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EDIZIONE PROVVISORIA

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

15 giugno 2021

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,.
1.74. Maschio, Varchi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con le seguenti: presentano istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,.
1.75. Maschio, Varchi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 287, il contributo di cui al primo periodo è determinato in relazione al calo del fatturato della singola unità produttiva.»;

   b) al comma 4, sostituire le parole: «8.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.020 milioni di euro».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 780 milioni di euro.
1.102. Martinciglio.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per le attività con quote associative, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, i ricavi dati dalle stesse quote sono da considerare ai fini del computo delle perdite di fatturato.
1.178. Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e con l'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sono individuate ulteriori attività del settore turistico alberghiero nonché di quello sportivo non titolari di partita IVA aventi diritto al contributo a fondo perduto. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo a fondo perduto, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

  Conseguentemente, al comma 4 le parole: 8.000 milioni sono sostituite dalle seguenti: 8.100 milioni e all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
1.79. Del Barba.

  Al comma 2, le parole: cento per cento sono sostituite dalle seguenti: duecento per cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4 le parole: 8.000 milioni sono sostituite dalle seguenti: 14.000 milioni;

   b) i commi da 5 a 15 sono soppressi;

   c) al comma 25 sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 1.400 milioni e le parole: 3.150 milioni con le seguenti: 550 milioni;

   d) sopprimere il comma 29.
1.169. Sandra Savino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 sostituire le parole: cento per cento con le seguenti: centocinquanta per cento;

   b) al comma 4 sostituire le parole: 8.000 milioni con le seguenti: 12.000 milioni;

   c) sopprimere i commi da 16 a 27.

  Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
1.5. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Al comma 2, sopprimere le parole: , ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
1.76. Maschio, Varchi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti che nel corso del 2019 hanno avuto interruzione documentabile dell'attività, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 di cui al primo periodo del presente comma si determina soltanto in riferimento ai mesi di operatività.»
1.133. Fassina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti che operano nel settore dei pubblici spettacoli, il predetto contributo di cui al periodo precedente spetta nella misura del duecento per cento.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
1.94. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis All'articolo 1 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2019,» sono inserite le seguenti: «nonché a coloro che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la camera di commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Con riferimento ai soggetti che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 o hanno avuto, nel medesimo anno, una interruzione documentabile della stessa, il contributo di cui ai commi precedenti è calcolato con riferimento ai soli mesi di operatività»;

   c) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, così come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la camera di commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, rilevano i mesi successivi a quello di inizio attività.».
1.159. Giacometto, Porchietto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, dopo le parole: «del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «ovvero le imprese che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».
*1.40. Buratti.
*1.86. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.45. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. Per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, il contributo di cui al comma 1, spetta in misura pari al 30 per cento della differenza tra l'ammontare medio mensile dal fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021. Per tutti i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, l'importo del contributo è riconosciuto per un importo pari a 5.000 euro.
  4-ter. Al contributo di cui al comma 4-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
  4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77, comma 7.
1.103. Martinciglio.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il contributo di cui al comma 5, è riconosciuto altresì alle attività alberghiere e paralberghiere senza partita IVA iscritte negli uffici di commercio dei comuni dove esercitano l'attività. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi che risulta dalle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5-ter. L'ammontare del contributo di cui al comma 5, è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. La percentuale di cui al periodo precedente è pari all'80 per cento per i soggetti di cui al comma 5-bis con ricavi non superiori a 10.000 euro. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 in quanto compatibili.
1.15. Trano, Romaniello, Raduzzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, dopo le parole: «Testo unico delle imposte sui redditi» inserire le seguenti: «, ovvero con ricavi istituzionali e decommercializzati ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

   b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

  «8-bis. Per le associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del calcolo inerente la riduzione del fatturato di cui ai commi da 5 a 13, si computano anche i ricavi istituzionali e decommercializzati ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

   c) al comma 14 sostituire le parole: «3.400 milioni» con le seguenti: «3.585 milioni».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 615 milioni.
1.80. Del Barba.

  Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «del Testo unico delle imposte sui redditi», inserire le seguenti: «ovvero ai ricavi istituzionali e de-commercializzati ai sensi dell'articolo 148, commi 1 e 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

   b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata o cooperative, il contributo viene calcolato sul totale dei ricavi complessivi, come risultanti dal conto economico allegato al bilancio di esercizio depositato presso il competente Registro delle imprese. Per le associazioni sportive dilettantistiche il contributo, viene calcolato sul totale dei ricavi complessivi, come risultanti dal rendiconto approvato dagli associati mediante autocertificazione da parte del legale rappresentante.».
*1.105. Roberto Rossini, Tuzi.
*1.65. Prisco, Rachele Silvestri, Albano, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, sopprimere le parole da: non superiori a 10 milioni fino alla fine del periodo;

   b) al comma 9, lettera e), sopprimere le parole: e fino a 10 milioni di euro;

   c) al comma 10, lettera e), sopprimere le parole: e fino a 10 milioni di euro;

   d) al comma 18, sopprimere le parole da: non superiori a 10 milioni fino alla fine del periodo;

   e) sopprimere il comma 30.
1.47. Del Barba.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «50 milioni»;

   b) al comma 9, alla lettera a), sostituire le parole: «sessanta per cento», con le seguenti: «ottanta per cento»;

   c) alla lettera b), sostituire le parole: «cinquanta per cento», con le seguenti: «settantacinque per cento»;

   d) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

    «e-bis) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

   e) al comma 11, sostituire le parole: «centocinquantamila euro», con le seguenti: «cinquecentomila euro»;

   f) al comma 14, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».
1.88. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

   b) al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

    «e-bis) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;

   c) al comma 14, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».
*1.38. Ungaro, Del Barba.
*1.28. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
*1.87. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

   b) al comma 9:

    alla lettera d) sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;

    alla lettera e), sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni», e sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

   c) sopprimere il comma 11.
**1.27. Miceli.
**1.84. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**1.1. Napoli.
**1.146. Mandelli, Pella.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, sostituire le parole: «10 milioni» con le parole: «50 milioni»;

   b) al comma 9, alla lettera d), sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «10 milioni»;

   c) sopprimere il comma 11.
1.100. Alessandro Pagano, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;

   b) al comma 9, lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;

   c) al comma 10, lettera e), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;

   d) al comma 18 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;

   e) al comma 14 sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di»;

   f) al comma 29 sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».
*1.9. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*1.174. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*1.99. Murelli, Ribolla, Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.131. Baldini, Dall'Osso.
*1.158. Spena.
*1.92. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 e al comma 18 sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro»;

   b) sopprimere il comma 30.
1.153. Occhiuto, Squeri, Barelli, Pella, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.

  Al comma 7 sostituire le parole: 10 milioni di euro, con le seguenti: 25 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 18 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 25 milioni.
1.127. Baldini, Dall'Osso.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le strutture cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, il limite di reddito massimo di cui al primo periodo è elevato a 100 milioni di euro»;

   b) al comma 8 sostituire le parole: «sia inferiore almeno del 30 per cento» con le seguenti: «sia inferiore di almeno il 25 per cento»;

   c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  «8-bis. Per i soggetti che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo all'ammontare medio mensile della perdita calcolata secondo i criteri di cui al comma 8 si applica il moltiplicatore 4.
  8-ter. Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, per le cooperative di lavoro e le imprese che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo, si determina una quota di contributo comunque spettante ai soggetti richiedenti per il ristoro dei costi fissi di funzionamento nella misura del 15 per cento della differenza tra l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2020 e l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2019 nei limiti delle perdite economiche esposte nel bilancio di esercizio 2020.»;

   d) al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le persone fisiche titolari di partita IVA, assoggettate al regime forfettario e iscritte nella gestione separata dell'INPS, l'importo del contributo è riconosciuto per un importo comunque non inferiore a milleseicento euro.».
1.22. Orfini, Di Giorgi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite di fatturato massimo di cui al primo periodo e il limite del contributo di cui al comma 11 del presente articolo, non opera per le strutture cooperative di lavoro a mutualità prevalente di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142;

   b) dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, per le cooperative di lavoro a mutualità prevalente che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo, esclusi dai sostegni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, si determina una quota di contributo comunque spettante, per il ristoro dei costi fissi di funzionamento, nella misura del 15 per cento della differenza tra l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2020 e l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2019, nei limiti delle perdite economiche esposte nel bilancio di esercizio 2020.
1.19. Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Pellicani.

  Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite di fatturato massimo di cui al primo periodo e il limite di contributo di cui al comma 11 del presente articolo non opera per le strutture cooperative di lavoro di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, a mutualità prevalente.
*1.134. Fratoianni, Fassina.
*1.12. Lacarra.

  Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le strutture cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, il limite di reddito massimo di cui al primo periodo è elevato a 100 milioni di euro.
1.23. Orfini, Di Giorgi.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero alle microimprese o alle piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che già risultavano in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, salvo il caso di esercizio provvisorio autorizzato ai sensi degli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla suddetta data, da almeno cinque anni.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 795 milioni di euro.
1.111. Maglione.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno le loro sedi e svolgono la propria attività nelle aree di crisi industriale complessa, così come definite dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il contributo a fondo perduto di cui al comma 7 è riconosciuto per il 30 per cento in più rispetto alle altre imprese agricole.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
1.115. Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 8, dopo le parole: del fatturato e dei corrispettivi, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e dei proventi istituzionali e de-commercializzati per le società e associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore,.
1.66. Prisco, Rachele Silvestri, Albano, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, nonché dei proventi istituzionali e de-commercializzati per le società e associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore, del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, e dei proventi istituzionali e de-commercializzati per le società e associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore, del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, il riferimento si intende alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
1.106. Roberto Rossini, Tuzi.

  Al comma 8, sostituire le parole: sia inferiore almeno del 30 per cento con le seguenti: sia inferiore di almeno il 25 per cento.
1.24. Orfini, Di Giorgi.

  Al comma 8, sostituire le parole: almeno del 30 per cento, con le seguenti: almeno del 15 per cento.
1.113. Licatini.

  Al comma 8, dopo le parole: 31 marzo 2020, aggiungere le seguenti: per quanto riguarda le aziende con sede locale principale o secondaria localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento da definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati e per le singole attività sia principali che secondarie, il periodo di riferimento su cui calcolare la diminuzione di fatturato è dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021 confrontato con il periodo dal 1° dicembre 2018 al 30 aprile 2019.
1.18. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Per i soggetti che hanno subìto una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento. All'onere di cui al secondo periodo, quantificato in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.164. Pella, Mandelli, Giacomoni.

  Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento.
1.147. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per le imprese che abbiano iniziato la propria attività di cessione di beni o di prestazione dei servizi dopo il 1° aprile 2019, nonché per le imprese che nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 siano state temporaneamente chiuse per motivi di ristrutturazione, ammodernamento, ovvero altri interventi di manutenzione, il contributo di cui al comma 5 è determinato calcolando il fatturato dei mesi successivi al 1° aprile 2019 mediante un coefficiente di tendenza ricavato dall'andamento economico medio di aziende di pari struttura e mercato.
1.117. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Germanà.

  Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Per le aziende con sede locale principale o secondaria localizzata nei comuni delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano all'interno dei quali sono presenti aree sciistiche e/o comprensori sciistici, il periodo di riferimento su cui calcolare la diminuzione di fatturato è dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021, confrontato con il periodo dal 1° dicembre 2018 al 30 aprile 2019. Il contributo è assegnato sia per le attività principali che per quelle secondarie.
*1.132. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.160. Mazzetti, Porchietto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 8, dopo il primo periodo inserire il seguente: Per le aziende e le attività con sede principale o secondaria localizzata nei comuni all'interno dei quali sono presenti aree sciistiche ovvero comprensori sciistici, la diminuzione di fatturato viene calcolata tra il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021 e il periodo dal 1° dicembre 2018 al 30 aprile 2019. Il contributo viene assegnato sia per le attività principali che per quelle secondarie.
1.120. Costa, Angiola.

  Al comma 8, dopo il primo periodo inserire il seguente: Per i soggetti che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo all'ammontare medio mensile della perdita calcolata secondo i parametri di cui al primo periodo si applica il moltiplicatore 2.
1.136. Fratoianni, Fassina.

  Al comma 8, sostituire le parole: Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi., con le seguenti: Per la corretta determinazione dei predetti importi si fa riferimento solo al periodo in cui è possibile imputare dei ricavi da servizi o prestazioni rese, ossia solo a quei periodi in cui l'attività stava prestando l'opera per la quale si è costituita.
*1.154. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Porchietto, Giacometto.
*1.129. Baldini, Dall'Osso.

  Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nel caso di aziende con sede locale principale o secondaria localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati, e per le singole attività principali o secondarie, il calcolo della diminuzione di fatturato si riferisce al periodo che intercorre tra il 1° dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 confrontato con il periodo dal 1° dicembre 2018 al 30 aprile 2019.
1.116. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Morrone.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° aprile 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA»;

   b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

   «8-bis. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° aprile 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al comma 8 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.»;

   c) al comma 11, dopo le parole: «centocinquantamila euro» inserire le seguenti: «ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
1.173. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° aprile 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.»;

   b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

   «8-bis. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° aprile 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al comma 8 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.»;

   c) al comma 11, dopo le parole: «centocinquantamila euro» inserire le seguenti: «ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche»;

   d) al comma 14 sostituire le parole: «3.400 milioni» con le seguenti: «4.400 milioni»;

   e) sostituire il comma 29 con il seguente:

   «29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 12.400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e quanto a 11.400 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77.».
1.168. Mandelli, Giacomoni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° aprile 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.»;

   b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

   «8-bis. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° aprile 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al comma 8 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.»;

   c) al comma 11, dopo le parole: «centocinquantamila euro» inserire le seguenti: «ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».
*1.141. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.33. Del Barba, Moretto.
*1.151. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato di cui al primo periodo può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
1.89. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo del comma 8, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  8-ter. Gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. All'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 del 2006 le parole: «, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività» sono soppresse.
1.90. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Per i soggetti che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo all'ammontare medio mensile della perdita calcolata secondo i criteri di cui al comma 8 si applica il moltiplicatore 4.
  8-ter. Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, per le cooperative di lavoro e le imprese che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo, si determina una quota di contributo comunque spettante ai soggetti richiedenti per il ristoro dei costi fissi di funzionamento nella misura del 15 per cento della differenza tra l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2020 e l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2019 nei limiti delle perdite economiche esposte nel bilancio di esercizio 2020.
1.25. Orfini, Di Giorgi.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, per le cooperative di lavoro a mutualità prevalente che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo, esclusi dai sostegni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, si determina una quota di contributo comunque spettante, per il ristoro dei costi fissi di funzionamento, nella misura del 15 per cento della differenza tra l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2020 e l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2019, nei limiti delle perdite economiche esposte nel bilancio di esercizio 2020.
*1.13. Lacarra, Lattanzio.
*1.135. Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente

  8-bis. Per le attività produttive e le imprese aventi sede in comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti o in comuni rientranti nelle comunità montane di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

  Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

  29-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1.97. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Snider.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore degli operatori del settore wedding. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari al 30 per cento della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e quello del 2019. Nel caso di imprese costituite o avviate nel corso del 2019 o del 2020 l'importo del contributo è di 5.000 euro. Per poter accedere al contributo a fondo perduto l'impresa richiedente dovrà compilare una autocertificazione, che potrà essere sottoposta a verifica da parte dell'Agenzia delle entrate competente territorialmente, attestante il calo di fatturato subito rispetto al 2019 e l'appartenenza ad uno dei seguenti codici Ateco: 10.71.2 / 14.13 / 14.14 / 14.19.1 / 74.10.1 / 15.2 / 18.12 / 18.14 / 32.12 / 32.99.90 / 46.19.01 / 46.16.01 / 47.59.2 / 47.71.1 / 47.71.3 / 47.71.5 / 47.72 / 47.76.10 / 47.77.00 / 47.78.35 (commercio) / 49.32.2 / 56 (56.1 – 56.2-56.3) / 74.20 (in dett. 74.20.19) / 74.20 / 74.90.99 / 79.1 / 90.01.09 / 90.02.01 / 96.02 / 96.09.03 / 96.09.05 / 97.00.00 / 56.21.00 / 82.30 / 77.39.94. In caso di dichiarazione mendace il richiedente risponderà penalmente ai sensi degli articoli 483, 316-ter e 640-bis del codice penale.
1.82. Trancassini, Montaruli, Osnato, Zucconi, Caiata, Galantino, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Al comma 9, sopprimere la parola: ottenuto.

  Conseguentemente, al comma 10, sopprimere la parola: ottenuto.
1.110. Amitrano, Galizia.

  Al comma 9, alinea, dopo le parole: dei corrispettivi, ovunque ricorrano, aggiungere le parole: e dei proventi istituzionali e de-commercializzati per le società e associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore, e dopo le parole 31 marzo 2020 aggiungere le seguenti: , da moltiplicarsi per tutti i mesi di sospensione dell'attività sportiva imposta per decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
*1.67. Prisco, Rachele Silvestri, Albano, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*1.107. Roberto Rossini, Tuzi.

  Al comma 9, lettera e), sopprimere le parole: e fino a 10 milioni di euro.
1.78. Maschio, Varchi, Trancassini, Rampelli.

  Apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, lettera e), sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro»;

   b) al comma 10, lettera e), sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro»;

   c) al comma 18 sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro»;

   d) sopprimere il comma 30.
1.53. Moretto, Del Barba.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per i soggetti economici operanti nelle aree di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l'ammontare medio mensile di cui al comma 9 è calcolato rispetto alla differenza del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 aprile 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° dicembre 2018 al 30 aprile 2019.
1.161. Mazzetti, Porchietto, Barelli, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 10, apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «dei corrispettivi», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e dei proventi istituzionali e de-commercializzati per le società e associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore»;

   b) dopo le parole: «dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020», aggiungere le seguenti: «da moltiplicarsi per tutti i mesi di sospensione dell'attività sportiva imposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
*1.108. Roberto Rossini, Tuzi.
*1.68. Prisco, Rachele Silvestri, Albano, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:

  10-bis. Al fine di estendere la platea degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19» alle aziende dello spettacolo che svolgono attività di noleggio e installazione di impianti audio, video, luci, allestimenti tecnici scenografici, individuati dai seguenti codici Ateco prevalente: 77.39.94; 90.02.01; 90.02.09, riservato esclusivamente alle aziende che noleggiano attrezzature per spettacoli; 14.13.20; 79.90.1, è riconosciuto un contributo a fondo perduto calcolato sulla media dei volumi d'affari degli anni 2018 e 2019 rispetto all'anno 2020 come segue:

   a) 40 per cento per i soggetti con volume d'affari non superiore a due milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;

   b) 30 per cento per i soggetti con volume d'affari superiore a due milioni di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;

   c) 20 per cento per i soggetti con volume d'affari superiore a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.
1.112. Cimino, Perconti.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:

  10-bis. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui ai commi 9 e 10, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. La misura del contributo a fondo perduto è calcolata in euro 1.000 per tutti i soggetti, con ricavi non superiori nel 2019 e nel 2020 ad euro 25.000 annui che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Allo stesso modo, e con gli stessi limiti, il contributo è corrisposto ai professionisti che a partire dal 1° gennaio 2020 abbiano avuto infortuni o malattie gravi che abbiano comportato un periodo di sospensione dell'attività lavorativa di almeno 3 mesi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, alle libere professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, e nel rispetto della bigenitorialità ai professionisti che abbiano proceduto all'adozione di un minore.
1.179. Pella, D'Attis.

  Sopprimere il comma 11.
1.71. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Ai commi 15 e 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferme restando le sanzioni dovute in caso di mancato superamento della verifica antimafia e le altre sanzioni di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la punibilità degli intermediari di cui ai commi 13, secondo periodo, e 23, secondo periodo, del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 25, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave.
1.55. Trano.

  Sostituire i commi da 16 a 25 con i seguenti:

  16. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.
  17. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor termine dall'inizio dell'attività ed il contributo erogato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, se tale differenza risulta positiva.
  18. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui ai commi 16 e 17, i soggetti interessati presentano la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  19. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-quater dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
  20. Il contributo di cui al comma 19 è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.123. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro, Villarosa.

  Al comma 18, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 25 milioni.
1.51. Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 19 e al comma 20 sostituire le parole: a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 con le seguenti: alla media del triennio precedente.
1.124. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Al comma 19 inserire, in fine, il seguente periodo: Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

  Conseguentemente al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 4.000 milioni di euro con le seguenti: 4.250 milioni di euro e al secondo periodo sostituire le parole: 850 milioni di euro con le seguenti 1.000 milioni di euro.
1.95. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Per i soggetti di cui al comma 16, esercenti l'attività di gestione di ristoranti, che non abbiano già beneficiato di altri contributi a fondo perduto erogati per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e che nell'anno 2019 abbiano effettuato interventi di ristrutturazione sui relativi locali, il contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui al comma 19 alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2019, esclusi i mesi di chiusura dovuti ai predetti interventi di ristrutturazione, e l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020.
1.46. Ferri, Del Barba.

  Al comma 20, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , tenuto conto dei mesi effettivi di attività,.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Start-Up)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per tutti i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, spetta un contributo a fondo perduto ulteriore, pari al 20 per cento del valore alternativo:

    a) della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per il 2020;

    b) del costo del capitale di esercizio e degli investimenti del 2019 o del 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
1.4. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Al comma 20, sopprimere le parole: , e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.
1.72. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 21, inserire in fine, il seguente periodo: Per le persone fisiche titolari di partita IVA, assoggettate al regime forfettario e iscritte nella gestione sparata dell'INPS, l'importo del contributo è riconosciuto per un importo comunque non inferiore a milleseicento euro.
1.26. Orfini, Di Giorgi.

  Sostituire i commi 23 e 24 con i seguenti:

  23. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, è richiesto dagli interessati attraverso il comportamento concludente che si concretizza con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 31 ottobre 2021.
  24. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, calcola il contributo spettante e lo eroga mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ovvero sul conto corrente bancario o postale che risulta nel cassetto fiscale alla data del pagamento.
*1.139. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.148. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*1.165. Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni.
*1.170. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Sostituire i commi 23 e 24 con i seguenti:

  23. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, è richiesto dagli interessati attraverso il comportamento concludente che si concretizza con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 31 ottobre 2021.
  24. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, calcola il contributo spettante e lo eroga mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ovvero sul conto corrente bancario o postale che risulta nel cassetto fiscale del contribuente alla data del 30 settembre 2021.
1.56. Trano.

  Sostituire i commi 23 e 24 con i seguenti:

  23. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è richiesto dagli interessati in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, da presentarsi entro il 31 ottobre 2021.
  24. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, calcola il contributo spettante e lo eroga mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ovvero sul conto corrente bancario o postale che risulta nel cassetto fiscale alla data del pagamento.
1.20. Vallascas, Trano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 23:

    sostituire il terzo periodo con il seguente: L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021;

    al quarto periodo sopprimere le parole: , i termini di presentazione della stessa;

   b) sostituire il comma 24 con il seguente:

  24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa esclusivamente dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
1.59. Trano, Villarosa.

  Al comma 23, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
1.83. Lupi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 23, terzo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni»;

   b) al comma 24, sostituire le parole: «10 settembre 2021» con le seguenti: «31 ottobre 2021».
1.43. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.

  Al comma 23, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
*1.49. Gribaudo.
*1.118. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*1.138. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.157. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'istanza non devono essere indicati gli importi dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall'Agenzia delle entrate di cui al comma 20 del presente articolo.
**1.166. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni.
**1.21. Vallascas, Trano.
**1.57. Trano.
**1.81. Del Barba, Moretto.
**1.171. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
**1.70. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Mariani, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**1.140. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**1.149. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
**1.29. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

  23-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  23-ter. I contributi a fondo perduto di cui al comma 23-bis spettano alle imprese a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  23-quater. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  23-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 23-bis, 23-ter e 23-quater, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
1.42. Nobili, Del Barba.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

  23-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  23-ter. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  23-quater. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo.
  23-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 23-bis, 23-ter e 23-quater, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
1.41. Nobili, Del Barba.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. L'inosservanza delle disposizioni derivanti da errore formale dei «Quadri» RS, RU, RE e RG della dichiarazione dei redditi di cui al comma 24 comporta a carico del soggetto interessato o committente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo non superiore a euro 12,50.
1.119. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Mariani, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Sopprimere il comma 24.
1.73. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Villarosa.

  Sostituire il comma 24 con il seguente:

  24. L'istanza per il riconoscimento del contributo calcolato sulla base della percentuale definita al comma 19 è presentata dopo dieci giorni dall'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 20. I dati della dichiarazione dei redditi da presentare entro il 30 novembre 2021 non possono divergere dai dati dell'istanza precedentemente trasmessa.
1.63. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Al comma 24, sostituire le parole: la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021, con le seguenti: contenente autocertificazione con la quale i soggetti richiedenti indicano l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari di cui ai commi da 16 a 20.
1.143. Mandelli.

  Al comma 24, sostituire le parole: è stata presentata entro il 10 settembre 2021 con le seguenti: è già stata presentata.
1.85. Lupi.

  Al comma 24, sostituire le parole: il 10 settembre con le seguenti: 60 giorni dal termine di presentazione della istanza di cui al comma 23 o, se antecedente, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.
1.39. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 24, sostituire le parole: 10 settembre 2021 con le seguenti: 31 ottobre 2021.
*1.30. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
*1.62. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Mariani, Murelli.
*1.58. Trano.
*1.48. Gribaudo.
*1.172. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*1.32. Del Barba, Moretto.
*1.167. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni.
*1.150. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*1.156. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*1.6. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*1.50. Albano, Lucaselli, Zucconi, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 24, sostituire le parole: 10 settembre 2021, con le seguenti: 15 ottobre 2021.
**1.144. Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.
**1.109. Manzo.

  Al comma 24, sostituire le parole: 10 settembre 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021.
*1.163. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*1.137. Pastorino, Fassina.
*1.61. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 24, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
  24-ter. Il contributo di cui al comma 24-bis è determinato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 20.
1.125. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

  27-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile.».
  27-ter. Agli oneri derivanti dal comma 27-bis, valutati in 250 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1.96. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Sopprimere il comma 28.
1.77. Maschio, Varchi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

  28-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti titolari di reddito d'impresa nella misura massima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche»;

   b) al comma 3 le parole: «nel limite di spesa di 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 40 milioni di euro».

  28-ter. Ai soggetti di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, diversi dalle persone fisiche, che abbiano già ricevuto il contributo a fondo perduto nella misura massima di mille euro, è riconosciuto il restante importo fino al raggiungimento della somma di duemila euro.
  28-quater. Agli oneri derivanti dai commi 28-bis e 28-ter, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
*1.114. Manzo.
*1.104. Martinciglio.

  Dopo il comma 28, inserire il seguente:

  28-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile.».
**1.44. Gadda, Del Barba.
**1.14. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
**1.175. Spena, Nevi, Bagnasco, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**1.8. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**1.10. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

  29-bis. Possono beneficare del contributo di cui al presente articolo le imprese turistico-ricettive o termali, con ricavi superiori a 10 milioni di euro. Per le stesse imprese, l'importo del contributo predetto può essere superiore a 150.000 euro.
  29-ter. Agli oneri derivanti dal comma 29-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*1.98. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.
*1.155. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*1.142. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.60. Trano.
*1.54. Moretto, Del Barba.
*1.130. Baldini, Dall'Osso.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:

  29-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, per le attività turistico-ricettive e gli stabilimenti termali, il limite di dieci milioni di ricavi e l'importo massimo di centocinquantamila euro, ovunque ricorrano, sono riferiti alla singola unità produttiva.
**1.101. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.
**1.145. Paolo Russo.
**1.91. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**1.11. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
**1.152. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.

  Sopprimere il comma 30.
1.128. Baldini, Dall'Osso.

  Sostituire il comma 30 con il seguente:

  30. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate:

   a) all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all'attuazione della presente lettera sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

   b) per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di sostenere gli enti del terzo settore colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali di cui al Titolo II, Capo III, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il contributo a fondo perduto di cui al primo periodo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020, al netto dei contributi di cui all'articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, al netto dei contributi di cui all'articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dell'anno 2019. Ai fini della corretta determinazione dei predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui alla presente lettera. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari al 70 per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, al netto dei contributi di cui all'articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dell'anno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, al netto dei contributi di cui all'articolo 143, comma 3, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dell'anno 2019. Le modalità di presentazione dell'istanza di richiesta del contributo di cui al primo periodo, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1.31. Carnevali, Braga, Rizzo Nervo, De Filippo, Siani, Pini, Lorenzin.
*1.52. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Sostituire il comma 30 con i seguenti:

  30. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate:

   a) all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario operanti:

    1) nel settore della ristorazione collettiva, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro nell'anno 2021;

    2) nel settore del wedding, per un importo non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2021;

    3) nel settore della cultura, dello spettacolo e del turismo, per un importo non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2021;

    4) nel settore dello spettacolo viaggiante, per un importo non inferiore a 6 milioni di euro nell'anno 2021;

    5) nel settore dell'HORECA, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro nell'anno 2021;

    6) in settori diversi da quelli di cui ai numeri da 1) a 5) che possono certificare di non avere avuto accesso ai contributi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, all'articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nonché ai commi 4 e 14 del presente articolo, per un importo non inferiore a 700 milioni di euro per l'anno 2021;

   b) al rifinanziamento del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un importo non inferiore a 500 milioni per l'anno 2021;

   c) all'incremento della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 52 del presente decreto, per un importo non inferiore a 500 milioni per l'anno 2021.

  30-bis. Le modalità attuative del comma 30 e la definizione di ogni elemento necessario alla determinazione dell'ammontare del contributo di cui alla lettera a) del medesimo comma 30 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
1.122. Ubaldo Pagano, Villarosa.

  Al comma 30, primo periodo, sopprimere le parole: ma non superiori a 15 milioni di euro.
1.121. Ubaldo Pagano.

  Al comma 30, dopo le parole: di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché nei confronti di tutti i soggetti con un volume di ricavi non superiori a 12 milioni di euro che abbiano subìto una riduzione del fatturato del 20 per cento nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo.
1.16. Trano, Villarosa.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

  30-bis. Ai fini dell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli effetti di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per lavoratori autonomi sono da intendersi anche i titolari di contratti di collaborazione e i lavoratori cosiddetti parasubordinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di restituzione della eventuale maggiore imposta versata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
1.126. Topo, Viscomi, Fragomeli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  30-bis. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti che nel corso dell'anno 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
  30-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto e nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 sono determinate le modalità per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.
  30-quater. Agli oneri derivanti dal comma 30-bis, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
1.176. Pella, D'Attis.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  30-bis. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con ordinanze di sospensione dai comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle ordinanze delle regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.
1.177. Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la continuità delle piccole e medie imprese nel settore eventi)

  1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelli che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi, individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento, rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.
  3. Il contributo di cui al comma 1, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima rata dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2021, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  5. Fino al 31 dicembre 2021, il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti. A tal fine le parti provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile. Tale riduzione si applica, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che operano nel settore degli eventi che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.
  6. Sino al 31 dicembre 2021, è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5, un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 106, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, che definisce, con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1.
  8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

   a) rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

   b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un «periodo di grazia» in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

   c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

   d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi durante l'anno di pandemia superiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

  9. Alle operazioni di cui al comma 8, si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al cento per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.
  10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1.016. Iorio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Per i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
  2. Ai fini dell'applicazione della sospensione dei termini di cui al comma 1, i dati identificativi dei datori di lavoro verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
  3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di otto rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 novembre 2021. Il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
  4. Per i soggetti che operano nei settori economici di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini che scadono nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relativi:

   a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

   b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

  5. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  6. I versamenti sospesi ai sensi del comma 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di otto rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 novembre 2021.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1.013. Frassini, Ribolla, Micheli, Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Per i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
  2. Ai fini dell'applicazione della sospensione dei termini di cui al comma 1, i dati identificativi dei datori di lavoro verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
  3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di otto rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 novembre 2021. Il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
  4. Per i soggetti che operano nei settori economici di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini che scadono nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relativi:

   a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

   b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

  5. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  6. I versamenti sospesi ai sensi del comma 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di otto rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 novembre 2021.
1.027. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito imposta utenze energia elettrica)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento degli oneri per utenze energia elettrica sostenuti nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
1.03. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di supporto alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari)

  1. Al fine di garantire la tempestiva e corretta realizzazione delle opere previste all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché delle opere connesse agli investimenti complementari di cui al presente decreto, per i contratti di appalto di lavori in corso e fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'aggiornamento dei prezzari regionali ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto della crisi economica connessa all'emergenza pandemica da COVID-19, abbia subìto variazioni in aumento superiori al 10 per cento rispetto al prezzo pattuito nei documenti di gara, si fa luogo ad una compensazione, per l'intera percentuale eccedente il 10 per cento.
  2. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di dare luogo alla compensazione di cui al comma 1, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. I criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 2 sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.023. Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

  1. Al fine di assicurare alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
  2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, si riconosce a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza sanitaria per COVID-19, un contributo straordinario a favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sulla base dei seguenti parametri:

   a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;

   b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;

   c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.

  3. Il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel proprio territorio. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri e le modalità per la concessione del sostegno economico di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
1.014. Del Barba, Panizzut, Romaniello, Raduzzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a sostegno delle società cooperative sottoposte a procedure concorsuali e autorizzate alla continuazione dell'attività di impresa)

  1. È riconosciuto a favore delle società cooperative a responsabilità limitata di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sottoposte a procedure concorsuali autorizzate alla continuazione dell'attività di impresa, al fine di garantire la continuità aziendale, un contributo a fondo perduto per il solo anno 2021 pari al 30 per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da aprile 2020 a ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo riferito all'anno 2019.
  2. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal precedente comma. Si applicano le procedure previste dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
1.017. Maglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente e del livello di mantenimento in servizio degli addetti.
  3. La corresponsione del contributo di cui al comma 2 spetta se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30 per cento, non è corrisposta una analoga riduzione del costo del lavoro. L'ammontare del contributo è determinato in modo tale da allineare tale riduzione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
1.07. Del Barba.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Agevolazioni fiscali e interventi per favorire l'accesso al credito per spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «2-ter. Per le spese documentate connesse alla celebrazione del matrimonio religioso, quali la passatoia e i libretti, l'addobbo floreale, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, il servizio di acconciatura e il servizio fotografico, per gli anni 2021 e 2022, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 20 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. I beneficiari devono essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni e avere un indicatore della situazione economica equivalente, riferito al reddito dichiarato al 31 dicembre 2020, non superiore a 23.000 euro ovvero non superiore a 11.500 euro a persona. Le spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso devono essere state sostenute nel territorio dello Stato italiano»;

   b) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e agevolazioni fiscali per spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso».

  2. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per le spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso, quali la passatoia e i libretti, l'addobbo floreale, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, il servizio di acconciatura e il servizio fotografico».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 75 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1.020. Furgiuele, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

  1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad ammontare complessivo delle medesime non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1.022. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Furgiuele, Villarosa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incentivo matrimoni)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, ai soggetti che contraggono matrimonio civile o religioso è riconosciuto un credito d'imposta nella misura pari al 60 per cento delle spese documentate sostenute per l'organizzazione della cerimonia nuziale.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1.021. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Furgiuele.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza da COVID-19 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per gli operatori del settore «Wedding».
  2. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari al 30 per cento della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e quello del 2019. Nel caso di imprese costituite o avviate nel corso del 2019 o del 2020 l'importo del contributo è di 5.000 euro.
  3. Per poter accedere al contributo a fondo perduto l'impresa richiedente è tenuta a:

   a) compilare una autocertificazione di appartenenza al comparto «Wedding» dalla quale si evinca che la quota di fatturato derivante dallo stesso sia non inferiore al 60 per cento del fatturato del 2019. Tale autocertificazione può essere sottoposta a verifica da parte dell'Agenzia delle entrate competente territorialmente;

   b) aver subito, nel corso del 2020, un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019.

   c) possedere uno dei seguenti «codici Ateco» 10.71.2 / 14.13 / 14.14 / 14.19.1 / 74.10.1 / 15.2 / 18.12 / 18.14 / 32.12 / 32.99.90 / 46.19.01 / 46.16.01 / 47.59.2 / 47.71.1 / 47.71.3 / 47.71.5 / 47.72 / 47.76.10 / 47.77.00 / 47.78.35 (commercio) / 49.32.2 / 56 (56.1 –56.2-56.3) / 74.20 (in dett. 74.20.19) / 74.20 / 74.90.99 / 79.1 / 90.01.09 / 90.02.01 / 96.02 / 96.09.03 / 96.09.05 / 97.00.00 / 56.21.00 / 82.30 / 77.39.94.
1.05. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Per i matrimoni civili e religiosi celebrati in Italia nel corso del 2021, 2022 e 2023 è riconosciuto un «Incentivo Matrimoni» determinato nella misura pari al 60 per cento delle spese documentate sostenute per l'organizzazione della cerimonia nuziale dagli sposi e/o dai loro genitori. Il citato incentivo corrisponderà ad un credito di imposta che potrà essere ripartito in primis fra gli sposi e/o per non capienti al reale sostenitore della spesa.
  2. Per i matrimoni civili e religiosi celebrati in Italia negli anni 2021, 2022 e 2023 da cittadini di nazionalità straniera e non residenti in Italia, al fine di incrementare l'indotto del «Destination Event» internazionale, è riconosciuto un voucher prenotabile dall'organizzatore, da inserire come sconto sull'organizzazione dell'evento. L'organizzatore percepisce il voucher e lo riconosce al cliente finale. Un voucher a fondo perduto è riconosciuto nella misura di 2.000 euro per ciascuno degli sposi, a condizione che alla cerimonia partecipi un numero minimo di 50 invitati.
1.06. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente

Art. 1-bis.
(Interventi a sostegno della transizione plastic-free)

  1. Al fine di supportare le imprese nella transizione verso i modelli plastic free imposti dalla direttiva (UE) 2019/904, di compensare il significativo aumento dei costi necessari per l'adeguamento alla nuova disciplina e di ridurre in modo significativo la quantità e l'impatto ambientale dei prodotti in plastica monouso, a tutte le imprese che acquistano prodotti elencati nell'allegato, Parte A e Parte B della direttiva citata riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione e mezzo di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.
1.029. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Contributo straordinario per emittenti radiotelevisive locali medio-piccole)

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40.000 euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 6 agosto 1990, n. 223. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto in precedenza un beneficio economico non superiore a 40.000 euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse in precedenza da qualsiasi beneficio.
1.018. Cimino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77)

  1. All'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «spettacoli e mostre», sono inserite le seguenti: «e le imprese esercenti in maniera prevalente le attività riferite al Codice Ateco 74.20.19 o in alternativa le imprese, non soggette alla redazione della dichiarazione prevista dall'Allegato VIII del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e all'iscrizione nell'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura settore oftalmico-ottico ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, soggette all'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 164, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercenti, mediante apparecchiature fotografiche, le attività riferite al codice Ateco 47.78.20.».
1.019. Ruggiero.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo straordinario a favore dei comuni Etnei)

  1. È istituito un fondo straordinario a favore dei comuni Etnei colpiti dal fenomeno delle ceneri vulcaniche a seguito delle eruzioni accadute nel periodo febbraio-marzo 2021, al fine del totale ristoro delle spese sostenute per il ripristino della viabilità, nonché per la manutenzione straordinaria degli edifici e degli impianti pubblici, con una dotazione pari a 5 milioni di euro.
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
1.010. Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deduzione forfetaria)

  1. Al fine di tener conto dell'incidenza della tassazione gravante sui tabacchi, rispetto agli aggi riconosciuti ai titolari di concessione amministrativa, di cui all'articolo 16 della legge n. 1293 del 1957, il reddito prodotto da tali imprese è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali degli aggi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

   a) 30 per cento per aggi superiori a 90.000 euro;

   b) 40 per cento per aggi superiori a 45.000 euro ed entro i 90.000 euro;

   c) 50 per cento per aggi fino a 45.000 euro.
1.09. Vitiello, Del Barba.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

  1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è abrogato.
  2. Il comma 2 dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è abrogato.
*1.028. Pella, Giacometto, Porchietto.
*1.011. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6-bis il comma 9 è abrogato;

   b) all'articolo 10-bis il comma 2 è abrogato.
1.025. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Per il solo esercizio 2021 l'aliquota di cui al comma 1-bis è destinata a misure straordinarie di sostegno dell'intero territorio regionale.».
1.026. Gemmato, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730)

  1. All'articolo 159 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Con riferimento al periodo d'imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai periodi d'imposta 2019 e 2020».
1.012. Mariani, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rifinanziamento contributo a fondo perduto territori montani)

  1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno 2021 e unicamente per i soggetti di cui al comma 7-sexies del medesimo articolo 60, è rifinanziato con una dotazione pari a 30 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1.04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Collaborazione volontaria per l'emersione del contante e dei titoli al portatore)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 novembre 2021 è possibile avvalersi di una speciale procedura di collaborazione volontaria.
  2. La collaborazione volontaria di cui al comma 1 ha ad oggetto contanti o valori al portatore che, ai fini della presente procedura, si presumono derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione di obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, e di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, commesse nell'anno 2019 e nei nove periodi d'imposta precedenti.
  3. Ai fini della procedura di cui al presente articolo i redditi di cui al comma 2 si presumono, in ogni caso, redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  4. La procedura speciale di collaborazione volontaria ha ad oggetto le annualità ancora accertabili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 43 del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.
  5. I contribuenti rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, e provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari a ciò abilitati.
  6. Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento dell'imposta di cui al comma 3 entro il 30 novembre 2021, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2021. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in caso di insufficiente o omesso versamento dell'importo di cui ai commi da 1 a 5.
  7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissate le modalità attuative del presente articolo.
1.024. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «per effetto» aggiungere le seguenti: «diretto o indiretto»;

   b) sostituire le parole: «“Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro» con le seguenti: «“Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse e delle relative filiere”, con una dotazione di 200 milioni di euro».

  Conseguentemente:

   alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle relative filiere;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
2.12. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi con le seguenti: la chiusura, anche parziale, per un periodo complessivo di trenta giorni.
2.21. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.
2.8. Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: 100 giorni.
*2.2. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*2.18. Carbonaro, Villarosa, Romaniello, Raduzzi, Villani.
*2.6. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*2.15. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*2.7. Orfini, Di Giorgi.
*2.22. Fratoianni, Fassina.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: di almeno quattro mesi, aggiungere le seguenti: comprese le strutture ricettive ad apertura annuale costrette a ridurre l'attività in seguito alla situazione del mercato,;

   b) al comma 1, le parole: 100 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2.16. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.

  Al comma 1, dopo le parole: di almeno quattro mesi, aggiungere il seguente periodo: comprese le strutture ricettive ad apertura annuale costrette a ridurre l'attività in ragione della situazione del mercato,.
2.1. Sodano, Villarosa, Testamento, Menga.

  Al comma 1, dopo le parole: di almeno quattro mesi, aggiungere le seguenti: comprese le strutture ricettive ad apertura annuale costrette a ridurre l'attività in seguito alla situazione del mercato,.
*2.14. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*2.26. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.
*2.5. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*2.19. Manzo, Villani.
*2.9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2021;

   b) al comma 4 sostituire le parole: pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021.
2.25. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 400 milioni.
*2.11. Trano.
*2.13. Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I soggetti titolari di debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, di cui al comma 2, possono procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. L'ente previdenziale creditore invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato.
2.17. Martinciglio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Si prevede inoltre la cancellazione immediata dal Crif e da ogni Centrale rischi per soggetti con scoperto fino a 500.000 euro ed imprese anche agricole fino a 1.000.000 di euro che abbiano avuto insoluti negli anni 2019, 2020 e 2021 purché non vi siano stati illeciti.
2.23. Dall'Osso, Baldini.

  Al comma 3, dopo le parole: e successive modificazioni. aggiungere le seguenti: Per i soggetti che operano nel settore dei pubblici spettacoli, il contributo di cui al periodo precedente spetta nella misura del duecento per cento.

  Conseguentemente, al comma 4, le parole: 100 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 130 milioni di euro.
2.30. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni.

   a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3 sono riconosciuti contributi anche agli enti fieristici che gestiscano spazi fieristici utilizzati per la realizzazione, in accordo con le autorità sanitarie territoriali, di centri di livello provinciale per la somministrazione del vaccino»;

   b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Alle misure di sostegno di cui al presente articolo possono accedere anche le aziende speciali istituite dalle camere di commercio che organizzino eventi congressuali o fieristici».
2.20. Bordonali, Donina, Eva Lorenzoni, Micheli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Villarosa.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Si prevede la cancellazione di tutte le cartelle esattoriali pervenute e non pagate o non completamente saldate e quelle inviate nel 2020 o in arrivo nel 2021 e 2022 fino ad un valore massimo, per ogni cartella, di 10.000 euro e saldo e stralcio fino a 50.000 euro, per ogni singola cartella e possibilità di rateazione fino a 240 rate.
2.24. Dall'Osso, Baldini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  5. Alla dotazione del fondo di cui al comma 1 è aggiunto un contributo di solidarietà straordinario a carico delle persone fisiche con redditi superiori a 150.000 euro. Il contributo straordinario è fissato nella misura dell'1 per cento dei redditi percepiti nell'anno 2019.
2.10. Trano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

  1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.
  2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
  3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.
  5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
  6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*2.024. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*2.020. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*2.09. Di Sarno.
*2.019. Spena.
*2.015. Baldini, Dall'Osso.
*2.05. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*2.06. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*2.07. Piastra, Ribolla, Murelli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

  1. Al fine di contrastare la crisi generata dalla diffusione della pandemia del virus COVID-19 e la conseguente cessazione delle piccole attività di commercio su aree pubbliche a sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà economiche, agli operatori commerciali che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 è riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.000 euro per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400.
  2. La domanda per le indennità di cui al comma 1 è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
  3. Le indennità di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 530 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**2.025. Incerti.
**2.017. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.
  2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

   a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

  3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.
  4. Con del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.
  5. Ai fini del presente articolo per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 77, comma 7 del presente decreto-legge.
2.021. Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione di un «Fondo per il sostegno ed il rilancio del settore fieristico nel Mezzogiorno»)

  1. Al fine di sostenere il rilancio, la valorizzazione e la crescita delle imprese operanti nel Mezzogiorno, duramente colpite dall'emergenza COVID-19, è istituito il «Fondo per il sostegno ed il rilancio del settore fieristico nel Mezzogiorno», con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011, e destinato al recupero della rete fieristica esistente tramite la concessione di un contributo, in favore di comuni al di sotto dei 50.000 abitanti, insistenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di interventi di ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione di immobili e aree di pertinenza già esistenti, aventi le seguenti caratteristiche:

   a) immobili e relative aree esterne già di proprietà delle singole amministrazioni comunali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   b) aree precedentemente destinate ad ospitare eventi fieristici ed altre manifestazioni, attualmente in stato di abbandono;

   c) aree aventi superficie complessiva non inferiore a 40.000 metri quadrati tra aree coperte e scoperte.

  3. I comuni di cui al comma 1, aventi i requisiti di cui al comma 2, presentano le richieste di contributo al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La richiesta deve essere corredata delle informazioni relative alla tipologia dell'intervento ed alla sua fattibilità tecnica ed economica. La singola amministrazione comunale, proprietaria della struttura, può richiedere un contributo fino ad un massimo di 10 milioni di euro complessivi totalmente a fondo perduto.
  4. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con apposita delibera del CIPE; qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e sulla base della valutazione dei progetti, garantendo comunque un equilibrio territoriale, prevedendo, ove possibile, il finanziamento di almeno un comune per regione.
  5. La richiesta di cui al comma 3 deve prevedere l'uso dell'immobile per finalità di promozione delle imprese del territorio, come tale deve essere atto ad ospitare fiere, eventi di formazione, convegni, spettacoli dal vivo ed ogni altra attività che favorisca un miglioramento competitivo delle imprese medesime, nonché la promozione dei prodotti tipici e dell'artigianato locale, favorendo il Made in Italy e lo sviluppo del territorio anche dal punto di vista turistico.
  6. L'erogazione delle risorse avviene per il 50 per cento al momento dell'aggiudicazione dei lavori. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto su autorizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione all'esito del monitoraggio sul collaudo e sulla regolare esecuzione dei lavori.
  7. I comuni beneficiari del finanziamento di cui al presente articolo si impegnano a non cedere a terzi la proprietà dell'immobile interessato dal finanziamento per un periodo non inferiore a 25 anni.
2.010. Donno, Villarosa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a sostegno di fiere e congressi)

  1. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle, fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro per i beni e le attività, culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
2.022. Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 euro lordi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 15 per cento per la parte eccedente i 90.000 e fino a 150.000, nonché del 25 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 lordi annui.
  2. Ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 30 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 ed in misura del 45 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1. Le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità per correlare quanto previsto dal comma 1 e dal presente comma. Le disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si applicano anche ai consiglieri regionali.
  3. Il personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché il personale delle autorità amministrative indipendenti, superiori a 90.000 euro destina una quota pari al 10 per cento dei medesimi emolumenti o retribuzioni al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
  4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono destinate come contributo di solidarietà ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
  5. Le misure applicative per l'erogazione delle somme di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2.02. Trano, Villarosa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021, 2022 e 2023, è istituito, il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro.
  2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.
  3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

   a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;

   b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;

   c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;

   d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.016. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a sostegno della natalità)

  1. Al fine di sostenere le famiglie colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché di incrementare la natalità sul territorio nazionale, è stanziato un contributo una tantum pari a euro 10.000 a favore dei nuclei familiari.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto entro trenta giorni dalla nascita del terzo figlio o successivi nato a partire dal 1° gennaio 2021.
  3. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 le famiglie composte da persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti:

   a) essere cittadini italiani;

   b) essere residenti nello Stato italiano, in modo continuativo, da almeno centoventi mesi, in strutture regolari e comunque non occupate abusivamente.

  4. Le aziende sanitarie, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni di volontariato, promuovono la diffusione dell'informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo, definendo:

   a) gli impegni che i soggetti richiedenti sono tenuti ad osservare e i casi in cui i soggetti destinatari sono tenuti alla restituzione del contributo;

   b) i termini e le modalità per la presentazione della domanda e per la liquidazione del contributo;

   c) le modalità per il controllo da parte delle amministrazioni preposte sulla regolarità della situazione fiscale pregressa dei componenti il nucleo familiare.

  6. Agli oneri derivanti dall'erogazione del contributo di cui al comma 1, stimati in 300 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, disposta dall'articolo 77, comma 7.
2.012. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Alle imprese operanti nel settore del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo a fondo perduto per gli investimenti in beni strumentali, nella misura massima del 50 per cento del costo del bene e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2. L'erogazione del predetto contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al presente articolo e le modalità di erogazione dello stesso e le relative attività di controllo.
  3. Ai fini del presente articolo è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi del comma 5.
  5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
2.023. Pella.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di sostegno al settore della cultura, dello spettacolo e del turismo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle imprese della cultura, dello spettacolo e del turismo.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 al verificarsi delle seguenti condizioni:

   a) una riduzione del fatturato nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 superiore al 30 per cento;

   b) una riduzione percentuale del costo del lavoro nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 inferiore alla riduzione percentuale del fatturato.

  3. Il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le riduzioni di cui al comma 2, lettere a) e b) all'importo del costo del lavoro.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2.014. Ubaldo Pagano, Buratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sostegno alle imprese concessionarie di nei del demanio marittimo, lagunare, lacuale e fluviale)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, lagunare, lacuale e fluviale, funzionali all'esercizio di attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne lagunari, lacuali e fluviali, è riconosciuto, per l'anno 2020- 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2.018. Milanato, Pella.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura con una dotazione di 15 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio usura, per l'esercizio relativo all'anno 2021. Il fondo è destinato, quanto al 50 per cento, per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e quanto al 50 per cento, a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4».

   2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in aggiunta al meccanismo ordinario di approvvigionamento del Fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si provvede mediante stanziamento di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e destinati in favore del fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.04. Francesco Silvestri, De Carlo, Elisa Tripodi, Villarosa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi per il settore dei matrimoni)

  1. Al fine di sostenere il settore dei matrimoni e degli eventi privati, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è riconosciuto un credito di imposta fino ad un massimo del sessanta per cento delle spese sostenute dalle parti.
  2. Al fine di incentivare il settore dei matrimoni e degli eventi privati, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è, altresì, riconosciuto un buono, nel limite massimo di 2.000 euro per evento, per gli organizzatori di matrimoni di soggetti non residenti in Italia. Il buono è corrisposto a condizione che all'evento vi siano almeno cinquanta partecipanti. L'organizzatore che riceve il buono riconosce, a sua volta, uno sconto sul corrispettivo dovuto dalle parti, fino a un importo massimo pari al buono stesso.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.08. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti per il sostentamento di giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali)

  1. Al fine di garantire i livelli essenziali di efficienza delle imprese che gestiscono giardini zoologici e acquari, definite e regolamentate dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione della Direttiva Europea CE/22/1999, le quali svolgono attività di educazione ambientale e di conoscenza della biodiversità che, a causa dell'impossibilità di lavorare con scuole e turisti a seguito dell'emergenza epidemiologica, hanno subito danni economici che hanno influito negativamente anche sulle attività finalizzate al benessere degli animali ed alla gestione di impianti e grandi vasche, per l'anno 2021, le erogazioni destinate a tali imprese a titolo di ristori per le perdite subite, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non sono soggette a ritenuta ex articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2.011. Flati.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 al verificarsi delle seguenti condizioni:

   a) una riduzione del fatturato relativo ai servizi di ristorazione collettiva nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 superiore al 30 per cento;

   b) una riduzione percentuale del costo del lavoro relativo ai servizi di ristorazione collettiva nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 inferiore alla riduzione percentuale del fatturato.

  3. Il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le riduzioni di cui al comma 2, lettere a) e b) all'importo del costo del lavoro.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2.013. Ubaldo Pagano, Buratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sostegni alle imprese della ristorazione collettiva)

  1. Per l'anno 2021 sono destinati 50 milioni di euro al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta in presenza delle due seguenti condizioni:

   a) una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30 per cento nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente,

   b) una riduzione percentuale del costo del lavoro inferiore alla riduzione percentuale dei ricavi. In tal caso, il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le due riduzioni all'importo del costo del lavoro.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.
2.01. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Per il periodo di imposta 2020 e 2021, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2.03. Del Barba.

ART. 3.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «, quando costituiscono aiuti di Stato,»;

   b) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  1-bis. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere anche tutte le aziende esercenti l'attività di trasporto a fune con impianti di risalita con sede locale principale o secondaria localizzate nei comuni delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano all'interno dei quali sono presenti aree sciistiche e/o comprensori sciistici e che non hanno avuto la possibilità di esercitare l'anzidetta attività riferita agli sciatori amatoriali nel triennio 2017-2019, con sostegno erogabile nei limiti dei costi fissi e variabili sostenuti per la gestione caratteristica del trasporto a fune nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, detratti i corrispettivi incassati in detto periodo per l'attività di trasporto a fune esercitata. La rendicontazione del citato periodo dovrà essere asseverata da un revisore contabile.
  1-ter. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura, anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore determinato ai sensi del comma 1-bis. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del trasporto pubblico locale.
  1-quater. Le concessioni rilasciate dagli enti pubblici e relative a contratti con oggetto l'affitto di terreni su cui insistono impianti di risalita ed attrezzature connesse o relative direttamente all'affitto di impianti di risalita sono prorogati automaticamente di un anno. L'importo del canone relativo a detti contratti potrà essere modificato su proposta del soggetto concedente senza che esso abbia ricadute sul bilancio dello Stato.
3.22. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro, Villarosa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 300 milioni;

   b) alla tabella allegata al comma 1, triplicare tutti gli importi;

   c) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'onore di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, nella misura di 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 77. Ai restanti 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.12. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
3.13. Elisa Tripodi, De Carlo, Sut, Valente.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente:

   a) raddoppiare gli importi di cui alla tabella allegata al comma 1;

   b) all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
3.32. Sandra Savino.

  Al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 77 comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
3.28. Mazzetti, Porchietto, Barelli, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'incremento di cui al primo periodo è assegnato inserire le seguenti: nella misura di 100 milioni di euro,;

   c) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento di cui al primo periodo, nella misura di 50 milioni di euro, è assegnato alle regioni a statuto ordinario da destinare ai comprensori ed aree sciistiche a carattere locale così come definite dalla Commissione europea per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato.

  Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per il 2021, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
3.15. Frassini, Ribolla, Cavandoli, Cestari, Paternoster, Morrone.

  Sostituire il secondo periodo con i seguenti:

  L'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per effettuare interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. La Conferenza delle regioni provvederà con proprio provvedimento a definire la tabella di ripartizione delle risorse entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto. Tale fondo è incrementato di ulteriori 40 milioni da destinarsi esclusivamente alla categoria dei maestri di sci con le medesime modalità previste alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

  Conseguentemente:

   sopprimere la tabella allegata all'articolo;

   all'articolo 77, comma 7 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni.
3.25. Mazzetti, Porchietto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 2021 inserire le seguenti: L'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni a statuto ordinario per effettuare interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. La Conferenza delle regioni provvede con proprio provvedimento a definire la tabella di ripartizione delle risorse entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto. Tale fondo è incrementato di ulteriori 40 milioni da destinarsi esclusivamente alla categoria dei maestri di sci. La ripartizione di tale fondo sarà effettuata con le medesime modalità previste alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 41 del 2021.
3.4. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Al comma 1, sostituire i periodi successivi al primo con i seguenti: L'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per effettuare interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. La Conferenza delle regioni provvede con proprio decreto alla ripartizione delle risorse entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto. Le risorse del fondo erogate secondo l'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: 100 con: 140.
3.17. Costa, Angiola.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, inserire le seguenti: nonché delle imprese che operano nella manutenzione degli impianti di risalita a fune e delle imprese di manutenzione degli impianti di innevamento artificiale,.
*3.5. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*3.33. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*3.23. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*3.24. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*3.31. Mandelli, Pella, Rosso, Porchietto, Giacomoni.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, inserire le seguenti: nonché delle imprese che operano nel settore degli impianti a fune,.
3.26. Mazzetti, Porchietto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici con le seguenti: localizzate nei comuni montani a vocazione turistica.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incremento risorse per il sostegno ai comuni montani a vocazione turistica
3.6. Vietina.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ubicati all'interno di comprensori sciistici, con le seguenti: a vocazione montana.

  Conseguentemente, alla tabella allegata al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo la parola Bolzano, sostituire la parola: 26.600.000 con la seguente: 24.600.000;

    2) dopo la parola Trento, sostituire la parola: 20.900.000 con la seguente: 18.900.000;

    3) dopo la parola Abruzzo, sostituire la parola: 3.679.154 con la seguente: 7.679.154.
3.3. Colletti, Trano.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché, nel limite del 5 per cento delle risorse assegnate, ai maestri di sci, secondo le modalità previste dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 41 del 2021.
3.11. Frassinetti, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo altresì la destinazione di una quota pari al 15 per cento dei medesimi contributi in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune operanti dal 1° gennaio 2020.
3.14. Frassini, Belotti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Alla tabella allegata comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola Bolzano, sostituire la cifra: 26.600.000 con la seguente: 25.600.000;

   b) dopo la parola Trento, sostituire la cifra: 20.900.000 con la seguente: 19.900.000;

   c) dopo la parola Abruzzo, sostituire la cifra: 3.679.154 con la seguente: 5.679.154.
3.2. Colletti, Trano.

  Alla tabella allegata al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola Bolzano, sostituire la cifra: 26.600.000 con la seguente: 24.600.000;

   b) dopo la parola Trento, sostituire la cifra: 20.900.000 con la seguente: 18.900.000;

   c) dopo la parola Abruzzo, sostituire la cifra: 3.679.154 con la seguente: 7.679.154.
3.1. Colletti, Trano.

  Alla tabella allegata al comma 1, sostituire la quota: euro 9.776.882 spettante alla Regione «Lombardia», con la seguente: euro 10.776.882.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 101 milioni.
3.10. Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Nella tabella allegata al comma 1 sostituire, la quota: euro 8.304.614 spettante alla regione «Valle d'Aosta», con la seguente: euro 9.304.614.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 101 milioni.
3.9. Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Nella tabella allegata al comma 1, sostituire la quota: euro 1.717.317 spettante alla regione Marche, con le seguenti: euro 2.717.317.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 101 milioni.
3.8. Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. I contributi del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 sono riconosciuti alle aziende esercenti l'attività di trasporto a fune con impianti di risalita con sede locale principale o secondaria localizzata nei comuni all'interno dei quali sono presenti aree sciistiche ovvero comprensori sciistici e che non hanno esercitato l'attività riferita agli sciatori amatoriali nel triennio 2017-2019. Il sostegno è erogabile nei limiti dei costi fissi e variabili sostenuti per la gestione caratteristica del trasporto a fune durante il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, detratti i corrispettivi incassati nello stesso periodo per l'attività di trasporto a fune esercitata. La rendicontazione del periodo è asseverata dai soggetti iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
  1-ter. Al fine di indennizzare le perdite causate dalla mancata apertura, beneficiano di un contributo gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci, esclusi quelli che rientrano nella categoria del trasporto pubblico locale. Il contributo è pari al 50 per cento del valore determinato dal fondo. Le concessioni rilasciate dagli enti pubblici relative a contratti con oggetto l'affitto di terreni su cui insistono impianti di risalita ed attrezzature connesse o relative direttamente all'affitto di impianti di risalita sono prorogate di un anno. L'importo del canone relativo ai contratti può essere modificato su proposta del soggetto concedente, senza ricadute sul bilancio dello Stato.
3.20. Costa, Angiola.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I contributi del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 sono riconosciuti alle aziende esercenti l'attività di trasporto a fune con impianti di risalita con sede locale principale o secondaria localizzata nei comuni all'interno dei quali sono presenti aree sciistiche ovvero comprensori sciistici e che non hanno esercitato l'attività riferita agli sciatori amatoriali nel triennio 2017-2019. Il sostegno è erogabile nei limiti dei costi fissi e variabili sostenuti per la gestione caratteristica del trasporto a fune durante il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, detratti i corrispettivi incassati nello stesso periodo per l'attività di trasporto a fune esercitata. La rendicontazione del periodo è asseverata dai soggetti iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3.21. Costa, Angiola.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I contributi del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, quando riferiti a realtà produttive a carattere locale – così come individuate dalle caratteristiche elencate al punto 11 della decisione 24 giugno 2011 della Commissione europea C(2011) 4650 definitivo – non costituiscono un aiuto di Stato e automaticamente non rientrano nei meccanismi e regolamenti previsti dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3.18. Costa, Angiola, Villarosa.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «, quando costituiscono aiuti di stato,».
*3.16. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Morrone.
*3.19. Costa, Angiola.
*3.29. Mazzetti, Barelli, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attesa della suddetta autorizzazione il Ministero del turismo provvede all'erogazione dei sostegni di cui alla lettera a) del comma 2 nella misura del 30 per cento».
3.30. Porchietto, Mazzetti, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Al fine di consentire la sostenibilità economica delle imprese operanti nei comprensori di cui al comma 1, le concessioni, anche affidate tramite bandi pubblici, relative ad affitti o usi civici per terreni, impianti sciistici, infrastrutture, immobili ed attrezzature stipulate con enti locali, demanio statale e/o regionale ed enti pubblici in generale sono prorogate di un anno oltre la loro scadenza naturale. L'importo dei canoni stabiliti da contratto potranno essere rateizzati sull'intera durata del contratto o ridotti per scelta del concessionario».
3.27. Mazzetti, Porchietto, Barelli, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di montagna.
3.7. Enrico Borghi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Indennità in favore dei commercianti soggetti ad obbligo di chiusura causa contagio COVID-19)

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di una indennità in favore dei soggetti iscritti alla gestione ordinaria INPS relativa ai Commercianti che abbiano dovuto sospendere l'attività negli anni 2020 e 2021 in conseguenza del contagio da COVID-19 proprio o dei propri familiari e della successiva quarantena, qualora non coperti da assicurazioni pubbliche o private.
  2. L'indennità spetta agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato ai sensi delle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in misura pari a 100 euro per ciascun giorno di chiusura dell'esercizio commerciale obbligatorio in conseguenza dell'applicazione delle regole sanitarie. Nei casi in cui la chiusura abbia riguardato una impresa familiare l'indennità è corrisposta nella misura di 50 euro giornalieri per ogni familiare impiegato successivo al primo.
  3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. Al fine di ottenere l'indennità, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato ai soggetti beneficiari.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure applicative del presente articolo. Le modalità di presentazione dell'istanza telematica, il suo contenuto informativo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per i medesimi importi mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Fondo cashback).
3.06. Novelli, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, Cannizzaro, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026)

  1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 ed ai XX Giochi del Mediterraneo 2026 anche oltre il termine degli eventi sportivi, è autorizzato un finanziamento per un importo di 19,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 71,03 milioni di euro per l'anno 2022, di 80 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono identificati gli interventi da realizzare ai fini del presente articolo. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per gli anni 2022 e 2023 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni dal 2024 al 2026.
3.01. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Gobbato, Grimoldi, Iezzi, Invernizzi, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Micheli, Parolo, Ravetto, Ribolla, Snider, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zanella, Zoffili, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ulteriori risorse per il settore del turismo)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono sospese fino al 1° gennaio 2023. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al periodo precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Le risorse residue per l'anno 2021 ed i 3.000 milioni di euro per l'anno 2022 di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 190, sono destinate, al fine di ristorare le attività operanti nel settore del turismo, al fondo di cui all'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
3.02. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

  1. All'articolo 30-ter, comma 9, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2021».
3.03. Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
3.04. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Zone Franche Urbane nei territori montani del Centro-Sud)

  1. Al fine di rispondere all'emergenza socio-economica insorta a seguito della pandemia da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento di cui al primo periodo è destinato all'istituzione, per la durata di diciotto mesi, di Zone Franche Urbane nei territori dei comuni classificati come montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
  2. Le modalità di istituzione delle Zone Franche Urbane di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del decreto interministeriale 10 aprile 2013, come modificato dal decreto interministeriale 5 giugno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.
3.05. Maraia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e delle piste a sci)

  1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2 All'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il comma 3, è sostituito dal seguente:

   «3. L'erogazione avviene in un'unica tranche annuale sulla base criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni e a condizione che le singole regioni intervengano con un contributo almeno pari a quello stabilito da detta ripartizione.».

  3. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi e in ogni caso idonei a garantire la sicurezza degli sciatori, ancorché ancorate al suolo tramite apposite installazioni, rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.
  4 Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.07. Mazzetti, Porchietto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali)

  1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023».
3.08. Siracusano, Battilocchio, D'Attis, Spena, Marrocco, Villarosa, Andrea Romano.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Credito d'imposta a locatori solidali per riduzione di canoni di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, turistiche, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale può essere ridotto, in misura concordata tra le parti, rispetto al canone indicato nei contratti di locazione registrati entro il 31 gennaio 2021. A tal fine le parti, entro il 30 settembre 2021, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione media del fatturato o dei corrispettivi relativi all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
  2. Sino al 31 dicembre 2021 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 1 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In luogo dell'utilizzo in compensazione i beneficiari possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta erogato dall'Agenzia delle entrate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.933,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4.64. Masi, Di Lauro, Villarosa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al primo comma, sostituire le parole: fino al 31 luglio 2021, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021;

   al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: dicembre 2021.

  Conseguentemente ai relativi oneri, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
4.17. Marco Di Maio, Del Barba.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 luglio 2021, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021;

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: dicembre 2021.
*4.1. Morani.
*4.71. Mantovani, Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli.
*4.75. Baldini, Dall'Osso.
*4.90. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 luglio 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 1.910,6 milioni con le seguenti: 2.124,1 milioni;

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 586,5 milioni.
**4.61. Faro, Villarosa.
**4.110. Pella.

  Al comma 1, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.56. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 luglio 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021.
*4.52. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*4.83. Trano, Villarosa.
*4.22. Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 luglio 2021 con le seguenti: fino al 31 ottobre 2021.
4.62. Amitrano.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 luglio 2021 con le seguenti: fino al 30 settembre 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 672 milioni.
4.65. Faro.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 luglio con le seguenti: 30 settembre.
*4.82. Trano.
*4.39. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.8. Pezzopane, Morgoni, Morani, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 28, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nella misura del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 60 per cento».
4.55. Dal Moro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4.16. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.

  Al comma 2, dopo le parole: gli enti del terzo settore aggiungere le seguenti: , sportivi.

  Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 27 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.32. Mariani, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 2, dopo le parole: gli enti del terzo settore aggiungere le seguenti: , sportivi.
4.81. Trano.

  Al comma 2, sostituire le parole: in relazione ai con le seguenti: nella misura del cento per cento dei.
4.72. Meloni, Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro, Villarosa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: luglio 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 2.623,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 713 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e quanto a 1.910,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77.
4.99. Pella, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: luglio 2021.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1.910,6 con le seguenti: 2.623,6.

   Ai relativi oneri pari a 713 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
4.13. Del Barba.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: luglio 2021.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1.910,6 con le seguenti: 2.623,6.
*4.26. Trano.
*4.48. Del Barba, Moretto.
*4.91. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*4.12. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
*4.106. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: luglio 2021;

   al comma 4, sostituire le parole: 1.910,6 con le seguenti: 2.310,6.

  Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 77 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni.
4.92. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: luglio 2021;

   al comma 4, sostituire la parola: 1.910,6 con la seguente: 2.310,6.
*4.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*4.46. Del Barba.
*4.78. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: a settembre 2021;

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 1.910,6 con la seguente: 2.160,6;

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 550 milioni.
**4.101. Zanettin, Rosso, Giacomoni, Pella.
**4.31. Bianchi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: settembre 2021;

   al comma 4, sostituire la parola: 1.910,6 con la seguente: 2.160,6.

  Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in euro 25 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
4.20. Fregolent, Del Barba.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: settembre 2021;

   al comma 4, sostituire la parola: 1.910,6 con la seguente: 2.160,6.
*4.27. Buratti.
*4.41. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*4.70. Foti, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Lucaselli.
*4.63. Manzo, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: luglio 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 115,8 milioni.
4.104. Sandra Savino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: luglio 2021.

   Ai relativi oneri, valutati in 520 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.38. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Mariani, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: giugno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 457,9 milioni.
4.111. Versace.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: giugno 2021.
*4.54. Dal Moro.
*4.74. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire le parole: inferiore almeno del 30 per cento, con le seguenti: inferiore almeno del 15 per cento.
4.50. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: inferiore almeno del 30 per cento, con le seguenti: inferiore almeno del 20 per cento.
4.51. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai soggetti locatari esercenti l'attività di gestione di ristoranti che non abbiano già beneficiato del credito d'imposta di cui al precedente periodo possono beneficiare di tale credito d'imposta a condizione che nell'anno 2019 abbiano effettuato interventi di ristrutturazione sui relativi locali e che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 al netto dei periodi di chiusura motivati dai predetti interventi.
4.18. Ferri, Del Barba.

  Al comma 2, dopo le parole: 1° gennaio 2019, aggiungere, in fine, le seguenti: , alle imprese start-up, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle imprese destinatarie della misura agevolativa denominata «Resto al Sud» introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

  Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
4.112. Pallini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al presente comma spetta altresì alle imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nelle misure indicate al comma 3-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
4.25. Marco Di Maio, Moretto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al presente comma spetta altresì alle imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nelle misure indicate al comma 3-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 7, del presente decreto.
4.35. Frassini, Micheli, Ribolla, Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Murelli, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa e fino al termine del periodo di sospensione.
  2-ter. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 2-bis. Sull'istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  2-quater. L'indennità di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative dei presenti commi.
  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
4.100. Zanettin, Rosso, Pella, Giacomoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2-ter. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 2-bis. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  2-quater. L'indennità di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
  2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo, comma 7, del presente decreto.
*4.30. Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*4.45. Scanu.
*4.113. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2-ter. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma 2-bis, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 2-bis. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
  2-quater. L'indennità di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
4.69. Lollobrigida, Foti, Osnato, Trancassini, Lucaselli, Ciaburro, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge, 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
4.102. Zanettin, Rosso, Pella, Giacomoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta anche alle attività di impresa con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, situate all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, nella misura del 40 per cento per i canoni di locazione e nella misura del 20 per cento nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

  Conseguentemente,

   al comma 4, sostituire le parole: 1.910,6 milioni, con le seguenti: 2.710,6 milioni;

   all'articolo 77, comma 7, sopprimere le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di.
4.109. Cattaneo, Milanato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta anche alle attività di impresa con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, situate all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, nella misura del 40 per cento per i canoni di locazione e nella misura del 20 per cento nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

  Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 1.910,6 milioni con le seguenti: 2.110,6.

  Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 77 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
*4.94. Porchietto, Giacometto, Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*4.24. Moretto, Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, spetta anche alle attività di impresa con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, situate all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, nella misura del 40 per cento per i canoni di locazione e nella misura del 20 per cento nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: 1.910,6 milioni con le seguenti: 2.060,6 milioni.;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
4.43. Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta anche alle attività di impresa con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, situate all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, nella misura del 40 per cento per i canoni di locazione e nella misura del 20 per cento nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.
*4.9. Morani.
*4.77. Fassina.
*4.10. De Luca.
*4.80. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*4.34. Frassini, Ribolla, Micheli, Rixi, Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Murelli, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*4.73. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*4.107. Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al primo periodo ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 760 milioni di euro per l'anno 2021.
4.58. Adelizzi, Perconti, Villani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nelle misure indicate al comma 3-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*4.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*4.79. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*4.47. Del Barba.
*4.93. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*4.11. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
*4.33. Frassini, Ribolla, Micheli, Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Murelli, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*4.37. Ribolla, Frassini, Micheli, Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**4.7. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**4.49. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**4.53. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**4.76. Baldini, Dall'Osso.
**4.105. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
**4.108. Pentangelo, Porchietto, Giacometto, Nevi, Paolo Russo, Sarro.
**4.57. Ribolla, Piastra, Murelli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, le parole: «indipendentemente dalla percezione» sono sostituite dalle seguenti: «se effettivamente percepiti».
4.60. Scanu.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata: a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. La sospensione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata fino al 31 luglio 2021»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2021 le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano per le intimazioni di cui all'articolo 658 del codice di procedura civile per lo stato di morosità maturato, in tutto o in parte, precedentemente alla data del 28 febbraio 2020».
4.98. Zanettin, Rosso, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 40-quater, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole da: «e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione» fino alla fine del comma medesimo sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata: a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

   La sospensione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata fino al 31 luglio 2021».
4.96. Zanettin, Rosso, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2021 le disposizioni di cui alle lettera a) e b) del precedente comma non si applicano per le intimazioni di cui all'articolo 658 del codice di procedura civile dal per lo stato di morosità maturato, in tutto o in parte, precedentemente alla data del 28 febbraio 2020».
4.97. Zanettin, Rosso, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti individuati all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e del turismo ed aventi i requisiti di cui al comma 2 le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino al 31 dicembre 2021. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.88. Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti individuati all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e del turismo ed aventi i requisiti di cui al comma precedente, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino al 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.36. Murelli, Andreuzza, Micheli, Ribolla, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente norma è riconosciuto un credito di imposta maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.960,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4.6. Lupi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli anni di imposta 2020 e 2021, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti alla ristorazione ed alla somministrazione di cibi e bevande se non percepiti, qualora il soggetto passivo non usufruisca già della cessione del credito di imposta previsto dall'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Si applica l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 1910,6 con le seguenti: 1985,7 milioni.
4.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: «di cui siano anche gestori» aggiungere le seguenti: «ovvero amministratori, legali rappresentanti dell'azienda operante nell'immobile».
4.67. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'articolo 6-novies, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato.
*4.21. Fregolent, Del Barba.
*4.66. Manzo.
*4.28. Topo.
*4.42. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*4.114. Zennaro, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si interpreta nel senso che, ferme restando le ulteriori condizioni ivi previste, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che abbiano già trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
4.15. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.
  4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2021, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
4.19. Fregolent, Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.
  4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
*4.89. Paolo Russo.
*4.40. Lucaselli, Foti, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.29. Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati a decorrere dal 1° luglio 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.
4.68. Foti, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Lucaselli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.049. Manzo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cedolare secca per gli immobili commerciali)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, avente ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota al 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nel 2020, qualora alla data della legge di conversione del presente decreto risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 163,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e 191 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.047. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cedolare secca immobili non abitativi)

  1. Dopo l'articolo 113 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente: «Art. 113-bis. – (Cedolare secca)1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

  Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4.03. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Definizione agevolata)

  1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti note, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore coobbligato sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
  5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
  10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
  11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
  12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942.
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.065. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 6-novies.
(Rinegoziazione dei contratti di locazione)

   1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuta ai soggetti locatari di immobili commerciali, nei quali esercitano attività d'impresa, arti e professioni, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il soggetto locatore dell'immobile, mediante la stipulazione di un'apposita rinegoziazione contrattuale sottoscritta dalle parti che si avvalgono dell'assistenza degli Uffici di conciliazione e di mediazione istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti.
   2. Ai fini della registrazione del contratto, l'Ufficio di conciliazione e di mediazione della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente trasmette il contratto rinegoziato sottoscritto alla sede dell'Agenzia delle Entrate competente.
   3. La possibilità di rinegoziare il contratto di locazione ai sensi del comma 1 decorre a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la durata della rinegoziazione del contratto non può comunque superare il termine del 31 dicembre 2021.
   4. Il contratto di locazione rinegoziato ai sensi del comma 1 sospende, per il periodo della sua applicazione, il contratto di locazione previgente, il quale torna a essere efficace a decorrere dal giorno immediatamente successivo al termine di applicazione del citato contratto di locazione rinegoziato.
   5. Ai soggetti locatari degli immobili di cui al comma 1, che si avvalgono della possibilità di rinegoziazione del contratto di locazione ivi prevista è riconosciuta la facoltà di corrispondere il 50 per cento del canone di locazione mensile previgente.
   6. Ai soggetti locatari degli immobili di cui al comma 1, che si avvalgono della possibilità di rinegoziazione del contratto di locazione ivi prevista è altresì riconosciuto, per ogni mensilità oggetto del medesimo contratto, un contributo a fondo perduto per un importo pari al 25 per cento del canone di locazione mensile previgente.
   7. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 6 è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
   8. Ai soggetti locatori degli immobili di cui al comma 1, che si avvalgono della possibilità di rinegoziazione del contratto di locazione ivi prevista è riconosciuto, per il periodo d'imposta relativo all'applicazione della rinegoziazione medesima, un credito d'imposta per un importo pari al 50 per cento del canone di locazione previgente.
   9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2022.
   10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la concessione del contributo a fondo perduto di cui ai commi 6 e 7.
   11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 1° maggio 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi 8 e 9, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
   12. I soggetti cessionari utilizzano il credito d'imposta, ceduto ai sensi del comma 11, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal soggetto cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   13. La cessione del credito d'imposta ai sensi del comma 11 non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo della spettanza del medesimo credito e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 8. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
   14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni attinenti la cessione del credito d'imposta di cui al comma 11.
   15. Il contratto di locazione rinegoziato ai sensi del comma 1, decade automaticamente a seguito del mancato pagamento del canone mensile di locazione da parte del soggetto locatario entro il termine previsto dal medesimo contratto. In tale caso, il soggetto locatario è inoltre obbligato alla restituzione dell'intero importo del canone di locazione previgente, qualora abbia usufruito della facoltà di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di decadenza del contratto.
   16. Il soggetto locatore comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente il mancato pagamento, entro i termini previsti, del canone mensile di locazione e la conseguente decadenza del contratto di locazione rinegoziato.
   17. Agli oneri di cui ai commi 7 e 9, quantificati in euro 300 milioni per l'anno 2021 e in euro 600 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
4.044. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

  1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente: «Art. 6-novies. – (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali). – 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

   2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
   3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai soggetti locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l'8 marzo 2020».
*4.075. Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*4.09. Vallascas, Trano, Villarosa.
*4.059. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 in materia di percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

   1. All'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 aggiungere i seguenti: «Le parti possono stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni secondo equità, in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario e tenuto conto del complesso degli elementi contrattuali ed extracontrattuali, anche al fine di tutelare il contraente più debole»;

    2) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. Fino al 31 dicembre 2021, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.

  1-ter. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, sino al 31 dicembre 2021 e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di procedere alla risoluzione della locazione da parte del locatore ai sensi dell'articolo 1464 del codice civile qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, e comunque in misura non inferiore al 30 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 70 per cento; ovvero, in misura non inferiore al 50 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 50 per cento; ovvero in misura non inferiore al 70 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 30 per cento».
  2. In sede di ricontrattazione delle locazioni commerciali ai sensi dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come modificato del comma 1 del presente articolo si tiene conto delle riduzioni del canone già accordate dal locatore, nonché dei crediti d'imposta già ricevuti ai sensi dell'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.
4.063. Squeri, Barelli, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
  2. Il contributo è concesso:

   a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subìto la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400;

   b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

  3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore non sia persona giuridica esercente attività di intermediazione immobiliare.
  4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016.
  6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a 30 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4.040. D'Orso, Scanu, Berti, Villarosa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo perduto per i proprietari immobiliari, in relazione alla proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

  1. Al fine di erogare un contributo a fondo perduto per i proprietari immobiliari, in relazione alla sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo di cui al decreto-legge 8/2020, al decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020 e al decreto-legge n. 183 del 2020, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di solidarietà, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e le modalità per la ripartizione del contributo in favore degli aventi diritto.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4.04. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esenzione IMU in favore dei proprietari locatori)

  1. Alle persone fisiche titolari di un immobile concesso in locazione, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, può essere riconosciuta l'esenzione sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022 dal pagamento dell'IMU relativo all'immobile predetto. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni per l'anno 2021 e di 70 milioni per l'anno 2022.
  2. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 settembre 2021 o sino al 31 dicembre 2021, può essere riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'IMU relativo all'immobile predetto limitatamente all'anno 2021. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del comma 2, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

   a) quanto a 100 milioni per l'anno 2021, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7;

   b) quanto a 70 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4.048. D'Orso, Scanu, Galizia, Berti, Villarosa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cancellazione prima rata IMU immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non sono tenuti al versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Nel caso di pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti interessati è corrisposto il rimborso integrale della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli beneficiari.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 57 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.028. Bianchi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Villarosa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria- IMU)

  1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio in virtù dell'applicazione dell'articolo 13, comma 13, del decreto- legge n. 183 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.070. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esenzione prima rata IMU per immobili su cui opera la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio)

  1. All'articolo 6-sexies, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali opera la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, in relazione ai provvedimenti di rilascio adottati nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2021»;

   b) al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2-bis» e le parole: «con una dotazione di 142,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 284 milioni di euro»;

   c) al comma 5, le parole: «pari a 216 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 358 milioni di euro».

  2. I soggetti di cui al comma 1 che hanno adempiuto al pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) possono compensare la quota dell'imposta versata all'atto del pagamento del saldo dovuto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 142 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.019. Braga.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2021 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.
  2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché – tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) – le modalità per un'applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, 600 milioni di euro per l'anno 2022, 2,133 miliardi di euro per l'anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni per l'anno 2028 si provvede ai sensi del comma 5.
  5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» aggiungere le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 12 per cento.
4.077. Pella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo)

  1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui agli articoli 665 e seguenti del codice di procedura civile; a seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.
  2. All'articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto».
*4.078. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*4.041. Manzo.
*4.064. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*4.012. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
*4.021. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.
*4.015. D'Alessandro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cessione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Al credito d'imposta di cui all'articolo 28, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del medesimo decreto-legge.
**4.013. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
**4.016. Del Barba, Moretto.
**4.025. Trano.
**4.052. Scanu.
**4.057. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**4.060. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
**4.066. D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni.
**4.071. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Non tassabilità dei canoni di locazione non percepiti)

  1. All'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo a decorrere da quelli relativi al mese di gennaio 2021.
  3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4.068. Mandelli, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Non tassabilità dei canoni di locazione non percepiti)

  1. All'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo a decorrere da quelli relativi al mese di gennaio 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
*4.018. Del Barba, Moretto.
*4.050. Lovecchio, Villarosa.
*4.073. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Non tassabilità dei canoni di locazione non percepiti)

  1. All'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo a decorrere da quelli relativi al mese di gennaio 2021.
**4.024. Trano.
**4.058. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**4.062. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

  1. L'articolo 40-quater, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 40-quater.

   1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti ed è prorogata:

   a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio i cui atti introduttivi sono stati notificati dal 28 febbraio 2020;

   b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio i cui atti introduttivi sono stati notificati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

   2. La sospensione relativa ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti».
4.034. Zennaro, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

   1. Al comma 1 dell'articolo 40-quater, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, la lettera a) è soppressa.
*4.031. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*4.079. Rosso, Pella, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

   1. All'articolo 40-quater, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al comma 1, lettera a), le parole: «per i provvedimenti di rilascio adottati dal» sono sostituite dalle seguenti: «per i provvedimenti di rilascio i cui atti introduttivi sono stati notificati dal».
**4.033. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**4.080. Zanettin, Rosso, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Pella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga credito di imposta nelle aree colpite dal sisma del 2016 e 2017 per attività di ricerca e sviluppo)

  1. Al fine di consentire la proroga del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le modalità previste per le regioni del Mezzogiorno, anche alle regioni Umbria, Marche e Lazio colpite dai terremoti del 2016 e del 2017, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185, dopo la parola: «Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nelle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi nell'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016»;

   b) il comma 187 è sostituito dal seguente:

   «187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 112 milioni di euro per l'anno 2022, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 112 milioni di euro per l'anno 2025».
4.074. Nevi, Pella, Villarosa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ristoro dei costi fissi relativi a immobili ad uso professionale)

  1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli immobili ad uso professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 77.
4.038. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, lagunare, lacuale e fluviale, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne, lagunari, lacuali e fluviali, è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.023. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, lagunare, lacuale e fluviale, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne, lagunari, lacuali e fluviali, è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*4.069. Pella, Sozzani, Rosso.
*4.076. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro.
*4.022. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Le detrazioni per lavori edili maturate dalle imprese di qualsiasi natura e misura, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4.026. Trano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esclusione dalla tassazione delle detrazioni fiscali relative a lavori edili maturate dalle imprese)

  1. Le detrazioni per lavori edili ed efficientamento energetico maturate dalle imprese di qualsiasi natura e in qualsiasi misura, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*4.017. Del Barba, Moretto.
*4.061. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*4.067. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.
*4.072. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate al 31 dicembre 2023.
4.020. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in materia di Superbonus)

  1. Gli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano altresì agli interventi relativi agli immobili strumentali o comunque utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa.
*4.06. Ruffino.
*4.08. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in materia di Superbonus)

  1. In deroga a ogni strumento di pianificazione, l'esecuzione degli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può comportare un aumento della superficie lorda di pavimento o del volume del fabbricato, ferma restando la superficie coperta, nella misura sino al 20 per cento della superficie lorda di pavimento o del volume esistente. In tali casi, gli incentivi fiscali si computano altresì sulla spesa imputabile all'ampliamento. Gli interventi di ampliamento di cui al presente comma richiedono solamente la comunicazione prevista dall'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
**4.05. Ruffino.
**4.07. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione degli incentivi per l'efficienza energetica)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) Per le medesime finalità di pubblico interesse, indipendentemente dal regime reddituale e dalla natura giuridica dei soggetti proprietari, le predette disposizioni si applicano altresì agli interventi effettuati dai proprietari di immobili destinati, anche in via indiretta tramite rapporti, in fatto o in diritto, con pubbliche amministrazioni o con i soggetti di cui alla prima parte della lettera c), all'uso abitativo, a canone calmierato, da parte di persone e famiglie in stato di disagio abitativo, ai sensi delle pertinenti normative statali o regionali. Nelle ipotesi di cui alla lettera c), l'applicazione delle misure di incentivazione non è subordinata alla sussistenza a qualunque titolo, anche di fatto, di un condominio, presso l'immobile interessato dagli interventi».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.037. Belotti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione degli incentivi per l'efficienza energetica)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.027. Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione degli incentivi per l'efficienza energetica)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.035. Mariani, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in materia di Superbonus)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 10 aggiungere il seguente: «10.1. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio storico esistente e agevolare l'integrazione del reddito familiare, le persone fisiche possono beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo anche per le seguenti disposizioni d'uso post interventi edilizi quali: la realizzazione di unità abitative temporanee, destinazione di bed and breakfast e di accoglienza turistica familiare, purché tali destinazioni ed usi non si configurino come attività di impresa, ma integrative del reddito familiare».
4.011. Napoli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in materia di Superbonus)

  1. All'articolo 119, comma 15-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: «alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico» è aggiunto il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano alle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/10, funzionalmente connesse a unità abitative appartenenti alla categoria catastale A/5».
4.010. Napoli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze per le attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

  1. Per gli anni 2020 e 2021, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al settantacinque per cento.
  2. Alla perdita d'esercizio scaturenti dall'applicazione del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
4.014. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1051, dopo le parole: «a tutte le imprese», sono aggiunte le seguenti: «e lavoratori autonomi»;

   b) al comma 1053, dopo le parole: «Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa,», sono aggiunte le seguenti: «o del lavoro autonomo»;

   c) al comma 1054, dopo le parole: «Alle imprese», sono aggiunte le seguenti: «o ai lavoratori autonomi».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.036. Mariani, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esenzione Isee)

  1. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4.029. Gerardi, Gusmeroli, Bianchi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esclusione degli immobili interessati dalla sospensione dell'esecuzione delle procedure di rilascio dal calcolo del patrimonio ai fini ISEE)

  1. Dal calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4.046. Scanu.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito di imposta per spese di consulenze relative a quotazione PMI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;

   b) dopo il comma 89, è inserito il seguente:

   «89-bis. Alle piccole e medie imprese innovative, come definite dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2015, n. 3, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti per la predetta finalità».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.054. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incentivo fiscale alla ricerca in materia di investimenti)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, alle piccole e medie imprese quotate in un mercato regolamentato o negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione ovvero che accedano alla quotazione o alla negoziazione sugli stessi mercati o sistemi, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei corrispettivi pagati a terzi per la produzione di ricerca in materia di investimenti relativa agli strumenti finanziari da esse emessi. I corrispettivi pagati a terzi per l'attività di ricerca in materia di investimenti sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il soggetto che li ha sostenuti.
  2. Il credito di imposta nella misura del 50 per cento di cui al comma 1 è attribuito anche ai soggetti abilitati con riferimento ai costi da essi sostenuti per l'attività di ricerca in materia di investimenti relativa agli strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e quotati nei mercati regolamentati o negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione. I costi relativi alla attività di ricerca in materia di investimenti sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive per il soggetto che li ha sostenuti.
  3. Ai fini della applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 si considerano:

   a) piccole e medie imprese, le imprese la cui capitalizzazione media nel mese di dicembre dell'anno precedente a quello in cui vengono sostenuti i costi sia inferiore a un miliardo di euro;

   b) ricerca in materia di investimenti, le ricerche e le altre informazioni di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2017/565;

   c) strumenti finanziari, gli strumenti finanziari emessi dalle imprese di cui alla precedente lettera a. quotati nei mercati regolamentati o negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione o per i quali sia stata richiesta l'ammissione alla quotazione o alla negoziazione negli stessi mercati o sistemi;

   d) soggetti abilitati, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  4. Per ciascuna piccola e media impresa di cui al comma 1, il credito di imposta è concesso entro un limite di corrispettivi pagati per attività di ricerca in materia di investimenti di euro 100.000 annui.
  5. Per ciascuno dei soggetti abilitati di cui al comma 2, il credito di imposta è concesso entro un limite di costi sostenuti per attività di ricerca in materia di investimenti di euro 100.000 annui per ciascuna piccola e media impresa come definita al comma 3, lettera a, della presente disposizione. Sono esclusi da tale previsione i costi sostenuti per l'attività di ricerca commissionata ai soggetti abilitati, a norma del precedente comma 1, da parte di una piccola e media impresa come definita al comma 3, lettera a, della presente disposizione.
  6. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi dei soggetti che ne hanno beneficiato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso e non rileva ai fini del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni.
  7. Le piccole e medie imprese che accedono all'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 89 e seguenti della legge n. 205 del 2017 per le spese di quotazione possono beneficiare del credito di imposta di cui al primo comma a far data dal periodo di imposta successivo a quello della quotazione.
  8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  9. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 saranno determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.055. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per campagne pubblicitarie)

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie con i mezzi pubblicitari definiti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa per complessivi 50 milioni di euro nell'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. '400, sono stabiliti, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4.051. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione credito d'imposta per minusvalenze realizzate in «Pir Pmi»)

  1. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «alle persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 23 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.056. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1o luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: i mesi di luglio, agosto e settembre 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, il 1o agosto e il 31 agosto 2021, il 1o settembre e il 30 settembre 2021, nel limite di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge, e, quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 77.
5.10. Pella, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole: tra il 1o luglio e il 31 luglio 2021, con le seguenti: tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2021.
5.7. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 250.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 7 dell'articolo 77.
5.8. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria delibera, dispone, sulla base delle delibere 148/2020/R/COM e 149/2020/R/COM, un blocco dei distacchi delle utenze di elettricità, gas ed acqua per morosità fino al 31 dicembre 2021 ed un riallaccio, senza ulteriori oneri, delle utenze distaccate per morosità nel periodo compreso tra lo scadere delle predette delibere e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5.3. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni 850 mila euro.
5.6. Masi, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.
*5.1. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*5.4. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*5.5. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1o giugno 2021 e il 30 giugno 2022, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2025, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2025, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1o luglio 2024. L'incremento è applicato per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2020. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE S.p.a. entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
**5.2. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**5.9. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di Superbonus 110 per cento)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2024»;

   c) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   e) al comma 4-quater, sono premesse le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2025»;

   f) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   g) al comma 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   h) al comma 8-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

  2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 1, alinea, le parole: «negli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023».
5.09. Sut, Terzoni, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Grippa, Villarosa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» aggiungere le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

   b) alla lettera c), le parole «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Fondo Cashback);

   b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.021. Squeri, Pella, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

   b) alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
5.022. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) dalle società, associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono in qualunque forma impianti sportivi natatori, anche pubblici.».
5.08. Valente, Davide Crippa, Sut.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze per le attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

  1. Per gli anni 2020 e 2021, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al settantacinque per cento.
  2. Alla perdita d'esercizio scaturenti dall'applicazione del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo dell'articolo 77, comma 7.
5.023. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze per le attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

  1. Per gli anni 2020 e 2021, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri dell'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al settantacinque per cento.
  2. Alla perdita d'esercizio scaturenti dall'applicazione del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 77, comma 10, lettera h).
5.07. Lovecchio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze per le attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

  1. Per gli anni 2020 e 2021, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al settantacinque per cento.
  2. Alle perdite d'esercizio scaturenti dall'applicazione del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
*5.013. Trano, Villarosa.
*5.020. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
  2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. All'onere di cui al presente articolo quantificato in 500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto-legge
5.019. Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.
  2. L'articolo 6-quinquies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
5.06. Misiti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga riduzione accisa sul gasolio)

  1. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1o ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1o gennaio 2022.
  2. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 60 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
5.018. D'Attis, Sozzani, Rosso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga riduzione accisa sul gasolio)

  1. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria euro 3 a partire dal 1o ottobre 2021 e ai veicoli euro 4 a partire dal 1o gennaio 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, del presente decreto, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 740 milioni di euro.
*5.01. Gariglio, Ubaldo Pagano, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
*5.010. Scagliusi, Lovecchio, Villarosa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riduzione accisa sul gasolio noleggio autobus con conducente)

  1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

   «4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
5.05. Molinari, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riduzione accisa sul gasolio noleggio autobus con conducente)

  1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente: «4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 785 milioni di euro e le parole: 100 milioni con le seguenti: 65 milioni di euro.
5.011. Scagliusi, Ficara, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione dal pagamento del Canone RAI per gli iscritti all'AIRE)

  1. All'articolo 18 (Esenzioni) del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Il canone di abbonamento non è inoltre dovuto in relazione agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
5.02. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio, Fassino, Delrio, Boldrini, Boccia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Comunicazione tra imprese e utenti)

  1. Al fine di sostenere le imprese attraverso una riduzione dei costi, prevedendo la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra queste ultime ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge n. 160 del 2019, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento», sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per l'adesione al contratto o per il recesso dallo stesso».
5.012. Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Comunicazione tra imprese e utenti)

  1. Al fine di sostenere le imprese attraverso una riduzione dei costi, prevedendo la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra queste ultime ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge n. 160 del 2019, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento», sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra modalità digitale».
5.024. Pella, Sozzani, Rosso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga del termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2020)

  1. Le dichiarazioni IMU relative agli immobili per i quali nell'anno 2020 sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta sono tempestive se presentate o trasmesse in via telematica entro il 30 settembre 2021.
5.014. Trano.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: l'impatto finanziario aggiungere le seguenti: sulle strutture turistico ricettive e.
*6.4. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*6.13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*6.16. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*6.17. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.
*6.18. Manzo.
*6.27. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «900 milioni di euro»;

   b) al comma 6 sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «900 milioni di euro».
6.23. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione di cui al presente comma è riconosciuta per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande della filiera HoReCa, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
6.19. Scanu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato altresì a finanziare anche le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19 nell'anno 2020 che, a partire dal 1° gennaio 2021, non sono più suscettibili di produrre rifiuti urbani, a seguito delle modifiche introdotte dalla lettera a) del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Per le predette categorie economiche le regioni e le province autonome individuano specifiche modalità di erogazione del sostegno della TARI corrisposta nel 2020.
*6.12. Gadda, Del Barba.
*6.1. Frailis, Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani.
*6.3. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è destinato nella misura del 30 per cento ai comuni classificati come montani ai sensi della legge 25 luglio 152, n. 991, nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le modalità di ripartizione sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6.20. Maraia.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. I comuni possono prevedere altresì una riduzione della Tari pari ai due terzi dell'importo dovuto nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) che non siano locate o date in comodato d'uso.
  4-ter Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
6.7. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio, Fassino, Delrio, Boldrini, Boccia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione.
6.24. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di adeguare la tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 645 è sostituito dal seguente: «645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.»;

   b) il comma 649 è sostituito dal seguente: «649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa.»;

   c) il comma 662 è sostituito dal seguente: «662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare».
6.15. Maraia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 645 è sostituito dal seguente: «Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico»;

   b) il comma 649 è sostituito dal seguente: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa»;

   c) il comma 662 è sostituito dal seguente: «Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare».
*6.6. Pezzopane.
*6.9. Lucchini, Dara, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.22. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*6.26. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*6.29. Mandelli, Giacomoni.
*6.31. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla concessione di contributi ai comuni per far fronte all'iniziale organizzazione e gestione dei rifiuti in seguito all'entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, anche in considerazione della possibile riduzione del gettito prodotto dalla TARI, conseguente alle nuove definizioni e classificazioni dei rifiuti, e alla possibilità di esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche avviati a recupero tramite soggetti terzi privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione ai comuni delle risorse del Fondo. Eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate nell'anno successivo. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
6.10. Bordonali, Comaroli, Frassini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti» sono sostituite dalle seguenti: «della TARI»;

   b) le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni» sono soppresse;

   c) le parole: «anche prima della scadenza quinquennale» sono soppresse.
*6.5. Pezzopane, Rotta.
*6.8. Lucchini, Dara, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.21. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*6.25. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*6.28. Mandelli, Giacomoni.
*6.30. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
6.11. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di promuovere le iniziative per la tutela dei beni artistici e culturali è previsto un intervento straordinario del Ministero della cultura nella misura di euro 500.000 per le opere di messa in sicurezza, restauro, promozione e di migliore accessibilità del sito dell'anfiteatro romano in Volterra (PI). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
6.14. Potenti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi in materia di superbonus per le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative sociali)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   "3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo"»;

   b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «lettera c)», sono aggiunte le seguenti: «e lettere d) e d-bis)»;

   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    «3-bis). L'articolo 119, commi da 1 a 8, e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.».
*6.011. Buratti.
*6.013. Marco Di Maio, Del Barba.
*6.023. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*6.043. Fassina.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Applicabilità articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «f) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6.018. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera HoReCa)

  1. La tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento esclusivamente per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande della filiera HoReCa, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
  2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.
  3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivano dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 10 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.025. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione degli oneri fiscali per il settore eventi)

  1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelli che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 3, non è dovuta la prima e la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli anni 2021 e 2022, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A tali soggetti, e per i medesimi immobili, per gli anni 2021 e 2022, è concessa l'esenzione dal pagamento ai comuni del corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  2. Per gli anni 2021 e 2022, agli operatori del settore eventi individuati dal decreto di cui al comma 3, non si applica il prelievo sui ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi.
6.038. Alemanno, Galizia, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione seconda rata 2021 dell'Imposta municipale propria per gli immobili ricettivi e degli stabilimenti termali)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
  2. L'esenzione di cui al comma precedente, quella di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quella di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e quella di cui al comma 599, lettera b), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il soggetto gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono di fatto coincidenti in quanto:

   a) sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

   b) sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

   c) appartengono allo stesso gruppo.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 590 milioni.
*6.016. Moretto, Del Barba.
*6.034. Manzo.
*6.041. Baldini, Dall'Osso.
*6.045. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Pulizia magazzino fiscale)

  1. L'Agenzia delle entrate è autorizzata ad annullare i debiti fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, a carico di persone fisiche decedute senza eredi o la cui massa ereditaria risulti incapiente, di persone fisiche o giuridiche fallite il cui attivo fallimentare risulti insufficiente, di persone fisiche o giuridiche cessate dall'attività in assenza di beni da liquidare, di persone fisiche o giuridiche nei cui confronti siano state già esperite infruttuosamente tutte le possibili azioni esecutive dirette alla realizzazione del credito o nei confronti delle quali tutte le possibili azioni esecutive, ancorché non intraprese, sarebbero infruttuose in quanto risultano all'Anagrafe tributaria nullatenenti.
  2. L'Agenzia delle entrate è autorizzata, altresì, ad annullare tutti i debiti fiscali fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, avverso i quali è stata sollevata dal contribuente eccezione di prescrizione che risulti fondata, ancorché penda relativo giudizio innanzi all'autorità competente.
6.032. D'Orso.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento e sostegno degli impianti di selezione del materiale piccolo e leggero)

  1. Al fine di assicurare il potenziamento delle capacità di selezione degli impianti di riciclo ovviando alla crisi generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartire per l'adeguamento degli impianti di selezione, recupero e riciclo del materiale piccolo e leggero (sottovaglio).
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del predetto Fondo nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863.
  3. Agli oneri derivanti del presente articolo pari 3 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.020. Deiana.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero)

  1. Al fine di assicurare il sostegno alle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà ad operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 77, comma 7.
6.021. Deiana.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
6.06. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione dal canone dovuto per l'installazione delle insegne)

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche attraverso l'abbattimento dei costi fissi, per l'intero anno 2021 è stabilita l'esenzione dal pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero, se attuato, dal canone unico istituito dall'articolo 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, anche aventi superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati.
  2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2019, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.01. Ruffino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
6.051. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sospensione adempimenti fiscali)

  1. Per le imprese ed i lavoratori autonomi la cui attività economica sia stata interessata da più di centocinquanta giorni di chiusura, o sospensione, a far data dal 31 gennaio 2020 per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi, fino alla fine del periodo emergenziale, gli adempimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, e al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6.017. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter» sono aggiunte le seguenti: «Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies sono considerati urbani solo a fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, come anche riportato nel punto b-quinquies dell'articolo 183».

   b) al 3 comma, lettere c), d), e) ed f), ovunque ricorrano, sono soppresse le parole: «se diversi da quelli di cui al comma 2».
6.015. Fregolent, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per le occupazioni degli operatori commerciali su aree pubbliche)

  1. Al fine di limitare quanto possibile gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza conseguente alla pandemia generata dal virus COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime per il commercio su aree pubbliche o altre attività non connesse alla balneazione, al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la parola 2021 sono inserite le seguenti: «salvo che per le demaniali marittime non connesse alla balneazione, ovvero poste in essere da operatori commerciali su aree pubbliche, il cui corrispettivo è stabilito in euro 500».
  2 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
6.048. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività turistiche attraverso l'abbattimento dei costi fissi, al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con qualunque finalità» e: «, comunque,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500».
6.03. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività turistiche attraverso l'abbattimento dei costi fissi, al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con qualunque finalità» e: «, comunque,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500».
6.04. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività turistiche attraverso l'abbattimento dei costi fissi, all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: «con qualunque finalità» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore a euro 500».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.05. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Negli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 alle imprese operanti nel settore «Wedding» così come identificate dai seguenti codici ATECO 10.71.2 / 14.13 / 14.14 / 14.19.1 / 74.10.1 / 15.2 / 18.12 / 18.14 / 32.12 / 32.99.90 / 46.19.01 / 46.16.01 / 47.59.2 / 47.71.1 / 47.71.3 / 47.71.5 / 47.72 / 47.76.10 / 47.77.00 / 47.78.35 (commercio) / 49.32.2 / 56 (56.1-56.2-56.3) / 74.20 (in dett. 74.20.19) / 74.20 / 74.90.99 / 79.1 / 90.01.09 / 90.02.01 / 96.02 / 96.09.03 / 96.09.05 / 97.00.00 / 56.21.00 / 82.30 / 77.39.94 è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'IRES, dell'IRPEF e dell'IRAP.
  2. È altresì previsto il pagamento dei contributi figurativi per gli anni 2022 e 2023, da parte dello Stato, per i lavoratori delle aziende che dal 2021 al 2024 non hanno dato luogo a licenziamenti, che sono stati riconfermati al 31 dicembre 2021, e operanti nei settori sopraelencati.
6.022. Trancassini, Montaruli, Osnato, Zucconi, Caiata, Galantino, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

  1. La tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.
*6.056. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*6.024. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*6.027. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*6.042. Baldini, Dall'Osso.
*6.053. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*6.055. Pentangelo, Porchietto, Giacometto, Nevi, Paolo Russo, Sarro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

  1. La tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
6.029. Ribolla, Piastra, Murelli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione pagamento IMU)

  1. Per l'anno 2021 non è dovuto il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di proprietà di soggetti locatori interessati dall'applicazione delle disposizioni di legge concernenti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, della presente legge
6.010. Costanzo, Trano, Testamento, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione prima rata IMU)

  1. Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di proprietà di soggetti locatori interessati dall'applicazione delle disposizioni di legge concernenti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, della presente legge.
6.09. Costanzo, Trano, Testamento.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità)

  1. All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari sia annuali che temporanee non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi».
  2. All'articolo 1, comma 819, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico».
6.07. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione IMU per coniugi)

  1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale.».
6.046. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione TARI per commercio aree pubbliche)

  1. Agli operatori del commercio sulle aree pubbliche, e a coloro che realizzano esposizioni e fiere sulle medesime aree, per gli anni 2020 e 2021 è concessa l'esenzione dal pagamento ai comuni del corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6.039. Grimaldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Agevolazioni IMU)

  1. Per gli immobili interessati dalla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non è dovuta la prima e la seconda rata dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2021.
6.030. Scanu, Galizia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga del termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2020)

  1. Le dichiarazioni IMU relative agli immobili per i quali nell'anno 2020 sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, sono tempestive se presentate o, in alternativa, trasmesse in via telematica, entro il 30 settembre 2021.
*6.012. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.
*6.019. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Mariani, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*6.037. Scanu, Galizia.
*6.044. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*6.049. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*6.052. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni.
*6.054. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Agevolazioni IMU per enti non commerciali)

  1. All'articolo 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «gli enti di cui al comma 759, lettera g)» sono aggiunte le seguenti: «per immobili esenti, o parzialmente esenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992»;

   b) sono soppresse le parole: «La dichiarazione deve essere presentata ogni anno».
6.047. Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di esenzione dal versamento del canone unico)

  1. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.
  2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, l'esenzione dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applica anche ai manufatti leggeri esercenti attività di ristorazione e alle imprese turistico-ricettive.
  3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 e 2, la dotazione del fondo di cui all'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.031. Faro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione alle imprese turistico-ricettive dei benefici sull'utilizzo del suolo pubblico)

  1. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.
*6.02. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*6.026. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*6.028. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.
*6.033. Manzo.
*6.036. Masi, Di Lauro.
*6.050. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività turistiche attraverso l'abbattimento dei costi fissi, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate sino al 31 dicembre 2021 dal pagamento dei canoni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
6.08. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero per i pubblici esercizi dalle spese di sopralluogo e istruttoria per il nulla osta alla posa temporanea di manufatti amovibili)

  1. Al fine di sostenere la ripresa dell'economia dei servizi anche attraverso l'abbattimento dei costi fissi, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, colpite dalle restrizioni adottate a seguito dell'emergenza sanitaria, sono esonerate – nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 – dal pagamento delle spese di sopralluogo ed istruttoria di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal connesso obbligo di versamento di eventuali cauzioni dovute per il nulla osta alla posa temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alla loro attività.

  Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 77, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.
6.040. Alberto Manca.

ART. 7.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: 150 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 650 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di fornire un ulteriore sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, nonché alle figure professionali intermediarie del settore turistico, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente, pari a 500 milioni di euro, è esclusivamente destinata all'assegnazione ed erogazione di contributi in favore dei predetti soggetti.
  1-ter. Con decreto del Ministero del turismo sentite le associazioni di categoria, maggiormente rappresentative saranno stabilite, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, le modalità ed i termini di determinazione e successiva erogazione del maggior contributo di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
7.79. Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: 150 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 650 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di fornire un ulteriore sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, nonché alle figure professionali intermediarie del settore turistico, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente, pari a 500 milioni di euro, è esclusivamente destinata all'assegnazione ed erogazione di contributi in favore dei predetti soggetti.
  1-ter. Con decreto del Ministero del turismo sentite le associazioni di categoria, maggiormente rappresentative saranno stabilite, entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, le modalità ed i termini di determinazione e successiva erogazione del maggior contributo di cui al precedente comma.
*7.59. Baldini, Dall'Osso.
*7.84. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*7.66. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1 sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
7.2. Lupi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro e dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di fornire un ulteriore sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, nonché alle figure professionali intermediarie del settore turistico, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente, pari a 350 milioni di euro, è esclusivamente destinata all'assegnazione ed erogazione di contributi in favore dei predetti soggetti.
  1-ter. Con decreto del Ministero del turismo sentite le associazioni di categoria, maggiormente rappresentative saranno stabilite, entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, le modalità ed i termini di determinazione e successiva erogazione del maggior contributo di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.32. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate limitatamente alle agenzie di viaggi e ai tour operator. I benefici di cui al presente comma sono cumulabili con i ristori previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 450 milioni.
7.94. Pella.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro;

   2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate limitatamente alle agenzie di viaggio e ai tour operator. I benefici di cui al presente comma sono cumulabili con i ristori previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 22 marzo 2021.
7.9. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 450 milioni.
*7.80. Squeri.
*7.42. Masi, Di Lauro.
*7.55. Baldini, Dall'Osso.
*7.65. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: incrementato di 150 milioni di euro, con le seguenti: incrementato di 300 milioni di euro;

   b) al comma 5, lettera b), sostituire le parole: e di 100 milioni di euro, con le seguenti: e di 200 milioni di euro;

   c) al comma 6 sostituire le parole: pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022.
7.64. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge, e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 77.
7.89. Pella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 300 milioni.
7.73. Trano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 160 milioni;

   b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, sono individuate, quali ulteriori categorie beneficiarie di un'indennità non inferiore a euro 5.000, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 2 ottobre 2020, n. 440.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.19. Legnaioli, Gusmeroli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di fornire un ulteriore sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, nonché alle figure professionali intermediarie del settore turistico, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente, pari a 350 milioni di euro, è esclusivamente destinata all'assegnazione ed erogazione di contributi in favore dei predetti soggetti.
  1-ter. Con decreto del Ministero del turismo sentite le associazioni di categoria, maggiormente rappresentative saranno stabilite, entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, le modalità ed i termini di determinazione e successiva erogazione del maggior contributo di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni valutati per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.33. Saltamartini, Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Alle agenzie di viaggi e tour operator organizzatori di viaggi d'istruzione e di uscite didattiche comunque denominate che rinunciano alle aggiudicazioni nei confronti degli istituti scolastici o che estinguono i contratti e i voucher nel caso di contratto stipulato direttamente tra l'organizzatore e l'esercente la potestà genitoriale effettuando rimborsi in denaro, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari pari del 50 per cento del valore delle aggiudicazioni in essere al 23 febbraio 2020, del contratto o del bando assegnato.».

  Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni valutati per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.34. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Alle agenzie di viaggi e tour operator organizzatori di viaggi d'istruzione e di uscite didattiche comunque denominate che rinunciano alle aggiudicazioni nei confronti degli istituti scolastici o che estinguono i contratti e i voucher nel caso di contratto stipulato direttamente tra l'organizzatore e l'esercente la potestà genitoriale effettuando rimborsi in denaro, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari pari del 50 per cento del valore delle aggiudicazioni in essere al 23 febbraio 2020, del contratto o del bando assegnato».
*7.67. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*7.60. Baldini, Dall'Osso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 88-bis, comma 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2021/2022».
7.61. Baldini, Dall'Osso.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «220 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni»;

   b) al terzo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, una quota non inferiore a 250 milioni di euro è destinata a sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e una quota non inferiore a 20 milioni di euro è destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 420 milioni.
7.87. Mazzetti, Spena, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 12-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del predetto articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza, o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore è incrementato di 100 milioni di euro. Il riparto delle risorse è dettato dalle disposizioni applicative di cui all'emanando regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali il 12 agosto 2020.
7.96. Pella.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. All'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione può essere fruita anche presso le agenzie di viaggio e anche per l'acquisto di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto mete ricomprese nel territorio nazionale»;

   b) dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

   «5-ter. In riferimento alla quota parte dello stanziamento per il 2020 di cui al successivo comma 7 che non risulta ancora impiegato, pari a 1,6 miliardi, questa sarà indirizzata, con apposito decreto del Ministero del turismo da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in favore di altre misure per il settore sentite le Associazioni maggiormente rappresentative della filiera.».
*7.97. Pella.
*7.72. Trano.

  Al comma 3, sostituire le parole: dalle agenzie di viaggi e tour operator, con le seguenti: dalle agenzie di viaggi, tour operator e per i soggiorni in abitazioni locate dalle agenzie immobiliari turistiche.

  Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.37. Fogliani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire i soggiorni in Italia e incentivare i flussi del turismo delle origini, ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire è riconosciuto un contributo economico, da utilizzare anche presso un'agenzia di viaggi o un tour operator per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia, la cui misura, requisiti d'accesso e modalità attuative sono stabiliti con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: commi 1, aggiungere le seguenti: 3-bis,.
7.99. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 88-bis, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche, le parole: «per l'anno scolastico 2020/2021», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.».
7.23. Di Stasio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10, comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010, dopo le parole: «ad emissione nulla» aggiungere le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie.».
7.85. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 176, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
7.40. Masi, Di Lauro.

  Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni.
7.88. Novelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, sostituire le parole: con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato con le seguenti: con una dotazione finanziaria di 70 milioni, per l'anno 2021, destinato per 50 milioni e dopo le parole: patrimonio mondiale dell'umanità, aggiungere le seguenti: e per gli altri 20 milioni ai comuni facenti parte del Unesco Creative CitiesNetwork;

   b) al comma 6, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 220 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 780 milioni.
7.24. Terzoni.

  Apportare le seguenti modificazioni.

   a) al comma 4 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni, e dopo le parole: dell'umanità inserire le seguenti: e i comuni facenti parte del Unesco Creative Cities Network;

   b) sostituire il comma 6, con il seguente:

  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge, e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 77.
7.93. Pella.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni, e dopo le parole: patrimonio mondiale dell'Umanità, aggiungere le seguenti: e i Comuni facenti parte del Unesco Creative Cities Network.

  Conseguentemente:

  al comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 230 milioni.

  il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
7.39. Mancini.

  Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni, e dopo le parole: patrimonio mondiale dell'umanità aggiungere le seguenti parole: e i comuni facenti parte dell'Unesco Creative Cities Network.
*7.63. Ripani.
*7.3. Ruffino.

  Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.5. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro è destinata in favore della città di Roma Capitale.
7.69. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

  Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro, e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nell'ambito delle iniziative di cui al periodo precedente, la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata per fare fronte ad interventi urgenti di riqualificazione e recupero di beni di particolare valore storico, archeologico e culturale, anche attraverso interventi di acquisizione, esproprio ed eventuale demolizione di manufatti estranei alle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

  Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.92. Novelli.

  Al comma 4, le parole: 50 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 55 milioni di euro.

  Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.91. Novelli.

  Al comma 4, dopo la parola: ISTAT, inserire le seguenti: grandi città con turismo multidimensionale o.
7.76. Pella.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'Umanità aggiungere le seguenti: e i comuni facenti parte dell'Unesco Creative Cities Network.
7.6. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 4, dopo le parole: iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte inserire le seguenti: anche attraverso la realizzazione di spettacoli ed eventi performativi.
7.11. Nitti, Lattanzio.

  Al comma 4, dopo le parole: iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte, aggiungere le seguenti: anche attraverso la valorizzazione delle dimore storiche e la definizione di progetti culturali e digitali di avanguardia.
7.1. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: Nell'ambito delle iniziative di cui al periodo precedente, è destinata altresì la somma di 1.200.000 euro per l'anno 2021 per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli dal 2011 inserito nel sito seriale «I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)» iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, così come individuati dal Piano di Gestione del sito UNESCO e secondo le priorità stabilite dall'accordo di programma del 18 dicembre 2012 tra il Comune e il Ministero della cultura; a tal fine, il fondo di cui al primo periodo è incrementato di 1.200.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.90. Novelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Il contributo di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è prorogato al 2021. All'articolo 59, del medesimo decreto-legge, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni ove siano situati santuari religiosi e dei comuni capoluogo di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017».

  4-ter. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 4-bis è cumulabile con i contributi in favore dei comuni di cui al comma 4.
7.21. Prisco, Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nello stato di previsione del Ministero del turismo, è istituito il Fondo Città Patrimonio Culturale Immateriale, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato al potenziamento e recupero dei flussi turistici verso le città italiane che vantano uno dei 14 elementi iscritti nella Lista per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ivi compresi gli elementi seriali nella loro pluralità, che sono stati riconosciuti Patrimonio dell'Umanità sulla base della Convenzione UNESCO 2003. Per le medesime finalità, e a valere sulle risorse del Fondo, si dispone la costituzione di una Rete nazionale dei Patrimoni UNESCO italiani, con lo scopo di realizzare un piano strategico condiviso, finalizzato all'intercettazione e allo sviluppo di flussi turistici internazionali e nazionali di prossimità legati agli ambiti UNESCO riconosciuti. Con decreto del Ministero del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800, con le parole: 780.
7.100. Paolo Russo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 495 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni per l'anno 2022.

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 495 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.30. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 500 milioni per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
7.78. Pella, Mandelli.

  All'articolo 7, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
*7.77. Pella, Mandelli.
*7.29. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Sono erogati i contributi di cui ai commi precedenti anche in favore di quei comuni che, pur non rientrando nella classificazione ISTAT del comma 4, dimostrino una ampia vocazione turistica con ricavi per l'economia locale derivanti principalmente da attività ed eventi a carattere culturale, storico, artistico e paesaggistico.
7.31. Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo le parole: «lettere b), c) e d)», sono aggiunte le seguenti: «e) e.5)»;

   b) all'articolo 79, comma 1, primo periodo, le parole: «per i due periodi di imposta successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per i tre periodi di imposta successivi»;

   c) all'articolo 79, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «degli anni 2020 e 2021», sono aggiunte le seguenti: «e di 100 milioni di euro per il 2022».

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.35. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo le parole: «lettere b), c) e d)», sono aggiunte le seguenti: «e) e.5)»;

   b) all'articolo 79, comma 1, primo periodo, le parole: «per i due periodi di imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre periodi di imposta successivi»;

   c) all'articolo 79, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «degli anni 2020 e 2021», sono aggiunte le seguenti: «e di 100 milioni di euro per il 2022».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
*7.68. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*7.8. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*7.86. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e si applica a tutte le imprese che operano nel settore turistico.».

  Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: ricavi, sono aggiunte le seguenti: derivanti da servizi digitali;

   b) al comma 41, le parole: 3 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 12 per cento.
7.98. Pella.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli importi a credito e la rateizzazione per quelli a debito con le modalità definite con gli stessi enti gestori e l'agenzia del demanio.».

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500. Tale importo è ridotto a euro 500 per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative e di valorizzazione delle tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro e per finalità d'interesse pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 200. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del citato decreto-legge.».

   c) al comma 7 dopo le parole: «concernenti il pagamento dei relativi canoni», sono aggiunte le seguenti: «richiesti a qualsiasi titolo»;

   d) al comma 7, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

   «a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento di tutte le somme richieste a qualsiasi titolo per canone demaniale dedotte le somme eventualmente già versate;»;

   e) al comma 7 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento di tutte le somme richieste a qualsiasi titolo per canone demaniale dedotte le somme eventualmente già versate.»;

   f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.».

