EDIZIONE PROVVISORIA
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
DIS. 1.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal PNRR, unitamente al rispetto delle scadenze entro le quali i progetti andranno completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti tutte le informazioni e i documenti utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione del PNRR e del Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
1-ter. Il Governo, attraverso la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge, fornisce altresì alle Commissioni parlamentari competenti tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti, allo scopo di aumentare il livello di efficacia delle iniziative e, contestualmente, prevenire, rilevare e correggere eventuali irregolarità, anche al fine di una valutazione complessiva dei risultati e dell'impatto del PNRR.
1-quater. Il Governo trasmette altresì alle Commissioni parlamentari competenti tutti i documenti, che riguardano le materie di competenza della medesima, inviati agli organi dell'Unione europea, nonché i piani e i documenti delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, finanziati sulla base delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
1-quinquies. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 1-sexies, le Commissioni parlamentari competenti:
a) verificano in modo sistematico e continuativo lo stato di avanzamento del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti le cosiddette priorità trasversali del Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;
b) monitorano la puntuale attuazione delle misure da parte delle singole amministrazioni responsabili e, in caso di inerzia delle stesse, sollecitare l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo;
c) vigilano sull'adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi e i conflitti di interesse;
d) verificano attraverso l'accesso al Sistema unitario «ReGiS», quale strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR, la coerenza dei dati rendicontati dalle singole amministrazioni responsabili dell'attuazione delle misure con i target e i milestone previsti all'interno del Piano medesimo;
e) verificano, attraverso l'accesso alle banche dati e piattaforme realizzati, che i processi di gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati siano effettivamente semplificati e aderiscano ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale;
f) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.
1-sexies. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.
Dis.1.1. Ceccanti.
ART. 1.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le attività del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza osservano il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e degli articoli 5, 18 e 19 del Regolamento (UE) 2021/241.
1.13. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 2, sostituire le parole: e di ambiente con le seguenti:, di ambiente e di tutela della biodiversità.
1.12. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 2, sostituire le parole: e di ambiente con le seguenti: , ambiente e biodiversità.
1.8. Timbro, Fornaro.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , compresa la biodiversità, nonché del principio di non arrecare un danno significativo, in coerenza con la Comunicazione della Commissione Europea 12.2.2021 C(2021) 1054 final.
*1.1. Lucaselli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*1.4. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*1.7. Timbro, Fornaro.
*1.9. Zolezzi, Vianello.
*1.3. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , compresa la biodiversità, nonché del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 12 febbraio 2021 (C(2021) 1054).
**1.2. Sarli, Termini, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
**1.16. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
1.5. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurata in ogni caso il pieno rispetto della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
1.11. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurata in ogni caso la tutela del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
1.10. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
2-bis. In considerazione del rilievo delle attività turistiche per l'economia dei territori, è fatta sempre salva la possibilità per i comuni classificati dall'Istat nelle categorie turistiche B, C, D, E, F, G, H, L e P ai sensi dell'articolo 182, comma 2-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77 di richiedere che le opere connesse al PNRR siano realizzate secondo modalità che non ne compromettano l'economia turistica.
1.14. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto delle competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1.6. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
ART. 2.
Al comma 1, dopo le parole: ciascuna seduta, inserire le seguenti: , nonché il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, o un suo delegato, e il Presidente dell'Anci, o un suo delegato.
Conseguentemente:
al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato comunica semestralmente alle Camere gli indirizzi e linee guida per l'attuazione del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali e tiene conto degli eventuali atti di indirizzo adottati dalle Camere, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere;
alla lettera e), sostituire la parola: semestrale, con la seguente: quadrimestrale;
al comma 6, dopo le parole: affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: , su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
2.29. Elisa Tripodi.
Al comma 1, dopo le parole: in ciascuna seduta aggiungere le seguenti: , nonché il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
2.15. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, prevedono il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.
*2.24. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*2.44. Milanato.
Al comma 2, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,.
2.52. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Cabina di regia individua le schede dei progetti che, in ragione delle sinergie esistenti, delle forti complementarietà, dei costi comuni, della ubicazione territoriale e delle finalità, possono essere accorpate in progetti aggregati, con conseguente riduzione delle stazioni appaltanti e identificazione di un'unica stazione appaltante o istituzione responsabile.
2.13. Braga, Pezzopane, Rotta, Gribaudo, Buratti, Morgoni, Pellicani.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) elabora specifici indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030.
2.7. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) aggiorna le Camere, tramite una comunicazione del Presidente del Consiglio, dell'andamento del PNRR.
Conseguentemente, alla lettera e), sostituire la parola: semestrale, con la seguente: trimestrale.
2.30. Timbro, Fornaro.
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: con cadenza semestrale, con le seguenti: con cadenza quadrimestrale.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera f), sostituire la parola: periodicamente, con la seguente: mensilmente.
2.16. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: , anche su richiesta delle Commissioni parlamentari,.
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I singoli Ministri trasmettono, con cadenza semestrale, alle rispettive Commissioni parlamentari competenti, una relazione contenente tutte le informazioni di cui al comma 2, lettera e).
2.28. Carbonaro.
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, aggiungere la seguente: riferisce.
2.27. Galizia.
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rispetto agli obiettivi perseguiti, aggiungere le seguenti: , con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
2.37. Galizia.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano tali relazioni su cui possono svolgere ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata alla verifica del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento UE n. 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. Le Commissioni possono, in tale quadro, formulare osservazioni ed esprimere indirizzi utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. È istituita la Commissione parlamentare per il monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) allo scopo di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal PNRR, unitamente al rispetto delle scadenze entro le quali i progetti andranno completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee.
1-ter. La Commissione, di cui al comma 1-bis, in particolare, ha il compito di:
a) verificare in modo sistematico e continuativo lo stato di avanzamento del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti le cosiddette priorità trasversali del Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;
b) monitorare la puntuale attuazione delle misure da parte delle singole amministrazioni responsabili e, in caso di inerzia delle stesse, sollecitare l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo;
c) vigilare sull'adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi e i conflitti di interesse;
d) verificare attraverso l'accesso al Sistema unitario «ReGiS», quale strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR, la coerenza dei dati rendicontati dalle singole amministrazioni responsabili dell'attuazione delle misure con i target e i milestone previsti all'interno del Piano medesimo;
e) verificare, attraverso l'accesso alle banche dati e piattaforme realizzati, che i processi di gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati siano effettivamente semplificati e aderiscano ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale;
f) monitorare l'attuazione delle azioni adottate nell'ambito delle risorse nazionali aggiuntive al Piano, a partire da quelle previste dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
1-quater. Il Governo, attraverso la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021, fornisce alla Commissione tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti, allo scopo di aumentare il livello di efficacia delle iniziative e, contestualmente, prevenire, rilevare e correggere eventuali irregolarità, anche al fine di una valutazione complessiva dei risultati e dell'impatto del PNRR.
1-quinquies. Alla Commissione sono trasmessi tutti i documenti, che riguardano le materie di competenza della medesima, inviati agli organi dell'Unione europea, nonché i piani e i documenti delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, finanziati sulla base delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
1-sexies. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
1-septies. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione.
1-octies. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del quarto periodo.
1-novies. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
1-decies. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1-novies è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
1-undecies. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
2.51. Ceccanti, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Losacco.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano tali relazioni su cui possono svolgere ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti, finalizzata alla verifica del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento UE n. 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. Le Commissioni possono, in tale quadro, formulare osservazioni ed esprimere indirizzi utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Istituzione della Commissione parlamentare per il monitoraggio dell'attuazione del PNRR)
1. È istituita la Commissione parlamentare per il monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) allo scopo di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal PNRR, unitamente al rispetto delle scadenze entro le quali i progetti andranno completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee.
2. La Commissione, in particolare, ha il compito di:
a) verificare in modo sistematico e continuativo lo stato di avanzamento del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti le cosiddette priorità trasversali del Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;
b) monitorare la puntuale attuazione delle misure da parte delle singole amministrazioni responsabili e, in caso di inerzia delle stesse, sollecitare l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo;
c) vigilare sull'adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi e i conflitti di interesse;
d) verificare attraverso l'accesso al Sistema unitario «ReGiS», quale strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR, la coerenza dei dati rendicontati dalle singole amministrazioni responsabili dell'attuazione delle misure con i target e i milestone previsti all'interno del Piano medesimo;
e) verificare, attraverso l'accesso alle banche dati e piattaforme realizzati, che i processi di gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati siano effettivamente semplificati e aderiscano ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale;
f) monitorare l'attuazione delle azioni adottate nell'ambito delle risorse nazionali aggiuntive al Piano, a partire da quelle previste dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
3. Il Governo, attraverso la Cabina di regia di cui all'articolo 2, fornisce alla Commissione tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti, allo scopo di aumentare il livello di efficacia delle iniziative e, contestualmente, prevenire, rilevare e correggere eventuali irregolarità, anche al fine di una valutazione complessiva dei risultati e dell'impatto del PNRR.
4. Alla Commissione sono trasmessi tutti i documenti, che riguardano le materie di competenza della medesima, inviati agli organi dell'Unione europea, nonché i piani e i documenti delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, finanziati sulla base delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
5. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
6. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione.
7. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del quarto periodo.
8. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
9. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 8 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
10. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
2.50. Ceccanti, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Losacco.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: , trasmette inoltre un'analisi motivata sulla base di dati qualitativi e quantitativi riguardante gli assi strategici così come definiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il raggiungimento dei pilastri definiti nell'articolo 3 e degli obiettivi generali e specifici enunciati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) vigila e ove necessario elabora linee guida per garantire la coerenza degli interventi con i pilastri definiti nell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 e con gli obiettivi generali e specifici enunciati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241.
2.40. Battelli.
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, trasmette alle Camere, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, prima dell'invio alla Commissione europea, l'eventuale proposta di un Piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza;.
2.38. Galizia.
Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: periodicamente con la seguente: mensilmente.
2.6. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, la relazione periodica di cui alla lettera precedente alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;.
*2.4. Marco Di Maio, Fregolent.
*2.5. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*2.36. Lupi.
*2.46. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alle sedute della Cabina di regia partecipa una delegazione parlamentare designata congiuntamente dai Presidenti di Camera e Senato.
2.39. Battelli.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome aggiungere le seguenti: , ovvero il Presidente dell'Anci e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale.
*2.1. De Menech, Cenni.
*2.9. Ruffino.
*2.19. Gagliardi.
*2.21. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.
*2.41. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
*2.48. Pella, Milanato, Cortelazzo.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere inoltre invitati con le seguenti: sono invitati.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento, aventi una ricaduta diretta o indiretta in materia di lavoro e di occupazione, la Cabina di regia di cui al comma 1 si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. È previsto altresì uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali.
2.45. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: debbono.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro la Cabina di regia di cui al comma 1 si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali. Il modello di relazioni sindacali e quindi di partecipazione, confronto e negoziazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sarà oggetto di apposito Protocollo di intesa con la Cabina di regia, che definirà anche la partecipazione e il coinvolgimento nella predisposizione della legge di bilancio, del Documento di economia e finanza, della Nota di aggiornamento al DEF e dei Piani nazionali di riforma.
2.14. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere, con la seguente: sono.
2.31. Timbro, Fornaro.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: della tematica affrontata, aggiungere le seguenti: i rappresentanti di ANCI, UNCEM, UPI.
*2.11. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*2.26. Marco Di Maio, Fregolent.
*2.33. Fornaro, Timbro.
*2.47. Giacometto, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione, Sarro, Milanato, Pella, Cattaneo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro la Cabina di regia di cui al comma 1 si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali. Il modello di relazioni sindacali e quindi di partecipazione, confronto e negoziazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sarà oggetto di apposito Protocollo di intesa con la Cabina di regia, che definirà anche la partecipazione e il coinvolgimento nella predisposizione della legge di bilancio, del Documento di economia e finanza, della Nota di aggiornamento al DEF e dei Piani nazionali di riforma.
2.32. Fornaro, Timbro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le sedute della Cabina di regia sono pubbliche e la diffusione dei lavori è assicurata anche attraverso la trasmissione in diretta streaming sul sito internet del Governo italiano. Altresì i verbali della Cabina di regia sono pubblici e resi disponibili, anche in formato accessibile alle persone con disabilità sensoriali, secondo gli standard W3C Web Content Accessibility, in un'apposita sezione del sito internet del Governo italiano.
2.8. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 4, dopo le parole: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, aggiungere le seguenti: con l'integrazione di 3 rappresentanti delle autonomie territoriali designati in Conferenza unificata,.
2.42. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico aggiungere le seguenti: e a tal fine sono integrati da 3 rappresentanti delle autonomie territoriali designati in Conferenza unificata.
*2.2. De Menech, Cenni.
*2.22. Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali.
Al comma 4, sostituire le parole: che ha la facoltà, con le seguenti: che ha l'obbligo.
2.17. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Al comma 5, dopo le parole: legge 22 aprile 2021, n. 55, aggiungere le seguenti: e con la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e d'investimento europei,.
*2.18. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*2.25. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*2.35. Timbro, Fornaro.
Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane abbiano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI.
**2.3. De Menech, Cenni.
**2.10. Ruffino.
**2.20. Gagliardi.
**2.23. Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro.
**2.34. Fornaro, Timbro.
**2.43. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
**2.49. Pella, Milanato, Cortelazzo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.
2.53. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il regolamento interno della Cabina di regia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2.54. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3.16. Zolezzi.
Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dopo le parole: della società civile aggiungere le seguenti: delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base di maggiore rappresentatività, di comprovata esperienza e competenza e sulla base di criteri oggettivi e predefiniti da definirsi attraverso il medesimo decreto.
Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel rispetto dei princìpi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, l'esito delle segnalazioni del tavolo alla Cabina di regia e al Servizio Centrale per il PNRR è rendicontato e reso pubblico. Il Tavolo permanente può favorire il trasferimento diffuso delle informazioni con l'obiettivo di rendere il più possibile consapevoli i soggetti e le comunità coinvolti nei progetti, affinché possano attivarsi nel monitoraggio della fase attuativa e orientare le azioni future perché rispondano ai bisogni dei territori.
*3.5. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*3.12. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*3.17. Alaimo.
Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; e dopo le parole: della società civile aggiungere le seguenti: e delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base dei criteri di maggiore rappresentatività, comprovata esperienza e competenza, e di ulteriori criteri definiti attraverso il medesimo decreto.
Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: interventi aggiungere i seguenti periodi: Nel rispetto dei princìpi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, l'esito delle segnalazioni del tavolo alla Cabina di regia e al Servizio Centrale per il PNRR è rendicontato e reso pubblico. Il Tavolo permanente favorisce il trasferimento diffuso delle informazioni con l'obiettivo di rendere il più possibile consapevoli i soggetti e le comunità coinvolti nei progetti, affinché possano attivarsi nel monitoraggio della fase attuativa e orientare le azioni future perché rispondano ai bisogni dei territori.
3.15. Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo.
Al comma 1, dopo le parole: sociale e territoriale, aggiungere le seguenti: presieduto dal Presidente del Consiglio o dal ministro o sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio da lui delegato e;
Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su questioni di particolare rilevanza il Tavolo permanente, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può chiedere la convocazione della Cabina di regia.
3.1. Ceccanti.
Al comma 1, dopo le parole: sociale e territoriale, aggiungere le seguenti: presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e;
Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su questioni di particolare rilevanza il Tavolo permanente, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può chiedere, tramite il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o il suo delegato, la convocazione della Cabina di regia.
3.22. Cortelazzo, Tartaglione.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rappresentanti delle parti sociali, aggiungere le seguenti: e delle associazioni del terzo settore maggiormente rappresentative,.
3.3. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 1 dopo le parole: dei rispettivi organismi associativi aggiungere le seguenti: ANCI, UPI, UNCEM
*3.7. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*3.14. Marco Di Maio, Fregolent.
*3.21. Giacometto, Milanato, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione, Sarro, Pella, Cattaneo.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: civile aggiungere le seguenti: nonché tutte le associazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986.
3.25. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: , nonché le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3.23. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le associazioni della società civile operanti nel territorio.
3.24. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: rappresentatività aggiungere le seguenti: e pertinenza.
3.9. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Gli organi nazionali degli ordini e dei collegi professionali individuano i propri rappresentanti in seno al tavolo.
*3.19. Invidia.
*3.20. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.
Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. Le sedute del Tavolo permanente di cui al comma 1, sono pubbliche e la diffusione dei lavori è assicurata anche attraverso la trasmissione in diretta streaming sul sito internet del Governo italiano. Altresì i verbali del Tavolo permanente sono pubblici e resi disponibili, anche in formato accessibile alle persone con disabilità sensoriali, secondo gli standard W3C Web Content Accessibility, in un'apposita sezione del sito internet del Governo italiano.
3.4. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto di cui al comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assicura un'adeguata rappresentanza delle realtà del Terzo settore operanti nel campo della protezione ambientale, della tutela e conservazione dei beni culturali e del paesaggio.
3.18. Carbonaro.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del PNRR aggiungere le seguenti: e del PNC.
3.10. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, con le seguenti: , al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 e all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5.
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, lettera a), dopo le parole: dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, aggiungere le seguenti: e dal Tavolo permanente di cui all'articolo 3.
3.2. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le medesime finalità e sulla base degli stessi criteri, ciascuna amministrazione centrale, regionale e locale responsabile degli interventi del PNRR e PNC, istituirà un Tavolo di partenariato avendo cura di individuare i soggetti partecipanti sulla base del criterio della rappresentatività e pertinenza rispetto ai temi trattati. I rispettivi Tavoli saranno coinvolti preventivamente nella preparazione dei Piani, nella loro attuazione e in «itinere».
3.11. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
ART. 4.
Sopprimerlo.
4.4. Zolezzi.
Al comma 1, dopo le parole: funzioni di segreteria tecnica aggiungere le seguenti: , di cui uno dei componenti è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,.
*4.2. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*4.5. Elisa Tripodi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla struttura con funzioni di segreteria tecnica è assegnato un contingente di personale di ruolo o di personale di prestito, anche proveniente da altre amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
4.1. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
4.8. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: tempistica programmata, aggiungere le seguenti: al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I progetti devono documentare il rispetto del principio «non arrecare danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241.
4.7. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: tempistica programmata, aggiungere le seguenti: al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241;.
4.6. Timbro, Fornaro.
Al comma 3, sostituire le parole: euro 400.000 con le seguenti: euro 300.000.
4.3. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
ART. 5.
Sopprimerlo.
5.1. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 1, sostituire le parole: è istituita una struttura di missione, con le seguenti: è istituita con legge una struttura di missione.
5.3. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce.
5.2. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
5.9. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: Cabina di regia di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
5.6. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
5.8. Fornaro, Timbro.
Al comma 4, sostituire le parole: euro 400.000 con le seguenti: euro 300.000.
5.4. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Al comma 5, lettera e) sostituire le parole: base annuale con le seguenti: base semestrale.
5.5. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Governo riferisce ogni quattro mesi alla Commissione parlamentare per la semplificazione sulle misure assunte in attuazione del presente articolo.
5.10. Stumpo, Adelizzi, Buratti, Ciaburro, Ciprini, D'Attis, D'Orso, De Lorenzis, De Toma, Donina, Gerardi, Gubitosa, Lacarra, Moschioni, Mura, Tartaglione.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Integrazione alle Zone Economiche Ambientali)
1. Al fine di consolidare la transizione verso il «Green Deal» e incentivare i giovani del mezzogiorno, ad investire nelle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, oltre che quelle dell'articolo 5-bis di cui al presente decreto-legge n. 77 del 2021, per quanto compatibili e senza ulteriori oneri per lo Stato, secondo quanto disposto nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018. n. 12 ad oggetto il «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)» sono estese alle Zone Economiche Ambientali.
2. Con apposito decreto interministeriale tra il Ministro della transizione ecologica e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono regolamentate compatibilità e procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra gli Enti Parco Nazionali, le amministrazioni locali e statali interessate in attuazione dell'articolo 1-bis «Programmi nazionali e politiche di sistema» della legge n. 394 del 1991, introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con la previsione di ulteriori misure coerenti per le ZEA che sono inserite nella SNAI.
5.01. Conte, Fornaro, Timbro.
ART. 6.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, che si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità.
6.1. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Servizio centrale per il PNRR, di cui al comma 1, predispone il «Portale del PNRR» tale da rendere accessibili e aperte tutte le informazioni relative al Piano e alla sua attuazione. Inoltre, predispone tutte le condizioni, nelle forme ritenute più opportune, affinché si possa implementare il monitoraggio civico.
6.3. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 3, sostituire le parole: e di euro 1.859.000 a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: e di euro 1.859.000 per gli anni dal 2022 al 2026.
6.2. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Caratteristiche della piattaforma digitale per l'informazione sullo stato di avanzamento dei progetti contenuti nel PNRR e delle altre piattaforme)
1. Per garantire un efficace monitoraggio e la necessaria trasparenza e informazione sull'attuazione del PNRR, la piattaforma digitale utilizzata per fornire un'adeguata informazione sullo stato di avanzamento dei progetti contenuti nel PNRR è progettata e sviluppata garantendo la messa a disposizione di tutte le informazioni e dei dati in formato aperto e machine-readable.
2. Sono resi disponibili sulla piattaforma di cui al comma 1 i dati di sintesi e gli indicatori di performance, nonché i dati grezzi e non aggregati e la documentazione dei processi utilizzati per ottenerli. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e regolarmente.
3. I criteri e gli standard di cui al presente articolo si applicano a tutte le piattaforme la cui predisposizione è prevista sulla base di quanto stabilito col PNRR.
6.04. Fusacchia, Roberto Rossini, Bruno Bossio, Carabetta, Carbonaro, Casa, Cecconi, Ciprini, Fioramonti, Frusone, Gallo, Giuliodori, Ianaro, Lombardo, Magi, Mollicone, Mor, Muroni, Orrico, Piccoli Nardelli, Serritella, Palmieri, Perego Di Cremnago.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Piano nazionale dei dragaggi sostenibili)
1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero per la transizione ecologica, previa intesa in conferenza unificata, approva il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, sulla base della programmazione delle ADSP e delle Regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal Piano complementare del PNRR, e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle ADSP.
*6.02. Morgoni.
*6.03. Deiana, Ficara.
ART. 7.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'ufficio di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: che si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,.
7.2. De Toma, Rachele Silvestri.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza e per rendere possibile la verifica del rispetto delle priorità del PNRR, l'unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede alla realizzazione di una piattaforma informativa nazionale dove sono caricati tutti i dati finanziari e dei progetti del PNRR in formato aperto, accessibile, interoperabile, riusabile e continuamente aggiornati dall'Unità di missione.
*7.7. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*7.10. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*7.15. Alaimo.
Al comma 2, sostituire le parole: target e milestone, con le seguenti: obiettivi e traguardi.
7.9. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per far fronte alle esigenze di raccordo con le strutture aventi il compito di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, la dotazione complessiva del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 10 unità per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Una quota parte, non inferiore a 6 unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per il medesimo periodo e per le finalità di cui al terzo periodo del presente comma, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista è istituito un ulteriore posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al terzo e quinto periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 è così sostituito con il seguente: «Cura il contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonché gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro.»;
b) sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.430.000 euro per il 2021, di 2.859.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 1.859.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede quanto a 930.000 euro per l'anno 2021 e di 1.859.000 euro a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 16 e quanto a 500.000 euro per l'anno 2021 e 1.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*7.12. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*7.18. Milanato.
Al comma 4, dopo le parole: previsti, e aggiungere le seguenti: ad attingere, nei limiti dei posti disponibili in organico, dalle proprie graduatorie degli idonei e da quelle delle agenzie fiscali,.
7.19. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Sogei S.p.a. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.3. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Per tale attività può avvalersi aggiungere le seguenti: , fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,.
7.4. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: , anche in deroga a con le seguenti: , nel rispetto di.
7.5. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
7.14. Alaimo.
Al comma 8, dopo le parole: finanziamento pubblico degli interventi aggiungere le seguenti: , ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione,.
*7.6. Pellicani, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Rotta.
*7.16. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime amministrazioni centrali possono altresì stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, antiriciclaggio, di regolazione e di vigilanza e con l'autorità giudiziaria.
7.1. Lattanzio.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Al fine di rafforzare le funzioni dell'ANAC, con apposito decreto sarà determinato il necessario potenziamento del personale dell'Agenzia.
*7.11. Ziello, Fogliani.
*7.13. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*7.17. Timbro, Fornaro.
ART. 8.
Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: milestone e target, con le seguenti: traguardi e obiettivi.
8.3. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Al comma 4, sostituire le parole: al comma 13 dell'articolo 7, con le seguenti: al comma 8 dell'articolo 7.
*8.4. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*8.8. Perantoni.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il Governo garantisce il raccordo con regioni, province autonome ed enti locali affinché siano condivisi i tempi di pubblicazione dei bandi, degli avvisi e degli altri strumenti di selezione dei progetti d'interesse regionale o locale e i loro criteri di ammissione, i loro oggetti e la loro dimensione finanziaria. Il raccordo avviene nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con il coinvolgimento del CIPESS. La struttura di cui al comma 1 valuta la congruenza di bandi, avvisi e progetti rispetto alla disciplina in materia di reclutamento, semplificazione e riordino istituzionale, al fine di proporre, in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 5, eventuali adeguamenti normativi alla luce dell'avanzamento di milestone e target del PNRR.
**8.5. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
**8.9. Elisa Tripodi.
**8.10. Fornaro, Timbro.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR prevede Tavoli di settore finalizzati e continui con le parti sociali maggiormente rappresentative sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive ed industriali e sulle riforme settoriali assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro.
*8.2. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*8.11. Fornaro, Timbro.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR prevede Tavoli di settore con le parti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e assicura un confronto preventivo sulle riforme settoriali in merito alle ricadute dirette o indirette sul lavoro e sull'occupazione.
8.12. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, ed allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1o marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1o aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché mediante il ricorso ad assunzioni di personale a tempo determinato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al comma 1 di coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso attraverso procedure concorsuali da espletarsi nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero alle procedure di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo) e 50 appartenenti al livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo-aziende alberghiere. Il personale di cui al primo periodo è destinato a supportare le attività tecniche e amministrative correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero del turismo. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate in apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, nell'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1o marzo 2021 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, le parole: «Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero del turismo».
6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.566.458 euro per l'anno 2021, 3.759.500 per l'anno 2022 e 2.193.042 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*8.1. Bordonali, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*8.6. Lacarra.
*8.7. Gagliardi.
*8.13. Cortelazzo, Tartaglione.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo l'articolo 13-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 13-ter.
(Norme per la tempestiva adozione di provvedimenti attuativi di secondo livello contenuti in disposizioni legislative)
1. L'Ufficio per il programma di governo di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 monitora la tempestiva adozione di provvedimenti attuativi di secondo livello contenuti in disposizioni legislative.
2. Sul sito dell'Ufficio per il programma di governo è pubblicato il motore di ricerca per i provvedimenti di cui al comma 1, aggiornato con cadenza almeno settimanale. Il monitoraggio contiene per ogni singolo provvedimento attuativo la fonte del provvedimento con l'indicazione se di provenienza parlamentare o governativa, l'oggetto, il tipo di provvedimento previsto, lo stato di adozione, l'ammontare di risorse legate al provvedimento e l'articolazione interna al ministero competente per l'adozione dell'atto. L'Ufficio per il programma di governo trasmette alle Camere ogni trimestre relazioni sullo stato di attuazione che contengono anche le iniziative da assumere al fine di rendere più rapida l'adozione dei provvedimenti attuativi e di recuperare l'arretrato. Una volta trasmesse, le relazioni sono pubblicate sul sito dell'Ufficio per il programma. Il Governo riferisce su ciascuna relazione alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Commissione parlamentare per la semplificazione.
3. Per una più efficace attuazione del programma di Governo, è istituita la Rete dell'attuazione del programma di governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio del programma di Governo e costituita dai Nuclei per l'attuazione del programma di Governo che ciascun Ministero istituisce all'interno degli Uffici di diretta collaborazione, con il compito specifico di lavorare sul recupero dell'arretrato e sulla costante attuazione dei provvedimenti del Governo in carica».
6-ter. L'Ufficio del Programma di governo monitora l'attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel cronoprogramma del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
6-quater. I dati di cui al secondo periodo del comma 2 sono pubblicati sul sito dell'Ufficio del programma di Governo.
8.14. Brescia, Ceccanti.
ART. 9.
Al comma 2, dopo la parola: regionale inserire le seguenti: , dalle province autonome.
9.7. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
c) al comma 3, le parole: «, fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2022».
*9.1. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*9.8. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*9.10. Fornaro, Timbro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno del sistema economico produttivo agricolo, in relazione agli interventi previsti dal PNRR è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un tavolo per il rilancio della crescita con la presenza dei Ministeri ed enti di riferimento, delle organizzazioni sindacali datoriali maggiormente rappresentative e delle rappresentanze del mondo bancario.
**9.3. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
**9.6. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I finanziamenti a comuni e città metropolitane sono assegnati attraverso riparti diretti con assegnazione automatica per classe demografica ovvero con stanziamenti a sportello sulla base di programmi nazionali ovvero mediante bandi nazionali dei singoli Ministeri ovvero mediante finanziamenti di specifici progetti strategici presentati da comuni e città metropolitane.
