto il carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso nonché tutti i termini previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i cui tempi sono da intendersi perentori, sono ridotti della metà. Nei casi in cui i termini del procedimento non siano rispettati sono automaticamente rimborsati gli oneri istruttori, ove previsti.
   2-quater. Decorsi i suddetti termini per l'acquisizione di pareri e di atti di assenso, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità in capo agli enti e alle amministrazioni che entro i termini previsti non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso. Nei casi in cui i progetti sono sottoposti a valutazione ambientale, esperiti i termini temporali perentori previsti per il rilascio del provvedimento, lo stesso si intende reso.
   2-quinquies. Nelle procedure ablative poste in essere dal Commissario unico i termini di legge previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà.».
18.05. Licatini.

ART. 19.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a):

    al numero 1), dopo le parole: della presente disposizione relativi al I, II, III, IV e V aggiungere le seguenti: , esclusi i casi per i quali sia già avvenuto il trattenimento della garanzia finanziaria;

    al numero 2), sostituire le parole: dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso con le seguenti: da importi determinati secondo criteri di mercato stabiliti dallo stesso GSE, sentiti, ove necessario, i soggetti nazionali e regionali esperti nella raccolta, ritiro e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, approvati con decreto del Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento (repowering) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE accerta in ogni caso che i soggetti responsabili di tali impianti abbiano prestato garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, o nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti per i moduli fotovoltaici sostituiti e non incentivati. In assenza della predetta garanzia, il GSE sospende temporaneamente l'erogazione degli incentivi. Gli importi trattenuti dal GSE sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi».
19.2. Sut.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: della presente disposizione relativi al I, II, III, IV e V con le seguenti: della presente disposizione relativi al I Conto Energia, II Conto Energia, III Conto Energia, IV Conto Energia entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV del decreto ministeriale stesso, V Conto Energia entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012.
19.5. Bellachioma, Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.
19.4. Bellachioma, Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Con riguardo alla misura M2C2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologia ed energetica definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al medesimo comma 3.»;

   b) al comma 5, le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3.»;

   c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1».
*19.01. Buratti.
*19.05. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*19.025. Prestigiacomo, D'Attis, Labriola, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery plan e del più efficace controllo della spesa pubblica, per gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finanziati con risorse del PNRR e del PNC, i soggetti aggregatori della domanda, nelle loro diverse articolazioni, e gli altri soggetti attuatori affidano, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del predetto decreto, incarichi di supporto al responsabile del procedimento per lo svolgimento di attività di project management. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui alla legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo che non rivestano il ruolo di soggetti attuatori, in possesso di adeguate esperienze pregresse.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti attuatori indicano nel quadro economico della commessa un importo non superiore al 2,5 per cento dell'importo lavori quale corrispettivo delle predette attività consistenti, a titolo non esaustivo, nell'assistenza e nel supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento sulla fase progettuale ed esecutiva in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali al fine del rispetto dei tempi e dei costi programmati.
  3. Nell'ambito delle procedure di scelta dell'affidatario i soggetti di cui al comma 1 danno priorità all'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ad eventuali forme di contratti collaborativi. La cauzione definitiva a carico dell'aggiudicatario è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro.
19.02. Miceli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito»;

   dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del medesimo comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge è il prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell'articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, della medesima legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.».
*19.03. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*19.010. Fassina.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 12-ter è abrogato.
19.015. Gagliardi, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione delle aree portuali con presenza di coperture contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numeri 7) e 8), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 1° luglio 2021, n. 101.
  2. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.
19.027. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 20.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) dopo il comma 29-bis è inserito il seguente:

   «29-ter. Le risorse assegnate ai comuni per il triennio 2022-2024 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 200 milioni di euro annui. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguenti periodo: Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), d), e), f) e i), della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.
20.12. Prestigiacomo, D'Attis, Bagnasco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 31-ter, dopo la parola: obblighi inserire le seguenti: in materia di applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e.
20.1. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di ciascun anno del contributo con le seguenti: , fatta eccezione per tutti i casi imprevedibili ed urgenti disciplinati dal codice dei contratti e certificati dalla direzione dei lavori.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera d), sostituire le parole da: della completa alimentazione fino a: PNRR con le seguenti: dell'alimentazione corretta del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 secondo quanto previsto dalla norma di riferimento.
*20.13. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*20.16. Prestigiacomo, Bagnasco, Musella.

  Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno».
20.5. Varrica.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, lettera b), le parole: «dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   b) al primo periodo, lettera c), le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

   c) al primo, periodo, lettera d), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

   d) al terzo periodo, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
20.7. Di Muro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.
   7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.».
20.04. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post sisma 2009 previsti dal Fondo complementare)

  1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009.
20.05. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

  1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere al fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 8, comma 6.
*20.09. Di Sarno.
*20.019. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2914, n. 80, le parole: «Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Programma di incremento e recupero immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica».
  2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2914, n. 80, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale con lo scopo di contrastare la povertà abitativa e di promuovere anche nuove forme di coabitazione solidale in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M5C2), sono ammissibili al finanziamento:

   a) acquisti di immobili da parte dei comuni, degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, con priorità di erogazione per quelli derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli Enti Pubblici non Economici (EPNE) e di altri enti pubblici, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà, collocati nelle graduatorie comunali, e per la eventuale sistemazione temporanea degli assegnatari i cui alloggi sono interessati da interventi di recupero, ristrutturazione anche ai fini dell'efficientamento energetico;

   b) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;

   c) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale pubblica a canone sociale destinata al contrasto della povertà abitativa e alla realizzazione di forme di coabitazione solidale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo con priorità di erogazione per quelli derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli EPNE e di altri enti pubblici.

  All'acquisto possono essere destinate fino all'80 per cento delle risorse di cui al successivo comma 1-sexies.
  1-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità attuative per la concessione dei finanziamenti degli interventi aggiuntivi di cui al comma 1-ter del presente articolo, ivi compresa l'individuazione di modalità semplificate per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma e la tempistica esecutiva delle attività da porre in essere per giungere ad un pronto avvio degli interventi e alla conclusione degli stessi entro e non oltre un anno dalla concessione del relativo finanziamento.
  1-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di revoca dei finanziamenti previsti all'articolo 11 nonché le misure richiamate all'articolo 8 del decreto direttoriale 12 ottobre 2015, n. 9908.
  1-sexies. Per l'attuazione delle previsioni di cui commi 1-ter e 1-quater, presso lo stato di previsione del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili è istituito il “Fondo per il contrasto della povertà abitativa e lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica a canone sociale” con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  1-septies. All'onere derivante dal comma 1-sexies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
20.010. Fassina.

ART. 21.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: strutture edilizie inserire le seguenti: pubbliche e private e dopo le parole: e delle aree pubbliche, inserire le seguenti: l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla deimpermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici e riconoscendo una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente di massimo il 20 per cento.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sostituire le parole: il cui costo totale con le seguenti: il costo totale di ciascuno dei quali e dopo le parole: strutture edilizie pubbliche inserire le seguenti: e private;

   al medesimo comma 6, dopo le parole: con particolare riferimento inserire le seguenti: alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale finalizzata al soddisfacimento della domanda abitativa debole e alla coesione sociale,;

   al comma 7, alla lettera d), dopo le parole: servizi sociali e sanitari inserire le seguenti: di prossimità e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative nel rispetto del principio di parità di genere e della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;

   al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: ed è siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo» con le seguenti: e per ciascun progetto è siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo», allegato al decreto di cui al primo periodo,.
21.3. Rotta, Morassut, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 5, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centottanta.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro;

   al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare;

   al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: centocinquanta con la seguente: duecentodieci.
21.5. Varrica.

  Al comma 6, dopo le parole: tessuto sociale inserire la seguente: , economico.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 6, dopo le parole: promozione delle attività aggiungere la seguente: economiche, e dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alla rivitalizzazione economica,;

   al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione della società economica e civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati.
21.6. Squeri, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Al comma 7, lettera d), dopo le parole: zone verdi inserire le seguenti: , limitando il consumo di suolo,.
21.4. Maraia.

  Al comma 7, lettera d), dopo le parole: zone verdi inserire le seguenti: , fermo restando il non consumo di suolo inedificato,.
21.2. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Al comma 11, dopo le parole: attuativa del PNRR inserire le seguenti: , ivi compreso il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
21.1. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per favorire lo sviluppo di progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e di coabitazione intergenerazionale)

  1. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, i comuni, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, autorizzano il cambio di destinazione d'uso degli immobili, a qualsiasi attività destinati, da riconvertire ai fini della destinazione alla realizzazione dei seguenti progetti:

   a) progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età, intendendosi per tali i progetti di coabitazione riservati a persone di età superiore a 65 anni, che prevedono l'istituzione di complessi abitativi composti da più unità residenziali a uso esclusivo, anche con carattere di alloggio sociale ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, nonché da spazi coperti e scoperti a uso comune con funzione ricreativa, ludico-culturale, sportiva e socio-sanitaria; l'estensione degli spazi coperti comuni deve essere compresa tra il 12,5 per cento e il 25 per cento della superficie utile lorda totale delle unità abitative a uso esclusivo;

   b) progetti di coabitazione intergenerazionale, intendendosi per tali i progetti volti all'istituzione di complessi edilizi aventi le caratteristiche di cui alla lettera a), in cui una quota non superiore al 50 per cento delle unità residenziali a uso esclusivo è riservata a soggetti a basso reddito di età compresa tra 18 e 35 anni, a giovani coppie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 18.000 euro o a studenti fuori sede, i quali si impegnano alla collaborazione attiva e al sostegno nei confronti dei residenti di età superiore a quella per l'accesso alla pensione, beneficiando, nei termini e con le modalità previsti dai regolamenti interni di cui al comma 3, di misure economiche incentivanti; qualora beneficiari dei progetti siano giovani coppie, può essere prevista la destinazione di parte degli spazi comuni ad asili nido.