  5-ter. Al fine di provvedere agli oneri derivati dall'attuazione del comma 5-bis, all'articolo 03, comma 1, lettera d), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «90 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».
7.50. De Micheli, Buratti, Ciagà, Fragomeli, Sani, Topo, Gavino Manca, Pezzopane.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 100, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Dal 1° gennaio 2022 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500 annui. Tale importo è ridotto a euro 500,00 annui per l'anno 2021. Si applica l'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 200,00».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.52. Buratti, Fragomeli, Gavino Manca.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate per attività sportive, ricreative e di valorizzazione delle tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro e per finalità d'interesse pubblico, per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'importo annuo del canone dovuto non può, comunque, essere inferiore a euro 500».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 11,8 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
7.54. De Micheli, Buratti, Gavino Manca, Pezzopane.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per occupazioni di carattere meramente occasionale, culturale, sportivo, effettuate da Onlus, per beneficenza, per motivi di interesse pubblico o sociale, per pontili per l'attracco delle motonavi per escursioni turistiche o per l'occupazione delle aree di libero transito per il noleggio di natanti l'importo annuo del canone di cui al periodo precedente è determinato in euro 400,00.».
7.53. Buratti, Rossi, Gavino Manca.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal 1° agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante parte delle maggiori risorse, pari a 80 milioni di euro, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

  1. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

   «2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
   2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*7.47. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*7.83. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*7.58. Baldini, Dall'Osso.
*7.27. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal 1° agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.46. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal primo agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
*7.82. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*7.57. Baldini, Dall'Osso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal primo agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro valutati per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.38. Colla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal primo agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila» sono soppresse.
7.26. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal primo agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*7.36. Carrara, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.
*7.14. Ungaro, Del Barba.
*7.45. Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal 1° agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
**7.10. De Luca.
**7.81. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
**7.56. Baldini, Dall'Osso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal primo agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».
7.25. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito un Fondo per anticipazioni alla riqualificazione e al miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di seguito denominato “Fondo”, di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 100.000 euro, per interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
   4-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 4-bis, le strutture ricettive ammesse al credito d'imposta individuate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 20 dicembre 2017, per sostenere l'onere delle spese eleggibili al credito d'imposta di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, nonché delle spese necessarie alla sanificazione e all'adeguamento igienico sanitario delle strutture per il contrasto alla pandemia da COVID-19.
   4-quater. Le anticipazioni di cui al comma 4-bis, richieste dai beneficiari con le modalità stabilite dalla Cassa depositi e prestiti con proprio Regolamento emanato entro e non oltre il 30 luglio 2021, sono rimborsate dai beneficiari di cui al comma 4-ter in un periodo non superiore a dieci anni con criteri definiti dal medesimo Regolamento; i relativi interessi, determinati e liquidati in base alle disposizioni del comma 4-quinquies del presente articolo, sono posti a carico del bilancio dello Stato.
   4-quinquies. Il tasso d'interesse applicato sulle anticipazioni di cui al comma 4-ter è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.
   4-sexies. Entro il 30 settembre 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successivi modificazioni e integrazioni, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere situate nel territorio regionale.
   4-septies. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del presente articolo sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo.».
7.41. Masi, Di Lauro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:

   «c-quater) il valore dei voucher emessi da agenzie di viaggi e tour operator residenti nel territorio dello Stato e dalle stabili organizzazioni in Italia di quelli residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 88-bis, commi 6, e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati per il pagamento di pacchetti e servizi turistici per un importo massimo di tremila euro;».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
7.95. Pella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per il rilancio del settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, sempre facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I/Divisione 55 – Ateco Istat 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive.
7.12. Miceli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 100 milioni di euro al fine di provvedere al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 700 milioni.
*7.49. Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
*7.44. Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Villarosa.
*7.17. Marco Di Maio, Ferri, Del Barba.
*7.28. Dal Moro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» sono sostituite dalle seguenti: «ad uso commerciale e/o con finalità turistico-ricreative».
7.51. Buratti, Fragomeli, Gavino Manca.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di migliorare i saldi di bilancio, realizzare maggiori entrate nella gestione economica e promuovere la cultura naturalistica, l'educazione ambientale e il turismo sostenibile, nonché al fine di garantire la tutela degli ecosistemi fragili, gli enti di gestione delle aree protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di dette aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione con la corresponsione di un contributo all'ente da parte dei visitatori.
7.4. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dopo la parola: «operator» sono aggiunte le seguenti «nonché le strutture ricettive extra alberghiere a carattere familiare».
7.18. Albano, Trancassini, Rachele Silvestri, Prisco, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo unico delle imposte sui redditi – dopo la lettera c-ter, e inserita la seguente:

   «c-quater): il valore dei voucher emessi da agenzie di viaggi e tour operator residenti nel territorio dello Stato e dalle stabili organizzazioni in Italia di quelli residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 88-bis, commi 6, e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati per il pagamento di pacchetti e servizi turistici per un importo massimo di tremila euro».
*7.71. Trano.
*7.74. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   6-bis. Al fine di sviluppare programmi e promuovere interventi per incentivare politiche di attrattività turistica volte alla ripresa, entro i prossimi due anni, dei flussi turistici in Italia, in linea con gli obiettivi e gli interventi di competenza del Ministero del turismo, previsti nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo – è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, attraverso procedure concorsuali da espletarsi nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo) e 50 appartenenti al livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere. Il personale di cui al primo periodo è destinato a supportare le attività tecniche e amministrative correlate all'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza da parte del Ministero del turismo. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate in apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT da stipulare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**7.48. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**7.62. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nell'ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica delle piccole comunità, i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con comprovati e censiti beni storico-architettonici-artistico-culturali, per il biennio 2021-2022, avranno diritto allo storno di una aliquota fiscale variabile tra il 5 e il 10 per cento dei trasferimenti fiscali dei comuni allo Stato con il vincolo di destinazione alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
7.7. Racchella, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021 sono esentati dall'imposta municipale propria, gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004.

  Conseguentemente, agli oneri finanziari derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.20. Potenti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Racchella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 52-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «complessivi da utilizzare negli anni 2021, 2022 e 2023».
*7.15. Verini.
*7.43. Cassese, Rizzo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per il contrasto al gioco illecito e definizione del contenzioso tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di gioco e scommesse)

  1. Al fine di:

   a) procedere al riequilibrio interno del rapporto concessorio con un assetto del mercato che garantisca una effettiva e trasparente concorrenza fra tutti gli operatori del settore, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con legge n. 44 del 2012;

   b) contrastare la diffusione del gioco illegale, le infiltrazioni della criminalità organizzata, il gioco irregolare e perseguire la tutela del consumatore, dei minori e dell'ordine pubblico, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88;

   c) chiudere definitivamente il contenzioso in essere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società titolari delle cosiddette «concessioni storiche» (n. 329) nonché titolari di concessioni rilasciate nell'anno 2000 (n. 671), all'esito della procedura selettiva pubblica bandita nel 1999 per attività di raccolta, per conto dello Stato, di gioco mediante scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa, scommesse multiple libere con riferimento alle quote al totalizzatore, scommesse di ippica nazionale e internazionale, in virtù dei lodi cosiddetti «ippici» pronunciati tra il 2001 e il 2005, e di cui alla sentenza della Corte di cassazione a Sez. Unite n. 23418/2020;

   il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, regolano transattivamente il pagamento delle somme da essi dovute, anche a titolo di risarcimento danni, riconoscendo esclusivamente un importo pari al 75 per cento della sorte capitale come determinata nei citati Lodi e con rinuncia delle società creditrici agli interessi (dal 2000 a oggi) ed alle spese.

  2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito accertato giudizialmente.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, quantificati in misura pari a euro 48,5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 77 del presente decreto.
7.063. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che seguono.
  2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l'interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
  3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.
  5. Le concessioni dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.
  6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3, 4, 5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.
  8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
  9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
  10. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:

   a) sono sospesi gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle regioni o dei comuni con facoltà di reinstallazione in esercizio degli apparecchi rimossi a seguito dell'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sentenze passate in giudicato o di provvedimenti di carattere amministrativo o sanzionatorio avverso i quali siano scaduti i termini per l'impugnazione;

   b) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2022, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco.

  11. Restano fermi, per le attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 727 è abrogato.
  13. L'articolo 27 e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati.
  14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati 399,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione, per il medesimo importo, del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 399,4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.072. D'Attis, Ungaro.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga nel settore dei giochi)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, i termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 lettera d), sono prorogati di ulteriori 6 mesi.
  2. I soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e di cui all'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cui scadenza è allineata nei termini previsti dalla predetta norma, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma 1, a condizione che presentino domanda di partecipazione.
7.074. D'Attis.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sostegno allo sviluppo dell'economia digitale per le imprese di viaggi e turismo)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023 alle agenzie di viaggi e tour operator è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 100.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) acquisto, anche in leasing, ed installazione di modem/router e di impianto wi-fi;

   b) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici;

   d) acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

   e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per la prenotazione, acquisto e vendita on line di servizi turistici (gestione front, back office e API – «Application Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori);

   f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

   g) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

   h) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

   i) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

   j) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

   k) creazione o acquisto di software per la gestione dei datawarehouse e la creazione di dashboard di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

   l) spese per servizi relativi alla formazione del titolare e del personale per l'utilizzo dei programmi sopra elencati (docenze e tutoraggio).

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono definite le tipologie di spese eleggibili, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni e i servizi oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
7.083. Pella.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione del Fondo per la valorizzazione dei mercati locali)

  1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese ambulanti in caso di eventi calamitosi, predisporre servizi essenziali ai luoghi in cui si svolgono i mercati locali, promuovere il turismo e il decoro delle città è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la Valorizzazione dei mercati locali con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022, 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di seguito denominato «Fondo».
  2. Possono accedere al Fondo di cui all'articolo 1 le imprese ambulanti che abbiano subito danni rilevanti alla propria attività a causa di eventi atmosferici eccezionali e che soddisfino i seguenti requisiti:

   a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti, ovvero abbia presentato regolare domanda di rateizzazione;

   b) l'impresa sia in regola con le autorizzazioni e i corrispettivi per l'occupazione del suolo pubblico.

   I requisiti di cui al presente comma devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di risarcimento.

  3. Possono accedere ai contributi del Fondo di cui all'articolo 1, i comuni nel cui territorio si tengono:

   a) Mercati rionali o giornalieri, sia con strutture fisse che mobili;

   b) Mercatini dell'antiquariato;

   c) Mercati saltuari con qualsiasi cadenza temporale;

   d) Mercati storici.

  4. I Comuni di cui al comma 3 possono presentare domanda di finanziamento al 100 per cento dell'importo, Iva compresa, dei lavori relativi:

   a) al rifacimento e alla valorizzazione di aree pubbliche dove si svolgono i mercati;

   b) alla riqualificazione di facciate di edifici prospicienti aree dove si svolgono i mercati, installazione di servizi igienici permanenti, illuminazione e punti luce, verde pubblico, arredo urbano, parchi giochi attigui ai mercati, e inserimento dei mercati locali in guide turistiche e servizi di promozione turistici;

   c) alla riqualificazione di piazze e piazzali, parchi pubblici destinati allo svolgimento di attività di commercio ambulante;

   d) ai servizi di trasporto con bus-navetta;

   e) ad eventi ed iniziative di intrattenimento e di fidelizzazione dei consumatori.

  5. Il Ministro dello sviluppo economico con decreto di natura non regolamentare da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande per il contributo del Fondo e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande nonché la definizione di eventuali riserve in favore delle imprese di cui all'articolo 1.
  6. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (UE) n. 1407/2013.
  7. Il risarcimento del danno subito dalle aziende ambulanti durante l'esercizio della professione non può superare la cifra di 30.000.000 euro per singolo evento, mentre il monte complessivo annuale risarcibile dal Fondo non potrà superare i 2 milioni di euro annui.
  8. I progetti presentati dai Comuni ai sensi del comma 4 non potranno superare l'importo massimo di 400.000 euro annui.
  9. Qualora successivamente all'erogazione dei contributi da parte del Fondo, sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini della loro concessione, il Ministro dello sviluppo economico, ferme restando le disposizioni penali vigenti in materia, ne dispone la revoca.
7.047. Grimaldi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Bonus turismo organizzato)

  1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 60.000 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021 per il pagamento di pacchetti e servizi turistici resi in ambito nazionale acquistati presso una agenzia di viaggi e tour operator residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di imprese residenti all'estero, in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
  3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici deve avvenire presso una agenzia di viaggio o un tour operator con sede legale ed amministrativa o sede operativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge attività di organizzazione o intermediazione dei predetti servizi.

  4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'60 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il tour operator, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 40 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
  5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al tour operator sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le agenzie di viaggio e i tour operator possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  5. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.
  6. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
7.082. Pella.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Settore dei matrimoni e degli eventi privati – Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici Ateco, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.
  4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice Ateco specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 77, comma 7, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 500 milioni.
*7.010. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*7.079. Sandra Savino, Pentangelo.
*7.015. Occhionero, Del Barba.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Supercredit turismo)

  1. Al fine di sostenere il settore del turismo, per l'anno 2021 il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 100 per cento, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 con le seguenti limitazioni:

   a) per strutture fino a fino a 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 150.000 euro;

   b) per strutture oltre le 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014.

  2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.
  3. I soggetti che sostengono nel 2021, spese per gli interventi elencati al comma 1 possono optare oltre all'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  4. Per l'attuazione del presente articolo, in aggiunta a quanto già stanziato ai sensi del comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per il 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
  5. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.
7.012. Nardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori misure urgenti a sostegno delle attività ricettive)

  1. In considerazione degli effetti economici negativi connessi alle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di rilanciare il settore turistico e sostenere parzialmente i costi di adeguamento delle apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, alle attività turistico ricettive fiscalmente residenti nel territorio nazionale che abbiano registrato un fatturato non superiore a 5 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per l'acquisto, con sostituzione, di apparecchiature televisive idonee alla trasmissione di programmi in tecnologia DVB-T2, con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, e previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE).
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.036. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di tutela delle attività commerciali e artigiane dei centri storici. Istituzione dell'Albo delle attività storiche)

  1. In sede di applicazione delle misure di liberalizzazione del settore del commercio di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora vi sia la necessità di garantire la salvaguardia del decoro urbano o le caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici, i comuni possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree, la tutela di talune tipologie, anche storiche, di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, ovvero il rispetto di distanze minime obbligatorie anche con riferimento all'esercizio di attività di commercio itinerante su aree pubbliche. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e i proprietari dei locali, volti ad evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali e delle botteghe artigiane storiche, costituito dalle attività di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che siano insediati da almeno 50 anni nelle zone A (centri storici) o equipollenti dei comuni, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e siano connotati da un particolare interesse storico-culturale o legato alle tradizioni locali o merceologico. Il decreto stabilisce i requisiti necessari per l'accesso all'Albo, nonché le modalità di iscrizione e cancellazione e le forme di raccordo con le regioni, le quali provvedono altresì alla costituzione dei relativi Albi regionali e comunali. Nell'Albo è costituita una sezione di eccellenza per le attività con oltre 70 anni, rispondenti a caratteristiche di elevata qualità commerciale. Dell'Albo nazionale, che raccoglie anche gli Albi regionali, è data adeguata informazione in una specifica sezione nei siti internet dei Ministeri interessati, nella quale sono contenuti anche i rinvii agli Albi regionali.
  3. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 7, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2021, il Ministro del turismo provvede all'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore delle attività iscritte all'Albo nazionale delle attività commerciali e delle botteghe artigiane storiche.
7.075. Spena, Occhiuto, Giacomoni, Barelli, Polidori, Battilocchio, Marrocco, Porchietto, Siracusano, Bartolozzi, Cattaneo, Tartaglione, Novelli, Perego Di Cremnago, Cassinelli, Pittalis, Labriola, Casciello, Giacometto, Palmieri, Maria Tripodi, Bagnasco, Casino, Rotondi, Musella, Torromino, Sandra Savino, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici)

  1. Al fine di consentire la valorizzazione dei di prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari di cui al regolamento UE 1151/2012, nonché dei prodotti tipici della regione in cui hanno sede le strutture di vendita, è costituito Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a favorire la commercializzazione di tali prodotti presso gli esercizi commerciali alimentari al dettaglio di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo modalità che ne preservino l'immagine, mediante posizionamento in specifici corner, nonché la commercializzazione on line. La misura si attua attraverso accordi di commercializzazione tra le associazioni dei produttori e quelle dei commercianti, nei quali deve essere prevista la messa in vendita dei prodotti ad un prezzo al consumatore finale ridotto fino ad un massimo del 30 per cento dei prezzi abitualmente praticati, come rilevati dalle principali camere di commercio. La misura si sostanzia:

   a) nella concessione di un credito d'imposta ai produttori pari al 50 per cento della differenza tra il prezzo abituale di vendita e il prezzo di cessione stabilito dagli accordi o stabilito per la vendita on line;

   b) nella concessione di un credito d'imposta agli esercizi commerciali per l'allestimento dei corners, nell'ambito dei quali deve essere evidenziato che si tratta di una vendita straordinaria legata all'emergenza sanitaria in atto;

   c) nell'adozione di una misura di sostegno alle organizzazioni dei produttori destinata a sostenere le spese di organizzazione per la vendita on line dei prodotti dei propri associati.

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Una quota parte delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro, è destinata per l'anno 2021 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Sono vietate e costituiscono pratica commerciale sleale, le pratiche commerciali svalorizzanti quali il posizionamento di vendita dei prodotti di cui al comma 1 nella gamma «primo prezzo», ovvero nelle linee commerciali «low cost». Tali pratiche sono punite ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5. All'onere di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 7 dell'articolo 77.
7.076. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese commerciali dei centri storici Unesco – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici sedi di siti Unesco a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta ai soggetti esercenti le attività di cui alle divisioni 47 e 56 della classificazione Ateco, svolte nelle zone A o equipollenti:

   a) dei comuni capoluogo di provincia o città metropolitana sedi di siti Unesco localizzati all'interno del centro abitato;

   b) dei comuni non capoluogo sedi di siti Unesco localizzati all'interno del centro abitato con più di 50 mila visitatori totali, secondo l'ultima rilevazione ISTAT indagine sui musei e le istituzioni similari.

  3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
  5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 77, comma 7, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 600 milioni.
7.080. Novelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) ai commi 1, 4, e 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   2) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   3) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   4) il comma 8-bis è abrogato;

   5) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

  2. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.584 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e 1.320 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
7.017. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta dall'anno 2022»;

   b) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   c) al comma 4 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2022»;

   d) al comma 4-ter le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

   e) al comma 5 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2022»;

   f) al comma 8 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2022»;

   g) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

   «8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

  2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2022, in 210 milioni di euro per l'anno 2023, in 200 milioni di euro per l'anno 2024 e in 120,0 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
7.016. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di Superbonus 110 per cento per strutture ricettive)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 9:

    a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;»;

    b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero;

   e-ter) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2;

   e-quater) dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79»;

    2) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

   «10-ter. Il limite di spesa ammesso alle detrazione di cui al presente articolo, e previsto per le singole camere, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui alle lettere da e-bis) a e-quater) del comma 9».
7.050. Sut, Masi, Alemanno, Scanu, Carabetta, Fraccaro, Giarrizzo, Orrico, Palmisano, Perconti, Chiazzese, Grippa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.»;

   b) dopo il comma 10-bis, sono inseriti i seguenti:

   «10-ter. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
   10-quater. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere a), b) o c) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolato, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, 491 milioni di euro per l'anno 2022, 1.252,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1.111 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,2 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,1 milioni di euro per l'anno 2026, 521,7 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
7.035. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riqualificazione energetica e antisismica degli edifici turistico ricettivi e degli stabilimenti termali)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungere, al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:

   e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività.

  2. Ai fini di cui all'articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo la superficie totale calpestabile per la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (Fondo Cashback);

   b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.069. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riqualificazione energetica e antisismica degli edifici turistico ricettivi e degli stabilimenti termali)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 9, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività.

  2. Ai fini di cui all'articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo la superficie totale calpestabile per la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
*7.065. Paolo Russo.
*7.034. Zucconi, Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*7.03. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*7.049. Elisa Tripodi.
*7.024. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Sani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riqualificazione energetica e antisismica delle unità immobiliari turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungere, al comma 9, dopo la lettera e) la seguente lettera:

   e-bis) ai proprietari o ai gestori delle unità immobiliari adibite a strutture ricettive alberghiere, a strutture ricettive all'aria aperta ed a strutture ricettive extralberghiere.

  2. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 620 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, di 653 milioni di euro per l'anno 2023 e di 275 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
7.060. Zucconi, Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riqualificazione energetica e antisismica degli edifici turistico ricettivi e degli stabilimenti termali)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungere, al comma 9, dopo la lettera e) la seguente lettera:

   «f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività».

  2. Ai fini di cui all'articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo la superficie totale calpestabile per la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
7.040. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riqualificazione delle strutture turistico ricettive e degli stabilimenti termali)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018».

   b) al comma 2, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica», sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica»;

   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.».

   d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

   «5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (Fondo Cashback);

   b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.068. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riqualificazione delle strutture turistico ricettive e degli stabilimenti termali)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018».

   b) al comma 2, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica», sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica»;

   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

   d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

  5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.
7.028. Foscolo, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000 euro.»;

   c) al comma 2, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica», sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica»;

   d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.»;

   e) dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

  «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020».
*7.062. Trano, Raduzzi.
*7.056. Baldini, Dall'Osso.
*7.070. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*7.022. Moretto, Del Barba.
*7.039. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riqualificazione delle strutture turistico ricettive e degli stabilimenti termali)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018».

   b) al comma 2, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica», sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica»;

   c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.»;

   d) dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

  «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020».
**7.038. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.
**7.033. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
**7.064. Paolo Russo.
**7.02. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
**7.01. Sodano, Villarosa, Testamento, Menga.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Estensione del credito d'imposta per riqualificazione strutture ricettive)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

   b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.».

  2. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute negli anni 2019 e 2020.».
7.046. Masi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione dei distretti termali)

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
  5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.078. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Fondo per la riqualificazione degli stabilimenti termali)

   1. Al fine di garantire il rilancio del settore termale attraverso la realizzazione di progetti di riqualificazione, anche energetica, degli stabilimenti termali è istituito, a decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la riqualificazione degli stabilimenti termali con una dotazione annua di 10 milioni di euro».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e per la sua ripartizione, nel limite delle risorse annue disponibili, fra le regioni interessate sulla base di progetti di riqualificazione presentati secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, definite le cumulabilità con gli incentivi di riqualificazione energetica previsti dalla normativa vigente in materia.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7.048. Manzo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Portale unico per gli adempimenti in materia di locazioni brevi)

  1. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 inclusa la dichiarazione di cui al comma 5-ter incluso – ai sensi del comma 5-ter – il pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno nonché di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e soggetti che gestiscono portali telematici di cui al comma 4 del citato articolo 4 , la registrazione dell'alloggio, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), la dichiarazione dei dati statistici ai fini Istat, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, sono resi disponibili dalle Amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, integrata da PagoPa Spa.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle attività svolte dalle strutture ricettive extra alberghiere prive di partita Iva.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPa Spa.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.030. Scanu, De Carlo, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)

  1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte di cassazione n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 22 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere alla medesima data, secondo i criteri di seguito indicati:

   a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

   b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
7.073. D'Attis.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure a sostegno delle attività ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e agenzie di animazione)

  1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo la parola: «servizi», sono aggiunte le seguenti: «e di pacchetti turistici così come definiti dall'articolo 34 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79».
  2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive», sono aggiunte le seguenti: «, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici,».
  3. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed & breakfast (B&B). I criteri di riparto del fondo sono individuati mediante decreto del Ministero del turismo di concerto col Ministero dell'economia e finanze.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.051. Faro, Villani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Deducibilità spese sostenute dalle imprese per le feste aziendali)

  1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente agli anni 2021 e 2022, i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relative a feste ed altri eventi di intrattenimento svoltesi sul territorio nazionale sostenute per inaugurare nuove sedi o uffici di impresa o connessi a mostre, fiere ed altri eventi in cui vengono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa, sono innalzati di un punto percentuale.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 50 milioni per l'anno 2023, quanto a 50 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.085. Pella.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017)

  1. Ai fini dell'applicazione delle procedure in materia di recupero edilizio, efficienza energetica e misure antisismiche, nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017, all'articolo 2-bis, comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico nonché per gli edifici siti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell'altezza massima dell'edificio demolito sono consentiti senza l'obbligo di osservanza delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nell'ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, ferma restando la disciplina di tutela cui siano eventualmente sottoposti gli immobili interessati dagli interventi.».
7.021. Lucentini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Paolini, Patassini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Autorizzazione unica per la realizzazione dei più rilevanti interventi nelle strutture turistiche)

  1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla regione, nei limiti individuati da ciascuna regione ai sensi del comma 3.
  2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
  3. Le regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2.
*7.059. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*7.057. Baldini, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti in edilizia)

  1. Ai fini dell'applicazione delle procedure in materia di recupero edilizio, efficienza energetica e misure antisismiche, all'articolo 2-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico nonché per gli edifici siti in aree di notevole interesse pubblico di cui articolo 136 comma 1, lettera d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell'altezza massima dell'edificio demolito sono consentiti senza l'obbligo di osservanza delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nell'ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, ferma restando la disciplina di tutela cui siano eventualmente sottoposti gli immobili interessati dagli interventi.».
7.020. Lucentini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Paolini, Patassini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per la promozione dell'imprenditoria turistica femminile)

  1. Al fine di sostenere l'imprenditoria femminile nel settore turistico colpite dall'emergenza epidemiologica, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è implementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 al comma 99 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   «e-bis) interventi di agevolazione e sostegno per piccole e medie imprese costituite in forma di società di persone, di capitali o cooperative, la cui compagine sociale sia composta almeno per il 50 per cento da donne, operanti nei settori turistico ricettivo, delle guide turistiche, dei tour operator e della ristorazione;».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo importo della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
7.025. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Accelerazione di investimenti in edilizia per far fronte alla ripresa dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021 e 2022». Per gli interventi di cui al presente comma, l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche per le spese sostenute nell'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,9 milioni di euro per l'anno 2022, 200,0 milioni di euro per l'anno 2023, 312,8 milioni di euro per l'anno 2024, 236,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, e 177,3 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.16. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esenzione IMU per le imprese turistico-ricettive)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
  2. L'esenzione di cui al comma precedente, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e l'esenzione di cui al comma 599 lettera b) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado ovvero sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo ovvero appartengono allo stesso gruppo societario.

  Conseguentemente al comma 7 dell'articolo 77, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 590 milioni.
7.067. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esenzione seconda rata IMU imprese settore turistico)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
  2. L'esenzione di cui al comma precedente, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e l'esenzione di cui al comma 599 lettera b) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile non siano coincidenti, ma giuridicamente connessi in quanto:

   a) sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

   b) sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

   c) appartengono allo stesso gruppo.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 210 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.037. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esenzione 2021 seconda rata IMU imprese turistico ricettive)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
  2. L'esenzione di cui al comma precedente, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e l'esenzione di cui al comma 599 lettera b) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

   a) sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

   b) sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

   c) appartengono allo stesso gruppo.

  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
7.029. Del Barba.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esenzione dal versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria per attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli)

  1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «la prima rata dell'imposta municipale propria» sono sostituite dalle seguenti: «l'imposta municipale propria».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.023. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Sani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di Imposta Municipale Propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
  2. L'esenzione di cui al comma precedente, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e l'esenzione di cui al comma 599 lettera b) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

   a) legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

   b) interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

   c) appartenenti allo stesso gruppo.
*7.04. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*7.032. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assenza del requisito della ditta attiva per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione di cui è titolare l'operatore commerciale sulle aree pubbliche)

  1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-bis.1. Il requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, di cui al precedente comma, non si applica nel caso di conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda da parte del soggetto intestatario dell'unica concessione detenuta, titolare di un trattamento pensionistico con reddito Isee non superiore a 30.000 euro»;

   b) dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

   «4-bis.2. Il termine massimo previsto per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione è di due anni di un anno con possibilità di rinnovo tacito».
7.053. Scanu, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Smaltimento imbarcazioni in vetroresina)

  1. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, un fondo di 300 milioni per l'anno 2021, per la rottamazione e smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina.
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.031. Misiti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al fine di incentivare i flussi turistici e i soggiorni in Italia penalizzati dalle misure restrittive a causa della pandemia di COVID-19, e di promuovere il turismo delle origini, ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire sono riconosciute, per un periodo temporale fino al 31 dicembre 2021, tutte le prestazioni sanitarie per malattia, infortunio e maternità, erogate a titolo gratuito, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa pubblica o privata per le suddette prestazioni sanitarie.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, incrementato dal comma 7 dell'articolo 77.
*7.066. Fitzgerald Nissoli.
*7.086. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Aree naturali protette)

  1. Nelle isole minori sono consentiti interventi di recupero, riconversione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti e con aumento massimo delle superfici fino al 10 per cento, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
  2. Gli Enti Parco autorizzano di volta in volta gli interventi di cui al comma 1, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 giugno 2016 n. 132, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, nonché del rispetto della valenza paesaggistica ed architettonica del bene e del contesto in cui lo stesso è inserito.
7.06. Rotta, Morassut, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Braga, Frassini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga degli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole, ovunque ricorrano: «effettuate nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate negli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
7.026. Cavandoli, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Promozione dell'allaccio degli edifici a sistemi di teleriscaldamento efficiente)

  1. Al comma 1, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

   b) alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, sono soppresse;».
7.018. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti a sostegno del comparto del fuori casa e per la filiera della birra)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.Re.Ca. e minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo a quello delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*7.07. Ubaldo Pagano.
*7.011. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, Soverini, Zardini, Buratti, Ubaldo Pagano, Lacarra, Pellicani, Gariglio, Prestipino, Critelli, Miceli.
*7.087. Lovecchio.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti a sostegno del comparto del fuori casa e per la filiera della birra)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.Re.Ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è; riconosciuto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.054. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti a sostegno del comparto del fuori casa e per la filiera della birra)

  1. Al fine di sostenere il settore Ho.Re.Ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 77 sostituire le parole: «800 milioni», con le parole: «789 milioni».
*7.071. Squeri, Barelli, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*7.077. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sostegno ai servizi di mobilità sostenibile)

  1. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 127-novies) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in via sperimentale, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
7.044. De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche aliquote Iva sulle prestazioni delle agenzie di viaggio e tour operator)

  1. Alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo e tour operator, soggette alle disposizioni di cui all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.052. Faro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso 5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate».
*7.045. Masi, Di Lauro.
*7.058. Baldini, Dall'Osso.
*7.043. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.
*7.027. Cavandoli, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*7.088. (ex 8.023) Mandelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

  1. All'articolo 88-bis, commi 12-ter e 12-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021». sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
7.09. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga del termine di presentazione della domanda ai fini della concessione del Tax credit vacanze)

  1. All'articolo 176, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
7.08. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga della cessione del credito d'imposta per eco-bonus e sisma-bonus)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
7.019. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Determinazione dell'imposta su acquisti di beni e servizi erogati da terzi da parte di agenzie di viaggio e turismo)

  1. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori».
7.081. Pella.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Autorizzazione unica per la realizzazione dei più rilevanti interventi nelle strutture turistiche)

  1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla regione, nei limiti individuati da ciascuna regione ai sensi del comma 3.
  2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
  3. Le regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2.
7.042. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. L'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
7.084. Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Promozione turismo sostenibile aree protette)

  1. Al fine di promuovere il turismo sostenibile e la fruizione delle aree protette, i beni demaniali presenti nel territorio delle aree protette, compresi quelli nelle aree marine protette, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente di gestione dell'area protetta può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Resta ferma l'attività di vigilanza e sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette prevista dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché ogni altra norma speciale in materia di concessioni. La concessione gratuita dei beni demaniali all'ente di gestione dell'area protetta di cui al comma 1 non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.
7.05. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «non più di quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «non più di otto appartamenti».
7.041. Fogliani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti di sostegno alle giovani generazioni e per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Al fine di sostenere le giovani generazioni, favorire il miglioramento culturale dei giovani attraverso la mobilità e promuovere l'incontro tra le diverse realtà territoriali, considerata anche la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, considerata l'ulteriore necessità, a causa dei gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, di incentivare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
7.014. Ungaro, Ferri, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per le occupazioni degli operatori commerciali su aree pubbliche)

  1 Al fine di limitare quanto possibile gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza conseguente alla pandemia generata dal virus COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime per il commercio su aree pubbliche o altre attività non connesse alla balneazione, all'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle concessioni demaniali marittime non connesse alla balneazione, ovvero poste in essere da operatori commerciali su aree pubbliche, per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'importo annuo del canone dovuto non può, comunque, essere inferiore a euro 500».
7.055. Buratti, Ubaldo Pagano.

ART. 8.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a):

    1) sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

    2) sostituire le parole: 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023;

   b) al comma 3:

    1) sostituire le parole: il 2022 con le seguenti: ciascuna delle annualità 2022 e 2023;

    2) sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 77 con le seguenti: con un definanziamento di pari valore dei fondi a disposizione per la Misura denominata «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
8.32. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2021; aggiungere le seguenti: le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono sostituite dalle seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria»;

   2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)»;

   3) alla lettera b), dopo le parole: al comma 3 aggiungere le seguenti: la parola: «esclusivamente» è soppressa, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
*8.30. De Toma, Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*8.25. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2021»; aggiungere le seguenti: le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono sostituite dalle seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e le parole: «95 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;

   2) al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39» sono inserite le seguenti: «, nonché, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

   3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: di maturazione aggiungere il seguente periodo: Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   4) al comma 3, sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 375 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 595 milioni.
**8.33. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**8.2. Lupi.
**8.13. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
**8.35. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

   dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39» aggiungere le seguenti: «, nonché, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

   alla lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;
8.24. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

  1-bis. Per gli anni 2020 e 2021, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al settantacinque per cento.
  1-ter. Alle perdite d'esercizio scaturenti dall'applicazione del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter quantificati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
8.34. Pella, Mandelli.

  Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

  1-bis. Per gli anni 2020 e 2021, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al settantacinque per cento.
  1-ter. Alle perdite d'esercizio scaturenti dall'applicazione del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
8.11. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, Soverini, Zardini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «220 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni»;

   b) al terzo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, una quota non inferiore a 250 milioni di euro è destinata a sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e una quota non inferiore a 20 milioni di euro è destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici».

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 420 milioni.
*8.8. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*8.40. Novelli.
*8.15. Occhionero, Del Barba.
*8.29. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Furgiuele.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «220 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni»;

   b) al terzo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, una quota non inferiore a 200 milioni di euro è destinata a sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e una quota non inferiore a 20 milioni di euro è destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici».

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 520 milioni.
**8.9. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
**8.16. Occhionero, Del Barba.
**8.38. Mazzetti, Spena, Prestigiacomo.

  Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
8.28. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Furgiuele.

  Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 220 milioni. All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto per 100 milioni per l'anno 2021.
8.18. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire le parole: «di cui 20 milioni di euro» con le seguenti: «di cui 30 milioni di euro»;

    2) dopo le parole: «parchi tematici» aggiungere le seguenti: «, parchi acquatici, parchi avventura,»;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 180 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede:

   a) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per il 2022, ai sensi dell'articolo 77;

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
8.23. Gerardi, Racchella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 2, dopo le parole: parchi tematici aggiungere le seguenti: parchi avventura.
*8.12. Zardini.
*8.14. Fiano.
*8.7. Ubaldo Pagano.
*8.6. Foscolo, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   2-bis. Per sostenere l'industria tessile e conciaria, gravemente danneggiate dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, ed a tutela delle filiere e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile e conciario, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021.
   2-ter. I finanziamenti di cui al comma 2-bis sono destinati ai distretti del settore tessile e conciario presenti sul territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari dell'articolo 1, comma 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
   2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

   2) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 170 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire la parola: 800 con la seguente: 770.
8.1. Ciampi, Cenni, Ceccanti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I gestori di sale teatrali, sale cinematografiche, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché i gestori di altri locali o spazi anche all'aperto che sono tenuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 139 del 2006 ad usufruire del servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono esentati, per l'anno 2021, dal pagamento dei costi sostenuti per il servizio prestato dal medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le attività di cui al periodo precedente che possono usufruire dell'esenzione, nonché le modalità applicative del presente comma. All'onere di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, pari a 15 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.4. Acunzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.
*8.39. Mazzetti, Spena, Prestigiacomo.
*8.41. Novelli.
*8.10. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*8.17. Occhionero, Del Barba.
*8.27. Alemanno, Sut, Galizia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i servizi di ristorazione per eventi privati, banchetti, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.
8.19. Varchi, Maschio, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti atti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di preservare la specifica rete distributiva e la continuità futura del relativo gettito erariale, i canoni di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1° gennaio 2021 fino al 31 maggio 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 792 milioni.
8.36. D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: «operanti nei centri storici,» aggiungere le seguenti: «le imprese del comparto della distribuzione di cibo e bevande della filiera HoReCa,».
*8.26. Chiazzese.
*8.22. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di incentivare e promuovere la sostenibilità nel settore della calzatura, pelletteria e conceria per l'anno 2022, duramente colpita dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento del valore di beni materiali acquistati fino ad un limite massimo pari a 500 mila euro per chi investe in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi. Il beneficio di cui al presente comma si applica nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2022.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
8.37. Mazzetti, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Per i matrimoni civili e religiosi celebrati in Italia nel corso del 2021, 2022 e 2023 è riconosciuto un «Incentivo Matrimoni» determinato nella misura pari al 60 per cento delle spese documentate sostenute per l'organizzazione della cerimonia nuziale dagli sposi e/o dai loro genitori. L'«incentivo» corrisponderà ad un credito di imposta che potrà essere ripartito prioritariamente fra gli sposi e/o per non capienti al reale sostenitore della spesa. Per i matrimoni civili e religiosi celebrati in Italia negli stessi anni 2021, 2022 e 2023 da cittadini di nazionalità straniera e non residenti in Italia, al fine di incrementare l'indotto del «Destination Event» internazionale, è riconosciuto un voucher prenotabile dall'organizzatore, che verrà riconosciuto al cliente finale, a fondo perduto, di 2.000 euro per ciascuno degli sposi (a condizione che alla cerimonia partecipi un numero minimo di 50 invitati) da inserire come sconto sull'organizzazione dell'evento.
8.21. Trancassini, Montaruli, Osnato, Zucconi, Caiata, Galantino, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere i restauratori di beni culturali e i collaboratori restauratori di beni culturali, colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», in deroga alla disciplina di cui all'articolo 29, comma 10, decreto legislativo n. 42 del 2004, possono acquisire la qualifica di restauratore coloro i quali, al 30 giugno 2014, abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Con decreto del Ministro della cultura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e termini per l'attribuzione della qualifica in oggetto.
8.5. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 117, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 119, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023»;

   c) al comma 123, le parole: «dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19” sono sostituite dalle seguenti: “dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis”».

  Conseguentemente, all'onere di cui al comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.31. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande della filiera HoReCa per i contratti di lavoro in essere)

  1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande della filiera HoReCa è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
  2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
*8.07. Ungaro, Del Barba.
*8.010. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute e dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese e del livello di mantenimento in servizio degli addetti.
  3. La corresponsione del contributo di cui al comma 2 spetta se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30 per cento, confrontando i volumi di attività del periodo tra gennaio e giugno dell'anno 2020 con l'analogo periodo dell'anno 2019, non è corrisposta una analoga riduzione del costo del lavoro. L'ammontare del contributo è determinato in modo tale da allineare tale riduzione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
8.06. Lupi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione dal pagamento del canone unico per il settore della pubblicità esterna)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità esterna effettuata sulle aree pubbliche, aperte o accessibili al pubblico, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati così come definiti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sono esentati dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
8.018. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 149, comma 1, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

  2. Nell'allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente: A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle specifiche norme regionali di settore.
*8.022. Pella, Mandelli.
*8.014. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta in presenza delle due seguenti condizioni:

   a) una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30 per cento nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente;

   b) una corrispondente riduzione percentuale del costo del lavoro inferiore alla riduzione percentuale dei ricavi.

  In tal caso il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le due riduzioni all'importo del costo del lavoro.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
8.09. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ristoro per gli enti pubblici e privati che hanno garantito la raccolta dei rifiuti tessile dal periodo 1° gennaio 2020 al 30 aprile 2021)

  1. Al fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 agli enti pubblici e privati che hanno garantito la raccolta dei rifiuti tessili per tutto il periodo 1° gennaio 2020/30 aprile 2021 senza interruzione e senza cassa integrazione per i lavoratori addetti allo specifico servizio è riconosciuto un ristoro, nel limite massimo di 3 milioni di euro quantificato in base ai quantitativi raccolti e documentati dal registro carico e scarico o in base ai formulari emessi nel suddetto periodo.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a individuare, con apposito decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 1 che disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che i soggetti di cui al comma 1 devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del ristoro, determinato in funzione delle risorse.
8.02. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione dai canoni per concessioni o autorizzazioni sull'utilizzo del suolo pubblico per eventi, fiere e manifestazioni)

  1. Al fine di promuovere la ripresa degli eventi, delle fiere e delle manifestazioni su tutto il territorio nazionale, le imprese, le associazioni e gli operatori economici che organizzano e realizzano tali iniziative sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
8.016. Martinciglio, Torto, Villani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga in materia di adeguamento antincendio per le strutture ricettive all'aria aperta)

  1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.
*8.021. Mandelli, Pella.
*8.013. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure urgenti per il settore dei prodotti fitosanitari rivolti utilizzatori non professionali)

  1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e della conseguente necessità di disporre la proroga dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, al predetto regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 7:

   1) al comma 1, le parole: «per 42 mesi dalla suddetta data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   2) al comma 2, le parole da: «di 42 mesi» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2022»;

  b) all'articolo 8, al comma 1, lettera b), le parole da: «per 42 mesi» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
8.03. Frailis, Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incremento risorse per il sistema delle fiere)

  1. Il fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 20 milioni di euro destinati ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*8.020. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*8.04. Lorenzin.
*8.025. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*8.3. Lupi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione per i titolari di concessioni demaniali marittime e le imprese turistico-ricettive all'aria aperta dal pagamento del canone per occupazione del demanio marittimo e dei prelievi sui rifiuti)

  1. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei canoni dovuti per aree e specchi acquei, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
  2. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
**8.024. Mandelli.
**8.015. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Tariffa massima per messaggi pubblicitari)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 209, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 817, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari sia annuali che temporanee non possono eccedere quelle base stabilite dai comuni per i tributi e i canoni soppressi».

  2) al comma 819, lettera b), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «; per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone è ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico.»
8.017. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

  1. Al comma 7 dell'articolo 74 «Disposizioni relative a particolari settori» del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» dopo le parole: «, di gomma e plastica» sono aggiunte le seguenti: «, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente “pellet”».
8.01. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Integrazione Fondo settore apistico)

  1. Al fine di sostenere il settore apistico in quei territori colpiti da fenomeni atmosferici avversi a cui è conseguita la necessità di alimentare artificialmente le api allevate, il Fondo previsto all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 3 milioni di euro al cui onere si provvede ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto da emettere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individua i criteri di attribuzione e ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
8.08. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Bignami, Butti, Caretta, Ciaburro, Deidda, Ferro, Foti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «funzionali allo specifico processo produttivo» aggiungere le seguenti: «, compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate».
8.023. Mandelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021».
8.019. Donno.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per le spese funebri in conseguenza alla pandemia da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere tutti i cittadini che hanno perso i propri cari nel corso della pandemia da COVID-19 è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta dell'80 per cento a tutti i cittadini aventi un livello ISEE inferiore a 30.000 euro.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le spese funebri sostenute negli anni 2020 e 2021, in riferimento sia alle spese di trasporto al cimitero per la sistemazione della salma, che in riferimento a tutte le altre spese accessorie legate all'evento funebre medesimo.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa, ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano in ogni caso i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini d'imposta.
  5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
8.011. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze per le attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

  1. Per gli anni 2020 e 2021, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al settantacinque per cento.
  2. Alla perdita d'esercizio scaturenti dall'applicazione del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
8.012. Fiorini, Andreuzza, Micheli, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Sono automaticamente annullati per i debiti di importo residuo gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 10, lettera h) del presente decreto.
9.44. Misiti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1;

   1) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022»;

   2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme sospese, al termine del periodo di sospensione, devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese successivo oppure rimodulando i piani di dilazione in essere che, per l'effetto, si estenderanno oltre il termine originario per un numero di rate pari a quelle sospese»;

   3) l'ultimo periodo è soppresso;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. Decorso il termine del 31 dicembre 2021, in assenza del versamento di cui al precedente periodo, la dilazione prosegue con la rimodulazione del piano rateale, dovendosi procedere, alla prima scadenza fissata, al pagamento della prima rata non pagata dell'originario piano. Il versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021 si considera tempestivo se effettuato entro il 31 dicembre 2022».
9.49. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera a), le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;

   b) al comma 3, lettera b), le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».

  1-bis. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».
9.55. Pastorino.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera a), le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

   b) al comma 3, lettera b), le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

  1-bis. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».
9.54. Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 ottobre.
9.56. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.
9.71. Bartolozzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

   «3-bis. Relativamente al versamento delle rate di cui al comma 3, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in caso di cali rilevanti di fatturato o reddito.
   3-ter. Per i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, in caso di comprovata situazione di obiettiva difficoltà connessa o acuita nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dilazione concessa nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 può essere prorogata fino a un massimo di centoventi mesi».

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: validi con la seguente: sospesi.
9.38. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le rateazioni oggetto delle sospensioni di cui al comma 1 i pagamenti dovranno riprendere dal mese di luglio iniziando dalla prima scadenza oggetto di sospensione e con lo spostamento in avanti, per il numero dei mesi di sospensione usufruiti, dei termini di pagamento di ciascuna delle rate residue.
  1-ter. Agli oneri del comma 1-bis, pari a 35 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9.17. Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 538:

    1) al primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite con le seguenti: «entro cento»;

    2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la notifica della cartella di pagamento»;

    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

   b) dopo il comma 539-bis è aggiunto il seguente:

   «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.»;

   c) al comma 540, primo periodo, le parole: «duecentoventi giorni» sono sostituite con le seguenti: «cento giorni».
9.7. Corda, Colletti, Maniero, Costanzo, Cabras, Testamento, Sapia, Leda Volpi, Trano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, le rate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 possono essere dilazionate fino ad un massimo di centoventi rate mensili, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che la richiesta sia presentata entro il 31 luglio 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9.26. Galli, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, le rate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 possono essere dilazionate fino ad un massimo di centoventi rate mensili, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che la richiesta sia presentata entro il 31 luglio 2021.
*9.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*9.6. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*9.13. Del Barba.
*9.47. Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*9.72. Paolo Russo.
*9.75. Mazzetti, Cattaneo, Prestigiacomo, Pella, Cortelazzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.
9.61. Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   “3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo e il 31 maggio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente unitamente all'ultima rata delle rateazioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera b) del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis.”».

  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2021 e in 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto-legge.
9.67. Mandelli, Giacomoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   “3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo e il 31 maggio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente unitamente all'ultima rata delle rateazioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera b) del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis.”».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
9.69. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   “3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo e il 31 maggio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente unitamente all'ultima rata delle rateazioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera b) del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis.”».
*9.14. Del Barba, Moretto.
*9.57. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*9.64. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I versamenti dovuti in ragione della rateizzazione ottenuta a seguito della comunicazione prevista dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono considerati tempestivi, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, se effettuati entro il 30 ottobre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
9.12. Del Barba, Vitiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuabile, in alternativa al versamento in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo.
9.37. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2».
9.41. Martinciglio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, sono sospese fino al 31 dicembre 2021 tutte le attività di riscossione dei concessionari di pubblico servizio, avente ad oggetto cartelle di pagamento, nonché avvisi esecutivi di debiti iscritti a ruolo fino a 10.000 euro.
9.74. Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni».
*9.24. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*9.39. Ferro, Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni».
9.42. Martinciglio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019, sono sospesi, fino al 31 ottobre 2021, gli accertamenti esecutivi, relativi all'anno 2020, concernenti omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali disposti dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, relativi all'anno 2021, concernenti omessi o tardivi pagamenti del canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9.51. Topo, Fragomeli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 643, le parole: «euro 25» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro»;

   b) dopo il comma 650, sono aggiunti i seguenti commi:

   «650-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della salute, sentite le associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

    1) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

    2) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

    3) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

   650-ter. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una strategia italiana per un Green New Deal nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema.».
9.31. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono abrogati.
*9.23. Bellachioma, Comaroli, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.
*9.36. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*9.70. Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo, Giacometto, Porchietto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «anche forfetaria» sono aggiunte le seguenti: «sul valore delle merci».
9.20. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

   Conseguentemente, all'onere di cui al presente comma, quantificato in euro 125 milioni di euro per l'anno 2021 e in 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
9.63. Paolo Russo.

  Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2022, con le seguenti: dal 1° gennaio 2024.
9.35. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023.
*9.21. Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*9.34. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2022, con le seguenti: dal 1° luglio 2022.
9.33. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di supportare le imprese nella transizione verso i modelli plastic free imposti dalla direttiva (UE) 2019/904, di compensare il significativo aumento dei costi necessari per l'adeguamento alla nuova disciplina e di ridurre in modo significativo la quantità e l'impatto ambientale dei prodotti in plastica monouso, a tutte le imprese che acquistano prodotti elencati nell'allegato, Parte A e Parte B della direttiva citata riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione e mezzo di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.
9.32. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per promuovere, in conformità alla normativa europea, il riciclo da bottiglia a bottiglia e l'utilizzo del polietilentereftalato (PET) riciclato idoneo al diretto contatto alimentare, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 metriquadrati assicurano l'installazione degli eco-compattatori di cui al comma 3-ter ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati che lo richiedano.
  3-ter. Gli eco-compattatori, forniti e gestiti a cura e spese dei sistemi di cui al comma 3-bis, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del polietilentereftalato (PET) riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.
9.11. Rotta, Pezzopane, Buratti, Morgoni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 6 dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

   «6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006. L'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi». L'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».
9.30. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di contenere ulteriori effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva UE 2019/904, esclusivamente con riferimento agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B dell'allegato alla medesima direttiva, è differita al 3 luglio 2022.
*9.25. Moretto, Ferri, Del Barba.
*9.46. Pettazzi, Molinari, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Germanà, Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Vallotto.
*9.66. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*9.10. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*9.52. Buratti, Topo.
*9.73. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «preparati medicinali» sono aggiunte le seguenti: «e alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015».

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, sostituire le parole: 121,8 milioni con le seguenti: 122,6 milioni e le parole: 20,1 milioni con le seguenti: 20,9 milioni.

   b) alla rubrica, sostituire le parole: dei termini plastic tax con le seguenti: dei termini e dell'ambito di applicazione della plastic tax.

   Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione sul Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
9.18. Noja, Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «preparati medicinali» sono aggiunte le seguenti: «ed alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015».

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, sostituire le parole: 121,8 milioni con le seguenti: 122,6 milioni e le parole: 20,1 milioni con le seguenti: 20,9 milioni.

   b) nella rubrica, sostituire le parole: dei termini plastic tax con le seguenti: dei termini e dell'ambito di applicazione della plastic tax.
*9.58. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*9.68. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 642 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sulle plastiche provenienti da fonti rinnovabili con esclusivo riferimento a quelle impiegate per il settore alimentare».
9.77. Mazzetti, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cortelazzo, Labriola, Pella, Casino, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 642 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sulle plastiche provenienti da fonti rinnovabili».
9.76. Mazzetti, Paolo Russo, Cortelazzo, Pella, Labriola, Casino, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «il 1° settembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «il 1° settembre 2022».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: plastic tax aggiungere le seguenti: , dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
9.27. Varchi, Maschio, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 4.
9.22. Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Tale disciplina si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data in vigore della predetta normativa.»;

   b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma di cui al precedente comma gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.
   6-ter. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 261, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente: “Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento”».
9.28. Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano, senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione e lastrici solari, aree urbane, il debitore ha facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'agente della riscossione, del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata, su richiesta e a spese del debitore, dall'Agenzia delle entrate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di perizia corredata dalla documentazione completa dell'immobile. Le spese relative alla perizia, ivi incluse quelle di trasferta, sono comunicate entro 5 giorni dalla richiesta al debitore, il quale provvede al pagamento delle spese e all'invio della quietanza all'Agenzia delle entrate entro i successivi 10 giorni».
9.40. Cassese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo».
9.53. Buratti, Topo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 256 milioni di euro per l'anno 2022 e a 275,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e cancellazione della sugar tax.
*9.15. Del Barba.
*9.50. Lucaselli, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli.
*9.65. Nevi, Spena, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, Cannizzaro, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «70 per cento».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax, del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 e delle misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi nei comuni colpiti dal sisma 2016.
9.8. Morgoni, Pezzopane, Morani, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
9.60. Trancassini, Prisco, Albano, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I provvedimenti disposti in questo articolo sono validi anche per i comuni della provincia di Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, per i quali lo stato d'emergenza, ai sensi dell'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stato prorogato al 31 dicembre 2021.
9.45. Grillo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono aggiunte le seguenti: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari del proprietario».
9.9. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 545-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «545-sexies. La decorrenza del 1° luglio 2019 di cui al comma 545-bis è prorogata al 1° luglio 2050 per gli spettacoli che rientrano nelle categorie delle manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei termini in materia di secondary ticketing per manifestazioni carnevalesche, corsi mascherati, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.
9.29. Battelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
9.59. Trancassini, Prisco, Albano, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Sono sospesi fino al 31 ottobre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 relativi alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021, o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali.
9.62. Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, le parole: «al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
9.43. Misiti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 ottobre e 30 novembre 2021; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 settembre 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  11. Entro il 30 settembre 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

   a) alla data del 30 settembre 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
  16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, Sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
*9.061. Martinciglio.
*9.069. Faro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione)

  1. I debiti, iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020, possono essere estinti, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, entro il 31 marzo 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato alternativamente:

    1) in unica soluzione, entro il 30 settembre 2021;

    2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 settembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
9.060. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello della Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

   a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;

   b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

    1) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

    2) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

  3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), per la parte di atto annullata.
  4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
  5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.
  6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio del 7 giugno 2007 e 2014/335/ UE, EURATOM del Consiglio del 26 maggio 2014 e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.

  8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 30 settembre 2021; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 30 novembre, 28 febbraio, 31 maggio e 31 agosto di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° gennaio 2022 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2020.
  10. Entro il 31 maggio 2021, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
  11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 ottobre 2021.
  13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge di conversione e il 31 dicembre 2021.
  14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 3 ottobre 2021 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
  15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2021 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
  16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 10.
  17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2021, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
9.021. Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Definizione agevolata dei carichi non affidati agli agenti della riscossione per gli obbligati in solido)

  1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 30 settembre 2021;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 settembre e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° ottobre 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 agosto 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
  5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  8. Entro il 30 settembre 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
  10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
  11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
  12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

   b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
9.062. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Definizione agevolata degli addebiti contributivi)

  1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
  5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
  10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
  11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
  12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

   b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 41 del presente provvedimento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9.037. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Definizione agevolata degli addebiti contributivi)

  1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
  5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
  10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
  11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
  12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

   b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*9.099. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
*9.02. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*9.098. Mazzetti, Cattaneo, Pella, Cortelazzo, Prestigiacomo, Labriola, Cannizzaro.
*9.074. Lollobrigida, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Definizione agevolata addebiti contributivi)

  1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
  5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
  10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
  11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
  12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 77 comma 7 del presente decreto.
9.07. Del Barba.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)

  1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2021 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
  5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2021.
  6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
  7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
  9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
  10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
9.022. Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Razionalizzazione e sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nell'anno 2021)

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel 2021, di competenza di tale annualità, relativi:

   a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

   b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

   c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

  2. Sono, altresì, sospesi, al ricorrere delle medesime condizioni di cui al comma 1, per i soggetti ivi indicati, i termini di versamento relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP in scadenza nel 2021.
  3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2022, ovvero in dodici rate mensili a partire dal 31 gennaio 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4. I versamenti di cui ai commi 1 e 2, in scadenza nel corso del 2020 e prorogati al 2021, al ricorrere dalle condizioni e dei requisiti individuati dagli articoli 9-quinquies, 13-ter e 13-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono effettuabili, in deroga a quanto previsto dalle sopra citate disposizioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche in otto rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno 2021.
9.076. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rimessione in termini e sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

  1. I termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

   a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

   b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

   c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

   d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

   e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

   f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

   g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, in scadenza fra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento delle somme suddette non determina la decadenza dalla rateazione.

  2. Decorso il termine finale di cui all'ultimo periodo del comma precedente, il piano di dilazione originario prosegue con il pagamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, della prima rata non pagata in scadenza nel periodo di sospensione e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021, dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  4. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di sospensione.
9.077. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche in materia di termini di versamento)

  1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

   1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi.
   2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti agli ISA e parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi.
   3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
   4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

   a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

   5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.
   6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dell'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
9.024. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2020)

   1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2020 pari o superiore al 15 per cento, rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero, i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.
   2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
   3. La procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo, si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP, e IVA i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche IVA al 31 marzo 2021.
*9.081. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*9.091. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*9.0100. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente di riscossione)

   1. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

   b) alla lettera b), le parole: «entro il 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

  2. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 gennaio 2022, è definito il piano di rateizzazione, della durata massima di tre anni a decorrere dal versamento della prima rata, dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza corresponsione di ulteriori sanzioni e interessi, ivi compresi gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. È fatta salva la possibilità di estinguere integralmente in un'unica rata le somme dovute a titolo di definizione agevolata.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4.745 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 a 2024, si provvede:

   a) quanto a 1.399 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

   b) quanto a 3.346 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante utilizzo delle risorse rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi derivante dalle disposizioni al sostegno alle imprese di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
9.020. Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di istituti deflattivi del contenzioso tributario)

  1. In deroga a quanto previsto dalle singole disposizioni di legge vigenti, per tutti gli atti di adempimento fiscale e le definizioni sottoscritte con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997, e degli articoli 17-bis, 48, 48-bis e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perfezionati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed entro il 31 dicembre 2022, per le annualità fiscali fino a quella in corso al 31 dicembre 2019, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Per il pagamento degli importi relativi all'adempimento fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, i versamenti possono essere effettuati in un massimo di otto rate trimestrali, di cui la prima in scadenza entro e non oltre novanta giorni dalla data di effettuazione dell'adempimento.
  3. Per gli altri importi dovuti ai sensi del comma 1 e diversi da quelli di cui al comma 2, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti, il pagamento può essere effettuato in un numero di rate doppio rispetto a quello massimo previsto dalle disposizioni medesime.
9.079. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Dilazione somme dovute nell'anno 2020)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il pagamento dei versamenti fiscali, tributari e contributivi, sospesi per effetto dei provvedimenti di legge di natura emergenziale ovvero dovuti ma non versati nel corso del 2020 e nel primo trimestre 2021, sono dilazionati in venti rate quadrimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanarsi entro i successivi trenta giorni dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono definite le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della dilazione di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9.023. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Galli, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

  1. I termini di versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento non determina la decadenza dalla rateazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di dilazione prosegue con il pagamento della prima rata non pagata e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente.
9.078. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sospensione accertamenti esecutivi)

  1. Sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997, agli articoli 62 e 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui ai commi da 816 a 847 della legge n. 160 del 2019 per l'anno 2021 qualora istituito dagli enti locali relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di fatturato superiore al 33 per cento rispetto al fatturato del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali.
9.01. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sospensione dell'applicazione dello split payment)

  1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sospesa fino al 31 dicembre 2021.
9.038. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Stralcio dei crediti inesigibili)

  1. Ai fini di una individuazione dei crediti inesigibili e per l'efficientamento del sistema della riscossione, l'Agenzia delle entrate-riscossione procede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a inviare le comunicazioni di inesigibilità agli enti creditori relative alle quote affidate loro per gli anni dal 2000 al 2015, entro il 28 febbraio 2022.
  2. Entro il 30 settembre 2022, gli enti impositori dovranno procedere all'annullamento per l'importo residuo dei crediti inesigibili così risultanti, effettuando il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali.
  3. Fino al 28 febbraio 2022 è sospesa l'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere avviate fino alla fine del predetto periodo di sospensione.
  4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità dell'annullamento dei debiti di cui al comma 2 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 2, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.
  5. I termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività dell'agente della riscossione pendenti alla data dell'8 marzo 2020 e quelli relativi agli affidamenti effettuati entro il 28 febbraio 2022 sono prorogati di 36 mesi.
  6. Il comma 5 si applica anche alle attività di riscossione coattiva degli enti territoriali che non si avvalgono di Agenzia delle entrate-riscossione.
  7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
9.080. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga dei versamenti delle imposte sui redditi per i soggetti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti relativi alle imposte dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, effettuano i predetti versamenti entro il 31 agosto 2021 senza applicazione di sanzioni ed interessi.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché di coloro che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
*9.0101. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*9.093. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*9.015. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.
*9.083. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga versamenti ISA)

  1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2021, sono prorogati al 30 settembre 2021.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
9.030. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Differimento per l'anno 2021 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)

  1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 72, effettuano i predetti versamenti:

   a) entro il 31 luglio 2021 senza maggiorazione;

   b) dal 1° agosto al 31 agosto 2021, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
9.017. Albano, Trancassini, Rachele Silvestri, Prisco, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sospensione dell'applicazione degli ISA)

  1. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta 2021, non si applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.
9.039. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Abolizione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – ISA)

  1. L'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, è abrogato.
9.027. Galli, Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed esclusione dell'applicabilità della disciplina sulle società non operative)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, è esclusa l'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché l'applicabilità dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative.
9.016. Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga versamenti ISA)

  1. Ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono prorogati i termini di versamento al 31 agosto 2021, ovvero al 30 settembre 2021 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162.
9.029. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli indici sintetici di affidabilità fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistematica)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».
  2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2021 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*9.082. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*9.092. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*9.0102. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2021 quale «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
9.028. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo» sono sostituite con le seguenti: «sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «a seguito dell'iscrizione a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario»;

   c) al terzo periodo, dopo le parole: «L'estinzione del debito a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «o del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: «e loro consorzi e associazioni,» sono aggiunte le seguenti: «compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO),».
9.056. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole: «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;

   b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.
9.065. Terzoni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione)

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «, nell'anno 2014,» sono soppresse.
  2. Le disposizioni dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, si applicano, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, per ciascun anno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.035. Alessandro Pagano, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

  1. All'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come modificato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

   «a-bis) sino al 31 dicembre 2023 il servizio di accertamento e riscossione del canone unico è svolto dai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari».
9.033. Di Muro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in merito ad agenti finanziari e mediatori creditizi)

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 128-quater, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari.»;

   b) all'articolo 128-sexies, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il mediatore creditizio e il consulente di cui al comma 2-bis, svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali.»;

   c) l'articolo 128-octies è soppresso.
9.070. Manzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni in società quotate su un sistema multilaterale di negoziazione)

  1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote ovvero i diritti quotati in un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE, può essere assunto il valore di cui all'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001. n. 448.
9.073. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale ed antiriciclaggio)

  1. All'articolo 1, comma 1, decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità, ed».
*9.057. Ferro, Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*9.019. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.064. Terzoni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di accertamento tributario)

  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: «la tenuta» sono aggiunte le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono aggiunte le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni».
9.026. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli formali)

  1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Sono invalidi ed inefficaci nei confronti dei contribuenti, i provvedimenti e gli atti amministrativi emanati dalle amministrazioni pubbliche che impongono obblighi informativi, sanzioni e decadenze, anche di benefici, in quanto acquisibili con le procedure previste nel comma precedente».
9.031. Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Parametri di calcolo dell'IVIE per gli immobili situati nel Regno Unito)

  1. La base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9.09. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

   «q) All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.”;

   b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di 51.645,69 euro pari a 100.000.000 di lire, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.”».

  2. Per gli accertamenti successivi al 1° gennaio 2015, l'esibizione dei documenti di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata in sede di ricorso giudiziale, inoltre può essere esibita in tale ambito ogni documentazione già in possesso degli uffici della Pubblica Amministrazione, alla data del ricorso.
9.059. Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del Bonus Sud)

  1. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di proroga dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud, dopo le parole: «si applica fino al 31 dicembre 2029» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, si applica nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni ricadenti in un'area di crisi industriale complessa delle regioni Marche, Umbria e Lazio».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 320 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
9.011. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rimborso dell'IVA per prestazioni di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi e anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a ricostruzione o riparazione di edifici strumentali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

   «Il contribuente, anche fuori dai casi previsti nel terzo comma, può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso»;

   b) all'articolo 38-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, le parole: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30»;

    2) al comma 3, le parole: «n. 102. Alla» sono sostituite dalle seguenti: «n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla».

  2. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.
(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

   1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni a valere sulla contabilità speciale.
   2. Con ordinanza commissariale sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso».
*9.06. Del Barba.
*9.013. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*9.067. Terzoni.
*9.068. Torto.
*9.084. Trancassini, Prisco, Albano, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese)

  1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni e 100 milioni, rispettivamente con le parole: 750 milioni e 50 milioni.
**9.096. Pella, Baldelli, Nevi, Polidori, Spena, Calabria, D'Attis, Cattaneo.
**9.071. Torto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese)

  1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
9.066. Terzoni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sostegni al settore della pubblicità esterna)

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, ovvero aperto al pubblico, ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessiva pari a 50 milioni di euro.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
9.089. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sostegni al settore della pubblicità esterna)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 817, dopo la parola: «tariffe» sono aggiunte le seguenti: «ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi»;

   b) al comma 819, dopo le parole: «a uso privato» sono aggiunte le seguenti: «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza».
9.090. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 verificatisi nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020, e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
9.088. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione dell'imposta sostitutiva per artigiani fisiche per i redditi derivanti dall'attività occasionale di realizzazione di oggetti artigianali, di bijoux, di tessili e creazioni intellettuali)

  1. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di realizzazione di oggetti d'arte, di arredi, di bijoux, di tessili o di qualsiasi creazione artigianale di cui alla classe ATECO 47.91.10, ovvero proprie creazioni e propri manufatti commercializzati tramite portali di e-commerce, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.
  2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata in euro 200 annuale ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del riconoscimento di piccolo artigiano artistico e occasionale. A tal fine l'attività si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 5.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
  3. La ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 2 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate le disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.
  5. Al fine di tutelare e promuovere le creazioni, le produzioni e le opere artistiche svolte occasionalmente e prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione, nonché al fine di contrastare forme irregolari di commercializzazione dei prodotti e manufatti artigianali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita una apposita banca dati dei piccoli artigiani artistici e occasionali, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente la propria posizione fiscale e giuridica. Tali dati sono altresì utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione e commercializzazione tramite portali di e-commerce ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.
  6. Con decreto Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti:

   a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

   b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;

   c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico;

   d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge.

  7. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.
  8. I piccoli artigiani artistici e occasionali, i soggetti che esercitano attività di intermediazione commerciale, nonché i soggetti che gestiscono i portali telematici, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione dei prodotti commercializzati. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.
  9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9.032. Tarantino, Bianchi, Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure di semplificazione in materia di Superbonus 110 per cento)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119, comma 1, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore ai 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero»;

   c) all'articolo 119, dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente:

   «13-quater. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 30 giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14»;

   d) all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 69 e 70 sono sostituiti dai seguenti:

   «69. Al fine di consentire ai comuni di fare fronte con tempestività ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
   69-bis. I comuni sono autorizzati ad effettuare nuove assunzioni, a tempo determinato e a tempo parziale per la durata massima fino al 30 giugno 2024, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 69, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69-bis, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del fondo di cui al comma 69, da effettuare secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

  3. Le eventuali domande, di cui al comma 2, già presentate presso il Ministero dello sviluppo economico in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima dell'approvazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, mantengono validità e sono trasmesse d'ufficio al Ministero dell'interno.
  4. All'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.
   3-ter. L'avvenuta esecuzione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria».

  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

   b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2033 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del Reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
9.051. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure di semplificazione in materia di Superbonus 110 per cento)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore ai 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero»;

   b) all'articolo 119, dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente:

   «13-quater. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 30 giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14»;

   c) all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 69 e 70 sono sostituiti dai seguenti:

   «69. Al fine di consentire ai comuni di fare fronte con tempestività ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
   69-bis. I comuni sono autorizzati ad effettuare nuove assunzioni, a tempo determinato e a tempo parziale per la durata massima fino al 30 giugno 2024, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 69, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69-bis, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del fondo di cui al comma 69, da effettuare secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

  3. Le eventuali domande, di cui al comma 2, già presentate presso il Ministero dello sviluppo economico in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima dell'approvazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, mantengono validità e sono trasmesse d'ufficio al Ministero dell'interno.
  4. All'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.
   3-ter. L'avvenuta esecuzione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria».

  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

   b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.052. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-ter.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

   1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, si provvede, per l'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e l'esercizio delle piattaforme per la gestione dei processi e il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee guida antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 3 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
   3. Per le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, per le spese di funzionamento della struttura commissariale, di cui all'articolo 50, comma 3-quinquies, e per gli oneri relativi agli enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti strettamente necessari ad assicurare la funzionalità degli uffici, in base a criteri di economicità ed efficienza, e comunque entro il limite di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
   4. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo».
*9.040. Terzoni, De Carlo, Elisa Tripodi.
*9.072. Torto.
*9.085. Trancassini, Prisco, Albano, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione della Zona Economica Speciale Sisma 2016-2017 in seguito all'emergenza COVID-19)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
   2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
   2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
   2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.».
9.012. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroghe delle disposizioni a favore del rilancio economico dell'area del cratere sismico dell'Italia centrale)

  1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole: «al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto anno».
  2. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  3. All'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022».
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, anche alle aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico costituite dai comuni del cratere sismico del Centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9.063. Terzoni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti relative agli eventi sismici del 2012 in Lombardia ed Emilia Romagna)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  3. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
9.042. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incarichi in deroga a funzionari o dirigenti in quiescenza)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione dopo il sisma del 2016 e la Struttura commissariale possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza, nella misura massima di 10 unità. La durata degli incarichi non può essere superiore a quella dello stato di emergenza. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo ed ai successivi articoli 50 e 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria».
*9.044. Terzoni.
*9.086. Trancassini, Prisco, Albano, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del termine per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto per interventi su immobili turistico ricettivi nei territori colpiti dal sisma)

  1. All'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «3. Le imprese turistico ricettive che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 possono versare oltre i termini normalmente applicabili, e comunque entro il 31 dicembre 2026, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 30.
   4. All'imposta sul valore aggiunto relativa alle fatture di cui al comma precedente è applicato il regime di inversione contabile, anche in deroga all'ultimo periodo della lettera a) del comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
9.058. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga esenzioni per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.010. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
9.046. Ferraresi, Zolezzi, Ascari.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga delle misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi nei territori colpiti dal sisma)

  1. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «70 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni e 100 milioni, rispettivamente con le seguenti: 750 milioni e 50 milioni.
9.097. Pella, Baldelli, Nevi, Polidori, Calabria, Spena, D'Attis, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga delle misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi nei territori colpiti dal sisma)

  1. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «70 per cento».
*9.05. Del Barba.
*9.045. Torto, Terzoni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate – modifiche al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156)

  1. All'articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 le parole: «entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
9.047. Gabriele Lorenzoni, Terzoni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del Superbonus del 110 per cento per le aree montane)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

   «1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2024 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024, 978 milioni di euro per l'anno 2025 ed in 760 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9.055. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del Superbonus del 110 per cento per le aree montane)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

   «1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97».
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 e in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo, per un corrispondente importo, delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9.054. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del Superbonus del 110 per cento per le aree montane)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo le parole: «30 giugno 2022», sono aggiunte le seguenti: «e, per i comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9.053. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Norme necessarie per il proseguimento delle attività di ricostruzione dopo il sisma 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'art. 20, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017.».

  3. In coerenza con l'articolo 133 comma 1, lettera p), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
  5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  6. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),». Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;

   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

  7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
  8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  9. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  10. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
  11. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;
  12. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.
  13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  14. Agli oneri derivanti dal comma 4, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, nonché all'onere di cui al comma 11, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, oltre che agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 10 milioni per l'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dal comma 9, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9.014. Dara, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Fiorini, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti relative agli eventi sismici del 2012 in Lombardia ed Emilia Romagna)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  4. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 75 del 2017».

  5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  6. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  7. Agli oneri derivanti dal precedente comma 6, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2012, n. 172, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
  12. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;
  13. All'onere di cui al comma 12, nel limite di 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9.041. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti relative agli eventi sismici del 2012 in Lombardia ed Emilia Romagna)

  1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 75 del 2017».

  4. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  9. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;
  10. All'onere di cui al comma 9, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9.043. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per la proroga dei prodotti fitosanitari per uso non professionale)

  1. In considerazione degli effetti della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sugli operatori della filiera dei prodotti fitosanitari a uso non professionale, e nelle more di una complessiva revisione dei requisiti per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali, di cui al decreto del Ministero della salute 22 gennaio 2018, n. 33, all'articolo 55-ter, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a):

    1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) al comma 1, le parole: “per 42 mesi dalla suddetta data” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”»;

    2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) al comma 2, le parole da: “di 42 mesi” fino a: “presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022”»;

   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) al comma 1, lettera b), le parole da: “per 42 mesi” fino a: “presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”».
*9.04. Incerti.
*9.087. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*9.018. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo rifiuti radioattivi)

  1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» è aggiunta la seguente: «anche».
9.048. Vianello, Vignaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili qualificati come Edilizia residenziale pubblica)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 e per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili rientranti nelle categorie degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come edilizia residenziale pubblica.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 183,65 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9.036. Bordonali, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Abolizione delle piccole imposte)

  1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, sono o restano aboliti i seguenti tributi:

   a) i diritti di contratto sul risone di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   b) il contributo di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico;

   c) l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione;

   d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati;

   e) l'imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

   f) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio;

   g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

   h) l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

   i) l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

   l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx, di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

   m) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68;

   n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all'Archivio notarile, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265;

   p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

   q) l'imposta per l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   r) l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

   s) l'imposta per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di leasing, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

   u) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 650 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9.025. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Soppressione del contrassegno fiscale sulle bevande alcooliche)

  1. A decorrere dal 1° giugno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2021 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, della presente legge.
9.095. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di Sistemi di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggio)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd-octies) sono aggiunte le seguenti:

   «dd-nonies) deposito cauzionale: la somma in denaro che costituisce una integrazione del prezzo di vendita versata al momento dell'acquisto dell'alimento confezionato con diritto di ripetizione della stessa a garanzia della restituzione dello stesso in maniera idonea per il suo riutilizzo o riciclaggio;

   dd-decies) commissione di gestione: la quota in denaro che viene riconosciuta all'esercente a ristoro dei maggiori costi di gestione per la partecipazione al sistema di deposito;

   dd-undecies) alimenti: qualsiasi sostanza o prodotto così come definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;»;

   b) l'articolo 219-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 219-bis.
(Sistemi di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggio)

   1. Conformemente alla gerarchia dei rifiuti, al fine costituire una filiera per il deposito cauzionale degli imballaggi in vetro plastica e metallo contenenti liquidi a fini alimentari e allo scopo di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso una economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale, ovvero in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione.
   2. Il Ministero della transizione ecologica ai sensi e nelle modalità di cui all'articolo 221-bis del presente decreto legislativo provvede a riconoscere i soggetti che intendono attivare il sistema di deposito cauzionale di cui al comma 1.
   3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1 nonché le sanzioni da applicare nel caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del sistema di deposito cauzionale.
   4. Nel rispetto dei valori stabiliti con il decreto di cui al comma 3, il sistema autonomo sia in forma individuale che in forma collettiva determina annualmente l'ammontare della quota del deposito cauzionale da restituire ai consumatori, l'ammontare della commissione di gestione da versare al venditore commisurata agli imballaggi raccolti ed avviati al recupero, istituisce appositi marchi da apporre sull'etichetta dell'imballaggio. L'elenco dei marchi da apporre sull'etichetta, l'importo della cauzione e la commissione di gestione vengono trasmessi al Ministero della transizione ecologica entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Ministero della transizione ecologica valuta la congruità dei valori stabiliti e se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico.
   5. La quota del deposito cauzionale da restituire al consumatore, deve essere indicata nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi.
   6. I titolari di punti di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi ove avvenga somministrazione o distribuzione di alimenti di cui al comma 1, provvedono alla raccolta degli imballaggi restituiti dai consumatori versando ai medesimi la quota della cauzione nelle modalità e nella misura stabilita ai sensi dei commi 3 e 4.
   7. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati sottoposti a cauzione di norma negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, o in altro punto di vendita che distribuisce analogo prodotto, ricevendo in cambio la cauzione versata o a scelta del consumatore stesso, un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente.
   8. Al fine di favorire la raccolta di cui al comma 5, i rivenditori di alimenti disciplinati dalla presente legge possono installare di propria iniziativa, o su richiesta del consorzio costituito ai sensi del presente articolo all'interno di spazi a loro disposizione sistemi automatici per la separazione dei vari contenitori, secondo la distinzione in materiali e colori degli stessi, e sono tenuti ad applicare una cauzione uguale per ogni tipo di contenitore al fine di evitare scelte preferenziali tra diversi tipi di contenitore in ragione del diverso importo di cauzione».
9.049. Penna, Maraia, Buffagni, Deiana, Licatini, Papiro, Grillo, Vianello, Grippa, Nappi, Villani, Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. Tali macchinari, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.
  2. I distributori di cui al comma 1 riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie dopo il consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9.03. Rotta, Pezzopane, Buratti, Morgoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rimodulazione della tassa di concessione governativa del porto di fucile)

  1. In ragione della mancata possibilità di esercizio e utilizzo della licenza di porto di arma lunga per il tiro al volo di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 323, e di porto di fucile anche per uso di caccia di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, a causa delle misure di contenimento da COVID-19, la riscossione della tassa di concessione governativa di cui alla tariffa, articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non è applicata nell'anno 2021 ed è ridotta del 50 per cento per gli anni 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 460 milioni di euro per l'anno 2021 e a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9.050. Caretta, Ciaburro, Trancassini.

ART. 10.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I ricavi di cui all'articolo 81, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, così come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, vanno riferiti al periodo di imposta precedente a quello di effettuazione dell'investimento.
10.8. Morani, Rossi, Prestipino, Lotti, De Menech, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Nitti, Orfini.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole: «e che svolgono attività sportiva giovanile,» aggiungere le seguenti: «e nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398».

   b) al comma 2, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 200 milioni;

   c) al comma 5, sostituire le parole: 180 milioni con le seguenti: 300 milioni;

   d) al comma 8, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, al comma 14 sostituire le parole: pari a 369 milioni con le seguenti: pari a 619 milioni.
10.5. Rossi, Lotti, Prestipino, De Menech, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Nitti, Orfini.

  Al comma 2, dopo le parole: per l'anno 2021, inserire le seguenti: aumentato delle eventuali risorse non utilizzate per l'anno 2020,.
10.23. Valente.

  Al comma 3, sostituire la parola: 56 con la seguente: 500.
10.25. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, dopo le parole: a ristoro delle spese sanitarie aggiungere le seguenti: , di sanificazione e prevenzione e.
10.32. Barelli, Versace, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è istituito, per l'anno 2021, nella stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro per far fronte alle ingenti spese di gestione degli impianti natatori e per consentire la riapertura degli stessi e la conseguente ripresa di servizi indispensabili per favorire il benessere psico-fisico delle persone;
  3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 4 dopo le parole: di cui al comma 3, aggiungere le seguenti: e 3-bis.
10.10. Rossi, Lotti, Prestipino, De Menech.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di promuovere le iscrizioni e i rinnovi degli abbonamenti in palestra è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinata alla concessione di un contributo pari al 30 per cento del costo sostenuto, e comunque in misura non superiore a 150 euro, per l'acquisto dell'abbonamento annuale effettuato entro il 15 settembre 2021. Il presente contributo è cumulabile con le modalità di rimborso, di cui all'articolo 36-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, individuate a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19. Tale contributo è erogato tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e i requisiti per l'erogazione.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
10.20. Tuzi, Papiro, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Vacca, Valente.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. All'articolo 30, comma 14-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2019» inserire le seguenti: «e per il biennio 2020-2021», ed al secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2019» con le seguenti: «, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2019 ed entro il 28 febbraio 2021».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 13 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10.3. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 5, sostituire la parola: 180 con la seguente: 360.
10.26. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: 180 milioni con le seguenti: 380 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 195,3 milioni.
10.35. Versace.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, sostituire le parole: 180 milioni con le seguenti: 280 milioni;

   b) al comma 14, sostituire le parole: 369 milioni, con le seguenti: 469 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 700 milioni.
10.22. Valente.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, sostituire le parole: 180 milioni con le seguenti: 330 milioni;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Una quota pari a 150 milioni del Fondo di cui al comma 5 è riservato al sostegno di società e associazioni sportive, iscritte al registro CONI, affiliate alla Federazione italiana nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale, alla Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato ovvero ad un ente di promozione sportiva, e destinato alla gestione delle piscine. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto, definiti anche in base alle dimensioni delle piscine, nonché le modalità di erogazione del contributo;

   c) al comma 14, sostituire le parole: 369 milioni con le seguenti: 519 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
10.21. Valente, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Villani.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 180 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni in oggetto pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
10.11. Nobili, Del Barba.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo di cui al comma 5 è destinata al sostegno delle scuole di danza private che non si configurano come Associazioni sportive dilettantistiche o Società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al Coni.
10.12. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 6, dopo le parole: associazioni e società sportive dilettantistiche aggiungere le seguenti: o enti locali che gestiscono impianti sportivi.
10.2. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato «Fondo per lo sport», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla erogazione di contributi a fondo perduto agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti natatori o impianti sportivi al chiuso con superfici complessive superiori a 1.000 metri quadrati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, sono definite le modalità di accesso delle risorse di cui al presente comma, da ripartire in proporzione alla perdita di fatturato registrata nell'2020 rispetto all'anno 2019.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10.16. Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 15, comma 1, testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera i-quinquies con la seguente:
  «i-quinquies): le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive.»

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede come segue:

   a) quanto all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77;

   b) a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.30. Roberto Rossini, Tuzi.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. All'articolo 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «anche per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2020, 2021 e 2022».
  13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 22 milioni di euro per l'anno 2023, a 14 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente articolo con le seguenti: Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13 del presente articolo.
10.27. De Menech, Rossi.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

  13-bis. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al 50 per cento del credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale. Per il restante 50 per cento del credito vantato, ai soggetti acquirenti dei servizi sportivi spetta un credito d'imposta».

  13-ter. Ai soggetti acquirenti, i quali forniranno prova di aver rinunciato al credito ed ai voucher di cui al comma 1 del presente articolo nonché del versamento effettuato, spetta un credito d'imposta nella misura pari all'ammontare del corrispettivo versato per i periodi non fruiti.
10.28. Roberto Rossini, Tuzi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera e) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono soppresse le seguenti parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».
10.9. Lotti, Rossi, Prestipino, De Menech, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Nitti, Orfini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al 50 per cento del credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale. Per il restante 50 per cento del credito vantato, ai soggetti acquirenti dei servizi sportivi spetta un credito d'imposta.».
10.15. Prisco, Rachele Silvestri, Albano, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e anno 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate ad interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro Italico e delle aree e manufatti ad essi connessi.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 14 col seguente: 14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 373 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire, rispettivamente, le parole: 800 milioni e le parole: 100 milioni con le seguenti: 796 milioni e 96 milioni.
10.31. Pella, Versace, Battilocchio, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, De Angelis.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

  13-bis. Le disposizioni dei commi da 8 a 13 si applicano anche per le esigenze di liquidità, previste dall'articolo 14 comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.
10.33. Barelli, Versace, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Pella.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Per l'anno 2021, alle società e associazioni sportive dilettantistiche titolari di un diritto reale sugli immobili e alle società titolari di un diritto reale sugli immobili dati in locazione o comodato nei quali si svolge l'attività sportiva si applica il regime di esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e articolo 91-bis commi 2 e 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.
10.14. Prisco, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

  13-bis. Al comma 9, lettera e), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «sportive», sono inserite le seguenti: «professionistiche nonché quelle» e dopo le parole: «ai lavori» sono inserite le seguenti: «di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici e privati nonché ai lavori».
10.24. Valente.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: «comunque non superiore a ulteriori tre anni,» sono aggiunte le seguenti: «o cinque anni nel caso di impianti natatori,».
10.13. Prisco, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi da 7 a 11 sono abrogati;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti e di sostegno al settore sportivo».
10.19. Spadafora.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente

  13-bis. All'articolo 216, comma 2 del decreto-legge 19 maggio, 2020 n. 34, le parole: «il 31 luglio 2023» sono sostituite con le seguenti: «il 31 luglio 2026».
10.7. Prestipino, Rossi, Lotti, De Menech, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Nitti, Orfini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente

  13-bis. All'articolo 216, comma 4 del decreto-legge 19 maggio, 2020 n. 34, le parole: «entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva» sono soppresse.
10.6. Rossi, Lotti, De Menech, Prestipino, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Nitti, Orfini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente,

  13-bis. All'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «e nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021 per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori dell'evento del MotoGp del Mugello, limitatamente ai costi diretti sostenuti per l'organizzazione dell'evento, non coperti dai ricavi a causa dell'annullamento della presenza del pubblico dovuta all'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52».
10.4. Lotti.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:

  14-bis. Alle associazioni e società sportive iscritte al registro CONI e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori è riconosciuto un contributo a fondo perduto nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori anche polivalenti il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione delle somme stabilite. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
10.34. Pella, Barelli, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente ai periodi di chiusura totale o parziale dell'impianto ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. Tale riduzione è applicata ai canoni successivi alla entrata in vigore della presente norma per tutti quegli impianti sportivi che abbiano onorato i canoni di locazione durante il periodo di sospensione dell'attività. Per coloro che, invece, risultano inadempienti rispetto ai canoni pregressi, ma limitatamente ai mesi di sospensione dell'attività, la predetta riduzione è applicata, a partire dalla rata più risalente.
10.29. Roberto Rossini, Tuzi.

  Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro in forma di ASD o SSD in scadenza nel periodo dal 23 maggio al 31 luglio 2021. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 agosto 20201 senza applicazione di sanzioni e interessi.
  14-ter. I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo di cui al comma 1-bis e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
10.17. Del Barba.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Con riferimento agli impianti sportivi di cui ai commi 25 e 26 dell'articolo 90, della legge n. 289 del 2002 deve intendersi che la gestione di quelli privi di rilevanza economica debba essere ricondotta all'istituto della concessione.
10.1. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:

  14-bis. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «di 50 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
10.18. Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contributo a fondo perduto per i centri sportivi natatori)

  1. Al fine di sostenere una delle categorie più colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica COVID- 19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei Centri sportivi natatori costituiti in forma di società e associazioni dilettantistiche (SSD e ASD), affiliati alla Federazione italiana nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale o ad un Ente di promozione sportiva.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Il contributo spetta esclusivamente alle società e associazioni (SSD e ASD) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino regolarmente iscritte al Registro CONI delle ASD/SSD istituito in conformità all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.
  4. Il contributo stanziato è finalizzato al sostegno finanziario degli aventi diritto, quale contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nell'anno 2021, quali spese di locazione, rate di mutuo, spese di leasing, spese di energia elettrica, spese telefoniche e di connettività internet, spese di guardiania, segreteria e collaboratori, che non siano stati licenziati o messi in cassa integrazione, consumi idrici fatturati e ulteriori spese di gestione, nonché per favorire la ripartenza dell'attività natatoria.
  5. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto, in ogni caso, nel rispetto dei seguenti limiti massimi, in considerazione della capacità delle vasche presenti in ciascun centro sportivo natatorio:

   FASCIA A: piscine oltre i 2.000 mc: importo massimo euro 42.000;

   FASCIA B: piscine dai 1.001 mc ai 2.000 mc: importo massimo euro 35.000;

   FASCIA C: piscine dai 701 mc ai 1.000 mc: importo massimo euro 27.000;

   FASCIA D: piscine dai 401 ai 700 mc: importo massimo euro 23.000;

   FASCIA E: piscine dai 151 ai 400 mc: importo massimo euro 19.000;

   FASCIA F: piscine dai 50 mc ai 150 mc: importo massimo euro 15.000;

   FASCIA G: piscine in affitto con esclusiva dello spazio acqua: importo massimo euro 35.000 .

  6. Il contributo spetta al singolo centro sportivo natatorio, composto da una o più vasche. Qualora l'impianto sia costituito da due o più vasche, al fine di determinare la fascia di appartenenza di cui al comma 5, è considerato il volume complessivo di tutte le vasche presenti nel centro.
  7. Sono ricomprese nella fascia G di cui al comma 5, le Associazioni sportive dilettantistiche o Società sportive dilettantistiche che, pur non essendo proprietarie o concessionarie dirette dell'impianto natatorio, usufruiscono dell'uso riservato o in condivisione dello spazio acqua e che sostengono i costi di gestione dell'impianto stesso attraverso la corresponsione di un canone di locazione, comprensivo di dette spese gestionali, in favore di soggetti terzi. Nella fattispecie della fascia G, qualora il medesimo centro sportivo natatorio sia gestito da una pluralità di soggetti, spetta un contributo complessivo per centro e, pertanto, l'importo per ciascun soggetto è determinato in proporzione ai metri cubi di spazio acqua gestito sul totale dei metri cubi complessivi delle vasche dell'impianto natatorio e proporzionalmente al numero delle giornate e delle ore di gestione calcolate su base mensile e su base annuale. Resta fermo che il contributo spettante pro-quota non può essere superiore all'importo delle spese sostenute e deve essere ricompreso nei limiti del contributo massimo riconoscibile per l'intero impianto natatorio.
  8. Per contributo per la ripartenza dell'attività natatoria si intendono le risorse necessarie a ristorare gli aventi diritto per gli oneri sostenuti per il riavvio, quali lo svuotamento e riempimento delle vasche, la sanificazione di ambienti, filtri e tubazioni, l'elaborazione di protocolli di ripartenza, pubblicità e promozione, manutenzioni straordinarie dell'impianto per garantire il riavvio dello stesso ed oneri vari.
  9. Gli importi massimali stabiliti per ciascuna fascia di appartenenza ai sensi del comma 5, sono incrementati sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

   a) al possesso del requisito di scuola nuoto federale, dimostrato con attestazione della Federazione di appartenenza ed esplicitato il relativo costo puntuale sostenuto, è riconosciuto un incremento massimo di euro 3.000;

   b) alla presenza di atleti agonisti, esclusi i master, che partecipano alle attività nazionali federali, dimostrata con attestazione della Federazione di appartenenza ed esplicitato il relativo costo puntuale sostenuto, è riconosciuto un incremento massimo del 10 per cento dell'importo del massimale spettante per fascia fino a 30 atleti, e del 15 per cento oltre i 30 atleti;

   c) alla presenza di atleti di interesse nazionale che siano in preparazione di campionati nazionali assoluti, per i Mondiali, ovvero per le Olimpiadi, dimostrata con attestazione della Federazione di appartenenza ed esplicitato il relativo costo puntuale sostenuto, è riconosciuto un incremento massimo del 10 per cento dell'importo del massimale spettante per fascia fino a 5 atleti e del 15 per cento oltre i 5 atleti.

   I requisiti di cui al presente comma devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza di contributo.

  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Governo competente in materia di sport, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, le procedure di ammissibilità e istruttoria delle istanze, le cause di esclusione, le modalità di attuazione e di erogazione del contributo, i controlli e la revoca dello stesso.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
10.021. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di azionariato diffuso per le società sportive)

  1. Le disposizioni del presente articolo, sono finalizzate a promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche, attraverso interventi d'incentivazione fiscale di cui al successivo comma 3.
  2. Per le finalità indicate dal precedente comma, le società sportive professionistiche o dilettantistiche basate sull'azionariato diffuso o popolare, sono costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le società sportive professionistiche e dilettantistiche, devono adeguare il proprio statuto, al fine di consentire forme di azionariato diffuso in grado di coinvolgere una maggiore partecipazione collettiva.
  4. In caso di inadempienza, l'organismo federale competente, provvede alla nomina di un commissario per ogni società con il compito di procedere all'adeguamento entro tre mesi dal suo insediamento.
  5. All'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento, dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da parte di persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata».
  6. L'investimento massimo detraibile di cui al comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 50.000 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
  7. Alle società sportive professionistiche o dilettantistiche, con sede legale in Italia, che deliberino un aumento di capitale ai sensi del presente articolo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle persone fisiche, sostenitori sportivi beneficiari della detrazione di cui al comma 5. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 20 al 30 per cento, qualora le persone fisiche, sostenitori sportivi beneficiari della detrazione di cui al comma 1, detengano una percentuale del capitale sociale della società sportiva professionistica o dilettantistica, pari ad almeno il 50 per cento più uno del capitale versato.
  8. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta di cui al comma, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione dei benefici fiscali, di cui al presente articolo.
  10. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti de minimis.
  11. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti giuridici a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello di entrata in vigore.
10.020. Buffagni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 207, n. 117)

  1. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».
  2. All'articolo 85, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 1».
10.08. Lepri, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contributo a fondo perduto per sospensione temporanea attività sportiva a causa restrizioni COVID-19 – Voucher «lo sport è salute»)

  1. Al fine di agevolare la ripresa economica delle attività sportive e assicurare un adeguato ristoro ai cittadini, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti acquirenti che nel corso degli anni 2020 e 2021 hanno sostenuto i costi relativi ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, non fruendo dei servizi acquistati a seguito della sospensione delle attività sportive.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 consiste in un voucher denominato «lo sport è salute» ed è pari all'importo della spesa sostenuta dal cittadino per l'acquisto dei contratti di abbonamento di cui al presente articolo.
  3. Fanno fede al fine del riconoscimento dell'importo di cui al comma precedente, i documenti fiscali rilasciati dal gestore dell'attività, attestanti e comprovanti il pagamento effettuato, per i quali non sia stata presentata da parte dei soggetti acquirenti istanza di rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell'attività sportiva, né sia stato fruito alcun servizio.
  4. Il voucher è rilasciato dall'Agenzia delle entrate competente per territorio, dietro presentazione del documento fiscale, che comprovi l'effettuazione del pagamento e della dichiarazione, controfirmata dal gestore dell'impianto, che attesti che il servizio non è stato fruito a seguito della sospensione temporanea dell'attività sportiva a causa restrizioni COVID-19.
  5. Il voucher di cui al presente articolo potrà essere utilizzato presso qualunque struttura sportiva, regolarmente registrata, che potrà richiedere entro il 31 dicembre 2021, all'Agenzia delle entrate competente per territorio, l'accreditamento delle somme a rimborso totale del valore dei voucher presentati presso la propria struttura.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
10.015. Papiro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione del bonus 110 per cento energetico e antisismico agli impianti sportivi e agli impianti natatori)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi»;

   b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   «e-bis) alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte all'apposito registro presso il CONI che gestiscono, a qualsiasi titolo, impianti sportivi con particolare riferimento agli impianti natatori»;

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (Fondo Cashback);

   b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.024. Pella, Versace, Barelli, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Detrazione acquisto dei nuovi abbonamenti associazioni sportive)

  1. Dopo la lettera e-quater) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

   e-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto dei nuovi abbonamenti acquistati presso le aziende del settore sportivo e dilettantistico, ovvero attività sportive gestite da associazioni o le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) o da società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente. La percentuale di detrazione è del 100 per cento per i minori a carico, 70 per cento per gli over 65, e 50 per cento per le restanti fasce di età.

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
10.013. Tateo, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

  1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021.
10.07. Lepri, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

  1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
  2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
  3. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.
10.016. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Voucher palestre e centri sportivi)

  1. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite mediante assegnazione di voucher del valore di 300 euro a tutti i soggetti con ISEE inferiore a 150.000 euro l'anno.
  3. Con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del fondo oltre che per la richiesta dei voucher.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*10.01. Sodano, Villarosa, Testamento, Menga, Raduzzi.
*10.022. Ehm, Villarosa, Romaniello.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del termine per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto per interventi su immobili turistico ricettivi nei territori colpiti dal sisma)

  1. All'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   «3. Le imprese turistico ricettive che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 possono versare oltre i termini normalmente applicabili, e comunque entro il 31 dicembre 2026, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 30.
   4. All'imposta sul valore aggiunto relativa alle fatture di cui al comma precedente è applicato il regime di inversione contabile, anche in deroga all'ultimo periodo della lettera a) del comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
10.04. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

  1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
10.09. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Abolizione superbollo)

  1. Al fine di consentire la ripresa delle vendite del settore automotive, sono abrogati il comma 21 dell'articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente decreto.
10.02. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)

  1. Al fine di consentire la ripresa delle vendite del settore automotive, la lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis1 decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogata.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale misura, previsti in euro 100 milioni per l'anno 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente decreto.
10.03. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere, il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'istituto superiore di sanità» sono soppresse.
  2. L'articolo 66-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è abrogato.
10.06. Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura che nel corso di controlli e verifiche venga trovata sprovvista di tale dicitura, ovvero priva di riferimento alla norma istitutiva dell'incentivo, è considerata comunque valida e non determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria».
10.012. Ribolla, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure a favore dello sport)

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «24 anni».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 34,6 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.014. Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sospensione Isa trasporto persone)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, per l'anno d'imposta 2021 sono sospesi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.
10.017. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivo per l'acquisto di veicoli a motore a basse emissioni)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica con emissioni di anidride carbonica (CO2) inferiori a 130 g/km, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, è riconosciuto un contributo di 2.000 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 200 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 150 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
10.05. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Imprese sportive in forma cooperativa)

  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: «Titolo V», sono aggiunte le seguenti: «e Titolo VI»;

   b) all'articolo 7, comma 1, lettera h), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto specificamente previsto per le società cooperative»;

   c) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «Titolo V», sono aggiunte le seguenti: «e Titolo VI»;

   d) all'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «società a responsabilità limitata», sono aggiunte le seguenti: «, anche in forma cooperativa».
*10.010. Buratti.
*10.011. Marco Di Maio, Del Barba, Nobili.
*10.018. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*10.019. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Associazioni sportive dilettantistiche)

  1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19, le concessioni a tali soggetti degli impianti sportivi su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative».
10.023. Fassina, Stumpo, Pastorino.

ART. 11.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: successivamente alla data con le seguenti: trascorsi 30 giorni dalla data.
11.17. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le finalità di cui alla lettera a) del medesimo comma, anche avvalendosi delle camere di commercio. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, nonché di evitare un pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia orientale, sono istituite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa e Siracusa. La Regione siciliana, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvede, entro il 31 dicembre 2021, anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
11.26. Prestigiacomo, Minardo, Ficara, Raciti, Pella, Scerra.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le finalità di cui alla lettera a) del medesimo comma, anche avvalendosi delle camere di commercio. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, nonché di evitare un pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia, sono istituite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni imprenditoriali, si provvede, entro il 31 dicembre 2021, anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il sistema camerale della regione Puglia e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
11.27. D'Attis.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È previsto il cofinanziamento a fondo perduto di cui al presente comma pari al 10 per cento del finanziamento per le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.»;

   b) al comma 3, lettera a), la parola: «dieci», è sostituita con la parola: «venticinque».
11.31. Pella.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: in settori o aree geografiche ritenuti prioritari inserire le seguenti: ivi comprese le attività esercitate da imprese agricole o connesse alle medesime.
*11.3. Frailis, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli.
*11.18. Gadda, Del Barba.
*11.33. Gagliardi

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del cinquanta per cento per le piccole imprese, fino ad un massimale di spesa di 30.000 euro, e del venticinque per cento per le medie e grandi imprese dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.”»;

   b) sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge, quanto a 1.600 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77.».
11.30. Mandelli, Giacomoni.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del cinquanta per cento per le piccole imprese, fino ad un massimale di spesa di 30.000 euro, e del venticinque per cento per le medie e grandi imprese dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.».
*11.10. Del Barba, Moretto.
*11.22. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*11.28. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
11.19. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere la rete delle associazioni italiane nel mondo nella loro costante funzione di irradiazione del modello di vita italiana e di promozione dei prodotti italiani, minacciate nella loro sopravvivenza dal prolungato fermo delle attività associative dovuto alle misure di contenimento della pandemia, è disposto un ristoro di 3 milioni di euro per il 2021 e di 2 milioni di euro per il 2022.

   Nel bilancio del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale è costituito un apposito capitolo, denominato «Fondo per il sostegno della rete associativa italiana nel mondo», al quale potranno attingere, con motivata richiesta, i rappresentanti diplomatici e consolari nei casi in cui l'intervento sia ritenuto indispensabile per il proseguimento dell'attività del sodalizio associativo.
11.9. La Marca, Schirò, Quartapelle Procopio, Fassino, Delrio, Boldrini, Boccia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.080 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, euro 3.526.432 per l'anno 2022, euro 3.632.225 per l'anno 2023, euro 3.741.191 per l'anno 2024, euro 3.853.427 per l'anno 2025, euro 3.969.030 per l'anno 2026, euro 4.088.101 per l'anno 2027, euro 4.210.744 per l'anno 2028, euro 4.337.066 per l'anno 2029 ed euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.
11.8. La Marca, Schirò, Quartapelle Procopio, Fassino, Delrio, Boldrini, Boccia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «di soci» sono aggiunte le seguenti: «, di azioni, quote o strumenti finanziari emessi da start-up italiane ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, italiani o esteri, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k) e k-ter), del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in misura comunque non superiore al 49 per cento del capitale sociale della start-up richiedente o del patrimonio dell'organismo di investimento. Gli interventi del fondo di cui al comma 1 a favore delle start-up italiane possono essere effettuati anche senza l'intervento della Simest S.p.A.».
  3-ter. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere, che ottengono finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere, da operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

   b) le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari che concedono finanziamenti agli operatori nazionali e alle loro controllate e collegate estere, o alla controparte estera».
11.20. Di Stasio, Alaimo, Giarrizzo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari, sono autorizzati i seguenti interventi:

   a) la spesa di euro 0,9 milioni per l'anno 2021 ed euro 3,5 milioni a decorrere dall'anno 2022 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

   b) la spesa di euro 3 milioni di euro per l'anno 2021 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.6. La Marca, Schirò, Quartapelle Procopio, Fassino, Delrio, Boldrini, Boccia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire il sostegno della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionali all'internazionalizzazione delle imprese italiane, e al contempo garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «di euro 2.600.000 annui a decorrere dall'anno 2021».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.7. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio, Fassino, Delrio, Boldrini, Boccia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire il sostegno della rete estera del MAECI alle imprese che operano sui mercati esteri, e nel contempo garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «di euro 2.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, incrementato dal comma 7 dell'articolo 77.
11.32. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire il sostegno della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alle imprese che operano sui mercati esteri, e nel contempo garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021», sono sostituite con le seguenti: «di euro 2.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.1. Siragusa, Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire il sostegno della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alle imprese che operano sui mercati esteri, e nel contempo garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.21. Di Stasio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2021 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.
  3-ter. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al comma 3-bis è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro.
  3-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 3-bis è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese.
  3-quinquies. Il contributo di cui al comma 3-bis è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: 1.600 milioni con le seguenti: 1.605 milioni di euro per l'anno 2021;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
11.29. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2021 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro;

   a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

   b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese;

   c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 77, comma 7, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
11.5. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Le ambasciate e i consolati italiani nel mondo promuovono presso le imprese, la comunità scientifica e la comunità di cittadini italiani residenti dei paesi ospitanti le norme introdotte a favore dell'attrazione del capitale umano di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, organizzando almeno una volta all'anno presentazioni o eventi pubblici sul tema.
  4-ter. Le finalità di cui al comma precedente non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
11.16. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. L'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

   «1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  “2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, i soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, commi 1, 2 o 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, per l'intero periodo previsto dallo stesso comma, previo versamento di:

   a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si applicano ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
   2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), rientrati in Italia entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, pro tempore vigente alla data del rientro in Italia.
   2-sexies. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.”».
11.14. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere inteso nel senso che, ferme restando le condizioni previste dal comma in oggetto, possono optare per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute, per l'intero periodo previsto, tutti i soggetti di cui all'articolo 16, commi 1, 2 o 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
11.15. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

  1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.042. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

  1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
  2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.051. Murelli, Piastra, Ribolla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

  1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
  2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*11.0110. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*11.099. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*11.072. Baldini, Dall'Osso.
*11.041. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*11.044. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*11.0108. Pentangelo, Giacometto, Porchietto, Nevi, Paolo Russo, Sarro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione e proroga del meccanismo deflattivo circa il contenzioso relativo alle concessioni lacuali e fluviali)

  1. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni lacuali e fluviali, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:

   a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;

   b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

  2. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 1 è presentata entro il 15 dicembre 2021 ed entro il 30 settembre 2022 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal presente decreto.
11.014. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica in materia di determinazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in fine, è inserito il seguente paragrafo: «Tale misura non si applica agli stabilimenti balneari che, oltre al versamento del canone, sono tenuti a sostenere gli oneri aggiuntivi derivanti dagli obblighi concessori».
  2. All'onere di cui al comma 2, quantificato i 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
11.096. Mandelli, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica in materia di determinazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in fine, è inserito il seguente paragrafo: «Tale misura non si applica agli stabilimenti balneari che, oltre al versamento del canone, sono tenuti a sostenere gli oneri aggiuntivi derivanti dagli obblighi concessori».
11.087. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione del canone per l'utilizzo di aree demaniali marittime per operatori del commercio su aree pubbliche)

  1.All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che per le aree demaniali marittime non connesse alla balneazione, ovvero poste in essere da operatori commerciali su aree pubbliche, il cui corrispettivo è stabilito in euro 500».
11.065. Grimaldi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «a euro 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500».
  2. All'onere di cui al comma 2, quantificato i 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.095. Mandelli, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «a euro 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500».
*11.0111. Trano.
*11.016. Del Barba.
*11.086. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su base trimestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con un primo decreto da adottarsi entro il 31 luglio 2021 ed un secondo decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2022;

   b) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a), fatta salva, per i contratti che già contengano clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, la volontà delle parti di mantenere tale clausola, se più favorevole.

  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai successivi commi 7, 8, 9, 10.
  3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020.
  4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
  5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un manifesto ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, già contestato alla stessa, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
  6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
  7. Per far fronte alle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.
  8. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  9. Per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 7 e 8, si provvede alla copertura degli oneri con le modalità di cui al comma 10.
  10. Per le finalità di cui al comma 9, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei Prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
**11.022. Buratti.
**11.040. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure a sostegno delle start-up per lo sviluppo e l'implementazione delle tecnologie ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

  1. Al fine di favorire l'implementazione della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica, è concessa la detrazione di un importo pari al 70 per cento, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up per lo sviluppo e l'implementazione delle tecnologie ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, comunque riferite alla produzione, di ricerca di tecnologie pulite, per la produzione e il consumo di idrogeno.
  2. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione per tre anni, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi.
  3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
  4. A decorrere dall'anno 2021, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000. Per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up per lo sviluppo e l'implementazione delle tecnologie ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, come individuate dal comma 1.
  5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
  6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
  8. Agli derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 400 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
11.012. Vallascas, Trano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno)

  1. Al fine di incentivare nuove forme di mobilità sostenibile nel territorio nazionale, nel quadro delle misure di riduzione delle emissioni indicate dalla Commissione europea nel 2020, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, per lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto stradale e ferroviario.
  2. Le finalità di cui al precedente comma, sono destinate rispettivamente:

   a) per la realizzazione di infrastrutture ad idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile;

   b) per il finanziamento di specifici progetti sperimentali connessi all'aumento progressivo della mobilità a zero emissioni legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione delle tratte da diesel, all'idrogeno, finalizzati alla realizzazione di treni a celle a combustibile, nonché all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

  3. Per una fase pilota di sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, sono esentati per un periodo di esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema, sia dalle spese per i servizi di rete quali: trasmissione, distribuzione e misura dell'energia, del sistema elettrico nazionale.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi precedenti.
  5. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.010. Vallascas, Trano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale dell'energia ad idrogeno)

  1. Al fine di sostenere il settore dei sistemi per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno e stimolare la creazione delle infrastrutture sul territorio nazionale, in coerenza con le decisioni adottate in ambito europeo per il processo di decarbonizzazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, denominato «Fondo per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale dell'energia ad idrogeno»
  2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della transizione ecologica e delle infrastrutture e mobilità sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al precedente comma, in favore delle imprese industriali e manifatturiere che operano nel settore e delle tecnologie green dell'idrogeno, delle pile a combustibile e della mobilità elettrica compresa l'intera filiera industriale e commerciale per la all'attuazione dei programmi europei, tra i quali Horizon Europe e Digital Europe.
  3. I criteri e le modalità di cui al precedente comma, devono in ogni caso considerare:

   a) l'incentivazione della produzione di idrogeno prodotto esclusivamente da fonti rinnovabili, ovvero totalmente pulito e privo di emissioni climalteranti, per essere adeguatamente utilizzato nei trasporti, anche pesanti, come carburante alternativo per alimentare, senza combustione, i motori elettrici, generando un sistema di trasporti a zero emissioni e nei processi industriali che richiedono alte temperature;

   b) lo sviluppo sia delle infrastrutture per l'idrogeno, che consentano la mobilità dei veicoli che utilizzano celle a combustibile, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che le tecnologie relative ai differenti settori di competenza dell'idrogeno, nonché l'adeguamento della normativa nazionale dell'idrogeno e delle relative regolamentazioni in conformità agli standard europei e internazionali;

   c) il sostegno delle tecnologie rinnovabili non impattanti sul territorio, non comportanti consumo di suolo e collegate direttamente con utenza e centri di consumo, quali il fotovoltaico integrato con edifici, capannoni industriali e agricoli, patrimonio edilizio esistente ed eventuali altre infrastrutture integrabili, il mini eolico e altre forme similari quali il mini idroelettrico;

   d) la promozione degli hub per la produzione dell'idrogeno verde nelle aree portuali, al fine di sviluppare un sistema di distribuzione innovativo di ammoniaca verde dal quale derivare l'approvvigionamento di idrogeno verde, azzerando le emissioni di anidride carbonica.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
11.09. Vallascas, Trano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo del settore energetico idrogeno green)

  1. Al fine di avviare una fase pilota finalizzata allo sviluppo degli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione di un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrificata a zero emissioni, per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

   a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

   b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

   c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro tre anni dalla notifica.

  2. Le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati.

  3. L'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni sarà garantita per un periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite.

  4. Eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di dieci anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale.

  5. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

  6. L'esenzione di cui al presente articolo è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.
  7. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al presente articolo, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, .
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle dogane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  9. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
  economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente articolo, anche al fine di elaborare ulteriori proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.
  10. L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'ARERA. L'Autorità esamina le domande pervenute entro sessanta giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi l'Autorità, al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.013. Vallascas, Trano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure fiscali per gli investimenti e la ricerca nelle ZES dell'idrogeno pulito)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

   le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 202»;

   dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le nuove imprese e quelle già esistenti, operanti nel settore dell'idrogeno e delle pile a combustibile, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle ZES, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato italiano relativo ai sistemi per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno e di stimolare la creazione delle infrastrutture dedicate, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 100% con la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi agli interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree di localizzazione dell'investimento nonché quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile.».

   b) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) ciascun posto di lavoro determinato attraverso l'investimento è mantenuto nell'impresa beneficiaria di cui al secondo periodo del comma 2, per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese, come definite da Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003»;

   c) al comma 4, dopo le parole: «quanto disposto dall'articolo 14» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2»;

   d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

   «4-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incrementare i livelli di competitività e di sviluppo delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali, che svolgono attività di produzione e di ricerca nel settore dell'idrogeno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per il sud e la coesione territoriale, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità relative al Piano d'intervento denominato “Piano grandi investimenti ZES per lo sviluppo dell'idrogeno” a cui sono destinati 200 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2023 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli strumenti di azione del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, i requisiti e le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi, le tipologie e i limiti dimensionali minimi di investimento previsti dal Piano.
   4-ter. Il Piano di cui al precedente comma, può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.
   4-quater. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 200 milioni di euro nel 2021, 200 milioni di euro nel 2022, 350 milioni di euro nel 2023 e 150 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 29 della presente legge. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
11.011. Vallascas, Trano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Prestiti partecipativi)

  1. Al fine di sostenere la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che soddisfino le seguenti condizioni:

   a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;

   b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero, edile, dei servizi alle imprese e del commercio;

   c) non essere sottoposte o ammesse a procedura concorsuale ovvero non essere stata presentata o depositata, nei confronti di esse o da esse stesse, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;

   d) non rientrante, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014).

  2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche e integrazioni, le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono concedere un finanziamento a tasso agevolato, della durata massima di 72 mesi, incluso un periodo di preammortamento di 24 mesi, con garanzia del citato Fondo centrale al 90 per cento, per l'importo massimo di 5 milioni di euro, nel rispetto del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, e della Comunicazione della Commissione COM 2020/C 91 I/01, ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, che sottoscrivano un aumento di capitale sociale attraverso:

   a) aumenti di capitale sociale a pagamento a decorrere dall'anno di esercizio in cui viene erogato il finanziamento, ove la misura dell'aumento previsto per il primo anno sia integralmente sottoscritta dai soci e versata nella misura del 25 per cento dell'aumento stesso;

   b) l'impegno dei soci ad effettuare versamenti annuali in conto capitale proprio e a non prelevare gli stessi prima dell'estinzione del prestito. Sono considerati validi, ai fini dell'aumento del capitale proprio, i versamenti effettuati nelle modalità di versamenti infruttiferi, i versamenti in conto futuro aumento capitale e gli altri versamenti previsti dalla normativa vigente.

  3. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento. L'investimento massimo del conferimento in denaro su cui calcolare il credito d'imposta, di cui al periodo precedente, non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
  4. Ai soggetti che effettuano aumenti di capitale di cui al comma 2, del presente articolo, si applica la piena deducibilità degli interessi passivi del finanziamento dall'imposta sul reddito delle società.
  5.L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
11.063. Buffagni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

   (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

  1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 120-quaterdecies, è inserito il seguente:

«Art. 120-quaterdecies.1.
(Rimborso anticipato)

   1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»;

   b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

   «1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e120-quater»;

   c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 125-sexies.
(Rimborso anticipato)

   1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
   2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
   3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
   4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
   5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

   a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

   b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

   c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

   d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.».

  2. L'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
*11.068. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*11.0100. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Tax credit cerimonie)

  1. Per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, per il pagamento di servizi relativi alla organizzazione e realizzazione di cerimonie offerti dai soggetti che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 18.12.0, 18.13.00, 74.10.2, 74.10.29, 74.20, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.12, 74.20.19, 96.09.05.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.
  3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo soggetto economico;

   b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

  4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con i soggetti economici di cui al medesimo comma, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
  5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai soggetti economici di cui al comma 1 sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, i soggetti economici di cui al comma 1 e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
  7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.058. Manzo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Tax credit cerimonie)

  1. Per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, per il pagamento di servizi relativi alla organizzazione e realizzazione di cerimonie offerti dai soggetti che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 18.12.0, 18.13.00, 74.10.2, 74.10.29, 74.20, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.12, 74.20.19, 96.09.05.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.
  3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo soggetto economico;

   b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

  4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con i soggetti economici di cui al medesimo comma, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
  5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai soggetti economici di cui al comma 1 sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, i soggetti economici di cui al comma 1 e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
  7 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 400 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.098. Mandelli, Pella, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Tax credit cerimonie)

  1. Per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, per il pagamento di servizi relativi alla organizzazione e realizzazione di cerimonie offerti dai soggetti che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 18.12.0, 18.13.00, 74.10.2, 74.10.29, 74.20, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.12, 74.20.19, 96.09.05.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.
  3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo soggetto economico;

   b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

  4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con i soggetti economici di cui al medesimo comma, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
  5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai soggetti economici di cui al comma 1 sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, i soggetti economici di cui al comma 1 e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
11.089. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo matrimoni)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni, degli eventi privati e dell'organizzazione di feste e cerimonie che abbiano subito pregiudizio a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77
11.04. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e 2022 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

   a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

   b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.
  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede:

   a) quanto a 5.000 milioni di euro annui per l'anno 2022, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 luglio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni per l'anno 2022. Entro la data del 15 gennaio 2023, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per il 2023. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;

   b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
11.083. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e 2022 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

   a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

   b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.
  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
11.082. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di TARI)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la TARI di cui all'articolo 1, commi da 651 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i soggetti di cui all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rideterminata tenendo conto del periodo di chiusura dell'attività medesima disposta con provvedimenti delle autorità competenti.
  2. L'importo totale da versare per il tributo di cui al comma 1 è determinato riducendo l'importo dovuto di una percentuale corrispondente ai giorni di chiusura rapportata su base annua.
  3. L'importo così determinato può essere versato in un'unica rata entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero in due rate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 dicembre e il 16 giugno del medesimo anno.
  4. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dei tributi di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa.
  5. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Con provvedimento del direttore delle Agenzie delle entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
11.056. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) al comma 2, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11.043. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni fiscali in materia di acquisti esentasse)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. L'attività di gestione e recupero dell'imposta tramite società di intermediazione finanziaria è sottoposta a regime autorizzatorio, nel rispetto dei princìpi e delle regole europei e nazionali, ad imprese con pregressa esperienza nel settore in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico con sede legale nella Repubblica italiana, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica. L'autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni essenziali: a) sia adottata la forma di società per azioni o in accomandita per azioni; b) il capitale sociale versato non sia inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società azioni; c) l'oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di intermediazione per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d) detta attività di intermediazione costituisca attività principale o prevalente sotto il profilo economico e organizzativo, in base ai parametri individuati dalla stessa determina; e) gli esponenti aziendali, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci e i revisori posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità, e indipendenza previsti dal relativo regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze e la cui mancanza determina la decadenza dalla carica; f) la società autorizzata corrisponde all'erario un canone annuo pari al 10 per cento dell'imposta incassata; g) l'importo relativo al recupero dell'imposta, corrisposta direttamente dall'autorizzato, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo della stessa imposta relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione.
   2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti ulteriori criteri e modalità per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis».

  2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente norma sono destinate all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per gli investimenti strategici sul turismo.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al comma 1.
11.059. Masi, Di Lauro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno al settore pirotecnico)

  1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto della crisi economica sulle aziende operanti nel settore pirotecnico, si applica alle commissioni di spettacoli pirotecnici che si svolgeranno nel biennio 2021-2022 l'aliquota di cui alla Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. A tutti i soggetti che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione all'ingrosso o al dettaglio di prodotti pirotecnici e a tutti i soggetti organizzatori di spettacoli pirotecnici è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50.000 euro per ciascun soggetto, pari ad una percentuale del 70 per cento dell'ammontare delle perdite di fatturato subite nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019.
  3. Al fine di perseguire l'effetto di stimolare la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte dei privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato «Fondo per gli spettacoli pirotecnici», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per le finalità di cui al comma 4.
  4. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus spettacoli pirotecnici per la commissione di uno spettacolo svolto negli anni 2021 e 2022, da corrispondere sotto forma di credito d'imposta pari al 60 per cento della spesa sostenuta.
  5. Il bonus spettacoli pirotecnici di cui al comma 4 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  6. A tutte le imprese del settore pirotecnico residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti e spese per la partecipazione a fiere ed eventi nazionali e internazionali di settore, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento della spesa sostenuta entro il 30 giugno 2022.
  7. Per le imprese ammesse al credito d'imposta di cui al comma 6, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
11.039. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici agli immobili strumentali)

  1. Al fine di valorizzare e modernizzare il patrimonio immobiliare del settore turistico, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche agli interventi realizzati per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture utilizzate ad uso ricettivo turistico-alberghiero di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le regole, i termini e le modalità applicative relative agli interventi di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Fondo Cashback);

   b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.080. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici agli immobili strumentali)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche agli interventi realizzati su immobili strumentali all'esercizio d'impresa, arte o professione effettuati dalle persone fisiche e giuridiche nell'esercizio della propria attività.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le regole, i termini e le modalità applicative relative agli interventi riguardanti le nuove categorie di immobili rientranti nella disciplina.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Fondo Cashback);

   b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.079. Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici agli immobili strumentali)

  1. Al fine di valorizzare e modernizzare il patrimonio immobiliare del settore turistico, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche agli interventi realizzati per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture utilizzate ad uso ricettivo turistico-alberghiero di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le regole, i termini e le modalità applicative relative agli interventi di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.047. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico alle imprese delle aree interne)

  1. Al fine di incentivare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, alle imprese ivi operanti è concesso di accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per importi non superiori a 150.000 euro.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.049. Caparvi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici agli immobili strumentali)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche agli interventi realizzati su immobili strumentali all'esercizio d'impresa, arte o professione effettuati dalle persone fisiche e giuridiche nell'esercizio della propria attività.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le regole, i termini e le modalità applicative relative agli interventi riguardanti le nuove categorie di immobili rientranti nella disciplina.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.046. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.»;

   b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

   «10-bis. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
   10-ter. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere a), b) o c) del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili.».
11.033. Del Barba.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 e D/8.».
11.023. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure a sostegno della patrimonializzazione delle imprese)

  1. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, possono trasformare una quota parte o l'integrità del finanziamento bancario garantito dal Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche e integrazioni, alla condizione di sottoscrivere un aumento di capitale sociale di pari importo.
  2. La quota di capitale sociale aumentato ai sensi del comma 1, è destinata ad una riserva straordinaria del patrimonio dell'impresa, non distribuibile tra i soci e vincolata al pagamento dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 4 per cento ogni anno.
  3. In relazione e nella misura dell'estinzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1, alle banche, agli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e agli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, è riconosciuto un credito d'imposta.
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
11.062. Buffagni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure a sostegno del settore della ristorazione collettiva)

  1 Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare al finanziamento di interventi a sostegno del settore della ristorazione collettiva. Il ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad individuare le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma a condizione di una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30 per cento nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente. Al fine di sostenere anche il settore dell'agricoltura italiana, tra i criteri di riparto di cui al secondo periodo, è individuato quale criterio prioritario di accesso alle risorse, la somministrazione di alimenti prodotti interamente in Italia.
  2 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
11.077. Nevi, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per l'indennizzo delle imprese operanti nei settori dello spettacolo di musica dal vivo, discoteche, sale da ballo, live-club, e simili)

  1. Per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, alle imprese del settore dello spettacolo di musica dal vivo, discoteche, sale da ballo, live-club e simili, di un contributo a fondo perduto parametrato al calo di fatturato registrato tra l'anno 2019 e l'anno 2020, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1 del presente decreto.
  2. Con apposito decreto del Ministero per la cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.024. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure di sostegno alla ricontrattazione delle locazioni commerciali)

  1. All'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. A fronte di una decurtazione di almeno il 30 per cento del canone di locazione annuale rispetto al precedente, determinata a seguito di rinegoziazione dell'accordo in essere o di novazione dello stesso in accordo tra le parti, al locatore è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, esclusivamente sui redditi fondiari prodotti, con aliquota pari al 15 per cento.
   1-ter. Il regime di cui al comma precedente è riconosciuto esclusivamente a seguito di rinegoziazione delle condizioni del contratto o di stipula di un nuovo accordo tra le parti in entrambi i casi assistite dalle rispettive Associazioni di categoria di appartenenza.
   1-quater. La possibilità di stipulare un nuovo contratto o di rideterminare le condizioni dell'accordo vigente decorre dal 1° gennaio 2021.».
11.031. Claudio Borghi, Gusmeroli, Binelli, Cavandoli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Murelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure di sostegno alla ricontrattazione delle locazioni commerciali)

  1. All'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «2. A fronte di una decurtazione di almeno il 30 per cento del canone di locazione annuale rispetto al precedente, determinata a seguito di rinegoziazione dell'accordo in essere o di novazione dello stesso in accordo tra le parti, al locatore è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, esclusivamente sui redditi fondiari prodotti, con aliquota pari al 15 per cento.
   3. Il regime di cui al comma precedente è riconosciuto esclusivamente a seguito di rinegoziazione delle condizioni del contratto o di stipula di un nuovo accordo tra le parti in entrambi i casi assistite dalle rispettive Associazioni di categoria di appartenenza.
   4. La possibilità di stipulare un nuovo contratto o di rideterminare le condizioni dell'accordo vigente decorre dal 1° gennaio 2021.».
11.081. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Aliquota IVA ridotta per la stampa su supporti riciclati)

  1. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-undevicies), è inserito il seguente:

    «127-vicies) stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi.».

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.08. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Aliquota IVA ridotta per la stampa su supporti riciclati)

  1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-undevicies), è inserito il seguente:

    «127-vicies) stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi.».

  2 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.097. Mandelli, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Aliquota IVA ridotta per la stampa su supporti riciclati)

  1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-undevicies), è inserito il seguente:

    «127-vicies) stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi.».
11.088. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione delle erogazioni liberali allo Stato ed enti pubblici)

  1. Per le iniziative promozionali che prevedono erogazioni liberali in natura allo Stato o ad enti pubblici, in deroga all'articolo 100, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera interamente deducibile il costo di acquisto dei beni donati ai fini dell'imposta sui redditi e ai fini Irap.
  2. Si considera altresì detraibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto assolta all'atto di acquisto dei beni successivamente oggetto di erogazioni liberali in natura allo Stato o ad enti pubblici.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
11.093. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni fiscali erogazioni liberali)

  1. Per le iniziative promozionali che prevedono erogazioni liberali in natura allo Stato o ad enti pubblici, in deroga all'articolo 100, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera interamente deducibile il costo di acquisto dei beni donati ai fini dell'imposta sui redditi e ai fini Irap.
  2. Si considera altresì detraibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto assolta all'atto di acquisto dei beni successivamente oggetto di erogazioni liberali in natura allo Stato o ad enti pubblici.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.028. Ribolla, Frassini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

  1. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento» e le parole: «300.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

   b) al secondo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento» e le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600.000 euro»;

   c) al terzo periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di euro».

