EDIZIONE PROVVISORIA
COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146, Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE
5 luglio 2021
DIS. 1.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal PNRR, unitamente al rispetto delle scadenze entro le quali i progetti andranno completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti tutte le informazioni e i documenti utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione del PNRR e del Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
1-ter. Il Governo, attraverso la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del presente decreto, fornisce altresì alle Commissioni parlamentari competenti tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, allo scopo di aumentare il livello di efficacia delle iniziative e, contestualmente, prevenire, rilevare e correggere eventuali irregolarità, anche al fine di una valutazione complessiva dei risultati e dell'impatto del PNRR.
1-quater. Il Governo trasmette altresì alle Commissioni parlamentari competenti tutti i documenti, che riguardano le materie di competenza della medesima, inviati agli organi dell'Unione europea, nonché i piani e i documenti delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, finanziati sulla base delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
1-quinquies. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 1-sexies, le Commissioni parlamentari competenti:
a) verificano in modo sistematico e continuativo lo stato di avanzamento del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti le cosiddette priorità trasversali del Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;
b) monitorano la puntuale attuazione delle misure da parte delle singole amministrazioni responsabili e, in caso di inerzia delle stesse, sollecitare l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo;
c) vigilano sull'adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi e i conflitti di interesse;
d) verificano attraverso l'accesso al Sistema unitario «ReGiS», quale strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR, la coerenza dei dati rendicontati dalle singole amministrazioni responsabili dell'attuazione delle misure con i target e i milestone previsti all'interno del Piano medesimo;
e) verificano, attraverso l'accesso alle banche dati e piattaforme realizzati, che i processi di gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati siano effettivamente semplificati e aderiscano ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale;
f) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.
1-sexies. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.
Dis.1.1. Ceccanti.
ART. 1.
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , compresa la biodiversità, nonché del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 12 febbraio 2021 (C(2021) 1054).
*1.2. Sarli, Termini, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*1.16. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurata in ogni caso la tutela del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
1.10. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Rampelli.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto delle competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1.6. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
ART. 2.
Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: , nonché il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, o un suo delegato, e il Presidente dell'Anci, o un suo delegato.
Conseguentemente:
al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato comunica semestralmente alle Camere gli indirizzi e linee guida per l'attuazione del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali e tiene conto degli eventuali atti di indirizzo adottati dalle Camere, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere;
alla lettera e), sostituire la parola: semestrale, con la seguente: quadrimestrale;
al comma 6, aggiungere, in fine le seguenti parole: , su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
2.29. Elisa Tripodi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, prevedono il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.
*2.24. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*2.44. Milanato.
Al comma 2, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,.
2.52. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cabina di regia individua le schede dei progetti che, in ragione delle sinergie esistenti, delle forti complementarietà, dei costi comuni, dell'ubicazione territoriale e delle finalità, possono essere accorpate in progetti aggregati, con conseguente riduzione delle stazioni appaltanti e identificazione di un'unica stazione appaltante o istituzione responsabile.
2.13. Braga, Pezzopane, Rotta, Gribaudo, Buratti, Morgoni, Pellicani.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
2.37. Galizia.
Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, la relazione periodica di cui alla lettera e) alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;.
*2.4. Marco Di Maio, Fregolent.
*2.5. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*2.36. Lupi.
*2.46. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alle sedute della Cabina di regia partecipa una delegazione parlamentare designata congiuntamente dai Presidenti della Camera e del Senato.
2.39. Battelli.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome inserire le seguenti: , ovvero il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale.
*2.1. De Menech, Cenni, Pezzopane.
*2.9. Ruffino.
*2.19. Gagliardi.
*2.21. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.
*2.41. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
*2.48. Pella, Milanato, Cortelazzo.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, la Cabina di regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali. Il modello di relazioni sindacali e quindi di partecipazione, confronto e negoziazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sarà oggetto di apposito Protocollo di intesa con la Cabina di regia, che definirà anche la partecipazione e il coinvolgimento nella predisposizione della legge di bilancio, del Documento di economia e finanza, della Nota di aggiornamento al DEF e dei Piani nazionali di riforma.
2.32. Fornaro, Timbro, Braga.
Al comma 5, dopo le parole: legge 22 aprile 2021, n. 55, inserire le seguenti: e con la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e d'investimento europei,
*2.18. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*2.25. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*2.35. Timbro, Fornaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.
2.53. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il regolamento interno della Cabina di regia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2.54. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
ART. 3.
Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, inserire le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dopo le parole: della società civile inserire le seguenti: nonchè delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e sulla base di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il medesimo decreto.
Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel rispetto dei princìpi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, l'esito delle segnalazioni del tavolo alla Cabina di regia e al Servizio Centrale per il PNRR è rendicontato e reso pubblico. Il Tavolo permanente può favorire il trasferimento diffuso delle informazioni con l'obiettivo di rendere il più possibile consapevoli i soggetti e le comunità coinvolti nei progetti, affinché possano attivarsi nel monitoraggio della fase attuativa e orientare le azioni future perché rispondano ai bisogni dei territori.
*3.5. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*3.12. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*3.17. Alaimo.
Al comma 1, dopo le parole: sociale e territoriale, inserire le seguenti: presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e;
Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su questioni di particolare rilevanza il Tavolo permanente, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può chiedere, tramite il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o il suo delegato, la convocazione della Cabina di regia.
3.22. Cortelazzo, Tartaglione.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: civile inserire le seguenti: nonché tutte le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3.25. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il decreto di cui al comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicura un'adeguata rappresentanza delle realtà del Terzo settore operanti nel campo della protezione ambientale, della tutela e conservazione dei beni culturali e del paesaggio.
3.18. Carbonaro.
ART. 4.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
4.8. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
ART. 5.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce.
5.2. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
5.9. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Governo riferisce ogni quattro mesi alla Commissione parlamentare per la semplificazione sulle misure assunte in attuazione del presente articolo.
5.10. Stumpo, Adelizzi, Buratti, Ciaburro, Ciprini, D'Attis, D'Orso, De Lorenzis, De Toma, Donina, Gerardi, Gubitosa, Lacarra, Moschioni, Mura, Tartaglione.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Integrazione alle Zone Economiche Ambientali)
1. Al fine di consolidare la transizione verso il «Green Deal» e incentivare i giovani del Mezzogiorno, a investire nelle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, oltre che quelle dell'articolo 5-bis di cui al presente decreto, per quanto compatibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto disposto dal regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018. n. 12, sono estese alle Zone Economiche Ambientali.
2. Con apposito decreto interministeriale adottato d'intesa tra il Ministro della transizione ecologica e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono regolamentate compatibilità e procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra gli Enti parco nazionali, le amministrazioni locali e statali interessate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevedendo ulteriori misure coerenti per le ZEA che sono inserite nella strategia nazionale per le aree interne (SNAI).
5.01. Conte, Fornaro, Timbro.
ART. 6.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Piano nazionale dei dragaggi sostenibili)
1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di conferenza unificata, approva il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, sulla base della programmazione delle Autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal Piano complementare del PNRR, e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle Autorità di sistema portuale.
*6.02. Morgoni.
*6.03. Deiana, Ficara.
ART. 7.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza e per rendere possibile la verifica del rispetto delle priorità del PNRR, l'unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede alla realizzazione di una piattaforma informativa nazionale dove sono caricati tutti i dati finanziari e dei progetti del PNRR in formato aperto, accessibile, interoperabile, riusabile e continuamente aggiornati dall'Unità di missione.
*7.7. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*7.10. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*7.15. Alaimo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per fare fronte alle esigenze di raccordo con le strutture aventi il compito di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, la dotazione complessiva del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 10 unità per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Una quota parte, non inferiore a 6 unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al medesimo regolamento n. 227 del 2003. Per il medesimo periodo e per le finalità di cui al terzo periodo del presente comma, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista è istituito un ulteriore posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al terzo e quinto periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è sostituito dal seguente: «Cura il contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonché gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro.»;
b) sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.430.000 euro per il 2021, di 2.859.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 1.859.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede quanto a 930.000 euro per l'anno 2021 e di 1.859.000 euro a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 16 e quanto a 500.000 euro per l'anno 2021 e 1.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**7.12. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**7.18. Milanato.
Al comma 4, dopo le parole: previsti, e aggiungere le seguenti: ad attingere, nei limiti dei posti disponibili in organico, dalle proprie graduatorie degli idonei e da quelle delle agenzie fiscali,
7.19. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
7.14. Alaimo.
Al comma 8, dopo le parole: finanziamento pubblico degli interventi aggiungere le seguenti: , ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione,.
*7.6. Pellicani, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Rotta.
*7.16. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
ART. 8.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR prevede Tavoli di settore finalizzati e continui con le parti sociali maggiormente rappresentative sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e sulle riforme settoriali assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro.
*8.2. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*8.11. Fornaro, Timbro, Braga.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, ed allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1o marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1o aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché mediante il ricorso ad assunzioni di personale a tempo determinato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al comma 1 di coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso attraverso procedure concorsuali da svolgere nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero alle procedure di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo) e 50 appartenenti al livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo-aziende alberghiere. Il personale di cui al primo periodo è destinato a supportare le attività tecniche e amministrative correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero del turismo. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate in apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1o marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, le parole: «Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero del turismo».
6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.566.458 euro per l'anno 2021, 3.759.500 per l'anno 2022 e 2.193.042 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
**8.1. Bordonali, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**8.6. Lacarra.
**8.7. Gagliardi.
**8.13. Cortelazzo, Tartaglione.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo l'articolo 13-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 13-ter.
(Norme per la tempestiva adozione di provvedimenti attuativi di secondo livello contenuti in disposizioni legislative)
1. L'Ufficio per il programma di Governo di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, monitora la tempestiva adozione di provvedimenti attuativi di secondo livello contenuti in disposizioni legislative.
2. Sul sito dell'Ufficio per il programma di Governo è pubblicato il motore di ricerca per i provvedimenti di cui al comma 1, aggiornato con cadenza almeno settimanale. Il monitoraggio contiene per ogni singolo provvedimento attuativo la fonte del provvedimento con l'indicazione se di provenienza parlamentare o governativa, l'oggetto, il tipo di provvedimento previsto, lo stato di adozione, l'ammontare di risorse legate al provvedimento e l'articolazione interna al ministero competente per l'adozione dell'atto. L'Ufficio per il programma di Governo trasmette alle Camere ogni trimestre relazioni sullo stato di attuazione che contengono anche le iniziative da assumere al fine di rendere più rapida l'adozione dei provvedimenti attuativi e di recuperare l'arretrato. Una volta trasmesse, le relazioni sono pubblicate sul sito dell'Ufficio per il programma di Governo. Il Governo riferisce su ciascuna relazione alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Commissione parlamentare per la semplificazione.
3. Per una più efficace attuazione del programma di Governo, è istituita la Rete dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio del programma di Governo e costituita dai Nuclei per l'attuazione del programma di Governo che ciascun Ministero istituisce all'interno degli Uffici di diretta collaborazione, con il compito specifico di lavorare sul recupero dell'arretrato e sulla costante attuazione dei provvedimenti del Governo in carica».
6-ter. L'Ufficio del Programma di Governo monitora l'attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel cronoprogramma del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
6-quater. I dati di cui al secondo periodo del comma 2 sono pubblicati sul sito dell'Ufficio del programma di Governo.
8.14. Brescia, Ceccanti.
ART. 9.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 costituiscono Tavoli territoriali continui di confronto preventivo sull'attuazione delle linee di investimento con le parti sociali maggiormente rappresentative.
*9.4. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*9.9. Fornaro, Timbro, Braga.
ART. 10.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), e 21, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 e alle perdite emerse in tale esercizio.
10.13. Braga.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si intendono ricompresi anche gli strumenti finanziari ammessi in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema.
10.1. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
10.19. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Per gli impianti sportivi di cui ai commi 25 e 26 dell'articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la gestione di quelli privi di rilevanza economica è ricondotta all'istituto della concessione.
10.04. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
ART. 11.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa, della attuazione e della verifica dei programmi del PNRR, nonché della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'ISTAT, anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al sistema statistico nazionale, produce le basi dati necessarie mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative necessarie per la valutazione e il monitoraggio degli interventi adottati durante la fase pandemica e quelli previsti nella fase successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni che siano utili ai fini della produzione delle basi dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute.
2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate in provvedimenti del presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ISTAT.
3. Nei casi di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.
5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale (Sistan).
6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11.03. Mura, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
ART. 12.
Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: o del Ministro competente.
Conseguentemente:
a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il Ministro competente con le seguenti: il Consiglio dei ministri;
b) sopprimere il comma 4.
12.7. Baldino, Elisa Tripodi.
Al comma 4, sopprimere le parole: e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità.
12.14. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
Al comma 5 sopprimere le parole da: in deroga ad ogni disposizione di legge fino a: PNRR.
12.8. Baldino, Elisa Tripodi.
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/ 24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
12.15. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
12.17. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: nei confronti dei terzi aggiungere le seguenti: assunte precedentemente all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo.
12.16. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1.».
12.1. Ceccanti.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente)
1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis.
(Comunicazioni con il contribuente)
1. Tutte le comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria possono effettuarsi, a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata sia diverso dalla persona che effettua la comunicazione, in calce a quest'ultima dovrà essere rilasciata apposita delega alla persona che effettua l'invio.
2. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che ha emanato il medesimo atto al quale il contribuente potrà inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.»;
b) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis.
(Istanza di autotutela del contribuente)
1. Ciascun contribuente può promuovere istanza di autotutela volta ad ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione;
i) prescrizione della pretesa tributaria.
2. La richiesta di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.
3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 del presente articolo sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.
4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se la medesima amministrazione competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia di quest'ultima, non procede in via sostitutiva ai sensi del comma 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione finanziaria competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del contribuente.
5. Qualora la richiesta di annullamento in autotutela riguardi ipotesi diverse da quelle indicate al comma 1, l'amministrazione competente è sempre tenuta a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano spirati infruttuosamente i termini per presentare ricorso in commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.».
12.01. Martinciglio, D'Orso.
ART. 14.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle opere individuate negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020, n. 564, recante Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 nonché gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e alle opere inerenti i XX Giochi del Mediterraneo 2026.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli interventi connessi agli Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026.
*14.3. Caretta, Ciaburro, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*14.6. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e nei Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
14.11. Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nell'ambito dei suddetti territori, si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale scopo, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è integrata dal Capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Coordinatore della Struttura tecnica di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021.
14.10. Pezzopane.
ART. 15.
Al comma 3 , dopo le parole: del PNC, aggiungere le seguenti: , oltre a quelle per investimento di derivazione statale ed europea
Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: e del PNC, aggiungere le seguenti: , oltre a quelle per investimento di derivazione statale ed europea.
15.19. Varrica.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le risorse del PNRR e del PNC destinate ad interventi attinenti a materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome affluiscono ai rispettivi bilanci per essere destinate alle finalità previste nei predetti Piani.
4-ter. Le risorse del PNRR e del PNC attribuite agli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, sono attribuite alle medesime per essere destinate alle finalità previste nei predetti Piani.
*15.12. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
*15.18. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
15.20. Varrica.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Estensione del regime di cassa a imprese minori, anche costituite in forma di società di capitali)
1. A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , nonché quelle dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente le imprese minori, e quelle di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata, si applicano, altresì, ai soggetti costituiti in forma di società di capitali il cui fatturato, nel periodo d'imposta, non abbia superato i limiti di cui al primo comma del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Il superamento di tali limiti in un periodo d'imposta comporta l'obbligo per il contribuente di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due periodi successivi.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.09. Cancelleri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020)
1. In deroga alle modalità previste per la delibera del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto in mancanza di previa compilazione definitiva della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (Allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (Allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.
15.03. Lazzarini, Stefani, Gusmeroli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Tonelli, Ziello, Bianchi.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Semplificazioni per soggetti in regime di contabilità semplificata)
1. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2022, i soggetti in possesso dei requisiti per la tenuta semplificata delle scritture contabili annotano nei registri dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), oltre al corrispettivo e all'IVA, indicati distintamente, esclusivamente il codice fiscale o la partita IVA dei clienti e dei fornitori.».
15.011. Cancelleri.
ART. 17.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-bis, assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo, la denominazione di Commissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta componenti, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica e ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei componenti è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, in carica alla medesima data. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, il supporto tecnico-scientifico per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dei progetti di cui al primo periodo è assicurato dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I commissari assegnati alla Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in posizione analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, restano in carica cinque anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta. Alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC partecipano, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura e un rappresentante del Ministero della salute con competenze di igiene, sanità pubblica ed epidemiologia ambientale. I componenti nominati nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno , con esclusione di ogni altro compito o incarico, anche se già affidato o autorizzato e in corso di svolgimento. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione tecnica PNRR-PNIEC si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 e 27 del presente decreto. Al fine di garantire univocità di indirizzo nella trattazione di casi analoghi il presidente della Commissione tecnica di cui al comma 1, coadiuvato da commissari individuati dal Ministro della transizione ecologica con funzioni di coordinamento, assicura l'elaborazione di criteri e indirizzi operativi di carattere procedurale e tecnico che consentano un'attuazione coordinata e omogenea delle norme connesse all'applicazione della Parte II del presente decreto. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo presiede anche la Commissione di cui al presente comma»;
b) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché;
c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di VIA, VAS e valutazione di incidenza ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e, comunque, almeno sette giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito web dell'Autorità competente.».
Conseguentemente all'articolo 18:
al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, con le seguenti: con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e da aggiornare entro tre mesi dall'approvazione del Piano per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis;
al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).
17.71. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), al capoverso comma 2-bis, al quinto periodo dopo le parole: della presente disposizione inserire le seguenti:, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
17.28. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire il settimo periodo con il seguente: Alle riunioni della commissione partecipano con diritto di voto anche un rappresentante del Ministero della cultura e un rappresentante della regione o della provincia autonoma competenti per territorio.
17.25. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:
«2-ter. Laddove lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le tipologie dei progetti individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto sono modificabili, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Queste ultime si esprimono in ogni caso entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere in ogni caso adottato».
17.88. (ex 17.01.) Zolezzi, Ferraresi.
Sostituire l'Allegato I, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) con il seguente:
«Allegato I
(Articoli 17 e 18)
Allegati alla Parte Seconda
ALLEGATO I-bis
Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999.
1 Dimensione della decarbonizzazione:
1.1 Infrastrutture per la graduale dismissione della generazione elettrica alimentata a carbone:
1.1.1 Dismissione delle centrali alimentate a carbone entro il 2025;
1.1.2 Nuovi impianti (con priorità per le fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone);
1.1.3 Adeguamento delle infrastrutture della rete elettrica comprese le interconnessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettrochimici, pompaggi, H2 verde) necessarie a consentire la graduale dismissione della generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.
1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e frazione organica dei rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:
1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biogas, bioliquidi (oli vegetali e grassi di origine animale) e altri residui e rifiuti organici;
1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide prioritariamente da filiera corta, biogas, biometano, bioliquidi e altri residui e rifiuti organici;
1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas (non da fonti fossili), carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels) non da plastiche.
1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno:
1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno verde;
1.3.2 Impianti di Power-to-X ottenuto solo da surplus da FER;
1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;
1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.
1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria:
1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:
a. Ricarica elettrica;
b. Rifornimento di idrogeno (per utilizzo con Fuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);
c. Rifornimento di gas naturale compresso di origine biologica (ottenuto solo da FER);
d. Rifornimento gas naturale liquefatto di origine biologica (ottenuto solo da FER).
2 Dimensione dell'efficienza energetica:
2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;
2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento da FER (non rifiuti indifferenziati, non materie plastiche);
2.3 Impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR);
2.4 Impianti di recupero di calore di scarto.
3 Dimensione della sicurezza energetica:
3.1 Settore elettrico
3.1.1 Sviluppo della rete di trasmissione nazionale:
a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;
b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;
c. opere, non connesse a fonti fossili, funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;
d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose.
3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:
a. Cabine primarie e secondarie;
b. Linee elettriche a bassa e media tensione;
c. Telecontrollo e metering.
3.1.3 Sviluppo delle capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:
a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi
3.2 Settore del gas:
3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;
3.2.2 Impianti per consentire l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema del gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;
Settore dei prodotti petroliferi:
3.2.3 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti organici, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);
3.2.4 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.».
*17.9. Benedetti, Sarli, Vizzini.
*17.79. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Sostituire l'Allegato I, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) con il seguente:
«Allegato I
(Articoli 17 e 18)
Allegati alla Parte Seconda
«ALLEGATO I-bis
Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungi mento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento(UE) 2018/1999».
1 Dimensione della decarbonizzazione:
1.1 Infrastrutture per la graduale dismissione della generazione elettrica alimentata a carbone:
1.1. Dismissione delle centrali alimentate a carbone;
1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:
1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di biogas;
1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di biogas, biometano;
1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano)
1.2.4 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissioni da parte del settore industriale,
2 Dimensione dell'efficienza energetica:
2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;
2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento;
2.3 Impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR);
2.4 Impianti di recupero di calore di scarto.
3 Dimensione della sicurezza energetica:
3.1 Settore elettrico:
3.1.1 Sviluppo della rete di trasmissione nazionale:
a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;
b. elettrodotti e opere funzionali al collega mento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;
c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;
d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;
3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:
a. Cabine primarie e secondarie;
b. Linee elettriche a bassa e media tensione;
c. Telecontrollo e Metering.
3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:
a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi.
17.11. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
All'allegato I, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ai punti 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 3.3.1 sopprimere le parole: residui e rifiuti
17.33. Timbro, Fornaro.
All'allegato I, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), al punto 3.2.3, dopo le parole: Impianti per la diversificazione della capacità di importazione; inserire le seguenti: interventi su concessioni nazionali di idrocarburi o funzionali alle stesse, anche nell'ottica del contributo nazionale all'approvvigionamento energetico italiano.
17.13. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
ART. 18.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, con le seguenti: con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e successivamente aggiornati entro tre mesi dall'approvazione del Piano per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis;
b) sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
“2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno o più decreti, le aree non idonee alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2-bis, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche e morfologiche, sociali, industriali, urbanistiche, anche con riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni. L'individuazione delle aree di cui al periodo precedente deve avvenire nel rispetto dell'esigenza prioritaria di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole, forestali e marine, delle esigenze di mitigazione, degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo. I decreti sono aggiornati, ove necessario, con cadenza annuale. Il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'inserimento di aree non idonee alla realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis.”;».
c) sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, con le seguenti: ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis.
18.33. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.
al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: come individuati nell'Allegato I-bis, inserire le seguenti: nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,;
2) dopo le parole: indifferibili e urgenti. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I pertinenti provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 25, 27 e 27-bis del presente decreto costituiscono variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Alle modifiche e integrazioni dell'Allegato I-bis si provvede con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.;
Conseguentemente:
al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole : il comma 2-ter è abrogato, con le seguenti: il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché il relativo sistema di premialità applicabile al raggiungimento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. In caso di mancato rispetto dei termini si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Opere e infrastrutture strategiche per la transizione ecologica.
*18.10. Lucchini, Dara, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*18.14. Fregolent, Marco Di Maio.
al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: come individuati nell'Allegato I-bis, inserire le seguenti: nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,;
2) dopo le parole: indifferibili e urgenti. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I pertinenti provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 25, 27 e 27-bis del presente decreto costituiscono variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Alle modifiche e integrazioni dell'Allegato I-bis si provvede con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.;
Conseguentemente:
al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: il comma 2-ter è abrogato, con le seguenti: il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché il relativo sistema di premialità applicabile al raggiungimento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. In caso di mancato rispetto dei termini si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Opere e infrastrutture strategiche per la transizione ecologica.
18.36. Cortelazzo, Tartaglione.
Al comma 1, lettera a), numero 1), alinea, sopprimere le parole: e le opere ad essi connesse.
18.44. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). In particolare il decreto dovrà definire la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 30 per cento del consumo interno lordo entro 2030 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea, della capacità minima rinnovabile in termini di MW che le medesime saranno tenute ad autorizzare al 2030 nonché il relativo sistema di premialità applicabile al superamento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. La somma degli obiettivi regionali di capacità rinnovabile al 2030 dovrà essere uguale o superiore agli obiettivi nazionali al 2030 stabiliti dal PNIEC e dai suoi successivi aggiornamenti. Gli obiettivi regionali saranno individuati tenendo conto della disponibilità delle fonti rinnovabili sul territorio e monitorati annualmente da un organismo di supervisione appositamente costituito. In caso di mancato rispetto degli obiettivi, anche intermedi, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*18.4. Fregolent, Marco Di Maio.
*18.6. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'individuazione delle aree idonee si applica l'articolo 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53, limitando gli interventi alle superfici non utilizzabili a uso agricolo o alle aree agricole marginali, nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
18.19. Magi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*18.1. Corda.
*18.8. Rampelli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*18.23. Villarosa.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2-ter è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I Comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, l'elenco catastale e le planimetrie delle aree pubbliche e private sotto utilizzate o degradate destinate a insediamenti produttivi insistenti sul proprio territorio, al fine di collocarvi preferenzialmente gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2-bis».
18.46. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per tutte le varianti progettuali non sostanziali di progetti già autorizzati o in corso di realizzazione, il proponente ha la facoltà di richiedere una procedura semplificata all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi. L'autorità competente, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni. Il provvedimento finale e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.
*18.3. Fregolent, Marco Di Maio.
*18.38. Cortelazzo, Tartaglione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per le opere di cui all'allegato I-bis del decreti legislativo 3 aprile 2006, n. 152, appartenenti alla rete nazionale, è prevista l'unificazione della procedura di Valutazione d'impatto ambientale e della procedura di autorizzazione di cui all'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con contestuale nomina di un Responsabile unico del procedimento (RUP) che ha il compito di coordinare il procedimento, che dovrà concludersi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
**18.2. Fregolent, Marco Di Maio.
**18.37. Cortelazzo, Tartaglione.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Criteri per l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee per i progetti e le opere attuative del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Ai fini della individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), occorre tenere conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra sia a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni.
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 deve avvenire:
a) nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:
1) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;
2) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche, così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;
3) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo;
b) privilegiando misure e azioni che escludano nuovo consumo di suolo seminaturale, incolto o agricolo, e, in generale, il consumo di suolo le cui funzioni ecosistemiche sono in grado di garantire i servizi primari;
c) evitando scelte che comportino frammentazione, semplificazione e banalizzazione del paesaggio con l'alterazione e/o compromissione degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, con preferenza per soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali e la biodiversità;
d) prevedendo, per la dismissione di infrastrutture energetiche o di impianti obsoleti, misure e azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri naturalistici, rurali, culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da tali dismissioni;
e) considerando in via prioritaria, per la collocazione degli impianti in aree già antropizzate, le aree compromesse e degradate e di favorire prevalentemente l'installazione su volumi edilizi dismessi o industriali;
f) definendo indicatori relativi all'uso del suolo, ai suoi servizi ecosistemici e pedologici e al consumo di suolo, basati su di una mappatura di sintesi su base cartografica digitale ed interoperabile che riporti:
1) i siti e le aree non idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, censiti su base regionale;
2) i siti già impegnati da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'indicazione tipologica dell'impianto in questione;
3) i siti che saranno interessati dalla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non ancora realizzati ma già autorizzati;
g) costruendo un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario «di policy» dei Piani, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche implementate dal PNRR e dal PNIEC hanno sul territorio nazionale in termini di compatibilità ecologica e paesaggistica;
h) definendo il piano di monitoraggio con riferimento alle componenti naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale;
i) tenendo conto, nell'ambito della pianificazione per l'installazione degli impianti eolici, delle procedure di revamping (ristrutturazione generale dell'impianto) o di repowering (ripotenziamento con macchine più efficienti) e di decommissioning (dismissione a fine vita);
l) attuando, nella pianificazione territoriale multilivello, i necessari approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei piani ambientali e paesaggistici regionali;
m) approfondendo il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PNRR e del PNIEC potrebbero avere sul patrimonio culturale;
n) considerando i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, anche nelle fasi di successiva attuazione del PNIEC e del PNRR;
o) avvalendosi, ai fini dell'acquisizione dei dati ambientali, del paesaggio e patrimonio culturale contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, nei casi in cui sia vigente il Piano paesaggistico, sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre banche dati e sistemi informativi territoriali del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della cultura e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*18.02. Sarli, Termini, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*18.03. Timbro, Fornaro.
*18.05. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Intesa delle regioni)
1. Per le opere di cui all'Allegato I-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute ad esprimere l'intesa entro 30 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza di servizi, al fine di consentire all'Autorità competente il rilascio del provvedimento finale.