  2. I complessi edilizi destinati ai progetti di cui al comma 1 devono garantire l'efficienza energetica e la limitazione delle emissioni inquinanti e dell'impatto ambientale, anche mediante la predisposizione di aree destinate a spazi verdi.
  3. Le attività ricreative, ludico-culturali, sportive e di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 prevedono la partecipazione su base volontaria degli abitanti del complesso immobiliare e sono programmate, organizzate e gestite in modo autonomo dai residenti, sulla base di regolamenti interni di gestione degli spazi comuni approvati dall'assemblea dei residenti che prevedono anche le modalità di partecipazione attiva degli abitanti del complesso edilizio, nonché il corrispettivo a carico dei fruitori.
  4. In nessun caso le funzioni di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 hanno caratteristiche, in termini di programmazione e di standardizzazione delle modalità organizzative della giornata, assimilabili a quelle delle residenze sanitarie assistenziali.
  5. Salva diversa disposizione regionale, i comuni, previa valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi, autorizzano la costruzione di complessi edilizi riservati ai progetti di cui al comma 1 in ambiti a destinazione residenziale, consentendo un aumento della capacità edificatoria fino al 20 per cento, nonché in aree con destinazione non residenziale e in ambiti destinati a servizi che sono in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui all'articolo 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, assegnando a tali aree una capacità edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica.
  6. Salva diversa disposizione regionale, i comuni autorizzano la costruzione di complessi edilizi destinati ai progetti al comma 1 anche in deroga agli indici e agli standard urbanistici di cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, purché la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi sia localizzata negli insediamenti limitrofi. In tale caso, i progetti devono prevedere forme di fruizione collettiva delle aree del complesso edilizio destinate a uso comune.
  7. I comuni, con specifica deliberazione del consiglio, possono individuare gli ambiti di cui allo strumento urbanistico generale in cui è esclusa la localizzazione di progetti di cui al comma 1.
  8. Le regioni disciplinano le competenze urbanistiche, le procedure di approvazione dei progetti di cui al comma 1, i requisiti minimi essenziali degli immobili e i canoni di locazione delle abitazioni, tenendo conto:

   a) della necessità di dotare le unità residenziali a uso esclusivo di caratteristiche architettoniche in grado di garantire la sicurezza dei residenti;

   b) dell'esigenza di garantire l'adeguata dotazione di spazi coperti e scoperti destinati a uso comune e la loro idoneità a svolgere la funzione cui sono destinati nell'ambito dei progetti di coabitazione;

   c) nella determinazione dei canoni di locazione, della capacità economica e patrimoniale dei residenti e delle esigenze di sostegno e di assistenza di ciascuno, in modo da garantire l'accesso a chi versi in condizioni socio-economiche più svantaggiate e da assicurare la remuneratività dell'investimento effettuato dal soggetto promotore del progetto.

  9. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi dagli enti pubblici proprietari delle aree o degli immobili sui quali devono essere realizzati i complessi edilizi, nonché da qualsiasi soggetto privato destinatario di una concessione del diritto di superficie o di assegnazione di immobili in comodato d'uso per un periodo non inferiore a sessanta anni.
  10. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi e finanziati anche nell'ambito del sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009; ai medesimi fini, la società CDP Immobiliare società di gestione del risparmio Spa può intervenire impiegando risorse a valere sul Fondo investimenti per l'abitare e su analoghi fondi.
  11. I soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono promuovere e finanziare i progetti di cui al comma 1, riservando gli stessi ai propri iscritti, secondo modalità stabilite dai medesimi soggetti.
  12. La Cassa depositi e prestiti Spa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché gli altri enti connotati da finalità socio-assistenziali sono autorizzati ad attivare programmi sperimentali per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 che prevedano la realizzazione di almeno un progetto in ogni regione, garantendo, altresì, la realizzazione di almeno tre progetti di coabitazione intergenerazionale. Ai programmi sperimentali possono partecipare anche i soggetti di cui al comma 3 nonché fondi pensione privati e fondi di investimento.
  13. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 i soggetti interessati sono esonerati dalla corresponsione della quota parte del contributo previsto dall'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurata al costo di costruzione. Le regioni possono utilizzare i fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica per compensare fino al 50 per cento la quota parte del citato contributo commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione.
  14. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e l'incremento dell'efficienza energetica e antisismica del patrimonio edilizio esistente, i soggetti promotori di cui al comma 1 fruiscono delle detrazioni per gli interventi di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se non rientranti tra i soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119.
  15. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di finanziamento pubblico a fondo perduto per un importo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del progetto, come attestato nel quadro tecnico-economico allegato al capitolato d'appalto e validato da un ente certificatore autorizzato, e, in ogni caso, non superiore ai costi rimasti a carico del soggetto promotore in seguito alla fruizione delle agevolazioni di cui al comma 14 e alle altre disposizioni incentivanti applicabili. A tale fine, il quadro tecnico-economico riporta distintamente le spese ammesse a ciascuna agevolazione e l'importo del corrispondente beneficio fiscale. Il finanziamento di cui al presente comma è erogato per la metà al momento dell'approvazione del progetto e per l'altra metà successivamente al deposito della dichiarazione di fine lavori. I requisiti di accesso al finanziamento, i criteri per l'assegnazione delle risorse nonché le modalità di erogazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  16. Per le finalità di cui al comma 15, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo per i progetti di coabitazione, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.
  17. Nell'ambito dei progetti oggetto di finanziamento pubblico ai sensi del comma 15, il canone di locazione delle abitazioni, comprensivo della quota parte riferita all'uso degli spazi destinati alle funzioni di sostegno di pertinenza dell'unità immobiliare, non può essere superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  18. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni non abbiano adottato le disposizioni di cui al comma 8, i soggetti che intendono realizzare progetti di cui al comma 1 presentano al comune interessato il progetto definitivo ai fini della sua approvazione.
  19. Entro quindici giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo di cui al comma 18, il comune indìce una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e il rappresentante della regione interessata, nonché il soggetto proponente. In sede di conferenza di servizi possono essere richieste al soggetto proponente solo le modifiche al progetto strettamente necessarie alla sua approvazione. Entro centoventi giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi, deve essere adottata la determinazione conclusiva dei lavori della medesima conferenza.
  20. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 19 del presente articolo ha gli effetti del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia stata preceduta dalla delibera consiliare di approvazione della convenzione e la stessa sia stata sottoposta all'attenzione della citata conferenza di servizi.
  21. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione del progetto e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del medesimo progetto.
21.01. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 22.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, articolo 1, comma 2 lettera a).
*22.6. Ubaldo Pagano, De Luca, Boccia.
*22.10. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*22.11. Bagnasco, Musella, Prestigiacomo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dovranno essere considerati prioritari i territori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
**22.4. Pastorino, Fassina.
**22.7. Gagliardi.
**22.9. Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale»;

   b) al comma 6, le parole: «delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

   c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della “Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo”, la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il Commissario straordinario di cui al comma 4, in caso di cessazione dell'attuale concessione e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo Commissario, provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per ulteriori dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
   7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

   a) le modalità per l'acquisizione in carico alla gestione commissariale, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell'attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

   b) le modalità per la reintegrazione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario nonché per il riscatto di quelli di proprietà dello stesso, ritenuti indispensabili per la prosecuzione del servizio;

   c) le modalità per il trasferimento alla gestione commissariale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio, compresi i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   d) i termini per la predisposizione da parte della gestione commissariale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma 7-septies eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma 7-bis.

   7-quater. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma 7-ter. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro delle risorse di cui al comma 7-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della citata lettera e) del comma 7-ter.
   7-quinquies. In relazione alle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine alle predette attività, recante l'indicazione dello stato di realizzazione delle attività e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.
   7-sexies. Alla scadenza della gestione commissariale di cui al comma 7-bis, qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.
   7-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a euro 90.000 per l'anno 2021, a euro 2.000.000 per l'anno 2022 e a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, utilizzando le risorse destinate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».
22.3. Paita, Del Barba.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I privilegi indicati dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dovranno tener conto prioritariamente della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi negli ultimi 10 anni, del coinvolgimento di porzioni di territorio ricadenti in comuni diversi, di eventuali casi di mortalità collegati.
22.1. Trano, Raduzzi.

ART. 23.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Le regioni e le province autonome che ne facciano richiesta possono utilizzare, anche parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.
   7-ter. La facoltà di cui al comma 7-bis è subordinata all'impegno dell'Amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi FSC e fino al loro completamento.».
23.1. De Luca.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: “fondi strutturali dell'Unione europea,” sono aggiunte le seguenti: “nonché dal Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014/2020, relativamente agli interventi non ancora realizzati, e programmazione 2021/2027,”».
23.4. Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al Fondo dell'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate per una percentuale massima del 25 per cento come cofinanziamento regionale ai programmi comunitari della programmazione 2021-2027.
*23.2. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*23.3. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

   1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014/2020, relativamente agli interventi non ancora realizzati, e dalla programmazione 2021/2027,»;

   b) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

   c) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del presente decreto.» e il terzo e quarto periodo sono soppressi;

   d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

   5-ter. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
   5-quater. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le relative risultanze sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 6.
   5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento.
23.04. De Luca.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)

   1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «dell'Unione europea,» sono aggiunte le seguenti: «nonché a tutte le procedure afferenti agli investimenti pubblici,».
23.013. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dopo le parole: «dell'Unione Europea,» sono aggiunte le seguenti: «nonché all'esecuzione di tutti i contratti pubblici,».
23.014. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per interventi di modernizzazione e sostituzione imbarcazioni adibite alla pesca)

   1. Nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» componente 1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono destinate risorse, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per l'anno 2023, per incentivi a fondo perduto per investimenti in interventi di ammodernamento e sostituzione dei motori o delle imbarcazioni adibite alla pesca con altre tecnologicamente più avanzate anche al fine di un minore impatto ambientale.
23.010. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Ulteriori misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno e misure organizzative per l'Agenzia per la coesione territoriale)

  1. Al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto dei comuni del Mezzogiorno. Gli oneri, quantificati in 67 milioni di euro, sono a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020.
  2. Il personale è selezionato dall'Agenzia con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individua le sedi ove il personale di cui al comma 1, è chiamato a operare, e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione. Il rapporto di collaborazione ha durata non superiore a trentasei mesi.
  3. Il personale presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti beneficiari, e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione di tutte le attività necessarie e utili alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo sviluppo e coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.
  4. L'Agenzia per la coesione territoriale può, mediante proprio regolamento, prevedere, anche per un tempo determinato, articolazioni territoriali dei propri uffici. Presso ciascun ufficio periferico può essere destinato, a seguito di specifico corso di formazione, un contingente non superiore a 10 unità del personale contrattualizzato ai sensi del comma 1. Tale personale svolge anche compiti di coordinamento e monitoraggio delle attività svolte in ambito locale dai collaboratori di cui al comma 1, cura i rapporti con la sede centrale e con le regioni e svolge, su richiesta congiunta delle amministrazioni locali, compiti che attengono ad area vasta.
23.012. Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo.