  2. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.
11.0105. Pella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso) con contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. All'onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.
11.0109. Cattaneo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure di sostegno per il settore dei giochi)

  1. In ragione della straordinarietà e imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato a identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già prorogate che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
  2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022 per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
  3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per le predette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico, proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondere per la proroga della concessione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la predetta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 12 mesi.
  5. Le concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di trentasei mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze delle predette concessioni e posticipa la data di decorrenza di concessioni già assegnate ma non ancora avviate. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e sono determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza.
  6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga delle predette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1130 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nella determinazione degli importi da corrispondere per la proroga della concessione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3 e 4 come definiti con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.
  8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 5, come definiti con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in data 30 novembre 2021.
  9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
  10. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
  11. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita e il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre del 2022, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tranzo e di Bolzano e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale dei locali autorizzati alla raccolta del gioco.
  11. Restano fermi, per le attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 727 è abrogato.
11.069. Navarra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione della disciplina sulle manifestazioni a premio)

  1. Al fine di sostenere la ripresa dei consumi da parte delle famiglie, per gli anni 2021 e 2022, non si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2. Al fine di sostenere la ripresa dei consumi da parte delle famiglie, in deroga all'art. 19, comma 2, ultimo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
11.092. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
  2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo con pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.050. Alessandro Pagano, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
  2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 77, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
*11.015. Miceli.
*11.01. Napoli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
  2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
11.038. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Bonus mobili)

  1. Al fine di incentivare la produzione del mobile in Italia, al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 16, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per cento delle spese sostenute», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento delle spese sostenute».
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto è ridotto di 91 milioni di euro per l'anno 2022, 89 milioni di euro per l'anno 2023, 76 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di 57 milioni di euro per il 2032.
11.070. Fragomeli, Ciagà, De Micheli, Buratti, Sani, Topo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione della cessione del credito o sconto in fattura al bonus mobili)

  1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «g) acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 77 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 650 milioni.
11.091. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione della cessione del credito o sconto in fattura al bonus mobili)

  1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «g) acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.026. Ribolla, Frassini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito d'imposta bonus mobili)

  1. All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «g) acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

  2. Agli eventuali oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77, commi 8 e 10-13
*11.019. Lorenzin.
*11.0103. Mandelli.
*11.0112. Fassina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Cessione bonus mobili)

  1. All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «f-bis) acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».
11.066. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Fogliani.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga Nuova Sabatini)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.021. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rifinanziamento Nuova Sabatini – Beni strumentali)

  1. Al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso l'incentivazione degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nell'acquisto di strumentazioni innovative funzionali all'attività di impresa o nella loro acquisizione in leasing, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni .
11.061. Sut, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Pignatone, Alberto Manca, Parentela, Cillis.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 è differito al 30 giugno 2022. L'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, relativi all'esercizio finanziario 2020, non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo 1, comma 125-ter, primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124.
*11.067. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*11.076. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*11.0113. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*11.037. Del Barba.
*11.090. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

  1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture» sono sostituite dalle seguenti: «concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148» e le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le procedure previste dal presente codice»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio.».
11.074. Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di rafforzare la capacità di risposta per persone e nuclei familiari in condizione di povertà maggiormente esposti agli effetti dell'emergenza pandemica e alla crisi socio economica, all'articolo 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1), o per i quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza.».
11.0107. Pella, Paolo Russo, Musella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa)

  1. Il comma 13 dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito con il seguente:

   «13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata anche sotto forma di documento digitale sottoscritto con firma digitale certificata e marcatura temporale apposta. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.».
11.060. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.
  2. L'articolo 6-quinquies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato.
11.0104. Pella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)

  1. Il termine di centottanta giorno di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato di duecentosettanta giorni.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 ottobre 2021.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 917 del 22 dicembre 1986 e agli enti del terzo settore.
11.054. Del Barba.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure di sostegno agli intermediari e rappresentanti di commercio)

  1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»;

   b) le parole: «1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento»;

   c) le parole: «0,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 87 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.030. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure di sostegno agli intermediari e rappresentanti di commercio)

  1 All'articolo 66, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»;

   b) le parole: «1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento»;

   c) le parole: «0,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento».

  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in trecento milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11.078. Mandelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure in materia di indetraibilità dell'Iva)

  1. Al fine di sostenere la ripresa dei consumi da parte delle famiglie, per gli anni 2021 e 2022, non si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2. Al fine di sostenere la ripresa dei consumi da parte delle famiglie, in deroga all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.027. Frassini, Ribolla, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'imposta per la rivalutazione dei beni)

  1. All'articolo 1, comma 943, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 2 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente, pari a 8 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022 e 60 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.057. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione dell'ambito della rivalutazione generale dei beni d'impresa 2020)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Le disposizioni del comma 4-bis si applicano anche all'avviamento risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 in base ad una perizia di stima redatta da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, nel limite massimo del costo storico».
11.045. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Comunicazione tra imprese e utenti)

  1. Al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, all'articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

   «6-bis. Al fine di sostenere gli operatori economici, nonché per la semplificazione delle procedure di comunicazione tra imprese ed utenti, i gestori di reti televisive possono utilizzare oltre allo strumento della raccomandata con avviso di accertamento di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, qualsiasi documento informatico in grado di identificare il mittente ed il destinatario.».
11.07. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. La durata del contratto assicurativo per la RC auto, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, è automaticamente prorogata di un numero di giorni pari alla durata delle misure che hanno ridotto la mobilità adottate per il contrasto al contagio da COVID-19, ridotti di un coefficiente parametrato alla riduzione di percorrenza derivante dai dati medi di tutte le scatole nere.
  2 Laddove il Ministro dello sviluppo economico entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente norma non adotta un decreto che disciplini la procedura di proroga del valore contrattuale, il coefficiente di riduzione è del 10 per cento.
11.085. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di ristorare parzialmente i titolari di contratti di RC auto dei periodi di mancato utilizzo dei veicoli a seguito delle misure adottate per limitare la diffusione dei contagi da COVID-19, la durata dei contratti assicurativi per la RC auto è automaticamente prorogata, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, di sessanta giorni.
11.084. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Monitoraggio delle commissioni bancarie)

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione consultiva per il monitoraggio dell'andamento delle commissioni bancarie, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. La commissione di cui al comma 1, entro sei mesi dalla sua istituzione, redige un primo rapporto sugli esiti dell'attività di monitoraggio, anche ai fini dell'elaborazione di proposte di modifica normativa volte a ridurre i costi derivanti dall'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento.
*11.029. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*11.094. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

  1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione dell'1 per cento annuo.
11.06. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rifinanziamento voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico)

  1. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dell'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021.
11.064. Giarrizzo, Alaimo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione DURC operatori commerciali su aree pubbliche)

  1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è rinviata la presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020, articolo 181, comma 4-bis, ed alle conseguenti Linee guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.
11.05. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione operatività Fondo per le vittime dell'amianto)

  1. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2022».
  2 Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
11.073. Pastorino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazioni spese veterinarie)

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 600».
  2. Agli oneri finanziari quantificati nel limite di 7 milioni di euro per il 2022 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
11.025. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sanabilità Superbonus)

  1. All'articolo 121, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità per i soggetti di cui al comma 1, di regolarizzare i vizi di forma al fine di mantenere il diritto alla detrazione d'imposta, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.».
11.071. Sani, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

  1. All'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «9 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni».

  Conseguentemente all'articolo 76, comma 3, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 797 milioni.
11.035. Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

  1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole: «sequestro in alto mare» sono aggiunte le seguenti: «o di attacco».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
11.036. Del Barba.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese)

  1. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «70% annuo» sono sostituite dalle parole: «50% annuo».
*11.052. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.
*11.0106. Pella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla misura di contrasto alla deindustrializzazione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. All'articolo 1, comma 200, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «da destinare ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare ai consorzi industriali».
11.055. Gavino Manca.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fiere ed eventi analoghi)

  1. Nelle zone gialle sono consentite, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza, le fiere relative al commercio su aree pubbliche e analoghi eventi come disciplinati dall'articolo 27, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 114 del 98 e dalle leggi regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche.
11.053. Marchetti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059, della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  2. Agli eventuali oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77, commi 8 e 10-13
*11.0102. Mandelli.
*11.018. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Cedibilità credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  2. Agli eventuali oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77, commi 8 e 10-13.
11.0114. Fassina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «alle persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 11,5 milioni di euro per il 2021 e 23 milioni a partire dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77, commi 8 e 10-13.
*11.0101. Mandelli.
*11.075. Fassina.
*11.017. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 28 febbraio 2022 ed entro il 30 settembre 2022.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 61,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.032. Del Barba.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rifinanziamento fondo acquisto veicoli commerciali)

  1. Per il contributo di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.048. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito d'imposta per sostituzione di macchinari obsoleti, sui luoghi di lavoro)

  1. Al fine di garantire l'adeguatezza dei macchinari utilizzati dai lavoratori per contrastare potenziali rischi per la loro incolumità, è riconosciuto un credito d'imposta per la sostituzione di macchinari obsoleti sui luoghi di lavoro pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta, negli anni 2021 e 2022.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è compatibile con l'accesso ad ulteriori incentivi, entro i limiti del costo totale sostenuto per l'acquisto del bene.
  3. Agli oneri finanziari stimati entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
11.0115. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Montaruli.

ART. 12.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: concessi a imprese, aggiungere le seguenti: che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
*12.14. Carrara, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.
*12.11. Marco Di Maio, Del Barba.
*12.13. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 90 per cento.
12.15. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   «h-bis) la richiesta di finanziamento è prorogata al 30 giugno 2022».
12.12. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti da parte del Fondo di garanzia PMI, di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, può essere estesa a richiesta dei beneficiari del finanziamento a venti anni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. Per le finalità di cui ai commi precedenti sono destinati complessivamente 1.300 milioni di euro. Allo scopo la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.300 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
12.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per le imprese di cui al precedente periodo, l'accesso alla garanzia del Fondo è concesso nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Allo scopo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
12.8. Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.
*12.9. Del Barba.
*12.010. Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 600 milioni di euro per l'anno 2021.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77.
12.5. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 600 milioni di euro per l'anno 2021.
*12.3. Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.
*12.10. Gadda.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Operazioni di rinegoziazione)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia».
**12.016. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**12.09. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**12.011. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
**12.012. Pella, Mandelli, Giacomoni.
**12.013. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
**12.02. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
**12.04. Moretto, Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: «L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo.».
  2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi», sono inserite le seguenti parole: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci».
  3. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: «in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021».
12.015. Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
12.014. Palmieri, Giacometto, Porchietto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)

  1. Al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui all'articolo 244, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, le misure ivi previste sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma precedente, pari a 20 milioni di euro rispettivamente per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si fa fronte mediante la riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
12.05. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese)

  1. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18-quater, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  2. agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2021 e 24 milioni per l'anno 2022, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
12.03. Del Barba.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di Nuova Sabatini)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 600 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, ridurre di euro 600 milioni per l'anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
12.01. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati)

  1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
12.08. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Potenziamento garanzia dei prestiti PMI)

  1. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere durata fino a venti anni ed un importo pari a 50.000 euro.
12.06. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2021, con le seguenti: 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente:

   a) alla lettera b), sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine, con le seguenti: sono sostituite le parole: «non superiore a 6 anni», con le seguenti: «non superiore a 15 anni.»;

   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «25 per cento», con le seguenti: «100 per cento».
13.96. D'Attis.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2021, con le seguenti: 30 giugno 2022.

  Conseguentemente:

   alla lettera e), sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 30 giugno 2022;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 80 milioni.
13.94. Musella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche per operazioni di finanziamento senza piano di ammortamento».
*13.33. Cestari, Ribolla, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Murelli, Patassini, Paternoster, Andreuzza, Micheli, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*13.38. Del Barba.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «48 mesi».
**13.22. Marco Di Maio, Del Barba.
**13.41. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**13.58. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**13.83. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso a-bis), sostituire le parole: è innalzata a 10 anni con le seguenti: è innalzata a 20 anni.
13.43. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso a-bis) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 10 anni con le seguenti: 15 anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), capoverso c-bis) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 120 mesi con le seguenti: 180 mesi.
*13.7. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*13.45. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*13.56. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Murelli.
*13.77. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.

  Al comma 1, lettera c), capoverso a-bis), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 10 anni con le seguenti: 15 anni.
**13.4. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**13.21. Marco Di Maio, Del Barba.
**13.40. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**13.84. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mazzetti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso a-bis), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 10 anni con le seguenti: 12 anni.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, con le seguenti: con ricavi o compensi superiori i 10 milioni di euro;

   ai relativi maggiori oneri, pari a 650 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13.31. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 1, lettera c), capoverso a-bis), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 10 anni con le seguenti: 12 anni.
13.9. Corda, Colletti, Maniero, Costanzo, Cabras, Testamento, Sapia, Leda Volpi, Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 1, comma 14-ter, le parole: «per l'intera durata della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per 6 mesi dalla data di emissione della stessa».

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo, dopo le parole: «per finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti», sono aggiunte le seguenti: «anche su finanziamenti già erogati al momento della richiesta della garanzia.».
   1-ter. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al secondo periodo, dopo le parole: «sotto qualsiasi forma» aggiungere le parole: «, per una percentuale fino al 100 per cento,».
13.86. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 1, comma 14-ter, le parole: «per l'intera durata della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per 6 mesi dalla data di emissione della stessa»;
*13.29. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*13.44. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 1-bis.1, secondo periodo, le parole: «non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettere i) e l), 7 e 8, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettere h), i), l) e m), 7 e 8, del presente decreto».
13.17. Lorenzin.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 1-bis.1, al secondo periodo, le parole: «non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettere i) e l), 7 e 8, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettere h), i), e n), l), 7 e 8, del presente decreto».
13.75. Fassina.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 1-bis.1, secondo periodo, le parole: «non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettere i) e l), 7 e 8, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettere h), i) e l), 7 e 8, del presente decreto».
*13.68. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.
*13.89. Mandelli.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) all'articolo 6, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   4-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia COVID-19, che in sede di assemblea di approvazione del bilancio hanno deliberato di rinviare le decisioni previste dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile ai sensi dei precedenti comma 2 e 3 del presente articolo, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i nuovi finanziamenti a medio lungo termine finalizzati a programmi di investimenti concessi a tali imprese con numero di dipendenti non superiore a 250, la garanzia di cui all'articolo 13 è concessa dal Fondo centrale di garanzia PMI in misura pari al 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;

   e-ter) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: «a 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «al livello più alto ammissibile da tale disciplina».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'80 per cento;

   alla lettera g), capoverso c-bis), dopo le parole: soggetto finanziatore aggiungere le seguenti: ed eventuale concessione contestuale di credito aggiuntivo e dopo le parole: durata dell'operazione finanziaria aggiungere le seguenti: , il mantenimento della percentuale di copertura della garanzia in essere;

   sopprimere la lettera h);

   dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera m-bis), è inserita la seguente: m-ter) per incrementi del valore delle operazioni finanziarie già perfezionate e erogate dal soggetto finanziatore ai sensi della lettera m) del presente articolo entro il 30 giugno 2021, si applica la percentuale di copertura della garanzia al 100 per cento.
13.49. Dal Moro.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   4-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia COVID-19, che in sede di assemblea di approvazione del bilancio hanno deliberato di rinviare le decisioni previste dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile ai sensi dei precedenti comma 2 e 3 del presente articolo, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i nuovi finanziamenti a medio lungo termine finalizzati a programmi di investimenti concessi a tali imprese con numero di dipendenti non superiore a 250, la garanzia di cui all'articolo 13 è concessa dal Fondo centrale di garanzia PMI in misura pari al 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria.
13.51. Dal Moro.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: «a 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «al livello più alto ammissibile da tale disciplina».
13.53. Dal Moro.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'80 per cento.

  Conseguentemente sopprimere la lettera h).
*13.19. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.
*13.54. Dal Moro.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'80 per cento.
**13.10. Corda, Colletti, Maniero, Costanzo, Cabras, Testamento, Sapia, Leda Volpi, Trano.
**13.23. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.
**13.55. Dal Moro, Topo, Buratti.
**13.90. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacometto, Porchietto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: a decorrere dal primo 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'80 per cento con le seguenti: a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'90 per cento a condizione che il 50 per cento del finanziamento garantito sia destinato a finalità d'investimento o destinato al finanziamento di investimenti iniziati negli ultimi 6 mesi e da eseguire nei prossimi 6.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) all'articolo 13, comma 1, lettera m) dopo le parole: «con copertura al 100 per cento» sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 100 per cento per i soggetti che non hanno ancora beneficiato dell'intervento del fondo, nonché una copertura al 90 per cento per i soggetti già beneficiari dell'intervento del fondo. La garanzia al 90 per cento non è sottoposta a oneri di spesa da parte dei finanziatori abilitati ed è altresì concessa per un importo massimo di 20.000 euro, a condizione che almeno il 50 per cento del finanziamento garantito sia destinato a finalità d'investimento. Nel caso in cui il finanziamento garantito sia destinato esclusivamente a finalità d'investimento, la garanzia si estende al 100 per cento.»

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
13.81. Milanato, Pella.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il secondo periodo con il seguente: A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima del 90 per cento, a condizione che il 50 per cento del finanziamento garantito sia destinato a finalità d'investimento o al finanziamento di investimenti iniziati negli ultimi 6 mesi e da eseguire nei prossimi 6 mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) all'articolo 13, comma 1, lettera m), dopo le parole: «e a decorrere dal 1° luglio 2021» sono aggiunte le seguenti: «con copertura al 100 per cento per i soggetti che non hanno ancora beneficiato dell'intervento del fondo e copertura al 90 per cento per i soggetti già beneficiari dell'intervento del fondo. La garanzia al 90 per cento non è sottoposta a oneri di spesa da parte dei finanziatori abilitati ed è concessa per un importo massimo di 20.000 euro, a condizione che almeno il 50 per cento del finanziamento garantito sia destinato a finalità d'investimento. Nel caso in cui il finanziamento garantito sia destinato esclusivamente a finalità d'investimento, la garanzia si estende al 100 per cento.».
13.18. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione di incrementi del valore delle operazioni finanziarie già perfezionate e erogate entro il 30 giugno 2021 ai cui si applica la percentuale di copertura della garanzia al 90 per cento.
13.48. Dal Moro.

  Al comma 1, lettera g), capoverso c-bis), dopo le parole: il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) aggiungere le seguenti: , nonché delle operazioni di rinegoziazione del debito di cui alla successiva lettera e),.
13.67. Dara, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 1, lettera g), capoverso c-bis), sostituire le parole: 120 mesi ovunque ricorrano con le seguenti: 240 mesi.
*13.6. Cappellani, Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Frailis.
*13.42. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*13.46. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*13.62. Di Sarno.
*13.74. Baldini, Dall'Osso.
*13.87. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*13.97. Spena.

  Al comma 1, lettera g), capoverso c-bis), dopo le parole: soggetto finanziatore aggiungere le seguenti: ed eventuale concessione contestuale di credito aggiuntivo e dopo le parole: durata dell'operazione finanziaria aggiungere le seguenti: , il mantenimento della percentuale di copertura della garanzia in essere.
13.52. Dal Moro.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente:

   g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse, alla data di concessione dei predetti aiuti, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio; ovvero, qualora li abbiano ricevuti, abbiano rimborsato il prestito o rinunciato alla garanzia o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione; ovvero, qualora li abbiano ricevuti, non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
*13.93. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacometto, Porchietto.
*13.25. Cestari, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Frassini, Paternoster.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente:

   g-quinquies) la garanzia è concessa anche alle imprese che, prima del 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 267 o abbiano presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
**13.92. Pella, Giacometto, Porchietto.
**13.26. Vanessa Cattoi, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Al comma 1 sopprimere la lettera h).
*13.2. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.
*13.11. Corda, Colletti, Maniero, Costanzo, Cabras, Testamento, Sapia, Leda Volpi, Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera m-bis), è inserita la seguente:

   m-ter) per incrementi del valore delle operazioni finanziarie già perfezionate e erogate dal soggetto finanziatore ai sensi della lettera m) del presente articolo entro il 30 giugno 2021, si applica la percentuale di copertura della garanzia al 100 per cento.
13.50. Dal Moro.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) all'articolo 13, comma 1, lettera n-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, i suddetti fondi costituiti da contributi pubblici possono essere utilizzati, venendo meno ogni vincolo originario di destinazione, per la concessione alle micro, piccole e medie imprese consorziate o socie sia di garanzie, sia di finanziamenti, anche finalizzati ad operazioni dirette alla rinegoziazione e (o) al consolidamento di finanziamenti ai sensi del presente articolo, ovvero per la copertura degli interventi in garanzia degli stessi confidi che vengano escussi per l'inadempimento delle imprese con ricavi nell'esercizio 2020 non superiori a 5 milioni di euro o che abbiano avuto nel 2020 o nel 2021 una riduzione del fatturato pari almeno al trenta per cento rispetto alla media dei fatturati degli anni 2017, 2018 e 2019. I fondi restano nella titolarità degli enti pubblici eroganti per essere loro restituiti, al netto degli impegni assunti con le operazioni effettuate, trascorsi trent'anni dall'entrata in vigore della presente disposizione; in caso di liquidazione anche giudiziale dei confidi il relativo credito è subordinato a quelli degli altri creditori. I fondi sono computati nel patrimonio di vigilanza dei confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 395. Con decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti criteri uniformi di rendicontazione verso gli enti titolari dei fondi per le utilizzazioni sopra previste; il decreto può contenere altre modalità per l'applicazione della presente misura.»

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis) All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021 in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021».
13.13. Nardi.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) all'articolo 13, comma 1, lettera n-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, i suddetti fondi costituiti da contributi pubblici possono essere utilizzati, venendo meno ogni vincolo originario di destinazione, per la concessione alle micro, piccole e medie imprese consorziate o socie sia di garanzie, sia di finanziamenti, anche finalizzati ad operazioni dirette alla rinegoziazione e (o) al consolidamento di finanziamenti ai sensi del presente articolo, ovvero per la copertura degli interventi in garanzia degli stessi confidi che vengano escussi per l'inadempimento delle imprese con ricavi nell'esercizio 2020 non superiori a 5 milioni di euro o che abbiano avuto nel 2020 o nel 2021 una riduzione del fatturato pari almeno al trenta per cento rispetto alla media dei fatturati degli anni 2017, 2018 e 2019. I fondi restano nella titolarità degli enti pubblici eroganti per essere loro restituiti, al netto degli impegni assunti con le operazioni effettuate, trascorsi trent'anni dall'entrata in vigore della presente disposizione; in caso di liquidazione anche giudiziale dei confidi il relativo credito è subordinato a quelli degli altri creditori. I fondi sono computati nel patrimonio di vigilanza dei confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395. Con decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti criteri uniformi di rendicontazione verso gli enti titolari dei fondi per le utilizzazioni sopra previste; il decreto può contenere altre modalità per l'applicazione della presente misura.».
*13.70. Zennaro, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*13.79. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   l) all'articolo 37-bis, comma 1, le parole: «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
13.64. Martinciglio, Sut.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Gli Istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating espressi fino a gennaio 2020.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e per le due annualità successive.
13.95. Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 250 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per il 2022.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per il 2022, si provvede:

   a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

   b) quanto a 400 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 100 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13.85. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Sopprimere il comma 3.
*13.24. Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.
*13.32. Cestari, Ribolla, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Murelli, Patassini, Paternoster, Andreuzza, Micheli, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*13.37. Del Barba.
*13.73. Topo, Buratti.
*13.91. Pella, Mandelli, Giacometto, Porchietto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «370 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «770 milioni di euro per l'anno 2021».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13.15. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione del dichiarato periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, e comunque fino al 31 marzo 2022, l'istanza di riabilitazione di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, può essere presentata immediatamente dopo il pagamento della obbligazione per la quale il protesto è stato levato.
13.63. Barbuto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), la parola: «40.000,00» è sostituita dalla seguente: «75.000,00».

   b) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

   c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a)».

   d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;».

   e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi e l'attivo patrimoniale;».
*13.36. Del Barba.
*13.39. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «euro 40.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «75.000,00»;

    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) siano finalizzati all'avvio, allo sviluppo o al sostegno di iniziative imprenditoriali anche già esistenti o all'inserimento nel mercato del lavoro»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 75.000,00»;

   c) al comma 5:

    1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a dieci anni;».

    2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;».
13.65. Giarrizzo.

  Dopo comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'ultimo periodo del comma 1-ter dell'articolo 64 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

   «Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.».
13.20. Migliore, Del Barba.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di sostenere la liquidità delle imprese beneficiarie del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all'allegato A, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 di cui all'allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche e integrazioni, è concessa una garanzia a titolo gratuito, il cui importo massimo è pari a 5 milioni di euro per singolo soggetto beneficiario.
  7-ter. Ai fini di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono istituite le sezioni specializzate «Transizione 4.0» ed «Ecobonus 110 per cento» del Fondo centrale di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche e integrazioni. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri e le modalità di accesso alle sezioni specializzate.
  7-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
13.66. Buffagni.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

  7-bis. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e della pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.
  7-ter. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole: pari a 1.940,20 milioni con le seguenti: pari a 1.990,20 milioni.
13.47. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
13.98. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.5. Cenni, Incerti, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
*13.12. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*13.8. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
13.34. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Allo scopo di supportare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 130 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'erogazione di garanzie e finanziamenti agevolati in favore delle micro, piccole e medie imprese attraverso i confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinati i criteri per le procedure di adesione dei confidi, ai sensi degli articoli 47 e 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le disponibilità del Fondo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, enti pubblici e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022, 154,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030 e 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
*13.30. Moretto, Del Barba.
*13.71. Zennaro, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*13.78. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di ampliare la platea dei Consorzi di bonifica ed enti irrigui aventi diritto ai mutui agevolati per fronteggiare la situazione di crisi di liquidità dovuta alla pandemia in atto, al comma 2 l'articolo 225 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e spettano agli enti che nel primo semestre 2020 abbiano incassato contributi consortili per bonifica e per irrigazione per un importo complessivo inferiore almeno al 70 per cento della contribuenza 2020.».
13.82. Giacometto, Porchietto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo da 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
13.72. Sani, Fragomeli, Buratti, De Micheli, Ciagà, Topo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'incremento del limite di finanziamento delle operazioni di microcredito aumentato a 40 mila euro, dal comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È soppresso il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13 del medesimo decreto-legge.
13.60. Zanichelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021 in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021».
*13.16. Pini, Rizzo Nervo, Siani, De Filippo.
*13.69. Zennaro, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*13.80. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «o società di persone», sono aggiunte le seguenti: «società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2463, comma 2, del codice civile o».
13.61. D'Uva.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo le parole: «rilasciata da una banca» inserire le seguenti: «, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
13.35. Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, alla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole: «le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» sono aggiunte le seguenti: «e le imprese o associazioni che organizzano eventi, fiere e manifestazione a carattere temporaneo».
13.57. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 27 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «tasso di occupazione inferiore alla media nazionale» sono aggiunte le seguenti: «nonché le imprese aventi sede nelle zone coinvolte dal sisma del 2016 nella regione Marche».
13.59. Lucentini, Patassini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.
*13.14. Bruno Bossio.
*13.76. Rosso.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili le prestazioni sanitarie chiropratiche rese da professionisti in possesso di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente ai sensi dell'articolo 2, comma 355, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In via transitoria, fino all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, devono considerarsi detraibili le prestazioni chiropratiche rese da professionisti laureati presso università estere i cui titoli sono riconosciuti dallo Stato nel quale sono stati rilasciati.
13.28. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Ai sensi dell'articolo 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 633, devono considerarsi esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni sanitarie chiropratiche rese da professionisti in possesso di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente ai sensi dell'articolo 2, comma 355, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In via transitoria, fino all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, devono considerarsi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le prestazioni chiropratiche rese da professionisti laureati presso università estere i cui titoli sono riconosciuti dallo Stato nel quale sono stati rilasciati.
13.27. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Equo compenso e clausole vessatorie)

  1. All'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   2-bis. Al fine di favorire la liquidità per i professionisti e consentire di ottenere in via giudiziale e con maggiore rapidità la liquidazione dei propri crediti professionali in misura dignitosa e commisurata alla qualità e intensità della prestazione svolta, le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.
13.034. D'Ettore.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Equo compenso e clausole vessatorie)

  1. All'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.
13.033. Verini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in materia di Superbonus 110 per cento)

  1. Al fine di sostenere il comparto dell'edilizia attraverso la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio edilizio, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   2-bis. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi di seguito indicati, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

   a) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

   b) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

   c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 5.000 euro ad unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

   d) interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

   e) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   f) realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal comma 2, dell'articolo 1120 del codice civile;

   g) interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  2-ter. Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1 a 2-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno;

   b) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;

   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare».

   d) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno»;

   e) dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente:

   «13-quater. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a trenta giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio limitatamente alla singola irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14»;

   f) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio»;

   g) dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente:

   «15-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di Università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro»;

  2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.»;

   b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

   f-bis) interventi relativi a «sistemazione a verde», impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   f-ter) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

   c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione»;

  3. All'articolo 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunto la seguente: «l-bis) promuovere e supportare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico-privato mediante l'apertura di sportelli informativi provinciali, gestiti da società a partecipazione pubblica, per attività di assistenza, formazione e informazione territoriale ai comuni e ai singoli cittadini negli interventi in materia di efficienza energetica»;

   b) al comma 4, le parole «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro».

   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13.051. Terzoni, Sut, Maraia, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Daga, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

  1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è aggiunto il seguente:

   «Art. 120-quaterdecies.1. (Rimborso anticipato) – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

   b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente: «1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater».

   c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

   «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato) – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
   2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.
   3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
   4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
   3. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

   a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

   b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

   c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

   d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

  2. L'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
13.055. Buratti, Dal Moro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

  1. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione»;

   b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,»;

   c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

   6-ter. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.
13.023. Lovecchio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese)

  1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono aggiunti i seguenti:

   1-quater. È istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Fondo ha una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023. La percentuale di copertura della garanzia di cui al periodo precedente è stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia è concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti di cui al primo periodo. Per l'elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, in quanto compatibili.
   1-quinquies. Il fondo di garanzia di cui al comma 1-quater verificata la legittimità della richiesta provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti di cui al comma 1-quater. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1-quater i soggetti di cui al medesimo comma 1-quater, le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente legge siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Gli Intermediari ed il Fondo di garanzia non devono tener conto:

   a) delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di Medio credito centrale così come non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi delle leggi n. 44 del 1999 e n. 108 del 1996;

   b) delle inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca D'Italia;

   c) del rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese ed operatori economici) che si trovino ad avere bilanci «inquinati» da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese.

  1-sexies. Le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione, alla garanzia di cui al comma 1-quater.
  1-septies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinato il Fondo di cui al comma 1-quater.
  1-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77.
13.03. Piera Aiello, Ermellino, Lapia, Lo Monte, Acunzo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

  1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.
*13.01. Napoli.
*13.07. Miceli.
*13.025. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*13.037. Alessandro Pagano, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Accesso al credito di micro, piccole e medie imprese)

  All'articolo 13, comma 1, lettera n-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:

   a) al primo periodo, le parole da: «all'emergenza da COVID-19» fino a: «legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite con le seguenti: «all'accesso al credito di micro, piccole e medie imprese nell'emergenza da COVID-19»;

   b) al secondo periodo, le parole: «, senza vincoli di destinazione» sono soppresse.
**13.011. Moretto, Di Maio, Del Barba.
**13.041. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**13.062. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
**13.067. Mandelli, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in materia di benefici fiscali ed agevolazioni per le zone economiche speciali – ZES)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   2-bis. Per le imprese che intraprendono un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle Zone economiche speciali (ZES), istituite ai sensi decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è riconosciuta la facoltà di successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile, nonché alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile. Il credito di imposta di cui al presente comma è esteso anche alle nuove imprese che all'interno delle aree ZES sviluppino progetti per la riqualificazione e l'utilizzo delle strutture industriali e dei capannoni abbandonati, con l'obiettivo di dare vita a nuove attività imprenditoriali.

  2. All'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «è ridotta del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è azzerata».
13.024. Scerra, Bruno, Ianaro, Galizia, Businarolo, Alemanno, Papiro, Berti, Grillo, Ricciardi, Vignaroli, Maraia, Martinciglio, Scanu, Masi, Pignatone, D'Uva, Maglione, Emiliozzi, Grippa, Cadeddu, Tucci, Deiana, Orrico, Alaimo, Palmisano, Perconti, Marino, Ficara.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito di imposta per la tassa di circolazione e l'assicurazione RC dei veicoli aziendali)

  1. Per il sostegno delle imprese ed il rilancio dell'economia, ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgo attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario è riconosciuto un credito d'imposta nella misura pari al 30 per cento della spesa relativa alla tassa di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore aziendali, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, per una spesa non superiore a 5.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Tale credito spetta esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1, i cui ricavi o compensi non siano superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa relativa ai costi di manutenzione e adeguamento dei sistemi informativi aziendali, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
13.046. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito di imposta per la tassa di circolazione e l'assicurazione RC dei veicoli aziendali)

  1. Per il sostegno delle aziende e il rilancio dell'economia è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento della spesa relativa alla tassa di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e all'assicurazione RC Auto dei veicoli aziendali, per gli anni 2022 e 2023. Il credito spetta ogni anno per una spesa non superiore a euro 5.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
  3. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del bollo e assicurazione RC Auto dei veicoli aziendali, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.016. Ungaro, Del Barba.
*13.027. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito di imposta per il recupero dei costi di manutenzione e adeguamento dei sistemi informativi aziendali)

  1. Per il sostegno delle imprese ed il rilancio dell'economia, ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgo attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario è riconosciuto un credito d'imposta nella misura pari al 50 per cento delle spese sostenute per la manutenzione e l'adeguamento dei sistemi informativi aziendali, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, per una spesa non superiore a euro 4.000 per ciascun beneficiario.
  2. Tale credito spetta esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1, i cui ricavi o compensi non siano superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa relativa ai costi di manutenzione e adeguamento dei sistemi informativi aziendali, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
13.050. Scanu.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito di imposta per il recupero dei costi di manutenzione e adeguamento dei sistemi informativi aziendali)

  1. Per il sostegno delle aziende e il rilancio dell'economia è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento della spesa relativa alla manutenzione e all'adeguamento dei sistemi informativi aziendali, per gli anni 2022 e 2023. Il credito spetta ogni anno per una spesa non superiore a euro 4.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Tale credito spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
  3. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento della spesa relativa ai costi di manutenzione e adeguamento dei sistemi informativi aziendali, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.031. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)

  1. Per il sostegno delle imprese ed il rilancio dell'economia, per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle perdite su crediti di cui all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito spetta ogni anno per una spesa non superiore a euro 10.000 per ciascuna impresa, nei limiti di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  2. Tale credito spetta esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1, i cui ricavi o compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa relativa ai costi di manutenzione e adeguamento dei sistemi informativi aziendali, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.045. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito di imposta per i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e dei revisori dei conti delle società)

  1. Per il sostegno delle aziende e il rilancio dell'economia è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento della spesa relativa ai compensi spettanti ai membri del Consigli di Amministrazione delle società, per gli anni 2022 e 2023. Il credito spetta ogni anno per una spesa non superiore a euro 20.000 per ciascun'azienda per i compensi complessivi di Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Revisori dei conti, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Tale credito spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
  3. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del compenso spettante ai membri dei Consigli di Amministrazione, del collegio sindacale e dei revisori dei conti delle società, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.030. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)

  1. Per il sostegno delle aziende e il rilancio dell'economia è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per compensare le perdite su crediti, per gli anni 2022 e 2023. Il credito spetta ogni anno per una spesa non superiore a euro 10.000 per ciascuna impresa, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Tale credito spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
  3. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.028. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni concernenti l'attività del microcredito e la formazione)

  1. Nell'ambito delle attività destinatarie di finanziamenti del microcredito, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, finalizzate a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, rientrano anche le società a responsabilità limitata ordinaria, il cui capitale sociale non superi la soglia prevista di 10 mila euro.
  2. In deroga alla disciplina prevista dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le società di cui al comma 1, s'intendono escluse dall'applicazione del modello di valutazione del Fondo medesimo.
  3. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal microcredito, che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, con riferimento al livello di indebitamento superiore a 100.000 euro, tale parametro s'intende limitato soltanto alle esposizioni debitorie verso gli intermediari finanziari.
  4. In relazione agli effetti economici negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano tra i beneficiari dei finanziamenti del microcredito, le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, che al momento della domanda possiedono il solo requisito relativo ai ricavi annui lordi superiori complessivi annui pari ad un massimo di 200.000 euro.
  5. Fermo restando quanto disposto all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, la concessione dei finanziamenti per il microcredito, è destinata anche ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del finanziamento, non sono qualificabili come imprenditori o aspiranti tali e che, pertanto, non devono essere in possesso di partita IVA ai fini dell'accesso al credito e, conseguentemente, alla garanzia del Fondo centrale di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
13.044. Zanichelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Finanziamenti per giovani consulenti finanziari)

  1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo oneroso e nella misura dell'80 per cento, i finanziamenti concessi da banche, da intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di persone fisiche iscritte all'Albo unico dei Consulenti Finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cui sia stato conferito un mandato remunerato a tempo determinato, della durata di almeno 24 mesi, da un soggetto abilitato alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per un ammontare massimo corrispondente alla somma di 500 euro moltiplicata per il numero dei mesi residui di durata del mandato alla data dell'erogazione, a condizione che a tale data il richiedente non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età. Essi hanno una durata non superiore a 120 mesi e prevedono l'inizio del rimborso del capitale a partire da una data non anteriore a quella di cessazione del mandato di cui al comma 1.
  3. Il tasso di interesse è determinato tenendo conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e comunque non può eccedere lo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
13.054. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Rifinanziamento «Nuova Sabatini»)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è ulteriormente incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77.
*13.06. Vallascas, Trano.
*13.018. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.
*13.066. Pella, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni.
*13.070. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*13.010. Moretto, Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Rifinanziamento «Nuova Sabatini»)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è ulteriormente integrata di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
**13.056. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**13.061. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
**13.072. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».

  2. Nelle more di una riforma equa ed organica della disciplina fiscale a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2021 e 2022, l'aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in misura pari al 15 per cento.
  3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei piccoli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie merceologiche interessate e i regimi di esclusione.
13.021. Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.
  3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: «che realizzino operazioni» fino ad «efficientamento gestionale» sono soppresse.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13.039. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.
  3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: «che realizzino operazioni» fino a «efficientamento gestionale» sono soppresse.
*13.012. Moretto, Di Maio, Del Barba.
*13.059. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*13.064. Mandelli, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese mediante compensazione dei crediti verso la PA)

  1. All'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, nell'anno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine di priorità, in relazione alle disponibilità liquide presenti nel conto corrente di tesoreria presso la Banca d'Italia,»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi».
13.049. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Promozione start-up nel settore industriale)

  1. All'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 4 relativamente alla gratuità dei servizi di consulenza offerti nelle fasi di sviluppo del progetto, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nei settori dell'industria, agli enti accreditati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che svolgono attività di supporto tecnico nell'elaborazione di piani aziendali complessi per l'ottenimento dei finanziamenti, si riconosce un compenso con clausola “success fee”, rappresentato dal 2 per cento del prestito ottenuto all'impresa».

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità per individuare la tipologia dei progetti per cui è previsto il compenso agli enti accreditati e le modalità di erogazione.
13.048. D'Uva.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

  1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali».
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.026. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 111 del testo unico bancario)

  1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «euro 40.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 75.000,00»;

   b) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

   c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a)».

   d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;».

   e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi e l'attivo patrimoniale;».
*13.05. Gavino Manca.
*13.053. Cestari, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*13.057. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni a sostegno delle imprese per interventi di bonifica dall'amianto)

  1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l), è inserita la seguente: «l-bis) in deroga a quanto disposto dal comma 1, alinea, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per gli interventi di bonifica dall'amianto su immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del presente decreto, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dai titolari di reddito d'impresa, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente».
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.052. Scerra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure finanziarie in favore delle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

  1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernenti le esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del testo unico bancario e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, in via transitoria, le misure di sostegno finanziario al microcredito per i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni, s'intendono comunque valide.
13.043. Zanichelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga delle concessioni per le rivendite di generi di monopolio e delle ricevitorie del lotto)

  1. Le concessioni in corso di validità nell'anno 2020 aventi ad oggetto le rivendite di tabacchi che abbiano prodotto nel medesimo anno un aggio derivante dalla vendita del tabacco inferiore del trenta per cento rispetto a quello prodotto nell'anno 2019 sono prorogate, a titolo gratuito e d'ufficio, di due anni. La proroga è estesa anche alle concessioni per l'attività di ricevitoria lotto operanti all'interno delle rivendite di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
13.015. Vitiello, Del Barba.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Alle medesime condizioni ed ai medesimi fini di cui al comma 1-bis, gli aiuti erogati dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalle amministrazioni statali possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi del Temporary Framework».
*13.08. Moretto, Di Maio, Del Barba.
*13.017. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.
*13.038. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*13.063. Mandelli, Pella, Giacomoni.
*13.058. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*13.068. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Fino al 31 dicembre 2021 sono sospesi i termini relativi ai pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli della categoria B.
13.022. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aiuto a favore delle imprese è concesso in modo diretto ovvero attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1».
*13.09. Moretto, Di Maio, Del Barba.
*13.040. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*13.060. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*13.065. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni.
*13.069. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)

  1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (Hotellerie, Restaurant, Cafè), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 10 marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
  2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità e il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13.042. Minardo, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per la quotazione delle PMI)

  1. All'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «del 6 maggio 2003,» sono aggiunte le seguenti: «e alle imprese con un numero di dipendenti fino a 499,».
*13.020. Frassini, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster.
*13.071. Pella, Giacometto, Porchietto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Estensione decontribuzione SUD alle comunità montane)

  1. I benefici di cui all'articolo 27 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei comuni rientranti nelle comunità montane di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 197,3 milioni di euro per l'anno 2021 e in 39,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13.035. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Snider.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Estensione decontribuzione SUD ai borghi turistici)

  1. I benefici di cui all'articolo 27 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei borghi a prevalente vocazione turistica.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 197,3 milioni di euro per l'anno 2021 e in 39,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13.036. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Snider.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga del blocco dei protesti)

  1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 gennaio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022».
  2. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospesi fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
13.029. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   b) alla lettera m), le parole: «fino a 120 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 240 mesi»;

   c) alla lettera m), le parole: «non superiore a 30.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 100.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
13.04. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

ART. 14.

  Ai commi 1, 2 e 3, ovunque ricorrano, dopo le parole: realizzate da persone fisiche aggiungere le seguenti: , nonché dalle forme societarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14.17. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: partecipazioni al capitale di imprese aggiungere le seguenti: che, al momento dell'investimento, fossero;

   b) al comma 1, dopo le parole: acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale aggiungere le seguenti: diretta ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative;

   c) al comma 2, dopo le parole: al capitale di piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: che, al momento dell'investimento, fossero PMI;

   d) al comma 2, dopo le parole: acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale aggiungere le seguenti: diretta ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative;

   e) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in fondi di investimento promossi da organismi di investimento collettivo del risparmio (in acronimo OICR), acquisite mediante sottoscrizione di quote dei suddetti fondi dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno otto anni. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»;

   f) al comma 3, dopo le parole: mediante la sottoscrizione del capitale sociale aggiungere le seguenti: diretta ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative e in piccole e medie imprese innovative.

   g) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

   «4-bis. In deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di investimento possono assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro. Le società di cui al presente comma non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.».
14.6. Mor, Del Barba.
(Inammissibile limitatamente a parte del testo lettera g))

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: partecipazioni al capitale di imprese aggiungere le seguenti: che, al momento dell'investimento, fossero;

   b) al comma 1, dopo le parole: acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale aggiungere le seguenti: diretta ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative;

   c) al comma 1, sostituire le parole: 1° giugno 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2018;

   d) al comma 2, dopo le parole: al capitale di piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: che, al momento dell'investimento, fossero PMI;

   e) al comma 2, dopo le parole: acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale aggiungere le seguenti: diretta ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative;

   f) al comma 2, sostituire le parole: 1° giugno 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2018;

   g) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in fondi di investimento promossi da organismi di investimento collettivo del risparmio (in acronimo OICR), acquisite mediante sottoscrizione di quote dei suddetti fondi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno otto anni. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015.»;

   h) al comma 3, dopo le parole: mediante la sottoscrizione del capitale sociale aggiungere le seguenti: diretta ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative e in piccole e medie imprese innovative.
14.10. Carabetta.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: partecipazioni al capitale di imprese aggiungere le seguenti: che, al momento dell'investimento, fossero;

   b) al comma 1, dopo le parole: acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale aggiungere le seguenti: , direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative,;

   c) al comma 2, dopo le parole: al capitale di piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: che, al momento dell'investimento, fossero PMI;

   d) al comma 2, dopo le parole: acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale aggiungere le seguenti: , direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in PMI innovative,;

   e) al comma 3, dopo le parole: mediante la sottoscrizione del capitale sociale, aggiungere le seguenti: , direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo di risparmio o altre società.
*14.3. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Del Basso De Caro.
*14.11. Centemero, Capitanio, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*14.19. Palmieri, Porchietto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le parole: «acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e»;

   b) al comma 2, sopprimere le parole: «acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e».
14.20. Palmieri, Porchietto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025, e possedute per almeno tre anni sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2025, e possedute per almeno tre anni a partire dal 1° giugno 2021;

   b) al comma 2, le parole: 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2025, e possedute per almeno tre anni a partire dal 1° giugno 2021;

   c) al comma 5, le parole: 29,6 milioni di euro per l'anno 2025 sono sostituite dalle seguenti: 90 milioni per l'anno 2025.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

   5-bis. Alle ulteriori minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 60,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
14.12. Centemero, Capitanio, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025, e possedute per almeno tre anni sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2025, e possedute per almeno tre anni a partire dal 1° giugno 2021.

   b) al comma 2, le parole: 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2025, e possedute per almeno tre anni a partire dal 1° giugno 2021;

  Conseguentemente, al comma 5, le parole: 29,6 milioni di euro per l'anno 2025 sono sostituite dalle seguenti: 90 milioni per l'anno 2025.
*14.4. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Del Basso De Caro.
*14.5. Mor, Del Barba.
*14.21. Palmieri, Porchietto.

  Al comma 2, dopo le parole: piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, aggiungere le seguenti: o di società benefit ai sensi della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 articolo 1, commi 376-384,;

   al comma 3, dopo le parole: piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, aggiungere le seguenti: o in società benefit ai sensi dell'articolo 1, commi 376-384 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
14.1. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una micro e piccola impresa, definita ai sensi della Raccomandazione UE 2003/361/CE, coinvolta dal ricambio generazionale direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, nel limite di spesa massima complessiva di 300 milioni di euro annui. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis in relazione ad attività di miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione o per attività di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. All'onere di cui al presente comma, valutato in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.18. Mandelli, Giacomoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una micro e piccola impresa, definita ai sensi della Raccomandazione UE 2003/361/CE, coinvolta dal ricambio generazionale direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis in relazione ad attività di miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione o per attività di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 47,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
14.8. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una micro e piccola impresa, definita ai sensi della Raccomandazione UE 2003/361/CE, coinvolta dal ricambio generazionale direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis in relazione ad attività di miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione o per attività di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
14.14. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

   4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una micro e piccola impresa, definita ai sensi della Raccomandazione UE 2003/361/CE, coinvolta dal ricambio generazionale direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis in relazione ad attività di miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione o per attività di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
   4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
14.22. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una micro e piccola impresa, definita ai sensi della Raccomandazione UE 2003/361/CE, coinvolta dal ricambio generazionale direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis in relazione ad attività di miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione o per attività di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
*14.15. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*14.16. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. All'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono aggiunte le seguenti parole: «Le startup a vocazione sociale, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, possono iscriversi nella sezione imprese sociali del Registro delle imprese ed acquisire la qualifica di impresa sociale».
14.7. Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: 30 giugno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 15 novembre 2021;

   b) al terzo periodo, le parole: 30 giugno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 15 novembre 2021.
14.2. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Domicilio digitale per gli enti di diritto privato non soggetti ad iscrizione nel Registro delle imprese e i professionisti non iscritti in albi o elenchi)

   1. Al fine di estendere l'uso delle comunicazioni elettroniche, al comma 1 all'articolo 3-bis, della legge 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione digitale», sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «I professionisti che non sono tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e gli enti di diritto privato, siano essi muniti o privi di personalità giuridica, che non sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'art. 6-quater».

  2. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge n. 82 del 2005 le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis».
14.01. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Costituzione online semplificata di società a responsabilità limitata)

  1. Al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi ai procedimenti di costituzione di società a responsabilità limitata, nonché di incentivare processi e modelli di business innovativi e la crescita dell'ecosistema delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, all'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente.

   «1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, possa essere effettuata con modalità interamente on-line sulla base delle seguenti modalità alternative:

   a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-bis, legge 16 febbraio 1913, n. 89 ovvero telematico senza la presenza fisica delle parti quando le stesse stabiliscono con il notaio rogante un collegamento mediante una piattaforma che consenta la videoconferenza e l'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare;

   b) procedura telematica che, previa identificazione elettronica dei richiedenti tramite uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 910/2014, consenta la redazione dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e delle successive modificazioni mediante scrittura privata informatica, in conformità a modelli standard predefiniti e approvati con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico in conformità agli articoli 13-octies e 13-nonies della direttiva (UE) 2017/1132, introdotti dalla direttiva (UE) 2019/1151, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare;

   c) nei casi di cui alla precedente lettera b), fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione:

    1) sono assicurati i controlli di legalità sostanziale mediante la predisposizione di modelli standard predefiniti ed approvati di cui al presente comma;

    2) sono assicurati i controlli in materia di antiriciclaggio previsti dalla vigente normativa;

    3) è conferito ai Conservatori del registro delle imprese ogni potere di controllo amministrativo, ivi incluso quello relativo alla liceità, possibilità, determinabilità dell'oggetto sociale.».

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli atti costitutivi, i successivi atti modificativi e gli statuti delle società “start up innovative” di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data del 28 marzo 2021 e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico di cui l'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, restano validi ed efficaci e le medesime società restano validamente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.».
14.02. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
(Inammissibile limitatamente alla lettera a))

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Costituzione online semplificata delle start-up innovative)

   1. Al fine di incentivare processi e modelli di business innovativi nonché la crescita dell'ecosistema delle start-up, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, all'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, possa essere effettuata con modalità interamente on-line sulla base delle seguenti modalità alternative:

   a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-bis, legge 16 febbraio 1913, n. 89 ovvero telematico senza la presenza fisica delle parti quando le stesse stabiliscono con il notaio rogante un collegamento mediante una piattaforma che consenta la videoconferenza e l'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare;

   b) procedura telematica che, previa identificazione elettronica del richiedente tramite uno degli strumenti di cui all'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 910/2014, consenta la redazione dell'atto costitutivo mediante scrittura privata informatica, in conformità a modelli standard predefiniti e approvati con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico in conformità agli articoli 13-octies e 13-nonies della direttiva (UE) 2019/1151, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare.

   Sono assicurati, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione, nel caso di costituzione on-line mediante modelli standard predefiniti ed approvati di cui al presente comma, i controlli di legalità sostanziale e in materia di antiriciclaggio previsti dalla vigente normativa e il conferimento ai Conservatori del registro delle imprese dei prescritti poteri di controllo amministrativo;».

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Gli atti costitutivi, i successivi atti modificativi e gli statuti delle società “start up innovative” di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data del 28 marzo 2021 e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico di cui l'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, restano validi ed efficaci e le medesime società restano validamente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.».
14.023. Carabetta, Fraccaro, Invidia, Orrico, Scanu, Liuzzi, Iovino, Berti, Palmisano, Tuzi, De Lorenzis, Serritella, Frusone, Zanichelli, Sut, Alemanno, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Perconti, Ungaro, Porchietto, Flati, Palmieri, Bruno Bossio, Fusacchia, Angiola, Centemero.
(Inammissibile limitatamente al n. 1)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione Tosap/Cosap per gli eventi fieristici nel 2021)

  1. Al decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere il rilancio della filiera degli eventi, delle fiere e delle manifestazioni, si estende la proroga del pagamento della tassa sul suolo pubblico e dell'imposta sull'esposizione pubblicitaria per le imprese e associazioni agli esercenti in sede non-fissa che organizzano eventi, fiere e manifestazioni.
  2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
14.04. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up innovative e PMI innovative)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up innovative e PMI innovative, alle SGR che gestiscono fondi di venture capital, società a responsabilità limitata o per azioni costituite da network di business angels, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento, che, a decorrere dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumano lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, dalla data di assunzione e fino al 31 dicembre 2021, l'esonero totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 632,4 milioni di euro per l'anno 2021, 429,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14.020. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up innovative e PMI innovative)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up innovative e PMI innovative, alle SGR che gestiscono fondi di venture capital, società a responsabilità limitata o per azioni costituite da network di business angels, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento, che, a decorrere dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumano lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, dalla data di assunzione e fino al 31 dicembre 2021, l'esonero totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
*14.05. Mor, Del Barba.
*14.014. Carabetta.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in favore di PMI innovative e start-up innovative)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 242, sono inseriti i seguenti:

   «242-bis. A tutte le PMI innovative e le start-up innovative, indipendentemente dalla forma giuridica, che abbiano effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021.
   242-ter. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
   242-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
   242-quinquies. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

   a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

   b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

   c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

   d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

   242-sexies. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
   242-septies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

   a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

   b) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

   c) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

   d) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   e) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera d) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   f) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

   g) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

   242-octies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 10.
   242-novies. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. In luogo dell'utilizzo in compensazione di cui al precedente periodo, le imprese possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta che viene erogato dall'Agenzia delle entrate secondo la procedura di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   242-decies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
   242-undecies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3.
   242-duodecies. Ai fini dei successivi controlli, le PMI innovative e le start-up innovative beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.
   242-terdecies. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
   242-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
   242-quinquiesdecies. I soggetti beneficiari di crediti d'imposta per attività di per ricerca e sviluppo di cui ai commi precedenti, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
14.019. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in favore di PMI innovative e start-up innovative)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 242 sono inseriti i seguenti:

   «242-bis. A tutte le PMI innovative e le start-up innovative, indipendentemente dalla forma giuridica, che abbiano effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020.
   242-ter. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
   242-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 242-bis è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
   242-quinquies. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

   a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

   b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

   c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

   d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

   242-sexies. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
   242-septies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

   a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

   b) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

   c) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

   d) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   e) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera d) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   f) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

   g) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

   242-octies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma undecies.
   242-novies. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 242-undecies. In luogo dell'utilizzo in compensazione di cui al precedente periodo, le imprese possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta che viene erogato dall'Agenzia delle entrate secondo la procedura di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   242-decies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
   242-undecies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3.
   242-duodecies. Ai fini dei successivi controlli, le PMI innovative e le start-up innovative beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.
   242-terdecies. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
   242-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
   242-quinquiesdecies. I soggetti beneficiari di crediti d'imposta per attività di per ricerca e sviluppo di cui ai commi precedenti, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
*14.06. Mor, Del Barba.
*14.016. Carabetta.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative)

  1. All'articolo 1, comma 1064, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) al comma 203:

    1) al primo periodo, le parole: 12 per cento sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento, la parola: netto è sostituita dalla seguente: lordo, e le parole: 3 milioni di euro sono sostitute dalle seguenti: 4 milioni di euro;

    2) al secondo periodo, le parole: 6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento, la parola: netto è sostituita dalla seguente: lordo, e le parole: 1,5 milioni di euro sono sostitute dalle seguenti: 2 milioni di euro;

    3) al terzo periodo, le parole: 6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento, la parola: netto è sostituita dalla seguente: lordo, e le parole: 1,5 milioni di euro sono sostitute dalle seguenti: 2 milioni di euro;

    4) al quarto periodo, le parole: 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento, la parola: netto è sostituita dalla seguente: lordo, e le parole: 1,5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 2 milioni di euro.».
14.018. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivi fiscali per lo sviluppo delle start-up innovative)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 61, sono aggiunti infine le seguenti parole: «Allo scopo di potenziare il tessuto delle imprese innovative, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, si applica la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti nella misura del 170 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

   a) in beni materiali nuovi, beni immateriali prodotti da start-up innovative o da PMI innovative ovvero in servizi da queste offerti;

   b) in progetti di Open Innovation sviluppati in collaborazione con incubatori, uffici di trasferimento tecnologico e singole imprese.».
*14.07. Mor, Del Barba.
*14.017. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*14.015. Carabetta.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivi agli investimenti in start-up e PMI innovative)

  1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sopprimere le parole: «, business angels»;

   b) sostituire il comma 7 con il seguente:

   «7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

“Art. 29-bis.
(Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, anche via sostituto d'imposta, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dall'investitore nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio ovvero in altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative.

   Sulla parte di investimento che eccede il limite di importo massimo ammissibile ai fini delle 'de minimis', trova automaticamente applicazione la detrazione di cui all'articolo 29, comma 7-bis.

   2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.

   Ai fini della determinazione del periodo fiscale di detraibilità dell'investimento, nel caso sia effettuato attraverso Strumenti Finanziari Partecipativi ovvero nella forma del finanziamento in convertendo – non rimborsabile – tramite scrittura privata, è valida la data del versamento con causale 'in conto aumento di capitale' ed iscritta a 'Patrimonio netto' nella società beneficiaria. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis e delle deroghe ad essi previste per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

   3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di euro 300.000, e l'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per l'investitore di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso di trasferimento dell'intero capitale sociale ovvero di cessione per effetto di diritti di trascinamento da parte di terzi, ovvero di cessione successiva a quotazione su mercati regolamentati ovvero su piattaforme di negoziazione italiane o di altri paesi dell'Unione ovvero riacquisto di una classe di quote/azioni da parte della società emittente. Non opera alcuna decadenza dal beneficio della detraibilità in caso di perdita del capitale investito a seguito di liquidazione ovvero ammissione a procedura concorsuale della società. La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti 'de minimis' e alle deroghe anche temporanee ad essi previste.
   4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare l'investitore ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola start-up innovativa oggetto dell'investimento, né attribuire facoltà o diritti superiori a quelli di una partecipazione qualificata, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. Qualora l'investitore anche per effetto di più acquisti successivi nell'arco di un triennio venga a detenere una partecipazione qualificata o ad acquisire diritti assimilabili, lo stesso non avrà diritto alla detraibilità dell'investimento ai sensi del presente articolo 29-bis, comma 1, e sarà tenuto a restituire l'importo eventualmente già detratto, unitamente agli interessi legali.
   5. Gli investimenti di cui al comma 1 danno diritto alla detraibilità ivi prevista qualora l'investitore o la società veicolo che sottoscrive l'investimento o soggetti ad essi riconducibili non siano anche fornitori di servizi a pagamento nella start-up innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta ovvero attraverso soggetti collegati, in misura superiore al 25 per cento su base annua dell'investimento effettuato. L'esistenza di una relazione di fornitura di servizi a pagamento da investitore a start-up innovativa per una proporzione superiore, per i tre anni successivi all'investimento, comporta la decadenza dal beneficio di cui al comma 1 e l'obbligo per l'investitore di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
   6. Salvo quanto eventualmente disposto dalla start-up, nel caso di investimenti di cui al comma 1 effettuati attraverso aumenti di capitale, ovvero sottoscrizione di Strumenti Finanziari Partecipativi e finanziamenti convertendi – non rimborsabili –, in qualsiasi forma realizzati (anche tramite raccolte su portali di equity crowdfunding autorizzati), il cui importo massimo sia (con riferimento alla start-up) superiore alla soglia disponibile ai fini del de minimis, il diritto alla detrazione di cui al comma 1 viene riconosciuto agli investitori secondo il principio di priorità temporale dell'investimento, sulla base del momento di ricezione del versamento da parte della società ('first come first served').”»

  2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 29 apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «persone fisiche» aggiungere le seguenti: «anche via sostituto d'imposta, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca»;

   b) al comma 3, dopo le parole: «interessi legali» al termine del paragrafo aggiungere: «salvo il caso di trasferimento dell'intero capitale sociale ovvero di cessione per effetto di diritti di trascinamento da parte di terzi, ovvero di cessione successiva a quotazione su mercati regolamentati ovvero su piattaforme di negoziazione italiane o di altri paesi dell'Unione ovvero riacquisto di una classe di quote/azioni da parte della società emittente. Non opera alcuna decadenza dal beneficio della detraibilità in caso di perdita del capitale investito a seguito di liquidazione ovvero ammissione a procedura concorsuale della società».

   c) al comma 4, dopo le parole: «che investano prevalentemente in start-up innovative», al termine del paragrafo aggiungere: «nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio ovvero in altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative».

   d) al comma 5, dopo le parole: «maggiorato degli interessi legali» al termine del paragrafo aggiungere: «salvo il caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, ovvero nell'esercizio di diritti di trascinamento definiti in Statuto, o in caso di adesione ad un riacquisto di una classe di azioni da parte della società»;

   e) al comma 7-bis, dopo le parole: «30 per cento» aggiungere le seguenti: «Ai fini della determinazione del periodo fiscale di detraibilità dell'investimento, nel caso sia effettuato attraverso Strumenti Finanziari Partecipativi ovvero nella forma del finanziamento in convertendo – non rimborsabile – tramite scrittura privata, è valida la data del versamento con causale “in conto aumento di capitale” ed iscritta a “Patrimonio netto” nella società beneficiaria»;

   f) dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:

   «7-ter. Gli investimenti di cui al comma 7-bis non possono portare l'investitore ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola start-up innovativa oggetto dell'investimento, né attribuire facoltà o diritti superiori a quelli di una partecipazione qualificata, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. Qualora l'investitore anche per effetto di più acquisti successivi nell'arco di un triennio venga a detenere una partecipazione qualificata o ad acquisire diritti assimilabili, lo stesso non avrà diritto alla detraibilità dell'investimento ai sensi del presente articolo 29-bis, comma 1, e sarà tenuto a restituire l'importo eventualmente già detratto, unitamente agli interessi legali.
   7-quater. Gli investimenti di cui al comma 7-bis producono beneficio fiscale qualora l'investitore o la società che sottoscrive l'investimento o soggetti ad essi riconducibili siano soci investitori e non anche fornitori di servizi a pagamento nella start-up innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta ovvero attraverso soggetti collegati, in misura superiore al 25 per cento dell'investimento effettuato. L'esistenza di una relazione di fornitura di servizi a pagamento da investitore a start-up innovativa per una proporzione superiore, anche nel corso dei tre anni successivi all'investimento, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per l'investitore di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».
14.025. Palmieri, Porchietto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivi agli investimenti in start-up e PMI innovative)

   1. All'articolo 1, comma 897 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, sostituire la parola: «legale» con la seguente: «operativa».
14.026. Palmieri, Porchietto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Costituzione di fondi privati con normativa agevolata)

  1. In deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di investimento possono assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro. Le società di cui al presente comma non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.
14.021. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)

  1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, all'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021» sono aggiunte le seguenti: «e fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021,».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 12,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
14.022. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica alla valutazione dei titoli delle società di comodo)

  1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento;

   2) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 4 per cento;

   3) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) lo 0,4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da terreni agricoli»;

   4) al comma 3, lettera a), sostituire le parole 1,50 per cento con le seguenti: 0.75 per cento;

   5) al comma 3 lettera b) sostituire le parole: 4,75 per cento con le seguenti: 3 per cento;

   6) al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) lo 0,4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da terreni agricoli.».
14.024. Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo voucher connettività)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2021, 4 miliardi di euro per l'anno 2022, 5 miliardi, da destinare a incentivi nella forma di voucher per l'acquisto di servizi di connettività a banda ultra larga per le piccole e medie imprese, anche per sostenere la transizione digitale delle imprese agricole
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 12 miliardi di euro si provvede mediante corrispondente riduzione mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui ai commi 1037 e seguenti all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
14.010. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure per la sicurezza cibernetica)

  1. Per tutelare le piccole e medie imprese che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in cybersecurity e business continuity, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica
  3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2021, 2022, 2023.
14.011. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.
  2. Ai relativi oneri, valutati in 20 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.012. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2020 e 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
14.09. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2020 e 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di e-commerce, teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
14.08. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. È istituito il Comitato denominato «Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici» (Ccspt), con lo scopo di promuovere e sostenere l'accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo delle tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei big data, il machine learning, la sicurezza delle reti e delle informazioni, la protezione informatica e la verifica delle tecnologie di telecomunicazione, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, attraverso creazione di parchi tecnologici che facilitino il progresso e l'innovazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e al fine di conseguire l'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti, certificazione e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell'interesse della sicurezza nazionale nel settore e della tutela della sovranità digitale
  2. Il Comitato pianifica, elabora, sviluppa, promuove e supporta iniziative e progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dell'espletamento dei servizi informatici, in coerenza con la strategia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e correlate disposizioni attuative; supporta, anche attraverso le proprie strutture fisiche, le realtà private competenti nella materia della sicurezza informatica, le istituzioni nazionali competenti nella materia della sicurezza informatica, anche ai fini della partecipazione alla definizione degli standard internazionali nel settore; promuove la consapevolezza dei rischi informatici presso le Istituzioni, le imprese e gli altri utenti di prodotti e servizi informatici
  3. Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero, stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, se tali soggetti svolgono attività comunque strumentali al perseguimento delle sue finalità; infine promuove lo sviluppo di distretti geografici integrati, indirizzati al raggiungimento delle finalità del Comitato con lo scopo ulteriore di favorire il reclutamento di personale specializzato nelle materie di settore e/o alla formazione di personale proveniente da Università che instaurano rapporti formali con il Comitato
  4. Sono membri fondatori il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e, ove istituita, l'Autorità politica delegata per le funzioni nella materia delle tecnologie dell'informazione e dell'innovazione digitale. Per le attività attuative del presente articolo si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio
  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Segretariato generale, esercita la vigilanza amministrativa sul Comitato e, per il tramite dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, la vigilanza sulla corrispondenza dell'attività tecnico-operativa da essa svolta agli scopi e agli obiettivi di cui al presente articolo
  6. Lo statuto del Comitato individua, tra l'altro:

   a) gli organi dell'Istituto, la loro composizione, nonché i rispettivi compiti, prevedendo che la maggioranza dei componenti di ciascun organo sia nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Cisr integrato ai sensi del comma 4, e che gli altri componenti debbano comunque ottenere il preventivo gradimento dello stesso Cisr integrato ai sensi del comma 4;

   b) le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;

   c) le modalità della partecipazione al Comitato di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono contribuire finanziariamente alle attività dirette a realizzare lo scopo del Comitato;

   d) le modalità di cooptazione di nuovi soci anche da associazioni costituite con finalità previste dal comma 1 e 2.

  7. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Cisr integrato ai sensi del comma 4. Per l'esercizio della predetta funzione di proposta il Cisr integrato ai sensi del comma 4, si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, che predispone lo schema di statuto assicurando gli opportuni raccordi tra i membri fondatori. Con la medesima composizione di cui al presente comma, il Cisr approva ogni altro atto concernente il Comitato, ove previsto dallo statuto.
  8. Il patrimonio del Comitato è costituito da apporti dei membri fondatori ed è incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da risorse provenienti da soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. In via preferenziale al Comitato possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La concessione in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali concessi in comodato al Comitato. Inoltre, ai sensi del comma 3, il Comitato può prevedere la messa in opera di studi fattibilità, ricerca e costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della sicurezza delle reti e delle informazioni. Lo statuto vincola l'intero patrimonio del Comitato al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e al comma 6 e precostituisce modalità idonee ad assicurare che, in sede di liquidazione del patrimonio stesso, i beni necessari a tale perseguimento non siano distratti dall'utilizzo da parte di soggetti pubblici.
  9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione del Comitato e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato, oltre che di proprio personale, può avvalersi di unità di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione, su richiesta della stessa, da enti pubblici e da amministrazioni pubbliche secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti. Il Comitato può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
  11. La Presidenza del Consiglio assicura il più celere avvio delle attività del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Cisr, sono nominati un commissario unico e un collegio dei revisori, e ne sono definiti i compiti. Il commissario unico, fino all'approvazione dello statuto e all'entrata in funzione degli organi dallo stesso previsti, adotta con i poteri dell'organo monocratico ogni atto occorrente per assicurare la costituzione e il funzionamento delle strutture amministrative del Comitato, nonché gli atti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 6. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi di personale, fino al limite massimo di 20 unità, secondo le disposizioni di cui al comma 10.
  12. I compensi del commissario unico e dei revisori di cui al comma 11 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti generali previsti dalla normativa vigente.
  13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021, di 20 milioni di euro per il 2022, di 30 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2025. Al relativo onere, valutato in 10 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023, 30 milioni di euro per il 2024, 30 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
  14. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione del Comitato a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Comitato. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, su richiesta del commissario unico di cui al comma 11, a valere sullo stanziamento di cui al presente comma, relativo all'anno 2021, le anticipazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività demandate allo stesso commissario, che affluiscono sul predetto conto.
14.013. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Costituzione di fondi privati con normativa agevolata)

  1. In deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di investimento possono assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro. Le società di cui al presente comma non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.
14.027. Carabetta.
(Inammissibile)

ART. 15.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: da parte delle imprese, aggiungere le seguenti: che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie;

   b) al comma 2, le parole: 2 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1 milione.
*15.5. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*15.4. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 500.000;

   b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma definisce anche l'ammontare minimo dei portafogli di cui al comma 1, i limiti di concentrazione dei portafogli, il punto di stacco e lo spessore della tranche junior e la quota della tranche junior coperta dal Fondo in percentuale del portafoglio.
**15.2. Frassini, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster.
**15.10. Pella, Mandelli, Giacometto, Porchietto.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 2 milioni con le seguenti: euro 500.000.

  Conseguentemente agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77, commi 8 e 10-13.
*15.8. Fassina.
*15.1. Lorenzin.
*15.9. Pella.
*15.6. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.
*15.3. Del Barba.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medio grandi dimensioni)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1 sono soppresse le parole: «quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e»;

   2) al comma 1 lettera a) sono soppresse le parole: «ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo»;

   3) al comma 1, lettera c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   4) al comma 4 le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

   5) al comma 10 sostituire le parole: «di 2 miliardi di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «e di 3 miliardi di euro per l'anno 2021»;

   6) al comma 12 le parole: «finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 3 miliardi di euro per il 2021 per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno»;

   7) al comma 18 le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

   8) dopo il comma 19 aggiungere il seguente: «Per le operazioni da effettuare nel 2021 il Fondo di cui al comma 19 è integrato di 1 miliardo di euro per l'anno 2021. Sono conseguentemente ricalcolati gli importi dovuti al Gestore per le procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, di cui al medesimo comma 19, per gli anni successivi al 2020 e fino all'esaurimento delle stesse».

  2. Le modificazioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
15.09. Prestigiacomo, Pella, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo PMI)

  1. Al fine di favorire l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione per il triennio 2021-2023, rispettivamente pari a: 70 milioni di euro, 200 milioni di euro e 130 milioni di euro, per l'erogazione delle garanzie e dei finanziamenti agevolati attraverso Confidi sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per le procedure di adesione di Confidi, ai sensi degli articoli 47 e 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  3. Le disponibilità del Fondo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, enti pubblici e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022, 154,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030 e 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;.
15.04. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Estensione delle agevolazioni dei benefici in caso di aumento di capitale)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano, ridotti della metà, nel limite di spesa di cui al comma 10, anche nel caso di aumenti di capitale di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata, di società cooperative, di società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e di società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quelle che esercitino attività assicurative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, fino a cinque milioni di euro.».
15.05. Faro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga termini dei titoli di credito)

  1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva che ricadono o decorrono nel periodo dal 1o febbraio 2021 al 1o giugno 2021, sono ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e ai sensi dell'articolo 1 comma 207 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo a rimborso di quanto già riscosso.
15.03. Potenti, Furgiuele, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rivalutazione dei beni del settore alberghiero e termale – Codice Ateco 55)

  1. Al fine di sostenere il settore turistico favorendo una maggiore liquidità per le imprese alberghiere, comprese le strutture all'aria aperta, all'articolo 5-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   2. Ai fini dell'individuazione di settore alberghiero di cui al presente articolo, lo stesso si intende esaustivamente identificato nei soggetti che svolgono effettivamente le attività riconducibili e ricomprese nel codice Ateco 55 – Alberghi e strutture simili.
15.06. Masi, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Semplificazione in materia di erogazioni dell'agevolazione Sabatini)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa.
15.07. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al credito d'imposta sulle minusvalenze derivanti da investimenti qualificati)

  All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «alle persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,».
*15.02. Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.
*15.011. Pella, Giacometto, Porchietto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rifinanziato con 4 milioni di euro per l'anno 2021 e incrementato di 8 milioni di euro nel 2022.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
15.08. Liuzzi, Giarrizzo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga del credito d'imposta sulle minusvalenze derivanti da investimenti qualificati)

  1. All'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
*15.01. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.
*15.010. Pella, Giacometto, Porchietto.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Proroga moratoria per le PMI)

  1. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 248 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 dicembre 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, entro il 31 dicembre 2021.
16.14. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il termine delle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.
16.25. D'Uva.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2022.
16.47. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Al comma 1, le parole: predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: predette misure di sostegno fino al 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
16.2. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.
*16.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*16.42. Trano.
*16.20. Cestari, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli, Tateo.
*16.45. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*16.39. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*16.48. Spena, Pella.
*16.11. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
*16.38. Pastorino.

  Apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.».
**16.17. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**16.19. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**16.6. Frailis, Incerti, Cenni, Cappellani, Avossa, Critelli.
**16.36. Baldini, Dall'Osso.
**16.27. Di Sarno.
**16.51. Spena.
**16.50. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Al comma 1, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2021, con le seguenti: 31 gennaio 2022.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, come prorogate dal presente decreto, si applicano anche alle rate dei finanziamenti e mutui privati contratti dalle persone fisiche titolari di partita IVA.
16.49. D'Attis.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 dicembre 2021, con le seguenti: 30 giugno 2022.
16.16. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2021», inserire le seguenti: «Per le aziende operanti nel settore del trasporto a fune tale termine è prorogato fino al 30 giugno 2022»;

   b) dopo le parole: «31 dicembre 2021», inserire le seguenti: «e del 30 giugno 2022,».
16.10. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le aziende operanti nel settore del trasporto a fune tale termine è prorogato al 30 giugno 2022.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo del medesimo comma, dopo le parole: 31 dicembre 2021, aggiungere le seguenti: e del 30 giugno 2022.
*16.37. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*16.31. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Morrone.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le aziende operanti nel settore del trasporto a fune tale termine è prorogato al 30 giugno 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alle stesse date del 31 dicembre 2021 e del 30 giugno 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.
16.46. Mazzetti, Porchietto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le sole aziende operanti nel settore del trasporto a fune, il termine del 31 dicembre 2021, compresi i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8, è prorogato al 30 giugno 2022.
16.32. Costa, Angiola.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La proroga di cui al presente comma si applica anche alle imprese del settore turistico di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
16.41. Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, la proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi e opera automaticamente, senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2021.
*16.21. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.
*16.15. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*16.7. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*16.18. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*16.43. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.
*16.26. Masi, Faro, Di Lauro.
*16.35. Baldini, Dall'Osso.
*16.44. Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni e le misure di sostegno di cui al comma 1, si applicano espressamente anche alle operazioni di fido e anticipo fatture come il castelletto bancario e anticipo Ri.Ba.
16.22. Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Non concorre al superamento dell'importo massimo garantito per singola impresa la garanzia concessa ai sensi dell'articolo 56, comma 6, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».
*16.33. Sani.
*16.13. Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), le parole: «o dei canoni di leasing» sono soppresse;

   b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) per un importo pari al 66 per cento le quote capitale relative ai canoni di leasing il cui pagamento sia stato sospeso sino al 31 dicembre 2021 ai sensi del comma 2, lettera c), nonché per un importo pari al 33 per cento per qualsiasi altro canone di leasing, o relativo componente, che abbia comunque beneficiato di sospensione ai sensi del presente articolo».

   c) all'ultimo periodo, le parole: «le operazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «le operazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e c-bis)».
16.34. Sani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 56, comma 2, lettera c), comma 6, lettera c), e comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
16.24. Martinciglio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 207, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 gennaio 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2021».
16.23. Martinciglio, Del Sesto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
16.30. Ribolla, Fogliani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Belotti, Invernizzi, Carnevali, Termini, Andreuzza, Maniero, Benigni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
16.28. Fogliani, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
16.29. Ribolla, Fogliani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Dopo il comma 4-sexies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

   «4-sexies-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1. Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad istituto di credito».

  Conseguentemente, ridurre di 400 milioni per l'anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal presente decreto-legge.
16.8. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Dopo il comma 4-sexies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

   «4-sexies-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1. Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito.».
16.4. Frailis, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea.
*16.9. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*16.5. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Moratoria per le famiglie)

  1. Entro il 31 dicembre 2021, le persone fisiche titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale ovvero di finanziamenti e prestiti personali, erogati prima del 31 maggio 2021, anche garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, possono richiedere la sospensione della quota capitale e della quota interessi per una durata non superiore a 12 mesi, anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore, purché la somma delle sospensioni richieste complessivamente non sia superiore a 12 mesi.
  2. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 106 del TUIR, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ex articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Assofin che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la sospensione di cui al comma 1, ovvero la rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, sottoscritti entro il 31 maggio 2021.
  3. Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono al Protocollo d'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

   a) sospensione, rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse e da oneri di rinegoziazione per i soggetti affidatari;

   b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un «periodo di grazia» in cui i rimborsi siano sospesi per capitale e interessi.

  4. Alle operazioni di cui al presente articolo si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa.
  5. Le operazioni di sospensione e di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 4 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'intesa di cui al comma 2, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
16.019. Masi, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Garanzie creditizie per le imprese del settore turismo)

  1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico-ricettive.
  2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente comma.
  3. Il Comitato di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
  4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive.
  5. Per il finanziamento della sezione speciale di cui al presente articolo sono destinati 358 milioni di euro.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 358 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
16.08. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Garanzie creditizie per le imprese del settore turismo)

  1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico-ricettive.
  2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente comma.
  3. Il Comitato di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
  4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive.
  5. Per il finanziamento della sezione speciale di cui al presente articolo sono destinati 358 milioni di euro.
*16.014. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*16.02. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Garanzie creditizie per le imprese del settore turismo)

  1. In applicazione della Missione 1, componente 4, investimento 4.2), del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico-ricettive dotato dei 358 milioni ivi previsti.
  2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente comma.
  3. Il Comitato di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
  4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive.
16.020. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rimessione in termini per i versamenti fiscali e previdenziali da parte delle imprese agricole delle filiere in crisi)

  1. I versamenti da parte delle imprese agricole delle filiere in crisi di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e della filiera olivicola, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati dal 31 gennaio 2020 al 16 marzo 2021 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 30 dicembre 2021 o mediante rateizzazione, senza applicazione di interessi, fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16.07. Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa ed altre misure straordinarie sull'esecuzione processuale civile)

  1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è prorogato una sola volta, fino a 6 mesi, su istanza del debitore che rappresenti al Giudice quale giustificato motivo, le oggettive difficoltà riconducibili agli effetti della malattia COVID-19, di cui allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Su istanza del debitore, il termine di proroga si applica anche all'ipotesi di istanza di assegnazione di cui all'articolo 505 del codice di procedura civile ed alle ipotesi di cui all'articolo 529 del medesimo codice.
  2. Dopo l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 530 codice di procedura civile le operazioni di vendita possono essere sospese per una sola volta su istanza del debitore che rappresenti oggettive e documentate difficoltà riconducibili ai motivi di cui al comma 1 e per il medesimo termine.
16.09. Potenti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bianchi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1 Fino al dicembre 2021, nelle procedure di cui all'articolo 495 del codice di procedura civile il debitore, se ricorrono motivi riconducibili alle conseguenze economiche dell'epidemia COVID-19 e previa verifica da parte del giudice, è ammesso a versare la somma determinata a norma del terzo comma dell'articolo 495 del codice di procedura civile, con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di settantadue mesi.
  2. Nelle procedure di cui all'articolo 495 del codice di procedura civile pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ove il debitore, esercente attività di impresa o professionale, abbia omesso o ritardato il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma per i mesi di marzo, aprile o maggio 2020, è sempre ammesso a riprendere la rateazione già disposta. Anche per le procedure pendenti, ove sia già disposta una rateazione, è sempre applicabile la previsione di cui al primo comma.
16.010. Potenti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bianchi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al secondo periodo, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

   b) al terzo periodo, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.022. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

   «a) al comma 493, dopo le parole: “prima del 1° gennaio 2018”, sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,”».

   b) al comma 494, dopo le parole: «alla data del provvedimento di messa in liquidazione», sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
16.04. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

  1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo da 1° febbraio 2021 al 31 luglio 2021, sono sospesi fino al 31 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
16.05. Ferri, Del Barba.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di rimborso anticipato)

  1. Il comma 2 dell'articolo 125-sexies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dai seguenti:

   «2. In caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo poste a suo carico per la vita residua del contratto.
   2-bis. Il comma 2 si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 10 maggio 2010.».
16.011. Prisco, Donzelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rafforzamento patrimoniale)

  1. All'articolo 26, comma 20, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

   a) le parole: «800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.800.000 euro»;

   b) le parole: «120.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «270.000 euro»;

   c) le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «225.000 euro».
*16.021. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.
*16.015. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*16.03. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*16.017. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «1° settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
16.06. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 gennaio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Fino al 31 dicembre 2021 è conseguentemente sospesa l'iscrizione alla Centrale di allarme interbancaria (CAI).
16.024. Pella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente articolo:

Art. 16-bis.
(Proroga disposizioni in materia di obbligo di segnalazione)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, operano a decorrere dal 2 gennaio 2023.
16.013. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

  1. Le misure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono prorogate al 31 dicembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
16.012. Del Barba.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Garanzie creditizie per le imprese del settore turismo)

  1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico-ricettive.
  2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente comma.
  3. Il Comitato di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
  4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive.
  5. Per il finanziamento della sezione speciale di cui al presente articolo sono destinati 358 milioni di euro.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 358 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
16.016. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Deroga applicazione indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Relativamente al periodo di imposta 2021, anche per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che dichiarano ricavi o compensi di ammontare inferiore a 5.164.569 euro, non si applicano le disposizioni relative agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
16.018. Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rimessione in termini per i versamenti fiscali e previdenziali da parte delle imprese agricole delle filiere in crisi)

  1. I versamenti da parte delle imprese agricole delle filiere in crisi di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e della filiera olivicola, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati dal 31 gennaio 2020 al 16 marzo 2021 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 30 dicembre 2021 o mediante rateizzazione, senza applicazione di interessi, fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. Dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*16.023. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*16.01. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

ART. 17.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «sono investiti» inserire le seguenti: «, a cura di Poste Italiane Spa,»;

   b) dopo le parole: «garanzia dello Stato italiano» sopprimere le seguenti: «, a cura di Poste Italiane Spa.»;

   c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti di imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero altri crediti d'imposta cedibili ai sensi delle normative vigenti».
*17.4. Pella, D'Attis.
*17.3. Buratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano complementare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, ai soggetti individuati per l'attuazione dei medesimi interventi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  Conseguentemente, alla rubrica inserire, in fine, il seguente periodo: e in materia di imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato.
**17.2. Buratti.
**17.1. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo patrimonio PMI)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12» e: «nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo» sono soppresse;

   b) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

   «b) abbia subito nel 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto al 2019 in misura non inferiore al 10 per cento»;

   c) al comma 1, lettera c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

   d) al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2021»;

    2. le parole: «tre volte» sono sostituite con le parole: «cinque volte,» le parole: «12,5 per cento» sono sostituite con le parole: «25 per cento»;

    3. dopo le parole: «dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale»;

   e) al comma 18 le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2021».
17.01. Claudio Borghi, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo patrimonio PMI)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, lettera a), le parole: «ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12» e: «nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo» sono soppresse;

   2. al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) abbia subito nel 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto al 2019 in misura non inferiore al 10 per cento»;

   3. al comma 1, lettera c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

   4. al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2021»;

    b) le parole: «tre volte» sono sostituite con le parole: «cinque volte», e le parole: «12,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;

    c) dopo le parole: «dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale»;

   5. al comma 18 le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021.».
17.03. Pella, Giacometto, Porchietto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 26, comma 19-bis, del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società cooperative possono eseguire l'aumento di capitale di cui al precedente comma 1, lettera c), tramite ripartizione dei ristorni ai sensi dell'articolo 2545-sexies, comma 3, del codice civile».
17.02. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere il seguente:

   b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese.

  Conseguentemente, al comma 3 approvare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: presente articolo inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1, lettera b), capoverso lettera b-bis);

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle minori entrate derivanti dal comma 1, lettera b), capoverso lettera b-bis) del presente articolo valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
18.10. Piastra, Murelli, Ribolla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere il seguente:

   b-bis) in ogni caso quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese.
*18.8. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*18.3. Cappellani, Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Frailis.
*18.14. Baldini, Dall'Osso.
*18.9. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*18.16. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*18.18. Spena.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere il seguente:

   b-bis) in ogni caso quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese;.
**18.17. Pella, Mandelli, Giacometto, Porchietto.
**18.6. Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

   «Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso».

   b) All'articolo 38-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30»;

   b) al comma 3, le parole: «n. 102. Alla», sono sostituite dalle seguenti: «n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla».

  1-ter. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

Art. 25-bis.
(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

  1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale.
  2. Con ordinanza commissariale sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.
18.4. Pezzopane, Morgoni, Morani, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il comma 153, è inserito il seguente:

   «153-bis. Le società di cui al comma 153 riscuotono i compensi delle prestazioni sanitarie in nome e per conto dei professionisti iscritti all'albo degli odontoiatri con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. I servizi erogati dalle medesime società, diversi dalle prestazioni sanitarie, non rientrando tra le prestazioni previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono fatturate con il regime ordinario IVA ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: derivanti dal presente articolo con le seguenti: derivanti dai commi 1 e 2;

   b) alla rubrica, dopo le parole: procedure concorsuali inserire le seguenti: e sull'attività odontoiatrica.
*18.5. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*18.12. Zanichelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il comma 153 è inserito il seguente:

   «153-bis. Le società di cui al comma 153 riscuotono i compensi delle prestazioni sanitarie in nome e per conto dei professionisti iscritti all'albo degli odontoiatri con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Ai servizi erogati dalle medesime società, diversi dalle prestazioni sanitarie, si applica il regime ordinario o semplificato di fatturazione delle operazioni IVA ai sensi dell'articolo 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: procedure concorsuali inserire le seguenti: e sull'attività odontoiatrica.
**18.11. Mancini.
**18.15. Valentini, D'Attis, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo.
**18.2. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare.
   1-ter. Qualora dopo l'omologazione di un concordato preventivo si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurarne l'esecuzione, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione, e depositando presso la cancelleria del tribunale competente il piano modificato, una situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata e la relazione attestativa. L'attestazione riferisce anche in ordine alla funzionalità del piano modificato alla miglior soddisfazione dei creditori.
   1-quater. Il tribunale fissa la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, da tenersi entro 45 giorni dal deposito del piano modificato, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori. Il commissario giudiziale deposita la sua relazione entro quindici giorni dalla data iniziale fissata per l'espressione del voto e la comunica ai creditori. Il concordato è approvato se riceve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; si considera favorevole il voto di chi non abbia espresso il proprio dissenso entro il termine fissato dal tribunale».
18.04. Currò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo)

  1. L'articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo)

   1. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
   2. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

   a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro ottocentomila;

   b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro cinquecentomila;

   c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro un milione.

   3. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento».
18.02. Lupi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Recupero di crediti relativi a somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo e di comunicazioni di avviso bonario)

  1. All'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»;

   b) dopo le parole: «a seguito dell'iscrizione a ruolo», sono inserite le seguenti: «o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario»;

   c) dopo le parole: «l'estinzione del debito a ruolo», sono inserite le seguenti: «del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

  2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole: «e loro consorzi e associazioni,» sono inserite le seguenti: «compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO),».
18.08. Siracusano, Novelli, Pella.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga del termine per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto per interventi su immobili turistico ricettivi nei territori colpiti dal sisma)

  1. All'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Le imprese turistico ricettive che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 possono versare oltre i termini normalmente applicabili, e comunque entro il 31 dicembre 2026, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 30.
   2-ter. All'imposta sul valore aggiunto relativa alle fatture di cui al comma precedente è applicato il regime di inversione contabile, anche in deroga all'ultimo periodo della lettera a) del comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
18.06. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Tempestività dei versamenti fiscali e contributivi rateizzati, relativi al periodo di emergenza sanitaria)

  1. I versamenti dovuti in ragione della rateizzazione ottenuta a seguito della comunicazione prevista dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono considerati tempestivi, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, se effettuati entro il 30 ottobre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
18.09. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica applicazione IVA di cui alla Tabella A, parte I, numero 4) e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

  1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, limitatamente agli anni 2021 e 2022, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla Tabella A, parte I, numero 4) e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono da intendersi ricompresi negli animali vivi destinati all'alimentazione umana gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.
18.07. Buratti, Fragomeli, Golinelli, Liuni.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di tutela dei crediti a favore delle imprese agricole)

  1. Al fine di agevolare il recupero dei crediti vantati, per la vendita di prodotti agroalimentari, dalle imprese agricole nei confronti di imprenditori assoggettati a procedure concorsuali, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis del codice civile è riconosciuto anche per i crediti vantati dagli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli.
18.03. Gadda, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di sospensione degli effetti conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento)

  1. Nelle more del superamento della crisi economico – finanziaria connessa all'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus SARS-CoV-2, gli effetti personali e patrimoniali conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, restano sospesi fino al 31 dicembre 2022.
18.05. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di tutela dei crediti a favore delle imprese agricole)

  1. Al fine di agevolare il recupero dei crediti vantati, per la vendita di prodotti agroalimentari, dalle imprese agricole nei confronti di imprenditori assoggettati a procedure concorsuali, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis del codice civile è riconosciuto anche per i crediti vantati dagli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli.
*18.010. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*18.01. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
(Inammissibile)

ART. 19.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l'ordinaria aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
19.4. Lollobrigida, Meloni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 8.
19.2. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 1061, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Le medesime imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate o soggette al medesimo controllo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente periodo».
19.1. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), b) ed e)».
19.3. Del Barba.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Incentivo fiscale alla ricerca in materia di investimenti)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, alle piccole e medie imprese quotate in un mercato regolamentato o negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione ovvero che accedano alla quotazione o alla negoziazione sugli stessi mercati o sistemi, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei corrispettivi pagati a terzi per la produzione di ricerca in materia di investimenti relativa agli strumenti finanziari da esse emessi. I corrispettivi pagati a terzi per l'attività di ricerca in materia di investimenti sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il soggetto che li ha sostenuti.
  2. Il credito di imposta nella misura del 50 per cento di cui al comma 1 è attribuito anche ai soggetti abilitati con riferimento ai costi da essi sostenuti per l'attività di ricerca in materia di investimenti relativa agli strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e quotati nei mercati regolamentati o negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione. I costi relativi alla attività di ricerca in materia di investimenti sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive per il soggetto che li ha sostenuti.
  3. Ai fini della applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 si considerano:

   a) piccole e medie imprese, le imprese la cui capitalizzazione media nel mese di dicembre dell'anno precedente a quello in cui vengono sostenuti i costi sia inferiore a un miliardo di euro;

   b) ricerca in materia di investimenti, le ricerche e le altre informazioni di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2017/565;

   c) strumenti finanziari, gli strumenti finanziari emessi dalle imprese di cui alla precedente lettera a) quotati nei mercati regolamentati o negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione o per i quali sia stata richiesta l'ammissione alla quotazione o alla negoziazione negli stessi mercati o sistemi;

   d) soggetti abilitati, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  4. Per ciascuna piccola e media impresa di cui al comma 1, il credito di imposta è concesso entro un limite di corrispettivi pagati per attività di ricerca in materia di investimenti di euro 100.000 annui.
  5. Per ciascuno dei soggetti abilitati di cui al comma 2, il credito di imposta è concesso entro un limite di costi sostenuti per attività di ricerca in materia di investimenti di euro 100.000 annui per ciascuna piccola e media impresa come definita al comma 3, lettera a), della presente disposizione. Sono esclusi da tale previsione i costi sostenuti per l'attività di ricerca commissionata ai soggetti abilitati, a norma del precedente comma 1, da parte di una piccola e media impresa come definita al comma 3, lettera a), della presente disposizione.
  6. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi dei soggetti che ne hanno beneficiato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso e non rileva ai fini del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni.
  7. Le piccole e medie imprese che accedono all'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 89 e seguenti della legge 205 del 2017 per le spese di quotazione possono beneficiare del credito di imposta di cui al primo comma a far data dal periodo di imposta successivo a quello della quotazione.
  8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  9. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 saranno determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  10. Agli oneri derivati dal presente articolo pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
19.010. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione o affitto di azienda o i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.
  2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.
  3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.
  4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.
  5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.
*19.016. Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*19.09. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*19.08. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*19.05. Ribolla, Frassini, Micheli, Rixi, Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Murelli, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per il 2021, 71 milioni di euro per il 2022 e 118 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
19.011. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

   «101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.»

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro nel 2021, 71 milioni di euro nel 2022 e 118 milioni di euro nel 2013 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
19.012. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(PMI – riporto delle perdite fiscali a esercizi precedenti)

  1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle società, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e di quello in corso al 31 dicembre 2021, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta, possono essere computate in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
  2. Per le piccole e medie imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma precedente sono quelle relative ai periodi d'imposta con data di chiusura antecedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello relativo al periodo d'imposta con data di chiusura antecedente il 31 dicembre 2019.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
19.03. Frassini, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga degli incentivi per le società benefit)

  1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono ricompresi quelli notarili, di iscrizione nel registro delle imprese e le spese inerenti l'assistenza professionale e la consulenza espressamente sostenute per la costituzione in forma di società benefit o per la trasformazione volta ad assumere la forma di società benefit. L'importo massimo compensabile ai sensi del comma 2 è fissato, per ciascuno contribuente, in 10.000 euro.».

   c) al comma 3, il secondo periodo è soppresso.
19.01. Del Barba.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga degli incentivi per le società benefit)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società di cui all'articolo 1, comma 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente nelle predette società.
  2. La detrazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
  3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
19.02. Del Barba.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Nuove disposizioni in materia di casse di previdenza e fondi pensione)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 88 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

   b) al comma 92 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

  2. Le disposizioni di cui ai commi 88 e 92 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 come modificate dal presente articolo si applicano anche con riferimento ai piani di risparmio di lungo termine di cui all'articolo 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
19.013. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

  1. In relazione al protrarsi dell'emergenza COVID-19 e fino al 30 aprile 2022, per una sola volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale. I commi da 1 a 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge della 11 settembre 2020, n. 120, sono abrogati.
19.017. Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Incentivi alla quotazione)

  1. All'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2021», sono eliminate.
  2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dopo il comma 89 aggiungere il seguente:

   «89-bis. Alle “piccole e medie imprese innovative”, come definite dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2015, n. 3 che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti per la predetta finalità».

  3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
19.014. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga dei termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
19.04. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Cessione crediti dei professionisti)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o un libero professionista, indipendentemente dall'iscrizione ad albi o ordini professionali»;

   b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da incarichi o contratti nell'esercizio della libera professione».
19.06. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(PMI – riporto delle perdite fiscali a esercizi precedenti)

  1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle società, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e di quello in corso al 31 dicembre 2021, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta, possono essere computate in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
  2. Per le piccole e medie imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma precedente sono quelle relative ai periodi d'imposta con data di chiusura antecedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello relativo al periodo d'imposta con data di chiusura antecedente il 31 dicembre 2019.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
*19.015. Pella, Giacometto, Porchietto.
*19.07. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 1061 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Le medesime imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate o soggette al medesimo controllo».
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.
19.018. Sut, Chiazzese, Davide Crippa, Alemanno, Carabetta, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu.

ART. 20.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

   «1059.1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».
20.2. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059, sono aggiunti i seguenti:

   «1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.
   1059-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.».
20.3. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059, sono aggiunti i seguenti:

   «1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
   1059-ter. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.».
20.17. Pella, D'Attis.

  Al comma 1, sostituire le parole: beni strumentali materiali con le seguenti: beni diagnostici strumentali mobili ed immobili.
20.9. Misiti.

  Al comma 1, capoverso 1059-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
20.5. Gadda.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
20.7. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059-bis, è aggiunto il seguente:

   «1059-ter. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1054, per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».
*20.15. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacometto, Porchietto.
*20.6. Bellachioma, Comaroli, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059-bis, è aggiunto il seguente:

   «1059-ter. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1054, per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».
20.12. Topo, Buratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059, della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
20.11. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere il seguente:

   «1059-1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.».
20.1. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere il seguente:

   «1059-1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.».
20.16. Anna Lisa Baroni, Nevi, Bagnasco, Spena, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;

   b) al comma 1055, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento»;

   c) ai commi 1054 e 1055, le parole: «2 milioni di euro» e «1 milione di euro» ovunque ricorrenti, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «10 milioni di euro» e «5 milioni di euro».

   d) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   e) dopo il comma 1061 è aggiunto il seguente:

   «1061-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
20.8. Ribolla, Frassini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;

   b) al comma 1055, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento»;

   c) ai commi 1054 e 1055, le parole: «2 milioni di euro» e «1 milione di euro» ovunque ricorrenti, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «10 milioni di euro» e «5 milioni di euro».

   d) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   e) dopo il comma 1061 è aggiunto il seguente:

   «1061-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.304,80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 1.304,80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77, quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per il medesimo importo, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
20.14. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché alle amministrazioni dello Stato e di regioni, province, comuni e comunità montane e ai loro consorzi e associazioni, agli enti pubblici operanti nel settore della ricerca in agricoltura, agli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, alle istituzioni universitarie, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado, limitatamente ai soli casi nei quali detti enti effettuino investimenti in ambito agricolo in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo in ambito agricolo, nonché in hardware, in software ed in tecnologie digitali da utilizzarsi in ambito agricolo.».
  2-ter. All'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui al precedente periodo è riconosciuto anche, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, alle amministrazioni dello Stato e di regioni, province, comuni e comunità montane e ai loro consorzi e associazioni, agli enti pubblici operanti nel settore della ricerca in agricoltura, agli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, alle istituzioni universitarie, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado, limitatamente ai soli casi nei quali detti enti effettuino investimenti in beni strumentali nuovi da utilizzarsi in ambito agricolo.».
20.10. Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento» e le parole: «300.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

   b) al secondo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento» e le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600.000 euro»;

   c) al terzo periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di euro».

  3-ter. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.
20.4. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Zardini, Lorenzin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 1031, primo periodo, le parole: «In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia». La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della medesima e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 20 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed in materia di ecobonus.
20.13. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Cessione del credito)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

   «1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica».
20.09. Del Barba.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»)

  1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis.
(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

   1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.
   2. In attuazione del comma 1 al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
   3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.
   4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.
   5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.
   6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
   7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.
   8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.
   9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

   a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del plafond di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

   b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 3 della provvista di cui al comma 3;

   c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

   10. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 17 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
20.02. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»)

  1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis.
(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

   1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.
   2. In attuazione del comma 1, al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
   3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.
   4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.
   5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.
   6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
   7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.
   8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.
   9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

   a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del plafond di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

   b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 4 della provvista di cui al medesimo comma 4;

   c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 4 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

   10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, 17 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 20-ter.
(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»)

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

   1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
   2. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore dal presente articolo, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore dal presente articolo o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
   3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.
   4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
   5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dal presente articolo, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
   6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente articolo, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.».
20.04. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»)

  1. Dopo l'articolo 4 «Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito» della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4-bis.
(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

   1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
   2. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
   3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.
   4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
   5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
   6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.».
20.03. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica alla disciplina del credito d'imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrato dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

   b) al comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: «Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7»;

   c) al comma 2-bis, lettera c), e al comma 4, lettera c), sono soppresse le parole: «che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7»;

  2. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al secondo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.»;

   c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per l'anno 2021 sono ammesse al credito d'imposta anche le spese ammissibili sostenute nell'anno 2020;».

  3. Il beneficio di cui al presente articolo spetta nel limite del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità per il rispetto del suddetto limite di spesa, mediante proporzionale riduzione del beneficio spettante. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che abbiano già usufruito del credito d'imposta previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché dall'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo importo, del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
20.023. Porchietto, Giacometto, Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0)

  1. Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari del credito d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale degli stessi, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le disposizioni contenute del presente articolo si applicano al fine di sostenere il rilancio e la resilienza dell'ecosistema delle imprese colpito dall'emergenza sanitaria da COVID-19, potenziandone la dimensione innovativa, alle seguenti misure del Piano Transizione 4.0:

   a) gli investimenti in beni materiali strumentali di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni;

   c) il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.

  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
20.014. Sut, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Pignatone, Alberto Manca, Parentela, Cillis, Alaimo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga detrazioni d'imposta per ristrutturazione e riqualificazione energetica e delle facciate degli edifici)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14:

    1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

    2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2021 e 2022»;

   b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

  2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione al presente articolo, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 tali da assicurare minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, 950 milioni di euro per l'anno 2024 e 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20.021. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi 657 e 659, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 657, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) al comma 659, alinea, le parole: «420 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «445 milioni»;

   c) al comma 659, lettera c), le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni» e le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
20.016. Chiazzese, Sut.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 659, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. All'articolo 1, comma 659, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «420 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni»;

   b) alla lettera a), le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
20.017. Chiazzese, Sut.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 199, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 199, legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono inoltre accedere al credito d'imposta le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996».
20.05. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti per l'agevolazione «Nuova Sabatini»)

  1. Al fine di assicurare continuità e rafforzare, anche a fronte dell'emergenza epidemiologica, le misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 700 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse residue relative ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
20.020. Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Cessione del credito)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1052 a 1058 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
20.015. Gallinella.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Applicazione del «de minimis» agli enti del terzo settore)

  1. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”,» inserire le seguenti: «del regolamento (UE) n. 360 del 2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale,».
20.010. Scerra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga del credito d'imposta per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
20.06. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.08. Albano, Trancassini, Rachele Silvestri, Prisco, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti per gli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul rifinanziamento di cui all'articolo 1, comma 171, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
20.019. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

  1. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento» e le parole: «300.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

   b) al secondo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento» e le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600.000 euro»;

   c) al terzo periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di euro».

  2. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
20.013. Fiorini, Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Rifinanziamento «Nuova Sabatini»)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziata dal comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è integrata con ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 450 milioni.
20.022. Novelli, Squeri, Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
20.07. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Credito di imposta per le attività di commercio on-line finalizzato all'attivazione di punti di ritiro a tariffa agevolata)

  1. Al fine di incentivare il processo di sostenibilità ambientale, in particolar modo nelle aree urbane delle città metropolitane, alle imprese che, ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003 svolgono attività di commercio on-line con relativa consegna di merce a domicilio, è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2021, un credito di imposta nella misura del 30 per cento sugli investimenti diretti all'attivazione di punti di ritiro delle medesime merci. Le imprese di cui al periodo precedente che usufruiscono del credito d'imposta applicano una riduzione del 30 per cento rispetto alle tariffe applicate per le consegne a domicilio. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto adotta con apposito decreto le disposizioni applicative del presente articolo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77.
20.01. Termini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 104, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) dopo il comma 104 è aggiunto il seguente:

   «104-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica».
20.011. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Rifinanziamento fondo beni strumentali)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
20.012. Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

  1. All'articolo 1, allegato A, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», dopo la voce: «magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica», inserire la seguente sotto sezione: «Beni strumentali destinati alla innovazione tecnologica e/o digitale delle imprese agricole secondo il modello “Industria 4.0”:

    strumenti necessari all'attuazione dei metodi ecologici di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica;

    strumenti e macchinari per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione;

    strumenti innovativi per l'implementazione di sistemi di irrigazione;

    strumenti per lo sviluppo dell'agricoltura con tecnica acquaponica e idroponica.»;

   b) conseguentemente, al secondo capoverso, sostituire le parole: «Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate» con le seguenti: «Tutte le macchine e gli strumenti sopra citati devono essere dotati».
20.018. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

ART. 21.

  Al comma 1, sostituire le parole: è incrementata di 1.000 milioni di euro con le seguenti: è incrementata di 2.000 milioni di euro e le parole: pari a 1.000 milioni di euro con le seguenti: pari a 2.000 milioni di euro.
21.2. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su base trimestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con un primo decreto da adottarsi entro il 31 luglio 2021 ed un secondo decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2022;

   b) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a), fatta salva, per i contratti che già contengano clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, la volontà delle parti di mantenere tale clausola, se più favorevole.

  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai successivi commi 7, 8, 9, 10.
  3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020.
  4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
  5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un manifesto ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, già contestato alla stessa, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
  6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
  7. Per far fronte alle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.
  8. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  9. Per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 7 e 8, si provvede alla copertura degli oneri con le modalità di cui al comma 12.
  10. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 nonché gli interventi di cui al decreto-legge 8 aprile 2009, n. 39, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 1, lettera a).
  11. Con provvedimenti, da adottare entro il 15 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.
  12. Per le finalità di cui ai commi 9 e 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito uno specifico Fondo per l'Adeguamento dei Prezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'Adeguamento dei Prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal presente decreto.
21.06. Del Barba, Paita.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su base trimestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con un primo decreto da adottarsi entro il 31 luglio 2021 ed un secondo decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2022;

   b) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a), fatta salva, per i contratti che già contengano clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, la volontà delle parti di mantenere tale clausola, se più favorevole.

  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai successivi commi 7, 8, 9, 10.
  3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020.
  4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
  5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un manifesto ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, già contestato alla stessa, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
  6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
  7. Per far fronte alle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.
  8. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  9. Per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 7 e 8, si provvede alla copertura degli oneri con le modalità di cui al comma 12.
  10. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché gli interventi di cui al decreto-legge 8 aprile 2009, n. 39, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 1, lettera a).
  11. Con provvedimenti, da adottare entro il 15 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 a legge 8 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.
  12. Per le finalità di cui ai commi 9 e 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal presente decreto.
*21.03. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*21.011. Trancassini, Foti, Lollobrigida, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*21.07. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*21.010. Sut, Terzoni, Romaniello, Raduzzi.
*21.02. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*21.015. Mazzetti, Cattaneo, Pella, Prestigiacomo, Cortelazzo, Mandelli, Labriola.
*21.016. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali per far fronte agli adempimenti relativi al cosiddetto «Superbonus»)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 69 e 70 sono sostituiti dai seguenti:

   «69. Al fine di consentire ai comuni di fare fronte con tempestività ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
   69-bis. I comuni sono autorizzati ad effettuare nuove assunzioni, a tempo determinato e a tempo parziale per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 69, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69-bis, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del fondo di cui al comma 69, da effettuare secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Le eventuali domande già presentate presso il Ministero dello sviluppo economico in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima dell'approvazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, mantengono validità e sono trasmesse d'ufficio al Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 10 milioni di euro, mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
21.09. Alaimo, De Carlo, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
*21.014. Pella.
*21.012. Ripani.
*21.01. Ruffino.
*21.05. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di cessione del credito da parte degli enti pubblici)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. L'opzione di cui al comma 1 lettera a) può essere esercitata anche dagli enti di cui all'articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che eseguono gli interventi di cui al comma 2».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.08. Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Definizione dei casi di responsabilità dei sindaci)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pubblicazione della presente legge, si individuano le ipotesi nei quali, ai sensi della legislazione vigente, è da escludere la responsabilità del sindaco.
21.04. Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle disposizioni di cui al precedente periodo sono escluse le risorse corrisposte allo Stato dalle medesime regioni o enti locali per i beni precedentemente in utilizzo a fronte di un canone di locazione e successivamente ricevuti in attribuzione gratuita».
21.013. Turri.
(Inammissibile)

ART. 22.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
*22.4. Pella, Giacometto, Porchietto.
*22.2. Claudio Borghi, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2 con la seguente: 3.
22.1. Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per i settori del turismo e dello spettacolo)

  1. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per gli immobili di cui al comma 1, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 e, limitatamente agli immobili di cui alla lettera d), anche per l'anno 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro, per l'anno 2021 e 220 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.024. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.
(Disposizioni in materia di trattamento tributario delle operazioni in valute virtuali, nonché disciplina degli obblighi antiriciclaggio)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 1:

    1) alla lettera c-ter), dopo le parole: «di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti,» sono aggiunte le seguenti: «di valute virtuali» e, dopo le parole: «Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso» sono aggiunte le seguenti: «, per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso»;

    2) alla lettera c-quater), dopo le parole: «valute,» sono aggiunte le seguenti: «valute virtuali,» e dopo le parole: «di valute estere,» sono aggiunte le seguenti: «di valute virtuali,».

   b) all'articolo 67, comma 1-bis, dopo le parole: «nonché le valute», sono aggiunte le seguenti: «, le valute virtuali»;

   c) all'articolo 67, comma 1-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente»;

   d) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione»;

  2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro».
  3. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-bis è inserito il seguente: «18-ter. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali».
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, si definisce «Unità Matematica» l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è una forma di unità matematica.
  5. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente: «ff) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale»;

   b) all'articolo 1, comma 2, la lettera qq) è sostituita dalla seguente: «qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente»;

   c) all'articolo 3, comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa»;

   d) all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

   «5-bis) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di euro 150;
   5-ter) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, memorizzazione o trasferimento di valute virtuali non superi il valore di euro 150».

  6. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: «, comprese le unità matematiche».
  7. Alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

   1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le unità matematiche possedute alla data del 23 novembre 2020, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
   2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2021.
   3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 novembre 2021. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
   4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre 2021.
   5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico. 6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi».

  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
  9. Entro la data del 30 settembre 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021. Entro la data del 30 dicembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi, non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 dicembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
22.05. Zanichelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse e collegate, l'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.
  2. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell'anno 2020 e per il primo semestre dell'anno 2021.
  3. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22.015. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Aumenti di capitale nelle società per azioni)

  1. In relazione al protrarsi dell'emergenza COVID-19, visto il programma europeo Next Generation EU e visto l'obbiettivo di sostegno e sviluppo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 30 giugno 2022, per una sola volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione, anche se lo statuto non lo prevede, può autonomamente deliberare un aumento di capitale in azioni nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente definendone condizioni modalità.
  2. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che la delibera sia presa con il voto favorevole di tutti i consiglieri indipendenti e che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni.
  3. Le azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute secondo quanto previsto dall'articolo 2441 del codice civile.
  4. Per gli aumenti di capitale deliberati ai sensi del presente articolo, la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione che siano rimaste non optate o i cui diritti di opzione, nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati, siano rimasti invenduti, potrà essere garantita da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari e/o da un apposito fondo istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico che stabilisce altresì criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al presente comma e la relativa procedura di escussione, nonché l'individuazione dei settori nei quali operano le imprese, in coerenza con quanto previsto dalle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
22.022. D'Attis.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Credito d'imposta per oneri utenze energia elettrica)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento degli oneri per utenze energia elettrica sostenuti nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo, pari a 800 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
22.014. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Estensione del regime di cassa a imprese minori, anche costituite in forma di società di capitali)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché quelle dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente le imprese minori, e quelle di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata, si applicano, altresì, ai soggetti costituiti in forma di società di capitali il cui fatturato, nel periodo d'imposta, non abbia superato i limiti di cui al primo comma del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Il superamento di tali limiti in un periodo d'imposta comporta l'obbligo per il contribuente di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due periodi successivi.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.016. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure a sostegno della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

  1. Al fine di favorire l'implementazione della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica, nell'ambito degli obiettivi di decarbonizzazione indicati nella Strategia europea del 2020, è riconosciuto alle aziende che investono nella riconversione produttiva, per gli anni dal 2021 al 2023, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla produzione di idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
22.01. Vallascas, Trano.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni fiscali in materia di imposta di bollo)

  1. Al fine di sostenere l'economia nazionale, a causa degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari esclusivamente per il deposito dei titoli di Stato italiani, è ridotta nella misura del 50 per cento.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13 della tariffa di cui all'Allegato A, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-ter, le parole: «2 per mille a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2 per mille per gli anni dal 2014 al 2020 e 1 per mille a decorrere dall'anno 2021»;

   b) alla nota 3-ter, ottavo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2020»;

   c) alla nota 3-ter, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2021, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 7.000».

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

   quanto all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7;

   quanto a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.04. Zanichelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Esenzione dal pagamento del canone unico per il settore della pubblicità esterna)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità esterna effettuata sulle aree pubbliche, aperte o accessibili al pubblico, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati così come definiti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sono esentati dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
22.020. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Sospensione di accertamenti esecutivi per omessi o tardivi pagamenti di tributi locali)

  1. Sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativi all'anno d'imposta 2020, del canone, qualora istituito dagli enti locali, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo all'anno 2021, per le imprese che operano nel settore della pubblicità esterna che abbiano avuto nel 2020 una perdita di fatturato pari ad almeno il 33 per cento del fatturato del 2019. Per eventuali pagamenti tardivi relativi a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e interessi per tardivo pagamento.
22.019. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Microcredito sociale)

  1. È istituita un'apposita sezione speciale, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, denominata «sezione Microcredito sociale», con una dotazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per la prestazione di garanzie nella misura dell'80 per cento sui finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con particolare riguardo alle necessità di approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, erogati con le modalità disciplinate dal Titolo secondo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. L'Ente Nazionale per il Microcredito coordina l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto n. 176 del 2014.
22.07. Zanichelli.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Credito di imposta dei costi sostenuti per operazioni bancarie correlate alla cessione del credito di imposta)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo 122 è inserito il seguente:

«Art. 122-bis.
(Credito di imposta per la cessione agli istituti di credito e altri intermediari finanziari riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

   1. Ai soggetti beneficiari dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 individuati dal comma 2 dell'articolo 122 che optino per la cessione ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito di imposta per i costi sostenuti per la cessione pari al valore dei costi sostenuti e nel limite del 5 per cento del valore del credito ceduto.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7».
22.012. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Credito d'imposta per il recupero degli interessi pagati per il beneficio della moratoria integrale)

   1. Ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un credito di imposta, entro il limite massimo di spesa complessiva pari a 50 milioni di euro per il 2021, commisurato ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di nuovi interessi a seguito della sospensione del pagamento delle somme di capitale e interessi.
   2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
   3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
22.011. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

   1. Fino al 30 settembre 2021, le segnalazioni in sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.
   2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
22.021. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga dei termini di scadenza titoli di credito)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 agosto 2020» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Con riferimento ai vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il cui termine per l'adempimento indicato nel titolo sia compreso fra il 31 agosto 2020 e la data di conversione del presente decreto e la cui prestazione non sia stata ancora adempiuta entro detto termine dai debitori, ovvero dagli obbligati anche in via di regresso o di garanzia, la Banca d'Italia provvede alla cancellazione dei relativi dati registrati presso l'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
22.013. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì, nella misura dell'80 per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
22.010. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

  1. Al comma 4 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, le parole: «con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2023, 254,3 milioni di euro per l'anno 2024, 172 milioni di euro per l'anno 2025 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.023. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Btp Salute)

  1. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato sanitari, è istituito un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti circa la rispondenza degli investimenti effettuati per le politiche sanitarie con i medesimi titoli di Stato. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22.09. Zanichelli, Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Tavolo di confronto Ente nazionale per il microcredito)

  1. In relazione alle misure previste dai decreti legge di emergenza sanitaria determinati dalla diffusione del virus COVID-19, che interessano direttamente o indirettamente il settore del microcredito, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un tavolo di lavoro congiunto tra l'Ente Nazionale per il Microcredito, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di condividere la definizione delle relative norme di attuazione per il microcredito, connesse all'emergenza epidemiologica.
22.08. Zanichelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazioni per soggetti in regime di contabilità semplificata)

  1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2022, i soggetti in possesso dei requisiti per la tenuta semplificata delle scritture contabili annotano nei registri dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), oltre al corrispettivo e all'IVA, indicati distintamente, esclusivamente il codice fiscale o la partita IVA dei clienti e dei fornitori».
22.018. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Incremento dei limiti di accesso al regime di contabilità semplificata)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2022, i limiti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono elevati rispettivamente a 1.000.000 di euro per le imprese esercenti prestazioni di servizi e a 1.500.000 euro per le imprese esercenti altre attività.
22.017. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono invalidi ed inefficaci nei confronti dei contribuenti i provvedimenti e gli atti amministrativi emanati dalle amministrazioni pubbliche che impongono obblighi informativi, sanzioni e decadenze, anche di benefici, riguardanti documenti e informazioni acquisite con le procedure di cui al presente articolo».
22.03. Gribaudo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure fiscali in favore delle tecnologie ad idrogeno)

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche alle tecnologie dell'idrogeno, che vengono equiparate a fotovoltaico e batterie come accumulo di energia rinnovabile fotovoltaica, elettrolizzatori e serbatoi di idrogeno e come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile fuel cell, celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno. Le colonnine che riforniscono idrogeno per autovetture vengono equiparate alle colonnine per la ricarica elettrica di autovetture.
  2. Gli incentivi si applicano con le medesime modalità di cui al comma 1 esclusivamente nel caso di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili di energia. La detrazione fiscale si applica anche alle reti elettroniche locali intelligenti smart grid.
22.02. Vallascas, Trano.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in favore dei servizi ausiliari, di assistenza e monitoraggio del microcredito)

  1. L'operatore di microcredito, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, presta intensificandone la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio sono erogati dai tutor iscritti nell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
22.06. Zanichelli.
(Inammissibile)

ART. 23.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano complementare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, ai soggetti individuati per l'attuazione dei medesimi interventi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  Conseguentemente, alla rubrica inserire, in fine, le seguenti parole: «e in materia di imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato».
23.1. Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche al testo unico bancario, in materia di banche popolari. Morte del socio)

  1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere i seguenti:

«Art. 32-bis.
(Morte del socio)

   1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
   2. Gli eredi hanno diritto a presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero, fino al rigetto della domanda di ammissione a socio, o all'accertamento dell'insussistenza dei relativi requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
   3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio, o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

Art. 32-ter.
(Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'art. 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile.»
   2. All'articolo 150-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,” sono aggiunte le seguenti: “2534, 2535, secondo comma, primo periodo,”.
   3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano gli statuti sociali al disposto dei nuovi articoli 32-bis e 32-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Anche in deroga a quanto previsto da altre disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari, non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice civile.
23.04. Fassina, Cestari.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Modifiche al testo unico bancario, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari)

  1. Dopo l'articolo 150-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«Art. 150-quater.
(Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari)

   1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.
   2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità come capitale di qualità primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
   3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.
   4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile».
23.03. Fassina.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interventi di rigenerazione urbana)

  1. La società AREXPO Spa può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e con le relative società in house, accordi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento e favorire nel contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi di rigenerazione urbana, la società Arexpo S.p.A. può svolgere, a favore dei soggetti indicati al precedente paragrafo, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie su tutto il territorio nazionale.
23.01. Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 555, aggiungere il seguente:

   «555-bis. Per i soggetti di cui al comma 554 non ancora posti in liquidazione e per i quali le condizioni di cui al comma precedente sono presenti per gli esercizi relativi agli anni 2020 e 2021, la procedura di liquidazione potrà non essere avviata in presenza di un piano di risanamento economico idoneo a risanare l'esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione economico e finanziaria. In caso di inadempienza il soggetto verrà messo in liquidazione nei modi previsti dal comma precedente».
23.05. Fassina.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Sostegno alle imprese sottocapitalizzate)

  1. Le imprese che nell'anno 2020-2021 non hanno provveduto alla redistribuzione degli utili, versano una aliquota IRES e IRAP forfettaria del 5 per cento, utilizzando la restante parte per provvedere all'aumento di capitale.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 1.000 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
23.02. Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 24.

  All'articolo 24, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine: e per il potenziamento delle attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali.
24.1. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

  1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma».
*25.042. Cattaneo, Mazzetti, D'Attis, Labriola, Pella, Prestigiacomo, Cortelazzo.
*25.06. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*25.02. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo fiscale per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici adibiti alla raccolta dei rifiuti)

  1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, le imprese, le società e le aziende, ivi incluse le municipalizzate, attive sul territorio italiano che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, che acquistano anche in locazione finanziaria, e immatricolati in Italia, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 un veicolo elettrico nuovo di fabbrica, omologato ai sensi del codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rientra nelle seguenti categorie:

   a) Compattatori laterali;

   b) Compattatori posteriori a due assi;

   c) Compattatori posteriori a tre assi;

   d) Compattatori posteriori a quattro assi;

   e) Mini compattatori;

   f) Autocarro;

   g) Autocabinato leggero per Vasche;

   h) Autocabinato adibito a autospazzatrice;

   i) Autocabinato adibito a lava cassonetti;

   j) Autocabinato adibito ad autobotte;

  è riconosciuto:

   a) un contributo pari al 25 per cento del prezzo, esclusa l'Iva, di acquisto del veicolo elettrico con contestuale rottamazione di un veicolo non elettrico della medesima categoria omologato;

   b) un contributo pari al 15 per cento del prezzo, esclusa l'Iva, di acquisto del veicolo elettrico in assenza di rottamazione;

  2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo elettrico.
  3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
  4. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo elettrico nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.
  6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'infrastrutture e della mobilità sostenibile, della transizione ecologica e dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
25.01. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

  1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:

«Art. 120-quaterdecies.1
(Rimborso anticipato)

   1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.»;

   b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

   «1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater.».

   c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 125-sexies.
(Rimborso anticipato)

   1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
   1-bis. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.
   1-ter. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
   2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
   3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

   a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

   b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

   c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

   d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.».

  2. L'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
25.032. Pella.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Incentivazione dell'approvvigionamento da filiere italiane e per il ritorno di imprese che hanno delocalizzato le produzioni – Reshoring)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nelle filiere produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19, i costi sostenuti per l'acquisto di semilavorati prodotti in Italia sostenuti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostitutivi di analoghi semilavorati acquistati, antecedentemente alla medesima data in uno Stato non appartenente all'Unione europea, sono interamente deducibili ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP.
  2. Al fine di favorire il rimpatrio in Italia di attività produttive, alle attività d'impresa rimpatriate si applica l'esenzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP. Per rimpatrio di attività produttive si intende lo svolgimento in Italia di attività di impresa precedentemente eseguite, anche in capo a distinte società facenti parte del medesimo gruppo, in uno Stato non appartenente all'Unione europea.
  3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica per il periodo di imposta in cui è sostenuto il costo di acquisto del prodotto semilavorato e nei periodi di imposta successivi per il valore incrementale delle spese sostenute per l'acquisto di semilavorati prodotti in Italia. L'esenzione di cui al comma 2 si applica per il periodo di imposta in cui avviene il rimpatrio e nei cinque periodi di imposta successivi.
  4. Per la determinazione dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 il contribuente può presentare istanza all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il contribuente deve altresì predisporre idonea documentazione secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica del valore della produzione, la sanzione non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'amministrazione finanziaria la documentazione redatta e la stessa sia idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 per fruire dell'agevolazione.
  5. Il regime di esenzione viene meno se nei cinque periodi di imposta successivi a quello in cui avviene il rimpatrio il contribuente trasferisce all'estero, anche parzialmente, le attività oggetto di precedente rimpatrio. In tal caso, il contribuente è tenuto alla restituzione dell'importo pari alle minori imposte pagate nel tempo per effetto del regime di esenzione di cui al presente articolo e ai relativi interessi.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
25.019. Fragomeli, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Interventi a sostegno delle infrastrutture immateriali nel mezzogiorno)

  1. Il sostegno al sistema industriale è un impegno prioritario del governo italiano, anche attraverso una progettazione operatività coordinata, in funzione del «Piano nazionale di ripresa e resilienza» che si qualifica per essere considerato, fra l'altro, come un «formidabile facilitatore territoriale dei processi di sviluppo».
  2. In quest'ottica e in questa fase di ripartenza dopo la pandemia, si valutano come virtuose/i le azioni e gli enti che sviluppano sinergie e innovazione per potenziare il sistema produttivo, con particolare attenzione alle aree a ritardo di sviluppo, prime fra tutte, il Mezzogiorno.
  3. In relazione all'esigenza espressa nei precedenti commi, anche per rafforzare le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali ai fini della crescita e della massima occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del PNRR, alla Missione 1, che mira complessivamente a ridurre i divari strutturali di competitività, produttività e digitalizzazione, ancor più nello specifico, alla Componente 2 (M1 C2) «Digitalizzazione, Innovazione e competitività nel sistema produttivo», è favorita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Confederazione italiana sviluppo economico (C.I.S.E.), già ente attuatore per il Ministero dell'interno del «PON Legalità 2014-2020», per la Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con lo scopo di individuare strategie per lo sviluppo economico delle aree a ritardo di sviluppo.
  4. La CISE svolge, fra l'altro, compiti di «facilitatore» per la mobilitazione e l'accelerazione, ai fini del pieno utilizzo dei Fondi europei, attraverso una progettazione coordinata con le regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, per il periodo di programmazione ed attuazione del programma europeo 2021-2027.
  5. Ciò premesso, per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1,5 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 in favore della CISE.
  6. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
25.033. Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Incentivi all'imprenditoria giovanile)

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.
(Imprese artigiane coinvolte dal ricambio generazionale)

   1. A favore delle imprese artigiane, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane (sezione speciale) nel Registro delle imprese secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attiva da almeno 10 anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, può essere concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse a progetti di sviluppo o consolidamento nei settori di attività, ed in particolare, le seguenti:

   a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;

   b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.