**18.01. Fregolent, Marco Di Maio.
**18.04. Cortelazzo, Tartaglione.
ART. 19.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera a), numero 2):
a) sostituire la parola: sessanta, con la seguente: quarantacinque;
b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico in relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali, da svolgersi entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione.
19.12. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
19.16. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
19.10. Villarosa.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 7 dopo le parole: «tenendo conto» sono aggiunte le seguenti: «delle condizioni ambientali dallo stesso proposte e».
*19.6. Sarli.
*19.17. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'Allegato III alla Parte seconda, alla lettera u), dopo le parole: «Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)»;
b-ter) all'Allegato IV alla Parte seconda, al punto 2), lettera a), dopo le parole: «con esclusione», sono inserite le seguenti: «delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'Allegato III alla Parte seconda,».
**19.5. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**19.8. Marco Di Maio, Fregolent.
**19.14. Milanato, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Mazzetti, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
ART. 20.
Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale», fino alla fine del periodo con le seguenti: «propone il provvedimento di VIA al Ministro della transizione ecologica, che lo adotta nei successivi trenta giorni previa acquisizione del concerto con il Ministro della cultura entro il termine di trenta giorni»;
Conseguentemente:
a) al capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il direttore generale del Ministero della transizione ecologica propone il provvedimento di VIA al Ministro della transizione ecologica, che lo adotta nei successivi trenta giorni, previa acquisizione del concerto con il Ministro della cultura, entro il termine di venti giorni».
b) al capoverso comma 2-ter, sopprimere la parola: «automaticamente»;
c) sopprimere il capoverso comma 2-quater;
d) sopprimere il capoverso comma 2-quinquies.
20.24. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il capoverso comma 2-bis aggiungere i seguenti:
2-bis.1 Nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale riguardanti i progetti di cui ai commi 2 e 2-bis che prevedano l'impiego e la produzione di fonti energetiche fossili o da rifiuto si tiene conto del fattore di pressione ambientale rappresentato dal limite di concentrazione massima dei predetti progetti localizzabili nel territorio di ciascuna regione.
2-bis.2. I criteri generali per la determinazione della concentrazione di cui al comma 2-bis.1 sono determinati ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2-bis.3. La definizione del fattore di pressione ambientale di cui al comma 2-bis.1 nel rispetto dei criteri di cui al comma 2-bis.2 è di competenza delle regioni, che vi provvedono entro due mesi dalla sua determinazione.
20.34. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, sostituire il capoverso comma 2-ter con il seguente:
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, solo qualora l'inosservanza dei predetti termini non dipenda da impedimenti di carattere oggettivo. Al rimborso si provvede mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.
20.30. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, al capoverso comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano solamente alle procedure che riguardano le fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 .
20.32. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 2-quinquies.
20.5. Rampelli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 146, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, quest'ultima si considera efficace per tutta la durata dello stesso, nel caso in cui il progetto rimanga sostanzialmente invariato.
20.16. Cristina.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per la valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli enti locali e per il rilancio degli investimenti privati)
1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2012, n. 22, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le seguenti disposizioni:
a) gli impianti di distribuzione e misura posseduti totalmente o in parte dagli Enti locali o dalle società patrimoniali delle reti sono valorizzati definendo il loro Valore industriale residuo (VIR) calcolato, come per gli impianti di proprietà dei gestori uscenti, applicando la metodologia di calcolo stabilita dalle linee guida di cui al decreto ministeriale n. 105 del 2015, tenendo conto dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per la patrimonializzazione dei beni di proprietà pubblica.
b) gli Enti locali o le società patrimoniali delle reti possono, anche in occasione delle gare d'ambito, alienare le reti e gli impianti di distribuzione e misura di loro proprietà o la sola quota parte; nel caso in cui gli Enti locali non intendano alienare dette proprietà, verrà loro riconosciuta la remunerazione già prevista dal metodo tariffario per gli investimenti effettuati dal gestore, ai sensi della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 159 del 2008.
2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione adegua le proprie deliberazioni in materia alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. In sede di gara d'ambito dovranno essere indicati i VIR di tutti gli impianti di distribuzione e misura dei singoli ATEM, suddivisi per quote proprietarie. Le perizie già formulate con i criteri di cui sopra si intendono valide ai fini della gara, indipendentemente dalla loro vetustà di elaborazione.
4. Le gestioni del servizio di distribuzione affidate con gara ad evidenza pubblica, sono equiparate alle altre affidate con trattativa privata. L'articolo 6 del predetto decreto ministeriale n. 226 del 2011 è abrogato.
5. La metodologia tariffaria di remunerazione del capitale investito dovrà essere rivista dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, eliminando tutte le RAB d'ufficio. A tal fine l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente predispone un formulario, la cui compilazione dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti, in accordo con i gestori del servizio, reso disponibile entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le RAB, suddivise per quote proprietarie, sono definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e comunicate ai gestori del servizio e agli Enti locali.
6. La remunerazione del capitale investito è riconosciuta e remunerata direttamente agli aventi diritto.
7. L'autorità di regolazione riconosce in tariffa al gestore entrante, risultato vincitore della gara d'ambito, l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, secondo criteri che l'autorità deve definire entro 60 giorni.
8. Il quinto, sesto e il settimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono abrogati.
9. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che, in caso di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale in forma associata, la partecipazione degli Enti locali concedenti si esplica attraverso la loro convocazione unitaria in forma assembleare per il conferimento, l'indirizzo e la revoca della delega di funzioni pubbliche alla stazione appaltante.
10. Le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino al 2 gennaio 2022, per consentire alle stazioni appaltanti di adeguare la documentazione di gara alla presente disposizione. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni che, in esito alle gare bandite ai sensi del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, abbiano già sottoscritto il contratto di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. La documentazione di gara deve essere inviata all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per conoscenza. Non è più prevista la verifica e validazione dell'autorità.
12. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche alla normativa primaria finalizzate a rafforzare il potere delle stazioni appaltanti nei confronti degli enti locali e dei gestori che non forniscono le informazioni ed i dati richiesti.
13. I commissari di gara per l'effettuazione delle gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalla stazione appaltante mediante selezione da un apposito albo nazionale.
14. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica, con proprio decreto, aggiorna i criteri di gara di cui al decreto ministeriale del 12 novembre 2011, n. 226, con riferimento agli aspetti tecnici, per adeguarli alle disposizioni del presente articolo.
20.01. Covolo.
ART. 21.
Al comma 1, lettera a), al numero 1 premettere il seguente:
01) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per i progetti di cui agli allegati III e IV alla presente Parte, il proponente trasmette anche la valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2019.
21.18. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 4, dopo la parola: «Amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, a tutte le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986».
21.15. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: a sessanta giorni con le seguenti: a trenta giorni.
21.7. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, lettera b), numero 1), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,.
*21.4. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*21.8. Villarosa.
*21.19. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: non superiore a sessanta giorni, inserire le seguenti: ovvero centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti.
**21.2. Braga.
**21.12. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale e regionale da comprendere nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006)
1. Al fine di accelerare, snellire e semplificare l'attività amministrativa nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 le parole: «l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio di compatibilità ambientale, quale esito della valutazione di impatto ambientale del progetto, compreso nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006» e la lettera o) è sostituita dalla seguente: «il giudizio di compatibilità ambientale, quale esito della valutazione di impatto ambientale, compreso nel provvedimento autorizzatorio unico: espressione della conclusione motivata, obbligatoria e vincolante dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere»;
b) il comma 6-bis dell'articolo 6, come inserito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 1), del presente decreto-legge, è abrogato;
c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati;
d) l'articolo 24-bis è abrogato;
e) il comma 1 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di progetti soggetti al procedimento di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 27-bis e 32.»;
f) il comma 2 dell'articolo 25, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, del presente decreto-legge, è abrogato;
g) i commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 25 sono sostituiti dai seguenti:
«2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 27-bis, commi 8 e 11. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica esprime il giudizio di compatibilità ambientale, da comprendere nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il giudizio di compatibilità ambientale è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini di cui al comma 2-bis, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede a esprimere il giudizio di compatibilità ambientale entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura, di cui al comma 2-bis, comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove necessaria.»;
h) il comma 3 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«3. Il giudizio di compatibilità ambientale contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.»;
i) l'alinea del comma 4 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«4. Il giudizio di compatibilità ambientale contiene, altresì, le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:»;
j) il comma 5 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«5. Il giudizio di compatibilità ambientale, compreso nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis, ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel giudizio stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza presentata ai sensi dell'articolo 27-bis. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel giudizio di compatibilità ambientale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.»;
k) i commi 6 e 7 dell'articolo 25 sono abrogati;
l) l'articolo 26 è abrogato;
m) l'articolo 27 è abrogato e, con esso, le modifiche apportate a tale articolo dall'articolo 22 del presente decreto-legge;
n) all'articolo 26-bis, inserito dall'articolo 23 del presente decreto-legge, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla rubrica la parola: «regionale» è soppressa;
2) al comma 1 le parole: «di competenza regionale» sono soppresse;
3) al comma 3 le parole: «e i termini sono ridotti alla metà» sono soppressi;
4) il terzo periodo del comma 4 è soppresso;
o) l'articolo 27-bis, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto-legge, è sostituito dal seguente:
«Art. 27-bis.
(Provvedimento autorizzatorio unico)
1. Nel caso di progetti sottoposti a VIA, il proponente presenta l'istanza finalizzata all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico della presentazione dell'istanza e della pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, lettere da a) a g), secondo quanto previsto al comma 2; dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'autorità competente decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del presente articolo e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
allegando altresì la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, anche di competenza statale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.
2. L'avviso al pubblico di cui al comma 1, lettera e), predisposto dal proponente e recante, tra l'altro, specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti, è pubblicato a cura dell'autorità competente, e ne è data, comunque, informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate; l'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e recare, altresì, specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso necessari ai fini della realizzazione ed esercizio del progetto, ivi compresa la VIA;
b) l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
3. Nel caso in cui per la realizzazione e l'esercizio del progetto soggetto a VIA sia richiesto il rilascio di concessioni o altro titolo abilitativo da acquisire in esito a procedura di evidenza pubblica, la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è subordinata al possesso, da parte del proponente, dei requisiti che lo individuano quale legittimo istante a seguito dello svolgimento delle suddette procedure.
4. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e) del comma 1, la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità.
5. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.
6. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria. La comunicazione di avvenuta pubblicazione di cui al comma 5 è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 5, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.
8. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui al comma 2, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.
9. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui al comma 8, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni nonché con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.
10. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorità competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti. Tale richiesta, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 1, lettera e).
11. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 8 l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 8.
12. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 11 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente comma. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori, fatto salvo quanto previsto agli articoli 25, comma 2-quater, e 32, comma 5-bis. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende, recandone l'indicazione esplicita, gli esiti della valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del giudizio di compatibilità ambientale. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico.
13. Qualora, in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
14. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 12 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.
15. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.
16. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorità competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico sul sito web.
17. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 12, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.»;
p) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:
1) ai commi 1 e 3 le parole: «o nel provvedimento di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «o nel giudizio di compatibilità ambientale»;
2) al comma 7 le parole: «provvedimento di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «giudizio di compatibilità ambientale» e la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «giudizio»;
3) al comma 7-bis le parole: «o di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «o del giudizio di compatibilità ambientale»;
q) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole: «, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27-bis»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti medesimi relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.»;
3) al comma 8 le parole: «o nel provvedimento di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «o nel giudizio di compatibilità ambientale».
2. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021 le parole: «La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 25, 2-bis e 2-ter, e dall'articolo 27-bis, del presente decreto».
3. In conseguenza delle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e al decreto-legge n. 77 del 2021 di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è apportata la seguente modifica: «al comma 4 dell'articolo 14 le parole: “di competenza regionale” sono soppresse».
4. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, ogni rinvio o richiamo al procedimento di VIA o al provvedimento di VIA di competenza statale e alla relativa disciplina, contenuto nella normativa o in atti amministrativi statali vigenti, si intende riferito, in quanto compatibile, al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo.
*21.01. Pizzetti.
*21.02. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
ART. 22.
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative)
1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 47 è sostituito dal seguente:
«47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente; trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, pervenendo alla definizione della procedura, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.»
b) il comma 48 è sostituito dal seguente:
«48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47 e, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 metri quadri di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000 oltre i 125 metri quadri di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, esso è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari».
c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:
«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie e, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 metri quadri di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000 oltre i 125 metri quadri di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati. Nel caso in cui in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000 e nel limite massimo di euro 10.000, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.»;
22.06. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.
ART. 23.
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: studio preliminare ambientale, inserire le seguenti: redatto nel rispetto dei contenuti di cui all'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto,.
Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 26-bis, comma 4:
a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fornendo congrua motivazione dei presupposti che hanno determinato tale decisione in relazione alle risultanze emerse.;
b)) al secondo e al terzo periodo sopprimere la parola: notevoli.
c) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nei casi in cui la mancata espressione sia dovuta a comprovate e fondate motivazioni.
23.8. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4, sopprimere il terzo periodo.
*23.3. Siragusa, Sarli, Termini, Benedetti, Vizzini.
*23.5. Timbro, Fornaro.
*23.13. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
ART. 24.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: ridotta della metà rispetto con la seguente: pari.
*24.6. Paxia, Sarli, Benedetti, Termini, Siragusa, Vizzini.
*24.28. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria non sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale qualora risultino conformi alla disposizione di cui al comma 4»
24.30. (ex 18.40) De Menech.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Autorizzazione unica per la realizzazione dei più rilevanti interventi nelle strutture turistiche)
1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla regione, nei limiti individuati da ciascuna regione ai sensi del comma 3.
2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
3. Le regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2.
*24.03. Foti, Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Zucconi, Donzelli.
*24.04. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*24.05. Pezzopane.
*24.06. Gagliardi.
*24.07. Zucconi.
*24.08. Marco Di Maio, Fregolent.
*24.09. Micheli.
ART. 25.
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis), sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) alla lettera a), capoverso 4-ter), primo periodo, sostituire le parole: ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, con le seguenti: trasmette al Ministero le valutazioni di competenza anche in merito alla individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: o, in assenza di questa, dal proponente.
b) alla lettera b), numero 1) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.
25.9. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ovvero, in caso di mancata adozione del PiTESAI, decorso il termine di cui al comma 8, sesto periodo del medesimo articolo 11-ter è vietato il rilascio di nuovi permessi di prospezione o di ricerca, di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ovvero di altri titoli minerari anche in riferimento alle nuove istanze e alle istanze in essere relative al conferimento dei medesimi provvedimenti».
25.8. Vianello.
ART. 26.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine perentorio di trenta giorni».
26.2. Caretta, Ciaburro.
ART. 27.
Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La risposta all'interpello è fornita entro 60 giorni.
27.10. Berardini.
ART. 28.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 6, dopo il comma 3-ter) è aggiunto il seguente:
«3-quater. I progetti di opere e impianti oggetto dei provvedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che comportano la variazione dello strumento urbanistico non sono sottoposti alla a Valutazione Ambientale Strategica né a verifica di assoggettabilità alla medesima procedura, rimanendo sottoposti, qualora ne sussistano i presupposti di legge, a procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità alla medesima procedura».
*28.1. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.
*28.3. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*28.7. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Tartaglione, Mazzetti, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Giacomoni.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) alla lettera c), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e) l'autorità procedente cura la pubblicazione del medesimo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
b) alla lettera d), sopprimere il numero 2).
28.5. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Proroga organi dei parchi nazionali)
1. In considerazione delle nuove disposizioni, anche ordinamentali, contenute nella presente legge, al fine di rendere possibile la programmazione degli interventi di cui alla presente legge anche nelle aree protette, l'incarico di Presidente e membro del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito tra essi in data più recente.
28.01. Elisa Tripodi.
ART. 29.
Sopprimerlo.
*29.2. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*29.4. Zolezzi, Vianello.
*29.9. Timbro, Fornaro.
*29.11. Vizzini.
*29.13. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Soprintendenza speciale svolge funzioni di coordinamento nazionale, vigilanza e monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR sui beni culturali e paesaggistici sottoposti a VIA in sede statale e opera avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di inerzia o inadempienza, per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
29.14. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 2, secondo periodo sostituire la parola: anche con la seguente: sempre.
Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, la Soprintendenza speciale può essere chiamata a emanare i pareri di competenza delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in caso di richiesta espressa o di inerzia di queste ultime.
29.5. Del Sesto, Carbonaro.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando l'acquisizione del parere delle Sovrintendenze competenti.
*29.10. Timbro, Fornaro.
*29.12. Vizzini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis: La Soprintendenza speciale per il PNRR di cui al comma 1 non può esercitare poteri di avocazione e sostituzione nei confronti della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal terremoto. Ai sensi dell'articolo 9-tricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, con la legge, 12 dicembre 2019, n. 156, il programma è curato dalle imprese di restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che hanno la sede operativa della propria ditta nelle regioni terremotate da prima degli eventi sismici del 2016 e dalle imprese dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto Centrale del restauro qualora rispondano ai medesimi requisiti. Alla selezione dei candidati e nelle commissioni tecniche per gli anni 2021-2026 potranno svolgere ruolo di selezionatrici anche i restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto professionisti abilitati.
29.1. Albano, Frassinetti, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
ART. 30.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: procedimento unico ai sensi del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché ai procedimenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dopo le parole: aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: , ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,.
*30.11. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*30.26. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non vincolante.
**30.13. Bellucci, Rampelli.
**30.20. Paolo Russo.
**30.28. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*30.1. Menga.
*30.3. Rampelli.
*30.23. Vianello.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.
Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: non può attivare con le seguenti: può sempre attivare, anche nel caso in cui la mancata espressione del dissenso prima dei lavori della conferenza sia dovuta a comprovate e fondate motivazioni,.
30.15. Del Sesto, Carbonaro.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.
*30.4. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*30.29. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
ART. 31.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2-quater, lettera c), dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio».
*31.14. Fregolent, Marco Di Maio.
*31.23. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.27. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*31.37. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.48. Gagliardi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2-quinqiues è inserito il seguente:
«2-quinquies.1. Qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, tale modifica non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali.».
**31.17. Fregolent, Marco Di Maio.
**31.30. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
**31.40. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**31.51. Gagliardi.
Sopprimere il comma 2.
31.132. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 2, capoverso 9-bis, primo periodo, sopprimere le parole: di potenza sino a 10 MW.
*31.5. Benamati.
*31.34. Nobili, Fregolent, Marco Di Maio.
*31.52. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*31.73. Marco Di Maio, Del Barba.
*31.82. Magi.
Al comma 2, capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: sino a 10 MW con le seguenti: sino a 2 MW.
Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: superiore a 10 MW con le seguenti: superiore a 2 MW.
31.130. Vallascas, Colletti, Forciniti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 2, capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: sino a 10 MW con le seguenti: sino a 20 MW.
31.26. Buratti, Braga, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Rotta.
Al comma 2, capoverso 9-bis, dopo le parole: sino a 10 MW, aggiungere le seguenti: e con una estensione massima di 10 ettari,.
31.129. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 2, capoverso 9-bis, primo periodo, dopo le parole: industriale, produttiva o commerciale aggiungere le seguenti: nonché in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,.
31.1. Bordo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» aggiungere le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici».
2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, Allegato A, dopo la voce A.6., è aggiunta la seguente:
«A.6.-bis. installazione di pannelli solari fotovoltaici, posizionati su strutture e manufatti fuori terra di potenza non superiore a 20kWp, diversi dagli edifici di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza della medesima potenza, al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
2-quater. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, lettera e-quater), dopo le parole: «al servizio degli edifici», sono aggiunte le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,».
2-quinquies. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 , recante Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al titolo, dopo le parole: «sui tetti degli edifici», aggiungere le seguenti: «o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»;
b) dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra)
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di cui alla voce 32 dell'Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza.».
*31.12. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*31.35. Lucchini, Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*31.88. Liuzzi.
*31.122. Cortelazzo, Tartaglione.
Sopprimere il comma 5.
**31.8. Benedetti, Sarli, Cunial, Vizzini.
**31.131. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio dei moduli in grado di garantire la continuità delle attività di coltivazione agricola e di consentire l'applicazione degli strumenti di agricoltura digitale.
1-quinquies. Ai fini della individuazione delle soluzioni tecnologiche idonee a garantire la continuità produttiva dei terreni e alla definizione delle misure di valutazione e monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post il Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adottano specifiche Linee guida.
1-sexies. Qualora dall'attività di monitoraggio ex post di cui al comma 1-quinquies risulti che l'impianto agrovoltaico compromette l'attività di coltivazione cessano i benefici di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».
31.93. Cadeddu, Marzana, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Sut.
Al comma 5, capoverso 1-quater, dopo le parole: con montaggio verticale dei moduli, aggiungere le seguenti: in una percentuale non superiore al 15 per cento della superficie agricola utilizzata.
Conseguentemente, al medesimo capoverso 1-quater, dopo le parole: attività di coltivazione agricola aggiungere le seguenti: svolte dallo stesso imprenditore agricolo che abbia la disponibilità del suolo e che abbia ottenuto l'autorizzazione.
31.79. Rotta.
Al comma 5, dopo il capoverso 1-quater, inserire i seguenti:
1-quinquies. Si intendono per impianti agrivoltaici le installazioni fotovoltaiche in aree agricole dove sia garantita la compresenza tra la produzione elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l'installazione di impianti solari, con l'attività agricola o la pastorizia. È introdotta una procedura semplificata per i progetti di impianti agrivoltaici realizzati secondo i criteri di seguito indicati. Le aree interessare da impianti di questo tipo mantengono l'attribuzione di Superficie agricola aziendale, anche ai fini dell'eligibilità agli aiuti previsti dalla Politica agricola comune, a condizione che venga garantito l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento su almeno il 90 per cento della superficie sottesa. Essi, inoltre, laddove realizzati con obiettivi di sperimentazione per la produzione agricola, in adempimento a misure climatico-ambientali o all'interno di aziende che intraprendono la transizione al biologico, possono beneficiare delle azioni di sostegno agli investimenti e alle misure impostate dai piani di sviluppo rurale, incluse quelle previste per la realizzazione e gestione di infrastrutture verdi aziendali compatibili.
1-sexies. I criteri di cui al comma 1-quinquies sono i seguenti:
a) esclusione di aree agricole individuate come di pregio dai piani paesaggistici o dai piani urbanistici comunali;
b) gli ancoraggi devono escludere o limitare al massimo il ricorso a strutture fisse in cemento;
c) le aree sottostanti i pannelli solari devono essere coltivate o destinate a pascolo;
d) previsione di fasce ecologiche con obiettivi di integrazione paesaggistica, da sviluppare secondo un progetto che si raccordi al territorio circostante tenendo conto delle vegetazioni naturali e degli habitat faunistici da preservare o ripristinare;
e) sistema di raccolta e gestione delle acque di pioggia: le coperture FV non devono peggiorare la risposta idrologica del territorio e se possibile migliorarla attraverso sistemi di drenaggio/accumulo delle acque di pioggia e di condensa, né aggravare i fenomeni di erosione del suolo;
f) sistemi di illuminazione auspicabilmente assenti e se necessari, per ragioni di sicurezza, devono essere opportunamente modulabili (ad esempio con sensoristica per l'accensione);
g) viabilità: deve essere privilegiato l'inserimento nella maglia esistente, in ogni caso evitando la stesa di manti impermeabili.
1-sexies. Gli impianti agrivoltaici, fino a una potenza installata di 1 MW, sono sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Gli impianti di potenza superiore sono sottoposti alla procedura di autorizzazione unica. L'esercizio di attività agricole e la produzione di energia da fonti fotovoltaiche di cui alla circolare n. 32/E del 2009 dell'Agenzia delle entrate, necessari per poter qualificare quest'ultima come produttiva di reddito agrario, può considerarsi come tale per la produzione eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, laddove sussista uno dei requisiti previsti dalla circolare e per una potenza fino a 1 MW, a condizione che l'attività si qualifichi come agrivoltaico ai sensi della presente legge. L'autorizzazione ha validità di 20 anni ed è condizionata alla continuazione dell'attività agricola prevista, pena la revoca della stessa e degli eventuali incentivi.
31.59. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 5, dopo il capoverso 1-quater, inserire il seguente:
1-qunquies. L'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati nei centri e nuclei storici non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché, laddove posti su coperture piane, non siano visibili dagli spazi pubblici esterni, laddove installati su tetto a falda siano integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda medesima. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al punto A.6, le parole: «e c)» sono soppresse.
31.83. Magi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati nei centri e nuclei storici non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.
*31.7. Benamati.
*31.53. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*31.64. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.71. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate a livello nazionale le aree non idonee, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Nelle restanti aree la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili resta escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
**31.21. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
**31.46. Gagliardi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti ubicati in aree SIN, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali, in aree classificate industriali sono escluse dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
31.121. D'Attis, Elvira Savino, Labriola, Giannone.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il gestore dei servizi elettrici (GSE) provvede alla verifica dei progetti di cui alle tabelle A e C del registro pubblicato in data 25 novembre 2016 (codice registro BIOA_2016) rimuovendo dal registro gli impianti non realizzati e assegnando la relativa capacità incentivata a quelli successivi in graduatoria, fino al limite massimo del contingente di potenza previsto. La potenza non assegnata è inserita nel contingente di potenza dei registri che verranno successivamente aperti.
31.124. Zucconi, Foti.
All'Allegato II, sostituire le parole: 250 kW con le seguenti: 300 kW.
*31.19. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.32. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.
*31.67. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
*31.68. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*31.111. Nevi, D'Attis, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies sono sostituiti dai seguenti:
«4-bis. Al fine promuovere l'agricoltura sostenibile e l'adozione di modelli di economia circolare in coerenza agli obiettivi del PNIEC e del PNRR, in deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli impianti a biogas ed a biomasse esistenti realizzati da imprese agricole, anche in forma consortile, di potenza non superiore ad 1 MW e che procedano ad una riduzione della potenza elettrica adottando nuove modalità di immissione della produzione elettrica nella rete di distribuzione, sia in bassa che in media tensione, secondo schemi di disponibilità o programmabilità o che siano inseriti all'interno di comunità energetiche da fonti rinnovabili realizzate all'interno dei confini amministrativi comunali su cui insiste l'impianto, è previsto l'accesso ad incentivi sulla produzione elettrica per ulteriori 10 anni.
4-ter. Per gli impianti che risultano incentivati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che risolvono anticipatamente il periodo di incentivazione stabilito ai sensi di precedenti decreti di incentivazione, di almeno due anni, o che realizzano reti di impresa per incrementare l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei sottoprodotti di origine agricola e agroindustriale, è previsto un livello di incentivo più elevato rispetto a quanto definito in attuazione del precedente comma 4-bis.
4-quater. Per gli impianti di cui ai precedenti commi 4-bis e 4-ter, è possibile destinare la rimanente quota di biogas alla produzione incentivata di biometano per uso nei trasporti o immesso in rete per altri usi ed accedere integralmente ai relativi regimi di sostegno, anche a seguito di incremento della capacità di produzione di biogas.
4-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni attuative dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
4-sexies. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “e materie derivanti” è aggiunta la seguente: “prevalentemente” e dopo la parola: “realizzatrici” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 del codice civile”.
4-septies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza.».
2. Il presente articolo ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi pubblicati dal GSE.
31.04. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3.»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» con le seguenti parole: «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3.»;
c) dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1.».
31.023. Labriola.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e biometano)
1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'Allegato 1, Tabella 1.A, punti 2 e 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto interministeriale del 2 marzo 2018.
2. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del citato decreto 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano e ad essa si applicano integralmente le disposizioni degli articoli 5 e 6 del citato decreto 2 marzo 2018.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale dovrà comprendere altresì l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi, nonché la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
*31.03. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.07. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
*31.09. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.012. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*31.017. Cassese, Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia.
*31.020. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*31.011. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico)
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alla fonte idraulica,», sono inserite le seguenti: «anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»;
b) all'articolo 12, al comma 3, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4.».
**31.010. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**31.021. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
«16-bis. Con uno o più decreti del Ministero della transizione ecologica può essere data la facoltà ad OCSIT di richiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui all'articolo 7, comma 5, si può delegare ad OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi dell'articolo 8, comma 1, nonché stabilire modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui all'articolo 9, comma 3, e il loro livello, e la stipula di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto di OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere.».
31.018. Daga.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)
1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «e materie derivanti» è aggiunta la seguente: «prevalentemente» e dopo la parola: «realizzatrici» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 del codice civile».
31.015. Cassese, Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia.
ART. 32.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini».
32.7. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il terzo e il quarto periodo.
Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).
32.45. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: «Sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati».