ART. 24.

  Al comma 1, dopo le parole: ambienti didattici, aggiungere le seguenti: nonché per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola.
24.1. Quartapelle Procopio.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il concorso di progettazione aggiungere le seguenti: , che assicura il rispetto del vincolo del 40 per cento delle risorse da destinare al Mezzogiorno,.
24.23. Iovino.

  Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: concorso di progettazione inserire le seguenti: , laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: , nonché la direzione dei lavori con le seguenti: con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
24.6. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 4, sostituire le parole: alle istituzioni scolastiche e agli con le seguenti: e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per gli.
*24.2. De Menech, Ubaldo Pagano.
*24.22. Raduzzi.
*24.7. Marco Di Maio, Del Barba.
*24.18. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*24.24. Buompane, Manzo.
*24.25. Fassina.
*24.27. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*24.31. Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5 per cento delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione.
**24.3. De Menech, Ubaldo Pagano, Carnevali.
**24.19. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**24.26. Fassina.
**24.28. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**24.32. Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare i ribassi d'asta secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero per far fronte all'aumento dei prezzi di materiali da costruzione, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.
*24.21. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*24.30. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*24.34. Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis.
*24.9. Marco Di Maio, Del Barba.
*24.5. Sani, De Menech, Ubaldo Pagano, Carnevali.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022.
**24.4. De Menech, Ubaldo Pagano, Carnevali.
**24.20. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**24.29. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**24.33. Paolo Russo, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro.
**24.8. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.
24.11. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

   1. Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministero dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2020, in considerazione dello stato di emergenza prorogato nel corso dell'intero periodo di cui al termine originario e delle note problematiche sviluppatesi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, si dispone la proroga di dodici mesi del termine per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, al 6 maggio 2022 per gli interventi di cui alla lettera a) del medesimo articolo 2, comma 2 e al 6 novembre 2022 per gli interventi di cui alla lettera b) del medesimo articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale.
24.01. Vacca.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

   1. Al fine di garantire l'attuazione della linea progettuale «Nuove competenze e nuovi linguaggi», Missione 4C1 – Investimento 3.1, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'insegnamento della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 l'insegnamento della programmazione informatica (coding) è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado.
24.05. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

   1. Al fine di promuovere la fruizione e l'accesso ad eventi culturali, concerti e a manifestazioni sportive e la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in cinema, teatri e strutture sportive e per promuovere la cultura dell'accessibilità alle persone disabili con ridotta capacità motoria, nell'ambito della Missione 1C3 – Investimento 1.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai soggetti che gestiscono cinema, teatri e strutture in cui si svolgono manifestazioni sportive o ai proprietari degli edifici che ospitano dette attività è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, fino a un importo massimo di 15.000 euro per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche e alla previsione di posti riservati a disabili con difficoltà motorie.
   2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa ulteriore di 25 milioni di euro annui dal 2022 al 2024.
   3. Il Ministero della cultura entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i principali enti rappresentativi dei settori dello spettacolo e dello sport, adotta un Piano per garantire nelle sale e nei luoghi destinati a spettacoli, concerti ed eventi sportivi, adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità e la previsione di posti riservati a persone con ridotta capacità motoria.
   4. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse e il monitoraggio dello stato di esecuzione dei lavori.
   5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
24.08. Versace, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Potenziamento della formazione professionale terziaria nel settore primario per l'acquisizione delle competenze tecnologiche necessarie ai processi di transizione ecologica e digitale in atto)

  1. Al fine di potenziare la formazione professionale necessaria al settore primario per incrementare conoscenze e abilità richieste dalla continua trasformazione tecnologica in atto, nell'ambito della Misura M4C1, le risorse relative all'Investimento 1.5 destinate allo «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» sono incrementate di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, e destinate all'acquisizione di nuove e specifiche competenze nel settore dell'agromeccanica, dell'agricoltura digitale, quella di precisione e il Farming 4.0, nonché la tecnologia blockchain applicata alla filiera agroalimentare.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 ai provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
24.010. Spena, Nevi, Sandra Savino, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure di semplificazione per i partenariati pubblico-privati nel campo della ricerca)

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni speciali per la ricerca in ambito PNRR)

   1. Le attività svolte dalle società a partecipazione pubblica e dalle fondazioni costituite o partecipate dalle università statali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio europeo a norma del Regolamento UE 2021/241, rientrano tra quelle perseguibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.
   2. All'atto deliberativo di costituzione delle società di cui al comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto delle relative partecipazioni, anche indirette, da parte di università statali ed enti pubblici di ricerca non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.
   3. Con riferimento alla partecipazione o alla costituzione dei soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1 da parte degli enti pubblici di ricerca, non sono richiesti, qualora previsti da disposizioni normative o statutarie, autorizzazioni o pareri preventivi da parte di amministrazioni esterne ai medesimi enti.».
*25.01. Rospi.
*25.05. D'Attis.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure per la semplificazione dei contratti pubblici delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 158, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I contratti per i servizi di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 sono esclusi dall'applicazione del presente codice qualora il relativo bando o avviso della procedura di scelta del contraente stabilisca che i soggetti aggiudicatari rendono disponibili i risultati ed i benefici, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, dei contratti alla comunità scientifica, tecnologica o industriale, nonché qualora gli stessi, a prescindere dalla forma giuridica posseduta, siano a totale capitale pubblico.»;

   b) dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.
(Disposizioni specifiche per il settore della ricerca, delle università e dell'alta formazione)

   1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 158, agli appalti e alle procedure aggiudicati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al presente articolo.
   2. Agli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici italiane per l'attuazione di programmi di ricerca svolti in collaborazione con organizzazioni internazionali in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16. Il presente comma si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
   3. Il principio di rotazione di cui all'articolo 36 non si applica agli inviti e agli affidamenti connessi ai contratti di cui al comma 1, qualora questi siano caratterizzati da elevata specializzazione scientifica o tecnologica delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero dalla motivata prevalenza dell'interesse al tempestivo sviluppo delle attività di ricerca.
   4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 37, entro due anni dall'aggiudicazione, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono avvalersi delle procedure di gara già espletate, rispettivamente, da altre università, altri enti pubblici di ricerca ovvero da altre istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per stipulare, con gli enti aggiudicatori, contratti di appalto di servizi e forniture, alle medesime condizioni dei relativi bandi di gara, che specificano tale facoltà.
   5. Le disposizioni di cui all'articolo 68 si applicano, nel caso di appalti o procedure aggiudicati dai soggetti di cui al comma 1 relativi all'approvvigionamento di beni e attrezzature destinati all'attività di ricerca, anche senza l'obbligo di prevedere l'espressione “o equivalente”, di cui all'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo 68.
   6. Gli enti di cui al comma 1 possono non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all'articolo 93, comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b).
   7. Agli enti di cui al comma 1 non si applica il secondo periodo di cui al comma 11 dell'articolo 103, qualora, in luogo della garanzia, vi sia la previsione di una penale pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.».
25.02. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Orfini, Ciampi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo)

  1. Per raggiungere gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare nell'ambito della Missione n. 4 («Istruzione e Ricerca»), Componente 2 («Dalla Ricerca all'Impresa»), anche per potenziare le infrastrutture di ricerca e le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali, e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per l'avvio e il primo sviluppo di un polo nazionale di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale, da insediare presso il Padiglione Italia come legacy della partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai.
  2. Il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Commissario generale dell'Italia per l'EXPO 2020 Dubai, con decreto stabilisce le modalità di definizione e attuazione del polo di cui al comma 1 e fissa la ripartizione dei fondi tra i suoi tre percorsi progettuali, relativi alla creazione di un Campus universitario Arabo-Mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, e di un Campus di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
25.03. Fusacchia, Aprea, Casa, Vacca, Toccafondi, Di Giorgi.

ART. 26.

  Sopprimerlo
26.4. Orfini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da almeno un triennio, che ricoprono con le seguenti: che ricoprono da almeno un triennio e sopprimere le parole da: ovvero che abbiano già svolto fino a: viene proposta la chiamata.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, lettera a), capoverso comma 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole: almeno cinque anni;

   b) al medesimo comma 2, lettera a), capoverso comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: la selezione inserire le seguenti: da almeno cinque anni e dopo a parola: ricoprono inserire le seguenti: da almeno cinque anni;

   c) al medesimo comma 2, lettera a), capoverso comma 5-ter, primo periodo, sopprimere le parole: purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico;

   d) al medesimo comma 2, lettera a), capoverso comma 5-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: I partecipanti alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza, nonché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.;

   e) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli enti pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.
   3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università.».

  2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
  2-quater. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, 517, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, anche ai ricercatori e ai tecnologi degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che nell'espletamento delle proprie attività istituzionali operino nelle strutture del Servizio sanitario nazionale svolgendo attività assistenziale ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità individuate dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, stipulati con gli enti pubblici di ricerca interessati.».
26.3. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Orfini, Ciampi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da almeno un triennio aggiungere le seguenti: , o, fino al 31 dicembre 2026, al fine di consentire la migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da almeno un biennio;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), dopo le parole: di almeno tre anni aggiungere le seguenti: , o, fino al 31 dicembre 2026, al fine di consentire la migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di almeno due anni.
26.7. Bella.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente

Art. 26-bis.
(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

   «5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2020 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-ter, previo versamento di:

   a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

   a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

   b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Piano straordinario riservato al personale tecnico universitario con abilitazione ASN)

  1. A decorrere dall'anno 2022, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro annui. Tale incremento è destinato alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, e destinato all'assunzione nel ruolo di professore di II fascia del personale tecnico universitario in possesso della Abilitazione scientifica nazionale e già in servizio a tempo indeterminato nelle categorie D ed EP alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione dei fabbisogni in attuazione della disposizione di cui al comma 1 e alla definizione dei criteri di riparto delle risorse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.02. Melicchio.