*9.5. Gagliardi.
*9.12. Pella, Labriola, Milanato, Cortelazzo, Cattaneo.
*9.2. Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 costituiscono Tavoli territoriali continui di confronto preventivo sull'attuazione delle linee di investimento con le parti sociali maggiormente rappresentative.
**9.4. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
**9.9. Fornaro, Timbro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 costituiscono Tavoli territoriali di confronto preventivo con le parti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sull'attuazione delle linee di investimento.
9.11. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Attuazione degli interventi del PNRR – enti locali)
1. Al fine di favorire la continuità e il rafforzamento dell'azione dell'ente, anche in considerazione della necessità di assicurare pronta attuazione agli interventi del PNRR, all'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».
9.01. D'Alessandro, Fregolent.
ART. 10.
Al comma 1, sopprimere le parole: mediante apposite convenzioni e dopo le parole: supporto tecnico-operativo aggiungere le seguenti: dei soggetti di cui all'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o;
Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per il monitoraggio, anche in corso d'opera, le amministrazioni possono avvalersi degli organismi di controllo accreditati secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
10.10. Pezzopane.
Al comma 4, dopo le parole: e per gli enti locali, aggiungere la seguente: anche.
Conseguentemente sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze – di persone fisiche o giuridiche – disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
10.6. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
Al comma 4, dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: ovvero anche di proprie società in house.
10.15. Fornaro, Timbro.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: «ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o in house providing».
10.17. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-quater. Ai fini della realizzazione di interventi in concessione affidati o da affidare dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in regime di cross financing, a fronte del versamento del contributo al soggetto realizzatore degli interventi, il concessionario finanziato assume l'obbligo di realizzare gli interventi medesimi per conto del Ministero concedente nonché nell'interesse del concessionario finanziatore ed il concessionario finanziatore acquisisce dal concessionario finanziato il diritto di avvalersi degli interventi stessi quale investimenti realizzati nell'ambito del proprio contratto di concessione. La prestazione resa dal soggetto finanziato nei confronti del concessionario finanziatore assume rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».
10.23. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), e 21, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 e alle perdite emerse in tale esercizio.
10.13. Braga.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 32, le parole: «ad iniziare l'esecuzione dei lavori» sono sostituite con le seguenti: «ad avviare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori».
*10.9. Ruffino.
*10.12. Gagliardi.
*10.22. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Labriola, Cattaneo, Tartaglione.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per i progetti di opere pubbliche comunque finalizzati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del PNC, i pareri, i visti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati sono resi dalle amministrazioni competenti, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta dell'amministrazione procedente, anche tramite conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente tale termine i predetti pareri, visti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati si intendono acquisiti con esito positivo.
**10.8. Ruffino.
**10.11. Gagliardi.
**10.21. Pella, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo, Sarro.
**10.24. Fragomeli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli strumenti finanziari per l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 523-bis richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «società in house delle amministrazioni centrali dello Stato», sono sostituite con le seguenti: «società quotate partecipate o in house delle amministrazioni dello Stato».
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di favorire gli interventi del Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche gli strumenti finanziari ammessi in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema».
10.3. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si intendono ricompresi anche gli strumenti finanziari ammessi in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema.
10.1. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sono definiti» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 ottobre 2021»;
b) all'articolo 11, comma 7, dopo le parole: «del decreto di cui al comma 6» sono aggiunte le seguenti. «e comunque fino al 31 ottobre 2021».
c) all'articolo 24, comma 5-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10.7. Buratti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In relazione alle esigenze di cui al presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applica in relazione alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili.
10.18. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono aggiunte in fine, le parole: «; le società a partecipazione pubblica che emettono gli strumenti finanziari ammessi in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema».
10.2. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
10.19. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per le attività di cui al presente articolo, nelle società di cui al comma 1 non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10.20. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure straordinarie per fronteggiare la fase eccezionale di rincari dei materiali, finalizzate all'adeguamento dei prezzi)
1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su base trimestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con un primo decreto da adottarsi entro il 31 luglio 2021 ed un secondo decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2022;
b) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a), fatta salva, per i contratti che già contengano clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, la volontà delle parti di mantenere tale clausola, se più favorevole.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai successivi commi 7, 8, 9, 10.
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020.
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un manifesto ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, già contestato alla stessa, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
7. Per far fronte alle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.
8. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. Per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 7 e 8, si provvede alla copertura degli oneri con le modalità di cui al comma 12.
10. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché agli interventi di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 1, lettera a).
11. Con provvedimenti, da adottare entro il 15 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.
12. Per le finalità di cui ai commi 9 e 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito uno specifico Fondo per l'Adeguamento dei Prezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'Adeguamento dei Prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal presente decreto.
*10.06. Ruffino.
*10.017. Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo, Sarro.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure per garantire la celere realizzazione degli investimenti pubblici)
1. Al fine di garantire la rapida attuazione del complesso degli interventi previsti dal PNRR, le eventuali economie di gara derivanti dalle aggiudicazioni relative ai predetti interventi non sono in alcun modo utilizzabili dalla stazione appaltante e sono riassegnate nella disponibilità dell'amministrazione titolare, attraverso la rimodulazione del quadro economico di spesa. L'amministrazione titolare può, tuttavia, consentire l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta e dagli oneri connessi ove straordinariamente necessari in ragione di circostanze imprevedibili da fronteggiare, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia.
2. Le economie oggetto di riassegnazione ai sensi del comma 1 sono utilizzabili esclusivamente per il finanziamento di ulteriori interventi dell'amministrazione titolare. All'espletamento della procedura di aggiudicazione, il responsabile unico del procedimento procede alla rimodulazione del quadro economico del progetto accantonando quota parte del ribasso d'asta, dandone apposita comunicazione.
3. Al fine di dare attuazione al presente articolo, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la piattaforma per il monitoraggio delle economie di gara derivanti dalle aggiudicazioni di cui al comma 1. Le predette economie di gara sono trasmesse a cura della stazione appaltante, che ne certifica la disponibilità. A fini di monitoraggio, le economie inserite nella piattaforma sono quelle che il responsabile unico del procedimento dichiara disponibili, al netto delle riserve di legge e di una quota pari al 10 per cento delle economie da ribasso, che rimane nella disponibilità del concedente fino al termine dell'intervento.
4. Le economie maturate e inserite nella piattaforma e non utilizzate dall'amministrazione titolare possono essere riassegnate per il finanziamento di ulteriori investimenti nel rispetto della programmazione del PNRR.
10.07. D'Alessandro, Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Articolo 10-bis.
(Segretari comunali nei piccoli comuni)
1. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «Il presidente dell'unione di comuni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario».
2. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per il triennio 2021-2023, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2021-2023, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari».
*10.08. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*10.011. Marco Di Maio, Fregolent.
*10.14. Fornaro, Pastorino, Timbro.
*10.015. Giacometto, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Cattaneo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i lavori al di sotto della soglia di cui all'articolo 35 del presente Codice, la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali, si applica, anche, ai lavori ordinari».
10.01. Rospi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico)
1. All'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, comma 18, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) le partecipazioni azionarie, i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti, e le quote di fondi comuni di investimento che abbiano come finalità esclusiva la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del presente comma;».
10.02. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico)
1. All'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, comma 18, dopo la lettera i) ,è aggiunta la seguente:
«i-bis) le quote di fondi comuni di investimento che abbiano come finalità esclusiva la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del presente comma;».
10.03. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) taglio delle ali con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del cosiddetto criterio del blocco unitario (le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta: sia che esse si collochino al margine delle ali (a cavallo) sia che si collochino all'interno delle stesse);
b) calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a);
c) calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a)».
2. Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La soglia di anomalia sarà determinata in funzione dei valori delle prime due decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni:
a) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;
b) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;
c) qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata.
La gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata. Nel caso in cui la soglia di anomalia risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte formulate dai concorrenti sono espresse in cifra percentuale di ribasso e sono ammesse fino a quattro cifre decimali, eventuali cifre oltre la quarta verranno ignorate. I calcoli intermedi e la soglia di anomalia non sono soggetti ad ulteriori operazioni quali troncamento o arrotondamento».
10.018. Rospi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3.»;
b) al comma 5, le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» sono sostituite con le seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3».
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1.».
10.019. Bonomo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per la riscossione dei tributi degli enti locali)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 807, lettera a), le parole: «2.500.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «1.500.000 euro»;
b) al comma 808, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
10.013. Cancelleri.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per la riscossione dei tributi degli enti locali)
1. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10.014. Cancelleri.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Per gli impianti sportivi di cui ai commi 25 e 26 dell'articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la gestione di quelli privi di rilevanza economica è ricondotta all'istituto della concessione.
10.04. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di investimenti per enti in esercizio provvisorio)
1. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi nell'ambito delle risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 1 del presente decreto mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
*10.05. Ruffino.
*10.010. Gagliardi.
*10.016. Pella, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo, Sarro.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di distribuzione del gas naturale)
1. Qualora l'ente locale o la società patrimoniale delle reti intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e detti impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 69. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in occasione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
2. Il comma precedente si applica anche al caso di alienazione di reti e impianti di proprietà di terzi.
10.012. Covolo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. All'articolo 106, comma 1, lettera c), punto 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra le predette circostanze può rientrare altresì la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, anche di livello europeo, a sostegno della transizione verde e, in tal caso, le modifiche all'oggetto del contratto – finalizzate all'introduzione di sistemi e tecnologie sul piano dell'efficienza energetica e dell'approvvigionamento da fonti rinnovabili – assumono la denominazione di varianti energetiche in corso d'opera».
10.020. Rospi.
ART. 11.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del secondo periodo del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «avuto riguardo all'esperienza pregressa, all'adeguatezza del personale, all'ambito territoriale di competenza»;
b) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: «Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «per forniture, servizi e lavori»;
c) al terzo periodo del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le stazioni uniche appaltanti di cui all'articolo 37, comma 4, lettera c)».
*11.1. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*11.2. Fornaro, Timbro.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa, della attuazione e della verifica dei programmi del PNRR, nonché della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'ISTAT, anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al sistema statistico nazionale, produce le basi dati necessarie mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative necessarie per la valutazione e il monitoraggio degli interventi adottati durante la fase pandemica e quelli previsti nella fase successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni che siano utili ai fini della produzione delle basi dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute.
2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate in provvedimenti del presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ISTAT.
3. Nei casi di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.
5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del Sistan.
6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11.03. Mura, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «a seguito dell'iscrizione a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «L'estinzione del debito a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «o del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «e loro consorzi e associazioni,» sono aggiunte le seguenti: «compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO),».
11.01. Ferro, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa)
1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata anche sotto forma di documento digitale sottoscritto con firma digitale certificata e marcatura temporale apposta. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.».
11.07. Cancelleri.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato degli enti locali)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sempre ammessa la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato motivati dalla necessità di sostituire i dirigenti collocati in aspettativa, nella misura ed entro i limiti di durata dell'aspettativa stessa.
*11.06. Ascari.
*11.08. Baldino.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)
1. All'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, nell'anno 2014,» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in fase di liquidazione della dichiarazione dei redditi a tutti i codici tributo esistenti.».
11.02. Ferro, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Clausola parità di genere negli organismi di governo)
1. Tutti gli organismi, strutture e i comitati definiti dalle norme della presente legge, devono prevedere il rispetto del principio della parità di genere nella loro composizione.
*11.04. Ravetto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Ziello.
*11.05. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*11.09. Timbro, De Lorenzo, Fornaro.
ART. 12.
Sopprimerlo.
12.11. Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: o del Ministro competente.
Conseguentemente:
a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il Ministro competente con le seguenti: il Consiglio dei ministri;
b) sopprimere il comma 4.
12.7. Baldino, Elisa Tripodi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*12.2. De Menech, Cenni.
*12.4. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
*12.9. Fornaro, Timbro.
*12.12. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
Al comma 4, sopprimere le parole: e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità.
12.14. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: in deroga ad ogni disposizione di legge fino a: PNRR.
12.8. Baldino, Elisa Tripodi.
Al comma 5, sostituire le parole: quella penale con le seguenti: quelle penali ed erariali.
12.18. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
12.15. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
12.17. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 5, terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: Nel caso in cui la deroga riguardi la, con le seguenti: Non è ammessa alcuna deroga alla;
b) sopprimere le parole da: , l'ordinanza è adottata fino alla fine del periodo.
12.6. Carbonaro.
Al comma 6, sostituire le parole: La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR con le seguenti: Fino al momento dell'attivazione del potere sostitutivo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR.
12.13. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
Al comma 6, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fino al momento dell'attivazione del potere sostitutivo.
*12.3. De Menech, Cenni.
*12.5. Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: nei confronti dei terzi aggiungere le seguenti: assunte precedentemente all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo.
12.16. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.
Al comma 6, sopprimere le parole: o con risorse proprie.
12.10. Timbro, Fornaro.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1.».
12.1. Ceccanti.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente)
1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis.
(Comunicazioni con il contribuente)
1. Tutte le comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria possono effettuarsi, a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata sia diverso dalla persona che effettua la comunicazione, in calce a quest'ultima dovrà essere rilasciata apposita delega alla persona che effettua l'invio.
2. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che ha emanato il medesimo atto al quale il contribuente potrà inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.»;
b) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis.
(Istanza di autotutela del contribuente)
1. Ciascun contribuente può promuovere istanza di autotutela volta ad ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione;
i) prescrizione della pretesa tributaria.
2. La richiesta di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.
3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 del presente articolo sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.
4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se la medesima amministrazione competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia di quest'ultima, non procede in via sostitutiva ai sensi del comma 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione finanziaria competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del contribuente.
5. Qualora la richiesta di annullamento in autotutela riguardi ipotesi diverse da quelle indicate al comma 1, l'amministrazione competente è sempre tenuta a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano spirati infruttuosamente i termini per presentare ricorso in commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.».
12.01. Martinciglio, D'Orso.
ART. 13.
Sopprimerlo.
13.2. Zolezzi.
Al comma 2, sostituire le parole: devono essere definite entro il termine di quindici giorni con le seguenti: devono essere definite entro il termine di trenta giorni.
13.1. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
ART. 14.
Al comma 1, alle parole: Le misure e le procedure premettere le seguenti: Fatti salvi i casi in cui sia diversamente previsto,.
14.7. Varrica.
Al comma 1, dopo le parole: 6 maggio 2001, n. 59 aggiungere le seguenti , nonché ai piani di investimento già finanziati o da finanziare attraverso risorse europee, nazionali o regionali.
*14.1. De Menech, Cenni.
*14.2. Ruffino.
*14.4. Gagliardi.
*14.8. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
*14.9. Pella, Labriola, Milanato, Cortelazzo, Cattaneo.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle opere individuate negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020, n. 564, nonché gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e alle opere inerenti i XX Giochi del Mediterraneo 2026.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli interventi connessi agli Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026.
**14.6. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
**14.3. Caretta, Ciaburro, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Al comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e nei Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
14.11. Paolo Russo.
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: cofinanziati dal PNRR aggiungere le seguenti: nonché, per quelli relativi ai territori del sisma 2009 e 2016, delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 189 del 2016; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede alle misure di coordinamento e di attuazione.
14.5. Pezzopane, Morgoni, Morani, Verini, Braga, Buratti, Pellicani, Rotta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nell'ambito dei suddetti territori, si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale scopo, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è integrata dal Capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Coordinatore della Struttura tecnica di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021.
14.10. Pezzopane.
ART. 15.
Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: sentita la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*15.1. De Menech, Cenni.
*15.9. Gagliardi.
*15.13. Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
*15.23. Pella, Paolo Russo, Milanato, Cortelazzo, Cattaneo.
*15.4. Ruffino.
*15.21. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
Al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
**15.3. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**15.17. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la parola: «utilizzano» aggiungere le seguenti: «sino all'anno 2026»;
2) dopo la parola: «PNC» aggiungere le seguenti: «, nonché derivanti da trasferimenti europei, statali o regionali o da quote di mutuo non utilizzate, finalizzate a interventi di investimento,».
*15.2. De Menech, Cenni.
*15.5. Ruffino.
*15.10. Gagliardi.
*15.14. Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.
*15.22. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
*15.24. Pella, Paolo Russo, Milanato, Cortelazzo, Cattaneo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «e del PNC», aggiungere le seguenti: «, oltre a quelle per investimento di derivazione statale ed europea»;
b) al comma 4, dopo le parole: «e del PNC», aggiungere le seguenti: «, oltre a quelle per investimento di derivazione statale ed europea».
15.19. Varrica.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti europei, statali o regionali finalizzati alla realizzazione di investimenti o al finanziamento di interventi nei settori sociale e scolastico, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui non utilizzati.
3-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
*15.6. Ruffino.
*15.11. Gagliardi.
*15.25. Pella, Sarro, Milanato, Cortelazzo, Cattaneo.
*15.27. Buratti.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate ad interventi attinenti a materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome affluiscono ai rispettivi bilanci per essere destinate alle finalità previste nei predetti Piani.
4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari attribuite agli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, sono attribuite alle medesime per essere destinate alle finalità previste nei predetti Piani.
15.12. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
15.20. Varrica.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Le risorse del PNRR e del PNC destinate ad interventi attinenti a materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome affluiscono ai rispettivi bilanci per essere destinate alle finalità previste nei predetti Piani.
6-ter. Le risorse del PNRR e del PNC attribuite agli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, sono attribuite alle medesime per essere destinate alle finalità previste nei predetti Piani.
15.18. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
*15.7. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
*15.15. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.».
**15.16. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
**15.8. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al comma 5 le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
15.26. Pella.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Cancellazione del contrassegno sulle bevande alcoliche)
1. A decorrere dal 1° giugno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2021 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.01. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il «Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria», di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro, agli Enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, al 31 dicembre, registrino un utilizzo di cassa non rimborsato, nell'ultimo triennio, superiore al 10 per cento delle entrate correnti di ciascun anno.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima, in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di tesoreria fino al rimborso integrale dell'intera somma.
3. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 sono destinate all'incremento della dotazione del medesimo Fondo.
15.06. Cancelleri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Estensione del regime di cassa a imprese minori, anche costituite in forma di società di capitali)
1. A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , nonché quelle dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente le imprese minori, e quelle di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata, si applicano, altresì, ai soggetti costituiti in forma di società di capitali il cui fatturato, nel periodo d'imposta, non abbia superato i limiti di cui al primo comma del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Il superamento di tali limiti in un periodo d'imposta comporta l'obbligo per il contribuente di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due periodi successivi.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.09. Cancelleri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Credito d'imposta per campagne pubblicitarie)
1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie con i mezzi pubblicitari definiti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa per complessivi 50 milioni di euro nell'anno 2021.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
15.014. Cancelleri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Esenzione dal pagamento del canone unico per il settore della pubblicità esterna)
1. Per l'anno 2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità esterna effettuata sulle aree pubbliche, aperte o accessibili al pubblico, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati così come definiti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sono esentati dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
15.013. Cancelleri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Sospensione di accertamenti esecutivi per omessi o tardivi pagamenti di tributi locali)
1. Sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativi all'anno d'imposta 2020, del canone, qualora istituito dagli enti locali, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo all'anno 2021, per le imprese che operano nel settore della pubblicità esterna che abbiano avuto nel 2020 una perdita di fatturato pari ad almeno il 33 per cento del fatturato del 2019. Per eventuali pagamenti tardivi relativi a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e interessi per tardivo pagamento.
15.012. Cancelleri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020)
1. In deroga alle modalità previste per la delibera del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto in mancanza di previa compilazione definitiva della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (Allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (Allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.
15.03. Lazzarini, Stefani, Gusmeroli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Tonelli, Ziello, Bianchi.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure urgenti in materia di contabilità privata)
1.. Sono comprese tra le imprese di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le aziende del settore apistico i cui titolari risultino registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, per l'attività di produzione per commercializzazione. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione degli indici di mancata produzione di miele per ciascuna regione e provincia autonoma ai fini del calcolo degli indennizzi per gli apicoltori di cui al presente comma.
15.02. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese mediante compensazione dei crediti verso la PA)
1. All'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, nell'anno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine di priorità, in relazione alle disponibilità liquide presenti nel conto corrente di tesoreria presso la Banca d'Italia,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.».
15.07. Cancelleri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Tariffa massima per messaggi pubblicitari)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 209, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 817, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari sia annuali che temporanee non possono eccedere quelle base stabilite dai comuni per i tributi e i canoni soppressi»;
2) al comma 819, lettera b), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «; per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone è ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico.».
15.015. Cancelleri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Semplificazioni per soggetti in regime di contabilità semplificata)
1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2022, i soggetti in possesso dei requisiti per la tenuta semplificata delle scritture contabili annotano nei registri dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), oltre al corrispettivo e all'IVA, indicati distintamente, esclusivamente il codice fiscale o la partita IVA dei clienti e dei fornitori.».
15.011. Cancelleri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Proroga entrata in vigore FGDC)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 859 le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022»;
b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 868 le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022» e le parole: «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,» sono soppresse.
15.04. Micheli.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Cessione crediti dei professionisti)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o un libero professionista, indipendentemente dall'iscrizione ad albi o ordini professionali»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da incarichi o contratti nell'esercizio della libera professione».
15.08. Cancelleri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Incremento dei limiti di accesso al regime di contabilità semplificata)
1. A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2022, i limiti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono elevati rispettivamente a 1.000.000 di euro per le imprese esercenti prestazioni di servizi e a 1.500.000 euro per le imprese esercenti altre attività.
15.010. Cancelleri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 1° settembre 2022 e all'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: «dell'anno d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno d'imposta successivo».
15.05. Meloni, Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Scadenza presentazione dichiarazione IMU)
1. Il comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 è sostituito con il seguente:
«769. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, comma 12-ter, le parole: “novanta giorni dalla data” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 novembre dell'anno successivo a quello”».
15.016. Cancelleri.
ART. 16.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modalità di gestione dei contratti di affidamento della gestione e riscossione delle entrate)
1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del valore del contratto in essere.
16.01. Fragomeli.
ART. 17.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere l'Allegato I.
17.70. Vianello.
Sopprimerlo.
17.52. Zolezzi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole "il comma 2-bis. è sostituito dal seguente:" con le seguenti: "il comma 2-bis. è sostituito dai seguenti:";
b) al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole "individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto", con le seguenti: "individuati ai sensi del comma 2-ter";
c) al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: "è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,", aggiungere le seguenti: "con il medesimo Presidente di cui al comma 1,".
d) al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, terzo periodo, dopo le parole "tempo pieno", inserire le seguenti: ", con esclusione di ogni altro compito o incarico, anche se già affidato o autorizzato e in corso di svolgimento,".
e) al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Allo scopo di assicurare coerenza di indirizzo nelle valutazioni di competenza dei due organi, le funzioni di Presidente della Commissione di cui al presente comma sono svolte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Presidente della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo.".
f) al comma 1, lettera a) dopo il capoverso 2-bis, aggiungere i seguenti
"2-ter. Entro il 30 settembre 2021 il Ministro della transizione ecologica individua con proprio decreto le opere gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro il 15 settembre. Decorso tale termine, il decreto può essere in ogni caso emanato
2-quater. Entro il 30 maggio di ogni anno, le Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis presentano al Presidente del consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.";
g) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 2, del decreto legge 16 luglio, n. 76, in relazione ai fatti ed alle omissioni commessi con colpa grave, non si applica al personale dipendente, salvo i casi in cui la responsabilità ha carattere sanzionatorio e sono previsti limiti edittali. L'azione è sempre ammissibile e il danno risarcibile è quantificato ai sensi dei commi 5, secondo, terzo e quarto periodo e 6, dell'articolo 9, della legge 8 marzo 2017, n. 24, per gli esercenti le professioni sanitarie.
Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sopprimere la lettera b).
17.22. Buratti.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-bis, assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo, la denominazione di Commissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica e ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, il supporto tecnico-scientifico per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dei progetti di cui al primo periodo è assicurato dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1. I commissari assegnati alla Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC partecipano, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura e un rappresentante del Ministero della salute con competenze di igiene, sanità pubblica ed epidemiologia ambientale. I componenti nominati nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno , con esclusione di ogni altro compito o incarico, anche se già affidato o autorizzato e in corso di svolgimento. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione tecnica PNRR-PNIEC si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto. Al fine di garantire univocità di indirizzo nella trattazione di casi analoghi il presidente della Commissione tecnica di cui al comma 1, coadiuvato da commissari individuati dal Ministro della transizione ecologica con funzioni di coordinamento, assicura l'elaborazione di criteri e indirizzi operativi di carattere procedurale e tecnico che consentano un'attuazione coordinata e omogenea delle norme connesse all'applicazione della Parte II del presente decreto. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo presiede anche la Commissione di cui al comma 2-bis.»;
b) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché;
c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione impatto ambientale, Valutazione ambientale strategica e Valutazione di incidenza ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito web dell'Autorità competente.».
Conseguentemente:
sopprimere l'Allegato I-bis;
all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, con le seguenti: con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e successivamente aggiornati entro tre mesi dall'approvazione del Piano per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis.
17.71. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo, la denominazione di Sottocommissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25 e dall'articolo 27 del presente decreto.»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Sottocommissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti che, a fronte di un comprovato valore ambientale, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti in ambito europeo e nel rispetto del principio comunitario “non arrecare un danno significativo”, abbiano valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.».
17.12. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione Tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-bis, assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo, la denominazione di Sottocommissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25 e dall'articolo 27 del presente decreto.»;
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Sottocommissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti che, a fronte di un comprovato valore ambientale, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti in ambito europeo e nel rispetto del principio comunitario “non arrecare un danno significativo”, abbiano valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.».
17.53. Zolezzi.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo, la denominazione di Sottocommissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25 e dall'articolo 27 del presente decreto.»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: nonché la Commissione di cui al comma 2-bis, dà precedenza ai progetti aventi con le seguenti: nonché la Sottocommissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti che, a fronte di un comprovato valore ambientale, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti in ambito europeo e nel rispetto del principio comunitario «non arrecare un danno significativo», abbiano;.
17.27. Timbro, Fornaro.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire il primo periodo con i seguenti: Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, all'interno della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1, è istituita una sottocommissione di seguito denominata Commissione tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica. Per garantire un adeguato supporto tecnico nello svolgimento delle istruttorie la Commissione tecnica di cui al comma 1 è integrata di un numero massimo di ulteriori quaranta componenti individuati, secondo le modalità di cui al comma 2, attingendo dall'elenco di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 novembre 2018, n. 300, e in base ai criteri indicati nel medesimo decreto.;
b) alla lettera a), capoverso comma 2-bis, nono periodo, sostituire le parole: con diritto di voto con le seguenti: senza diritto di voto;
c) dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-bis.1. Al fine di garantire univocità di indirizzo nella trattazione di casi analoghi il Presidente della Commissione tecnica di cui al comma 1, coadiuvato da commissari individuati dal Ministro della transizione ecologica con funzioni di coordinamento, assicura l'elaborazione di criteri e indirizzi operativi di carattere procedurale e tecnico che consentano un'attuazione coordinata e omogenea delle norme connesse all'applicazione della Parte II del presente decreto.»;
d) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché.
Conseguentemente,
sopprimere l'Allegato I-bis;
all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, con le seguenti: con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e successivamente aggiornati entro tre mesi dall'approvazione del Piano per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis.
17.51. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, è istituita la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di sessanta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, di cui quaranta individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e venti individuati al di fuori delle categorie sopra descritte e assunti con contratto a tempo determinato. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27 del presente decreto.».
17.26. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, è istituita nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 la Sottocommissione tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Sottocommissione tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis è proseguito dalla Commissione di cui al comma 1, che estende la sua competenza anche ai progetti di cui al primo periodo del presente comma. I componenti della Sottocommissione tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Sottocommissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Sottocommissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27 del presente decreto.».
17.10. Gagliardi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: è istituita la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di, sostituire le parole: quaranta unità con le seguenti: ottanta unità;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: Alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura, inserire le seguenti: scelto da una lista di nomi di dirigenti del Ministero, aggiornata ogni tre anni;
c) al comma 1, lettera a), dopo le parole: La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27 del presente decreto, inserire le seguenti: Al fine di garantire univocità di indirizzo nella trattazione di casi analoghi e prevenire il contenzioso, il Presidente della Commissione tecnica di cui al comma 1, coadiuvato da commissari individuati dal Ministro della transizione ecologica con funzioni di coordinamento, assicura l'elaborazione di criteri e indirizzi operativi di carattere procedurale e tecnico che consentano un'attuazione coordinata e omogenea delle norme connesse all'applicazione della Parte II del presente decreto;
d) al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché.
17.64. Maraia.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: il comma 2-bis è sostituito dal seguente:, con le seguenti: il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:
b) al capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, con le seguenti: individuati ai sensi del comma 2-ter;
c) dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Entro il 30 settembre 2021 il Ministro della transizione ecologica individua con proprio decreto le opere gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro il 15 settembre. Decorso tale termine, il decreto può essere in ogni caso emanato.
Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sopprimere la lettera b).
17.21. Buratti.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto aggiungere le seguenti: , di quelli inseriti nel Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e di quelli comunque connessi allo svolgimento di servizi di interesse economico generale a rete.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari inserire le seguenti: al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria attualmente pendenti, o individuati nel Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR), o necessari.
*17.6. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*17.7. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*17.72. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, alla lettera a), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto.
Conseguentemente:
all'articolo 18, al comma 1, sopprimere la lettera b);
sopprimere l'Allegato I e ogni riferimento all'Allegato I-bis, ovunque ricorra.
17.75. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, dopo le parole: progetti attuativi del PNIEC individuati dal Ministro della transizione ecologica, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
17.55. Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, aggiungere le seguenti: con il medesimo Presidente di cui al comma 1,.
17.16. Buratti.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche con le seguenti: fra il solo personale di ruolo del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo.
17.61. Ferraresi.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: tempo pieno, inserire le seguenti: , con esclusione di ogni altro compito o incarico, anche se già affidato o autorizzato e in corso di svolgimento,.
*17.3. Ciagà.
*17.19. Buratti.
*17.54. Zolezzi, Ferraresi.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Allo scopo di assicurare coerenza di indirizzo nelle valutazioni di competenza dei due organi, le funzioni di Presidente della Commissione di cui al presente comma sono svolte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Presidente della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo.
17.18. Buratti.
Al comma 1, lettera a), al capoverso comma 2-bis, al quinto periodo dopo le parole: della presente disposizione inserire le seguenti:, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
17.28. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire il settimo periodo con il seguente: Alle riunioni della commissione partecipano con diritto di voto anche un rappresentante del Ministero della cultura ed un rappresentante della regione o della provincia autonoma competenti per territorio.
17.25. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, settimo periodo, dopo le parole: Ministero della cultura, aggiungere le seguenti: nonché, con diritto di voto, un rappresentante del Ministero della salute con competenze di igiene, sanità pubblica ed epidemiologia ambientale.
17.60. Maraia.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, ottavo periodo, sostituire le parole: per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale con le seguenti: per i progetti i cui effetti interessano il territorio di più regioni, e le parole: dalle regioni con le seguenti: da ciascuna regione coinvolta.
*17.8. Sarli.
*17.78. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: È istituito un Gruppo di Lavoro Permanente (GdLP) per un'interlocuzione periodica con il proponente sullo stato dei procedimenti in corso nonché, in un'ottica di efficienza e trasparenza, la pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica dello stato di avanzamento di ciascun procedimento.
**17.2. Fregolent, Marco Di Maio.
**17.73. Cortelazzo, Tartaglione.
Al comma 1, lettera a), dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: Il presidente della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo presiede anche la Commissione di cui al comma 2-bis.
17.62. Ferraresi.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 2-bis, inserire il seguente:
2-ter. Laddove lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le tipologie dei progetti individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto sono modificabili, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Queste ultime si esprimono in ogni caso entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere in ogni caso adottato.
17.4. Ciagà.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Entro il 30 maggio di ogni anno, le Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis presentano al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.».
17.20. Buratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio, n. 76, in relazione ai fatti e alle omissioni commessi con colpa grave, non si applica al personale dipendente, salvo i casi in cui la responsabilità ha carattere sanzionatorio e sono previsti limiti edittali. L'azione è sempre ammissibile e il danno risarcibile è quantificato ai sensi dei commi 5, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per gli esercenti le professioni sanitarie.
17.17. Buratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione impatto ambientale, Valutazione ambientale strategica e Valutazione di incidenza ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito web dell'Autorità competente.».
17.57. Terzoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro della transizione ecologica garantisce, con apposite iniziative normative, la pubblicazione sul portale informatico del proprio Ministero lo stato di avanzamento di ciascun procedimento istruttorio legato ai progetti PNRR-PNIEC, aggiornato su base mensile.
17.5. Caretta, Ciaburro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione impatto ambientale, Valutazione ambientale strategica, Autorizzazione integrata ambientale e Valutazione di incidenza ambientale. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L'Autorità competente può ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo restando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'ampia partecipazione ai procedimenti di valutazione ambientale.».
17.59. Terzoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «predisposti dall'autorità competente.» sono aggiunte le seguenti: «In ogni caso l'Autorità competente assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10 per cento delle procedure attivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono comunque recuperati l'anno successivo in aggiunta alla quota prescritta.».
17.58. Terzoni.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) l'Allegato I-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
17.74. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, sopprimere l'Allegato I-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il 30 settembre 2021 il Ministro della transizione ecologica adotta con proprio decreto l'Allegato I di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro il 15 settembre. Decorso tale termine, il decreto può essere in ogni caso adottato.
17.66. Ferraresi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) sostituire l'Allegato I con il seguente:
«Allegato I
Allegati alla Parte Seconda
ALLEGATO I-bis
Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.
1 Dimensione della decarbonizzazione:
1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone:
1.1.1 Dismissione delle centrali alimentate a carbone entro il 2025;
1.1.2 Nuovi impianti (con priorità a quelle fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone);
1.1.3 Adeguamento delle infrastrutture della rete elettrica comprese le interconnessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettrochimici, pompaggi, H2 verde) necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.
1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e frazione organica dei rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:
1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biogas, bioliquidi (oli vegetali e grassi di origine animale) e altri residui e rifiuti organici;
1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide prioritariamente da filiera corta, biogas, biometano, bioliquidi e altri residui e rifiuti organici;
1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas (non da fonti fossili), carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels) non da plastiche.
1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno:
1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno verde;
1.3.2 Impianti di Power-to-X ottenuto solo da surplus da FER;
1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;
1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.
1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria:
1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:
a. Ricarica elettrica;
b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con Fuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);
c. Rifornimento Gas Naturale Compresso di origine Biologica (ottenuto solo da FER);
d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto di origine biologica (ottenuto solo da FER).
2 Dimensione dell'efficienza energetica:
2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;
2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento da FER (non rifiuti indifferenziati, no materie plastiche);
2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.
3 Dimensione della sicurezza energetica:
3.1 Settore elettrico
3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:
a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;
b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;
c. opere, non connesse a fonti fossili, funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;
d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose.
3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:
a. Cabine primarie e secondarie;
b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;
c. Telecontrollo e Metering.
3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:
a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi
3.2 Settore gas:
3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;
3.2.2 Impianti per al fine di consentire l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;
Settore dei prodotti petroliferi:
3.2.3 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti organici, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);
3.2.4 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.».
*17.9. Benedetti, Sarli, Vizzini.
*17.79. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) l'Allegato I-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:
«ALLEGATO I (Articolo 17)
Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungi mento degli obiettivi fissati dal Piano NazionaleIntegrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento(UE) 2018/1999».
1 Dimensione della decarbonizzazione:
1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone:
1.1.Dismissione delle centrali alimentate a carbone;
1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:
1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di biogas;
1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di biogas, biometano;
1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano)
1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissioni da parte del settore industriale,
2 Dimensione dell'efficienza energetica:
2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;
2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento;
2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.
3 Dimensione della sicurezza energetica:
3.1 Settore elettrico:
3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:
a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;
b. elettrodotti e opere funzionali al collega mento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;
c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;
d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;
3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:
a. Cabine primarie e secondarie;
b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;
c. Telecontrollo e Metering.
3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:
a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi.
17.11. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) sostituire l'Allegato I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il seguente:
«Allegato I (Articolo 17)
Allegati alla Parte Seconda
ALLEGATO I-bis
Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.
1 Dimensione della decarbonizzazione
1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone
1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;
1.1.2 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.
1.2 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno
1.2.1 Impianti di produzione di idrogeno;
1.2.2 Impianti di Power-to-X;
1.2.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;
1.2.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.
a. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con Fuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);
3 Dimensione della sicurezza energetica
3.1 Settore elettrico
3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:
a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;
3.2 Settore gas
3.2.1 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;
3.3 Settore dei prodotti petroliferi
3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti, nonché l'ammodernamento e l'in-cremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).».
17.56. Zolezzi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 1.1.1., le seguenti «Riconversione e/o» sono soppresse.
17.63. Grande, Maraia.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.1. le parole: «Riconversione e/o», sono soppresse.
17.29. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.1.2 è soppresso.
*17.65. Grande, Maraia.
*17.76. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.2 le parole: «termoelettrici alimentati attraverso gas naturale», sono soppresse.
17.31. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.2 dopo le parole: «Nuovi impianti» sono inserite le seguenti: «(con priorità a quelle fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo)».
17.30. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.1.3 è sostituito dal seguente:
«1.1.3 Adeguamento delle infrastrutture della rete elettrica comprese le interconnessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettrochimici, pompaggi, H2 verde) necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna».
17.32. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'allegato I-bis, alla parte seconda - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 1.2.1, sopprimere le parole da: "e produzione" fino a "rifiuti".
17.68. Grande, Maraia.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2 e ove ricorrano nel testo le parole: «residui e rifiuti», sono soppresse.
17.33. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 1.2.1. le parole: «residui e rifiuti» sono soppresse
17.67. Grande, Maraia.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire il punto 1.2.1 con il seguente:
«1.2.1 Generazione di energia elettrica: “impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi e biogas”».
17.77. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.1 le parole: «biomasse solide», sono soppresse.
17.35. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.1 dopo le parole: «bioliquidi», sono inserite le seguenti: «(oli vegetali e grassi di origine animale)».
17.34. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.2, le parole da: «produzione» a: «rifiuti» sono soppresse.
17.69. Grande, Maraia.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.2 dopo le parole: «biomasse solide prioritariamente», inserire le seguenti: «da filiera corta».
17.36. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.3 dopo le parole: «syngas», inserire le seguenti: «(non da fonti fossili)».
17.37. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.3 aggiungere le seguenti parole: «non da plastiche».
17.38. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.3.1 aggiungere la seguente parola: «verde».
17.39. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.3.2 aggiungere le seguenti parole: «ottenuto solo da surplus da FER».
17.40. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera c), le parole: «Gas Naturale Compresso», sono soppresse.
17.41. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera d), le parole: «Gas Naturale Liquefatto», sono soppresse.
17.43. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera c), aggiungere le parole: «(ottenuto solo da FER)».
17.42. Timbro, Fornaro.
Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: «(ottenuto solo da FER)».
17.44. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, la lettera e) è soppressa.
17.45. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, la lettera f) è soppressa.
17.46. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.4.2 è soppresso.
17.47. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2.2 sono aggiunte le seguenti parole: «da FER».
17.48. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 3.1.1, lettera c), dopo la parola: «opere» sono aggiunte le seguenti: «non connesse a fonti fossili».
17.49. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3.2 è sostituito dal seguente:
«3.2 Settore gas:
3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo, al fine di consentire l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione».
17.50. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'allegato I, Allegati alla Parte Seconda, Allegato I-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 3.2.3 dopo le parole: «Impianti per la diversificazione della capacità di importazione» sono aggiunte le seguenti: «gli interventi su concessioni nazionali di idrocarburi e/o funzionali alle stesse, anche nell'ottica del contributo nazionale all'approvvigionamento energetico italiano;».
17.1. Morani.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'allegato I-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 3.2.3, dopo le parole: «Impianti per la diversificazione della capacità di importazione» sono aggiunte le seguenti: «gli interventi su concessioni nazionali di idrocarburi e/o funzionali alle stesse, anche nell'ottica del contributo nazionale all'approvvigionamento energetico italiano».
17.13. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'allegato I-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 3.2.3, dopo le parole: «Impianti per la diversificazione della capacità di importazione» sono aggiunte le seguenti: «e impianti di produzione per il mantenimento in efficienza e per la sicurezza del sistema energetico, anche nell'ottica del contributo nazionale all'approvvigionamento energetico italiano».
17.14. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Modificabilità delle tipologie di progetti e parere commissioni parlamentari)
1. All'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Laddove lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le tipologie dei progetti individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto sono modificabili, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Queste ultime si esprimono in ogni caso entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere in ogni caso adottato.».
17.01. Zolezzi, Ferraresi.
ART. 18.
Sopprimerlo.
*18.27. Zolezzi, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*18.41. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Sopprimere il comma 1.
18.45. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), numero 1), alinea, le parole: Le opere sono sostituite dalle seguenti: Fino al 31 dicembre 2026 le opere.
18.42. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) inserire le seguenti: come individuati nell'Allegato I-bis, e sostituire le parole: le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti con le seguenti: individuate in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare annualmente su proposta del Ministero della transizione ecologica, fra quelle elencate nell'Allegato I-bis, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
*18.20. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*18.21. Timbro, Fornaro.
*18.15. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, aggiungere le seguenti: , nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,.
**18.35. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
**18.39. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Milanato, Ferraioli, Casino, Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: Regolamento (UE) 2018/1999 aggiungere le seguenti: nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
18.5. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, con le seguenti: con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e successivamente aggiornati entro tre mesi dall'approvazione del Piano per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis;
b) sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
“2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno o più decreti, le aree non idonee alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2-bis, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche e morfologiche, sociali, industriali, urbanistiche, anche con riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni. L'individuazione delle aree di cui al periodo precedente deve avvenire nel rispetto dell'esigenza prioritaria di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole, forestali e marine, delle esigenze di mitigazione, degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo. I decreti sono aggiornati, ove necessario, con cadenza annuale. Il Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'inserimento di aree non idonee alla realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis.”;».
c) sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, con le seguenti: ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis.
18.33. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, con le seguenti: con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente aggiornati entro tre mesi dall'approvazione del Piano per la transizione ecologica di cui all'art. 57-bis;
b) sopprimere la lettera b);
Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, con le seguenti: ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis,.
18.25. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: come individuati nell'Allegato I-bis, sono inserite le seguenti: nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,;
2) dopo le parole: indifferibili e urgenti. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: I pertinenti provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 25, 27 e 27-bis del presente decreto costituiscono variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Alle modifiche e integrazioni dell'Allegato I-bis si provvede con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.;
3) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole : il comma 2-ter è abrogato, sono sostituite dalle seguenti: il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché il relativo sistema di premialità applicabile al raggiungimento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. In caso di mancato rispetto dei termini si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente: Opere e infrastrutture strategiche per la transizione ecologica.
*18.10. Lucchini, Dara, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*18.14. Fregolent, Marco Di Maio.
All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo le parole: come individuati nell'Allegato I-bis, sono inserite le seguenti: nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,;
b) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: il comma 2-ter è abrogato, sono sostituite dalle seguenti: il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché il relativo sistema di premialità applicabile al raggiungimento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. In caso di mancato rispetto dei termini si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente: Opere e infrastrutture strategiche per la transizione ecologica.
18.34. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: come individuati nell'Allegato I-bis, sono inserite le seguenti: nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,;
2) dopo le parole: indifferibili e urgenti. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: I pertinenti provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 25, 27 e 27-bis del presente decreto costituiscono variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Alle modifiche e integrazioni dell'Allegato I-bis si provvede con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.;
b) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: il comma 2-ter è abrogato, sono sostituite dalle seguenti: il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché il relativo sistema di premialità applicabile al raggiungimento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. In caso di mancato rispetto dei termini si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente: Opere e infrastrutture strategiche per la transizione ecologica.
18.36. Cortelazzo, Tartaglione.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: Opere e infrastrutture strategiche per la transizione ecologica;
b) al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: come individuati nell'Allegato I-bis, sono inserite le seguenti: nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,;
2) dopo le parole: indifferibili e urgenti., aggiungere in fine i seguenti periodi: I pertinenti provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 25, 27 e 27-bis del presente decreto costituiscono variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Alle modifiche e integrazioni dell'Allegato I-bis si provvede con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
c) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: il comma 2-ter è abrogato, con le seguenti: il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché il relativo sistema di premialità applicabile al raggiungimento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. In caso di mancato rispetto dei termini si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
18.9. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e le opere ad essi connesse;
b) sopprimere la lettera b).
18.31. Maraia.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) sopprimere le parole: e le opere ad essi connesse;
b) sopprimere il numero 2).
18.26. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, lettera a), numero 1), alinea, sopprimere le parole: e le opere ad essi connesse.
18.44. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), numero 1), alinea, dopo le parole: ad essi aggiungere la seguente: strettamente.
18.43. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: e le opere ad essi connesse aggiungere le seguenti: , nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,.
18.12. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: indifferibili e urgenti, inserire le seguenti: da individuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18.28. Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: indifferibili e urgenti sono aggiunte le seguenti: , quando individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che verrà adottato annualmente su proposta del Ministero della transizione ecologica.
*18.11. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*18.22. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). In particolare il decreto dovrà definire la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 30 per cento del consumo interno lordo entro 2030 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea, della capacità minima rinnovabile in termini di MW che le medesime saranno tenute ad autorizzare al 2030 nonché il relativo sistema di premialità applicabile al superamento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. La somma degli obiettivi regionali di capacità rinnovabile al 2030 dovrà essere uguale o superiore agli obiettivi nazionali al 2030 stabiliti dal PNIEC e dai suoi successivi aggiornamenti. Gli obiettivi regionali saranno individuati tenendo conto della disponibilità delle fonti rinnovabili sul territorio e monitorati annualmente da un organismo di supervisione appositamente costituito. In caso di mancato rispetto degli obiettivi, anche intermedi, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
**18.4. Fregolent, Marco Di Maio.
**18.6. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: Per l'individuazione delle aree idonee si applica l'articolo 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53, limitando gli interventi alle superfici non utilizzabili a uso agricolo o alle aree agricole marginali, nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
18.19. Magi.
Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 2):
Conseguentemente, all'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
2-bis.1. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
*18.18. Marco Di Maio, Fregolent.
*18.24. Paolo Russo.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
**18.1. Corda.
**18.8. Rampelli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
**18.23. Villarosa.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno o più decreti, le aree non idonee alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2-bis, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche e morfologiche, sociali, industriali, urbanistiche, anche con riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni. L'individuazione delle aree di cui al periodo precedente deve avvenire nel rispetto dell'esigenza prioritaria di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole, forestali e marine, delle esigenze di mitigazione, degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo. I decreti sono aggiornati, ove necessario, con cadenza annuale. Il Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'inserimento di aree non idonee alla realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis.;».
18.29. Maraia.
Sostituire il comma 1, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente:
2) al comma 2-ter è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I Comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, l'elenco catastale e le planimetrie delle aree pubbliche e private sotto utilizzate o degradate destinate a insediamenti produttivi insistenti sul proprio territorio, al fine di collocarvi preferenzialmente gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2-bis».
18.46. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero2) con il seguente:
2) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo».
18.13. Bellucci.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) per tutte le varianti progettuali non sostanziali di progetti già autorizzati o in corso di realizzazione, il proponente ha la facoltà di richiedere una procedura semplificata all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi. L'autorità competente entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni. Il provvedimento finale e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.
*18.3. Fregolent, Marco Di Maio.
*18.38. Cortelazzo, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 8, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Con cadenza annuale, laddove lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le tipologie dei progetti individuati nell'allegato I-bis alla Parte seconda, sono modificabili, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere in ogni caso adottato.».
18.16. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) per le opere di cui all'allegato I-bis, appartenenti alla rete nazionale, è prevista l'unificazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e della procedura di autorizzazione di cui all'articolo 52-quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, con contestuale nomina di un Responsabile Unico Procedimento (RUP) che avrà il compito di coordinare il procedimento che dovrà concludersi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
*18.2. Fregolent, Marco Di Maio.
*18.37. Cortelazzo, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'allegato I-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al punto 1.2.1, sopprimere le parole: «e rifiuti;»;
b) al punto 1.2.2, sopprimere le parole: «e rifiuti».
18.30. Maraia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per le opere di cui all'allegato I-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 2, può nominare un Responsabile Unico Procedimento (RUP), in grado di coordinare e portare a conclusione la fase istruttoria delle relative istanze PNRR-PNIEC entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di presentazione delle istanze medesime. Nell'ambito dei procedimenti per i quali è stato nominato un RUP, questi sono da considerarsi uniformati.
18.7. Caretta, Ciaburro.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, dopo le parole: «Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le opere di competenza ANAS provinciale nonché quelle inserite nel Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS)».
18.32. Maraia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria non sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale qualora risultino conformi alla disposizione di cui al precedente comma 4.
18.40. De Menech.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Criteri per l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee per i progetti e le opere attuative del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Ai fini della individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), occorre tenere conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni.
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 deve avvenire:
a) nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:
1) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;
2) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;
3) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo;
b) privilegiando misure e azioni che escludano nuovo consumo di suolo seminaturale, incolto o agricolo, e, in generale, il consumo di suolo le cui funzioni ecosistemiche sono in grado di garantire i servizi primari;
c) evitando scelte che comportino frammentazione, semplificazione e banalizzazione del paesaggio con l'alterazione e/o compromissione degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, con preferenza per soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali e la biodiversità;
d) prevedendo, per la dismissione di infrastrutture energetiche o di impianti obsoleti, misure e azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri naturalistici, rurali, culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da tali dismissioni;
e) considerando in via prioritaria, per la collocazione degli impianti in aree già antropizzate, le aree compromesse e degradate e di favorire prevalentemente l'installazione su volumi edilizi dismessi o industriali;
f) definendo indicatori relativi all'uso del suolo, ai suoi servizi ecosistemici e pedologici e al consumo di suolo, basati su di una mappatura di sintesi su base cartografica digitale ed interoperabile che riporti:
1) i siti e le aree non idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, censiti su base regionale;
2) i siti già impegnati da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'indicazione tipologica dell'impianto in questione;
3) i siti che saranno interessati dalla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non ancora realizzati ma già autorizzati;
g) costruendo un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario «di policy» dei Piani, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche implementate dal PNRR e dal PNIEC hanno sul territorio nazionale in termini di compatibilità ecologica e paesaggistica;
h) definendo il piano di monitoraggio con riferimento alle componenti naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale;
i) tenendo conto, nell'ambito della pianificazione per l'installazione degli impianti eolici, delle procedure di revamping (ristrutturazione generale dell'impianto) o di repowering (ripotenziamento con macchine più efficienti) e di decommissioning (dismissione a fine vita);
l) attuando, nella pianificazione territoriale multilivello, i necessari approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei piani ambientali e paesaggistici regionali;
m) approfondendo il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PNRR e del PNIEC potrebbero avere sul patrimonio culturale;
n) considerando i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, anche nelle fasi di successiva attuazione del PNIEC e del PNRR;
o) avvalendosi, ai fini dell'acquisizione dei dati ambientali, del paesaggio e patrimonio culturale contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, nei casi in cui sia vigente il Piano Paesaggistico, sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre banche dati e sistemi informativi territoriali del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della cultura, del Ministero delle politiche agricole e forestali.
*18.05. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
*18.02. Sarli, Termini, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*18.03. Timbro, Fornaro.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Intesa delle regioni)
1. Per le opere di cui all'Allegato I-bis, nei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, le regioni sono tenute ad esprimere l'intesa entro 30 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza di Servizi, al fine di consentire all'Autorità competente il rilascio del provvedimento finale.
**18.04. Cortelazzo, Tartaglione.
**18.01. Fregolent, Marco Di Maio.
ART. 19.
Sopprimerlo.
19.13. Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
01) Al comma 2 le parole: «e l'adeguatezza della documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «della documentazione di cui al comma 1»;
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a):
a) al numero 2):
1) al primo periodo, sostituire le parole: Nel medesimo termine con le seguenti: Entro il termine di chiusura del procedimento;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA, con le seguenti: accordando al massimo trenta giorni per il riscontro;
3) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'autorità competente può concedere, su richiesta motivata del proponente, un'unica sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a sessanta giorni.;
4) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi trenta giorni dalla presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.;
c) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. La realizzazione degli interventi che, a seguito di verifica di assoggettabilità a VIA. dei relativi progetti, sono stati esclusi dalla VIA, deve essere avviata, ove non diversamente prescritto, entro cinque anni dalla data di pubblicazione della decisione finale dell'autorità competente alla verifica di VIA. L'inutile decorso del termine di cui al precedente periodo comporta il riavvio, ad istanza di parte, della procedura di verifica di VIA».
19.4. Ciaburro, Caretta.
Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
01) il comma 2 è soppresso.
19.2. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 2):
a) sostituire la parola: sessanta, con la seguente: quarantacinque;
b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico in relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali da svolgersi entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione.
19.12. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a) numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: un periodo non superiore a sessanta giorni con le seguenti: un periodo non superiore a quarantacinque giorni.
19.9. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
19.16. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: , ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «È facoltà del proponente produrre integrazioni volontarie, l'autorità competente provvede alla pubblicazione elettronica della relativa documentazione.».
19.1. Fregolent, Marco Di Maio.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
19.10. Villarosa.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda. Ove ai fini di cui al precedente periodo l'autorità competente ritenga debbano essere dettate condizioni ambientali, le comunica al proponente entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 6. Ove il soggetto proponente manifesti l'accettazione delle stesse nei termini, l'autorità competente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero della cultura, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.».
19.3. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 7 dopo le parole: «tenendo conto» sono aggiunte le seguenti: «delle condizioni ambientali dallo stesso proposte e».
*19.6. Sarli.
*19.17. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
3-bis) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso i tempi del procedimento di VIA sono ridotti della metà.».
**19.7. Gagliardi.
**19.11. Cattaneo, Mazzetti.
**19.15. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'allegato III, lettera u), della Parte seconda, dopo le parole: «Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)»;
b-ter) all'allegato IV della Parte seconda, punto 2, lettera a), dopo le parole: «con esclusione», e prima di: «ivi comprese», inserire le seguenti: «delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'allegato III della parte seconda,».
*19.5. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*19.8. Marco Di Maio, Fregolent.
*19.14. Milanato, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Mazzetti, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: «della sospensione medesima.» sono aggiunte le seguenti: «È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105, ridotte ad un terzo.».
**19.01. Marco Di Maio, Fregolent.
**19.02. Paolo Russo.
ART. 20.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'articolo 1, comma 1132, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo».
20.12. Mollicone, De Toma, Trancassini, Foti.
Sopprimerlo.
20.18. Zolezzi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 2, sostituire le parole: «adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale», con le seguenti: «propone il provvedimento di VIA al Ministro della transizione ecologica che lo adotta nei successivi trenta giorni previa acquisizione del concerto del competente Ministro»;
b) al capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il direttore generale del Ministero della transizione ecologica propone il provvedimento di VIA al Ministro della transizione ecologica che lo adotta nei successivi trenta giorni previa acquisizione del concerto del competente Ministro della cultura entro il termine di venti giorni».
c) al capoverso comma 2-ter, sopprimere la parola: «automaticamente»;
d) sopprimere il capoverso comma 2-quater;
e) sopprimere il capoverso comma 2-quinquies.
20.24. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 2, sostituire le parole: «adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale», con le seguenti: «propone il provvedimento di VIA al Ministro della transizione ecologica che lo adotta nei successivi trenta giorni previa acquisizione del concerto del competente Ministro»;
b) al capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il direttore generale del Ministero della transizione ecologica propone il provvedimento di VIA al Ministro della transizione ecologica che lo adotta nei successivi trenta giorni previa acquisizione del concerto del competente Ministro della cultura entro il termine di venti giorni».
c) al capoverso comma 2-ter, sopprimere la parola: «automaticamente»;
d) sopprimere il capoverso comma 2-quinquies.
20.17. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere il capoverso comma 2-ter;
2) sopprimere il capoverso comma 2-quinquies.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
20.20. Maraia.
Al comma 1, sostituire il capoverso comma 2-bis), con il seguente:
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso il procedimento sia riferito a impianti cui si applica la disciplina di cui al successivo articolo 30 non viene acquisito il concerto del direttore generale del Ministero della cultura, se non nei casi in cui ai sensi dell'articolo 30 è prevista la partecipazione del Ministero della cultura e comunque anche in tali casi senza che il parere del Ministero della cultura possa avere carattere ostativo. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
*20.7. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*20.25. Bonomo.
Al comma 1, al capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: entro il termine di centotrenta giorni, con le seguenti: entro il termine perentorio di ottanta giorni.
**20.4. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
**20.13. Lucchini, Maccanti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione aggiungere le seguenti: per i soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
20.11. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Nel caso il procedimento sia riferito a impianti cui si applica la disciplina di cui al successivo articolo 30 non viene acquisito il concerto del direttore generale del Ministero della cultura, se non nei casi in cui ai sensi dell'articolo 30 è prevista la partecipazione del Ministero della cultura e comunque anche in tali casi senza che il parere del Ministero della cultura possa avere carattere ostativo.
20.10. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-bis aggiungere i seguenti:
2-bis.1 Nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale riguardanti i progetti di cui ai commi 2 e 2-bis che prevedano l'impiego e la produzione di fonti energetiche fossili o da rifiuto si tiene conto del fattore di pressione ambientale rappresentato dal limite di concentrazione massima dei predetti progetti localizzabili nel territorio di ciascuna regione;
2-bis.2. I criteri generali per la determinazione della concentrazione di cui al comma 2-bis.1 sono determinati ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministero della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281;
2-bis.3. La definizione del fattore di pressione ambientale di cui al comma 2-bis.1 nel rispetto dei criteri di cui al comma 2-bis.2 è di competenza delle regioni che vi provvedono entro due mesi dalla sua determinazione.