Conseguentemente, al comma 1, lettera b):
a) al capoverso comma 3-bis, lettera a), sostituire la parole: 10° con la seguente: 20° e le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento e aggiungere, in fine, le parole: , arrotondati per eccesso;
b) al capoverso comma 3-ter, lettera a) e lettera b), dopo le parole: nel caso in cui aggiungere le seguenti: i rotori degli;
c) sostituire il capoverso comma: 3-quater con il seguente:
3-quater. Per altezza massima dei nuovi aerogeneratori h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende:
a) per gli aerogeneratori di cui al comma 3-ter, lettera a) 2,5*h1 ossia due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente;
b) per gli aerogeneratori di cui al comma 3-ter, lettera b) 2*h1 ossia il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.
32.39. Labriola.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi gli interventi che interessano le aree protette ed i siti della Rete Natura 2000.
*32.19. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*32.25. Magi.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 3-quater, con il seguente:
3-quater. Per «altezza massima dei nuovi aerogeneratori» h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.
**32.5. Buratti.
**32.14. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**32.21. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**32.37. D'Attis.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. Le autorizzazioni per l'istallazione di nuovi siti d'impianto eolico rimangono sottoposte alle procedure di VIA e VAS, nonché al decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, in materia di linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
32.30. Maraia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione del modello di aerogeneratore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e di tutte le volumetrie – ivi comprese le torri e le navicelle degli aerogeneratori nonché i vani tecnici – non superiore in ciascun caso al 15 per cento, ovvero ogni variante che comporti riduzione di superficie e/o volumi, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».
*32.3. Benamati.
*32.32. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» sostituire le parole: «compatibile con il regime di scambio sul posto», con le seguenti: «non superiore a 500 kW di potenza di concessione».
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 «Industria energetica ed estrattiva» lettera h) sostituire le parole: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW» con le seguenti: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW».
**32.017. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**32.035. Mazzetti, Cortelazzo, Tartaglione.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3»;
b) al comma 5, le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3».
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1».
*32.027. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.030. Bonomo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia di antincendio e progettazione di impianti elettrici)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, n. 36, alinea, le parole: «in massa superiori a 50.000 kg» sono sostituite dalle seguenti: «in massa superiori a 100.000 kg».
2. Al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, all'articolo 5, comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «6 kw» sono sostituite dalle seguenti: «12 kw»;
b) le parole: «200 mq» sono sostituite dalle seguenti: «600 mq».
32.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)
1. All'articolo 57, comma 14, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «sono abrogati» sono inserite le seguenti: «e conseguentemente l'installazione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio di permessi a costruire ed è da ritenersi attività di edilizia libera».
2. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure dovranno sottostare all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettuerà la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascerà e un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per le relative opere di connessione».
*32.06. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta, Zardini.
*32.07. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.031. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Parte ammissibile)
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Snellimento delle procedure per la produzione di biometano avanzato)
1. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 dopo le parole: «in ingresso» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ove diverse da quelle di cui all'allegato 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014».
2. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le opere di modifica e gli interventi di riconversione, totale o parziale, alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica situati in aree agricole possono essere ubicati anche in aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti».
**32.09. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**32.022. Marco Di Maio, Fregolent.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» sono inserite le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
32.026. Manzo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio che li ricevono dai soggetti che li rilasciano».
*32.05. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent.
*32.011. Gagliardi.
*32.012. Rotelli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*32.021. Zucconi.
*32.023. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*32.033. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Tartaglione, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
*32.039. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
ART. 33.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
3-ter. La lettera i) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
«i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione»;
3-quater. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due);
b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettere e) e i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.»;
c) dopo il comma 4-quater) sono inseriti i seguenti:
4-quinquies. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto ministeriale infrastrutture 17 gennaio 2018 ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.
4-sexies. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-bis, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.
4-septies. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.;
d) al comma 9:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.»;
alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali»;
alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo»;
dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera:
«d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni».
e) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
2) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
f) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
«13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
1) mancata presentazione della CILA;
2) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
3) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
4) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.»;
g) dopo il comma 13-quater è inserito il seguente:
«13-quinquies). All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il comma 2-ter è sostituito dal seguente: “Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 3 per cento delle misure progettuali.”»;
h) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa»;
i) dopo il comma 14-bis sono aggiunti i seguenti:
«14-ter. Costituiscono elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di invalidità: a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato; b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata è pari agli importi indicati alle lettere a), b) c), d) ed e) che precedono. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento. Non sono considerate idonee le polizze di assicurazione stipulate con imprese di assicurazione extracomunitarie, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in co-assicurazione. In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000.
14-quater. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata, possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.»;
l) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia»;
m) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali: a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione; b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza; c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.».
2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*33.202. Mandelli.
*33.254. Prisco, Foti.
Apportare le seguenti modificazioni,
a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea le parole: «luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2022»;
2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nei massimali di spesa sono comprese le spese per interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
3) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie centralizzati ed anche su edifici privi di un preesistente sistema di climatizzazione invernale».
b) dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. La detrazione spettante ai sensi del comma 4-bis del presente articolo è riconosciuta anche per le attività di classificazione e verifica sismica degli immobili, intesa come fase propedeutica per l'avvio anche solo degli interventi di efficientamento energetico.»;
a-ter) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1). Alla lettera a), dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che almeno il 40 per cento del condominio sia composto da unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale, e dagli edifici composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari»;
2). Alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali»;
3). Alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo»;
c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 15 dopo le parole: «di cui al comma 11» sono aggiunte le seguenti: «e per il compenso dell'amministratore di condominio».
d) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Non fanno decadere dalla detrazione violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.».
4-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per miglioramento sismico si intendono tutti gli interventi che riguardano anche in modo parziale l'edificio e che sono finalizzati a migliorare le prestazioni antisismiche.
33.175. Villarosa.
(Parte ammissibile)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) premettere le seguenti:
0a) al comma 1 le parole: «e fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
0a.1) al comma 3-bis le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) alla lettera a) dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: primo periodo, le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023», e;
c) dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis) al comma 5 le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
a-ter) al comma 8 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023».
33.28. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
0a) al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;
2) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
0a.1) al comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
2) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
33.217. Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.».
33.185. Paolo Russo.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
«1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici con qualsiasi destinazione urbanistica e catastale privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di almeno uno dei seguenti elementi: riscaldamento, copertura, uno o più muri perimetrali, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A e abbiano destinazione residenziale. I massimali di spesa sono calcolati per il numero delle unità immobiliari complessive presenti al termine degli interventi.».
33.140. Lupi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1-quater, dopo le parole: «prestazione energetica,» sono inserite le seguenti: «e di impianto di riscaldamento, collocati in comuni appartenenti alla fascia climatica E ed F di cui all'articolo 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993,».
33.41. Del Barba, Fregolent, Marco Di Maio.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Beneficiano delle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici e i singoli condomini che installano la rete ad alta capacità in linea con gli obbiettivi indicati dalla strategia nazionale per la transizione digitale.».
33.45. Nobili, Fregolent, Marco Di Maio.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.».
*33.21. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.76. Gagliardi.
*33.117. Marco Di Maio, Fregolent.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 32.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio».
33.147. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale aliquota si applica anche agli interventi realizzati su edifici di interesse artistico o storico sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o di interesse paesaggistico sottoposti a vincolo ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su edifici ricadenti nei centri storici, ovvero su edifici per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali, anche in presenza di miglioramento di una sola classe energetica, da dimostrare mediante attestato (A.P.E.) di cui al comma 3. Detta previsione si applica anche agli interventi che riguardino singole unità immobiliari facenti parte di edifici rientranti nelle ipotesi di cui al precedente periodo. In tal caso il miglioramento di una classe energetica è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di intervento.».
33.189. Mandelli.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti, compreso il mix tra impianti autonomi e condominiali».
*33.91. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*33.128. Marco Di Maio, Fregolent.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
**33.20. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
**33.75. Gagliardi.
**33.116. Marco Di Maio, Fregolent.
**33.133. Magi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 4, è aggiunto , in fine, il seguente periodo: «L'aliquota del presente comma si applica anche per gli interventi previsti dal successivo comma 8, nei limiti di spesa in quello indicati e a condizione che siano eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel primo periodo».
*33.22. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.79. Gagliardi.
*33.118. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.134. Magi.
*33.224. Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, D'Attis, Ferraioli, Paolo Russo, Cattaneo.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
33.139. Lupi.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni, valutati in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2023 a 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
33.17. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) le parole: «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti».
*33.13. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.35. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*33.177. Lupi.
*33.215. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) dalle amministrazioni comunali su immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di loro proprietà».
33.154. Fassina, Timbro, Fornaro.
(Parte ammissibile)
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, lettera e), le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi», sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai lavori sugli immobili adibiti a impianto sportivo, ivi compresi le strutture di servizio e gli spogliatoi».
33.218. Barelli, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dagli imprenditori individuali, dalle società semplici e dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo di azienda a favore dei soggetti gestori».
Conseguentemente, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
«10-ter. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
10-quater. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) o c), del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili.».
33.211. Giacometto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili, posseduti o detenuti a vario titolo, rientranti nella categoria catastale D/2. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari di cui alla presente lettera, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
*33.105. Zucconi, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*33.114. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*33.172. Maraia.
*33.222. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Cattaneo, Milanato, Paolo Russo, D'Attis, Nevi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività».
33.2. Sodano.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione».
*33.50. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*33.80. Gagliardi.
*33.100. Pezzopane.
*33.121. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.166. Elisa Tripodi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2».
33.55. Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9 , è aggiunta , in fine, la seguente lettera:
«f) Al commissario straordinario previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021 , n. 44. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4».
33.176. Villarosa.
Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, alinea, sostituire le parole: dei seguenti requisiti: con le seguenti: dei requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b) e per i medesimi soggetti, ai fini del riconoscimento delle spese, si applicano le scadenze previste per i soggetti di cui al comma 9, lettera c).
33.15. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: socio-sanitari inserire le seguenti: educativi, scolastici;
b) alla lettera b), le parole: B/1, B/2 e D/4 sono sostituite dalle seguenti: B/1, B/2, B/5 e D/4.
*33.16. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*33.43. Toccafondi, Marco Di Maio, Fregolent.
*33.69. Gagliardi.
*33.206. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Barelli, Spena, Milanato, Tartaglione, Cortelazzo.
Al comma 1, lettera b), al capoverso 10-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: , e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica sono soppresse;
b) alla lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ovvero a qualsiasi altro titolo legittimo di disponibilità.
**33.112. Bellucci.
**33.130. Marco Di Maio, Fregolent.
**33.183. Paolo Russo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, lettera a), sopprimere le parole: e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
33.115. Emanuela Rossini.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*33.94. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*33.191. Zolezzi.
*33.258. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 13-ter è sostituito dai seguenti:
«13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione integrale degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata iniziata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
13-quater. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
**33.24. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
**33.84. Gagliardi.
**33.97. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**33.124. Marco Di Maio, Fregolent.
**33.168. Maraia.
**33.181. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
**33.252. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Sostituire la lettera c), con la seguente:
c) al comma 13-ter dopo le parole: «Gli interventi di cui al presente articolo,» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 2 dell'articolo 121» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tutti casi in cui non siano presenti difformità rispetto al titolo abilitativo sopra citato che comportino incrementi superiori al cinque per cento della superficie lorda di pavimento dell'intero edificio o se la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 la CILA e, quando richiesta, l'autorizzazione paesaggistica all'esecuzione delle opere previste dal presente articolo costituiscono autorizzazione in sanatoria».
33.138. Lupi.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, premettere il seguente periodo: Fatto salvo quanto previsto per le opere di cui al glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
*33.86. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*33.192. Sut.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, primo periodo, dopo le parole: degli edifici, aggiungere le seguenti: e di quelli già iniziati o conclusi alla data di entrata in vigore della norma mediante edilizia libera.
33.3. Sorte, Benigni.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, dopo la parola: (CILA), aggiungere il seguente periodo: fatti salvi gli interventi riconducibili all'attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
*33.11. Raciti.
*33.36. Donzelli.
*33.46. Pezzopane.
*33.59. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 1° settembre 1967 con le seguenti: 17 agosto 1942.
33.261. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì attestate le richieste di sanatoria edilizia respinte o presentate e ancora non concluse, relative agli abusi edilizi verificati sull'edificio oggetto di intervento.
Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: secondo periodo aggiungere le seguenti: e terzo.
33.257. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, dopo le parole: antecedente al 1° settembre 1967, sono aggiunte le seguenti: , sulla base delle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
33.155. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , restando comunque esclusa la possibilità di accatastare le parti dell'edificio oggetto di abusi edilizi.
33.260. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:
«16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:
1) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;
2) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;
3) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.».
*33.26. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.83. Gagliardi.
*33.126. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.171. Maraia.
*33.180. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 1, alinea, dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».
1-ter. Al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni».
1-quater. Al comma 5 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «anche parziale, dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti soggettivi».
1-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dell'asseveratore rivalendosi sull'assicurazione di cui al comma 14 dell'articolo 119».
1-sexies. Il comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 è abrogato.
33.149. Lupi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sopprimere le seguenti parole: «ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».
33.1. Cardinale.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti i seguenti:
«223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2021 e 2022, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*33.37. Braga.
*33.93. Cecconi, Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Lombardo.
*33.156. Fassina, Timbro, Fornaro.
*33.190. Micillo, Maraia, Sut.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La realizzazione di cappotti termici senza modifica delle facciate e delle coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria. Gli interventi di isolamento termico con la realizzazione di cappotti termici, che prevedano la modifica delle facciate e coperture, della disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria e non pagano oneri né contributi di costruzione. Rientrano allo stesso modo tra gli interventi di manutenzione straordinaria, esonerati dal pagamento di oneri e contributi, la realizzazione, di schermature – anche non aderenti alle aperture –, serre solari, terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza. Gli interventi che prevedono la modifica del numero, dimensioni, forma e posizione di serramenti e infissi sono ammessi all'incentivo se la classe raggiunta dalla somma di tutti gli interventi previsti, inclusi i serramenti, è almeno la B, fermo restando il miglioramento al minimo di due classi previsti dal comma 3 dell'articolo 119.
**33.65. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
**33.88. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**33.129. Marco Di Maio, Fregolent.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti-sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali.
33.89. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per consentire la fruizione dei benefici fiscali anche ai soggetti residenti nelle regioni che hanno adottato con proprie leggi tolleranze costruttive maggiori di quanto stabilito dagli articoli 34-bis, comma 1, e 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, ai fini del diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il limite di tolleranza del due per cento è elevato al tre per cento.
Conseguentemente, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri, si provvede altresì nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2033, mediante riduzione delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.234. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Milanato, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano, anche in deroga all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia, anche qualora l'immobile presenti irregolarità sanabili di lieve entità e minori difformità edilizie, laddove le modificazioni incidono su elementi particolari della costruzione e non incidono sulle strutture essenziali dell'opera.
33.235. D'Attis, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Ferraioli, Mazzetti, Tartaglione, Casino, Sarro, Cattaneo, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 dopo le parole: «con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi» sono inserite le seguenti: «delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136» e sono soppresse le parole: «nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.».
33.145. Lupi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti-sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali.
*33.64. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*33.132. Magi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
2) alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) premettere la seguente:
«0a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 del presente articolo è riconosciuta anche per l'istallazione contestuale di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.”»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli edifici che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020»;
c) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Rientrano nella disciplina agevolativa anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera, si applicano anche agli edifici totalmente o parzialmente privi di impianto di climatizzazione invernale:
a) con esclusione dell'aliquota di cui al comma 2, del presente articolo, in caso di interventi di acquisto e posa in opera di impianti di riscaldamento invernale e climatizzazione estiva, fatti salvi quelli di mera sostituzione degli impianti esistenti, laddove presenti;
b) con applicazione dell'aliquota di cui al comma 2, del presente articolo, in caso di interventi di acquisto e posa in opera di nuovi impianti di climatizzazione invernale su edifici ubicati in zone climatiche E ed F, come individuate dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;
3) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.»;
4) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;
5) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi di seguito indicati, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:
a) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;
b) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;
c) interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;
d) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
e) realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal comma 2 dell'articolo 1120 del codice civile;
f) interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
2-ter. Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1 a 2-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno.»
6) Al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.».
7) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare;
3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;
8) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2024»;
b) dopo le parole: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)» sono inserite le seguenti: «d-bis) ed e)»;
9) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno»;
10) al comma 4-bis, dopo le parole: «interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90», sono inserite le seguenti «nonché per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90»;
11) al comma 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
12) al comma 4-quater sono premesse le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2025»;
13) dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente. La detrazione è riconosciuta anche per le relative spese fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro ad edificio.»;
14) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori a condizione che sia stato eseguito uno degli interventi di cui al comma 1 o al comma 4.»;
15) al comma 6, le parole: «agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5» sono soppresse;
16) al comma 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
17) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8.1. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento, per le spese relative agli interventi di contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui al medesimo comma 8 e di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del presente articolo.».
18) al comma 8-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
19) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;»;
b) alla lettera d-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai medesimi enti di cui al presente comma a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, del medesimo decreto»;
c) dopo la lettera d-bis, è inserita la seguente:
«d-ter) dai soggetti che svolgono attività di servizi socio-sanitari e assistenziali, ivi incluse le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo per anziani, in forma pubblica o convenzionata, con riferimento agli immobili detenuti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o locazione rientranti nella categoria B/2 e D/4»;
d) alla lettera e), dopo le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.» è inserito il seguente periodo: «Qualora gli enti sportivi dilettantistici assumano la qualifica di enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo»;
c) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero;
e-ter) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2;
e-quater) dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
e-quinquies) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
e-sexies) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli enti territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative.»;
20) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita.
10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30 mesi”.»;
21) al comma 13-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.»;
22) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:
«13-quater. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
13-quinquies. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a trenta giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio limitatamente alla singola irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14.»;
23) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio»;
24) dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:
«15-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro, nonché ai funzionari degli uffici tecnici dei comuni.»;
25) dopo il comma 16-quater inserire il seguente:
«16-quinquies. Ai fini della attribuzione dei benefici di cui al presente articolo la potenza degli impianti fotovoltaici viene determinata con le medesime modalità con le quali viene determinata ai fini del calcolo della potenza in immissione ai fini della connessione.».
2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: «negli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023»;
2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.»;
3) al comma 2, alla lettera f), dopo le parole: «di cui al comma 8» sono aggiunte le seguenti: «e 8.1».
4) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) interventi relativi a “sistemazione a verde”, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
f-ter) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.»;
5) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.»;
3. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
«m) promuovere e supportare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico-privato mediante l'apertura di sportelli informativi provinciali, gestiti da società a partecipazione pubblica, per attività di assistenza, formazione e informazione territoriale ai comuni e ai singoli cittadini negli interventi in materia di efficienza energetica»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «4 milioni di euro».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.088. Terzoni, Sut, Maraia, Daga, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di Ecobonus e Superbonus)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché del decreto ministeriale 11 marzo 2008, del decreto ministeriale 6 agosto 2009 e del decreto ministeriale 26 gennaio 2010 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio ovvero il conseguimento della classe energetica più alta per gli edifici già in classe A3, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) dell'intero edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da calcolare in forma “convenzionale” ante e post intervento, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 6 agosto 2020 cosiddetto “Requisiti tecnici”, Allegato “A”, punto 12, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;
c) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
d) dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
«3-ter. La lettera i) dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
“i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”.
3-quater. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due).»;
e) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
f) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ovvero ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»;
g) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
h) dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:
«4-quinquies. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.
4-sexies. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-bis, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.
4-septies. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.».
i) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
j) al comma 8, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
k) il comma 8-bis è abrogato;
l) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari», aggiungere le seguenti: «anche non residenziali»;
3) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, alle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo»;
4) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:
«d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni».
m) dopo il comma 13-ter aggiungere il seguente:
«13-quater. Negli edifici condominiali gli interventi locali e di riparazione con finalità di riduzione del rischio sismico e di sicurezza statica potranno anche essere posti all'interno di un progetto generale, esteso all'intero condominio, per miglioramento o adeguamento sismico, attuabile per fasi successive ciascuna coerente con il progetto generale che dovrà essere depositato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.»;
n) dopo il comma 14-bis aggiungere il seguente:
«14-ter. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.»;
o) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia.»;
p) dopo il comma 16-quater aggiungere il seguente:
«16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:
a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;
b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;
c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.».
33.019. Ciaburro, Caretta.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica.».
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;
e) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. L'articolo 119, commi da 1 a 8, e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.».
f) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati nei centri e nuclei storici non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata;
5-ter. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.».
g) al comma 9, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) le predette disposizioni si applicano altresì agli interventi effettuati su immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti».
h) al medesimo comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) dagli istituti pubblici di assistenza e beneficenza costituiti con regio decreto n. 2841 del 1923.».
i) dopo il comma 13-ter, è inserito il seguente:
«13-quater. Al fine di realizzare gli interventi antisismici previsti dai cosiddetti Superbonus, Sismabonus e Ecobonus di cui all'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli interventi che comportano l'esecuzione di opere strutturali, sono realizzabili con l'utilizzo della SCIA senza l'attestazione dello stato legittimo. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della SCIA;
b) interventi realizzati in difformità dalla SCIA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.».
2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti all'imposta, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi elencati al comma 2, lettere b), c), d) e f), nonché per gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto.».
b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)», con le seguenti: «lettere a), b), e d)»
c) dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
«7-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i soggetti pubblici che possiedono immobili o unità immobiliari ad uso abitativo, ovvero che non hanno ceduto il patrimonio immobiliare ad un ente gestore».
33.0150. Nardi, Benamati, Pezzopane, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
(Parte ammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023.».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
33.022. Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2023» è aggiunto il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».
2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.051. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana esercenti attività di imprese turistiche)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;»;
dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero;
e-ter) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2;
e-quater) dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79»;
b) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:
«10-ter. Il limite di spesa ammesso alle detrazione di cui al presente articolo, e previsto per le singole camere, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui alle lettere da e-bis) a e-quater) del comma 9.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 16;
33.093. Villarosa.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Riqualificazione energetica e antisismica degli edifici turistico ricettivi e degli stabilimenti termali)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività».
2. Ai fini di cui all'articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo la superficie totale calpestabile per la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
33.02. Sodano.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Proroga della cessione del credito d'imposta per eco-bonus e sisma-bonus)
1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
*33.021. Caretta, Ciaburro.
*33.050. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Semplificazioni per gli interventi di efficientamento energetico)
1. La realizzazione degli interventi di isolamento termico degli edifici, eseguita nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici» attuativo dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e con soluzioni che comportino occupazione di suolo pubblico, anche in forma aggettante, avviene a titolo gratuito.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico viene automaticamente concessa contestualmente al rilascio del permesso di costruire o al deposito della SCIA o della CILA. A tal fine il richiedente deve asseverare che l'intervento non pregiudica la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e venga assicurata l'accessibilità e la percorribilità dello spazio pubblico, nel rispetto degli articoli di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. L'asseverazione deve garantire altresì la fattibilità dell'intervento rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi. Restano ferme le diverse disposizioni regionali e locali che contengano norme di maggior favore.
**33.09. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
**33.018. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
**33.085. Maraia.
**33.096. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
**33.064. Marco Di Maio, Fregolent.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2021 e 2022»;
b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione al presente articolo, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 tali da assicurare minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, 950 milioni di euro per l'anno 2024 e 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
33.0106. Cattaneo, Elvira Savino, Squeri, Barelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Sismabonus acquisti per i piani attuativi)
1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le detrazioni di cui al presente comma spettano anche all'acquirente delle unità immobiliari realizzate mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici eseguite in attuazione di piani urbanistici attuativi e di recupero, approvati in data antecedente al 1° gennaio 2017, anche qualora la demolizione sia stata eseguita precedentemente a tale data, purché l'intervento di ricostruzione sia realizzato in base ad un titolo edilizio rilasciato successivamente alla predetta data e sempre che sia possibile accertare la preesistente consistenza degli edifici demoliti.».
33.020. Caretta, Ciaburro.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di infrastrutture per il servizio di ricarica)
1. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure dovranno sottostare all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettuerà la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, rilascerà un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione.».
*33.013. Ungaro, Marco Di Maio, Fregolent.
*33.030. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*33.042. Gagliardi.
*33.044. Rotelli, Lucaselli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*33.0112. Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tema di manomissione e l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica)
1. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'Ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica unitamente a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Ai fini di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 al termine del quale l'ente adotta entro e non oltre 15 giorni l'autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica con una durata minima di 10 anni nonché un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione.».
33.0101. Chiazzese.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione per interventi di efficienza energetica della pubblica amministrazione)
1. Il servizio di prestazione energetica per edifici pubblici consiste nella prestazione materiale, nell'utilità o nel vantaggio derivante dall'uso dell'energia abbinato a tecnologie che si esplica nella fornitura e posa in opera di prodotti, di componenti e di sistemi per l'edificio, nella gestione, nella manutenzione e nel controllo finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio stesso e all'ottenimento di risparmi energetici primari verificabili e misurabili. Il servizio è regolato sulla base di un contratto di prestazione energetica per edifici (EPC), le cui prestazioni non sono separabili. Fa parte del servizio di cui al presente comma anche l'eventuale fornitura dei vettori energetici.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e, in particolare, per l'aggiudicazione del servizio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato «codice», che disciplinano l'appalto di servizi nei settori ordinari. In ogni caso non si applica l'articolo 28 del codice.
3. La progettazione del servizio di cui al comma 1 è articolata su un unico livello. Il progetto deve contenere, oltre agli elementi previsti all'articolo 23, comma 15, del codice, anche gli elementi previsti all'articolo 23, comma 5, del codice. Il progetto di fattibilità deve essere inoltre corredato della diagnosi energetica riferita alla prestazione riguardante i lavori di riqualificazione energetica degli edifici su cui incide il servizio.
4. Qualora la progettazione unica sia oggetto di procedura di gara è ammessa la partecipazione del progettista aggiudicatario alla procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dell'EPC, con esclusione del diritto di prelazione e a condizione che la stazione appaltante adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla sua partecipazione.
5. La procedura di affidamento della progettazione del servizio di cui al comma 1 può prevedere che la copertura economica della spesa relativa al progetto sia a carico dell'aggiudicatario dell'EPC. In tal caso, il servizio di cui al comma 1 deve essere affidato entro i termini indicati nella documentazione di gara per la progettazione. Ove l'amministrazione non proceda all'affidamento del servizio di cui al comma 1 nei predetti termini deve procedere alla corresponsione all'aggiudicatario dell'importo previsto in sede di sottoscrizione del contratto.
6. Nella redazione dei documenti posti a base di gara, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a conformarsi alle indicazioni fornite dalle linee guida dell'Ente nazionale per le energie alternative per gli EPC emanate dal Ministero dello sviluppo economico.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente all'EPC, come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
8. L'EPC deve contenere tutti i requisiti previsti dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché dai criteri ambientali minimi vigenti alla data di indizione della procedura di gara.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il servizio di prestazione energetica per gli edifici pubblici può essere affidato anche attraverso il ricorso al partenariato pubblico privato, qualora sia previsto un investimento iniziale e ricorrano i presupposti della corretta allocazione dei rischi tra le parti. In particolare, conformemente alla disciplina dell'Eurostat, il rischio operativo deve essere allocato in capo al concessionario, considerando sufficiente per la qualificazione del rischio operativo la presenza congiunta a carico del concessionario:
a) del rischio di costruzione e installazione, inteso quale investimento nella riqualificazione energetica dell'edificio o degli edifici a carico del concessionario;
b) del rischio di manutenzione e riparazione consistente nella gestione del servizio comprensiva degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria programmata;
c) del rischio di obsolescenza tecnica e tecnologica.
10. È ammesso il contributo pubblico nella forma di partecipazione economica alla spesa di riqualificazione energetica degli edifici nella misura e con le modalità indicate dall'articolo 180, comma 6, del codice. In tal caso il contributo pubblico deve essere recuperato attraverso il risparmio di energia primaria garantito dal contratto di concessione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
11. Il canone verso il fornitore è commisurato al livello di prestazione energetica raggiunta.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168 del codice, la durata della concessione, comprensiva di eventuali proroghe contrattuali, non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero dell'investimento.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente all'EPC per edifici, così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
14. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «anche avvalendosi» sono inserite le seguenti: «dell'Agenzia del demanio o»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Agenzia del demanio o dalle strutture operative dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, ove occorra, in avvalimento e con il supporto delle amministrazioni interessate, tenendo conto della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che riguardano il medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi.»;
15. Il decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, continua ad applicarsi nelle parti non incompatibili con le disposizioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificate al comma 14.