ART. 27.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sopprimere la lettera d);

   b) sopprimere il comma 2.
27.7. Carabetta.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) articolo 64, al comma 2-decies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I gestori di identità digitale abilitati da AgID garantiscono la gratuità del servizio di gestione dell'identità digitale (SPID) fornito ai privati.».
27.1. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di procedere ad un aggiornamento dei sistemi di monitoraggio dei dati territoriali e delle infrastrutture con tecnologie di rilevamento nonché ampliarne e potenziarne le capacità su aree scoperte, è istituita una piattaforma digitale unificata, dotata di un sistema di interrogazione equipaggiato con visualizzazioni su layer geografici, un sistema di valutazione con strumenti di Business Intelligence, ed un sistema predittivo del comportamento del territorio, inclusi gli aspetti sismici, geofisici ed oceanografici, delle strutture e del traffico stradale, ciclopedonale, ferroviario ed altro, basato sui modelli matematici della geologia e dell'ingegneria.
  2-ter. La piattaforma è istituita oltre che per monitorare in tempo reale il territorio anche come strumento previsionale, di valutazione dei rischi nonché decisionale per la pianificazione idraulica ed idrogeologica, la programmazione delle infrastrutture e degli interventi di messa in sicurezza. Inoltre, mediante la dashboard, si potrà definire una strategia di pianificazione, di manutenzione predittiva per le strutture stesse, e per le infrastrutture di comunicazione e di difesa del territorio basata sull'intelligenza artificiale. Sarà inoltre possibile definire la programmazione degli investimenti territoriali mediante applicazione di criteri multipli per individuarne l'ottimizzazione.
  2-quater. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica è istituita, senza oneri sul bilancio dello Stato, una struttura di cooperazione interorganica composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
  2-quinquies. La struttura di cui al comma 2-ter definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma digitale, predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
  2-sexies. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  2-septies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.4. Colmellere, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire all'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale in coerenza con l'esigenza di rafforzamento dei servizi digitali del Paese fissati anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, implementando il processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della CONSOB a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, il fondo di cui all'articolo 32-ter.1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate ai sensi del presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo di cui al primo periodo, fermo restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura, delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, fintech e finanza sostenibile.
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
27.23. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1.1. Le firme degli elettori necessarie ai fini del comma 1 del presente articolo possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Ai fini della predisposizione della piattaforma, il Ministero dell'interno invia ai presentatori della lista, entro 72 ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni inclusi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1. Le firme raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite PEC all'indirizzo email a tal fine indicato dalla corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice.».
27.21. Magi, Costa, Madia, Sensi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità entro il termine del 28 giugno 2022.».
*27.5. Buratti.
*27.15. Giacomoni, D'Attis, Prestigiacomo, Giacometto, Porchietto, Mazzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati alla consultazione telematica delle banche dati catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 16 settembre 2010, al fine di ricomprendere anche i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
**27.6. Ubaldo Pagano.
**27.10. Torto, Martinciglio.
**27.13. Pettarin.
**27.18. Giacometto, D'Attis, Prestigiacomo.
**27.22. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A seguito delle modifiche introdotte dal comma 1, lettera d) e dal comma 2, le attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) sono trasferite in capo al Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ne assicura l'implementazione sull'intero territorio nazionale.
27.8. Ianaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le regioni e le province autonome possono sottoscrivere con il Ministero dell'interno apposita convenzione per l'utilizzo dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) al fine di procedere alla verifica delle dichiarazioni emesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nonché per l'erogazione di servizi istituzionali previsti dalla legge.
*27.3. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*27.9. Faro, Federico.
*27.17. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software alla quale i predetti ordini e federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
27.19. D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 341 la parola: «, 132» è soppressa;

   2) al comma 344 la parola: «, 132» è soppressa.
27.20. Magi.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni per il monitoraggio e la trasparenza degli interventi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'accessibilità ai relativi dati)

  1. Ai fini del monitoraggio e della trasparenza sullo stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti, i dati relativi ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a quelli afferenti le attività connesse al Piano, compresa la documentazione dei processi di produzione e diffusione degli stessi, sono in formato aperto, disaggregato e interoperabile.
  2. Al fine di garantire la conoscibilità delle caratteristiche dei dati, nonché la possibilità della relativa analisi, nella sezione «Open Data» del portale governativo «ITALIADOMANI» ogni singolo file, oltre che nel formato comma separated values (csv), è anche presente come file «meta dati», esplicativo di quanto contenuto nel database principale.
  3. I dati pubblicati sul portale governativo di cui al comma 2 sono aggiornati in maniera puntuale e costante, al fine di garantire che siano sempre conformi a quelli a disposizione del Governo, delle istituzioni e delle amministrazioni coinvolte, secondo il profilo di metadatazione adottato da Agid DCATAP_IT.
  4. I dati devono essere presenti in formato aperto sul portale nazionale «dati.gov.it».
  5. I comuni titolari di misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono responsabili del coordinamento delle relative attività di gestione, del monitoraggio e del conseguimento dei relativi obiettivi e sono tenuti a trasmettere i dati aggiornati, di propria competenza, per le finalità di cui ai commi precedenti al Servizio centrale per il PNRR.
  6. Ai comuni particolarmente virtuosi nel trasmettere i dati di cui al comma precedente sono assegnati, in base alla popolazione residente, contributi economici, dietro presentazione della relativa domanda e a seguito della verifica dello stato di avanzamento della trasmissione dei dati aggiornati.
  7. Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le modalità di erogazione del contributo e relativa tempistica; le modalità di verifica dell'attività e del raggiungimento dell'obiettivo.
  8. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5 rileva, in ogni caso, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  9. In caso di violazione delle disposizioni introdotte dai commi 3 e 4 del presente articolo, ogni soggetto interessato può rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all'articolo 17, comma 1-quater, del codice dell'amministrazione digitale. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18-bis dello stesso codice.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, per un importo complessivo di 43 milioni di euro per gli anni di attuazione del PNRR, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  11. Il Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.02. Gallo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Anagrafe nazionale digitale della disabilità)

  1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 1° luglio 2021, n. 101, è istituita l'Anagrafe nazionale digitale delle disabilità.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, o comunque dell'autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio alla disabilità, e in rispetto dell'informativa sulla privacy dei dati ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per la tutela dati personali, vengono definiti princìpi e criteri di attuazione.
  3. In ottemperanza all'integrazione sociale dei cittadini con disabilità di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, ogni struttura dello Stato avrà accesso all'Anagrafe nazionale digitale delle disabilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.
  4. Tutti i dati raccolti ai fini del Contrassegno unificato disabili europeo di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, del fascicolo degli alunni con disabilità di cui all'Anagrafe nazionale degli studenti istituita con decreto ministeriale 28 luglio 2016, n. 162, e qualunque altra informazione già classificata da enti, dipartimenti e uffici, concorrono ad integrare il database dell'INPS nonché a istituire l'Anagrafe nazionale digitale della disabilità.
27.03. Misiti.

ART. 28.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e consentire l'accelerazione degli investimenti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «ad acta» sono soppresse;

   b) dopo le parole «delle predette» è inserita la seguente «nuove»;

   c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «scelto tra i segretari generali delle Camere di commercio accorpate, ovvero tra i dirigenti pubblici o tra esperti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle Camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al periodo precedente.».
28.1. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo, Raciti.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici pubblici)

  1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, standardizzare i processi di erogazione di benefici economici pubblici e consentire anche un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici, comunque denominati, attribuiti da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali sono erogati mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. I servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'attribuzione dei predetti benefici sono affidati alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, vengono definite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, le modalità standardizzate di erogazione e fruizione dei benefici, nonché le modalità di remunerazione del servizio al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e garantirne l'autosostenibilità a regime.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di definire le modalità e le tempistiche di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 e le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.
  5. A copertura dei costi relativi all'attuazione del presente articolo e degli oneri connessi ai servizi di progettazione, realizzazione, sviluppo, sperimentazione e prima applicazione della piattaforma di cui comma 1, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per l'importo di 5 milioni di euro annui per il 2022 e il 2023.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici economici di cui al comma 1 introdotti successivamente alla data di operatività della piattaforma individuata dal decreto di cui al comma 3. È comunque fatta salva la possibilità di disporre l'applicazione del presente articolo anche ai benefici economici di cui al comma 1 in corso di erogazione alla data di operatività della piattaforma.
28.01. Bruno Bossio, Madia, Gariglio, Ubaldo Pagano, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Pizzetti, Casu, Cantini.

ART. 29.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il riparto del Fondo tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale dell'intervento ed è sottoposto a parere in sede di Conferenza Stato-regioni.

  Conseguentemente:

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Stato-regioni,.
*29.8. Faro, Federico.
*29.12. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il riparto del Fondo tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale dell'intervento ed è sottoposto a parere in sede di Conferenza Stato-regioni.
**29.2. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**29.9. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Al comma 2, dopo le parole: competenze digitali aggiungere le seguenti: dei cittadini e, in particolare, dei dipendenti della pubblica amministrazione e delle imprese pubbliche.

  Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dei cittadini aggiungere le seguenti: e, in particolare, dei dipendenti della pubblica amministrazione e delle imprese pubbliche.
29.7. Ianaro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Con decreto interministeriale e successivo protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze definiscono le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e individuano le caratteristiche, le modalità di valutazione, di selezione e di monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo con a capo la regia del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica aggiungere le seguenti: e pubblica sul proprio sito internet.
29.6. Liuzzi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e le regioni e le province autonome.
*29.1. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*29.10. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 5.
**29.4. Raduzzi.
**29.5. Trano.

  Al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-regioni.
*29.3. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*29.11. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

ART. 30.