   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, sono stabilite le relative modalità attuative.».
25.015. Invidia, Alaimo, Giarrizzo.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure in materia di rivalutazione dei beni acquisiti in locazione finanziaria)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo la parola: «d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «, anche detenuti in locazione finanziaria» e dopo le parole: «risultanti dal bilancio dell'esercizio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dalla nota integrativa»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Con riferimento ai beni detenuti in locazione finanziaria, la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2.»;

   c) al comma 4 dopo le parole: «non ammortizzabili» sono inserite le seguenti: «, nonché per i beni detenuti in locazione finanziaria. Il maggior valore attribuito ai beni detenuti in locazione finanziaria in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio in cui l'utilizzatore esercita l'opzione di acquisto dei beni. In ipotesi di mancato esercizio dell'opzione di acquisto, quanto versato a titolo di imposta sostitutiva non è ripetibile.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Rivalutazione generale dei beni d'impresa, anche detenuti in locazione finanziaria, e delle partecipazioni 2020.
25.020. Sani.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure in materia di rivalutazione dei beni acquisiti in locazione finanziaria)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazione, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

    «1) al comma 1 dopo la parola: "d'impresa" aggiungere le seguenti: ", anche detenuti in locazione finanziaria" e dopo le parole: "risultanti dal bilancio dell'esercizio" aggiungere le seguenti: ", nonché dalla nota integrativa";

    2) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

   "2-bis. Con riferimento ai beni detenuti in locazione finanziaria, la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2.";

    3) al comma 4 dopo le parole: "non ammortizzabili" inserire le seguenti: ", nonché per i beni detenuti in locazione finanziaria. Il maggior valore attribuito ai beni detenuti in locazione finanziaria in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio in cui l'utilizzatore esercita l'opzione di acquisto dei beni. In ipotesi di mancato esercizio dell'opzione di acquisto, quanto versato a titolo di imposta sostitutiva non è ripetibile."».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Rivalutazione generale dei beni d'impresa, anche detenuti in locazione finanziaria, e delle partecipazioni 2020.
25.07. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i beni strumentali e ricettivi, gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica, i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva, le ville storiche utilizzate per eventi, gli edifici scolastici paritari.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.
25.040. Pella.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i beni strumentali e ricettivi e gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 6 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.
25.038. Pella.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
25.036. Pella.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo le ville storiche utilizzate per eventi.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
25.037. Pella.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo gli edifici scolastici paritari.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
25.039. Pella.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Proroga del termine per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto per interventi su immobili turistico-ricettivi nei territori colpiti dal sisma)

  1. All'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   «3. Le imprese turistico ricettive che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 possono versare oltre i termini normalmente applicabili, e comunque entro il 31 dicembre 2026, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 30.
   4. All'imposta sul valore aggiunto relativa alle fatture di cui al comma precedente è applicato il regime di inversione contabile, anche in deroga all'ultimo periodo della lettera a) del comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
25.028. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Estensione della fruizione degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) dalle persone giuridiche, su unità immobiliari di proprietà, e dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2021 e a 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.014. Faro.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Estensione agli IPAB o ex IPAB dell'ambito soggettivo di applicazione degli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) dagli istituti pubblici di assistenza e beneficenza costituiti con regio decreto n. 2841 del 1923.».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
*25.016. Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
*25.034. Pella.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Semplificazione erogazione Nuova Sabatini)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa.
**25.03. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
**25.023. Fassina.
**25.031. Pella, Mandelli.
**25.05. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche alle normative di tracciamento ambientale sui composti chimici)

  1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Le trasmissioni di informazioni di cui al precedente comma, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907 del 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, non si applicano relativamente a prodotti che possano mettere a rischio l'interesse essenziale della difesa e/o sicurezza nazionale.».
25.022. Dall'Osso, Baldini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «condomini», inserire le seguenti: «, indipendentemente dalla destinazione urbanistica delle relative unità immobiliari».
25.035. Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «1° settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2022».
*25.011. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*25.04. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
*25.041. Trano.
*25.030. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*25.024. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*25.029. Mandelli, Giacomoni, Mazzetti.
*25.027. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*25.08. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Mariani, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Riduzione canone minimo di concessioni per utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime)

  1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «2.500» con le seguenti: «500».
  2. La scadenza del versamento del canone di cui all'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata al 30 settembre 2021.
25.010. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri sugli aeromobili, introdotta dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica nei confronti degli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'intera annualità 2019 un traffico passeggeri in partenza inferiore a 1 milione di unità, e sino al limite massimo di applicabilità di n. 1 milione di passeggeri in partenza dallo scalo aeroportuale.
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.09. Del Barba.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni di semplificazione per recupero crediti)

  1. All'articolo 52 del Codice Antimafia, dopo il comma 9, inserire il seguente:

   «9-bis. I diritti di credito di terzi portati da un titolo esecutivo, ancorché non definitivo, avente data certa anteriore al sequestro, saranno corrisposti immediatamente, senza dover attendere il provvedimento di confisca definitivo, dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato. Al giudice è demandata la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a), in relazione a tali crediti sulla base della documentazione inviata dal creditore. Qualora l'attivo dell'azienda sottoposta al sequestro o al procedimento di prevenzione sia sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, i crediti anteriori al sequestro e portati da un titolo esecutivo saranno immediatamente corrisposti nella totalità. Se l'attivo non risulta sufficiente al pagamento integrale, l'amministratore giudiziario potrà richiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento del credito nella misura massima del 60 per cento dell'importo complessivamente dovuto. Ai fini della presente legge sono da considerarsi validi anche i diritti di credito di terzi già risultati esecutivi antecedentemente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».
25.021. Dall'Osso, Baldini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 30 milioni di euro.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
25.025. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. Dopo il comma 5-quinquies dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, aggiungere il seguente:

   «6. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 6 mesi dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale».

  2. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

   «319-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma.».
25.012. Cantalamessa, Bellachioma, D'Eramo, Zennaro, Castiello, Furgiuele, Lucentini, Paolini, Patassini, Tateo, Germanà, Minardo, Alessandro Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

   1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma.».
*25.017. Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*25.044. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. Tenuto conto dell'emergenza da COVID-19 i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis della legge 21 maggio 2021, n. 69.
  2. Sono rinviate alla stessa data il possesso dei requisiti soggettivi e morali e della regolarità contributiva (DURC) di cui alle linee guida emanate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.
25.045. Incerti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Sospensione DURC anni 2020, 2021 e 2022 per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

  1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è rinviata la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020, articolo 181, comma 4-bis, ed alle conseguenti linee guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.
  2. Per i medesimi soggetti è parimenti sospeso ai fini del beneficio del cosiddetto «anno bianco contributivo» di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, articolo 3.
*25.046. Incerti.
*25.026. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle ZES, in particolare alla logistica ed ai trasporti, e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziario interregionale integrato denominato «GENESI» (Regolamento CE N.1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30/12/2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la CISE relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle regioni obiettivo convergenza.
  2. Tale modello è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – C.I.S.E.-, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale – che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europei impegnati e non ancora spesi a fine 2019. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.
  3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento che sono:

   a) digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity;

   b) urbanizzazione e logistica;

   c) ambiente e sostenibilità.

  Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare.
  4. A tale scopo è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
25.047. Del Barba.

ART. 26.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: possono ricorrere con la seguente: ricorrono;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire le parole: a), b) e c) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con le seguenti: a) e b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché prorogando fino al 31 dicembre 2021 gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5 e 2-ter, commi 1 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto dei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma previsti nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178; agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 77..
26.6. Testamento, Villarosa, Corda.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: All'articolo 29, comma 3 lettera a), dopo le parole: «a carico dell'Amministrazione» e prima di: «Restano ferme», inserire le seguenti: «e alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione».
26.10. Noja, Del Barba.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) per prestazioni ordinarie e apa e pac di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015;.
26.18. Misiti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 29 comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 dopo le parole: «a carico dell'Amministrazione» aggiungere le seguenti parole: «e alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione».
26.13. De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Lorenzin.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1 con le seguenti: la garanzia di ricorrere prioritariamente alle modalità organizzative di cui al comma 1.
26.2. Testamento, Villarosa, Corda.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: modalità organizzative di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e previa verifica della documentata impossibilità di ricorrere alle medesime.
26.1. Testamento, Villarosa, Corda.

  Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Al fine di valutare l'effettiva appropriatezza delle prestazioni erogate ai sensi della deroga di cui al primo periodo, è fatto obbligo alle strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente di rendicontare entro il 31 gennaio 2022 alle rispettive regioni, mediante distinte fatture e tipologia di prestazione ovvero con modalità riepilogativa, tutte le prestazioni erogate ai pazienti residenti e a quelli provenienti da altre regioni per le finalità indicate al comma 1.;

   Conseguentemente, al medesimo comma 2 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Nelle regioni sottoposte a commissariamento le prestazioni erogate per le finalità di cui al comma 1 dalle strutture private accreditate a pazienti residenti in altre regioni sono liquidate previo riconoscimento delle stesse da parte delle regioni di provenienza dei pazienti.
26.3. Testamento, Villarosa, Corda.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2.»;

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis.

  Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro all'anno per il 2021, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni mentre, per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*26.8. Lorenzin, Romaniello.
*26.9. Lucchini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Romaniello.
*26.23. Baldini, Dall'Osso.
*26.26. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, considerata la rilevanza delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, è possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire una più elevata risposta alla domanda di prestazioni di cui al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, ed ai fini del contrasto alle malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture laboratoristiche accreditate per le relative prestazioni senza maggiori oneri a carico del servizio sanitario nazionale.
26.28. Paolo Russo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Ogni regione e provincia autonoma trasmette al Ministero della salute a fini conoscitivi entro il 30 giugno 2021 una specifica relazione di dettaglio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza COVID-19 di cui ai decreti-legge nn. 18, 34 e 104 del 2020. Sulla base dei dati al IV trimestre come dettagliati secondo l'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la copertura di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel corso dell'anno 2020, prescindendo dalle finalità di cui ai commi 1 e 2 e dagli importi stabiliti da qualsiasi linea di finanziamento presente nei predetti decreti.
*26.4. Pezzopane, D'Alessandro.
*26.29. Pella.
*26.30. Bagnasco, Novelli, Mandelli, Paolo Russo.
*26.25. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Pella.
*26.11. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le regioni e le province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario 2020 previste dai decreti-legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la copertura di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel corso dell'anno 2020 e dell'anno 2021, prescindendo dalle finalità di cui ai commi 1 e 2 e dagli importi stabiliti da qualsiasi linea di finanziamento presente nei predetti decreti.
**26.12. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
**26.19. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

  Sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della positiva certificazione delle attività previste dai citati decreti legge, le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la copertura di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel corso dell'anno 2020, prescindendo dalle finalità di cui ai commi 1 e 2 e dagli importi stabiliti da qualsiasi linea di finanziamento presente nei predetti decreti.
*26.5. Pezzopane.
*26.7. Ubaldo Pagano.
*26.17. Corneli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dal 2021, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui destinati al potenziamento dell'assistenza domiciliare e/o a distanza per malati cronici, immunodepressi, anziani e persone con disabilità. Tali servizi devono essere svolti, anche attraverso il ricorso ad operatori socio-sanitari specializzati nell'assistenza sanitaria, individuando in via prioritaria come destinatari degli interventi le persone che versano in condizioni precarie di salute e le famiglie a maggior rischio di fragilità sociale. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Disposizioni in materia di liste di attesa, utilizzo flessibile delle risorse e potenziamento dell'assistenza domiciliare.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 500 milioni di euro anni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.15. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In coerenza con l'obiettivo di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate, nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, considerate le criticità del Servizio sanitario della regione Calabria ed anche al fine di evitare problemi organizzativi e gestionali nelle aziende del medesimo, l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 150 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 30 dicembre 2020, si interpreta nel senso che non opera la decadenza automatica nell'ipotesi di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi nei termini di cui all'articolo 2, comma 4, dello stesso decreto-legge n. 150 del 2020, se la circostanza è dovuta alla necessità di procedere all'attività di riaccertamento dei residui relativi ai suddetti esercizi, al fine di garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa e contabile, fermo restando che detta attività dovrà inderogabilmente concludersi entro e non oltre trecentosessanta giorni dalla nomina del Commissario Straordinario. Il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari valuterà, in autonomia istruttoria e decisionale, le singole posizioni delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, ai fini della concessione della proroga necessaria all'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi.
  5-ter. I commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 30 dicembre 2020, sono sostituiti come segue:

   «4. Entro novanta giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei Lea e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Nel termine di trecentosessanta giorni dalla nomina, i Commissari straordinari approvano, invece, i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi.
   5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi, da parte dei Commissari straordinari, nei termini previsti dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi, da parte del Commissario ad acta, nei termini previsti, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni».

  5-quater. Al fine di accertare l'entità dei debiti e dei disavanzi sanitari della regione Calabria e delle singole aziende del Servizio sanitario della medesima, il Commissario ad acta e i commissari straordinari dallo stesso nominati si avvalgono, previo apposito accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei Servizi ispettivi di finanza pubblica e della Guardia di finanza, anche per finalità di controllo in relazione alle spese, alla gestione e alla predisposizione dei bilanci degli enti predetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26.21. Sapia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di potenziare l'attività di screening dei marcatori tumorali e l'abbattimento delle liste di attesa su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2021-2023, per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio dei tumori.
  5-ter. Con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11. Con medesimo decreto sono individuati i centri, sia pubblici che convenzionati ove potenziare l'attività di screening dei marcatori tumorali, nel rispetto del principio della garanzia della più ampia copertura del territorio nazionale.
26.20. Longo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In coerenza con l'obiettivo di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, considerate le criticità del Servizio sanitario della regione Calabria ed anche al fine di garantirne la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing. Le intese procedure concorsuali sono concluse entro il 30 novembre 2021. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al comma 1 e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in outsourcing nelle aziende di cui al comma 1, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.
26.22. Sapia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le finalità già espresse al comma 1 del presente articolo e per un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia da COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di potenziare l'assistenza alle persone in cura per patologie COVID e non COVID, ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, si applica il disposto dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
26.16. Villani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le finalità già espresse dal primo comma del presente articolo e al fine di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di potenziare l'assistenza alle persone in cura per patologie COVID e non COVID ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni di cui alla legge 10 agosto 200 n. 251 si applica il disposto dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 17 dicembre 1992 n. 502, sostituendo la parola dirigenti sanitari con la parola dipendenti esercenti le professioni infermieristiche, ostetrica, tecnicosanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e di assistente sociale.
26.27. Bagnasco, Novelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'uno per cento del Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 1 comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinato al consolidamento ed all'ulteriore sviluppo delle reti locali di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice ed ospedaliero.
26.24. Baldini, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rafforzamento della prevenzione e della lotta alla cronicizzazione attraverso il sistema termale)

  1. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle muscolo-scheletriche, otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione «Aventi diritto» dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio sanitario nazionale, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.
  2. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*26.01. Lucchini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*26.010. Baldini, Dall'Osso.
*26.011. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 422, le parole: «un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria», sono sostituite dalle seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che comprende anche il ricercatore in formazione»;

   b) al comma 423, primo periodo, le parole: «nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale»;

   c) il comma 424 è sostituito dal seguente: «424. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti destinano, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, i fondi necessari per il personale, impiegato nelle attività di ricerca con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato nei ruoli del comparto e della dirigenza sanitaria, nel rispetto dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

   d) al comma 425, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti: «relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto»;

   e) al comma 428, le parole: «nei ruoli del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei distinti ruoli del Servizio sanitario nazionale della dirigenza e del comparto» e le parole: «il secondo periodo contrattuale» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il primo periodo contrattuale»;

   f) il comma 431 è sostituito dal seguente: «431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per il personale medico mentre per il restante personale afferente all'area sanitaria secondo specifiche convenzioni tra gli istituti e gli atenei sede di scuole di specializzazione per l'accesso ai ruoli della dirigenza sanitaria non medica del Servizio sanitario nazionale.».
26.02. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 422, le parole: «un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria», sono sostituite dalle seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che comprende anche il ricercatore in formazione»;

   b) al comma 423, dopo le parole: «424 a 434,» le parole: «nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale»;

   c) il comma 424 è sostituito dal seguente: «424. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti destinano, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, i fondi necessari per il personale, impiegato nelle attività di ricerca con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato nei ruoli del comparto e della dirigenza sanitaria, nel rispetto dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

   d) al comma 425, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti: «relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto»;

   e) al comma 428 dopo le parole: «a tempo indeterminato» le parole: «nei ruoli»; sono sostituite dalle seguenti: «nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto»; dopo le parole: «abbia completato» le parole: «il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il primo»;

   f) il comma 431 è sostituito dal seguente: «Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per il personale medico mentre per il restante personale afferente all'area sanitaria secondo specifiche convenzioni tra gli istituti e gli atenei sede di scuole di specializzazione per l'accesso ai ruoli della dirigenza sanitaria non medica del Servizio sanitario nazionale.».
26.03. Campana.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, commi 1 e 2 e potenziare il sistema delle cure primarie territoriali, nonché per contrastare la carenza di personale infermieristico, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000.
  2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.
  3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali nei distretti sociosanitari.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.07. Mammì.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di attività libero professionale)

  1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è aggiunto il seguente:

   «53-bis. – 1. Gli esercenti le professioni infermieristiche di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, possono svolgere attività libero professionale intramuraria ed extramuraria, previa comunicazione al datore di lavoro, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 53 e all'articolo 13, comma 2 e all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, nonché in deroga all'articolo 2105 del codice civile».

  2. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni infermieristiche, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale.
  3. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.
  4. L'attività di cui al comma 2 può essere svolta:

   a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

   b) all'interno dell'azienda di appartenenza;

   c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

  5. Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, emanano specifici regolamenti, sentite le OO.SS..
26.06. Mammì.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di spesa farmaceutica 2020 e utilizzo flessibile delle risorse)

  1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle regioni e dalle province autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2020, le risorse corrispondenti derivanti dall'incremento del Fondo Sanitario Nazionale determinato per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono destinate all'incremento tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Agli oneri di cui presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
26.04. Del Barba.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali)

  1. Al fine di assicurare un servizio di prossimità ai pazienti e deflazionare l'accesso alle strutture ospedaliere, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, per i quali non sussistano esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
26.015. Bagnasco, Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Somministrazione vaccini antinfluenzali)

  1. Al fine di rafforzare la campagna antinfluenzale 2021, è consentita in via sperimentale la somministrazione di vaccini contro l'influenza nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, formati ai sensi dell'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche e integrazioni.
26.014. Bagnasco, Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di pianta organica delle farmacie aperte al pubblico)

  1. Al fine di una più efficiente dislocazione del servizio farmaceutico sul territorio, all'articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 le parole: «3000 metri» sono sostitute dalle seguenti: «5000 metri».
26.012. Bagnasco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

  1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2023»;

   b) dopo le parole: «nonché a quelli entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,» sono aggiunte le seguenti: «e ai comuni sede di presidio ospedaliero il cui territorio è classificato come zona sismica ad alto rischio (zona 1) anche se non facenti parte del cratere sismico».
26.05. Grippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di inserimento di infermieri e psicologi tra i professionisti delle cure primarie)

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, alla lettera b-bis), dopo le parole: «l'integrazione dei professionisti delle cure primarie» sono inserite le seguenti: «, compresi infermieri e psicologi,».
26.09. Mammì.

ART. 27.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le stesse finalità di cui al precedente comma, nonché per garantire la prossimità delle cure alle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso con quadro clinico COVID-19 correlato e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: euro 28.802.000 con le seguenti: euro 38.802.000, le parole: euro 24.993.000 con le seguenti: euro 30.993.000 e le parole: euro 4.441.000 con le seguenti: euro 8.441.000.
27.6. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco.

  Al comma 2, sostituire il periodo: ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19 con il seguente: ai dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19 e a coloro che, anche se non ricoverati presso una struttura ospedaliera, presentano dopo la guarigione dal COVID-19 una grave sintomatologia correlata.
27.3. Alaimo, Giarrizzo, Elisa Tripodi.

  Al comma 2, dopo le parole: ai solo dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19 aggiungere, in fine, le seguenti: e ai pazienti colpiti dalla sindrome long covid che hanno avuto una forma di malattia COVID-19 da severa a moderata o lieve e che possono soffrire di sintomi variabili e debilitanti per molti mesi dopo l'infezione iniziale.
27.2. Lorefice.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «il Ministero della salute», aggiungere le seguenti: «in collaborazione con Agenas e Agenda Italia»;

   b) dopo le parole: «dati raccolti», aggiungere le seguenti: «e pubblicati sul registro nazionale».
27.4. Misiti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A valere sul Fondo nazionale sanitario destinato alla remunerazione delle cure termali, in considerazione del mancato utilizzo delle risorse per gli anni 2020 e 2021 conseguente alla sospensione delle attività causata dalla pandemia da COVID-19, alle regioni e le province di Trento e Bolzano è consentito, al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2021, 2022 e 2023 l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio sanitario nazionale.
  5-ter. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale destinate alla remunerazione delle cure termali non utilizzate a causa del blocco delle attività conseguenti alla pandemia, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1995, n. 724.
27.5. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS)

  1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come rideterminata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D.
  2. L'AGENAS è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloqui, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a n. 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D, opportunamente valorizzando le esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia, con contratti di lavoro flessibile e, in particolare, quelli stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
  3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, l'AGENAS rinnova i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020. È fatto divieto all'Agenzia di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 2, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a euro 1.817.442,67 per l'anno 2021 e ad euro 2.726.164 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS.
27.02. Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata)

  1. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, l'attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata – di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – è esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 50, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 269 del 2003 utilizzando l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria.
  2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
  3. L'accesso ai dati di cui ai commi 1 e 2 è garantito al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all'Istituto superiore di sanità (ISS), all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero della sanità del 18 giugno 1999.
  4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dal presente articolo, i cui oneri di acquisizione e trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
27.04. Bagnasco, Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge n. 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto in precedenza un beneficio economico non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse in precedenza da qualsiasi beneficio.
  2. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
27.05. Bagnasco, Pella.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Fondo a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le residenze sanitarie assistenziali a seguito dei maggiori costi sostenuti per le misure di contenimento del COVID-19 e della diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto disponibili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto disponibili nelle singole residenze sanitarie assistenziali registrato nell'anno 2020 sia inferiore di almeno il 15 per cento di quello registrato nell'anno 2019.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e i criteri e le modalità di erogazione alle residenze sanitarie assistenziali aventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni.
27.03. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Proroga degli Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai commi 1 e 2 le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2021».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 62,3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
27.06. Pella.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, indipendentemente dalla natura del soggetto prestatore ovvero del committente, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
  2. Alla Parte II-bis della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 1 è soppresso.
27.01. Navarra.

ART. 28.

  Al comma 1 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 450 milioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Incentivi per la tutela delle alberature stradali)

  1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo per la tutela delle alberature stradali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sulle disponibilità del Fondo sono concessi contributi in favore degli enti provinciali e comunali per la realizzazione di progetti di intervento straordinario per la manutenzione, la ripiantumazione o la messa in sicurezza delle alberature presenti lungo strade o viali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo del Fondo. Eventuali risorse non utilizzate nell'anno 2021 possono essere utilizzate negli anni successivi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
28.4. Potenti, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Incentivi per il rinnovo degli impianti del riciclo meccanico)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un Fondo per il rinnovo degli impianti di riciclo meccanico dei rifiuti in plastica con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sulle disponibilità del Fondo sono concessi contributi alle imprese del riciclo meccanico, con sede sul territorio nazionale, che trattano rifiuti speciali provenienti da imballaggi e manufatti in plastica, fino al 100 per cento delle spese sostenute e destinate al rinnovo degli impianti secondo le migliori tecnologie, in ottemperanza alla normativa italiana e comunitaria sull'economia circolare. L'importo massimo concesso a ciascuna impresa non può superare la somma di 750 mila euro ed è riconosciuto per non più di una volta per ciascun beneficiario qualora in regola con le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo del Fondo. Eventuali risorse non utilizzate nell'anno 2021 possono essere utilizzate negli anni successivi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
28.1. Lucchini, Potenti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Incentivi per la rimozione e smaltimento dell'amianto)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un Fondo per la rimozione e smaltimento dell'amianto con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sulle disponibilità del Fondo sono concessi contributi a titolo di rimborso fino al 70 per cento delle spese sostenute e destinate alla rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto per un importo massimo di 10.000 euro per ogni intervento, da riconoscere per non più di una volta per ciascun beneficiario. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo del Fondo. Eventuali risorse non utilizzate nell'anno 2021 possono essere utilizzate negli anni successivi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
28.2. Potenti, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Incentivi per la tutela della risorsa idrica)

  1. Ai fini della tutela della risorsa idrica e la promozione del valore sociale e strategico delle fonti e delle sorgive presenti sul territorio nazionale, presso il Ministero della transizione ecologica è istituito un Albo, denominato «Albo delle fonti e delle sorgive».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per la comunicazione da parte degli enti locali della presenza sul territorio di competenza di fonti e sorgive ritenute rilevanti ai fini potabili, non connesse alla rete o non ricomprese tra le acque minerali e termali sottoposte ad uno specifico regime autorizzatorio o concessorio.
  3. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore degli enti locali per interventi di ripristino, manutenzione, valorizzazione ed accessibilità al pubblico di fonti o sorgive presenti sul proprio territorio, iscritte all'Albo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo del fondo. Eventuali risorse non utilizzate nell'anno 2021 possono essere utilizzate negli anni successivi.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
28.3. Potenti, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni

  Conseguentemente, all'articolo 64 comma 4, le parole: è incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022., sono sostituite dalle seguenti: è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021 e di 350 milioni di euro per l'anno 2022.
28.6. Potenti, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Al comma 1, le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 63, comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 135 milioni, con le seguenti: 235 milioni.
28.5. Potenti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) alla riduzione del crescente aumento della infertilità dovuto anche a fattori di inquinamento ambientale, promuovendo iniziative di ricerca e progetti diretti a raccogliere dati e a fornire informazioni utili per l'implementazione di programmi finalizzati alla riduzione dell'infertilità e sterilità.
28.7. Mammì.

  All'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la cooperazione tra i Paesi europei, per le regioni confinarie, ovvero Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e province autonome di Trento e Bolzano, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria, sono garantiti fondi speciali per il potenziamento di tutti i nosocomi, anche quelli considerati minori, presenti nell'area confinaria ovvero nell'arco di 20 chilometri dal confine geografico, dove vengono garantiti da subito i seguenti servizi: pronto soccorso sulle 24h, reparto di medicina per acuti e servizio di radiologia e laboratorio. Il fondo previsto è aumentato da 500 milioni a 1 miliardo di euro.
28.8. Dall'Osso, Baldini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per la classificazione epidemiologica delle regioni e delle provincie autonome)

  1. Per tutto il periodo di applicazione delle misure per fronteggiare la diffusione del COVID-19, tra i parametri per classificare le regioni e le province autonome in base alla pericolosità del contagio si tiene conto, come elemento incrementante il rischio di contagio, del grado di inquinamento presente nell'aria. Le regioni, le province autonome, le Arpa regionali, comunicano alla struttura commissariale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con cadenza giornaliera i valori medi di PM 10 misurati nelle 24 ore precedenti su base comunale e, qualora si verifichino cinque superamenti consecutivi del limite di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 l'autorità competente, di concerto con i territori interessati, adotta le conseguenti disposizioni.
28.01. D'Ippolito, Zolezzi.

ART. 29.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate competenti gli Istituti di ricerca con comprovata esperienza nel campo del sequenziamento di nuova generazione (Next Generation Sequencing – NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono riconoscere, alle suddette strutture, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche, oppure la soglia minima di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.
29.5. Ianaro, Rosato.

  Al comma 1, dopo le parole: ai predetti piani inserire le seguenti: predisposto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
29.2. Del Barba.

  Al comma 1, dopo le parole: 200.000 esami di laboratorio inserire la seguente: annui.
29.3. Del Barba.

  Al comma 1, dopo le parole: provvedimento regionale inserire le seguenti: o delle province autonome di Trento e Bolzano.
29.4. Del Barba.

  Al comma 1, le parole: la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio sono così modificate: la soglia minima va in relazione al numero di abitanti effettivo per ogni provincia.
29.6. Dall'Osso, Baldini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 687, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
29.1. Lepri, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Inserimento di Big Data Manager per la salute presso le ASL)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro della sanità, sentita la conferenza delle regioni, è istituita la figura professionale del Big Data Manager per la salute nelle ASL.
  2. Ogni ASL deve dotarsi di un Big Data Manager per la salute, assunto con contratto di lavoro subordinato, dalle regioni.
  3. Il Ministro della salute, sentito il dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, determina i requisiti ed i criteri per l'assunzione dei Big Data Manager da parte delle regioni.
  4. Le mansioni dei Big Data Manager per la salute nelle ASL sono le seguenti:

   a) monitoraggio e coordinamento della raccolta dei dati del paziente

   b) applicazione delle linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria, di cui al comma 7;

   c) istituzione, coordinamento e promozione delle attività digitali della ASL, quali il fascicolo sanitario elettronico del paziente e l'istituzione di strumenti per l'analisi predittiva;

   d) monitoraggio, gestione e miglioramento delle infrastrutture digitali e delle piattaforme informatiche delle ASL.

  5. Il Ministro della salute, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con propri provvedimenti, può individuare ulteriori ambiti di intervento oltre a quelli indicati al comma 4.
  6. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla formazione e al coordinamento dei Big Data Manager per la salute, in merito alla gestione dei dati sanitari, della privacy, nonché per l'uso di sistemi di intelligenza artificiale finalizzata al miglioramento degli outcome economici, clinici e di ricerca.
  7. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto col Ministro della sanità, provvede alla stesura di linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria.
  8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022, nonché dalle disposizioni di cui al comma 6, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
29.05. Invidia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Incentivi alla realizzazione di progetti di telemedicina nell'ambito della procreazione assistita)

  1. Al fine di salvaguardare una adeguata informazione e presa in carico del paziente con sistemi di telemedicina anche nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29 comma 2, possono erogare degli incentivi per l'acquisto e predisposizione, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici da destinare agli ambulatori e alle strutture per la diagnosi e la terapia dell'infertilità di coppia, che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto, promuovendo altresì progetti sperimentali di impiego della telemedicina all'interno dei percorsi di procreazione medicalmente assistita.
29.04. Mammì, Lorefice, Sportiello, Novelli, Menga, Faro, Segneri, Termini, Zolezzi, Ciprini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure a sostegno delle cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice ed ospedaliero)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'uno per cento del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1 comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinato al consolidamento ed all'ulteriore sviluppo delle reti locali di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice ed ospedaliero.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, con proprio decreto determinano le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice ed ospedaliero.
29.02. Noja, Del Barba.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Ulteriori misure per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale)

  1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 29 del presente decreto, le regioni che non garantiscono piena copertura finanziaria al fondo sanitario per la specialistica ambulatoriale privata accreditata, hanno la possibilità di scegliere se aggregare i laboratori o superare il modello Hub-Spoke attraverso il riconoscimento, come forma aggregata, della rete di contratto, al fine di non sottrarre servizi sanitari di prossimità.
29.03. Nappi.

ART. 30.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.»

  Conseguentemente:

  al comma 9, sostituire le parole: pari a euro 89.375.000 con le seguenti: pari a euro 99.375.000;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
*30.7. Giovanni Russo.
*30.4. Ferrari, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Fantuz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».
30.6. Occhionero, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.»

  Conseguentemente, al comma 9, le parole: pari a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77 sono sostituite dalle seguenti: pari a euro 99.375.000 si provvede, quanto a euro 89.375.000 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a euro 10.000.000 a valere sulle risorse del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
30.2. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. A fronte delle ulteriori funzioni attribuite allo Stabilimento chimico farmaceutico militare dal comma 2 del presente articolo e al fine di garantire il diritto alla cura dei pazienti ai quali è prescritta la cannabis terapeutica, con decreto del Ministro della salute, da adottare novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è introdotto un sistema di accreditamento, aperto agli operatori del settore, per la concessione di licenze all'importazione e distribuzione di prodotti terapeutici a base di cannabis, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
30.5. Magi.
(Inammissibile)

  Al comma 4, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2022.

  Conseguentemente:

   agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

   allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

   2021:

    CP: – 50.000.000;

    CS: – 50.000.000.

   2022:

    CP: – 50.000.000;

    CS: – 50.000.000.

   2023:

    CP: – 50.000.000;

    CS: – 50.000.000.
30.10. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

   «7-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso causata della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
   7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis, valutati in 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede quanto a 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto ad 11 milioni a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.»
30.13. Paolo Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

   «7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma avente durata sino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento di cui all'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pari a:

   a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente;

   b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo.

   7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»
*30.1. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
*30.11. Aresta, Ferrari, Pagani, Maria Tripodi, Deidda, Occhionero.
*30.12. Maria Tripodi, Pella.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

   «8-bis. Impiego del personale militare della Croce Rossa Italiana.

     1. Il personale appartenente al Corpo militare volontario della CRI, se richiamato dal congedo, è soggetto ai codici penali militari e alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni militari.

     2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 653 del 10 giugno 1940 e agli articoli 990 e 1757 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Nel caso di impiego per esigenze di protezione civile, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.»
30.8. Albano, Trancassini, Rachele Silvestri, Prisco, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

   «8-bis. Al fine di potenziare il sistema del Servizio sanitario militare, nello Stato di Previsione del Ministero della difesa per l'anno 2021 e per il triennio 2022-2024, è autorizzata la spesa complessiva di 600 milioni di euro, ripartita in 50 milioni per l'anno 2021, 150 per l'anno 2022 e 200 milioni per gli anni 2023 e 2024, per la costruzione di una nave ospedale.
   8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2021, 150 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per gli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 77, comma 10, lettera h).»;

   b) al comma 9, sostituire le parole: «dal presente articolo», con le seguenti: «dai commi da 1 a 8»
30.9. Misiti.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219 Attuazione della direttiva 2001/ 83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano)

  1. Al decreto legislativo 26 aprile 2006 n. 219 apportare le seguenti modifiche:

    1. All'articolo 34, sostituire il comma 6 con il seguente:

   «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto anche in caso di comprovata emergenza sanitaria, ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.»

  2. All'articolo 148 apportare le seguenti modifiche:

    1) al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «6 e»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale»

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato.»
30.02. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lorenzin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per agevolare la produzione delle industrie facenti capo ad AID)

  1. Al termine della proroga di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'Agenzia Industrie Difesa è esentata dall'obbligo di munirsi preventivamente delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
30.01. Ferrari, Boniardi, Fantuz, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.».
30.03. De Filippo, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Lorenzin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifica dell'articolo 2 della legge 470 del 1988)

  1. All'articolo 2 della legge 27 ottobre, 1988, n. 470, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE ha la facoltà di indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare.»
30.05. Ungaro, Del Barba.

ART. 31.

  Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
31.1. Del Barba.

  Al comma 1, dopo le parole: Alle imprese aggiungere le seguenti: nonché agli enti di ricerca non-profit.
31.9. Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: inclusi i vaccini, aggiungere le seguenti: nonché i centri che si occupano del sequenziamento genomico dei ceppi virali,

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di sequenziamento genomico dei ceppi virali.
31.11. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 38,6 milioni di euro per l'anno 2022, 81,2 milioni di euro per l'anno 2023, 136,6 milioni di euro per l'anno 2024, 153,6 milioni di euro per l'anno 2025, 166,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 110,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 55,4 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede, quanto alla metà delle degli oneri citati, ai sensi dell'articolo 77 e quanto all'altra metà a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31.10. Novelli.

  Al comma 3, aggiungere infine, il seguente periodo: Il credito d'imposta è riconosciuto, altresì, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che assicurano le attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 del presente articolo.
31.12. Paolo Russo.

  Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: La disciplina di cui al primo periodo si applica anche al credito di imposta di cui al comma 1064 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a condizione che al soggetto residente o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di cui ai commi 200, 201 e 202 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2021, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
31.4. Del Barba.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Per le finalità di cui al presente articolo alla «Fondazione Enea Biomedical Tech» è destinato un contributo aggiuntivo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finanziato mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
31.8. Gemmato, Donzelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

   7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono rivolti a sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie attraverso l'investimento in imprese che operano o prevedono di operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con priorità per le tecnologie healthcare, l'information technology, il settore della green economy, l'agritech e il deep tech. Una quota parte di 200 milioni di euro, è destinata per la promozione della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.”»;

   b) al comma 2:

    1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso strumenti di partecipazione»;

    2) dopo le parole: «progetti di innovazione e spin off» sono aggiunte le seguenti: «e dei programmi di cui al comma 1»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione di cui al successivo comma 5, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;

   d) al comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico può definire, mediante l'adozione di un atto di indirizzo gli obiettivi strategici della fondazione. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è adottato, sentita l'Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;

   e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Sono organi della fondazione:

   a) il Presidente, che presiede il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

   b) il Consiglio Direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato con funzioni di direttore generale per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato di 5 membri dotati di requisiti onorabilità e indipendenza, uno con funzioni di presidente nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, due nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e due nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

   c) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

   Alle nomine dei componenti dei suddetti organi si procede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
   Lo statuto della Fondazione può prevedere la costituzione di ulteriori organi con funzione consultiva, di indirizzo e di gestione.
   Gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento restano in carica compatibilmente con le modifiche introdotte dal presente comma, salvo decadenze o cessazioni di carica verificatesi antecedentemente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.»

  6-ter. Ai fini della definizione degli obiettivi strategici della Fondazione anche in considerazione della programmazione e gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate alla ricerca, allo sviluppo e al trasferimento tecnologico, può essere costituito un comitato strategico, con funzione consultiva e di indirizzo, composto da 10 membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro per la transizione ecologica, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministro per le politiche giovanili e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
31.7. Adelizzi, Alaimo, Giarrizzo, Berti.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

   «7. All'articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) dopo le parole: “ricerca applicata,” sono aggiunte le seguenti: “con priorità per le tecnologie healthcare, l'information technology, il settore della green economy, incluso l'agri-tech, e il deep tech,”;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell'ambito del settore healthcare, una quota parte di 200 milioni di euro è destinata alla promozione della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore delle biotecnologie e del biomedicale, in particolare verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse. Una ulteriore quota di 300 milioni è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, incluso l'agri-tech, dell'information technology e del deep tech”.»

   b) al comma 2:

    1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso strumenti di partecipazione»;

    2) dopo le parole: «progetti di innovazione e spin off» sono aggiunte le seguenti: «e dei programmi di cui al comma 1»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione di cui al successivo comma 5, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;

   d) al comma 5, penultimo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico.» sono aggiunte le seguenti: «Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma.»;

   e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Sono organi della fondazione:

   a) il Presidente, che presiede il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

   b) il Consiglio Direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato con funzioni di direttore generale per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri, compreso il presidente, dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di alta professionalità in campo economico, imprenditoriale o della ricerca scientifica e con comprovata esperienza internazionale, di cui due nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

   c) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente, su proposta del fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti;

   d) il Comitato strategico, con il compito di definire gli obiettivi e gli indirizzi della fondazione, formato da 7 membri, uno nominato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno su proposta del Ministro della salute, uno su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, uno su proposta del Ministro per la transizione ecologica, uno su proposta del Ministro per l'innovazione digitale, uno su proposta del Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili e uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

   Alle nomine dei componenti dei suddetti organi si procede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
   Gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi del presente comma.
   Rimangono in ogni caso salvaguardate le procedure già avviate dalla fondazione finalizzate alla predisposizione degli investimenti.»
31.5. Madia, Benamati.

  Al comma 7, lettera a), al numero 3) sostituire le parole da: una quota parte fino a: presente comma con le seguenti: Una quota parte di almeno 200 milioni di euro è destinata per la promozione della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Una quota fino a 300 milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech. Sono efficaci le istanze presentate a Enea Tech precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73.;

   Conseguentemente, al medesimo comma 7:

   - alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) dopo le parole «progetti di innovazione e spin off» sono aggiunte le seguenti:«e di altri programmi;»

   - alla lettera e), capoverso 6-bis, lettera b), sostituire le parole: 5 membri con 7 membri.
31.6. Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 6

   b) sostituire il comma 7 con il seguente:

   «7. All'articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: “Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono rivolti a sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie attraverso l'investimento in imprese che operano o prevedono di operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con priorità per le tecnologie healthcare, l'information technology, il settore della green economy, l'agritech e il deep tech. Una quota parte di 200 milioni di euro è destinata per la promozione della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione”.»;

   b) al comma 2:

    1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso strumenti di partecipazione»;

    2) dopo le parole: «progetti di innovazione e spin off» sono aggiunte le seguenti: «e dei programmi di cui al comma 1»;

   c) al comma 5 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA può avvalersi di una fondazione di diritto privato, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, o avvalersi di un altro ente già operante in ambito analogo che eroghi le risorse stesse tramite dei meccanismi di finanziamento indiretto. Il Ministero dello sviluppo economico può definire, mediante l'adozione di un atto di indirizzo gli obiettivi strategici della fondazione. Lo statuto della fondazione è adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;

   d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Sono organi della fondazione:

   a) il Presidente, che presiede il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

   b) il Consiglio Direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato con funzioni di direttore generale per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato di 5 membri dotati di requisiti onorabilità e indipendenza, uno con funzioni di presidente nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, due nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e due nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

   c) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

   Alle nomine dei componenti dei suddetti organi si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Lo statuto della Fondazione può prevedere la costituzione di ulteriori organi con funzione consultiva, di indirizzo e di gestione.
   Gli organi della Fondazione deputata ad analogo scopo nominati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento restano in fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi del presente comma.»
31.3. Mor, Del Barba.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 6;

   b) al comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   «a-bis. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   1-bis. Le residue risorse della dotazione finanziaria complessiva di cui al comma 1 sono destinate alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»;

   c) al comma 7, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

    2) le parole: «progetti di innovazione e spin off» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di innovazione, spin off e programmi di cui al comma 1.»;

   d) al comma 7 sopprimere le lettere d) ed e);

   e) al comma 8, sostituire le parole: «di cui ai commi 6 e 7» con le seguenti «di cui al comma 7».
31.2. Del Barba.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è riconosciuto in via sperimentale per l'anno fiscale 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento, comunque nei limiti di spesa pari a 20 milioni di euro annui, delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
31.03. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Credito di imposta per la ricerca biomedica)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno fiscale 2021, un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 17 per cento, e comunque nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui, delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica.
  2. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito di imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, la cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta indebitamente fruito.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
*31.010. Paolo Russo.
*31.012. D'Attis, Pella, Noja.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)

  1. All'articolo 1, comma 199, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con effetto retroattivo, anche con riferimento ai periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2020, nonché ai provvedimenti già adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per i quali non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2021 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede come segue:

   a) quanto a 140 milioni di euro, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7;

   b) quanto a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.04. Fantinati, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo bio-medico)

  1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo bio-medico, a decorrere dal 2022 è riconosciuto alle Università, agli Enti pubblici di ricerca, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli Enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
31.01. Magi.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

  1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 70-bis.

   1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.
   2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
   3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale».
31.06. Grillo.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583».
*31.08. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*31.011. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Riduzione aliquota IVA per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo bio-medico)

  1. All'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «provette sterili;» aggiungere le seguenti: «reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Enti di ricerca privati senza finalità di lucro;».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77 comma 7 del presente decreto.
31.02. Magi.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Riduzione aliquota IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da Fondi europei)

  1. Dal 1° luglio 2021, e fino al 31 dicembre 2021, l'aliquota IVA applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche, destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Enti di ricerca privati senza finalità di lucro, è ridotta al 5 per cento.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente, alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1-ter.1, dopo le parole: estrattori RNA; sono aggiunte le seguenti: a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, reagenti e apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca scientifica, nel campo delle biotecnologie e della biomedicina, integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Enti di ricerca privati senza finalità di lucro.
31.05. Ianaro.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)

  1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31.09. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, articolo 2-bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.
31.07. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

  1. All'articolo 34, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7».
31.013. Bagnasco, Paolo Russo, Cannizzaro, Novelli, Bond.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

  1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «6 e»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale».

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato».
31.014. Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Novelli, Bond.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: «Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse».
31.015. Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Novelli.
(Inammissibile)

ART. 32.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 con le seguenti: munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast.
32.19. Faro.

  Al comma 1, sostituire le parole: in misura pari al 30 per cento con le seguenti: in misura pari all'80 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
32.3. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Al comma 1 sostituire le parole: pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti con le seguenti: pari al 60 per cento delle spese dell'anno 2021 per le spese di sanificazione degli ambienti.
*32.6. Miceli.
*32.1. Napoli.
*32.14. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

  1. Al comma 1, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»; le parole: «di giugno, luglio ed agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «da gennaio 2021 a luglio 2021» e le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».
  2. Al comma 5, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».
**32.20. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**32.9. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.
**32.23. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
**32.4. Lupi.
**32.13. Del Barba.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: «30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;

  b) le parole: «nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi da giugno a dicembre 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
32.16. Martinciglio.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento e le parole: nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 con le seguenti: dal 1° giugno al 31 dicembre 2021.
32.18. Masi, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento e le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.
32.15. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: in misura pari al 30 per cento con le seguenti: in misura pari al 50 per cento e le parole: 200 milioni con le seguenti: 600 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge, e quanto a 200 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
32.24. Mandelli, Pella, Giacomoni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, sostituire le parole: «in misura pari al 30 per cento» con le seguenti: «in misura pari al 50 per cento» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

  b) al comma 5, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

  Conseguentemente, agli oneri pari a 600 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
32.8. Del Barba.

  Al comma 1, sostituire le parole: in misura pari al 30 per cento con le seguenti: in misura pari al 50 per cento e le parole: 200 milioni con le seguenti: 600 milioni.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 600 milioni.
*32.22. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*32.25. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*32.5. Vallascas, Trano.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. Sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;
  2. Sostituire le parole: «60.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro»;
  3. Sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro»;

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 600 milioni.
32.26. Trano.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Al primo periodo, le parole: «nei mesi di giugno, luglio ed agosto» sono sostituite con la seguente: «nel»;
  2. Al secondo periodo, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «600 milioni».
32.12. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1 dopo le parole: «delle spese sostenute nei mesi di» inserire le seguenti: «marzo, aprile, maggio,» e sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «500 milioni»;

  b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di tamponi» inserire le seguenti: «e test sierologici»;

  c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 300 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto-legge, e quanto a 200 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 77».
32.21. Mandelli.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

  f-bis) l'acquisto di dispositivi di purificazione o decontaminazione dell'aria indoor tecnologicamente avanzati, ivi incluse le eventuali spese di installazione, dotati di efficacia certificata dalle competenti autorità pubbliche nella eliminazione o nella inattivazione di microrganismi quali batteri, virus, funghi e altro che sia riconosciuto dannoso per la salute, purché conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dotati delle idonee certificazioni e specifiche tecniche rilasciate dalle competenti autorità che ne attestano il reale potenziale di mitigazione e/o eliminazione dei contaminanti aero-dispersi.
32.17. Ciprini.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

  f-bis) la spesa per l'adozione di sistemi di gestione per l'incremento della sicurezza sui luoghi di lavoro.
32.11. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno di iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza causata dal COVID-19)

  1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nei periodi d'imposta 2021 e 2022 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore o per il tramite dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, enti del terzo settore non commerciali e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché la ricerca scientifica e interventi nel campo delle politiche sociali, della famiglia e dell'ambiente volti a superare la medesima emergenza, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro annui o, in alternativa, una deduzione dal reddito complessivo per un importo non superiore al 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato.
  2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel periodo d'imposta 2021 e 2022 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in favore o per il tramite dei medesimi soggetti e per le medesime finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
  3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  4. Le erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 2 non sono soggette all'imposta sulle donazioni.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144,76 milioni di euro per l'anno 2021 e 86,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
32.10. Del Barba.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno di iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza causata dal COVID-19)

  1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nei periodi d'imposta 2021 e 2022 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore o per il tramite dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, enti del terzo settore non commerciali e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché la ricerca scientifica e interventi nel campo delle politiche sociali, della famiglia e dell'ambiente volti a superare la medesima emergenza, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro annui o, in alternativa, una deduzione dal reddito complessivo per un importo non superiore al 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato.
  2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel periodo d'imposta 2021 e 2022 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in favore o per il tramite dei medesimi soggetti e per le medesime finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
  3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  4. Le erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 2 non sono soggette all'imposta sulle donazioni.
32.7. Del Barba.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. A coloro che, negli anni 2021, 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come «Euro 4» o «Euro 5», alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.
  2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

   a. copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

   b. copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 comma 7, della presente legge. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2021-2023 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32.04. Moretto, Del Barba.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni concernenti la dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

  1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: «con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità,» sono soppresse.
  2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del servizio sanitario nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 14.300.000,00 euro annui a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.05. Ruggiero.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Autorizzazioni alla vendita dei DPI presso le rivendite autorizzate)

  Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate di diritto alla vendita delle mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché dei guanti chirurgici e non, degli occhiali protettivi, visiere o facciali di protezione, dei camici e grembiuli monouso e di ogni altro DPI destinato alle medesime finalità protettive.
32.06. Molinari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per garantire il diritto di accesso e di visita nelle residenze sanitarie assistite e altre strutture residenziali)

  1. Al fine di sostenere le strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani o persone con disabilità, anche non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e quelle socio-assistenziali nella copertura dei costi per l'adozione delle procedure necessarie per assicurare l'accesso di familiari e visitatori ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76, ivi inclusi i costi per la somministrazione in gratuità dei tamponi ai visitatori che non abbiano ancora potuto riceve la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo speciale, al quale è assegnata la somma di cinque milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono definiti modalità e termini per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui al Fondo speciale.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a tre milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
32.03. Noja, Del Barba.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Credito d'imposta per assicurare il diritto di visita nelle residenze sanitarie assistite e altre strutture residenziali)

  1. Al fine di garantire l'accesso di familiari e visitatori ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76, alle strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, gli hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, persone con disabilità, non autosufficienti e comunque alle strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e alle strutture residenziali socio-assistenziali spetta un credito di imposta aggiuntivo rispetto a quello previsto al precedente articolo 32, pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la somministrazione di tamponi per COVID-19 a visitatori e familiari delle persone residenti presso tali strutture i quali non abbiano ancora potuto ricevere la vaccinazione contro il SARS-CoV-2. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di millecinquecento euro per ciascuna struttura beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
32.02. Noja, Del Barba.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)

  1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro, destinati al riconoscimento di un credito d'imposta cedibile e compensabile con altre imposte indirette a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio precedente per garantire l'attività di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006. Dette spese verranno calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta ai distributori che abbiano svolto la propria attività, nei [tre] anni precedenti, nei confronti di almeno [100] farmacie per anno. Tale credito d'imposta non concorre a formare la base imponibile rilevante ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini del prelievo IRAP. Il suddetto credito di imposta è da considerarsi fruibile alle condizioni e nei limiti della sezione 3.1 Aiuti di importo limitato della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza COVID-19», e successive modificazioni.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
*32.01. Bonomo.
*32.07. Bagnasco, D'Attis.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Dopo il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «31-bis) defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;».
  2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede:

  a) per l'anno 2021, mediante riduzione di 10 milioni di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

  b) dall'anno 2022, mediante riduzione di 40 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
32.08. Novelli, Cannizzaro, Bagnasco, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Bond, Mandelli.

ART. 33.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al fine di adeguare i servizi territoriali di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza all'appropriato dimensionamento per rispondere alle necessità di salute della popolazione, è garantita la presenza di almeno un'unità complessa ogni 150 mila-250 mila abitanti. Ogni servizio territoriale, per poter garantire livelli essenziali di assistenza (LEA), deve prevedere necessariamente la presenza dell'équipe multidisciplinare completa di tutte le figure professionali coinvolte nei percorsi di presa in carico (neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, infermieri, assistenti sociali, educatori professionali), con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le quattro diverse attività e cioè la neurologia, psichiatria, disabilità complessa e disturbi specifici, in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto per l'età di transizione.
33.9. Leda Volpi, Trano.

  Al comma 1, dopo le parole: modelli organizzativi regionali aggiungere le seguenti: assumere professionisti sanitari e di assistenti sociali a tempo determinato ed in mancanza di graduatorie specifiche.
33.12. Noja, Del Barba.

  Al comma 1, dopo le parole: modelli organizzativi regionali, aggiungere le seguenti: assumere professionisti sanitari e assistenti sociali a tempo determinato ed in mancanza di graduatorie specifiche.
33.19. Villani.

  Al comma 1, dopo le parole: in relazione ai modelli organizzativi regionali, aggiungere le seguenti: assumere professionisti sanitari e assistenti sociali a tempo determinato ed in mancanza di graduatorie specifiche.
33.23. Novelli, Bagnasco.

  Al comma 1, dopo le parole: modelli organizzativi regionali aggiungere le seguenti: assumere professionisti sanitari, assistenti sociali e psicologi a tempo determinato.
33.15. Siani, De Filippo, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Lorenzin.

  Al comma 2, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e la ripartizione complessiva del finanziamento di cui alla tabella C allegata al presente decreto è rideterminata.
33.4. Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 10 milioni. Di conseguenza la ripartizione complessiva del finanziamento riportata nella tabella C allegata al presente decreto è rideterminata.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a due milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
33.14. Noja, Del Barba.

  Al comma 3, dopo le parole: a conferire, aggiungere le seguenti: prioritariamente nel rispetto delle specifiche graduatorie,.
33.21. Lorefice.

  Al comma 3, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: incarichi a tempo determinato di psicologi ed in mancanza di graduatorie specifiche.
*33.20. Villani.
*33.24. Bagnasco, Novelli.

  Al comma 3, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: incarichi a tempo determinato di psicologi ed in mancanza di graduatorie specifiche.
33.13. Noja, Del Barba.

  Al comma 3, dopo le parole: degli adolescenti aggiungere le seguenti: e dei pazienti affetti da patologie oncologiche.

  Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: coordinata e continuativa, a psicologi, aggiungere le seguenti: e psiconcologi;

   b) dopo le parole: a cittadini, minori, aggiungere le seguenti: , pazienti affetti da patologie oncologiche;

   c) sostituire le parole: nonché di garantire con la seguente: garantendo;

   d) dopo le parole: livelli essenziali di assistenza (LEA) aggiungere le seguenti: , promuovendo un trattamento congiunto del paziente da parte di medico di medicina generale e psicologo, in maniera particolare per le patologie invalidanti ad elevato carico emozionale,
33.1. Lapia, Piera Aiello, Cardinale, Ermellino, Lo Monte, Acunzo, Romaniello.

  Al comma 4, dopo le parole: dei servizi territoriali aggiungere le seguenti: e delle istituzioni scolastiche.
33.3. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 4, dopo le parole: dei servizi territoriali, aggiungere le seguenti: e delle istituzioni scolastiche.
33.25. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. È garantita la presenza di un'unità operativa complessa di degenza ordinaria di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza per i bacini di utenza compresi tra 200.000 e 500.000 abitanti, con un dimensionamento ottimale delle strutture di degenza tra 10 e 15 posti letto. Alla luce dell'andamento dei ricoveri, dell'analisi dei dati epidemiologici e della letteratura scientifica, appare necessaria la presenza di 7 posti letto di ricovero ordinario di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza per 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni. Le unità operative complesse di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza di cui al presente comma sono collegate in network coordinati di cura per i principali disturbi, trasversali a più servizi di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, su base regionale o per le regioni più piccole anche interregionale costituendo un modello evoluto di rete integrata, in cui il raccordo e l'integrazione tra Centri di Riferimento, Servizi Ospedalieri e Servizi Territoriali è costante e riduce la necessità di spostare i pazienti. Le unità operative complesse sono organizzate secondo il modello HUB e SPOKE che rappresenta una razionalizzazione del sistema produttivo e porta all'interno degli Hub tutte le componenti specialistiche, le tecnologie più avanzate e la multidisciplinarietà. Per la definizione delle Reti cliniche, il decreto ministeriale n. 70 del 2015 affida ad un tavolo istituzionale, coordinato da AGENAS e composto da rappresentanti del Ministero della salute e delle regioni, il compito di definire le linee guida organizzative e raccomandazioni per il corretto funzionamento della rete. Nell'ambito della programmazione della rete ospedaliera il Ministero della salute individua i centri di alta specialità, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015. I centri ad alta specialità (HUB) sono integrati con i centri periferici (SPOKE), anche con l'ausilio di strumenti quali la telemedicina e la teleriabilitazione. Le Regioni individuano i percorsi assistenziali strutturati e organizzati al fine di assicurare uniformità di assistenza e qualità di cura. I centri periferici provvederanno ad inviare i casi più complessi agli HUB di riferimento territorialmente più vicini che svolgeranno un ruolo di supervisione clinica e scientifica sugli SPOKE. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad integrare e/o modificare l'allegato 1 annesso al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
33.10. Leda Volpi, Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. È garantita la presenza di una struttura semiresidenziale in ciascun servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Ai fini dell'attivazione di un numero adeguato di strutture residenziali terapeutiche di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, sono previsti tra i 10 e i 21 posti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra i 0 e i 17 anni. Tali strutture devono essere presenti in tutte le regioni. In ottemperanza a quanto sancito nell'Accordo «Interventi residenziali e semi-residenziali terapeutico-riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza», le strutture dovranno prevedere e garantire differenziazione e specializzazione dei percorsi terapeutici.
33.11. Leda Volpi, Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi psicologici e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in aggiunta agli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32 milioni di euro nell'anno 2021 e 48 milioni nell'anno 2022, per l'attivazione e il potenziamento di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica di studentesse e studenti, a supporto delle famiglie, di tutto il personale scolastico. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2021 e 2022, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 incrementato dall'articolo 77, comma 7.
33.18. Azzolina, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente, Romaniello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano con cadenza mensile al Ministero della salute gli incarichi conferiti a psicologi di cui al comma 3, nonché le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, erogate. Il Ministero della salute raccoglie i dati e li trasmette con propria relazione alle Camere entro il mese di aprile 2022.
33.5. Lattanzio, Nitti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza da Covid-19 nonché al fine di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio negli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituita la figura dello psicologo scolastico. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della salute adotta le modalità di individuazione dello psicologo scolastico, i criteri e le procedure di attribuzione alle singole scuole.
  5-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: dal presente articolo, con le seguenti: dai commi da 1 a 5.
33.17. Casa.

  Al comma 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 19.932.000 euro con le seguenti: 29.098.000 euro.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, la tabella D richiamata, è sostituita dalla seguente:

Tabella D – Articolo 33, commi 3-5
(reclutamento straordinario psicologi)

Regioni

Quota d'accesso ANNO 2020

Riparto risorse sulla base della quota di accesso

  PIEMONTE

  7,36%

  2.141.613

  VALLE D'AOSTA

  0,21%

  61.106

  LOMBARDIA

  16,64%

  4.841.907

  BOLZANO

  0,86%

  250.243

  TRENTO

  0,89%

  258.972

  VENETO

  8,14%

  2.368.577

  FRIULI VENEZIA GIULIA

  2,06%

  599.419

  LIGURIA

  2,68%

  779.826

  EMILIA ROMAGNA

  7,46%

  2.170.711

  TOSCANA

  6,30%

  1.833.174

  UMBRIA

  1,49%

  433.560

  MARCHE

  2,56%

  744.909

  LAZIO

  9,68%

  2.816.686

  ABRUZZO

  2,19%

  637.246

  MOLISE

  0,51%

  148.400

  CAMPANIA

  9,30%

  2.706.114

  PUGLIA

  6,62%

  1.926.288

  BASILICATA

  0,93%

  270.611

  CALABRIA

  3,19%

  928.226

  SICILIA

  8,16%

  2.374.397

  SARDEGNA

  2,74%

  797.285

  TOTALE

  100,00%

  29.098.000

   b) al comma 6, sostituire le parole: 27,392 milioni di euro con le seguenti: 37,098 milioni di euro.
33.2. Romaniello, Villarosa.

  Al comma 4, dopo le parole: dei servizi territoriali aggiungere le seguenti: e delle istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, sostituire le parole: 19.932.000 euro con le seguenti: 22.933.000 euro;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione sentito il Ministro della salute per le parti di sua competenza, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono fissati i criteri e le modalità per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica presso gli istituti comprensivi di ogni ordine e grado;

   c) al comma 6, sostituire le parole: 27,932 milioni con le seguenti: 30,932 milioni.
33.7. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, De Filippo, Pini, Lorenzin, Lattanzio.

  Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 10 milioni;

   b) al comma 6, sostituire le parole: 27,932 milioni di euro con le seguenti: 29,932 milioni di euro.
33.6. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Lorenzin, Lattanzio.

  Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 19.932.000 euro, con le seguenti: 33.220.000 euro.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, sostituire le parole: 27,932 milioni con le seguenti: 41,220 milioni.

   b) la tabella D è sostituita dalla seguente:

Regioni

Quota d'accesso ANNO 2020

Riparto risorse sulla base della quota di accesso

  PIEMONTE

  7,36%

  2.444.992,00

  VALLE D'AOSTA

  0,21%

  69.762,00

  LOMBARDIA

  16,67%

  5.537.774,00

  BOLZANO

  0,86%

  285.692,00

  TRENTO

  0,89%

  295.658,00

  VENETO

  8,14%

  2.704.108,00

  FRIULI VENEZIA GIULIA

  2,06%

  684.332,00

  LIGURIA

  2,68%

  890.296,00

  EMILIA ROMAGNA

  7,46%

  2.478.212,00

  TOSCANA

  6,30%

  2.092.860,00

  UMBRIA

  1,49%

  494.978,00

  MARCHE

  2,56%

  850.432,00

  LAZIO

  9,68%

  3.215.696,00

  ABRUZZO

  2,19%

  727.518,00

  MOLISE

  0,51%

  169.422,00

  CAMPANIA

  9,30%

  3.089.460,00

  PUGLIA

  6,62%

  2.199.164,00

  BASILICATA

  0,93%

  308.946,00

  CALABRIA

  3,19%

  1.059.718,00

  SICILIA

  8,16%

  2.710.752,00

  SARDEGNA

  2,74%

  910.228,00

  TOTALE

  100,00%

  33.220.000,00

  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13.288 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
33.22. Di Lauro, Iovino, Giordano, Ungaro, De Carlo, Frate, Berti.

  Al comma 1, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: offrire assistenza agli operatori sanitari che abbiano operato a vario titolo durante l'emergenza COVID-19 a partire dal mese di febbraio 2020, e che abbiano riscontrato stati di depressione o di ansia ricollegabili all'esercizio dell'attività lavorativa, e sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro;

   b) al comma 3, sostituire le parole: dei bambini e degli adolescenti con le seguenti: dei bambini, degli adolescenti e degli operatori sanitari impiegati nell'emergenza sanitaria,;

   c) al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 19.932.000 euro con le seguenti: 25 milioni.

   d) al comma 6, sostituire le parole: 27,932 milioni con le seguenti: 35 milioni.
33.16. Del Barba.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per la cura e la tutela dei minori affetti da disturbi neuropsichiatrici)

  1. Al fine di adeguare i servizi territoriali di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza all'appropriato dimensionamento per rispondere alle necessità di salute della popolazione, è garantita la presenza di almeno un'unità complessa ogni 150 mila-250 mila abitanti. Ogni servizio territoriale, per poter garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA), deve prevedere necessariamente la presenza dell'équipe multidisciplinare completa di tutte le figure professionali coinvolte nei percorsi di presa in carico (neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, infermieri, assistenti sociali, educatori professionali), con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività (neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici), e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto per l'età di transizione. Ciascun servizio di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza deve avere una dotazione informatica (strumenti elettronici, connessione di rete, piattaforma di videoconferenza) adeguata per ciascun operatore, nonché da mettere a disposizione degli utenti in difficoltà per le attività riabilitative da remoto. Al fine di ottimizzare tempi e risorse, una parte delle attività dei servizi di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza possono giovarsi della telemedicina e teleriabilitazione. Tale modalità telematica può essere utilizzata per sviluppare attività di filtro per la gestione delle liste di attesa attraverso videocolloquio con i genitori, per effettuare videointerventi per le situazioni di minore gravità rispetto alle quali ci sono interventi efficaci e di minore carico, per implementare i training genitoriali, per efficientare con la teleriabilitazione buona parte degli interventi per i disturbi specifici di apprendimento e per gestire più facilmente i raccordi con le scuole, con i servizi sociali e con altri servizi.
  2. È garantita la presenza di un'unità operativa complessa di degenza ordinaria di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza per i bacini di utenza compresi tra 200.000 e 500.000 abitanti, con un dimensionamento ottimale delle strutture di degenza tra 10 e 15 posti letto. Alla luce dell'andamento dei ricoveri, dell'analisi dei dati epidemiologici e della letteratura scientifica, appare necessaria la presenza di 7 posti letto di ricovero ordinario di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza per 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni. Le unità operative complesse di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza di cui al precedente periodo sono collegate in network coordinati di cura per i principali disturbi, trasversali a più servizi di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, su base regionale o per le regioni più piccole anche interregionale. Si tratta di un modello evoluto di rete integrata, in cui il raccordo e l'integrazione tra Centri di Riferimento, Servizi Ospedalieri e Servizi Territoriali è costante, e riduce la necessità di spostare i pazienti. Le unità operative complesse sono organizzate secondo il modello HUB e SPOKE che rappresenta una razionalizzazione del sistema produttivo e porta all'interno degli Hub tutte le componenti specialistiche, le tecnologie più avanzate e la multidisciplinarietà. Per la definizione delle Reti cliniche, il decreto ministeriale n. 70 del 2015 affida ad un Tavolo istituzionale, coordinato da AGENAS e composto da rappresentanti del Ministero della salute e delle Regioni, il compito di definire le linee guida organizzative e raccomandazioni per il corretto funzionamento della rete. Nell'ambito della programmazione della rete ospedaliera il Ministero della salute individua i centri di alta specialità, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015. I centri ad alta specialità (HUB) sono integrati con i centri periferici (SPOKE), anche con l'ausilio di strumenti quali la telemedicina e la teleriabilitazione. Le Regioni individuano i percorsi assistenziali strutturati e organizzati al fine di assicurare uniformità di assistenza e qualità di cura. I centri periferici provvederanno ad inviare i casi più complessi agli HUB di riferimento territorialmente più vicini che svolgeranno un ruolo di supervisione clinica e scientifica sugli SPOKE. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad integrare e/o modificare l'allegato 1 annesso al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.
  3. È garantita la presenza di una struttura semiresidenziale in ciascun servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Ai fini dell'attivazione di un numero adeguato di strutture residenziali terapeutiche di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, sono necessari tra 10 e 21 posti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra i 0 e i 17 anni. Tali strutture devono essere presenti in tutte le regioni. Come sancito nell'Accordo «Interventi residenziali e semi-residenziali terapeutico-riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza», le strutture dovranno prevedere e garantire differenziazione e specializzazione dei percorsi terapeutici.
  4. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

   «a-bis) l'erogazione di informazioni ed assistenza psicologica ed educativa attraverso corsi di genitorialità nel periodo della gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino, anche in collaborazione con gli ambulatori dei pediatri di libera scelta e con i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza».

  5. Allo scopo di colmare la mancanza di dati epidemiologici nazionali sulle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo della fascia 0-18 anni, è istituito il «Registro epidemiologico dei disturbi neuropsichiatrici dell'età evolutiva», in cui convergono flussi informativi specifici e uniformi centralizzati presso il Ministero della salute. Tali flussi di dati devono essere utilizzati per una precisa programmazione della rete dei servizi di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, che devono essere proporzionali ai bisogni di salute della popolazione di ciascun territorio. Il censimento delle strutture, delle prestazioni del personale e delle attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative relative ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva consente il monitoraggio dell'attività dei servizi, la caratterizzazione epidemiologica dell'utenza e dei piani di trattamento, il supporto alle attività gestionali delle strutture per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse, il supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale. I pediatri di libera scelta (PLS) e i medici di medicina generale (MMG), una volta presa visione della documentazione clinica dell'assistito predisposta dal medico specialista, avranno il compito di inserire i dati all'interno del Registro ivi compresi quelli diagnostici adottando la più recente classificazione internazionale (ICD-11). Il Ministero della salute, periodicamente, attraverso il proprio sistema informativo, e con apposito decreto, provvede ad aggiornare i codici in base alle evoluzioni della classificazione internazionale. I flussi informatici così costituiti saranno gestiti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
  6. Ai fini di rispondere adeguatamente al peso globale dei disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza, si attiva, attraverso la consultazione del Registro epidemiologico di cui al comma 5, un sistema di monitoraggio periodico che indirizza il Ministero della salute, il Ministero dell'università e le regioni verso un'adeguata pianificazione del numero di operatori necessari, sia pianificando la quantità dei posti disponibili all'interno dei percorsi di formazione sia attraverso le assunzioni di personale nel Sistema sanitario nazionale. Con il meccanismo di cui al precedente periodo, il ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero della salute e con le regioni e province autonome, potenzia il numero di posti di specializzazione in neuropsichiatria infantile secondo le esigenze di personale territoriali e nazionali, in modo da raggiungere i 400 posti annui per almeno i prossimi 3 anni. Il Ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto ministeriale con lo scopo di inserire all'interno del corso di specializzazione in psichiatria gli insegnamenti sulle patologie psichiatriche ad insorgenza in età evolutiva e sulle malattie del neurosviluppo, in particolare sull'autismo, finalizzati al loro trattamento e gestione in età adulta.
  7. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un tavolo tecnico di cui fanno parte i rappresentanti delle istituzioni competenti, tra cui delegati del Ministero della salute, dell'ISS, della Società italiana di Neuropsichiatria Infantile (Sinpia), dell'ordine degli psicologi, delle federazioni e associazioni più rappresentative delle persone con disabilità a livello nazionale e locale. Obiettivo del tavolo è riorganizzare il percorso di specializzazione degli psicologi che intendono trattare i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva, prevedendo specifici percorsi di formazione postlaurea centrati sugli interventi evidence-based previsti dalle linee guida nazionali e internazionali, certificati dall'Istituto Superiore di Sanità. Le modalità organizzative e operative sono demandate a uno specifico decreto interministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
33.07. Leda Volpi, Trano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Bonus psicologia)

  1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all'ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in favore di:

   a) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, per un importo massimo di euro 500;

   b) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, superiore a 15.000 euro e inferiore a 25.000 euro, per un importo massimo di euro 300.

  2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile da ogni componente del nucleo familiare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA Spa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 77.
33.014. Di Lauro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Flussi informativi, Registro e ICD)

  1. Allo scopo di colmare la mancanza di dati epidemiologici nazionali sulle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo della fascia 0-18 anni, è istituito il «Registro epidemiologico dei disturbi neuropsichiatrici dell'età evolutiva», in cui convergono flussi informativi specifici e uniformi centralizzati presso il Ministero della salute. Tali flussi di dati devono essere utilizzati per una precisa programmazione della rete dei servizi di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, che devono essere proporzionali ai bisogni di salute della popolazione di ciascun territorio. Il censimento delle strutture, delle prestazioni del personale e delle attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative relative ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva consente il monitoraggio dell'attività dei servizi, la caratterizzazione epidemiologica dell'utenza e dei piani di trattamento, il supporto alle attività gestionali delle strutture per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse, il supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale.
  2. I pediatri di libera scelta (PLS) e i medici di medicina generale (MMG), una volta presa visione della documentazione clinica dell'assistito predisposta dal medico specialista, avranno il compito di inserire i dati all'interno del Registro ivi compresi quelli diagnostici adottando la più recente classificazione internazionale (ICD-11).
  3. Il Ministero della salute, periodicamente, attraverso il proprio sistema informativo, e con apposito decreto, provvede ad aggiornare i codici in base alle evoluzioni della classificazione internazionale. I flussi informatici così costituiti saranno gestiti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
33.04. Leda Volpi, Trano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni+ organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni nonché sostenere adeguatamente le azioni di contrasto all'emergenza pandemica, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025 il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per i soli:

   a) direttori medici di struttura complessa in servizio presso strutture sanitarie pubbliche comunque denominate o in strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

   b) docenti universitari laureati in medicina e chirurgia. La facoltà di cui al presente alinea è concessa limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali.

  2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al Direttore Generale dell'azienda o analoga figura apicale dell'ente convenzionato con il SSN entro:

   a) 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per chi abbia, alla stessa data, compiuto il 69° anno di età;

   b) 3 mesi dalla data di compimento del 69° anno di età per chi li compirà entro il 31 dicembre 2024.

  3. L'istanza presentata prima della data del compimento del 69° anno di età è improduttiva di effetti e non determina l'avvio di alcun procedimento amministrativo.
  4. Il Direttore Generale o analoga figura apicale per gli enti convenzionati accoglie o rigetta motivazione di istanza entro 30 giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del 72° anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025.
  5. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno 4 mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.
33.01. Morassut.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Programmazione e formazione del personale sanitario)

  1. Ai fini di rispondere adeguatamente al peso globale dei disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza, è prevista l'attivazione di un sistema di monitoraggio periodico che indirizza il Ministero della salute, il Ministero dell'università e le regioni verso un'adeguata pianificazione del numero di operatori necessari, sia pianificando la quantità dei posti disponibili all'interno dei percorsi di formazione sia attraverso le assunzioni di personale nel Sistema sanitario nazionale.
  2. Con il meccanismo di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero della salute e con le regioni e province autonome, potenzia il numero di posti di specializzazione in neuropsichiatria infantile secondo le esigenze di personale territoriali e nazionali, in modo da raggiungere i 400 posti annui per almeno i prossimi 3 anni.
  3. Il Ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana un decreto ministeriale con lo scopo di inserire all'interno del corso di specializzazione in psichiatria gli insegnamenti sulle patologie psichiatriche ad insorgenza in età evolutiva e sulle malattie del neurosviluppo, in particolare sull'autismo, finalizzati al loro trattamento e gestione in età adulta.
33.05. Leda Volpi, Trano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Istituzione di un tavolo presso il Ministero dell'università e della ricerca)

  1. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un tavolo tecnico di cui faranno parte i rappresentanti delle istituzioni competenti tra cui delegati del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore della Sanità, della Società italiana di Neuropsichiatria Infantile (Sinpia), dell'ordine degli psicologi, delle federazioni e associazioni più rappresentative delle persone con disabilità a livello nazionale e locale.
  2. Obiettivo del tavolo è riorganizzare il percorso di specializzazione degli psicologi che intendono trattare i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva, prevedendo specifici percorsi di formazione postlaurea centrati sugli interventi evidence-based previsti dalle linee guida nazionali e internazionali, certificati dall'Istituto Superiore di Sanità.
  3. Le modalità organizzative e operative sono demandate a uno specifico decreto interministeriale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33.06. Leda Volpi, Trano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Fondo Nazionale Lotta alle dipendenze)

  1. Al fine di garantire le attività di prevenzione, cura e trattamento su tutto il territorio nazionale con riferimento alle persone con problematiche di dipendenza patologica, nonché al fine di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo Nazionale Lotta alle Dipendenze», al quale è assegnata la somma iniziale di 500 milioni di euro.
  2. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione delle relative risorse al servizio pubblico per le tossicodipendenze e al privato sociale attivo nell'ambito delle dipendenze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33.011. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità terapeutica ai pazienti che assumono preparati e medicinali a base di cannabis)

  1. In considerazione della carenza di prodotti e delle maggiori difficoltà di accesso alle terapie dovute all'emergenza COVID-19, al fine di assicurare, anche durante la pandemia in atto, la continuità terapeutica ai pazienti che necessitano di preparati e medicinali a base di cannabis, secondo la normativa vigente, in via transitoria fino al 31 dicembre 2022 e in deroga all'accordo commerciale in vigore, che prevede l'importazione esclusiva di prodotti dall'Olanda, è consentita l'importazione, da parte dei soggetti già autorizzati al commercio dal Ministero della salute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, di preparati e medicinali a base di cannabis posti regolarmente in vendita in Paesi europei ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, che rispettino le Good Manufacturing Practices dell'Unione europea e che assicurino la conformità ai requisiti previsti dall'allegato tecnico per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis di cui al decreto 9 novembre 2015 del Ministero della salute.
33.09. Noja, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Centri specializzati per cure pediatriche oncologiche)

  1. Al fine di evitare le difficoltà evidenziate dall'emergenza epidemiologica correlata al virus SARS-CoV-2 che hanno compromesso la qualità delle cure oncologiche a tutti i pazienti, ivi compresi quelli pediatrici, le regioni e le provincie autonome possono programmare l'efficientamento e/o la costruzione di un centro di riferimento regionale, specializzato per le cure oncologiche pediatriche.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione dei fondi agli enti richiedenti, nonché i piani di riorganizzazione per i centri di oncologia pediatrica.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 150 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
33.015. Misiti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di carenze di medicinali)

  1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7».
33.08. Noja, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui destinati al consolidamento ed all'ulteriore sviluppo delle reti locali di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice ed ospedaliero.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto determinano le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice ed ospedaliero.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 500 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.012. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

  1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
33.013. D'Arrando.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Norma trattenimento in servizio medici INPS ed Inail)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Al fine di presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, la disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed ai medici dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro».
33.016. Baldino, De Carlo, Elisa Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza da COVID-19)

  1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19 nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
33.02. Pastorino, Bagnasco, Battelli, Cassinelli, Foscolo, Gagliardi, Rixi, Rizzone, Traversi, Vazio, Del Barba, Fassina, Trancassini, Manzo, Pella, Comaroli, Ubaldo Pagano, Trano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni società in regime in house-providing)

  1. All'articolo 10, comma 1, n. 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «rese da organismi di diritto pubblico», aggiungere le seguenti: «ovvero le società interamente partecipate dagli enti locali costituite per la gestione dei servizi di cui alla medesima disposizione e organizzate secondo il modello dell'in house-providing».
33.010. Belotti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: «Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito» sono soppresse.
33.018. Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

  1. L'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.
33.017. Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure per l'operatività dei presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate)

  1. Per mantenere e potenziare i servizi ospedalieri su tutto il territorio nazionale, anche al fine di monitorare e prevenire le emergenze epidemiologiche, è istituito un fondo per l'operatività dei presidi ospedalieri nelle zone particolarmente disagiate di cui al punto 9.2.2 dell'allegato 1 al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro. Il fondo è finalizzato alla corresponsione al personale del comparto sanità operante nei presidi ospedalieri di cui al primo periodo di un'indennità da definire in sede di contrattazione collettiva.
  2. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 77, comma 3.
33.03. Lapia, Piera Aiello, Cardinale, Ermellino, Lo Monte, Acunzo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Istituzione del profilo professionale dell'autista soccorritore)

  1. È istituito il profilo professionale dell'autista soccorritore, esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato abilitante alla professione su tutto il territorio nazionale, conseguito al termine di cinquecento ore di formazione, ha le competenze e svolge attività di conduzione dei mezzi di soccorso sanitario e collaborazione nell'intervento di soccorso e trasporto sanitario, con la posizione di Capo, svolge anche le attività di gestione del settore.
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono ad istituire il percorso formativo di cui al presente articolo unitamente al relativo Registro Regionale.
33.019. Bond.
(Inammissibile)

ART. 34.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: susseguente al passaggio di consegne con le seguenti: relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il commissario straordinario rendiconta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del trasferimento. Successivamente, la rendicontazione è effettuata ogni quattro mesi.
34.47. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le misure di ristoro cui all'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono riconosciute anche agli enti fieristici che gestiscano spazi fieristici utilizzati per la realizzazione, in accordo con le autorità sanitarie territoriali, di centri di livello provinciale per la somministrazione del vaccino, nonché alle aziende speciali istituite dalle camere di commercio che organizzino eventi congressuali o fieristici.
34.7. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: «Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito» sono soppresse.
*34.5. Lacarra.
*34.39. Mammì.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Alla lettera a) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «enti ospedalieri» sono sostituite dalle seguenti parole: «strutture e presidi ospedalieri pubblici e strutture e presidi ospedalieri privati aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70 limitatamente ai redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di accreditamento con il Sistema sanitario regionale.».
**34.10. Lorenzin.
**34.54. Paolo Russo, Casciello, Mollicone.
**34.45. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**34.42. Misiti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende, gli istituti e gli enti pubblici del servizio sanitario nazionale in sede di determinazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018, possono procedere all'istituzione dei posti di dirigente ingegnere gestionale e alla relativa copertura mediante procedure concorsuali alle quali sono ammessi candidati in possesso di laurea specialistica in ingegneria gestionale e i requisiti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  9-ter. Nelle procedure di progressione interna o di conferimento di posizioni organizzative riguardanti il personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico ingegnere gestionale è valutabile il requisito di attività documentata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo, come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'ammissione ai concorsi per la dirigenza del ruolo tecnico e professionale.
34.59. D'Attis.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per l'anno 2021, ai fini del rilascio della certificazione verde COVID, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o del certificato COVID digitale UE, gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, quali test antigenici e molecolari per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, eseguiti presso le strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate o accreditate, presso le farmacie, ovvero presso i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta, sono gratuiti qualora il nucleo familiare di appartenenza del richiedente il test sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 100.000 euro annui.
  9-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
34.32. Sportiello.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per l'anno 2021, ai fini del rilascio della certificazione verde COVID, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o del certificato COVID digitale UE, gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, quali test antigenici e molecolari per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, eseguiti presso le strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate o accreditate, presso le farmacie, ovvero presso i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta, sono gratuiti qualora il nucleo familiare di appartenenza del richiedente il test sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
  9-ter.Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
34.44. Sportiello.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di garantire l'esecuzione gratuita dei test molecolari e dei test antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o del certificato COVID digitale UE, è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  9-ter. Il fondo di cui al comma 9-bis è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
34.31. Sportiello.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di ottenere la certificazione verde, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 30 milioni di euro per l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari gratuiti ai cittadini attestanti l'esito negativo dalla contaminazione del virus COVID-19. I test antigenici rapidi o molecolari gratuiti sono riconosciuti dall'autorità sanitaria e sono effettuati da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
34.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19, qualora il medico competente richieda la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone a coloro che, in assenza di sintomatologia, continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e per i quali non sussiste l'obbligo di isolamento poiché sono decorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, gli oneri connessi all'esecuzione del test molecolare o del test antigenico rapido sono effettuati gratuitamente.
  9-ter. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, al cui onere si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
34.38. Villani.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, definisce con proprio decreto principi e criteri relativi al riconoscimento dell'Armadio Farmaceutico digitale Nazionale (AFDN).
  9-ter. Al comma 15-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «l'interoperabilità dei FSE» sono aggiunte le seguenti: «fra loro stessi e l'Armadio Farmaceutico digitale Nazionale (AFDN)».
34.41. Misiti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo l'articolo 34-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 34-ter.1.
(Ulteriori misure per l'inclusione delle persone con disabilità uditiva)

   1. Al fine di tutelare le persone sorde e garantire un approccio multidimensionale e di provata competenza professionale per una diagnosi precoce e certificata sul neonato, bambino, adulto e anziano per ridurre gli effetti della sordità, anche attraverso un percorso riabilitativo soggettivo con protesi, impianto cocleare, riabilitazione/educazione logopedica, sostegno psicopedagogico individualizzato, con l'intento di garantire a ogni persona con disabilità uditiva la migliore efficacia e ampio apprendimento comunicativo e integrazione sociale, è istituito presso il Ministero della salute un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
   2. Con decreto del ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
34.40. Bella.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al comma 423 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 – Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

   2021:

    CP: –1.100.000.000;
    CS: –1.100.000.000.

   2022:

    CP: –1.100.000.000;
    CS: –1.100.000.000.

   2023:

    CP: –1.100.000.000;
    CS: –1.100.000.000.
34.26. Deidda, Ferro, Galantino, Gemmato, Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere interventi vaccinali nei gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute provvede ad integrare il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, approvato con decreto 12 marzo 2021, al fine di includervi, tra i soggetti socialmente fragili, le persone che vivono in insediamenti informali, i senza dimora, i richiedenti asilo, i rifugiati e apolidi a prescindere dal loro status giuridico e le persone accolte in strutture collettive emergenziali o particolarmente affollate, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni e degli enti che si occupano dei predetti gruppi di popolazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
*34.30. Sportiello.
*34.23. Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Siani, De Filippo, Lorenzin, Lattanzio.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie duramente colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus, e in conformità con la Proposta di raccomandazione del Consiglio del 31 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini al di sotto dei 6 anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti»;

   b) all'articolo 9, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori, non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni».
34.48. Galizia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per l'attuazione della Proposta della Commissione europea, del 31 maggio 2021, relativa alla modifica della Raccomandazione del Consiglio 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori, non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o a autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni».

  Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: da 1 a 8 con le seguenti: da 1 a 8-bis.
34.29. Ianaro, Lorefice.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio sanitario nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria.»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti.».
34.17. Morassut.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 luglio 2021, e comunque fino alla fase di vaccinazione, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario al personale del comparto sanità, non rientrante nelle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del CCNL 21 maggio 2018, e di supporto e indispensabile nei team vaccinali ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
*34.37. Villani.
*34.46. Murelli, Ribolla, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Snider.
*34.57. Novelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il recupero del patrimonio edilizio dismesso dei piccoli comuni, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale fondo è destinato al finanziamento di opere di recupero del patrimonio edilizio dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, finalizzate alla realizzazione di centri per la medicina di prossimità. Le modalità di riparto del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
34.2. Benigni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Le aziende sanitarie, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, nei limiti della disponibilità finanziaria aziendale ed in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito, possono inquadrare nel ruolo sanitario, a domanda e previa una prova di valutazione svolta da una apposita commissione presieduta dal direttore del medesimo set 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502, i medici che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio svolto anche in forma non continuativa.
34.61. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
34.13. Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lorenzin.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire la funzionalità delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, nei casi di nuova nomina, di decadenza, di mancata conferma nonché nei casi di commissariamento, il commissario non è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
34.27. D'Ettore.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire la funzionalità delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, nei casi di nuova nomina, di decadenza, di mancata conferma nonché nei casi di commissariamento, non si applica la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
34.28. D'Ettore.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Nelle more di una riforma complessiva del Servizio sanitario nazionale, al fine di sperimentare un nuovo modello di organizzazione e di prestazione di servizi sanitari di prossimità all'utenza, al comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo è trasferita la somma di 1,5 milioni di euro da utilizzare nell'intervento di realizzazione di un centro socio sanitario.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
34.1. Benigni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «dirigenti medici e sanitari», sono sostituite dalle seguenti parole: «dirigenti medici, veterinari e sanitari».
34.6. Lacarra.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018 sono assegnate alle strutture sanitarie e socio-sanitare della Valpolcevera e del Ponente della città di Genova.
34.50. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 le parole: «non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età» ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: «non sia stato collocato in quiescenza per limiti di età».
34.60. Bagnasco, Mandelli, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. La certificazione verde COVID, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o il certificato COVID digitale Ue, sono rilasciati gratuitamente al richiedente.
34.43. Ianaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato.
34.35. Grimaldi, Grillo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, numero 145, dopo le parole: «private di cura» è inserita la seguente: «odontoiatrica».
34.49. Baldini, Dall'Osso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, l'attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n. 269 del 2003 utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria.
  10-ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 10-bis è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
  10-quater. L'accesso ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter è garantito al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all'Istituto superiore di sanità (ISS), all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero della sanità del 18 giugno 1999.
  10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dal presente articolo, i cui oneri di acquisizione e trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
*34.16. Lorenzin, Carnevali, De Filippo.
*34.19. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*34.24. Del Barba.
*34.36. Manzo.
*34.51. Stumpo, Fassina.

  Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare (RISP) per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone.
  10-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui comma 10-bis. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, nel rispetto del principio della garanzia della più ampia copertura del territorio nazionale.
  10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
**34.8. Benigni, Sorte.
**34.22. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, De Filippo, Lorenzin.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di potenziare l'attività di screening dei marcatori tumorali e l'abbattimento delle liste di attesa su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2021-2023, per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio dei tumori.
  10-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui comma 11. Con il medesimo decreto sono individuati i centri, sia pubblici sia convenzionati ove potenziare l'attività di screening dei marcatori tumorali, nel rispetto del principio della garanzia della più ampia copertura del territorio nazionale.
  10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a 20 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, della presente legge.
34.9. Longo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 431 e 432 sono sostituiti dai seguenti:

   «431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 30 giugno 2021 nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 30 giugno 2021 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
   432. A decorrere dal 1° ottobre 2021, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».
34.25. Lorenzin, Carnevali, De Filippo, Siani.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati».
  10-ter. All'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «(ATC J07)», inserire le seguenti: «, i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati.».
  10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a 29 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
34.56. Bagnasco, Novelli, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. Il divieto di cui al comma 1 è altresì esteso, appositamente segnalato, alle aree esterne di ristoranti, bar e altri esercizi commerciali adibite alla somministrazione e al consumo di alimenti e di bevande, fatta salva la presenza di strutture riservate ai fumatori aventi le caratteristiche indicate al comma 2.
   1-quinquies. Il divieto di fumo di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater si applica anche alle sigarette a tabacco riscaldato e alle sigarette elettroniche».
34.4. Quartapelle Procopio, Orrico.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Lo svolgimento di incarichi libero professionali e convenzionati, a qualsiasi titolo attivati a causa dell'emergenza da COVID-19 dalle aziende sanitarie regionali o da altri enti accreditati presso il Servizio sanitario nazionale è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina, compreso il corso regionale di formazione in medicina generale. Lo svolgimento dei suddetti incarichi avviene al di fuori dell'orario di frequenza previsto dal contratto per i medici in formazione specialistica. Per i medici frequentanti il corso regionale di formazione in medicina generale lo svolgimento dei suddetti incarichi è riconosciuto come tirocinio obbligatorio compatibile con altri incarichi in essere.
34.11. De Filippo, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Lorenzin.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. In considerazione del contributo fornito per fare fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nelle procedure di progressione interna orizzontale e verticale o di conferimento di posizioni organizzative riguardanti il personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico e professionale è valutabile il requisito di attività documentata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo, come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'ammissione ai concorsi per la dirigenza del ruolo tecnico e professionale.
34.52. D'Attis.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di agevolare le relazioni sociali ed affettive delle persone ospiti delle strutture residenziali per persone anziane, non autosufficienti e disabili sono stanziati 10 milioni di euro per il 2021 come compartecipazione alla spesa delle strutture per la somministrazione gratuita e settimanale di test antigenici rapidi ai familiari ed ai visitatori.
  10-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 10-bis.
34.14. Siani, Carnevali, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Lorenzin.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
34.12. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Lorenzin.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 33-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dall'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo delle figure professionali dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista nei presidi socio-sanitari e della salute è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza»;

   b) al comma 2, alinea, dopo le parole: «dell'educatore socio-pedagogico» sono aggiunte le seguenti: «e del pedagogista».
34.20. Testamento, Villarosa, Corda.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500 è abrogato.
34.33. Sportiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

  9-bis. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco è possibile prevedere, in via sperimentale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione temporanea con le farmacie per la distribuzione convenzionata delle classi di farmaci escluse dal prontuario della distribuzione diretta (PHT), come previsto dalla determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004.
  9-ter. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla revisione del PHT, escludendo i farmaci per cui siano venute a mancare le motivazioni di inclusione e alla definizione degli accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.
34.15. Lorenzin.

  All'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

  10-bis. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 165 milioni di euro a decorrere dal 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.21. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Bonus Psicologo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con una dotazione di 25 milioni di euro annui destinato a facilitare la promozione del benessere e della produttività, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per il biennio 2021-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
34.01. Sodano, Ehm, Menga, Raduzzi, Villarosa, Testamento, Corda, Sarli, Romaniello.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al fine di superare il precariato risultante dal trasferimento di funzioni all'Associazione della Croce rossa italiana di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è fatto obbligo agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, di applicare le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato del personale escluso dalle procedure di mobilità di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, avente, alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 del 2012, rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Associazione della Croce rossa italiana.
34.02. Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende sanitarie locali ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, assegnando all'assistito un termine non superiore a trenta giorni per il pagamento, in misura pari al 30 per cento di quanto dovuto ai sensi dei commi 14 e 15 dell'articolo 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stralciando la restante quota, per le prestazioni fruite negli anni dal 2011 al 2020. Sono fatti salvi i pagamenti effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
34.03. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Presso il Ministero della salute, è istituita la cabina di regia sulla senologia e sulla oncofertilità, finalizzata alla verifica dell'uniforme implementazione delle Linee di indirizzo sulle modalità organizzative e assistenziali della rete dei centri di senologia, approvate in data 18 dicembre 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definiscono i requisiti essenziali per i percorsi diagnostico-terapeutici in senologia.
  2. La cabina di regia valuta l'adeguamento alle linee guida da parte delle regioni e delle province autonome, anche ai fini dell'uniforme applicazione dei livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale, con particolare riguardo alla specificità dei percorsi di cura delle pazienti croniche, all'appropriatezza degli esami strumentali, all'accesso a progetti di cura specifici per la malattia metastatica, alla presenza di figure professionali specializzate nel settore, nonché alla garanzia di accesso per le pazienti ai test di cui al comma 479 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. La cabina di regia di cui al comma 1 è composta da rappresentanti del Ministero della salute e della Conferenza delle regioni ed è presieduta da un rappresentante del Ministero. Possono altresì partecipare alle sedute della cabina di regia, previo invito, i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle associazioni maggiormente rappresentative delle pazienti oncologiche affette da carcinoma mammario, nonché esperti di particolare ed elevata professionalità nelle materie di competenza della cabina stessa.
  4. Il Ministero della salute predispone un'apposita campagna di comunicazione istituzionale in materia di senologia e oncofertilità, finalizzata alla promozione della prevenzione in ambito sanitario, anche al fine della precoce identificazione dell'insorgenza della patologia.
  5. Al comma 480 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «Ministro della salute» sono inserite le seguenti: «da adottare entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 77.
34.04. Lorenzin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini)

  1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto superiore di sanità si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonché attività di formazione e ricerca nel settore specifico che includono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione sostenuta da SARS-CoV-2 e sulla individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanità coordina attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati sul territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.
  2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma implementa una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, ai fini dell'accreditamento, ne verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanità.
  3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati sui casi positivi ai test per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19, già istituita presso il medesimo Istituto, con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2020, n. 50. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
  4. Per lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza sulle varianti di SARS-CoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto superiore di sanità e accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.
  5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanità si avvale dei dati individuali acquisiti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
  6. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'implementazione delle attività di sorveglianza sulle varianti di SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione sostenuta da SARS-CoV-2 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 10.000.000. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
34.06. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, De Filippo, Pini, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Altre disposizioni urgenti in materia di salute)

  1. L'articolo 22-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: «professionista abilitato», aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81».
34.07. Mariani, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino al termine della pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) e antigenico ai cittadini paucisintomatici ed asintomatici.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) o antigenico presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi secondo turni prestabiliti, distanziati da almeno 10 giorni rispetto all'accertamento precedente, presso le predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (drive through), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione dei predetti tamponi.
  3. I dati dei risultati di cui al comma 1 e 2 sono inoltrati tempestivamente alle forze di polizia e consultabili quotidianamente attraverso una banca dati online, appositamente costituita presso il Ministero della salute.
  4. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al COVID-19 ed entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo test il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
34.08. Del Barba, Noja.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere, il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità» sono soppresse.
  2. L'articolo 66-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è abrogato.
34.09. Scanu, Sportiello, Sut.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Potenziamento del Servizio di odontoiatria speciale e ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto, disabilità e non collaboranti dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e per garantire ai pazienti con gravi deformità del volto e alle persone in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, equità e continuità d'accesso ai servizi sanitari e ai percorsi di cura specialistica di odontoiatria, è autorizzata, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la spesa di 500 mila euro all'anno a decorrere dal 2021 da destinare al progetto «Smile House Roma», per pazienti con malformazioni del volto, disabilità e non collaboranti operativo presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma.
34.010. De Toma, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 in materia di Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2020 n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

   «4. Entro novanta giorni dalla nomina di cui al comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Nel termine di trecentosessanta giorni approvano, invece, i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi.
   5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte dei Commissari straordinari nei termini previsti dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni. Al fine di accertare l'entità dei debiti e dei disavanzi sanitari della regione Calabria e delle singole aziende del Servizio sanitario della medesima, il Commissario ad acta e i Commissari straordinari dallo stesso nominati si avvalgono, previo apposito accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei Servizi ispettivi di finanza pubblica e della Guardia di finanza, anche per finalità di controllo in relazione alle spese, alla gestione e alla predisposizione dei bilanci degli enti predetti»;

   b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Il comma 6 si interpreta nel senso che la decadenza automatica del Commissario straordinario, nell'ipotesi di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi, non avviene se tale mancata approvazione è dovuta all'espletamento in corso di attività di riaccertamento dei residui relativi ai suddetti esercizi al fine di garantire la legalità dell'azione amministrativa, fermo restando che detta attività dovrà inderogabilmente concludersi entro e non oltre trecentosessanta giorni dalla nomina del Commissario straordinario».
34.012. Parentela, Bruno Bossio, D'Ippolito, Misiti, Orrico, Viscomi, Barbuto, Scutellà, Dieni, Tucci, Melicchio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

   1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, comma 2, dopo le parole: «i dirigenti medici e sanitari» aggiungere le seguenti: «, professionali, tecnici ed amministrativi».
34.013. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di potenziamento del personale sanitario)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in via autonoma o dipendente» sono inserite le seguenti: «ovvero in distacco internazionale dall'estero presso le stesse rispetto alle strutture di origine del professionista»;

   b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «regolata da specifiche direttive dell'Unione europea», sono aggiunte le seguenti: «incluso il caso di qualifica professionale conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea. In ogni caso, nell'eventualità di esercizio di professione sanitaria in via autonoma o dipendente, ivi inclusa la fattispecie di distacco internazionale, presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero»;

   c) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

   d) il comma 2 è sostituito dal seguente «2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, ovvero il trasferimento temporaneo o distacco presso le stesse di lavoratori dipendenti di datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario anche nell'ambito di contratti di appalto, è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, compresi i titolari di un permesso di soggiorno, nonché i richiedenti del relativo nulla osta, tale da consentire di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge. Nel caso di assunzioni o di impiego, anche in regime di distacco internazionale, presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero».
34.014. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di potenziamento del personale sanitario)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in via autonoma o dipendente» sono inserite le seguenti: «ovvero in distacco presso le stesse rispetto alle strutture di origine del professionista»;

   b) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, ovvero il trasferimento temporaneo o distacco presso le stesse di lavoratori dipendenti di datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario anche nell'ambito di contratti di appalto, è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, compresi i titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge».
34.015. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Proroga urgente in materia di assistente di studio odontoiatrico)

  1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di semplificazione e facilitazione dei livelli occupazionali del settore odontoiatrico, fino al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018
34.016. Squeri, Pella, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 35.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «il personale in servizio presso gli Istituti almeno un giorno fra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2020»;

   b) le parole: «ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero titolare, almeno un giorno fra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2020»;

   c) le parole: «alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020»;

   d) le parole: «negli ultimi sette» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi otto».
35.3. Lombardo, Fioramonti, Muroni, Cecconi, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione del Fondo dedicato al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 393, la parola: «400,» è soppressa;

   b) il comma 400 è soppresso;

   c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

   «401. A decorrere dal 1° agosto 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo del valore di 1.250 milioni di euro, di cui il 50 per cento delle risorse disponibili è destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il restante 50 per cento al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi. Fermo restando il valore complessivo del Fondo, le percentuali di cui al presente comma sono annualmente rideterminate con decreto del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sulla base dei dati definitivi di monitoraggio della spesa farmaceutica per farmaci innovativi e innovativi oncologici».

   d) dopo il comma 401, è inserito il seguente:

   «401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per i restanti 250 milioni si provvede, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   e) al comma 402, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima a decorrere dal 1° agosto 2021, accedono al Fondo di cui al comma 401».

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   a) le parole: ai commi 400 e 401 sono sostituite dalle seguenti: al comma 401, ovunque esse ricorrano;

   b) ai commi 402-bis, 405 e 406, la parola: Fondi è sostituita dalla seguente: Fondo;

   c) l'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
*35.01. Rostan.
*35.02. Lorenzin, Carnevali, De Filippo.
*35.05. Del Barba.
*35.010. Ianaro.
*35.021. Stumpo.
*35.014. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Finanziamento per il consolidamento e lo sviluppo delle reti locali di cura palliative)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'uno per cento del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinato al consolidamento ed all'ulteriore sviluppo delle reti locali di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice e ospedaliero.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, con proprio decreto, determina le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice ed ospedaliero.
**35.015. Stumpo.
**35.023. Paolo Russo.
**35.035. Baldini, Dall'Osso.
**35.037. Trizzino, Sgarbi, Sarli.
**35.038. Lupi.
**35.039. Siani, Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lorenzin.
**35.040. (ex 34.18) Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**35.041. (ex 34.34) Sportiello.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Finanziamento assistenza domiciliare)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'uno per cento del Fondo sanitario nazionale di cui di cui al comma 1, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è destinato al potenziamento delle reti a livello regionale delle cure palliative, nonché all'assistenza residenziale, all'assistenza domiciliare, al day hospice e all'assistenza specialistica di terapia del dolore come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) , f), g) e h), della legge 15 marzo 2010, n. 38.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definite le tariffe di riferimento per le attività erogate ai sensi del comma precedente.
35.036. Lapia, Piera Aiello, Cardinale, Ermellino, Lo Monte, Acunzo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Fondo per le vittime dell'amianto)

  1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 2021».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
35.04. Vazio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

  1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere proposte all'INAIL ulteriori iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
35.06. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Iva su alimenti per animali)

  1. In considerazione degli effetti della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul potere di acquisto delle famiglie italiane, al fine di garantire la salute e l'assistenza degli animali di affezione e scongiurare l'abbandono degli stessi, per gli anni 2021, 2022 e 2023, l'aliquota pari al 22 per cento dell'imposta sul valore aggiunto di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n. 633 del 1972, relativa ai prodotti alimentari destinati al consumo animale è ridotta al 10 per cento.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 156 milioni di euro per l'anno 2021 e 312 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede:

   a) quanto a 156 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

   b) quanto a 312 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35.07. Maturi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riduzione aliquota IVA per la cura e l'assistenza degli animali da affezione)

  1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127, è aggiunto il seguente numero 128:

    «128) le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e l'acquisto del cibo per animali di affezione».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
35.012. Flati.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni per la cura e l'assistenza degli animali di affezione)

  1. Al fine di favorire i livelli essenziali di assistenza e di cura degli animali di affezione, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. La somma di 2 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata, a titolo di sostegno per le difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica, alle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali di affezione e non ricevono sussidi statali, al fine di finanziare le spese di sterilizzazione degli animali.
  3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
35.013. Flati.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

  1. In considerazione degli effetti della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul potere di acquisto delle famiglie italiane, al fine di garantire la salute e l'assistenza degli animali di affezione e scongiurare l'abbandono degli stessi, per gli anni 2021, 2022 e 2023, l'importo detraibile dall'imposta lorda ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzato a 650 euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
35.08. Maturi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.
(Misure in favore dei centri di pet therapy ippoterapia per disabili)

  1. Allo scopo di contrastare le difficoltà economiche conseguenti alla sospensione delle attività dovuta all'emergenza sanitaria scatenata dall'epidemia da COVID-19, ai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese documentate e sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascuna struttura beneficiaria, nel limite complessivo di 10.000.000 di euro.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
35.011. Flati.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.09. D'Arrando.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizione in materia di proroga contratti AIFA)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 431 e 432, sono sostituiti dai seguenti:

   «431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 30 giugno 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 30 giugno 2021 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
   432. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».
35.017. Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizione in materia di proroga contratti AIFA)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 431 e 432, sono sostituiti dai seguenti:

   «431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 30 giugno 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 30 giugno 2021 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
   432. A decorrere dal 1° ottobre 2021, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».
35.016. Stumpo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di politica del farmaco)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 577, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;

   b) al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
35.019. Stumpo, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Valutazione delle tecnologie sanitarie)

  1. Al fine di garantire una organica risposta al governo della domanda e dell'offerta di dispositivi medici e di servizi e procedure che utilizzano dispositivi medici, e di garantire che i processi decisionali del servizio sanitario nazionale siano informati da evidenze scientifiche robuste sul potenziale impatto clinico, organizzativo, economico, sociale, legale ed etico dell'introduzione nella pratica clinica di tecnologie sanitarie, nonché al fine di introdurre specifiche classificazioni e condizioni di acquisto a carico del servizio sanitario nazionale per l'uso di dispositivi medici successivamente alla loro commercializzazione, il Ministero della salute, ferme restando le disposizioni vigenti, anche di natura pattizia, in materia in health technology assessment, per il tramite della cabina di regia per l'HTA istituita con decreto ministeriale del 12 marzo 2015, promuove l'attuazione del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici. A tal fine si avvale dell'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 266, e successive modificazioni, per i seguenti compiti:

   a) prevedere un processo di identificazione e valutazione precoce delle tecnologie sanitarie innovative riconosciute a potenzialmente elevato impatto clinico, economico, organizzativo e comunque in grado di rispondere alle esigenze assistenziali, anche emergenziali, espresse dal servizio sanitario nazionale;

   b) elaborare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;

   c) realizzare in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, AGENAS le attività di valutazione tecnica multidimensionale e coordina le attività dei centri collaborativi presenti nell'albo nazionale previsto dall'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 settembre 2017 (Rep. Atti n. 157 conferenza Stato-regioni del 21 settembre 2017), delle unità regionali per la valutazione delle tecnologie sanitarie e, in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito del programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;

   d) avviare progetti sperimentali sul tema dell'Health Technology Assessment;

   e) partecipare alla fase di elaborazione delle raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate (appraisal), svolgendo compiti di coordinamento metodologico nell'ambito delle commissioni consultive costituite da esperti, delegati degli enti istituzionali coinvolti e rappresentanti delle associazioni di portatori di interessi collettivi;

   f) porre in essere in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, AGENAS le attività per la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera c) secondo i metodi validati di cui alla lettera b), promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione delle tecnologie sanitarie e al disinvestimento.

  2. Le attività del programma nazionale di HTA dei dispositivi medici sono disciplinate, per quanto concerne la definizione di compiti e funzioni, con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Restano ferme le disposizioni, anche di natura pattizia, che attribuiscono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) competenze in materia di HTA.
  4. Per il rafforzamento delle funzioni di HTA, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'AGENAS è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami riservati in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, anche in modalità telematica decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, un contingente di personale pari 5 unità da inquadrare nella categoria B, 15 unità da inquadrare nella categoria C e 20 unità da inquadrare nella categoria D, come personale non dirigenziale. L'AGENAS è inoltre è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami scritti e orali, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, una unità di dirigente medico ed una unità di dirigente farmacista. La dotazione organica dell'agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 determinata in 146 unità e successivamente incrementata di 24 unità dall'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è corrispondentemente incrementata di 5 unità da inquadrare nella categoria B, 15 unità da inquadrare nella categoria C, 20 unità di categoria D, di una unità di dirigente medico ed una unità di dirigente farmacista.
  5. L'AGENAS è inoltre autorizzata a procedere con le assunzioni di personale a tempo indeterminato al fine del completamento dei posti disponibili in dotazione organica.
  6. Le attività per il coordinamento delle attività dei centri collaborativi di cui al comma 1, lettera c), l'avvio di progetti sperimentali sull'health technology assessment e l'incremento del personale presso l'AGENAS per il rafforzamento delle funzioni di HTA, verranno finanziati attraverso la legge 22 aprile 2021, n. 53, «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea» – Legge di delegazione europea 2019-2020, che prevede all'articolo 15 alla lettera H «il sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature». Lo 0,25 per cento (su un massimo previsto dello 0,75 per cento) sarà destinata alle attività di Health Technology Assessment realizzate dall'AGENAS, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari ad euro 678.612 per l'anno 2021 e pari ad euro 2.035.837 a decorrere dall'anno 2022.
  7. Le funzioni aziendali per la valutazione delle tecnologie sanitarie potranno essere attivate solo ed esclusivamente negli Irccs, nelle aziende ospedaliere universitarie e nelle altre aziende sanitarie dove sussistano consistenti attività di ricerca clinica e sanitaria sulla base delle indicazioni emanate da ciascuna regione. Laddove le funzioni aziendali di health technology assessment partecipassero alle attività del Programma nazionale di HTA potranno essere accreditate da AGENAS nell'ambito dell'albo nazionale dei centri collaborativi.
  8. È abrogata la lettera d) dell'articolo 1, comma 552 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*35.020. Stumpo, Conte.
*35.022. Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, nonché dei vaccini, l'agenzia italiana del farmaco, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le qualifiche di area terza F1 e area seconda F2, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso la stessa agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. Ai fini degli effetti di cui al comma 1, la dotazione organica dell'agenzia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementata di 100 unità di personale, di cui 79 unità appartenenti alla qualifica di Area terza F1 e 21 unità appartenenti alla qualifica di area seconda F2.
  3. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2021, l'AIFA può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.
  4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
35.032. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, nonché dei vaccini, i contratti di lavoro in scadenza al 30 giugno 2021 del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, sono prorogati al 31 dicembre 2021.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
35.024. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure a sostegno dei distributori intermedi del farmaco)

  1. In favore dei distributori intermedi del farmaco di cui al titolo VII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è riconosciuto un credito di imposta nel limite del 10 per cento delle spese sostenute per garantire l'attività di distribuzione dei farmaci nel corso dell'anno 2021. Le predette spese sono calcolate al netto di quelle sostenute per il personale, per l'acquisto di prodotti oggetto di attività di distribuzione e delle imposte dirette. Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa massima complessiva di 60 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto legge.
35.026. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)

  1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinati al riconoscimento di un credito di imposta cedibile e compensabile con altre imposte indirette a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio precedente per garantire l'attività di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006. Dette spese sono calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta ai distributori che abbiano svolto la propria attività nei tre anni precedenti, nei confronti di almeno cento farmacie per anno. Tale credito di imposta non concorre a formare la base imponibile rilevante ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini del prelievo Irap. Il suddetto credito di imposta è da considerarsi fruibile alle condizioni e nei limiti della sezione 3.1 aiuti di importo limitato della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID», e successive modificazioni.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  5 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto legge.
35.027. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

  1. Al comma 6, dell'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «240 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni di euro».
35.028. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

  1. L'autorizzazione di spesa complessiva di cui al comma 6 dell'articolo 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'attuazione dei commi 1 e 2 del medesimo articolo è rifinanziata di 660 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno.
35.029. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riparto fondo sanitario)

  1. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 luglio 2021, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2021 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
35.030. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Alla IAPB Italian Onlus Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità è attribuito l'incarico di costituire entro il 31 dicembre 2021, con enti ed istituti pubblici di ricerca, università, fondazioni ed enti territoriali, un consorzio di ricerca e studio che approfondisca e validi apparecchi a tecnologia digitale che, anche attraverso degli indici visivi, permetta:

   a) valutazioni di interesse sociale relative ad una corretta abilitazione visiva alla guida e del coefficiente di disabilità visiva per profili di medicina legale, previdenziale ed assistenziale.

   b) modelli di screening ad alta tecnologia che producano un elevato livello di prevenzione e di diagnosi precoce di malattie oculari su larga scala.

   c) valutazioni avanzate nel campo della medicina del lavoro al fine di ridurre il tasso di incidenti sul lavoro migliorando la quantizzazione delle capacità visive individuali legate alla specifica attività ruolo lavorativa.

   d) l'implementazione delle funzioni degli apparecchi a tecnologia digitale per applicazioni nel campo della diagnostica oculare, in quello della guida assistita e dell'innovazione in generale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. All'onere di cui al presente comma, quantificato in cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
35.031. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2021, n. 69 ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

   «c-ter) i presìdi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.».
35.033. Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 20, comma 2, lettera h), terzo periodo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: «attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.», inserire il seguente periodo: «È altresì consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 anche negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, da parte dei farmacisti, opportunamente formati, e con le stesse modalità di cui al presente comma».
35.018. Stumpo, Fassina, D'Arrando.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2021.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite complessivo di spesa di 200 milioni. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 600 milioni.
35.034. Versace.

ART. 36.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le quote di Rem di cui al comma 1 non sono in alcun caso riconosciute ai nuclei familiari che occupano abusivamente un immobile senza titolo o un alloggio di edilizia residenziale pubblica, neppure in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 82, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
36.4. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, sono in ogni caso richiesti i seguenti requisiti:

   a) residenza in Italia di almeno un componente del nucleo familiare per non meno di dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

   b) versamento di contributi previdenziali, da parte di almeno un componente del nucleo familiare, per non meno di ventiquattro mesi negli ultimi dieci anni.
36.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 20 agosto 2021.
36.3. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La Guardia di Finanza in collaborazione con l'INPS, attraverso l'analisi e l'incrocio delle banche dati, provvede altresì ad adottare le più appropriate misure di verifica e controllo a tutela delle norme relative all'erogazione del reddito di emergenza volte a contrastare i casi di illecito godimento del sussidio da parte di percettori e nuclei familiari che hanno percepito o percepiscono indebitamente il beneficio.
36.6. Amitrano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   3-bis. Il Rem è compatibile con la percezione i trattamenti di disoccupazione di cui agli articoli 3, comma 1, e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 del 2015.
36.2. Ruffino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

  1. Al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2 dopo le parole: «diverso dalla casa di abitazione» sono aggiunte le seguenti: «o dalla casa adibita a residenza familiare assegnata all'ex coniuge con provvedimento dell'Autorità giudiziaria»;

   b) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: «nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» sono sostituite con le seguenti: «l'avere, in caso di condanna per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, terminato l'esecuzione della pena da un tempo non inferiore a quello necessario per la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale».

   c) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Ai soli fini del Rdc, i redditi presunti derivanti da terreni agricoli incoltivati e improduttivi non devono essere calcolati ai fini del reddito familiare di cui al comma 1, lettera b) numero 4), determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.»;

   d) all'articolo 4, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ferma restando la valutazione circa la coerenza con le esperienze e competenze maturate, deve considerarsi congrua e deve dunque essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, anche l'offerta di lavoro che abbia ad oggetto lo svolgimento di attività stagionali, se collocata entro i cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Durante tale periodo lavorativo il reddito di cittadinanza si intenderà sospeso, con conseguente ripristino automatico dell'erogazione del beneficio alla scadenza del contratto di lavoro a termine. Ove il compenso mensile ricevuto per lo svolgimento della prestazione lavorativa stagionale, pur conforme ai contratti collettivi di settore, risulti di importo inferiore a quello del reddito di cittadinanza fruito, l'INPS provvederà all'integrazione del compenso sino a concorrenza dell'importo spettante a titolo di Reddito di cittadinanza.»;

   d) all'articolo 5, comma 6, dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti:

   Contestualmente alla consegna della Carta RdC:

    1) il gestore del servizio integrato attiva gratuitamente una casella di posta elettronica certificata a nome del beneficiario. Tutte le comunicazioni tra il beneficiario del reddito di cittadinanza, i centri per l'impiego e i navigator che riguardano l'indicazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva e le indicazioni relative alle offerte di lavoro devono essere indirizzate alla casella di posta elettronica certificata di cui al precedente periodo. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 18.486 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come incrementata dalla presente legge;

    2) il beneficiario del reddito di cittadinanza, che abiti in un immobile condotto in locazione in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato, fornisce le coordinate bancarie del locatore dell'immobile in favore del quale autorizza il pagamento, a mezzo bonifico con cadenza mensile, della somma di 280 euro direttamente da parte del gestore del servizio integrato;

   f) All'articolo 7, comma 3, le parole: «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite con le seguenti: «per i delitti non colposi per i quali sia stata irrogata una pena detentiva superiore a tre anni»;
36.06. D'Orso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

   2-bis. Il requisito dei due anni continuativi di residenza in Italia al momento della presentazione della domanda non si applica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE i quali riacquisiscono la residenza in Italia;
36.02. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio, Fassino, Delrio, Boldrini, Boccia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art.36-bis.

  1. Al fine di stabilire la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del reddito di cittadinanza, all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «n. 601» è aggiunto il seguente periodo: «e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.».
36.05. Invidia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Articolo 36-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

  1. Al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021»;

   b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per i datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 8, l'applicazione di durata di cui all'articolo 4, all'articolo 12, all'articolo 22 e all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è sospesa per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2021 ed il 30 giugno 2022»;

   c) all'articolo 8, comma 4, le parole da: «ferma restando» a: «legge 24 aprile 2020, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «l'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene concessa automaticamente»;

   d) all'articolo 8, comma 9, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 ottobre 2021»;

   e) all'articolo 8, comma 10, primo periodo, le parole: «ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di cui ai commi 2 e 8»;

   f) all'articolo 9, comma 3, le parole: «pari a 186,7 milioni di euro», ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole: «pari a 536 milioni di euro».
36.010. Fornaro, Fassina, De Lorenzo, Bersani, Conte, Fratoianni, Palazzotto, Pastorino, Stumpo, Timbro.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

  1. All'articolo 8, comma 9, del decreto legge 22 marzo 2021, n 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 ottobre 2021»;

   b) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Qualora entro il 31 ottobre 2021 non siano state emanate le norme di modifica degli attuali trattamenti di integrazione salariale e di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, mobilità o diminuzione della capacità lavorativa, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 31 dicembre 2021».
36.012. Fratoianni.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

  1. All'articolo 8, comma 9, del decreto legge 22 marzo 2021, n 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 ottobre 2021».
36.011. Fornaro, Fassina, Bersani, Conte, De Lorenzo, Fratoianni, Palazzotto, Pastorino, Stumpo, Timbro.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Istituzione di un fondo per il coniuge vedovo)

  1. Al fine di garantire ai genitori vedovi in conseguenza del decesso per COVID-19 del coniuge convivente, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di un assegno fino a un importo massimo di 800 euro mensili, qualora l'interessato non goda di altri benefici economici percepiti in relazione all'epidemia di COVID-19.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
36.013. Lupi.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
36.09. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma 2, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza, possono essere rivolti a persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), o per i quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza».
36.07. Ciprini.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disciplina in materia di restauro dei beni culturali)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «di beni culturali pubblici» sono aggiunte le seguenti: «e dei beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgano attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
36.03. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia e socialmente vulnerabili)

  1. Per consentire la prosecuzione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, negli anni dal 2021 al 2024, con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che, pur senza allontanamento dalla famiglia di origine, siano stati presi in carico dai servizi sociali con provvedimenti di tutela e socioassistenziali, è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
36.01. Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali)

  1. Ai fini dell'accesso al contributo previsto dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere computati nel calcolo gli assistenti sociali effettivamente impiegati nei servizi sociali dell'ambito territoriale, o nella loro organizzazione e pianificazione, assunti a tempo indeterminato dalle fondazioni di partecipazione.
36.08. Belotti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Indebito pensionistico)

  1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, o dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, il recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione è sospeso fino al 1° gennaio 2023. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, n.190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
36.04. Pallini.
(Inammissibile)

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità)

  1. Al fine di qualificare il sistema di collocamento delle persone disabili, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è destinata al finanziamento di programmi regionali per la formazione di operatori specializzati nella promozione della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le risorse sono assegnate alle regioni con decreto di ripartizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in proporzione al numero di iscritti nelle liste di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, risultanti alla data del 31 dicembre 2020.
  2. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono altresì tenuti ad avere alle proprie dipendenze persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento nella seguente misura:

   a) se occupano da 51 a 150 dipendenti, una unità nella quota di riserva;

   b) se occupano da 151 a 300 dipendenti, tre unità nella quota di riserva;

   c) se occupano più di 300 dipendenti, il venti per cento della quota di riserva.

   1-ter. Gli uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e, per quanto riguarda le persone affette da malattia rara, con i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare, garantiscono e coordinano le più opportune forme di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui al comma 1-bis, nell'interesse della piena integrazione della persona disabile e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'azienda o dell'ente».

   b) all'articolo 9, comma 4, le parole: «i disabili psichici vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara, inserita nel Registro di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, con invalidità superiore al 45 per cento vengono avviate» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli stessi soggetti vengono altresì avviati dagli uffici secondo l'ordine di una specifica e limitata graduatoria, nelle imprese e negli enti pubblici che non hanno ottemperato agli obblighi della presente legge. Gli uffici competenti, attraverso un progetto personalizzato di sostegno all'inclusione, concordano con l'azienda o ente pubblico, le modalità di inserimento più idonee ad ogni specifica situazione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge»;

   c) all'articolo 13, comma 1-bis, dopo le parole: «intellettiva e psichica» inserire le seguenti: «ovvero affetto da malattia rara»;

   d) al comma 1, dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai concorsi per i quali è richiesto il titolo di licenza media di primo e di secondo grado, le persone disabili affette da comprovati disturbi d'ansia e i disabili intellettivi e psichici specificano nella domanda di partecipazione la propria condizione, ai fini dell'esenzione, parziale o totale, dalle prove d'esame scritte ovvero dell'affiancamento da parte di un tutor. Il bando specifica le condizioni e le modalità di esenzione».
37.013. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità)

  1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge», sono sostituite dalle seguenti: «con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;

   b) al comma 2, lettera a), le parole: «delle imprese interessate», sono sostituite con le seguenti: «delle imprese e degli enti pubblici interessati»;

   c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento»;

   d) al comma 3, dopo le parole: «sono tenute le imprese», sono inserite le seguenti: «e gli enti pubblici», dopo le parole: «ciascuna impresa», sono inserite le seguenti: «o ente pubblico» e dopo le parole: «delle imprese», sono inserite le seguenti: «e degli enti pubblici»;

   e) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono tenuti a trasmettere trimestralmente alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, i dati relativi alle aziende che necessitano di coperture obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68».

  2. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono altresì tenuti ad avere alle proprie dipendenze persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento nella seguente misura:

   a) se occupano da 51 a 150 dipendenti, una unità nella quota di riserva;

   b) se occupano da 151 a 300 dipendenti, tre unità nella quota di riserva;

   c) se occupano più di 300 dipendenti, il venti per cento della quota di riserva.