33.091. Davide Crippa, Sut.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Ulteriori misure in materia di rigenerazione urbana)
1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno degli immobili abbandonati nel relativo territorio i comuni adottano regolamenti destinati a riqualificare e recuperare tali immobili. Sono considerati abbandonati: i beni inutilizzati e/o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino in uno stato di abbandono e/o di degrado; i beni che possano concretamente determinare danni per l'ambiente, pericoli per la pubblica o privata incolumità, preoccupazioni per le testimonianze culturali e storiche; i beni che possano essere possibile occasione per attività e comportamenti illeciti; i beni privi di allacciamenti ai pubblici servizi da oltre 15 anni; i beni in qualunque modo abbandonati e/o inutilizzati e quindi non più rispondenti ad alcuna funzione sociale e/o che possano ledere l'interesse generale così come disciplinato dalla nostra Costituzione repubblicana, nonché dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. L'individuazione dei beni immobili, terreni o aree di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino nello stato di cui all'articolo 1, potrà avvenire sia d'ufficio che su segnalazione della comunità interessata. I beni individuati, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, verranno inseriti in apposito elenco.
3. In seguito all'individuazione e mappatura dei beni di cui al comma 1, il sindaco tramite apposita ordinanza ai sensi degli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 notificata con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per i casi di rifiuto della notifica e/o irreperibilità, intima ai relativi proprietari e/o aventi diritto sui beni, di adottare tutti i provvedimenti necessari: ad eliminare eventuali condizioni di pericolo e alla messa in sicurezza; ad eliminare le condizioni antigieniche; al ripristino delle condizioni di decoro di tutti i beni fatiscenti ed in stato di abbandono e/o inutilizzo presenti nel territorio; al perseguimento della «funzione sociale». Tali attività dovranno concludersi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica dell'atto. Il termine di 90 (novanta) giorni potrà essere prorogato di ulteriori 120 giorni, su richiesta degli interessati, al fine di poter ripristinare la funzione sociale del bene.
4. Qualora i beni di cui all'articolo 2 siano gravati da diritti reali di garanzia quali ipoteca volontaria o giudiziale, i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo saranno notificati anche ai titolari di detti diritti affinché si sostituiscano al proprietario inadempiente nel dovere di assicurare la funzione sociale del bene di cui si tratta.
5. Entro giorni 90 (novanta), decorrenti dalla notifica dell'atto, i proprietari e/o aventi diritto hanno facoltà di presentare le proprie deduzioni. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 salvo proroghe, senza che sia stato adempiuto a quanto intimato dall'amministrazione, il comune avrà la facoltà di acquisire al patrimonio del comune tali beni ovvero di destinarli a finalità socialmente rilevanti. La dichiarazione di acquisizione o di destinazione sociale avverrà mediante deliberazione del consiglio comunale, successivamente trascritta nei pubblici registri ove previsto. Sugli immobili così individuati possono essere realizzati gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 su iniziativa del comune o dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
6. Medesima procedura è attivabile su singoli beni anche nelle more della mappatura complessiva degli stessi.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
33.0100. Pella.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)
1. All'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160».
*33.031. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*33.045. Lucaselli.
*33.0111. Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema)
1. Su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.
33.090. Davide Crippa, Sut.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Fondo per il risparmio idrico e incentivo per l'installazione di mini depuratori di acque reflue)
1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transazione ecologica, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 1, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di installazione di impianti di depurazione delle acque reflue domestiche o di laboratori artigianali su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
3. Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per la fornitura e la posa in opera di impianti di impianti di depurazione, in ottemperanza alle norme del decreto legislativo 152 del 2006, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
4. Il bonus idrico di cui al comma 2 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.04. Sodano.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Potenziamento dei controlli ambientali)
1. L'articolo 17 della legge 28 giugno 2016, n. 132, è abrogato.
2. All'articolo 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 132 del 2017, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle regioni, quali le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali enti. Le province autonome di Trento e di Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».
33.047. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
ART. 34.
Sopprimerlo.
34.26. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 34.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3- quinquies e 3-sexies sono sostituiti dai seguenti:
«3-bis. Decorsi senza esito 90 giorni dalla presentazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di cui al comma 3-ter, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), ed e), può procedere con l'esercizio delle operazioni di recupero.
3-ter. Il Ministero per la transizione ecologica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) nonché per l'applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi. Tale indirizzo prevede, in particolare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti.
3-quater. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti effettuano, entro i successivi 60 giorni, il controllo del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati del comma 2 conformemente all'indirizzo di orientamento di cui al comma 3- ter. Qualora accertino il loro mancato rispetto, trasmettono alla regione competente richiesta motivata di divieto di inizio o di proseguo delle attività. La regione competente, con provvedimento motivato provvede, verificato il mancato rispetto delle condizioni o dei criteri dettagliati, a vietare l'inizio o il proseguo delle attività in questione, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi al rispetto di tali condizioni e criteri dettagliati, nei modi e nei tempi indicati dalla Regione.».
*34.3. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*34.4. Gadda, Marco Di Maio.
*34.9. Benvenuto, Lucchini, Golinelli, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*34.14. Gagliardi.
*34.15. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*34.18. Zucconi.
*34.29. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Tartaglione, Ferraioli, Milanato, Cattaneo, Casino, Sarro, D'Attis.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato l-quinquies sono considerati urbani solo fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, come anche riportato nella lettera b-quinquies) del comma 1 dell'articolo 183»;
b) al 3 comma, lettere c), d), e) ed f), eliminare, ovunque ricorrano, le parole: se diversi da quelli di cui al comma 2.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuove norme in tema di classificazione e cessazione della qualifica di rifiuto.
**34.1. Fregolent, Marco Di Maio.
**34.12. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera a);
b) alla lettera b), dopo le parole: al comma 3-ter aggiungere le seguenti: , primo periodo, sono soppresse le parole: «nonché alle condizioni di cui al comma 1».
34.6. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Al comma 1, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:
a) i commi da 3-bis a 3-sexies sono soppressi;
b) al comma 3-septies il quarto periodo è soppresso.
*34.8. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*34.28. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
34.5. Suriano.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Equiparazione del biodigestato)
1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli, di contribuire ad una riduzione dell'uso di fertilizzanti di sintesi e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.»;
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;
b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;
c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.»
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.
*34.01. Prisco, Foti, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*34.02. Gadda, Marco Di Maio.
*34.04. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*34.08. Nevi, D'Attis, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*34.012. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
ART. 35.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 184:
1) al comma 2, dopo le parole: «Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)» sono aggiunte le seguenti: «e i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti considerati simili per natura e composizione a quelli domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, sono considerati rifiuti urbani solo per fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, per il riciclaggio e per l'applicazione delle relative norme di calcolo, in conformità all'articolo 183 comma 1 lettera b-quinquies)»;
2) al comma 3, le lettere c), d), e), f) sono soppresse;.
35.88. Maraia.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole: «Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)» è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies sono considerati urbani solo fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, come anche riportato nel punto b-quinquies dell'articolo 183».
2) al comma 3, lettere c), d), e) ed f), le parole: «se diversi da quelli di cui al comma 2» sono soppresse;.
35.22. Eva Lorenzoni, Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.
Al comma 1, lettera b), numero 1), alle parole: ceneri vulcaniche premettere le seguenti: le ceneri da combustione di biomasse vergini.
35.108. Zucconi, Foti.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento quali raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione relativa all'effettuazione delle operazioni di cui ai punti D13, D14 o D15 dell'allegato B alla parte IV del presente decreto, resa ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto che esegue le operazioni intermedie di smaltimento e da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole «dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti» sono soppresse.
*35.27. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*35.99. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 188, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale attestazione sarà disciplinata con i tempi e le modalità stabilite nell'ambito della istituzione del Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis».
35.24. Bordonali, Golinelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) all'articolo 190, comma 4, le parole «i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative» sono sostituite dalle seguenti: «analoghe evidenze documentali o gestionali».
*35.7. Braga.
*35.29. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*35.37. Gagliardi.
*35.50. Zucconi.
*35.80. Deiana.
*35.100. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*35.102. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Milanato, Casino, Sarro, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) all'articolo 198, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:
«g-bis) le modalità mediante le quali assicurano e svolgono le funzioni di controllo del territorio in materia ambientale, attraverso l'utilizzo delle somme devolute agli stessi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto.».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti:
l-bis) all'articolo 262, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «provvede la provincia» sono sostituite con le seguenti: «provvedono i comuni»;
2) le parole «ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune» sono soppresse;
l-ter) all'articolo 263, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «alle province» sono sostituite con le seguenti: «ai comuni»;
2) le parole: «delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni» sono sostituite con le seguenti: «e al potenziamento delle funzioni controllo in materia ambientale, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di tecnologia avanzata quali sistemi di videosorveglianza urbana e di aeromobili a pilotaggio remoto cosiddetti “droni”, al fine di svolgere una più efficace attività di prevenzione»;
l-quater) dopo l'articolo 263, sono inseriti i seguenti:
«Art. 263-bis.
(Istituzione del registro elettronico nazionale)
1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro elettronico nazionale per la raccolta delle informazioni relative al numero e alla tipologia dei controlli effettuati che hanno comportato l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito della violazione dei precetti ambientali di cui al titolo VI della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modalità di impiego di tali somme per le funzioni individuate nel citato decreto, nonché le informazioni relative alle somme pagate in sede amministrative a seguito del procedimento di cui all'articolo 318-quater del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 263-ter.
(Adozione di Linee guida per lo studio e l'implementazione di best practices per la prevenzione dell'illecito ambientale)
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno può adottare, con propri decreti, linee guida per lo studio e l'implementazione di best practices nell'utilizzo di strumenti di tecnologia avanzata per la prevenzione dell'illecito ambientale con particolare riferimento all'abbandono nel suolo di rifiuti. Le linee guida includono elementi e informazioni in ordine ai sistemi di videosorveglianza urbana e di aeromobili a pilotaggio remoto cosiddetti “droni” per supportare i comuni e le province nelle attività di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio, anche in collaborazione con le prefetture, l'Esercito, l'Aeronautica Militare e gli enti civili ENAV ed ENAC.».
35.89. Licatini.
Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
e-bis. All'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta ed il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta il cui modello è emanato con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.».
35.15. Invernizzi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, alla lettera g), numero 2) sostituire le parole: il riutilizzo, con le seguenti: il recupero.
Conseguentemente:
a) al comma 1 sopprimere la lettera h);
b) sopprimere i commi 2 e 3.
35.78. Zolezzi, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
g-bis) all'articolo 208, comma 15, sostituire le parole «almeno sessanta giorni» con le seguenti: «fino a quindici giorni»;
g-ter) al punto 7.z.b) dell'Allegato IV alla parte seconda dopo le parole «di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.», sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.».
*35.5. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*35.12. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*35.31. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*35.55. Marco Di Maio, Fregolent.
*35.71. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*35.92. Maraia.
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:
i-bis) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd-octies) sono inserite le seguenti:
«dd-nonies) deposito cauzionale: la somma in denaro che costituisce una integrazione del prezzo di vendita versata al momento dell'acquisto dell'alimento confezionato con diritto di ripetizione della stessa a garanzia della restituzione dello stesso in maniera idonea per il suo riutilizzo o riciclaggio;
dd-decies) commissione di gestione: la quota in denaro che viene riconosciuta all'esercente a ristoro dei maggiori costi di gestione per la partecipazione al sistema di deposito;
dd-undecies) alimenti: qualsiasi sostanza o prodotto così come definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;»;
i-ter) l'articolo 219-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 219-bis.
(Sistemi di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggio)
1. Conformemente alla gerarchia dei rifiuti, al fine costituire una filiera per il deposito cauzionale degli imballaggi in vetro plastica e metallo contenenti liquidi a fini alimentari e allo scopo di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso una economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale, ovvero in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione.
2. Il Ministero della transizione ecologica ai sensi e nelle modalità di cui all'articolo 221-bis del presente decreto provvede a riconoscere i soggetti che intendono attivare il sistema di deposito cauzionale di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1 nonché le sanzioni da applicare nel caso di mancato adempimento agli obblighi derivanti dall'applicazione del sistema di deposito cauzionale.
4. Nel rispetto dei valori stabiliti con il decreto di cui al comma 3, il sistema autonomo sia in forma individuale che in forma collettiva determina annualmente l'ammontare della quota del deposito cauzionale da restituire ai consumatori, l'ammontare della commissione di gestione da versare al venditore commisurata agli imballaggi raccolti ed avviati al recupero, istituisce appositi marchi da apporre sull'etichetta dell'imballaggio. L'elenco dei marchi da apporre sull'etichetta, l'importo della cauzione e la commissione di gestione vengono trasmessi al Ministero della transizione ecologica entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Ministero della transizione ecologica valuta la congruità dei valori stabiliti e se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico.
5. La quota del deposito cauzionale da restituire al consumatore, deve essere indicata nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi.
6. I titolari di punti di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi ove avvenga somministrazione o distribuzione di alimenti di cui al comma 1, anche nell'ambito di eventi e manifestazioni, provvedono alla raccolta degli imballaggi restituiti dai consumatori versando ai medesimi la quota della cauzione nelle modalità e nella misura stabilita ai sensi dei commi 3 e 4.
7. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati sottoposti a cauzione di norma negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, o in altro punto di vendita che distribuisce analogo prodotto, ricevendo in cambio la cauzione versata o a scelta del consumatore stesso, un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente.
8. Al fine di favorire la raccolta di cui al comma 5, i rivenditori di alimenti disciplinati dalla presente legge possono installare di propria iniziativa, o su richiesta del consorzio costituito ai sensi del presente articolo all'interno di spazi a loro disposizione sistemi automatici per la separazione dei vari contenitori, secondo la distinzione in materiali e colori degli stessi, e sono tenuti ad applicare una cauzione uguale per ogni tipo di contenitore al fine di evitare scelte preferenziali tra diversi tipi di contenitore in ragione del diverso importo di cauzione.».
35.94. Penna, Vignaroli, Maraia, Buffagni, Deiana, Licatini, Papiro, Grillo, Vianello, Grippa, Nappi, Villani, Martinciglio.
Dopo la lettera l), inserire la seguente:
l-bis) l'articolo 234 è sostituito dal seguente:
«Articolo 234.
(Gestione fine vita di beni e manufatti realizzati con materiali plastici ovvero polimeri)
1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire le operazioni di raccolta, di trasporto, trattamento e recupero ovvero smaltimento, di rifiuti derivanti da beni e manufatti realizzati con materiali plastici o polimeri, compresi i rifiuti urbani ingombranti e i rifiuti provenienti dalle plastiche monouso, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, 228 e 231, i produttori costituiscono appositi sistemi collettivi ovvero individuali di gestione, con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, operanti secondo i principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel rispetto del principio di libera concorrenza, secondo i principi di cui agli articoli 178-ter e 237, del presente decreto legislativo, con statuto conforme allo schema tipo approvato dal Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
2. Ai sistemi di cui al presente articolo partecipano: a) i produttori e gli importatori di polimeri, compresi i produttori e gli importatori di materie prime; b) i distributori e le loro reti commerciali; c) previo accordo con i soggetti di cui alla lettere a) e b): le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti in materiale plastico; i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di materiali plastici o polimeri.
3. I sistemi adottati, nell'attività di gestione, sono tenuti a garantire l'equilibrio di bilancio derivante dai seguenti strumenti finanziari: a) contributo ambientale; b) quote dei soggetti partecipanti; c) gestione patrimoniale del fondo consortile ovvero delle giacenze; d) eventuali proventi delle cessioni; e) eventuali depositi cauzionali.
4. Tutti i sistemi di gestione adottati conseguono obiettivi minimi di riciclaggio fissati su una percentuale in peso del totale dei beni e manufatti realizzati con materiali plastici o polimeri, immessi sul mercato nell'anno solare precedente dai partecipanti a ciascun sistema. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio che ogni cinque anni aggiorna, ovvero integra, con apposito decreto, ai sensi della normativa europea, e, in caso di mancato raggiungimento di detti obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio. Ai fini della determinazione degli obiettivi di riciclaggio, il detentore di rifiuti di beni o manufatti realizzati con materiali plastici o polimeri può cedere gli stessi ad imprese di altro Stato membro della Unione europea, comunicando a ISPRA la tipologia e le quantità di tali rifiuti che vengono ceduti.
5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità di funzionamento dei sistemi di gestione, secondo i principi di cui al presente decreto legislativo.
6. Sono fatti salvi i Consorzi o sistemi collettivi già istituiti per legge, ovvero riconosciuti ai sensi della previgente normativa, che mantengono l'attuale regime fino all'adeguamento alla nuova disciplina entro il 5 gennaio 2023. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 35, commi 12 e 13, della legge n. 164 del 2014 di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014».
35.95. Deiana.
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
l-bis) all'allegato C – Operazioni di recupero, capoverso «R3», dopo le parole: «comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche» sono inserite le seguenti: «e trasformazioni fisiche basate sull'utilizzo di energia elettromagnetica alla frequenza delle microonde;».
*35.35. Pezzopane.
*35.43. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*35.66. Timbro, Fornaro.
*35.68. Lupi.
*35.110. Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto.
*35.114. Donno.
Sopprimere i commi 2 e 3.
**35.2. Benedetti, Sarli, Cunial, Vizzini.
**35.65. Timbro, Fornaro.
**35.67. Suriano.
**35.83. Zolezzi, Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
35.109. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 2, sopprimere gli ultimi due periodi.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.
35.107. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Ferraioli, Paolo Russo, Casino.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
«14. Per finalità di tutela ambientale le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 50 per cento del totale. Sono esentati dalle disposizioni del seguente comma gli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza e i veicoli militari. Le procedure di acquisto di due o più pneumatici di ricambio sono nulle se non viene riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti almeno il 50 per cento del numero complessivo di pneumatici da acquistare previsto dalla procedura».
35.1. Benamati.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «, fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse.
35.16. Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, trascinati dai fiumi o spiaggiati dalle mareggiate, dalle lagheggiate, dalle piene o da altre cause comunque naturali e depositati naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sul lido del mare, a seguito delle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), non rientrano nel campo di applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, ai sensi del comma 1, lettera f), del presente articolo e possono essere trasportati e gestiti in siti diversi, anche ai fini del riutilizzo, della produzione di energia o dell'estrazione di materia derivante da tali prodotti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio possono individuare criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al primo periodo».
35.19. Andreuzza, Formentini, Molinari, Di Muro, Manzato, Badole, Bazzaro, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Bitonci, Boldi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Cecchetti, Colla, Covolo, Ferrari, Fiorini, Fogliani, Foscolo, Giaccone, Giacometti, Gobbato, Golinelli, Gusmeroli, Iezzi, Lucchini, Patassini, Patelli, Pretto, Ribolla, Tarantino, Tateo, Vallotto, Zordan.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 199, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera r-ter) è aggiunta la seguente:
«r-quater) l'analisi dei flussi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione. Per i rifiuti contenenti amianto, devono essere previste idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, onde evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di detti rifiuti. Inoltre, al fine di massimizzare il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della transizione ecologica aggiorna i criteri minimi ambientali settoriali definendo anche criteri premianti per le imprese che utilizzano detti materiali nel rispetto di protocolli tecnici definiti da ISPRA e l'Istituto Superiore di Sanità.».
35.64. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 199, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera r-ter) è aggiunta la seguente:
«r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, onde evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di detti rifiuti.».
35.63. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Misure di semplificazione e promozione dell'economia circolare nel settore foresta-legno)
1. Al fine di promuovere misure di semplificazione e promozione dell'economia circolare nel settore foresta-legno, attesa la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, dopo il comma 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:
«4-quinquies.1. Gli accordi di foresta sono riconosciuti e promossi, su tutto il territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di impresa in ambito forestale al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione ed erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 comprendono due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.
4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvopastorale nonché assicurare al meglio la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:
a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi di rete;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole ed associate, nonché dei terreni di cui al comma 2, lettere g) e h) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 34 del 2018;
c) realizzare interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
d) realizzare interventi e progetti volti allo sviluppo di filiere forestali ed alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano.
e) essere rivolti alla definizione di sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari sia di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in quanto esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tal fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete, come previsto al comma 4-quater.
4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione ed attuazione.».
*35.03. Pezzopane.
*35.012. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*35.015. Marco Di Maio, Fregolent.
*35.017. Maurizio Cattoi, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*35.032. Giacometto, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All'Allegato III, all'indice dei capitoli dell'elenco dell'Allegato D alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'interno del capitolo 02, «rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti» sono inseriti i seguenti codici:
«02 08 – Rifiuti di oli e grassi vegetali ed animali derivanti da attività professionali;
02 08 01 – oli esausti prodotti da attività professionali;
02 08 02 – grassi esausti prodotti da attività professionali;
02 08 03 * – oli e grassi esausti prodotti da attività professionali contaminati con sostanze pericolose».
35.023. Licatini.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Tracciamento satellitare dei rifiuti)
1. Nelle more dell'adozione dei decreti da parte del Ministero della transizione ecologica in materia di adempimenti relativi all'identificazione del trasporto dei rifiuti, i soggetti privati applicano sistemi di tracciamento satellitare per il monitoraggio dei rifiuti.
35.025. Maraia.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Tracciabilità dell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione da fanghi)
1. Al fine di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e il carbonato di defecazione dovranno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (sei mila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi e di carbonato di defecazione da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alle tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione da fanghi.
2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi e carbonati di calcio da defecazione è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.
3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.
4. L'utilizzo agronomico dei gessi e carbonati di calcio da defecazione non può essere effettuato sui terreni che siano territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlato alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite fissato dalla Direttiva nitrati e dalla norma regionale di settore (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) Ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto l'utilizzo in agricoltura dei gessi e carbonati di calcio da defecazione tiene conto del reale fabbisogno delle colture ai sensi dell'Allegato X del decreto ministeriale 5046 del 25 febbraio 2016, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. A tal fine l'utilizzatore predispone il Piano di utilizzazione con il relativo bilancio dell'azoto ai sensi dell'Allegato V parte A del predetto decreto.
5. Il produttore di gesso da defecazione da fanghi e/o carbonato di defecazione da fanghi, prima del trasferimento del correttivo all'utilizzatore finale deve verificare la compatibilità dell'utilizzo dei correttivi sui suoli oggetto di distribuzione tramite relazione agronomica. Al fine di facilitare i controlli, prima del trasferimento del correttivo, inteso quale gesso di defecazione da fanghi e carbonato di defecazione, all'utilizzatore finale, il produttore deve comunicare all'Ente di controllo (Provincia), all'ARPA di competenza e al comune di pertinenza l'inizio dell'attività di consegna del gesso di defecazione e del carbonato di defecazione e l'indirizzo dell'azienda agricola destinataria. Il produttore inoltre darà comunicazione del termine della consegna. Dal 1° gennaio 2022 dovrà essere fornita anche l'indicazione dell'utilizzo di sistemi di tracciabilità con GPS nei mezzi impiegati per la distribuzione per fornitura dati in modalità asincrona.
6. Il personale appartenente all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle prescrizioni riportate in autorizzazione e tenuto a segnalare agli organi di competenza in caso di illecito.
7. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie prerogative di coordinamento, individuano indirizzi per gli enti di governo dell'ambito di cui all'articolo 74 comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di considerare tutti gli aspetti connessi alla produzione e gestione dei gessi e carbonati di calcio da defecazione nell'ambito del ciclo delle acque, per minimizzare la produzione dei fanghi biologici, migliorarne la qualità e favorirne il riutilizzo. In particolare le regioni promuovono il miglioramento alla fonte dei fanghi biologici, contribuendo alla qualità del gesso di defecazione da fanghi e di carbonato di defecazione da fanghi prodotti nell'ambito del servizio idrico integrato, effettuando e rendendo prioritarie le attività di efficientamento e presidio della rete fognaria e dei depuratori.
35.05. Bordonali, Andrea Crippa, Eva Lorenzoni, Dara, Donina, Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
ART. 36.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Gli interventi di lieve entità di cui al successivo comma 4 da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed espressamente indicati nel provvedimento amministrativo di vincolo, sono assoggettati al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente e, ove adottati, nel rispetto di quanto previsto dai Piani di cui all'articolo 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
3-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, si definiscono di lieve entità, poiché non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non prevedono costruzioni edilizie ed altre opere civili e non alterano l'assetto idrogeologico del territorio, se eseguiti secondo le norme regionali attuative degli articoli 1, 7, 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267:
a) pratiche selvicolturali, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e riforestazione;
b) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi di incendio o di dissesto idrogeologico secondo un piano di tagli o strumento equivalente;
c) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate, danneggiate o distrutte da eventi climatici estremi, da fitopatie o da altri fatti dannosi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica che ne consentano la ricostituzione e il miglioramento;
d) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano nei casi previsti all'articolo 7, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ovvero in presenza di piani paesaggistici regionali, o di specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali delMinistero della cultura ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che hanno individuato gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3-quater. Ai boschi compresi nel perimetro degli atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma non puntualmente individuati nel provvedimento amministrativo sono estese le previsioni di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente.
3-quinquies. In caso di trasformazione boschiva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la valutazione dell'eventuale danno ambientale, eseguita in coerenza con le linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C118/01, è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 secondo le procedure previste dal medesimo e si esplicita con il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato, comprendente le relative misure di compensazione forestale secondo le vigenti disposizioni regionali. A tal fine le competenti commissioni sono integrate con idonee professionalità, ferma restando la necessità di assicurare l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche. Gli eventuali procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza assolvono alla verifica del danno ambientale per la trasformazione di aree boscate e comprendono, nel provvedimento finale, la previsione delle opportune misure di compensazione forestale, secondo le vigenti disposizioni regionali.
*36.8. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*36.11. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*36.23. Maurizio Cattoi, Alberto Manca.
*36.28. Giacometto, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo.
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la compatibilità paesaggistica.
36.20. Timbro, Fornaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito delle iniziative contro il rischio idrogeologico assumono priorità gli interventi per la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti, soprattutto nei centri storici, ivi compresa la mappatura dello stato di fatto della rete di smaltimento delle acque meteoriche da parte dei comuni, l'analisi dello stato attuale e l'adozione di soluzioni strutturali per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private.
36.29. Valbusa.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli interventi e le opere di lieve entità realizzati nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto, ove adottati, del Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti casi:
a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.
36.3. Ceccanti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Si considerano ricompresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'Allegato A all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 anche i cavi interrati per il trasporto di energia elettrica.
*36.9. Braga.
*36.26. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di prevenire il verificarsi di eventi in grado di provocare situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubbliche, in ciascuna regione, il Commissario delegato, nominato per coordinare l'attuazione di un'ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può anche provvedere all'affidamento e alla realizzazione di lavori di competenza di una o più amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, previo accordo con l'ente interessato e utilizzando la disponibilità finanziaria del medesimo, ricorrendo alle facoltà e alle deroghe alle disposizioni normative indicate nella relativa ordinanza di protezione civile e agendo nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, senza utilizzare le risorse finanziarie appostate sulle relative contabilità speciali.
36.21. Sandra Savino, Milanato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
36.6. Enrico Borghi.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi)
1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale, fatte salve le competenze esclusive dello Stato in materia di sottosuolo e delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e delle regioni»;
c) all'articolo 2, comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il periodo seguente: «La tutela viene esercitata dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla Costituzione». ;
d) all'articolo 2, comma 4, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «I beni di proprietà collettiva e i beni costituenti il patrimonio antico dell'ente collettivo sono amministrati dagli enti esponenziali della collettività titolari»;
e) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) i corpi idrici superficiali sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici strettamente funzionali ai medesimi. Sono espressamente esclusi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico»;
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo e non può estendersi al sottosuolo e al patrimonio indisponibile delle regioni. Fatte salve le ipotesi di espropriabilità di cui al comma 3, l'utilizzabilità del demanio civico può essere limitata temporaneamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità necessarie alla ricerca, la captazione, la canalizzazione, la tutela e la salvaguardia dei giacimenti minerari, di acque minerali e termali»;
f) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le autorizzazioni per il cambio di destinazione d'uso, per le permute, per lo scioglimento delle promiscuità e la risoluzione dell'esercizio degli usi in re aliena e per la alienazione dei terreni, previa sclassificazione degli stessi, sono rilasciate dalle regioni, previo parere dei competenti organi territoriali del Ministero dei beni culturali, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332».