20.34. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, sostituire il capoverso comma 2-ter con il seguente:
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, solo qualora l'inosservanza dei predetti termini non dipenda da impedimenti di carattere oggettivo. Al rimborso si provvede mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.
20.30. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 2-quater.
*20.6. Sarli, Termini, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*20.8. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*20.19. Zolezzi.
*20.23. Vianello.
*20.29. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*20.33. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, al capoverso comma 2-quater sostituire le parole: In caso di inerzia con le seguenti Per i progetti di cui all'Allegato I-bis del presente decreto, in caso di inerzia.
20.15. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, capoverso comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale di cui al comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
20.21. Vianello.
Al comma 1, al capoverso comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle istanza ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale di cui al comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
20.31. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, al capoverso comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano solamente alle procedure che riguardano le fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387 del 2003.
20.32. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, capoverso 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente alle procedure che riguardano le fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387 del 2003.
20.22. Vianello, Maraia.
Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 2-quinquies.
20.5. Rampelli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Al comma 1 dopo il capoverso comma 2-quinquies aggiungere il seguente:
2-sexies. Tutti i termini di cui ai commi precedenti sono considerati perentori. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento definitivo, quest'ultimo si intende positivamente adottato.
*20.1. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.
*20.27. Mazzetti.
*20.26. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i procedimenti di cui al titolo I della parte seconda che risultano pendenti sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, secondo la ripartizione di competenze tra Stato e regioni e province autonome. È fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro venti giorni dalla nomina dei componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, istanza per lo svolgimento dei procedimenti con applicazione della disciplina di cui al presente articolo. Parimenti rimangono soggetti alla previgente disciplina i progetti rispetto ai quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, i termini previsti per il completamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale risultano già decorsi.
**20.2. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.
**20.9. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**20.14. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
**20.28. Mazzetti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Alla data di entrata in vigore del presente decreto i procedimenti di cui al titolo I della parte seconda che risultano pendenti sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, secondo la ripartizione di competenze tra Stato e regioni e province autonome. È fatta salva per il proponente la facoltà di presentare entro 20 giorni dalla nomina dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istanza per lo svolgimento dei procedimenti con applicazione della disciplina di cui al presente articolo. Parimenti rimangono soggetti alla previgente disciplina i progetti rispetto ai quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, i termini previsti per il completamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale risultano già decorsi.
20.3. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 146, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, quest'ultima si considera efficace per tutta la durata dello stesso, nel caso in cui il progetto rimanga sostanzialmente invariato.
20.16. Cristina.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per la valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli enti locali e per il rilancio degli investimenti privati)
1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:
2. Gli impianti di distribuzione e misura posseduti totalmente o in parte dagli Enti locali o dalle società patrimoniali delle reti sono valorizzati definendo il loro Valore Industriale Residuo (VIR) calcolato, come per gli impianti di proprietà dei gestori uscenti, applicando la metodologia di calcolo stabilita dalle linee guida di cui al decreto ministeriale n. 105 del 2015, tenendo conto dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 per la patrimonializzazione dei beni di proprietà pubblica.
3. Gli Enti locali o le società patrimoniali delle reti possono, anche in occasione delle gare d'ambito, alienare le reti e gli impianti di distribuzione e misura di loro proprietà o la sola quota parte. Nel caso in cui gli Enti locali non intendano alienare dette proprietà, verrà loro riconosciuta la remunerazione già prevista dal metodo tariffario per gli investimenti effettuati dal gestore (deliberazione ARERA n. 159 del 2008).
4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione adegua le proprie deliberazioni in materia relativamente ai punti a) e b).
5. In sede di gara d'ambito dovranno essere indicati i VIR di tutti gli impianti di distribuzione e misura dei singoli ATEM, suddivisi per quote proprietarie. Le perizie già formulate con i criteri di cui sopra si intendono valide ai fini della gara, indipendentemente dalla loro vetustà di elaborazione.
6. Le gestioni del servizio di distribuzione affidate con gara ad evidenza pubblica, sono equiparate alle altre affidate con trattativa privata. L'articolo 6 del decreto ministeriale n. 226 del 2011 è abrogato.
7. La metodologia tariffaria di remunerazione del capitale investito dovrà essere rivista da ARERA entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, eliminando tutte le RAB d'ufficio. A tal fine l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente predispone un formulario, la cui compilazione dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti, in accordo con i gestori del servizio, reso disponibile entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le RAB, suddivise per quote proprietarie, sono definite da ARERA e comunicate ai gestori del servizio e agli Enti locali.
8. La remunerazione del capitale investito è riconosciuta e remunerata direttamente agli aventi diritto.
9. L'autorità di regolazione riconosce in tariffa al gestore entrante, risultato vincitore della gara d'ambito, l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, secondo criteri che l'autorità deve definire entro 60 giorni.
10. Il quinto, sesto e il settimo periodo del comma 5 dell'articolo 15, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 così come modificato dall'articolo 1, comma 93, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono abrogati.
11. Il primo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è interpretato nel senso per cui, in caso di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale in forma associata, la partecipazione degli Enti locali concedenti si esplica attraverso la loro convocazione unitaria in forma assembleare per il conferimento, l'indirizzo e la revoca della delega di funzioni pubbliche alla stazione appaltante.
12. Le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino al 2 gennaio 2022 per consentire alle stazioni appaltanti di adeguare la documentazione di gara alla presente disposizione. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto ministeriale n. 226 del 2011, abbiano già sottoscritto il contratto di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. La documentazione di gara deve essere inviata ad ARERA per conoscenza. Non è più prevista la verifica e validazione dell'autorità.
14. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno apportate le necessarie modifiche alla normativa primaria finalizzata a rafforzare il potere delle stazioni appaltanti nei confronti degli enti locali e dei gestori che non forniscono le informazioni ed i dati richiesti.
15. I commissari di gara per l'effettuazione delle gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalla stazione appaltante mediante selezione da un apposito albo nazionale.
16. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica, con proprio decreto, aggiorna i criteri di gara di cui al decreto ministeriale del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli aspetti tecnici, per adeguarli alle disposizioni del presente comma.
20.01. Covolo.
ART. 21.
Sopprimerlo.
21.10. Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), al numero 1 premettere il seguente:
01) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per i progetti di cui agli allegati III e IV alla presente Parte, il proponente trasmette anche la valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2019.
21.18. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a tutte le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 4, dopo la parola: «Amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, a tutte le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986».
21.15. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere il secondo periodo.
*21.6. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*21.11. Zolezzi.
Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: a sessanta giorni con le seguenti: a trenta giorni.
21.7. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: , ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,;
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) al numero 2), sopprimere il secondo periodo;
b) al numero 3) sopprimere le parole da: , nonché al secondo periodo fino alla fine.
21.9. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, lettera b), numero 1), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,.
*21.4. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*21.19. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
*21.8. Villarosa.
Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: non superiore a sessanta giorni, inserire le seguenti: ovvero centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti.
**21.12. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.
**21.2. Braga.
Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: nonché al secondo periodo fino alla fine.
21.1. Menga.
Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole: ovvero quindici giorni con la seguente: anche.
*21.5. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*21.17. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 25, comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento con cui è disposta la proroga non può contenere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario».
**21.3. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
**21.13. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale e regionale da comprendere nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006)
1. Al fine di accelerare, snellire e semplificare l'attività amministrativa nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 le parole: «l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio di compatibilità ambientale, quale esito della valutazione di impatto ambientale del progetto, compreso nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006» e la lettera o) è sostituita dalla seguente: «il giudizio di compatibilità ambientale, quale esito della valutazione di impatto ambientale, compreso nel provvedimento autorizzatorio unico: espressione della conclusione motivata, obbligatoria e vincolante dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere»;
b) il comma 6-bis dell'articolo 6, come inserito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 1), del presente decreto-legge, è abrogato;
c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati;
d) l'articolo 24-bis è abrogato;
e) il comma 1 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di progetti soggetti al procedimento di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 27-bis e 32.»;
f) il comma 2 dell'articolo 25, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, del presente decreto-legge, è abrogato;
g) i commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 25 sono sostituiti dai seguenti:
«2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 27-bis, commi 8 e 11. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica esprime il giudizio di compatibilità ambientale, da comprendere nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il giudizio di compatibilità ambientale è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini di cui al comma 2-bis, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede a esprimere il giudizio di compatibilità ambientale entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura, di cui al comma 2-bis, comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove necessaria.»;
h) il comma 3 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«3. Il giudizio di compatibilità ambientale contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.»;
i) l'alinea del comma 4 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«4. Il giudizio di compatibilità ambientale contiene, altresì, le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:»;
j) il comma 5 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«5. Il giudizio di compatibilità ambientale, compreso nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis, ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel giudizio stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza presentata ai sensi dell'articolo 27-bis. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel giudizio di compatibilità ambientale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.»;
k) i commi 6 e 7 dell'articolo 25 sono abrogati;
l) l'articolo 26 è abrogato;
m) l'articolo 27 è abrogato e, con esso, le modifiche apportate a tale articolo dall'articolo 22 del presente decreto-legge;
n) all'articolo 26-bis, inserito dall'articolo 23 del presente decreto-legge, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla rubrica la parola: «regionale» è soppressa;
2) al comma 1 le parole: «di competenza regionale» sono soppresse;
3) al comma 3 le parole: «e i termini sono ridotti alla metà» sono soppressi;
4) il terzo periodo del comma 4 è soppresso;
o) l'articolo 27-bis, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto-legge, è sostituito dal seguente:
«Art. 27-bis.
(Provvedimento autorizzatorio unico)
1. Nel caso di progetti sottoposti a VIA, il proponente presenta l'istanza finalizzata all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico della presentazione dell'istanza e della pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, lettere da a) a g), secondo quanto previsto al comma 2; dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'autorità competente decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del presente articolo e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
allegando altresì la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, anche di competenza statale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.
2. L'avviso al pubblico di cui al comma 1, lettera e), predisposto dal proponente e recante, tra l'altro, specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti, è pubblicato a cura dell'autorità competente, e ne è data, comunque, informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate; l'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e recare, altresì, specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso necessari ai fini della realizzazione ed esercizio del progetto, ivi compresa la VIA;
b) l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
3. Nel caso in cui per la realizzazione e l'esercizio del progetto soggetto a VIA sia richiesto il rilascio di concessioni o altro titolo abilitativo da acquisire in esito a procedura di evidenza pubblica, la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è subordinata al possesso, da parte del proponente, dei requisiti che lo individuano quale legittimo istante a seguito dello svolgimento delle suddette procedure.
4. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e) del comma 1, la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità.
5. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.
6. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria. La comunicazione di avvenuta pubblicazione di cui al comma 5 è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 5, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.
8. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui al comma 2, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.
9. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui al comma 8, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni nonché con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.
10. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorità competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti. Tale richiesta, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 1, lettera e).
11. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 8 l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 8.
12. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 11 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente comma. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori, fatto salvo quanto previsto agli articoli 25, comma 2-quater, e 32, comma 5-bis. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende, recandone l'indicazione esplicita, gli esiti della valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del giudizio di compatibilità ambientale. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico.
13. Qualora, in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
14. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 12 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.
15. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.
16. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorità competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico sul sito web.
17. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 12, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.»;
p) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:
1) ai commi 1 e 3 le parole: «o nel provvedimento di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «o nel giudizio di compatibilità ambientale»;
2) al comma 7 le parole: «provvedimento di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «giudizio di compatibilità ambientale» e la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «giudizio»;
3) al comma 7-bis le parole: «o di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «o del giudizio di compatibilità ambientale»;
q) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole: «, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27-bis»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti medesimi relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.»;
3) al comma 8 le parole: «o nel provvedimento di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «o nel giudizio di compatibilità ambientale».
2. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021 le parole: «La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 25, 2-bis e 2-ter, e dall'articolo 27-bis, del presente decreto».
3. In conseguenza delle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e al decreto-legge n. 77 del 2021 di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è apportata la seguente modifica: «al comma 4 dell'articolo 14 le parole: “di competenza regionale” sono soppresse».
4. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, ogni rinvio o richiamo al procedimento di VIA o al provvedimento di VIA di competenza statale e alla relativa disciplina, contenuto nella normativa o in atti amministrativi statali vigenti, si intende riferito, in quanto compatibile, al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo.
*21.01. Pizzetti.
*21.02. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
ART. 22.
Sopprimerlo.
22.9. Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*22.2. Rampelli.
*22.8. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: È facoltà del proponente aggiungere le seguenti: , in collaborazione con l'autorità competente,;
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e concordate con l'autorità competente.
**22.4. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
**22.5. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**22.6. Timbro, Fornaro.
**22.10. Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso nel provvedimento finale sono indicate le tempistiche e le procedure da rispettare per il conseguimento degli adempimenti istruttori che restano da perfezionare.
22.1. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità competente specifica gli ulteriori atti obbligatori da acquisire a cura del proponente, condizionando l'efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) al conseguimento degli stessi.
22.3. Rampelli.
Al comma 1, lettera f), al numero 1, premettere il seguente:
01) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico.».
22.7. Pastorino, Fornaro, Timbro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 13-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è aggiunto il seguente:
Art. 13-ter.
(Provvedimento unico ambientale nelle Aree Protette Nazionali)
1. Ai fini del rilascio del provvedimento unico ambientale, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei Parchi Nazionali, è indetta la Conferenza Permanente dei Servizi (CPS) secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli Enti coinvolti sono convocati dall'Ente Parco per l'espressione di autorizzazioni, pareri e nulla osta ai fini del rilascio del nulla osta nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui al comma 1.
3. Per gli interventi di particolare rilevanza di interesse dello Stato e delle regioni, nelle aree protette nazionali, è indetta la conferenza preliminare in attuazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, orientando le scelte in base ai più rilevanti interessi paesaggistici ed ecologici.
4. I Parchi Nazionali, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22.11. Masi.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Conferenza di servizi «unica» nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA)
1. Nei casi in cui, per i progetti comunque finalizzati all'attuazione del PNNR, è prevista la convocazione della conferenza di servizi, la stessa deve essere conclusa nel termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di convocazione della conferenza.
2. Quando i progetti sono sottoposti alla procedura di VIA, sia di competenza regionale sia di competenza statale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in esame, vengono acquisiti nell'ambito della medesima conferenza di servizi convocata per l'approvazione del progetto. Alla conferenza di servizi partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 deve essere conclusa nel termine di giorni 120 decorrenti dalla data di convocazione della conferenza medesima.
4. Nel caso in cui il provvedimento finale non venga adottato nei termini indicati la procedura è rimessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri che indice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine originario, una riunione con gli enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi. In tale riunione i partecipanti, ove lo ritengano, formulano le proprie proposte. Non oltre i successivi quindici giorni la decisione definitiva sul progetto viene assunta dal Consiglio dei ministri. Alla riunione del Consiglio dei ministri devono essere invitati i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
*22.01. Ruffino.
*22.02. Gagliardi.
*22.03. Pella, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Cattaneo.
*22.04. Berardini.
*22.05. Fragomeli.
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative)
1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 47 è sostituito dal seguente:
«47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente; trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, pervenendo alla definizione della procedura, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.»
b) il comma 48 è sostituito dal seguente:
«48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47 e, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 metri quadri di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000 oltre i 125 metri quadri di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, esso è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari».
c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:
«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie e, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 metri quadri di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000 oltre i 125 metri quadri di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati. Nel caso in cui in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000 e nel limite massimo di euro 10.000, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.»;
22.06. Giacomoni.
ART. 23.
Sopprimerlo.
23.9. Zolezzi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
Art-26-bis.
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2.Entro cinque giorni lavorativi è indetta la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini sono ridotti alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto della documentazione prevista dalla legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
3. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.>>.
23.1. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) elenco degli enti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
*23.6. Timbro, Fornaro.
*23.14. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e i termini sono ridotti alla metà.
**23.2. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
**23.15. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: studio preliminare ambientale, inserire le seguenti: redatto nel rispetto dei contenuti di cui all'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto,.
b) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fornendo congrua motivazione dei presupposti che hanno determinato tale decisione in relazione alle risultanze emerse.;
2) ovunque ricorra sopprimere la parola: notevoli.
3) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nei casi in cui la mancata espressione sia dovuta a comprovate e fondate motivazioni.
23.8. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: delle condizioni inserire le seguenti: e soluzioni e dopo le parole: determinazioni acquisite inserire le seguenti: debitamente motivate.
2. al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.
23.4. Gagliardi.
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis., apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le richieste avanzate dalle autorità coinvolte dovranno essere adeguatamente motivate dalla necessità di comprendere al meglio le peculiarità del progetto analizzato, al fine di poter rilasciare un parere favorevole, al più con prescrizioni. Le determinazioni devono essere espresse nei limiti delle rispettive competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite.
b) al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.
23.12. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4, sopprimere il terzo periodo.
*23.3. Siragusa, Sarli, Termini, Benedetti, Vizzini.
*23.5. Timbro, Fornaro.
*23.13. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In presenza di elementi nuovi, la modifica delle determinazioni già espresse in sede di conferenza preliminare ovvero la formulazione di condizioni o osservazioni in caso di mancata espressione di determinazioni in sede di conferenza preliminare, possono aver luogo solamente in sede di Conferenza dei servizi decisoria di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis.
23.11. Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Mazzetti, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4,aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nei casi in cui la mancata espressione sia dovuta a comprovate e fondate motivazioni.
23.10. Maraia.
ART. 24.
Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
0a) al comma 1, le parole: «allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente alla documentazione ed agli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio del Provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR). Il PAUR si configura quale unica procedura amministrativa atta alla realizzazione degli interventi e all'esercizio delle attività oggetto dell'istanza. Il PAUR, tramite apposita conferenza dei servizi di cui al successivo comma 7, acquisisce dalle amministrazioni interessate i pareri relativi a tutte le autorizzazioni»;
0a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ferme restando le competenze in materia di VIA, le regioni, a seconda della specifica materia cui la procedura autorizzativa del PAUR si riferisce, al fine di perseguire gli obiettivi di certezza e semplificazione amministrativa, individuano l'autorità competente di cui al precedente comma anche nelle strutture dell'amministrazione pertinenti per specifica materia.».
0a-ter) al comma 2, dopo le parole: «articolo 33», sono inserite le seguenti: «la completezza della documentazione presentata, nonché degli enti di riferimento individuati ai sensi del comma 1».
*24.1. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.
*24.10. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «denominati,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi i titoli di competenza statale e i titoli disciplinati da leggi speciali,»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «sono soppresse», aggiungere le seguenti: «dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Eventuali richieste di integrazioni pervenute successivamente alla decorrenza del termine di cui al periodo precedente sono inefficaci e non devono essere osservate dal proponente. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a trenta giorni.”»;
3) alla lettera c), capoverso comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Eventuali richieste di integrazioni pervenute successivamente alla decorrenza del termine di cui al periodo precedente sono inefficaci e non devono essere osservate dal proponente. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere la proroga del termine di sospensione di cui al periodo precedente per un periodo congruo e determinato in base alla complessità della documentazione integrativa richiesta.;
4) alla lettera d), capoverso comma 7, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , producendo i medesimi effetti dei titoli stessi, ivi incluso, ove previsto, l'effetto di variante allo strumento urbanistico;
5) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Nei procedimenti disciplinati dal presente articolo che hanno ad oggetto i progetti di cui all'articolo 6, comma 7, lettere d) o e), e che risultano connessi allo svolgimento di servizi di interesse economico generale a rete, tutti i termini procedimentali sono ridotti della metà.»;
d-ter) al comma 9, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della realizzazione del progetto, il vecchio proponente e il nuovo proponente ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale.».
24.21. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «denominati,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi i titoli di competenza statale e i titoli disciplinati da leggi speciali,»;
2) alla lettera d), capoverso comma 7, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, producendo i medesimi effetti dei titoli stessi, ivi incluso, ove previsto, l'effetto di variante allo strumento urbanistico»;
3) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) al comma 9, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della realizzazione del progetto, il vecchio proponente e il nuovo proponente ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale.».
24.5. Braga.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo, l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.»;
24.20. Maraia.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sopprimere le parole: «le parole: “l'adeguatezza e” sono soppresse, ed»;
2) alla lettera b) sopprimere le parole: «le parole: “concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale” sono soppresse, e».
*24.9. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*24.12. Timbro, Fornaro.
*24.18. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
*24.27. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Ministero della cultura, in sede di richiesta di integrazioni, può chiedere la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.».
24.4. Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, dopo le parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)»;
b-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: «con esclusione», e prima delle parole: «ivi comprese», sono inserite le seguenti: «delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'allegato III della parte seconda,».
24.8. Gagliardi.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente concede, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
*24.14. Cattaneo, Mazzetti.
*24.24. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «può concedere» con la seguente: «concede»;
2) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite, in quanto nulle. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.»;
d-ter) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi i termini di cui al comma 7, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento, decorsi i quali il provvedimento si intende rilasciato.»;
d-quater) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, da redigersi a valle di quest'ultima entro i cinque giorni successivi. La pubblicazione del provvedimento unico autorizzatorio regionale sul Bollettino regionale della regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.».
24.7. Gagliardi.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, quarto periodo, dopo le parole: ricevuta la documentazione integrativa, aggiungere le seguenti: ove la stessa determini significative modifiche degli impatti sull'ambiente.
24.2. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: ridotta della metà rispetto con la seguente: pari.
*24.6. Paxia, Sarli, Benedetti, Termini, Siragusa, Vizzini.
*24.28. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, sostituire il quarto periodo con il seguente: La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, tutti i pareri di natura endoprocedimentale rilasciati dalle amministrazioni competenti relativi al provvedimento di VIA e relativi ai titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
24.11. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, aggiungere in fine, le seguenti parole: Il provvedimento di VIA, i titoli abilitativi settoriali e l'autorizzazione unica hanno efficacia e decorrenza dall'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, fermo quanto specificato al comma 9 in merito al loro rinnovo o riesame.
24.22. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 7-bis.
24.3. Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) al comma 8, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.».
*24.15. Cattaneo, Mazzetti.
*24.25. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi i termini di cui al comma 7, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento, decorsi i quali il provvedimento si intende rilasciato.».
**24.16. Cattaneo, Mazzetti.
**24.26. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, da redigersi a valle di quest'ultima entro i 5 giorni successivi. La pubblicazione del provvedimento unico autorizzatorio regionale sul Bollettino regionale della regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.».
*24.13. Cattaneo, Mazzetti.
*24.17. Cattaneo, Mazzetti.
*24.23. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Autorizzazione unica per la realizzazione dei più rilevanti interventi nelle strutture turistiche)
1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla regione, nei limiti individuati da ciascuna regione ai sensi del comma 3.
2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
3. Le regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2.
**24.03. Foti, Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Zucconi, Donzelli.
**24.04. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**24.05. Pezzopane.
**24.06. Gagliardi.
**24.07. Zucconi.
**24.08. Marco Di Maio, Fregolent.
**24.09. Micheli.
ART. 25.
Sopprimerlo.
25.6. Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-bis), sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter), primo periodo, sostituire le parole: ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, con le seguenti: trasmette al Ministero le valutazioni di competenza anche in merito alla individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: o, in assenza di questa, dal proponente.
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.
*25.9. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.
*25.7. Maraia.
Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. Analoga procedura può essere adottata nel caso il progetto coinvolga le competenze ambientali della regione, della provincia o del comune rivolgendo l'istanza per la definizione del soggetto titolare all'ente sovraordinato.
25.2. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) Il comma 8-bis è sostituito dai seguenti:
«8-bis. Relativamente agli interventi necessari al superamento della fase di costituzione in mora delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 decorsi i termini di cui agli articolo 19 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 8-bis, in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo, il titolare del potere sostitutivo o il Commissario straordinario di livello statale, ove nominato, acquisisce, qualora la competente Commissione regionale non si sia pronunciata, il parere di compatibilità ambientale della Commissione di livello statale all'uopo istituita.
8-quater. Nelle ipotesi di cui ai commi 8-bis e 8-ter, entro 10 giorni dalla richiesta di chi esercita il potere sostitutivo, la Regione invia al Ministero della transizione ecologica e al Commissario straordinario di livello statale, ove nominato, la documentazione pervenuta, corredata da una relazione illustrativa, e riversa sullo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica gli oneri istruttori già percepiti all'atto dell'istanza. Il Ministero della Transizione ecologica, valutata la procedibilità dell'istanza, si esprime entro il termine di 45 giorni dalla consultazione pubblica prevista dall'articolo 19 comma 6 ovvero entro il termine di 90 giorni dalla consultazione pubblica prevista dall'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità ivi disciplinate.
8-quinquies. Il Commissario straordinario di livello statale, ove nominato soggetto attuatore, all'esito del decreto ministeriale di compatibilità ambientale, può autorizzare la realizzazione degli interventi ritenuti necessari per il superamento della fase di costituzione in mora o delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
8-sexies. Il Commissario straordinario di livello statale, ove nominato, informa la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'esercizio dei poteri di cui al comma 8-quinquies».
25.1. Buratti.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità che autorizza il progetto coincida con il Ministero della Transizione Ecologica, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dallo stesso nell'ambito del procedimento autorizzatorio.».
25.4. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*25.3. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*25.10. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ovvero, in caso di mancata adozione del PiTESAI, decorso il termine di cui al comma 8, sesto periodo del medesimo articolo 11-ter è vietato il rilascio di nuovi permessi di prospezione o di ricerca, di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ovvero di altri titoli minerari anche in riferimento alle nuove istanze e alle istanze in essere relative al conferimento dei medesimi provvedimenti».
25.8. Vianello.
ART. 26.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di Via)
1. All'articolo 28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole: «può istituire e» sono sostituite dalla seguente: «istituisce» e le parole: «d'intesa con il proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il proponente»;
b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica sono nominati su indicazione delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349 tra i soggetti estranei all'amministrazione del Ministero dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire una imparziale, completa e corretta gestione delle periodiche verifiche di ottemperanza, gli osservatori ambientali di cui al comma 2 operano in sinergia con gli altri soggetti preposti al monitoraggio ambientale al fine di mantenere tempestivamente informati i cittadini, nonché acquisire osservazioni e contributi dagli stessi.».
26.5. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 1, dopo le parole: «o nel provvedimento di VIA», sono aggiunte le seguenti: «entro il termine perentorio di trenta giorni».
26.2. Caretta, Ciaburro.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4 dopo le parole: «direttamente dall'autorità competente» sono aggiunte le seguenti: «che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali l'ottemperanza si intende verificata».
26.3. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine di 30 giorni.».
*26.4. Cortelazzo, Tartaglione.
*26.1. Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio Nazionale per il monitoraggio e l'abbattimento di gas clima alteranti)
1. Al fine di verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), anche rispetto alla attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché garantire il continuo monitoraggio delle emissioni di gas clima alteranti e l'implementazione di attività di ricerca finalizzate al loro abbattimento, attraverso l'individuazione di buone pratiche da trasmettere anche a città ed enti locali in materia di mobilità urbana, risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio e l'abbattimento dei gas clima alteranti coordinato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e composto dagli enti di ricerca gestori degli osservatori atmosferici di Lampedusa, Monte Cimone e Plateau Rosa, da docenti e ricercatori operanti in contesti universitari che si sono particolarmente distinti per progetti di educazione e sostenibilità ambientali, nonché da una rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro ciascuno per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
26.01. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
ART. 27.
Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti: gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che contemplino nel loro statuto finalità di protezione ambientale,.
27.9. Zolezzi.
Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano aggiungere: o firmatarie di contratti collettivi a carattere nazionale per il settore dei rifiuti o dell'igiene urbana, le associazioni di settore a carattere nazionale,.
27.2. Braga.
Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono inoltrare al con le seguenti: possono inoltrare alla Commissione interpelli del.
Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Presso il Ministero della transizione ecologica è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione, la Commissione per gli interpelli composta dal capo della segreteria tecnica e dai capi dipartimenti e da due rappresentanti per ogni dipartimento. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
27.1. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.
Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con le modalità di cui al comma 3;
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, capoverso "Art. 3-septies", comma 2, dopo le parole: Il Ministero della transizione ecologica aggiungere le seguenti: risponde entro 90 giorni e;
b) al medesimo comma 1, capoverso "Art. 3-septies", comma 3, dopo le parole: di prescrizione aggiungere le seguenti: dei procedimenti.
27.4. Bordonali, Golinelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La risposta all'interpello è fornita entro 60 giorni.
27.10. Berardini.
Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:Al fine di predisporre la risposta alle istanze, il Ministero della transizione ecologica provvede alla costituzione di un gruppo permanente di coordinamento composto da un rappresentante dell'ufficio legislativo, uno della segreteria tecnica ed uno per ciascuna delle direzioni generali del Ministero. Il gruppo provvede ad effettuare opportuna preventiva istruttoria, consultando i rappresentanti del consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) di cui all'articolo 3, comma 3 e le competenti direzioni degli altri Ministeri eventualmente interessati dall'oggetto del quesito. Avverso le riposte ad interpello è ammessa richiesta di revisione da chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante. Sulla richiesta di revisione si pronuncia l'ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica.