   1-ter. Gli uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e, per quanto riguarda le persone affette da malattia rara, con i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare, garantiscono e coordinano le più opportune forme di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui al comma 1-bis, nell'interesse della piena integrazione della persona disabile e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'azienda o dell'ente».

   b) all'articolo 9, comma 4, le parole: «i disabili psichici vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara, inserita nel Registro di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, con invalidità superiore al 45 per cento vengono avviate» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli stessi soggetti vengono altresì avviati dagli uffici secondo l'ordine di una specifica e limitata graduatoria, nelle imprese e negli enti pubblici che non hanno ottemperato agli obblighi della presente legge. Gli uffici competenti, attraverso un progetto personalizzato di sostegno all'inclusione, concordano con l'azienda o ente pubblico, le modalità di inserimento più idonee ad ogni specifica situazione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge»;

   c) all'articolo 13, comma 1-bis, dopo le parole: «intellettiva e psichica» sono inserite le seguenti: «ovvero affetto da malattia rara»;

   d) all'articolo 16, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limitatamente ai concorsi per i quali è richiesto il titolo di licenza media di primo e di secondo grado, le persone disabili affette da comprovati disturbi d'ansia e i disabili intellettivi e psichici specificano nella domanda di partecipazione la propria condizione, ai fini dell'esenzione, parziale o totale, dalle prove d'esame scritte ovvero dell'affiancamento da parte di un tutor. Il bando specifica le condizioni e le modalità di esenzione».
37.025. Navarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga delle misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 ottobre 2021»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 481, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;

   b) al comma 482, primo periodo, le parole: «282,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «470,1 milioni di euro per l'anno 2021»;

   c) al comma 483, le parole: «157 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «209 milioni di euro per l'anno 2021».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
37.09. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori temporaneamente inidonei all'impiego)

  1. Sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque sino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate alla medesima emergenza epidemiologica, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata delle condizioni che comportino la temporanea inidoneità. Il periodo di assenza dal servizio di cui al presente comma non è computabile ai fini del periodo di comporto e non rileva ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7.
37.08. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Estensione della durata dei permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

  1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili entro il 31 agosto 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 15 settembre 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
37.032. Segneri.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche con riferimento ai mesi di settembre e ottobre 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 195,3 milioni.
37.031. Versace.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Estensione della tutela INAIL per i danni derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali)

  1. Al fine di garantire un indennizzo per i danni all'integrità psico-fisica della persona subiti dal lavoratore a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali con una menomazione inferiore al 6 per cento, anche a seguito di contagio da SARS-CoV-2, al secondo periodo dell'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 le parole da: «pari o superiore al 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 4 per cento».
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è approvata la Tabella per l'indennizzo del danno biologico in capitale prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai danni conseguenti agli infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  4. Dall'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
37.05. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Al fine di garantire la necessaria copertura degli oneri derivanti in capo ai comuni per effetto dell'applicazione dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il comma 6 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
37.010. Turri, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Al fine di potenziare l'assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per finanziare specificamente programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
37.026. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze)

  1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate alla diffusione del COVID-19, nonché ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e garantire la piena corrispondenza tra le somme assegnate e le prestazioni di assistenza realmente erogate, ciascuna regione, a decorrere dall'anno 2021, ha l'obbligo di presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano preventivo e dettagliato di rendicontazione delle prestazioni e dei servizi che intende attivare, nell'anno successivo, in favore dei soggetti in situazioni di disabilità e degli anziani non autosufficienti in possesso di certificazione o diagnosi clinica di disabilità ovvero di non autosufficienza rilasciata dalla Commissione medico-legale della Asl di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, distinguendo il fabbisogno di ciascuna delle due categorie.
  2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta, per l'anno successivo, l'esclusione della regione dalla ripartizione delle risorse previste dal Fondo di cui al comma 1.
  3. A decorrere dall'anno 2022 le economie non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini dell'erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui al comma 2 vengono revocate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le somme derivanti dalla revoca delle economie di cui al periodo precedente sono nuovamente assegnate nell'esercizio finanziario successivo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato la più alta corrispondenza tra quanto definito nel piano preventivo e dettagliato di rendicontazione di cui al comma 1 e le prestazioni e i servizi realmente attivati.
37.01. Testamento, Villarosa, Corda.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. Al fine di potenziare gli interventi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità per le persone con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
37.027. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

  1. Al fine di sostenere il diritto al lavoro delle persone con disabilità nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
37.028. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Rafforzamento dei servizi sociali e Fondo nazionale per le politiche sociali)

  1. Ai fini di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 184 milioni di euro per l'anno 2021 e di 368 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.
  4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di un milione di euro annui. A decorrere dal 2021 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.
37.022. Lorefice.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in materia di servizi sociali territoriali)

  1. Al fine di consentire il raggiungimento delle premialità previste dalla legge di bilancio 2021 e rafforzare il servizio sociale professionale, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS), ovvero i comuni che ne fanno parte, possono utilizzare fino al 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 791 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche riconoscendo un turn-over specifico del 150 per cento sul pensionamento dei professionisti.
37.023. Lorefice.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in materia di servizi sociali territoriali)

  1. Al fine di rafforzare il servizio sociale professionale, nel limite del 40 per cento della quota annua del Fondo per la povertà e politiche sociali assegnata a ciascun Ambito territoriale sociale (ATS), i comuni possono procedere a nuove assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
37.024. Lorefice.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 in materia di disabilità plurime)

  1. All'articolo 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, dopo le parole: «specifici progetti», sono inserite le seguenti: «rivolti, in particolare, verso coloro che soffrono di disabilità plurime e volti anche a prevenire l'insorgenza di specifiche patologie disabilitanti».
37.011. Del Barba.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure per il funzionamento della Disability Card)

  1. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e 2 milioni di euro per l'anno 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
37.029. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per le persone nelle condizioni di non autosufficienza)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

    «41-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

    41-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

    41-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio».
37.015. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Riduzione contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro, in caso di smart working delle lavoratrici madri)

  1. Al fine di promuovere azioni volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici madri, ai datori di lavoro privati che applicano fino al primo anno di età del figlio della lavoratrice, con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuta, per l'anno 2021 una riduzione del versamento del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.
  2. Il Ministero per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto i lavori che possono essere svolti secondo le modalità di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo, nonché le modalità per il relativo monitoraggio.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, fino al limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante autorizzazione di spesa e corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77.
37.016. Invidia.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Lavoro per obiettivi in favore delle lavoratrici madri)

  1. Al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici madri, nel periodo successivo al congedo per maternità, nonché fino al compimento di due anni del figlio della lavoratrice, i datori di lavoro privati possono stabilire forme flessibili di prestazioni lavorative, secondo le seguenti modalità:

   a) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita;

   b) la lavoratrice madre può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.

  2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo il regime di cui al comma 1 è disciplinato da accordi previsti dai contratti collettivi nazionali del lavoro. Con i contratti aziendali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima. Gli accordi di cui al periodo precedente possono trovare applicazione sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato.
37.017. Invidia.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sostegno all'indennità di maternità per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata)

  1. Per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, che presentano domanda di congedo di maternità nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, qualora le mensilità dell'indennità di maternità calcolata in base all'articolo 4, comma 1, del decreto 4 aprile 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali siano inferiori a 400 euro ciascuna, l'indennità di maternità è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, se maggiormente favorevole.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
37.06. Gribaudo, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Quartapelle Procopio, Madia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Scorporo lavoro femminile dal calcolo ISEE)

  1. Limitatamente all'anno 2021 non concorrono a determinare l'ISEE o l'ICEF i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché i redditi di lavoro autonomo di cui rispettivamente agli articoli 49, 50 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provenienti da lavoro femminile e non superiori a euro cinquemila annui.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
37.012. Del Barba.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure urgenti per la tutela dei liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati)

  1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati e di far fronte ai danni da loro subiti in ragione della pandemia da COVID-19, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi e di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista o ai professionisti individuati, sottoscritta dal committente.
  2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.
  3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.
  4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
*37.04. Gribaudo, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Lacarra, Lepri.
*37.019. Manzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Al fine di fare fronte alla ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire la riorganizzazione dei processi produttivi anche attraverso le competenze professionali, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto del principio di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fermi restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere forme di tutela, di promozione e di sostegno al reddito a favore dei propri iscritti, e in particolare a sostegno dei giovani professionisti e professioniste per favorire l'ingresso nel mercato del lavoro. A tal fine, i medesimi enti istituiscono appositi organismi con compiti di monitoraggio delle predette misure.
  2. Agli oneri conseguenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti possono provvedere mediante l'utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
37.018. Amitrano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le amministrazioni interessate provvedono alle assunzioni dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di 18,5 milioni di euro annui.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 18,5 milioni di euro anni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
37.014. Ferro, Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le amministrazioni interessate provvedono alle assunzioni dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a decorrere dall'anno 2021, sono incrementate di 18,5 milioni di euro annui.
37.03. Viscomi, Bruno Bossio, Furgiuele, Cannizzaro, Scutellà, Orrico, Parentela, Tucci, D'Ippolito, Misiti, Melicchio, Stumpo.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso cui risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
  2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è espressa dall'Organo commissariale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*37.07. Viscomi, Bruno Bossio, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*37.021. Tucci.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di risarcimenti per disabili di guerra)

  1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G e N allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 di detto testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.
**37.02. Ubaldo Pagano.
**37.020. Lovecchio.
**37.030. Paolo Russo.
(Inammissibile)

ART. 38.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Disposizioni in materia di NASPI)

  1. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è abrogato.
38.5. Lacarra, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 ovunque ricorrano, con le seguenti: 30 giugno 2022.
38.2. Vietina

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 4, comma 3 aggiungere le seguenti: e dell'articolo 15, comma 5;

  Conseguentemente:

   a) al secondo periodo, sostituire le parole da: applicando fino alla fine del comma, con le seguenti: considerando neutralizzato ai fini del calcolo previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 22/15 l'intero periodo ovvero fino al 31 dicembre 2021.;

   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

   «1-bis. La durata delle prestazioni di cui al comma 1 è prolungata di sei mesi.
   1-ter. Il requisito contributivo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria, potrà essere ricercato nel periodo compreso dal primo gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge».

   c) alla rubrica, dopo la parola: NASPI aggiungere le seguenti: e di DIS-COLL.
38.18. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 4, comma 3 aggiungere le seguenti: e dell'articolo 15.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: di NASPI, aggiungere le seguenti: e di DisColl.
38.7. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
38.4. Gribaudo, Lacarra, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Lepri.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dal 1° gennaio 2022 l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato senza applicare le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
38.8. Buratti.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

  Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri relativi agli anni 2022 e 2023, valutati rispettivamente in 360 milioni di euro e in 180 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
38.9. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: applicando le riduzioni con le seguenti: senza applicare le riduzioni.
38.16. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari al numero delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e nel limite massimo di 36 mesi.
38.12. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Accedono eccezionalmente alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo per l'anno 2021 i lavoratori con contratti a termine non rinnovati a causa del blocco della stagionalità a seguito dei decreti COVID-19.
38.10. Frassinetti, Rizzetto, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stanziate ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate prioritariamente ad incrementare gli importi dell'assegno di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga a decorre dal 31 gennaio 2021.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di mobilità in deroga.
38.6. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Scanu.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61».
*38.1. Napoli.
*38.3. Miceli.
*38.15. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*38.17. Alessandro Pagano, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*38.19. Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute e dell'Istruzione è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese e del livello di mantenimento in servizio degli addetti.
  3. La corresponsione del contributo di cui al comma 2 spetta se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30 per cento, confrontando i volumi di attività del periodo tra gennaio e giugno dell'anno 2020 con l'analogo periodo dell'anno 2019, non è corrisposta una analoga riduzione del costo del lavoro. L'ammontare del contributo è determinato in modo tale da allineare tale riduzione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
38.01. Lupi.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente e del livello di mantenimento in servizio degli addetti.
  3. La corresponsione del contributo di cui al comma 2 spetta se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30 per cento, non è corrisposta una analoga riduzione del costo del lavoro. L'ammontare del contributo è determinato in modo tale da allineare tale riduzione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
38.03. Losacco, Delrio.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente e del livello di mantenimento in servizio degli addetti.
  3. La corresponsione del contributo di cui al comma 2 spetta se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30 per cento, non è corrisposta una analoga riduzione del costo del lavoro. L'ammontare del contributo è determinato in modo tale da allineare tale riduzione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
38.06. Manzo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Lavoro a termine. Lavoro occasionale. Lavoro intermittente.)

  1. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2023, la disciplina relativa alle condizioni che giustificano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 1, la disciplina relativa al numero complessivo dei contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 23 nonché la disciplina sul diritto di precedenza di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applicano ai datori di lavoro dei settori terziario, distribuzione, servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.
  2. Fino al 31 dicembre 2023, il limite dimensionale di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 relativo al contratto di prestazione occasionale non si applica ai datori del lavoro dei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.
  3. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «dei settori» aggiungere la seguente: «terziario,».
*38.04. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*38.011. Zangrillo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Lavoro accessorio nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie)

  1. In deroga all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del presente articolo, per prestazioni di lavoro accessorio rese nell'ambito del settore del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei medesimi settori, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.
  6. I committenti imprenditori di cui al comma 1 che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
38.012. Pella.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. In deroga all'articolo 54-bis, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per le prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori nell'ambito di lavori domestici, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Restano fermi i limiti di cui al comma 1 del citato articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 54-bis.
  2. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
  3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dall'INPS, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.
  4. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
38.015. Pella.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del COVID-19, in via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per il 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, alle imprese facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla durata della misura stessa, spetta l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Ai titolari delle medesime imprese di cui al comma 1 spetta, altresì, un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione.
  3. In caso di rifiuto dell'assunzione ai sensi del presente articolo da parte dei percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli stessi decadono dal beneficio.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante l'incremento fino al 10 per cento dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.
38.013. Pella.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Requisito contributivo indennità di malattia e di degenza ospedaliera, congedo di maternità e il congedo parentale per lavoratori iscritti in modo esclusivo alla Gestione separata INPS)

  1. Per i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ragione dell'emergenza sanitaria, il requisito della mensilità di iscrizione nella predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile, potrà essere ricercato considerando un periodo neutro quello tra il 27 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La verifica sarà effettuata garantendo comunque il trattamento di miglior favore nella ricerca del requisito contributivo e reddituale.
38.02. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del COVID-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.
  2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
38.014. Pella.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di Dis-coll)

  1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° agosto 2021 è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° agosto 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
38.05. Invidia.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Ampliamento del periodo utile per il diritto alla Dis-Coll)

  1. Il requisito contributivo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere ricercato nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
38.017. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Requisito contributivo indennità di malattia e di degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale per lavoratori iscritti in modo esclusivo alla Gestione separata INPS)

  1. Per i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ragione dell'emergenza sanitaria, il requisito della mensilità di iscrizione nella predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile, potrà essere ricercato considerando un periodo neutro tra il 27 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge. La verifica sarà effettuata garantendo comunque il trattamento di miglior favore nella ricerca del requisito contributivo e reddituale.
38.08. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Responsabilità datoriale per infortunio dal lavoro derivante da COVID-19)

  1. All'articolo 29-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «1-bis. Le condotte poste in essere in attuazione del piano di sicurezza di cui al Protocollo del 24 aprile 2020 non possono dare luogo al diritto di regresso di cui all'articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.
   1-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono aggiornate le tabelle di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 con riferimento al danno biologico derivante da COVID-19».
38.09. Zangrillo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Fondo nuove competenze e PMI)

  1. All'articolo 88, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «spesa.», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con meno di 15 dipendenti, i termini finali entro cui concludere le attività di sviluppo delle competenze, relative agli interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze, sono in ogni caso posticipati di 30 giorni».
*38.07. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*38.010. Zangrillo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «già espletate» sono sostituite dalle seguenti: «riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte»;

   b) al comma 2 le parole: «già espletate» sono sostituite dalle seguenti: «riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte»;

   c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Il diritto di precedenza non può essere oggetto di rinuncia espressa».
38.016. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. A seguito degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto di precedenza di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, viene esteso a 12 mesi.
38.018. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

ART. 39.

  Al comma 1, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti: e comma 5-bis e sostituire le parole: 500 unità e: 250 unità con le seguenti: 500 unità, 250 unità e: 1.000 unità.
39.9. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: comma 1-bis inserire le seguenti: e comma 5-bis e prima delle parole: 500 unità inserire le seguenti: 1.000 unità,.
*39.5. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Buratti.
*39.6. Buratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 50 unità e sostituire le parole da: 35 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2021, 182 milioni per l'anno 2022 e 101 milioni per l'anno 2023 e di 133, 4 milioni di euro per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 203,4 milioni di euro per l'anno 2021, 451 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni per l'anno 2023 si provvede quanto a 101,7 milioni per l'anno 2021, 225,5 milioni per l'anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 101,7 milioni per l'anno 2021, 225,5 milioni per l'anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 77.
39.17. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Pella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 15 unità.
*39.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*39.7. Del Barba.
*39.13. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*39.15. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 41, comma 6, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ipotesi, le prestazioni di accompagnamento a pensione vengono determinate in conformità alle disposizioni in tema di assegni straordinari di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), contenute nei Regolamenti dei singoli Fondi di solidarietà bilaterali. Restano fermi i benefici previsti dal comma 5, primo e secondo periodo, e dal comma 5-bis, terzo e quarto periodo».
**39.10. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**39.11. Ciagà, Topo, Fragomeli, De Micheli, Buratti, Sani, Morani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole: «si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni due lavoratori».
39.12. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

   «8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater di cui al presente articolo.
   8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti tecnici superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
   8-quater. Le imprese che assumono a tempo indeterminato donne, hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
   8-quinquies. I commi 8-ter e 8-quater sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
   3-ter. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 55,9 milioni di euro per il 2022, 79,7 milioni di euro per il 2023, 46,9 milioni di euro per il 2024, 19,2 milioni di euro per il 2025 e 3,8 milioni di euro per il 2026, si provvede agli si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
*39.4. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*39.16. Pella, Zangrillo, Giacometto, Porchietto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle correlate esigenze di rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
**39.1. Napoli.
**39.3. Miceli.
**39.8. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Il contratto di espansione può essere sottoscritto anche nella forma di rete di imprese, consorzi e società consortili, associazioni temporanee, franchising e subfornitura.
39.14. Zangrillo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale per il settore della ristorazione)

  1. Al fine di favorire l'occupazione e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il settore della ristorazione il contratto di prestazione occasionale è disciplinato ai sensi del presente articolo.
  2. Le prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo possono essere rese, nel limite complessivo di 5.000 euro di compenso per anno civile, anche da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo, gli utilizzatori imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. Gli utilizzatori non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
  4. Gli utilizzatori che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate, ivi inclusi sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
  5. Il prestatore di lavoro occasionale percepisce il proprio compenso dall'INPS, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro occasionale.
  6. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS
  7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
39.01. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Interventi di tutela previdenziale, in favore dei lavoratori somministrati)

  All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Versamento all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa di contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di determinazione e di versamento del contributo».
39.02. Invidia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in tema di offerta conciliativa)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sostituire le parole: «non inferiore a tre» con le seguenti: «non inferiore a quattro».
  2. Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizioni valutate in 36,9 milioni di euro per l'anno 2021, 40,30 milioni di euro per l'anno 2022, 45,33 milioni di euro per l'anno 2023, 49,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
39.03. Invidia.
(Inammissibile)

ART. 40.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 8, comma 1 inserire le seguenti: e comma 2.
40.8. Del Barba.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che nel primo semestre fino a: dell'anno 2019.

  Conseguentemente:

   al comma 1, ottavo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento;

   al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: fruito con la seguente: autorizzato.
40.44. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: calo del fatturato del 50 per cento con le seguenti: calo del fatturato pari almeno al 40 per cento;

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche ai datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che nel 2020 e nel 2021 abbiano rilevato un'azienda o parte di essa nelle ipotesi di cui all'articolo 47, commi 4-bis e 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con mantenimento, anche, parziale dell'occupazione»;

   al comma 2, sostituire le parole: I trattamenti di cui al comma 1 con le seguenti: I trattamenti di cui ai commi 1 e 1-bis.
*40.46. Pella.
*40.48. Zangrillo, D'Attis, Musella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, i termini di invio delle domande di accesso ai citati trattamenti, riferiti a periodi decorrenti da febbraio 2020 e comunque non successivi al 31 dicembre 2020 che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, risultino scaduti, sono differiti al 30 settembre 2021.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
40.5. Pizzetti, Gariglio, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 8 comma 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, dopo le parole: «in deroga di cui agli articoli 19,» aggiungere le seguenti: «20,».
40.9. Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli assegni e indennità previste dagli accordi sindacali di settore volti a sostenere i lavoratori a causa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

   b) le parole: «il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alle predette prestazioni».
40.28. D'Uva.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i datori di lavoro privati operanti nel settore dei matrimoni i termini finali del periodo per il quale possono essere richiesti i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono prorogati al 30 ottobre 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021.
40.27. Amitrano.

  Sostituire i commi 3, 4 e 6 con i seguenti:

  3. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane. Le nove settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria. Con riferimento a tale periodo le predette nove settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
  4. Fino al 31 agosto 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  6. I trattamenti di cui al comma 3 sono concessi nel limite massimo di 190 milioni di euro per l'anno 2021.
40.31. Invidia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 64, comma 1-ter, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, dopo le parole: «o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo decreto regio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a imprese che sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”, e successive modifiche e integrazioni, dopo il 29 febbraio 2020».
40.40. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per i soli datori di lavoro che alla data del 1° aprile 2021 abbiano già interamente usufruito delle dodici settimane previste dell'articolo 1, comma 300, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le nuove settimane di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 202, n . 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 possono essere utilizzati in continuità e richieste dal giorno successivo al termine di fruizione dei periodi d'integrazione salariale riconosciuti da quest'ultima disposizione normativa.
40.34. Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: salariale ai sensi del comma 3 aggiungere le seguenti: che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti.
*40.7. Miceli.
*40.22. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*40.2. Napoli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il con le seguenti: fino al.
40.10. Costanzo, Trano, Testamento.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e limitatamente all'unità produttiva per cui è presentata la predetta domanda e dopo le parole: restano altresì sospese nel medesimo periodo aggiungere le seguenti: e limitatamente alla medesima unità produttiva;

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo aggiungere le seguenti: e limitatamente alla medesima unità produttiva.
*40.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*40.4. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*40.18. Bellachioma, Claudio Borghi, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider.
*40.43. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*40.49. Mazzetti, Cattaneo, Pella, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale finalizzato alla riorganizzazione aziendale conseguente l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive delle attività produttive, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2021.
  5-ter. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 5-bis sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
  5-quater. Per la durata dei trattamenti di cui al comma 5-bis, ai datori di lavoro che ne usufruiscono resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  5-quinquies. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 5-quater non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
40.11. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
40.23. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano inoltre nella ipotesi in cui i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 provvedono al pagamento in via ordinaria del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.
40.25. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 31 dicembre 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
40.41. Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per i fini di cui all'articolo n. 2087 del codice civile e dell'art. 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, connessi alla tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 sui luoghi di lavoro è consentito al datore di lavoro di raccogliere e trattare i dati dei dipendenti e dei collaboratori relativi allo stato vaccinale, nel rispetto dei principi della normativa sulla protezione dei dati personali.
40.36. Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per i datori di lavoro che hanno fatto ricorso ai trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i giorni di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori a termine assunti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, non si computano ai fini dei termini di durata previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
40.39. Legnaioli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per i datori di lavoro che hanno fatto ricorso ai trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i periodi di durata dei contratti a termine stipulati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, non si computano ai fini dei termini di durata massima previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
40.38. Moschioni, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Minardo, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 54-bis, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b-bis) inserire la seguente:

   «b-ter) società di organizzazione, promozione e/o gestione di eventi. Alle medesime società non si applicano i limiti di cui al comma 1, lettera b) e comma 14, lettera a) del presente articolo;».
40.20. Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «di cui agli articoli 19 e 20» e al comma 2, le parole: «di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli da 19 a 22-quater».
40.35. Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli da 19 a 22-quater.».
40.33. Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli, Caparvi, Moschioni, Minardo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 15 comma 1, la lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 17 marzo 2020,».
40.50. Caparvi, Caffaratto, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole da: «, che subiscano» fino alla fine del periodo sono abrogate.
40.24. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Sino al 31 dicembre 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
40.37. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro di cui al presente comma operanti nei settori economici dell'industria tessile, della fabbricazione di articoli in pelle e simili, della confezione di articoli di abbigliamento e confezione di articoli in pelle e pelliccia sono altresì riconosciute ulteriori 15 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.»;

   b) al comma 10, dopo le parole: «ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» sono inserite le seguenti: «e ai datori di lavoro di cui al comma 1 operanti nei settori economici dell'industria tessile, della fabbricazione di articoli in pelle e simili, della confezione di articoli di abbigliamento e confezione di articoli in pelle e pelliccia».
40.19. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per i datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 8, l'applicazione della durata dei trattamenti di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è sospesa per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2021 ed il 30 giugno 2022.».
40.14. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «per una durata massima di 20 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2021».
40.16. Lacarra, Carla Cantone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 8, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «possibilità di ricorrere all'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «concessione automatica dell'anticipazione».
40.15. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 12, è soppresso il terzo periodo;

   b) al comma 13, primo periodo, le parole: «a complessivi 2.290,4 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «a complessivi 2.590,4 milioni di euro» e le parole: «a 657,9 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «a 357,9 milioni di euro»;

   c) al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. La verifica sul raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa è effettuata dall'INPS, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla base delle risultanze al 31 maggio 2021 della quota delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale dell'anno 2020. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fermo restando la copertura delle integrazioni salariali già autorizzate.»;

   d) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il complessivo limite di spesa di 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021 di cui al primo periodo del presente comma è in ogni caso integrato dall'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 il quale è attribuito dall'INPS per il finanziamento degli specifici trattamenti in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato ai sensi del presente comma».
40.12. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
40.26. Alessandro Pagano, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni per l'anno 2021 e di 100 milioni per l'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022.
*40.1. Napoli.
*40.6. Miceli.
*40.21. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per il personale del trasporto scolastico i benefìci di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 7 gennaio 2021.».
40.13. Pezzopane, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

   6-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   alla lettera c) le parole da: «, che subiscano» fino a: «integrazione salariale» sono abrogate;

   alla lettera d) le parole da: «, che subiscano» fino a: «integrazione salariale» sono abrogate.
40.17. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Welfare aziendale per il personale del comparto funzioni locali)

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a casse di previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
40.03. Lacarra, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Lavoro agile e welfare aziendale)

  All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017 n. 81, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis) Il trattamento economico di cui al comma 1 è da intendersi comprensivo dei beni e servizi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, riconosciuti in adempimento ad accordi, contratti e regolamenti nazionali o aziendali.».
40.02. Vallascas, Trano.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»)

  1. Il comma 100 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», è sostituito dal seguente:

   «100. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

   L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del primo periodo, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei due anni che precedono l'assunzione incentivata.

   Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

   Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma concorrono le risorse del Programma Next Generation EU.».

  2. Dopo il comma 100 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», è aggiunto il comma seguente:

   «100-bis. A favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi del comma precedente, è riconosciuto un credito d'imposta pari ad euro 3.000 complessivi per lo svolgimento, da parte dei medesimi lavoratori neo assunti, di un periodo di formazione presso lo stesso datore di lavoro di durata non superiore a sei mesi.

   Il periodo di formazione deve svolgersi prima dell'assunzione del lavoratore e, nel caso in cui il datore di lavoro non proceda all'assunzione all'esito del percorso formativo, il credito d'imposta non potrà essere usufruito e, qualora già utilizzato, dovrà essere restituito.

   A favore dei datori di lavoro di cui al primo periodo è attribuito un ulteriore credito d'imposta in misura pari alle spese documentate di certificazione delle competenze del lavoratore che ivi abbia svolto il periodo di formazione.».
40.012. Invidia.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  1. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 10-bis, articolo 11, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e di cui al comma 3-bis, articolo 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è differito al 31 agosto 2021.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
40.05. Viscomi, Mura.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Ai lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, così come prorogato dall'articolo 1, comma 278 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e che risulti in scadenza entro il 31 dicembre 2021, è concessa la proroga della medesima misura per un periodo massimo complessivo di ulteriori sei mesi nel limite di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.021. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ridestinazione delle risorse non utilizzate al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale)

  1. Previo accertamento disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto-legge sono ridestinate al fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, per il rifinanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
40.022. Zangrillo, Barelli, Pella, Polverini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Musella, Cannatelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. In favore dei datori di lavoro privati che al termine della fruizione dei trattamenti di integrazione salariale mantengono i livelli occupazionali del mese di febbraio 2020 è riconosciuta una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente a loro carico. L'esonero si applica fino al 31 dicembre 2023.
40.019. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. In favore dei datori di lavoro privati che al termine della fruizione dei trattamenti di integrazione salariale mantengono i livelli occupazionali del mese di febbraio 2020 è riconosciuta una riduzione del 30 per cento dei contributi previdenziali complessivamente a loro carico. L'esonero si applica fino al 31 dicembre 2023.
40.018. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Credito d'imposta in favore dei datori di lavoro per il trattamento di fine rapporto che matura in capo ai dipendenti in cassa integrazione)

  1. Ai datori di lavoro privati che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, spetta un credito d'imposta.
  2. L'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 1 è determinato in misura pari all'importo del trattamento di fine rapporto maturato durante i periodi di integrazione salariale autorizzati e fruiti per i lavoratori dipendenti.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
40.017. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 4 è soppresso.
40.09. Businarolo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

  1. Al comma 500, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «e di periodici» sono aggiunte le seguenti: «anche se occupati in mansioni non direttamente inerenti prodotti periodici».
40.010. Businarolo.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69 sostituire le parole: «richiesti dal 1° gennaio 2018» con le seguenti: «richiesti dal 1° gennaio 2023».
40.011. Businarolo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Prepensionamento lavoratori del settore dell'editoria)

  1. Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono optare per il prepensionamento, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, i lavoratori poligrafici, dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale e di periodici, anche se occupati in mansioni non direttamente inerenti prodotti periodici, interessati dai trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 3, lettere a), b), e c) dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva, in stato di crisi conclamate o che abbiano cessato l'attività a seguito dell'accertamento della causale di crisi aziendale a seguito dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, a seguito di:

   a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;

   b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;

   c) contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
40.013. Businarolo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga a questa categoria con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni e 500.000 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
  3. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a stabilire le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati.
40.015. Luciano Cantone, Rixi, Legnaioli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)

  1. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, i termini di decadenza di cui all'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 30 settembre 2021.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
40.04. Lacarra, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Accesso ai trattamenti integrativi per il settore del trasporto aereo e il sistema aeroportuale)

  1. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 relativo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, i termini di decadenza di cui all'articolo 7, comma 8 del predetto decreto per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento della dotazione finanziaria del fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previsto dall'articolo 12, comma 2 del presente decreto-legge.
*40.06. Legnaioli, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
*40.023. Pella, Sozzani, Rosso, Giacometto, Porchietto.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Per i datori di lavoro di cui ai commi 1,2,8, l'applicazione di durata di cui all'articolo 4, all'articolo 12, all'articolo 22 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è sospesa per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021»;

   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Fino al 31 agosto 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».
40.29. Invidia.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Per i datori di lavoro di cui ai commi 1, 2, 8, l'applicazione di durata di cui all'articolo 4, all'articolo 12, all'articolo 22 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è sospesa per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2021»;

   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Fino al 31 agosto 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».
40.30. Invidia.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

   1. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2021».

  2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
  3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 2, sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione di riduzione dell'attività lavorativa.
  4. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 novembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
40.014. Cubeddu.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni per il settore marittimo)

  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere altresì riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, a domanda, in alternativa alla NASPI, ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite delle ulteriori risorse aggiuntive pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021.Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma, fino al termine del periodo di percezione dell'indennità stessa l'erogazione della NASPI è sospesa d'ufficio.».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.020. Scanu, Cadeddu, Deiana, Perantoni, Mura, Zoffili.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Sicurezza antincendio nelle stazioni ferroviarie italiane)

  1. Al fine di consentire a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. di garantire gli standard di sicurezza alle stazioni ferroviarie ad alto rischio incendi tramite l'indizione di procedure di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza antincendio, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasferisce le somme a disposizione sul fondo di cui al presente articolo a Rete Ferroviaria Italiana Spa che, pena la revoca del finanziamento, avvia le procedure di gara di cui al periodo precedente entro i successivi 180 giorni.
40.01. Gariglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. In conseguenza della crisi economica, causata dalla pandemia da COVID-19, al fine di cristallizzare gli effetti negativi prodotti dalla riduzione dell'indennità corrisposta ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che beneficiano, ai sensi del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, sottoscritto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2021, le disposizioni emanate con circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 19, comma 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009, che dispongono la riduzione automatica della prestazione in deroga del 10 per cento dopo la prima proroga di 12 mesi, del 30 per cento dopo la seconda proroga di 12 mesi e del 40 per cento dopo ogni ulteriore successiva proroga di 12 mesi, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.
40.32. Cassese.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

  1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.
40.07. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni dei lavoratori stagionali nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 68 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Il datore di lavoro che assume un lavoratore ai sensi del comma 1 del presente articolo è tenuto a corrispondere al lavoratore il 50 per cento dell'importo dell'esonero riconosciuto. Tale emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è soggetto a contribuzione previdenziale.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2021 e 68 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
40.016. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Accesso al trattamento straordinario di cassa integrazione per le imprese appaltatrici servizi di mensa e ristorazione)

  1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  2. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41, e nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6.
40.45. Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure di sostegno al lavoro nelle aree di crisi industriale della regione Marche)

  1. Al fine di sostenere il settore industriale e lavorativo delle aree ad alta crisi industriale collocate nella regione Marche è previsto che la proroga della mobilità in deroga e della naspi per i lavoratori vengano finanziati con i residui degli ammortizzatori sociali pari a circa 26 milioni di euro, come certificati dall'INPS.
40.08. Lucentini, Patassini.

ART. 41.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 1° luglio 2022.
*41.16. Del Barba.
*41.24. Trano.

  Al comma 1, sostituire le parole 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo Alla copertura degli oneri, aggiuntivi, derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro, concorrono le risorse del Programma Next Generation EU.
41.21. Invidia, Manzo, Lovecchio.

  Al comma, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 77 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 767 milioni.
41.30. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.

  Al comma 1, sostituire la parola ottobre con la parola dicembre.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola illegittimo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Mediante il contratto di rioccupazione il lavoratore può essere posto sino a un livello di inquadramento contrattuale inferiore rispetto a quello della precedente esperienza professionale del lavoratore.
41.27. Pella, Mandelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del con le seguenti: con mansioni equivalenti al.
*41.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*41.15. Del Barba.
*41.26. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*41.31. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
**41.36. Del Barba.
**41.1. Sodano, Villarosa, Testamento, Menga.
**41.2. Costanzo, Testamento.
**41.6. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
**41.8. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
**41.9. Vallascas, Trano.
**41.10. Lacarra, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Pezzopane.
**41.11. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.
**41.13. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
**41.18. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**41.23. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.
**41.29. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
**41.32. Zangrillo, Mandelli, Pella, Giacomoni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al nuovo contesto lavorativo sono aggiunte le seguenti: che, prima dell'assunzione, deve essere inserito nel patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il progetto individuale di inserimento deve dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze, nonché delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base di una valutazione in ingresso.
  2-ter. Le competenze acquisite nell'ambito del progetto individuale di inserimento sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
*41.34. Zangrillo, Musella, Cannatelli, D'Attis.
*41.35. Pella.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. La seguente norma fissa l'obbligo in capo ai datori di lavoro privati di confermare il lavoratore che svolge almeno 6 mesi continuativi del rispettivo progetto individuale di inserimento.;

   al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, possono usufruire dell'esonero previsto al comma 5 solamente nel caso in cui non si receda dal contratto in questione per almeno l'intero anno successivo alla stipula del contratto.
41.25. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole sei mesi con le seguenti: dodici mesi;

  Conseguentemente:

   al comma 5, primo periodo, sostituire le parole sei mesi con le seguenti: dodici mesi e le parole 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro;

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole o al termine con le seguenti: i primi sei mesi;

   al comma 8, sostituire le parole sei mesi con le seguenti: dodici mesi;

   al comma 10, primo periodo, sostituire le parole 585,6 milioni con le seguenti 1.171,2 milioni e le parole 292.8 milioni con le seguenti: 585,6 milioni;

   sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 1.171,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 585,6 milioni di euro per l'anno 2022, e valutate in 84 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 1.171,2 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 181.6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 84 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 585, 6 milioni di euro per l'anno 2021, 90,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 42 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge, e quanto a 585, 6 milioni di euro per l'anno 2021, 90,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 77.
41.33. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Pella.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico,.
41.3. Costanzo, Testamento.

  Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: e del lavoro domestico.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, al rapporto di lavoro degli addetti ai servizi domestici continua a trovare applicazione la disciplina prevista dalla normativa vigente e dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. Se nessuna delle parti recede al termine del periodo di cui al comma 2, il lavoratore s'intende automaticamente confermato. Il licenziamento del lavoratore domestico intimato durante o al termine del periodo di inserimento ai sensi del comma 2, assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
41.22. Pallini.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e del lavoro domestico.
41.7. Ubaldo Pagano.

  Al comma 5, dopo le parole: e del lavoro domestico aggiungere le seguenti: ad eccezione degli assistenti familiari che prestano lavoro di cura alla persona.

  Conseguentemente, alle minori entrate si provvede mediante riduzione dell'importo di cui all'articolo 77 comma 7.
41.12. Carnevali.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto legge.
41.28. Mandelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di garantire il reinserimento, di cui ai commi precedenti, l'ANPAL svolge attività di monitoraggio della qualità presso i datori di lavoro privati che beneficiano degli incentivi, disciplinati dal presente articolo, le cui modalità e i termini di svolgimento del predetto monitoraggio sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  8-ter. Per le finalità di cui al comma 8-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'istituzione presso l'ANPAL della piattaforma digitale, quale strumento tecnologico, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», il decreto di cui al comma 8-bis istituisce una sezione dedicata alla rilevazione dei seguenti dati:

   a) numero, tipologia e durata degli accordi di rioccupazione attivati;

   b) settori produttivi in cui sono attivati i contratti di rioccupazione;

   c) numero e tipologia dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, confermati al termine del periodo di inserimento, con modalità ordinarie.
41.19. Invidia.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. I benefici di cumulabilità di cui al comma 8 comprendono anche gli sgravi degli oneri previdenziali per gli under 30, previsti all'articolo 1 comma 10 legge 27 dicembre 2019, n. 160.
41.17. Lupi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di agevolare le politiche attive del lavoro e favorire il mantenimento dei livelli occupazionali nonché incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione iniziale di 400 mila euro per il ricorso da parte delle imprese alle agenzie di outplacement che erogano servizi relativi a domanda e offerta di lavoro abilitate a svolgere le attività di supporto alla ricollocazione ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
41.20. Amitrano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 93, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. All'articolo 93, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono inserite le seguenti: «nonché all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012»;

   b) le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti parole: «per i contratti a termine stipulati fino al 31 dicembre 2023»;

   c) le parole: «ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi» sono abrogate;

   d) le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «trentasei mesi»;

   e) le parole: «e per una sola volta» sono abrogate.
*41.02. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*41.04. Del Barba.
*41.09. Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider.
*41.021. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*41.040. Mazzetti, Cattaneo, Prestigiacomo, Pella, Mandelli, Cortelazzo, Labriola.
*41.041. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Reddito di eccellenza)

  1. Al fine di promuovere un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità nelle regioni del Mezzogiorno dei giovani laureati, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, a 20.000 soggetti fino a ventinove anni di età che, al momento della domanda, abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere con il punteggio minimo di 105/110.
  3. La misura di cui al comma 1, di importo pari a 1.000 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogata con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a ventiquattro mesi.
  4. Il prestatore di lavoro beneficiario della misura può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 7, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.
  5. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio della misura riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  6. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  7. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile della misura con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro.
  8. La misura di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'accesso alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei datori di lavoro del settore privato che intendono offrire la propria disponibilità, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
  10. Le regioni e le province autonome possono concorrere con proprie risorse e per quanto di competenza alle finalità di cui al comma 1, con ulteriori iniziative volte ad incrementare la platea dei soggetti beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
41.026. Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)

  1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per una durata non superiore a dodici mesi.
  2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiede al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rimborso degli oneri sostenuti.
  3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.000.000 di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
41.06. Lepri, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Staffetta generazionale)

  1. Al fine di prevedere per i datori di lavoro del settore privato la possibilità di attuare il patto intergenerazionale, atto garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di nuove figure professionali, nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale, il lavoratore in accordo, su base volontaria, con il datore di lavoro, può accettare una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per cento per il primo anno, del 25 per cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo anno.
  2. A fronte della riduzione di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono subordinate all'assunzione di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Le assunzioni di cui al presente comma non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
  4. Alle assunzioni di cui al comma 3, si applica l'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 per cento per un periodo di trentasei mesi.
  5. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione di cui al comma 3, il datore di lavoro può provvedere all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli appositi programmi nazionali vigenti.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al settore privato, con esclusione del settore agricolo.
41.014. Davide Aiello.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sgravi contributivi per i giovani imprenditori)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Al fine di promuovere altresì l'imprenditoria giovanile, ai datori di lavoro privati che abbiano tra i 18 ed i 35 anni di età ovvero, se costituiti in forma societaria o cooperativa, che abbiano la maggioranza dei soci tra i 18 ed i 35 anni di età, che assumono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio previsto dal presente comma è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma concorrono le risorse del Programma Next Generation EU».
41.015. Invidia, Alaimo, Giarrizzo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Incentivi alla formazione in nuove competenze)

  1. Al fine di incentivare la formazione professionale dei lavoratori e diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, alle imprese che nel corso degli anni 2021 e 2022 investono in progetti di formazione professionale nelle nuove competenze, con particolare riferimento alle competenze digitali, e in progetti di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e nel limite di spesa massima complessiva di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito di imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, la cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta indebitamente fruito.
  3. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
41.029. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Pella.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

  1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2022.».

  2. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro per l'anno 2022, comprese nel programma Piano Nazionale Nuove Competenze, sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU.
41.017. Amitrano.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

  1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2021.».

  2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, comprese nel programma Piano Nazionale Nuove Competenze, sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU.
41.018. Invidia, Alaimo, Giarrizzo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del COVID-19, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2026, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, fermo restando l'obbligo di cui al comma 2, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo determinato attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, si applica una riduzione del 50 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e del 50 per cento su quella a carico del lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto o dalla data della nuova assunzione.
  2. La riduzione di cui al comma 1 si applica nel caso di assunzioni minime di 6 mesi per ciascun anno.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante l'incremento fino al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.
41.035. Zangrillo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2026, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applica una riduzione del 100 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e del 100 per cento su quella a carico del lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto o dalla data della nuova assunzione.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.
41.034. Zangrillo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Incentivi all'occupazione di vittime di violenza)

  1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne vittime di reati intenzionali violenti con contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. All'onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, quanto al 2021, mediante utilizzo delle risorse rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi derivante dalle disposizioni al sostegno alle imprese di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
41.019. Tateo, Bisa, Murelli, Legnaioli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.
  2. L'articolo 6-quinquies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato.
  3. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 13 milioni di euro per l'anno 2021 e in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
41.024. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro agile e welfare aziendale)

  1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017 n. 81, il trattamento economico richiamato dal comma 1 è da intendersi comprensivo dei beni e servizi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, riconosciuti in adempimento ad accordi, contratti e regolamenti nazionali o aziendali, fermo restando il trattamento fiscale vigente in materia.
41.016. Barzotti.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 26 del 28 marzo 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con l'Anci, promuove con propri progetti, un sistema integrato di interventi volti all'inserimento lavorativo di soggetti percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati, da impiegare in Progetti Utili alla Collettività (Puc) a supporto delle società o aziende partecipate per l'espletamento delle mansioni di attività di pubblica utilità.
  2. Per concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in coordinamento con l'Anci, promuove un sistema di convenzioni con le società o le aziende partecipate, volte a favorire l'inserimento socio-lavorativo dei percettori del reddito di cittadinanza presso le stesse, al fine di accrescere l'occupabilità e le opportunità di accesso al mondo del lavoro.
41.012. Amitrano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Ripristino dei buoni lavoro INPS a tutti i settori produttivi)

  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

   a) comma 1, lettere b) e c);

   b) comma 6, lettere a);

   c) comma 14, lettere c) e d).

  2. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 euro».

   b) al comma 8, alla lettera d), dopo le parole: «di reddito di inclusione (Rei)», inserire le seguenti: «di reddito di cittadinanza sottoscrittori di Progetti Utili alla Collettività (Puc)»;

   c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

   «10-bis. Le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, Onlus, nonché imprese agricole.»;

   d) al comma 16, primo periodo, le parole: «La misura minima» a: «sul piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «La misura minima oraria del compenso è pari a 10 euro.».
41.011. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga o rinnovo contratti a termine)

  1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021 è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 24 mesi e per una sola volta, nell'ambito di una durata massima complessiva che non può comunque superare i trentasei mesi, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
41.031. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Pella.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga o rinnovo contratti a termine)

  1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
41.030. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Pella.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)

  1. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i periodi di durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. Sino al 31 dicembre 2021, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
41.08. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Abrogazione delle causali per il rinnovo dei contratti a tempo determinato)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i commi da 1 a 3 dell'articolo 19 e il comma 01 dell'articolo 21 sono abrogati.
41.020. Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 19:

    1) il comma 1, è sostituito con il seguente:

   «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.»;

    2) il comma 1-bis è soppresso;

    3) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.»;

   b) all'articolo 21:

    1) il comma 01 è soppresso;

    2) il comma 1 è sostituito con il seguente:

   «1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».

  2. Il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.
41.033. Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle correlate esigenze di rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
41.010. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, e al fine di fare fronte alle rilevanti scoperture di organico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2016, 2017 e 2018
41.027. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Assegno ordinario per cessazione attività)

  1. In deroga alla normativa vigente, per l'anno 2021, nell'ipotesi di cessazione di attività di datori di lavoro soggetti alla disciplina di cui all'articolo 29, decreto legislativo n. 148 del 2015 è riconosciuta la possibilità di ricorrere alla prestazione dell'Assegno ordinario qualora vi siano concrete prospettive di cessione con riassorbimento occupazionale o vi siano possibili interventi di riconversione dell'attività o nel caso di specifici percorsi di politica attiva del lavoro concordati con la regione. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto legge.
41.036. Pella.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Assegno ordinario per cessazione attività)

  1. In deroga alla normativa vigente, per l'anno 2021, nell'ipotesi di cessazione di attività di datori di lavoro soggetti alla disciplina di cui all'articolo 29, decreto legislativo n. 148 del 2015 è riconosciuta la possibilità di ricorrere alla prestazione dell'Assegno ordinario qualora vi siano concrete prospettive di cessione con riassorbimento occupazionale o vi siano possibili interventi di riconversione dell'attività o nel caso di specifici percorsi di politica attiva del lavoro concordati con la regione. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 77, al comma 7, sostituire la parola 800, con la seguente: 700.
41.038. Zangrillo, Musella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)

  1. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2022, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, assicurando l'invarianza della spesa.
41.025. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Utilizzo percettori reddito di cittadinanza)

  1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021. I comuni, in deroga all'articolo 4, comma 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono avvalersi gratuitamente di percettori del reddito di cittadinanza per lo svolgimento di attività inerenti le funzioni dei medesimi enti.
  2. Durante i periodi di attività svolti ai sensi del comma 1, è congelato il periodo temporale di decorrenza previsto per la percezione del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
41.032. Zangrillo, Musella, Pella.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Accordo di ricollocazione)

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. I benefici di cui ai commi 4, 5 e 6 sono riconosciuti anche nei casi in cui il lavoratore usufruisca di misure di politica attiva del lavoro, realizzate dalle regioni e dalle province autonome, che, conformemente alla valutazione effettuata dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, abbiano contenuto analogo all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,».
*41.037. Pella.
*41.039. Zangrillo, Musella, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di favorire il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, al personale in forza presso l'Istituto centrale per il restauro (ICR) con rapporto di lavoro flessibile, instaurato a seguito di superamento di una procedura concorsuale per titoli e colloquio espletata con avviso pubblico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
41.03. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Interventi in materia di contratti a termine, anche in regime di somministrazione)

  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.
*41.05. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*41.07. Cestari, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Frassini, Paternoster.
*41.023. Lucaselli, Rizzetto, Trancassini, Rampelli.
*41.028. Pella, Zangrillo, Giacometto, Porchietto.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogate.
41.013. Invidia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

  1. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
41.01. Plangger.

ART. 42.

  Ai commi 1, 2 e 3, ovunque ricorrano, le parole: euro 1.600 sono sostituite con le seguenti: euro 2.400.
42.20. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

   La medesima indennità è riconosciuta altresì alle figure professionali cosiddette «di accompagnamento» quali le guide ambientali escursionistiche che siano titolari di partita IVA ed iscritte alle associazioni nazionali di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai registri delle professioni turistiche riconosciute ai sensi delle normative regionali di riferimento.
42.14. Perantoni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ai lavoratori dipendenti stagionali aggiungere le seguenti: , compresi i lavoratori stagionali che hanno svolto attività all'estero e che sono in possesso del documento portatile U1 rilasciato dalle autorità competenti del medesimo Stato estero,

  Conseguentemente:

   al comma 3, lettera a), dopo le parole: lavoratori dipendenti stagionali aggiungere le seguenti: , compresi i lavoratori stagionali che hanno svolto attività all'estero e che sono in possesso del documento portatile U1 rilasciato dalle autorità competenti del medesimo Stato estero,

   agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 29 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
42.17. Snider, Parolo, Bianchi, Billi, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,»;

   b) al comma 6, dopo le parole: «comunque in alternative alle misure di cui ai commi» sopprimere la seguente: «1,»;

   c) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o».
42.4. Quartapelle Procopio, Gribaudo, Madia.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) lavoratori dipendenti con contratto di lavoro intermittente, anche a tempo determinato, del settore del catering per eventi che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;.
42.7. Pizzetti.

  Al comma 3, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo per i rapporti occasionali, ovvero collaborazioni in ambito universitario».
42.11. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Al comma 3, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
*42.9. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*42.22. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) lavoratori domestici, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

   d-ter) lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

   d-quater) lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e con partita IVA iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge.
**42.8. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
**42.21. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle categorie del turismo, del commercio, degli stabilimenti termali e degli impianti di trasporto a fune, che nel corso del periodo dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021 abbiano avuto una media di giornate lavorate, comprese quelle di cassa integrazione, inferiore del 20 per cento a quella di uno stesso periodo nel corso delle stagioni invernali 2018-2019 e 2019-2020 è riconosciuta una indennità onnicomprensiva per il raggiungimento di un importo di 8.400 euro, comprensivo dell'importo di contribuzione e di cassa integrazione già ricevuto nel periodo dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021.
42.18. Costa, Angiola.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle categorie del turismo, del commercio, degli stabilimenti termali e degli impianti di trasporto a fune, che nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 30 aprile 2022 abbiano avuto una media di giornate lavorate, comprese quelle di Cassa integrazione, inferiore del 20 per cento a quella di uno stesso periodo nel corso delle stagioni invernali 2019/2020 o 2018/2019 è riconosciuta una indennità omnicomprensiva pari al raggiungimento di un importo di euro 8.400 comprensivo dell'importo di contribuzione e di cassa integrazione già ricevuta nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 30 aprile 2022.
*42.6. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*42.19. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*42.15. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Morrone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle categorie del turismo, del commercio, degli stabilimenti termali e degli impianti di trasporto a fune, che nel corso del periodo 1° novembre 2021 fino al 30 aprile 2022 abbiano avuto una media di giornate lavorate, comprese quelle di Cassa integrazione, inferiore del 20 per cento a quella di uno stesso periodo nel corso delle stagioni invernali 2019/2020 o 2018/2019 è riconosciuta una indennità omnicomprensiva pari al raggiungimento di un importo di euro 8.400 comprensivo dell'importo di contribuzione e di cassa integrazione già ricevuta nel periodo 1° novembre 2021 30 aprile 2022.
42.24. Mazzetti, Porchietto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) titolari di reddito di cittadinanza.
42.23. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro alle partite IVA e alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere, in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

   a) titolarità di una licenza amministrativa di tipo B itinerante per l'esercizio dell'attività;

   b) calo del fatturato e dei corrispettivi, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, di almeno il 50 per cento rispetto al fatturato e ai corrispettivi realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

   Per i soggetti che si sono costituiti nel corso del 2019, la verifica del calo di fatturato si effettua confrontando i mesi di operatività nel 2019 con gli stessi mesi nel 2020. Per i soggetti che si sono costituiti nel corso del 2020, non è richiesto il requisito del calo del fatturato e l'indennità verrà corrisposta in proporzione agli effettivi mesi di operatività nel periodo di osservazione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi. Qualora la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale evidenzi il mancato rilascio del DURC, il richiedente viene ammesso al contributo a condizione che al 31 dicembre 2019 risultasse in regola con la presentazione annuale del DURC.

  6-ter. Fino al 31 giugno 2022 non incorrono nelle sanzioni di cui all'articolo 29, comma 4-bis del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.», le partite IVA e le imprese che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere, titolari di una licenza amministrativa di tipo B itinerante per l'esercizio dell'attività, che al 31 dicembre 2019 risultavano in regola con la presentazione annuale del DURC.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica, le parole: turismo e spettacolo, sono sostituite con le seguenti: turismo, spettacolo e lavoratori che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere;

   b) al comma 7, dopo la parola: 6 ovunque ricorra, aggiungere la seguente: 6-bis.
42.12. Prisco, Montaruli, Osnato, Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, l'indennità dei congedi di maternità e di paternità richiesti dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 è calcolata con riferimento all'anno 2019, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzato sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
42.5. Quartapelle Procopio, Gribaudo, Madia.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
*42.10. Emanuela Rossini.
*42.16. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo Capo provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708 – «Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo» – ratificato, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, dopo il comma 2 inserire il seguente:

   «Vengono condonate le sanzioni amministrative irrogate, dall'1° gennaio 2012 al 27 dicembre 2017, per la mancata esibizione del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 relativamente ai lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di lavoro subordinato, qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento».

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 8-bis, pari a 760,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
42.1. Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Voucher per i compensi di lavoro occasionale nel settore del turismo)

  1. In considerazione della contrazione del mercato del lavoro connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire una maggiore tutela occupazionale e fermo restando i limiti di cui al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti esercenti attività di impresa o professione nel settore del turismo possono corrispondere compensi delle prestazioni occasionali ricevute sotto forma di buoni orari fino al 31 dicembre 2021.
  2. Per ricorrere alle modalità di pagamento di cui al comma 1, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
  3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.
  4. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono alle prestazioni di lavoro occasionali sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
  5. Il prestatore di lavoro percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 6, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  6. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 2, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 6 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS.
42.03. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Esonero contributivo a carico dei lavoratori stagionali)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, assunti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
  2. Gli importi esonerati dal versamento ai sensi del comma 1 rientrano nella retribuzione netta per le mensilità previste al medesimo comma, e sono altresì esclusi dalla base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, e previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE).
  4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 6,96 milioni di euro per l'anno 2021, 6,98 milioni di euro per l'anno 2022, e in 1,12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 2,72 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo presente articolo, e quanto a 6,96 milioni di euro per l'anno 2021, 4,26 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,12 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
42.02. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni nel settore delle attività stagionali)

  1. A decorrere dal 30 settembre 2021, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto ad aggiornare e selezionare l'elenco contenente le attività stagionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 1525 del 1963.
  2. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «a tempo pieno» aggiungere le seguenti: «o part time»

   b) dopo la parola: «apprendistato» aggiungere la seguente: «stagionale».
42.13. Manzo, Invidia.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore agricoltura che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro per l'anno 2021.
  2. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore agricoltura, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 600.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42.08. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Proroga dei certificati di competenza e di aggiornamento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

  1. In considerazione delle incertezze e rallentamenti nella procedura di riconoscimento dei certificati abilitanti allo svolgimento della professione sulle navi, nonché delle difficoltà di rinnovo degli stessi certificati nel nostro Paese, legate al perdurare dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è prorogata di 12 mesi la validità dei certificati di competenza e di aggiornamento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, di attuazione della direttiva 2012/35/ UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare, che risultino in scadenza negli anni 2020 e 2021.
42.07. Scagliusi.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Al personale educativo assistenziale nelle scuole ovvero ai docenti specializzati di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ad esclusione del personale con rapporti di lavoro direttamente instaurati con le pubbliche amministrazioni, che hanno subito la sospensione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso dal 1° marzo 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari ad euro 3.000 per l'anno 2020-2021.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 180.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42.09. Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Varchi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di contratti a termine)

  1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle correlate esigenze di rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
42.010. Zangrillo, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Al fine di sostenere l'attività di contrasto al lavoro sommerso, l'osservanza delle norme di legislazione sociale e di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto del costo per il bilancio dello Stato dei fenomeni di lavoro nero scaturenti dalla relativa omissione contributiva e dei costi sociali derivanti dagli infortuni sui luoghi di lavoro, il F.U.A. (Fondo Unico amministrazione) relativo al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 10 milioni di euro, al fine di permettere il corretto svolgimento della funzione ispettiva.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
42.04. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis
(Misure in materia di percettori di reddito di cittadinanza)

  1. I percettori di reddito di cittadinanza che, nell'ambito della regione di residenza, ricevono un'offerta di lavoro stagionale di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 180 giorni, anche a tempo parziale, per un numero di ore non inferiori a 24 settimanali, sono tenuti ad accettare l'offerta a pena di decadenza del beneficio, dopo il secondo rifiuto. Il trattamento economico e normativo dell'offerta deve essere conforme alle previsioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
42.01. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Proroga del periodo indennizzabile di maternità)

  1. Al comma 1.1, dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001, al primo periodo le parole: «cinque mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
42.05. Iorio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis
(Proroga Ape sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 87,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 183,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 162,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni per l'anno 2026. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021;

   b) il punto a) è sostituito dal seguente:

   a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, ovvero non hanno diritto alla prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

  2. Agli oneri si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
42.06. Tripiedi.
(Inammissibile)

ART. 43.

  Alla rubrica dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: e dello sport dilettantistico.

  Conseguentemente, al comma 1, dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: e dello sport dilettantistico.
43.14. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Al comma 1, dopo le parole: dei settori aggiungere le seguenti: dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, dello spettacolo,.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: pari a 770,0 con le seguenti: pari a 970,0;

   sostituire il comma 6 con il seguente: Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 970 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 121 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77;

   sostituire la rubrica con la seguente: Decontribuzione settori della cultura, dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio.
*43.13. Marco Di Maio, Del Barba.
*43.31. Fassina, Fornaro.
*43.44. Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*43.16. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: dei settori aggiungere le seguenti: dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, dello spettacolo,.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Decontribuzione settori della cultura, dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio.
43.7. Racchella, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: turismo aggiungere le seguenti: , dell'organizzazione di feste e cerimonie.

  Conseguentemente:

   al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 770, o con la seguente: 870, o;

   al comma 6, sostituire le parole: 770 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97 con le seguenti: 870 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 115;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Decontribuzione settori del turismo, dell'organizzazione di feste e cerimonie, degli stabilimenti termali e del commercio).
43.20. Amitrano, Galizia, Villani.

  Al comma 1, dopo la parola: turismo, aggiungere le seguenti: alberghiero, della ristorazione, titolari di attività da ballo, discoteche e locali assimilati.
43.21. Manzo, Invidia, Alemanno, Galizia.

  Al comma 1, dopo la parola: turismo aggiungere le seguenti: , del settore degli impianti di trasporto a fune.
*43.6. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*43.27. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Morrone.
*43.28. Costa, Angiola.
*43.40. Mazzetti, Porchietto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: turismo aggiungere le seguenti: , degli impianti di trasporto a fune
43.30. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Al comma 1, dopo le parole: e del commercio aggiungere le seguenti: del commercio e della ristorazione collettiva.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sostituire le parole: 770 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 990 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 125 milioni di euro per l'anno 2023;

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della ristorazione collettiva;

   al comma 6, sostituire la parola: 700 con la seguente: 990 e la parola: 97 con la seguente: 125.
43.15. Maschio, Varchi, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e del commercio aggiungere le seguenti: , nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo,

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: e del commercio aggiungere le seguenti: , nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
43.9. Orfini, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Romaniello.

  Al comma 1 dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: e per i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 877 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 110,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

   sostituire il comma 7 dell'articolo 77 con il seguente:

  7. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 693 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. È ridotto di 13,5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
43.42. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Al comma 1, dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: e per i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 877 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 110,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
*43.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*43.26. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Al comma 1, dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: e per i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
**43.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**43.12. Lorenzin.
**43.25. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
**43.41. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Al comma 1, dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: e della ristorazione collettiva.
43.1. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, dopo le parole: integrazione salariale aggiungere le seguenti: o del doppio delle ore finalizzate alla realizzazione dei percorsi formativi secondo quanto previsto dall'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire la parola: 800 con la seguente: 795.
*43.18. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.
*43.29. Baldini, Dall'Osso.
*43.32. Trano.
*43.34. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*43.39. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, dopo le parole: «concernenti il pagamento dei relativi canoni» sono aggiunte le seguenti: «richiesti a qualsiasi titolo»;

   b) al comma 7, lettera a) le parole: «delle somme richieste» sono sostituite con le seguenti: «di tutte le somme richieste a qualsiasi titolo per canone demaniale»;

   c) al comma 7, lettera a), sono soppresse le parole: «a tale titolo»;

   d) al comma 7, lettera b), le parole: «delle somme richieste» sono sostituite con le seguenti: «di tutte le somme richieste a qualsiasi titolo per canone demaniale»;

   e) al comma 7, lettera b), sono soppresse le parole: «a tale titolo»;

   f) dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

   «7-bis. La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020, salvo che alla data di approvazione della presente legge non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato. L'importo da versare sarà determinato su tutto il canone richiesto, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo».

   g) al comma 8, le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2022».
43.33. Ripani.

  Al comma 4, sostituire la parola: 770,0 con la seguente: 970,0.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 970 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 121 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
43.8. Racchella, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate a partire dal 25 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2021.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 180,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 54,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
43.19. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate a partire dal 25 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2021.
  6-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma precedente, si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
*43.5. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*43.17. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*43.22. Manzo, Faro, Villani.
*43.23. Masi.
*43.37. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b), la parola: «2011» è sostituita con la seguente: «2021». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione in misura inferiore a 800 mila euro a decorrere dall'anno 2021, per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.11. Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2021». All'onere derivante dal presente comma, pari a 800 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
43.24. Manzo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2021». All'onere di cui al presente comma quantificato in 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
43.43. Pella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
43.35. Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Incentivi all'assorbimento di lavoratori nelle regioni meridionali)

  1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto ai lavoratori che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età nonché ai lavoratori operanti in imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale, con riferimento alle procedure in materia di cambio appalto, qualora esse comportino la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e a 50 milioni per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 700 milioni di euro per l'anno 2021.
43.36. Torromino, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Incentivi all'assorbimento di lavoratori anziani nelle regioni meridionali)

  1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   b) è aggiunto, infine il seguente periodo. «Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori anziani nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo valutate in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e a 40 milioni per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 720 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
43.016. Torromino, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Incentivi all'assorbimento di lavoratori delle imprese ad alta densità di manodopera nelle regioni meridionali)

  1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   b) è aggiunto infine il seguente periodo: «Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto ai lavoratori delle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale, con riferimento alle procedure in materia di cambio appalto, qualora esse comportino la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo valutate in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e a 10 milioni per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 780 milioni di euro per l'anno 2021 e di 80 milioni di euro per l'anno 2022.
43.017. Torromino, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

  1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
  2.L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43.021. Avossa, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
*43.04. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*43.07. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*43.011. Murelli, Piastra, Ribolla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*43.013. Baldini, Dall'Osso.
*43.019. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*43.018. Spena.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta in presenza delle due seguenti condizioni:

   a) una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30 per cento nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente,

   b) una corrispondente riduzione percentuale del costo del lavoro inferiore alla riduzione percentuale dei ricavi. In tal caso il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le due riduzioni all'importo del costo del lavoro.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
43.010. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Agevolazioni in favore di lavoratori autonomi ultra sessantacinquenni già pensionati)

  1. In considerazione degli effetti negativi prodotti sull'economia dall'epidemia da COVID-19 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la riduzione contributiva di cui all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche ai lavoratori autonomi, ultrasessantacinquenni, già pensionati appartenenti alle gestioni ex IPOST, ex INPDAP, ex ENPALS.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2022.
  3. All'onere di cui al presente articolo quantificato in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto legge, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
43.015. D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta a condizione di una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30 per cento nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
43.014. Fornaro, Fassina, Romaniello.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica)

  1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemiologica globale da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria per il rimborso delle spese mediche legate al COVID-19, per prestazioni erogate dalle strutture del servizio sanitario nazionale, e al rimborso dei costi di prolungamento del soggiorno in favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza sul territorio regionale quali ospiti di strutture turistico ricettive.
  2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
  3. Al fine di addivenire alla stipulazione della polizza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Il Ministro del turismo, con decreto adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplina le modalità di applicazione del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.06. Zucconi, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica)

  1. Al fine di promuovere il flusso di turisti stranieri in Italia e rilanciare in sicurezza il comparto turistico nazionale, le strutture turistico-ricettive possono stipulare una convenzione con le aziende sanitarie locali (ASL) e qualunque altro operatore abilitato, per la somministrazione di un test molecolare (PCR) per la rilevazione del SARS-CoV-2, da erogarsi a beneficio dei turisti stranieri 48 ore prima del rientro presso lo Stato di residenza.
  2. La convenzione di cui al comma 1 ha una durata limitata fino al 31 dicembre 2021.
  3. Nell'atto di stipula della convenzione di cui al comma 1, le strutture turistico-ricettive di pertinenza si impegnano a monitorare e riportare agli operatori competenti le informazioni relative alla permanenza dei turisti stranieri sul suolo italiano, in modo da permettere una pronta erogazione del test molecolare nelle tempistiche richieste dalla legge per il rientro nello Stato di residenza dei turisti medesimi al termine del loro soggiorno in Italia.
  4. È possibile usufruire della convenzione di cui al comma 1 unicamente nel caso di pernottamenti pari o superiori alle 48 ore nella medesima struttura.
  5. Il Ministro del turismo, con decreto adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplina le modalità di applicazione del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
43.05. Zucconi, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Decontribuzione per assunzioni di dottori di ricerca)

  1. Ai datori di lavoro privati, che negli anni 2021, 2022 e 2023, assumono a tempo indeterminato personale qualificato in possesso del titolo di dottore di ricerca, è riconosciuto per l'intero periodo di assunzione, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 12.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro, che stabilisce limite massimo di spesa, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90, così come incrementato dalla presente legge.
43.01. Rospi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Decontribuzione assunzione apprendista)

  1. Per i datori di lavoro privati in tutto il territorio nazionale, con lavoratori assunti ai sensi degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che al termine del periodo di formazione non si avvalgano del diritto di recesso di cui all'articolo 42 comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, proseguendo nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i suddetti lavoratori per gli anni 2021, 2022 e 2023;
  2. Ai datori di lavoro è riconosciuto un contributo, una tantum, da parte della regione in cui è posta la sede in cui opera il lavoratore di cui al primo comma, pari a 1.600,00 euro;
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
43.08. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Decontribuzione assunzione apprendista)

  1. I benefici di cui all'articolo 27 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione e della distribuzione dei prodotti di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori.
43.09. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 8, dopo il n. 5 è aggiunto il seguente:

   «6. In caso di lavoro stagionale, accettare almeno una delle cinque offerte di lavoro congrue».

   b) all'articolo 8, comma 1, dopo la parola «apprendistato,», sono aggiunte le seguenti: «o contratto stagionale della durata minima di tre mesi» e, successivamente, dopo le parole «non inferiore a cinque mensilità» sono aggiunte le seguenti: «e nel caso di contratto stagionale, per un importo pari alle mensilità oggetto di contratto».
43.012. Faro.
(Inammissibile limitatamente a parte del testo lettera a) del comma 1)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Accesso enti ecclesiastici alla decontribuzione Sud)

  1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. al comma 162, la lettera i) è abrogata;
   2. il comma 163 è sostituito dal seguente: “163. Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 29,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 24,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 26,1 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200”.»

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,9 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
43.03. Del Barba.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Decontribuzione Sud)

  1. All'articolo 1, comma 162, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: «ancorché» è sostituita dalla parola: «qualora».
43.020. Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni delle aree di demanio marittimo)

  1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventuali provvedimenti amministrativi adottati dagli enti locali che disapplichino le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682, 683 e 684 della medesima legge si considerano privi di efficacia.
43.02. Rampelli, Zucconi, Trancassini, Lucaselli.
(Inammissibile)

ART. 44.

  Al comma 1 dopo le parole: non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro aggiungere le seguenti: superiore a euro 6.000 annui.
44.2. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: 10.000 euro annui, aggiungere le seguenti: o che si siano dovuti astenere dall'attività lavorativa per maternità o malattia superiore a 30 giorni.
*44.1. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*44.3. Fratoianni, Fassina.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «440 milioni»;

   b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «euro 2.400» con le seguenti: «euro 4.800»;

   c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «euro 1.600» con le seguenti: «euro 3.200»;

   d) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «euro 800» con le seguenti: «euro 1.600»;

   e) al comma 6, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «440 milioni».

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 580 milioni.
44.4. Versace.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Esonero contributivo a favore delle attività di addestramento cinofilo)

  1. Al fine di assicurare la tutela occupazionale delle attività di addestramento cinofilo e per contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle aziende e alle associazioni che svolgono come attività principale quella di addestramento cinofilo, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
  2. Per l'esonero di cui al comma 1, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  3. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  4. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.

  Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 77 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
44.03. Maturi.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Esonero contributivo a favore dei maneggi e degli ippodromi)

  1. Al fine di assicurare la tutela occupazionale dei maneggi e degli ippodromi e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle aziende e alle associazioni che svolgono come attività principale quella di gestione di maneggi e/o ippodromi, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
  2. Per l'esonero di cui al comma 1, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  3. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  4. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.

  Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 77 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
44.01. Maturi.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Esonero contributivo a favore delle attività di pet therapy)

  1. Al fine di assicurare la tutela occupazionale delle attività di pet therapy e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle aziende e alle associazioni che svolgono come attività principale quella di pet therapy, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
  2. Per l'esonero di cui al comma 1, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  3. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  4. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.

  Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 77 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
44.02. Maturi.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perdutola destinare alle imprese nel settore sportivo)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportiva.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche giovanili, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
44.04. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato «Fondo per lo sport dilettantistico», con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le associazioni e società sportive dilettantistiche in proporzione alla perdita di fatturato rispetto all'anno 2019.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
44.05. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 670 milioni.
44.07. Versace.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici)

  1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  3. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
  4. Le prestazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 sono riconosciute ai lavoratori con contratto part-time verticale ciclico di aziende, operanti nelle mense e nei servizi di pulizia in ambito scolastico, per il periodo legato alla sospensione annuale del ciclo scolastico stesso, anche in costanza di rapporto di lavoro e che abbiano fruito, prima della sospensione, dei trattamenti dell'assegno ordinario emergenza COVID-19. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.
  5. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  6. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 240 milioni di euro l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
44.06. Fassina, De Lorenzo.

ART. 45.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

   «La proroga di cui al presente articolo può essere concessa, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, così come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

  Conseguentemente:

   a) al secondo periodo sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 75 milioni di euro per l'anno 2021 e per 50 milioni di euro per l'anno 2022;

   b) al terzo periodo sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 75 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022;

   c) al comma 2, sostituire le parole: 125 milioni, con le seguenti: 175 milioni;

   d) all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2021 e di 75 milioni di euro per l'anno 2022.
45.6. Pittalis, Cappellacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La proroga di cui al comma 1, può essere concessa, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
45.3. Marino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. La proroga di cui al comma 1 può essere concessa, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
*45.4. Perantoni, Giaccone.
*45.1. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, Soverini, Zardini, Mura, Frailis, Gariglio, Lotti, Delrio, Giaccone.
*45.5. Fassina, Fornaro, De Lorenzo, Giaccone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per l'avvio di una campagna di comunicazione istituzionale di prevenzione e contrasto della violenza economica sulle donne e volta a valorizzare i percorsi di autonomia ed emancipazione di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 77, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni e le parole: 100 milioni con le seguenti: 99,5 milioni.
45.2. Annibali, Fregolent, Paita, Nobili, Ungaro, Noja, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio)

  1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 54-bis.
(Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio)

   1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
   2. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
   3. Le disposizioni del comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
   4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
   5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.
   6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
   7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
   8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   9. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
   10. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 9 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.
   11. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, compresi i servizi short message service (SMS) o di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro e il luogo della prestazione.
   12. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 15. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
   13. Fermo restando quanto disposto al comma 14, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni orari, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso delle spese, tale che il valore nominale di ogni buono emesso sia di euro 11 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata gestione separata dell'INPS.
   14. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
   15. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 13 e delle relative coperture assicurative e previdenziali».
45.02. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito di corsi delle piattaforme digitali per la formazione)

  1. In considerazione della necessità di sostenere iniziative a favore della formazione di nuove competenze nell'ambito della transizione digitale e al fine di promuovere l'erogazione a tal fine di corsi e servizi anche da parte di soggetti privati, per migliorare l'occupabilità della forza lavoro e tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze acquisite attraverso canali alternativi rispetto a quelli tradizionali, anche in ragione della carenza dei nuovi profili professionali richiesti nella nuova rivoluzione digitale, le società o gli altri soggetti erogatori di corsi o servizi atti al rafforzamento delle suddette competenze possono avvalersi della procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Il patrocinio di cui al comma precedente è concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con criteri dal medesimo stabilito, a titolo gratuito per iniziative e progetti formativi che abbiano contenuti e finalità pertinenti alle materie rientranti nella propria competenza.
  3. Con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della procedura semplificata per la richiesta di patrocinio di cui al comma 1, e i requisiti necessari per accedervi.
  4. Dall'attuazione della disciplina prevista dal seguente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
45.07. Invidia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

  1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   6-bis. Le spese sostenute dai lavoratori marittimi per il conseguimento e il rinnovo dei certificati e degli attestati previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono deducibili dal reddito entro il limite di 1.000 euro per lavoratore per ciascun quinquennio. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 6-bis dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
45.05. Barzotti, Scagliusi.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento integrativo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo inferiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute nell'articolo 1, commi 300 e 304, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, nell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e nell'articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
45.09. Varrica.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure a sostegno delle reti tra professionisti)

  1. Ai professionisti che, ai sensi della Raccomandazione europea 6 maggio 2003, n. 36, qualora associati in rete sono assimilabili alle piccole e medie imprese, sono estesi i benefici delle agevolazioni previste dai fondi europei FSE e FERS, dei programmi operativi 2022 POR e POS.
  2. Ai fini della costituzione delle reti, i professionisti possono accedere altresì a finanziamenti a fondo perduto, pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 25 mila euro per l'avvio dell'attività e del programma di rete, tramite bandi nazionali o regionali.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è istituito lo sportello on line dedicato ai finanziamenti e ai programmi dell'Unione europea, al fine di dare informazioni e assistenza tecnico-amministrativa ai professionisti associati in rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino al limite massimo di 25 mila euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa e corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
45.06. Invidia.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni per la liquidità delle società in amministrazione controllata)

  1. Per le società in amministrazione straordinaria destinatarie dell'intervento del Fondo per il sostegno alle grandi imprese, in presenza di ragioni di necessità ed urgenza quali l'imminente collasso della produzione, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad anticipare alle predette società, su richiesta motivata del commissario straordinario, una quota del finanziamento diretto ivi previsto, a titolo di acconto sul totale del finanziamento disposto a conclusione dell'istruttoria ordinaria, per un importo non superiore a 8 milioni di euro.
  2. Il commissario straordinario della società in amministrazione straordinaria beneficiaria, in sede di presentazione della richiesta di anticipo, deve indicare i beni aziendali individuati a titolo di garanzia sull'anticipazione per il recupero delle somme dovute nel caso in cui l'istruttoria ordinaria non si concluda positivamente con l'autorizzazione al finanziamento.
45.010. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di funzionamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione)

  1. All'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Tali disposizioni non si applicano al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 gennaio 2009, n. 2».
  2. Con lo strumento di cui all'articolo 33, comma 4-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con inclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono essere rimodulate all'interno del Fondo anche nel conto dei residui, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
45.04. Cubeddu.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Delega al Governo per l'anticipo bancario della cassa integrazione guadagni)

  1. Per velocizzare l'erogazione delle spettanze previste nell'ambito delle prestazioni di sostegno al reddito, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti che contengano disposizioni idonee a predisporre l'anticipo bancario delle somme dovute a titolo di cassa integrazione guadagni attraverso convenzioni con i principali istituti bancari, senza alcun costo o pregiudizio per il lavoratore beneficiario.
  2. Il termine per l'esercizio di tale delega è fissato in 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
  3. Ai maggiori oneri di tale provvedimento si provvede con una riduzione di pari importo delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
45.011. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 251-bis è aggiunto il seguente:

   «251-ter. Ai lavoratori di cui al comma 251-bis che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*45.03. Davide Aiello.
*45.08. Alaimo, Cancelleri, Giarrizzo, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo per il sostegno della parità salariale di genere)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 276, della legge n. 178 del 2020 per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro è incrementato di 5 milioni per l'anno 2022.
  2. Agli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
45.01. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
(Inammissibile)

ART. 46.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, al medesimo al comma, al secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*46.3. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*46.8. Invidia.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

    2) al comma 2 dopo le parole: «corretta gestione delle risorse finanziarie.» sono aggiunte le seguenti: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1 del presente decreto, l'ANPAL è altresì dotata di autonomia di indirizzo, che esercita per il tramite del Consiglio di Amministrazione, determinando da sé, nel rispetto della cornice delineata dall'indirizzo del Ministero, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali della propria azione amministrativa».

   b) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali», sono sostituite con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dell'ANPAL»;

    2) al comma 2, dopo la parola: «indirizzo», sono aggiunte le seguenti: «tecnico-amministrativo, nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e fermi restando i limiti di spesa stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione per gli atti non soggetti alla sua preventiva autorizzazione»;

   c) all'articolo 9, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'ANPAL, che le esercita per il tramite del suo Consiglio di Amministrazione, sono conferite le seguenti funzioni:».
46.1. Costanzo, Trano, Testamento.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.
   2-ter. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni.»;

   d-ter) dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Personale dei centri per l'impiego)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le prestazioni erogate dai centri per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
   2. Per il personale già operante presso i centri per l'impiego non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.
   3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.
   4. Al personale dei centri per l'impiego è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione del numero dei lavoratori iscritti che sono stati collocati. Essa spetta nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo.».
46.4. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   «d-bis) il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente:

   1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dal centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma denominata “assegno individuale di ricollocazione”, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24.».

   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. Per le finalità di cui al comma 2 lettera e), il Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 57 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato con 750 milioni di euro.».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole e contributo straordinario agli istituti di patronato con le seguenti: , contributo straordinario agli istituti di patronato e assegno di ricollocazione.
46.9. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I centri per l'impiego che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, non sono riusciti a collocare una percentuale di lavoratori equivalente alla media nazionale degli avviamenti effettuati dal totale dei centri per l'impiego ridotta del 5 per cento, sono soppressi e le loro funzioni sono trasferite ai centri per l'impiego territorialmente più vicini nell'ambito del territorio provinciale.
46.5. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il commissario straordinario è altresì tenuto ad adottare, entro il 31 agosto 2021, l'atto di cui all'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
46.7. Invidia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
46.6. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per l'anno 2021, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'aliquota di prelevamento di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
46.2. Lepri, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

  1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° giugno 2021 l'articolo 9-quater, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 9-quater.
(Misure a tutela dei minori)

   1. L'accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna memorizzazione dei dati, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio nell'ambito delle concessioni in essere entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  2. Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata.
46.04. Dal Moro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di ricollocazione e di formazione al lavoro presso gli ITS)

  1. Al fine di favorire e rafforzare percorsi di formazione e di riqualificazione delle competenze dei titolari dell'assegno di ricollocazione, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è spendibile anche presso le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al comma 1 dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  2. A decorrere dal 30 settembre 2021 le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al comma 1 dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, promuovono, nella propria offerta formativa, percorsi di formazione continua, anche breve, della durata di un semestre, di due semestri e di quattro semestri, in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare per le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, destinati ai lavoratori delle imprese, che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie nonché percorsi di formazione ai titolari di assegno di ricollocazione, in possesso di un diploma secondario di secondo grado.
  3. Al fine di realizzare un maggiore raccordo tra formazione e inserimento occupazionale anche dei soggetti di cui al comma 2, gli istituti del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore possono stipulare convenzioni con i Centri per l'impiego, finalizzati ai percorsi di formazione, ai sensi del comma 2.
  4. Per le finalità organizzative, di cui ai commi 2 e 3, il fondo di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2020, è incrementato di ulteriori 35 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  5. Le risorse di cui al comma 4, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU.
46.07. Invidia, Alaimo, Giarrizzo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Formazione obbligatoria per i beneficiari di sussidi)

  1. I beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualificazione professionale finalizzati alla ricollocazione nel mercato del lavoro, per il periodo in cui viene erogato il sussidio.
  2. La mancata partecipazione ai percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al comma 1 determinano la perdita del sussidio attribuito e l'impossibilità di accedere ad ulteriori sussidi nei successivi 12 mesi.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, con proprio decreto definisce i criteri per la realizzazione dei percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al presente articolo che tengano conto della formazione già acquisita e delle pregresse esperienze lavorative dei beneficiari del sussidio al fine di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale e nazionale. Vengono altresì individuate le modalità di attuazione del comma 2.
  4. Ai fini del presente articolo il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
46.02. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Percorsi di aggiornamento e di formazione del personale neo-assunto presso i Centri per l'impiego)

  1. In connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ANPAL promuove, previa intesa con le regioni in Conferenza Stato-regioni, percorsi di aggiornamento e di formazione, anche in forma telematica, a favore del personale assunto dai Centri dell'impiego per effetto del suddetto Piano, nelle seguenti attività:

   a) acquisizione delle competenze nell'assistenza intensiva finalizzata al reperimento di opportunità occupazionali in linea con le competenze, le capacità e le aspirazioni (della nuova occupazione corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni del disoccupato), tenendo conto della domanda espressa dal mercato del lavoro nel territorio di appartenenza;

   b) tutoraggio nelle attività di ricerca di attività di formazione, riqualificazione e perfezionamento necessari al reinserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari delle misure di accompagnamento (volto a motivare il disoccupato a frequentare corsi di formazione e corsi di riqualificazione professionale necessari per il reperimento dell'occupazione auspicata);

   c) acquisizione delle competenze per la valutazione degli esiti dei percorsi concordati con l'utenza;

   d) acquisizione e perfezionamento delle competenze digitali per la gestione dei servizi, dell'utilizzo delle piattaforme informatiche nazionali e regionali attraverso simulazioni ed esame di casi di studio complessi (servizi tecnico-amministrativi corrispondenti al profilo e alle mansioni ricoperte).
46.06. Invidia.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di piattaforme digitali per il lavoro)

  1. Al fine di facilitare percorsi di incrocio di domanda e offerta di lavoro, a decorrere dal 30 ottobre 2021, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una piattaforma informatica, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  2. Per l'istituzione della piattaforma, di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà ricorrere a forme di partenariato pubblico-privato.
  3. I dati registrati sulla piattaforma, di cui al comma 1 sono condivisi anche tra i Centri dell'impiego, l'INPS, l'INAIL, l'ISTAT, nonché dall'Ispettorato del lavoro per le attività di controllo.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità e i criteri di accesso e registrazione da parte del prestatore di lavoro e del datore di lavoro, nonché la protezione dei relativi dati.
  5. All'interno della piattaforma digitale, di cui al comma 1, è istituita una Sezione informatica dedicata alla domanda-offerta nel settore delle attività stagionali.
46.05. Invidia.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Proroga Fondo Nuove Competenze)

  1. Il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, conformi a quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1 dell'Addendum del decreto di attuazione Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 ottobre 2020, riportato all'articolo 1 dell'Avviso Fondo Nuove Competenze, è prorogato al 31 dicembre 2021.
  2. Il termine entro il quale devono essere presentate le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze previsto dall'articolo 4 dell'Avviso Fondo Nuove Competenze è fissato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 30 giugno 2022.
46.08. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di attività ispettiva)

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «L'INPS e l'INAIL continuano ad esercitare le attività ispettive nelle materie di rispettiva competenza».

   b) all'articolo 5, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «dell'INPS e dell'INAIL»;

   c) all'articolo 8, comma 1, primo e secondo periodo, sono soppresse le parole «dell'INPS e dell'INAIL».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1, dell'articolo 7 e il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono abrogati.
46.01. Viscomi, Lepri, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

  1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 100 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
46.03. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 47.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2021, secondo le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 38, ed in regola con il versamento dei relativi contributi, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: esercenti attività commerciali aggiungere le seguenti: e riapertura termini per la domanda di contribuzione figurativa.
47.1. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. In ogni caso, indipendentemente dal calo di fatturato o dei corrispettivi del 33 per cento, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno un reddito netto 2020 fino a 20.000 euro, sono totalmente esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per gli anni 2020 e 2021. Eventuali contributi già versati dagli aventi diritto all'esonero costituiscono un credito nei confronti dell'Ente previdenziale di appartenenza. Ai soggetti che si sono iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al secondo periodo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ed esonero contributivo per i professionisti e lavoratori autonomi con reddito netto fino a 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 780 milioni di euro.
47.2. Manzo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di assicurare il pieno sostegno economico in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda che hanno cessato l'attività negli anni tra il 2014 ed il 2016.
47.3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di sostenere i commercianti che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto all'articolo 1 commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, l'indennizzo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che hanno cessato l'attività commerciale nel 2016 e perfezionato il requisito della cancellazione dalla camera di commercio nel 2017. La concessione è subordinata alla disponibilità delle risorse di cui all'apposito Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale presso l'INPS.
47.4. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Introduzione della Flat Tax sui redditi)

  1. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, per un periodo sperimentale di tre anni, è introdotta una Flat Tax al 23 per cento, in conformità ai seguenti criteri:

   a) prevedere una no tax area per i redditi fino ai 12 mila euro;

   b) prevedere per tutti i redditi la no tax area per i primi 12 mila euro ed introduzione della flat tax al 23 per cento sui redditi a partire dai 12 mila euro in poi delle persone fisiche, estendendola anche alle società di persone sottoposte a IRI;

   c) introduzione della flat tax al 23 per cento di cui alla lettera precedente sui redditi delle società di capitali.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con il relativo andamento, ai fini di un monitoraggio degli effetti finanziari determinatisi a seguito dell'applicazione della flat tax di cui al comma 1.
  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo Flat tax», con una dotazione pari a 50.000 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

   quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;

   quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2022. Entro la data del 15 gennaio 2023, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2024.
47.03. Vietina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Differimento del termine di presentazione del DURC da parte di lavoratori autonomi e professionisti)

  1. Per i soggetti nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva per il 2020 può essere certificata con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativo al 2020 entro il termine differito al 31 dicembre 2022. La mancata presentazione del DURC entro tale data comporta la decadenza dal beneficio di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con conseguente obbligo di versamento entro il 30 giugno 2023 dei contributi per i quali si è indebitamente beneficiato.
47.010. Fassina, Villarosa, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alla gestione separata INPS)

  1. Il versamento delle somme richieste per il saldo dei contributi previdenziali 2020, con scadenza il 30 giugno 2021, dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere effettuato entro il 30 novembre 2021.
  2. I pagamenti dei contributi previdenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021.
47.011. Fassina.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Aggiornamento della soglia-limite per la deducibilità dei fondi pensione)

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: «10 milioni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
47.09. Bianchi, Snider, Giaccone, Murelli, Legnaioli, Caffaratto, Caparvi, Moschioni.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo)

  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «data del 17 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «data del 1° aprile 2021»;

   b) le parole: «il 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2021»;

   c) le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2021»;

   d) le parole: «luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «luglio 2021».
47.04. Varchi, Maschio, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Esenzione dell'obbligo di formazione)

  1. All'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «I membri delle assemblee legislative elettive che non abbiano esercitato la professione per almeno un triennio antecedente alla presentazione della domanda, pur essendo iscritti ad un ordine professionale e in possesso di partita IVA, possono essere esonerati dall'obbligo di formazione per la durata del mandato elettivo».
47.02. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Tenuta digitale registri contabili)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure per la tenuta dei registri contabili elettronici, al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, dopo le parole: «la tenuta» sono aggiunte le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge», sono aggiunte le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale».
47.07. Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Ricongiungimento contributi A.G.O.)

  1. È riconosciuta la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.
47.06. Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato)

  1. Fino al 31 luglio 2021 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2016.
47.05. Varchi, Maschio, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Sospensione degli atti di recupero coattivo degli alloggi di servizio del Ministero della difesa)

  1. Gli atti di recupero coattivo degli alloggi di servizio del Ministero della difesa adottati ai sensi dell'articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.
47.01. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.
  2. L'articolo 6-quinquies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato.
47.08. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.

ART. 48.

  Sopprimerlo.
48.22. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 48.
(Istituzione di partenariati pubblico privati denominati Scuole dei mestieri)

  1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, di incentivare l'occupazione, di sostenere lo sviluppo delle competenze per favorire le transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese, nell'ambito dell'Agenda per le competenze per l'Europa, di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 274 del 1° luglio 2020, in analogia con quanto previsto dal Patto per le competenze, di cui alla medesima Comunicazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i settori strategici produttivi, anche rispetto ai territori, sui quali intervenire prioritariamente e sono attivati partenariati pubblico-privati, denominati «Scuole dei mestieri». Al tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. I partenariati di cui al comma i dovranno prevedere la partecipazione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro, delle parti sociali, dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese.
  3. L'ANPAL è responsabile dell'attuazione delle azioni connesse all'attivazione dei partenariati di cui al comma 1. Le attività realizzate da ANPAL trovano copertura a valere sul Programma Operativo Nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» del Fondo sociale europeo nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. I soggetti pubblico-privati interessati allo sviluppo delle competenze, per settore e per territorio, che partecipano ai partenariati, di cui al comma 1, possono destinare alle rispettive attività previste una quota parte delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.
48.13. Invidia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 48.
(Incremento del Fondo per ITS)

  1. Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, il fondo per gli ITS di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
48.8. Vacca.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Al fine di potenziare l'offerta dei percorsi IeFP, alle istituzioni del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) è erogato un contributo complessivo di 20 milioni di euro nell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di erogazione delle risorse.

  Conseguentemente. agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
48.23. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 790 milioni di euro.
*48.14. Misiti.
*48.21. Pella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
**48.3. Vallascas, Trano.
**48.18. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, le parole: 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

   «4-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, pari 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.».
48.9. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un coinvolgimento diretto dei soggetti in possesso del titolo di Maestro del Lavoro.
48.11. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Snider.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo la parola: industriale inserire le seguenti: ed artigianale;

   sostituire il comma 2 con il seguente: Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale ed artigianale del territorio, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed in raccordo con le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nell'ambito di riferimento.;

   al comma 3, dopo le parole: le province autonome di Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: e sentite le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nell'ambito di riferimento.
*48.2. Vallascas, Trano.
*48.4. Del Barba, Moretto.
*48.5. Gribaudo, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Pezzopane.
*48.6. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
*48.7. Del Barba.
*48.10. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*48.12. Manzo.
*48.16. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*48.19. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*48.20. Zangrillo, Mandelli, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Al comma 1, dopo la parola: industriale inserire le seguenti: ed artigianale.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni;

   sostituire il comma 2 con il seguente: Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale ed artigianale del territorio, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed in raccordo con le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nell'ambito di riferimento.;

   al comma 3, dopo le parole: le province autonome di Trento e Bolzano, inserire le seguenti: e sentite le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nell'ambito di riferimento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
**48.1. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, Soverini, Zardini.
**48.17. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Le attività subacquee professionali e la relativa formazione professionale, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1979 n. 886 e di cui al decreto ministeriale della Marina Mercantile del 13 gennaio 1979 si svolgono, su tutto il territorio nazionale, secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla Norma UNI 11366.
48.15. Baldini, Dall'Osso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(CAPITALE UMANO 4.0 – Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2020, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
48.03. Lupi.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Scuola del welfare)

  1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni «Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali», «Assistenza Magistrale» e «Assistenza Ipost», nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.
  3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.
  3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento.
48.04. Tripiedi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Sostegno alle eccellenze nazionali dell'altissima formazione musicale)

  1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema delle Scuole di eccellenza nazionale di rilevante interesse culturale, operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, è autorizzata la spesa per l'erogazione di un contributo pari ad 1 milione di euro nell'anno 2021, da dividersi in egual misura, in favore dell'Accademia Internazionale «Incontri col Maestro» di Imola e dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena, al fine di garantire il regolare proseguimento delle loro attività storiche.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 31 marzo 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75
48.01. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Fondo nuove competenze e PMI)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, dopo la parola: «spesa.», è aggiunto quanto segue: «Per le imprese con meno di 15 dipendenti, i termini finali entro cui concludere le attività di sviluppo delle competenze, relative agli interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze, sono in ogni caso posticipati di 30 giorni».
48.02. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, Soverini, Zardini.

ART. 49.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero».
49.3. Snider, Parolo, Bianchi, Billi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7.
49.1. Foscolo, Di Muro, Rixi, Viviani, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Pastorino, Bagnasco, Paita.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rendite AVS)

  1. All'articolo 76 della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

   «1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate.
   1-ter. Le somme, ovunque corrisposte, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono soggette a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti. Il presente comma decorre dalla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2017, n. 50. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato».
49.02. Enrico Borghi, Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)

  1. All'articolo 31, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2, è sostituito dal seguente:

   «2. Detti limiti quantitativi possono essere superati nel caso di utilizzo di somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, comunque non oltre la percentuale del 50 per cento.».
49.04. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche all'allegato A, punto 9 del decreto degli Affari esteri del 12 luglio 2000 recante «Definizioni delle tipologie dei visti di ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento»)

  1. Alla lettera b) dell'allegato A, punto 9), lettera I, numero 2, dopo le parole: «, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;» aggiungere le seguenti: «in caso di committente estero, tale dichiarazione di responsabilità può essere resa da un suo legale rappresentante residente in Italia, ovvero fornita con opportuna legalizzazione e traduzione giurata».
49.01. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Agevolazioni fiscali per lavoratori rimpatriati)

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» aggiungere le seguenti: «, che non siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero ma abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi».
49.05. Suriano, Villarosa, Sodano, Menga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Norma interpretativa in materia di lavoro agile e welfare aziendale)

  1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017 n. 81, il trattamento economico richiamato dal comma 1, è da intendersi comprensivo dei beni e servizi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 riconosciuti attraverso adempimenti di accordi, contratti e regolamenti nazionali o aziendali.
49.06. Zanichelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori portuali)

  1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «4 milioni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni»;

   b) le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni».
49.09. Pastorino.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione lavoro)

  1. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
*49.07. Invidia.
*49.08. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)

  1. All'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il terzo periodo è soppresso.
49.03. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

ART. 50.

  Al comma 1, sostituire le parole: al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro con le seguenti: al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro ed assistenti sanitari,.
*50.2. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*50.3. Carnevali, Siani, Pini, De Filippo, Rizzo Nervo, Lorenzin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

  1-bis. Per tutti gli eventi successi in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, il dirigente scolastico quando ha ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/ 2021» non è punibile penalmente, in virtù dell'articolo 51 del codice penale.
50.5. Villani.

  Al comma 2, sostituire la parola: 3.400.000, con la seguente: 7.400.000.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 796 milioni.
50.7. Fassina, De Lorenzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, le unità di personale da assumere ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono incrementate di ulteriori 400 unità. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12.032.000 euro per l'anno 2022.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 12.032.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

   al comma 4, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi 1 e 2 del presente articolo.
50.4. Caparvi, Caffaratto, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Gestione per conto dello Stato dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 la speciale forma della gestione per conto dello Stato di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985 recante «Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL», oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche nazionali di cui all'allegato elenco, periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'allegato 1 continuano ad essere gestiti secondo il regime ordinario, se nell'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione interessata ha versato il premio dovuto all'INAIL. Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.
  3. Nei casi di passaggio dalla gestione per conto dello Stato alla gestione ordinaria, quest'ultima si applica a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data di assunzione, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data del passaggio. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima della data del passaggio dalla gestione per conto dello Stato alla gestione ordinaria continuano ad essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in modalità rateizzata, secondo accordi convenzionali da stipularsi tra l'INAIL e l'amministrazione interessata.

  Conseguentemente, al decreto è annesso il seguente allegato:

Allegato 1

(Articolo 50-bis, comma 2)

Elenco Amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato.

  Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio del ministri, Ministeri e istituzioni scolastiche statali.

  Amministrazioni pubbliche nazionali:

    1) Università statali;

    2) Istituzioni pubbliche di alta formazione artistica musicale e coreutica;

    3) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia:

    4) Istituto nazionale di statistica;

    5) Consiglio nazionale delle ricerche;

    6) Agenzia nazionale politiche attive del lavoro;

    7) Agenzia delle dogane e dei monopoli;

    8) Agenzia delle entrate;

    9) Agenzia industrie difesa;

    10) Istituto superiore di sanità;

    11) Ispettorato nazionale del lavoro;

    12) Scuole e istituti scolastici di Trento e Bolzano.
50.09. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Agevolazioni fiscali per ricercatori, docenti e lavoratori impatriati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2-bis le parole: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, commi 1, 2 o 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, per l'intero periodo previsto dallo stesso comma»;

    2) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

   «5-ter. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), capoverso 3-ter, previo versamento di:

   a) un importo pari al dieci per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

   a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

   b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
50.037. Giarrizzo, Alaimo.
(Inammissibile limitatamente al n. 1 del comma 1)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al comma 4, le parole: “5.164,57 euro”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “7.500 euro”;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   “5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico, la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, nei limiti dell'importo complessivamente stabilito dal comma 4, aumentato ad euro 1.500, per ciascuna persona indicata nel medesimo articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;

   c) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la parola: “5.164,57 euro” è sostituita dalla seguente: “6.000 euro”;

    2) la parola: “25.822,85 euro” è sostituita dalla seguente: “30.000 euro”;

    3) la parola: “2.582,29 euro” è sostituita dalla seguente: “3.000”.

  2. All'articolo 11, al comma 8, la parola: “5.164,57 euro”, è sostituita dalla seguente: “6.000 euro”.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 30 dicembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi, non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 dicembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
50.033. Zanichelli.
(Inammissibile)

  Dopo articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Transito del personale della Sogesid Spa nei ruoli del Ministero della transizione ecologica)

  1. Al fine di realizzare gli obiettivi di transizione ecologica, ivi comprese le azioni a lungo termine avviate in attuazione del PNRR e degli Accordi di Parigi, supportare le attività della Commissione VIA PNIEC-PNRR e l'implementazione dell'interpello ambientale, il personale a tempo indeterminato della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che abbia svolto senza demerito attività di assistenza e supporto tecnico-specialistico presso il Ministero della transizione ecologica per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito al Ministero della transizione ecologica a domanda e previo espletamento di procedure selettive per titoli e colloquio nel limite massimo di 200 unità. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale da trasferire. Il Ministero della transizione ecologica adegua la propria dotazione organica e la propria organizzazione secondo le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, entro novanta giorni dalla conclusione delle procedure selettive di cui al primo periodo. Il personale trasferito al Ministero della transizione ecologica mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero della transizione ecologica, il personale trasferito percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale sono conseguentemente ridotte in relazione al personale trasferito al Ministero della transizione ecologica ai sensi del comma 1. Tale riduzione concorre al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 317, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il quinto e sesto periodo dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi.
50.8. Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Interventi in favore della terza età, per l'accesso al credito e alla garanzia della titolarità dell'immobile)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

   c-ter) la sezione speciale, che è istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite gli interventi volti a stabilire:

   a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;

   b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;

   c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

   d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).
50.035. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, le amministrazioni statali sotto indicate possono procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività presso le proprie sedi della regione Calabria:

   a) Ministero della cultura con riferimento a Musei e siti archeologici facenti capo al Segretariato Regionale;

   b) Ministeri della giustizia con riferimento a Corti d'Appello, Procure, Uffici della Magistratura Amministrativa e contabile;

   c) Ministero dell'istruzione con riferimento alle Istituzioni scolastiche facenti capo all'USR.

  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) Le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
50.051. Cannizzaro, Maria Tripodi, Fassina, Torromino, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, le amministrazioni statali sotto indicate possono procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività presso le proprie sedi della regione Calabria:

   a) Ministero della cultura con riferimento a Musei e siti archeologici facenti capo al Segretariato regionale;

   b) Ministeri della giustizia con riferimento a Corti d'Appello, Procure, Uffici della Magistratura Amministrativa e contabile;

   c) Ministero dell'istruzione con riferimento alle Istituzioni scolastiche facenti capo all'USR.

  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
50.061. Cannizzaro, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, il Ministero della giustizia può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività di Corti d'Appello, Procure, Uffici della Magistratura Amministrativa e contabile presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA.

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
50.063. Cannizzaro, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, il Ministero della cultura può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito dell'attività di Musei e siti archeologici facenti capo al Segretariato regionale presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
50.062. Cannizzaro, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, il Ministero dell'istruzione può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività di Istituzioni scolastiche facenti capo all'USR presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
50.064. Cannizzaro, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, il Ministero della giustizia può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività di Corti d'Appello, Procure, Uffici della Magistratura Amministrativa e contabile presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA.

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
50.058. Cannizzaro, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, il Ministero della cultura può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito dell'attività di Musei e siti archeologici facenti capo al Segretariato regionale presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
50.057. Cannizzaro, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, il Ministero dell'istruzione può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività di Istituzioni scolastiche facenti capo all'USR presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
50.059. Cannizzaro, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, il Ministero della giustizia può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività di Corti d'Appello, Procure, Uffici della Magistratura Amministrativa e contabile presso le proprie sedi della Regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
50.054. Cannizzaro, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, il Ministero della cultura può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito dell'attività di Musei e siti archeologici facenti capo al Segretariato regionale presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
50.053. Cannizzaro, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, il Ministero dell'istruzione può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività di Istituzioni scolastiche facenti capo all'USR presso le proprie sedi della Regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
50.055. Cannizzaro, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, è autorizzato, in favore dell'INAIL, lo stanziamento di un ulteriore finanziamento, pari a 70 milioni di euro destinato sia alla prosecuzione degli interventi dell'Asse di finanziamento 1, di cui al bando ISI-INAIL per l'anno 2021, sia alla realizzazione di nuovi interventi nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 95, comma 6-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020.
  2. Al fine di garantire la ripresa delle attività delle imprese, che operano nel settore dell'edilizia, in condizioni di sicurezza, l'INAIL inserisce, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano degli investimenti per il triennio 2020-2022, di cui all'articolo 95, comma 6-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, un nuovo asse afferente al settore dell'edilizia.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 per il triennio 2021, 2022 e 2023, l'INAIL è autorizzata ad assumere 30 nuove unità di personale, con la qualifica di ingegneri, chimici, geologi, biologi, fisici e agronomi, in possesso della laurea magistrale, iscritti al nuovo relativo ordine o collegio professionale, da inquadrare nell'area delle Funzioni Centrali, di cui al C.C.N.L.
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, assegnando la quota parte di 65 milioni di euro per gli interventi di cui ai commi 1 e 2; la restante quota parte, pari a 5 milioni di euro, è destinata alle assunzioni di personale, di cui al comma 3.
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo di legge, valutati in 70 milioni di euro si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
50.024. Invidia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di politiche sociali)

  1. Dopo il comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto il seguente:

   «797-bis. Per il raggiungimento del rapporto assistenti sociali popolazione di 1 a 6500 e per il reclutamento delle figure professionali amministrative, contabili, informatiche e/o della comunicazione, tecniche (sociologi, psicologi, educatori professionali) necessarie al funzionamento degli Uffici di Piano o similari e all'erogazione dei servizi sociali e dei livelli essenziali di prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, i comuni singoli o associati, possono utilizzare oltre alle risorse regionali o comunali, ove disponibili, le risorse del Fondo nazionale Politiche sociali (FNPS) nella misura massima del 50 per cento delle risorse assegnate, le risorse del Fondo povertà (Quota servizi) e del PON Inclusione FSE fino a un massimo del 60 per cento delle risorse assegnate».

  2. Al fine di velocizzare le procedure di reclutamento degli operatori sociali e ridurre la precarietà, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 2:

    1) all'alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni»;

    2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   c) al comma 3, le parole: «, nel triennio 2018-2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2022,»;

   d) al comma 8, le parole: «il termine per il requisito» sono sostituite dalle seguenti: «il termine per il conseguimento dei requisiti»;
50.030. Nappi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni relative all'Istituto nazionale della previdenza sociale)

   1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro.
   2. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei pensionati INPS, relative ai periodi di imposta 2017 e 2018».
   3. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il comma 3 è sostituito dal seguente:
   «3. In sede di prima attuazione, il consiglio di amministrazione dell'INPS con propria deliberazione provvede alla modifica dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché al rinnovo degli organi sociali. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 1 è composto da tre membri, anche dipendenti dell'INPS, di cui uno con funzioni di presidente.».
50.029. Ciprini.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure in materia di non autosufficienza)

  1. La lettera i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituita dalle seguente: «dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese, per un importo non superiore a 15.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il beneficiario della detrazione è titolare di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad euro 40.000».
  2. In via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, qualora i servizi assistenza personale nei casi di non autosufficienza siano affidati ad imprese specializzate, con pagamento del corrispettivo mediante sistemi tracciabili, la detrazione di cui alla lettera i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 spetta nella misura del 50 per cento. In caso di incapienza, al contribuente è riconosciuto un rimborso pari alla metà della detrazione non usufruita, con modalità definite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri conseguenti al presente articolo, previsti in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal presente decreto.
50.05. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149)

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, è aggiunto il seguente periodo:

   “L'INPS e l'INAIL continuano ad esercitare le attività ispettive nelle materie di rispettiva competenza”;

   b) al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, sono soppresse le seguenti parole: “dell'INPS e dell'INAIL”;

   c) a decorrere dal 30 ottobre 2021 il comma 1 dell'articolo 7 e il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, sono abrogati;

   d) al comma 1, dell'articolo 8, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, sono soppresse le seguenti parole: “dell'INPS e dell'INAIL”».
50.047. Tripiedi, Polverini, D'Alessandro, Rizzetto, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Incarichi in deroga a funzionari o dirigenti in quiescenza)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 e la Struttura commissariale possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza, nella misura massima di 10 unità. La durata degli incarichi non può essere superiore a quella dello stato di emergenza. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo ed ai successivi articoli 50 e 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».
50.010. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Trasferimenti d'azienda)

  1. In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-bis e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
  2. All'articolo 368, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al secondo periodo, dopo le parole: “previste dal” sono aggiunte le seguenti parole: “comma 4-bis e dal”».

  3. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
50.023. Tripiedi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Destinazione del reddito di cittadinanza alle imprese)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, comma 6:

    1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Allo scadere dei diciotto mesi, ove il beneficiario non avesse trovato un nuovo lavoro, il Rdc non può essere rinnovato. Per ogni scadenza dei diciotto mesi di cui al precedente periodo è riconosciuto, per un massimo di diciotto mesi, un esonero contributivo pari all'ammontare della somma del Rdc scaduta alle imprese che assumono nuovi dipendenti.»;

    2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pensione di cittadinanza può essere rinnovata.»;

   b) all'articolo 4, comma 8:

    1) alla lettera b), n. 5, è soppresso il secondo periodo;

    2) è soppressa la lettera c);

    3) alla lettera d-bis), sono soppresse le seguenti parole: «non operano le previsioni di cui alla lettera c) e,»;

   c) all'articolo 7, comma 5, lettera e), sono soppresse le seguenti parole: «ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile».

   g) all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
50.015. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge n. 69 del 2021)

  1 . L'articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge n. 69 del 2021 è sostituito dal seguente:

Art. 40-quater.
(Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

   1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti ed è prorogata:

   a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio i cui atti introduttivi sono stati notificati dal 28 febbraio 2020;

   b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio i cui atti introduttivi sono stati notificati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

   2. La sospensione relativa ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.
*50.069. Spena, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella.
*50.020. Manzo.
*50.013. Fregolent, Del Barba.
*50.043. Osnato, Foti, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Al comma 1, dell'articolo 40-quater, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, la lettera a) è soppressa.
50.018. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge n. 69 del 2021)

  1. All'articolo 40-quater, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, alla lettera a), le parole: «per i provvedimenti di rilascio adottati dal» sono sostituite dalle seguenti «per i provvedimenti di rilascio i cui atti introduttivi sono stati notificati dal».
*50.011. Fregolent, Del Barba.
*50.042. Foti, Lollobrigida, Lucaselli, Trancassini, Osnato.
*50.068. Spena, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2017, è aggiunto il seguente:

Art. 24-bis.
(Diritto di disconnessione)

   1. Il lavoratore è titolare del diritto soggettivo alla disconnessione da intendersi come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione.
   2. Nell'ambito del rapporto di lavoro, il diritto alla disconnessione può essere esercitato nei confronti del datore di lavoro durante la pausa, quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali.
   3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dai locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza gravante sul lavoratore sono concertate con le rappresentanze sindacali, definite nel documento di valutazione dei rischi e comunicate con l'informativa di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 81 del 2017.
   4. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
   5. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 al terzo comma dopo il termine: «necessità» è aggiunto il seguente periodo: «ivi compresi i rischi connessi e/o collegati alle attrezzature munite di videoterminali e alla connettività in rete, nonché quelli inerenti il trattamento dei dati personali, i modi della disconnessione e i tempi di riposo».
50.022. Barzotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Accesso al «Regime speciale per lavoratori impatriati» da parte dei lavoratori distaccati)

  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 si interpreta nel senso che l'accesso all'agevolazione ivi prevista è consentito anche ai lavoratori impatriati in caso di rientro in Italia a seguito di distacco all'estero, in dipendenza di uno o più contratti che prevedano una permanenza minima all'estero di almeno due anni continuativi, ferme restando le condizioni di cui al suddetto articolo 16, qualora il lavoratore assuma al rientro in Italia una posizione diversa rispetto a quella ricoperta precedentemente al distacco, con riferimento al ruolo o mansioni o inquadramento.
50.08. Lorenzin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure fiscali in favore della terza età)

  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

   «b-ter) gli interessi passivi, l'imposta sostitutiva e gli oneri accessori comunque denominati pagati in dipendenza di prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11- quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44».

  2. All'articolo 20, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Sono inoltre deducibili gli interessi e gli oneri accessori comunque denominati corrisposti dagli eredi legittimi in relazione a prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relativi agli immobili compresi nell'attivo ereditario.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
50.034. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di convenzioni stipulate tra l'INPS e gli enti bilaterali e gli enti o casse aventi fine assistenziale)

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

   «13-bis. Qualora siano stipulate specifiche convenzioni che prevedono servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto o con i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e con gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'INPS, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, che siano necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti convenzionati informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.».
50.028. Amitrano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Estensione della tutela INAIL per i danni derivanti dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali)

  1. Al fine di garantire un indennizzo per i danni all'integrità psico-fisica subiti dal lavoratore a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali con una menomazione inferiore al 6 per cento, anche a seguito da contagio per SARS-CoV-2, all'articolo 13, comma 2, lettera a), secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: «pari o superiore al 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 4 per cento».
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto è approvata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la tabella dell'indennizzo del danno biologico in capitale prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
  3. Il presente articolo si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2020.
50.027. Tripiedi, Mura.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Tutela della disabilità da lavoro)

  All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma:

   «1-ter. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale) e da un esperto nei casi da esaminare e, di volta in volta, da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti o di altra Associazione di categoria, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.».
50.014. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure per le consigliere e i consiglieri di parità)

  1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di ulteriori 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare all'incremento indennitario delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta, volte al controllo e alla rimozione di ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro nonché alla tutela, al supporto e alla promozione dell'occupazione femminile.
  2. Ai maggiori oneri, di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
50.025. Barzotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Al fine di ottimizzare e coordinare le informazioni concernenti specifiche norme che disciplinano gli stanziamenti di risorse messe a disposizione dai singoli Ministeri in favore di progetti realizzati dagli enti locali, il Ministro dell'interno istituisce una piattaforma digitale, alla quale possono accedere gli enti locali, in forma singola o associata.
  2. Le modalità di operatività della piattaforma digitale, ossia l'inserimento dei dati e l'accesso da parte degli utenti di cui al comma 1, sono disciplinate da apposito regolamento emanato dal Ministro dell'interno, e interconnesso con il sistema informativo digitale delle singole amministrazioni locali.
  3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare maggiori oneri a carico dello Stato.
50.019. Tucci, De Carlo, Elisa Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Nuovi adempimenti per i CAF e rimodulazione dei compensi)

  1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) effettuano il riscontro della corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione della presente lettera».

  2. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «, di 100 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».
50.036. Caso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quater) è aggiunto il seguente:

    «1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° giugno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal presente decreto.
50.01. Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale impiegato nei servizi di supporto amministrativo alle attività sanitarie territoriali ed ospedaliere, servizi igienico sanitari e servizi di manutenzione ordinaria delle strutture dell'Asp di Cosenza, dovranno essere avviate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure di reclutamento speciale transitorio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, attraverso l'utilizzo dei fondi del servizio sanitario regionale destinati alla esternalizzazione dei predetti servizi.
50.067. Cannizzaro, Maria Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Accesso al «Regime speciale per lavoratori impatriati» da parte dei lavoratori distaccati)

  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 si interpreta nel senso che l'accesso all'agevolazione ivi prevista è consentito anche ai lavoratori impatriati in caso di rientro in Italia a seguito di distacco all'estero, in dipendenza di uno o più contratti che prevedano una permanenza minima all'estero di almeno due anni continuativi, ferme restando le condizioni di cui al citato articolo 16, qualora il lavoratore assuma al rientro in Italia una posizione diversa rispetto a quella ricoperta precedentemente al distacco, con riferimento al ruolo o mansioni o inquadramento.
50.044. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.
50.040. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari)

  1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, non si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal presente decreto.
50.02. Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, infine, è aggiunto il seguente comma:

   «22-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alinea, è aggiunto il seguente numero:

    “28) Le cessioni di prodotti per la protezione dell'igiene femminile e di coppette mestruali”».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal presente decreto.
50.03. Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 infine è aggiunto il seguente comma:

   «22-bis. All'articolo 32-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 le parole: “compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili” sono soppresse».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal presente decreto.
50.04. Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale impiegato nei Servizi di supporto amministrativo alle attività sanitarie territoriali ed ospedaliere, servizi igienico sanitari e servizi di manutenzione ordinaria delle strutture dell'Asp di Cosenza, dovranno essere avviate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure per la proroga dei contratti in essere, attraverso l'utilizzo dei fondi del servizio sanitario regionale destinati alla esternalizzazione dei predetti servizi.
50.066. Cannizzaro, Maria Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Interventi urgenti in materia di lavoro agile)

  1. Con l'obiettivo di garantire e tutelare i dipendenti in modalità di lavoro agile con la finalità di evitare uno sfruttamento eccessivo degli stessi rispetto all'effettivo orario lavorativo previsto da contratto: è fatto obbligo ai datori di lavoro, anche attraverso l'istituzione di appositi Uffici di garanzia, di vigilare sul rispetto delle tempistiche lavorative dei propri dipendenti. La norma ha inoltre la finalità di voler garantire la migliore efficienza ed efficacia della prestazione lavorativa e la tutela dei diritti degli stessi.
50.049. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 223 sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) dopo le parole: “ed al pagamento dei relativi contributi” sono aggiunte le seguenti: “, effettuati volontariamente”».

  2. All'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo la parola: «contribuzione» è aggiunta la seguente: «effettuata volontariamente».

  Conseguentemente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce le modalità di eventuale riscatto dei contributi versati.
50.026. Iovino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Esenzione Ise)

  1. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*50.012. Fregolent, Del Barba.
*50.017. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*50.039. Manzo.
*50.072. Lollobrigida, Foti, Osnato, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. All'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

   «I membri delle assemblee legislative elettive che non abbiano esercitato la professione per almeno un triennio antecedente alla presentazione della domanda, pur essendo iscritti ad un ordine professionale e in possesso di partita IVA, possono essere esonerati dall'obbligo di formazione per la durata del mandato elettivo».
50.07. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Al fine di garantire la proroga delle attività rientranti nei percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga nella regione Calabria, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
50.056. Cannizzaro, Maria Tripodi, Fassina, Torromino, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Al fine di garantire la proroga delle attività rientranti nei percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga nella regione Calabria, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
50.052. Cannizzaro, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Rimodulazione reddito di cittadinanza)

  1. In considerazione delle finalità occupazionali dello strumento, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto annualmente di un importo pari al 10 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno precedente.
50.016. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Proroga termini in materia di dirigenza amministrativa professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le necessarie risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale».
50.045. Fassina, Stumpo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Esenzione IMU)

  1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2021 non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
50.038. Manzo.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Regime premiale per il personale dipendente dei comuni impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate)

  1. Al fine di scongiurare l'impiego improduttivo da parte dei comuni del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, e il connesso effetto distorsivo del sistema incentivante, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1091 è soppresso.
50.021. Scanu, Galizia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149)

  1. A decorrere dal 30 ottobre 2021, sono abrogati il comma 1 dell'articolo 7 ed il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».
50.046. Cominardi, Polverini, D'Alessandro, Rizzetto, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Nel codice penale, dopo l'articolo 590-sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 590-septies.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)

  1. Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di infortunio sul lavoro causato da imperizia, non sono perseguibili per i reati previsti dagli articoli 589 e 590 qualora abbiano rispettato le regole di condotta previste da atti aventi forza di legge o da appositi protocolli, sottoscritti ai sensi di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità.
50.071. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Nel codice penale, dopo l'articolo 590-sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 590-septies.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)

  1. Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di infortunio sul lavoro derivante da loro imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo qualora ne sia accertata la colpa grave.
50.070. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50Codice degli appalti)

  1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al primo periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio».
50.031. Navarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di social housing)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti della crisi economico-finanziaria, derivanti dalla diminuzione del reddito disponibile delle famiglie e delle condizioni di disagio che interessano le categorie sociali in relazione al protrarsi dell'emergenza abitativa, è riconosciuto un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore della Fondazione «Cardinale Francesco Maria del Monte», per l'organizzazione di studi, ricerche e piani d'investimento, aventi la finalità d'incrementare i livelli di sostenibilità di sviluppo sociale e del potenziamento del social housing, della rigenerazione urbana, in coerenza con il programma innovativo della qualità dell'abitare indicato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
50.060. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50Codice degli appalti)

  1. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
50.032. Navarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Accesso al «Regime speciale per lavoratori impatriati» da parte dei lavoratori distaccati)

  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 si interpreta nel senso che l'accesso all'agevolazione ivi prevista è consentito anche ai lavoratori impatriati in caso di rientro in Italia a seguito di distacco all'estero, in dipendenza di uno o più contratti che prevedano una permanenza minima all'estero di almeno due anni continuativi, ferme restando le condizioni di cui al suddetto articolo 16, qualora il lavoratore assuma al rientro in Italia una posizione diversa rispetto a quella ricoperta precedentemente al distacco, con riferimento al ruolo o mansioni o inquadramento.
50.050. Cattaneo, Pella, Elvira Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore concessioni)

  1. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle concessioni all'articolo 177, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
50.06. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta, Navarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2015)

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:

   «a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INPS e l'INAIL continuano ad esercitare le attività ispettive nelle materie di rispettiva competenza";

   b) all'articolo 5, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "dell'INPS e dell'INAIL";

   c) all'articolo 6, il comma 3 è abrogato;

   d) all'articolo 7, il comma 1 è abrogato;

   e) all'articolo 8, comma 1, primo e secondo periodo, le parole: "dell'INPS e dell'INAIL" sono soppresse».
50.041. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Snider.
(Inammissibile)

ART. 51.

  Al comma 1, dopo le parole: è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: di cui 50 milioni di euro da destinare alla mobilità del persone con disabilità.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: imponendo obblighi di servizio, aggiungere le seguenti: , tali da assicurare la mobilità delle persone disabili e di supplire, con mezzi adeguati, alla carenza o assenza di accessibilità nel trasporto pubblico locale.
51.6. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ciascuna amministrazione territoriale e locale procede alla redazione di una informativa trimestrale contenente un quadro riassuntivo delle convenzioni avviate, in cui sono identificate le imprese e i mezzi privati utilizzati per le finalità di cui al comma 1, la loro consistenza numerica e i costi sostenuti dalle amministrazioni. Tale informativa è pubblicata in una apposita sezione del sito internet istituzionale di riferimento.
*51.2. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
*51.7. Ficara, De Carlo, Elisa Tripodi.
*51.18. Pella, Spena, Cattaneo, Giacomoni, Paolo Russo.
*51.17. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*51.4. Paita, Del Barba.
*51.9. Zucconi, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*51.15. Paolo Russo.
*51.14. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: euro 50 milioni, con le seguenti: euro 100 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 7, dopo la parola: destinato, aggiungere le seguenti: , nella misura di euro 50 milioni;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Una dotazione del fondo di cui al comma precedente, pari a 50 milioni di euro, è destinata ai comuni al fine di compensare la maggior spesa impiegata nel potenziamento del trasporto pubblico locale per far fronte alla chiusura dei plessi scolastici nell'anno 2020/2021 e consentire lo spostamento degli alunni residenti verso istituti scolastici presenti in altri comuni.
51.5. Snider, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 7, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: mobility manager con le seguenti: responsabile alla mobilità.
51.13. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 7, lettera a) dopo le parole: mobility manager di cui al citato articolo 229, aggiungere le seguenti: scelto anche tra il personale delle imprese che svolgono servizio pubblico di linea e non di linea;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera b), dopo le parole: legge 28 dicembre 2015, n. 221, aggiungere le seguenti: scelto anche tra il personale delle imprese che svolgono servizio pubblico di linea e non di linea,.
*51.8. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*51.20. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro.

  Al comma 7, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 agosto 2021 con le seguenti: 31 ottobre 2021.
51.10. Navarra.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
  8-ter. In attesa dell'emanazione delle norme regolatorie per l'accesso alla possibilità di acquisto di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, le pubbliche amministrazioni interessate, possono presentare alla Consip una dichiarazione di interesse preliminare entro la data del 31 ottobre 2021.
51.16. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «stato di bisogno» sono aggiunte le seguenti: «e i cittadini che abbiano compiuto i 65 anni di età».
51.11. Serritella.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Servizi a domanda individuale)

  1. All'articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «4. I servizi a domanda individuale prestati dai comuni sono gestiti in modo tale da consentire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'ente; è escluso l'obbligo di prevedere necessariamente una compartecipazione dell'utenza. Lo Stato, a partire dall'anno 2022, provvede a ridefinire il sistema di attribuzione delle risorse ai comuni al fine di consentire un maggiore finanziamento pubblico dei servizi a domanda individuale, con priorità ai servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico.».