36.027. Nevi, Spena, Battilocchio, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Modifiche alla legge 16 giugno 1927, n. 1766)
1. Alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:
«Art. 26-bis – 1. In tutti i casi in cui, a seguito di utilizzazioni consolidate, effettuate in violazione della presente legge, ma conformi alle prescrizioni urbanistiche, porzioni di terre gravate da diritti di uso civico abbiano perduto irreversibilmente e per ragioni di pubblico interesse la conformazione fisica e la destinazione agro-silvo-pastorale da almeno trenta anni – ovvero anche da minor tempo, ma prima dell'accertamento di cui all'articolo 1 della presente legge, relativo a terreni catastalmente individuati, la regione, su richiesta motivata del comune interessato, valutata la sussistenza dei presupposti sopra indicati, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dispone la sclassificazione o, in caso di terreni di proprietà privata, la cessazione dei diritti di uso civico su tali porzioni di terreni, con effetto dalla data della trasformazione, ovvero se precedenti dalla data degli atti ad essa preordinati. L'indennità da riconoscere alle collettività titolari dei diritti di uso civico sarà determinata in base ai Valori Agricoli Medi, pubblicati sul BUR, dei terreni ricadenti all'interno del comune.
2. In conseguenza del provvedimento di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico, per tutti gli atti civili e amministrativi che abbiano avuto ad oggetto tali porzioni di terreno e le relative accessioni, compiuti successivamente alla data di efficacia della sdemanializzazione o della cessazione dei diritti di uso civico, non trova applicazione il regime dei beni collettivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168.
3. Restano comunque salvi i provvedimenti di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico già adottati in forza di altre disposizioni».
36.030. Battilocchio, Spena.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure in materia di dragaggi)
1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità compente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale, ARPA, territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.
3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interramento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.
4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.
5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016.
6. All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure dovute ad attività estrattive storiche».
36.08. Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, Patassini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Zoffili.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Istituzione dei parchi nazionali geominerari)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:
a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;
b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;
c) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001.
2. Agli enti parco di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
3. Al fine di potenziare la gestione ed il funzionamento dei parchi geominerari di cui al comma 1 sono destinati un milione di euro anni a decorrere dall'anno 2021.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.01. Sani.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione per la realizzazione dei piani regionali di rimboschimento)
1. Ai fini della realizzazione di interventi di forestazione ed imboschimento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché il sostegno alla manutenzione delle stesse, dedicati al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, alle regioni è riconosciuto il contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023 per la realizzazione dei suddetti interventi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.020. Bubisutti, Moschioni, Panizzut, Loss, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Semplificazione in materia di prelievo venatorio)
1. All'articolo 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni provvedono a eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale in correlazione alle variazioni degli indici di densità venatoria minima relativa a ogni ambito territoriale di caccia».
36.014. Liuni, Viviani, Foscolo, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)
1. Per sostenere gli interventi della regione Calabria atti a prevenire e mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e contenere i danni causati da questi fenomeni, le somme iscritte sul capitolo 74449/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
36.031. Occhiuto, Cannizzaro.
ART. 37.
Al comma 1 sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) sopprimere la lettera b);
b) alla lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e 4);
c) sopprimere la lettera e);
d) alla lettera f), sopprimere il numero 3).
37.38. Vianello, Maraia, Zolezzi, D'Ippolito, Deiana, Licatini, Varrica, Di Lauro, Traversi, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 7-bis), apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: In tal caso è necessario inserire le seguenti: effettuare un'analisi di rischio atta a.
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora la bonifica della falda non fosse portata a termine nei tempi e modi previsti e autorizzati, il soggetto inadempiente risulterà responsabile del reato di omessa bonifica di all'articolo 452-terdecies del codice penale.
37.27. Suriano.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
2-bis) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono prevedere che le attività di campionamento e analisi in capo all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente possano essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati, garantendo al tal fine che l'Agenzia ne verifichi gli standard qualitativi attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la qualità dei risultati.»;
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) all'articolo 242-bis, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attività di campionamento e analisi in capo all'ARPA territorialmente competente possono essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati di cui all'articolo 242, comma 12.»;
b) al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
1) al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i progetti attuativi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e del Programma nazionale di gestione dei rifiuti,;
2) dopo il numero 1), inserire il seguente: 1-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: «o qualora l'installazione comporti», sono sostituite dalle seguenti: «, interventi e opere che comportano»;
c) al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), inserire il seguente: 1-bis) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le attività di campionamento e analisi in capo all'ARPA territorialmente competente possono essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati di cui all'articolo 242, comma 12, del presente decreto.»;
d) dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis) Per l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di riconversione dei siti industriali dismessi, possono essere stipulati, anche su proposta di soggetti privati, gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per la determinazione di tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento.
*37.11. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*37.42. Cortelazzo, Tartaglione.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:
3-bis) Dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale e/o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del presente decreto, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte ai valori di fondo».
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) alla lettera c), numero 5), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: È fatta comunque salva la facoltà dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte al fondo.
b) alla lettera h), numero 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa) con le seguenti: Ministero della transizione ecologica e sostituire le parole Sistema nazionale con la seguente: Ministero.
c) alla lettera h), numero 9), secondo periodo, sostituire le parole: Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa) con le seguenti: Ministero della transizione ecologica.
37.9. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
37.28. Suriano.
Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora tali cicli produttivi non siano in grado di beneficiare per scopi produttivi dei livelli di concentrazione dei contaminanti disciolti nelle acque emunte utilizzabili tal quale,.
37.12. Dara, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) All'articolo 250, comma 1, dopo le parole: «individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica» sono inserite le seguenti: «entro il termine di trenta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso.»
37.40. Maraia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione secondaria, al pari dei suoli contaminati, e come tali devono essere trattate nell'ambito dei procedimenti di bonifica utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente».
37.3. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:
Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione per l'accesso del personale e la gestione operativa del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente)
1. Al fine di garantire la semplificazione delle procedure di accesso e gestire in modo adeguato e funzionale alle specifiche esigenze operative il relativo personale, i dirigenti e gli operatori, con laurea nelle discipline afferenti alle professioni sanitarie, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, anche se iscritti ai rispettivi ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, sono inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
2. Il ruolo sanitario viene mantenuto ad esaurimento esclusivamente per i dirigenti e per gli operatori già inquadrati nel ruolo medesimo dei rispettivi contratti collettivi nazionali.
Art. 37-ter.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
1. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,» sono aggiunte le seguenti: «al personale, dirigenziale e no, delle Agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132», nonché dopo le parole «presso diversi enti e istituzioni di ricerca» sono aggiunte le seguenti «o presso enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente».
Art. 37-quater.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 563: le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto» sono sostituite dalla seguente: «previste»; le parole «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti «2021-2023»; le parole «nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie» sono sostituite dalle seguenti: «fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio»;
b) al comma 564, le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche».
Art. 37-quinquies.
(Interpretazione autentica dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 502)
1. Il comma 11 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 502, è applicato, fin dalla sua entrata in vigore, anche agli incarichi direttoriali, comunque denominati, espletati presso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, istituite ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il periodo di lavoro svolto per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 1 è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza nonché dell'anzianità di servizio quale lavoro dipendente.
Art. 37-sexies.
(Destinazione dei proventi delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006)
1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da enti dipendenti dalle regioni, quali le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali enti. Le province autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.
37.012. Gagliardi.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione per l'accesso del personale e la gestione operativa del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente)
1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, garantire la semplificazione delle procedure di accesso e gestire in modo adeguato e funzionale alle specifiche esigenze operative il relativo personale, i dirigenti e gli operatori, con laurea nelle discipline afferenti alle professioni sanitarie, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, anche se iscritti ai rispettivi Ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, sono inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
2. Il ruolo sanitario viene mantenuto ad esaurimento esclusivamente per i dirigenti e per gli operatori già inquadrati nel ruolo medesimo dei rispettivi contratti collettivi nazionali.
*37.04. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*37.010. Patassini.
*37.011. Gagliardi.
*37.024. Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Destinazione dei proventi delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006)
1. Al fine di rafforzarne la capacità operativa, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da enti dipendenti dalle regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali enti. Le province autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizione del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.
37.026. Braga, Pezzopane, Rotta, Vignaroli, Patassini, Muroni.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
1. Le funzioni e le attività del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono estese su richiesta delle singole regioni o del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei Siti contaminati d'Interesse Regionale (S.I.R.), dei Siti d'Interesse Nazionale (S.I.N.) nonché dei siti orfani o di altre situazioni di risanamento ambientale. Sulla base di specifiche intese da realizzarsi fra lo Stato e le regioni è messo a punto un elenco dei siti con priorità d'intervento che saranno oggetto di risanamento del Commissario Unico.
2. Al Commissario Unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 è posta in capo la competenza dei procedimenti amministrativi da attuare, attraverso quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, anche avvalendosi dell'Unità Tecnico Amministrativa (U.T.A.) della Presidenza del Consiglio dei ministri con sede a Napoli.
3. Il Commissario Unico si avvale ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 di un reparto dell'Arma dei Carabinieri a questo scopo costituito presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (C.U.F.A.) Carabinieri, da regolamentarsi con successivo provvedimento normativo. Il reparto è composto da 15 militari, di cui tre ufficiali, un luogotenente, un maresciallo, tre brigadieri, quattro appuntati e tre carabinieri.
4. Il Commissario Unico può avvalersi fino a un massimo di tre sub-Commissari, ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in relazione al numero e all'importanza dei siti di discariche da risanare affidati, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della transizione ecologica, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo sui provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub-Commissari.
5. È costituito il conto Contabilità speciale del Commissario Unico relativo ai fondi da impiegare per le opere di risanamento da realizzare. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 5
del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono poste a valere su una quota non superiore al 2 per cento annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
37.018. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Semplificazione delle procedure di risanamento aziendale)
1. Possono accedere alle procedure di risanamento, le imprese che al momento della presentazione della domanda, non abbiano presentato richieste di concordato preventivo, prenotativo, né richieste di fallimento o siano state poste in liquidazione, nei due anni precedenti al deposito del ricorso.
2. La domanda per l'omologazione della procedura di risanamento dovrà essere proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, da presentarsi dinanzi al tribunale delle imprese territorialmente competente in relazione alla sede legale dell'impresa.
3. Il piano di risanamento dovrà prevedere la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, compreso il pagamento degli interessi legali per tutto il periodo della eventuale dilazione, e dei creditori chirografari, attraverso il ricorso al finanziamento, nonché il rimborso del finanziamento medesimo nell'arco temporale massimo di sessanta mesi.
4. Il tribunale, entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nomina un giudice relatore, ed uno o più professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, incaricati della verifica della veridicità dei dati aziendali, nonché della fattibilità del piano di risanamento, onerando l'imprenditore del versamento dell'intero compenso dovuto al professionista nominato, da determinarsi sulla base dei parametri stabiliti ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
5. Il professionista designato, di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla nomina, deposita in tribunale una relazione sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'accesso dell'imprenditore alla procedura di risanamento, verificando in particolare che la proiezione dei flussi finanziari derivanti dalla continuità aziendale siano sufficienti a garantire la regolare esecuzione del piano e il rimborso del finanziamento destinato al pagamento dei creditori.
6. Il giudice, acquisita la relazione, fissa apposita udienza in camera di consiglio e previa decisione sulla eventuale opposizione da parte degli interessati, o in assenza delle medesime, provvede ad omologare la procedura di risanamento senza l'espletamento di una procedura di votazione, stante l'integrale soddisfacimento dei creditori.
7. A seguito della omologazione di cui al comma 6, il professionista incaricato dal tribunale svolge le medesime funzioni attribuite al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, ai fini della corretta e regolare esecuzione del piano di risanamento, riferendo tempestivamente al giudice eventuali illeciti o difformità rispetto al piano omologato, che potrebbero comportare l'avvio di un procedimento analogo alle disposizioni di cui all'articolo 173 della legge n. 267 del 1942 e successive modificazioni.
37.07. Lucaselli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione per la riconversione dei sito industriale di Taranto – Accordo di programma)
1. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico dell'area a caldo, il Commissario straordinario di Ilva Spa in amministrazione straordinaria, di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, è incaricato di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità anche in virtù del contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda per la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
2. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui comma 1 è stipulato un accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero per il sud e la coesione territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Commissario straordinario di Ilva Spa in amministrazione straordinaria, il Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, e successive modificazioni e integrazioni, la regione Puglia, la provincia e il comune di Taranto, l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio e Acciaierie d'Italia Spa. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego dei dipendenti di Acciaierie d'Italia Spa e Ilva Spa in amministrazione straordinaria alla data del 1° gennaio 2020.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro per ogni anno dal 2022 al 2027 a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione.
37.020. Vianello.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione per lo sviluppo tecnologico)
1. Al fine di snellire le procedure autorizzative e garantire la piena efficacia delle disposizioni previste in materia di utilizzo di tecnologie innovative di controllo anche in relazione alla necessità di far fronte alle richieste di verifica a valle dell'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19, gli organismi abilitati ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 17 gennaio 2005 per l'effettuazione delle verifiche dei serbatoi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi attraverso il metodo di controllo con le emissioni acustiche sono autorizzati ad effettuare le verifiche anche per i recipienti di cui all'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 senza necessità di ulteriori atti autorizzativi qualora siano rispettati i requisiti tecnici indicati nella procedura operativa definita da INAIL ai sensi di quanto previsto nel suddetto articolo 64-bis, comma 3.
2. Qualora l'organismo abilitato di cui al comma 1 intenda effettuare anche le verifiche di cui all'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 17 gennaio 2005 deve essere non inferiore a cinque milioni di euro.
3. L'organismo abilitato comunica al Ministero dello sviluppo economico e all'INAIL l'avvenuto adeguamento alle previsioni di cui al precedente comma 2 trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.
*37.03. Morgoni.
*37.013. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Estensione ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)
1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo ed incentivare l'imprenditoria giovanile nei territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione della predetta misura è estesa ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.»
37.019. Berti.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure per la prevenzione dell'inquinamento dei suoli)
1. Al fine di prevenire la contaminazione dei suoli attraverso l'utilizzo di taluni correttivi in agricoltura, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», alla colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», al punto 21) «Gesso di defecazione», dopo le parole: «solfato di calcio.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Non sono ammessi fanghi di depurazione».
b) all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», alla colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», al punto 22) «Carbonato di calcio di defecazione», dopo le parole: «anidride carbonica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Non sono ammessi fanghi di depurazione».
c) all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», il punto 23) «Gesso di defecazione da fanghi» è soppresso.
37.022. Zolezzi.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali)
1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, la condizione di cui al medesimo articolo, comma 2, lettera d), si intende soddisfatta anche qualora i beni siano in locazione o comodato d'uso presso gli enti attuatori.
37.05. Carnevali, Berlinghieri, De Menech, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Ciampi, Ciagà, Zardini, De Filippo.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo rifiuti radioattivi)
1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» è inserita la seguente: «anche».
37.023. Vianello.
ART. 38.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «1° ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2021»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole: «1° ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2021»;
c) al comma 6-ter il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società, con comunicazione notificata mediante pubblicazione all'albo camerale on line, di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, indicato nella comunicazione» e, al secondo periodo, le parole: «Decorsi trenta giorni da tale richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Decorso tale termine».
1-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «1° ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2021»;
b) al terzo periodo, le parole: «1° ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2021» e, in fine, le parole: «previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese» sono soppresse;
c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore, con comunicazione notificata mediante pubblicazione all'albo camerale on line, di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, indicato nella comunicazione».
d) nel quinto periodo le parole: «Decorsi trenta giorni da tale richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Decorso tale termine».
*38.4. De Toma, Rachele Silvestri.
*38.38. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 2, lettera a), numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 1-bis, dopo la parola: «eleggere», sono inserite le seguenti: «, modificare e revocare».
**38.13. Ceccanti, Navarra, Bruno Bossio, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
**38.25. Carabetta.
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
b-bis) All'articolo 6-bis, al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «Stato», sono aggiunte le seguenti: «tra i quali quelli iscritti nei registri detenuti dalle Associazioni Professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, risultanti dall'apposito elenco depositato presso il Ministero dello sviluppo economico e operanti con specifici protocolli con le p.a».
b-ter) all'articolo 6-bis, comma 5, dopo le parole: "collegi professionali" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, risultanti dall'apposito elenco depositato presso il Ministero dello sviluppo economico".
*38.19. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*38.37. Aprea, Milanato, Cortelazzo.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 62, comma 3, dopo le parole: «L'ANPR consente ai Comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica» è inserito il seguente periodo: «Attraverso accordi con ANPR che garantiscano il rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194 del 2014 nonché quanto disposto dai decreti di cui ai successivi commi 6 e 6-bis in ordine alle condizioni di accesso alla banca dati anagrafica, è assicurata la possibilità di fruire del medesimo servizio di consultazione ed estrazione dei certificati in modalità telematica presso gli sportelli al pubblico della società Poste Italiane Spa, nonché presso le rivendite dei generi di monopoli e le edicole, previa intesa con le rispettive associazioni di categoria più rappresentative».
38.2. Miceli.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, l'ultimo periodo è soppresso.
*38.15. Navarra, Bruno Bossio, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
*38.27. Carabetta.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «servizi in rete» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, mediante esposizione di interfacce applicative, tramite interfaccia web e».
**38.16. Navarra, Ceccanti, Bruno Bossio, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
**38.28. Carabetta.
Al comma 2, lettera c), capoverso Art. 64-ter, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di regolare l'appropriatezza nell'utilizzo delle deleghe di cui al presente comma da parte di soggetti professionali, è istituita una figura denominata «delegato digitale», persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che svolge attività professionale, con poteri di rappresentanza per la gestione degli adempimenti digitali previsti da specifiche disposizioni di legge.
2-ter. La funzione di delegato digitale può essere esercitata dai professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, dagli enti pubblici o privati dotati di apposite autorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché dai professionisti iscritti alle associazioni professionali, l'elenco delle quali, previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, è depositato presso il Ministero dello sviluppo economico, e muniti di apposita autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2-quater. Fermo restando quanto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il Ministro della innovazione tecnologica e della transizione digitale, con proprio decreto, accredita i «delegati digitali» istituendo presso il Ministero apposito elenco.
*38.18. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*38.31. Braga.
*38.36. Aprea, Milanato, Cortelazzo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato sul Portale dei servizi telematici con indicazione del periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto sino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale.».
38.34. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Giannone.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.».
38.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Giannone.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni)
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;
b) all'articolo 25:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «entro il venerdì precedente l'elezione,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,»;
2) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente da uno dei delegati di cui all'articolo 20, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente, e i documenti siano trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata».
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;
b) all'articolo 32, settimo comma:
1) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea».
2) al numero 4), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autenticazione di cui al primo periodo non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia stato trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata»;
c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «venerdì precedente l'elezione al segretario del comune,» sono sostituite dalle seguenti: «giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune,».
3. Il certificato di iscrizione alle liste elettorali, riportante i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell'elettore, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori, o un suo delegato, mediante apposita domanda all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.
4. Qualora la richiesta tramite posta elettronica certificata sia riferita a sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla domanda. Qualora la richiesta tramite posta elettronica certificata sia riferita a sottoscrizioni a sostegno di referendum popolari, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 48 ore dalla domanda.
5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.
6. La conformità all'originale delle eventuali copie analogiche dei certificati ricevuti in forma digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autenticata autografa resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni del precedente periodo i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali politiche, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale, di cui al primo periodo, dei candidati, compreso il candidato sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere nell'atto di accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibile al richiedente i certificati entro il termine di 5 giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà»;
b) al comma 15, primo periodo, le parole: «certificato penale» sono sostituite dalle seguenti: «certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313» e le parole: «dal casellario giudiziale» sono soppresse.
8. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle relative disposizioni con l'impiego delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
38.026. Baldino, Ceccanti, Gregorio Fontana, Fornaro, Gebhard, Iezzi.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 341, sostituire le parole: «di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352» con le seguenti: «per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante il caricamento in piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352».
b) al comma 343, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679 nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'ufficio centrale per il referendum verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma».
c) il comma 344 è sostituito dal seguente:
«344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. Gli obblighi, previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'ufficio centrale per il referendum, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero anche come copia analogica di documento informatico ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».
2. All'articolo 8, comma 6, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati elettorali rilasciati mediante la posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».
38.027. Magi, Baldino, Fratoianni, Iezzi, Noja, Pini, Ungaro, Versace, La Marca, Schirò.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Utilizzo e integrazione ISTAT di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagine)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'ISTAT, anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le basi dati necessarie mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative necessarie per la valutazione e il monitoraggio degli interventi adottati durante la fase pandemica e quelli previsti nella fase successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni che siano utili ai fini della produzione delle basi dati consentono all'Istat di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute.
2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate in provvedimenti del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Istat.
3. Nei casi di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.
5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli Enti e uffici del Sistan.
6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
38.019. Invidia.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(App unica per gli adempimenti in materia di locazioni brevi)
1. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 incluso, ai sensi del comma 5-ter, il pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno nonché di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e soggetti che gestiscono portali telematici di cui al comma 4 del citato articolo 4 , la registrazione dell'alloggio, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, sono resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili istituita da Agenzia delle entrate.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle attività svolte dalle strutture ricettive extra alberghiere prive di partita IVA.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al 1 del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi dell'app di Agenzia delle entrate
38.013. Scanu.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Norme in materia di innovazione e di gestione della transizione digitale delle funzioni statali sui giochi pubblici)
1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e del gioco del bingo, anche al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali, ferma restando l'erogazione in modalità fisica dei predetti giochi, sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia COVID-19;
b) individuazione delle migliori modalità di innovazione e sviluppo tecnologici per garantire l'innovazione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco, incentivando la diffusione del digitale, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240, ed al decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29.
*38.03. D'Ettore.
*38.08. Foti.
*38.021. Cortelazzo.
*38.022. D'Attis.
*38.028. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Domicilio digitale per gli enti di diritto privato non soggetti ad iscrizione nel Registro delle imprese e i professionisti non iscritti in albi o elenchi)
1. Al fine di estendere l'uso delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 3-bis, comma 1, della legge 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I professionisti che non sono tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e gli enti di diritto privato, siano essi muniti o privi di personalità giuridica, che non sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6-quater».
2. All'articolo 6-quater, comma 1, della citata legge n. 82 del 2005, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis».
38.01. Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali)
1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento», sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per l'adesione al contratto o per il recesso dallo stesso».
38.07. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
ART. 39.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: limitatamente all'anno 2021 con le seguenti: fino all'anno 2031.
Conseguentemente, al comma 7 dopo le parole: valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 inserire le seguenti: e in 39 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
39.28. Baldelli, Cortelazzo, Mazzetti.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, aggiungere le seguenti: il monitoraggio del processo di integrazione delle banche dati,.
39.34. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.
39.12. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'interno», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».
39.35. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° luglio 2021, i comuni sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia.
Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis.
39.6. Ungaro, Marco Di Maio, Fregolent.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire un più efficiente scambio di informazioni e dati tra istituzioni e amministrazioni coinvolte nel tracciamento delle armi e nella difesa della salute e sicurezza dei cittadini, all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, di attuazione della Direttiva (UE) 2017/853, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il sindaco, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, in qualità di autorità sanitaria locale e titolare del potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti, qualora firmi un'ordinanza che dispone il trattamento sanitario obbligatorio su richiesta di un medico convalidata da un medico della struttura pubblica nel comune di residenza o nel comune dove la persona da sottoporre al trattamento si trova anche temporaneamente, questa viene comunicata, contestualmente, al giudice tutelare del tribunale competente per la convalida e al questore per i necessari controlli sulla titolarità del porto d'armi e sulla eventuale detenzione di un'arma e immediatamente inserita nel sistema informatico di cui al comma 1. Qualora l'autorità sanitaria competente reputi una situazione sanitaria di tipo psichiatrico pericolosa per la sicurezza della comunità e per la stessa eventuale incolumità del soggetto ne dà comunicazione al questore e la inserisce nel sistema informatico di cui al comma 1. Nelle more della completa attivazione del sistema di cui al comma 1, la comunicazione avverrà tramite i sistemi informatici al momento operativi e disponibili»;
b) al comma 5, dopo le parole: «di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «i Sindaci o loro delegati e l'Autorità Sanitaria,».
39.3. Buratti, Rotta, Pezzopane.
Dopo il comma 6, è inserito il seguente:
6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata e l'ISTAT, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*39.2. De Menech, Cenni.
*39.4. Ruffino.
*39.10. Gagliardi.
*39.13. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.
*39.27. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
*39.32. Pella, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione universitaria)
1. Dopo l'articolo 62-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 62-quater.
(Anagrafe nazionale dell'istruzione)
1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del nuovo sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).
2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle Istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche quelle già istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno l'informazione relativa al titolo di studio per il successivo inserimento nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di cui all'articolo 62 del presente Codice.
4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, l'ANIST è costantemente allineata con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. I cittadini, per consultare i propri dati anche a fini certificativi, possono accedere all'ANIST mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione online alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con la Conferenza Stato-città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANIST, con riferimento alle sue tre componenti di anagrafe degli studenti, anagrafe dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), anagrafe delle Istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche dati già istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche dati di rilevanza nazionale, regionale provinciale e locale avviene in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità.
Art. 62-quinquies.
(Anagrafe nazionale dell'istruzione universitaria)
1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati (ANSU).
2. L'ANSU è alimentata dalle istituzioni universitarie, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. L'ANSU assicura alla singola istituzione universitaria la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANSU rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione online alle istituzioni universitarie.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, l'ANSU è costantemente allineata con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.
4. I cittadini, per consultare i propri dati anche a fini certificativi, possono accedere all'ANSU mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro il 30 settembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANSU, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, l'istituzione universitaria e relativo corso di studi, nonché i titoli conseguiti;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni universitarie, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANSU con l'ANPR e le banche dati del Ministero dell'università e della ricerca avviene in conformità alle linee guida AGID in materia di interoperabilità.
6. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28:
1) dopo le parole: «un apposito applicativo» sono inserite le seguenti: «, integrato con l'anagrafe dell'istruzione (ANIST), di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) le parole: «dell'università e della ricerca» sono soppresse;
3) dopo le parole: «delle scuole e delle famiglie» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a fronte dell'iscrizione in modalità on-line. Nessuna altra documentazione in formato cartaceo è dovuta dalle famiglie alle scuole»;
b) al comma 31, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: «I registri online assicurano il costante aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con i dati del rendimento scolastico degli studenti, secondo modalità definite ai sensi dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A decorrere dall'anno scolastico 2022-23, l'accesso ai registri online adottati dalle scuole è possibile esclusivamente mediante le modalità di cui al comma 2-quater, dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
39.016. Vacca.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Norme di semplificazione in materia di start-up innovative)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
«10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e lo statuto delle start-up innovative, nonché le relative modificazioni successive sono redatti per atto pubblico anche telematico ai sensi dell'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero mediante scrittura privata telematica, in conformità a modelli uniformi approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE e munita di data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del citato Regolamento (UE) n. 910/2014. I predetti atti, ove redatti mediante scrittura privata telematica, sono depositati dal legale rappresentante della società, unitamente agli allegati richiesti dalla legge, entro dieci giorni dalla loro formazione, presso l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società, esclusivamente in formato elettronico con le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio del registro delle imprese procede all'iscrizione della società entro cinque giorni dalla presentazione della domanda se la società è costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero entro dieci giorni negli altri casi, previo espletamento delle verifiche di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché l'accertamento:
a) della conformità ai modelli standard;
b) dell'avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i sottoscrittori con firma digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE;
c) della riconducibilità del contratto alle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale;
e) dell'adempimento degli obblighi di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.»
2. Gli atti costitutivi, gli statuti e i relativi successivi atti modificativi delle società di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico di cui l'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono validi ed efficaci e le medesime società restano validamente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.
3. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma precedente sono stabiliti i diritti di segreteria, previsti al comma 1, lettera d) e commisurati ai costi amministrativi del servizio reso, dovuti per l'iscrizione con modalità telematica delle società di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»
39.019. Carabetta.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Richiesta di iscrizione alle liste elettorali)
1. Il certificato di iscrizione alle liste elettorali, riportante i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell'elettore, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni amministrative, di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari, può essere richiesto in formato digitale tramite PEC dal Segretario, Presidente o rappresentante legale del Partito o da uno dei soggetti promotori, attraverso apposita richiesta all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia di documento di identità del richiedente.
2. In caso di richiesta tramite PEC per sottoscrizioni raccolte a favore di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale tramite PEC i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
3. In caso la richiesta tramite PEC dei certificati sia riferita a referendum popolari, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale tramite PEC i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 48 ore.
4. I certificati rilasciati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità cui al comma 1 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'Amministrazione.
5. La conformità all'originale delle eventuali copie analogiche dei certificati ricevuti in forma digitale ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da proprio delegato con dichiarazione autenticata autografa resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.
6. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle dichiarazioni cui al comma 5 i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
39.010. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Proroga raccolta firme referendum)
1. All'articolo 11, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. Per le richieste di referendum previsto all'articolo 75 della Costituzione presentate nell'anno 2021, in deroga all'articolo 28, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970. Il termine previsto per il deposito delle richieste di referendum presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in deroga all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è posticipato alla data del 31 ottobre 2021.».
39.011. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Proroga del termine per la raccolta sottoscrizioni a fini referendari)
1. All'articolo 11, comma 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «il 15 maggio» sono sostituite con le seguenti: «sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge».
39.023. Iezzi, Magi.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Ulteriore proroga del termine per la raccolta sottoscrizioni a fini referendari)
1. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «15 maggio» sono sostituite con le seguenti: «15 giugno».
39.022. Iezzi, Magi.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Misure in materia di digitalizzazione e semplificazione finanziaria)
1. All'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.».
2. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 152, dopo le parole: «trasmettono, per via telematica» sono aggiunte le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità»;
b) al comma 153, dopo le parole: «è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria» sono aggiunte le parole: «da 300 euro» e dopo le parole: «euro 5.000» sono aggiunte le seguenti: «a seconda della gravità della violazione».
*39.06. Ferro, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*39.07. Buratti.
*39.020. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica)
1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati» sono aggiunte le seguenti: «Le predette istanze, devono pervenire almeno 10 giorni prima delle manifestazioni o iniziative, salvo i regolamenti comunali dispongano tempi inferiori».
39.012. Ferrari, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
ART. 40.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
40.80. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «proprietà pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi,».
*40.11. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.52. Ceccanti, Bruno Bossio, Navarra, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti, Pezzopane.
*40.42. Capitanio, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*40.65. Liuzzi.
*40.72. Cortelazzo, Tartaglione.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
40.78. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: Il soggetto richiedente dà notizia, aggiungere le seguenti: in formato digitale.
*40.14. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.34. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 2, lettera b), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di fattori di vulnerabilità per la sicurezza della salute pubblica, il Governo promuove l'approfondimento degli studi e delle ricerche sull'elettromagnetismo con riferimento alla tecnologia 5G e garantisce un monitoraggio costante e continuativo da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.».
40.2. Cunial.
Al comma 3, alla lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, e il soggetto interessato vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate che prevedono tempi certi inferiori a novanta giorni, prevalgono in ogni caso questi ultimi.
*40.4. Pizzetti, Pezzopane.
*40.15. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.24. Paita, Fregolent, Marco Di Maio.
*40.36. Lucchini, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*40.60. Stumpo, Fornaro, Timbro.
Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni o enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando la documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, da un lato, e il soggetto interessato, dall'altro, vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate più favorevoli per l'operatore, prevalgono in ogni caso questi ultimi.».
**40.5. Pizzetti.
**40.16. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
**40.25. Paita, Fregolent, Marco Di Maio.
**40.37. Lucchini, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto in fine il seguente periodo: «È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica».
3-ter. All'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitù», sono aggiunte le seguenti: «entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica».
*40.12. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.29. Nobili, Fregolent, Marco Di Maio.
*40.43. Capitanio, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*40.53. Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti, Pezzopane.
*40.64. Serritella, Liuzzi.
*40.73. Cortelazzo, Tartaglione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 2, alla lettera a), è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per garantire la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, si applica quanto stabilito dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300GHz e successive modifiche e integrazioni. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nelle specifiche norme e linee guida CEI e loro successive emanazioni»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, già abrogativo del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, è abrogato.».
**40.59. Nobili, Marco Di Maio.
**40.94. Gagliardi.
Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che non si tratti di siti di aree di interesse archeologico.
40.85. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni;
b) al terzo periodo, dopo le parole: con un preavviso di almeno quindici giorni aggiungere le seguenti: e di 8 giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri;
c) al quarto periodo, sostituire la parola: proposte con la seguente: stabilite.
*40.17. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.26. Paita, Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione».
**40.8. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
**40.39. Lucchini, Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
**40.49. Ciampi, Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
**40.69. Cortelazzo, Tartaglione.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "relativi a collegamenti" sono sostituite dalle seguenti: "concernenti la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per i collegamenti";
b) al comma 2, dopo le parole: "Qualora l'intervento di scavo" sono inserite le seguenti: "e la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per il collegamento degli edifici"».
*40.18. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.27. Paita, Marco Di Maio, Fregolent.
*40.62. Stumpo, Fornaro, Timbro.
Sopprimere il comma 5.
40.86. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 5, dopo le parole: di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 249, aggiungere le seguenti: e di cui al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31.
*40.13. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.44. Capitanio, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*40.54. Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
*40.74. Cortelazzo, Tartaglione.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire concernenti la realizzazione di nuovi edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare i collegamenti tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione».
5-ter. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis) interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete;
b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
f-bis) infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete.
40.46. Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 119, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché agli interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete.».
5-ter. All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f), è aggiunta, in fine, la seguente: «f-bis) infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete.».
40.63. Serritella.
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Agli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali relativi a terreni sui quali insiste un'infrastruttura di reti pubbliche di comunicazione elettronica, in alternativa all'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si può allegare una dichiarazione firmata digitalmente da un tecnico abilitato contenente le prescrizioni urbanistiche dell'area interessata.
5-ter. Gli atti di cui al comma 5-bis scontano l'imposta di registro di cui all'articolo 1, Tariffa Parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con aliquota del 9 per cento su una base imponibile pari al prezzo dichiarato in atto indipendentemente dalla destinazione urbanistica del terreno. Se il trasferimento o la costituzione del diritto reale insistono su un terreno edificabile di proprietà di un soggetto passivo all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto ordinaria di cui all'articolo 16, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa e pari ad euro 200 ciascuna.
40.58. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire al proprio operatore gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già in essere.».
*40.23. Marco Di Maio, Fregolent.
*40.35. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le occupazioni di spazi e aree pubbliche realizzate dagli impianti di comunicazione elettronica, ubicati su superfici nella disponibilità degli enti, si applica la tariffa standard annua prevista al comma 826, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non modificabile ai sensi del comma 817, calcolata per la effettiva superficie occupata, anche se da più operatori per la medesima durata, espressa in metri quadri e anche in sostituzione degli oneri e canoni e diritti di segreteria previsti dall'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
**40.6. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
**40.47. Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
**40.67. Cortelazzo, Tartaglione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali previsioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, alle regioni, alle province, ai comuni, ai consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici.».
40.20. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici»;
b) le parole: «siti sensibili individuati in modo specifico», sono sostituite dalle seguenti: «quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003».
*40.9. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.50. Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
*40.70. Cortelazzo, Tartaglione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, dopo le parole: «I comuni possono adottare un regolamento», sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 86, 87, 87-bis, 87-ter, 87-quater e 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
40.45. Lucchini, Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Disposizioni urgenti per il collegamento in fibra ottica e la parità di accesso alle risorse elettroniche)
1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire concernenti la realizzazione di nuovi edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare i collegamenti tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione».
2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete»;
b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete.».
40.05. Paita, Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Portale unico della trasparenza)
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo l'articolo 9-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 9-ter.
(Portale unico della trasparenza)
1. È istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione il portale unico della trasparenza. Le amministrazioni assolvono agli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni di cui al presente decreto, inserendoli nel portale unico e assicurando nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale il collegamento ipertestuale a tali dati.
2. In caso di dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di inviare alle banche dati di cui all'articolo 9-bis, si applica il comma 4 di detto articolo e, ai fini di una accessibilità contestuale e completa dei dati, documenti e informazioni di cui al presente decreto, l'Autorità nazionale anticorruzione inserisce nel portale unico della trasparenza i collegamenti ipertestuali alle predette banche dati.
3. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce con apposita deliberazione le modalità di funzionamento del portale unico della trasparenza nonché quelle per la trasmissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei dati, dei documenti e delle informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione al predetto portale.
4. Le pubbliche amministrazioni assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto a decorrere dall'adozione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione della deliberazione sul funzionamento del portale unico della trasparenza di cui al comma 3.».
40.02. Pellicani, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Rotta.
ART. 41.
Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: degli obblighi previsti dagli articoli 5, aggiungere le seguenti: 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,
41.3. Navarra, Bruno Bossio, Ceccanti, Pezzopane.
ART. 42.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 577, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;
b) al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
42.01. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Pezzopane.
ART. 43.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici ed operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.
2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione e disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
*43.13. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Pizzetti, Andrea Romano.
*43.14. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di semplificare le procedure per il conseguimento o rinnovo delle patenti nautiche, lo svolgimento delle relative visite mediche di idoneità psichica e fisica sono effettuate:
a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 febbraio 2011, n. 38.
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;»
**43.11. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Pizzetti, Andrea Romano.
**43.15. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**43.16. Grippa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le parole da: «tenere a bordo dell'autobus» fino a: «titolo» sono sostituite dalle seguenti: «conservare presso i propri archivi l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente».
*43.4. Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano.
*43.8. Rotelli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
43.20. Perego Di Cremnago.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle procure della Repubblica e dalle prefetture – uffici territoriali del Governo.
*43.01. Marco Di Maio, Fregolent.
*43.02. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*43.016. Lupi.
*43.018. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
ART. 44.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, detto parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante ed ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori dalle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, la stazione appaltante comunica alla cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di detta approvazione.
44.8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'allegato IV al presente decreto sono svolte con le modalità e le tempistiche previste per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
44.9. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire la celere realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in palazzi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 31 dicembre 2021, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere nominato un commissario straordinario, cui sono attribuiti i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto è stabilito il compenso del commissario in misura non superiore a quella indicata al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo».
44.4. Andrea Romano, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Sani, Paita.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure in materia di opere pubbliche, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili elenco dei soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, per la certificazione, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla normativa vigente. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le specifiche modalità di attuazione.
Conseguentemente, all'articolo 65, comma 1, lettera b), capoverso «4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e inseriti nell'elenco del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 8-bis dell'articolo 44
44.3. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gagliardi, Rospi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alla società può essere affidata l'attività di realizzazione e gestione, ivi comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 8-ter dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»
44.7. Stefani, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Paternoster, Pretto, Racchella, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Tombolato, Zanella, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Tonelli, Ziello, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere funzionali alla sostenibilità delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, con uno o più decreti, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità delegata allo sport, può estendere le misure di cui al presente articolo ad uno o più interventi, tra quelli ricompresi nel dossier di candidatura o negli allegati di cui al decreto 7 dicembre 2020, purché caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale.
44.10. Iezzi, Badole, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Zanella, Zordan, Bordonali, Rixi, Maccanti, Tombolato, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Furgiuele.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per gli interventi di cui all'allegato IV con livelli di progettazione più avanzati rispetto allo studio di fattibilità tecnico-economica, fatti salvi eventuali pareri già espressi e autorizzazioni già acquisite che permangono nella loro validità ed efficacia.
44.14. Varrica.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»
44.1. Melilli.
All'allegato IV, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:
10-bis) Realizzazione del prolungamento della linea A della metropolitana di Roma fino a Ciampino Aeroporto.
44.12. Silvestroni, Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
All'allegato IV, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:
10-bis) Realizzazione del ponte sullo stretto di Messina quale collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.
44.17. Prestigiacomo, Siracusano, Bartolozzi, Mazzetti, Cannizzaro, Cappellacci, Casciello, Casino, D'Attis, Fasano, Fascina, Ferraioli, Giannone, Labriola, Martino, Occhiuto, Pentangelo, Pittalis, Rotondi, Paolo Russo, Sarro, Elvira Savino, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi, Vito.
All'allegato IV, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:
10-bis) Realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse.
44.20. Spena, Barelli, Mazzetti.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Semplificazioni procedurali progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»)
1. In deroga alle disposizioni vigenti, tutti gli enti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, n. 28, accedono alla successiva fase di stipula delle convenzioni con il Ministero della cultura, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Qualora gli enti di cui al comma 1 non abbiano prodotto la documentazione necessaria, il Ministero, in sede di stipula delle relative convenzioni, stabilisce le modalità a cui gli enti interessati dovranno sottoporsi per l'erogazione del finanziamento.
3. Resta ferma la facoltà del Ministero della cultura di non procedere a quanto previsto dal comma 1 qualora accerti la rilevante incongruenza con il progetto «Bellezz@ –Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 1° maggio 2016.
44.01. Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Misure per lo sblocco dei cantieri del collegamento ferroviario Torino-Lione)
1. Al fine di consentire lo sblocco dei cantieri e l'impiego dei fondi stanziati favore dei comuni coinvolti dal tracciato di progetto per la realizzazione delle opere di accompagnamento, il collegamento ferroviario Torino-Lione è incluso tra gli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
44.02. Ruffino.
ART. 45.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tre rappresentanti con le seguenti: quattro rappresentanti e dopo le parole: dall'Ordine professionale degli architetti, aggiungere le seguenti: , uno designato dall'Ordine professionale dei geometri
45.4. Mazzetti.
ART. 46.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono essere individuate con le seguenti: sono individuate.
46.18. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*46.1. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*46.6. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*46.16. Zolezzi.
Al comma 1, al secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque,
Conseguentemente, al medesimo comma 1, al quarto periodo, sostituire la parola: sospeso con la seguente: interrotto e la parola: riprende con la seguente: ricomincia
46.14. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: della metà con le seguenti: di un terzo
46.13. Fornaro, Timbro.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24-bis dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'inchiesta pubblica di cui ai commi 1 e 2 può essere disposta anche su proposta del proponente o da parte di Consigli comunali dei territori interessati o direttamente confinanti. La richiesta può essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.»
b) all'Allegato II della parte II dopo il punto 4-ter è aggiunto il seguente:
«4-quater) Elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.»
2-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, è aggiunto il seguente :
«1-bis. Le soglie economiche di cui all'Allegato 1 per impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche, per autostrade e strade extraurbane principali, per tronchi ferroviari per il traffico di grande distanza, per aeroporti, sono ridotte a 50 milioni di euro.»
46.5. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
ART. 47.
Sopprimerlo.
47.39. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, dopo le parole: e di genere aggiungere le seguenti: e promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili
Conseguentemente:
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono altresì tenuti a consegnare, nel medesimo termine, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: l'imprenditoria giovanile, aggiungere le seguenti: l'inclusione lavorativa delle persone disabili,;
al secondo periodo, dopo le parole: occupazione femminile e giovanile, aggiungere le seguenti: , tasso di occupazione delle persone con disabilità;
al terzo periodo, dopo le parole: è requisito necessario dell'offerta aggiungere le seguenti: l'avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e;
al comma 5:
alla lettera c), dopo le parole: requisito di partecipazione, aggiungere le seguenti: persone con disabilità,;
dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68»;
al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: al comma 3 aggiungere le seguenti: , al comma 3-bis;
al comma 8, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e del Ministro per le disabilità;
al comma 9, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 3-bis;
sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC.
47.13. Bellucci.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quindici dipendenti con le seguenti: cinquanta dipendenti;
Conseguentemente al medesimo articolo 47:
al comma 4:
al primo periodo, sopprimere le parole: e come ulteriori requisiti premiali e le parole: l'imprenditoria giovanile ;
al terzo periodo, dopo le parole: di assicurare aggiungere le seguenti: , in caso di aggiudicazione del contratto, e
al terzo periodo sostituire le parole: delle assunzioni necessarie con le seguenti: delle eventuali assunzioni necessarie;
al comma 5, sostituire l'alinea con la seguente: Le stazioni appaltanti possono prevedere misure premiali tramite l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Le misure premiali di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 5 stanti le caratteristiche esecutive delle prestazioni, non si applicano ai lavori;
al comma 6, sopprimere il secondo periodo ;
al comma 7, sostituire la parola: possono con la seguente: devono;
al comma 8:
dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
sostituire le parole: possono essere definite con le seguenti: devono essere definite ;
sopprimere le parole: indicate misure premiali;
dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'adozione delle predette linee guida.
*47.4. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*47.15. Maraia.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. I requisiti necessari e gli ulteriori requisiti premiali, nella forma di quote occupazionali minime, rispettivamente, per giovani e donne, sono determinati, e modulati per ciascun settore economico interessato, dai principi e dalle modalità previste al comma 7.
Conseguentemente:
al comma 5:
alinea, dopo le parole: ulteriori misure premiali aggiungere le seguenti: definite secondo le modalità stabilite al comma 7
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) si impegni ad assumere, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, giovani, di età inferiore a trentasei anni, e donne, in numero superiore alle soglie percentuali minime settoriali previste, rispettivamente, come requisito di partecipazione, secondo i principi e le modalità di cui al comma 7.
al comma 6, sostituire le parole: per l'inadempimento con le seguenti: per l'ingiustificato inadempimento;
sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dei ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole, rispettivamente per le quote occupazionali di giovani e donne da inserire nei bandi di gara, differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto, individuando, tra i progetti di cui al comma 1, quelli la cui la tipologia, natura o altri elementi puntualmente indicati rendano impossibile l'inserimento delle clausole necessarie per la partecipazione, o comunque contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. II contenuto delle clausole è definito per settore economico e determinato tenendo conto, tra l'altro, dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. A tal fine, i valori medi nazionali delle quote percentuali occupazionali per settore economico, così come rilevate da ISTAT ed Eurostat nell'ultimo anno utile, rispettivamente, per giovani di età inferiore a trentasei anni e per donne, ed incrementati almeno del 30 per cento e fino ad una quota percentuale non superiore al valore percentuale medio del divario occupazionale della corrispondente quota percentuale media europea, costituiscono le due distinte soglie occupazionali minime necessarie ai fini della determinazione del requisito di partecipazione di cui al comma 4. Per bandi di gara, avvisi e inviti riferiti a progetti non espressamente o univocamente riconducibili alle soglie occupazionali settoriali così individuate, è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare quote pari almeno al 30 per cento, rispettivamente, per i giovani con età inferiore a trentasei anni e per le donne, nelle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Eventuali risparmi, derivanti da minori spese rispetto agli impegni programmati o oggetto di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, sono prioritariamente dalla Cabina di regia a favore di investimenti volti a ridurre i divari occupazionali dei giovani con età inferiore a trentasei anni e delle donne.
47.17. Braga, Gribaudo, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: trentasei anni, aggiungere le seguenti: persone con disabilità
47.26. Versace.
Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) abbia, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, adempiuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
47.36. Panizzut, Iezzi, Lucchini.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC)
1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, prevedono nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
47.01. Marco Di Maio, Fregolent.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC)
1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, all'interno delle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, non possono essere dichiarati aggiudicatari gli operatori economici che siano già risultati aggiudicatari all'interno delle predette procedure per più di tre volte, salvo siano gli unici partecipanti ovvero la stazione appaltante, per peculiari profili di complessità e comprovate esigenze tecniche, ne ritenga opportuna la valutazione con provvedimento motivato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
47.02. Marco Di Maio, Fregolent.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)
1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
47.05. Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Plangger.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, che non siano composti esclusivamente da membri del Governo e da titolari di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto è definita nel rispetto del principio di parità di genere.
47.07. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Spadoni, Suriano, Muroni.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'INPS e l'INAIL continuano ad esercitare le attività ispettive nelle materie di rispettiva competenza»;
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «dell'INPS e dell'INAIL» sono soppresse;
c) a decorrere dal 30 ottobre 2021 all'articolo 6, il comma 3 è abrogato;
d) a decorrere dal 30 ottobre 2021 all'articolo 7, il comma 1 è abrogato;
e) all'articolo 8, comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «dell'INPS e dell'INAIL» sono soppresse.
47.010. Tripiedi, Cominardi.
ART. 48.
Al comma 1, dopo le parole: fondi strutturali dell'Unione Europea, aggiungere le seguenti: anche se accordati prima dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, purché rientranti negli obiettivi e missioni del PNRR
Conseguentemente, all'articolo 50, dopo le parole: e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: anche se accordati prima dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, purché rientranti negli obiettivi e missioni del PNRR
*48.2. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*48.7. Paita, Marco Di Maio, Fregolent.
*48.8. Lucchini, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 2, dopo le parole: del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono inserite le seguenti: , avvalendosi del medesimo soggetto terzo anche con riguardo alle attività di supervisione e monitoraggio delle opere.
**48.14. Pezzopane.
**48.30. Benvenuto, Lucchini, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**48.44. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le stazioni appaltanti che presentino carenze di personale per l'assolvimento dell'incarico di RUP, possono avvalersi di personale qualificato di appartenenza di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero di personale esterno con adeguato curriculum professionale coerente con le finalità dell'incarico.
48.16. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Al comma 3, dopo la parola: ricorrere , aggiungere le seguenti: , attraverso piattaforme telematiche interoperabili con la banca dati nazionale dei contratti pubblici,
*48.4. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*48.42. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli operatori economici da invitare sono individuati, nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.
**48.3. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
**48.9. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
**48.19. Gagliardi.
**48.27. Marco Di Maio, Fregolent.
**48.34. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
Al comma 4, sopprimere le parole: relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo
48.45. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Tartaglione, Ferraioli, Sarro, Casino, Milanato, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
Sopprimere i commi 5 e 7
Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. Entro il 30 giugno 2022 i Ministri competenti effettuano un monitoraggio dei progetti afferenti gli investimenti pubblici di cui al comma 1 privi del progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. All'esito del monitoraggio, entro il 30 settembre 2022, su proposta del Ministri competenti il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individua un elenco di opere a cui applicare la procedura di cui all'articolo 44.
48.25. De Micheli, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Sopprimere i commi 5 e 7.
48.46. Delrio, Morgoni, Pellicani, Lepri.
Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in vigenza della disposizione transitoria di cui all'articolo 216, comma 14, del medesimo decreto legislativo è redatto secondo i contenuti del progetto preliminare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, integrato con gli elaborati previsti qualora il progetto venga posto a base di gara.
48.15. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di servizi giornalistici e informativi, al fine di assicurare alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed alla rete diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la massima diffusione di notizie sugli aspetti più rilevanti della realtà politica, economica, sociale e culturale italiana ed internazionale, nel rispetto del fondamentale principio del pluralismo delle fonti di informazione, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, nell'interpretazione autentica recata dall'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»
*48.20. Miceli.
*48.21. Capitanio.
*48.22. Longo.
*48.31. Fassina, Fornaro.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Valorizzazione delle forniture Made In nei contratti pubblici)
1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dai seguenti: «In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, alla stazione appaltante si applica una sanzione pari al venticinque per cento dell'importo a base d'asta. La sanzione non si applica nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'aggiudicazione del medesimo appalto di fornitura abbiano una parte di prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. I proventi delle sanzioni sono destinati all'incremento delle disponibilità del fondo rotativo di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394».
**48.02. Ciaburro, Caretta.
**48.03. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
**48.05. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Sarro, Casino, Milanato, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Parità di trattamento dei lavoratori utilizzati negli appalti e subappalti)
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il datore di lavoro che stipula appalti di opere e servizi, anche con autorizzazione a subappalti, da eseguire all'interno della sua azienda o, se all'esterno, comunque connessi con la sua ordinaria attività economica e ciclo produttivo, è tenuto in solido con gli appaltatori e subappaltatori a corrispondere ai lavoratori utilizzati dai medesimi un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai suoi dipendenti e comunque previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro di settore stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.
48.06. Costanzo, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto.
ART. 49.
Sopprimere i commi 1 e 2.
49.53. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
49.54. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e fino al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
49.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: la prevalente esecuzione fino alla fine del numero con le seguenti: l'integrale esecuzione della categoria prevalente nei lavori o della prestazione principale nei servizi. In ogni caso l'operatore economico deve eseguire in misura prevalente le prestazioni relative agli appalti ad alta intensità di manodopera».
49.15. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: affidate in subappalto, aggiungere le seguenti: sia pubblico che privato.
49.58. Segneri, Costanzo.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: eventualmente avvalendosi, con le seguenti: avvalendosi obbligatoriamente.
49.31. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, le stazioni appaltanti possono fissare limiti anche quantitativi al ricorso al subappalto, fornendo adeguata motivazione della scelta in sede di indizione della procedura.»;
Conseguentemente:
dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. È obbligatoria l'indicazione dei subappaltatori proposti in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture riguardino le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. In ogni caso in cui il subappalto è ammesso, l'assenza in capo ai subappaltatori delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 deve essere verificata prima della stipulazione del contratto. Laddove ricorrano tali condizioni il concorrente è escluso dalla gara»;
b-ter) al comma 7, le parole: «e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80» sono soppresse»;
dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) al comma 12, dopo le parole: «apposita verifica» sono inserite le seguenti: «in corso di esecuzione del contratto»;
c-ter) al comma 19 sopno aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l'appalto riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».
49.4. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al periodo precedente tramite la banca dati di cui all'articolo 81.».
Conseguentemente:
a) al comma 3, sopprimere la lettera a);
b) sopprimere il comma 4;
c) all'articolo 53, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni assicurano la piena operatività della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente articolo. Per garantire la piena implementazione della banca dati di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Nell'utilizzo dei fondi di cui al presente comma l'Autorità nazionale anticorruzione assicura alle pubbliche amministrazioni la messa a disposizione della documentazione, confluita all'interno della banca dati nazionale dei contratti pubblici, necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
49.43. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al periodo precedente tramite la banca dati di cui all'articolo 81.».
Conseguentemente:
al comma 3, lettera a), sostituire la parola: 54 con la seguente: 53;
al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nell'utilizzo dei fondi di cui al presente comma l'Autorità nazionale anticorruzione assicura alle pubbliche amministrazioni la messa a disposizione della documentazione, confluita all'interno della banca dati nazionale dei contratti pubblici, necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
49.7. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: 54 con la seguente: 53.
Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nell'utilizzo dei fondi, di cui al presente comma, l'Autorità nazionale anticorruzione assicura alle pubbliche amministrazioni la messa a disposizione della documentazione, confluita all'interno della banca dati nazionale dei contratti pubblici, necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
49.32. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) applicano quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c-ter) vincolano le stazioni appaltanti a disporre che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, in caso sia di ricorso al minor prezzo che di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
*49.28. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*49.34. Fornaro, Timbro, De Lorenzo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 50 del 2016, in materia di motivi di esclusione)
1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto in caso di mancato adempimento, definitivamente accertato, agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali qualora il mancato pagamento degli stessi costituisca una grave violazione, ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.»;
b) al comma 5, lettera c), dopo la parola: «professionali»: sono aggiunte le seguenti: «, accertati almeno con sentenza di primo grado».
49.040. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di ritenuta di garanzia)
1. In deroga all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2026, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data siano inviati gli inviti a presentare le offerte, la stazione appaltante opera, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta del 5 per cento, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3. In alternativa alla ritenuta di cui al comma 1, è facoltà dell'appaltatore costituire, previo benestare della stazione appaltante, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Se tale facoltà viene esercitata in corso di esecuzione dei lavori, la predetta percentuale è calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento; in tali casi, il pagamento dei lavori avviene senza la ritenuta di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento ai contratti di appalto nei settori speciali, di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*49.07. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*49.024. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*49.032. Maraia.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016)
1. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, lettera a) le parole: «, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.» sono sostituite dalle seguenti: «. I documenti di gara prevedono clausole di revisione dei prezzi.».
**49.017. Gagliardi.
**49.033. Terzoni.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette gli stati di avanzamento dei lavori l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle procedure e ai contratti di cui gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché di cui all'articolo 48, comma 1 del presente decreto, inclusi quelli nei settori speciali, di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché a quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*49.05. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*49.011. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*49.021. Marco Di Maio, Fregolent.
*49.025. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*49.030. Maraia.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di tempi di pagamento)
1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. I termini e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del subappaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori. In alternativa, i termini e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai rapporti dell'appaltatore o del subappaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori, in relazione a ogni stato di avanzamento delle forniture, previo rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile organizzativo del committente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore.».
**49.08. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.
**49.012. Ciaburro, Caretta.
**49.015. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
**49.034. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
**49.035. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Paolo Russo, Sarro, Casino, Cattaneo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente
Art. 49-bis.
(Obbligo di dichiarazione del titolare effettivo)
1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni ed evitare conflitti di interesse, qualsiasi ente privato che partecipi a una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi o che sottoscriva una concessione d'uso o una convenzione urbanistica o che sia destinatario di finanziamenti, contributi, autorizzazioni, concessioni, ovvero di vantaggi economici di qualsiasi genere dichiara il proprio titolare effettivo individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. L'inadempimento dell'obbligo dichiarativo di cui al comma 1 nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica costituisce un'irregolarità essenziale della domanda, la cui mancata regolarizzazione comporta l'esclusione ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Le informazioni relative alle esclusioni disposte in attuazione del comma 2 confluiscono nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. L'Autorità nazionale anticorruzione e l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia collaborano scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. Le modalità di svolgimento della predetta collaborazione sono regolate sulla base di protocolli d'intesa tra le due Autorità.