27.6. Marco Di Maio, Fregolent.
Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Al fine di predisporre la risposta alle istanze, il Ministero della transizione ecologica provvede alla costituzione di un gruppo permanente di coordinamento composto da un rappresentante dell'ufficio legislativo, uno della segreteria tecnica ed uno per ciascuna delle direzioni generali del Ministero. Il gruppo provvede ad effettuare opportuna preventiva istruttoria, consultando i rappresentanti del consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) di cui all'articolo 3, comma 3 e le competenti direzioni degli altri Ministeri eventualmente interessati dall'oggetto del quesito. Avverso le riposte ad interpello è ammessa richiesta di revisione da chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante. Sulla richiesta di revisione si pronuncia l'ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica.
*27.5. Bellucci.
*27.8. Paolo Russo.
Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», al comma 2, sostituire le parole: senza indugio con le seguenti: entro quindici giorni.
27.3. Lucaselli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», comma 2, sostituire le parole: le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo con le seguenti: , e comunque entro 60 giorni dalla data di ricezione delle istanze di cui al presente articolo, le rispettive risposte.
27.7. Zardini, Nardi.
A comma 1, capoverso «Art. 3-septies», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione con decreto del Ministero della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, disposizioni attuative del presente articolo in merito a organi, procedure e modalità di esercizio del diritto di interpello.
27.11. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
ART. 28.
Sopprimerlo.
28.6. Zolezzi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 6, dopo il comma 3-ter) è aggiunto il seguente:
«3-quater. I progetti di opere e impianti oggetto dei provvedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che comportano la variazione dello strumento urbanistico non sono sottoposti alla a Valutazione Ambientale Strategica né a verifica di assoggettabilità alla medesima procedura, rimanendo sottoposti, qualora ne sussistano i presupposti di legge, a procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità alla medesima procedura».
*28.1. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.
*28.3. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*28.7. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Tartaglione, Mazzetti, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Giacomoni.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
Conseguentemente:
a) alla lettera c), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e) l'autorità procedente cura la pubblicazione del medesimo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
b) alla lettera d), sopprimere il numero 2).
28.5. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
28.4. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, lettera b) sostituire numero 1) con il seguente: 1) Al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente «I contributi sono inviati all'autorità procedente o al proponente e per conoscenza all'autorità competente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione».
Conseguentemente, dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) il comma 2 è soppresso.
28.2. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*28.8. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*28.10. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Proroga organi dei parchi nazionali)
1. In considerazione delle nuove disposizioni, anche ordinamentali, contenute nella presente legge, al fine di rendere possibile la programmazione degli interventi di cui alla presente legge anche nelle aree protette, l'incarico di Presidente e membro del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito tra essi in data più recente.
28.01. Elisa Tripodi.
ART. 29.
Sopprimerlo.
*29.2. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*29.11. Vizzini.
*29.9. Timbro, Fornaro.
*29.4. Zolezzi, Vianello.
*29.13. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Soprintendenza speciale svolge funzioni di coordinamento nazionale, vigilanza e monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR sui beni culturali e paesaggistici sottoposti a VIA in sede statale e opera avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di inerzia o inadempienza, per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
29.14. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sottoposti a VIA in sede statale aggiungere le seguenti: e regionale.
29.3. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 2, secondo periodo sostituire la parola: anche con la seguente: sempre.
Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, la Soprintendenza speciale può essere chiamata a emanare i pareri di competenza delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in caso di richiesta espressa o di inerzia di queste ultime.
29.5. Del Sesto, Carbonaro.
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
29.6. Del Sesto, Carbonaro.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando l'acquisizione del parere delle Sovrintendenze competenti.
*29.12. Vizzini.
*29.10. Timbro, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis: La Soprintendenza speciale per il PNRR di cui al comma 1 non può esercitare poteri di avocazione e sostituzione nei confronti della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal terremoto. Ai sensi dell'articolo 9-tricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, il programma è curato dalle imprese di restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 che hanno la sede operativa della propria ditta nelle regioni terremotate da prima degli eventi sismici del 2016 e dalle imprese dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto Centrale del restauro qualora rispondano ai medesimi requisiti. Alla selezione dei candidati e nelle commissioni tecniche per gli anni 2021-2026 potranno svolgere ruolo di selezionatrici anche i restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 in quanto professionisti abilitati.
29.1. Albano, Frassinetti, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 4, sostituire le parole: da un contingente di esperti con le seguenti: da un contingente di 15 esperti.
29.7. Del Sesto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'autorità tutelante, limitatamente ai beni di cui alla parte II e, con riguardo alla parte III, agli immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».
29.8. Di Muro.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»)
1. L'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» è sostituito dal seguente:
Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive)
1. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
Art. 41.
(Demolizione di opere abusive)
1. In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.
3. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.
29.04. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Misure di semplificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)
1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che nelle aree a rischio idraulico e di frana molto elevato sono consentiti gli interventi di demolizione con ricostruzione purché necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico.
29.02. Bendinelli, Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Semplificazioni in materia paesaggistica)
1. All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «lettere a), b) c), d), e)» sono aggiunte le seguenti: «f), limitatamente ai parchi regionali e riserve regionali,».
29.03. Tarantino, Parolo, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
ART. 30.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono definiti i termini entro i quali ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di sua competenza e i meccanismi di premialità e penalità connessi al loro raggiungimento.
02. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 01, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
30.16. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali riguardanti l'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, contenuti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente:.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio e vincolante.
30.9. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e PNRR, con particolare riguardo all'incremento con le seguenti: contenuti nel PNIEC e nel PNRR, riguardanti l'incremento.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio e vincolante.
30.19. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, alinea, dopo la parola: elettrica aggiungere le seguenti: e termica.
Conseguentemente al comma 2, dopo la parola: elettrica aggiungere le seguenti: e termica.
30.6. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: procedimento unico ai sensi del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché ai procedimenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dopo le parole: aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: , ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: non vincolante.
*30.24. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*30.11. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*30.26. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: presente articolo aggiungere la seguente: esclusivamente.
**30.14. Bonomo, Nardi.
**30.18. Pastorino, Fornaro, Timbro.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Il Ministero della cultura partecipa alla Conferenza dei Servizi ai sensi del presente articolo esclusivamente in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.»;
b) all'articolo 27-bis, dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente: «7-quater. Il Ministero della cultura partecipa alla Conferenza dei Servizi ai sensi del presente articolo esclusivamente in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.».
30.17. Pastorino, Fornaro, Timbro.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tutela paesaggistica, aggiungere le seguenti: rispetto alle quali non risulti l'avvio di procedimenti di valutazione della sussistenza del notevole interesse pubblico, né l'adozione di misure di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
30.22. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nell'ambito della conferenza di servizi.
Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: In tutti i casi di cui al presente comma con le seguenti: Nel caso di procedimenti di cui al presente comma rientranti nell'ambito della conferenza di servizi.
*30.7. Gagliardi.
*30.12. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*30.21. Cattaneo, Mazzetti.
*30.27. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non vincolante.
**30.13. Bellucci, Rampelli.
**30.20. Paolo Russo.
**30.28. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.
*30.1. Menga.
*30.3. Rampelli.
*30.23. Vianello.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.
Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: non può attivare con le seguenti: può sempre attivare, anche nel caso in cui la mancata espressione del dissenso prima dei lavori della conferenza sia dovuta a comprovate e fondate motivazioni,.
30.15. Del Sesto, Carbonaro.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.
*30.4. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*30.29. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Allo stesso modo il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza dei servizi esprimendo parere obbligatorio non vincolante, per i progetti di impianti da fonti rinnovabili nelle aree boscate.
**30.2. Nobili, Marco Di Maio, Fregolent.
**30.5. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
**30.8. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**30.10. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1o giugno 2021 e il 30 giugno 2022, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2025, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2025, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1o luglio 2024. L'incremento è applicato per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2020. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE S.p.a. entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
30.25. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
ART. 31.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 2-quater, lettera a), le parole: «di potenza inferiore ai 300 MW termici» sono soppresse;
b) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
a) dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
«2-quinquies. Qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, tale modifica non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali.
2-sexies. Gli impianti di accumulo elettrochimico e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater, lettere a), b), c), punti 2, e 3, e d), non sono sottoposti alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e di Verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
a-bis) al comma 2-quater, lettera b), primo periodo le parole: «ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti “stand-alone” ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete» sono sostituite dalle parole: «diversi da quelli previsti alla lettera a)»;
a-ter) al comma 2-quater sostituire la lettera c) con la seguente lettera:
«c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:
autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente;
procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio».
*31.84. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*31.123. Mazzetti, Cortelazzo, D'Attis.
*31.9. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2-quater, lettera c), ovunque ricorrano, le parole: «impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché gli impianti “non stand-alone”» e le parole: «l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili nonché l'impianto “non stand-alone”»;
**31.36. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**31.106. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2-quater, dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, al primo periodo, la parola: «elettrochimico», ovunque ricorra, è soppressa.
Conseguentemente, alla lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) gli impianti di accumulo a pompaggio idroelettrico sono autorizzati mediante Autorizzazione unica rilasciata dalla regione secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
31.91. Maglione.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.».
*31.56. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*31.4. Benamati.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo «stand-alone» e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater, lettere a), b) e d), aggiungere le seguenti: , e gli impianti di accumulo elettrochimico di cui alla lettera c), punto 2), nel caso in cui l'impianto di accumulo elettrochimico sia adiacente alle opere elettriche per la connessione già realizzate, e alla lettera c), punto 3).
31.78. Bonomo, Nardi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2-quater, lettera b), le parole: «autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività rilasciata dal Ministero per la transizione ecologica, secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2-ter»;.
*31.29. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*31.39. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.25. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.16. Fregolent, Marco Di Maio.
*31.50. Gagliardi.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2-quater, lettera c), al punto 2 e conseguentemente al punto 3 sono soppresse le parole: «e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree».
**31.38. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**31.28. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
**31.24. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
**31.15. Fregolent, Marco Di Maio.
**31.49. Gagliardi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2-quater, lettera c), dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio».
*31.27. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*31.14. Fregolent, Marco Di Maio.
*31.23. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.37. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.48. Gagliardi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, tale modifica non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali.».
**31.30. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
**31.40. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**31.17. Fregolent, Marco Di Maio.
**31.51. Gagliardi.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) il comma 2-bis è abrogato.
31.105. Grande, Maraia.
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
31.87. Grande, Maraia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 si applica anche agli impianti per la produzione dell'acqua potabile dall'aria al fine di garantire anche in lunghi periodi di siccità, la possibilità di fruire della produzione di acqua potabile da impiegare sia per l'irrigazione dei campi che per l'abbeveraggio.
31.104. Maraia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «all'esercizio degli impianti stessi» le parole: «ivi inclusi» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse le opere necessarie alla produzione ed allo stoccaggio di idrogeno e».
*31.62. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.107. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Sopprimere il comma 2.
31.132. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cave cessati si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti.».
*31.110. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*31.97. Cattaneo, Mazzetti.
*31.113. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 un'autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.».
31.11. Buratti.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dopo il comma 9 è inserito il seguente: con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «fino ad 1 MW elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 3 MW elettrico»;
b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
31.72. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 2, capoverso 9-bis, sopprimere le parole: di potenza fino a 10 MW.
*31.82. Magi.
*31.34. Nobili, Fregolent, Marco Di Maio.
*31.52. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*31.73. Marco Di Maio, Del Barba.
*31.5. Benamati.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 10 MW con le seguenti: 3 MW;
b) al comma 2, capoverso «9-bis», sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: Si potrà procedere fino a: per l'edificazione.
31.18. Menga.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, capoverso 9-bis, le parole: sino a 10 MW sono sostituite con le seguenti: sino a 2 MW;
b) al comma 6, le parole: superiore a 10 MW sono sostituite con le seguenti: superiore a 2 MW.
31.130. Vallascas, Colletti, Forciniti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 2, capoverso «9-bis» sostituire le parole: fino a 10 MW con le seguenti: fino a 20 MW.
31.26. Buratti, Braga, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Rotta.
Al comma 2, sostituire le parole: sino a 10 MW con le seguenti: sino a 3 MW.
31.127. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 2, capoverso 9-bis, dopo le parole: sino a 10 MW, aggiungere le seguenti: e con una estensione massima di 10 ettari,.
31.129. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 2, capoverso «9-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: produttiva o commerciale, aggiungere le parole: e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cava cessati;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area.
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti.
31.42. Gagliardi.
Al comma 2, al capoverso «9-bis» apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: produttiva o commerciale aggiungere le seguenti: e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cave cessati;
b) alla fine del capoverso aggiungere il seguente periodo: Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti.
*31.115. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
*31.99. Cattaneo, Mazzetti.
Al comma 2, dopo le parole: industriale, produttiva o commerciale aggiungere le seguenti: nonché in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,.
31.1. Bordo.
Al comma 2 sostituire le parole: si applicano le disposizioni di cui al presente comma., con le seguenti: si applica la procedura abilitativa semplificata secondo le disposizioni di cui al presente comma.
*31.6. Benamati.
*31.57. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*31.65. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» aggiungere le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici».
2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, Allegato A, dopo la voce A.6., è aggiunta la seguente:
«A.6.-bis. installazione di pannelli solari fotovoltaici, posizionati su strutture e manufatti fuori terra di potenza non superiore a 20kWp, diversi dagli edifici di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza della medesima potenza, al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
2-quater. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, lettera e-quater), dopo le parole: «al servizio degli edifici», sono aggiunte le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,».
2-quinquies. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al titolo, dopo le parole: «sui tetti degli edifici», aggiungere le seguenti: «o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»;
b) dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra)
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di cui alla voce 32 dell'Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza.».
**31.122. Cortelazzo, Tartaglione.
**31.88. Liuzzi.
**31.35. Lucchini, Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
**31.12. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» aggiungere le seguenti: «di cui alla voce 32 Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, l'installazione, con qualunque modalità di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici».
2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, Allegato A, dopo la voce A.6, aggiungere la seguente:
«A6.-bis. Installazione di pannelli solari fotovoltaici, posizionati su strutture e manufatti fuori terra di potenza non superiore a 20kWp, diversi dagli edifici di cui alla voce 32 allegato A del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza della medesima potenza, al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
2-quater. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma, lettera e-quater), dopo le parole: «al servizio degli edifici», aggiungere le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza».
2-quinquies. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al titolo, dopo le parole: «sui tetti degli edifici» aggiungere le seguenti: «o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra».
b) dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra)
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione ed all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di cui alla voce 32 dell'allegato A del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra.».
31.33. Nobili, Marco Di Maio, Fregolent.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'istanza di procedura semplificata deve essere inviata per conoscenza, ai fini di monitoraggio e controllo, alla regione che dovrà tenere un registro, accessibile al pubblico, nel quale verranno riportate le informazioni atte ad identificare l'iniziativa e il proponente. Qualora la regione, nei 20 giorni dalla protocollazione del ricevimento della istanza di procedura semplificata, ravvisi elementi di sospetto artato frazionamento a fronte dell'unicità della iniziativa imprenditoriale su aree contigue, ordina al comune di procedere con la sospensione del procedimento autorizzativo in atto. Il procedimento potrà riattivarsi se le verifiche avranno esito positivo. Diversamente la domanda sarà considerata rigettata. Trascorsi 20 giorni, senza che la regione attivi il suo potere, la procedura sarà da considerarsi positivamente controllata. Allo scadere del trentesimo giorno il comune dovrà rilasciare una attestazione espressa ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto
*31.109. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*31.98. Cattaneo, Mazzetti.
*31.114. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.»;
b) all'articolo 135, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. I piani paesaggistici devono essere elaborati nel rispetto del principio espresso al comma 2-bis dell'articolo 3.».
**31.100. Cattaneo, Mazzetti.
**31.116. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
**31.43. Gagliardi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera i-ter), è aggiunta, in fine, la seguente:
«i-quater) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono previsti, fino al 31 dicembre 2025, bandi con cadenza quadrimestrale per l'incentivazione della produzione di almeno 800 MW di picco di nuova potenza di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per ciascun bando, con tariffe fissate per durata almeno biennale. In relazione alle risorse impegnate per i bandi già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non assegnate, si provvede all'adozione di bandi straordinari aggiuntivi con mantenimento delle tariffe originariamente previste per la potenza non assegnata.».
31.86. Sut.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali ad uso abitativo e/o strumentale e di loro pertinenze, realizzati da imprese agricole anche nell'ambito di attività d'impresa, la percentuale di detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici di cui alla lettera h), articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, è innalzata all'85 per cento e si applica su impianti di potenza fino a 100 KW. L'importo massimo di spesa al beneficio è pari a 180.000 euro. La misura è cumulabile con altri incentivi pubblici, incluso l'incentivo per impianti realizzati all'interno di comunità per l'energia rinnovabile.
31.90. Cadeddu.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
31.89. Cadeddu.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo la lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente:
«b-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale».
31.85. Pastorino, Fornaro, Timbro.
Al comma 3, dopo le parole: e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, aggiungere le seguenti: sentita la regione Sardegna
*31.61. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*31.75. Marco Di Maio, Fregolent.
Al comma 3, dopo le parole: della mobilità sostenibili aggiungere le seguenti: e il Ministro della cultura, d'intesa con la regione Sardegna.
31.2. Corda.
Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico.
31.3. Corda.
Sopprimere il comma 5.
*31.8. Benedetti, Sarli, Cunial, Vizzini.
*31.131. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture.
1-quinquies. Si intende per impianti agrovoltaici le installazioni fotovoltaiche in aree agricole dove sia garantita la compresenza tra la produzione elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l'installazione di impianti solari, con l'attività agricola o la pastorizia. È introdotta una procedura semplificata per i progetti di impianti agrovoltaici realizzati secondo i criteri di seguito indicati. Le aree interessare da impianti di questo tipo mantengono l'attribuzione di Superficie agricola aziendale, anche ai fini dell'eligibilità agli aiuti previsti dalla Politica agricola comune, a condizione che venga garantito l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento su almeno il 90 per cento della superficie sottesa. Essi, inoltre, laddove realizzati con obiettivi di sperimentazione per la produzione agricola, in adempimento a misure climatico-ambientali o all'interno di aziende che intraprendono la transizione al biologico, possono beneficiare delle azioni di sostegno agli investimenti e alle misure impostate dai piani di sviluppo rurale, incluse quelle previste per la realizzazione e gestione di infrastrutture verdi aziendali compatibili.
1-sexies. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies, gli impianti devono rispettare i seguenti criteri e procedure autorizzatorie:
a) sono escluse le aree agricole individuate come di pregio dai piani paesaggistici o dai piani urbanistici comunali;
b) gli ancoraggi devono escludere o limitare al massimo il ricorso a strutture fisse in cemento;
c) le aree sottostanti i pannelli solari devono essere coltivate o destinate a pascolo;
d) devono prevedersi fasce ecologiche con obiettivi di integrazione paesaggistica, da sviluppare secondo un progetto che si raccordi al territorio circostante tenendo conto delle vegetazioni naturali e degli habitat faunistici da preservare o ripristinare;
e) in merito al sistema di raccolta e gestione delle acque di pioggia, le coperture FV non devono peggiorare la risposta idrologica del territorio e se possibile migliorarla attraverso sistemi di drenaggio/accumulo delle acque di pioggia e di condensa, né aggravare i fenomeni di erosione del suolo;
f) i sistemi di illuminazione, auspicabilmente assenti e se necessari, per ragioni di sicurezza, devono essere opportunamente modulabili (ad esempio con sensoristica per l'accensione);
g) in merito alla viabilità deve essere privilegiato l'inserimento nella maglia esistente, in ogni caso evitando la stesa di manti impermeabili;
h) gli impianti agrovoltaici, fino a una potenza installata di 1 MW, sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, mentre impianti di potenza superiore sono sottoposti a procedura di autorizzazione unica;
i) l'esercizio di attività agricole e la produzione di energia da fonti fotovoltaiche di cui alla circolare n. 32/E del 2009 dell'Agenzia delle entrate, necessari per poter qualificare quest'ultima come produttiva di reddito agrario, può considerarsi come tale per la produzione eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, laddove sussista uno dei requisiti previsti dalla circolare e per una potenza fino a 1 MW, a condizione che l'attività si qualifichi come agrovoltaico ai sensi della presente legge;
l) l'autorizzazione di cui alla lettera h) del presente comma ha validità di 20 anni ed è condizionata alla continuazione dell'attività agricola prevista, pena la revoca della stessa e degli eventuali incentivi.».
31.74. Marco Di Maio, Del Barba.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni progettuali e tecnologiche che, in relazione ad altezza e/o densità dei moduli, non compromettano la continuità dell'attività agricola ove presente, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificarne l'impatto.
1-quinquies. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare su aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate per la produzione agricola e l'allevamento da almeno tre anni, nonché agli impianti di potenza fino ad 1 MW realizzati da aziende agricole in connessione con l'attività agricola nel rispetto dei parametri di cui alla circolare 32E/2009 dell'Agenzia delle entrate.
1-sexies. Sono inoltre esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli impianti fotovoltaici realizzati in abbinamento a comunità energetiche.».
31.31. Gadda, Nobili, Marco Di Maio, Fregolent.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni progettuali e tecnologiche che, in relazione ad altezza e/o densità dei moduli, non compromettano la continuità dell'attività agricola ove presente, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificarne l'impatto.
1-quinquies. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW realizzati da aziende agricole in connessione con l'attività agricola nel rispetto dei parametri di cui alla circolare 32E/2009 dell'Agenzia delle entrate.
1-sexies. Sono inoltre esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli impianti fotovoltaici realizzati in abbinamento a comunità energetiche.».
31.125. D'Attis, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio dei moduli in grado di garantire la continuità delle attività di coltivazione agricola e di consentire l'applicazione degli strumenti di agricoltura digitale.
1-quinquies. Ai fini della individuazione delle soluzioni tecnologiche idonee a garantire la continuità produttiva dei terreni e alla definizione delle misure di valutazione e monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post il Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adottano specifiche Linee guida.
1-sexies. Qualora dall'attività di monitoraggio ex post di cui al comma 1-quinquies risulti che l'impianto agrovoltaico compromette l'attività di coltivazione cessano i benefici di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».
31.93. Cadeddu, Marzana, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni tali da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, nonché agli impianti in aree a destinazione urbanistica agricola nelle quali non sono stati percepiti contributi per l'agricoltura negli ultimi dieci anni.».
31.54. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 le regioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53, provvedono a pubblicare l'elenco delle aree agricole idonee all'installazione di impianti solari fotovoltaici.
31.126. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 5, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:
1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni tecnologiche tali da garantire l'esercizio dell'attività agrozootecnica, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture ove presenti
*31.63. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.10. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 1-quater, dopo le parole: con montaggio verticale dei moduli, aggiungere le seguenti: in una percentuale non superiore al 15 per cento della superficie agricola utilizzata;
b) al medesimo capoverso, dopo le parole: attività di coltivazione agricola aggiungere le seguenti: svolte dallo stesso imprenditore agricolo che abbia la disponibilità del suolo e che abbia ottenuto l'autorizzazione.
31.79. Rotta.
Al comma 5, capoverso 1-quater, dopo le parole: la continuità delle attività di coltivazione agricola aggiungere le seguenti: su suolo libero non coperto e aggiungere, in fine, le seguenti: e sul paesaggio ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010. Al fine di offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti e per la rapida realizzazione degli impianti, le regioni e le province autonome, con propri provvedimenti, procedono ad individuare le aree non idonee tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate nel paragrafo 17 e nell'Allegato 3 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010.
31.81. Rotta.
Al comma 5, capoverso 1-quater, dopo le parole: la continuità delle attività di coltivazione agricola inserire le seguenti: su suolo libero non coperto e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sul paesaggio
31.80. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la gestione degli impianti deve essere effettuata da imprese o cooperative agricole. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti ISPRA, ENEA ed il CREA, definisce le linee guida con le caratteristiche tecniche per la realizzazione degli impianti, prevedendo una estensione massima di 10 ettari ad impianto ed una distanza minima tra le file di pannelli di almeno 2 metri.
*31.95. Paolo Russo.
*31.70. Bellucci.
Al comma 5, dopo le parole: verificare l'impatto sulle colture, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su terreni agricoli abbandonati o incolti, ossia i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione.
31.120. Cortelazzo, Tartaglione.
Al comma 5, dopo il capoverso 1-quater, inserire il seguente:
1-quinquies. Si intende per impianti agrivoltaici le installazioni fotovoltaiche in aree agricole dove sia garantita la compresenza tra la produzione elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l'installazione di impianti solari, con l'attività agricola o la pastorizia.
È introdotta una procedura semplificata per i progetti di impianti agrivoltaici realizzati secondo i criteri di seguito indicati. Le aree interessare da impianti di questo tipo mantengono l'attribuzione di Superficie agricola aziendale, anche ai fini dell'eligibilità agli aiuti previsti dalla Politica agricola comune, a condizione che venga garantito l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento su almeno il 90 per cento della superficie sottesa. Essi, inoltre, laddove realizzati con obiettivi di sperimentazione per la produzione agricola, in adempimento a misure climatico-ambientali o all'interno di aziende che intraprendono la transizione al biologico, possono beneficiare delle azioni di sostegno agli investimenti e alle misure impostate dai piani di sviluppo rurale, incluse quelle previste per la realizzazione e gestione di infrastrutture verdi aziendali compatibili.
Criteri da rispettare:
esclusione di aree agricole individuate come di pregio dai piani paesaggistici o dai piani urbanistici comunali;
gli ancoraggi devono escludere o limitare al massimo il ricorso a strutture fisse in cemento;
le aree sottostanti i pannelli solari devono essere coltivate o destinate a pascolo;
previsione di fasce ecologiche con obiettivi di integrazione paesaggistica, da sviluppare secondo un progetto che si raccordi al territorio circostante tenendo conto delle vegetazioni naturali e degli habitat faunistici da preservare o ripristinare;
sistema di raccolta e gestione delle acque di pioggia: le coperture FV non devono peggiorare la risposta idrologica del territorio e se possibile migliorarla attraverso sistemi di drenaggio/accumulo delle acque di pioggia e di condensa, né aggravare i fenomeni di erosione del suolo;
sistemi di illuminazione auspicabilmente assenti e se necessari, per ragioni di sicurezza, devono essere opportunamente modulabili (ad esempio con sensoristica per l'accensione);
viabilità: deve essere privilegiato l'inserimento nella maglia esistente, in ogni caso evitando la stesa di manti impermeabili.
Gli impianti agrivoltaici, fino a una potenza installata di 1 MW, sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Impianti di potenza superiore sono sottoposti a Procedura di autorizzazione unica.
L'esercizio di attività agricole e la produzione di energia da fonti fotovoltaiche di cui alla circolare n. 32/E del 2009 dell'Agenzia delle entrate, necessari per poter qualificare quest'ultima come produttiva di reddito agrario, può considerarsi come tale per la produzione eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, laddove sussista uno dei requisiti previsti dalla circolare e per una potenza fino a 1 MW, a condizione che l'attività si qualifichi come agrivoltaico ai sensi della presente legge.
L'autorizzazione ha validità di 20 anni ed è condizionata alla continuazione dell'attività agricola prevista, pena la revoca della stessa e degli eventuali incentivi.
31.59. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 5, dopo il capoverso 1-quater, inserire il seguente:
1-quater-bis. L'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati nei centri e nuclei storici non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché, laddove posti su coperture piane, non siano visibili dagli spazi pubblici esterni, laddove installati su tetto a falda siano integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda medesima. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al punto A.6, le parole: «e c)» sono soppresse.
31.83. Magi.
Al comma 5, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Ai fini dell'applicazione del presente comma, la gestione degli impianti deve essere effettuata da imprese o cooperative agricole. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti ISPRA, ENEA e il CREA, definisce le linee guida con le caratteristiche tecniche per la realizzazione degli impianti, prevedendo una estensione massima di 10 ettari ad impianto ed una distanza minima tra le file di pannelli di almeno 2 metri.
31.76. Marco Di Maio, Fregolent.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'installazione di pannelli solari (termici e fotovoltaici) a servizio di edifici non vincolati nei centri e nuclei storici non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché laddove posti su coperture piane non siano visibili dagli spazi pubblici esterni; laddove installati su tetto a falda siano integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda medesima. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.
31.60. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati nei centri e nuclei storici non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.
*31.7. Benamati.
*31.64. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.53. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*31.71. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Su richiesta del proponente agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW si possono applicare le procedure per gli impianti di cui all'Allegato 2, Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), e all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche per i progetti in corso. Sino a quando sia dichiarata dal Ministero della transizione ecologica, la costituzione e piena operatività di tutti gli organi incaricati di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la competenza per i procedimenti di autorizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW rimane secondo la disciplina vigente prima della pubblicazione del presente decreto.
**31.55. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**31.66. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 6, sostituire le parole: 10 MW con le seguenti: 3 MW.
*31.69. Bellucci.
*31.94. Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente provvedimento sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di ripartizione competenze Stato/regione in tema di screening e valutazione di impatto ambientale, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero entro 20 giorni dalla nomina dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istanza di voler procedere a VIA statale.