  2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1981, n. 786, è abrogato.
  3. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono abrogati.
  4. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 il «Fondo per il finanziamento della prestazione all'utenza in forma gratuita dei servizi a domanda individuale», con dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire la prestazione gratuita dei servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico da parte dei comuni, con la finalità di sgravare altresì gli enti dalla gestione delle morosità e di evitare disequilibri di bilancio.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al riparto del Fondo di cui al comma 4 mediante decreto di natura non regolamentare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base degli impegni di spesa risultanti dai rendiconti approvati dai comuni nell'anno 2019 per la prestazione dei servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico.

  Conseguentemente, ridurre di 400 milioni il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
51.01. Ruffino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Continuità territoriale marittima passeggeri e merci da e per la Sardegna)

  1. Al fine di garantire la continuità territoriale marittima di passeggeri e merci, in riferimento ai servizi di cabotaggio tra i porti sardi e porti continentali e insulari del territorio italiano, nonché il diritto alla mobilità dei residenti nella regione Sardegna, dei loro coniugi e dei loro parenti entro il primo grado e degli studenti entro il ventisettesimo anno di età, rimuovendo gli ostacoli derivanti dalla condizione di insularità e assicurando il soddisfacimento delle esigenze connesse allo sviluppo economico e sociale della regione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la continuità territoriale marittima della Sardegna, con una dotazione pari a 73 milioni di euro per l'anno 2021 e 73 milioni di euro per l'anno 2022.
  2.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la definizione del contratto di servizio pubblico nonché delle eventuali modalità di imposizione di oneri di servizio pubblico.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 73 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
51.06. Marino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Contributo straordinario in favore di Roma Capitale)

  1. In favore del comune di Roma Capitale è concesso un contributo straordinario di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e, in particolare, alle seguenti finalità:

   a) potenziamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza per contrastare la criminalità organizzata, in special modo nelle aree periferiche;

   b) accelerazione dei processi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio e adozione di misure di contrasto all'emergenza abitativa attraverso l'incentivazione della pratica della sostituzione edilizia nelle aree urbanisticamente degradate;

   c) accelerazione dei processi di riforma della legge urbanistica e delle norme che regolamentano la trasformazione del territorio al fine di rianimare e ristrutturare i borghi e i piccoli comuni investendo su linee di trasporto di area vasta utili al decongestionamento delle aree metropolitane.
51.08. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Contributo straordinario in favore di Roma Capitale)

  1. In favore del Comune di Roma Capitale è concesso un contributo straordinario di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e, in particolare, alle seguenti finalità:

   a) potenziamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza per contrastare la criminalità organizzata, in special modo nelle aree periferiche;

   b) accelerazione dei processi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio e adozione di misure di contrasto all'emergenza abitativa attraverso l'incentivazione della pratica della sostituzione edilizia nelle aree urbanisticamente degradate;

   c) accelerazione dei processi di riforma della legge urbanistica e delle norme che regolamentano la trasformazione del territorio al fine di rianimare e ristrutturare i borghi e i piccoli comuni investendo su linee di trasporto di area vasta utili al decongestionamento delle aree metropolitane.
51.09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

  1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: «prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di cosiddetta “sharing mobility”, ad esempio car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing),».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale a decorrere dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
51.03. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

  1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: «prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di cosiddetta “sharing mobility”, ad esemprio car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing),».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale a decorrere dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77 del presente articolo.
51.02. Nobili, Del Barba.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 del 2 agosto 2018 e potenziamento del trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Al fine di porre in essere ogni strumento utile e contenere la diffusione del virus COVID-19 nonché velocizzare le procedure amministrative, in modo tale da potenziare il servizio pubblico locale e regionale ed incentivare le imprese nel settore del trasporto pubblico, il termine previsto al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è prorogato al 31 giugno 2022.
51.07. Maraia.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Caselli autostradali nelle ZES o in aree attigue)

  1. Al fine di potenziare i collegamenti tra le ZES e le altre aree territoriali, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con Cassa depositi e prestiti, provvede con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ad individuare i siti ove ubicare nuovi caselli autostradali all'interno delle aree ZES o in aree attigue alle stesse.
51.05. Maraia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Riqualificazione e reindustrializzazione dell'area ex FIAT ALFA-ROMEO)

  1. Al fine di realizzare un efficiente sistema di accessibilità anche attraverso il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale come stabilito nell'aggiornamento dell'atto integrativo dell'accordo di programma per la riperimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell'area ex FIAT ALFA-ROMEO di Arese, a completamento degli interventi previsti all'articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stanziata la somma di 20 milioni di euro per il 2021, 21 milioni di euro per il 2022, 47 milioni di euro per il 2023, 45 milioni di euro per il 2024 e 34 milioni di euro per il 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 167 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
51.04. Zanella, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

  All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno», sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o socio-sanitaria, o socio-assistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli over 55»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. I comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.
   1-ter. I comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo.».
*51.010. Ruffino.
*51.011. Ripani.
*51.012. Pella.

ART. 52.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del Fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP;

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Nelle more del riparto del Fondo di cui al comma 1, ovvero dell'individuazione di diverse modalità per assicurare l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in materia di ripiano del disavanzo derivante dalla corretta imputazione del Fondo anticipazione liquidità, al fine di assicurare la sollecita approvazione dei documenti contabili relativi al rendiconto dell'esercizio 2020 e alle previsioni per il triennio 2021-2023, gli enti locali sono autorizzati a modificare le risultanze dei predetti documenti in coerenza con la predetta sentenza, in occasione del provvedimento di verifica della salvaguardia degli equilibri dell'esercizio 2021, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento agli enti locali nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 1, per l'esercizio 2021 il termine di cui al comma 2 del predetto articolo 193 è prorogato al 30 settembre 2021.
   1-ter. Gli importi eventualmente non utilizzati del Fondo di cui al comma 1 restano nelle disponibilità del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel 2022 agli enti locali sulla base dei seguenti criteri direttivi, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali:

   a) per un terzo a favore degli enti che abbiano deliberato la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

   b) per un terzo a favore degli enti locali con entrate correnti complessive medie nel triennio 2017-2019, al netto dell'accantonamento al Fondo credito di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2019, inferiore al 65 per cento della media nazionale del rispettivo comparto;

   c) per un terzo ad integrazione delle risorse correntemente assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale e i contributi e i fondi di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati alle province e alle città metropolitane.»;

   al comma 4, sostituire le parole da: 506,5 fino alla fine del comma con le seguenti: 1006,5 milioni di euro per l'anno 2021, e di 1.006,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 6,5 milioni a decorrere dal 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
*52.1. Ruffino.
*52.36. Ripani.
*52.37. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*52.20. De Luca, Topo, Ciampi, Miceli.
*52.40. Pella, Musella, Paolo Russo.
*52.35. Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 1, comma 843, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

   «843. Il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a favore dei comuni i cui organi risultano sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1 gennaio 2021.».
52.16. Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 111 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».
52.30. Tuzi, Francesco Silvestri, Daga, Baldino, Salafia, Bella, Flati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
52.29. Francesco Silvestri, Tuzi, Flati, Salafia, Baldino, Bella, Daga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con riferimento agli esercizi 2020, 2021 e 2022 non trova applicazione il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
52.28. Bella, Flati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali in corso, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
52.6. D'Alessandro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Limitatamente all'anno 2021, il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021.
52.18. Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente

  2-bis. Al comma 9, dell'articolo 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «per un periodo non superiore a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a ventiquattro mesi».
52.15. Del Barba.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 52, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali.
52.25. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
*52.32. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.
*52.24. Buratti, Ciampi, Miceli.
*52.41. Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per il quinquennio 2021-2025, le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.
52.31. Covolo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4-ter. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
52.27. Navarra.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole: «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;

   b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
52.2. Morgoni, Pezzopane, Morani, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
  4-ter. Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 4-bis.
52.23. Topo, Ciampi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, la condizione di cui al medesimo articolo, comma 2, lettera d) si intende soddisfatta anche qualora i beni siano in locazione o comodato d'uso presso gli enti attuatori.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 52, alla rubrica, dopo le parole: all'equilibrio di bilancio aggiungere le seguenti: e agli investimenti.
52.12. Carnevali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 0,163 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,837 milioni.
52.19. Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Sono sospesi fino al 31 ottobre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articolo n. 62 e 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo n. 1 commi 816-847 della legge n. 160 del 2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali.
52.7. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.
52.14. Topo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 degli enti locali non rilevano i dati relativi alla TARI nell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità applicative delle disposizioni di cui al primo periodo a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021.
52.26. Navarra.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa pubblica, i comuni che nel corso del quinquennio 2021-2025 presentano entrate da alienazione delle reti del gas a seguito dell'espletamento di una procedura d'ambito a evidenza pubblica sono autorizzati ad applicare le suddette entrate al fine di rimborsare eventuali oneri contrattuali di parte corrente dovuti al gestore uscente in conseguenza agli esiti risultanti dalla precedente gara per l'assegnazione della gestione delle reti.
52.38. Sandra Savino, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il termine di cui all'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 agosto 2020, n. 8, può essere esteso sino a ventiquattro mesi complessivi.
52.34. Sani, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il termine di cui all'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 agosto 2020, n. 8, può essere esteso sino alla data di copertura della sede di segreteria singola o convenzionata vacante.
52.33. Topo, Sani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle provenienti dall'articolo 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,».
52.13. Morassut.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Stabilizzazione personale precario in servizio presso gli enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale nella Regione siciliana)

  1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al Fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono motivatamente sottoporre all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica la richiesta di finanziamento per l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  2. Nell'istanza per il finanziamento dell'istituzione di tali posti aggiuntivi ciascun ente locale interessato deve:

   a) allegare la delibera di adozione della nuova dotazione organica, recante anche la separata indicazione dei posti «aggiuntivi» rispetto a quelli ordinari conteggiati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da destinare solo esclusivamente alle stabilizzazioni;

   b) allegare il piano dei fabbisogni del personale contenente le misure di stabilizzazione del personale precario, anche in regime part-time, con la espressa attestazione della necessità di copertura dei posti aggiuntivi in dotazione organica ai fini della completa definizione delle procedure di stabilizzazione;

   c) attestare che il personale precario da stabilizzare, anche in regime part-time, è essenziale per la garanzia dei servizi essenziali e per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale;

   d) quantificare l'onere economico per la Regione siciliana.

  3. Gli oneri finanziari per la copertura dei predetti posti aggiuntivi restano a totale carico della Regione siciliana e trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni. Il finanziamento per la copertura dei posti aggiuntivi è assegnato con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da adottare entro 30 giorni dalla richiesta previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
  4. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'ente locale deve trasmettere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, per il controllo di rispettiva competenza, la nuova dotazione organica deliberata ai sensi del presente articolo, il decreto regionale di finanziamento della copertura dei posti aggiuntivi ed il piano dei fabbisogni del personale contenente le misure di stabilizzazione del personale precario.
  5. In ciascun caso di quiescenza del personale precario stabilizzato ai sensi della presente disposizione o di interruzione per qualunque motivo del rapporto di lavoro del medesimo personale, con conseguenza cessazione del finanziamento regionale, il corrispondente posto «aggiuntivo» in dotazione organica dovrà intendersi automaticamente soppresso, tranne nel caso di apposita copertura dell'ente locale nel rispetto della normativa statale di finanza pubblica.
52.098. Bartolozzi, Sodano, Scerra, Navarra.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
52.022. Lacarra.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Agevolazioni sui rapporti di locazione e concessione di immobili degli enti locali)

  1. In ragione delle perduranti difficoltà dovute alle sospensioni delle attività economiche, disposte a decorrere dal mese di marzo 2020 con i provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia da virus COVID-19 e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, gli enti locali, nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono deliberare agevolazioni a favore dei titolari di rapporti di locazione e concessione amministrativa di immobili, di proprietà degli enti stessi, ad uso diverso da quello abitativo, a condizione che gli stessi titolari ne facciano richiesta e dimostrino di aver avuto nel 2020 una significativa riduzione di fatturato o una documentata perdita economica, conseguente alla crisi epidemica da COVID-19, sulla base di criteri definiti dall'ente proprietario.
  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono consistere, anche cumulativamente:

   a) in una riduzione del canone di locazione dovuto per l'anno 2020 e per un ammontare non superiore al 30 per cento del canone mensile pattuito in contratto e per un massimo di dieci mensilità;

   b) in una proroga contrattuale di durata non superiore a 24 mesi, all'attuale canone pattuito, per i contratti con scadenza entro il dicembre del 2022, in modo da favorire il graduale recupero delle perdite subite nel periodo indicato al precedente comma e l'ammortamento degli eventuali documentati investimenti effettuati o programmati;

   c) in una rateazione straordinaria, fino a 60 mensilità e senza applicazione di interessi, del debito maturato durante il 2020 per effetto di mancati pagamenti dovuti alla pandemia, anche nel caso in cui il rapporto contrattuale risulti cessato nel corso del 2020 o entro il 31 marzo del 2021;

   d) nella possibilità per l'ente di accettare anche nel corso del 2021 cessioni di credito riferite a benefici fiscali maturati nel corso del 2020 dai titolari dei contratti relativamente agli immobili oggetto di locazione o concessione.

  3. In ragione delle sospensioni delle attività socio-culturali o di interesse generale disposte a decorrere dal mese di marzo 2020 con i provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia da virus COVID-19 e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, gli enti locali proprietari di beni immobili affidati sulla base di un piano economico finanziario possono concordare, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori 36 mesi, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.
52.0121. Pella.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Ampliamento dei comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 500 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

   1. hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al Ministero dell'interno, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

   2. sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 maggio 2021;

   3. hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, alla data del 31 dicembre 2020;

   4. hanno deliberato, alla data del 31 dicembre 2020, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

  2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

   a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

   b) per i comuni della Regione Sardegna e della Regione siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla TASI e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);

   c) il riparto del Fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, aggiornato all'attualità sulla base di un'apposita dichiarazione degli enti interessati, ed è elaborato considerando la popolazione residente al 31 dicembre 2019 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;

   d) ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono scomputati i contributi già assegnati per effetto dell'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
52.024. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Ampliamento dei comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 500 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

   1) hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al Ministero dell'Interno, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

   2) sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 maggio 2021;

   3) hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, alla data del 31 dicembre 2020;

   4) hanno deliberato, alla data del 31 dicembre 2020, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

  2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

   a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

   b) per i comuni della regione Sardegna e della Regione siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla TASI e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);

   c) il riparto del Fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, aggiornato all'attualità sulla base di un'apposita dichiarazione degli enti interessati, ed è elaborato considerando la popolazione residente al 31 dicembre 2019 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;

   d) ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono scomputati i contributi già assegnati per effetto dell'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
*52.095. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*52.02. Ruffino.
*52.077. Ripani.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Ampliamento dei comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 500 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

   a) hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al Ministero dell'Interno, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

   b) sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 maggio 2021;

   c) hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, alla data del 31 dicembre 2020;

   d) hanno deliberato, alla data del 31 dicembre 2020, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

  2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

   a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

   b) per i comuni della regione Sardegna e della Regione siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla TASI e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);

   c) il riparto del Fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, aggiornato all'attualità sulla base di un'apposita dichiarazione degli enti interessati, ed è elaborato considerando la popolazione residente al 31 dicembre 2019 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;

   d) ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono scomputati i contributi già assegnati per effetto dell'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
52.0100. Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali anche ai rapporti a tempo indeterminato a valere sul Fondo povertà e sul Fondo Politiche sociali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, il comma 200 è sostituito dal seguente:

   «200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, contestualmente, il raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1 comma 797 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà di cui all'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 e del Fondo politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 328 del 2000 attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
52.051. Buratti, Ciampi, Miceli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 51-bis, è inserito il seguente:

   «51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 500 milioni di euro, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 maggio 2021. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2021. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;

   b) al comma 52, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'ampliamento degli enti beneficiari, nello scorrimento della graduatoria di cui al comma 51-ter, il fondo cassa ivi considerato è ridotto di un importo pari alla somma dei contributi già acquisiti dallo stesso ente per effetto delle assegnazioni intervenute con i decreti ministeriali 31 agosto 2020, 7 dicembre 2020 e 3 maggio 2021, moltiplicata per 25.»;

   c) al comma 56, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque mesi»;

   d) al comma 57, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento alle verifiche effettuate fino all'entrata in vigore del presente provvedimento, le verifiche sull'avvio dei lavori con esito negativo in quanto riferite a SMART CIG in luogo del CIG ordinario sono riconsiderate, previa dichiarazione dell'avvenuto affidamento dei lavori di progettazione, firmata dal rappresentante legale dell'ente e dal funzionario incaricato dell'affidamento.».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
52.0112. Pella.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 51-bis, è inserito il seguente:

   «51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 500 milioni di euro, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 maggio 2021. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2021. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;

   b) al comma 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'ampliamento degli enti beneficiari, non sono considerati nell'erogazione del contributo gli enti locali che risultano beneficiari di contributi già assegnati nell'anno precedente quello di riferimento o comunque sulla base di una precedente assegnazione, anche relativa allo stesso anno di riferimento.»;

   c) al comma 56, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque mesi»;

   d) al comma 57, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento alle verifiche effettuate fino all'entrata in vigore del presente provvedimento, le verifiche sull'avvio dei lavori con esito negativo in quanto riferite a SMART CIG in luogo del CIG ordinario sono riconsiderate, previa dichiarazione dell'avvenuto affidamento dei lavori di progettazione, firmata dal rappresentante legale dell'ente e dal funzionario incaricato dell'affidamento.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
52.032. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 51-bis, è aggiunto il seguente:

   «51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 500 milioni di euro, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 maggio 2021. Il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2021. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;

   b) al comma 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'ampliamento degli enti beneficiari, nello scorrimento della graduatoria di cui al comma 51-ter, il fondo cassa ivi considerato è ridotto di un importo pari alla somma dei contributi già acquisiti dallo stesso ente per effetto delle assegnazioni intervenute con i decreti ministeriali 31 agosto 2020, 7 dicembre 2020 e 3 maggio 2021.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
52.031. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 51-bis, è inserito il seguente:

   «51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 500 milioni di euro, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 maggio 2021. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2021. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;

   b) al comma 52, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'ampliamento degli enti beneficiari, nello scorrimento della graduatoria di cui al comma 51-ter, il fondo cassa ivi considerato è ridotto di un importo pari alla somma dei contributi già acquisiti dallo stesso ente per effetto delle assegnazioni intervenute con i decreti ministeriali 31 agosto 2020, 7 dicembre 2020 e 3 maggio 2021, moltiplicata per 25.»;
*52.013. Ruffino.
*52.088. Ripani.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma nel Centro Italia del 2016)

  1. Al comma 25 dell'articolo 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: «possono essere prorogate» fino a: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
  3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   2. all'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole: «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;

    b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 986, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

   2. al comma 997, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  5. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. all'articolo 11, comma 2, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;

   2. all'articolo 18-quater, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in due milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge.
  8. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, lettera c), le parole: «all'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;

   2. al comma 4, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 9. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021».
52.038. Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Albano, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Sistema digitale nazionale per la trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali, delle unioni dei comuni e degli organi rappresentativi delle comunità montane)

  1. Per sostenere le infrastrutture digitali della Pubblica Amministrazione e favorire il passaggio al cloud dei servizi pubblici, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Sistema digitale nazionale per la trasmissione in streaming delle sedute pubbliche dei consigli comunali e provinciali, delle unioni dei comuni e degli organi rappresentativi delle comunità montane (di seguito denominato «Sistema»), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Sistema è affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative del Sistema, le caratteristiche tecniche, nonché le modalità di adesione da parte degli enti locali interessati.
  3. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema e per l'erogazione del servizio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Una quota pari a 400.000 euro annui del predetto stanziamento è finalizzata all'assunzione, mediante apposita procedura concorsuale, di personale qualificato per la gestione del Sistema.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
52.042. Elisa Tripodi, De Carlo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Sistema digitale nazionale per la trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali, delle unioni dei comuni e degli organi rappresentativi delle comunità montane)

  1. Per sostenere le infrastrutture digitali della Pubblica Amministrazione e favorire il passaggio al cloud dei servizi pubblici, in via sperimentale, per gli anni dal 2021 al 2023, è istituito il Sistema digitale nazionale per la trasmissione in streaming delle sedute pubbliche dei consigli comunali e provinciali, delle unioni dei comuni e degli organi rappresentativi delle comunità montane (di seguito denominato «Sistema»), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Sistema è affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative del Sistema, le caratteristiche tecniche, nonché le modalità di adesione da parte degli enti locali interessati.
  3. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema e per l'erogazione del servizio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Una quota pari a 400.000 euro annui del predetto stanziamento è finalizzata all'assunzione, per la durata massima di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, mediante apposita procedura concorsuale, di personale qualificato per la gestione del Sistema.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
52.043. Elisa Tripodi, De Carlo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Riprogrammazione del recupero delle quote di disavanzo per il 2020 e per i 2021 per gli enti in disavanzo)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché al fine di individuare le modalità per l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al ripiano possono non applicare al bilancio di previsione 2021-2023 le quote di disavanzo derivanti dai rendiconti 2020 e 2021, incluse le eventuali quote di disavanzo per mancati recuperi di annualità precedenti ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di due anni. Gli enti che intendano avvalersi della facoltà prevista al presente articolo devono fornire dimostrazione di aver applicato almeno dall'esercizio 2021 le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni poste dalla legislazione vigente e ferme restando le agevolazioni sociali già stabilite. Ai fini di cui al precedente periodo gli enti interessati possono innalzare le misure delle aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, con effetto dal 1° gennaio 2021, procedendo successivamente alla conseguente variazione del bilancio di previsione.
  2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*52.03. Ruffino.
*52.078. Ripani.
*52.0101. Pella.
*52.096. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*52.025. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.
*52.070. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*52.047. De Luca, Topo, Ciampi, Miceli.
*52.3. Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Micheli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni dirette a stabilizzare le risorse umane in forza agli enti territoriali)

  1. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in atto, consolidare e semplificare le stabilizzazioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, il personale dirigente e non dirigente collocato in comando, ovvero in aspettativa senza assegni, secondo la normativa vigente, presso i Comuni da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed utilizzato dagli stessi Comuni nelle aree dei servizi sociali ovvero di Protezioni Civile ovvero di Polizia Locale e che abbia ricevuto, esclusivamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, nulla osta per l'utilizzo presso i comuni per almeno tre anni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, mediante specifica istanza la stabilizzazione di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza.
  2. Tale disposizione si applica, per omogeneità di trattamento, anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni e già in attività presso un comune da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. L'inquadramento presso il comune di destinazione avviene nell'area funzionale, qualifica e posizione economica corrispondente a quella già ricoperta.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
52.040. Baldino, De Carlo, Elisa Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche in materia di società partecipate)

  1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e nel 2021 e ai relativi risultati.
  2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per gli anni 2020 e 2021.
  3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole: «un milione di euro» sono sostituite con le seguenti: «cinquecentomila euro».
  4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 555 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.»;

   b) dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente:

   «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento».
*52.029. Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Micheli.
*52.0108. Pella.
*52.09. Ruffino.
*52.085. Ripani.
*52.050. Buratti, Ciampi, Miceli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Sospensione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo il comma 14-quater, sono aggiunti i seguenti:

   «14-quinquies. Al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie a Roma Capitale per fronteggiare l'emergenza COVID-19 per l'esercizio 2021 è sospeso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previsto dal comma 14-quater dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, della somma di 200 milioni di euro derivanti dalle addizionali di cui al comma 14, lettere a) e b) del citato articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Conseguentemente, è sospesa l'efficacia della delegazione di pagamento prevista dal medesimo comma 14-quater.
   14-sexies. Roma Capitale è autorizzata a finanziare, con le risorse di cui al comma precedente, un fondo per fronteggiare gli oneri straordinari causati dall'emergenza COVID-19.
   14-septies. Gli oneri di cui al comma precedente possono riguardare nuove e maggiori spese, o minori entrate, conseguenti alle iniziative e agli interventi finalizzati a contenere il diffondersi del COVID-19 o per fronteggiare le conseguenze, anche economiche e sociali, dell'emergenza COVID-19. A tal fine la Giunta Capitolina delibera l'elenco delle iniziative e degli interventi di cui alla presente disposizione. La delibera è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la approvazione ai soli fini dell'inerenza degli interventi e delle iniziative all'emergenza COVID-19.».
52.061. Salafia, Flati, Tuzi, Bella, Francesco Silvestri, Daga.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure per l'emergenza abitativa)

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, ad apposito censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di piani di recupero.
  2. I piani di recupero di cui al comma 1 possono essere realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale riuniti in cooperative di autorecupero.
  3. Ai fini di cui al comma 2 i comuni possono altresì procedere all'acquisto, mediante procedure di evidenza pubblica, di immobili privati da destinare all'edilizia residenziale pubblica.
  4. Al fine di mettere in sicurezza le persone ad elevata fragilità e marginalità socio-sanitaria e per ridurre i rischi da contagio da COVID-19, i soggetti pubblici cui sono attribuite funzioni amministrative e gestionali nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione, quali le Aziende sanitarie, le Prefetture-uffici territoriali del Governo e i comuni, individuano spazi inutilizzati da adibire temporaneamente sia a luoghi di quarantena che a centri diurni e notturni.
52.046. Donno.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Compartecipazione alle spese dei piccoli comuni per assistenza minori)

  1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni fino a 3 mila abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dello stesso.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
52.068. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021)

  1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e i servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 80 del 28 gennaio 2020 e n. 4 del 29 aprile 2021, nonché al fine di adeguare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2020, ad accantonare una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2021, rideterminato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, in attuazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 7, dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per un importo pari al Fondo per anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 6 giugno 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successivi rifinanziamenti, incassato e non rimborsato alla data del 1 gennaio 2015, al netto dei rimborsi successivamente intervenuti fino al 31 dicembre 2020.
  2. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dall'accantonamento previsto nel comma 1 è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
  3. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale dell'anticipazione nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata, il Fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1.
  4. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
52.056. Manzo.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incremento del Fondo per comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19)

  1. Il Fondo per il finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. L'incremento del Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto secondo i medesimi criteri di cui al comma 3 dell'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Per l'anno 2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni di bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo. 77, comma 7, del presente decreto.
52.058. Barbuto.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Sostegno agli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti per l'acquisto della dotazione tecnica necessaria alla registrazione e trasmissione delle sedute)

  1. Al fine di sostenere i bilanci degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, è autorizzato uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di agevolare l'acquisto della dotazione hardware necessaria ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta streaming.
  2. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo tetto di spesa annuo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
52.041. Elisa Tripodi, De Carlo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Pareristica Corte dei conti)

  1. La Corte dei conti in sede centrale, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri su fattispecie specifiche relative a procedure assunzionali o espropriative, nonché in materia di contabilità pubblica o sui contratti di valore complessivo superiore a un milione di euro, al netto delle imposte. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.
  2. La Corte dei conti in sede centrale esercita, altresì, in via esclusiva, la funzione consultiva di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché la funzione nomofilattica. I pareri sono resi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta, esclusivamente via PEC. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi ovvero, in caso di decorso del citato termine massimo di trenta giorni, alla prospettazione giuridica formulata dall'amministrazione richiedente.
52.064. Manzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Adeguamento accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
*52.07. Ruffino.
*52.0106. Pella, Sandra Savino, Musella.
*52.097. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*52.083. Ripani.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Proroga entrata in vigore FGDC)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 859 le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022»;

   b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

   c) al comma 868 le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022» e le parole: «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,» sono soppresse.
**52.06. Ruffino.
**52.081. Ripani.
**52.0105. Pella, Paolo Russo, Sandra Savino, Musella.
**52.0126. Buratti, Ciampi, Miceli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Compensazione in materia di IMU)

  1. Al fine prorogare la possibilità per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di dare continuità nell'entrata ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate.
  2. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77, comma 7.
52.039. Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Albano, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incremento delle risorse per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

  1 All'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.450 milioni».
  2. L'assegnazione degli ulteriori contributi di cui al comma 1 tiene conto anche degli interventi oggetto di richiesta da parte dei comuni esclusi dalla graduatoria relativa all'annualità 2021 per inadempienze nella trasmissione di dati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche o per altre irregolarità formali, che abbiano regolarizzato le richieste entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
52.0111. Pella, Paolo Russo, Musella.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incremento delle risorse per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

  1. All'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «1.750 milioni» con le seguenti: «2.450 milioni».
  2. L'assegnazione degli ulteriori contributi di cui al comma 1 tiene conto anche degli interventi oggetto di richiesta da parte dei comuni esclusi dalla graduatoria relativa all'annualità 2021 per inadempienze nella trasmissione di dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche o per altre irregolarità formali, che abbiano regolarizzato le richieste entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
52.030. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incremento delle risorse per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

  1. All'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.450 milioni». L'assegnazione degli ulteriori contributi di cui al primo periodo tiene conto anche degli interventi oggetto di richiesta da parte dei comuni esclusi dalla graduatoria relativa all'annualità 2021 per inadempienze nella trasmissione di dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche o per altre irregolarità formali, che abbiano regolarizzato le richieste entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento.
*52.087. Ripani.
*52.012. Ruffino.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modalità di pagamento dell'IMPi per il 2021)

  1. Al comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2021, n. 124, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è aggiunto in fine il seguente periodo:

   «Per l'anno 2021, nel caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 4, i contribuenti versano direttamente allo Stato le due rate del tributo dovuto, calcolato applicando l'aliquota del 10,6 per mille, alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre del 2020, con versamenti da effettuare tramite modello F24 ed utilizzando il codice tributo 3970, secondo le modalità di cui alla Risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 77/E del 2 dicembre 2020».
**52.017. Ruffino.
**52.0117. Pella.
**52.092. Ripani.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di gestione della contabilità e del bilancio, di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.».
*52.01. Ruffino.
*52.099. Pella, Paolo Russo, Musella.
*52.094. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*52.069. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*52.0124. Buratti, Ciampi, Miceli.
*52.023. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.
*52.076. Ripani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio degli enti locali derivanti da sentenze esecutive)

  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2.
**52.011. Ruffino.
**52.0110. Pella.
**52.086. Ripani.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

  1. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti europei, statali o regionali finalizzati alla realizzazione di investimenti o al finanziamento di interventi nei settori sociale e scolastico, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui non utilizzati.
  2. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
*52.05. Ruffino.
*52.0104. Pella, Paolo Russo, Musella.
*52.080. Ripani.
*52.027. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Deliberazioni tributarie adottate entro i termini di legge ma successive all'approvazione del bilancio)

  1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.
**52.018. Ruffino.
**52.0118. Pella, Musella.
**52.093. Ripani.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Utilizzo in deroga dell'avanzo di bilancio per i comuni)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione di cui all'articolo 1, commi 897 e 898 della legge n. 145 del 2018, per l'esercizio finanziario 2021, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle predette quote di avanzo di amministrazione nel primo esercizio del bilancio di previsione.
52.059. Grillo.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.» sono soppresse, anche con riferimento alle procedure di verifica dei requisiti ai fini dell'assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
*52.072. Fornaro, Pastorino, Fassina.
*52.0115. Pella.
*52.016. Ruffino.
*52.091. Ripani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Utilizzo avanzo vincolato derivante da proventi relativi ad alienazioni)

  1. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  2. Gli avanzi vincolati all'estinzione totale o parziale di debito degli enti locali o dello Stato, risultanti al 31 dicembre 2020 nei rendiconti degli enti territoriali, in applicazione della norma oggetto di abrogazione di cui al comma 1, possono essere destinati a spese di investimento.
**52.0113. Pella.
**52.014. Ruffino.
**52.033. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

  1. Per il triennio 2021-2023, al fine del conseguimento dell'obiettivo del pieno utilizzo dei fondi di derivazione statale, regionale o europea, destinati alla realizzazione di interventi affidati all'attuazione degli enti locali, l'organo esecutivo, in sede di esercizio provvisorio e limitatamente ai predetti fondi, è autorizzato ad effettuare variazioni di bilancio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*52.08. Ruffino.
*52.0107. Pella.
*52.084. Ripani.
*52.028. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Micheli.
*52.071. Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e distribuzione del gas)

  1. Per il quinquennio 2021-2025, le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.
52.0123. Pella.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di eventi sismici)

  1. All'articolo 46, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono soppresse.
52.037. Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Albano, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in favore degli enti locali)

  1. Per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale ed europea, gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio le suddette risorse per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
52.062. Varrica.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Proroga termini investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti)

  1. All'articolo 114 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 maggio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. alla lettera a), le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   2. alla lettera b), le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   3. alla lettera c), le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

  2. All'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «sono prorogati di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati al 30 giugno 2021».
*52.015. Ruffino.
*52.034. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.
*52.090. Ripani.
*52.0114. Pella.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, i cui organi sono sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. L'articolo 1, comma 843, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

   «843. Il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, alla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a favore dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed il cui decreto di scioglimento conservi i suoi effetti alla data del 1° gennaio 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 790 milioni.
52.057. Scerra.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Proroga affidamenti relativi alla liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali)

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto o anche attraverso l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.
52.019. Ruffino.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Giudizio di costituzionalità delle sezioni regionali della Corte dei conti)

  1. La legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 , e dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione all'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al controllo sulla relativa attuazione di cui all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è rimesso alla Sezione autonomia della Corte dei conti in funzione nomofilattica.
52.065. Manzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Applicazione del Canone unico alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio)

  1. La lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituita dalla seguente:

   «a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché delle aree private sulle quali risulta costituita servitù di pubblico passaggio;».
52.0122. Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Proroga dei termini di approvazione delle tariffe e regolamenti TARI)

  1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle parole: «31 luglio 2021».
  2. Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1.
*52.0125. Covolo, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Micheli.
*52.0116. Pella.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Perequazione territoriale dei fondi attribuiti alle zone rosse)

  1. I fondi ricevuti dai comuni del Mezzogiorno, beneficiari delle assegnazioni di cui all'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono equiparati, con riguardo al criterio delle attribuzioni pro capite, ai fondi assegnati, ex articolo 112 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, ai comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
52.045. Maraia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Rinvio del termine di sospensione dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

  1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2022».
*52.04. Ruffino.
*52.026. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.
*52.0103. Pella, Paolo Russo, Musella.
*52.079. Ripani.
*52.067. Topo.
*52.049. De Luca, Topo, Ciampi, Miceli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Proroga termini recupero tariffe idrico)

  1. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10, articolo 1, della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) per il settore idrico, al 30 settembre 2021».
52.0120. Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231)

  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» sono aggiunte le seguenti: «relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto emesse dallo stesso soggetto per ciascun trimestre solare,».
*52.010. Ruffino.
*52.082. Ripani.
*52.0109. Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Laddove il debitore sia la pubblica amministrazione, ancorché il rimborso dell'obbligazione è sospeso fino al completamento dei procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge, è fatta comunque salva la decorrenza degli interessi moratori di cui ai commi precedenti».
52.066. Manzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

  1. All'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A Roma Capitale vengono assegnate ulteriori risorse per 200 milioni di euro in relazione al suo ruolo di capitale della Repubblica.».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
52.055. Baldino, Flati.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni urgenti per la riscossione dei tributi degli enti locali)

  1.All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
52.054. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Proroga dei termini di decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali)

  1. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
52.052. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Promozione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri derivanti dalla promozione e realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed in particolare per la creazione di sportelli e centri di informazione per il supporto dei cittadini interessati al meccanismo delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo e per l'istituzione di tavoli tecnici permanenti diretti a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di 2 anni, non rinnovabili, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del Fondo di cui al comma 3. Eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate nell'anno successivo.
  3. Con decreto del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  4. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
52.035. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Foscolo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente istituzione del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)

  1. All'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «comuni in stato di dissesto finanziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «comuni in stato di dissesto finanziario, pre dissesto o in piano di riequilibrio finanziario»;

   b) al comma 1, le parole: «per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, pre dissesto o in piano di riequilibrio finanziario alla data del 15 giugno 2021, con popolazione non superiore a 40.000 abitanti»;

   c) al comma 1, le parole: «sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2019»;

   d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I comuni possono richiedere l'assegnazione di una somma non superiore a 300.000 euro per l'anno 2021».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
52.060. Donno.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di criteri di ripartizione delle risorse per i centri antiviolenza e le case-rifugio)

  1. Al fine di offrire una maggior tutela alle donne anche in relazione all'incremento dei casi di violenza verificatisi nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e, al fine di garantire un'effettiva capacità di spesa da parte delle regioni in relazione alle risorse erogate in ragione delle finalità del presente decreto, nonché di rafforzare la condivisione e il controllo preliminare relativo all'assegnazione delle stesse, di avvalersi dell'ausilio delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le metodologie di intervento adottate, in relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), garantiscono l'uniformità sul territorio nazionale della disponibilità dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e, per quanto concerne la formazione delle figure professionali, la predisposizione di percorsi formativi obbligati o standardizzati che, tra gli altri, prevedano il riconoscimento della dimensione della violenza anche nei casi riconducibili alle diseguaglianze di genere.».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
52.044. De Carlo, Elisa Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Assunzioni degli enti locali)

  1. Per la tempestiva attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la riduzione dei deficit di organico, gli enti locali procedono in ogni caso allo scorrimento delle graduatorie disponibili per la copertura dei posti vacanti previsti nel medesimo piano, ancorché il termine di efficacia delle predette graduatorie sia spirato.
52.020. Ruffino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
  1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore»;

   b) all'articolo 11, comma 7, le parole: «qualora sia stato collocato in disponibilità» sono soppresse;

   c) all'articolo 14, comma 1, le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina» sono soppresse;

   d) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  «1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».
52.074. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
   1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore.».
52.073. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».
52.075. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Proroga sospensione mutui e adempimenti finanziari degli enti locali dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici)

  1. Al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio di parte corrente, per il triennio 2021, 2022 e 2023, degli enti locali dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e 2017, all'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole: «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;

   b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
52.036. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

  1. Gli enti locali in esercizio provvisorio autorizzato dall'articolo 52, comma 2, lettera b), del presente decreto possono deliberare con delibera di giunta variazioni al bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, qualora le attività da finanziare siano soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.
52.063. Manzo.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni urgenti per la riscossione dei tributi degli enti locali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 807, lettera a), le parole: «2.500.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «1.500.000 euro»;

   b) al comma 808, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
52.053. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato. Gli avanzi vincolati all'estinzione totale o parziale di debito degli enti locali o dello Stato, risultanti al 31 dicembre 2020 nei rendiconti degli enti territoriali, in applicazione della norma oggetto di abrogazione di cui al periodo precedente, possono essere destinati a spese di investimento.
52.089. Ripani.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

  1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: «prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di cosiddetta “sharing mobility”, ad esempio car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing),».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale a decorrere dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
52.021. Bruno Bossio, Andrea Romano, Cantini, Del Basso De Caro.

ART. 53.

  Al comma 1, dopo le parole: utenze domestiche inserire le seguenti: centri estivi.
53.9. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Snider.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «di concerto con», inserire le seguenti: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Il decreto di cui al comma 1 deve individuare i requisiti oggettivi per l'accesso alle misure di sostegno, in coordinamento con i servizi sociali territoriali degli Ambiti sociali».
53.7. Lepri, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, De Luca.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ai comuni non possono in ogni caso essere richiesti adempimenti attuativi più onerosi dei contributi stessi erogati.
53.8. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di snellire il processo di spesa dei fondi di cui al presente articolo i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.
*53.17. Pella, Paolo Russo.
*53.15. Ripani.
*53.2. Ruffino.
*53.6. Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Micheli.
*53.12. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*53.16. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di potenziare il sistema di aiuti alimentari a favore delle persone che si trovano in situazione di indigenza economica causata dall'emergenza COVID-19 e di favorire il perseguimento delle finalità legate alla riduzione degli sprechi alimentari stabilite dall'articolo 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, all'articolo 8, comma 1, lettera b), punto 11), della medesima legge, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».
**53.1. Cenni, Incerti, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
**53.5. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
**53.11. Cadeddu, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Per i comuni della provincia di Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, per i quali lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 57, comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato prorogato al 31 dicembre 2021, il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2021 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
53.10. Grillo.

  Sostituire il comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificata dall'articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n. 26 con il seguente:

   «200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, contestualmente, il raggiungimento del Livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1 comma 797 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà di cui all'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 e del Fondo politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 328 del 2000 attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
53.3. Ruffino.

  Dopo il comma 2 dell'articolo 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è aggiunto il seguente:

  2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) punto 1), o per i quali i Servizi Sociali abbiano accertato una condizione di indigenza.
53.4. Ruffino.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Agevolazioni sui rapporti di locazione e concessione di immobili degli enti locali)

  1. In ragione delle perduranti difficoltà dovute alle sospensioni delle attività economiche, disposte a decorrere dal mese di marzo 2020 con i provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia da virus COVID-19 e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, gli enti locali, nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono deliberare agevolazioni a favore dei titolari di rapporti di locazione e concessione amministrativa di immobili, di proprietà degli enti stessi, ad uso diverso da quello abitativo, a condizione che gli stessi titolari ne facciano richiesta e dimostrino di aver avuto nel 2020 una significativa riduzione di fatturato o una documentata perdita economica, conseguente alla crisi epidemica da COVID-19, sulla base di criteri definiti dall'ente proprietario.
  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono consistere, anche cumulativamente:

   a) in una riduzione del canone di locazione dovuto per l'anno 2020 e per un ammontare non superiore al 30 per cento del canone mensile pattuito in contratto e per un massimo di dieci mensilità;

   b) in una proroga contrattuale di durata non superiore a 24 mesi, all'attuale canone pattuito, per i contratti con scadenza entro il dicembre del 2022, in modo da favorire il graduale recupero delle perdite subite nel periodo indicato al precedente comma e l'ammortamento degli eventuali documentati investimenti effettuati o programmati;

   c) in una rateazione straordinaria, fino a 60 mensilità e senza applicazione di interessi, del debito maturato durante il 2020 per effetto di mancati pagamenti dovuti alla pandemia, anche nel caso in cui il rapporto contrattuale risulti cessato nel corso del 2020 o entro il 31 marzo del 2021;

   d) nella possibilità per l'ente di accettare anche nel corso del 2021 cessioni di credito riferite a benefici fiscali maturati nel corso del 2020 dai titolari dei contratti relativamente agli immobili oggetto di locazione o concessione.

  3. In ragione delle sospensioni delle attività socio-culturali o di interesse generale disposte a decorrere dal mese di marzo 2020 con i provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia da virus COVID-19 e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, gli enti locali proprietari di beni immobili affidati sulla base di un piano economico finanziario possono concordare, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori 36 mesi, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.
53.08. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di misure antiriciclaggio nelle esecuzioni immobiliari)

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

   «e-bis) i professionisti delegati nominati dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, nonché i curatori, i commissari giudiziali e i liquidatori giudiziali nominati dal tribunale nelle procedure concorsuali. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e seguenti del presente decreto»;

   all'articolo 22, dopo il comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

   «5-quater. Nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal presente decreto a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari». All'articolo 586, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice dell'esecuzione deve attestare l'avvenuta acquisizione da parte del delegato alla vendita della documentazione di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e può sospendere la vendita».
   È istituita, presso il Ministero della giustizia, la banca dati per le aste giudiziarie contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione dell'intestatario del conto stesso, le relazioni di stima e i relativi dati, nonché i dati relativi alle aggiudicazioni e alle vendite. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario sono messi a disposizione dell'autorità giudiziaria civile e penale.
   Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, con decreto del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. All'articolo 580, secondo comma, del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: «La cauzione deve essere restituita con le stesse modalità con le quali è stata prestata e nel medesimo conto corrente utilizzato nella prestazione della stessa.».
   Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
53.03. Manzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Cassa Prestanza Bari – Facoltà di finanziamento welfare aziendale)

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a casse di previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
53.07. Tateo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Semplificazione e accelerazione erogazione contributi affitto e morosità incolpevole in ambito di emergenza sanitaria anno 2021)

  1. Al fine di affrontare l'aggravamento dell'emergenza abitativa e ridurre l'incidenza delle sentenze di sfratto per morosità incolpevole, derivante dalla crisi economica intervenuta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente all'anno 2021, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle regioni e l'Anci, le risorse dei fondi contributo affitto, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, stanziate per gli anni 2020 e 2021, sulla base delle ripartizioni per singole regioni già utilizzate negli anni precedenti, sono ripartite direttamente ai comuni ad alta tensione abitativa.
  2. I citati comuni, entro trenta giorni dalla ripartizione di cui al comma 1, definiscono modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto- legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. I comuni privilegiano modalità telematiche di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi al conduttore richiedente aventi i requisiti vigenti, entro trenta giorni dall'invio della richiesta di contributo. Il conduttore, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del contributo, presenta all'ufficio erogatore la dimostrazione di aver versato al locatore il contributo percepito.
  3. I contributi affitto di cui al comma 2 possono essere erogati direttamente ai locatori, previo impegno a non procedere nell'intimazione di sfratto per morosità verso il conduttore avente i requisiti per accedere al citato contributo.
  4. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi relativi a contributi affitto emanati da regioni e comuni entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
53.010. Fassina.

  Dopo articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Semplificazione e accelerazione erogazione contributi affitto e morosità incolpevole in ambito di emergenza sanitaria anno 2021)

  1. Al fine di affrontare l'aggravamento dell'emergenza abitativa e ridurre l'incidenza delle sentenze di sfratto per morosità incolpevole, derivante dalla crisi economica intervenuta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente all'anno 2021, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle regioni e l'Anci, nonché il Direttore Generale dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità di presentazione delle domande alla Agenzia delle entrate per l'erogazione diretta dei contributi affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ai richiedenti aventi i requisiti vigenti.
  2. L'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, eroga direttamente al conduttore richiedente il contributo affitto di cui al medesimo comma 1. Il conduttore, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del contributo, presenta all'Agenzia delle entrate la dimostrazione di aver versato al locatore il contributo percepito.
  3. L'erogazione diretta dei contributi affitto avviene fino a concorrenza delle risorse disponibili per l'anno 2020 e 2021 sui fondi di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998, n. 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
  4. I contributi affitto di cui al comma 1 possono essere erogati direttamente ai locatori, previo impegno a non procedere nell'intimazione di sfratto per morosità verso il conduttore avente i requisiti per accedere al citato contributo.
  5. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi relativi a contributi affitto emanati da regioni e comuni entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
53.13. Fassina.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 797 sono inseriti i seguenti:

   «797-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 797, nonché al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma nella prospettiva del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi sociali ivi definiti, i comuni e gli ambiti territoriali aventi un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente superiore a 1 a 6.500 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, possono utilizzare fino al 50 per cento della quota assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.
   797-ter. Ai comuni e agli ambiti territoriali che, ai sensi del comma 797-bis, utilizzano almeno il 40 per cento della quota assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato al fine di raggiungere il rapporto di 1 a 6.500 tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente, il contributo di cui alla lettera a) del comma 797 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000».
53.01. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Disposizioni per uniformare le misure urgenti di solidarietà)

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata sono individuati, ai fini di cui al comma 2, le modalità di utilizzo delle risorse stanziate in favore dei Comuni a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, sussidi straordinari ovvero qualsiasi altra forma di sostegno, adottati in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché i criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di avvalimento degli enti del Terzo settore.
  2. L'accordo di cui al comma 1 è volto all'individuazione di forme uniformi di gestione delle risorse stanziate per le misure di cui al comma 1, alla definizione di procedure semplificate di erogazione delle stesse, nonché per garantire la parità di trattamento e l'equo accesso agli interventi di sostegno alle persone indigenti e ai nuclei familiari in stato di bisogno, anche ai fini della presa in carico e della definizione del progetto personalizzato.
  3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni adottano un regolamento atto a recepire i contenuti dell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  4. I comuni che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, esercitano in forma associata le funzioni sociali negli ambiti sociali territoriali adottano congiuntamente il regolamento di cui al comma 3.
  5. I regolamenti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore a decorrere della data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e, comunque, non prima del 1 gennaio 2022.
53.04. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Contributo ai comuni che hanno subìto tagli del fondo di solidarietà comunale)

  1. Per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 15 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 15.000 abitanti che hanno subìto tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2021, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subìto per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
53.06. Belotti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Estensione bonus 110 per cento a immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale)

  1. All'articolo 109, comma 9 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) dalle amministrazioni comunali su immobili di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà».

  2. Ai fini del comma 1, per l'anno 2021 sono destinati, 500 milioni di euro, alle amministrazioni comunali che hanno immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale. Le risorse saranno ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il citato decreto oltre che stabilire criteri, modalità e forme di monitoraggio di erogazione e utilizzo dei contributi di cui al presente comma, dovrà prevedere le modalità contabili affinché eventuali risorse non impegnate né utilizzate possano rimanere nella disponibilità anche nell'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 77-bis, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
53.011. Fassina.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Esenzione versamento IMU 2021 per locatori immobili soggetti a sospensione azioni di rilascio)

  1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio nel periodo 18 marzo 2020 – 31 dicembre 2021 non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 740 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per l'anno 2021. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze in relazione al minor gettito accertato derivante dall'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente periodo, viene assegnato un importo incrementale nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2021 al Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, al fine di garantire e distribuire le quote ristorative necessarie a compensare i comuni della minore entrata secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti delle legge n. 232 del 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 680 milioni.
53.013. Fassina.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Contribuzione privata volontaria alla contabilità pubblica)

  1. In ragione della crisi economica derivante dalla pandemia da COVID-19, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per il sostegno delle famiglie e alla imprenditorialità destinati a:

   a) fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   b) contributo di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

   c) fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, ai fini della contribuzione volontaria, da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini, ai predetti Fondi.
53.05. Iorio.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Esclusione accertamento Ise locatori immobili soggetti a sospensione azioni di rilascio)

  1. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.
53.012. Fassina.

  Dopo articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Indennità a locatori immobili soggetti a sospensione azioni di rilascio)

  1. Ai locatori di immobili ad uso abitativo interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio nel periodo 18 marzo 2020 – 31 dicembre 2021 è riconosciuta un'indennità pari, per ciascun mese di sospensione, al corrispondente canone pattuito in sede di registrazione del contratto, dietro presentazione di un'istanza attestante la sussistenza dei requisiti previsti da inoltrare all'Agenzia delle entrate che provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. La disposizione di cui al presente comma opera nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 77 comma 7 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 640 milioni.
53.14. Fassina.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Senza ulteriori oneri per la finanza pubblica le regioni e le province autonome provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, all'approvazione di un atto regolamentare specifico che normi le misure urgenti di solidarietà e le erogazioni straordinarie o «una tantum» a favore della popolazione in stato di bisogno.
  2. L'atto di cui al comma 1 dovrà individuare i criteri oggettivi e di valutazione multidimensionale per l'accesso alle eventuali misure a garanzia del diritto delle persone coordinandone l'azione con i servizi sociali territoriali degli Ambiti sociali. Gli EELL e gli Ambiti sociali recepiscono quanto disposto dalle regioni e dalle province autonome al fine di garantire il diritto a tutte le persone di pari accesso e trattamento.
  3. Tale disposizione dovrà definire, altresì, la compatibilità e le eventuali deroghe con le ulteriori misure economiche regionali e locali in vigore a fronte di situazioni straordinarie e non prevedibili di difficoltà del singolo o del nucleo familiare concernenti: abitazione, salute o per l'istruzione ed educazione dei figli minorenni.
  4. I provvedimenti approvati sono inviati entro 15 giorni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il necessario coordinamento delle normative nazionali in materia.
  5. L'introduzione di eventuali ulteriori misure emergenziali o di intervento straordinario da parte di comuni, regioni e province e dello Stato dovranno altresì considerare, ai fini dello stanziamento complessivo, gli eventuali oneri amministrativi e professionali da parte dei comuni/Ambiti sociali destinando una percentuale non inferiore al 5 per cento complessivo dello stanziamento alla gestione della medesima misura.
53.014. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Applicazione del canone unico alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio)

  1. La lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituita dalla seguente:

   «a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché delle aree private sulle quali risulta costituita servitù di pubblico passaggio».
53.09. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Claudio Borghi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure straordinarie emergenze alimentari)

  1. Senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, approvano un atto regolamentare specifico che disciplini i criteri oggettivi e di valutazione multidimensionale per l'accesso a future misure urgenti di solidarietà e interventi straordinari o «una tantum» a favore della popolazione in stato di bisogno, stabilendo le modalità di coordinamento con i servizi sociali territoriali degli Ambiti sociali ai fini di tali erogazioni e la compatibilità e cumulabilità delle stesse con le ulteriori misure economiche regionali in vigore a fronte di situazioni straordinarie e non prevedibili di difficoltà del singolo o del nucleo familiare concernenti abitazione, salute o per l'istruzione ed educazione dei figli minorenni.
  2. Gli atti regolamentari approvati ai sensi del comma 1 sono inviati entro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 15 giorni dalla loro adozione per il necessario coordinamento con le normative nazionali in materia.
  3. Gli enti locali e gli Ambiti territoriali sociali recepiscono quanto disposto dalle regioni e dalla province autonome ai sensi del comma 1 al fine di garantire parità di accesso e trattamento a tutti i potenziali beneficiari delle misure e degli interventi, nonché il diritto alla presa in carico unitaria ed al progetto personalizzato.
  4. In caso di introduzione di misure emergenziali o di intervento straordinario ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente articolo 53 da parte di comuni, regioni e province autonome o dello Stato, il 10 per cento dello stanziamento complessivo per tali misure dovrà essere destinato alla gestione delle stesse, tenendo conto degli oneri amministrativi e professionali che comuni e Ambiti territoriali sociali devono sostenere per l'erogazione.
53.02. Noja, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. In conseguenza delle maggiori povertà conseguenti all'emergenza pandemica da virus COVID-19, il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, quale contributo a favore degli enti locali come compartecipazione alle maggiori spese da essi sostenute per la gestione delle RSA, case di riposo, istituti di ricovero e comunità assistenziali.
  2. Previa intesa in sede di conferenza unificata sono individuati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «800» e «100», rispettivamente con le parole: «750» e «50».
53.016. Novelli, Bagnasco, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione)

  1. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, sono assegnate risorse pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
53.015. Novelli, Cannizzaro.

ART. 54.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure a sostegno dei bilanci degli enti di area vasta)

   1. Il debito accumulato al 1° gennaio 2021 dagli enti di area vasta in dissesto finanziario, a seguito del contributo al contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non corrisposto per incapienza dei versamenti di imposta di cui all'articolo 1, comma 419 della citata legge, è azzerato ovvero ridotto nel limite di spesa massima complessiva, sotto forma di minori entrate, di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
   2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, individua le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
   3. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
54.04. Prestigiacomo, Pella.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure a sostegno dei bilanci degli enti di area vasta)

   1. Al fine di garantire la piena operatività degli enti di area vasta in dissesto finanziario è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
   2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, procede al riparto delle risorse di cui al comma 1, sotto forma di contributo diretto agli enti di cui al medesimo comma.
   3. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
54.05. Prestigiacomo, Pella.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure a sostegno dei bilanci degli enti di area vasta)

   1. Al fine di sostenere gli enti di area vasta in dissesto finanziario è autorizzata una spesa complessiva di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate al pagamento di rate di mutuo ovvero al ripianamento di posizioni debitorie prodottesi a seguito di anticipazioni di liquidità.
   2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, procede al riparto delle risorse di cui al comma 1, sotto forma di contributo diretto agli enti di cui al medesimo comma.
   3. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
54.06. Prestigiacomo, Pella.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

   1. All'articolo 13, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».
   2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
*54.02. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
*54.03. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Modifiche alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

   1. All'articolo 100, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «la Provincia autonoma di Bolzano disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento disciplinano».
54.01. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.
(Inammissibile)

ART. 55.

  Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

   a-bis) alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo: «Il Fondo di cui al precedente periodo è destinato al ristoro parziale anche della Provincia autonoma di Trento a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione della imposta provinciale di soggiorno di cui all'articolo 15 della legge della provincia autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8».
*55.3. Emanuela Rossini.
*55.9. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di promuovere la ripresa della mobilità turistica e delle relative attività di trasporto con autobus, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese esercenti servizi di trasporto con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico sono esonerate dal 1° luglio 2021 sino al 31 dicembre 2022 dal pagamento delle tariffe di accesso alle zone a traffico limitato di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  1-ter. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 dicembre 2021 per l'anno 2021 ed entro il 31 dicembre 2022 per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 795 milioni di euro e le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 75 milioni di euro.
**55.11. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**55.10. Baldini, Dall'Osso.
**55.13. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

   1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge 160 del 2019. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
   1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
55.5. Frassini, Ribolla, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articolo 62 e 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge n. 160 del 2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali.
55.4. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» sono inserite le seguenti: «nonché le imprese, associazioni e fondazioni che operano nel settore dell'organizzazione e promozione di eventi, fiere, manifestazioni, spettacoli o altre iniziative assimilabili per la realizzazione delle medesime»;

   b) al comma 6, le parole: «330 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «430 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
55.8. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo».

   b) al comma 1-ter, al terzo periodo, le parole: «del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto», sono sostituite dalle seguenti: «da 25 euro a 500 euro».
*55.7. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.
*55.12. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*55.6. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*55.1. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*55.2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

   «4-quater. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 possono assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e a livello territoriale un rappresentante delle regioni».
55.06. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Incremento contributo per spese di investimenti ai piccoli comuni)

  1. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 29, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di ulteriori 150 milioni di euro. L'importo aggiuntivo è riservato ai comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti ed è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 30 luglio 2021, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30 della citata legge. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e già oggetto del finanziamento. Gli enti beneficiari sono tenuti, a pena di revoca del contributo aggiuntivo, ad iniziare i lavori entro il 30 novembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni per l'anno 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente decreto.
55.03. Ruffino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure urgenti per il contrasto all'emergenza costituita dalla proliferazione degli ungulati nella Regione Piemonte)

  1. Al fine di affrontare in modo efficace e tempestivo l'emergenza della proliferazione degli ungulati, riconosciuta quale conseguenza delle misure di limitazione degli spostamenti e delle attività umane adottate per il contrasto alla diffusione della pandemia COVID-19, alla regione Piemonte è trasferita la somma di euro 10 milioni, da destinare alla definizione di una struttura commissariale volta alla gestione dell'emergenza.
  2. Le risorse del comma 1 sono altresì impiegate per l'assunzione di nuove guardie venatorie e per il pagamento dei risarcimenti dovuti agli agricoltori.
  3. Agli oneri finanziari conseguenti alle misure previste dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente decreto.
55.05. Ruffino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate)

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, o anche attraverso l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.
*55.02. Ruffino.
*55.09. Ripani.
*55.010. Pella.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Ulteriori proroghe in materia di enti locali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 817, dopo le parole: «tariffe», sono aggiunte le seguenti: «ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi»;

   b) al comma 819, lettera b), dopo le parole: «a uso privato», sono aggiunte le seguenti: «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza».
55.07. Ribolla, Frassini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo per il sostegno alle pro loco)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito il «Fondo per il sostegno alle pro loco», con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2020, finalizzato a sostenere la ripresa dell'attività delle pro loco. Le modalità di assegnazione e riparto del Fondo sono definite con decreto del Ministro del turismo da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente decreto.
55.04. Ruffino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Incremento del fondo per contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

  1. All'articolo 23-bis, comma 1, primo periodo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
55.08. Casa, Brescia, Baldino, De Carlo, Elisa Tripodi, Alaimo.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle parole: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione.
55.01. Ruffino.

ART. 56.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 44, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il secondo periodo è così riformulato: «La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente in sei quote annuali costanti a decorrere dall'anno successivo a quello di conclusione del piano di ammortamento originario».
56.1. Morassut.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali e ulteriori misure a favore degli enti locali)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 51-bis, è inserito il seguente:

   «51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 200 milioni di euro, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 maggio 2021. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2021. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;

   b) al comma 52, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'ampliamento degli enti beneficiari, nello scorrimento della graduatoria di cui al comma 51-ter, il fondo cassa ivi considerato è ridotto di un importo pari alla somma dei contributi già acquisiti dallo stesso ente per effetto delle assegnazioni intervenute con i decreti ministeriali 31 agosto 2020, 7 dicembre 2020 e 3 maggio 2021, moltiplicata per 25.»;

   c) al comma 56, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque mesi»;

   d) al comma 57, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «È ammesso l'utilizzo dei CIG non ancora perfezionati. Per importi inferiori a 40 mila euro è consentito l'utilizzo dello SMART CIG».

  2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure selettive già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
  3. All'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis, Per il finanziamento di un programma sperimentale di creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città capoluogo di provincia, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono aggiornate le modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ai fini dell'applicazione del comma 1-bis del medesimo articolo come introdotto dal comma 3, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.
  5. Il termine di cui all'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere esteso sino a ventiquattro mesi complessivi.
  6. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni fino a 3 mila abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  7. Il Fondo di cui al comma 6 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 6 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio- assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dello stesso.
  9. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
  10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 6, pari a 235 milioni di euro per l'anno 2021 e 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
56.012. Fragomeli, Ubaldo Pagano, Topo, Ciagà, Sani, De Micheli, Buratti, Navarra.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 51-bis, è inserito il seguente:

   «51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 200 milioni di euro, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 maggio 2021. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2021. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;

   b) al comma 52, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'ampliamento degli enti beneficiari, nello scorrimento della graduatoria di cui al comma 51-ter, il fondo cassa ivi considerato è ridotto di un importo pari alla somma dei contributi già acquisiti dallo stesso ente per effetto delle assegnazioni intervenute con i decreti ministeriali 31 agosto 2020, 7 dicembre 2020 e 3 maggio 2021, moltiplicata per 25.»;

   c) al comma 56, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque mesi»;

   d) al comma 57, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «È ammesso l'utilizzo dei CIG non ancora perfezionati. Per importi inferiori a 40 mila euro è consentito l'utilizzo dello SMART CIG».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
56.015. Topo, Navarra.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. In relazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 – Direttiva 2008/50/CE, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma per la Commissione europea dovranno evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 164 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di 190 milioni di euro per l'anno 2023, di 77 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. All'onere si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, a valere sugli stanziamenti previsti sui Fondi di cui:

   a) all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 74 milioni di euro per l'anno 2021, per 77 milioni di euro per l'anno 2024 e per 10 milioni di euro per l'anno 2025;

   b) all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 90 milioni di euro per l'anno 2021, per 200 milioni di euro per l'anno 2022, per 190 milioni di euro per l'anno 2023.
56.02. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Azioni per la riforestazione)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per il finanziamento di un programma sperimentale di creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città capoluogo di provincia, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono aggiornate le modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ai fini dell'applicazione del comma 1-bis del medesimo articolo come introdotto dal comma 1, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
56.017. Ciagà, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Finanziamento di spese correnti una tantum correlate all'emergenza sanitaria in atto con entrate ordinariamente destinate agli investimenti)

  1. Fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, di cui al comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli Enti Locali, anche in disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, possono utilizzare, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, la predetta quota destinata di avanzo di amministrazione, anche presunto, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza da COVID-19, anche attraverso attività di sostegno e di supporto economico, anche indiretto, a cittadini ed imprese del territorio di competenza.
  2. In funzione della necessità di reperire risorse correnti aggiuntive per far fronte alle spese derivanti dall'emergenza COVID-19, per le annualità 2021-2022 le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano al bilancio degli enti locali.
  3. In funzione della necessità di sostenere spese improrogabili ed urgenti derivanti dalla gestione dell'emergenza COVID-19, gli interessi per l'annualità 2021 derivanti dall'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a totale carico del bilancio dello Stato.
56.010. Baldino, Francesco Silvestri, Bella, Salafia, Daga, Tuzi, Flati.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il «Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria», di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro, agli Enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, al 31 dicembre, registrino un utilizzo di cassa non rimborsato, nell'ultimo triennio, superiore al 10 per cento delle entrate correnti di ciascun anno.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima, in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di Tesoreria fino al rimborso integrale dell'intera somma.
  3. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 sono destinate all'incremento della dotazione del medesimo Fondo.
56.011. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

  1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle regioni e dalle province autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
56.020. Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. All'articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, nonché in giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni e non sono soggette al pagamento dell'imposta di registrazione di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.».
56.05. Bella, Tuzi, Daga, Baldino, Flati, Francesco Silvestri, Salafia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Rinnovo concessioni)

  1. In ragione dell'emergenza da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis della legge 21 maggio 2021 n. 69. Entro tale data possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva di cui all'Allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al periodo precedente.
56.018. Fassina, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. All'articolo 15-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali relativamente ai beni immobili insistenti sul loro territorio possono disporre, con norma regolamentare, che negli atti di compravendita o di trasferimento della proprietà, i venditori diano prova della regolarità del pagamento dei tributi locali afferenti l'immobile ed i notai in caso di mancata verifica di tale regolarità né diano comunicazione telematica ai comuni entro i termini previsti per la registrazione.
56.06. Salafia, Bella, Baldino, Tuzi, Daga, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(IVA ridotta su opere e cura del verde pubblico)

  1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento, ai sensi del numero 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il testo unico IVA, – le opere e cura per il verde pubblico realizzate direttamente dagli enti locali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
56.016. Ciagà, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni per Roma Capitale)

  1. Al fine di assicurare, anche in ragione delle perdite di gettito causate dall'emergenza COVID-19, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, nonché per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riconosciuto, per l'anno 2021, a Roma Capitale un contributo straordinario di euro 200 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
56.08. Baldino, Flati.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, nonché quelli delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, sono devoluti ai comuni e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.».
56.09. Daga, Baldino, Flati, Francesco Silvestri, Tuzi, Salafia, Bella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Rideterminazione canoni demaniali marittimi per le occupazioni di suolo pubblico)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, sono aggiunte le seguenti parole: «fatte salve le attività economiche non connesse alla balneazione svolte su aree demaniali marittime, ovvero poste in essere da operatori commerciali su aree pubbliche, il cui corrispettivo è stabilito in euro 500.».
56.019. Fassina.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) le partecipazioni azionarie, i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti, e le quote di fondi comuni di investimento che abbiano come finalità esclusiva la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del presente comma;».
56.03. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure in materia di equilibrio economico degli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non trova applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale.».
56.07. Vignaroli, Flati, Fassina.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifica alla legge n. 350 del 2003)

  Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunta in fine la seguente lettera:

   «j) le quote di fondi comuni di investimento che abbiano come finalità esclusiva la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del presente comma;»
56.04. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure atte a favorire l'impiego di farmaci equivalenti)

  1. All'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato.
56.01. Fioramonti, Muroni, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Facoltà assunzionali enti locali)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure selettive già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
56.014. Topo.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni per il rilascio del codice identificativo di gara)

  1. All'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento alle verifiche effettuate fino all'entrata in vigore del presente provvedimento, le verifiche sull'avvio dei lavori con esito negativo in quanto riferite a Smart Cig in luogo del Cig ordinario sono riconsiderate, previa dichiarazione dell'avvenuto affidamento dei lavori di progettazione, firmata dal rappresentante legale dell'ente e dal funzionario incaricato dell'affidamento».
56.013. Fragomeli, Topo.

ART. 57.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Cancellazione debito sanitario regione Calabria)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obblighi posti a carico del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'adozione del programma operativo per la gestione dell'emergenza, il termine di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 842, secondo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2021.
  2. Al fine di sostenere la regione Calabria nell'appianamento del debito contratto in ambito sanitario, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
  3. Il Commissario ad acta entro il 31 dicembre 2021 individua il totale dell'ammontare dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 dagli enti sanitari della regione e la comunica al Ministero dell'economia delle finanze e al Ministero della salute.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro della salute, autorizza l'erogazione di un contributo straordinario a favore della regione Calabria, nel limite di spesa di cui al comma 2, esclusivamente finalizzato alla liquidazione dei debiti attestati dalla comunicazione di cui al comma 3. Con il medesimo decreto sono altresì individuate la tempistica dei pagamenti dei debiti, le modalità con cui debbono avvenire i pagamenti nonché le procedure di verifica degli avvenuti pagamenti. Il decreto di cui al presente comma individua anche le certificazioni richieste circa l'attestazione di veridicità del contenuto della comunicazione di cui al comma 2.
  5. In caso di inadempienza da parte della regione Calabria nell'utilizzo del contributo di cui al comma 4, di destinazione a finalità anche parzialmente diverse da quella indicata al comma 2, ovvero in caso di mancato rispetto delle tempistiche individuate dal decreto di cui al medesimo comma, alla regione Calabria si applica una sanzione corrispondente alla restituzione della quota di contributo inutilizzata, destinata a finalità diversa da quella consentita ovvero erogata in ritardo rispetto alle tempistiche individuate. Alla restituzione si provvede mediante corrispondente riduzione della quota annuale di trasferimento di risorse da parte dello Stato.
  6. All'onere di cui al comma 2, quantificato in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 800 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto-legge, quanto a 1.200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
57.032. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Facoltà finanziamento welfare aziendale per enti locali)

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a casse di previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modificazioni;

   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
*57.022. D'Attis.
*57.018. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni)

  1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «diritto dell'Unione europea» le parole: «sono obbligati» sono sostituite con la seguente: «possono» e dopo le parole: «contratti di lavori, servizi e forniture», sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),»;

   b) al primo periodo, le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice»;

   c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.».
57.010. Mura, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)

  1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2021 e 2022, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000. Gli importi di cui al presente comma, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.
  3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 200 milioni per il 2021 e di 600 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
*57.027. Paolo Russo.
*57.026. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente)

  1. I Comuni definiscono le istanze di condono presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  2. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003.
  3. I comuni provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  4. Il procedimento per la concessione degli incentivi di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze.
57.029. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il comma 200 è sostituito con il seguente:

   «200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, contestualmente, il raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1 comma 797 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà di cui all'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 e del Fondo politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 328 del 2000 attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
57.035. Pella.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
57.020. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni in materia di volontariato, di protezione civile e di terzo settore)

  1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 32, comma 3, dopo le parole: «ivi compresi i gruppi comunali» sono aggiunte le seguenti: «intercomunali e provinciali»;

   b) all'articolo 32, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Ai fini di cui all'articolo 32, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i gruppi comunali, i gruppi intercomunali ed i gruppi provinciali di protezione civile sono equiparati alle organizzazioni di volontariato»;

   c) all'articolo 35, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai gruppi comunali, intercomunali e provinciali di cui al presente articolo non trova applicazione il limite di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta e i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile di cui all'articolo 35, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».
57.017. Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Sostegno alla regione Calabria per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico)

  1. Per sostenere gli interventi della regione Calabria atti a prevenire e mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e contenere i danni causati da questi fenomeni, le somme iscritte sul capitolo 74449/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 18, articolo 3, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021, 2022.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
57.034. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di DURC)

  1. All'articolo 264, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;» sono aggiunte le seguenti: «. La presente lettera si applica sino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)” approvato dalla Commissione europea;».
  2. All'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8-septies è aggiunto il seguente:

   «8-opties. Le disposizioni di cui al comma 8-bis non si applicano nei casi in cui si tratta di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici derivanti da strumenti di agevolazione di carattere straordinario e legati all'emergenza epidemiologica COVID-19, fino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)” approvato dalla Commissione europea».
57.04. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Al fine di realizzare, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, interventi in grado di accrescere il livello della dotazione trasportistica – materiale e immateriale – e di migliorare la mobilità interna ed esterna dei siti di interesse turistico caratterizzati da particolare pregio storico e culturale, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per il 2021 per il finanziamento dei progetti ammissibili e non finanziati presentati nell'ambito dell'avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 in data 21 marzo 2020, relativo alla manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Asse C «Accessibilità turistica» del Programma «Infrastrutture e Reti» 2014-2020.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto-legge.
57.06. Ubaldo Pagano, Lattanzio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Gestione di bilancio degli enti parco nazionali)

  1. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
57.03. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per l'anno 2021, relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2021. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali.
57.019. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dai movimenti e dalle liste civiche che aderiscono alle previsioni del codice di autoregolamentazione di cui al periodo precedente, possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le proposte di candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni; la Commissione verifica le proposte di candidature presentate dai partiti, dalle formazioni politiche, dai movimenti e dalle liste civiche entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni».
57.031. Occhiuto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle regioni)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

   «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1».
57.011. Lorenzin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 817 dopo la parola: «tariffe» sono aggiunte le seguenti: «ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi»;

   b) al comma 819, lettera b), dopo le parole: «a uso privato» sono aggiunte le seguenti: «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza».
57.021. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Modifica contratti aziende concessionarie della riscossione per gli enti locali)

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.
57.030. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Riparto dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'identificazione dei comuni ammessi a presentare apposita domanda si fa riferimento alla media della popolazione residente calcolata sulla base dei dati Istat riferiti al 1° gennaio 2018, 1° gennaio 2019 e 1° gennaio 2020.».
57.015. Manzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
57.08. Ubaldo Pagano, Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Ai fini dell'accelerazione della spesa pubblica, i comuni che nel corso del quinquennio 2021-2025 presentano entrate da alienazione delle reti del gas a seguito dell'espletamento di una procedura a evidenza pubblica sono autorizzati ad applicare le suddette entrate al solo fine di rimborsare eventuali oneri contrattuali di parte corrente dovuti al gestore uscente e limitatamente agli oneri da rimborsare in conseguenza agli esiti risultanti dalla precedente gara d'ambito per l'assegnazione della gestione delle reti.
57.016. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga termini in materia di concessioni)

  1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle medesime concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
57.09. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

    «1) dopo le parole: “le seguenti modalità semplificate di svolgimento” sono aggiunte le seguenti: “e conclusione”;

    2) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   “c-bis) l'espletamento di due sole prove e della valutazione dei titoli, ove prevista dal bando, qualora la procedura concorsuale sia in corso di espletamento”».
57.05. Ubaldo Pagano, Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Al fine di completare la rete nazionale di monitoraggio per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi meteorologici, idraulici ed idrogeologici, è autorizzato a favore della Protezione Civile della regione Puglia un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2021, per l'acquisto di mezzi, attrezzature e per l'installazione ed il potenziamento della rete radar del Centro Funzionale Decentrato.

  Conseguentemente, all'articolo 77, al comma 7 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
*57.07. Ubaldo Pagano.
*57.036. Cattaneo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Modifiche alla legge 20 maggio 2016, n. 76)

  1. All'articolo 1, comma 37, dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223» aggiungere le seguenti: «ovvero alla stipula di un contratto di convivenza, nel caso in cui il convivente del cittadino dell'Unione sia uno straniero non ancora in possesso di un titolo di soggiorno idoneo all'iscrizione anagrafica».
57.01. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Contenzioso enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: «il corretto funzionamento degli uffici,» sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi il comma 5 dell'articolo 7 ed il comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65».
57.028. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire la piena funzionalità degli enti locali, in via straordinaria I comuni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2020 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi tre anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato ed in servizio presso l'amministrazione procedente.
  2. A tal fine, inoltre, nel triennio 2021- 2023, i comuni possono bandire in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale, ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa e in qualità di lavoratori soprannumerari, procedure concorsuali riservate, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

   a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di almeno un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso riservato;

   b) risulti in servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso riservato;

   c) maturi, alla data del 31 dicembre 2023, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi tre anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
57.025. Casino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Miglioramento capacità di riscossione dell'imposta di soggiorno)

  1. Al fine di migliorare la capacità amministrativa dei comuni interessati, la fondazione Ifel di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, realizza attività di supporto, anche mediante la realizzazione di una piattaforma digitale, volte a migliorare la capacità di riscossione e di gestione dei procedimenti amministrativi relativi all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e le regole di rendicontazione delle spese.
  3. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
57.023. D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Esenzione dalla prima rata dell'IMU per i proprietari di immobili oggetto di provvedimento di sfratto esecutivo e compensazione per i comuni)

  1. A parziale compensazione delle perdite economiche conseguenti dall'impossibilità di porre in esecuzione provvedimenti di rilascio degli immobili in conseguenza della sospensione prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili oggetto dei suddetti provvedimenti di rilascio.
  2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente decreto.
57.02. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Sospensione termini per l'abbattimento della prima casa)

  1. Fatti salvi i casi in cui non sia possibile garantire la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture, anche in riferimento all'assetto idrogeologico, su verifica dell'autorità comunale competente e della protezione civile, al fine di evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'esecuzione degli ordini disposti dalla Autorità Amministrativa o Giudiziaria di demolizione e dei relativi provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti a casa familiare i cui membri non siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
  2. Il Tribunale territorialmente competente può ordinare con provvedimento motivato, su istanza di chi vi abbia un interesse attuale, concreto e giuridicamente rilevante, la prosecuzione della procedura di demolizione e di rilascio sospesa ai sensi del primo comma, qualora ricorrano gravi e urgenti motivi per la tutela della incolumità pubblica.
57.033. Spena, Paolo Russo, Casciello, Sarro, Pella.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure riguardanti il comune di Matera)

  1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;

   b) al secondo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;

   c) al quinto periodo la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
57.024. Casino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure in favore degli enti locali colpiti dal sisma del 2012)

  1. In favore degli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
57.014. Ferraresi, Zolezzi, Ascari.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga della sospensione dei mutui dei privati e dei termini della esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili dopo gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
  2. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
57.013. Ferraresi, Zolezzi, Ascari.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni in favore dei territori interessati dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20, decreto legislativo 75 del 2017».
57.012. Ferraresi, Zolezzi, Ascari.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per il riconoscimento della lingua dei segni delle minoranze linguistiche riconosciute)

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è inserito il seguente:

   «7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla lingua dei segni e alla lingua dei segni tattile delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori».
57.037. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

ART. 58.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
*58.42. Toccafondi, Del Barba.
*58.116. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
58.1. Longo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e con le seguenti: in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto e, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 231-bis, comma 1, dopo le parole: «2020-2021» sono inserite le seguenti: «e 2021-2022».
58.32. Orfini, De Filippo, Miceli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti con le seguenti: in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti.
58.59. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica non ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine la contrattazione collettiva nazionale definisce l'importo delle retribuzioni aggiuntive spettanti al personale docente, con effetti a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e Ricerca» sottoscritto il 19 aprile 2018, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107;.
58.17. Testamento, Villarosa, Corda.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: siano attivati aggiungere le seguenti: su adesione volontaria,.
58.60. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: quale attività didattica ordinaria.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente: all'articolo 1 comma 17-novies del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 dopo le parole: del presente articolo sono aggiunte le seguenti: nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica.

  Al comma 5 dopo le parole: al comma 4 aggiungere le seguenti: alle scuole per l'infanzia paritarie e e sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
58.56. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rossi, Lattanzio, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
58.99. De Lorenzo, Fassina.

  Al comma 2:

   alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) in considerazione della condizione di emergenza epidemiologica è fatta salva la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022;

   sopprimere il secondo periodo della lettera f).
58.11. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2:

   alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) in considerazione della condizione di emergenza epidemiologica è fatta salva la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022;

   sopprimere la lettera f).
58.16. Lacarra.

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).
*58.46. Toccafondi, Del Barba.
*58.20. Testamento, Villarosa, Corda.
*58.100. De Lorenzo, Fassina.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) l'articolo 419 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito il ruolo unico dei dirigenti tecnici con compiti ispettivi.

   2. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato”»;

   b) all'articolo 420:

    1) al comma 1, le parole da: «, distinti» sino a: «419» sono soppresse;

    2) al comma 2, le parole: «sono ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «è ammesso personale docente ed educativo e dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che siano confermati in ruolo.» e le lettere a), b) e c) sono abrogate;

    3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

    4) al comma 6 le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive,»; le parole: «della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istruzione,»; dopo le parole: «nei limiti dei posti» sono inserite le seguenti: «vacanti e» e le parole: «nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento» sono soppresse;

    5) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili con il relativo punteggio, nel rispetto di modalità e limiti previsti dalla normativa vigente, i programmi delle prove. Le soglie di superamento dalle prove sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente.»;

    6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Il bando di concorso può prevedere una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione.»;

   c) all'articolo 421:

    1) al comma 1: le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive,» e le parole: «o capo del servizio centrale» sono soppresse;

    2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) tre tra dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica»;

    3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione»;

    4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione;»;

    5) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

   d) all'articolo 422:

    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. I concorsi per titoli ed esami di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.
   2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli.»;

    2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;

   e) all'articolo 423:

    1) al comma 1 le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»;

    2) al comma 2 le parole: «ed il colloquio con la valutazione prescritta,» e la parola: «anzidette» sono soppresse; dopo le parole: «dei punti assegnati per i titoli» sono inserite le parole: «, nel limite dei posti messi a concorso»;

    3) i commi 3 e 4 sono abrogati;

   f) l'articolo 424 è abrogato.
58.58. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rossi, Lattanzio, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: quale attività didattica ordinaria.

   2) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

    a) al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) all'articolo 419, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   “1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito il ruolo unico dei dirigenti tecnici con compiti ispettivi.
   2. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.”;

   b) all'articolo 420:

    1) al comma 1 le parole da: “, distinti” sino a: “419” sono soppresse;

    2) al comma 2 le parole: “sono ammessi” sono sostituite dalle seguenti: “è ammesso personale docente ed educativo e dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che siano confermati in ruolo” e le lettere a), b) e c) sono soppresse;

    3) i commi 3, 4 e 5 sono soppressi;

    4) al comma 6 le parole: “ispettore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente tecnico con funzioni ispettive,”; le parole: “della pubblica istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “dell'istruzione,”; dopo le parole: “nei limiti dei posti” sono inserite le seguenti: “vacanti e” e le parole “nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento” sono soppresse;

    5) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili con il relativo punteggio, nel rispetto di modalità e limiti previsti dalla normativa vigente, i programmi delle prove. Le soglie di superamento dalle prove sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente.”;

    6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Il bando di concorso può prevedere una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione”;

   c) all'articolo 421:

    1) al comma 1:

   le parole: “ispettore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente tecnico con funzioni ispettive,”;

   le parole: “o capo del servizio centrale” sono soppresse;

   la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   “a) tre tra dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica”;

   la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   “b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione”;

   la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   “c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione;”;

    2) i commi 2, 3 e 5 sono soppressi”;

   d) all'articolo 422:

    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     “1. I concorsi per titoli ed esami di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.

     2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli.';

    2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono soppressi”;

   e) all'articolo 423:

    “1) al comma 1 le parole: 'ispettore tecnico' sono sostituite dalle seguenti: 'dirigente tecnico con funzioni ispettive'.

    2) al comma 2 le parole: 'ed il colloquio con la valutazione prescritta,' e la parola: 'anzidette' sono soppresse; dopo le parole: 'dei punti assegnati per i titoli' sono inserite le seguenti: ', nel limite dei posti messi a concorso';

    3) i commi 3 e 4 sono soppressi”;

   e) l'articolo 424 è abrogato».

   3) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: al fine di tutelare fino a: qualunque sede della provincia chiesta.

   4) Al comma 5 dopo le parole: al comma 4 aggiungere le seguenti: alle scuole per l'infanzia paritarie e.

   5) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

    5-bis. I commi 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

    «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono richiedere contributi per la concessione in comodato d'uso gratuito agli studenti, appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, di dispositivi digitali dotati di connettività.

    624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di euro 20 milioni.».

    5-ter. All'articolo 1, comma 17-novies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica».
58.55. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini, Nitti, Lattanzio, Colmellere.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, senza recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono disciplinate le modalità e le procedure di svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e nel rispetto del comma 2 del medesimo articolo;.
58.86. Azzolina.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al comma 17, dopo le parole: «i posti» sono aggiunte le seguenti: «di tipo comune dell'organico dell'autonomia»; al comma 17-bis, dopo le parole: «nei ruoli» sono aggiunte le seguenti: «di tipo comune» e dopo le parole: «per i posti» sono aggiunte le seguenti: «di tipo comune».

  Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: legge 20 dicembre 2019, n. 159 aggiungere le seguenti: come modificate dalla lettera a-bis) del comma 2 del presente articolo,.
58.93. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*58.43. Toccafondi, Del Barba.
*58.87. Azzolina.
*58.90. Villani.
*58.18. Testamento, Villarosa, Corda.
*58.117. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: e le disposizioni fino alla fine.
**58.92. Iovino.
**58.81. Fusacchia.

  Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell'articolo 231-bis, dopo le parole: «2020-2021» sono inserite le seguenti: «e 2021-2022».

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 600 milioni.
58.91. Villani.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell'articolo 231-bis, le parole: «dell'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022».
58.103. De Lorenzo, Fassina.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato non possono chiedere il trasferimento in altra istituzione scolastica prima di tre anni scolastici, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, commi 5 e 6, della medesima legge.».
58.94. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) al fine di garantire la continuità didattica ed evitare situazioni di disparità fra il personale dello stesso profilo assunto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2017, per i docenti la cui immissione in ruolo sia stata disposta dall'anno scolastico 2021/2022 e per i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/ 2021 da procedura concorsuale di cui al DDG 85/2018, saranno definiti in sede contrattuale le modalità ed i criteri della mobilità con lo scopo di incentivare la permanenza nella prima sede di titolarità.
58.104. Fratoianni, Fassina.

  Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 297, le parole: «l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso» sono soppresse. Le parole: «cinque anni scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni scolastici». Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
*58.120. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*58.10. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) il comma 17-octies dell'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e il comma 3, dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono abrogati.
**58.14. Lacarra.
**58.9. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**58.119. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
**58.76. Bucalo, Foti, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 297, le parole: «l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso» sono soppresse; le parole: «cinque anni scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni scolastici». Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
58.15. Lacarra.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: tre anni scolastici, aggiungere le seguenti: e al secondo capoverso, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «nei casi di assegnazione provvisoria per motivi familiari e».
58.101. De Lorenzo, Fassina.

  All'articolo 58, comma 2, lettera f), dopo le parole: due anni aggiungere il seguente periodo: Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione tanto nell'ambito della provincia di appartenenza che per altra provincia; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. Possono inoltre presentare domanda di assegnazione provvisoria i DSGA vincitori del concorso ordinario.
58.23. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 2, alla lettera f), sostituire il secondo periodo con il seguente: In considerazione della condizione di emergenza epidemiologica è fatta salva la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022.
58.121. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  All'articolo 58, comma 2, lettera f), dopo le parole: abbiano ottenuto la titolarità sostituire le parole: in una qualunque sede della provincia richiesta con le seguenti: nella prima sede di preferenza espressa per la provincia richiesta.
58.24. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire le parole: «in una qualunque sede della provincia chiesta» con le seguenti: «su richiesta puntuale di scuola»;

    2) sopprimere l'ultimo periodo.
58.61. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: la riduzione del vincolo da 5 anni a 3 anni per i docenti si estende a tutto il personale DSGA immesso in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021;.
58.89. Cimino, Siracusano.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) il terzo periodo dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è soppresso.;

   f-ter) sono fatti salvi i diversi regimi previsti dal previgente ordinamento per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica entro la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, se più favorevoli;

   f-quater) il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è abrogato.
58.95. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:

  3-ter. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
  3-quater. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
58.77. Varchi, Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021 i docenti e i DSGA, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato, possono chiedere il trasferimento in altra regione solo a partire dal terzo anno, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Resta salva per tutto Il personale la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità annuale ivi comprese quelle previste dall'articolo 36 del CCNL. I vincoli nella mobilità dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado sono definiti con contrattazione collettiva nazionale e integrativa.
58.63. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati, per l'anno scolastico 2021/ 22, i termini per la mobilità previsti dall'ordinanza ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.
58.64. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/22, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, in deroga ai vincoli esistenti.
58.62. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso» sono soppresse.

  Conseguentemente, il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso.
58.67. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) all'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «2020- 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 2021-2022».
58.66. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
58.65. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 agosto 2021.
58.75. Ferro, Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, i Dirigenti scolastici che hanno ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021» e a tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, oltre ai decreti emanati la Presidente del Consiglio dei ministri, non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice penale in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.
58.78. Bucalo, Frassinetti, Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  All'articolo 58, comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 58, comma 5-sexies del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministero dell'istruzione, sempre nei limiti di spesa previsti, è autorizzato ad avviare un'ulteriore procedura selettiva riservata al personale in possesso dei requisiti di cui sopra che non abbia potuto presentare domanda per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza, per la copertura dei posti eventualmente residuati per una provincia diversa da quella in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestavano la propria attività lavorativa alla data di cui all'articolo 58, comma 5, primo periodo, del presente decreto-legge».
58.50. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Nel caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed educative in cui prestano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva viene comunque avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di specifica graduatoria provinciale ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza, nella graduatoria nazionale di cui al comma 5-septies».
58.118. Torromino, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) in relazione al corso-concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al decreto direttoriale 23 novembre 2017 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si applicano i seguenti criteri:

    1) i candidati che si sono nella condizione di ricorrenti avverso il bando di cui al predetto decreto direttoriale che abbiano superato la prova preselettiva e siano ammessi ad un corso intensivo di formazione a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, al termine del quale siano tenuti a produrre una relazione scritta sul percorso formativo effettuato;

    2) la relazione scritta di cui al precedente n. 1) è oggetto di successiva prova orale, il cui superamento sia fissato in ordine al punteggio minimo di sessanta centesimi;

    3) ai candidati di cui al precedente n. 1) è riconosciuto il punteggio ottenuto in esito alla prova preselettiva, svoltasi in data 23 luglio 2018;

    4) all'esito della prova orale di cui al precedente n. 2) è predisposta una graduatoria tra tutti i candidati che abbiano superato la prova orale, il cui punteggio è determinato dalla somma del punteggio della prova preselettiva, del punteggio della prova orale di cui al n. 2) e il punteggio dei titoli aggiornati alla data di ammissione al corso di cui al n. 1);

    5) i soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al richiamato decreto direttoriale.
58.5. Longo.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) il termine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui all'articolo 1, comma 966, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021.
58.79. Ferro, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) a partire dall'anno scolastico 2021/2022 è disposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale docente ed educativo in possesso dell'abilitazione attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012.
58.74. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: “al 31 agosto 2022” sono sostituite dalle seguenti: “, al 31 dicembre 2021”».

  Al comma 5, alinea, sostituire le parole: scuole primarie e secondarie paritarie, con le seguenti: scuole dell'infanzia e primarie paritarie.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 978, primo periodo, le parole: «Per l'anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico»;

   b) al comma 979 le parole: «di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «di 40,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

  6-ter. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 13,61 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40,84 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58.85. Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente, Iovino, Villani.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

   i-bis) al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale;

   i-ter) alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
58.72. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

   i-bis) con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dall'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017;

   i-ter) i candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti, in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.
58.71. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) sono collocati in coda alla graduatoria generale di merito del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019, come rettificata dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, i vincitori del concorso inclusi nell'elenco nominativo allegato al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e nell'elenco nominativo allegato al decreto Direttoriale n. 413 del 1° aprile 2021 che abbiano rinunciato al ruolo.
58.29. Gavino Manca.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 978, le parole: «per l'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024»;

    2) al comma 979, il periodo: «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022» è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021, di 40,84 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2024. Per i medesimi anni è autorizzato l'incremento del Fondo Unico Nazionale dei dirigenti scolastici di 3,85 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e di 6,15 milioni di euro per l'anno 2024».
58.105. Fratoianni, Fassina.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022, al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministero dell'istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e il relativo reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
58.70. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

  3-bis. Conseguentemente alla Scuola per l'Europa è riconosciuta, a decorrere dalla sua istituzione, la facoltà di determinare in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari alla realizzazione delle funzioni di cui all'articolo 1 comma 4, a carico delle famiglie degli alunni iscritti che non sono dipendenti dell'EFSA né dipendenti delle aziende convenzionate con la Scuola per l'Europa, il cui ammontare è determinato entro il limite massimo annuale di euro 2.000, fatte salve le riduzioni spettanti alle famiglie in base alle disposizioni vigenti.
58.25. Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) dall'anno scolastico 2021/2022 è prevista la riformulazione della dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, attuando la revisione dei criteri per la formazione delle classi, volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
58.69. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 è prevista la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
58.68. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) in ragione dell'emergenza COVID-19, al fine di consentire il regolare avvio delle attività didattiche, dall'anno scolastico 2021/2022, i dirigenti scolastici delle piccole isole, delle isole minori, dei comuni montani e delle aree interne potranno derogare al numero minimo e massimo degli alunni per classe previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
58.31. Buratti.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 le parole: «Per l'anno scolastico 2021/2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024,».
58.102. De Lorenzo, Fassina.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 979, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27, 23 milioni di euro annui per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021, di 40,84 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2024. Per i medesimi anni è autorizzato l'incremento del Fondo Unico Nazionale dei dirigenti scolastici di 3,85 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e di 6,15 milioni di euro per l'anno 2024.
58.51. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi, Buratti, Miceli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19 oltre che a garantire in maniera continuativa la funzione amministrativa delle istituzioni scolastiche, è istituita, con decreto del Ministero dell'istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di coordinatori amministrativi vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici, anche in assenza dei titoli culturali necessari alla funzione di DSGA, negli ultimi 8 anni e fino al 31 agosto 2020.
  2-ter. Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 posti di personale coordinatore amministrativo, da destinare alle scuole di cui al citato comma 1. Le facoltà assunzionali del personale ATA sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58.84. Casa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio, è avviata una nuova sessione del corso intensivo di formazione di cui all'articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015, della durata di 80 ore complessive e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107.
58.110. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alla legge del 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «vita civica» è aggiunta la seguente: «economica»;

   b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «attiva e digitale» sono aggiunte le seguenti: «educazione finanziaria»;

   c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «i) educazione finanziaria»;

   d) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «cittadinanza attiva» sono aggiunte le seguenti: «l'educazione finanziaria»;

   e) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della partecipazione» sono aggiunte le seguenti: «dell'educazione finanziaria».
58.82. Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sostituire le parole: 350 milioni, con le seguenti: 380 milioni.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 20 milioni.
58.2. Longo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 350 milioni, con le seguenti: 380 milioni.
58.3. Longo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4 alle istituzioni scolastiche dell'infanzia paritarie è erogato un contributo complessivo di 20 milioni di euro nell'anno 2021. Gli uffici scolastici regionali provvedono al riparto in favore delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2021/2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 7, dell'articolo 77, del presente decreto-legge.
58.122. Aprea, Casciello, Palmieri, Barelli, Saccani Jotti, Spena, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 5.
58.22. Testamento, Villarosa, Corda.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Per le finalità di cui al comma 4, per sostenere il diritto alla scelta educativa delle famiglie e per contrastare la povertà educativa nelle aree più disagiate del Paese, alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2021. L'ammontare del contributo destinato a ogni istituzione scolastica è calcolato tenendo conto dell'indicatore economico equivalente (ISEE) dei nuclei familiari degli studenti che frequentano la medesima istituzione scolastica secondo quanto stabilito dal presente comma. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo favorendo gli istituti nei quali si registra un ISEE degli studenti iscritti mediamente più basso. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e ai valori ISEE dei nuclei familiari degli studenti iscritti, compresi i servizi educativi autorizzati.
58.124. Aprea, Casciello, Palmieri, Barelli, Saccani Jotti, Spena, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Per le medesime finalità di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: agli asili nido comunali, alle scuole dell'infanzia comunali e.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo, dopo le parole: Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore aggiungere le seguenti: degli asili nido comunali, delle scuole dell'infanzia comunali e.
*58.111. Pella.
*58.12. Ruffino.
*58.106. Pastorino.
*58.108. Ripani.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: al comma 4 aggiungere le seguenti: alle scuole per l'infanzia paritarie e.
58.57. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rossi, Lattanzio, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: alle scuole d'infanzia e.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: , compresi i servizi educativi autorizzati.
*58.44. Toccafondi, Del Barba.
*58.28. Colmellere, Alessandro Pagano, Fogliani, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*58.109. Paolo Russo.
*58.41. Lupi.
*58.115. Aprea, Spena, Pella.

  Al comma 5, dopo le parole: al comma 4 aggiungere le seguenti: alle scuole dell'infanzia paritarie e.

  Conseguentemente:

   sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti parole: 150 milioni.
58.83. Rampelli, Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Ciaburro.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: alle scuole aggiungere le seguenti: dell'infanzia.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: compresi i servizi educativi autorizzati.
58.123. Aprea, Casciello, Palmieri, Barelli, Saccani Jotti, Spena, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: alle scuole d'infanzia.

  Conseguentemente:

   sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro;

   all'ultimo periodo, sopprimere le parole: compresi i servizi educativi autorizzati;

   agli oneri derivanti pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
58.45. Toccafondi, Del Barba.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni.
58.4. Longo.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
58.73. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.
*58.40. Lupi.
*58.8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.
58.21. Testamento, Villarosa, Corda.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito:

    a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;

    b) i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, ivi compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, curriculum vitae e compenso erogato;

    c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;

    d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;

    e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

    f) i beni immobili e gli atti di gestione del patrimonio;

   2) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui all'ultimo periodo del comma 5 comporta la revoca dell'erogazione del contributo di cui al medesimo comma.
58.19. Testamento, Villarosa, Corda.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500 euro ad alunno.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
58.112. Barelli, Spena, Pella.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» le parole: «dell'anno scolastico precedente al» sono sostituite dalle seguenti: «del primo anno di vigenza del».
58.52. Prestipino, Ciampi, Rossi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. I commi 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono sostituiti dai seguenti:

   «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono richiedere contributi per la concessione in comodato d'uso gratuito agli studenti, appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, di dispositivi digitali dotati di connettività.
   624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di euro 20 milioni.».

  5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 20 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
58.53. Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire anche durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 il pieno diritto allo studio ed assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e la loro estensione volta a garantire la gratuità totale per i libri di testo degli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 538 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: e 5 con le seguenti: , 5 e 5-bis.
58.107. Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzato, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, il mutamento di incarico, secondo l'articolo 9, comma 3, del CCNL area V 2010, eccezionalmente per la particolare urgenza dovuta all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, per tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, comprese quelle di cui alla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, articolo 1, commi 978, 979, prima delle nuove immissioni in ruolo. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza.
58.114. Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   e-bis) dagli enti gestori delle scuole paritarie per gli immobili in proprietà, locazione o comodato gratuito adibiti a scuola paritaria di ogni ordine e grado e rientranti nella categoria catastale B5.

  Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: e 5 con le seguenti: 5 e 5-bis.
58.6. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 4-ter dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021» e le parole: «nell'anno scolastico 2019/2020», sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico in corso».
58.13. Lacarra.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 650.
58.113. Barelli, Spena, Pella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In analogia con quanto previsto per le scuole statali, le scuole gestite dagli enti locali possono impiegare per le immissioni in ruolo, in deroga al limite percentuale previsto, il personale inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 228-ter, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.
58.98. Madia, Morassut, Orfini, Piccoli Nardelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I dirigenti scolastici e il personale scolastico che ottemperano alle linee guida e ai protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti non sono punibili penalmente, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, per gli eventi connessi alla emergenza epidemiologica COVID-19, occorsi nelle istituzioni scolastiche di ogni grado. Il rispetto delle misure di cui al comma che precede costituisce anche adempimento dell'articolo 2087 codice civile.
58.54. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Orfini, Rossi, Ciampi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 50 milioni di nell'anno 2021 per le scuole secondarie di primo e secondo grado rimaste chiuse in quanto situate in zona rossa o arancione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 77».
58.7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 88-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 8, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il rimborso per i viaggi o le iniziative di istruzione che le penultime classi di ciascun ciclo avevano programmato nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere corrisposto a ciascun alunno tramite voucher individuale non nominativo valido per 24 mesi».
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per il turismo.
58.30. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 978, primo periodo, le parole: «Per l'anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico»;

   b) al comma 979 le parole: «di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «di 40,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

  6-ter. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 13.61 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40,84 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58.88. Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente, Iovino, Villani.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per le finalità previste dai commi 4 e 5, a supporto della gestione della situazione emergenziale e per il contenimento del rischio epidemiologico sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
58.96. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 le parole: «di ruolo» sono soppresse.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
58.26. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo» sono sostituite dalle seguenti: «alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo».
58.49. Marchetti, Lucentini, Caparvi, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Paolini, Patassini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Cantalamessa, Castiello, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono ai fondi di cui ai commi 4 e 5 anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono, per le istituzioni scolastiche del relativo territorio, alla attribuzione delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione alle medesime province autonome.
*58.97. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
*58.80. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: «di ruolo» sono inserite le seguenti: «o con contratto a tempo determinato annuale su posto vacante e disponibile in organico di diritto».
58.27. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Rigenerazione Scuola-Piano della transizione ecologica e culturale)

  1. Al fine di perseguire la transizione ecologica e culturale delle istituzioni scolastiche e di sviluppare e migliorare le competenze degli studenti e di tutta la comunità scolastica in materia di sviluppo sostenibile, il Ministero dell'istruzione adotta con apposito decreto il Piano RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale, in coerenza con gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
  2. Il Piano RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale delle scuole persegue i seguenti obiettivi:

   a) la «rigenerazione» dei saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture fisiche e digitali e delle opportunità di studio in un'ottica sistemica e sostenibile;

   b) un approccio sistemico nello studio dei temi legati all'ecologia e all'ambiente;

   c) la riflessione sui diritti e i doveri «ecologici» degli esseri viventi;

   d) la formazione dei docenti per lo sviluppo della cultura della sostenibilità e dell'approccio sistemico ai problemi ambientali;

   e) la valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale e di eventi dedicati;

   f) collaborazioni e intese con università, enti pubblici e privati, organismi del terzo settore e imprese nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera e) dell'articolo 1, della legge 15 aprile 2015, n. 107.

  3. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale delle scuole di cui al comma 1.
  4. Le istituzioni scolastiche individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 3.

   Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  5. Il docente referente per la transizione RiGenerazione ecologica e culturale avrà il compito di sostenere e coordinare le azioni volte all'attuazione del Piano RiGenerazione Scuola attraverso:

   a) la formazione interna: relativa agli ambiti del Piano RiGenerazione Scuola, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi che favoriscano la partecipazione di tutta la comunità scolastica, anche con il coinvolgimento di università, enti pubblici e privati, consorzi, associazioni e imprese;

   b) il coinvolgimento della comunità scolastica: promuovere la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività sui temi del Piano RiGenerazione Scuola, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e al territorio;

   c) la creazione di soluzioni «sostenibili»: individuare azioni per la riconversione della comunità scolastica al paradigma sostenibile proposto dal Piano RiGenerazione Scuola;

  6. Il referente per la transizione ecologica e culturale è destinatario di uno specifico percorso formativo sugli ambiti del Piano inteso a sviluppare le competenze e le capacità di questa figura strategica.
  7. All'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera e), è sostituita con la seguente: «e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali»;

   b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) applicazione dell'approccio sistemico ai problemi ambientali, sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto del pianeta, promozione del protagonismo di ciascun alunno e alunna per l'affermazione della cultura della transizione ecologica del Paese anche con il supporto e la collaborazione di enti pubblici e privati, università e terzo settore, sviluppo di nuove professionalità tese a proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema».
58.06. Casa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Detraibilità delle rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500 euro ad alunno.
  2. La detrazione è riconosciuta:

   a) in misura integrale per le quote versate alle scuole dell'infanzia paritarie ai nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore a 30.000 euro, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile;

   b) in misura integrale per le rette versate alle scuole paritarie di ogni ordine e grado ai nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore a 30.000 euro, e per un importo massimo non superiore a 200 euro su base mensile.

  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si procede nel limite massimo di 500 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
58.012. Aprea, Casciello, Palmieri, Barelli, Saccani Jotti, Spena, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Revisione criteri formazione classi)

  1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di assicurare la riduzione del numero degli alunni per classe, a partire dalle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, e delle necessarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal 1° settembre 2021, in sede di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, vengono modificati i criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione delle prime classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 22, che scende a 20 in presenza di alunni con disabilità.
  2. Per gli anni scolastici successivi, ai fini della puntuale determinazione del fabbisogno sia organico che economico derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione provvede al monitoraggio delle misure attuative e ne trasmette i risultati al Ministro dell'economia e delle finanze che provvede con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni in bilancio.
58.08. Fratoianni, Fassina.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Revisione criteri formazione classi)

  1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di assicurare la riduzione del numero degli alunni per classe, a partire dalle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, e delle necessarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal 1° settembre 2021, in sede di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, vengono modificati i criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione delle classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 15.
  2. Per gli anni scolastici successivi, ai fini della puntuale determinazione del fabbisogno sia organico che economico derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione provvede al monitoraggio delle misure attuative e ne trasmette i risultati al Ministro dell'economia e delle finanze che provvede con propri decreti ad apportare, per gli anni successivi, le necessarie variazioni in bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 665 milioni.
58.07. Fratoianni, Fassina.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

  1. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
58.05. Roberto Rossini, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Misure straordinarie di reclutamento per asili nido e scuole materne comunali)

  1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, per gli anni 2021-2023 non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.
58.09. Fassina, De Lorenzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

  1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole paritarie dell'infanzia, qualora si verifichi la impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento, è possibile utilizzare a tempo determinato anche educatori in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.
58.04. Toccafondi, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Abilitazione all'insegnamento)

  1. È riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, per le specifiche classi di concorso, agli insegnanti che abbiano prestato servizio per un periodo corrispondente ad un anno scolastico, anche in modo frazionato, in istituti scolastici a cui in tale periodo era riconosciuta la parità.
58.01. Ruffino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Modifica vincolo quinquennale)

  1. All'articolo 1 comma 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «soltanto dopo cinque anni scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «dopo un anno scolastico».
58.010. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Misure per assicurare la libertà di scelta educativa alle famiglie meno abbienti)

  1. Al fine di consentire ai cittadini l'esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa per i propri figli, a decorrere dal 1° settembre 2021 ai soggetti che esercitano la potestà genitoriale è riconosciuto un contributo, denominato «Contributo scolastico per la scelta educativa», finalizzato a sostenere gli oneri della frequenza scolastica per i figli iscritti in scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione.
  2. Il contributo è riconosciuto alle famiglie, anche monoparentali, che presentano un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro, per ogni figlio iscritto in una scuola paritaria.
  3. Il contributo ha un valore non superiore al 75 per cento dell'importo della retta annuale richiesta dall'istituto paritario e non può comunque essere superiore a 1.600 euro annui.
  4. Entro il 15 settembre di ogni anno, il nucleo famigliare beneficiario del contributo e la scuola paritaria che lo riceve ai sensi di quanto disposto al successivo comma 5, trasmettono al Ministero la documentazione relativa ai dati anagrafici dell'alunno e dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale, la dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare nonché l'ammontare della retta richiesta dalla scuola paritaria per la frequenza dell'anno scolastico in corso.
  5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'istruzione eroga il contributo scolastico per la scelta educativa direttamente alla scuola paritaria frequentata dall'alunno beneficiario. L'ammontare del contributo è parametrato, ai sensi del comma 3, sulla base della retta richiesta dalla scuola paritaria.
  6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si procede nel limite massimo di 300 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
58.011. Aprea, Casciello, Palmieri, Barelli, Saccani Jotti, Spena, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Disciplina dell'accreditamento delle scuole di musica e della loro collaborazione con il sistema nazionale di istruzione)

  1. Al fine di favorire la promozione della formazione musicale, nel quadro di un più ampio arricchimento dell'offerta formativa e culturale, lo Stato favorisce la collaborazione delle scuole di musica, intese come enti senza fini di lucro volti alla diffusione della cultura e della pratica musicale, con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, proponendo attività di studio della musica e di pratica di uno strumento.
  2. Nell'ambito della loro autonomia, e per favorire i patti educativi di comunità, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con le scuole di musica che siano accreditate ai sensi del comma 3 del presente articolo o già accreditate presso il Ministero dell'istruzione per la formazione del personale docente e non docente o nell'ambito del piano delle arti, o iscritte presso gli appositi registri regionali, al fine di garantire un'adeguata omogeneità didattica e assicurano il riconoscimento di adeguati crediti formativi, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per lo svolgimento da parte degli studenti delle attività proposte dalle scuole di musica ai sensi del comma 1.
  3. Al fine di garantire un'adeguata, qualificata ed omogenea offerta formativa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione predispone l'avviso pubblico con il quale le scuole di musica possono fare domanda di accreditamento se in possesso dei requisiti minimi di seguito elencati:

   a) disporre di locali idonei e a norma di legge, accessibili alle persone disabili, per la didattica individuale e di almeno uno spazio per la didattica collettiva, adeguato anche a ospitare saggi e manifestazioni. La scuola deve essersi dotata di un piano generale per la sicurezza. I locali devono essere messi a disposizione delle singole istituzioni scolastiche;

   b) disporre di un corpo docente costituito da insegnanti diplomati o di provata esperienza artistico-professionale, in possesso di adeguati titoli formativi;

   c) sottoscrivere con i propri docenti contratti di lavoro conformi alla normativa vigente, che garantiscano la libertà di insegnamento e la continuità didattica;

   d) offrire una proposta formativa ampia, che preveda l'inclusione, l'educazione musicale e la formazione strumentale;

   e) documentare l'attività didattica svolta assicurandone la verificabilità;

   f) essere costituiti legalmente da almeno tre anni ed essere in possesso di uno statuto o di un regolamento che stabilisca l'organizzazione interna.
58.02. Golinelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

ART. 59.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia» aggiungere le seguenti: «e del personale educativo degli educandati di Stato, dei convitti nazionali e dei convitti annessi»;

   b) al comma 4 dopo le parole: «i posti comuni» aggiungere: «e del personale educativo degli educandati di Stato, dei convitti nazionali e dei convitti annessi»;

   c) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) sono inclusi nella prima fascia e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni, del personale educativo degli educandati di Stato, dei convitti nazionali e dei convitti annessi o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;»;

   d) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «su posto comune» aggiungere le seguenti: «e del personale educativo degli educandati di Stato, dei convitti nazionali e dei convitti annessi»;

   e) al comma 5, sostituire le parole: «nella prima fascia» con le seguenti: «nella prima e nella seconda fascia»;

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno aggiungere le seguenti: e del personale educativo degli educandati di Stato, dei convitti nazionali e dei convitti annessi.
59.106. Fratoianni, Fassina.

  Al comma 1, dopo le parole: alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente aggiungere le seguenti: includendo in esse anche coloro che risultano o risultavano iscritti, grazie al superamento delle prove suppletive, alle GM dei D.D.G. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016.
59.2. Frate.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere i commi da 2 a 13;

   b) sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti:

   «14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.
   15. La procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:

   a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

   b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

   c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.

   16. La procedura di cui ai commi 14 e 15, da concludere con la redazione della graduatoria entro il 31 luglio 2021, non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.
   17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera b).
   18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente.
   19. Dalle disposizioni di cui ai commi da 14 a 18 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
59.41. Testamento, Villarosa, Corda.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riservato al personale assistente amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.
  2-ter. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
59.66. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i conservatori e gli istituti superiori di studi musicali non statali, si dispone con successivo decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico 2021/2022, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, almeno 3 anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo e/o secondo livello e/o di base o preaccademici.
59.75. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.
59.68. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: È autorizzata, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.
59.6. Longo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: È autorizzata, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione del personale educativo su posti vacanti e disponibili con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.
59.7. Longo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/20221, entro il 31 luglio 2021, sono pubblicate tutte le graduatorie concorsuali di procedure già espletate o in corso di perfezionamento.
59.90. Gallo.

  Sopprimere il comma 4.
59.8. Longo.

  Sostituire i commi da 4 a 9 con i seguenti:

  4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che:

   a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;

   b) superano la prova scritta di cui al comma 5.

  5. Al fine di assicurare un'adeguata selezione del personale docente per le immissioni in ruolo straordinarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità e trasparenza, la stipula del contratto di lavoro di cui al comma 4 è proposta esclusivamente a coloro che hanno superato, conseguendo il punteggio minimo di 70 punti su 100 punti, una prova scritta composta da più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
  6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente.
  7. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
  8. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova orale. Alla prova orale accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova orale è superata dai candidati che raggiungono il punteggio minimo di 70 punti su 100 punti ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
  9. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova orale, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
  10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in riferimento alla procedura di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, nonché le modalità di espletamento e i tempi di svolgimento della prova scritta di cui al comma 5 e della prova orale di cui al comma 7. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente, in relazione ad ambedue le prove di cui al periodo precedente, sono altresì disciplinati le modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nonché i requisiti dei componenti.
59.37. Testamento, Villarosa, Corda.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 4 con il seguente:

   4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al periodo precedente, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

   b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

   9-bis. Per il solo anno scolastico 2021/2022, al fine di assicurare la copertura del più alto numero di posti vacanti e disponibili su posti di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, è costituita da parte degli uffici scolastici regionali una graduatoria articolata su base regionale alla quale possono iscriversi gli specializzati sul sostegno entro il 31 luglio 2021 secondo le modalità definite da un decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione che stabilisce anche i titoli valutabili e il relativo punteggio.
   9-ter. Gli iscritti in graduatoria ai sensi del comma 9-bis sono assunti con contratto a tempo determinato sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le procedure ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche.
   9-quater. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo di una specifica prova orale, il docente di sostegno è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova orale comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 9-bis e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
   9-quinquies. Le procedure di reclutamento a tempo determinato che attingono dalle graduatorie di cui al comma 9-bis si concludono entro la data stabilita dall'ordinanza di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a), del presente decreto.
   9-sexies. A partire dall'anno scolastico 2022/2023, si concludono entro e non oltre il 31 luglio, secondo la cadenza biennale, le procedure di cui all'articolo 1, commi 18-novies, 18-decies e 18-undecies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
59.91. Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente, Azzolina, Caso, Villani.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, con le seguenti: Dall'anno scolastico 2021/2022.
59.64. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: e di sostegno.
59.92. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, alinea, sopprimere le parole: «salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche»;

   b) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «oltre quello» con le seguenti: «compreso quello» e sostituire le parole: «scolastiche statali» con le seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione»;

   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. Qualora residuino ancora posti disponibili dopo le assegnazioni di cui al comma 4, gli stessi sono assegnati ai sensi di quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 7 e 8, mediante l'inclusione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti inclusi nella seconda fascia delle medesime GPS.».

  Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, la procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, è trasformata in percorso formativo annuale. Il percorso è riservato ai docenti che per l'anno scolastico 2021/2022 sono assegnati con contratto a tempo determinato nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione che lo svolgono nel suddetto anno scolastico. Il percorso si conclude con una prova basata su una lezione simulata valutata da una commissione all'uopo nominata dall'istituzione scolastica in cui il docente è stato assunto.
59.129. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche.
*59.14. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*59.25. Lacarra.
*59.77. Frassinetti, Foti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*59.119. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    alinea, sostituire le parole: «salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche» con le seguenti: «e tenuto conto di quanto disposto dal successivo comma 14»;

    alinea, sopprimere le seguenti parole: «, contestualmente»;

    sopprimere la lettera b);

   b) ai commi 7 e 8 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disciplinare» con la seguente: «professionale»;

   c) dopo il comma 8 inserire i seguenti:

   «8-bis. Qualora residuino ancora posti disponibili e limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, gli stessi sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che contestualmente:

    1. sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni della scuola secondaria e per i posti di sostegno di ogni ordine e grado;

    2. sono in possesso del titolo di sostegno e hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio nel sistema nazionale di istruzione, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, almeno uno nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

   8-ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
   8-quater. Nel corso del contratto a tempo determinato, oltre a quanto previsto al comma 6, i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. Contestualmente i medesimi hanno l'onere di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, sia se nominati su posto comune sia su posto di sostegno, in appositi corsi accademici a ciò finalizzati. Coloro che sono nominati su posto di sostegno hanno inoltre l'obbligo di essere ammessi anche in soprannumero al primo corso accademico finalizzato al conseguimento della specializzazione per l'insegnamento su sostegno che verrà bandito successivamente al conferimento dell'incarico di cui al comma precedente.
   8-quinquies. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare e professionale. Alla prova accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
   8-sexies. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare e professionale, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare e professionale comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.».

   d) al comma 13 sopprimere le parole da: «I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale» fino a: «non hanno superato le prove» e, conseguentemente, al comma 18 sopprimere le parole: «anche in deroga al secondo periodo del comma 13».

   e) dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

   «21-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, dopo le parole: “per la copertura” sono aggiunte le seguenti: “di almeno il 50 per cento”;

    2. il comma 2 è sostituito dal seguente:

   “2. Contestualmente al concorso di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire un concorso riservato ai docenti di religione cattolica in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio di insegnamento. Al concorso è destinato il 50 per cento dei posti disponibili per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per gli anni successivi fino a integrale scorrimento delle graduatorie di merito. La graduatoria di merito comprende tutti coloro che propongono istanza sulla base dei titoli posseduti e della valutazione di una apposita prova orale didattico-metodologica che non prevede punteggio minimo. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione.”».
59.51. Miceli.
(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    alinea, sostituire le parole: «salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche» con le seguenti: «e tenuto conto di quanto disposto dal successivo comma 14»;

    sopprimere le seguenti parole: «, contestualmente»;

    sopprimere la lettera b).

   b) ai commi 7 e 8 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disciplinare» con la seguente: «professionale».

   c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

   «8-bis. Qualora residuino ancora posti disponibili e limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, gli stessi sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che contestualmente:

    1. sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4 comma 6-bis della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni della scuola secondaria e per i posti di sostegno di ogni ordine e grado;

    2. hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

   8-ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
   8-quater. Nel corso del contratto a tempo determinato, oltre a quanto previsto al comma 6, i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. Contestualmente i medesimi hanno l'onere di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, sia se nominati su posto comune sia su posto di sostegno, in appositi corsi accademici a ciò finalizzati. Coloro che sono nominati su posto di sostegno hanno inoltre l'obbligo di essere ammessi anche in soprannumero al primo corso accademico finalizzato al conseguimento della specializzazione per l'insegnamento su sostegno che verrà bandito successivamente al conferimento dell'incarico di cui al comma precedente.
   8-quinquies. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare e professionale. Alla prova accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
   8-sexies. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare e professionale, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare e professionale comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.».

   d) al comma 13 sopprimere le parole da: «I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale» fino a: «non hanno superato le prove» e, conseguentemente, al comma 18 sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga al secondo periodo del comma 13»;

   e) dopo il comma 21, inserire il seguente:

   «21-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:

    1. al comma 1, dopo le parole: “per la copertura” sono aggiunte le seguenti: “di almeno il 50 per cento”;

    2. il comma 2 è sostituito dal seguente:

   “2. Contestualmente al concorso di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire un concorso riservato ai docenti di religione cattolica in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio di insegnamento. Al concorso è destinato il 50 per cento dei posti disponibili per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per gli anni successivi fino a integrale scorrimento delle graduatorie di merito. La graduatoria di merito comprende tutti coloro che propongono istanza sulla base dei titoli posseduti e della valutazione di una apposita prova orale didattico-metodologica che non prevede punteggio minimo. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione.”».
59.50. Orfini, De Filippo, Miceli.
(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, alinea, sostituire le parole: salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 con le seguenti: salvo i posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto dipartimentale numero 498 del 21 aprile 2020 e successive modifiche e salvo il 50 per cento dei posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto dipartimentale numero;

   b) al comma 4, sostituire la lettere b) con la seguente:

   «b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/ 2021, almeno una annualità di servizio svolto, nella classe di concorso o tipologia di posto per il quale è attivato il contratto a tempo determinato, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al sistema di istruzione professionale valutabile come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 è bandita una procedura concorsuale straordinaria in ciascuna regione, per ciascuna classe di concorso, riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre annualità nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al sistema di istruzione professionale, anche non consecutive negli ultimi dieci anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione, per la classe di concorso per la quale sia stata maturata almeno una annualità delle tre di cui al periodo precedente. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova orale di natura didattico-metodologica che dovrà tenersi entro il 31 dicembre 2021. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente nonché il titolo di dottore di ricerca. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati collocati in posizione utile in graduatoria partecipano ad un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022.».

   d) al comma 6, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: di cui al precedente comma 4.

   e) sostituire il comma 7, con il seguente:

   «7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare e metodologico-didattica; detta prova è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. I candidati che superano la prova disciplinare e metodologico-didattica sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

   f) al comma 8, dopo la parola: disciplinare aggiungere le seguenti: e metodologico-didattica;

   g) sostituire il comma 9, con il seguente:

   «9. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla procedura di cui ai commi 4 e 4-bis, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione delle prove di cui ai commi 4-bis e 7, le modalità di formazione delle commissioni delle prove di cui al comma 4-bis e 7, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento delle suddette prove nonché gli obiettivi ed i contenuti del percorso formativo di cui al comma 4-bis che dovranno tenere conto dell'esperienza di insegnamento già maturata dal partecipante al percorso, a partire dal bilancio delle competenze. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.»;

   h) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

   «9-bis. Fermo restando le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni e la disciplina prevista dal comma 980 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più decreti legislativi, di modifica al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al fine di provvedere alla definizione e organizzazione del sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli di docenti della scuola secondaria su posto comune nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

   a) percorso annuale di formazione e tirocinio, seguito da un anno di formazione e ricerca da svolgere contestualmente al servizio di insegnamento su posto vacante e disponibile;

   b) definizione dei ruoli e competenze, in un quadro di piena collaborazione e di condivisione di scelte e responsabilità, per università o istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e istituzioni scolastiche statali a cui sono affidati programmazione e coordinamento del percorso di cui alla lettera a) anche attraverso strutture di natura inter-istituzionale tra le citate istituzioni, finanziate da specifiche risorse;

   c) accesso al percorso di cui alla lettera a) riservato ai vincitori di concorso nazionale da svolgersi su base regionale per i posti vacanti e disponibili per ciascuna classe di concorso secondo le modalità disposte dal successivo comma 10; le prove accertano le conoscenze e competenze disciplinari, antropo-psico-pedagogico, metodologie e tecnologie didattiche, informatiche e linguistiche in una lingua straniera nonché le motivazioni ed attitudini all'insegnamento;

   d) accesso al concorso di cui alla lettera c) consentito a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso e dei crediti formativi universitari di cui alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

   e) definizione dei contenuti e degli obiettivi formativi del percorso di cui alla lettera a) al fine di permettere ai frequentanti l'acquisizione delle specifiche competenze professionali in ambito pedagogico, psicologico, metodologico-didattico, didattico-disciplinare, valutativo e autovalutativo, organizzativo e legislativo, relazionale e di orientamento, di ricerca e di documentazione, riflessivo;

   f) articolazione del percorso di cui alla lettera a) in formazione specialistica mediante corsi e laboratori, tirocinio diretto, accompagnamento riflessivo sulle esperienze maturate, anche mediante la collaborazione di tutor universitari e scolastici, esperienza di insegnamento, elaborazione di un progetto conclusivo di ricerca azione quale prova valutativa finale;

   g) all'esito di positiva conclusione e valutazione del percorso di cui alla lettera a), si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella specifica classe di concorso e si sottoscrive il contratto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima istituzione scolastica presso cui si è prestato il servizio di insegnamento previsto nel secondo anno del percorso stesso;

   h) previsione dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del superamento del percorso dei cui alla lettera a);

   i) definizione del trattamento economico relativo al primo anno del percorso di cui alla lettera a) per i vincitori ammessi al percorso stesso;

   l) determinazione degli standard nazionali per la valutazione dell'intero percorso di cui alla lettera a);

   m) previsione che il percorso di cui alla lettera a) sia gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale;

   n) previsione che una percentuale dei posti vacanti e disponibili di cui alla lettera b) è riservata ai candidati che oltre ai requisiti di accesso di cui alla lettera c) hanno già svolto su posto comune almeno tre annualità di servizio, delle quali almeno una nella classe di concorso per la quale si candidano, anche non consecutive, negli ultimi 8 anni scolastici valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; i vincitori su posti riservati accedono direttamente al secondo anno del percorso di cui alla lettera a), per il quale è disposta una specifica articolazione delle attività formative e professionalizzanti;

   o) per assicurare un percorso di qualità, previsione che alle istituzioni di cui alla lettera b) sono riconosciuti specifici finanziamenti a copertura delle spese di organizzazione e gestione;

   p) disposizione di specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.