  All'articolo 30, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b-bis);

   al comma 3, lettera a), premettere le seguenti parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,;

   al comma 3, lettera b) premettere le seguenti parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,;

   al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

    b-bis) entro duecento giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al rimborso dei costi ulteriori documentati dal precedente soggetto attuatore per le attività svolte dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al completamento delle attività di cui al comma 4 e al rimborso degli investimenti di pubblico interesse effettuati nell'ambito della concessione di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché del canone per la conduzione della PLN;

   al comma 4, premettere le seguenti parole: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,;

   al comma 6, dopo le parole: 19 unità di personale aggiungere le seguenti: con comprovata competenza multidisciplinare in materia di logistica e di logistica digitale, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
*30.6. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*30.9. Paolo Russo.
*30.1. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*30.2. Gariglio, Andrea Romano, Casu, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.
(Interoperabilità tra piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e altre banche dati)

  1. La piattaforma istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'agente della riscossione. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche dati di cui al primo periodo, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.
  2. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 in capo al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 30-ter.
(Scambio di documentazione e dati contenuti nella piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa tra imprenditore e creditori)

  1. I creditori accedono alla piattaforma istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30-quater.
(Istituzione di programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)

  1. Sulla piattaforma è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
  2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
  3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 30-quinquies.
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

  1. l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, in persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

   a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e alla soglia di euro 15.000 e, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, alla soglia di euro 5.000;

   b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore alla soglia di euro 5.000;

   c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, alla soglia di euro 100.000, per le società di persone, alla soglia di euro 200.000 e, per le altre società, alla soglia di euro 500.000.

  2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate, dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie indicate nel medesimo comma 1.
  3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a partire dal 1° gennaio 2022; per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre 2022; per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a partire dal 1° luglio 2022.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo IV del Titolo II, dopo le parole: Servizi digitali sono inserite le seguenti: e misure in materia di crisi d'impresa.
30.01. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche)

  1. In attuazione della Misura 3, Componente 2, del PNRR «Intermodalità e logistica integrata», nell'ambito della Riforma 2.3, ed al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

«Art. 1696.
(Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate)

   Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
   Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
   Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
   Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
   Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni»;

   b) la sezione III del capo IX del titolo III del libro quarto del codice civile è sostituita dalla seguente:

«Art. 1737.
(Nozione)

   Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738.
(Revoca)

   Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Art. 1739.
(Obblighi dello spedizioniere)

   Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.
   Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

Art. 1740.
(Diritti dello spedizioniere)

   Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.
   Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra tali parti terze e il mandante.
   Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, primo comma, e 1739, primo comma, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nell'esecuzione del trasporto.

Art. 1741.
(Spedizioniere vettore)

   Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte è definito spedizioniere vettore e ha gli obblighi e i diritti del vettore.
   Qualora lo spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e di giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non può essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696».

   c) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

«Art. 2761.
(Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario)

   I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
   I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
   I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
   Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
   Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.».
30.02. Delrio.

ART. 31.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR» sono inserite le seguenti: «, compresi le regioni e gli enti locali,».
*31.5. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*31.20. Marco Di Maio, Del Barba.
*31.26. Pastorino, Fassina.
*31.30. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*31.33. Gagliardi.
*31.36. Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo.
*31.10. De Menech, Ubaldo Pagano, Bruno Bossio.
*31.45. Prestigiacomo, D'Attis, Bagnasco.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'amministrazione centrale titolare dell'intervento».
**31.28. Boccia, Ubaldo Pagano, De Luca, Bruno Bossio.
**31.52. (ex 31.07) Musella, Bagnasco, Prestigiacomo.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, le parole: «per non più di una volta» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte».
31.2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo il ricorso alla sospensione temporanea qualora tale istituto sia previsto dallo specifico ordinamento professionale;

   b) al capoverso comma 7-quater:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: possono mantenere con la seguente: mantengono;

    2) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In tali casi, ai fini previdenziali, i compensi percepiti per lo svolgimento delle attività di lavoro dipendente all'interno della pubblica amministrazione sono equiparati al reddito professionale soggetto a contribuzione presso la Cassa previdenziale di appartenenza.
31.25. Saitta.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5, non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*31.23. Fregolent, Del Barba.
*31.43. Giacometto, Porchietto, Mazzetti, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 7-quater con il seguente:

  7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis, per i periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), possono fruire di una forma di ricongiunzione senza oneri a proprio carico, in deroga alla legge 5 marzo 1990, n. 45. Le modalità di tale ricongiunzione sono disciplinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato, istituti con decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e con decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**31.35. Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo.
**31.19. Ubaldo Pagano.
**31.3. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
**31.24. Lovecchio.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 7-quater aggiungere il seguente:

  7-quinquies. Lo stesso regime previsto dai commi 7-ter e 7-quater si applica ai professionisti appartenenti alla riserva selezionata delle Forze Armate di cui al combinato disposto degli articoli 674 e 987 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di incentivare, anche in questo ambito, il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
31.44. Maria Tripodi, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 14-ter, sono inseriti i seguenti:

   «14-quater. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e gli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili, accertate anche ai sensi del comma 1, secondo e terzo periodo, possono conferire incarichi di consulenza anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
   14-quinquies. Al fine di garantire continuità all'efficienza delle specifiche attività, le amministrazioni titolari dei seguenti interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e le città metropolitane, possono trattenere in servizio i dirigenti generali amministrativi di vertice e i soprintendenti preposti agli stessi:

   a) M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA;

   b) M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO;

   c) M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0;

   d) M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE;

   e) M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE;

   f) M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI;

   g) M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA;

   h) M3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA;

   i) M3C2: INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA;

   l) M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ;

   m) M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO;

   n) M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE;

   o) M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE;

   p) M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE;

   q) M6C2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;

   14-sexies. Il trattenimento di cui al comma 14-quinquies è consentito previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso al personale trattenuto in servizio non è corrisposto il trattamento economico di quiescenza, ma continua a percepire il trattamento economico previsto per la posizione occupata.».
31.38. Giacomoni, Prestigiacomo, D'Attis, Giacometto, Porchietto, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 1, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche agli incarichi a contratto di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
*31.29. Ubaldo Pagano.
*31.50. (ex 31.05) Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.51. (ex 31.08) Bagnasco, Musella, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli enti locali destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione nel limite del 5 per cento degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico dei progetti stessi. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
**31.7. De Menech, Bond.
**31.48. Bond, De Menech.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per gli anni dal 2022 al 2026, gli enti locali possono procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
31.14. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli enti locali titolari degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano complementare possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie nel limite del 5 per cento degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto».
*31.4. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*31.11. De Menech, Ubaldo Pagano.
*31.15. Boccia, Fragomeli, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.
*31.21. Marco Di Maio, Del Barba.
*31.27. Pastorino, Fassina.
*31.31. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*31.34. Gagliardi.
*31.37. Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro.
*31.46. Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Dipartimento della ragioneria generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «due unità da assegnare a ciascuna provincia e ai liberi consorzi comunali in Sicilia».
31.16. Topo, Buratti, Ciagà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli enti locali, attuatori di progetti a valere sulle risorse del PNRR, possono adeguare l'ordinamento degli uffici e dei servizi per supportare l'organo di indirizzo politico nelle funzioni di coordinamento, controllo, indirizzo e monitoraggio dei progetti e garantire il rispetto dei tempi di attuazione previsti negli atti di affidamento delle risorse. A tal fine è consentito costituire uffici di supporto agli organi di direzione politica, mediante conferimento di incarichi ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga ai vincoli assunzionali previsti per situazioni strutturalmente deficitarie, nelle sole ipotesi di enti in stato di riequilibrio pluriennale che rispettino vincoli imposti dalla soglia di spesa di personale disposta ai sensi del decreto ministeriale del 17 marzo 2020. La deroga è concessa sino alla data di conclusione degli interventi finanziati con il PNRR, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando le ipotesi di decadenza dall'incarico previste in caso di scadenza del mandato dell'organo.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: incarichi di collaborazione aggiungere le seguenti: e incarichi ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*31.1. De Luca, Topo.
*31.13. Topo, De Luca.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un massimo di complessivi 15 incarichi di consulenza e collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un importo massimo di euro 30.000 lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro, di durata non superiore al 31 dicembre 2026 e che cessano comunque automaticamente col cessare del mandato amministrativo, non cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
31.12. Mancini.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Rafforzamento delle capacità amministrative degli enti locali facenti parte delle aree interne per il supporto ai procedimenti attuativi del PNRR)

  1. Al fine di garantire la più efficace realizzazione degli investimenti collegati al PNRR, gli enti locali facenti parte delle aree interne possono, per tutta la durata del Piano, per l'accesso alle risorse loro destinate, costituire un fondo non superiore al 2 per cento del valore delle risorse stesse, da utilizzare per il rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative dell'ente, anche attraverso il conferimento di incarichi a personale qualificato in ambito amministrativo, tecnico e contabile, in deroga a tutti i vincoli finanziari vigenti in materia di spesa del personale a tempo determinato.
31.02. Bilotti.

ART. 32.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione degli interventi di transizione fondamentale inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, connessi al superamento dell'emergenza formativa digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, a decorrere dall'anno 2022 è assegnato a Formez PA, nel quadro delle funzioni attribuite ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, un contributo aggiuntivo pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
32.1. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Paolo Russo, Giacometto, Porchietto, Mazzetti.

ART. 33.

  Al comma 1, sostituire le parole: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni» con le seguenti: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ANCI ed UPI, denominato «Nucleo PNRR Stato – Autonomie territoriali».

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: Provincia Autonoma aggiungere le seguenti: , ANCI e UPI;

   b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alle iniziative delle province e delle città metropolitane a supporto dei progetti del PNRR degli enti locali del loro territorio,;

   c) sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione del Nucleo PNRR Stato – Autonomie territoriali.
*33.2. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*33.3. De Menech, Ubaldo Pagano.
*33.6. Pastorino, Fassina.
*33.8. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*33.9. Gagliardi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, entro sessanta giorni dall'emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche e finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

   a) la tipologia di intervento previsto;

   b) la tempistica;

   c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

   d) il livello progettuale richiesto;

   e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.
33.4. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le medesime ragioni di cui al comma 5 volte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, al personale di cui al presente articolo nonché a quello che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
*33.5. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*33.7. Fassina.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti estranei alla pubblica amministrazione, se dipendenti di società a totale capitale pubblico, anche in deroga ai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso.».
33.1. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari di progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))

  1. Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
33.01. Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo.