Parimenti rimangono soggetti alla previgente disciplina i progetti di cui al comma 6 rispetto ai quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, i termini previsti per legge per il completamento della procedura di screening o di VIA risultano già decorsi, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare istanza di voler procedere a VIA statale.
31.96. Cattaneo, Mazzetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire continuità nelle procedure di autorizzazione, il comma 6 non si applica in caso di procedimenti di VIA in sede regionale di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi a impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW già in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Viene fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della transizione ecologica per la nomina dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istanza per la procedura di VIA in sede statale di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
31.44. Gagliardi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per i progetti di cui al comma 6 che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno iter autorizzativo in corso i cui termini previsti per legge per il perfezionamento della procedura di VIA risultano già decorsi o siano in corso di valutazione o abbiano ricevuto esito negativo di VIA regionale, il proponente può fare istanza di riesame presso la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis. La Commissione esprime parere di Valutazione di impatto ambientale entro i successivi 60 giorni. Durante tale periodo i termini per il ricorso al giudice competente sono sospesi.
31.101. Cattaneo, Mazzetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per i progetti di cui al comma 6 che alla data di pubblicazione del presente decreto:
hanno iter autorizzativo in corso i cui termini previsti per legge per il perfezionamento della procedura di VIA risultano già decorsi;
siano in corso di valutazione o abbiano ricevuto esito negativo di VIA regionale;
il proponente può fare istanza di riesame presso la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis. La Commissione esprime parere di Valutazione di impatto ambientale entro i successivi 60 giorni. Durante tale periodo i termini per il ricorso al giudice competente sono sospesi.
31.117. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente provvedimento sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di ripartizione competenze Stato/regione in tema di screening e valutazione di impatto ambientale, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, o entro 20 giorni dalla nomina dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istanza di voler procedere a VIA statale.
31.108. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono regolati dalla previgente disciplina, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della transizione ecologica per la nomina dei componenti della Commissione tecnica PNIEC-PNRR, istanza per la procedura di VIA in sede statale.
*31.102. Cattaneo, Mazzetti.
*31.118. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. La procedura di cui all'articolo 6, comma 9-bis, si applica anche alla costruzione ed esercizio di impianti di potenza fino a 10 MW connessi in media tensione in zone diverse dalle zone industriali, commerciali e produttive purché ammessi a fruire degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
31.58. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Agli operatori è data facoltà di scegliere se procedere con la Commissione VIA-VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero procedere con la Commissione VIA delle regioni e provincie autonome secondo le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
*31.103. Cattaneo, Mazzetti.
*31.119. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, indicati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), e di copertura del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei tempi previsti e, di conseguenza, al fine di permettere la celere definizione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi, i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione d'impatto ambientale (VIA), provvedimento unico ambientale (ex articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006), provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nonché quelli previsti dal decreto legislativo n. 387 del 2003 e dall'articolo 14 dell'Allegato al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, per il procedimento di autorizzazione unica, sono ridotti della metà e, in tali ambiti, non trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta inteso che tali termini sono da considerarsi perentori e trovano applicazione gli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
**31.20. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
**31.13. Fregolent, Marco Di Maio.
**31.45. Gagliardi.
**31.77. Gavino Manca, Nardi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nel caso di un terreno agricolo affittato per i fini dell'istallazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra o di impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, al momento della stipula del contratto di affitto, l'affittuario è tenuto a rilasciare specifica garanzia fideiussoria per tutta la durata del contratto, conforme all'apposito modello da definirsi con decreti dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico, a pena di nullità del contratto, che può essere fatta valere solo dal proprietario del fondo. L'attestazione della conformità della fideiussione, oltre agli estremi della stessa, deve essere riportata nel contratto.
31.92. Pignatone, Cillis, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate a livello nazionale le aree non idonee, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Nelle restanti aree la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili resta escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
*31.21. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.46. Gagliardi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate a livello nazionale le aree non idonee, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Nelle restanti aree i termini stabiliti dalle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono ridotti della metà
**31.22. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
**31.47. Gagliardi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti ubicati in aree SIN, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali, in aree classificate industriali sono escluse dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
31.121. D'Attis, Elvira Savino, Labriola, Giannone.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il GSE provvede alla verifica dei progetti di cui alle tabelle A e C del registro pubblicato in data 25 novembre 2016 (codice registro BIOA_2016) rimuovendo dal registro gli impianti non realizzati e assegnando la relativa capacità incentivata a quelli successivi in graduatoria, fino al limite massimo del contingente di potenza previsto. La potenza non assegnata è inserita nel contingente di potenza dei registri che verranno successivamente aperti.
31.124. Zucconi, Foti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al punto A.6 dell'allegato «A» al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono aggiunte le seguenti parole: «limitatamente, per la lettera c), agli immobili di interesse storico-architettonico o storico testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici».
31.41. Colla, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente provvedimento sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di ripartizione competenze Stato/regione in tema di screening e valutazione di impatto ambientale, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, o entro 20 giorni dalla nomina dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istanza di voler procedere a VIA statale. Parimenti rimangono soggetti alla previgente disciplina i progetti di cui al comma 6 rispetto ai quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, i termini previsti per legge per il completamento della procedura di screening o di VIA risultano già decorsi, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare istanza di voler procedere a VIA statale.
31.112. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
All'Allegato II, sostituire le parole: 250 kW con le seguenti: 300 kW.
*31.32. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.
*31.68. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*31.67. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
*31.19. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.111. Nevi, D'Attis, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)
1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 65-bis.
(Nuove norme per gli impianti agrivoltaici)
1. Si intende per impianti agrivoltaici le installazioni fotovoltaiche in aree agricole dove sia garantita la compresenza tra la produzione elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l'installazione di impianti solari, con l'attività agricola o la pastorizia.
2. È introdotta una procedura semplificata per i progetti di impianti agrivoltaici realizzati secondo i criteri di cui al comma 4. Le aree interessare da impianti agrivoltaici di cui al presente articolo mantengono l'attribuzione di Superficie agricola aziendale, anche ai fini dell'eligibilità agli aiuti previsti dalla Politica agricola comune, a condizione che venga garantito l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento su almeno il 90 per cento della superficie sottesa. Essi, inoltre, laddove realizzati con obiettivi di sperimentazione per la produzione agricola, in adempimento a misure climatico-ambientali o all'interno di aziende che intraprendono la transizione al biologico, possono beneficiare delle azioni di sostegno agli investimenti e alle misure impostate dai piani di sviluppo rurale, incluse quelle previste per la realizzazione e gestione di infrastrutture verdi aziendali compatibili.
3. Gli impianti agrivoltaici, di cui al presente articolo, con obiettivi di sperimentazione per la produzione agricola e di transizione al biologico, possono accedere agli aiuti previsti dalla Politica agricola comunitaria, nonché alle misure dei piani di sviluppo rurale, incluse quelle previste per la realizzazione e gestione di infrastrutture verdi aziendali.
4. Gli impianti agrivoltaici di cui al presente articolo devono rispettare i seguenti criteri:
a) esclusione di aree agricole individuate come di pregio dai piani paesaggistici o dai piani urbanistici comunali;
b) le aree sottostanti i pannelli devono essere coltivate o destinate a pascolo e l'installazione dei pannelli deve consentire la movimentazione necessaria all'attività agricola dei mezzi meccanici;
c) oltre a quanto previsto dal precedente punto b), nelle aree a destinazione agricole non coltivate per mancanza di convenienza economica, il reddito prodotto dall'impianto agrivoltaico consente nuovamente la messa cultura;
d) previsione di fasce ecologiche con obiettivi di integrazione paesaggistica, da sviluppare secondo un progetto che si raccordi al territorio circostante tenendo conto delle vegetazioni naturali e degli habitat faunistici da preservare o ripristinare;
e) relativamente al sistema di raccolta e gestione delle acque piovane, le coperture degli impianti agrivoltaici non devono peggiorare la risposta idrologica del territorio né aggravare i fenomeni di erosione del suolo;
f) i sistemi di illuminazione, se necessari per ragioni di sicurezza, devono essere opportunamente modulabili;
g) in relazione alla viabilità deve essere privilegiato l'inserimento nella maglia esistente, in ogni caso evitando la stesa di manti impermeabili.
5. Gli impianti agrivoltaici, di cui al presente articolo, fino a una potenza installata di 1 MW, sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Impianti di potenza superiore sono sottoposti a procedura di autorizzazione unica.
6. L'esercizio di attività agricole e la produzione di energia da fonti fotovoltaiche di cui alla circolare n. 32/E del 2009 dell'Agenzia delle entrate, necessari per poter qualificare quest'ultima come produttiva di reddito agrario, può considerarsi come tale per la produzione eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, laddove sussista uno dei requisiti previsti dalla circolare e per una potenza fino a 1 MW, a condizione che l'attività si qualifichi come agrivoltaico di cui al presente articolo.
7. L'autorizzazione ha validità di 20 anni ed è condizionata alla continuazione dell'attività agricola prevista, pena la revoca della stessa e degli eventuali incentivi.».
**31.08. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**31.01. Benamati.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies sono sostituiti dai seguenti:
«4-bis. Al fine promuovere l'agricoltura sostenibile e l'adozione di modelli di economia circolare in coerenza agli obiettivi del PNIEC e del PNRR, in deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli impianti a biogas ed a biomasse esistenti realizzati da imprese agricole, anche in forma consortile, di potenza non superiore ad 1 MW e che procedano ad una riduzione della potenza elettrica adottando nuove modalità di immissione della produzione elettrica nella rete di distribuzione, sia in bassa che in media tensione, secondo schemi di disponibilità o programmabilità o che siano inseriti all'interno di comunità energetiche da fonti rinnovabili realizzate all'interno dei confini amministrativi comunali su cui insiste l'impianto, è previsto l'accesso ad incentivi sulla produzione elettrica per ulteriori 10 anni.
4-ter. Per gli impianti che risultano incentivati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che risolvono anticipatamente il periodo di incentivazione stabilito ai sensi di precedenti decreti di incentivazione, di almeno due anni, o che realizzano reti di impresa per incrementare l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei sottoprodotti di origine agricola e agroindustriale, è previsto un livello di incentivo più elevato rispetto a quanto definito in attuazione del precedente comma 4-bis.
4-quater. Per gli impianti di cui ai precedenti commi 4-bis e 4-ter, è possibile destinare la rimanente quota di biogas alla produzione incentivata di biometano per uso nei trasporti o immesso in rete per altri usi ed accedere integralmente ai relativi regimi di sostegno, anche a seguito di incremento della capacità di produzione di biogas.
4-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni attuative dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
4-sexies. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “e materie derivanti” è aggiunta la seguente: “prevalentemente” e dopo la parola: “realizzatrici” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 del codice civile”.
4-septies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza.».
2. Il presente articolo ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi pubblicati dal GSE.
31.04. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure per la promozione del biometano immesso nella rete del gas naturale)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di crescita del biometano definiti dal PNIEC e la realizzazione degli investimenti previsti nel PNRR, viene esteso al 2028 il periodo di incentivazione del biometano. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale dovrà comprendere altresì l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi, nonché la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è verificato esclusivamente sulla quota parte di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.
4. Al fine di favorire l'implementazione di processi di economia circolare nelle attività agricole e di allevamento, nonché nelle filiere agroindustriali, i sottoprodotti indicati ai punti 2 e 3 della tabella 1A del decreto ministeriale 23 giugno 2016, utilizzati nella produzione di biogas da destinare a biometano, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biometano avanzato ai sensi del decreto 2 marzo 2018. Altresì, i prodotti ortofrutticoli non conformi alle norme di commercializzazione di cui al regolamento (UE) 543/2011 nonché l'eventuale prodotto invenduto per difficoltà di mercato, possono essere classificati sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e destinati alla produzione di biogas attraverso processi di digestione anaerobica in ambito agricolo e costituiscono materie prime idonee alla produzione di energia elettrica e di biometano avanzato ai sensi del decreto 2 marzo 2018.
31.05. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di economia circolare e digestato agricolo)
1. Al fine di sostenere le aziende agricole nella transizione, di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli, di contribuire ad una riduzione dell'uso di fertilizzanti di sintesi e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.»;
b) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
«2-bis.1. I sottoprodotti, di cui alla Tabella 1A del decreto ministeriale del 23 giugno 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e ammessi in ingresso agli impianti di produzione di biogas facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, si intendono ricompresi nelle biomasse di cui all'articolo 22 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.
2-bis.2. Il decreto di cui al comma 2-bis deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;
b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;
c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.
31.016. Cassese, Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
1. All'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nelle more dell'individuazione delle categorie di intervento di cui al comma 3 e fino alla loro individuazione, gli interventi e le opere, comprese quelle secondarie, ed accessorie, anche ove queste ultime non ricadenti nei perimetri, di mitigazione del rischio idraulico e le opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, nonché infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti e di cui al precedente comma 1, non sono soggetti alla preventiva valutazione da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo III, parte seconda, del presente decreto legislativo.
3-ter. L'autorità competente valuta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni.».
2. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo nei siti di cui al comma 1 dell'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la disciplina dei cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La stessa disciplina si applica per la realizzazione degli impianti per produzione energetica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo da realizzarsi in aree industriali ed aree contermini entro un limite non superiore a 2.000 metri oltre il perimetro delle stesse aree industriali finalizzati alla produzione di “idrogeno verde” e, quindi, non finalizzati all'immissione in rete dell'energia prodotta.
5-ter. Le opere e infrastrutture strettamente necessarie per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al precedente comma non sono soggette alla preventiva Valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo III, parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorità competente valuta il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni.
5-quater. Al fine di incentivare la produzione di “idrogeno verde” con le modalità di cui al comma 5-ter, nonché le attività di bonifica dei siti contaminati insistenti sul territorio nazionale, agli interventi e alle opere di cui al presente articolo, i cui investimenti sono realizzati a totale carico del soggetto proponente, non si applicano eventuali limiti di potenza e non concorrono al raggiungimento di eventuali limiti di potenza installabili dalle legislazioni regionali, non sono soggetti ad oneri e/o contributi e non sono soggetti a misure di compensazione ambientale.».
*31.02. Buratti.
*31.022. D'Attis.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3.»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» con le seguenti parole: «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3.»;
c) dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1.».
31.023. Labriola.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e biometano)
1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'Allegato 1, Tabella 1.A, punti 2 e 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto interministeriale del 2 marzo 2018.
2. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del citato decreto 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano e ad essa si applicano integralmente le disposizioni degli articoli 5 e 6 del citato decreto 2 marzo 2018.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale dovrà comprendere altresì l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi, nonché la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
*31.012. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*31.07. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
*31.017. Cassese, Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*31.03. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.020. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*31.09. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.011. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico)
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alla fonte idraulica,», sono inserite le seguenti: «anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»;
b) all'articolo 12, al comma 3, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4.»
**31.021. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
**31.010. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
«16-bis. Con uno o più decreti del Ministero della transizione ecologica può essere data la facoltà ad OCSIT di richiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui all'articolo 7, comma 5, si può delegare ad OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi dell'articolo 8, comma 1, nonché stabilire modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui all'articolo 9, comma 3, e il loro livello, e la stipula di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto di OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere.».
31.018. Daga.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Riduzione dell'onere di gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici – RAEE fotovoltaico)
1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
31.06. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose trasportate in condotte)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto»;
b) al comma 2, la lettera d) è abrogata.
31.014. Pastorino, Fornaro, Timbro.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)
1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «e materie derivanti» è aggiunta la seguente: «prevalentemente» e dopo la parola: «realizzatrici» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 del codice civile».
31.015. Cassese, Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Modifiche alla legge 5 luglio 2007, n. 87)
1. All'articolo 3 della legge 5 luglio 2007, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ulteriori siti di», sono inserite le seguenti: «trattamento e»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «nuovi siti di», sono inserite le seguenti: «trattamento e».
31.019. Micillo, Maraia.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Semplificazione per gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile)
1. All'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente punto: «impianti per la produzione di idrogeno rinnovabile da elettrolisi alimentata da FER».
Conseguentemente,
nell'Allegato I-bis, al punto 1.3.1 dopo la parola idrogeno, aggiungere le seguenti: nonché di idrogeno rinnovabile da elettrolisi alimentata da FER;
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 dopo le parole: 300MW aggiungere le seguenti: e per impianti superiori ai 10MW destinati ad alimentare elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile.
31.013. Buratti.
ART. 32.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, all'ultimo periodo, dopo le parole: «procedimento unico» sono inserite le seguenti: «comprensivo del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, se previsto,».
Conseguentemente:
al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, a livello nazionale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica la cui proposizione comporta l'automatica sospensione dei termini di inizio e fine lavori sino all'emissione della relativa autorizzazione unica dell'intervento di modifica sostanziale. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini. Non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini».
al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni.
3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove: 1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati; 2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati; 3) d2: diametro nuovi rotori; 4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato; 5) Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il prodotto tra all'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente ed il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore d2 e dell'aerogeneratore esistente d1: h2=h1*(d2/d1)».
*32.12. Gagliardi.
*32.9. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici che non sono considerati sostanziali e che sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
**32.10. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**32.34. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini».
32.7. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3, i periodi dal terzo fino alla fine del comma sono sostituiti dai seguenti: «Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati».
32.26. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
32.8. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed idroelettrici.
32.18. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: non comportano variazioni aggiungere le seguenti: in aumento.
*32.13. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*32.22. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
1) le parole da: Restano ferme a: di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. sono soppresse;
2) dopo le parole: il diametro dell'aerogeneratore già esistente aggiungere le seguenti: «Gli interventi del presente comma non sono sottoposti a valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati».
32.33. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il terzo e il quarto periodo.
Conseguentemente, sopprimere il comma 1 lettera b).
32.45. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: «Sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati».
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
al capoverso comma 3-bis, lettera a), sostituire la parole: 10° con la seguente: 20° e le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento;
al capoverso comma 3-bis, lettera a), dopo le parole: aerogeneratori estremi aggiungere le seguenti: , arrotondati per eccesso;
al capoverso comma 3-ter, lettera a) e lettera b), dopo le parole: nel caso in cui aggiungere le seguenti: i rotori degli;
sostituire il capoverso comma: 3-quater con il seguente:
3-quater. Per altezza massima dei nuovi aerogeneratori h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende:
a) per gli aerogeneratori di cui al comma 3-ter, lettera a) 2,5*h1 ossia due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente;
b) per gli aerogeneratori di cui al comma 3-ter, lettera b) 2*h1 ossia il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.
32.39. Labriola.
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire la parola: 10° con la seguente: 20° e sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Conseguentemente:
al capoverso comma 3-ter, lettera b), sopprimere il numero 4);
sopprimere il capoverso comma 3-quater.
32.36. Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e che comportano una riduzione minima con le seguenti: a parità.
*32.11. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.35. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi gli interventi che interessano le aree protette ed i siti della Rete Natura 2000.
**32.19. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**32.25. Magi.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la modifica non sostanziale determini un incremento della potenza installata e la necessità di realizzazione di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area già occupata, queste ultime sono autorizzate mediante la medesima procedura semplificata applicabile all'intervento non sostanziale di cui all'articolo 6-bis.
32.31. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:
a) nel caso in cui i rotori degli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 75 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui i rotori degli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 75 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.
3-quater. Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende:
a) per gli aerogeneratori di cui al comma 3-ter, lettera a), h1*d2/d1 ossia l'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro del rotore dell'aerogeneratore già esistente;
b) per gli aerogeneratori di cui al comma 3-ter, lettera b), 2*h1 ossia il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente».
*32.1. Benamati.
*32.15. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 3-quater, con il seguente:
3-quater. Per «altezza massima dei nuovi aerogeneratori» h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.
**32.5. Buratti.
**32.14. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**32.21. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**32.37. D'Attis.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è pari a dieci anni. Tale durata si applica anche ai provvedimenti già scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stata presentata tempestivamente richiesta di proroga e non ancora definiti con provvedimento espresso.
*32.23. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.38. D'Attis.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. Le autorizzazioni per l'istallazione di nuovi siti d'impianto eolico rimangono sottoposte alle procedure di VIA e VAS, nonché al decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, in materia di linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
32.30. Maraia.
Al comma 1, lettera c), capoverso 13-ter, alinea, terzo periodo, dopo le parole: 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere le seguenti: , restando comunque esclusa la possibilità di accatastare le parti dell'edificio oggetto di abusi edilizi.
32.44. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di serre agricole, tettoie e pensiline e di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Nella definizione di impianto fotovoltaico sono compresi anche i volumi strettamente necessari a contenere le infrastrutture e gli impianti necessari al funzionamento e alla connessione dell'impianto stesso.
1-ter. Nei casi previsti dal precedente comma 3, con la dichiarazione e le modalità previste nel comma 1 il proponente ha facoltà di autorizzare contestualmente tutte le opere connesse agli impianti anche se insistenti in aree tutelate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 44, a condizione che, oltre agli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete, alla dichiarazione vengano allegati, ove richiesti ai sensi della normativa di volta in volta vigente, gli atti di assenso e i nulla osta relativi alle interferenze esistenti e alla disponibilità delle aree interessate, nonché quelli relativi alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, del rischio idrogeologico. La presente disposizione è senza pregiudizio delle discipline regionali e nazionali di maggiore semplificazione.
*32.2. Benamati.
*32.16. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione del modello di aerogeneratore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e di tutte le volumetrie – ivi comprese le torri e le navicelle degli aerogeneratori nonché i vani tecnici – non superiore in ciascun caso al 15 per cento, ovvero ogni variante che comporti riduzione di superficie e/o volumi, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».
1-ter. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il «Regolamento sul procedimento unico ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003, per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW». Nel procedimento unico saranno comprese anche le procedure relative alla valutazione impatto ambientale e alla concessione di derivazione d'acqua. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno applicare i contenuti del Regolamento, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo Regolamento; i procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.
32.17. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione del modello di aerogeneratore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e di tutte le volumetrie – ivi comprese le torri e le navicelle degli aerogeneratori nonché i vani tecnici – non superiore in ciascun caso al 15 per cento, ovvero ogni variante che comporti riduzione di superficie e/o volumi, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».
*32.3. Benamati.
*32.32. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di assicurare il più efficace e tempestivo raggiungimento degli obiettivi nazionali contenuti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2, lettera h), le parole: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW» sono sostituite dalle seguenti: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW».
1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, all'Allegato al decreto 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, al punto 12.7, lettera a), ii, le parole: «compatibile con il regime di scambio sul posto», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 500 kW di potenza di concessione».
32.29. Sut.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis.
(Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici)
1. La progettazione dei piccoli impianti geotermici può essere effettuata desumendo i parametri termici del sottosuolo da dati di letteratura o da stratigrafie già disponibili dell'area interessata o di siti adiacenti. Ai fini del presente decreto sono definiti piccoli impianti, gli impianti geotermici che hanno una potenza termica o frigorifera utile, uguale o inferiore a 50 kW.
2. L'installazione degli scambiatori geotermici è effettuata in modo da non comportare, direttamente o indirettamente, conseguenze negative per il sottosuolo e per le acque sotterranee, mantenendo la completa separazione tra le falde acquifere attraversate dalla perforazione.
3. Tutti i materiali impiegati nella realizzazione degli scambiatori geotermici e delle relative connessioni devono essere eco-compatibili e tali da non alterare le proprietà chimiche e fisiche del terreno, né quelle delle falde acquifere.
4. Esercitano l'attività di installazione di sonde geotermiche ed impianti di produzione di calore da energia geotermica, le imprese specializzate in perforazione dei terreni che siano in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di intesa con la Conferenza Unificata, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le ulteriori prescrizioni per la posa in opera di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche degli impianti medesimi, nonché alle aree in cui è consentito il ricorso alle procedure abilitative semplificate, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».
32.28. Sut.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli atti di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono impugnabili esclusivamente mediante ricorso al tribunale amministrativo competente.
32.27. Pastorino, Fornaro, Timbro.
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
1-bis. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,» sono soppresse.
32.24. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Deve essere garantito il coinvolgimento del Sindaco del comune e dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare alla presentazione dei progetti agli enti competenti per avviare l'iter autorizzativo, realizzazione degli impianti e la formazione del personale e maestranze future.
32.20. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Promozione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri derivanti dalla promozione e realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed in particolare per la creazione di sportelli e centri di informazione per il supporto dei cittadini interessati al meccanismo delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo e per l'istituzione di tavoli tecnici permanenti diretti a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di 2 anni, non rinnovabili, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del Fondo di cui al comma 3. Eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate nell'anno successivo.
3. Con decreto del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
4. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.018. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» sostituire le parole: «compatibile con il regime di scambio sul posto», con le seguenti: «non superiore a 500 kW di potenza di concessione».
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 «Industria energetica ed estrattiva» lettera h) sostituire le parole: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW» con le seguenti: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW».
*32.035. Mazzetti, Cortelazzo, Tartaglione.
*32.017. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3»;
b) al comma 5, le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3».
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1».
**32.027. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**32.030. Bonomo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:
a) al decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2-bis dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il concreto si intende acquisito ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis»;
2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. La decisione positiva concernente la VIA tiene luogo della eventuale autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004»;
b) all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Ministero della cultura e le Soprintendenze partecipano al procedimento unico ai sensi del presente articolo unicamente:
a) in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi degli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) nei casi in cui, a seguito dell'istanza di autorizzazione, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. La partecipazione è esclusa anche, in particolare, nei casi in cui, a seguito dell'istanza di autorizzazione, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedure di valutazione ed accertamento della tutela paesaggistica e della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica e per i procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili da realizzare in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
c) nell'ambito del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, nonché nell'ambito della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considerano sempre acquisiti gli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini una volta decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta che ne sia stata fatta, rispettivamente, dall'amministrazione regionale o comunale.
32.015. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Modifiche alle Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili)
1. Al fine di implementare gli obiettivi del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici ed il miglioramento della qualità dell'aria e di semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, alle Linee guida adottate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 387 del 2003, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:
a) al punto 14.9, lettera c), dopo le parole: «di detto decreto;» sono inserite le seguenti: «in questi casi la posizione espressa dal Ministero dei beni culturali in conferenza di servizi, da rendersi entro sessanta giorni dall'avvio della stessa, ha valore ed efficacia pari a quella delle altre amministrazioni che prendono parte alla conferenza»;
b) al paragrafo 3.1., punto b), dell'Allegato 4, le parole: «50 volte» sono sostituite dalle seguenti: «30 volte»;
c) al paragrafo 3.2., punto e), dell'Allegato 4, le parole: «50 volte» sono sostituite dalle seguenti: «30 volte».
32.014. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Bandi per le procedure di aste e registro per la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono adottati ulteriori bandi relativi alle procedure di asta e registro di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, fino al 31 gennaio 2023, secondo modalità e tempi di cui al medesimo articolo 4. L'efficacia della misura prevista dal presente articolo è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
32.024. Sut.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Procedure autorizzative per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili)
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «all'esercizio degli impianti stessi» le parole: «ivi inclusi» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse le opere necessarie alla produzione ed allo stoccaggio di idrogeno e».
32.036. Mazzetti, Cortelazzo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Sistemi di accumulo e impianti idroelettrici a pompaggio)
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alla fonte idraulica,» sono inserite le seguenti: «anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»;
b) all'articolo 12, al comma 3, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4».
32.010. Benamati.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia di antincendio e progettazione di impianti elettrici)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, n. 36, alinea, le parole: «in massa superiori a 50.000 kg» sono sostituite dalle seguenti: «in massa superiori a 100.000 kg».
2. Al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, all'articolo 5, comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «6 kw» sono sostituite dalle seguenti: «12 kw»;
b) le parole: «200 mq» sono sostituite dalle seguenti: «600 mq».
32.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)
1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera q) è inserita la seguente:
«q-bis) le infrastrutture di ricarica e lo stallo per la sosta dei veicoli elettrici;».
2. All'articolo 57, comma 14, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «sono abrogati» sono inserite le seguenti: «e conseguentemente l'installazione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio di permessi a costruire ed è da ritenersi attività di edilizia libera».
3. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure dovranno sottostare all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettuerà la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascerà e un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per le relative opere di connessione».
*32.06. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta, Zardini.
*32.07. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.031. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. Alla lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come introdotto dalla lettera b) del comma 1, dell'articolo 33, sono soppresse le parole: «, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica».
32.020. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Proroga di termini in materia di bioliquidi sostenibili)
1. All'articolo 5, comma 1, lettera ee), della legge 22 aprile 2021, n. 53, al primo periodo le parole: «a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024, escludere gradualmente dagli obblighi di miscelazione».
*32.03. Fregolent, Marco Di Maio.
*32.04. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*32.08. Lucchini, Dara, Murelli, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.032. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Compensazioni in materia di bioliquidi sostenibili)
1. Il Ministro competente, con decreto di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, adotta misure dirette a incoraggiare la sostituzione tecnologica e sostenere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 comma 1, lettera ee) della legge 22 aprile 2021, n. 53, soprattutto con riferimento agli investimenti sostenuti dalle imprese di settore nel periodo dal 31 dicembre 2023 fino a non oltre il 31 dicembre 2023.