   9-ter. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9-bis determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

   i) al comma 10, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando la disciplina prevista dal comma 980 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,;

   l) al comma 10, alinea, dopo la parola: secondaria aggiungere le seguenti: secondo le modalità previste al precedente comma 9-bis e sostituire le parole: frequenza annuale con le seguenti: frequenza biennale;

   m) al comma 10 sopprimere le parole: al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi;

   n) al comma 10, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla e a risposta aperta volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato rispetto alla classe di concorso;

   o) al comma 11, secondo periodo sostituire le parole: Con decreto del Ministro dell'istruzione con le seguenti: Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, tenuto conto delle specificità del concorso per il personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria e quello per l'accesso al sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli di docenti della scuola secondaria di cui al precedente comma 9-bis,;

   p) al comma 12, dopo la parola: resilienza aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal precedente comma 9-bis;

   q) al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo;

   r) al comma 17, al primo periodo, sopprimere le parole da: se approvate fino alla fine del periodo, e al secondo periodo sostituire le parole: al periodo precedente, con le seguenti: al comma 15, lettera c);

   s) sostituire il comma 19, con il seguente:

   «19. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis, 7 e 16, pari a euro 21.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
59.58. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Miceli.
(Inammissibile limitatamente alla lettera h))

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alinea, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «per i posti comuni»;

   b) alla lettera b), sopprimere le parole: «o di sostegno» e le parole: «o di specializzazione»;

   c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) ai docenti in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno, ai fini dell'assegnazione con contratto a tempo determinato sui posti di sostegno vacanti e disponibili individuati ai sensi del presente comma, si applica quanto disposto alla lettera a) e non si applica quanto disposto dalla lettera b), tenendo comunque conto del servizio svolto sui posti di sostegno».
59.112. Paolo Russo.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: ai docenti che aggiungere le seguenti: propongono istanza di partecipazione a specifica procedura, bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, e che si collocano in posizione utile in graduatoria predisposta sulla base dei titoli posseduti. I richiedenti.

  Conseguentemente:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) devono possedere il titolo abilitante all'insegnamento o di specializzazione di sostegno conseguito entro il 31 luglio 2021»;

   sopprimere il comma 5.
59.59. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Miceli.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sopprimere la parola: contestualmente;

   b) sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, e in via residuale negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021»;

   c) sopprimere la lettera b).
*59.11. Tasso.
*59.12. Fioramonti, Muroni, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sopprimere la parola: contestualmente;

   b) alla lettera a) dopo le parole: per i posti comuni sopprimere le parole: e di sostegno, dopo le parole: il titolo di abilitazione, sopprimere le parole: o di specializzazione e dopo le parole: entro il 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: e che contestualmente hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

   c) sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2021».
59.108. De Lorenzo, Fratoianni.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sopprimere la parola: «contestualmente»;

   b) sopprimere la lettera b).
*59.15. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*59.26. Lacarra.
*59.78. Frassinetti, Foti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*59.120. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, alinea, sopprimere la parola: contestualmente;

   b) al comma 4, sopprimere la lettera b).

   c) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente.
59.35. Testamento, Villarosa, Corda.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sopprimere la parola: «contestualmente»;

   b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

   «b-bis) l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata».
59.109. Fratoianni, De Lorenzo.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'alinea, sopprimere la parola: contestualmente;

   b) alla lettera b) sostituire le parole: hanno svolto su posto comune o di sostegno con le seguenti: contestualmente, e limitatamente ai posti comuni, hanno svolto.
59.24. Fioramonti, Fusacchia, Muroni, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, tutti i docenti in possesso dei requisiti, anche con ruolo su medesima classe di concorso sui posti comuni e di sostegno, ovvero con titolarità sulla stessa tipologia di posto, sia comune che sostegno, pure con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;.
59.67. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 4, lettera a), dopo la parola: prima, aggiungere le seguenti: e seconda.
59.10. Longo.

  Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: o di sostegno e le parole: o di specializzazione.
59.93. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per eventuali ulteriori cattedre vacanti, si provvede tramite scorrimento della seconda fascia delle graduatorie provinciali;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: nelle istituzioni scolastiche statali con le seguenti: nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
59.104. Angiola, Costa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) entro l'anno scolastico 2020/2021, hanno svolto su posto comune almeno tre annualità di servizio o su posto di sostegno almeno una annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.»;

   b) sostituire il comma 5 con il seguente:

   «5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente.».
59.36. Testamento, Villarosa, Corda.

  Al comma 4, sostituire lettera b), con la seguente:

   b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, in tutti gli ordini di scuola, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. È considerato valido il servizio prestato nelle forme:

    1) di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

    2) di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

    3) nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto come insegnante di sostegno o per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni.
59.94. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e successi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92, e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*59.76. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Ciaburro.
*59.83. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera b) le parole: «o di sostegno» e, in fine, aggiungere le parole: «Per i posti di sostegno è richiesto esclusivamente il requisito di cui alla lettera a).».
59.55. Toccafondi, Del Barba.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: nelle istituzioni scolastiche statali con le seguenti: presso le istituzioni statali, paritarie e nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale,.
59.65. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: istituzioni scolastiche statali aggiungere le seguenti: e paritarie.
*59.85. Rampelli, Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Ciaburro.
*59.131. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Barelli, Spena, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al fine di favorire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, sono inclusi con riserva nelle graduatorie di luglio 2021, in coda alla prima o alla seconda fascia sostegno delle graduatorie provinciali per le supplenze, e prima delle graduatorie incrociate, gli insegnanti risultati idonei alle selezioni del V ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità che conseguiranno il titolo di specializzazione, come soprannumerari, nel 2022 in occasione del VI ciclo TFA sostegno.
**59.42. Pastorino, Cancelleri.
**59.107. Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo la parola: «concorso» aggiungere la parola: «straordinario» e successivamente alle parole: «per la copertura» aggiungere: «del 100 per cento dei posti previsti dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003». Il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dal seguente: «al concorso di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire un concorso riservato ai docenti di religione cattolica in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 12 mesi effettivi di servizio di insegnamento presso le istituzioni scolastiche statali, in possesso dei titoli di qualificazione professionale stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e dal decreto ministeriale n. 70 del 2020, per almeno il 50 per cento dell'orario cattedra. Al concorso è destinato il 100 per cento dei posti disponibili per il triennio 2021/2022 –2023/24 e per gli anni successivi fino a integrale scorrimento delle graduatorie di merito nella misura del 50 per cento dei posti disponibili. La graduatoria di merito comprende tutti coloro che propongono istanza sulla base dei titoli posseduti e della valutazione di una apposita prova orale didattico-metodologica che non prevede punteggio minimo. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione. Alla prova di valutazione orale vengono assegnati non più di trenta punti, ai titoli di servizio non più sessanta punti e ai titoli culturali non più di dieci punti». Al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sopprimere le parole: «nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo».
59.3. Frate.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A partire dall'anno scolastico 2021/22 i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo disposte dal comma 1 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i corrispondenti posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi di cui all'ordinanza del Ministro dell'istruzione del 10 luglio 2020 n. 60, ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro la data indicata con decreto del Ministro dell'istruzione.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: ai commi 4 e 4-bis;

   b) al comma 8, sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: ai commi 4 e 4-bis;

   c) al comma 9, sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: ai commi 4 e 4-bis.
59.70. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, apportare il seguente:

  4-bis. A partire dall'anno scolastico 2021/22 i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo disposte il comma 1 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i corrispondenti posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi di cui all'ordinanza del Ministro dell'istruzione del 10 luglio 2020, n. 60, ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro la data indicata con decreto del Ministro dell'istruzione.
59.95. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, sopprimere le parole: «con le integrazioni di cui al comma 7»;

   b) sopprimere i commi 7 e 8.
59.113. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 7;

   b) al comma 6 sopprimere le parole: «con le integrazioni di cui al comma 7»;

   c) al comma 8 sopprimere l'ultimo periodo.
59.16. Lupi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) il comma 7 è soppresso;

   b) al comma 8, l'ultimo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, al comma 6 le parole: con le integrazioni di cui al comma 7 sono soppresse.
*59.27. Lacarra.
*59.79. Bucalo, Foti, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*59.121. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 7, con il seguente:

   «7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. I candidati valutati positivamente alla prova disciplinare sono sottoposti a valutazione da parte del comitato di valutazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge del 13 luglio 2015, n. 107.»

   b) al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di giudizio positivo della prova disciplinare e di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta l'impossibilità della valutazione del percorso di formazione e prova, la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta, fermo restando il giudizio positivo della prova disciplinare, la reiterazione dell'anno di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.;

   c) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. I concorsi ordinari, di cui ai decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, devono comunque essere avviati entro e non oltre il mese di ottobre 2021 al fine di assicurare l'immissione in ruolo dei vincitori a partire dal mese di settembre 2022.
  10-ter. Il concorso straordinario, di cui al decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, finalizzato all'accesso ai percorsi abilitanti deve essere avviato entro e non oltre il 15 dicembre 2021 al fine di utilizzare il titolo conseguito per le operazioni di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023;

   d) al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente al comma 18, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga al secondo periodo del comma 13.
59.88. Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare e metodologico-didattica; detta prova è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. I candidati che superano la prova disciplinare e metodologico-didattica sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, al comma 8, dopo la parola: disciplinare aggiungere le seguenti: e metodologico-didattica.
59.60. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Miceli.

  Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: «da una prova disciplinare» con le seguenti: «da una prova teorica e pratica, che includa anche una lezione simulata, su materie antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche innovative e valuti le competenze digitali»;

   b) al secondo periodo sostituire le parole: «disciplinare accedono» con la seguente: «accedono»;

   c) le parole da: «La prova disciplinare» fino a: «servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Le prove sono valutate da commissioni esterne alle istituzioni scolastiche di servizio dei candidati, e sono composte anche di psicologi».
59.84. Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo.

  Al comma 7 sostituire, ove ricorrono, le parole: prova disciplinare con le seguenti: prova intesa a valutare la preparazione didattico metodologica.
59.44. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 7, sostituire le parole: esterna all'istituzione scolastica di servizio con le seguenti: composta dai membri del comitato di cui al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, integrata da 4 docenti titolari o in servizio in istituzioni scolastiche diverse da quella di servizio del candidato, nominati dall'ufficio scolastico regionale.
*59.71. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*59.97. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. È esonerato da quanto previsto dal comma 7 il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali e che ha già superato l'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107.
59.69. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 8, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: disciplinare.
59.45. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via straordinaria, altresì, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi precedenti, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente: a) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno; b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  8-ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
  8-quater. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. Contestualmente i medesimi hanno l'onere di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, tanto se nominati su posto comune che su posto di sostegno, in appositi corsi accademici a ciò finalizzati. Coloro che sono nominati su posto di sostegno hanno inoltre l'obbligo di essere ammessi anche in soprannumero al primo corso accademico finalizzato al conseguimento della specializzazione per l'insegnamento su sostegno che verrà bandito successivamente al conferimento dell'incarico di cui al comma precedente.
  8-quinquies. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
  8-sexies. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
59.46. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Considerata la necessità e l'urgenza relative al reclutamento del personale scolastico anche in ragione del rallentamento delle procedure concorsuali ordinarie a causa della pandemia da COVID-19, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno ancora vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 lettera a) e b), salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, in via straordinaria, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, meno di tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi cinque anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.
  8-ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 8-bis è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
  8-quater. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
  8-quinquies. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
  8-sexies. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova di cui al comma precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
  8-septies. La negativa valutazione del percorso di formazione iniziale e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
59.43. Gallo, Villani, Scagliusi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Qualora residuino ancora posti disponibili, gli stessi sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che contestualmente:

   a) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4 comma 6-bis della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni della scuola secondaria e per i posti di sostegno di ogni ordine e grado;

   b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

  8-ter. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
  8-quater. Nel corso del contratto a tempo determinato, oltre a quanto previsto al comma 6, i docenti assunti su posto comune sono tenuti a frequentare uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste conseguono il titolo di abilitazione.
  8-quinquies. I docenti assunti su posti di sostegno, oltre a quanto previsto al comma 6, sono tenuti a frequentare uno specifico corso accademico al termine del quale dopo il superamento delle prove previste conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno.
*59.19. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*59.124. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In ulteriore via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi precedenti, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno.
  8-ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
  8-quater. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
59.49. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Qualora residuino ancora posti disponibili, gli stessi sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che contestualmente:

   a) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni della scuola secondaria e per i posti di sostegno di ogni ordine e grado;

   b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

  8-ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 8-bis è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato, oltre a quanto previsto al comma 6, i docenti assunti su posto comune sono tenuti a frequentare uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste conseguono il titolo di abilitazione. I docenti assunti su posti di sostegno, oltre a quanto previsto al comma 6, sono tenuti a frequentare uno specifico corso accademico al termine del quale dopo il superamento delle prove previste conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno.
59.30. Lacarra.

  Sopprimere i commi 9, 10, 11, 12 e 13.

  Conseguentemente, al comma 18 sopprimere le parole: anche in deroga al secondo periodo del comma 13.
*59.5. Frate.
*59.17. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*59.28. Lacarra.
*59.80. Bucalo, Foti, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*59.122. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Fermo restando le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni, e la disciplina prevista dal comma 980 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di modifica al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al fine di provvedere alla definizione e organizzazione del sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli di docenti della scuola secondaria su posto comune nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

   a) percorso annuale di formazione e tirocinio, seguito da un anno di formazione e ricerca azione da svolgere contestualmente al servizio di insegnamento su posto vacante e disponibile;

   b) definizione dei ruoli e competenze, in un quadro di piena collaborazione e di condivisione di scelte e responsabilità, per università o istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e istituzioni scolastiche statali a cui sono affidati programmazione e coordinamento del percorso di cui alla lettera a) anche attraverso strutture di natura inter-istituzionale tra le citate istituzioni, finanziate da specifiche risorse;

   c) accesso al percorso di cui alla lettera a) riservato ai vincitori di concorso nazionale da svolgersi su base regionale per i posti vacanti e disponibili per ciascuna classe di concorso secondo le modalità disposte dal successivo comma 10; le prove accertano le conoscenze e competenze disciplinari, antropo-psico-pedagogico, metodologie e tecnologie didattiche, informatiche e linguistiche in una lingua straniera nonché le motivazioni ed attitudini all'insegnamento;

   d) accesso al concorso di cui alla lettera c) consentito a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso e dei crediti formativi universitari di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

   e) definizione dei contenuti e degli obiettivi formativi del percorso di cui alla lettera a) al fine di permettere ai frequentanti l'acquisizione delle specifiche competenze professionali in ambito pedagogico, psicologico, metodologico-didattico, didattico-disciplinare, valutativo e autovalutativo, organizzativo e legislativo, relazionale e di orientamento, di ricerca e di documentazione, riflessivo;

   f) articolazione del percorso di cui alla lettera a) in formazione specialistica mediante corsi e laboratori, tirocinio diretto, accompagnamento riflessivo sulle esperienze maturate, anche mediante la collaborazione di tutor universitari e scolastici, esperienza di insegnamento, elaborazione di un progetto conclusivo di ricerca azione quale prova valutativa finale;

   g) all'esito di positiva conclusione e valutazione del percorso di cui alla lettera a), si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella specifica classe di concorso e si sottoscrive il contratto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima istituzione scolastica presso cui si è prestato il servizio di insegnamento previsto nel secondo anno del percorso stesso;

   h) previsione dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del superamento del percorso dei cui alla lettera a);

   i) definizione del trattamento economico relativo al primo anno del percorso di cui alla lettera a) per i vincitori ammessi al percorso stesso;

   l) determinazione degli standard nazionali per la valutazione dell'intero percorso di cui alla lettera a);

   m) previsione che il percorso di cui alla lettera a) sia gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale;

   n) previsione che una percentuale dei posti vacanti e disponibili di cui alla lettera b) è riservata ai candidati che oltre ai requisiti di accesso di cui alla lettera c) hanno già svolto su posto comune almeno tre annualità di servizio, delle quali almeno una nella classe di concorso per la quale si candidano, anche non consecutive, negli ultimi 8 anni scolastici valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; i vincitori su posti riservati accedono direttamente al secondo anno del percorso di cui alla lettera a), per il quale è disposta una specifica articolazione delle attività formative e professionalizzanti;

   o) per assicurare un percorso di qualità, previsione che alle istituzioni di cui alla lettera b) sono riconosciuti specifici finanziamenti a copertura delle spese di organizzazione e gestione;

   p) disposizione di specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.

  9-ter. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9-bis determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Conseguentemente:

   al comma 11, secondo periodo sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'istruzione con le seguenti: con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, tenuto conto delle specificità del concorso per il personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria e quello per l'accesso al sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli di docenti della scuola secondaria di cui al precedente comma 9-bis;

   al comma 12, dopo la parola: resilienza aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal precedente comma 9-bis.
59.61. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Miceli.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

  Conseguentemente, al comma 18 sopprimere le parole: anche in deroga al secondo periodo del comma 13.
59.56. Toccafondi, Del Barba.

  Al comma 10, prima delle parole: al fine premettere le seguenti: Nelle more del riconoscimento del valore abilitante della laurea magistrale e del titolo accademico di secondo e terzo livello al fine dell'accesso alle procedure per la selezione dei docenti e sul quale organizzare la formazione continua del personale della scuola nella prospettiva di uno sviluppo della carriera professionale,.
59.118. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 10, sopprimere le parole: con frequenza annuale.
59.116. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10, alla lettera a), sostituire la parola: «multipla» con la seguente: «sintetica»;

   b) al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al comma 18 sopprimere le parole: , anche in deroga al secondo periodo del comma 13;

   c) dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  «18-bis. Allo scopo di evitare disparità di trattamento tra candidati, con decreto dipartimentale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui ai decreti dipartimentali del 21 aprile 2020, n. 498 e 499, per i posti e le classi di concorso non ricomprese nella Tabella A del comma 14 del presente articolo, in analogia a quanto previsto dai commi 15 e 16. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
59.86. Azzolina.

  Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al comma 18 sopprimere le parole: anche in deroga al secondo periodo del comma 13.
59.57. Toccafondi, Del Barba.

  Al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.
*59.9. Longo.
*59.13. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
*59.38. Testamento, Villarosa, Corda.
*59.47. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*59.72. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*59.100. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*59.110. De Lorenzo, Fassina.
*59.114. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 13 sostituire le parole: «I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.», con le seguenti: «I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove, senza alcuna discriminazione o penalizzazione derivante dal mancato superamento della procedura precedente.»;

   b) al comma 16 sostituire le parole: «in house», con le seguenti: «in affidamento diretto».
59.111. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio universitario nazionale, sono definiti:

   a) i percorsi di abilitazione all'insegnamento nel primo e secondo grado d'istruzione nonché il correlato standard professionale, nelle modalità previste dai commi 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 13-octies;

   b) le lauree e i diplomi accademici di I livello che costituiscono titolo di accesso ai percorsi di cui alla lettera a);

   c) i requisiti curricolari necessari ai docenti abilitati nelle lauree in Scienze della formazione primaria per accedere ai percorsi di cui alla lettera a);

   d) i requisiti professionali necessari all'assolvimento di compiti tutoriali.

  13-ter. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al comma 1, nonché i titoli di abilitazione conseguiti ai sensi della normativa previgente, costituiscono titolo di accesso ai concorsi per il personale docente di cui al comma 10 del presente articolo.
  13-quater. Con il decreto di cui al comma 13-bis è disciplinata l'istituzione da parte delle università, statali e non statali legalmente riconosciute, e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello abilitanti, secondo i seguenti criteri:

   a) almeno 36 crediti formativi universitari o accademici, ripartiti in insegnamenti e laboratori, sono acquisiti in forma curricolare e sono destinati all'acquisizione delle competenze didattiche, didattico-disciplinari, giuridiche e pedagogiche finalizzati al conseguimento dello standard professionale di cui al comma 13-bis;

   b) 24 crediti formativi sono acquisiti in forma extracurricolare, attraverso lo svolgimento di tirocini presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

  13-quinquies. Ai fini di cui al comma 13-bis, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per gli insegnamenti riservati agli insegnanti tecnico pratici, istituiscono altresì corsi di laurea e di diploma accademico di primo livello abilitanti, secondo i seguenti criteri:

   a) almeno 36 crediti formativi universitari o accademici, ripartiti in insegnamenti e laboratori, sono acquisiti in forma curricolare e sono destinati all'acquisizione delle competenze didattiche, didattico-disciplinari, giuridiche e pedagogiche finalizzati al conseguimento dello standard professionale di cui al comma 13-bis;

   b) 24 crediti formativi sono acquisiti in forma extracurricolare, attraverso lo svolgimento di tirocini presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

  13-sexies. I corsi di cui ai commi 13-ter e 13-quater possono essere istituiti attraverso accordi tra le istituzioni di cui al comma 13-ter e sono erogati con modalità di erogazione convenzionale, fatta salva la disciplina prevista a seguito dell'eventuale perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'istituzione dei predetti corsi concorre, secondo indici di premialità individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
  13-septies. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'istruzione, il Consiglio universitario nazionale e l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti i requisiti per l'attivazione dei corsi di cui al comma 13-ter e 13-quater, anche in deroga ai requisiti vigenti, in ragione della peculiarità dei percorsi, fermo restando la necessità dell'accreditamento delle sedi in presenza.
  13-octies. Il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione, definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui ai commi 13-ter e 13-quater. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai predetti percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente e tecnico pratico e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Nell'ambito dei posti annualmente ripartiti, la frequenza dei corsi è subordinata al superamento di una prova di accesso, nelle modalità previste ai sensi del decreto di cui al comma 13-bis, definita dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, volta a verificare il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari.
  13-novies. I titoli di abilitazione di cui al comma 13-bis, nonché i titoli di abilitazione conseguiti ai sensi della normativa previgente, costituiscono altresì titolo di abilitazione per l'insegnamento presso le istituzioni scolastiche paritarie e per i percorsi dell'istruzione e formazione professionale nonché titolo di accesso per la prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero è subordinato alla dichiarazione dell'Autorità del Paese d'origine che assevera la possibilità del soggetto in possesso del predetto titolo di insegnare quale docente abilitato nelle istituzioni scolastiche del medesimo Paese d'origine.
  13-decies. Coloro i quali, entro il primo anno di attivazione dei percorsi di cui al comma 13-ter abbiano conseguito i titoli di accesso alle classi di concorso previsti dalla normativa vigente ovvero siano iscritti ai relativi percorsi di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello, mantengono permanentemente, una volta acquisiti i titoli congiunti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la possibilità di partecipare ai concorsi ovvero di iscriversi alle graduatorie per le supplenze nelle fasce riservate al personale non abilitato.
  13-undecies. Coloro i quali, entro il primo anno di attivazione dei percorsi di cui al comma 13-quater abbiano conseguito il titolo di studio di accesso alle classi di concorso a insegnante tecnico pratico previsti dalla normativa vigente, mantengono permanentemente, una volta acquisiti i titoli congiunti previsti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , la possibilità di partecipare ai concorsi ovvero di iscriversi alle graduatorie per le supplenze nelle fasce riservate al personale non abilitato.
  13-duodecies. L'esame sostenuto a conclusione dei bienni accademici di secondo livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 93, abilita rispettivamente all'insegnamento nella classe di concorso A-57, Tecniche della danza classica e nella classe di concorso A-58, Tecniche della danza contemporanea, a seconda dell'indirizzo prescelto.
  13-terdecies. Quota parte del contingente di cui all'articolo 1, comma 65 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è destinato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'assolvimento di compiti tutoriali e distaccato, in posizione di semi esonero, presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Detto contingente è definito annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione.
  13-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 13-octies, 13-novies, 13-decies, 13-undecies, 13-duodecies, 13-undecies, 13-duodecies, 13-terdecies non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
59.87. Azzolina.
(Inammissibile)

  Sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti:

  14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.
  15. La procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:

   a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

   b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

   c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.

  16. La procedura di cui ai commi 14 e 15, da concludere con la redazione della graduatoria entro il 31 luglio 2021, non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.
  17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera b).
  18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente.
  19. Dalle disposizioni di cui ai commi da 14 a 18 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
59.40. Testamento, Villarosa, Corda.

  Sopprimere i commi 15 e 16.
59.117. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli.

  Sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14, se non concluse entro la data di cui al comma 15, lettera c), sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle altre procedure ordinarie.
*59.18. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*59.29. Lacarra.
*59.81. Frassinetti, Foti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*59.123. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 18, sopprimere il primo periodo.
**59.73. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
**59.101. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 18, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione ai concorsi ordinari banditi con riferimento alla scuola primaria e dell'infanzia ed alla scuola secondaria di I e II grado.
59.48. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «nelle istituzioni di cui al comma 653» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».
59.89. Torto.
(Inammissibile)

  Al comma 21, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    3) al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo.».
59.39. Testamento, Villarosa, Corda.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Nelle more delle operazioni relative all'individuazione dei destinatari delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di competenza degli uffici territoriali del Ministero dell'istruzione, i dirigenti scolastici sono autorizzati a conferire supplenze temporanee per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento ancora disponibili dopo la data di inizio delle lezioni indicata nei calendari regionali. Le supplenze di cui al presente comma sono conferite:

   a) per una durata non superiore a cinque giorni e si concludono nel giorno di venerdì nelle istituzioni scolastiche con orario articolato su cinque giorni settimanali;

   b) per una durata non superiore a sei giorni e si concludono nel giorno di sabato nelle istituzioni scolastiche con orario articolato su sei giorni settimanali.

  21-ter. Con le stesse modalità le supplenze di cui al comma 21-bis sono prorogate per tutto il periodo indicato nel predetto comma, ovvero fino all'individuazione dei destinatari delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee di competenza degli uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.
  21-quater. La presa di servizio dei docenti, individuati dagli uffici territoriali del Ministero dell'istruzione quali destinatari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche su cattedre e posti di insegnamento coperti con supplenze temporanee ai sensi dei commi 21-bis e 21-ter, è rinviata al lunedì della settimana successiva alla loro individuazione.
59.115. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «per la copertura» aggiungere le seguenti: «del 50 per cento».
  21-ter. Il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dal seguente:

   «2. Contestualmente al concorso di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire un concorso riservato ai docenti di religione cattolica in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano che abbia svolto almeno con 36 mesi di servizio di insegnamento. Al concorso è destinato il 50 per cento dei posti disponibili per il triennio 2021/2022 – 2023/24 e per gli anni successivi fino a integrale scorrimento delle graduatorie di merito. La graduatoria di merito comprende tutti coloro che propongono istanza sulla base dei titoli posseduti e della valutazione di una apposita prova orale didattico-metodologica che non prevede punteggio minimo. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione.».
*59.32. Lacarra.
*59.126. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*59.21. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «sia per una classe di concorso» sono sostituite dalle seguenti: «che per tutte le classi di concorso a cui ha accesso».
  21-ter. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «per le classi di concorso scelte».
59.74. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «per la copertura» aggiungere: «del cinquanta per cento».

  Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dal seguente:

  2. Contestualmente al concorso di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire anche un concorso riservato per docenti di religione cattolica che siano in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano e che alla data del bando abbiano svolto, a partire dall'anno scolastico 2012-13, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. A tale concorso è destinato il restante cinquanta per cento dei posti disponibili, ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, a partire dall'anno scolastico 2021-22 e fino a esaurimento delle graduatorie di merito. Detto concorso consiste in una prova orale non selettiva di carattere metodologico-didattico, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 3, comma 5, della legge 18 luglio 2003, n. 186, e nella valutazione dei titoli posseduti e del servizio prestato. L'intero svolgimento del concorso è disciplinato da un decreto del Ministro dell'istruzione.
59.63. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 08 è sostituito dal seguente:

   «08. A decorrere dal VI ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono ammessi in soprannumero i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità per la distribuzione degli aspiranti tra gli atenei che organizzano i precorsi nonché i criteri di priorità di accesso.».
*59.22. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*59.33. Lacarra.
*59.82. Frassinetti, Foti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*59.127. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, nelle more del rinnovo del CCNL Area istruzione e ricerca, può essere modificato l'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V del 15 luglio 2010, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative.
**59.23. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**59.34. Lacarra.
**59.128. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado» sono sostituite da: «per le classi di concorso scelte».
59.103. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019- 21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.
59.62. Ciampi, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i direttori degli enti di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 che gestiscono percorsi di ieFP, purché abbiano svolto tale funzione da almeno cinque anni e siano in possesso dei titoli universitari sopra indicati».
59.105. Angiola, Costa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Nell'ambito della procedura di progressione all'area dei Direttori dei servizi generali prevista dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019 sono richiesti i medesimi requisiti che hanno costituito titolo di accesso al concorso ordinario di cui al DDG 2015 del 20 dicembre 2018.
*59.4. Frate, Fioramonti.
*59.20. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*59.31. Lacarra.
*59.125. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «sia per una classe di concorso» sono sostituite da: «che per tutte le classi di concorso a cui ha accesso».
59.102. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 21, aggiungere, il seguente:

  21-bis. In via straordinaria, nell'anno accademico 2021/2022, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), istituiscono percorsi di formazione e specializzazione di durata annuale, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, riservati ai docenti privi di specifica abilitazione che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, a tempo determinato o indeterminato, nelle scuole del Sistema educativo di istruzione e formazione. Per l'accesso ai suddetti corsi non è richiesto il superamento di prove selettive.
59.130. Torromino, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Barelli, Spena, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Reclutamento urgente del personale docente di religione cattolica e modifica dell'articolo 1-bis della legge n. 159 del 2019 e dell'articolo 2 commi 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003)

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, prorogato con la legge n. 21 del 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro l'anno 2021, in esecuzione dell'intesa del 14 dicembre 2020 tra il Ministro dell'istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, due concorsi, uno straordinario, per titoli e servizi, e successivamente uno ordinario, per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.»;

   b) al comma 2 le parole: «una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota non superiore al 50 per cento è riservata al concorso ordinario. Una quota pari al 50 per cento dei posti liberi e vacanti previsti nella quota del 70 per cento più il 50 per cento della quota dei posti liberi nella quota superiore al 70 per cento, in deroga per un triennio a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, è riservata al personale docente in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio del sistema nazionale di istruzione, anche non consecutive, di cui almeno una svolta nel sistema statale negli ultimi 10 anni. Il servizio di cui al periodo precedente è da considerarsi valido se svolto in possesso dei titoli di qualificazione professionale stabiliti dall'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'istruzione del 14 dicembre 2020 al punto 3;

   c) al comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Il concorso straordinario di cui al comma 1 si svolgerà per titoli e servizi ed esame orale non selettivo al termine dell'anno di formazione e prova davanti al Comitato di valutazione dell'Istituzione Scolastica Statale in cui il candidato presta servizio, che assumerà la qualifica di Commissione di valutazione. Il bando stabilirà il programma di esame ad esclusione dei contenuti specifici della disciplina a norma dell'art. 3 comma 5 della legge n. 186 del 2003.
   2-ter. La graduatoria di merito del concorso straordinario terrà conto di una quota non superiore 70 punti relativa ai titoli di servizio e 30 punti per i titoli culturali e di accesso. Il bando definirà i punti da attribuire al titolo di accesso e ai titoli culturali aggiuntivi nella misura massima di 30 punti.
   2-quater. Accederanno all'anno di formazione e prova con assunzione a tempo indeterminato, nell'arco di un triennio, i candidati che si collocheranno in posizione utile per posti stabiliti dal bando in applicazione del comma 2 lettera b) del presente articolo.
   2-quinquies. La commissione di valutazione di cui al comma 2-bis è presieduta dal dirigente scolastico. Il Comitato di valutazione, in funzione di Commissione, di cui al comma 129 della legge n. 107 del 2015, escludendo la componente genitori e studentesca ove previsto, dovrà essere integrato da un docente di religione cattolica a tempo indeterminato della medesima Istituzione Scolastica o in assenza del medesimo grado o settore formativo di appartenenza del candidato, individuato dall'ufficio scolastico regionale nell'ambito territoriale d'appartenenza. La Commissione di valutazione esprimerà voto, all'unanimità o a maggioranza, positivo o negativo. Il bando determinerà i criteri di valutazione e quanto di competenza della Commissione e dell'ufficio scolastico regionale.
   2-sexies. Il candidato in servizio presso un'Istituzione Scolastica non Statale svolgerà la prova finale di cui al comma 2-bis presso un'Istituzione Scolastica Statale individuata dall'ufficio scolastico regionale oggetto della domanda. La Commissione di valutazione acquisirà dalla istituzione scolastica non Statale gli elementi necessari per la valutazione finale del candidato, stabilito dal bando.
   2-septies. Le graduatorie, di cui al comma 2-bis lettera b) dopo il primo triennio di applicazione sono trasformate in graduatorie permanenti fino al loro totale svuotamento regionali corrispondenti alle articolazioni territoriali delle diocesi. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per l'assunzione in ruolo nel limite del 50 per cento dei posti conferibili annualmente autorizzati nei limiti previsti dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 109, lettera c), della legge n. 107 del 2015, fino al loro totale svuotamento.
   2-octies. L'esame di cui al comma 2-bis, considerata la peculiare natura giuridica dell'insegnante di religione, può essere ripetuto per una sola volta dopo il primo anno di assunzione a tempo indeterminato. Il mancato superamento dell'anno di formazione e prova, il docente di religione riacquista la qualifica di incaricato annuale ex articolo 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994 nella medesima fascia stipendiale antecedente all'assunzione a tempo indeterminato, eventualmente, se beneficiario, secondo quanto stabilito dall'articolo 53 ultimo comma della legge n. 312 del 1980 e successive integrazioni e modifiche.»;

   d) il comma 3, è sostituito dai seguenti:

   «3. Le graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado sono convertite in graduatorie permanenti fino al loro totale svuotamento.
   3-bis. I posti riservati ai docenti di cui al comma 3 sono da individuare nella quota superiore al 70 per cento come previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge n. 186 del 2003 per ciascun anno nell'arco del triennio 2021/2022 – 2023/2024, in misura del 20 per cento corrispondente a 1463 posti relativo all'organico 2021/2022.
   3-ter. A partire dall'anno 2025/2026 viene ristabilito quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 e articolo 3 della legge n. 186 del 2003.
   3-quater. A partire dall'anno scolastico 2024/2025 vengono istituite le graduatorie permanenti, fino al loro totale svuotamento, saranno suddivise in due fasce:

   a) Prima fascia, docenti idonei di cui al comma 3 del presente articolo, al quale spetta il 50 per cento della quota di cui al comma 2-bis, lettera b), pari al 50 per cento della quota riservata ai concorsi straordinari.

   b) Seconda fascia, docenti idonei di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, al quale spetta il 50 per cento della quota di cui al comma 2-septies. In caso di esaurimento o non formulazione, in quanto non presenti docenti idonei, di quanto previsto dal comma 3-quater, lettera a), spetta il 100 per cento della quota di cui al comma 2-septies del presente articolo.

   Le graduatorie permanenti di cui al presente comma, lettere a) e b), saranno articolate su base regionale corrispondenti territorialmente alle singole diocesi. Le graduatorie permanenti non potranno essere aggiornate. I punteggi faranno riferimento alle tabelle allegate ai rispettivi bandi di concorso.».

   e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. I docenti di religione assunti a tempo indeterminato a norma dell'articolo 1-ter della legge n. 27 del 3 febbraio 2006, mantengono il trattamento economico in godimento come assegno ad personam nella parte eccedente la retribuzione iniziale complessiva, riassorbibile nella futura progressione economica una volta confermati a tempo indeterminato.
   4-ter. I posti resisi liberi per il collocamento a riposo dei docenti assunti nella quota superiore al 70 per cento stabiliti ai commi 1, 2 e 3 non sono disponibili per le future assunzioni dalle graduatorie permanenti dopo il primo triennio di applicazione del presente articolo, né per i concorsi ordinari del presente articolo e futuri.
   4-quater. La quota prevista in deroga all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003 non potrà superare il 91 per cento dell'organico complessivo dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.».
59.01. Frate.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

   «1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado” sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   “1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
   1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5.”;

   b) al comma 2, le parole: “del primo concorso” sono soppresse;

   c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

  “2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali.
  2-ter. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”».
59.04. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale assistente amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi generali e amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi generali e amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
  2. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero di posti specificamente previsto, per tutti gli altri posti comunque vacanti e disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti degli organici relativi agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
  3. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi generali e amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A., al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.
  4. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto.
59.03. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Il comma 8 dell'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito dal seguente:

   «8. La durata del periodo di servizio del personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un secondo mandato della durata di quattro anni, è prorogata per ulteriori tre anni scolastici; a tal fine, a partire dall'anno scolastico 2021/22, il personale interessato è riassegnato presso la sede dove prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora tale sede di servizio non fosse disponibile, detto personale è assegnato in una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con decreto interministeriale n. 4377 del 7 ottobre 2011.
   Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e, in seguito al superamento di dette prove, ad un ulteriore periodo di servizio all'estero di tre anni».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
59.06. Schirò, La Marca, Miceli, Quartapelle Procopio, Fassino, Delrio, Boldrini, Boccia.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

  1. Il comma 8 dell'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito dal seguente:

   «8. La durata del periodo di servizio del personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un secondo mandato della durata di quattro anni, è prorogata per ulteriori tre anni scolastici; a tal fine, a partire dall'anno scolastico 2021/22, il personale interessato è riassegnato presso la sede dove prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora tale sede di servizio non fosse disponibile, detto personale è assegnato in una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale n. 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e, in seguito al superamento di dette prove, ad un ulteriore periodo di servizio all'estero di tre anni.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
59.012. Toccafondi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Istituzione corsi straordinari di abilitazione all'insegnamento su materia e sul sostegno)

  1. In deroga a tutte le disposizioni vigenti e con apposito decreto di emanazione del bando, per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/23 le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi straordinari di abilitazione di durata annuale, riservati:

   a) agli iscritti alla seconda fascia delle graduatorie provinciali e alle graduatorie di istituto con titolo valido all'insegnamento;

   b) ai docenti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado in servizio nelle scuole statali, paritarie e formazione professionale e sprovvisti di abilitazione e/o idoneità all'insegnamento;

   c) ai docenti di ruolo che intendono acquisire abilitazione su altra materia comune purché abbiano conseguito il titolo di accesso utile entro la data in vigore del presente decreto;

   d) agli insegnanti in servizio in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento;

   e) agli insegnanti tecnico pratico in servizio sprovvisti di abilitazione o di idoneità all'insegnamento.

  2. Il corso straordinario di abilitazione è da intendersi come formazione on the job per i docenti in servizio con una prova in itinere scritta e prova finale di tipo orale. Il superamento di entrambe le prove ha valore di abilitazione all'insegnamento. Le caratteristiche del corso, i programmi, scadenze e procedure di partecipazione verranno fissate con apposito decreto del Ministero dell'istruzione da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. I corsi straordinari di abilitazione sono finanziati con le maggiori entrate derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. L'esatto ammontare dei contributi sarà quantificato in base al numero di domande effettivamente ricevute. Il Ministero vigilerà sulle iniziative e adotterà adeguate misure a garanzia della perequazione e del contenimento dei costi.
59.02. Frate.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Rifinanziamento risorse delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali)

  1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 da ripartire con le modalità ivi previste.
  2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede:

   a) quanto a 70 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante riduzione delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   b) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
59.016. Versace, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 978, sostituire le parole: «Per l'anno scolastico 2021/2022» con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022»;

   b) al comma 978, sostituire le parole: «di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022» con le seguenti: «di 40 milioni di euro a decorrere dal 2022».

  2. A ciascuna istituzione scolastica che, a decorrere dall'anno scolastico 2021/22, rientra nei parametri previsti dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sarà assegnato un dirigente scolastico e un DSGA a tempo indeterminato, nei limiti della spesa autorizzata di cui alla lettera b) del presente articolo.

  Conseguentemente, all'onere di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorre dell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
59.017. Torromino, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Nelle more della riforma complessiva del sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti di scuola secondaria, gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 59 del 2017 che tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2020/2021 hanno svolto almeno tre annualità di servizio presso istituzioni paritarie, sono considerati idonei all'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie, ai fini di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge n. 62 del 2000.
*59.08. Lupi.
*59.010. Toccafondi, Del Barba.
*59.015. Pella.
*59.018. Aprea, Casciello, Palmieri, Barelli, Saccani Jotti, Spena, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. I posti di direttore dei servizi generali e amministrativi risultanti vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2021/2022 sono destinati all'immissione in ruolo attingendo dalle graduatorie degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, a partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
59.013. Iovino.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole paritarie dell'infanzia, qualora si verifichi la impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento, è possibile utilizzare a tempo determinato anche educatori in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.
*59.09. Lupi.
*59.019. Aprea, Casciello, Palmieri, Barelli, Saccani Jotti, Spena, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*59.05. Colmellere, Alessandro Pagano, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «per la copertura» aggiungere: «del 50 per cento».
  2. Il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dal seguente:

   «2. Contestualmente al concorso di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire un concorso riservato ai docenti di religione cattolica in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano che abbia svolto almeno con 36 mesi di servizio di insegnamento. Al concorso è destinato il 50 per cento dei posti disponibili per il triennio 2021/2022 –2023/24 e per gli anni successivi fino a integrale scorrimento delle graduatorie di merito. La graduatoria di merito comprende tutti coloro che propongono istanza sulla base dei titoli posseduti e della valutazione di una apposita prova orale didattico-metodologica che non prevede punteggio minimo. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione.».
59.011. Bucalo, Foti, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

ART. 60.

  Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 inserire le seguenti: e le Università Popolari,.
60.2. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: n. 243, aggiungere le seguenti: ivi comprese le università telematiche.
60.3. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

   «4-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio è riconosciuta la detrazione al 30 per cento delle spese per gli studenti universitari ed è possibile portare in detrazione anche le tasse d'iscrizione per le lauree triennali, master e lauree specialistiche anche per gli studenti fuori corso; la ricongiunzione di carriera; le tasse per l'iscrizione all'appello di laurea e rilascio della pergamena; la frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all'ammissione a un corso di laurea magistrale; l'iscrizione a test d'ingresso (anche se non seguiti da iscrizione); i trasferimenti di ateneo e i passaggi di corso».
60.4. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

   «4-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio la deducibilità dell'affitto per gli studenti universitari fuori sede è riconosciuta al 60 per cento delle spese sostenute per l'anno accademico 20/21».
60.5. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dotazione pari a 50 milioni di euro con le seguenti: dotazione pari a 100 milioni di euro e le parole: pari a 50 milioni di euro con le seguenti: pari a 100 milioni di euro.
60.9. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: «sessantacinquesimo» è sostituita con la seguente: «settantesimo».
60.1. Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  4-ter. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
60.6. Melicchio, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di adeguare l'importo minimo della borsa di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca in misura non inferiore all'aliquota prevista per il minimale contributivo per la gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  4-ter. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
  4-quater. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
60.8. Iovino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 novembre 2011 è soppresso il seguente periodo: «Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione».
60.7. Villani.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

   «536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539».
60.01. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

  1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricerca nel contrasto alla diffusione del COVID-19 e incentivare i docenti e i ricercatori a continuare a svolgere la propria attività di ricerca contro il COVID-19 in Italia, all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

   5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), capoverso 3-ter, previo versamento di:

   a) un importo pari al 10 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al 5 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

   a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

   b) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*60.04. Ungaro, Toccafondi, Mor, Marco Di Maio, Faro, Martinciglio, Giordano, Pallini, Del Barba, Cattaneo, Pastorino, Ubaldo Pagano.
*60.011. Cattaneo, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Barelli, Spena, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Formazione continua dirigenti Pubbliche Amministrazioni)

  1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso università o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le università e le istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
  2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
60.05. Adelizzi.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti universitari fuori sede)

  1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 30 dicembre 2020 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo a, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
60.06. Iovino.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, ad esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo;».
60.07. Invidia.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Istituzione di un Fondo per favorire l'iscrizione delle studentesse a corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica)

  1. Per promuovere le iscrizioni delle studentesse ai corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica (STEM) e l'accesso delle donne laureate alle carriere professionali nell'ambito delle medesime discipline, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo speciale, denominato «Fondo STEM», con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ripartito annualmente, ai sensi del comma 7, tra le università statali sulla base del numero di studentesse iscritte ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle citate discipline.
  2. Il Fondo STEM è destinato a finanziare l'esonero totale dalle tasse e dai contributi dovuti dalle studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle discipline STEM.
  3. Per accedere al finanziamento del Fondo STEM sono necessari i seguenti requisiti: a) aver frequentato percorsi di studio a indirizzo scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di secondo grado; b) aver conseguito negli ultimi due anni precedenti all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado una media dei voti non inferiore a 8 decimi nelle materie scientifiche; c) aver conseguito all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado un voto non inferiore a 91 centesimi.
  4. Il finanziamento del Fondo STEM è confermato per tutta la durata del corso di laurea per le studentesse che, per ciascun anno di corso, abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi universitari e concludano regolarmente il corso di studi.
  5. Il finanziamento di cui al comma 2 non è cumulabile con alcun tipo di borsa di studio di natura pubblica.
  6. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto di natura non regolamentare, disciplina annualmente le modalità di ripartizione tra le università statali delle risorse del Fondo STEM.
  8. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo STEM sono posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo stesso.
  9. Il Fondo STEM, gestito dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere alimentato anche da versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni.
  10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, dopo le parole: «Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,» sono inserite le seguenti: «del Fondo STEM,».
  11. All'onere di cui al presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
60.08. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Assorbimento idonei concorso dirigenti seconda fascia Agenzia delle entrate)

  1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, in merito al concorso pubblico previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2010, registrato dalla Corte dei conti l'8 ottobre 2010, a centosettantacinque posti, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate, si dispone l'assorbimento integrale di tutti gli idonei collocati nella graduatoria presso l'Agenzia delle entrate e degli idonei collocati presso l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'economia e delle finanze e/o pressi altri enti pubblici.
*60.09. Cassinelli.
*60.012. Ferri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Sostegno alle università del Meridione)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia aventi un numero complessivo di iscritti non superiore a 9.000 studenti è riconosciuto un contributo per il 2021 pari a 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione tra gli atenei interessati.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
60.010. Tartaglione, Saccani Jotti, Aprea, Bartolozzi, Casciello, Palmieri, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni in materia di concorsi pubblici)

  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle procedure per il reclutamento del personale, prevedono una riserva di posti pari al 10 per cento per tutti coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca.
60.02. Rospi.
(Inammissibile)

ART. 61.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea, è assegnata all'Università di Tor Vergata la somma di ottocento mila euro per una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che preveda anche l'acquisizione di materiale documentale.

  Conseguentemente, all'articolo 77, al comma 7 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,2 milioni.
61.1. Barelli, Battilocchio, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Misure a sostegno della ricerca nel campo della prevenzione dei rifiuti)

  1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano stipulati con università, enti e istituzioni di ricerca, sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.».
61.01. Zolezzi.

ART. 62.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Istituto per l'Intelligenza Artificiale – I3A)

  1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'intelligenza artificiale e della sua ricaduta nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione è istituito l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A) per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale. L'Istituto avrà sede centrale a Torino e sarà organizzato su più poli territoriali caratterizzati da specifiche aree disciplinari con lo scopo di presidiare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e l'impatto sui territori di riferimento. L'istituto avrà forma giuridica di fondazione. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
  2. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali viene attribuita la vigilanza sull'Istituto.
  3. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della loro composizione e dei rispettivi compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico.
  4. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto dell'Istituto che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico dell'Istituto.
  5. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
  6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
  7. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto I3A è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2021. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.
  8. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  9. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il trasferimento delle risorse alla Fondazione delle risorse sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77 comma 7 del presente decreto.
62.03. Serritella, Davide Crippa, Carabetta, Azzolina, D'Arrando, Scagliusi, Carbonaro, Gariglio, Bonomo, Lepri, Giorgis, Bruno Bossio, Molinari, Pettazzi, Boldi, Giaccone, Gastaldi, Maccanti, Caffaratto, Benvenuto, Giglio Vigna, Tiramani, Patelli, Liuni, Gusmeroli, Fornaro, Portas, Costa, Napoli, Giacometto, Porchietto.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Istituto per l'Intelligenza Artificiale – I3A)

  1. È istituito l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A) per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale. L'Istituto ha sede a Torino.
  2. L'Istituto avrà forma giuridica di fondazione. Ne sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico, la città metropolitana di Torino e la regione Piemonte, ai quali viene attribuita la vigilanza sull'Istituto. I fondatori adottano lo statuto della fondazione entro 60 giorni.
  3. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il trasferimento delle risorse alla Fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il sindaco della città metropolitana di Torino e il presidente della regione Piemonte.
62.01. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Modifiche alla legge 6 settembre 1989, n. 322)

  1. Alla legge 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7:

    1) al comma 1 è soppresso l'ultimo periodo;

    2) è soppresso il comma 3;

   b) l'articolo 11 è soppresso.
62.02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 63.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: ai figli aggiungere le seguenti: con la costituzione di comunità educanti;

   b) dopo le parole: enti pubblici aggiungere le seguenti: , istituti scolastici;

   c) dopo le parole: dei minori aggiungere le seguenti: che appartengono ai nuclei famigliari che beneficiano della misura all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 o a nuclei famigliari con comprovate necessità economiche.
63.10. Gallo.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di agevolare l'accesso alle scuole di musica e la promozione della cultura musicale, ai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni che nel corso del 2020 si iscrivono ad un corso di formazione bandistico presso una banda musicale regolarmente costituita secondo la normativa vigente e che abbia come scopo sociale la formazione culturale musicale, è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di uno strumento musicale, fino ad un massimo di 500 euro. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
63.11. Baldini, Dall'Osso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I comuni organizzano le iniziative di cui al comma 1 in forma gratuita per le famiglie.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».
63.3. Ruffino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, ai fini dell'erogazione di tali risorse, i comuni devono garantire che l'accesso ai centri e ai servizi di cui al comma 1 sia assicurata in condizioni di parità e non discriminazione anche ai minori con disabilità, nel pieno rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché della legge 1° marzo 2006, n. 67».
63.7. Noja, Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. Al fine di favorire gli scambi di competenze e di risorse tra gli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché di stimolare lo sviluppo di reti territoriali di collaborazione che rafforzino le capacità operative, programmatiche e organizzative dei singoli enti, una quota pari a 13,5 milioni del fondo di cui al comma 1 è destinata agli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che sviluppano progetti in partnership estese territoriali per il sostegno alle iniziative di cui al comma 1.».
63.6. Lattanzio, Nitti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 6-quater dell'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «, nel limite di 15 milioni di euro,» sono soppresse.
*63.13. Pella, Paolo Russo.
*63.12. Ripani.
*63.2. Ruffino.
*63.4. Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Micheli.

  Al comma 6, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) dopo il secondo periodo sono inserite le seguenti parole: «Per gli anni 2021 e 2022 una quota pari a un milione di euro delle risorse stanziate per il Fondo di cui al comma 392 è destinata all'assegnazione di un credito d'imposta per il finanziamento di progetti per il contrasto alla povertà educativa minorile attraverso le arti performative.».
63.5. Lattanzio, Nitti.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali, pubbliche paritarie e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, sono erogate borse di studio da assegnare agli studenti meritevoli o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio nazionale, a sostegno delle spese per l'istruzione, nonché per garantire l'accesso agli strumenti digitali e per l'attivazione di servizi di connessione internet in postazione fissa stabile o mobile.
  7-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 62 del 2000, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita con decreto di cui al comma successivo e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sia ricompresa tra 10 mila euro annui per un nucleo familiare di tre componenti e 35 mila euro annui per nuclei familiari con un numero di componenti superiore.
  7-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 7-ter, nonché le modalità di assegnazione.
  7-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 7-bis a 7-quater, valutati in 400 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
63.8. Rampelli, Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti 750 milioni.
63.9. Alaimo, Giarrizzo, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Misure urgenti di sostegno alle giovani generazioni e per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Al fine di sostenere le giovani generazioni, favorire il miglioramento culturale dei giovani attraverso la mobilità e promuovere l'incontro tra le diverse realtà territoriali, considerata anche la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, considerata l'ulteriore necessità, a causa dei gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, di incentivare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma 4, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*63.01. Ciampi.
*63.02. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*63.03. Napoli.
*63.04. Pezzopane, Rotta, Cancelleri.
*63.08. Ferri, Del Barba.
*63.010. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*63.011. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Bianchi, Micheli.
*63.012. Baldini, Dall'Osso.
*63.013. Fassina, Fornaro, Stumpo, Pastorino, Cancelleri.
*63.014. Cattaneo.
*63.015. Fitzgerald Nissoli.
*63.016. Mazzetti, Milanato, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*63.017. Lupi.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Misure urgenti per le associazioni del Terzo settore con finalità educativa)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo settore che esercitano attività con finalità educativa, anche non formale, possono iscrivere nel libro degli associati i soli associati educatori».
63.05. Del Barba.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis
(Disposizioni urgenti per il collegamento in fibra ottica e la parità di accesso alle risorse elettroniche)

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire concernenti la realizzazione di nuovi edifici di tipo residenziale, le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare i collegamenti tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione».
  2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete»;

   b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

   «f-bis) infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete.».
63.07. Paita, Del Barba, Capitanio.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis
(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)

  1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
  2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per l'immobile relativi al periodo dello stato di emergenza per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 77, comma 7.
63.09. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 64.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022;

   al comma 2, sostituire le parole: trentasei anni di età con le seguenti: quarantuno anni di età.
64.22. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, sostituire le parole: che non hanno compiuto trentasei anni di età, con le seguenti: che non hanno compiuto quarant'anni di età;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata al 100 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo».

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Per gli immobili ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, il prezzo d'acquisto dell'immobile di cui all'articolo 64, comma 3 della presente legge è pari, nel massimo, a quattrocento mila euro».

   ai commi 6 e 7, sostituire le parole: che non hanno compiuto trentasei anni di età, ovunque ricorrano, con le seguenti: che non hanno compiuto quarant'anni di età.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni e le parole: 100 milioni con le seguenti: 90 milioni.
64.10. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 2, le parole: trentasei anni di età sono sostituite dalle seguenti: quarant'anni di età.

  Conseguentemente:

   al comma 5, le parole: è incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2021 e 270 milioni di euro per l'anno 2022.

   all'articolo 77, comma 7, le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 740 milioni di euro per l'anno 2021 e di 80 milioni di euro per l'anno 2022.
64.18. Del Barba.

  Al comma 2, sostituire le parole: trentasei anni di età con le seguenti: quarant'anni d'età.
64.5. Quartapelle Procopio, Gribaudo, Madia.

  Al comma 2, sostituire le parole: trentasei anni di età, ovunque ricorrano, con le seguenti: quarantuno anni di età;

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: è incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: è incrementata di 435 milioni di euro per l'anno 2021 e di 375 milioni di euro per l'anno 2022;

   sostituire il comma 5 con il seguente:

   «5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2,3 e 4, valutati in 435 milioni di euro per l'anno 2021 e di 375 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 290 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77;

   b) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

   c) sostituire il comma 11 con il seguente:

   11. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7, 8, 9 e 10, valutati in 521 milioni di euro per l'anno 2021 e 390,72 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   d) quanto a 374,34 milioni di euro per il 2021 e 260,48 milioni di euro per il 2022, ai sensi dell'articolo 77;

   e) quanto a 173,67 milioni di euro per l'anno 2021 e 130,24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
64.23. Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire dalle parole: 30 giugno 2022 fino alle parole: 40.000 euro annui, con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   b) al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché per ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) al comma 9 sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
64.52. Mazzetti, Cattaneo, Pella, Prestigiacomo, Labriola, Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, le parole: 30 giugno 2022, sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2023;

   al comma 4, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2022, sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

   al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come integrato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

   al comma 9, le parole: 30 giugno 2022, sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2023;

   al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, valutati in 260,48 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come integrato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
64.21. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui con le seguenti: che dichiarano un reddito annuo lordo non superiore a 40.000 euro;

   al comma 4, sostituire le parole: 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 348 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro per l'anno 2022;

   sostituire il comma 5 con il seguente:

   «5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e 4 si provvede:

   a) quanto a 290 milioni di euro per l'anno 2021 e a 250 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77;

   b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.»;

   al comma 6, sostituire le parole: che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui con le seguenti: che dichiarano un reddito annuo lordo non superiore a 40.000 euro;

   al comma 11, sostituire le parole da: valutati in fino alla fine del comma con le seguenti: valutati in 416,81 milioni di euro per l'anno 2021 e 312,58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e a 260,48 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77;

   b) quanto a 69,47 milioni di euro per l'anno 2021 e 52,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
64.24. Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   b) sopprimere le parole: alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

   c) al comma 9 sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*64.16. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider.
*64.17. Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per i mutui assistiti dalla garanzia del Fondo gli oneri accessori, esclusi gli onorari notarili, non devono essere superiori all'1,5 per cento dell'importo del finanziamento.
  3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
64.9. Buratti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022;

   b) dopo le parole, ovunque ricorrano: non superiore a 40.000 euro annui, aggiungere le seguenti: o di 60.000 annui per giovani con ISEE cumulativo con quello familiare;

   c) sostituire le parole: la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80 per cento con le seguenti: la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata al 100 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
64.49. Tuzi, Iovino, Ungaro, Toccalini, Bruno Bossio, Faro, De Luca, Frate, Cattaneo, Giordano, Di Lauro, Cubeddu, Zanichelli, Dieni, Corneli, Orrico, De Carlo, Berti, Carabetta, Fusacchia, Amitrano, Invidia, Perego Di Cremnago, Pallini, Currò, Gribaudo, Alaimo, Giarrizzo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023 e sopprimere le parole: alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

   b) al comma 9, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*64.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*64.4. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*64.37. Butti, Foti, Osnato, Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, le parole: 40.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 30.000 euro.
64.41. Stumpo, Fassina.

  Al comma 3, dopo la parola: Fondo è inserito il seguente periodo: Nel caso in cui il richiedente ne faccia richiesta, lo stesso ha diritto ad accedere ad un prestito a tasso legale fisso finalizzato a coprire il 20 per cento residuo della quota capitale laddove necessario per accendere il mutuo.

  Conseguentemente, ai costi derivanti dal comma 1, fino al limite massimo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
64.27. Barzotti.

  Al comma 3, dopo le parole: applicate ai beneficiari aggiungere le seguenti: , prioritari e non prioritari,.
*64.33. Benvenuto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*64.43. Stumpo, Fassina.
*64.12. Fregolent, Del Barba.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per i mutui assistiti dalla garanzia del Fondo gli oneri accessori determinati dagli istituti di credito, esclusi gli onorari notarili, non devono essere superiori all'1,5 per cento dell'importo del finanziamento.
64.44. Stumpo, Fassina.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per i mutui assistiti dalla garanzia del Fondo, gli oneri accessori, esclusi gli onorari notarili, non devono essere superiori all'1,5 per cento dell'importo del finanziamento.
*64.13. Fregolent, Del Barba.
*64.34. Benvenuto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Inoltre, non più del 50 per cento del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dei richiedenti deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
64.40. Stumpo, Fassina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A far data dal 30 luglio 2021 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è concessa esclusivamente alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito.
64.46. Stumpo, Fassina.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*64.11. Fregolent, Del Barba.
*64.14. Gribaudo.
*64.32. Benvenuto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*64.42. Stumpo, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente».
64.47. Stumpo, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti a raccogliere la documentazione attestante il rispetto dei requisiti di priorità dei richiedenti la garanzia del Fondo e a comunicare mensilmente al Gestore la regolarità dei pagamenti da parte dei mutuatari per i quali è attiva la garanzia del medesimo Fondo.
*64.35. Benvenuto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*64.45. Stumpo, Fassina.

  I commi 6, 7 e 8 sono sostituiti con i seguenti:

  6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, comprese le relative pertinenze, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che, alla data in cui l'atto è rogitato, non hanno ancora compiuto trentasei anni di età e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo famigliare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. In caso di atti traslativi o costitutivi stipulati in favore di più soggetti, l'agevolazione di cui al presente comma spetta limitatamente alla quota imputabile ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.
  7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che, alla data in cui l'atto è rogitato non hanno ancora compiuto trentasei anni di età e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo famigliare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi. In caso di atti traslativi o costitutivi stipulati in favore di più soggetti, l'agevolazione di cui al presente comma spetta limitatamente alla quota imputabile ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.
  8. Ferme restando le agevolazioni di cui all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, i finanziamenti a medio e lungo termine erogati per l'acquisto della proprietà o degli altri diritti reali di cui al comma 6 nonché, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili adibiti a «prima casa» di abitazione, comprese le relative pertinenze, per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 al momento della stipula e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo, non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. In caso di finanziamento cointestato, l'agevolazione di cui al presente comma spetta limitatamente alla quota imputabile alla parte mutuataria in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ferma restando la dichiarazione di cui al periodo precedente.
**64.31. Lovecchio.
**64.51. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
**64.39. Ciagà, De Micheli, Topo, Fragomeli, Buratti, Sani, Morani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: 40.000 euro annui sono sostituite dalle seguenti: 50.000 euro annui;

   b) al comma 9, le parole: 30 giugno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2022.
*64.1. Morani.
*64.36. Foti, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Lucaselli.
*64.50. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Il comma 6 è sostituito dal seguente:

   6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, comprese le relative pertinenze, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che, alla data in cui l'atto è rogitato, non hanno ancora compiuto trentasei anni di età e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
64.28. Currò.

  Il comma 7 è sostituito dal seguente:

   7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che, alla data in cui l'atto è rogitato non hanno ancora compiuto trentasei anni di età e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo famigliare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
64.29. Currò.

  Al comma 8, dopo le parole: 29 settembre 1973, n. 601, inserire il seguente periodo: In caso di finanziamento cointestato, l'agevolazione di cui al presente comma spetta limitatamente alla quota imputabile alla parte mutuataria in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ferma restando la dichiarazione di cui al periodo precedente.
64.30. Currò.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti che rientrano nelle fattispecie previste nei commi 6, 7 ed 8 e che hanno stipulato atti ivi indicati dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto un rimborso una tantum delle imposte versate in ragione delle predette transazioni. Con atto di natura amministrativa adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, dal Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di richiesta del rimborso e di ripetizione delle somme versate.

  Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

   11. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7, 8, 9 e 10, valutati in 492,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
64.7. Lupi.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. In deroga alle disposizioni vigenti, tutti gli enti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 accedono alla successiva fase di stipula delle convenzioni con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, secondo quanto previsto dal presente articolo.
  11-ter. Qualora gli enti di cui al comma 1 non abbiano prodotto la documentazione necessaria, il Ministero, in sede di stipula delle relative convenzioni, stabilisce le modalità a cui gli enti interessati dovranno sottoporsi per l'erogazione del finanziamento.
  11-quater. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di non procedere a quanto previsto dal comma 1 qualora accerti la rilevante incongruenza con il progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 1° maggio 2016.
64.19. Del Barba.
(Inammissibile)

  Al comma 12, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.

  Conseguentemente, apportare la medesima modifica al comma 14.
64.25. Lorefice, Sportiello, Toccalini.

  Al comma 12 sostituire le parole: i giovani con le seguenti: i soggetti.
64.48. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di sostenere le famiglie di fronte a casi di disturbi alimentari di minori il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021 è incrementato di 500 mila euro da destinare al finanziamento di iniziative delle associazioni che svolgono attività di assistenza alle famiglie. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
64.20. Moretto, Paita, Del Barba.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Per consentire la prosecuzione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, negli anni dal 2021 al 2024, con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che, pur senza allontanamento dalla famiglia di origine, siano stati presi in carico dai servizi sociali con provvedimenti di tutela e socio-assistenziali, è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
64.6. Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Panizzut.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di finanziare politiche pubbliche volte a supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze nelle giovani generazioni.
  14-ter. Allo scopo di dare immediato impulso alle attività di cui al comma 14-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di cui al medesimo comma è costituita con 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinarsi al finanziamento di progetti a valenza ed impatto nazionale di prevenzione e contrasto delle dipendenze da sostanze e comportamentali nelle giovani generazioni, cui possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale.
  14-quater Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche giovanili sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 14-bis.
  14-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 14-bis a 14-quater, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
64.26. Sportiello, Lorefice.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per misure previdenziali giovani lavoratori)

  1. Presso l'INPS è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2022, non hanno compiuto 40 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, hanno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo dell'INPS.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  3. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 48 è sostituito dal seguente:

   «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta:

    1) 4 per cento sul valore complessivo netto superiore a 1 milione di euro e fino a 3 milioni di euro per ciascun beneficiario;

    2) 12 per cento sul valore complessivo netto superiore a 3 milioni di euro e fino a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario;

    3) 20 per cento sul valore complessivo netto superiore a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario.

   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle:

    1) 6 per cento sul valore complessivo netto superiore a 100.000 euro e fino a 1 milione di euro per ciascun beneficiario;

    2) 18 per cento sul valore complessivo netto superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario;

    3) 24 per cento sul valore complessivo netto superiore a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario.

   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado:

    1) 6 per cento sul valore complessivo netto fino a 1 milione di euro per ciascun beneficiario;

    2) 18 per cento sul valore complessivo netto superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario;

    3) 24 per cento sul valore complessivo netto superiore a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario.

   d) devoluti a favore di altri soggetti:

    1) 8 per cento sul valore complessivo netto fino a 1 milione di euro per ciascun beneficiario;

    2) 24 per cento sul valore complessivo netto superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario;

    3) 32 per cento sul valore complessivo netto superiore a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario».

   b) il comma 49 è sostituito dal seguente:

   «49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 48 al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti.».

   c) dopo il comma 49-bis, è aggiunto il seguente:

   «49-ter. Dall'imposta di cui al comma 47 sono esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte dei beneficiari, che non risultino proprietari di altre abitazioni, il cui valore non eccede l'importo di 300.000 euro».

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data del 1° gennaio 2022 nonché per le successioni apertesi dalla medesima data.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al compimento del diciottesimo anno di età, tutti i cittadini residenti in Italia sono automaticamente iscritti presso la Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'INPS provvede all'iscrizione a valere sulle proprie risorse finanziarie e organizzative, dandone comunicazione ai diretti interessati.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.
64.017. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo garanzia locazioni abitative per incentivi in favore di giovani e titolari di lavori atipici)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo locazioni», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la tutela dell'immobile adibito a prima casa tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza nella misura dei 50 per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro.
  2. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte dei seguenti soggetti:

   a) giovani coppie, intese quali nuclei familiari costituito da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo di garanzia locazioni;

   b) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, inteso come:

    1) persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;

    2) persona separata, divorziata o vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;

   c) genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti;

   d) titolari di uno dei rapporti di lavoro di cui agli articoli da 13 a 40 e da 47-bis a 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

  3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 è vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dalla Consap S.p.a.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 48, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   «c-ter) il Fondo locazioni istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione della garanzia pubblica di ultima istanza nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte di giovani coppie, nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con uno o più decreti di Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione del Fondo di garanzia per locazioni abitative, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione dell'immobile locato, nonché i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato».
64.013. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di interessi per la dilazione del pagamento e di regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori)

  1. Al fine di garantire sostegno economico alle famiglie e alle imprese, colpite dall'emergenza da COVID-19, in via transitoria, per gli anni 2021, 2022 e 2023, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in deroga all'articolo 21, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, gli interessi si applicano al tasso del 3 per cento annuo.
  2. In via transitoria, per gli anni 2021, 2022 e 2023, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nonché in deroga all'articolo 3, comma 4, del decreto- legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso d'interesse del 3 per cento annuo, senza possibili maggiorazioni.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta le misure di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64.015. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure per il sostegno finanziario agli anziani, mediante l'accesso al credito e il mantenimento della casa di proprietà)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

   «c-ter) la sezione speciale, che è istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

   a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;

   b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;

   c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

   d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)».
*64.05. Del Barba, Noja.
*64.011. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*64.018. Polverini.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la stipula di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione)

  1. Per l'anno 2021, al fine di garantire sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, i canoni di locazione corrisposti dal conduttore, nell'ambito di contratti di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in caso di sottoscrizione di un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa, sono complementari all'ammontare massimo finanziabile da una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 38, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  2. Ai proprietari degli immobili che sottoscrivano un contratto ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito di imposta nella misura pari alla somma delle imposte versate sui canoni percepiti dal giorno della stipula del contratto di godimento fino al giorno della trascrizione del contratto di compravendita.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64.014. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Misura di emergenza in sostegno dei giovani inattivi)

  1. Al fine di contrastare l'emergenza giovanile e di favorire la transizione occupazionale e la formazione dei giovani, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021 denominato «Piano Attiva Giovani».
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'erogazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un contributo mensile pari a 600 euro ai giovani inattivi, ovvero cittadini tra i 16 e i 29 anni di età disoccupati e non iscritti a nessun tipo di corso di studio, selezionati dalle imprese per un periodo di formazione e lavoro in azienda tra i 3 e i 6 mesi interamente a carico dello stato, a condizione di non sostituire rapporti di lavoro in essere.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 7 dell'articolo 77 per un importo pari a 15 milioni di euro.
*64.07. Ungaro, Corneli, Marco Di Maio, Faro, Martinciglio, Giordano, Pallini, Del Barba, Cattaneo, Pastorino, De Luca.
*64.020. Cattaneo, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Barelli, Spena, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali anche ai rapporti a tempo indeterminato a valere sul Fondo povertà e sul Fondo Politiche sociali)

  1. Sostituire il comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n. 26, con il seguente:

   «1. Al fine di garantire il servizio sociale professionale, come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, contestualmente, ad assicurare il raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1 comma 797 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 235 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».
64.03. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Benefici fiscali per agevolare l'accesso al credito degli anziani)

  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

   «b-ter) gli interessi passivi, l'imposta sostitutiva e gli oneri accessori comunque denominati pagati in dipendenza di prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44».

  2. All'articolo 20, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «3. Sono inoltre deducibili gli interessi e gli oneri accessori comunque denominati corrisposti dagli eredi legittimi in relazione a prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relativi agli immobili compresi nell'attivo ereditario».
*64.010. Noja, Del Barba.
*64.019. Polverini.
*64.012. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi è altresì escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai soggetti che, in possesso di titolo di diploma di maturità di natura tecnica o scientifica non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di lavoro subordinato in ambito tecnico e/o scientifico in aziende private o pubbliche per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si individuano i diplomi richiesti e le attività lavorative svolte all'estero utili per usufruire dell'agevolazione».
64.08. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Locazione Giovani)

  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. Ai giovani di età compresa fra i diciotto ed i trentacinque anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, ovvero a proprio domicilio per motivi di studio o di lavoro, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 20 per cento dell'importo del canone annuo di locazione entro il limite massimo di 2.400 euro. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda è riconosciuto un credito d'imposta, cedibile anche a terzi, di ammontare corrispondente all'importo della quota di detrazione che non ha trovato capienza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le relative modalità applicative».
64.016. Invidia.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà)

  1. Al fine di rafforzare la capacità di risposta per persone e nuclei familiari in condizione di povertà maggiormente esposti agli effetti dell'emergenza pandemica e alla crisi socio economica, all'articolo 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) punto 1), o per i quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza».
64.04. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Esenzione del pagamento rette per la scuola dell'infanzia)

  1. Al fine di sostenere le famiglie, è stabilita fino al 31 dicembre 2021, l'esenzione del pagamento delle rette mensili per la scuola dell'infanzia paritarie per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente decreto.
64.02. Ruffino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 testo unico immigrazione)

  1. Al comma 1 dell'articolo 26-bis, aggiungere la seguente:

   «c-bis. Al fine di consentire l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano:

    1) un acquisto immobiliare di almeno euro 250.000».

  2. Al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole: «, ovvero per studio o per motivi religiosi» aggiungere le seguenti: «o per investimento».
64.01. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

  1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.
64.09. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

ART. 65.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire la parola: 47,85 con la seguente: 100,85 e la parola: 120 con la seguente: 240.

   b) al comma 2, sostituire la parola: 20 con la seguente: 100;

   c) al comma 3, sostituire la parola: 125 con la seguente: 250;

  Conseguentemente, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
65.40. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

  I predetti incrementi sono ripartiti in parti eguali tra le imprese operanti nel settore dello spettacolo e quelle operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo.
65.32. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  «3-bis. Il Fondo per il sostegno dello spettacolo di cui all'articolo 183, comma 11-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni euro per l'anno 2021.».
65.11. Orfini, Di Giorgi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  «3-bis. Per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di primo livello del nuovo ordinamento, gli istituti a indirizzo musicale, scuole di musica e gli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado, e istituito un “Bonus strumenti musicali” una tantum del 22 per cento, per l'acquisto di uno strumento musicale di manifattura italiana, coerente al corso di studi. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificate di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al periodo precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente e iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita e a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislative 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione. All'onere di cui al presente comma pari a 6 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione Fondi da ripartire dello state di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relative al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  Conseguentemente, al comma 10 sostituire le parole: 286,5 milioni con le seguenti: 292,5 milioni.
65.51. Trano, Giuliodori.
(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In particolare, una quota delle risorse del fondo di cui al periodo precedente, pari a 15 milioni di euro, è riservata al finanziamento di progetti comunali finalizzati alla tutela, salvaguardia, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale archeologico nazionale preistorico e preclassico, ovvero di interventi volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi o all'acquisizione di beni culturali al patrimonio comune.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  In ogni caso, la dotazione prevista per l'anno 2020 e non utilizzata può essere impiegata per le medesime finalità nell'anno 2021.
  3-ter. All'articolo 184, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: «può essere», sono sostituite con la seguente: «è».

   b) al comma 10, la parola: 286,5 è sostituita dalla seguente: 336,5.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 750 milioni.
65.28. Perantoni.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 71-septies, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Secondo le modalità disciplinate dal decreto di cui all'articolo 71-octies, gli obbligati presentano al Ministero della cultura, o al soggetto da questi individuato, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultano le cessioni effettuate e i compensi dovuti, da corrispondere contestualmente.»;

   b) l'articolo 71-octies è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, con effetto dal 1° gennaio 2023, le modalità della ripartizione del compenso di cui all'articolo 71-septies tra gli aventi diritto da parte del Ministero della cultura, che può provvedervi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi di una società o di altro ente da costituire allo scopo oppure da individuare mediante procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e trasparenza. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità della destinazione ad attività di promozione culturale di una quota percentuale dell'insieme dei compensi riscossi, al fine di favorire la creatività dei giovani autori.»;

  4-bis. Fino al 31 dicembre 2022 si applicano gli articoli 71-septies e 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modificazioni apportate dal comma 4 del presente articolo.
*65.18. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Rossi, Prestipino, Orfini.
*65.23. Toccafondi, Del Barba.

  Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   b-bis) al comma 3, le parole: «anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35».
65.26. Vacca.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente»;

   b) all'articolo 84-bis, comma 4, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva di cui al terzo comma» aggiungere le seguenti: «, nonché le entità di gestione indipendente»;

   c) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «, nonché alle entità di gestione indipendente»;

   d) all'articolo 180-bis, comma 1, dopo le parole: «ed eventualmente con altre società di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché con entità di gestione indipendente,».

  4-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 è soppresso il comma 2.
65.27. Vacca.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La provvigione di cui al periodo precedente riconosciuta alla SIAE, s'intende dovuta esclusivamente per la prima vendita di opere d'arte e di manoscritti tra gli aventi diritto e i soggetti di cui all'articolo 144, comma 2»;

   b) al comma 2, al primo periodo è premesso il seguente: «La Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) garantisce agli aventi diritto la corresponsione di compensi loro dovuti entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta vendita».
65.55. Pella.

  Al comma 5, prima della lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 7, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresì stabiliti:

   a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;

   b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Paesi e realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;

   c) le modalità di svolgimento, da parte della Cineteca nazionale, ai fini dell'articolo 27, lettere da a) a e), di proiezioni in sala delle opere depositate o di iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme e-learning, anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;

   d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione per le opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonché i casi in cui essa, in riferimento alle opere che vi sono depositate, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale.».
65.9. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Nitti, Rossi, Prestipino, Orfini.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: agli autori della musica, aggiungere le seguenti: , ai coreografi.
*65.17. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*65.50. Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza d'esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore a 100.000 euro di euro, di un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura fissa di euro 20 mila.

  Conseguentemente:

   a) al comma 10, sostituire le parole: 286,5 milioni con le parole: 331,5 milioni;

   b) all'articolo 77, comma 7 sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 755 milioni.
65.53. Torromino, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6 dopo le parole: n. 337 aggiungere le seguenti: e ai soggetti che esercitano le attività di cui ai codici Ateco 93.29 e 56.10.42;

   b) al comma 7, sostituire le parole: 8,65 milioni con le seguenti: 13,65 milioni;

   c) al comma 10, sostituire le parole: 286,5 milioni con le seguenti: 291, 5 milioni;

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire la parola: 800 con la seguente: 795.
65.7. Gavino Manca.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, dopo le parole: suolo pubblico sono aggiunte le seguenti: e appartenente al demanio dello Stato, e le parole: 31 agosto 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2021;

   b) al comma 7, sostituire le parole: 8,65 milioni con le seguenti: 13 milioni;

   c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   7-bis. Al fine dell'applicazione dell'articolo 11, comma 1, della legge 18 marzo 1968 numero 337, per suolo demaniale si intende anche quello marittimo.

   d) al comma 10, sostituire le parole: 286,5 milioni con le seguenti: 290,85 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire la parola: 800 con la seguente: 795,65.
65.6. Nardi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.

   b) al comma 7, sostituire le parole: 8,65 milioni con le seguenti: 12,65 milioni.

   c) al comma 10, sostituire le parole: 286,5 milioni con le seguenti: 290,5 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 796 milioni.
65.25. Galizia.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: 31 agosto 2021, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2021;

   b) al comma 7, le parole: 8,65 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 12,975 milioni di euro;

   c) il comma 10, è sostituito dal seguente:

   10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,825 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 286,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 77;

   b) quanto a 4,325 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
65.42. Gerardi, Maccanti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 6, dopo le parole: attività circensi, aggiungere le seguenti: , delle attività di fiere e sagre patronali.
65.21. Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Montaruli, Osnato, Caiata.

  Al comma 6, dopo le parole: suolo pubblico inserire le seguenti: o demaniale e sostituire le parole: 31 agosto 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:

   a) al comma 7, sostituire le parole: 8,65 milioni con le seguenti: 16,65 milioni.

   b) ridurre il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, di 8 milioni di euro per l'anno 2021.
65.14. Fiano, Villani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: 31 agosto 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2021;

   b) al comma 6, dopo le parole: suolo pubblico sono aggiunte le seguenti: e appartenente al demanio pubblico.
65.52. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: suolo pubblico, sono inserite le seguenti: o demaniale;

   b) le parole: 31 agosto 2021, sono sostituite con le seguenti: 31 dicembre 2021.
65.5. Ubaldo Pagano.

  Al comma 6, dopo le parole: suolo pubblico, aggiungere le seguenti: e appartenente al demanio pubblico.
65.20. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 6, dopo le parole: suolo pubblico sono aggiunte le seguenti: e appartenente al demanio pubblico.
65.46. Baldini, Dall'Osso.

  Al comma 6, sostituire le parole: 31 agosto 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*65.19. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*65.22. Moretto, Del Barba.
*65.45. Baldini, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita Iva e di licenza d'esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro.
  6-ter. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura fissa di euro 20 mila.
  6-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 6-bis a favore delle imprese di cui al medesimo comma titolari di partita Iva in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 45 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto-legge.
65.54. Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263 del 4 giugno 2020, recante «Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria» è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15.
65.41. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al fine di promuovere la ripresa del settore della musica dal vivo particolarmente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si introduce un così detto «bonus artistico» – di durata temporanea – da destinare alle attività di ristorazione e alle strutture ricettive alberghiere che, avendo disponibilità di spazi all'aperto, si propongano di ospitare esibizioni live di musicisti professionisti titolari di partita Iva e privi di busta paga dichiarata o di contratto di dipendenti statali.
65.8. Potenti, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I corsi di formazione bandistici e corali hanno lo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali attitudini all'esecuzione dei vari generi musicali, di promuovere attività disciplinate di gruppo e di potenziare i complessi bandistici e corali. I corsi si distinguono in corso di tipo corale e di tipo bandistico e si svolgono in ciclo triennale. Al fine di permettere una corretta programmazione e progettazione di un nuovo ciclo di corsi, dopo la crisi pandemica che ha comportato la sospensione delle attività dei circoli culturali, come previsto dai vari decreti emanati, è concesso un finanziamento di euro 3.000 per ogni corso che verrà attivato, riattivato o continuato a partire dai mesi da settembre a novembre 2021 che risponda alle seguenti caratteristiche: i corsi devono essere svolti nell'arco di otto mesi e devono essere raggiunte e garantite complessive duecento ore di lezione; ai corsi possono essere iscritti anche aspiranti di età inferiore ai quattordici anni, purché siano in possesso di adeguata istruzione di base; il numero degli iscritti non può essere complessivamente inferiore a 10 né superiore a 30; in fase di avvio dei corsi, il soggetto promotore, in base al numero degli iscritti elabora il progetto annuale da presentare al Ministero della cultura indicando: le ore di lezione degli iscritti al primo, al secondo e al terzo anno e al corso di perfezionamento e il numero delle classi di corso attivate; in caso di una sola classe deve essere riportata la suddivisione delle ore di insegnamento per gruppi di iscritti, il materiale didattico e i libri di testo scelti con l'ausilio degli insegnanti, l'orario settimanale delle lezioni, evidenziando il giorno di inizio del corso e il giorno di chiusura; il nominativo dell'insegnante o degli insegnanti con indicati i curriculum formativi e le ore di insegnamento; l'autorizzazione dei genitori e di chi esercita la patria potestà per gli iscritti minorenni. L'incarico di docenza per l'insegnamento è conferito dal soggetto promotore. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
65.47. Baldini, Dall'Osso.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore degli spettacoli viaggianti, interessati dalle misure restrittive introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito, per l'anno 2021, un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto, nella misura fissa di 20 mila euro, in favore delle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partite IVA e di licenza d'esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 3337, che nell'esercizio 2020 non hanno superato i 5 milioni di euro di fatturato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1.
65.43. Galizia.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 32, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sopprimere le seguenti parole: «non aventi scopo di lucro».
65.24. Del Barba.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i prodotti fonografici e videografici, esclusivamente per il segmento fisico, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 10 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 77 è ridotto di 9 milioni per il 2021 e 18 milioni per l'anno 2022.
65.33. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i prodotti fonografici, videofonografici nonché dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 10 per cento, di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 77, comma 7, è ridotto di 8 milioni per il 2021 e di 18 milioni per l'anno 2022.
*65.15. Toccafondi, Del Barba.
*65.31. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*65.4. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dei linguaggi musicali come forma artistica e culturale, la carta elettronica di cui al comma 979, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può essere utilizzata anche per l'acquisto di uno o più strumenti musicali.
65.29. Iovino.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di sostenere le scuole di lingua e cultura italiana per stranieri gravemente colpite dal COVID-19, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro, con le seguenti: 799 milioni di euro.
65.30. Bella.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione degli insegnanti di sostegno e di potenziare le strategie di inclusione degli studenti diversamente abili è introdotto il sistema unitario e coordinato di accesso nel ruolo di docente di sostegno e di formazione in servizio, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante selezione attuata sulla base di concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo della durata di un anno da espletare nelle istituzioni scolastiche.
  10-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione della classe di concorso per il sostegno)

  1. Ai fini della indizione del concorso di cui al precedente articolo e delle conseguenti procedure di immissioni in ruolo nei posti di sostegno è istituita, a prescindere dalle aree disciplinari di corrispondenza dei titoli in possesso dei candidati, specifica classe di concorso AA/S – sostegno scuola secondaria, differenziata per grado di scuola (AA/S1 e AA/S2). I docenti di sostegno che rientrano in tale ruolo prestano servizio esclusivamente in esso.
  2. Sui posti di sostegno della classe di concorso AA/S possono essere assegnati docenti provenienti da altre classi di concorso purché in possesso dei titoli richiesti.
  3. Come avviene per ogni classe di concorso, anche per il sostegno deve essere istituita un'apposita classe di concorso alla quale accedere con la laurea magistrale e la specifica abilitazione al sostegno.
65.1. Vietina.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Onde evitare la chiusura di molti piccoli plessi scolastici nelle aree interne montane ed uno spopolamento delle stesse aree il Governo entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge emana un apposito decreto ministeriale volto ad introdurre un regolamento, simile al modello rurale francese, per mantenere i plessi scolastici almeno della scuola primaria e secondaria di primo grado nei piccoli borghi dove la scuola rappresenta un elemento essenziale di coesione della comunità.
65.2. Vietina.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. È fatto obbligo anche per gli istituti scolastici paritari l'applicazione della legge n. 62 del 2000 articolo 1, comma 4, lettera g).
65.3. Vietina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per il sostegno della lirica nazionale e dei giovani artisti)

  1. Alle imprese di produzione teatrale, culturali e creative, per i periodi d'imposta 2021 e 2022, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese relative a investimenti e attività finalizzati al sostegno della lirica nazionale e dei giovani artisti, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
65.38. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Misure per l'innovazione delle sale di spettacolo)

  1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 dell'articolo 28, dopo le parole: «strutture agrituristiche» aggiungere le seguenti: «, alle sale cinematografiche».

   b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

   b-ter) immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
65.35. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il sostegno della musica jazz, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare alla promozione di eventi legati alla musica jazz. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
65.39. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Detrazione del consumo culturale individuale)

  1. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente: «e-quater) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129,11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente;».
65.36. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Fondo per la riqualificazione dei centri storici)

  1. Al fine di riqualificare i centri storici, migliorare il decoro urbano e garantire i servizi urbani, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riqualificazione dei centri storici con una dotazione di 30 milioni a decorrere dall'anno 2021.
  Per la riqualificazione del centro storico di Roma Capitale è prevista la spesa nel 2021 di 5 milioni di euro.
  2. Le modalità di erogazione sono disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti, valutati in 30 milioni per l'anno 2021 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
65.37. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del diritto d'autore e dei diritti connessi)

  1. Allo scopo di soddisfare l'urgente necessità di far fronte alle gravi ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, e di garantire sia la continuità occupazionale delle attività svolte dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali più fragili, favorendo nel contempo, attraverso un meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, sia il mantenimento del presidio di legalità, a fronte di possibili ingerenze illecite, nella gestione e amministrazione dei diritti attraverso la rete territoriale e gli agenti mandatari, una somma pari a 50 milioni di euro, è destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  2. Le risorse di cui al comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell'anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati.
  3. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
65.34. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo viaggiante e dell'attività circense, per ciascun anno del triennio 2021-2022, alla vendita dei biglietti per spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'allegato III, punto 7) della direttiva (CE) 28 novembre 2006 n. 112.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
65.49. Baldini, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
  4. La detrazione di cui al comma 3 è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.
  5. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  6. Con decreto del Ministero della cultura sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
65.10. Nitti.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)

  1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del cento per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.
  3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
65.019. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Ulteriori misure urgenti per la cultura)

  1. Al fine di sostenere gli spettacoli dal vivo alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute, nell'anno 2021, per la realizzazione delle suddette attività anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo.
  3. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti pubblici e ristori previsti a normativa vigente.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
  5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta si sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite complessivo di 20 milioni di euro nell'anno 2021.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativi al Ministero medesimo/al Ministero della cultura.
65.03. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Creazione in Sardegna di un polo nazionale di eccellenza per l'archeologia preistorica e pre-classica)

  1. Al fine di favorire i processi di tutela del territorio, ripopolamento delle aree interne, salvaguardia del patrimonio archeologico preistorico e pre-classico, nonché la formazione didattica e di nuova professionalità nel campo della ricerca, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un polo di ricerca di interesse nazionale denominato «Centro nazionale per la ricerca, lo studio e la didattica dell'archeologia delle epoche preistoriche e pre-classiche» con sede a Sassari.
  Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 regolamento (UE) n. 651/2014.
  2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di studio e ricerca sui beni culturali e monumentali delle epoche preistoriche e pre-classiche, ivi compresa la realizzazione ed esecuzione di progetti di localizzazione, rilevazione, censimento, catalogazione, documentazione e mappatura, anche al fine della creazione di un catalogo nazionale generale interattivo e digitale.
  Il centro promuove altresì attività di indagine, salvaguardia, tutela e valorizzazione di detti beni culturali e monumentali, di concerto con le Soprintendenze locali, e svolge attività di coordinamento dei vari poli museali presenti sul territorio nazionale.
  3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
65.012. Perantoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 agosto 1982, n. 512, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
  4. La detrazione di cui al comma 3 è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.
  5. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  6. Con decreto del Ministero della cultura sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*65.014. Faro, Orrico.
*65.015. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*65.020. Racchella, Patassini, Fiorini.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Misure per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

  1. Per l'anno 2021 sono destinati 15 milioni di euro per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. La misura è finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  3. Nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse, è riconosciuta al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
  4. La detrazione di cui al comma 3 è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.
  5. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  6. Con decreto del Ministero della cultura sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento delle detrazioni, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
65.01. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Ulteriori misure urgenti per la cultura)

  1. Al fine di sostenere gli spettacoli dal vivo alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute, nell'anno 2021, per la realizzazione delle suddette attività anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo.
  3. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti pubblici e ristori previsti a normativa vigente.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
  5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta si sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite complessivo di 20 milioni di euro nell'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
65.017. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Agevolazioni per la promozione delle attività culturali)

  1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività culturali e di agevolarne la fruibilità, è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 10.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, per l'acquisto di titoli di accesso e di biglietti di ingresso a musei, siti archeologici e storici, mostre, teatri, spettacoli lirici e sinfonici.
  2. Il credito di cui al comma 1 è attribuito nella misura massima di 50 euro per ciascun componente di età superiore ai 6 anni, fino ad un massimo di 200 euro per ogni nucleo familiare, nel limite complessivo di 280 milioni di euro.
  3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) il corrispettivo di ogni singolo titolo di accesso deve essere documentato da scontrino fiscale o documento commerciale equivalente;

   b) l'acquisto dei titoli di accesso deve avvenire direttamente tramite i canali ufficiali del sito archeologico e storico o della struttura che promuove la manifestazione culturale, senza ricorrere a intermediari di vendita o portali telematici di intermediazione.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
65.013. Flati.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della cultura, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti, pari a 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
65.018. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Credito di imposta per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo)

  1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo alle imprese e agli enti di terzo settore che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al 2019, è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute, nell'anno 2021 per la realizzazione delle suddette attività.
  3. Il credito è concesso anche qualora tali soggetti abbiano beneficiato in via straordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
65.025. Fratoianni, Fassina.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Misure per l'attuazione della legge 13 aprile 2004, n. 92)

  1. Al fine di assicurare piena attuazione alla legge 13 aprile 2004, n. 92, per gli anni 2021, 2022 e 2023, è riconosciuto a favore della Società di studi fiumani e il suo Archivio-Museo storico di Fiume e dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per il suo Museo della civiltà istriana fiumana e dalmata, un contributo di 100 mila euro annui per ciascuno degli enti.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
65.010. Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Fondo per la Salvaguardia del patrimonio culturale Unesco)

  1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), individuati nelle regioni del Sud, il fondo di cui all'articolo 65, comma 2, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
65.011. Iorio.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Aliquota IVA straordinaria a sostegno degli spettacoli di musica dal vivo)

  1. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli spettacoli di musica dal vivo sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
65.09. Toccafondi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Aliquota IVA straordinaria a sostegno degli spettacoli di musica dal vivo)

  1. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, per l'anno 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli spettacoli di musica dal vivo sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022.
65.05. Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Rossi, Prestipino, Orfini.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Al fine di sostenere la ripresa dello spettacolo dal vivo è riconosciuta la somma di 500 mila euro a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma pari 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
65.04. Patassini, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e micro dimensioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

  1. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo all'ultimo periodo d'imposta chiuso, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, compete il credito di imposta previsto al comma 8 del medesimo articolo 26, nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria.
  2. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000.
  3. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai relativi provvedimenti attuativi.

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1, è inserito il seguente:

Allegato 2
(articolo 65-bis, comma 1)
CODICI ATECO

  49094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;
  773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi;
  799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;
  855209 – Altra formazione culturale;
  900101 – Attività nel campo della recitazione;
  900109 – Altre rappresentazioni artistiche;
  900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
  900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie;
  900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
65.016. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis
(Misure di sostegno al settore musicale)

  1. Considerata la situazione generale insistente, si prende atto dell'opportunità di un supporto in favore degli operatori del settore musicale rientranti nelle casistiche congruenti al compendio delle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, atto al contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19, inserito, relativamente all'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nonché per la sospensione dell'offerta al pubblico delle produzioni lirico-sinfoniche.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di arte e cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si definiscono gli aspetti e i termini di proposta delle istanze di erogazione dei contributi, nonché i pertinenti criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, ferma restando la previsione del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. In risposta alle conseguenze del disavanzo successivo alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione per il sostegno delle fondazioni, associazioni e accademie musicali, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del comma 3, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
  3. Agli oneri finanziari conseguenti alle misure previste dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200
65.02. Ruffino.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Misure a sostegno delle Onlus del settore culturale operanti in modalità alternative durante la pandemia da COVID-19)

  1. In considerazione del divieto di organizzare spettacoli dal vivo a causa delle misure restrittive adottate a causa dell'emergenza pandemica da SARS-COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno alla continuità delle attività delle Onlus del settore culturale, teatrale e dello spettacolo dal vivo.
  2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo economico a favore delle Onlus del settore culturale, teatrale e dello spettacolo dal vivo che abbiano continuato a operare durante la pandemia con forme innovative di spettacolo online e di scambio internazionale.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi, anche ai fini del rispetto dello stanziamento complessivo previsto per il Fondo di cui al comma 1, nonché l'apposita verifica del possesso oggettivo dei requisiti e dell'effettiva realizzazione dei progetti di cui al comma 2.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, valutati in 5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
65.024. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Norme per il rilancio del mercato dell'arte italiano e dei giovani artisti che operano nel settore)

  1. Al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuate nell'anno 2021 e 2022, per l'acquisto di opere di artisti viventi e residenti fiscalmente in Italia spetta un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per due annualità consecutive.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
65.023. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Norme per la trasparenza e la conoscenza del patrimonio culturale)

  1. Al fine di agevolare la trasparenza e la conoscenza del patrimonio culturale, dando attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al Ministero della cultura sono assegnati 150.000 euro per l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 150.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
65.021. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Norme per la valorizzazione dei beni culturali e il rilancio del mercato dell'arte italiano)

  1. Al fine di consentire al Ministero della cultura di perseguire la finalità di emersione dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 7 milioni di euro per l'anno 2022 per la costituzione di un fondo volto all'erogazione di indennizzi ai proprietari di beni mobili relativamente ai quali sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. L'erogazione di cui al comma 1 viene disposta contestualmente e limitatamente all'adozione dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale effettuati a decorrere dal 1° giugno 2021.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono fissate le modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi di cui al comma 1.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
  5. Al fine di incentivare il restauro, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione di beni mobili di interesse culturale, oltre che al fine di ridurre il carico di lavoro in termini di controllo sul buono stato delle opere da parte della Autorità, per le erogazioni in denaro effettuata nel 2021 e nel 2022 per l'acquisto e le spese di manutenzione e cura delle opere d'arte oggetto del provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, spetta un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per due annualità consecutive.
  6. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 5 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 5, nei limiti di 500.000 euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
  8. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza pandemica da SARS-COVID-19, con riguardo in particolare al settore degli operatori del mercato dell'arte, duramente colpiti dalle misure di contenimento, e al fine di favorire l'ampliamento della presenza di beni artistici in Italia, per l'anno 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'importazione di beni artistici è assoggettata all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  9. Sono fatti salvi dalla disposizione di cui al comma 8 i beni per cui già si applica un'aliquota inferiore.
  10. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
65.022. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Norme per la valorizzazione dei beni culturali e il rilancio del mercato dell'arte italiano)

  1. Al fine di consentire al Ministero della cultura di perseguire la finalità di emersione dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 7 milioni di euro per l'anno 2022 per la costituzione di un fondo volto all'erogazione di indennizzi ai proprietari di beni mobili relativamente ai quali sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. L'erogazione di cui al comma 1 viene disposta contestualmente e limitatamente all'adozione dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale effettuati a decorrere dal 1° giugno 2021.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono fissate le modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 specificando il tetto massimo del credito d'imposta di cui al comma 5.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
  5. Al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuate nell'anno 2021 e 2022, per l'acquisto di opere di artisti viventi e residenti fiscalmente in Italia spetta un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per due annualità consecutive.
  6. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 5 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 5, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
  8. Al fine di incentivare il restauro, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione di beni mobili di interesse culturale, oltre che al fine di ridurre il carico di lavoro in termini di controllo sul buono stato delle opere da parte della Autorità, per le erogazioni in denaro effettuata nel 2021 e nel 2022 per l'acquisto e le spese di manutenzione e cura delle opere d'arte oggetto del provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, spetta un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per due annualità consecutive.
  9. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 8 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  10. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 8, nei limiti di 500.000 euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
  11. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza pandemica da SARS-COVID-19, con riguardo in particolare al settore degli operatori del mercato dell'arte, duramente colpiti dalle misure di contenimento, e al fine di favorire l'ampliamento della presenza di beni artistici in Italia, per l'anno 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'importazione di beni artistici è assoggettata all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  12. Sono fatti salvi dalla disposizione di cui al comma 11 i beni per cui già si applica un'aliquota inferiore.
  13. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
  14. Al fine di agevolare la trasparenza e la conoscenza del patrimonio culturale, dando attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al Ministero della cultura sono assegnati 150.000 euro per l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  15. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 14, valutati in 150.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
65.08. Ungaro, Mor, Del Barba.

ART. 66.

  Al comma 1, sostituire la parola: quaranta con la seguente: venti.
66.14. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  «4. I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022.»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale orchestrale dipendente dalle fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 anche quando opera all'interno del golfo mistico. Le somme già versate per premi assicurativi ed accessori prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle fondazioni lirico sinfoniche, restano definitivamente acquisite dall'INAIL e non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione con crediti vantati verso l'Istituto. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano privi di effetto.»;

   c) al comma 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentiti rispettivamente il Ministro della cultura, il Ministro con delega per lo sport e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché» e, dopo le parole: «sono adeguate», sono inserite le seguenti: «, con frequenza almeno quinquennale,».
66.2. Gribaudo, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Lacarra, Lepri.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

  4. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura, sentito l'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo e l'ammontare del premio assicurativo sono determinati con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura, sentito l'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

   b) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione lavorativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione aventi ad oggetto le questioni di cui al comma 5 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
66.1. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Lattanzio, Rossi, Prestipino, Orfini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, premettere le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

   b) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

  «5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti all'entrata in vigore del presente provvedimento, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione lavorativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui al comma 5 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.».
66.8. Del Barba.

  Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: diciotto mesi.
66.12. Carbonaro, Bella, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, lettera e), sostituire la parola: reddito con le seguenti: imponibile previdenziale e sostituire la parola: solare con la seguente: civile;

   b) al comma 11, sostituire la parola: solare con la seguente: civile.
66.9. Carbonaro.

  Al comma 8, la lettera e) è soppressa.
66.15. Fratoianni, Fassina.

  Al comma 8, lettera e), sostituire le parole: 35.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
66.20. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento aggiungere le seguenti: per 2/3 a carico dell'impresa e per 1/3 a carico del lavoratore;

   b) sostituire le parole: la Gestione prestazioni temporanee con le seguenti: Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

   c) sopprimere le parole: di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
66.3. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: pari al 2 per cento inserire le seguenti: a carico delle imprese;

   b) sostituire le parole da: la Gestione fino a: legge 9 marzo 1989, n. 88 con le seguenti: Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
66.16. Fratoianni, Fassina.

  Al comma 16, dopo le parole: commi da 7 a 15, inserire la seguente: non.
66.10. Carbonaro, Bella, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Al comma 17, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 1) sostituire le parole: 45 contributi con le seguenti: 30 contributi e le parole: 90 contributi con le seguenti: 60 contributi;

   b) alla lettera b), punto 1) sostituire le parole: 90 contributi con le seguenti: 60 contributi.
66.17. Fratoianni, Fassina.

  Al comma 17, lettera, a), numero 1), sostituire le parole: 45 contributi con le seguenti: 30 contributi e le parole: 90 contributi con le seguenti: 60 contributi.
66.4. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Al comma 17, lettera, a), numero 1), sostituire le parole: 90 contributi con le seguenti: 60 contributi.
66.5. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Al comma 17, lettera a), numero 2), capoverso comma 15-quater, sopprimere le parole: riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi.
*66.19. Fratoianni, Fassina.
*66.6. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Al comma 17, lettera a), numero 2), capoverso comma 15-quater, sostituire le parole: alla categoria attori cinematografici e audiovisivi, con le seguenti: alle categorie attori cinematografici o di audiovisivi e stuntman.
66.13. Carbonaro.

  Al comma 17, lettera b), numero 2), capoverso comma 2-ter, sopprimere la parola: non.
66.7. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Al comma 17, lettera b), numero 2), capoverso comma 2-ter sopprimere la parola: non.
66.18. Fratoianni, Fassina.

  Al comma 19, lettera b), dopo le parole: e il Ministro della cultura, aggiungere le seguenti: , tenuto conto di quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva.
66.11. Carbonaro.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Sostegno alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo realizzate da imprese ed enti del terzo settore)

  1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo alle imprese e agli enti di terzo settore che svolgono le suddette attività e che abbiano subìto nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al 2019, è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute, nell'anno 2021 per la realizzazione delle suddette attività.
  3. Il credito è concesso anche qualora tali soggetti abbiano beneficiato in via straordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
  4. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di superare la cancellazione di spettacoli dal vivo attualmente autorizzati.
  5. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate e modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo.
66.02. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 185-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è rifinanziata di 1 milione di euro per l'anno 2021.
  2. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
66.07. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Aggiornamento dei parametri per la filiera creativa, culturale e dello spettacolo)

  1. Al comma 4, dell'articolo 1 del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge n. 69 del 2021 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i soggetti che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo all'ammontare medio mensile della perdita calcolata secondo i parametri di cui al precedente periodo si applica il moltiplicatore 4».
66.01. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Istituzione di un fondo di garanzia per gli spettacoli di musica dal vivo)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il «Fondo straordinario di garanzia per il settore dello spettacolo dal vivo», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per sostenere i costi vivi sostenuti dagli operatori che organizzano eventi di pubblico spettacolo qualora, in ragione di nuove straordinarie misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovessero annullare in corso d'opera gli spettacoli.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo:

   a) alla tipologia dei soggetti e al perimetro dell'ambito di intervento;

   b) alla definizione delle iniziative ammissibili e del massimale di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   c) alle modalità e ai criteri di per la concessione della garanzia e relativa ripartizione delle risorse del Fondo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022
66.06. Toccafondi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Interventi straordinari per i lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo)

  1. Ai lavoratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 iscritti nel Fondo lavoratori dello spettacolo, per i quali nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e la data di conversione in legge del presente decreto risulti cessato, interrotto o sospeso il versamento dei contributi obbligatori dovuti al medesimo Fondo in conseguenza delle interruzioni, sospensioni o cessazioni delle attività o delle produzioni a causa dell'emergenza sanitaria, è riconosciuta ed accreditata, per ciascuno degli anni solari 2020 e 2021, la contribuzione figurativa fino alla concorrenza del numero di giornate necessarie al perfezionamento dei requisiti contributivi annuali ai fini previdenziali previsti dalla normativa vigente in materia.
66.04. Orfini, Di Giorgi.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Misure a sostegno del mondo dello spettacolo)

  1. All'articolo 36-bis, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, all'articolo 36-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui al presente articolo anche per le spese culturali sostenute nel corso del dell'anno 2021 riferite esclusivamente alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della durata, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale».
66.03. Fioramonti, Muroni, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

ART. 67.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 60 con la seguente: 120.
67.80. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alle imprese editrici di quotidiani, aggiungere le seguenti: anche on-line.
67.62. Potenti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e la capillarità della diffusione della stampa aggiungere le seguenti: con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,.
*67.35. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.
*67.75. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*67.91. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*67.97. Squeri, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 800 milioni per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
67.81. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, al recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta.
*67.34. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.
*67.76. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*67.98. Squeri, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, al recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere e alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
67.92. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni; b) siano imprese femminili; c) siano l'unico punto vendita in un comune o di una frazione o circoscrizione; d) garantiscano un livello di servizio professionale all'utenza come individuato dagli accordi di filiera di cui al comma 1, stipulati anche attraverso le associazioni rappresentative, la misura del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, 178, è stabilito, nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8 milioni per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
*67.21. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*67.33. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.
*67.77. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*67.93. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*67.99. Squeri, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito di imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  9-ter. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**67.11. Trizzino.
**67.20. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**67.72. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**67.28. Ubaldo Pagano.
**67.104. Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità a sostegno delle biblioteche di pubblica lettura per un piano straordinario di acquisti di libri, con particolare attenzione alle librerie del territorio, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 7-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: della stampa aggiungere le seguenti: , delle biblioteche di pubblica lettura.
67.64. Varchi, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 31, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
67.50. Sensi, Pellicani, Frailis, Capitanio.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «analogiche o digitali,» sono aggiunte le seguenti: «nonché sulle pubblicazioni di qualsiasi tipo effettuate su supporti cartacei»;

   b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

   «1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, ivi comprese le altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».
67.95. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Al comma 10, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 25 milioni con le seguenti: 40 milioni e le parole: 90 milioni con le seguenti: 105 milioni.

  Conseguentemente:

   al comma 12, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.
*67.18. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*67.66. Liuzzi.

  Al comma 10, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 25 milioni con le seguenti: 40 milioni e le parole: 90 milioni con le seguenti: 105 milioni.

  Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni.
**67.73. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**67.103. Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 11, premettere le seguenti parole: All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è abrogato e.
67.31. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini, Capitanio, Maccanti.

  Al comma 11, sostituire le parole: i commi 612 e 613 sono abrogati con le seguenti: i commi 612, 613 e 810 sono abrogati.
*67.67. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*67.12. Gariglio.
*67.17. Napoli.
*67.49. Pellicani.
*67.51. Ruffino.
*67.52. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini.
*67.83. Fornaro, Fassina.
*67.89. Pella.
*67.102. Casciello, Aprea, Rosso, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali che hanno beneficiato dei contributi in misura residuale di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo nuovi criteri di ripartizione che, nel favorire le emittenti che non abbiano beneficiato dei contributi ordinari o che ne abbiano beneficiato in misura minore, contengano le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:

  12. Agli oneri derivanti dai comma 10 e 11-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77 comma 7, a 15 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 25 milioni di euro con le risorse rinvenienti dal comma 11, a tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 che resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.
67.58. Occhionero, Del Barba.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è abrogato. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, a 50 milioni di euro per l'anno 2025, a 75 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2023, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese a 20 milioni di euro per l'anno 2024, a 50 milioni di euro per l'anno 2025, a 75 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
67.59. Del Barba.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

   «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2021 il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì per gli investimenti riguardanti l'ideazione, lo studio, la produzione e la realizzazione di campagne pubblicitarie effettuate attraverso soggetti terzi.».

  12-ter. All'onere di cui al comma 12-bis, quantificato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
67.90. Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

   «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2021 il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì per gli investimenti riguardanti l'ideazione, lo studio, la produzione e la realizzazione di campagne pubblicitarie effettuate attraverso soggetti terzi.».

  12-ter. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 12-bis, pari a 40 milioni di euro a decorrere dell'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
67.63. Murelli, Ribolla, Frassini, Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Micheli, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:

  13. A decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. A gli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 30 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
*67.29. Ubaldo Pagano.
*67.100. Sandra Savino.

  Al comma 13, sostituire le parole da: Agli oneri derivanti dal periodo precedente fino alla fine del comma con il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede per 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
67.56. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Attesa la situazione di straordinaria crisi del settore editoriale a seguito dell'emergenza COVID-19 e fino alla ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano state sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, previo decreto di ricognizione da parte del Dipartimento informazione editoria in relazione alle differenze, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dopo la verifica della Commissione sull'effettivo stato di crisi, utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
*67.3. Napoli.
*67.38. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.
*67.43. Pellicani.
*67.14. Gariglio.
*67.85. Fornaro, Fassina.
*67.69. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. L'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 71-octies.

   1. I compensi di cui all'articolo 71-septies confluiscono presso un apposito Fondo per la gestione dei compensi per riproduzione privata, costituito presso la SIAE.
   2. I compensi per apparecchi e supporti di registrazione audio sono ripartiti fra le seguenti categorie di aventi diritto:

   a) autori;

   b) produttori di fonogrammi;

   c) artisti, interpreti ed esecutori.

   3. I compensi per apparecchi e supporti di registrazione video sono ripartiti fra le seguenti categorie di aventi diritto:

   a) autori;

   b) produttori di opere cinematografiche;

   c) produttori di opere audiovisive;

   d) produttori di videogrammi;

   e) artisti, interpreti ed esecutori.

   4. Le percentuali di riparto del Fondo fra le diverse categorie elencate ai commi precedenti, o eventuali sottocategorie individuate tenendo conto dell'evoluzione dei mercati, sono determinate annualmente dalla SIAE, previo monitoraggio sull'andamento dei mercati delle opere e dei prodotti interessati. Lo schema di decreto è sottoposto a consultazione pubblica.
   5. SIAE provvede alla ripartizione delle somme ai singoli aventi diritto o loro mandatari, all'interno di ciascuna delle categorie di cui ai commi precedenti o di eventuali sottocategorie individuate tenendo conto dell'evoluzione dei mercati.
   6. La ripartizione di cui al comma precedente è effettuata dalla SIAE direttamente o per il tramite di associazioni di categoria o organismi di gestione collettiva, individuati sulla base del criterio della maggiore rappresentatività della categoria interessata. La rappresentatività dei soggetti incaricati della ripartizione è monitorata periodicamente dalla SIAE.
   7. In ogni caso, la ripartizione ai singoli aventi diritto è effettuata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati e deve rispettare la parità di trattamento fra destinatari associati o mandanti del soggetto incaricato della ripartizione stessa e gli altri destinatari. I risultati della ripartizione sono oggetto di rendicontazione dettagliata alla SIAE e al Ministero della cultura e sono pubblicati sul sito del Ministero.
   8. Con la deliberazione di cui al comma 4 la SIAE monitora anche, sulla base di criteri di orientamento al costo, la percentuale trattenuta dal soggetto incaricato della ripartizione delle somme agli aventi diritto, ai sensi del comma 6.
   9. Una percentuale del 10 per cento dei compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima del riparto di cui al comma 4, è trattenuta dalla SIAE, che impiega tali somme, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro per i beni e le attività culturali, per attività di promozione culturale nazionali o internazionali, con specifico riguardo a quelle volte a favorire la creatività di giovani autori, nonché per attività di monitoraggio e contrasto verso le riproduzioni e comunicazioni al pubblico non autorizzate di opere protette dal diritto d'autore.
   10. Una percentuale delle risorse destinate ad artisti, interpreti ed esecutori, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, determinata nella deliberazione di cui al comma 4, è destinata, dall'organismo incaricato della ripartizione, alle finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.».
67.61. Capitanio.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

   13-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
67.27. Zanella, Colmellere, Rixi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

   13-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge n. 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto in precedenza un beneficio economico non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse in precedenza da qualsiasi beneficio.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*67.23. Alessandro Pagano, Capitanio, Maccanti.
*67.30. Gavino Manca.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

   13-bis. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta ricicla o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
67.79. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle rivendite di quotidiani e periodici e consentire l'acquisizione di tecnologie abilitanti, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 5.000 euro, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», concessi, previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle micro imprese che svolgono l'attività di rivendita di quotidiani e periodici, per l'acquisto di software, hardware, arredi, impianti e strumenti o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, l'informatizzazione del processo diffusionale, l'implementazione di iniziative di marketing, lo sviluppo di soluzioni di vendita di beni e servizi ulteriori, lo sviluppo di sistemi informativi e pubblicitari e di sistemi di consegna PUDO, la connettività a banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata degli operatori delle suddette micro imprese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, le tipologie di spese ammesse, lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma nonché il monitoraggio e il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. Per la concessione delle agevolazioni è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*67.22. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*67.94. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: «essere superiore al 50 per cento» con le parole: «essere superiore al 60 per cento»; al comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: «oltre il limite del 50 per cento» con le parole: «oltre il limite del 30 per cento»; alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: «una quota pari al 55 per cento» con le parole: «una quota pari al 65 per cento»; alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: «una quota pari al 45 per cento» con le parole: «una quota pari al 55 per cento»; alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: «una quota pari al 35 per cento» con le parole: «una quota pari al 45 per cento»; alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: «primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici» con le parole: «primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici»; alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: «secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici» con le parole: «secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici»; alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: «terzo scaglione, 0,35 per copia venduta» con le parole: «terzo scaglione, 0,45 per copia venduta»; alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: «300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione» con le parole: «500.000 euro per i quotidiani ed i periodici che rientrano nel primo scaglione».
**67.13. Gariglio.
**67.39. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.
**67.42. Pellicani.
**67.25. Belotti, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**67.2. Napoli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) alla lettera a) del comma 6 sostituire le parole: «una quota pari al 55 per cento» con le parole: «una quota pari al 65 per cento»;

   b) alla lettera b) del comma 6 sostituire le parole: «una quota pari al 45 per cento» con le parole: «una quota pari al 55 per cento»;

   c) alla lettera c) del comma 6 sostituire le parole: «una quota pari al 35 per cento» con le parole: «una quota pari al 45 per cento»;

   d) al comma 7 sostituire le parole: «oltre il limite del 50 per cento» con le parole: «oltre il limite del 30 per cento»;

   e) alla lettera a) del comma 8 sostituire le parole: «300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione» con le parole: «500.000 euro per i quotidiani ed i periodici che rientrano nel primo scaglione»;

   f) alla lettera a) del comma 10 sostituire le parole: «primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici» con le parole: «primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici»;

   g) alla lettera b) del comma 10 sostituire le parole: «secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici» con le parole: «secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici»;

   h) alla lettera c) del comma 10 sostituire le parole: «terzo scaglione, 0,35 per copia venduta» con le parole: «terzo scaglione, 0,45 per copia venduta»;

   i) al comma 15 sostituire le parole: «essere superiore al 50 per cento» con le parole: «essere superiore al 60 per cento».
*67.84. Fornaro, Fassina.
*67.68. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*67.101. Casciello, Rosso.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Una quota del tre per cento della spesa destinata alla comunicazione istituzionale ed alla pianificazione pubblicitaria di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dagli enti pubblici, delle imprese da queste partecipate e dai soggetti che operano in regime di concessione pubblica deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno dieci società editrici di quotidiani.
**67.4. Napoli.
**67.37. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.
**67.70. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**67.44. Pellicani.
**67.15. Gariglio.
**67.26. Belotti, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**67.60. Del Barba.
**67.87. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ripartito per il 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi, e per il restante 50 per cento in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Il contributo pertanto viene erogato per le tv commerciali per il 50 per cento in parti uguali e il restante 50 per cento in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento ai dipendenti e giornalisti.».
67.40. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per gli anni 2019 e 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e ripartito per il 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi, e per il restante 50 per cento in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.».
67.82. Scagliusi, Galizia.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di collocamento in quiescenza, comprese quelle concernenti l'anticipazione di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale giornalistico delle pubbliche amministrazioni, che abbia maturato contribuzione mista INPGI e INPS (ex gestione INPDAP) può optare per il trattamento a carico dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. Gli enti di previdenza operano di conseguenza su istanza del lavoratore ai fini della necessaria ricostruzione contributiva. La presente disposizione si applica in via transitoria esclusivamente nel corso dell'esercizio 2021.
67.10. Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «albi professionali», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo e per le quali si intendono inapplicabili le disposizioni di cui alla precedente lettera a)».
67.88. Fornaro, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente:

  13-bis. Al comma 1, dell'articolo 6 , del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole: «tramite contratti con società di distribuzione esterna non controllate dall'impresa editrice richiedente il contributo né ad essa collegate» sono sostituite con le seguenti: «con strumenti che consentano la tracciabilità della consegna e del pagamento».
*67.71. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*67.86. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, con legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «per i successivi 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021».
67.65. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. L'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 10-quaterdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, e successivamente dall'articolo 7, comma 4-ter, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dall'articolo 1, comma 810, legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
67.105. Siracusano, Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle rivendite di quotidiani e periodici e consentire l'acquisizione di tecnologie abilitanti, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 5.000 euro, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», concessi, previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle micro imprese che svolgono l'attività di rivendita di quotidiani e periodici, per l'acquisto di software, hardware, arredi, impianti e strumenti o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, l'informatizzazione del processo diffusionale, l'implementazione di iniziative di marketing, lo sviluppo di soluzioni di vendita di beni e servizi ulteriori, lo sviluppo di sistemi informativi e pubblicitari e di sistemi di consegna PUDO, la connettività a banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata degli operatori delle suddette micro imprese. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, le tipologie di spese ammesse, lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma nonché il monitoraggio e il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. Per la concessione delle agevolazioni è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022.
*67.78. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*67.32. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è abrogato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti del presente comma, pari a 160 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
67.24. Maccanti, Belotti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole: «tramite contratti con società di distribuzione esterna non controllate dall'impresa editrice richiedente il contributo né ad essa collegate» sono sostituite dalle seguenti: «con strumenti che consentano la tracciabilità della consegna e del pagamento».
*67.48. Pellicani.
*67.16. Gariglio.
*67.36. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.
*67.5. Napoli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Credito di imposta per innovazione culturale e turistica)

  1. Al fine di promuovere la ripresa del settore culturale e turistico danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi culturali e turistici da parte di imprese e reti di imprese in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.
  2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Sono considerati ammissibili al credito d'imposta, gli investimenti:

   a) per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, culturali o turistici, finalizzati alla valorizzazione della cultura italiana, del patrimonio culturale e paesaggistico italiano;

   b) in attuazione di progetti elaborati in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.

  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di cui al comma precedente.
  5. Il credito d'imposta è riconosciuto fino al 70 per cento delle spese ammissibili, sostenute al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese, nel limite massimo di 250.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'80 per cento delle spese ammissibili per gli investimenti destinati alla valorizzazione di territori, aree, quartieri o beni ricadenti o situati in uno o più comuni rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ovvero in aree urbane degradate individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per entrambi gli anni di cui al comma 1, il credito di imposta è concesso entro il limite di 100 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
  6. Il credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale 29 sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7 sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 700 milioni.
67.013. Scerra.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure per l'innovazione dell'editoria)

  1. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta ricicla o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
67.015. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Detrazione d'imposta delle spese per cerimonie e celebrazioni di privati e imprese)

  1. Al fine di sostenere le imprese e attività professionali operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, limitatamente agli anni 2021 e 2022, le spese sostenute per l'organizzazione di matrimoni, battesimi, quaresime, feste di laurea, ricorrenze e anniversari, si intendono detraibili per il 35 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Per i medesimi anni 2021 e 2022 i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relative a feste ed altri eventi di intrattenimento svoltesi sul territorio nazionale sostenute per inaugurare nuove sedi o uffici di impresa o connessi a mostre, fiere ed altri eventi in cui vengono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa, sono innalzate di un punto percentuale.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 100 milioni per l'anno 2023, quanto a 100 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
67.021. Spena, Occhiuto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Canone unico per il settore della pubblicità esterna)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di sei mesi. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 luglio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
67.017. Topo, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847, della legge 160 del 2019. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021,previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
67.06. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
67.07. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Esenzione dal pagamento dei canoni per l'utilizzo di beni comunali da parte di associazioni sportive e culturali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa locale delle attività sportive e culturali, è stabilita sino al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal pagamento di ogni contributo, canone o rimborso spese dovuto ai comuni proprietari dalle associazioni sportive e culturali, o enti senza scopo di lucro, per l'utilizzo di beni e strutture pubbliche.
  2. Per far fronte ai minori introiti per i comuni derivanti da quanto previsto al comma 1, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Al riparto delle risorse aggiuntive previste dal comma 2, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze. Ai fini del riparto, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, mette a disposizione dei comuni una piattaforma utile a comunicare l'importo delle entrate di cui al comma 1 realizzate nell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 30 milioni per l'anno 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente decreto.
67.02. Ruffino.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Credito di imposta per attività pubblicitarie)

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
67.03. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19)

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole, ai piccoli giornali locali, settimanali, mensili alla comunicazione di prossimità di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge del 6 agosto 1990, n. 223. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto in precedenza un beneficio economico non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse in precedenza da qualsiasi beneficio.
67.016. Troiano.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere l'articolo:

Art. 67-bis.

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 10 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 30 milioni di euro.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
67.08. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in ricerche di mercato, statistiche e sociali)

  1. Al fine di orientare soggetti pubblici e privati, siano essi enti o imprese, nelle loro decisioni strategiche affinché siano consapevoli, efficaci e sostenibili, anche alla luce del mutato quadro sociale ed economico, a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta, negli anni 2021, 2022, 2023 per attività di ricerche di mercato e sociali, nonché indagini statistiche, incluse quelle in materia di COVID-19.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri finanziari derivanti dal precedente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
67.012. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in Ricerche di mercato, statistiche e sociali)

  1. Al fine di orientare soggetti pubblici e privati, siano essi enti o imprese, nelle loro decisioni strategiche affinché siano consapevoli, efficaci e sostenibili, anche alla luce del mutato quadro sociale ed economico, a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta, negli anni 2021, 2022, 2023 per attività di ricerche di mercato e sociali, nonché indagini statistiche, incluse quelle in materia di COVID-19.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022 e 2023, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 61 «Fondo italiano per la scienza».
*67.020. Mandelli, Pella.
*67.010. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di 5 giornalisti e 2 poligrafici.».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
67.022. Siracusano, Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)

  1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.».
67.04. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Tariffe pubblicitarie)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 817, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non possono eccedere le tariffe base dei canoni e dei tributi che sono sostituiti dal canone».

   b) dopo il comma 829 è aggiunto il seguente:

   «829-bis. Per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati, la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta di un terzo.».
67.019. Topo, Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

  1. La dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, istituito nella stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 1 miliardo per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
67.014. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Norme in materia di compiti del servizio pubblico radiofonico e televisivo nella provincia di Bolzano)

  1. All'articolo 45, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano possono stipulare una convenzione con cui sono individuati i relativi diritti e obblighi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive.».
67.09. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Credito d'imposta per pubblicità)

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
67.018. Topo, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, che siano state escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
  2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma 1 è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto in precedenza un beneficio economico non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse in precedenza da qualsiasi beneficio.
67.01. Sodano, Villarosa, Testamento, Menga.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. Una quota del tre per cento della spesa destinata alla comunicazione istituzionale ed alla pianificazione pubblicitaria di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dagli enti pubblici, delle imprese da queste partecipate e dai soggetti che operano in regime di concessione pubblica deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno dieci società editrici di quotidiani.
67.05. Pellicani.

ART. 68.

  Dopo il comma 1, aggiungere seguenti:

  1-bis. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata.
  1-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-bis.

  Conseguentemente, ridurre di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
68.14. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e comunque non oltre la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 741,1 milioni.
68.28. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati internazionali (e su quello nazionale) riguardanti gli alimenti per il bestiame, quota parte, non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2021, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono destinate all'erogazione di contributi diretti agli allevatori bovini sotto forma di sostegno per i maggiori oneri. I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
68.73. (ex 67.96) Spena, Occhiuto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella.