ART. 34.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Ai fini del reclutamento di tale contingente il Ministero della transizione ecologica indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, cui sono ammessi.

  Conseguentemente:

   al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti con le seguenti: sono definite le modalità di svolgimento del concorso, le cui prove possono essere effettuate anche in modalità telematica e devono svolgersi entro il 15 febbraio 2022;

   sopprimere il comma 2.
34.6. Costanzo, Trano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, con le seguenti: ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, in possesso di specifica e significativa competenza ed esperienza almeno triennale in tali materie,.
34.3. Maraia.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica aggiungere le seguenti: , da una commissione giudicatrice composta da cinque membri individuati con decreto del Ministero della transizione ecologica e scelti tra docenti universitari specializzati nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare.
34.7. Costanzo, Trano.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro curricula e le loro retribuzioni sono resi pubblici sul sito internet del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni.
34.8. Costanzo, Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione»;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Il Comitato di cui al comma 1 promuove altresì, nell'ambito di un'attività di collaborazione con il Ministero dell'istruzione, l'avvio di iniziative finalizzate a divulgare presso le istituzioni scolastiche i contenuti, le analisi e le proposte del rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia di cui al comma 2.».
34.2. Carbonaro.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di personale per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del PNRR)

  1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi del PNRR in particolare relativi alla missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, misure M1C3, Investimento 5, Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione, favorire il sostegno della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alle imprese che operano sui mercati esteri, e nel contempo garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 1.400.000 annui per l'anno 2021 e di euro 2.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità»sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2022, euro 4.598.874 per l'anno 2023, euro 4.690.852 per l'anno 2024, euro 4.784.668 per l'anno 2025, euro 4.880.362 per l'anno 2026, euro 4.977.970 per l'anno 2027, euro 5.077.528 per l'anno 2028, euro 5.179.080 per l'anno 2029, euro 5.282.660 per l'anno 2030 ed euro 5.388.314 annui a decorrere dall'anno 2031.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*34.04. Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea.
*34.01. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*34.05. Fitzgerald Nissoli, D'Attis, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del PNRR)

  1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del PNRR nonché per fornire supporto alla unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è assegnato, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell'area III posizione economica F1 nel profilo professionale giuridico. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 409.621,50 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.540,60 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
34.03. Mura, Viscomi.

ART. 35.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Nell'ambito delle procedure di riqualificazione previste dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria generale di merito relativa alla procedura selettiva interna per passaggio al profilo professionale di funzionario UNEP, Area III, F1 – Avviso n. 2 del 19 settembre 2016.
35.1. Di Sarno.

ART. 36.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025)

  1. All'articolo 1, comma 645, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «due senatori e due deputati» sono sostituite dalle seguenti: «tre senatori e tre deputati».
36.01. Calabria, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «partecipa anche il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano anche il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e i presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma».
  2. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».
  3. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «e l'Ufficio per il programma di governo» sono aggiunte le seguenti: «e con la segreteria della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che deve essere coinvolta in tutte le procedure istruttorie di interventi di interesse delle regioni e delle province autonome».
36.02. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

ART. 37.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a) sostituire la parola: dodici con la seguente: tredici;

   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) le parole: «di cui uno in rappresentanza delle aree vaste,» sono sostituite dalle seguenti: «uno designato dall'Unione delle province d'Italia,».
*37.1. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*37.3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*37.4. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro.
*37.2. De Menech, Ubaldo Pagano.

ART. 38.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: sui farmaci.

  Conseguentemente, dopo le parole: n. 6, aggiungere le seguenti: Componente 1, Investimento 3 e Componente 2, Investimento 1.
38.2. Ianaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'Istituto superiore di sanità è affidato lo studio finalizzato all'individuazione delle concause ambientali che hanno determinato la diffusione del virus SARS-CoV-2. A tal fine è autorizzata per gli anni 2021, 2022, 2023, la spesa di 5 milioni di euro per l'istituzione di un apposito Fondo.
  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  1-quater. L'Istituto superiore di sanità ha il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1-bis, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di contribuire all'individuazione delle concause ambientali che hanno determinato la diffusione del virus SARS-CoV-2.
38.4. Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sono definiti i principi e i criteri relativi al riconoscimento dell'Armadio farmaceutico digitale nazionale (AFDN).
  1-ter. Al comma 15-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «l'interoperabilità dei FSE» sono aggiunte le seguenti: «fra loro stessi e l'Armadio farmaceutico digitale nazionale (AFDN).».
38.3. Misiti.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Costituzione del Tavolo di coordinamento sui percorsi di patologia e di somministrazione farmacologica di supporto per i pazienti cronici e oncologici in case e ospedali di comunità)

  1. È istituito, presso l'Unità di Missione per il PNRR, prevista con decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute del 15 settembre 2021, un Tavolo di coordinamento per l'individuazione degli appropriati percorsi di patologia e per la somministrazione farmacologica di supporto per pazienti cronici e oncologici nelle case e negli ospedali di comunità, alla luce della riforma dell'assistenza territoriale disposta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. Il Tavolo di cui al comma 1 è presieduto del Responsabile dell'Unità di Missione per il PNRR, ed è composto da due rappresentanti del Ministero della salute, un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, un rappresentante dell'Agenzia italiana del farmaco, un rappresentante indicato dalle regioni.
  3. Il Tavolo di cui al comma 1 è aperto alla consultazione di associazioni di pazienti, società scientifiche, aziende private, associazioni di categoria e operatori del settore privato.
  4. I compiti del Tavolo di cui al comma 1, i relativi componenti e le modalità di funzionamento sono disposte con decreto del Ministero della salute da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
38.01. De Filippo, Carnevali.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della Missione 6 del PNRR)

  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per il potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari, Peer Review, dei progetti Proof of Concept (PoC), e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del panel scientifico di valutazione dei predetti progetti.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 700.000, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai predetti progetti, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della Missione 6, capitolo 2 del PNRR.
*38.05. Fassina, Stumpo.
*38.015. Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al settanta per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile.
**38.06. Fassina, Stumpo.
**38.013. Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute ambiente e clima (SNPS))

  1. Al fine di dare piena attuazione alle azioni d'investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è istituito il Sistema nazionale prevenzione salute ambiente e clima (SNPS), di cui fanno parte il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nelle articolazioni preposte ai compiti di prevenzione.
  2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le funzioni del sistema SNPS nonché le modalità d'integrazione con il Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA).
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 415.379.000, si provvede a valere sulle risorse previste dal Piano nazionale degli investimenti complementari, volte a garantire il «rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale», in conformità con le previsioni della scheda progetto dell'investimento «Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima», di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze.
*38.07. Fassina, Stumpo.
*38.014. Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministero della salute promuove e stipula appositi Contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione.».
**38.08. Fassina, Stumpo.
**38.016. Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Finanziamento di progetti d'informazione sulle malattie rare)

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6 – Salute e politiche sociali, volte a rafforzare l'assistenza e le prestazioni erogate sul territorio con interventi di innovatività terapeutica su tutto il territorio nazionale, nonché a garantire un più alto livello della salute, è autorizzata la dotazione di 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022, indirizzata a finanziare progetti di comunicazione rivolti alle persone con malattie rare, alle loro famiglie e alla popolazione.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento di attuazione di cui al presente articolo.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
38.011. Bologna, Pettarin.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Istituzione del Tavolo di coordinamento sui percorsi di patologia per i pazienti cronici e oncologici in case e ospedali di comunità)

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6 – Componente 1 – Investimenti 1.1 e 1.3 – è istituito, presso l'Unità di missione per il PNRR, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute 15 settembre 2021, un Tavolo di coordinamento per l'individuazione degli appositi percorsi di patologia per pazienti cronici e oncologici nelle case e negli ospedali di comunità, in adeguamento all'obiettivo della riforma dell'assistenza territoriale indicata nel medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. Il Tavolo, di cui al comma 1, è presieduto del Responsabile dell'Unità di Missione per il PNRR ed è composto da due rappresentanti del Ministero della salute, un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, un rappresentante dell'Agenzia italiana del farmaco, un rappresentante indicato dalle regioni.
  3. Il Tavolo, di cui al comma 1, è aperto alla consultazione di associazioni di pazienti, società scientifiche, aziende private, associazioni di categoria e operatori del settore privato.
  4. I compiti del Tavolo, di cui al comma 1, i relativi componenti e le modalità di funzionamento sono disposti con decreto del Ministero della salute da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
38.012. Bologna, Pettarin.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. In attuazione con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche al fine di sviluppare le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 1° luglio 2021, n. 101, il Ministro della salute, previa istruttoria dell'Agenas di concerto con l'Agenzia per l'Italia Digitale, da concludersi entro il 30 giugno 2022, effettua una ricognizione dell'attivazione e dell'utilizzo, da parte delle singole regioni e province autonome, del fascicolo sanitario elettronico ed elabora un programma biennale di sviluppo, al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2024, l'uniforme utilizzo del FSE su tutto il territorio nazionale fissando per ogni regione e provincia autonoma, i relativi obiettivi.
  2. L'attuazione da parte delle regioni e province autonome del predetto programma attuativo costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, nonché delle disposizioni inerenti i servizi digitali e cittadinanza digitale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 1° luglio 2021, n. 101.
  3. Agli adempimenti di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  4. In caso di mancata attuazione del programma biennale nei termini ivi previsti, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
38.017. Trizzino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Riduzione termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare)

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6 – Salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi di innovatività terapeutica su tutto il territorio nazionale e a garantire un più alto livello della salute, nonché la velocizzazione del procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, due mesi nel caso d'impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta a indicare i centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico».
38.018. Bologna, Pettarin.