49.01. Lattanzio.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Opere a rete e suddivisione in lotti quantitativi)
1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.
*49.06. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*49.010. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*49.014. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*49.018. Gagliardi.
*49.023. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*49.031. Maraia.
ART. 50.
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
50.6. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 4, primo periodo, premettere le seguenti parole: Fatti salvi gli accordi sindacali sottoscritti dal Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili con le organizzazioni sindacali del settore edile in materia.
50.8. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta, De Micheli, Muroni.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Esclusivamente per l'anno 2021, i termini stabiliti per l'indizione delle gare per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 sono prorogate di 12 mesi. Per il medesimo anno, eventuali economie possono essere utilizzate per far fronte allo straordinario incremento dei prezzi dei materiali da costruzione.
50.3. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Funzioni tecniche)
1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o concorrono a formare il corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto delle singole concessioni»;
b) al comma 2, al quarto periodo, dopo le parole: «si applica agli appalti» sono aggiunte le seguenti: «ed alle concessioni»;
c) al comma 5-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oggetto dell'appalto. Ove riferiti a concessioni, il capitolo di spesa presso l'ente concedente è alimentato dalla quota del corrispettivo dei lavori e dei servizi di cui al comma 1 ad esso riversata dal concessionario».
50.01. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:
Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di incentivi per funzioni tecniche)
1. All'articolo 113, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai medesimi capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture in regime di concessione e/o di finanza di progetto».
50.010. (ex 52.014) Tartaglione.
ART. 51.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
51.92. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2:
2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 80.000 euro, previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;
2.2. alla lettera b), le parole: «di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016», sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 80.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 80.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale».
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adottate linee guida dell'ANAC finalizzate ad assicurare efficacia e correttezza delle procedure da adottare in caso di affidamento diretto e in caso di ricorso alla procedura negoziata, specificando i criteri utilizzabili per selezionare, tra gli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura, quelli da invitare a presentare offerte o a negoziare.
51.68. Ferraresi.
Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1, sostituire le parole: 139.000 euro con le seguenti: 80.000 euro.
Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera a), numero 2):
a) al punto 2.1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'esigenza di scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati fra coloro che risultano iscritti ad elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e comunque nel rispetto del principio di rotazione.
b) al punto 2.2 sostituire le parole: 139.000 euro con le seguenti: 80.000 euro;
51.47. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1, sostituire le parole: anche senza consultazione di più operatori economici, con le seguenti: previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,;.
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) alla lettera a), numero 2) punto 2.2, dopo le parole: alla lettera b), inserire le seguenti: «le parole «che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,» sono soppresse e»;
b) alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la lettera a) è soppressa.
51.67. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 1, le parole: «qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2021» sono soppresse.
Conseguentemente:
a) sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;
b) alla lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;
c) alla lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
51.56. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 2-ter,:
1) al comma 1, lettera a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 1, lettera b) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati alla stessa funzione,» è inserita la seguente: «anche;».
51.18. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 2-ter, è aggiunto il seguente: «Art. 2-quater. Le stazioni appaltanti, ai fini degli affidamenti di cui agli articoli 1 e 2, applicano unicamente le cause di esclusione a recepimento obbligatorio della direttiva 2014/24/UE, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
Conseguentemente, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
2) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) all'articolo 80, comma 4 il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'operatore economico ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Dipartimento delle politiche europee, sono stabiliti limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata a un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo non inferiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione”.»;
3) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,»;
d) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
«6-ter. Il decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione degli obblighi che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, adottati in via amministrativa o giudiziale, ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
*51.54. Fregolent, Marco Di Maio.
*51.79. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.
*51.87. Cortelazzo, Tartaglione.
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 3, dopo le parole: «esiti delle interrogazioni», inserire le seguenti: «, anche demandate al gruppo interforze tramite il “Sistema di Indagine” informativo gestito dal CED (SDI),».
51.59. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 80, comma 4 il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'operatore economico ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali tali da rendere dubbia la sua affidabilità. Con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, sono stabiliti limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione”.»;
3) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,»;
4) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:
«6-ter) il decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione degli obblighi che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, adottati in via amministrativa o giudiziale, ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.»;
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) dopo l'articolo 2-ter, è aggiunto il seguente: “2-quater. Le stazioni appaltanti, ai fini degli affidamenti di cui agli articoli 1 e 2, applicano unicamente le cause di esclusione a recepimento obbligatorio della direttiva 2014/24/UE, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;».
51.72. Buompane.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 5, dopo la lettera a-quater) inserire la seguente: «a-quinquies) all'articolo 73, comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “, a tal fine per principali quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata Ads, in un numero significativo di regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi originali di interesse generale e per quotidiani a maggiore diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione in termini di vendita nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale”.»
*51.3. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli.
*51.53. Mollicone, Frassinetti, Butti, Prisco, Foti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*51.78. Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Milanato, Tartaglione, Cortelazzo.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) all'articolo 80, comma 4 il quinto periodo è sostituito dal seguente “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'operatore economico ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Dipartimento delle politiche europee, sono stabiliti limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata a un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo non inferiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a 50.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.”»;
3) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,»;
4) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: «6-ter) il decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione degli obblighi che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, adottati in via amministrativa o giudiziale, ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
51.29. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) all'articolo 10 dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1. l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in metri 2,4, riducibili a metri 2,2 per i corridoi, per i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli;
2. per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento;
3. ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso.»
*51.22. Fusacchia.
*51.31. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*51.51. Mollicone, Frassinetti, Foti.
*51.76. Mazzetti, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 8, comma 4:
1) all'alinea, le parole: «ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:» sono sostituite con le seguenti: «ai lavori, servizi e le forniture in corso di esecuzione alla data di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:»;
2) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis). Le stazioni appaltanti, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, aggiornano le diverse voci di costo, in aumento o diminuzione».
51.35. Gagliardi.
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano»;
*51.39. Gagliardi.
*51.58. Marco Di Maio, Fregolent.
*51.65. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*51.73. Maraia.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
51.60. Ferraresi.
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) all'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle fattispecie dolose previste ai commi 1 e 2 si intendono ricomprese quelle nelle quali il dolo si sostanzia nell'accettazione del rischio del danno erariale».
51.61. Ferraresi.
Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) all'articolo 56, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di verifica di annullamento in corso o di decadenza dagli incentivi e, su richiesta dell'interessato, a quelli di annullamento o decadenza comunque denominati definiti con provvedimenti ed atti del GSE S.p.A.(GSE) oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Ai fini dell'applicazione del comma 7, entro il termine perentorio di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato, il GSE ritira il suo provvedimento di annullamento d'ufficio o comunque denominati, riammettendo gli incentivi al richiedente interessato a far data dall'interruzione dell'efficacia del provvedimento favorevole originario. In relazione alle istanze presentate in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, rispetto alle quali il GSE non ha adottato i relativi provvedimenti entro i termini previsti dalla normativa vigente, senza la necessità di una nuova istanza, il GSE ritira il provvedimento di annullamento o comunque denominato entro il termine perentorio di 15 giorni consecutivi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riammettendo gli incentivi al richiedente interessato a far data dall'interruzione dell'efficacia del provvedimento favorevole originario. La mancata adozione degli atti e dei provvedimenti entro i termini perentori indicati nei precedenti periodi, equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza e della richiesta secondo le modalità previste dalla presente disposizione. In relazione alle istanze respinte o parzialmente accolte, su nuova istanza del soggetto interessato il GSE assume i conseguenti provvedimenti di annullamento per l'applicazione di quanto previsto dal presente comma. La presente disposizione non si applica qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale concluso con sentenza di condanna passata in giudicato».
51.63. Sut.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della crisi pandemica in atto e del conseguente aumento del prezzo delle materie prime i contratti in essere aventi a oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni l'incremento dei costi del servizio è riconosciuto come variante sostanziale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per l'individuazione dei maggiori oneri riconosciuti si applicano le disposizioni del citato articolo 106.
*51.2. Napoli.
*51.10. Foti, Prisco, Rampelli, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*51.16. Fregolent, Marco Di Maio.
*51.20. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*51.28. Alessandro Pagano, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*51.45. Gagliardi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 la lettera b-bis è sostituita dalle seguenti: «b-bis) i contratti di servizi; b-ter) le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;
b) al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) per le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato».
**51.1. Napoli.
**51.9. Foti, Prisco, Rampelli, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
**51.11. Braga.
**51.15. Marco Di Maio, Fregolent.
**51.19. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
**51.27. Alessandro Pagano, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**51.44. Gagliardi.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di offerte anormalmente basse)
1. I commi dal 2 al 3-bis dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque».
51.04. Ferraresi.
ART. 52.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o), r) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
52.10. Pagani.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di affidamenti dei concessionari)
1. All'articolo 177, comma1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «o di forniture» sono soppresse;
b) le parole: «servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies), di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente»;
*52.03. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*52.04. Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*52.08. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
*52.010. Fornaro, Stumpo.
*52.011. Marco Di Maio.
*52.013. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 177 del codice dei contratti pubblici)
1. All'articolo 177, comma1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «o di forniture» sono soppresse;
b) al primo periodo, le parole: «servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies), di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica
d) l'ultimo periodo è soppresso .
52.020. (ex 57.05) Gagliardi.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure urgenti di semplificazione per le Olimpiadi invernali 2026)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Lo scopo statutario è» sono aggiunte le seguenti: «la progettazione nonché» e dopo le parole: «bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle opere, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle mobilità sostenibili con le regioni interessate, ed approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021»;
2) al terzo periodo, le parole: «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32» sono sostituite dalle seguenti: «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32»;
b) al comma 2-bis, le parole: «sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»;
c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che insistono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.»;
d) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
e) dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente:
«12-ter. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.».
52.07. Iezzi, Badole, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Zanella, Zordan, Bordonali, Rixi, Maccanti, Tombolato, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Furgiuele.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I costi della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso sia in caso di ricorso al minor prezzo che in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».
52.017. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta, De Micheli, Muroni.
ART. 53.
Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 80:
1) al comma 5, lettera c-quater), dopo la parola: «sentenza» sono inserite le seguenti: «di primo grado passata in giudicato»;
2) al comma 10-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di accertamento del fatto o, per i casi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater), dalla data di adozione dei provvedimenti individuati dalle Linee guida di cui al comma 13, dal provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.».
3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:
«10-ter. Nel caso in cui il provvedimento sia impugnato in giudizio, nelle more della definizione dello stesso, la stazione appaltante tiene conto della violazione commessa ai fini delle proprie valutazioni, fatti salvi gli effetti sospensivi di eventuali provvedimenti di natura cautelare. Nel caso di sentenze di condanna non definitive per reati incidenti sull'integrità o sulla moralità del concorrente, il periodo di esclusione decorre dalla data della sentenza di condanna. Nel caso di rinvio a giudizio o di adozione di provvedimenti cautelari per reati di cui al periodo precedente, il periodo di esclusione decorre dal provvedimento che dispone il rinvio a giudizio o la misura cautelare;
10-quater. Nei casi di cui al comma 10-ter, il periodo di interdizione intercorso tra la data dei provvedimenti non definitivi ivi indicati e la data di adozione della sentenza definitiva è computato nel calcolo del triennio. Per l'effetto, la sentenza di condanna definitiva comporta il divieto della partecipazione alle procedure di affidamento per il tempo occorrente al completamento del triennio di interdizione. Resta salva l'applicazione del comma 10 per i casi di cui al comma 1».
4) il comma 13 è sostituito dal seguente.
«13. Con linee guida da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, identifica i mezzi di prova da considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 4 e al comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) e definisce quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater)».
53.34. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Al comma 5, lettera d), numero 5), dopo le parole: l'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti aggiungere le seguenti: e, alle Società di Organismi di Attestazioni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: in forma sperimentale anche mediante l'utilizzo del fascicolo virtuale messo a disposizione dalle SOA.
53.42. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis.
Al comma 5, lettera d), numero 5), dopo le parole: operatori economici aggiungere le seguenti: nonché agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*53.11. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*53.15. Tiramani, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*53.41. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis.
Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 84, comma 1, le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro».
53.23. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata determinando un “equo prezzo” sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) taglio delle ali con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del cosiddetto criterio del blocco unitario; a tal fine le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta: sia che esse si collochino al margine delle ali (a cavallo) sia che si collochino all'interno delle stesse;
b) calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a);
c) calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a)».
2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La soglia di anomalia sarà determinata in funzione dei valori delle prime due cifre decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni:
a) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;
b) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;
c) qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata.
La gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata. Nel caso in cui la soglia di anomalia risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte formulate dai concorrenti sono espresse in cifra percentuale di ribasso e sono ammesse fino a quattro cifre decimali. Eventuali cifre oltre la quarta verranno ignorate. I calcoli intermedi e la soglia di anomalia non sono soggetti ad ulteriori operazioni quali troncamento o arrotondamento».
*53.1. Foti, Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Donzelli.
*53.14. Alessandro Pagano.
*53.17. Lacarra.
*53.29. Terzoni, Varrica.
*53.37. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*53.45. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 111:
1) al comma 1:
a) al primo periodo, le parole: «con particolare riferimento alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»;
b) al secondo periodo, la parola: «decreto» è sostituita con la seguente: «regolamento».
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «semplificazione», sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche»;
3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui al comma 2 garantiscono il collegamento con la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 213, comma 9».
53.32. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Al comma 5, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
f-bis) all'articolo 213, comma 9, le parole: «procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforme telematiche interoperabili»;
f-ter) all'articolo 213, comma 10, il primo e il secondo periodo sono sostituiti con i seguenti: «È istituito presso l'ANAC il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel Casellario vengono direttamente annotate, secondo le modalità individuate dall'Autorità nelle linee guida di cui all'articolo 80, comma 13, le notizie relative alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 dai soggetti titolari di informazioni e dati relativi agli operatori economici. L'Autorità, nelle medesime linee guida, stabilisce altresì la tipologia di ulteriori informazioni che devono essere iscritte nel casellario, ivi comprese quelle rilevanti per l'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o al conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel Casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati, previo procedimento, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettere f-ter) e g) e comma 12».
53.33. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Al comma 7, sostituire le parole: disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: rese disponibili nell'ambito della Missione n. 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla digitalizzazione e all'innovazione.
*53.3. Pellicani, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Rotta.
*53.26. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di Portale unico della trasparenza)
1. Dopo l'articolo 9-bis, è inserito il seguente:
«Art. 9-ter.
(Portale unico della trasparenza)
1. È istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione il portale unico della trasparenza. Le amministrazioni assolvono agli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni di cui al presente decreto, inserendoli nel portale unico e assicurando nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale il collegamento ipertestuale a tali dati.
2. In caso di dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di inviare alle banche dati di cui all'articolo 9-bis, si applica il comma 4 di detto articolo e, ai fini di una accessibilità contestuale e completa dei dati, documenti e informazioni di cui al presente decreto, l'Autorità nazionale anticorruzione inserisce nel portale unico della trasparenza i collegamenti ipertestuali alle predette banche dati.
3. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce con apposita deliberazione le modalità di funzionamento del portale unico della trasparenza nonché quelle per la trasmissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei dati, dei documenti e delle informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione al predetto portale.
4. Le pubbliche amministrazioni assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto a decorrere dall'adozione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione della deliberazione sul funzionamento del portale unico della trasparenza di cui al comma 3».
53.010. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Modifiche all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)
1. L'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:
«1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319 capoverso, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 640 e 640-bis del codice penale, o comunque per gravi reati commessi nell'esercizio di attività imprenditoriale ovvero, in occasione di procedure di affidamento di contratti pubblici, ove le condotte illecite siano attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di opere o lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi, ricavabili da provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere al commissariamento dell'appalto o dell'accordo contrattuale o della concessione, ovvero alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui alla lettera b);
b) di provvedere direttamente al commissariamento dell'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione o, in alternativa, in ragione della rilevanza che il contratto riveste nell'ambito della complessiva attività di impresa, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione di quest'ultima;
c) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare in un apposito fondo, ai sensi del comma 7.
1-bis. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere proposte esclusivamente ove si tratti di contratti di rilevante impatto, intendendosi per tali gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche, gli affidamenti aventi particolare impatto sull'ambiente, il territorio, la salute e la sicurezza pubblica, i contratti stipulati nell'ambito di programmi straordinari di intervento, ivi compreso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), o in occasione di grandi eventi, o disposti a seguito di calamità e comunque i contratti aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1, con proprio decreto, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto, e dispone l'accantonamento di cui al comma 1, lettera c) ovvero, nei casi più gravi o allorché l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni all'ordine di cui al comma 1, lettera a), provvede alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, o alla prestazione del servizio o della fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo o l'attestazione della regolare esecuzione. Delle misure adottate il prefetto informa altresì l'autorità giudiziaria che procede.
2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del prefetto di cui al comma 2 è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.
3. Per la durata della misura di cui al comma 1, lettera b), sono attribuiti agli amministratori, i quali, salva diversa indicazione del prefetto, operano come organo collegiale, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio de poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa che abbiano impatto diretto sulla misura. Parimenti nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.
4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave. Gli amministratori straordinari sono tenuti a predisporre il rendiconto della gestione con la cadenza periodica stabilita nel decreto di nomina. Nel caso in cui si disponga la straordinaria gestione dell'impresa o l'appalto commissariato abbia una significativa rilevanza rispetto alla residua attività di impresa, il prefetto dispone il conferimento dell'incarico anche a un organo di controllo, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile, in sostituzione del collegio sindacale e, ove presente, dell'organo di revisione esterna. Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche in materia di certificazione dei bilanci.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro, o l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina e parametrato al valore residuo del contratto oggetto della misura, sulla base dei criteri stabiliti in un regolamento del Ministero dell'interno, da adottarsi, sentito il presidente dell'ANAC, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso, che non può superare l'importo complessivo di 240.000 euro annui lordi per ciascun amministratore, anche nelle ipotesi di pluralità di contratti e di incarichi conferiti da prefetture diverse, sono a carico dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva. L'autorità giudiziaria, nell'ambito del procedimento penale, dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate a titolo di utile.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino soggetti diversi dagli organi di amministrazione dell'impresa ovvero nelle fattispecie di lieve entità o di minore gravità, può essere disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'operatore economico. Il prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo. La misura del sostegno e monitoraggio può essere disposta dal prefetto anche nelle ipotesi di conclusione o estinzione del contratto oggetto dei fatti di reato di cui al comma 1, per un periodo che sia funzionale alla revisione amministrativa e organizzativa dell'impresa.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, proporzionato all'effettiva attività da svolgere e alle dimensioni dell'impresa, sulla base di criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 6. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso, che non può superare il cinquanta per cento dell'importo massimo di cui al comma 6, sono a carico dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La misura del sostegno e del monitoraggio dell'impresa non sospende gli effetti dell'informazione antimafia interdittiva e può essere disposta anche ad integrazione delle misure di cui al comma 1, lettere b) e c). In caso di informazione antimafia interdittiva, le misure sono disposte di propria iniziativa dal prefetto che ne informa il presidente dell'ANAC.Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale».
53.011. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
ART. 54.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, all'articolo 11, comma 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali, possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione».
54.2. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani, Rotta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, agli interventi di ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 si applicano le deroghe previste dai commi 3-bis e 3-bis.1 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni
54.1. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani, Rotta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «munito di apposita delega motivata» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato».
54.5. Patassini.
ART. 55.
Al comma 1, lettera a), numero 5) sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine della lettera, con le seguenti anche tramite conferenza di servizi.
55.34. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
55.35. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un nuovo corso concorso su base regionale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
55.9. Bucalo, Frassinetti, Albano, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) , con successivo decreto del Ministero dell'istruzione,sarà autorizzata l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.
55.19. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) A partire dall'anno scolastico 2021/2022 è disposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale docente ed educativo in possesso dell'abilitazione attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012.
55.22. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) Per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNL sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
55.8. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) Dall'anno scolastico 2021/2022, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo in deroga ai vincoli esistenti.
55.13. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica ricompresi nel PNRR e che intendono accedere ai contributi del conto termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 16 febbraio 2016, la validità della prenotazione può essere prorogata fino a 12 mesi, previa istanza motivata e presentazione di un cronoprogramma delle attività previste per l'ultimazione dell'intervento.
55.30. Carbonaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, per le specifiche classi di concorso, agli insegnanti che abbiano prestato servizio per un periodo corrispondente ad un anno scolastico, anche in modo frazionato, in istituti scolastici a cui in tale periodo era riconosciuta la parità.
55.25. Ruffino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis) All'articolo 9, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le parole: «all'anno accademico 2000-2001» sono sostituite dalle seguenti: «al primo anno accademico di attivazione dei propri corsi».
55.39. Colmellere, Bordonali.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Rigenerazione Scuola-Piano della transizione ecologica e culturale)
1. Al fine di perseguire la transizione ecologica e culturale delle istituzioni scolastiche e di sviluppare e migliorare le competenze degli studenti e di tutta la comunità scolastica in materia di sviluppo sostenibile, il Ministero dell'istruzione adotta con apposito decreto il Piano RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale, in coerenza con gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
2. Il Piano RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale delle scuole persegue i seguenti obiettivi:
a) la «rigenerazione» dei saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture fisiche e digitali e delle opportunità di studio in un'ottica sistemica e sostenibile;
b) un approccio sistemico nello studio dei temi legati all'ecologia e all'ambiente;
c) la riflessione sui diritti e i doveri «ecologici» degli esseri viventi;
d) la formazione dei docenti per lo sviluppo della cultura della sostenibilità e dell'approccio sistemico ai problemi ambientali;
e) la valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale e di eventi dedicati;
f) collaborazioni e intese con università, enti pubblici e privati, organismi del terzo settore e imprese nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera e) dell'articolo 1, della legge 15 aprile 2015, n. 107.
3. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale delle scuole di cui al comma 1.
4. Le istituzioni scolastiche individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività' di cui al comma 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il docente referente per la transizione RiGenerazione ecologica e culturale avrà il compito di sostenere e coordinare le azioni volte all'attuazione del Piano RiGenerazione Scuola attraverso:
a) la formazione interna: relativa agli ambiti del Piano RiGenerazione Scuola, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi che favoriscano la partecipazione di tutta la comunità scolastica, anche con il coinvolgimento di università, enti pubblici e privati, consorzi, associazioni e imprese;
b) il coinvolgimento della comunità' scolastica: promuovere la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività sui temi del Piano RiGenerazione Scuola, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e al territorio;
c) la creazione di soluzioni «sostenibili»: individuare azioni per la riconversione della comunità scolastica al paradigma sostenibile proposto dal Piano RiGenerazione Scuola;
6. Il referente per la transizione ecologica e culturale è destinatario di uno specifico percorso formativo sugli ambiti del Piano inteso a sviluppare le competenze e le capacità di questa figura strategica.
7. All'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) sono soppresse le parole «della sostenibilità ambientale»
b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) applicazione dell'approccio sistemico ai problemi ambientali, sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto del pianeta, promozione del protagonismo di ciascun alunno e alunna per l'affermazione della cultura della transizione ecologica del Paese anche con il supporto e la collaborazione di enti pubblici e privati, università e terzo settore, sviluppo di nuove professionalità tese a proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema».
55.012. Casa.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Semplificazione incasso assegni)
1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.».
*55.02. D'Ettore.
*55.05. Ungaro, Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis
(Semplificazione sottoscrizione contratti a distanza)
1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.
3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli:
1. Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
2. Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
55.03. D'Ettore.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(misure di semplificazione in materia di sport)
1. Al fine di omogeneizzare, snellire e semplificare le procedure previste a favore delle associazioni e società sportive iscritte all'apposito registro e degli altri organismi riconosciuti dalle autorità competenti, le disposizioni degli articoli dal 6 al 24 e dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 si applicano a partire dal 31 dicembre 2023.
55.015. Barelli, Versace, Cattaneo, Battilocchio, D'Attis, Cortelazzo, Milanato.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale)
1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
55.09. Tuzi.
ART. 56.
Al comma 1, dopo le parole: 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere le seguenti: e per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,.
Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti: e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
*56.1. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*56.4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Rientrano nei programmi di edilizia sanitaria di cui al comma 1, tutti gli interventi volti alla realizzazione di policlinici da parte di istituti universitari, in deroga alle disposizioni indicate nel regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, che entro il 30 giugno 2021, siano in possesso di requisiti necessari rilasciati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.
56.6. Misiti.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Semplificazione in materia di locazioni passive delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Nel caso di locazioni di nuova stipula, è rimessa alla discrezionalità delle singole Amministrazioni di cui al comma 4 la facoltà di rivolgersi all'Agenzia del Demanio ai fini della valutazione di congruità del canone di cui al comma 6».
56.01. Mancini.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Disposizioni in materia di servizi di ristorazione)
1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) la lettera a) è soppressa;
2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) i servizi aggiuntivi che le società di emissione intendono sottoporre alla rete di esercizi convenzionabili o attualmente in uso dalle stesse con gli esercizi convenzionati»;
b) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:
«6-ter. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono previste penali a carico delle società di emissione per il ritardo nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi rispetto ai termini previsti dagli accordi di convenzionamento con i singoli esercizi. Le penali di cui al presente comma sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per il recupero delle penali le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi sulla garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104. Le somme così ottenute sono destinate, in misura proporzionale, agli esercizi convenzionati danneggiati dai ritardati adempimenti della società di emissione».
*56.02. Marco Di Maio, Fregolent.
*56.07. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*56.020. Lupi.
*56.023. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Semplificazioni nel campo dell'edilizia sanitaria)
1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere proposte all'INAIL ulteriori iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
56.04. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca)
1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario»;
b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale»;
c) all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro»;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4, ove abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.
56.09. Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Alberto Manca, Parentela, Sut, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Marzana, Pignatone.
(Parte ammissibile)
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto il seguente:
«Art. 70-bis.
1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.
2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale».
56.019. Grillo.
ART. 57.
Al comma 1, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:
01) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Ove sia presente un nesso economico funzionale, la ZES può incorporare in tutto o in parte aree appartenenti a un sito di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
2-bis) al comma 7-ter, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) assicura, nei casi in cui la ZES si estenda su un SIN ai sensi del comma 2-bis, il coordinamento delle proprie attività con l'Autorità preposte alle procedure di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n-152.».
57.15. Torromino, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale.»;
1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: «dell'Autorità di sistema portuale», sono sostituite con le seguenti «di ciascuna Autorità di sistema portuale».
57.14. D'Uva, Siracusano, Navarra, Timbro, Ficara.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In considerazione della crisi pandemica in atto e del conseguente aumento del prezzo delle materie prime, per i contratti in essere aventi a oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni l'incremento dei costi del servizio è riconosciuto come variante sostanziale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Per l'individuazione dei maggiori oneri riconosciuti si applicano le disposizioni dell'articolo 106 medesimo».
57.6. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Istituzione Zona Economica Speciale Sisma 2016-2017 in seguito all'emergenza COVID-19)
1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.»
57.03. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Estensione ZES)
1. Tutte le misure previste per le zone economiche speciali individuate ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni, sono estese alle aree di crisi industriale complessa.
57.04. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
ART. 58.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di favorire il riequilibrio territoriale, i fondi di cui al precedente comma sono assegnati nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale della spesa.
58.1. Papiro.
ART. 59.
Sopprimerlo.
*59.8. Fornaro, Timbro.
*59.12. Federico, Galizia, Papiro, Scerra, Manzo, Sportiello, Villani, Faro, Nappi, Martinciglio.
*59.13. Pignatone, Galizia, Perantoni, Deiana.
*59.27. Enrico Borghi, Boccia, Ubaldo Pagano, Fornaro.
Al comma 1, capoverso comma 1 dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale,.
59.20. Paolo Russo.
Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, dopo la parola: effettua inserire le seguenti: , definendone gli schemi tipo
Conseguentemente, al medesimo comma 1,:
a) al primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: del numero con le seguenti: della dotazione ;
b) al primo periodo, sostituire le parole: portuali e aeroportuali con le seguenti: portuali, logistiche, aeroportuali e idriche;
c) al capoverso comma 1-bis dopo le parole: recupero del divario inserire le seguenti: infrastrutturale e di sviluppo e dopo le parole: e alla specificità insulare inserire le seguenti: e delle zone di montagna ed aree interne.
59.2. Pezzopane.
Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, inserire le seguenti: con particolare riferimento a quelle del Mezzogiorno, al deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo,;
conseguentemente al capoverso comma 1-ter, dopo le parole: Al predetto Fondo, sopprimere la seguente: non.