  Al comma 4 sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
68.64. Sandra Savino.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari ad euro 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.39. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per sostenere il settore della pesca, a decorrere dall'anno 2021 la quota delle aliquote di competenza regionale derivanti dalle attività estrattive in mare e destinate al settore della pesca è versata dalle regioni direttamente alle marinerie aventi diritto. A tal fine all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo.».
68.63. Torromino, Nevi, Spena, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di prevenire la contaminazione dei suoli attraverso l'utilizzo di taluni correttivi in agricoltura, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», alla colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», al punto 21) «Gesso di defecazione», dopo le parole: «solfato di calcio.» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Non sono ammessi fanghi di depurazione».

   b) all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», alla colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», al punto 22) «Carbonato di calcio di defecazione», dopo le parole: «anidride carbonica» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Non sono ammessi fanghi di depurazione».

   c) all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», il punto 23) «Gesso di defecazione da fanghi» è soppresso.
68.37. Zolezzi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 11.
*68.6. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
*68.18. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*68.29. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Per l'anno 2021, al fine di contrastare gli effetti negativi dovuti al diffondersi del COVID-19, non è dovuto il canone previsto dalla normativa vigente, relativo alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  14-ter. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Sono escluse dall'applicazione di cui al periodo precedente i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento, protezione della fascia costiera e di zone acque ai sensi dell'articolo 68, comma 14-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.»
  14-quater. Per l'attuazione del comma 14-bis è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3 milioni di euro.
  14-quinquies. All'onere derivante dal comma 14-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
68.26. De Giorgi.

  Sostituire il comma 15 con i seguenti:

  15. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. dopo le parole: «anno 2020» inserire le seguenti: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021»;

   2. inserire, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo possono altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.».

  15-bis. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 4 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.40. Germanà, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis: Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: «naturali» sono aggiunte le seguenti: «, epidemiologici, fitopatie o epizozie» e dopo le parole: «ufficio delle imposte» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato»;

   b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.».

  15-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 15-bis, lettera b), si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subìto, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.
  15-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 15-bis, lettera b), si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.
  15-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 15-bis a 15-quater, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.41. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 31, comma 2, al primo periodo dopo la parola: «naturali» sono aggiunte le seguenti: «, epidemiologici, fitopatie o epizozie» e al terzo periodo dopo le parole: «ufficio delle imposte» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato.»;

   b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.».

  15-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che negli anni 2020 e 2021 abbiano subìto, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo dell'anno 2019.
  15-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.
*68.11. Incerti, Critelli, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.
*68.72. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*68.33. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di proteggere il territorio, il patrimonio forestale e il paesaggio dalla diffusione di organismi nocivi in grado di generare situazioni di rischio per le colture agrarie, le foreste e l'ambiente e contrastare la diffusione dei medesimi, ristabilendo l'equilibrio biologico ed evitare danni all'agricoltura e alla selvicoltura nonché per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un «fondo di emergenza fitosanitaria», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle attività di eradicazione, prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie delle colture agrarie e forestali, realizzate anche in collaborazione con regioni, Crea, università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di attuazione del presente comma.
  15-ter. Per le attività connesse alla attuazione del comma 15-bis la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  15-quater. Agli oneri derivanti dal comma 15-ter pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.48. Bubisutti, Loss, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. All'articolo 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, primo periodo, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni»;

   2. dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. Per l'anno 2021 la dotazione del fondo è destinata ad erogare un indennizzo per gli operatori iscritti al sistema di certificazione di una o più produzioni DOP o IGP appartenenti alla categoria “Prodotti a base di carne”. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il contributo è riconosciuto in misura pari al 100 per cento dei costi comprovati e sostenuti da ciascuno dei soggetti iscritti al sistema di certificazione di una o più DOP o IGP per la verifica del rispetto del disciplinare anteriormente all'immissione in commercio del prodotto. Il contributo è erogato a fronte della comprova dell'avvenuto pagamento agli organismi di cui all'articolo 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 di quanto addebitato quale quota fissa o variabile a titolo di tariffa annuale per i controlli ordinari. Restano esclusi dal presente contributo i costi derivanti da misure di controllo supplementari, da attività di regolarizzazione di non conformità, da procedure di reclamo o di ricorso, da sanzioni comminate da autorità pubbliche.».

  15-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al contributo di cui al comma 1-bis introdotto dal comma 15-bis, lettera b).
  15-quater. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.49. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime, all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito in fine il seguente periodo: «Per gli anni 2021 e 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 700.».
  15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.46. Viviani, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di sostenere le produzioni agroalimentari di qualità del settore suinicolo, particolarmente colpito da crisi internazionali specifiche e dalle difficoltà indotte dalla pandemia, all'ultimo paragrafo del comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del fondo è integrata di ulteriori 20 milioni di euro al fine di erogare un indennizzo per gli operatori iscritti al sistema di certificazione di una o più produzioni DOP o IGP appartenenti alla categoria “Prodotti a base di carne”. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il contributo è riconosciuto in misura pari al 100 per cento dei costi comprovati e sostenuti da ciascuno dei soggetti iscritti al sistema di certificazione di una o più DOP o IGP per la verifica del rispetto del disciplinare anteriormente all'immissione in commercio del prodotto. Il contributo è erogato a fronte della comprova dell'avvenuto pagamento agli organismi di cui all'articolo 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 di quanto addebitato quale quota fissa o variabile a titolo di tariffa annuale per i controlli ordinari. Restano esclusi dal presente contributo i costi derivanti da misure di controllo supplementari, da attività di regolarizzazione di non conformità, da procedure di reclamo o di ricorso, da sanzioni comminate da autorità pubbliche. Con provvedimento della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di accesso al contributo.».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
68.56. Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di favorire la continuità produttiva e di corrispondere alle misure di sospensione delle attività determinate dall'ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, per l'anno 2021, un fondo di 5 milioni di euro per ristorare i danni diretti e indiretti in capo agli allevatori di visoni.
  15-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863.
  15-quater. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.43. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di favorire la continuità produttiva e di corrispondere alle misure di sospensione delle attività determinate dall'Ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, per l'anno 2021, un fondo di 5 milioni di euro per ristorare i danni diretti e indiretti in capo agli allevatori di visoni.
  15-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863.

  Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, come rifinanziato dal presente decreto.
68.13. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di favorire la continuità produttiva e di corrispondere alle misure di sospensione delle attività determinate dall'ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, per l'anno 2021, un fondo di 5 milioni di euro per ristorare i danni diretti e indiretti in capo agli allevatori di visoni.
  15-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
*68.9. Avossa, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
*68.70. Caon, Nevi, Bagnasco, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di favorire la continuità produttiva e di corrispondere alle misure di sospensione delle attività determinate dall'ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, per l'anno 2021, un fondo di 5 milioni di euro per ristorare i danni diretti e indiretti in capo agli operatori.
  15-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
68.38. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Per gli interventi a sostegno degli imprenditori agricoli che hanno attuato, nell'anno 2021, investimenti al fine di prevenire e contrastare i danni da cambiamento climatico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» istituito dal comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, così come rifinanziato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, con legge 21 maggio 2021, n. 69.
  15-ter. Ai fini di una più efficace attuazione del comma 1, e di una migliore gestione delle risorse di sostegno disposte, è previsto un periodo di applicazione sperimentale di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 15-quater.
  15-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi precedenti.
68.53. Marzana, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Gallinella.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. All'articolo 1 della legge del 2 dicembre 2016, n. 242, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La presente legge fissa come 0.5 per cento di Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) la soglia sotto la quale i prodotti, i sottoprodotti e i derivanti dalla cannabis sativa L. non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Tale valore soglia, può essere ulteriormente ridotto da indicazioni del Ministero della salute per i prodotti destinati all'utilizzo umano o alimentare.».

  15-ter. All'articolo 1 della legge del 2 dicembre 2016, n. 242, comma 3, lettera a), le parole: «e trasformazione» sono sostituite dalle seguenti: «trasformazione e commercializzazione».
68.50. Alberto Manca, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Pignatone, Bilotti, Parentela, Cadeddu, Perantoni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime, all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «con qualunque finalità» con le seguenti: «, escluse quelle per le attività di pesca e l'acquacoltura,».
  15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.47. Viviani, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico».

  15-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, le parole da: «esclusivamente» ad «aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione e la vendita».
  15-quater. All'articolo 4 della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «8. I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.».
68.52. Gallinella, Alberto Manca, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Perantoni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di potenziare i contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposto, per l'anno 2021, lo stanziamento di 100 milioni di euro.
  15-ter. Al fine di potenziare i distretti del cibo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è disposto, per l'anno 2021, lo stanziamento di 30 milioni di euro.
  15-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 15-bis e 15-ter, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 3, del presente decreto.
68.58. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Viviani.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni».
  15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.42. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
68.12. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
68.34. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario.».
68.54. L'Abbate, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Gallinella.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al comma 1 dell'articolo 30-quinquies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole da: «nella misura» a: «concessionari» sono sostituite dalle seguenti: «, da ripartire in maniera omogenea tra i titolari, alla data di pubblicazione del presente decreto, di concessioni».
68.51. Gallinella, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Bilotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, secondo periodo, le parole: «a far data dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023». È conseguentemente disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto ministeriale 20 maggio 2015, come modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2019.
68.67. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. L'articolo 30-quinquies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 30-quinquies.
(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

   1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto, quanto a 1,1 milioni di euro mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
   2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
   3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: “con qualunque finalità” sono aggiunte le seguenti: “escluse quelle di pesca e dell'acquacoltura”.».
*68.32. Gadda, Del Barba.
*68.1. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di sostenere le produzioni agroalimentari di qualità del settore suinicolo, particolarmente colpito da crisi internazionali specifiche e dalle difficoltà indotte dalla pandemia, in seguito all'ultimo paragrafo del comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono inserite le seguenti parole: «La dotazione del fondo è integrata di ulteriori 20 milioni di euro al fine di erogare un indennizzo per gli operatori iscritti al sistema di certificazione di una o più produzioni DOP o IGP appartenenti alla categoria “Prodotti a base di carne”. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il contributo è riconosciuto in misura pari al 100 per cento dei costi comprovati e sostenuti da ciascuno dei soggetti iscritti al sistema di certificazione di una o più DOP o IGP per la verifica del rispetto del disciplinare anteriormente all'immissione in commercio del prodotto. Il contributo è erogato a fronte della comprova dell'avvenuto pagamento agli organismi di cui all'articolo 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 di quanto addebitato quale quota fissa o variabile a titolo di tariffa annuale per i controlli ordinari. Restano esclusi dal presente contributo i costi derivanti da misure di controllo supplementari, da attività di regolarizzazione di non conformità, da procedure di reclamo o di ricorso, da sanzioni comminate da autorità pubbliche. Con provvedimento della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di accesso al contributo.».
68.65. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «in alto mare» sono inserite le seguenti: «anche in zone di giurisdizione esclusiva ovvero di limitazione dei diritti di pesca, comunque denominate, dichiarate unilateralmente nel Mar Mediterraneo da Paesi terzi, e non ricomprese in accordi internazionali conclusi dall'Unione europea»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. In aggiunta alle misure previste dal comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, può altresì finanziare interventi compensativi, che non concorrono alla formazione del reddito, erogati secondo termini e modalità stabiliti con il decreto di cui al successivo comma 3 e calcolati sulla base dei parametri giornalieri utilizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'arresto temporaneo obbligatorio previsto nel quadro degli strumenti finanziari unionali, al fine di indennizzare gli armatori per ciascuno dei giorni di inattività forzata cui sono costrette le imbarcazioni in conseguenza dei sequestri di cui al precedente comma 1. A decorrere dall'anno 2021 per le finalità di cui a presente comma il Fondo è incrementato di 0,5 milioni di euro annui.».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni e le parole: 100 milioni con le seguenti: 99,5 milioni.
68.31. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022 per le cessioni di vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati effettuate dalle imprese agricole nei confronti delle imprese del canale Ho.Re.Ca. l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. La presente disposizione si applica alle predette imprese agricole indipendentemente dal regime di determinazione dell'IVA. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma. Al relativo onere si provvede l'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77.
68.61. Spena, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di garantire lo sviluppo e l'integrazione tra filiere, con particolare riguardo alle imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento, che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità di consumo e che svolgono un ruolo essenziale di collegamento con gli operatori economici appartenenti alla vendita al dettaglio, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, denominato «Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole», finalizzato all'acquisto, da parte delle suddette categorie di imprese, di materia prima di origine italiana. Il Fondo ha una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo stesso. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, della presente legge.
68.66. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 39-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

  “1-bis. I prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, trascinati dai fiumi o spiaggiati dalle mareggiate, dalle lagheggiate, dalle piene o da altre cause comunque naturali e depositati naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sul lido del mare, a seguito delle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), non rientrano nel campo di applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, ai sensi del comma 1, lettera f), del presente articolo e possono essere trasportati e gestiti in siti diversi, anche ai fini del riutilizzo, della produzione di energia o dell'estrazione di materia derivante da tali prodotti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio possono individuare criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al primo periodo.”.».
68.27. Andreuzza, Formentini, Molinari, Manzato, Badole, Bazzaro, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Boldi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Cecchetti, Colla, Covolo, Di Muro, Ferrari, Fiorini, Fogliani, Foscolo, Giaccone, Giacometti, Gobbato, Golinelli, Gusmeroli, Iezzi, Lucchini, Patassini, Patelli, Pretto, Ribolla, Tarantino, Tateo, Vallotto, Zordan.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori».
  15-ter. Dall'attuazione del comma 15-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
68.44. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulla filiera della pesca, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è prevista una ricognizione dei territori comunali privi di concessioni per ormeggi da pesca professionale ed in prossimità dei quali non sia garantito, in favore dei pescatori residenti e ad ogni impresa di pesca con sede legale e il domicilio fiscale nel comune che ne sia privo, idoneo diritto di stazionamento. Con il medesimo decreto sono stabilite, anche in deroga ai titoli concessori esistenti, le priorità nell'assegnazione di sufficienti posti barca.
  15-ter. Dall'attuazione del comma 15-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
68.45. Potenti, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 18, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane e che coltivano una superficie vitivinicola complessivamente non superiore a due ettari. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».
68.21. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. L'imprenditore, in forma individuale o societaria, esercente in via prevalente le attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo professionale. In tal caso, l'imprenditore agromeccanico è iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, fermi restando i vigenti parametri per il calcolo degli oneri contributivi ed assicurativi, ed i propri lavoratori dipendenti sono inquadrati, ai fini previdenziali, come lavoratori del settore agricolo.
68.69. Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di assicurare speditezza alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione di fondi di cui al Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, con l'obbiettivo di garantire il massimo livello nell'erogazione delle risorse finanziarie ai singoli beneficiari, concorrendo così anche al contenimento degli effetti economici negativi prodotti dall'emergenza sanitaria in atto, nel caso di operazioni di valore inferiore a 15.000 euro, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 137, Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non si applicano le cause di esclusione previste dall'articolo 136, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento 1046.
68.2. Cappellani, Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni per l'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
68.30. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 2020», sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2021».
*68.8. Cappellani, Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Frailis.
*68.68. Fasano, Occhiuto, Nevi, Bagnasco, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*68.15. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola: «vulcanica» sono inserite le seguenti: «e per le coltivazioni di frutta in guscio, in qualsiasi terreno ubicate,».
68.55. L'Abbate, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Gallinella.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente, tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8.».
*68.5. Cenni, Incerti, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
*68.17. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata.
  15-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 15-bis.
68.7. Avossa, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il periodo «A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni», è aggiunto il seguente: «La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori».
*68.3. Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.
*68.16. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza.
68.59. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.
*68.4. Avossa, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis.
*68.19. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, primo periodo, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le parole: «Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2020,» sono soppresse.
68.20. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo dopo le parole «dell'11 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito».
68.57. L'Abbate, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Gallinella.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021.
68.22. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 139 a 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
68.62. Spena.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata possono avvalersi dietro comunicazione relativamente all'accesso al credito con banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della valutazione del merito creditizio sul consolidato delle imprese che collegano l'attività agricola e l'attività connessa. La filiera è rappresentata dalla integrazione dell'attività agricola principale e dell'attività connessa ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001. Il rapporto di connessione è rappresentato da contratti di filiera almeno triennali, ovvero contratti d'impresa con rapporto di conferimento.
68.35. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo le parole: «a far data dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

  Conseguentemente, viene disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto 20 maggio 2015, come modificato dal decreto 28 febbraio 2019.
68.23. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, della presente legge.
68.71. Sandra Savino, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Canoni enfiteusi rustiche)

  1. L'importo del canone enfiteutico perpetuo e temporaneo, nonché quello delle altre prestazioni fondiarie perpetue assimilate all'enfiteusi, non supera l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale grava, determinato applicando le tariffe d'estimo del Catasto Terreni con riferimento alla qualità e classe risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi, anche per le enfiteusi istituite prima del 30 giugno 1939, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Al fine di assicurare la corrispondenza del canone così determinato all'effettiva realtà economica, il reddito dominicale è rivalutato con coefficienti vigenti ai fini fiscali ed attualizzato, dall'anno dell'ultima rivalutazione fiscale, attraverso l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
  2. Il canone enfiteutico e quello delle altre prestazioni fondiarie assimilate, stabilito contrattualmente tra le parti in misura inferiore al reddito dominicale, non può essere aumentato, fatti salvi i coefficienti di rivalutazione e attualizzazione idonei a mantenerne la corrispondenza alla effettiva realtà economica come previsto dal comma 1.
  3. Le parti, ove ritengano che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, possono richiedere all'Agenzia delle entrate l'accertamento della qualifica del fondo a quella data, o, nel caso in cui essa sia incerta, alla prima data accertabile in ordine di tempo, assumendo a proprio carico le relative spese.
  4. L'affrancazione del canone enfiteutico e del canone delle altre prestazioni fondiarie assimilate, così come determinati ai sensi dei commi 1 e 2 si realizzano mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore dell'ultimo canone, a cui si aggiungono eventuali canoni non pagati negli ultimi cinque anni. Nel calcolo per la determinazione del valore di affrancazione, si dovrà, altresì, tenere conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo, i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
  5. La misura dei canoni, così come stabiliti del presente articolo decorre dalla prima scadenza annua successiva alla data di entrata in vigore dello stesso.
68.024. L'Abbate, Cassese, Cillis, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Gallinella, Aresta, Bilotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico)

  1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater»;

   b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

   «8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, secondo le proprie normative, trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

   abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione;

   siano stati alienati, prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, dai comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto delle disposizioni previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766;

   siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

   non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

   8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis possono avvenire avendo ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale analoghi o superiori che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nei procedimenti di trasferimento di diritti di uso civico e di permuta di cui al comma 8-bis, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emette un provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, sul cambio di destinazione d'uso, nonché sulla congruità della sclassificazione dei terreni di cui al citato comma 8-bis e sulla rilevanza paesaggistica dei beni sui quali si propone il trasferimento dei diritti di uso civico. Il provvedimento del Ministro è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il trasferimento dei diritti di uso civico e la permuta determinano la sdemanializzazione dei terreni già appartenenti al demanio civico.
   8-quater. Per i terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter non è prevista l'autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il cambio di destinazione d'uso e, con riferimento alle funzioni giurisdizionali, è esclusa la giurisdizione del commissario regionale agli usi civici, di cui all'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
68.028. Alberto Manca, De Carlo, Elisa Tripodi, Bilotti, Cadeddu.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura)

  1. Al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato di 500.000 euro per l'anno 2021.
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono consentite le attività di irrorazione con prodotti autorizzati per i trattamenti in biologico, nonché, esclusivamente da parte dei centri di ricerca pubblici ed in via sperimentale, le attività di irrorazione di agrofarmaci, mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore o uguale a 25 chilogrammi e che effettuano operazioni in:

   a) «Visual Line of Sight», ovvero operazioni condotte entro una distanza sia orizzontale che verticale tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo senza aiuto di strumenti per aumentare la vista tale da consentirgli un controllo diretto per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni. Tali operazioni potranno essere condotte anche in condizioni notturne sempre che l'UAS sia dotato di luci che consentano di riconoscere la posizione e l'orientamento nell'ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del buffer. Le luci devono essere riconoscibili dal pilota per qualsivoglia orientamento dell'UAS ed eventualmente agli utilizzatori dello spazio aereo. Gli UAS devono essere condotti da un pilota in possesso degli attestati secondo le normative in vigore;

   b) «Extended Visual Line of Sight», ovvero operazioni che possono essere condotte in area visiva estesa tramite l'ausilio di uno o più osservatori che trasmetteranno le informazioni di volo via radio e assisteranno il pilota remoto nel mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

  3. All'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «agricoltura di precisione» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura».
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della salute, il Ministero della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione dei prodotti di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni.
68.021. Alberto Manca, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Viviani.
(Inammissibile limitatamente ai commi 2, 3 e 4)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Articolo 68-bis.
(Disposizioni in materia di apicoltura)

  1. All'articolo 6, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: «entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.» sono sostituite con le seguenti: «ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre».
  2. All'articolo 18-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.».
  3. All'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, approvato con decreto del Ministro della salute dell'11 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del manuale operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.».

  4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero.».

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i), l) e q), della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, nonché di interventi a sostegno degli imprenditori apistici che hanno subito un calo di produzione a causa di avversità climatiche, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma precedente.
  8. All'onere di cui al comma 6, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, così come rifinanziato dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, con legge 21 maggio 2021, n. 69.
68.019. Parentela, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Bilotti, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Cadeddu, Gallinella.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 2:

   a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

    2) all'articolo 4:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.»;

   b) al comma 3, le parole: «in pieno campo» sono soppresse;

   c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.»;

   d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

    3) all'articolo 6, comma 2, le parole «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.»;

    4) all'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

   a) alla quantità di THC contenuto;

   b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

   c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

   d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

   e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

   1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2021, è definito un elenco delle patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis.».
68.02. Sodano, Villarosa, Testamento, Menga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

  1. Al fine di creare nuove opportunità di reddito per le imprese agricole fortemente colpite dalla crisi da COVID-19, a partire da quelle del florovivaismo, e sviluppare, entro il 2022, filiere della canapa per la produzione di semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alla legge n. 242 del 2016:

   a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «canapa» sono inserite le seguenti parole: «nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3»;

   b) all'articolo 1, alla fine del comma 2 inserire il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i semilavorati ottenuti dalle coltivazioni di cui al precedente periodo, qualora destinati agli usi espressamente indicati al successivo articolo 2, comma 2.»;

   c) all'articolo 2, comma 2 dopo le parole «Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1» inserire le seguenti «, dalla pianta intera o da sue parti, nessuna esclusa,»;

   d) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Il coltivatore è obbligato altresì a garantire la tracciabilità dei prodotti e semilavorati ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole, entro centoventi giorni definisce con proprio decreto le modalità di tracciabilità di cui sopra. Il sistema di tracciabilità sarà anche finalizzato alla costruzione di un sistema telematico di raccolta dei dati di produzione funzionale alla valorizzazione del settore ed alla definizione delle attività di promozione.».
68.029. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

  1. Al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, all'articolo 39, comma 1-ter, le parole: «sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate le tecniche e tecnologie di produzione, le linee guida del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis».
68.030. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure urgenti in favore di aziende agricole in grave situazione debitoria)

  1. Ai fini del superamento delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in conseguenza di regimi di aiuti istituiti dalle regioni e dichiarati incompatibili con la normativa comunitaria e al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nominato un commissario ad acta che dura in carica fino al 31 dicembre 2022.
  2. Il commissario ha il compito di procedere all'istruttoria volta alla valutazione dei danni subiti dal comparto e al superamento delle situazioni debitorie di cui al comma 1.
  3. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla ricezione della relazione del commissario, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori.
  4. I giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative alle situazioni debitorie di cui al comma 1 risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospesi fino al 31 dicembre 2022.
  5. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i compensi del commissario e della struttura di consulenza. Al relativo onere, valutato pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2021 e 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
68.031. Cabras, Trano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Incremento dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

  1. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da COVID-19 nonché di sostenere le esigenze connesse alle attività del settore agricolo, la dotazione finanziaria per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sul fondo di cui al comma 1,5 milioni di euro sono da destinarsi a sostegno della filiera agroindustriale della canapa.
  3. Conseguentemente, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 2, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i semilavorati e le infiorescenze per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali destinati a qualsiasi uso.»;

    2) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, quale biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento.
   3-bis. Sull'etichetta delle confezioni di vendita di prodotti e preparati destinati a qualsiasi uso, infiorescenze fresche ed essiccate e oli e prodotti da essi derivati contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento dovranno essere indicati:

   a) la quantità di THC contenuta;

   b) la quantità di CBD contenuto;

   c) l'assenza di metalli pesanti sopra i limiti di legge;

   d) l'origine di provenienza della coltivazione;

   e) il divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

   3-ter. È demandata ad un successivo decreto del Ministro della salute l'eventuale definizione delle indicazioni sugli effetti collaterali e patologie per cui è sconsigliato l'uso»;

    3) all'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

   «7-bis. I semilavorati e le infiorescenze di cui all'articolo 2, lettera b), non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.».
68.01. Sodano, Villarosa, Testamento, Menga.
(Inammissibile limitatamente a parte del testo comma 3)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

  1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.
   1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura e all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.
   1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.
   1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

   b) al comma 2 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
68.010. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Esenzione dell'accisa per i grassi animali non modificati chimicamente)

  1. Al fine di sostenere la transizione energetica delle aziende, incrementare e incentivare le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, ridurre il volume di rifiuti e scarti e promuovere, contestualmente, una concreta applicazione dell'economia circolare, al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'Allegato 1, le parole «Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione.» sono sostituite dalle seguenti «Oli vegetali e grassi animali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica e/o termica: esenzione.»;

   b) alla Tabella A, comma 5, dopo le parole «oli vegetali» inserire le seguenti «e grassi animali».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.011. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure urgenti per la proroga dei prodotti fitosanitari per uso non professionale)

  1. In considerazione degli effetti della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sugli operatori della filiera dei prodotti fitosanitari a uso non professionale, e nelle more di una complessiva revisione dei requisiti per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali, di cui al decreto del Ministero della salute 22 gennaio 2018, n. 33, all'articolo 55-ter, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a):

  1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) al comma 1, le parole: “per 42 mesi dalla suddetta data” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”»;

  2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) al comma 2, le parole da: “di 42 mesi” fino a: “presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022”»;

   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) al comma 1, lettera b), le parole da: “per 42 mesi” fino a: “presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”;».
68.015. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole)

  1. Al fine di garantire lo sviluppo e l'integrazione tra filiere, con particolare riguardo alle imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento, che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità di consumo e che svolgono un ruolo essenziale di collegamento con gli operatori economici appartenenti alla vendita al dettaglio, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, denominato «Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole», finalizzato all'acquisto, da parte delle suddette categorie di imprese, di materia prima di origine italiana. Il Fondo ha una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Ai relativi oneri previsti dal comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
68.04. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole)

  1. Al fine di garantire lo sviluppo e l'integrazione tra filiere, con particolare riguardo alle imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento, che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità di consumo e che svolgono un ruolo essenziale di collegamento con gli operatori economici appartenenti alla vendita al dettaglio, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole», finalizzato all'acquisto, da parte delle suddette categorie di imprese, di materia prima di origine italiana.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 780 milioni.
68.025. Alberto Manca, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Gallinella.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Fondo per lo sviluppo di progetti di formazione, innovazione e ricerca in agricoltura)

  1. Al fine di promuovere progetti di formazione, innovazione e ricerca in agricoltura e alimentazione è istituito, per l'anno 2021, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro, volto a promuovere la collaborazione didattica e scientifica tra istituti tecnici agrari ed istituti di ricerca, pubblici o privati, finalizzati allo sviluppo di percorsi scientifici per la sensoristica avanzata e intelligenza artificiale per l'agricoltura di precisione, nonché per tecnologie di automazione avanzata per la filiera agroalimentare.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della cultura, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 798 milioni.
68.023. Pignatone, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Cadeddu, Gallinella.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. Per l'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
68.016. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1° giugno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2021 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
68.05. Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Sostegno ai lavoratori del comparto della trasformazione manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici)

  1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
68.014. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali)

  1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e della conseguente necessità di disporre la proroga dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, all'articolo 55-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

    sostituire il n. 1) con il seguente:

    «1) al comma 1, le parole: “per 24 mesi dalla suddetta data” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”»;

    sostituire il n. 2) con il seguente:

    «2) al comma 2, le parole: “di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituire dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022”»;

   b) al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente:

    «1) al comma 1, lettera b), le parole: “per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
68.012. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure urgenti per il settore dei prodotti fitosanitari rivolti utilizzatori non professionali)

  1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e della conseguente necessità di disporre la proroga dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, al predetto regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7:

    al comma 1, le parole: «per 42 mesi dalla suddetta data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

    al comma 2, le parole da: «di 42 mesi» fino a «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2022»;

   b) all'articolo 8, al comma 1, lettera b), le parole da: «per 42 mesi» fino a «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

  2. All'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
68.013. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

  1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «e materie derivanti» è aggiunta la seguente: «prevalentemente» e dopo la parola: «realizzatrici» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 del codice civile».
68.026. Cassese, Gallinella, Bilotti, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni sulle modalità di produzione e vendita del pane)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: «non surgelato» con le seguenti: «additivato con conservanti ovvero sottoposto a trattamenti per aumentarne la conservazione»;

   b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ma additivato con conservanti ovvero sottoposto a trattamenti per aumentarne la conservazione».
68.020. Cassese, Bilotti, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Gallinella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Proroga moratoria per le imprese agricole ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

  1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2021 per le sole imprese agricole».
  2. Per le imprese agricole già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.
  3. Nei confronti delle imprese agricole che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.
  4. All'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 per le imprese agricole».
68.06. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure di sostegno per l'acquisto di materie prime nell'ambito agroalimentare)

  1. Al fine di promuovere la sostenibilità economica delle attività agroalimentari, facendo fronte all'ormai consolidato aumento dei prezzi delle materie prime nell'ambito delle proteine vegetali e dei prodotti cerealicoli ed alle difficoltà economiche sopravvenute a causa della crisi economica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di materie prime agroalimentari», con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. L'aiuto derivante dal Fondo di cui al comma 1 è applicato nei settori dell'agricoltura e della zootecnia, ed è erogato a favore dei soggetti economici appartenenti ai predetti settori nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  3. L'aiuto è erogato nella forma di compensazione per l'acquisto di soia, orzo, mais equivalente al 60 per cento della spesa effettuata a partire dal 1° gennaio 2021, debitamente rendicontata, dai soggetti di cui al comma 2.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
  5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
68.07. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Potenziamento del fondo per la filiera della ristorazione)

  1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «e 200 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 400 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022»;

   al comma 1, secondo periodo, le parole: «Le risorse relative all'anno 2021 concorrono» sono sostituite dalle seguenti: «La quota di risorse relative all'anno 2021 pari a 200 milioni di euro concorre»;

   al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse relative all'anno 2022 concorrono al finanziamento ed all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 agosto 2021 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2021 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020, entro il 31 agosto 2021, un importo pari a 200 milioni di euro.»;

   al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le domande presentate nell'anno 2021, il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
68.08. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Esonero contributivo nuove iscrizioni imprenditoria agricola)

  1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni all'atto dell'iscrizione, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
  2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero delle iscrizioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
68.027. Grippa.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Riduzione aliquote di prelievo delle scommesse ippiche a quota fissa)

  1. Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito nella misura del 20 per cento, per la rete fisica, e del 24 per cento per il gioco a distanza. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
68.017. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure a sostegno del settore della birra artigianale)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, i birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 50.000 ettolitri, ai sensi del articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono esentati dal pagamento delle accise di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole «venti ettolitri» sono sostituite dalle seguenti «quaranta ettolitri».
  3. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i capoversi: «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;

   b) il capoverso: «Anidride carbonica» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.»;

   c) il capoverso: «Ceneri» è sostituito con il seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.».

  4. Per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro al litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, così come rifinanziato dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, con legge 21 maggio 2021, n. 69.
  5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.022. Gagnarli, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Marco Di Maio, Gadda, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore della birra)

  1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito del contesto di crisi economica creata dalla pandemia COVID-19 ed a causa delle relative misure di contenimento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è rideterminata l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
68.09. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio.
  2. Con il termine «turismo lattiero caseario o vie del formaggio» si intendono tutte le attività di conoscenza dei formaggi italiani espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di allevamento e di mungitura, di esposizione degli strumenti utili alla produzione, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dei formaggi, anche in abbinamento a bevande, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di mungitura, di produzione e trasformazione.
  3. Le regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.
68.018. Parentela, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Cadeddu, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis.

ART. 69.

  Al comma 1, sostituire le parole: una tantum pari a 800 euro, con le seguenti: pari a 600 euro per almeno 3 mesi consecutivi.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) titolari di reddito di cittadinanza al momento della richiesta;

   b) al comma 4 sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: 30 luglio 2021.
69.7. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 1.200 euro.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 448 milioni con le seguenti: 650 milioni.
69.2. Lombardo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 1.200 euro.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 448 milioni con le seguenti: 650 milioni.
69.3. Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il trascinamento delle giornate dell'anno precedente sia dal punto di vista assistenziale che previdenziale.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 448 milioni con le seguenti: 670 milioni.
69.1. Lombardo, Fioramonti, Muroni, Cecconi, Fusacchia.

  Al comma 1, dopo le parole: 800 euro aggiungere le seguenti: e il trascinamento delle giornate dell'anno precedente sia dal punto di vista assistenziale che previdenziale.
69.4. Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. L'indennità di cui ai commi da 1 a 4, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, è riconosciuta anche ai lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, con contratto a tempo determinato.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4 e 4-bis pari a 458 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
69.5. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020 è riconosciuto ai lavoratori agricoli a tempo determinato un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019. Tale riconoscimento avviene in aggiunta alle giornate di lavoro prestate ovvero anche in assenza di giornate lavorative.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7 sostituire le parole; 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
69.6. Fassina, De Lorenzo.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Misure in tema di premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo)

  1. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il territorio nazionale, sono fissati nella misura del 10 per cento a decorrere dal 1° febbraio 2021 al 30 giugno 2021.
  2. La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni.
69.02. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il territorio nazionale, sono fissati nella misura del 10 per cento a decorrere dal 1° febbraio 2021 al 30 giugno 2021. La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni.
69.01. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Proroga delle disposizioni per promuovere l'imprenditoria in agricoltura)

  1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
69.04. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Rimodulazione dell'imposta sul valore aggiunto per gli spiriti)

  1. Al fine di sostenere il comparto vitivinicolo alla luce della crisi da COVID-19, e rilanciarne i consumi, alle birre, vini e spiriti comunque denominati, purché prodotti in Italia, è applicata un'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto al 15 per cento fino al 31 dicembre 2023, ove non sia applicato un regime più favorevole.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, nel limite di 3.000 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
69.03. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 70.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle aziende che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente decreto, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero;

  Conseguentemente:

   a) ai commi 4 e 5, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 72,5 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro;

   b) alla rubrica, dopo le parole: appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo inserire le seguenti: , della pesca e dell'acquacoltura.

   c) all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 722,5 milioni.
70.3. Gadda, Del Barba.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle aziende che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

  Conseguentemente:

   a) ai commi 4 e 5, sostituire le parole: 72,5 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro;

   b) alla rubrica, sostituire le parole: appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo con le seguenti: , della pesca e dell'acquacoltura.
*70.1. Cappellani, Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Frailis.
*70.2. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto alle aziende appartenenti alla filiera del settore zootecnico per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

  Conseguentemente:

   a) ai commi 3 e 4 sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti ai commi 1, 2, e 2-bis;

   b) ai commi 4 e 5 sostituire le parole: 72,5 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   c) alla rubrica, dopo le parole: ai settori agrituristico inserire la seguente: , zootecnico.
70.5. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la validità delle autorizzazioni per l'impianto e il reimpianto di superfici vitate in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata fino al 31 dicembre 2022.
70.4. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.
70.6. Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, con riferimento alla contribuzione per gli anni 2021 e 2022 anche agli operai agricoli delle province di Lecce e Brindisi, particolarmente colpite dal fenomeno della xylella fastidiosa.
  5-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 5-bis pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
  5-quater. Le modalità di attuazione dei commi 5-bis e 5-ter sono individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
70.7. Alemanno.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Interventi fiscali e contributivi per la pesca professionale)

  1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, per il secondo semestre 2021 i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
  2. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro adottano le opportune disposizioni per consentire il godimento delle misure di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*70.01. Avossa, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
*70.04. Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

  1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019, adottate in conformità all'articolo 35, comma 3-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recanti l'obbligo di installazione di un misuratore per la quantificazione del mosto prodotto ai fini dell'applicazione dell'accisa di cui al comma 3-bis del medesimo articolo, è differita al 1° gennaio 2022. Fino a tale data, i birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, mediante l'utilizzo di un misuratore dell'energia elettrica o del prodotto energetico utilizzati nelle operazioni di riscaldamento delle Corte come stabilito dall'articolo 3, comma 1, della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 140839/RU del 4 dicembre 2013 ai fini della quantificazione del mosto prodotto.
70.02. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Promozione e sviluppo di filiere e distretti produttivi nei settori pesca, acquacoltura e maricoltura)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo di filiere e distretti produttivi nei settori pesca, acquacoltura e maricoltura, e in particolare le attività di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2-bis, decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, di prodotti ittici italiani sul territorio nazionale, nonché di sostenere il rilancio del settore, dell'indotto occupazionale e delle esportazioni, riducendo gli effetti negativi derivanti dalla contrazione economica dovuta alla crisi pandemica, il presente articolo destina quota parte degli incentivi previsti dal Fondo per il sostegno della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che intenda avviare, individualmente o in forma associata, delle start up di trasformazione, produzione e commercializzazione di prodotti ittici italiani freschi, ai fini dello sviluppo di filiere e distretti di settore di cui in premessa.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per accedere a tale incentivo, nella misura di 1,8 milioni di euro per singola start up produttiva. Gli aiuti di cui al presente articolo sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni e le parole: 100 milioni con le seguenti: 70 milioni.
*70.03. Gadda, Del Barba.
*70.05. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Fondo per la promozione dei prodotti ittici italiani)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo di filiere e distretti produttivi nei settori pesca, acquacoltura e maricoltura, e in particolare le attività di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di prodotti ittici italiani sul territorio nazionale, nonché di sostenere il rilancio del settore, dell'indotto occupazionale e delle esportazioni, riducendo gli effetti negativi derivanti dalla contrazione economica dovuta alla crisi pandemica, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per la promozione dei prodotti ittici italiani con una dotazione per il 2021 di 1 milione di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 799 milioni.
70.06. Gallinella, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Bilotti, Cadeddu.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

  1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

   b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

   1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.
   2. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.
   3. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.
   4. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
70.07. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)

  1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – funzionari appartenenti all'area III – posizione economica F1 – è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 2.679.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla tabella A) della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
70.08. L'Abbate, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Gallinella.

ART. 71.

  Al comma 1, dopo le parole: imprese agricole aggiungere le seguenti: floricole e florovivaistiche.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, floricole e florovivaistiche danneggiate dalle avversità atmosferiche.
71.8. Leda Volpi, Trano.

  Al comma 1, dopo le parole: aprile 2021 aggiungere le seguenti: , nonché le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria.
71.20. Torromino, Maria Tripodi, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono comprese tra le imprese di cui al comma 1 le aziende del settore apistico i cui titolari risultino registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 2009, per l'attività di «produzione per commercializzazione/apicoltore professionista». Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione degli indici di mancata produzione di miele per ciascuna regione e provincia autonoma ai fini del calcolo degli indennizzi per gli apicoltori di cui al presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
71.14. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono comprese tra le imprese di cui al comma 1 le aziende del settore apistico i cui titolari risultino registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, per l'attività di produzione per commercializzazione e apicoltore professionista. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione degli indici di mancata produzione di miele per ciascuna regione e provincia autonoma ai fini del calcolo degli indennizzi per gli apicoltori di cui al presente comma.
*71.9. Gadda, Del Barba.
*71.23. Sandra Savino, Nevi, Bagnasco, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Paolo Russo, Loss.
*71.6. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*71.2. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 3, sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 600 milioni.
71.10. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.

  Al comma 3, sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 500 milioni.
*71.19. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*71.1. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 3, sostituire le parole: 105 milioni, con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, ridurre di 395 milioni per il 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
71.7. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Al comma 3, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 305 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 305 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, della presente legge.
71.22. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

  Ai commi 3 e 4, sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 210 milioni.
71.13. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro;

   inserire, in fine, le seguenti parole: che verrà ripartita sulla base dei danni accertati in sede istruttoria dalle singole regioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
71.17. Viviani, Morrone, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Stefani, Fantuz.

  Al comma 3, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
71.15. Viviani, Morrone, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Stefani, Fantuz.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: 105 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2021.

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, e, quanto a 95 milioni, ai sensi dell'articolo 77, comma 7.
*71.4. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*71.12. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che verrà ripartita sulla base dei danni accertati in sede istruttoria dalle singole regioni.
71.16. Bubisutti, Morrone, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Stefani, Fantuz.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nei casi in cui la cooperativa agricola perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera 31 gennaio 2021. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 del codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza.
71.11. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Gli aiuti compensativi di cui al comma 1 sono estesi anche agli imprenditori del settore apistico che hanno subito danni rilevanti a causa di repentine e significative variazioni climatiche.
  3-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione del comma 3-bis.
71.18. Parentela, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Bilotti, Cadeddu, Gallinella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 7, comma 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione Toscana può destinare eventuali economie di spesa agli interventi compensativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 102 del 2004».
71.3. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, della presente legge.
71.21. Nevi.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere i seguenti:

Art. 71-bis.
(Contributo a fondo perduto ai produttori agricoli della provincia di Catania)

  1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ai produttori agricoli, iscritti alla previdenza agricola, che hanno subito danni alle colture nell'anno 2021 e con sede in provincia di Catania, a causa dei fenomeni parossistici del vulcano Etna. Il contributo ettaro/coltura è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto ed è determinato una tantum.

Art. 71-ter.
(Misure straordinarie per le imprese non agricole, in relazione ai disagi e delle conseguenze derivanti dall'eruzione dell'Etna nel periodo febbraio-marzo 2021)

  1. È riconosciuto un credito d'imposta del cento per cento in favore delle imprese non agricole ricadenti in provincia di Catania e danneggiate dalle emissioni di cenere vulcanica a seguito dell'eruzione dell'Etna nel periodo febbraio-marzo 2021. Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 e con modello F24. Il credito è riconosciuto per le spese di pulizie, tetti, grondaie, e superfici in genere, nonché manutenzione straordinaria di impianti danneggiati da cenere vulcanica, entro il limite per ciascun contribuente di euro 5.000 per l'anno 2021.
71.01. Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure in favore delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi calamitosi vulcanici dell'Etna)

  1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive già duramente colpite della crisi pandemica da virus COVID-19, nonché dei maggiori oneri sostenuti dai comuni interessati per effetto dalla ricaduta di ceneri vulcaniche a seguito all'attività parossistica dell'Etna verificatasi a partire dal 16 febbraio 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 202, che costituisce limite di spesa, al fine di concedere contributi in favore dei soggetti pubblici e privati che abbiano subito danni in seguito agli eventi di cui al presente comma.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Presidente della Regione siciliana, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
71.02. Del Barba.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Stanziamento di risorse per garantire un effettivo diritto di accesso al ristoro agli esercenti il servizio di trasporto pubblico scolastico, con particolare riferimento per quelli che lo forniscono a studenti afflitti da disabilità fisica o sensoriale che hanno stipulato convenzioni con enti pubblici diversi dai comuni e che per tale motivo sono esclusi dal diritto al ristoro stesso)

  1. Al fine di dare effettività al diritto di ristoro causato dalle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è garantito a tutti gli esercenti il servizio di trasporto scolastico, con particolare riguardo per quelli che assicurano le esigenze degli studenti afflitti da disabilità fisica o sensoriale che hanno necessità di trasporto collettivo o individualizzato, anche se hanno sottoscritto un contratto per l'erogazione del servizio con un ente pubblico diverso dal comune, ovvero con azienda sanitaria locale, unità locale socio sanitaria sanitarie o provincia e a causa di ciò sono attualmente esclusi dal riconoscimento del beneficio poiché la normativa considera legittime le sole richieste provenienti dai soggetti che hanno stipulato il contratto con il comune possono accedere, eccezionalmente e limitatamente al periodo compreso tra il termine iniziale coincidente con il 1° febbraio 2020, data di dichiarazione di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e il termine finale, coincidente con la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai ristori previsti per le perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria dall'articolo 229, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
  2. Gli aventi diritto, individuati al comma 1 del presente articolo, possono presentare domanda secondo le ordinarie modalità previste dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede con rifinanziamento del fondo istituito dall'articolo 229, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, della presente legge.
71.05. Bond.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di impresa agricola)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: «naturali» sono aggiunte le seguenti: «, epidemiologici, fitopatie o epizoozie» e dopo le parole: «ufficio delle imposte» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato»;

   b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subìto, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 60 per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.
71.03. Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Sostegno al comparto agricolo e alla filiera ippica)

  1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, ed al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 34 per cento e per quella a «distanza» al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 25 per cento e per quella a «distanza» al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 20 per cento e per quella a «distanza» al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.
71.04. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Interventi emergenziali a favore della regione Calabria colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2020)

  1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il presidente della regione Calabria, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77.
71.06. Torromino, Maria Tripodi, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)

  1. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «10.000 ettolitri» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 ettolitri».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
71.07. Nevi, Pella, D'Attis.

ART. 72.

  Al comma 1, sostituire le parole: 35,5 milioni con le seguenti: 135,5 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
72.13. Potenti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Il finanziamento dell'infrastruttura stradale così detto “Corridoio Tirrenico” (con particolare riferimento all'adeguamento e messa in sicurezza della SS1 Aurelia nel tratto Grosseto Sud – Capalbio) nel Piano delle Opere Pubbliche collegate al Recovery Plan da eseguire nei termini stabiliti dall'Unione Europea entro il prossimo 2026.
   1-ter. È autorizzato un intervento improcrastinabile di finanziamento destinato alla E45 tratto Toscano, finalizzato a garantire la sicurezza di un tratto stradale che necessita di un'urgente manutenzione da parte di Anas con particolare riguardo alla ripavimentazione ed al controllo sul rischio frane.».
72.16. Ripani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a tempo determinato 370 unità con le seguenti: a tempo indeterminato 370 unità.
72.17. Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da utilizzare soprattutto da parte delle strutture territoriali delle regioni di cui al comma 1.
72.11. Cavandoli, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. L'Anas è incaricata di verificare la fattibilità e provvedere alla conseguente progettazione di massima e definitiva dell'opera di congiungimento anche mediante tunnel delle province di Napoli e di Benevento in area monte Fellino. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.»
72.18. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Al fine di implementare le iniziative per le funzionalità e la sicurezza stradale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per le opere di messa in sicurezza urgenti del tratto viario della SS1 Aurelia tra Tarquinia e Cecina. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.»
72.15. Potenti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Al fine di implementare le iniziative per le funzionalità e la sicurezza stradale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per le opere di messa in sicurezza urgenti del tratto viario della SS1 Aurelia tra Tarquinia e Cecina.»

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
72.14. Potenti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

   «2-quater. Per le stesse finalità di cui al comma 1, le risorse residue, a seguito dell'applicazione dello stesso comma, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a compensazione della riduzione delle entrate riscosse ai sensi del comma 1 relative all'anno 2021. La misura della compensazione è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2022, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2022 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al primo periodo riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.»
*72.10. Ubaldo Pagano.
*72.12. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Modifiche dei sistemi tariffari dei pedaggi autostradali)

   1. In ragione delle eccezionali e diffuse criticità che caratterizzano il sistema della mobilità su strada della regione Liguria, fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede, con riferimento al settore autostradale, con provvedimento da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a disporre la sospensione del pagamento dei pedaggi previsti nella predetta regione.
   2. Nel caso in cui, valutate le circostanze, si verifichi il ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità regionale che permettano un'ordinaria mobilità, l'autorità di cui al comma 1 dispone l'applicazione dei sistemi tariffari dei pedaggi vigenti.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
72.05. Paita, Del Barba, Rixi, Foscolo, Di Muro, Viviani.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)

  1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi al Completamento della S.S. 291 in Sardegna, di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti».
72.07. Deiana.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Processi di innovazione tecnologica, sicurezza e transizione ecologica nel settore automotive)

  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad affidare all'Automobile Club d'Italia nell'ambito delle finalità istituzionali di quest'ultima, la gestione di asset strumentali finalizzati a sviluppare progetti, coerenti con le iniziative e misure stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per garantire la conformità e l'efficientamento dei processi di innovazione tecnologica, sicurezza e transizione ecologica nel settore automotive, a supporto delle competenti istituzioni pubbliche, nonché a sostegno della industria automobilistica e componentistica rappresentativa del tessuto economico nazionale.
72.04. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 72, è aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Variante ex SS671)

  1. Al fine di consentire, entro il 31 dicembre 2021, l'avvio dei lavori di realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale strada provinciale ex SS671 tra i comuni di Vertova e Villa d'Ogna in Provincia di Bergamo è attribuita ad ANAS S.p.A. la somma di euro 50 milioni nel 2021 e di 50 milioni nel 2022.

  Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
72.01. Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Tangenziale SUD di Bergamo)

  1. Al fine di consentire la conclusione della fase di progettazione esecutiva e l'avvio dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata «Tangenziale SUD Bergamo» tra i comuni di Paladina e Sedrina in provincia di Bergamo, opera strategica per il rilancio dell'economia del territorio, è attribuita ad ANAS S.p.A. la somma di euro 100 milioni nel 2021 e di 50 milioni nel 2022.

  Conseguentemente, ridurre di 100 milioni nel 2021 e di 50 milioni nel 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
72.010. Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Variante SS42)

  1. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di realizzazione di un tratto in variante all'infrastruttura stradale SS42 tra i comuni di Entratico e Sovere in provincia di Bergamo, anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, è attribuita ad ANAS S.p.A. la somma di euro 100 milioni nel 2021 e di 100 milioni nel 2022.

  Conseguentemente, ridurre di 100 milioni nel 2021 e di 100 milioni nel 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
72.011. Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Adeguamento Via Mala)

  1. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di adeguamento e sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS 294 (via Mala) con realizzazione di nuove gallerie, opera strategica per il rilancio dell'economia del territorio, è attribuita alla Provincia di Bergamo la somma di euro 10 milioni nell'anno 2021.

  Conseguentemente, ridurre di 1 milione di euro nel 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
72.012. Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Adeguamento ex SS681)

  1. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di adeguamento e sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS681 (Passo della Presolana), con l'allargamento dei tornanti esistenti, opera strategica per il rilancio dell'economia del territorio, è attribuita alla provincia di Bergamo la somma di euro 2,5 milioni nell'anno 2021.

  Conseguentemente, ridurre di 2,5 milioni nel 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
72.013. Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Realizzazione nuovo ponte nel comune di Ponte Nossa)

  1. Al fine di consentire, entro il 31 dicembre 2021, l'avvio degli urgenti lavori di realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serio, in sostituzione del vetusto manufatto esistente, è assegnata al comune di Ponte Nossa la somma di 3,5 milioni di euro.

  Conseguentemente, ridurre di 3,5 milioni nel 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
72.014. Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Nuova Cremasca)

  1. Al fine di consentire, l'avvio dei lavori di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urgnano e Cologno al Serio in provincia di Bergamo, opera strategica per il rilancio dell'economia del territorio, è attribuita ad ANAS S.p.A. la somma di euro 10 milioni nel 2021 e di 5 milioni nel 2022.

  Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro nel 2021 e di 5 milioni di euro nel 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
72.015. Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Valbrembilla-Laxolo)

  1. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrembilla e Laxolo in provincia di Bergamo, opera strategica per il rilancio dell'economia del territorio è attribuita alla provincia di Bergamo la somma di euro 2 milioni nell'anno 2021.

  Conseguentemente, ridurre di 2 milioni di euro nel 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
72.016. Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Sedrina-Valbrembilla)

  1. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrembilla e Sedrina, opera strategica per il rilancio dell'economia del territorio, è attribuita alla provincia di Bergamo la somma di euro 2 milioni nell'anno 2021.

  Conseguentemente, ridurre di 2 milioni di euro nel 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
72.017. Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Variante alla SS470 nel comune di San Giovanni Bianco)

  1. Al fine di consentire la progettazione e l'avvio dei lavori di realizzazione di un tratto in variante all'infrastruttura stradale denominata SS470, che consenta di aggirare il centro abitato di San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo, opera strategica per il rilancio dell'economia del territorio, è attribuita ad ANAS S.p.A. la somma di euro 30 milioni nell'anno 2021 e di euro 20 milioni nel 2022.

  Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro nel 2021 e di 20 milioni di euro nel 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
72.018. Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del sistema idrico del Gran Sasso)

  1. Al fine di garantire l'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti di cui al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e limitare l'esercizio dei poteri derogatori ai soli casi connotati dalla condizione di straordinarietà, i commi da 1 a 3 dell'articolo 30-sexies, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41, sono abrogati.
72.09. Milanato, Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento del piano rientro strade Anas S.p.A.)

  1. al fine di garantire il completamento del piano di rientro strade nella gestione della società ANAS S.p.a. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto con il quale trasferisce le competenze della strada statale Tiberina 3-bis in capo ad Anas S.p.a.
72.02. Vietina.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

  1. All'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021».
72.06. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 73.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. É autorizzato un finanziamento per il tratto SGC Firenze-Pisa-Livorno per il ripristino totale del manto stradale al fine di garantire la viabilità e la sicurezza dell'arteria stradale fondamentale per le zone limitrofe.
73.60. Ripani.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 350 milioni.

  Conseguentemente:

   al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra diversi da quelli di cui alla lettera b);

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.
73.71. Nobili, Paita.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 350 milioni.

  Conseguentemente:

   al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nel limite di 15 milioni con le seguenti: nel limite di 65 milioni;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
73.25. Paita, Nobili.

  Al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementato di ulteriori 310 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente:

   al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, dei danni subiti dalle aziende esercenti i servizi di collegamento aeroportuale di trasporto passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, eserciti sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

   agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
*73.31. Molinari, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*73.39. Moretto, Del Barba.
*73.56. Lovecchio, Scagliusi.
*73.58. Baldini, Dall'Osso.
*73.64. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui vettori che esercitano servizi aerei in regime di oneri di servizio pubblico, a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato dell'emergenza e fino alla cessazione della stessa, l'Ente nazionale dell'aviazione civile, anche in deroga a quanto previsto nelle convenzioni sottoscritte con i medesimi vettori, non procede all'applicazione di decurtazioni di compensazione, né di sanzioni o penali in ragione dei minori voli operati a causa dell'emergenza da COVID-19. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
73.38. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: i fondi previsti, nell'ordine del 15 per cento dell'ammontare totale, sono destinati per gli anni 2021 e 2022, all'adeguamento delle strutture ferroviarie ovvero sia dei mezzi che delle stazioni, anche minori, al miglioramento dei trasporti e dell'accoglienza delle persone con disabilità.
73.59. Dall'Osso, Baldini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione dei danni subìti dall'intero settore delle attività di impresa collegate al turismo crocieristico a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, allo scopo di sostenerne la ripresa è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
73.67. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1° gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
73.46. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, è prorogato al 1° gennaio 2022 il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'ente proprietario della strada.
73.26. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1° gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.
*73.1. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*73.4. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al comma 1, secondo periodo, le parole «a far data dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
73.47. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al comma 1, secondo periodo, le parole: «a far data dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023». Conseguentemente viene disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto 20 maggio 2015, come modificato dal decreto 28 febbraio 2019.
*73.3. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*73.6. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al secondo periodo, le parole: «a far data dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2023».
73.28. Gadda, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Allo scopo di sostenere le attività agricole e agro-meccaniche, in attesa di una revisione del codice della strada che tenga conto dell'effettivo utilizzo delle strade dei treni agricoli con massa complessiva superiore a 44 tonnellate, l'indennizzo di usura della strada di cui all'articolo 18, comma 5, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'utilizzo dei predetti veicoli è ridotta del 70 per cento.
*73.2. Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.
*73.5. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*73.27. Gadda, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di consentire a Rete Ferroviaria Italiana Spa di garantire gli standard di sicurezza alle stazioni ferroviarie ad alto rischio incendi tramite l'indizione di procedure di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza antincendio, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasferisce le somme a disposizione sul fondo di cui al presente articolo a Rete Ferroviaria Italiana Spa che, pena la revoca del finanziamento, avvia le procedure di gara di cui al periodo precedente entro i successivi 180 giorni.

  Conseguentemente all'articolo 77 comma 7, sostituire la parola: 800, con la seguente: 760.
73.68. Rosso, Sozzani, Pella.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica verso la decarbonizzazione industriale e i trasporti a emissioni zero, per il raggiungimento degli obiettivi strategici e la valorizzazione dei porti in grado di sviluppare l'energia e l'economia circolare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, definisce i criteri e le modalità finalizzati a trasformare l'ecosistema portuale in un polo di energia pulita per sistemi elettrici integrati, per l'idrogeno e altri vettori energetici a basse emissioni di carbonio, attraverso la realizzazione dei seguenti progetti pilota:

   a) l'attuazione di centri di produzione di idrogeno e di stazioni di rifornimento stradale nelle aree portuali in coerenza con gli obiettivi previsti dal Programma europeo «Horizon 2020 Green Ports»;

   b) lo sviluppo di sistemi di distribuzione innovativi di ammoniaca verde per l'approvvigionamento di idrogeno verde, al fine di azzerare le emissioni di anidride carbonica.
73.13. Vallascas, Trano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di migliorare la viabilità e il trasporto di persone e di merci nella regione Veneto e nelle regioni limitrofe, all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alla società può essere affidata anche l'attività di realizzazione e gestione, ivi compresa quella di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti nel territorio della regione Veneto, nonché nel territorio delle regioni limitrofe nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
73.57. Stefani, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Paternoster, Pretto, Racchella, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021».
73.66. Cassinelli.

  Al comma 6, premettere i seguenti:

  06.1 All'articolo 199, comma 1 lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «dovuti in relazione all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021».
  06.2 All'articolo 199, comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»;
  06.3. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021».
  06.4. All'articolo 199, comma 7, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
  06.5. All'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020», aggiungere le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo, sono destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette società conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dall'1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di cui al presente comma».
*73.12. Gariglio, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Del Basso De Caro.
*73.37. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 8, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le eventuali risorse residue di cui alla lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo, sono destinate alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019»;

   al comma 10-bis, le parole: «e di 68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 88 milioni per l'anno 2021»;

   al comma 10-ter, le parole: «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «e nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2021» .

  6-bis. Allo scopo di sostenere la ripresa del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne e di salvaguardarne i livelli occupazionali e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli armatori esercenti tale attività e al personale è riconosciuta sino al 31 dicembre 2021 la decontribuzione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Il relativo onere è valutato in 90 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 690 milioni.
73.44. Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale, si interpreta nel senso che il contributo ivi previsto viene determinato prendendo, quale unico parametro di riferimento, le giornate di lavoro prestate in meno dal soggetto fornitore di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 conseguenti all'emergenza COVID-19, pari alla differenza tra il totale delle giornate lavorate sia nel 2020 che nel 2021 e il totale delle stesse nel medesimo periodo del 2019, indipendentemente dal numero e dalla tipologia dei contratti subordinati dei lavoratori del medesimo fornitore di lavoro portuale temporaneo che vi hanno contribuito, siano essi dipendenti stabili o no, a tempo indeterminato, determinato o parziale, ovvero interinali somministrati secondo le disposizioni normative di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
*73.11. Gariglio, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Del Basso De Caro.
*73.36. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo del comma 8, sono destinate alle imprese di cui all'articolo 36 del codice della navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette società conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019».

  6-ter. Le misure previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 199, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono prorogate per l'anno 2021, con riferimento, per la lettera a), alla riduzione del fatturato nel periodo compreso dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ad analogo periodo dell'anno 2019.
**73.14. De Girolamo.
**73.30. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**73.41. Lucaselli, Zucconi, Trancassini, Rampelli.
**73.63. Paolo Russo.
**73.22. Nobili, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8.1. Le eventuali risorse residue di cui al comma 7, lettera a), non assegnate con il decreto di cui al primo periodo del comma 8, sono destinate alle imprese di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, a quelle di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette imprese conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019».
  6-ter. Le misure previste dall'articolo 199, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono prorogate per l'anno 2021, nei limiti degli stanziamenti di spesa già previsti. La riduzione di cui alla lettera a) può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.
*73.29. Vanessa Cattoi, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Paternoster.
*73.65. Pella, Sozzani, Rosso, Giacometto, Porchietto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 199, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera b), le parole: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021».
73.23. Paita, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo, sono destinate alle imprese di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, alle attività delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette società conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019».
73.51. Ficara.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 8, comma 3-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 al secondo periodo, aggiungere, in fine, dopo le parole: «in ambito portuale» le seguenti parole: «e attua, per gli anni 2021 e 2022, misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori delle imprese ex articolo 16 titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo delle operazioni portuali ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo sulla base di criteri oggettivi stabiliti sentita la Commissione consultiva locale».
73.8. Andrea Romano, Gariglio, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza degli approvvigionamenti di merci alla rinfusa via mare, nonché alle imprese che svolgono i servizi portuali di cui al Regolamento (UE) 217/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, articolo 1 comma 2, lettere a), e) e f), è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione del fatturato superiore al 20 per cento nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media del fatturato registrata nel medesimo periodo del 2019.
  7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 7-bis:

   a) alle imprese armatoriali che esercitano l'attività produttiva di reddito in Italia con navi impiegate nel trasporto di merci liquide e solide alla rinfusa, anche in via non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. In ogni caso la compensazione non potrà eccedere l'importo di 200.000 euro per singola impresa;

   b) alle imprese che svolgono i servizi portuali indicati al comma 7-bis.

  7-quater. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
  7-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
73.45. Gariglio.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Al fine di favorire la ripresa economica del settore del trasporto marittimo, di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci via mare, il fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari, relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019, causati dagli effetti economici negativi dell'epidemia da COVID-19. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente:

   al comma 8 sostituire le parole: di cui ai commi 1, 2, 4, e 7 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2, 4, 7 e 7-bis;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 780 milioni di euro.
*73.16. Lorenzin.
*73.35. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*73.52. Manzo.
*73.62. Sozzani, Rosso, Mandelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  7-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  7-quater. Agli oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
73.70. Ficara.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «soli» è abrogata;

   b) le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020».

  7-ter. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 dopo la parola: «volto» inserire la seguente: «anche»;

    2) al comma 2, le parole: «nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021, con previsione di completamento delle attività entro il 2024», e le parole: «le modifiche necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «solo le modifiche necessarie derivanti dalla presente disposizione».

  7-quater. Agli oneri di cui al comma 7-ter pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
73.10. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di risorse di 50 milioni di euro da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all'erogazione di contributi per il rinnovo del parco rotabile delle imprese residenti nel territorio dello Stato esercenti servizi di trasporto con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
  7-ter. Sono agevolabili, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009 ovvero a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric).
  7-quater. Il contributo erogabile per singolo autobus non può essere inferiore a 20.000 euro per i veicoli di categoria M2 e a 40.000 euro per i veicoli di categoria M3. Fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, l'importo massimo del contributo erogabile per singolo autobus non può superare 40.000 euro per i veicoli di categoria M2 e 80.000 euro per i veicoli di categoria M3. Per ciascuna impresa il contributo massimo erogabile non può superare la soglia complessiva di 400.000 euro.
  7-quinquies. I contributi di cui al comma precedente non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  7-sexies. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti agli investimenti.
  7-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
73.34. Molinari, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere la ripresa del settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, danneggiati dagli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera a), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi.
  7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è erogato qualora le stesse imprese istanti abbiano subito danni in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, in termini di minori ricavi registrati nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
  7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021.
73.55. Lovecchio.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere la ripresa del settore dei servizi di trasporto di linea di persone, effettuati su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, danneggiati dagli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera a), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi.
  7-ter. La compensazione di cui al comma 7-bis è erogabile qualora le stesse imprese istanti abbiano subìto danni in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, in termini di minori ricavi registrati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
  7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
73.33. Molinari, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 229, comma 2-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  7-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 7-bis sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 agosto 2021 a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo di cui al comma 7-bis sono ripartite tra i comuni interessati.
  7-quater. In considerazione delle limitazioni connesse alle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto scolastico in atto alla data del 23 febbraio 2020, possono essere prorogate fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 780 milioni di euro.
73.54. Lovecchio.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 229, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  7-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 7-bis sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2021 a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo di cui al comma 7-bis sono ripartite tra i comuni interessati.
  7-quater. In considerazione delle limitazioni connesse alle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto scolastico in atto alla data del 23 febbraio 2020, possono essere prorogate fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza.
73.32. Molinari, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 29, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le risorse di cui al comma 1, nonché quelle anticipate e residue del Fondo di cui all'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 816, legge n. 178 del 2020, e successivi rifinanziamenti, costituiscono il limite massimo ristorabile da parte delle regioni e le province autonome per compensare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica. Conseguentemente gli eventuali squilibri residui restano a carico dei soggetti titolari degli introiti tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale».
*73.69. Rosso, Pella, Sozzani.
*73.72. Pella.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a bordo degli autobus del trasporto pubblico locale, nonché degli autobus in servizio di noleggio con conducente e autorizzato di linea a media e lunga percorrenza, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. A bordo degli autobus in servizio di noleggio con conducente e autorizzato di linea a media e lunga percorrenza è altresì consentita, anche in deroga al predetto limite di riempimento, l'occupazione di sedili attigui ai soggetti conviventi o con rapporti interpersonali stabili e ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. I predetti coefficienti sostituiscono i diversi limiti di riempimento dei mezzi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
**73.9. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Ubaldo Pagano.
**73.61. D'Attis.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a bordo dei traghetti, aliscafi e mezzi veloci che collegano le isole minori alla terra ferma è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. È, altresì, consentita, anche in deroga al predetto limite di riempimento, l'occupazione di sedili attigui ai soggetti conviventi o con rapporti interpersonali stabili e ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. I predetti coefficienti sostituiscono i diversi limiti di riempimento dei mezzi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
73.42. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:

  7-bis. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle opere connesse, ivi comprese quelle di risoluzione delle interferenze,»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per assicurare la realizzazione dell'opera di cui al comma 1 e garantire, a tal fine, l'attuazione dei relativi investimenti, le aree e i siti dei comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, ivi comprese quelle di risoluzione delle interferenze, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.»;

   c) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis.».
73.15. Fregolent, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «da almeno 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 12 mesi»;

    2) sopprimere le parole: «per un periodo massimo non superiore cinquantaquattro mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

    3) dopo le parole: «è istituita» sono aggiunte le seguenti: «per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi a decorrere dal 1° settembre 2021»;

    4) dopo le parole: «confluiscono i lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «licenziati o»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

   c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, e 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 2.979.906 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023»;

   d) al comma 9 dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) quanto a 2.979.906 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
73.7. Corda, Colletti, Maniero, Costanzo, Cabras, Testamento, Sapia, Leda Volpi, Trano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 294, è aggiunto il seguente:

   «294-bis. Per l'anno 2021, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese di autotrasporto di cui alla lettera b) del comma 292 che assumono con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente disposizione spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi di cui al comma 291, erogati in loro favore, per un importo complessivo massimo di 3.000 euro.».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 3, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 3 milioni.
73.24. Paita, Del Barba.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al punto 7) dell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «Portoscuso-Portovesme» sono inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax».
73.48. Marino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le risorse derivanti dall'applicazione di penali e decurtazioni del Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017-2026, sono destinate per il 40 per cento alla copertura, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2021, di agevolazioni tariffarie sui collegamenti effettuati su tutte le destinazioni nazionali per passeggeri aventi un'età inferiore a 25 anni e per il restante 60 per cento per l'attivazione di nuovi collegamenti ferroviari.
73.49. Ficara.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di agevolare la ripresa del trasporto pubblico locale marittimo siciliano con le isole minori, all'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i commi 9, 10 e 11, sono abrogati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle modifiche del testo convenzionale stipulato in data 11 aprile 2016 necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui al presente comma.
73.50. Ficara.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 176, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11-bis, è aggiunto il seguente:

   «11-ter. Sono esentati dal pagamento del pedaggio tutti gli utenti che percorrono tratti autostradali interessati da lavori di manutenzione che hanno una durata superiore ai 7 giorni e che prevedono il restringimento della carreggiata o l'interdizione di interi tratti».
73.53. Traversi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. Al fine di fronteggiare la riduzione dei flussi del traffico crocieristico nel nostro Paese e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesso, il pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera, istituita dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, così come modificata dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107, è sospeso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021.
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2,2 milioni di euro. La disponibilità del fondo è destinata a compensare per l'anno 2021, nel limite di 2,2 milioni di euro, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. L'efficacia delle misure del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  4. Entro 30 giorni dalla autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse residue del Fondo di cui al comma 1 non utilizzate per il 2021 sono destinate all'estensione della misura di cui al presente articolo anche per il 2022, secondo modalità previste da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino all'esaurimento delle stesse.
*73.016. Lorenzin.
*73.031. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*73.052. Manzo.
*73.065. Rosso, Sozzani, Mandelli.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Misure in favore del settore crocieristico)

  1. Al fine di fronteggiare la riduzione dei flussi del traffico crocieristico nel nostro Paese e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesso, il pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera, istituita dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, così come modificata dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107, è ridotto della misura del 50 per cento dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021.
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 1,1 milioni di euro. La disponibilità del fondo è destinata a compensare per l'anno 2021, nel limite di 1,1 milioni di euro, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. L'efficacia delle misure del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  4. Entro 30 giorni dalla autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'articolo 77, comma 7. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse residue del Fondo di cui al comma 1 non utilizzate per il 2021, sono destinate all'estensione della misura di cui al presente articolo anche per il 2022 secondo modalità previste da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino all'esaurimento delle stesse.
**73.032. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**73.053. Manzo.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni a favore del settore del trasporto turistico delle imprese di navigazione che operano nei servizi a corto raggio costieri e regionali)

  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto turistico delle imprese di navigazione che operano nei servizi a corto raggio costieri e regionali, all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «accompagnatori turistici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di navigazione del settore del trasporto turistico, non soggette ad obblighi di servizio pubblico, che operano nei servizi a corto raggio costieri e regionali».
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della misura di cui al comma 1. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti tenendo conto di altri benefici economici eventualmente percepiti a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
*73.017. Lorenzin.
*73.054. Manzo.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza degli approvvigionamenti di merci alla rinfusa via mare, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi relativi alle merci trasportate nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1, alle imprese armatoriali che esercitano l'attività produttiva di reddito in Italia con navi impiegate nel trasporto di merci liquide e solide alla rinfusa, anche in via non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. In ogni caso la compensazione non potrà eccedere l'importo di 400.000 euro per singola impresa.
  3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
73.042. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, lagunare, lacuale e fluviale, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne, lagunari, lacuali e fluviali, è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
73.046. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di trasporto)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto collettivo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 ed al fine di agevolare la ripresa economica degli operatori di bus turistici, alla lettera b), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

   «4-bis) imprese esercenti autoservizi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 ed in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
*73.02. Bruno Bossio, Andrea Romano, Cantini, Del Basso De Caro.
*73.024. Paita, Del Barba.
*73.027. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

  1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti servizi di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2021 e 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
**73.03. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Scagliusi, Ficara, Lovecchio.
**73.023. Paita, Del Barba.
**73.025. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**73.047. Zucconi, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**73.059. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**73.060. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rotelli, Silvestroni, Zucconi.
**73.073. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
**73.075. Pella, Spena, Cattaneo, Giacomoni, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Piano nazionale per l'implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

  1. Al fine di sostenere le imprese ferroviarie a fronte del perdurare della fase di emergenza epidemiologica e della necessità di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)» garantendo un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di 300 milioni di euro, con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
*73.07. Gariglio, Ubaldo Pagano.
*73.034. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di trasporto e rifinanziamento di interventi a favore della mobilità sostenibile)

  1. Al fine di sostenere la filiera automotive e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo il rinnovo del parco circolante auto e veicoli commerciali leggeri il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 500 milioni di euro, per l'anno 2021, quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 410 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) euro 90 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Di questi, 10 milioni sono riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
  3. All'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
73.038. Moretto, Ferri, Del Barba.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di trasporto e rifinanziamento di interventi a favore della mobilità sostenibile)

  1. Al fine di sostenere la filiera automotive e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo il rinnovo del parco circolante auto e veicoli commerciali leggeri, Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 460 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa, secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 0-60 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) euro 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 0-60 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   c) euro 60 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Di questi, 10 milioni sono riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 460 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
  3. All'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
73.069. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di trasporto e rifinanziamento di interventi a favore della mobilità sostenibile)

  1. Al fine di sostenere la filiera automotive e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo il rinnovo del parco circolante auto e veicoli commerciali leggeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 460 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa, secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 0-60 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) euro 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   c) euro 60 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Di questi, 10 milioni sono riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 460 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
  3. All'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
*73.039. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*73.064. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di trasporto e rifinanziamento di interventi a favore della mobilità sostenibile)

  1. Al fine di sostenere la filiera automotive e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo il rinnovo del parco circolante auto e veicoli commerciali leggeri il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 410 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) euro 60 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Di questi, 10 milioni sono riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

  2. L'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

   «657. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, fino al 31 dicembre 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e contestualmente rottama un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo e all'alimentazione, salvo in caso di acquisto di veicoli esclusivamente elettrici per i quali il contributo è riconosciuto anche in assenza di rottamazione, come da seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

0-1,99

Con rottamazione

4.000

2.000

1.200

Senza rottamazione

3.200

2-3,299

Con rottamazione

5.600

2.800

2.000

Senza rottamazione

4.800

3,3-3,5

Con rottamazione

8.000

4.400

3.200

Senza rottamazione

6.400

».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 410 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
  4. All'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  5. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Dal 1° gennaio 2021 la predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 190 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 190 g/km ma non a 230 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 230 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento».
**73.043. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**73.056. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Morrone, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**73.074. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di trasporto e rifinanziamento interventi a favore della mobilità sostenibile)

  1. Al fine di sostenere la filiera automotive e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo il rinnovo del parco circolante auto e veicoli commerciali leggeri il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 410 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) euro 60 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Di questi, 10 milioni sono riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

  2. L'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
  657. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, fino al 31 dicembre 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e contestualmente rottama un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo e all'alimentazione, salvo in caso di acquisto di veicoli esclusivamente elettrici per i quali il contributo è riconosciuto anche in assenza di rottamazione, come da seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

0-1,99

Con rottamazione

4.000

2.000

1.200

Senza rottamazione

3.200

2-3,299

Con rottamazione

5.600

2.800

2.000

Senza rottamazione

4.800

3,3-3,5

Con rottamazione

8.000

4.400

3.200

Senza rottamazione

6.400

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 410 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
  4. All'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2021».
  5. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Dal 1° gennaio 2021 la predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 190 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 190 g/km ma non a 230 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 230 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento».
73.028. Tombolato, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Adeguamento della normativa del fringe benefit all'introduzione del ciclo di prova dei veicoli WLTP)

  1 All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Dal 1° gennaio 2021 la predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 190 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 190 g/km ma non a 230 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 230 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento».
*73.011. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*73.070. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto sostenibile)

  1. In relazione al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di sostenere le famiglie anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a decorrere dal 1° agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a coloro che installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe «Euro 4» o «Euro 5», è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per il GPL ed euro 900 per il metano.
  2. Per poter accedere al contributo di cui al comma 1 il beneficiario deve avere un indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 40.000 euro annui.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  4. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

   a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

   b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi di quanto previsto nell'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
73.026. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto sostenibile)

  1. In relazione al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di sostenere le famiglie anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a decorrere dal 1° agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a coloro che installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe «Euro 4» o «Euro 5», è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per il GPL ed euro 900 per il metano.
  2. Per poter accedere al contributo di cui al comma 1 il beneficiario deve avere un indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 40.000 euro annui.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  4. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

   a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

   b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
73.050. Caso.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente all'anno fiscale 2021, la percentuale di detrazione è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli utilizzati non esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente all'anno fiscale 2021, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2, del testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 553 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
73.058. Molinari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Cantalamessa, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente all'anno fiscale 2021, la percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto inerente le autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, acquistate ed immatricolate in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio al 31° dicembre 2021, è aumentata al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 20 per chilometro (g/km di CO2), all'80 per cento per le fasce di veicoli da 21 a 60 g/km, al 70 per cento per le fasce di veicoli da 61 a 90 g/km, e al 60 per cento per le fasce di veicoli aziendali da 91 a 110 g/km.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente all'anno fiscale 2021, per le autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, acquistate ed immatricolate in Italia dal 1° gennaio al 31° dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, le percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento ed i previsti limiti di rilevanza fiscale del costo di acquisizione e dei costi di locazione e noleggio sono aumentati secondo la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

   CO2 g/km

Limiti di rilevanza fiscale costo di acquisizione

Limiti di rilevanza fiscale costo locazione e noleggio

0-20

Euro 52.000

Euro 11.500

21-60

Euro 41.600

Euro 9.200

61-90

Euro 36.400

Euro 8.050

91-110

Euro 31.200

Euro 6.900

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
73.057. Molinari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Cantalamessa, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Capienza autoservizi pubblici non di linea e bus turistici)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti previsti per il contenimento della diffusione del COVID-19 in ordine alla capienza e alla verticalizzazione delle sedute dei mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché i limiti scaturenti dal distanziamento interpersonale di un metro validi a bordo dei mezzi del trasporto turistico di persone mediante autobus, non si applicano nei territori delle regioni che si collocano in «Zona bianca».
*73.04. Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Pezzopane, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.
*73.012. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*73.029. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Zoffili, Castiello.
*73.063. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*73.068. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*73.072. Mandelli, Pella, Sozzani, Rosso, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dei contributi ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori ex articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. I ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  2. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accerta la non imponibilità dei ristori già erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ovvero stabilisce le modalità di compensazione delle somme precedentemente indicate nelle dichiarazioni dei redditi le quali producono gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  3. Agli oneri recati dal presente articolo, stimati complessivamente in 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
73.035. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Ristori destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

  1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*73.015. Del Barba.
*73.022. Paita, Del Barba.
*73.030. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*73.041. Di Muro, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*73.048. Traversi, Grippa.
*73.062. Pastorino.
*73.067. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*73.071. Bagnasco, Cassinelli, Sozzani, Rosso, Mandelli, Pella, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Ristori destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, su richiesta dei soggetti medesimi che abbiano subito comprovate riduzioni di fatturato per l'anno 2020 in misura pari o superiore al 30 per cento rispetto al fatturato dell'anno 2019, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale, attraverso il prolungamento della durata del contratto medesimo, in misura non superiore a 419 giorni rispetto alla scadenza originaria.
73.044. Del Barba.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

  1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo saranno attribuite alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno. In ogni caso, il contributo non potrà eccedere il costo medio standard per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con apposito decreto, disciplinerà le modalità e i termini per il riconoscimento di tale contributo, stabilendo anche le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Al sussistere delle condizioni previste, il contributo sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 4 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
73.049. Serritella, Ficara.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia di transito gratuito nelle autostrade per i malati gravi)

  1. All'articolo 176, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11-bis, è inserito il seguente:

   «11-ter. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, sono esonerati i conducenti disabili, malati gravi, persone affette da patologie oncologiche nonché i loro familiari qualora conducenti accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare per trasferimenti strumentali all'effettuazione di visite mediche specialistiche e cure specifiche e adeguatamente documentate. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una Viacard da ritirare presso la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza».

  2. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
73.036. Gerardi, Murelli, Patelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Furgiuele, Colmellere, Alessandro Pagano, Centemero, Capitanio, Dara, Donina, Ferrari, Bordonali, Paolin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia di spostamenti gratuiti per visite malati gravi)

  1. Alle persone disabili, affette da patologie oncologiche, malati gravi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario per tutti gli spostamenti fuori provincia che siano strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, nonché la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare.
  2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui al comma 1, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili.
  3. Al fine di sostenere i maggiori oneri di cui al comma 1, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
73.037. Gerardi, Murelli, Patelli, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Rinnovo del materiale rotabile ferroviario regionale e urbano)

  1. Le risorse del fondo per l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico ferroviario regionale, tramviario e metropolitano ai sensi del comma 866 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, sono incrementate di 200 milioni di euro all'anno per l'anno 2021, 300 milioni per il 2022, 400 milioni per il 2023, le cui risorse sono destinate per la realizzazione di treni a celle a combustibile a idrogeno, in coerenza con gli obiettivi di attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in funzione del processo di decarbonizzazione e dello sviluppo dell'idrogeno verde.
  2. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla legge n. 160 del 2019, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30 per cento, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, a condizione della realizzazione di sistemi di trasporto alimentati a energia ad idrogeno pulito, attraverso tecnologie a propulsione a celle a combustibile.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue:

   a) quanto a 200 milioni di euro relativamente all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77;

   b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e a 400 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
73.09. Vallascas, Trano.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni in favore della mobilità ferroviaria ad idrogeno)

  1. Al fine di accelerare l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in funzione del processo di decarbonizzazione e dello sviluppo dell'idrogeno pulito nei trasporti, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo denominato: «Fondo innovazione treni ad idrogeno per il trasporto pubblico locale» finalizzato a sostenere le imprese del settore e le start-up, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per la realizzazione di elettrotreni alimentati ad idrogeno, al fine di incrementare i livelli di sviluppo per una piattaforma integrata di servizi di mobilità, secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 300 milioni di euro si provvede come segue:

   a) quanto a 100 milioni di euro relativamente all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77;

   b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
73.08. Vallascas, Trano.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16)

  1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le prestazioni di cui al comma 1, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore».

  2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data d'effetto del presente articolo, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27,6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
73.033. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16)

  1. Dopo l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore».

  2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data d'effetto del presente articolo, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022.
*73.021. Buratti.
*73.045. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*73.076. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Misure per lo sblocco dei cantieri del collegamento ferroviario Torino-Lione)

  1. Al fine di consentire lo sblocco dei cantieri e l'impiego dei fondi stanziati favore dei comuni coinvolti dal tracciato di progetto per la realizzazione delle opere di accompagnamento, il collegamento ferroviario Torino-Lione è incluso tra gli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
73.01. Ruffino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Misure in materia di collegamento ferroviario ad alta velocità tra Genova e Roma)

  1. Al fine di consentire la realizzazione, entro il 31 dicembre 2026, del collegamento ferroviario ad alta velocità tra Genova e Pisa, primo tratto della linea ferroviaria AV/AC Genova-Roma, è immediatamente trasferita a Rete Ferroviaria Italiana Spa (R.F.I. S.p.A.) la somma di euro 100 milioni.

  Conseguentemente, ridurre di 100 milioni il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
73.05. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Dotazione organica ENAC)

  1. Nell'ambito della dotazione organica, così come modificata dall'articolo 1, comma 1004, della legge 178 del 30 dicembre 2020, l'Ente nazionale aviazione civile (Enac) è autorizzato ad istituire cinque unità di personale a livello dirigenziale generale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 200.000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili nel bilancio dell'ente.
73.055. Scagliusi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «con qualunque finalità» e «, comunque,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
73.061. Pastorino, Fassina, Bagnasco, Cassinelli.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di zone economiche speciali)

  1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti:

   a) all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 204, dopo le parole «d'imposta spettante» sono aggiunte le seguenti «, salvo quanto disposto dal comma 204-bis,»;

    2) dopo il comma 204 è inserito il seguente:

   «204-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 che abbiano effettuato i relativi investimenti all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, in deroga al comma 191, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.»;

   b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059 è inserito il seguente:

   «1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1056. 1057 e 1058 che abbiano effettuato i relativi investimenti all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, possono optare, in deroga a quanto previsto ai sensi del comma 1059, per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1059 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il recupero dell'importo di cui al periodo precedente è effettuato nei confronti del soggetto cedente, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al sesto periodo del presente comma e dei relativi interessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
73.014. D'Alessandro, Vitiello, Del Barba, Grippa, Conte, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di zone economiche speciali)

  1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le regioni possono, nell'ambito dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, da esse finanziate e di importo pari o superiore a un milione di euro, proporre all'autorità governativa la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento delle stesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
73.013. D'Alessandro, Vitiello, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 dopo le parole: «della Guardia di finanza» sono aggiunte le seguenti: «dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
73.051. Caso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni urgenti nel settore della sicurezza delle comunicazioni)

  1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. Al fine di evitare frodi o abusi l'operatore è tenuto a verificare l'identità dell'utente, già identificato ai sensi del comma 7, che richiede la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.) collegata ad una risorsa di numerazione attiva. La verifica dell'identità si attua anche nei confronti dell'acquirente del traffico prepagato della telefonia mobile.
   7-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina con apposita delibera le modalità e le procedure con le quali gli operatori attuano la verifica dell'identità di cui al precedente comma, anche con riguardo ai casi in cui l'utente richiedente la sostituzione è una persona giuridica. In sede di prima applicazione gli operatori si adeguano alle predette modalità e procedure entro il termine di centoventi giorni dall'adozione della delibera da parte dell'Autorità.
   7-quinquies. L'operatore che non ha dato attuazione alle modalità e procedure stabilite dall'Autorità ai fini della verifica dell'identità dell'utente richiedente la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.) già collegata ad una risorsa di numerazione attiva, è responsabile, anche nei confronti di terzi, per i danni derivanti da frodi o abusi conseguenti la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.). L'Autorità stabilisce le sanzioni applicabili nei confronti degli operatori, secondo il principio di proporzionalità, nei casi di gravi e ripetute violazioni delle modalità e procedure stabilite per la verifica dell'identità dell'utente».
73.06. Furgiuele, Donina, Fogliani, Capitanio, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. Fino al termine dello stato di emergenza dichiarato a seguito della pandemia da COVID-19 è sospesa l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimento di rilascio degli immobili disposti dalla Autorità Amministrativa o Giudiziaria, relativamente agli immobili adibiti ad uso abitativo.
73.066. Paolo Russo, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Pentangelo, Sarro, Spena.

ART. 74.

  Al comma 1, dopo le parole: del COVID-19 aggiungere le seguenti: nonché la vigilanza esterna e interna, qualora particolari situazioni di crisi lo richiedano, in concorso e supporto alle altre Forze armate e di polizia, presso le strutture di primo soccorso ed accoglienza per richiedenti asilo e la vigilanza delle aree portuali.
74.2. Corda, Colletti, Maniero, Costanzo, Cabras, Testamento, Sapia, Leda Volpi, Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di incrementare l'efficienza, di ripristinare la piena funzionalità e di garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari esposti anche ai rischi della diffusione epidemiologica COVID-19, la graduatoria del concorso pubblico bandito con decreto dell'11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, è prorogata al 31 dicembre 2023.
  2-ter. Al fine di cui al comma 2-bis, il Ministero della giustizia provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al comma 2-bis, previo accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui agli articoli 12 e 13 del predetto decreto.
74.14. Bartolozzi, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate di 6,4 milioni di euro al fine di attribuire lo specifico compenso, relativo all'anno 2020, con le modalità ivi indicate, al personale avente diritto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Le risorse di cui al comma 1 sono così suddivise:

   a) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro;

   b) Corpo della Guardia di finanza: 3 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6,4 milioni di euro, per l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
74.5. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Ferrari, Fantuz.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali, in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
74.7. Prisco, Deidda, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine garantire la funzionalità della Direzione Investigativa Antimafia e lo svolgimento dell'attività preventiva dei fenomeni criminali di stampo mafioso, anche connessi alla grave crisi economica derivata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021, una spesa ulteriore di 5 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   al comma 12 sostituire le parole: pari a 105.008.000 euro con le seguenti: pari a 110.008.000 euro;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: è incrementato di 800 milioni con le seguenti: è incrementato di 795 milioni.
74.12. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. È riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2021 un contributo straordinario di 200 euro per ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia, nonché al personale medico e paramedico e al personale delle sale operative delle Forze armate, impegnato, con lo svolgimento di maggiori compiti, nel contrasto e nel contenimento della diffusione del virus COVID-19. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
74.3. Corda, Colletti, Maniero, Costanzo, Cabras, Testamento, Sapia, Leda Volpi, Trano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, anche in relazione allo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 800, comma 2, la parola: «30.956» è sostituita dalla seguente: «30.955» e al comma 3, la parola: «21.701» è sostituita dalla seguente: «21.698»;

   b) all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «, collocato in soprannumero rispetto all'organico»;

   c) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
74.13. Maria Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di armonizzare a livello nazionale le disposizioni relative alla registrazione e rendicontazione delle dotazioni di sicurezza a bordo delle imbarcazioni in dotazione alla Protezione Civile, nonché di consentire il regolare proseguimento delle attività di pertinenza nautica svolte da tali unità, le imbarcazioni di uso conto proprio con utilizzo entro le 6 miglia nautiche hanno l'obbligo di dotarsi della cassetta dei medicinali di Tipo D, di cui al decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute 1 ottobre 2015, recante Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.
74.9. Bordonali, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021, è autorizzata l'assunzione straordinaria in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, bandito con decreto Ministeriale 11 Febbraio 2019, n. 18 del 5 Marzo 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale, anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate dalla legge di bilancio. Al reclutamento di cui al presente comma si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia penitenziaria risultati idonei alla prova scritta e previo accertamento delle idoneità fisiche e psico-attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 2019.
74.6. Prisco, Ferro, Varchi, Maschio, Vinci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di sopperire alle carenze di organico della Polizia di stato in tempi rapidi, si ricorre alla graduatoria riferita al bando di concorso pubblico di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 26 maggio 2017, la cui validità viene prolungata di ulteriori 2 anni rispetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 147, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fino alla scadenza di tale termine, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può bandire nuovi concorsi per allievi agenti solo previo assorbimento degli idonei collocati nella predetta graduatoria.
74.10. Angiola, Costa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione per la Polizia di Stato, mediante lo scorrimento della graduatoria riferita al bando di concorso pubblico di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale «concorsi ed esami» del 26 maggio 2017, fino al punteggio di 7 decimi.
74.8. Lovecchio, Villani, De Carlo, Elisa Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1020 della stessa legge è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri di cui al presente comma si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 comma 7.
74.11. Costa, Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali e per l'acquisto di un'abitazione nelle aree interne montane)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e il ripopolamento, nonché a sostenere l'acquisto di case nelle zone rurali montane.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1.
  4. Ai fini del presente articolo, per area marginale montana deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.
  5. Le regioni individuano, con specifico atto e in conformità dei parametri indicati dal CIPE, zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:

   a) altimetria;

   b) rischio di desertificazione economica e commerciale;

   c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

  6. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:

   a) promuovono i nuovi insediamenti nei comuni delle zone montane;

   b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri;

   c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;

   d) offrono in un unico punto di vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

  7. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.
  8. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore:

   a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;

   b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;

   c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

  9. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione per acquisto di abitazioni nelle aree interne montane.
74.02. Vietina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni per la semplificazione e l'informatizzazione dell'attività della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)

  1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure e la semplificazione degli adempimenti della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «e la relativa documentazione contabile» sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «La documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 5 del medesimo articolo 9.»;

   b) è aggiunto in fine il seguente comma:

   «4-ter. Ai finanziamenti e ai contributi di cui agli elenchi trasmessi alla Presidenza della Camera dei deputati ai sensi del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».

  2. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. È autorizzata la spesa di 50 mila euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni della Commissione e per favorire l'informatizzazione delle relative procedure di gestione. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento italiano».

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
74.04. Navarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione per la legalità e la trasparenza presso il Ministero dell'interno e delle strutture per la ricostruzione zone sisma Centro Italia)

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-ter.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

   1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1 si provvede, per l'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e l'esercizio delle piattaforme per la gestione dei processi e il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57, comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
   3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3, per le spese di funzionamento della struttura commissariale, di cui all'articolo 50, comma 3-quinquies, e per gli oneri relativi agli enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti strettamente necessari ad assicurare la funzionalità degli uffici, in base a criteri di economicità ed efficienza, e comunque entro il limite di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
   4. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo».
*74.03. Pezzopane, Morgoni, Morani, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.
*74.05. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione di sentenze penali di condanna definitive, per lo smaltimento dell'arretrato nel settore civile e per la celere definizione e il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

  1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento della continua emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficienza ed efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2021/2022, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 2.095 unità di personale amministrativo non dirigenziale.
  2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n.122, ed è riservata solo ed esclusivamente ai tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate, per curricula o per soli titoli.
  3. Le assunzioni di cui al presente articolo possono essere individuate, per contingenti e per profili professionali, nel modo seguente:

    1. n. 1.000 unità di Area II/F2;

    2. n. 755 unità di Area II/F1;

    3. n. 340 unità di Area I/F1.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le stesse coperture e risorse finanziarie già previste nei singoli provvedimenti e disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
74.010. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022 destinato all'elargizione di un sostegno economico a favore dei famigliari del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, impegnati nelle azioni di contenimento, di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19. Il sostegno economico di cui al periodo precedente è fissato nella misura massima di 10 mila euro annui per nucleo familiare ai sensi del periodo precedente.
  2. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i soggetti che possono usufruire delle iniziative di sostegno anche economico di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77, del presente decreto.
74.023. Corda, Testamento, Colletti, Maniero, Costanzo, Cabras, Sapia, Leda Volpi, Trano.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di contribuire al rafforzamento dei princìpi per il riequilibrio territoriale, all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

   «2-quater. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa, per ciascun programma di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2-bis, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità all'obiettivo di cui al comma 2, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, delle unità elementari di bilancio e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle unità di voto parlamentare della legge di bilancio in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione, di cui al comma 17 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le unità elementari di bilancio dei programmi di spesa di cui al comma 2-bis sono articolate in conformità al criterio di ripartizione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo».

   b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «a reintegrare le regioni del Mezzogiorno delle risorse non assegnate in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo».
74.016. Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Proroghe di misure urgenti in materia di organizzazione di tribunali)

  1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024».
  2. Sono ripristinate al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga di cui al comma 2, si provvede con appositi provvedimenti del Ministero della giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale, da assegnarsi ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 481, come modificato dal comma 432 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
74.09. Grippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. Al fine di contribuire al rafforzamento dei princìpi per il riequilibrio territoriale, all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

   «2-quater. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa, per ciascun programma di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2-bis, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità all'obiettivo di cui al comma 2, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, delle unità elementari di bilancio e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle unità di voto parlamentare della legge di bilancio in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione, di cui al comma 17 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le unità elementari di bilancio dei programmi di spesa di cui al comma 2-bis sono articolate in conformità al criterio di ripartizione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo».

   b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «a reintegrare le regioni del Mezzogiorno delle risorse non assegnate in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo».
74.021. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Contributo straordinario per le città di Viterbo, Sassari, Nola e Palmi)

  1. Per l'anno 2021 è autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario dell'importo di 100.000 euro a favore di ciascuna delle città di Viterbo, Sassari, Nola e Palmi nell'ambito del riconoscimento nei loro confronti del sigillo dell'Unesco per il valore immateriale della rete delle macchine a spalla.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a:

   a) migliorare l'attrattività turistico culturale;

   b) progettare e implementare il piano di salvaguardia del patrimonio Unesco della rete delle feste con le macchine a spalla;

   c) realizzare musei virtuali, multimediali, immersivi e sensoriali delle feste, come espressione materiale di un grande museo diffuso presente sui territori delle rispettive città;

   d) incentivare l'apertura di ostelli della gioventù al fine di collegare la rete in progetto nazionale;

   e) intercettare le giovani generazioni per veicolare i flussi di ritorno degli emigrati di seconda generazione, favorendo nuovi ponti con le città e i territori d'origine.

  3. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 400.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
74.015. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Integrazione risorse per interventi di recupero waterfront nelle regioni meridionali)

  1. Al fine di ampliare il numero delle opere finanziabili per la realizzazione di interventi di recupero waterfront nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia relative all'avviso pubblico di manifestazione di interesse asse «B», pubblicato il 21 marzo 2020, le risorse destinate a tale bando sono integrate di 100 milioni di euro.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite equamente tra le quattro linee di intervento del bando al fine di ammettere al finanziamento, fino a concorrenza delle ulteriori risorse disponibili, le opere dichiarate ammissibili ma non finanziabili ai sensi della graduatoria pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 25 maggio 2021.
  3 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
74.013. D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Integrazione risorse per interventi di recupero waterfront nelle regioni meridionali)

  1. Al fine di ampliare il numero delle opere finanziabili per la realizzazione di interventi di recupero waterfront nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia relative all'avviso pubblico di manifestazione di interesse asse «B», pubblicato il 21 marzo 2020, le risorse destinate a tale bando sono integrate di 100 milioni di euro.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite equamente tra le quattro linee di intervento del bando al fine di ammettere al finanziamento, fino a concorrenza delle ulteriori risorse disponibili, le opere dichiarate ammissibili ma non finanziabili ai sensi della graduatoria pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 25 maggio 2021.
  3. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
74.014. D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Verifica di impatto macroregionale)

  1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «L'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui al comma 1 e la verifica dell'impatto della regolamentazione di cui al comma 4 devono riguardare altresì i costi e gli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali, con particolare riferimento alle attività dei cittadini e delle imprese, all'organizzazione e al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché ai parametri di reddito e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogati nel Mezzogiorno».
  2. All'articolo 14, comma 8 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo le parole: «di AIR e di VIR», sono aggiunte le seguenti: «, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento delle Politiche di Coesione per la valutazione dei costi e degli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali.».
74.017. Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Misure urgenti per la tempestiva copertura delle posizioni di impiego degli ufficiali delle Forze armate nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 1, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;

   b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

   «3-ter. Per l'anno 2021, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre 2021.
   3-quater. Sino all'anno 2026, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali sono ridotti di trenta giorni».

   c) all'articolo 1042, comma 1:

    1) alla lettera c), dopo le parole: «da cinque», sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»;

    2) alla lettera d), dopo le parole: «da un», sono inserite le seguenti: «brigadier generale o».
*74.01. Ferrari, Aresta, Pagani, Maria Tripodi, Occhionero.
*74.022. Maria Tripodi, Pella.
*74.024. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di dare attuazione ad un programma straordinario di interventi diretto a potenziare le strutture della Polizia di Stato, anche per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, la graduatoria del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
  2. Al fine di dare attuazione al comma 1, il Ministero dell'interno provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti del Corpo della Polizia di Stato mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al comma 1.
74.020. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle prefetture-uffici territoriali del Governo, la graduatoria del concorso pubblico per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011 è prorogata al 31 dicembre 2021.
  2. Al fine di dare attuazione al comma 1, il Ministero della difesa provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato mediante scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria di cui al comma 1.
74.018. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)

  1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni l'indennità di cui al comma 1 è altresì riconosciuta, per un ulteriore periodo massimo di quattro anni, al magistrato che permane in effettivo servizio nella sede medesima»;

   b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «fino al sesto anno di permanenza» sono sostituite dalle seguenti «fino all'ottavo anno di permanenza».
74.06. Ferri, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

  1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.
74.012. Butti, Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sono, altresì, sospese per il medesimo periodo le procedure esecutive immobiliari relative ai citati immobili.
74.07. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Deidda, Ferro, Galantino.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Misure urgenti in favore del personale in quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento e Bolzano)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, articolo 3, comma 7 così come modificato dall'articolo 10, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale dei vigili del fuoco permanenti della provincia autonoma di Trento e Bolzano».
74.08. Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. Il personale delle forze armate e di polizia che ha prestato servizio, per almeno 6 anni, in temporanea aggregazione presso una caserma, diversa da quella di definitiva assegnazione, in ragione dell'espletamento di un mandato elettorale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 264 ha diritto, a domanda ed in presenza di posti disponibili, ad essere integrato, nell'organico della medesima.
74.019. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. Per le regioni di cui al comma 1, dell'articolo 31 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è disposta la proroga di tre anni dei termini di cui all'articolo 1 comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di garantire la possibilità di utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici già espletati per le necessarie assunzioni presso gli uffici delle Motorizzazioni civili.
74.011. Marino.
(Inammissibile)

ART. 75.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Sono prorogate al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti».

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 4-bis, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 75 con la seguente: Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare, per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in materia di organizzazione dei tribunali.
75.1. Pezzopane.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, e pubblicato sul Portale dei servizi telematici con indicazione del periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto sino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale.».
75.2. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Giannone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.».
75.3. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Giannone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)

  1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale ivi in servizio, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per l'invio di personale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 203:

    1) al secondo comma, lettera b), le parole «dell'articolo 208» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 208 e 211»;

    2) il quinto comma è abrogato;

   b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:

   «Art. 211. – (Assicurazioni)1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero, e ai familiari aventi diritto, è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
   2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura anche dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
   3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio, diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore.
   4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 e dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
   5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a un milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.».

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 8 milioni per l'anno 2021 e a euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 10, sostituire le parole 75 e con le seguenti: 75, 75-bis e,.
*75.015. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*75.07. Migliore, Del Barba.
*75.019. Valentini.
*75.012. Di Stasio.
*75.01. Zoffili, Formentini, Ferrari, Billi, Cecchetti, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*75.016. Palazzotto, Fassina.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Misure urgenti per la copertura sanitaria del personale in servizio all'estero)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 203:

    1) al secondo comma, lettera b), le parole «dell'articolo 208» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 208 e 211»;

    2) il quinto comma è abrogato;

   b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:

   «Art. 211. – (Assicurazioni)1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero, e ai familiari aventi diritto, è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
   2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura anche dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
   3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio, diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore.
   4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 e dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
   5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a un milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.».

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6,6 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 10, sostituire le parole 75 e con le seguenti: 75, 75-bis e.
**75.013. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**75.08. Migliore, Del Barba.
**75.04. Quartapelle Procopio, Fassino, Delrio, Boldrini, Boccia, La Marca.
**75.010. Di Stasio.
**75.03. Formentini, Zoffili, Billi, Cecchetti, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**75.021. Valentini.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)

  1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale ivi in servizio, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1,4 milioni per l'anno 2021 e a euro 5,4 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 10, sostituire le parole 75 e con le seguenti: 75, 75-bis e.
*75.017. Migliore.
*75.014. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*75.020. Valentini.
*75.05. Quartapelle Procopio, Fassino, Delrio, Boldrini, Boccia, La Marca.
*75.011. Di Stasio.
*75.02. Ferrari, Zoffili, Formentini, Billi, Cecchetti, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Snider, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale)

  1. Alla tabella A, articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono soppresse le seguenti voci:

   «L'AQUILA; AVEZZANO; T.; AVEZZANO;

   L'AQUILA; AVEZZANO; P.R.; AVEZZANO;

   L'AQUILA; CHIETI; SEZ.T.; ORTONA;

   L'AQUILA; LANCIANO; T.; LANCIANO;

   L'AQUILA; LANCIANO; SEZ.T.; ATESSA;

   L'AQUILA; LANCIANO; P.R.; LANCIANO;

   L'AQUILA; PESCARA; SEZ.T.; PENNE;

   L'AQUILA; PESCARA; SEZ.T.; SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE;

   L'AQUILA; SULMONA; T.; SULMONA;

   L'AQUILA; SULMONA; P.R.; SULMONA;

   L'AQUILA; TERAMO; SEZ.T.; ATRI;

   L'AQUILA; TERAMO; SEZ.T.; GIULIANOVA;

   L'AQUILA; VASTO; T.; VASTO;

   L'AQUILA; VASTO; P.R.; VASTO.»

  2. Nel comune di Chieti è istituita la sezione distaccata di Ortona del tribunale ordinario con la medesima circoscrizione. Nella predetta sezione distaccata sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione della sezione medesima. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale.
  3. Le procedure di mobilità obbligatoria per il personale amministrativo, avviate per i tribunali e le sezioni di cui al presente articolo, sono annullate su istanza del personale interessato.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
75.06. D'Alessandro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

  1. All'articolo 15, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

   «2-ter. Per inizio dei lavori s'intende qualunque intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera autorizzata, da cui emerge l'intendimento del concessionario di realizzare l'opera assentita. Ai fini dell'inizio dei lavori non rilevano la tipologia di attività approntata o la consistenza dei lavori realizzati, la quantità o la qualità delle opere ed è sufficiente che sia stato dato avvio all'attività edilizia propedeutica al compimento dell'intervento edificatorio, intendendo con essa anche la preparazione e la recinzione dell'area di cantiere, la pulizia della vegetazione esistente, lo spianamento del terreno e l'avvio degli scavi di fondazione.
   2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche agli altri titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione di nuove costruzioni o per eseguire interventi sugli immobili esistenti diversi dal permesso di costruire, quali la Scia, la Scia alternativa, la Cil e la Cila.
   2-quinquies. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro il termine di novanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente disposizione. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
   2-sexies. I commi da 2-bis a 2-quinquies si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente ai loro statuti.».
75.024. Pittalis, Zanettin, Cristina, Cassinelli, Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Agevolazioni nella forma di finanziamenti di imprese dissequestrate)

  1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese dissequestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissequestrate o dei loro legittimi proprietari.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
75.023. Siracusano, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Pella.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 12 milioni per l'anno 2021 e 12 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
75.022. Siracusano, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Pella.
(Inammissibile)

ART. 76.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Alla quantificazione delle spese di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 7, si provvede sulla base delle risultanze di una commissione bilaterale nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione siciliana, composta pariteticamente da quattro membri tra dirigenti delle rispettive Amministrazioni e senza oneri per la finanza pubblica.
76.1. Bartolozzi.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2030 con le seguenti: 31 dicembre 2022, e sopprimere il secondo periodo.
76.2. Bartolozzi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Gli oneri finanziari a carico della Regione siciliana eventualmente risultanti ai sensi del comma 7 sono ripartiti in 10 esercizi finanziari.
76.3. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 in materia di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici)

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 1, la lettera qq) è sostituita dalla seguente:

   «qq) “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici”: i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici. Tali rifiuti sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici ai sensi della lettera l) del presente comma e sono conferiti e gestiti ai sensi dell'articolo 24-bis»;

   b) l'articolo 24-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 24-bis.(Disposizioni relative ai rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici)1. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici conferiti nei luoghi di raggruppamento di cui al comma 2, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i relativi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato calcolata sulla base della quantità di pannelli fotovoltaici immessi nel medesimo anno. Sono fatti salvi i regimi previsti dall'articolo 40, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies.
   2. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici sono conferiti, a cura del detentore, presso i luoghi di raggruppamento, istituiti dagli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e dai grandi utilizzatori. I suddetti luoghi di raggruppamento sono serviti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, previa adesione obbligatoria dei sistemi di gestione medesimi al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Centro di coordinamento e gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e i grandi utilizzatori.
   3. Il luogo di raggruppamento può coincidere con la sede legale o operativa dell'installatore e gestore dei centri di assistenza tecnica e del grande utilizzatore oppure con il luogo di concentramento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici oggetto delle operazioni di smantellamento. Il ritiro dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici dai luoghi di raggruppamento avvengono nel rispetto delle modalità descritte nell'Accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, in corso di validità.
   4. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici presso i luoghi di raggruppamento di cui al comma precedente al fine del loro trasporto presso impianti autorizzati al trattamento adeguato rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   5. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici raggruppati presso i luoghi di raggruppamento devono essere trasportati presso impianti autorizzati al trattamento adeguato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno;

   b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), in quanto compatibili.

   c) all'articolo 40, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) il primo e il secondo periodo sono soppressi;

    2) al quarto periodo, sono soppresse le parole: “ , oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore”;

    3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: “Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme trattenute dal GSE”.

   d) all'articolo 40, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   “3-bis. Per la gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria aderendo ad uno dei trust costituiti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter o aventi le medesime caratteristiche. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.
   3-ter. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, la cui gestione è finanziata secondo le modalità stabilite dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante ‘Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (decreto ministeriale 5 maggio 2011 e decreto ministeriale 5 luglio 2012)’, o secondo analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, tra i quali quelli istituiti dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221, sono gestiti dai sistemi di gestione disponenti con costi a valere sui medesimi fondi di garanzia. Limitatamente alle ipotesi in cui non ne sia assicurata la gestione mediante i fondi previsti dal suddetto disciplinare tecnico o i suddetti analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al presente comma possono essere gestiti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme versate al GSE o da esso trattenute.
   3-quater. La gestione dei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione si conforma ai principi di trasparenza e proporzionalità e assicura la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 trasmettono al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla gestione comprensiva del rendiconto della situazione patrimoniale dei fondi e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria di cui al presente comma, delle risorse disponibili e di quelle impiegate per le operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, unitamente al dettaglio dei numeri di matricola identificativi dei pannelli fotovoltaici per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del comma 3-ter.
   3-quinquies. Ciascun sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10, che abbia creato un fondo ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter o analogo strumento negoziale di garanzia finanziaria, fornisce al Centro di coordinamento, in un formato standard da quest'ultimo stabilito, l'elenco recante i numeri di matricola identificativi dei pannelli per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del medesimo comma 3-ter. Il Centro di coordinamento istituisce una banca dati, liberamente consultabile, attraverso la quale sia possibile individuare i pannelli oggetto della garanzia finanziaria.
   3-sexies. Le somme versate nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria sono destinate in misura non inferiore all'80 per cento alla gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici ad esse relativi. A decorrere dal 1° gennaio 2036 le somme residue nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione sono versate al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33 che le destina all'implementazione ed efficientamento della rete di raccolta di cui all'articolo 24-bis, comma 2.
   3-septies. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico abbiano installato AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10. Alle spese di funzionamento e gestione dei fondi di cui al comma 3-ter, ivi comprese le spese per l'ottimizzazione della raccolta e della logistica e per il finanziamento della ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento dei pannelli fotovoltaici, provvede il sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10 nel limite massimo del 20 per cento dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, e comunque entro i limiti dei costi effettivamente sostenuti”.

   e) all'articolo 38, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   “4-bis. La violazione dell'articolo 40, comma 3-ter, primo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad euro 10 per ogni rifiuto derivante dai pannelli fotovoltaici non gestito. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-sexies, secondo periodo, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme illecitamente trattenute. La mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 40, comma 3-quater, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione delle medesime informazioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal periodo precedente, ridotta alla metà”».

  2. I sistemi di gestione si conformano alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entro il 30 aprile 2022.
76.020. Cattaneo, Mazzetti, Prestigiacomo, D'Attis, Labriola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Rimborso dell'IVA per prestazioni di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi e anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a ricostruzione o riparazione di edifici strumentali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

   «Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso»;

   b) all'articolo 38-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, le parole: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30»;

    2) al comma 3, le parole: «n. 102. Alla», sono sostituite dalle seguenti: «n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla».

  2. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

   «Art. 25-bis. – (Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale.
   2. Con ordinanza commissariale sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso».
76.024. Pella, Baldelli, Nevi, Polidori, Calabria, Spena, D'Attis, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Misure di sostegno per il settore dei giochi)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
  2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l'interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
  3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 12 mesi.
  5. Le concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni e posticipa la data di decorrenza di concessioni già assegnate ma non ancora avviate. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e saranno determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza.
  6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3,4 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.
  8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 5, come definiti con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in data 30 novembre 2021.
  9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
  10. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
  11. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:

   a) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre del 2022, previa intesa con la conferenza Stato Regioni e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale dei locali autorizzati alla raccolta del gioco.

  11. Restano fermi, per le attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 727 è abrogato.
76.015. Capitanio, Pretto.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Proroga scommesse)

  1. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, in ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità di delineare un quadro economico idoneo ad identificare l'equilibrio delle concessioni, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 novembre 2021 le relative concessioni alle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni. A tal fine, le concessioni in essere, sono prorogate al 30 novembre 2021, a fronte del versamento della somma annuale di euro 7500 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 4.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
76.014. Capitanio, Pretto.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione dell'IMU per gli immobili di edilizia residenziale pubblica – ERP)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, ai fini dell'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU), sono altresì considerate abitazioni principali, oltre a quelle già indicate al comma 741, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, avente le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, adibiti ad abitazione principale.
  2. Al fine di compensare le minori entrate dei comuni per effetto di quanto previsto dal comma 1, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno è istituto un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero dell'interno da adottare, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono stabilite le modalità attuative del comma 1 anche al fine del riparto delle risorse di cui al presente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del presente decreto.
76.03. De Luca.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)

  1. All'articolo 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) il punto 2.1 è soppresso;

   b) al comma 1, lettera a) il punto 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: “procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno venticinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 viene utilizzata la modalità prevista all'articolo 36, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016”».

   c) al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) la lettera c) dell'articolo 8, comma 7, è sostituito dalla seguente: “c) fino al 30 giugno 2023 si applica anche alle procedure sia negoziate che aperte dei settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali”».
76.01. Rospi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Modifiche all'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)

  1. Al comma 5 dell'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, dopo la lettera e) è inserita la seguente: e-bis) all'articolo 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   “2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata determinando un 'equo prezzo' sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

   a) taglio delle ali con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del cosiddetto criterio del blocco unitario (le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta: sia che esse si collochino al margine delle ali (a cavallo) sia che si collochino all'interno delle stesse);

   b) calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a);

   c) calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a)'”;

   b) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

   “2-bis. La soglia di anomalia sarà determinata in funzione dei valori delle prime due decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni:

   a) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

   b) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

   c) qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata.

   2-bis.1. La gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata. Nel caso in cui la soglia di anomalia risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara la gara è aggiudicata a quest'ultima.
   2-bis.2. Le offerte formulate dai concorrenti sono espresse in cifra percentuale di ribasso e sono ammesse fino a quattro cifre decimali, eventuali cifre oltre la quarta verranno ignorate. I calcoli intermedi e la soglia di anomalia non sono soggetti ad ulteriori operazioni quali troncamento o arrotondamento”».
76.02. Rospi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

   «Art. 50-ter. – (Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1 si provvede, per l'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e l'esercizio delle piattaforme per la gestione dei processi e il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57, comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel limite di 3 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
   3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3, per le spese di funzionamento della struttura commissariale, di cui all'art. 50, comma 3-quinquies, e per gli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti strettamente necessari ad assicurare la funzionalità degli uffici, in base a criteri di economicità ed efficienza, e comunque entro il limite di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
   4. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo».
76.027. Pella, Baldelli, Nevi, Polidori, Calabria, Spena, D'Attis, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Semplificazioni in materia di usi civici)

  1. Alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, Capo II, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

   «Art. 26-bis. – 1. In tutti i casi in cui, a seguito di utilizzazioni consolidate, effettuate in violazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ma conformi alle prescrizioni urbanistiche, porzioni di terre gravate da diritti di uso civico abbiano perduto irreversibilmente e per ragioni di pubblico interesse la conformazione fisica e la destinazione agro-silvo-pastorale da almeno trenta anni – ovvero anche da minor tempo, ma prima dell'accertamento di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, relativo a terreni catastalmente individuati, la regione, su richiesta motivata del comune interessato, valutata la sussistenza dei presupposti sopra indicati, d'intesa con il Ministero della cultura, dispone la sclassificazione o, in caso di terreni di proprietà privata, la cessazione dei diritti di uso civico su tali porzioni di terreni, con effetto dalla data della trasformazione, ovvero – se precedenti – dalla data degli atti ad essa preordinati. L'indennità da riconoscere alle collettività titolari dei diritti di uso civico sarà determinata in base ai Valori Agricoli Medi, pubblicati sul BUR, dei terreni ricadenti all'interno del comune.
   2. In conseguenza del provvedimento di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico, per tutti gli atti civili e amministrativi che abbiano avuto ad oggetto tali porzioni di terreno e le relative accessioni, compiuti successivamente alla data di efficacia della sdemanializzazione o della cessazione dei diritti di uso civico, non trova applicazione il regime dei beni collettivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168.
   3. Restano comunque salvi i provvedimenti di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico già adottati in forza di altre disposizioni».
76.023. Battilocchio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Misure in materia di Codice delle comunicazioni elettroniche)

  1. All'articolo 55, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. Al fine di evitare frodi o abusi l'operatore è tenuto a verificare l'identità dell'utente, già identificato ai sensi del comma 7, che richiede la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.) collegata ad una risorsa di numerazione attiva. La verifica dell'identità si attua anche nei confronti dell'acquirente del traffico prepagato della telefonia mobile.
   7-quater. L'Autorità disciplina le modalità e le procedure con le quali gli operatori attuano la verifica dell'identità di cui al precedente periodo, anche con riguardo ai casi in cui l'utente richiedente la sostituzione è una persona giuridica. In sede di prima applicazione gli operatori si adeguano alle predette modalità e procedure entro il termine di 120 giorni dall'emanazione da parte dell'Autorità.
   7-quinquies. L'operatore che non ha dato attuazione alle modalità e procedure stabilite dall'Autorità ai fini della verifica dell'identità dell'utente richiedente la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.) già collegata ad una risorsa di numerazione attiva, è responsabile, anche nei confronti di terzi, per i danni derivanti da frodi o abusi conseguenti la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.). L'Autorità stabilisce le sanzioni applicabili nei confronti degli operatori, secondo il principio di proporzionalità, nei casi di gravi e ripetute violazioni delle modalità e procedure stabilite per la verifica dell'identità dell'utente».
76.09. Dal Moro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Istituzione Registro nazionale informatico dei locatari di immobili anche ad uso non abitativo)

  1. Al fine di garantire il principio di buona fede e di affidamento al momento della stipula del contratto di locazione ed evitare comportamenti predatori sugli immobili da parte dei conduttori, è istituito presso l'Agenzia delle entrate, il Registro nazionale dei locatari degli immobili, anche ad uso non abitativo. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 che costituisce limite annuale.
  2. L'iscrizione al Registro di cui al comma 1 è facoltativa ed è contestuale alla stipula del contratto di locazione.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti i criteri e le modalità di applicazione, anche di natura premiale in favore dei locatari che decidano di procedere all'iscrizione, del comma 1 del presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
76.013. Scanu.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Esaurimento delle graduatorie per la qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate)

  1. Anche in considerazione della necessità di assicurare la professionale e rapida gestione nonché verifica delle eccezionali misure fiscali previste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad assumere, nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie per dirigenti di seconda fascia.
  2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle entrate, saranno assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche al fine di supportare la governance del PNRR di cui al decreto-legge n. 77 del 2021.
*76.021. Ferri.
*76.019. Cassinelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.

(Istituzione di ZES (Zone Economiche Speciali) nelle regioni meno sviluppate ed in transizione – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta viene ricompresa la regione Marche, in quanto Regione in transizione, e che, oltre ad essere stata gravemente colpita dagli eventi sismici del 2016, presenta diverse aree di crisi industriale complessa distribuite sull'intero territorio, quali Area di crisi della Provincia di Pesaro Urbino, Area di crisi ex A. Merloni, Area di crisi del Piceno-Val Vibrata, area di Crisi Fermano – Maceratese, nonché aree in cui si stanno verificando gravissime crisi industriali, come l'Alta Vallesina».
76.07. Albano, Trancassini, Rachele Silvestri, Prisco, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Contrasto frodi informatiche)

  1. Al fine di contrastare il fenomeno delle frodi informatiche, nonché per individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari possono sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, il trasferimento di fondi da parte dei titolari di conti correnti o di pagamento che siano stati destinatari di pagamenti oggetto di una specifica denuncia alla Polizia Giudiziaria da parte del soggetto che abbia formalmente effettuato il medesimo pagamento.
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la Polizia Giudiziaria provvede alla tempestiva e contestuale segnalazione delle operazioni oggetto di denuncia alla Polizia Postale nonché agli enti creditizi e gli istituti finanziari.
76.08. Dal Moro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 289-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a 5.000.000 euro per l'anno 2021 ed a 1.000.000 euro per l'anno 2022».
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 2 milioni euro per l'anno 2021 ed è ridotta di 2 milioni per l'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
76.012. Gallo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica)

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sono definiti» sono inserite le seguenti: «entro il 31 ottobre 2021»;

   b) all'articolo 11, comma 7, dopo le parole: «del decreto di cui al comma 6» sono inserite le seguenti: «e comunque fino al 31 ottobre 2021»;

   c) all'articolo 24, comma 5-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
76.05. Morassut.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica)

  1. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
76.06. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Dopo il numero 1-quinquies) della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

    «1-sexies) beni originati da operazione di recupero o riciclo».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 con le seguenti: 700 e sopprimere le parole: e di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
76.018. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.

  1. Al fine di ridurre l'evasione fiscale e di reperire risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali ulteriori forme di sostegno ai soggetti colpiti dalla crisi economica prodotta dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 si applicano ai prodotti di cui all'articolo 62-quinquies del medesimo decreto a decorrere dal 1° aprile 2022.
  2. Con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana, le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione e le modalità e tempistiche per la gestione del prodotto che alla suddetta data non è conforme alle presenti disposizioni. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative.
76.017. D'Attis.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Potenziamento risorse per assistenza Isee)

  1. A decorrere dall'anno 2021 ai Centri di Assistenza Fiscale, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attività e finalità legate nell'assistenza delle DSU ai fini ISEE, effettuate in convenzione tra INPS e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, sono stanziati ulteriori 30 milioni di euro.
76.011. Caso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Incarichi in deroga a funzionari o dirigenti in quiescenza)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 e la Struttura commissariale possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza, nella misura massima di 10 unità. La durata degli incarichi non può essere superiore a quella dello stato di emergenza. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo ed ai successivi articoli 50 e 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria».
76.028. Pella, Baldelli, Nevi, Polidori, Calabria, Spena, D'Attis, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2021, e il limite quantitativo, contenuto nel medesimo comma, di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero è aumentato al 70 per cento.
76.016. Rachele Silvestri, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati)

  1. Ai fini del diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, nell'ambito degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati e con particolare riguardo agli interventi volti all'installazione di isolamento (cosiddetto Cappotto termico) nelle aree vincolate paesaggisticamente, gli interventi sui prospetti, facciate o sulle coperture degli edifici, sono esclusi dalla richiesta della autorizzazione paesaggistica qualora detti interventi siano effettuati su prospetti posteriori ricadenti su spazi privati, e per villette singole.
76.025. Tartaglione, D'Attis.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Fondo patronati)

  1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «0,199 per cento» sono sostituite con le seguenti: «0,226 per cento».
76.010. Caso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in materia di misure di compensazione in favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare)

  1. Al comma 1-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, le parole: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito,», sono sostituite dalle seguenti: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito».
  2. Al fine di consentire l'invarianza delle aliquote della tariffa elettrica, di cui al comma 1-bis, dell'articolo 4 del citato decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in conseguenza dell'ampliamento dei territori beneficiari delle compensazioni territoriali, previsto dal precedente comma, e contestualmente di garantire almeno il livello di compensazioni esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stanziati, fino al definitivo smantellamento degli impianti, 2 milioni di euro annui.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
76.029. Giacometto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di incentivi per funzioni tecniche)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 113, comma 5-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero ai medesimi capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture in regime di concessione e/o di finanza di progetto».
76.026. Tartaglione, Cannizzaro.

ART. 77.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022, volto al riconoscimento di un indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.
   2-ter. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 2-bis del presente articolo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dallo stabilimento ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico di ILVA S.p.A., attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
   2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo è riconosciuto nella misura del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda, e comunque per un ammontare non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.
   2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al Fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater.

  Conseguentemente, al comma 7 sostituire, le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e le parole: 100 milioni con le seguenti: 97,5 milioni.
77.2. Ubaldo Pagano, Lattanzio.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

   «7-bis. All'articolo 1, comma 573, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è assegnata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per una somma pari a 1 milione di euro, all'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano e, per una somma pari a 1 milione di euro, all'International Institute for Criminal Justice and Human Rights di Siracusa”.»
77.4. Prestigiacomo, Pella.
(Inammissibile)

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di scadenza dello stato di emergenza, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
77.3. Golinelli, Dara, Cavandoli, Cestari, Fiorini, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  «9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 e la Struttura commissariale possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza, nella misura massima di 10 unità. La durata degli incarichi non può essere superiore a quella dello stato di emergenza. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo ed ai successivi articoli 50 e 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».
77.1. Morgoni, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Cancellazione II rata Imu)

  1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, valutate in euro 25 milioni per il solo anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
77.01. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Cancellazione Imu)

  1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2021 non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*77.03. Topo.
*77.04. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*77.06. Meloni, Foti, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
**77.02. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
**77.05. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.