ART. 40.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: ,suscettibile di aggiornamento annuale, con le seguenti: , aggiornato annualmente, acquisito il parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e delle regioni e PA,;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalla data di approvazione del Piano triennale 2023-2025.
40.2. Bonomo, Ceccanti, Carnevali.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazione nelle procedure di realizzazione delle opere infrastrutturali ricomprese nel PNRR)

  1. Al fine di semplificare le procedure e di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti infrastrutturali ricompresi nel PNRR e nel PNC, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la progettazione si articola secondo due livelli successivi di approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo quanto previsto al comma 16 del medesimo articolo 23, e il progetto esecutivo redatto secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tutte le procedure autorizzatorie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono rilasciate sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.
  2. In tutte le procedure affidate ai sensi del comma 1, l'incarico di direttore dei lavori di cui all'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non può essere ricoperto dall'autore del progetto esecutivo.
40.02. Zangrillo, Mazzetti, Rospi, Musella, Sozzani, Cattaneo, D'Attis, Prestigiacomo.

ART. 41.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 10-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
41.1. Butti, Corneli, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera c), capoverso comma 11-bis, al settimo periodo, dopo le parole: mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. aggiungere il seguente periodo: Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare fino a un massimo di due sub-commissari, cui delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico nella misura massima di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.;

   all'undicesimo periodo, sostituire le parole: 346.896 euro con le seguenti: 544.213 euro.
41.2. Paolo Russo, De Luca, Topo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Funzioni commissariali tecniche)

  1. Al fine di preservare l'autonomia, l'indipendenza e l'autorevolezza del ruolo dei prefetti e prevenire la sovrapposizione di funzioni commissariali tecniche, non è consentita la nomina di prefetti nel ruolo di commissari straordinari per questioni tecniche.
  2. La nomina dei commissari tiene conto delle competenze specifiche e dei profili professionali necessari, nonché delle esperienze maturate nell'ambito dell'incarico conferito, tali da escludere casi d'incompatibilità o situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.
41.01. Zolezzi.

ART. 42.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: leggi antimafia aggiungere le seguenti:, delle norme di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
42.1. Vianello, Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera b), ottavo periodo, dopo le parole: propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative aggiungere le seguenti: ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il nono periodo.
42.3. Butti, Corneli, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sviluppare programmi e interventi volti alla realizzazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 conformemente alle previsioni indicate nella Misura Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è promosso prioritariamente per la città di Taranto, o comunque nelle città ove persistano gravi criticità dovute alla qualità dell'aria, un piano triennale per lo sviluppo di programmi di ricerca e innovazione, nonché iniziative sperimentali volte alle misure d'intervento per il risanamento della qualità dell'aria.
  1-ter. In relazione alle finalità di cui al comma precedente, sono altresì promosse, per il triennio 2022-2024, tutte le iniziative di sviluppo, integrazione e ricerca delle cure oncologiche pediatriche.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1-bis nella misura di 60 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, 2023, e 2024 e 1-ter, nella misura di 50 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, 2023, e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), rispettivamente numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
42.14. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 43.

  Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso comma 1-bis con i seguenti:

  1-bis. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati d'interesse nazionale, nonché dei siti «orfani» previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti.
  1-ter. Sulla base d'intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità d'intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.
  1-quater. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, il commissario unico redige, con l'ausilio delle singole regioni, un elenco completo di tutti i siti rimasti esclusi da quelli già inseriti tra le attività della struttura commissariale e che dovranno essere oggetto di finanziamento e risanamento.
43.2. Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
43.1. Villarosa.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Potenziamento delle strutture commissariali per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «munito di apposita delega motivata,» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato,».
43.02. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Potenziamento delle strutture commissariali per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «munito di apposita delega motivata,» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato, il Ministro dello sviluppo economico o un suo delegato,».
43.03. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Gestione commissariale del sisma Centro Italia 2016-2017)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, il Commissario straordinario è autorizzato a erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.
   7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.».
43.04. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)

  1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: “e al compenso per i Commissari straordinari” sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il compenso dei commissari straordinari di cui al comma 1 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun commissario e fino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

   b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato».

   2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per l'esercizio dei compiti assegnati, i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si avvalgono di una struttura di supporto posta alle loro dirette dipendenze, costituita con proprio provvedimento e composta secondo i criteri stabiliti dal comma 3 del citato articolo 4.
   3. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o superiore a 500 milioni di euro, la struttura di cui al comma 2 è composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o superiore a 250 milioni di euro, la struttura di cui al comma 1 è composta da un contingente massimo di personale pari a quindici unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di tre unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o inferiore a 100 milioni di euro, la struttura di cui al comma 1 è composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di due unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Dal contingente di personale dipendente da ciascun commissario, è in ogni caso escluso il personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.
   4. II personale delle strutture di cui al presente articolo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
   5. Il personale non dirigenziale delle strutture di cui al presente articolo è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al trenta per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al trenta per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata a ciascun commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di tre esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento di ciascun commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico di ciascun commissario straordinario.
   6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
43.05. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Rafforzamento dei poteri del commissario straordinario per la SS1 Aurelia-bis)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali inerenti la strada statale SS1 «Aurelia-bis», il commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato, che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario straordinario, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, può avvalersi di una struttura di supporto per l'esercizio delle sue funzioni, composta da un contingente massimo di personale pari a 5 unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11- ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari d'incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, d'importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del commissario. La struttura di cui al presente comma è nominata, su proposta del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  3. Agli eventuali oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al comma 2 si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.09. Rosso, Bagnasco, Cassinelli, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)

  1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Struttura commissariale del Governo)

   1. Il commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, compongono la struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i consequenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.
   3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.
   4. La struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.
   5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.
   6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla amministrazione di appartenenza ha diritto a essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
   7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.
   8. La regione Calabria assicura le esigenze – logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane – della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.
   9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli enti del servizio sanitario regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
   10. Ogniqualvolta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili – anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi – a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa – con protocollo riservato – il prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
   11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2021, di euro 1.459.000 per l'anno 2022 e di euro 1.216.000 per l'anno 2023, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2021, a euro 751.385 per l'anno 2022 e a euro 626.240 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2021 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.
   12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la struttura di supporto di cui al precedente comma 6.
   13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.
   14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.
   15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria.»;

   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)

   1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la regione e con i rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il presidente della giunta regionale e i rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.
   2. Il commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.
   3. L'ente del servizio sanitario regionale corrisponde al commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2021, di euro 450.000 per l'anno 2022 e di euro 375.000 per l'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
   4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi cinque esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.
   5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il procuratore della Repubblica competente e il procuratore regionale della Corte dei conti della Calabria, nonché il prefetto della provincia.
   6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.
   7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.
   8. Il commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.
   9. Il commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19.»;

   c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Appalti, servizi e forniture per gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)

   1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.
   2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
   3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA Spa. L'indicato commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse.»;

   d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo)

   1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'economia e delle finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'articolo 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze interessa il Comandante generale della Guardia di finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura commissariale.
   2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.
   3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1.»;

   e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

   f) all'articolo 7:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.»;

    2) il comma 2 è soppresso.

  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
43.011. Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo.

ART. 44.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sul medesimo fondo, con regolamento del Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento, anche con l'assegnazione di voucher, dei crediti maturati con il programma Millemiglia.
44.2. Lupi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 720 sono aggiunti i seguenti:

   «720-bis. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 715, lettera a), come rideterminate dall'articolo 73, commi 2 e 3, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, nel caso in cui le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 715, lettera b), come rideterminate dall'articolo 73, commi 2 e 3, lettera b), del citato decreto-legge n. 73 del 2021, non risultino sufficienti a compensare i danni da essi subiti.
   720-ter. Le eventuali risorse ulteriormente residue confluiscono in un Fondo per il sostegno agli investimenti nel settore aeroportuale, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per il sostegno del settore aeroportuale.
44.1. Paita, Del Barba.

  Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche)

  1. Al fine di accelerare la relativa gestione commissariale, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132 è inserito il seguente:

   «132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, sono trasferiti a Fintecna SpA o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna SpA o a diversa società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna SpA o alla diversa società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna SpA, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di coordinamento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
44.03. Fassina.

  Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione Commissariale di liquidazione di Società pubbliche)

  1. Al fine di accelerare la relativa gestione commissariale, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132 è inserito il seguente:

   «132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto-legge 25 n. 112 del 2008, sono trasferiti a Fintecna SpA o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna SpA o a diversa società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati a essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna SpA o alla diversa società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
44.01. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

ART. 45.

  Al comma 1, capoverso comma 16, primo periodo, dopo le parole: organismi pagatori aggiungere le seguenti: , in modo automatico,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 16, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli organismi pagatori a cui siano pervenuti i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti provvedono, senza ulteriori adempimenti, a effettuare il pagamento degli aiuti, al netto della compensazione degli oneri previdenziali dovuti, dandone contestuale comunicazione all'istituto previdenziale competente.
45.4. Cadeddu, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto, Gallinella.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 16 inserire il seguente:

  16-bis. La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori.
*45.7. Gagliardi.
*45.3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*45.2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*45.5. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*45.8. Nevi, Spena, Sandra Savino, Bagnasco, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
*45.1. Incerti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:

   «10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del COVID-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:

   a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

   b) sono revocati i pignoramenti in essere».
45.6. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di promozione del turismo)

  1. Il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, procede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni dell'ente.
  2. Al fine di favorire la promozione turistica, salvaguardare l'esperienza dell'Associazione di cui al comma 1 e incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG», posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo, il quale, entro i successivi trenta giorni, approva il relativo statuto.
  3. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione dei beni che residuano dalla ricognizione di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
45.04. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Ribolla, Capitanio, Lucchini, Pretto, Patassini, Fogliani.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Detrazione per interventi di manutenzione e recupero dei terreni agricoli e per l'acquisto di attrezzature funzionali agli interventi stessi)

  1. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.
  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo.
45.05. Cassinelli, Bagnasco, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

ART. 46.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.
(Fondi per il rilancio del sistema sportivo)

  1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripartenza delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore di Sport e Salute SpA, destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Al fine di valorizzare e incrementare il patrimonio sportivo nazionale, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo di euro 3.000.000 in favore di Sport e Salute SpA, da destinare ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la riqualificazione e l'ammodernamento delle infrastrutture sportive in loro uso.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021 e a euro 3.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
46.3. Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Le procedure di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si applicano anche agli interventi individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
46.02. Rixi, Iezzi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Finanziamenti per gli impianti sportivi e la diffusione dell'attività sportiva)

  1. Al fine di favorire il recupero delle aree urbane, l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la diffusione dell'attività sportiva, con particolare riferimento alle zone più degradate, in attuazione della linea progettuale Sport e inclusione sociale – M5C2 – Investimento 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento, anche parziale, dei seguenti interventi:

   a) realizzazione di nuovi impianti sportivi;

   b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico e alla manutenzione straordinaria;

   c) realizzazione di parchi urbani attrezzati.