32.037. Vallascas.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Snellimento delle procedure per la produzione di biometano avanzato ed energia termica rinnovabile)
1. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «in ingresso», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ove diverse da quelle di cui all'allegato 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014».
2. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le opere di modifica e gli interventi di riconversione, totale o parziale, alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica situati in aree agricole possono essere ubicati anche in aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti».
3. All'Allegato 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per la produzione di energia termica», sono inserite le seguenti: «per il riscaldamento e il raffreddamento»;
b) al comma 1 lettera a), dopo le parole: «efficienza di conversione non inferiore all'85 per cento», sono inserite le seguenti: «per le applicazioni residenziali e commerciali».
*32.02. Benamati.
*32.034. Cortelazzo, Tartaglione.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Snellimento delle procedure per la produzione di biometano avanzato)
1. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 dopo le parole: «in ingresso» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ove diverse da quelle di cui all'allegato 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014».
2. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le opere di modifica e gli interventi di riconversione, totale o parziale, alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica situati in aree agricole possono essere ubicati anche in aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti».
**32.09. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**32.022. Marco Di Maio, Fregolent.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2011)
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 è introdotto il seguente articolo:
«Art. 5-bis.
(Check-list)
1. Al fine di assicurare l'efficacia, la trasparenza e la prevedibilità delle procedure amministrative in materia di impianti alimentati a fonti rinnovabili, gli sportelli istituiti in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva UE 2018/2011 predispongono specifiche check-list, nelle quali sono indicati tutti i presupposti, in fatto e in diritto, occorrenti per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e».
32.016. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» sono inserite le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
32.026. Manzo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Al fine di implementare gli obiettivi del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici ed il miglioramento della qualità dell'aria e di semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) all'articolo 6, comma 11, le seguenti parole: «previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono soppresse;
b) all'articolo 7, comma 5, le seguenti parole: «di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria» sono soppresse;
c) all'articolo 7-bis, comma 4, primo periodo, le seguenti parole: «che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA» sono soppresse;
d) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo le parole: «enti pubblici di ricerca», è inserito il seguente periodo: «All'attività istruttoria partecipano uno o più rappresentanti del Ministero per la cultura che esprimono le valutazioni di competenza del medesimo Ministero»;
2) alla fine del comma 2-bis, dopo le parole: «enti pubblici di ricerca», è inserito il seguente periodo: «All'attività istruttoria partecipano uno o più rappresentanti del Ministero per la cultura che esprimono le valutazioni di competenza del medesimo Ministero»;
e) all'articolo 19, comma 7, le seguenti parole: «tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza» sono soppresse;
f) all'articolo 25:
1) alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «tenendo in particolare considerazione gli obiettivi del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141»;
2) al comma 2, le seguenti parole: «previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta», «ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» e «o dei Ministri interessati» sono soppresse;
3) al comma 2-bis, le seguenti parole: «previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni» sono soppresse;
g) all'articolo 27, al comma 8, penultimo periodo, le seguenti parole: «, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,» sono soppresse;
h) nel presente decreto legislativo, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
i) nel presente decreto legislativo, le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» e «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».
32.013. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di determinazione del reddito agrario)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili eoliche.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, sono individuate le modalità applicative del comma 1.
32.025. Maraia.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia di Testo Unico espropri. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001)
1. All'articolo 13, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni».
2. All'articolo 13, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Qualora l'efficacia del provvedimento comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera risulti sospesa per effetto di un atto amministrativo, il decorso dei termini di cui ai commi precedenti si intende sospeso finché il suddetto provvedimento non riacquisti efficacia.
5-ter. In caso di provvedimenti giudiziari che sospendano l'efficacia o annullino, non in via definitiva, il provvedimento comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, il decorso dei termini di cui ai commi precedenti si intende sospeso finché il suddetto provvedimento non riacquisti efficacia».
32.028. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia di Testo Unico espropri. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001)
1. All'articolo 52-quinquies, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «, nell'ambito della procedura di VIA,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016;» sono aggiunte le seguenti: «il piano è approvato dalla Soprintendenza competente entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, che provvede contestualmente, ove richiesto dal proponente, all'emissione del decreto di occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
c) le parole: «tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9» sono soppresse;
d) dopo le parole: «ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 8».
32.029. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)
1. All'articolo 13, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
32.019. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio che li ricevono dai soggetti che li rilasciano».
*32.039. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*32.05. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent.
*32.011. Gagliardi.
*32.012. Rotelli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*32.021. Zucconi.
*32.023. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*32.033. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Tartaglione, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
ART. 33.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
3-ter. La lettera i) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
«i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione»;
3-quater. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due).;
b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettere e) e i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.»;
c) dopo il comma 4-quater) sono inseriti i seguenti:
4-quinquies. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto ministeriale infrastrutture 17 gennaio 2018 ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.
4-sexies. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione, sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-bis, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.
4-septies. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.;
d) al comma 9:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.»;
alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali»;
alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo»;
dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera:
«d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni».
e) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
2) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
f) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
«13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
1) mancata presentazione della CILA;
2) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
3) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
4) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.»;
g) dopo il comma 13-quater è inserito il seguente:
«13-quinquies). L'articolo 34 punto 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è così modificato: “Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 3 per cento delle misure progettuali.”»;
h) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa»;
i) dopo il comma 14-bis sono aggiunti i seguenti:
«14-ter. Costituiscono elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di invalidità: a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato; b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata è pari agli importi indicati alle lettere a), b) c), d) ed e) che precedono. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento. Non sono considerate idonee le polizze di assicurazione stipulate con imprese di assicurazione extracomunitarie, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in co-assicurazione. In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000.
14-quater. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.»;
l) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia»;
m) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali: a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione; b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza; c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.».
2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*33.202. Mandelli.
*33.254. Prisco, Foti.
Apportare le seguenti modificazioni,
a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea le parole: «luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2022»;
2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nei massimali di spesa sono comprese le spese per interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
3) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie centralizzati ed anche su edifici privi di un preesistente sistema di climatizzazione invernale».
b) dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. La detrazione spettante ai sensi del comma 4-bis del presente articolo è riconosciuta anche per le attività di classificazione e verifica sismica degli immobili, intesa come fase propedeutica per l'avvio anche solo degli interventi di efficientamento energetico.»;
a-ter) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Alla lettera a), dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che almeno il 40 per cento del condominio sia composto da unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale, e dagli edifici composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari»;
2. Alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali»;
3. Alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo»;
c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 15 dopo le parole: «di cui al comma 11» sono aggiunte le seguenti: «e per il compenso dell'amministratore di condominio».
d) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Non fanno decadere dalla detrazione violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.».
4-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per miglioramento sismico si intendono tutti gli interventi che riguardano anche in modo parziale l'edificio e che sono finalizzati a migliorare le prestazioni antisismiche.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
33.175. Villarosa.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
0a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
0a.1) il comma 3 è sostituito dal presente:
«3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché del decreto ministeriale 11 marzo 2008, del decreto ministeriale 6 agosto 2009 e del decreto ministeriale 26 gennaio 2010 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio ovvero il conseguimento della classe energetica più alta per gli edifici già in classe A3, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) dell'intero edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da calcolare in forma “convenzionale” ante e post intervento, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 6 agosto 2020 cosiddetti “Requisiti tecnici”, Allegato “A”, punto 12., rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;
0a.2) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
0a.3) dopo il comma 3-bis) sono inserito i seguenti:
«3-ter. La lettera i) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
“i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;”.
3-quater. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due).»;
0a.4) al comma 4 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
b) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ovvero ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90»;
a-ter) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»
a-quater) dopo il comma 4-quater), aggiungere i seguenti:
«4-quinquies. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto ministeriale infrastrutture 17 gennaio 2018 “ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020”.
4-sexies. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione, sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-bis, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.
4-septies. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;
a-quinquies) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», e le parole: «nell'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
a-sexies) al comma 8 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
a-septies) il comma 8-bis è soppresso;
a-octies) il comma 9, è modificato come segue: la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera:
«a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.»; alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari», sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali»; alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo»;
«dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera:
“d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni”»;
c) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) dopo il comma 13-ter è inserito seguente:
«13-quater. Negli edifici condominiali gli interventi locali e di riparazione con finalità di riduzione del rischio sismico e di sicurezza statica potranno anche essere posti all'interno di un progetto generale, esteso all'intero condominio, per miglioramento o adeguamento sismico, attuabile per fasi successive ciascuna coerente con il progetto generale che dovrà essere depositato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.»;
c-ter) dopo il comma 14-bis, è inserito il seguente:
«14-ter. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.»;
c-quater) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia.»;
c-quinquies) dopo il comma 16-quater è aggiunto il seguente comma:
«16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:
a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;
b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;
c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.»
33.236. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
0a.1) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
0a.2) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2024»;
0a.3) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
a-ter) al comma 4-quater, sono premesse le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2025»;
a-quater) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
a-quinquies) al comma 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
a-sexies) al comma 8-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023».
d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (Fondo Cashback);
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.29. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), anteporre le seguenti:
0a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
0a.1) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2023»;
b) alla lettera a), dopo le parole: al comma 4, aggiungere le seguenti: le parole 30 giugno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2023 e le parole: nell'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: negli anni 2022 e 2023.;
c) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
a-ter) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
a-quater) al comma 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
a-quinquies) il comma 8-bis è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: nell'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: negli anni 2022 e 2023.
33.18. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Al comma 1, apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), anteporre la seguente:
0a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.»;
b) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) al comma 8-bis, terzo periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d) e d-bis)»;
a-ter) gli articoli 119, commi da 1 a 8, e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.
33.111. Bellucci.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), premettere le seguenti:
0a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
0a.1) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
0a.2) al comma 4, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) dopo la lettera a) inserire le seguenti:
a-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
a-ter) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
a-quater) al comma 5 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
a-quinquies) al comma 8 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
33.161. Amitrano.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), premettere le seguenti:
0a) al comma 1 le parole: «e fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
0a.1) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
0a.2) al comma 4, primo periodo, le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) al comma 5 le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
a-ter) al comma 8 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023».
33.127. Marco Di Maio, Fregolent.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) premettere le seguenti:
0a) al comma 1 le parole: «e fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
0a.1) al comma 3-bis le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) alla lettera a) dopo le parole: comma 4 sono aggiunte le seguenti: primo periodo, le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023», e;
c) dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis) al comma 5 le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
a-ter) al comma 8 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023».
33.28. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) premettere la seguente:
0a) il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
«3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.»;
b) dopo la lettera a) inserire le seguenti:
a-bis) al comma 8-bis, dopo le parole: «lettera c)», sono aggiunte le seguenti: «e lettere d) e d-bis)»;
a-ter) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. L'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.».
33.184. Paolo Russo.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 3-bis le parole: «al comma 9, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 9, lettere c) e d)»;
b) dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 8-bis le parole: «al comma 9, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 9, lettere c) e d)».
33.48. Braga.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1»;
b) alla lettera a) sopprimere le parole: siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che.
Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2033, mediante riduzione delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.219. Versace, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione, Labriola, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, Paolo Russo, D'Attis, Cattaneo.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 3-bis dopo le parole: «lettera c),» sono inserite le seguenti: «d) e d-bis)»;
b) dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8.1. I commi da 1 a 8, nonché le disposizioni di cui all'articolo 121, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;
a-ter) al comma 8-bis, terzo periodo, dopo le parole: «lettera c),» sono inserite le seguenti: «d) e d-bis)»;
c) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere 0a), a-bis) e a-ter), pari a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, 27,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.019,3 milioni di euro per l'anno 2023, 829,90 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,90 milioni di euro per l'anno 2025, 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro 2028, 10,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,40 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.163. Sut.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), premettere la seguente:
0a) il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
«3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.»;
b) dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) al comma 8-bis, dopo le parole: «lettera c)», sono aggiunte le seguenti: «e lettere d) e d-bis)»;
a-ter) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. L'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.».
33.136. Braga.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, all'alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
2) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, la lettera a) è sostituita con la seguente:
«a) dai condomini e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori, l'onorario del revisore e dell'amministratore se previsto in base all'articolo 1129, comma 14, o deliberato in percentuale ad uopo dall'assemblea ed il costo dell'adeguamento dei massimali della polizza assicurativa professionale dell'amministratore relativamente ai lavori straordinari deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1129, comma 4;».
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In riferimento all'articolo 1, comma 66, lettera d), della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008.
33.248. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
«1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici con qualsiasi destinazione urbanistica e catastale privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di almeno uno dei seguenti elementi: riscaldamento, copertura, uno o più muri perimetrali, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A e abbiano destinazione residenziale. I massimali di spesa sono calcolati per il numero delle unità immobiliari complessive presenti al termine degli interventi.».
33.140. Lupi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono sempre computabili ai fini delle detrazioni di cui al presente articolo anche i serramenti, comunque disposti e completi di persiane o scuri, in misura pari alla maggiore tra la superficie esistente e quella necessaria per il raggiungimento del rapporto aeroilluminante minimo previsto dai regolamenti di igiene applicabili e i serramenti e l'isolamento delle superfici opache esterne dei vani scala.».
33.141. Lupi.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2023».
Conseguentemente, al comma 5 le parole: 31 dicembre 2021 sono sostituite con le parole: 31 dicembre 2023.
33.71. Gagliardi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento, sono sostituite con le seguenti: 15 per cento.
33.242. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sostituire le cifre: «50.000», «40.000» e «30.000», rispettivamente, con le seguenti: «70.000», «60.000» e «50.000»;
alla lettera b) sostituire le cifre: «20.000» e «15.000», rispettivamente con le seguenti: «40.000» e «35.000»;
alla lettera c) sostituire la cifra: «30.000», con la seguente: «50.000».
*33.188. Cattaneo, Mazzetti.
*33.250. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
0a) al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» aggiungere le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;
b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
0a.1) al comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
33.214. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, prima della lettera a) premettere le seguenti:
0a) al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;
2) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
0a.1) al comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
2) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
33.217. Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» aggiungere le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;
b) alla lettera c), le parole: «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
33.212. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Cattaneo.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
2) alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
*33.213. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*33.53. Lucaselli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
0a) al comma 1, lettera c) le parole: «che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all'esterno» sono soppresse;
0a.1) il comma 1-bis è soppresso.
Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere 0a) e 0b), valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2021, 14 milioni di euro per l'anno 2022, 113 milioni di euro per l'anno 2023, 93 milioni di euro per l'anno 2024, 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.204. Sandra Savino.
Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.».
33.185. Paolo Russo.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1-quater, dopo le parole: «prestazione energetica,» sono inserite le seguenti: «e di impianto di riscaldamento, collocati in comuni appartenenti alla fascia climatica E ed F di cui all'articolo 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993,».
33.41. Del Barba, Fregolent, Marco Di Maio.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009.
33.243. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:
0a) dopo il comma 1-quater inserire il seguente:
«1-quinquies. Beneficiano delle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici e i singoli condomini che installano la rete ad alta capacità in linea con gli obbiettivi indicati dalla strategia nazionale per la transizione digitale.».
33.45. Nobili, Fregolent, Marco Di Maio.
Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:
0a) al comma 2 dopo le parole: «legislazione vigente» sono aggiunte le seguenti: «a tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di ristrutturazione edilizia».
33.73. Gagliardi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» inserire le seguenti: «ivi inclusi anche gli interventi tendenti alla riduzione o al superamento delle barriere architettoniche nei casi in cui non ne sia possibile la totale eliminazione,».
33.44. Marco Di Maio, Fregolent.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.».
Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2033, mediante riduzione delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.221. Mazzetti, Versace, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Cattaneo, Milanato, Paolo Russo, D'Attis.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.».
*33.21. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.117. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.76. Gagliardi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 32.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio».
33.147. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o ricada nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o comunale o in zone soggette a prescrizioni urbanistiche vincolanti o gli interventi di cui al citato comma 1 non siano consentiti da specifiche previsioni di piano o regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali comunque denominati, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, l'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche in presenza di miglioramento di una sola classe energetica, da dimostrare mediante attestato (A.P.E.) di cui al comma 3. Detta previsione si applica anche agli interventi che riguardino singole unità immobiliari facenti parte di edifici rientranti nelle ipotesi di cui al secondo periodo del presente comma. In tal caso il miglioramento di una classe energetica è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di intervento.».
Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2033, mediante riduzione delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.220. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale aliquota si applica anche agli interventi realizzati su edifici di interesse artistico o storico sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o di interesse paesaggistico sottoposti a vincolo ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su edifici ricadenti nei centri storici, ovvero su edifici per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali, anche in presenza di miglioramento di una sola classe energetica, da dimostrare mediante attestato (A.P.E.) di cui al comma 3. Detta previsione si applica anche agli interventi che riguardino singole unità immobiliari facenti parte di edifici rientranti nelle ipotesi di cui al precedente periodo. In tal caso il miglioramento di una classe energetica è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di intervento.».
33.189. Mandelli.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.».
*33.9. Rospi.
*33.95. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*33.205. Sandra Savino.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti, compreso il mix tra impianti autonomi e condominiali».
**33.128. Marco Di Maio, Fregolent.
**33.91. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
«3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.».
33.152. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
*33.20. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.75. Gagliardi.
*33.116. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.133. Magi.
*33.146. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2033, mediante riduzione delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.223. Mazzetti, Versace, Labriola, Cortelazzo, Milanato, Tartaglione, Sarro, Casino, Paolo Russo, D'Attis, Cattaneo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.»;
a-ter) al comma 8-bis, dopo le parole: «lettera c)», sono aggiunte le seguenti: «e lettere d) e d-bis)»;
a-quater) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. L'articolo 119, commi da 1 a 8, e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.».
33.131. Marco Di Maio, Fregolent.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota del presente comma si applica anche per gli interventi previsti dal successivo comma 8, nei limiti di spesa in quello indicati e a condizione che siano eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel primo periodo».
*33.134. Magi.
*33.224. Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, D'Attis, Ferraioli, Paolo Russo, Cattaneo.
*33.118. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.22. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.79. Gagliardi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
«4-quinquies. Al comma 1-bis, articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga al citato importo di 96.000 euro, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile.”».
Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì:
a) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 10 milioni di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 40 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.226. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 5, le parole: «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022»;
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
4-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera a-bis), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2022, 82,5 milioni di euro per l'anno 2023, 187,3 milioni di euro per l'anno 2024, 133,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 48,15 milioni di euro per l'anno 2028, 2,35 milioni di euro per l'anno 2035.
33.165. Sut.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».
Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2023 a 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.17. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente: «Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto del limite di spesa di euro 2.000».
33.74. Gagliardi.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, lettera a), le parole: «unità immobiliari» sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle pertinenze,».
33.203. Novelli.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.»;
2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni».
Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì:
a) mediante utilizzo delle risorse di un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e utilizzabili anche per gli anni successivi al medesimo biennio. Al suddetto Fondo affluiscono 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Fondo cashback);
b) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
d) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 10 milioni di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
e) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 40 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.225. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) le parole: «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti».
*33.13. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.35. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*33.177. Lupi.
*33.215. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;».
Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Fondo Cashback);
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.33. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) al comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati», sono inserite le seguenti: «nonché dagli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come edilizia residenziale pubblica»;
a-ter) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle ditte individuali e da società di persone, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2.».
*33.40. Ruffino.
*33.67. Gagliardi.
*33.253. Pella, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Cattaneo, Tartaglione.
*33.255. Fragomeli.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) dagli enti per il diritto allo studio comunque denominati per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o di proprietà di altri enti pubblici che siano destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari».
Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.237. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, lettera d), dopo le parole: «dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266» sono aggiunte le seguenti: «, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 205».
33.216. Nevi, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
«d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona e dagli enti di diritto pubblico derivanti dal riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207».
33.14. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, lettera d-bis), dopo le parole: «dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460», sono inserite le seguenti: «nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10».
33.244. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, lettera d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dagli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) costituiti con regio decreto n. 2841 del 1923,».
33.159. Adelizzi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
a-bis) al comma 9, lettera d-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dalle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui all'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207».
33.19. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, lettera e), le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi», sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai lavori sugli immobili adibiti a impianto sportivo, ivi compresi le strutture di servizio e gli spogliatoi».
33.218. Barelli, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, lettera e), le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi», sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai lavori immobili destinati alla attività sportiva o adibiti a spogliatoi».
33.210. Barelli, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) dalle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo n. 207/2001 e dalle IPAB non ancora trasformate».
Conseguentemente, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
b-bis) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente:
«10-ter. Le disposizioni di cui al comma 10-bis si applicano anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle IPAB non ancora trasformate, i cui membri del consiglio di amministrazione percepiscono compensi o indennità di carica.».
33.61. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dagli imprenditori individuali, dalle società semplici e dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo di azienda a favore dei soggetti gestori».
Conseguentemente, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
«10-ter. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
10-quater. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) o c), del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili.».
33.211. Giacometto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori».
Conseguentemente, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
b-bis) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui al comma 1 si applica nella misura del 75 per cento e la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
10-ter. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) o c), del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili.».
*33.66. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*33.62. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori. Nei casi di cui alla presente lettera la detrazione di cui al comma 1 si applica nella misura del 75 per cento e la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione. Ai soggetti di cui al primo periodo sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) o c), del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili;».
33.27. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) dalle amministrazioni comunali su immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di loro proprietà».
Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: «lettera c)», sono aggiunte le seguenti: «e c-bis)».
33.154. Fassina, Timbro, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, lettera e), dopo la parola: «sportive» sono inserite le seguenti: «professionistiche nonché quelle» e dopo le parole: «ai lavori» sono inserite le seguenti: «di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici e privati nonché ai lavori».
33.197. Valente.
Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili, posseduti o detenuti a vario titolo, rientranti nella categoria catastale D/2. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari di cui alla presente lettera, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
*33.105. Zucconi, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*33.172. Maraia.
*33.222. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Cattaneo, Milanato, Paolo Russo, D'Attis, Nevi.
*33.114. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività».
33.2. Sodano.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione».
*33.50. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*33.80. Gagliardi.
*33.166. Elisa Tripodi.
*33.100. Pezzopane.
*33.121. Marco Di Maio, Fregolent.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) dai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e operanti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico».
33.109. Foti, Prisco, Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Butti, Donzelli.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dagli imprenditori individuali, dalle società semplici e dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili nei quali si esercita attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96».
33.209. Spena, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2».
33.55. Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa.
Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) dai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e operanti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189».
33.108. Foti, Prisco, Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Butti, Donzelli.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) le imprese di trasporto e logistica su immobili appartenenti alle categorie catastali C/2, D/1, D/7 o D/8».
33.150. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) su edifici e impianti sportivi gestiti dalle associazioni e società sportive iscritte al registro del Coni;».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento, sono sostituiti con le seguenti: 15 per cento.
33.246. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) dalle imprese individuali e PMI per gli immobili classificati come D/2.».
33.96. Patassini.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
33.245. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) dai soggetti titolari di reddito di impresa».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento, sono sostituite con le seguenti: 15 per cento.
33.241. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2».
Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022, 565 milioni di euro per l'anno 2023, 465 milioni di euro per l'anno 2024, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 10 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.182. Versace.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2».
Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.
33.240. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2».
33.208. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) dalle società di persone, società commerciali che esercitano una delle attività previste dall'articolo 2195 del codice civile e società non commerciali e attività di alloggio connesse alle aziende agricole».
33.170. Galizia.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
33.139. Lupi.
Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti pubblici non economici»;
b) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti: «e per quanto riguarda gli enti pubblici non economici purché autorizzati e accreditati dal Servizio sanitario nazionale e/o regionale».
33.38. Braga, Carnevali, Lepri.
Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, alinea, sostituire le parole: dei seguenti requisiti: con le seguenti: dei requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b) e per i medesimi soggetti, ai fini del riconoscimento delle spese, si applicano le scadenze previste per i soggetti di cui al comma 9, lettera c).
33.15. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: socio-sanitari inserire le seguenti: educativi, scolastici;
b) alla lettera b), le parole: B/1, B/2 e D/4 sono sostituite dalle seguenti: B/1, B/2, B/5 e D/4.
*33.69. Gagliardi.
*33.206. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Barelli, Spena, Milanato, Tartaglione, Cortelazzo.
*33.43. Toccafondi, Marco Di Maio, Fregolent.
*33.16. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, lettera a), dopo la parola: assistenziali aggiungere le seguenti: , o culturali, formativi.
33.199. Azzolina.
Al comma 1, lettera b), al capoverso 10-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: , e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica sono soppresse;
b) alla lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere le parole: ovvero a qualsiasi altro titolo legittimo di disponibilità.
*33.112. Bellucci.
*33.183. Paolo Russo.
*33.130. Marco Di Maio, Fregolent.
Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, lettera a), sopprimere le parole: e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
33.115. Emanuela Rossini.
Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, lettera b), dopo le parole: categorie catastali B/1, B/2, inserire le seguenti: B/3.
33.5. Dal Moro.
Al comma 1, lettera b), al capoverso 10-bis, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
33.102. Ubaldo Pagano.
Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b-bis) svolgano attività ricettive e alberghieri e rientrino nelle categorie catastali D/2 (alberghi e pensioni), compresi i rifugi alpini.
*33.120. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.251. Giacometto, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo.
*33.47. Pezzopane
Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) siano in possesso di immobili strumentali all'attività d'impresa e di immobili aventi come scopo ultimo il settore alberghiero e turistico-ricettivo.
33.63. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 13, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presentazione dell'asseverazione dell'efficacia antisismica dei lavori è tempestiva se avviene entro l'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, anche per le richieste di permesso a costruire depositate prima del 1° gennaio 2021».
33.247. Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nella comunicazione di cui al periodo precedente, possono essere indicati, se conosciuti, i dati relativi al cessionario del credito indicato dal fornitore in caso di opzione per lo sconto in fattura; in tal caso il credito è ceduto direttamente al cessionario indicato sulla comunicazione previa accettazione da parte del medesimo. Con provvedimento del Direttore delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al paragrafo precedente.».
*33.52. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri, Zucconi.
*33.82. Gagliardi.
*33.162. Martinciglio, D'Orso, Scanu, Terzoni.
*33.123. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.148. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*33.227. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Labriola, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.
*33.8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**33.94. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**33.191. Zolezzi.
**33.258. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 13-ter è sostituito dai seguenti:
«13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione integrale degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata iniziata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
13-quater. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
*33.24. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.84. Gagliardi.
*33.97. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*33.124. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.168. Maraia.
*33.181. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*33.252. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
«13-ter. Gli interventi edilizi definiti all'articolo 3 comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA e sue successive varianti;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. L'eventuale decadenza del beneficio fiscale non incide sulla validità della comunicazione di inizio lavori asseverata e quindi sugli interventi edilizi realizzati in funzione di essa.».
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Restano in ogni caso fermi ove dovuti i contributi di costruzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
33.113. Buratti.
Sostituire la lettera c), con la seguente:
c) al comma 13-ter dopo le parole: «Gli interventi di cui al presente articolo,» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 2 dell'articolo 121».
Conseguentemente, al comma 13-ter è aggiunto il seguente periodo: In tutti casi in cui non siano presenti difformità rispetto al titolo abilitativo sopra citato che comportino incrementi superiori al cinque per cento della superficie lorda di pavimento dell'intero edificio o se la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 la CILA e, quando richiesta, l'autorizzazione paesaggistica all'esecuzione delle opere previste dal presente articolo costituiscono autorizzazione in sanatoria.
33.138. Lupi.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, premettere il seguente periodo: Fatto salvo quanto previsto per le opere di cui al glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
*33.86. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*33.192. Sut.
Al comma 1, lettera c), al capoverso comma 13-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: Gli interventi di cui al presente articolo inserire le seguenti: e all'articolo 121;
b) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: opera esclusivamente nei seguenti casi inserire le seguenti: , fermo restando che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento:;
c) sostituire la lettera d) con la seguente:
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
33.60. Di Muro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, al primo periodo, dopo le parole: Gli interventi di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: ai fini dell'ottenimento del cosiddetto superbonus 110 per cento introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dopo le parole: di inizio lavori asseverata (CILA) aggiungere il seguente periodo: La presente costituisce deroga all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ed alla Tabella A del decreto legislativo n. 222 del 2016, limitatamente al periodo di applicazione delle disposizioni agevolative del cosiddetto bonus 110 per cento e trova immediata applicazione anche con riguardo alle regioni a statuto speciale.
33.193. Grillo.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, primo periodo, dopo le parole: degli edifici, sono inserite le seguenti: e di quelli già iniziati o conclusi alla data di entrata in vigore della norma mediante edilizia libera.
33.3. Sorte, Benigni.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, dopo la parola: (CILA), aggiungere il seguente periodo: fatti salvi gli interventi riconducibili all'attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
*33.46. Pezzopane.
*33.11. Raciti.
*33.36. Donzelli.
*33.59. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 con le seguenti: ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1942 per le aree urbane e in data antecedente al 1° settembre 1967 per le aree extra urbane.
33.85. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 1° settembre 1967 con le seguenti: 17 agosto 1942 e inserire, in fine, le seguenti: ovvero in un periodo per il quale non si rendeva necessario ottenere titolo abilitativo edilizio.