59.18. Galizia, Papiro.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Entro il 30 settembre 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, le Commissioni paritetiche per l'attuazione degli statuti della Regione siciliana e della regione Sardegna, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalle medesime regioni, predispongono stime economiche e finanziarie per la definizione di parametri oggettivi per la misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico e sociale derivante dalla condizione d'insularità.
1-ter. Sulla base dei parametri di cui al comma 1-bis la regione siciliana e la regione Sardegna individuano criteri, indirizzi, e linee guida per elaborare il «Piano pluriennale per il riequilibrio e lo sviluppo delle regioni insulari».
59.23. Deiana, Deidda, Pittalis, Frailis, Ficara, Cancelleri, Scanu, Cadeddu, Perantoni, Alberto Manca, Varchi, Bucalo, Zoffili, Gavino Manca, Cappellacci, Lapia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la semplificazione delle procedure connesse con il trasporto del pescato dalle isole minori verso la terra ferma, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato, in deroga all'articolo 25, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a modificare ed integrare la convenzione dell' 11 aprile 2016 per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane, stipulata ai sensi all'articolo 1, comma 998 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135,convertito,con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009 n.166, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al fine di dare attuazione, per esigenze di tracciabilità, a tutela della salute dei consumatori e a sostegno dell'economia locale delle piccole isole, alle condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci negli aliscafi di linea, con particolare riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, alla Circolare sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.(CE) 1224 del 2009, del Reg.(UE) 404/2011 e del Reg.(UE) 1379/ 2013 e alle linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca stabilite nell'accordo Stato-regioni del 5 novembre 2015, Rep. Atti n. 195/CSR, oltre agli alimenti e beni di prima necessità per gli abitanti delle isole.
59.1. Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:
Art. 59-bis.
(Perequazione dei livelli essenziali di assistenza)
1. Al fine di garantire il riequilibrio territoriale nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e colmare le disuguaglianze di salute tra aree del Paese, per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale tra le regioni si fa riferimento, a partire dal riparto 2021, oltre che al criterio della popolazione pesata per età anche all'indice di deprivazione socioeconomico su base regionale.
2. Entro 60 giorni il Ministro della salute, sentito il parere della conferenza delle regioni, definisce con proprio decreto la metodologia di ricorso all'indice di deprivazione ai fini della stima della quota di riparto per ciascuna regione.
59.03. Trizzino.
ART. 60.
Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:
Art. 60-bis.
(Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie)
1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni previsti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: «finalità sociali.» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità.».
b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni.».
c) dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:
«15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene viene mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio.».
60.046. Baldino.
ART. 61.
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Modifiche alla disciplina dei termini di conclusione del procedimento)
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
b) al comma 3 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
2. Le amministrazioni che prevedono termini superiori nell'ambito dei propri regolamenti adeguano gli stessi alle nuove disposizioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
61.01. Lollobrigida, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
ART. 62.
Al comma 1, capoverso comma 2-bis sopprimere le seguenti parole: «e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo».
62.6. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi, Baldino, Elisa Tripodi.
Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Vengono fatti salvi gli speciali procedimenti relativi alle sanatorie edilizie.
62.8. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
ART. 63.
Al comma 1, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e comma 2-bis.
*63.2. Gagliardi, Ruffino.
*63.4. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Labriola, Cattaneo, Tartaglione.
*63.5. Berardini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 21-novies, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «per effetto di condotte costituenti reato» sono inserite le seguenti: «, anche se prescritto,».
63.9. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:
Art. 63-bis.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico)
1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater»;
b) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, secondo le proprie normative, trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione;
b) siano stati alienati, prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, dai comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto delle disposizioni previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766;
c) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
d) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis possono avvenire avendo ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale analoghi o superiori che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nei procedimenti di trasferimento di diritti di uso civico e di permuta di cui al comma 8-bis, il Ministro della cultura, sentito il Ministro della transizione ecologica, emette un provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, sul cambio di destinazione d'uso, nonché sulla congruità della sclassificazione dei terreni di cui al citato comma 8-bis e sulla rilevanza paesaggistica dei beni sui quali si propone il trasferimento dei diritti di uso civico. Il provvedimento del Ministro è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il trasferimento dei diritti di uso civico e la permuta determinano la sdemanializzazione dei terreni già appartenenti al demanio civico.
8-quater. Per i terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter non è prevista l'autorizzazione del Ministero della transizione ecologica per il cambio di destinazione d'uso e, con riferimento alle funzioni giurisdizionali, è esclusa la giurisdizione del commissario regionale agli usi civici, di cui all'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
63.013. Alberto Manca, Carbonaro, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.
ART. 64.
Al comma 2, capoverso Art. 21, sostituire le parole da: dieci componenti fino alle parole European Science Foundation con le seguenti:
tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio direttivo dell'ANVUR, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council, dall'European Science Foundation e dall'Accademia nazionale dei lincei.
Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. Al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di 69 unità di Area III e di una posizione dirigenziale di prima fascia. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere il personale di Area III cui al presente comma attraverso le procedure concorsuali pubbliche di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 797.518,55 per l'anno 2021 ed a euro 2.959.247,9 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università.
6-ter. Per garantire la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, anche in relazione alle accresciute esigenze di cui al presente articolo, il contingente di tali uffici, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, come individuata ai sensi del comma 1, è incrementato di 15 unità ed agli stessi è assegnata la posizione dirigenziale generale di cui al comma 1. Il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca è adottato, entro il 31 gennaio 2022, con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, l'incarico dirigenziale di cui al presente comma può essere conferito anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero. Anche per le esigenze di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università.
6-quater. Anche in relazione alle accresciute esigenze di cui al presente articolo, con uno dei decreti del Presidente del consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono individuate le strutture del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da assegnare al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca e sono, altresì, indicate le modalità di reperimento di eventuali ulteriori immobili, anche in locazione passiva e anche in deroga all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, da assegnare ai predetti dicasteri.
64.16. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri, Milanato, Tartaglione, Cortelazzo.
Al comma 2, capoverso Art 21, sostituire le parole da : dieci componenti fino a : dell'ANVUR con le seguenti: cinque componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della rappresentanza di genere e gli altri dieci sono designati, due ciascuno, nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio direttivo dell'ANVUR.
64.19. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al comma 119, le parole: "è istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici" sono sostituite dalle seguenti: "è istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici";
2) dopo il comma 119 è inserito il seguente:
"119-bis. Sono membri fondatori del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sul Centro. I componenti dell'organo di amministrazione del Centro e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze. Lo statuto del Centro è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze. Possono partecipare al Centro altri enti pubblici e privati nei limiti e secondo le modalità indicate nello statuto. Fermo quanto indicato al comma 120, il patrimonio del Centro può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati, anche diversi dai partecipanti al Centro. Al Centro possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, delle regione Veneto, della città metropolitana di Venezia o del comune di Venezia. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione del Centro e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale."».
64.1. Pellicani, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Rotta.
Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:
L'incremento di cui al presente comma è finalizzato altresì, per la somma di 800.000 euro per l'anno 2021, ad incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea. A tal fine, la somma di cui al periodo precedente è assegnata all'università di Tor Vergata per una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che preveda anche l'acquisizione di materiale documentale.
64.15. Barelli, Battilocchio, D'Attis.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268 le parole: «non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione» e le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse.
6-ter. Al fine di consentire la gestione delle attività connesse alla partecipazione del Ministero dell'università e della ricerca ai partenariati europei previsti nell'ambito dei programmi quadro europei di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa, il citato Ministero, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea per la copertura dei costi relativi allo svolgimento delle attività incluse nel programma di lavoro di ciascun partenariato, è autorizzato ad avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative, ovvero di esperti di comprovata qualificazione professionale nella materia oggetto degli interventi di cui al presente comma.
6-quater. L'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel senso che nell'ambito degli «istituti superiori» sono ricompresi anche gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
6-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, si interpreta nel senso che le indennità e i rimborsi delle spese, previsti per tali incarichi, non rientrano nel computo del limite del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza.
64.9. Colmellere, Bordonali.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
«43-bis. Per l'individuazione della classe demografica dei comuni destinatari dei contributi di cui al comma 42 si considera quella definita sulla media della popolazione residente calcolata sulla base dei dati Istat al 1° gennaio di ogni anno riferiti all'ultimo triennio e in sede di prima applicazione si considerano i dati al 1° gennaio 2018, 1° gennaio 2019 e 1° gennaio 2020.».
64.18. Cortelazzo.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo il medesimo comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. A beneficio degli interventi, di cui al comma 1, proposti dalle università statali e non statali legalmente riconosciute e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero dai loro enti strumentali, nonché dai collegi universitari legalmente riconosciuti, e riferiti a immobili di proprietà, ovvero concessi in uso o comodato gratuito o locazione per almeno 19 anni, nella valutazione del contributo di cui al comma 2 di spettanza del proponente è computato anche il valore dell'immobile.
64.8. Gagliardi, Cattaneo.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di rafforzare la competitività del sistema economico, attraverso una maggiore disponibilità di talento scientifico e tecnico, in particolare nelle giovani generazioni, favorendo, altresì la domanda di innovazione da parte del mondo delle imprese, nell'ottica degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 2(M4C2) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 5, comma 2-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, per l'intero periodo previsto dallo stesso comma».
64.13. Giarrizzo, Alaimo.
Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Fruizione delle aree naturali protette)
1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite per un loro impiego nel PNRR, gli enti di gestione delle aree protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di dette aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione con la corresponsione di un contributo all'ente da parte dei visitatori.
64.015. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Proroga organi dei parchi nazionali)
1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite per un loro impiego nel PNRR e in considerazione delle nuove disposizioni, anche ordinamentali, contenute nel presente decreto, al fine di consentire la programmazione degli interventi del PNRR anche nelle aree protette, l'incarico di Presidente e membro del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.
64.018. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni)
1. All'articolo 177, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, possono affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies), di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ss) e tt), relativi alle concessioni mediante le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.».
64.06. Mura, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Braga, Fornaro.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Proroga termini in materia di concessioni)
1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle medesime concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
64.07. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Braga, Pezzopane, Fornaro.
Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: l'attività ambulatoriale sono inserite le seguenti: “, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente”;
b) all'articolo 16-bis, comma 1, all'ultimo periodo, dopo le parole: “alla medicina di genere e all'età pediatrica” sono inserite le seguenti: “nonché alla comunicazione medico paziente nel contesto della sperimentazione clinica”».
2. All'articolo 1,comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), dopo le parole “degli studi clinici” sono inserite le seguenti : “, allineando gli stessi adempimenti a quanto previsto dal Regolamento EU 536/2014 senza la richiesta di ulteriore documentazione accessoria”;
b) alla lettera g) n. 1), dopo le parole: “la sperimentazione clinica” sono inserite le seguenti: “, con particolare riferimento alla certificazione della idoneità delle strutture per la partecipazione allo studio clinico, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento UE 536/2014, da rilasciarsi sulla base di un modello nazionale vincolante”»;
c) alla lettera h) n. 4), dopo le parole: «coordinamento della ricerca» sono inserite le seguenti: «ivi compresi l'infermiere coinvolto nell'esecuzione della sperimentazione clinica e il coordinatore di ricerca clinica (CRC) che gestisce e coordina le varie fasi degli studi clinici, svolgendo un'attività di supporto, di facilitazione e di organizzazione degli stessi.».
3. Il presente articolo non comporta ulteriori oneri a carico dello stato.
64.09. Lorenzin, Rizzo Nervo, Carnevali, Raciti, D'Attis.
Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Misure di rafforzamento della capacità amministrativa INPS Servizi Spa)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In sede di prima attuazione e per i fini indicati dal comma 1, la società INPS servizi Spa può assumere in via prioritaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, i dipendenti dell'appaltatore addetti, in via prevalente, al 1° giugno 2021 all'esecuzione del servizio oggetto del contratto in essere, stabilendone preventivamente il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione e le competenze maturate nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto e a condizione che, sulla base di valutazioni qualitative e quantitative, rispondano alle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.».
64.02. Pezzopane, Miceli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Bordo.
Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di Alta formazione artistica e musicale e coreutica)
1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di Alta formazione artistica musica e coreutica ricompresi nel PNRR, si applicano le misure di cui al presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 102 è sostituito dal seguente:
«Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007:
a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche;
b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)».
3. All'articolo 1, comma 104, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «o di specializzazione» sono inserite le seguenti: «nonché a borse di studio, assegni di ricerca e ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento».
4. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 508 del 1999 possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità «EP/1» ed «EP/2» con procedure concorsuali esperite ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1 della medesima legge n. 508 del 1999, pari al cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o d'istituto, per gli insegnamenti ABPR-24, ABPR-25, ABPR-26, ABPR-27 e ABPR-28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR-72, ABPR-73, ABPR-74, ABPR-75 e ABPR-76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento.
7. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo le parole: «salva diversa e motivata determinazione.», sono aggiunte le seguenti: «Per gli Enti pubblici del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, il responsabile della prevenzione della corruzione può essere individuato dal Consiglio di amministrazione nel responsabile della prevenzione in carica in una Università statale presente nel territorio comunale ovvero, in assenza, nel territorio regionale, previo assenso dell'Università stessa.».
8. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al primo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023», sono aggiunte le seguenti parole: «ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022».
9. Gli organi delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi:
a) per gravi o persistenti violazioni di legge;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'Istituzione;
c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'Istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'Istituzione non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.
Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi, nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino della ordinata gestione della Istituzione.
10. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del parere favorevole all'ANVUR, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle Istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, su proposta dell'ANVUR, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al precedente periodo e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'Istituzione. Entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le Istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 che hanno già attivi corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, laddove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le Istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime Istituzioni ovvero presso altra Istituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.
64.019. Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Orfini, Prestipino, Rossi, Fassina.
ART. 65.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, dopo la lettera h) inserire la seguente:
h-bis) monitora lo stato di accessibilità per persone con disabilità evidenziandone le criticità e indicando gli interventi prioritari;.
65.4. Lucaselli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, la lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, è consentita anche su veicoli già immatricolati.
65.3. Moretto, Paita, Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 176, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11-bis, è aggiunto il seguente:
«11-ter. Sono esentati dal pagamento del pedaggio tutti gli utenti che percorrono tratti autostradali interessati da lavori di manutenzione che hanno una durata superiore ai 7 giorni e che prevedono il restringimento della carreggiata o l'interdizione di interi tratti».
65.8. Traversi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di colmare il divario infrastrutturale tra le regioni e rilanciare lo sviluppo della rete viaria provinciale della Regione siciliana, nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
65.2. Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
1. Al fine di assicurare continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2031». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
65.01. Enrico Borghi.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Istituzione del Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo)
1. Al fine di sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale, ottenere una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici gravanti sul settore marittimo a beneficio del comparto e dell'Amministrazione medesima, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il «Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo» (CoNSAM).
2. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1:
a) ha il fine di aggiornare e armonizzare l'intero apparato normativo del settore marittimo;
b) individua le normative obsolete o, comunque, di migliorabile applicazione, anche tenendo in considerazione le nuove tecnologie informatiche oggi a disposizione;
c) predispone nuovi strumenti legislativi di modifica e semplificazione normativa rispetto alle norme individuate di cui alla lettera b);
d) predispone con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato di quanto realizzato dallo stesso Comitato comprensivo del cronoprogramma dei lavori;
e) è convocato almeno due volte all'anno: il primo giorno lavorativo del mese di maggio ed il primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno.
3. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, o da un suo delegato, ed è composto:
a) da un rappresentante della Direzione Generale Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
b) da un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria delle imprese di trasporto marittimo.
65.07. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Adeguamento e coordinamento normativo per la riconoscibilità dei veicoli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo le parole: «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» sono inserite le seguenti: «dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,»;
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*65.02. Del Basso De Caro, Dal Moro, Centemero.
*65.010. Pezzopane, Fragomeli, Centemero, Rotta.
*65.020. Caso, Centemero.
*65.032. (ex 57.01) Rosato, D'Alessandro, Marco Di Maio, Fregolent, Centemero.
*65.033. (ex 57.06) Trano, Centemero.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Misure di semplificazione in materia di utilizzo delle targhe di prova)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Autorizzazione alla circolazione di prova e relativa copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi)»;
b) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
«1. I veicoli che circolano su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, sono muniti della autorizzazione alla circolazione di prova corredata di copertura assicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai seguenti soggetti:»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non ancora immatricolati, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 93, 97, 110 e 114 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei veicoli muniti della carta o del certificato di circolazione, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo».
65.016. Fogliani, Maccanti, Zanella, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Norme in materia di semplificazione del codice della strada)
1. All'articolo 18, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-bis è abrogato.
2.Al Codice della strada di cui al al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, del Codice della strada di cui il comma 9-bis è abrogato.
b) all'articolo 142, comma 12-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano, in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali, le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma, e del comma 4, dell'articolo 208 del presente decreto, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;
c) all'articolo 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per l'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale»;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Gli enti locali che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393, del regolamento sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione non adempiuto, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.»;
3) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni, trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».
65.027. De Lorenzis.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli)
1. Al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) riservare limitati spazi alla sosta:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;
4) dei veicoli in condivisione a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;
5) dei veicoli elettrici;
6) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
7) a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
8) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;
9) ad altre categorie di veicoli e di utenti per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;»;
b) all'articolo 158:
1) al comma 2:
1.1. dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;»;
1.2. dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa»;
1.3. dopo la lettera o-bis) sono aggiunte le seguenti:
«o-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;
o-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 9.»;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli»;
3) al comma 5, le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;
c) all'articolo 188:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.»;
2) al comma 4, le parole: «una somma da euro 87 a euro 344» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»;
3) al comma 5, le parole: «una somma da euro 42 a euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344».
65.028. De Lorenzis.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Formazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
1. Al fine di assicurare la piena operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 231.649, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio.
65.018. Alaimo.
ART. 66.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «delle attività di cui all'articolo 5,» sono inserite le seguenti: «nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6»;
b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.».
1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.»
*66.20. Viscomi.
*66.24. Invidia.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire l'operatività delle associazioni di volontariato di protezione civile, al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 32:
a) al comma 3, dopo le parole: «ivi compresi i Gruppi comunali» sono inserite le seguenti: «intercomunali e provinciali,»;
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini di cui all'articolo 32, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i gruppi comunali, i gruppi intercomunali ed i gruppi provinciali di protezione civile sono equiparati alle organizzazioni di volontariato.»;
all'articolo 35, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-bis. Ai gruppi comunali, intercomunali e provinciali di cui al presente articolo non trova applicazione il limite di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile di cui all'articolo 35, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».
66.5. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 sono aggiunte le seguenti parole: «Le startup a vocazione sociale, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, possono iscriversi nella sezione imprese sociali del Registro delle imprese ed acquisire la qualifica di impresa sociale».
66.1. Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 100, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «la Provincia autonoma di Bolzano disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «la provincia autonoma di Bolzano e la provincia autonoma di Trento disciplinano».
66.13. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.
Al comma 2, sostituire le parole da: consente ai soggetti erogatori fino alla fine del comma, con le seguenti: , tramite le informazioni relative ai soggetti che possono richiedere la Carta, comprese quelle contenute nei verbali di accertamento dello stato invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, provvede, attraverso lo strumento della Carta, ad abilitare le persone interessate ad accedere ai beni o servizi disposti in loro favore. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta, nonché' le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.
66.29. D'Arrando, Penna.
Al comma 2, sostituire le parole: consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, su richiesta dell'interessato, con le seguenti: consente alle Pubbliche Amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato,.
66.6. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 con le seguenti: di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge.
66.34. Panizzut, Iezzi, Lucchini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;
b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Ferma restando quanto previsto dal precedente comma 4-bis, coloro che, entro la data del 31 dicembre 2018, hanno conseguito un titolo professionale che consente l'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui agli articoli 1 e 5 decreto ministeriale 9 agosto 19, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2021, negli elenchi transitori appositamente istituiti, fino al conseguimento di 36 mesi di attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente documentabile, prima di essere definitivamente inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento».
66.30. Mammì.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla legge 8 novembre del 2000 n. 328 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1 dopo le parole: «dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro» sono aggiunte le seguenti: «o attraverso le comunità socio-riabilitative».
b) all'articolo 18, comma 6, dopo le parole: «in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale» sono aggiunte le seguenti: «e con le disposizioni di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità del 2006 ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009, attraverso l'istituzione delle Comunità socio-riabilitative,».
c) all'articolo 19 comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) a favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso l'istituzione e il riconoscimento delle Comunità socio-riabilitative.
d) all'articolo 20 comma 1 dopo le parole: «degli obiettivi di politica sociale,» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le misure di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 e ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009».
66.2. Trizzino.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Accesso dei membri del Parlamento a tutti i documenti amministrativi utili all'espletamento del loro mandato istituzionale)
1. All'articolo 24 della legge 7 agosto1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. I membri del Parlamento hanno diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi utili all'espletamento del loro mandato istituzionale, previa semplice richiesta alla pubblica amministrazione contenente dichiarazione resa dal deputato o dal senatore, sotto la propria responsabilità, di esercitare un interesse non privato e personale, bensì pubblico, connesso al mandato».
66.069. Adelizzi.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le Amministrazioni preposte continuano ad erogare i pagamenti dell'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
66.070. Aresta.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Semplificazioni in materia di erogazione dei risarcimenti per disabili di guerra)
1. All'articolo 155 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei giudizi in materia di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, all'articolo 7, comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, gli importi contenuti nelle tabelle C, E, F, G e N, e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 nonché dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n.656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.
*66.06. Prisco, Rizzetto, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*66.032. De Luca.
*66.087. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Attribuzione nomenclatura NUTS 2 a Roma Capitale)
1. Ai fini di una più efficace ed efficiente gestione delle funzioni amministrative attribuite a Roma Capitale, da esercitarsi eventualmente anche con il concorso delle risorse finanziarie di fonte comunitaria, nel quadro della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, al suo territorio è riconosciuta la qualifica di livello NUTS 2.
66.038. De Angelis, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Registro di carico e scarico di cereali e farine)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 140, è inserito il seguente:
«140-bis. Le previsioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano alle imprese di seconda trasformazione inquadrabili nel comparto agroalimentare, nonché alle imprese di commercio al dettaglio.».
*66.031. Gagliardi.
*66.054. Gastaldi, Liuni, Molinari, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*66.0105. Ruffino.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
**66.036. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
**66.062. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità definite nel PNRR, nel PNC e nel PNIEC, impiegando per gli interventi previsti nei rispettivi ambiti territoriali le risorse europee e statali stanziate nel bilancio statale. Tali risorse affluiscono ai rispettivi bilanci per essere destinate alle finalità previste nei predetti Piani, incluse quelle attribuite agli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, nelle materie di competenza legislativa e regolamentare alle medesime attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, adeguano la normativa regionale e provinciale ai principi fondamentali di cui al presente decreto, nei limiti previsti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
*66.037. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
*66.063. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Interpretazione autentica della proroga di cui all'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n.145)
1. La norma di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia proroga delle concessioni demaniali si interpreta nel senso che la proroga è in ogni caso garantita anche nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione delle concessioni medesime.
66.055. Zucconi, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)
1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 152 dopo le parole: «trasmettono, per via telematica» sono aggiunte le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità».
b) al comma 153 alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «fino ad euro 5.000» con le seguenti: «da euro 300 fino ad euro 5.000 a seconda della gravità della violazione».
66.09. Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto adottato sentita la Conferenza Unificata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, modifica i criteri di allocazione delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, in materia di interventi di rigenerazione urbana, per permettere l'accesso alle predette risorse a tutti i comuni italiani.
2. Il termine per la presentazione degli interventi di cui al comma 1 è prorogato di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
66.020. Ciaburro, Caretta.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Risorse per acquisto mezzi per finalità di protezione civile)
1. All'articolo 208 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 5-bis, dopo la parola: «stradale» sono aggiunte le seguenti: «e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per la finalità di protezione civile di competenza dell'ente comunale».
66.058. Capitanio, Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Assunzioni degli enti locali)
1. Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e la tempestiva attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali procedono in ogni caso allo scorrimento delle graduatorie disponibili per la copertura dei posti vacanti previsti nel medesimo piano, ancorché il termine di efficacia delle predette graduatorie sia spirato.
66.051. Ruffino.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)
1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
b) al comma 9, è soppresso l'ultimo periodo;
c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. I funzionari che, nominati ad esercitare la funzione di vice segretario ai sensi del comma 9 e che abbiano assolto il previsto obbligo formativo, sono iscritti di diritto all'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
66.052. Ruffino.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Potenziamento del servizio di polizia locale nei piccoli comuni)
1. Nei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che non abbiano disponibilità, nell'organico dell'ufficio di polizia locale, di funzionari di livello D, è possibile affidare il grado di comandante e la posizione organizzativa a funzionari di livello C, qualora abbiano esperienza di almeno 20 anni nell'ambito di tale ufficio.
66.064. Benigni.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Legge annuale per lo sviluppo sostenibile)
1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per lo sviluppo sostenibile, alla quale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è attribuito il compito di promuovere ed accelerare il raggiungimento da parte dell'Italia degli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per lo sviluppo sostenibile.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di carattere ordinamentale o organizzativo di immediata applicazione, al fine di promuovere il contrasto e la mitigazione dei cambiamenti climatici e la transizione energetica verso la neutralità carbonica, assicurare la tutela della biodiversità, garantire condizioni di piena tutela della salute umana e di prevenzione di minacce epidemiologiche, promuovere politiche di sviluppo di città e comunità sostenibili e resilienti e ridurre i divari territoriali, di genere e generazionali nelle politiche pubbliche;
b) una o più deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative nelle materie oggetto del disegno di legge;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi annuali per lo sviluppo sostenibile, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per lo sviluppo sostenibile, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione, e dia conto delle deliberazioni adottate nelle materie oggetto del disegno di legge dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2011, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
66.060. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Semplificazione delle procedure di attuazione della legge 28 febbraio 2020, n. 17)
1. All'articolo 1, della legge 28 febbraio 2020, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'acquisto delle aree di cui al comma 1 e al successivo comma 2-ter fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree.».
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'Agenzia del demanio, al fine di favorire le procedure di trasferimento di cui al comma 1 e la conclusione delle operazioni di cessione di cui al comma 2, è autorizzata ad individuare, ai sensi dell'articolo 35 del codice della navigazione, con propri decreti dirigenziali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le zone demaniali ricadenti nel perimetro del comprensorio denominato “Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina” non più utilizzabili per pubblici usi del mare ai fini della loro esclusione dal demanio marittimo e del passaggio al patrimonio disponibile tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro i successivi trenta giorni.
2-ter. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita delle aree individuate dall'articolo 1, comma 1 “Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina”, e delle aree di cui al comma 2-bis escluse dal demanio marittimo, si applica il comma 3 dell'articolo 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, e la allegata tabella A.».
66.0108. (ex 57.08.) Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto, Bellachioma, Bianchi, Binelli, Bisa, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
1. All'articolo 1, della legge 28 febbraio 2020, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'acquisto delle aree di cui al comma 1 ed il successivo comma 2-ter fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree.»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'Agenzia del demanio, al fine di favorire le procedure di trasferimento di cui al comma 1 e la conclusione delle operazioni di cessione di cui al comma 2, è autorizzata ad individuare, ai sensi dell'articolo 35 del codice della navigazione, con propri decreti dirigenziali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le zone demaniali ricadenti nel perimetro del comprensorio denominato “Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina” non più utilizzabili per pubblici usi del mare ai fini della loro esclusione dal demanio marittimo e del passaggio al patrimonio disponibile tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro i successivi trenta giorni.
2-ter. Al fine di accelerare le operazioni di cui al comma 2, alle aree individuate al comma 1 “Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina”, e alle aree di cui al comma 2-bis escluse dal demanio marittimo sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore dei soggetti legittimati che ne facciano richiesta, con apposita domanda da presentare rispettivamente entro 180 giorni dalla data di emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-bis e entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per le aree individuate dall'articolo 1, comma 1 “Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina” . Alla domanda di acquisto deve essere allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario dell'intera somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, senza altri gravami, determinata secondo i parametri fissati nella Tabella A, allegata alla presente legge».
Conseguentemente, alla legge 28 febbraio 2020, n. 17, è allegata la seguente tabella:
|
Tabella A
I valori sono espressi in euro/mq |
|
Classe dimensionale
Abitanti |
Zone territoriali omogenee | ||||
|
A |
B |
C |
D |
E | |
|
10.000 – 100.000 |
60 |
40 |
30 |
40 |
10 |
Ai fini della determinazione del prezzo unitario a metro quadro da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.
Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
66.097. Pellicani, Rotta, Businarolo.
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18EMC0149510