  2. Possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

   a) associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

   b) enti locali.

  3. Il 50 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1 sono destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a).
  4. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 e le modalità attuative del presente articolo. Tra i criteri di accesso ai finanziamenti è individuato come prioritario l'accesso all'attività sportiva di base consentito al maggior numero di utenti.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. L'attuazione dell'intervento garantisce il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
46.04. D'Attis, Versace, Mandelli, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Al fine di garantire e incentivare l'accesso alla pratica sportiva, alle associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP), per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite del 90 per cento della spesa effettuata e comunque per un importo non superiore a 36.000 euro, per l'acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, tra cui si considerano ricompresi autoveicoli con almeno nove posti, effettuato nel corso del medesimo anno. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative del presente articolo.
  4. All'onere di cui al comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
46.07. Versace, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Capo III-bis
SALUTE

Art. 46-bis.

  1. Al fine di garantire l'attuazione della linea progettuale «Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN», M6C2 – Investimento 2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, 5 milioni di euro agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del medesimo Ministero impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
46.08. Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi sportivi. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1 da erogarsi per il tramite di Sport e Salute SpA.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
46.09. D'Attis, Prestigiacomo.

ART. 47.

  Sopprimerlo.
47.4. Trano.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Con il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria ai sensi del presente articolo, il tribunale della prevenzione dispone una verifica trimestrale, nel contraddittorio delle parti, ai fini della valutazione dell'andamento della misura e, ove ne sussistano i presupposti, applica una misura differente.».
47.5. Donno.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il provvedimento di cui al comma 2 lett. b) aggiungere, in fine, le seguenti: o altre misure ritenute applicabili alle circostanze di fatto e di diritto accertate previste dal presente articolo.
47.6. D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto» sono inserite le seguenti: «anche ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
47.1. Bartolozzi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni aggiungere, in fine, le seguenti: dal termine della misura di prevenzione patrimoniale applicata o dalla data della revoca della medesima.
47.7. D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. In caso di revoca del controllo giudiziario di cui al presente articolo, chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 ha diritto al rimborso dei compensi percepiti dall'amministratore giudiziario. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale.».
47.8. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-bis.

   1. Nei casi di revocazione o annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.
   2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale.».
47.9. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Procedimento di rilascio e aggiornamento delle informazioni antimafia)

  1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «L'informazione antimafia» è inserita la seguente: «liberatoria»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'informazione antimafia interdittiva cessa di avere efficacia se, decorsi due anni dalla sua adozione, non si procede ad aggiornamento con le modalità di cui all'articolo 91, comma 5.».
47.02. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di condizioni per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali)

  1. Con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica è autorizzato ad apportare le modificazioni necessarie all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, al fine di prevedere tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali che le imprese e gli enti non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non sussistano, nei loro confronti, cause impeditive al rilascio della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
47.03. D'Ippolito.

ART. 48.

  Sopprimerlo.
*48.12. Trano, Raduzzi.
*48.14. Verini.
*48.15. Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, aggiungere le seguenti: da indicare nella motivazione del provvedimento finale,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), capoverso comma 7, dopo le parole: qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento aggiungere le seguenti: , da indicare nella motivazione del provvedimento finale,.
48.1. Bartolozzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La procedura di contraddittorio si conclude entro trenta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
48.9. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contraddittorio può essere escluso con decreto motivato del prefetto, quando sussistano esigenze di urgenza, di segretezza, anche in relazione ad altri procedimenti amministrativi o giudiziari in corso o comunque di cautela rilevanti a tutelare il raggiungimento del buon fine del procedimento.
48.16. Ascari, Sarti, Davide Aiello, Migliorino, Salafia, Caso.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2-quater con il seguente:

  2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, è vietato, a pena di nullità, il compimento di atti, quali il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale della società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, qualora effettuati allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo o risultino comunque privi di ragioni economicamente apprezzabili che ne giustifichino l'adozione. Gli atti di cui al periodo precedente, qualora adottati, sono oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.
48.10. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 93, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. L'audizione di cui al comma 7 è sempre prevista quando l'interessato propone istanza di aggiornamento ai sensi dell'articolo 91, comma 5, al termine del periodo del controllo giudiziario adottato dal tribunale con le modalità di cui all'articolo 34-bis, comma 6.».
48.3. Bartolozzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 94, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si procede, altresì, alle revoche e ai recessi qualora l'informazione antimafia interdittiva evidenzi che per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.».
48.2. Bartolozzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 83, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.»;

   b) all'articolo 91, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. L'informazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.».
*48.6. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*48.18. Gagliardi.
*48.17. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*48.20. Nevi, Spena, Sandra Savino, Bagnasco, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*48.5. Incerti.
*48.13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di antimafia)

  1. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
48.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 49.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 49.
(Misure alternative all'interdittiva antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.
(Misure amministrative di prevenzione collaborativa)

   1. Il prefetto, ravvisando un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa, se ritiene che non sussistano elementi sufficienti per adottare una informativa antimafia interdittiva, può comunque prescrivere all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

   a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte ad impedire l'infiltrazione mafiosa;

   b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura procedente, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell'impresa;

   c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi;

   d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;

   e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.

   2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.
   3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.
   4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno del pericolo di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
   5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.
   6. Le misure adottate ai sensi del presente articolo possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva».
49.7. Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 94-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 35, comma 2-bis, aggiungere le seguenti: prevalentemente under 35 al fine di agevolare l'ingresso di giovani risorse umane nella pubblica amministrazione,.

   al medesimo comma 2, dopo le parole: di prevenzione collaborativa aggiungere il seguente periodo: Il prefetto può stipulare convenzioni quadro con le università al fine di consentire a studenti iscritti a corsi di laurea, master e dottorati di ricerca nel campo delle discipline giuridiche, economiche e sociali, di partecipare a mirati progetti formativi e lavorativi al fine di coadiuvare e supportare l'attività di prevenzione collaborativa di cui al comma 1.

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le prefetture, inoltre, devono promuovere progetti di capacity building, ovvero promuovere la realizzazione di protocolli di legalità ovvero stilare linee guida in collaborazione con gli enti competenti, al fine di facilitare e favorire l'inclusione e la partecipazione degli attori sociali rispetto ai rischi di infiltrazioni mafiose all'interno del tessuto produttivo in un'ottica di anticipazione e prevenzione dei rischi.
49.2. Lattanzio.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 83, comma 3-bis, dopo la parola: «statali» sono aggiunte le seguenti: «per le relative superfici»;

   b) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica,» sono soppresse.

   c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la parola: «europei» sono aggiunte le seguenti: «per le relative superfici».
49.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Gallinella, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Divieto di assunzione dei lavoratori destinatari di informativa antimafia interdittiva)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 85, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

   «2-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva è rilasciata inoltre anche per:

   a) il lavoratore indagato, imputato o condannato per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis, primo comma, del codice penale o per reati a essi connessi o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

   b) il preposto, il coniuge del preposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda.»;

    2) all'articolo 94:

   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia previsto, in seguito alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni o al recesso dai contratti, l'obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante del personale dell'impresa che ha subito la revoca o il recesso, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono preventivamente la certificazione antimafia dei lavoratori da assumere.»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. È fatto divieto all'impresa subentrante di procedere all'assunzione del personale di cui al comma 2 per il quale sia stata rilasciata la comunicazione antimafia interdittiva di cui all'articolo 88, comma 3.»;
49.03. Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Cambiamento della sede legale del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 86:

   a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuta modifica della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione.»;

   b) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-bis»;

    2) all'articolo 87, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo all'inizio delle operazioni di verifica o alla richiesta della pubblica amministrazione, non comporta il mutamento della competenza del prefetto tenuto al rilascio della comunicazione antimafia, come determinata dal comma 2.»;

    3) all'articolo 90, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata:

   a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale o hanno svolto attività d'impresa negli ultimi tre anni, ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

   b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

   c) il cambiamento della sede legale o secondaria con rappresentanza, successivo all'inizio delle operazioni di verifica o alla richiesta della pubblica amministrazione, non comporta il mutamento della competenza del prefetto tenuto al rilascio dell'informazione antimafia.».
49.02. Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rafforzamento del principio del contraddittorio)

  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Il prefetto, all'esito delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, adotta l'informazione interdittiva antimafia ovvero procede all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis qualora ritenga che ve ne siano i presupposti, dandone tempestiva comunicazione anche al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa riscontrati. Con tale comunicazione è assegnato all'interessato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.»;

   b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. Il prefetto, nell'esaminare gli elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa, valuta ove possibile nel rispetto delle esigenze di celerità ed efficacia, almeno qualcuno dei seguenti elementi in capo al soggetto interessato:

   a) provvedimenti sfavorevoli del giudice penale;

   b) sentenze di proscioglimento o di assoluzione;

   c) precedenti proposte o provvedimenti di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dal presente decreto;

   d) i rapporti di parentela;

   e) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia;

   f) le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa;

   g) le vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa;

   h) la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenerne i relativi benefici;

   i) l'inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.

   Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda alla revoca dell'informazione antimafia interdittiva o dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, ne dà comunicazione all'interessato entro cinque giorni.».
49.05. Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rafforzamento del principio del contraddittorio)

  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Il prefetto, all'esito delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, adotta l'informazione interdittiva antimafia ovvero procede all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis qualora ritenga che ve ne siano i presupposti, dandone tempestiva comunicazione anche al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa riscontrati. Con tale comunicazione è assegnato all'interessato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.»;

   b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda alla revoca dell'informazione antimafia interdittiva o dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, ne dà comunicazione all'interessato entro cinque giorni.».
49.06. Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano pendenti ricorsi giurisdizionali sull'adozione di una informazione antimafia interdittiva.
49.07. D'Attis.

ART. 50.

  Sopprimere il comma 5.
50.2. Maraia.

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*51.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*51.02. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.