33.194. Grillo.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 1° settembre 1967 con le seguenti: 17 agosto 1942.
33.261. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì attestate le richieste di sanatoria edilizia respinte o presentate e ancora non concluse, relative agli abusi edilizi verificati sull'edificio oggetto di intervento.
Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: secondo periodo aggiungere le seguenti: e terzo.
33.257. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, dopo le parole: antecedente al 1° settembre 1967, sono aggiunte le seguenti: , sulla base delle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
33.155. Timbro, Fornaro.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , restando comunque esclusa la possibilità di accatastare le parti dell'edificio oggetto di abusi edilizi.
33.260. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) interventi realizzati in difformità della CILA tali da compromettere il risultato in termini di efficienza, risparmio energetico e urbanistico.
33.90. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o indicazione non veritiera degli stessi.
33.195. Grillo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori».
c-ter) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui al comma 1 si applica nella misura del 75 per cento e la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
10-ter. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) o c), del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili.».
33.229. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Giacomoni.
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) al comma 16, lettera b), capoverso 2.1., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, dopo le parole: «dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per impianti di tipo centralizzato,»;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di installazione di unità di ventilazione residenziali bidirezionali con recupero di calore».
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di rendere pienamente operativo l'incentivo per l'efficienza energetica di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per quanto riguarda le pompe di calore, i requisiti per l'accesso alle detrazioni per le pompe di calore aria/aria di cui al comma 1, tabella 1, dell'Allegato F del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, concernente «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cosiddetto Ecobonus», si ritengono per i sistemi di tipo rooftop soddisfatti in presenza di un valore di EER minimo pari a 2,8.
33.228. Mazzetti, Cortelazzo, Milanato, Labriola, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 13-ter, è inserito il seguente:
«13-ter.1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori, di cui ai precedenti commi, di importi superiori a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.».
33.49. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) dopo il comma 13-ter è inserito il seguente:
«13-quater. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti in tutti i casi di procedure di sanatoria in corso e per tutte le procedure in corso intese sia come quelle pendenti prima dell'esecuzione degli interventi agevolabili sia per quelle da attivare in caso di riscontro di difformità sanabili.».
33.238. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Al comma 1, dopo lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:
c-bis) dopo il comma 13-ter è inserito il seguente:
«13-quater. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 30 giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo, sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente. L'avvenuta esecuzione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria.».
33.32. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:
«13-quater. In caso di demolizione e ricostruzione, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.».
*33.23. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.231. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo.
*33.119. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.77. Gagliardi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 14-bis, è aggiunto il seguente:
«14-ter. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori, di cui ai precedenti commi, di importi superiori a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.».
33.232. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) al comma 15 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 dopo le parole: «di cui ai commi 3 e 13» sono aggiunte le seguenti: «, dell'assicurazione di cui al comma 14».
33.143. Lupi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
c-bis) dopo il comma 16-ter, è inserito il seguente:
«16-ter.1. Ai fini della attribuzione dei benefici di cui al presente articolo la potenza degli impianti fotovoltaici viene determinata con le medesime modalità con le quali viene determinata ai fini del calcolo della potenza in immissione ai fini della connessione.».
33.164. Sut.
Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
d) dopo il comma 16-ter è inserito il seguente:
«16-ter.1. In deroga a ogni strumento di pianificazione, l'esecuzione degli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, può comportare un aumento della superficie lorda di pavimento o del volume del fabbricato, ferma restando la superficie coperta, nella misura sino al 20 per cento della superficie lorda di pavimento o del volume esistente. In tali casi, gli incentivi fiscali si computano altresì sulla spesa imputabile all'ampliamento. Gli interventi di ampliamento di cui al presente comma richiedono solamente la comunicazione prevista dall'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.».
*33.68. Gagliardi.
*33.103. Ruffino.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:
«16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:
1) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;
2) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;
3) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.».
**33.26. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
**33.126. Marco Di Maio, Fregolent.
**33.171. Maraia.
**33.180. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
**33.83. Gagliardi.
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) dopo il comma 16-quater, è inserito il seguente:
«16-quinquies. Alla commissione prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017 è attribuito il compito di monitorare, interpretare e valutare l'attuazione e l'efficacia della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo, nonché quello di elaborare proposte per semplificare la regolamentazione, la modulistica e i procedimenti connessi alla fruizione della stessa detrazione.».
*33.51. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*33.81. Gagliardi.
*33.106. Zucconi, Prisco, Butti, Foti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*33.173. Terzoni.
*33.122. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.198. Scanu.
*33.230. Milanato, Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.
*33.7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*33.137. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
c-bis) gli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano altresì agli interventi relativi agli immobili strumentali o comunque utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa.
**33.70. Gagliardi.
**33.104. Ruffino.
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) al comma 2 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 dopo le parole: «anche di età superiore a sessantacinque anni» si aggiungono le parole: «e i sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore.».
33.142. Lupi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al termine della lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo n. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 aggiungere il periodo: «, per gli interventi su edifici con qualsiasi destinazione urbanistica e catastale».
33.144. Lupi.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere alla fine la seguente lettera:
«f) Al commissario straordinario previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021 , n. 44. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4».
33.176. Villarosa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In attuazione da quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai fini della semplificazione delle procedure per gli interventi in materia di edilizia e di urbanistica, nonché al fine di favorire l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. L'inizio lavori consiste in qualunque intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera autorizzata, da cui emerge l'intendimento del concessionario di realizzare l'opera assentita. Ai fini dell'inizio dei lavori non rilevano la tipologia di attività approntata o la consistenza dei lavori realizzati, la quantità o la qualità delle opere ed è sufficiente che sia stato dato avvio all'attività edilizia propedeutica al compimento dell'intervento edificatorio, intendendo con essa anche la preparazione e la recinzione dell'area di cantiere, la pulizia della vegetazione esistente, lo spianamento del terreno e l'avvio degli scavi di fondazione.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche agli altri titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione di nuove costruzioni o per eseguire interventi sugli immobili esistenti diversi dal permesso di costruire, quali la SCIA, la SCIA alternativa, la CIL e la CILA.
2-quinquies. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro il termine di novanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge di conversione. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
2-sexies. Le presenti disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente ai loro statuti.».
33.178. Pittalis, Cristina, Pella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Anche ai fini dell'accelerazione degli investimenti in materia di eco-bonus, sisma-bonus e ristrutturazioni edilizie, all'articolo 2-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico nonché per gli edifici siti in aree di notevole interesse pubblico di cui articolo 136, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell'altezza massima dell'edificio demolito sono consentiti senza l'obbligo di osservanza delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nell'ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, ferma restando la disciplina di tutela cui siano eventualmente sottoposti gli immobili interessati dagli interventi.».
33.56. Lucentini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Paolini, Patassini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Anche ai fini dell'accelerazione degli investimenti in materia di eco-bonus, sisma-bonus e ristrutturazioni edilizie, all'articolo 2-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico nonché per gli edifici siti in comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell'altezza massima dell'edificio demolito sono consentiti senza l'obbligo di osservanza delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nell'ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, ferma restando la disciplina di tutela cui siano eventualmente sottoposti gli immobili interessati dagli interventi.».
33.57. Lucentini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Paolini, Patassini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 1, alinea, dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono soppresse.
33.151. Lupi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1, alinea, dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».
Conseguentemente:
al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni».
al comma 5 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: anche parziale, dei requisiti sono sostituite dalle seguenti: dei requisiti soggettivi.
il comma 6 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dell'asseveratore rivalendosi sull'assicurazione di cui al comma 14 dell'articolo 119».
il comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 è abrogato.
33.149. Lupi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 121, comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023».
33.30. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo il primo che può riferirsi al 10 per cento».
33.78. Gagliardi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
*33.31. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*33.160. Amitrano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sopprimere le seguenti parole: «ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».
33.1. Cardinale.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more della predisposizione di idonea modulistica nazionale e/o regionale i comuni possono predisporre la modulistica CILA (denominata SUPER-CILA) adeguando quella esistente con quanto previsto nel presente articolo.
33.196. Grillo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti i seguenti:
«223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo, si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2021 e 2022, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*33.156. Fassina, Timbro, Fornaro.
*33.190. Micillo, Maraia, Sut.
*33.37. Braga.
*33.93. Cecconi, Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Lombardo.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire un ristoro alle imprese del settore edile per le maggiori spese sostenute per i lavori eseguiti nell'anno 2021 a causa dell'incremento dei prezzi delle materie prime, è istituto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto degli stanziamenti alle stazioni appaltanti al fine di compensare le aziende delle maggiori spese sostenute per l'acquisizione delle materie prime.
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.34. Foti, Prisco, Trancassini, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda gli uffici dei comuni devono consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali con l'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 1, commi 66 e successivi, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2-ter. All'articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 69 le parole: «e per la durata massima di un anno» sono sostitute dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 70 le parole: «per l'anno 2021», sono sostituite con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
2-quater. In deroga agli articoli 3(L), comma 2, e 49(L) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – Testo unico edilizia – in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata, fatta salva la sanzione prevista dall'amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20 per cento della superficie della singola unità immobiliare.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: e, dal comma 3, con le seguenti: , dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e, dal comma 3 e le parole: quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2022, 20,1 milioni di euro per l'anno 2023.
33.239. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti-sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali.
33.4. Benamati.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La realizzazione di cappotti termici senza modifica delle facciate e delle coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria. Gli interventi di isolamento termico con la realizzazione di cappotti termici, che prevedano la modifica delle facciate e coperture, della disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria e non pagano oneri né contributi di costruzione. Rientrano allo stesso modo tra gli interventi di manutenzione straordinaria, esonerati dal pagamento di oneri e contributi, la realizzazione, di schermature – anche non aderenti alle aperture –, serre solari, terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza. Gli interventi che prevedono la modifica del numero, dimensioni, forma e posizione di serramenti e infissi sono ammessi all'incentivo se la classe raggiunta dalla somma di tutti gli interventi previsti, inclusi i serramenti, è almeno la B, fermo restando il miglioramento al minimo di due classi previsti dal comma 3 dell'articolo 119.
*33.65. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*33.88. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*33.129. Marco Di Maio, Fregolent.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti-sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali.
33.89. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini del diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell'ambito degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati e con particolare riguardo agli interventi volti all'installazione di isolamento (cosiddetto cappotto termico) nelle aree vincolate paesaggisticamente, gli interventi sui prospetti, facciate o sulle coperture degli edifici, sono esclusi dalla richiesta della autorizzazione paesaggistica qualora detti interventi siano effettuati su prospetti posteriori ricadenti su spazi privati, e per villette singole.
33.233. Tartaglione, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Mazzetti, Casino, Sarro, Ferraioli, Paolo Russo, D'Attis.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita.
33.158. Sut.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per consentire la fruizione dei benefici fiscali anche ai soggetti residenti nelle regioni che hanno adottato con proprie leggi tolleranze costruttive maggiori di quanto stabilito dagli articoli 34-bis, comma 1, e 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, ai fini del diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il limite di tolleranza del due per cento è elevato al tre per cento.
Conseguentemente, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri, si provvede altresì nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2033, mediante riduzione delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.234. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Milanato, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano, anche in deroga all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia, anche qualora l'immobile presenti irregolarità sanabili di lieve entità e minori difformità edilizie, laddove le modificazioni incidono su elementi particolari della costruzione e non incidono sulle strutture essenziali dell'opera.
33.235. D'Attis, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Ferraioli, Mazzetti, Tartaglione, Casino, Sarro, Cattaneo, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 1-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che accedono ai relativi benefici altresì gli edifici ivi indicati che siano sprovvisti dell'impianto di riscaldamento purché collocati in comuni appartenenti alla fascia climatica E ed F di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993.
33.42. Del Barba, Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 121, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità per i soggetti di cui al comma 1, di regolarizzare i vizi di forma al fine di mantenere il diritto alla detrazione d'imposta, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente».
33.101. Sani, Fragomeli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.».
33.87. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana nei piccoli comuni, al comma 5 dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo la parola: «urbanistico», inserire le seguenti: «o nei comuni montani con meno di 3.000 abitanti ovvero nei centri abitati con meno di 1.000 abitanti ricompresi negli altri comuni montani,».
33.207. Bond, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove gli extraspessori di cui al presente comma ricadano su suolo pubblico, la presentazione della CILA ne consente l'occupazione gratuita.».
33.186. Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1-septies, primo periodo, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi».
33.200. Sut.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e d)».
33.12. Buratti.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle provenienti dall'articolo 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,».
33.99. Mancini.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. L'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.
33.153. Fornaro, Timbro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione o successivamente, non si applica alcuna sanzione.».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.167. Sut.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 dopo le parole: «con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi» sono inserite le parole: «delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136» e sono eliminate le parole: «nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.».
33.145. Lupi.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
«4-septies. Ai fini del raggiungimento degli obblighi nazionali fissati dall'Unione europea e della salvaguardia dei livelli di occupazione, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, dell'affidamento degli operatori economici, ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo di cui alle Linee guida, Allegato A alla delibera dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11, e al decreto ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 65631, e in relazione ai quali il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:
a) previa istanza del soggetto titolare, i progetti sono riammessi al meccanismo con una decurtazione del 10 per cento dei certificati bianchi originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;
b) il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della istanza ricalcola i certificati bianchi spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;
c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto titolare sceglie se restituire certificati bianchi già in suo possesso o versare il controvalore economico pari ai prezzi di mercato medi ponderati annui nel quadriennio 2013-2016. La restituzione dei certificati bianchi o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. del numero di certificati bianchi da restituire.
d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate con sentenza passata in giudicato;
e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;
f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della entrata in vigore del presente decreto-legge;
g) le disposizioni del presente comma si applicano, su richiesta dell'interessato, con effetto retroattivo anche a tutte le istanze già presentate al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. secondo le modalità indicate dall'articolo n. 56, comma 8, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge dell'11 settembre 2020, n. 120.
h) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia a tutte le istanze già presentate al GSE secondo le modalità indicate dall'articolo 56, comma 8, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge dell'11 settembre 2020 n. 120, nonché alle eventuali impugnazioni giurisdizionali ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».
33.174. Sut.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 14, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per gli edifici di nuova costruzione, soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Restano comunque fatte salve eventuali analoghe disposizioni regionali.».
*33.25. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.98. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*33.125. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.169. Maraia.
*33.179. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Anche ai fini dell'accelerazione degli investimenti in materia di eco-bonus, sisma-bonus e ristrutturazioni edilizie, all'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso, per gli interventi rientranti nelle fattispecie di cui agli articoli 6-bis e 34-bis, comma 2, è sufficiente la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia al momento della presentazione della domanda. Non è richiesta la conformità urbanistica ed edilizia per i casi di cui all'articolo 34-bis, comma 1.».
33.58. Benvenuto, Lucchini, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga ad ogni altra disposizione, sono ammessi al beneficio di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 340, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Supersismabonus), tutti quegli interventi che risultano assentibili sotto il profilo urbanistico e sono altresì ammessi dalle norme tecniche in vigore, decreto ministeriale 17 gennaio 2018, indipendentemente dalla classificazione urbanistica dell'area in cui essi ricadono. In particolare, sono ammessi a beneficio gli interventi definiti dalle norme tecniche e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 come interventi locali, interventi di miglioramento, interventi di adeguamento strutturale, comprese le demolizioni e ricostruzioni (totali o parziali) indipendentemente dal fatto che gli stessi vengano eseguiti su unità immobiliari isolate o su unità immobiliari contigue o connesse strutturalmente ad altre.
33.92. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti-sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali.
*33.64. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*33.132. Magi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
2) alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) premettere la seguente:
«0a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 del presente articolo è riconosciuta anche per l'istallazione contestuale di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.”»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli edifici che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020»;
c) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Rientrano nella disciplina agevolativa anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera, si applicano anche agli edifici totalmente o parzialmente privi di impianto di climatizzazione invernale:
a) con esclusione dell'aliquota di cui al comma 2, del presente articolo, in caso di interventi di acquisto e posa in opera di impianti di riscaldamento invernale e climatizzazione estiva, fatti salvi quelli di mera sostituzione degli impianti esistenti, laddove presenti;
b) con applicazione dell'aliquota di cui al comma 2, del presente articolo, in caso di interventi di acquisto e posa in opera di nuovi impianti di climatizzazione invernale su edifici ubicati in zone climatiche E ed F, come individuate dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;
3) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.»;
4) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;
5) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi di seguito indicati, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:
a) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;
b) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;
c) interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;
d) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
e) realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal comma 2 dell'articolo 1120 del codice civile;
f) interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
2-ter. Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1 a 2-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno.
Conseguentemente, al comma 3, le parole: di cui ai commi 1 e 2, sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.».
6) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare;
3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;
7) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2024»;
b) dopo le parole: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)» sono inserite le seguenti: «d-bis) ed e)»;
8) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno»;
9) al comma 4-bis, dopo le parole: «interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90», sono inserite le seguenti «nonché per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90»;
10) al comma 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
11) al comma 4-quater sono premesse le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2025»;
12) dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente. La detrazione è riconosciuta anche per le relative spese fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro ad edificio.»;
13) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori a condizione che sia stato eseguito uno degli interventi di cui al comma 1 o al comma 4.»;
14) al comma 6, le parole: «agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5» sono soppresse;
15) al comma 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
16) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8.1. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento, per le spese relative agli interventi di contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui al medesimo comma 8 e di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del presente articolo.».
Conseguentemente all'articolo 121, al comma 2, lettera f), dopo le parole: di cui al comma 8 sono aggiunte le seguenti: e 8.1.
17) al comma 8-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
18) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;»;
b) alla lettera d-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai medesimi enti di cui al presente comma a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, del medesimo decreto»;
c) dopo la lettera d-bis, è inserita la seguente:
«d-ter) dai soggetti che svolgono attività di servizi socio-sanitari e assistenziali, ivi incluse le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo per anziani, in forma pubblica o convenzionata, con riferimento agli immobili detenuti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o locazione rientranti nella categoria B/2 e D/4»;
d) alla lettera e), dopo le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.» è inserito il seguente periodo: «Qualora gli enti sportivi dilettantistici assumano la qualifica di enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo»;
c) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero;
e-ter) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2;
e-quater) dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
e-quinquies) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
e-sexies) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli enti territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative.»;
19) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita.
10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30 mesi”.»;
20) al comma 13-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.»;
21) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:
«13-quater. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
13-quinquies. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a trenta giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio limitatamente alla singola irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14.»;
22) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio»;
23) dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:
«15-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro, nonché ai funzionari degli uffici tecnici dei comuni.»;
24) dopo il comma 16-quater inserire il seguente:
«16-quinquies. Ai fini della attribuzione dei benefici di cui al presente articolo la potenza degli impianti fotovoltaici viene determinata con le medesime modalità con le quali viene determinata ai fini del calcolo della potenza in immissione ai fini della connessione.».
2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: «negli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023»;
2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.»;
3) al comma 2, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) interventi relativi a “sistemazione a verde”, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
f-ter) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.»;
4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.»;
3. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
«m) promuovere e supportare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico-privato mediante l'apertura di sportelli informativi provinciali, gestiti da società a partecipazione pubblica, per attività di assistenza, formazione e informazione territoriale ai comuni e ai singoli cittadini negli interventi in materia di efficienza energetica»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «4 milioni di euro».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.088. Terzoni, Sut, Maraia, Daga, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di Ecobonus e Superbonus)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché del decreto ministeriale 11 marzo 2008, del decreto ministeriale 6 agosto 2009 e del decreto ministeriale 26 gennaio 2010 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio ovvero il conseguimento della classe energetica più alta per gli edifici già in classe A3, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) dell'intero edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da calcolare in forma “convenzionale” ante e post intervento, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 6 agosto 2020 cosiddetto “Requisiti tecnici”, Allegato “A”, punto 12, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;
c) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
d) dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
«3-ter. La lettera i) dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
“i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”.
3-quater. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due).»;
e) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
f) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ovvero ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»;
g) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
h) dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:
«4-quinquies. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.
4-sexies. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-bis, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.
4-septies. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.».
i) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
j) al comma 8, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
k) il comma 8-bis è abrogato;
l) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari», aggiungere le seguenti: «anche non residenziali»;
3) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, alle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo»;
4) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:
«d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni».
m) dopo il comma 13-ter aggiungere il seguente:
«13-quater. Negli edifici condominiali gli interventi locali e di riparazione con finalità di riduzione del rischio sismico e di sicurezza statica potranno anche essere posti all'interno di un progetto generale, esteso all'intero condominio, per miglioramento o adeguamento sismico, attuabile per fasi successive ciascuna coerente con il progetto generale che dovrà essere depositato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.»;
n) dopo il comma 14-bis aggiungere il seguente:
«14-ter. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.»;
o) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia.»;
p) dopo il comma 16-quater aggiungere il seguente:
«16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:
a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;
b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;
c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.».
33.019. Ciaburro, Caretta.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta dall'anno 2022»;
b) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»
c) al comma 4 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2022»;
d) al comma 4-ter le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;
e) al comma 5 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2022»;
f) al comma 8 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2022»;
g) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2022, in 210 milioni di euro per l'anno 2023, in 200 milioni di euro per l'anno 2024 e in 120,0 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
33.048. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)
1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
b) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
c) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
d) il comma 8-bis è abrogato;
e) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
2. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.584 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e 1.320 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
33.049. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
b) dopo il comma 13-ter, è inserito il seguente:
«13-quater. Al fine di realizzare gli interventi antisismici previsti dai cosiddetti Superbonus, Sismabonus e Ecobonus di cui all'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli interventi che comportano l'esecuzione di opere strutturali, sono realizzabili con l'utilizzo della SCIA senza l'attestazione dello stato legittimo. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della SCIA;
b) interventi realizzati in difformità dalla SCIA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.».
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;
e) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. L'articolo 119, commi da 1 a 8, e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.».
f) all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. L'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati nei centri e nuclei storici non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.»;
g) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.».
h) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica.».
i) al comma 9, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) le predette disposizioni si applicano altresì agli interventi effettuati su immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti».
j) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) dagli istituti pubblici di assistenza e beneficenza costituiti con regio decreto n. 2841 del 1923.».
2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti all'imposta, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi elencati al comma 2, lettere b), c), d) e f), nonché per gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto.».
b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)», con le seguenti: «lettere a), b), e d)»
c) dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
«7-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i soggetti pubblici che possiedono immobili o unità immobiliari ad uso abitativo, ovvero che non hanno ceduto il patrimonio immobiliare ad un ente gestore.».
3. All'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.
3-ter. L'avvenuta esecuzione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria».
33.0150. Nardi, Benamati, Pezzopane, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di Superbonus 110 per cento)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2021, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119 le parole: «30 giugno 2022», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
b) all'articolo 119, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché del decreto ministeriale 11 marzo 2008, del decreto ministeriale 6 agosto 2009 e del decreto ministeriale 26 gennaio 2010 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio ovvero il conseguimento della classe energetica più alta per gli edifici già in classe A3, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) dell'intero edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da calcolare in forma “convenzionale” ante e post intervento, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 6 agosto 2020 cosiddetto “Requisiti tecnici”, Allegato “A”, punto 12., rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;
c) all'articolo 119, dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
«3-quater. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due).»;
d) all'articolo 119, dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:
«4-quinquies. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto ministeriale infrastrutture 17 gennaio 2018, ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.
4-sexies. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-bis, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.
4-septies. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.»;
e) all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore ai 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero»;
f) all'articolo 119, dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente:
«13-quater. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 30 giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14.»;
g) all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.».
h) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 69 e 70 sono sostituiti dai seguenti:
«69. Al fine di consentire ai comuni di fare fronte con tempestività ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
69-bis. I comuni sono autorizzati ad effettuare nuove assunzioni, a tempo determinato e a tempo parziale per la durata massima fino al 30 giugno 2024, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 69, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69-bis, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del fondo di cui al comma 69, da effettuare secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;
h) le eventuali domande, di cui al comma 2, già presentate presso il Ministero dello sviluppo economico in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima dell'approvazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, mantengono validità e sono trasmesse d'ufficio al Ministero dell'interno;
i) all'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.
3-ter. L'avvenuta esecuzione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria».
h) agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), pari a 35 milioni di euro per gli anni da 2021 a 2023, si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
j) agli oneri derivanti dall'attuazione delle altre disposizioni di cui al comma 1, valutati in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2033 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
*33.023. Ciaburro, Caretta, Zucconi.
*33.056. Zucconi, Ciaburro.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023.».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
33.022. Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.»;
c) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare;
3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;
d) al comma 8-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
e) al comma 9, alla lettera e), dopo le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.» è inserito il seguente periodo: «Qualora gli enti sportivi dilettantistici assumano la qualifica di enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo»;
f) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita.
10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30 mesi”.»
g) al comma 13-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.»;
h) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:
«13-quater. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
13-quinquies. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a trenta giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio limitatamente alla singola irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14»;
i) dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:
«15-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di Università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro, nonché ai funzionari degli uffici tecnici dei comuni.»;
j) dopo il comma 16-quater inserire il seguente:
«16-quinquies. Ai fini della attribuzione dei benefici di cui al presente articolo la potenza degli impianti fotovoltaici viene determinata con le medesime modalità con le quali viene determinata ai fini del calcolo della potenza in immissione ai fini della connessione.»;
2. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«m) promuovere e supportare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico-privato mediante l'apertura di sportelli informativi provinciali, gestiti da società a partecipazione pubblica, per attività di assistenza, formazione e informazione territoriale ai Comuni e ai singoli cittadini negli interventi in materia di efficienza energetica.».
33.089. Sut, Terzoni, Maraia, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Daga, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis), dopo le parole: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)» sono inserite le seguenti: «d-bis) ed e)» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 9:
alla lettera d-bis), dopo le parole: «dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460,» sono inserite le seguenti: «da tutti gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117»;
alla lettera e), dopo le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.» è inserito il seguente periodo: «Qualora gli enti sportivi dilettantistici assumano la qualifica di enti del Terzo settore a norma dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, potranno beneficiare delle più ampie previsioni di cui all'articolo 119 comma 9 lettera d-bis) del presente decreto»;
dopo il comma 16-quater, inserire il seguente comma:
«17. Per gli interventi volti a recuperare beni immobili pubblici inutilizzati o beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ad enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 con modalità non commerciali, le detrazioni di cui al presente articolo 119 sono cumulabili con le detrazioni per le persone fisiche di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.».
33.083. Ascari.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Riallineamento scadenza sismabonus)
Al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
33.053. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di sisma-bonus)
1. Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110 per cento si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
*33.035. Gagliardi.
*33.062. Marco Di Maio, Fregolent, Moretto.
*33.066. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*33.077. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*33.0130. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Casino, Cattaneo, Sarro, D'Attis.
*33.0149. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2023». È aggiunto il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».
2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.051. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «entro il 31 dicembre 2023.» è aggiunto il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, dopo le parole: quanto a sono aggiunte le seguenti: 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026,.
*33.097. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*33.086. Maraia.
*33.065. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.010. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana esercenti attività di imprese turistiche)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;»;
dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero;
e-ter) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2;
e-quater) dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79»;
b) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:
«10-ter. Il limite di spesa ammesso alle detrazione di cui al presente articolo, e previsto per le singole camere, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui alle lettere da e-bis) a e-quater) del comma 9.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 16;
33.093. Villarosa.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori»;
b) dopo il comma 10-bis, sono inseriti i seguenti:
«10-ter. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
10-quater. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere a), b) o c) del TUIR, siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili.».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, 491 milioni di euro per l'anno 2022, 1.252,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1.111 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,2 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,1 milioni di euro per l'anno 2026, 521,7 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
33.076. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Riqualificazione energetica e antisismica degli edifici turistico ricettivi e degli stabilimenti termali)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività».
2. Ai fini di cui all'articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo la superficie totale calpestabile per la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
33.02. Sodano.
Dopo l'articolo 33, aggiungere i seguenti:
Art. 33-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e del comma 1, articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.
3. Il comma 2 si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'articolo n. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.
4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.
33.0136. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente
Art. 33-bis.
1. L'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di tre per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento, salvo il primo che può riferirsi al 10 per cento.».
2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede:
a) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
d) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 10 milioni di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
e) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 40 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.0123. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Tartaglione.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
1. Ai fini della semplificazione delle procedure per gli interventi in materia di edilizia e di urbanistica, all'articolo 15, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Per inizio dei lavori s'intende qualunque intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera autorizzata, da cui emerge l'intendimento del concessionario di realizzare l'opera assentita. Ai fini dell'inizio dei lavori non rilevano la tipologia di attività approntata o la consistenza dei lavori realizzati, la quantità o la qualità delle opere ed è sufficiente che sia stato dato avvio all'attività edilizia propedeutica al compimento dell'intervento edificatorio, intendendo con essa anche la preparazione e la recinzione dell'area di cantiere, la pulizia della vegetazione esistente, lo spianamento del terreno e l'avvio degli scavi di fondazione.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche agli altri titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione di nuove costruzioni o per eseguire interventi sugli immobili esistenti diversi dal permesso di costruire, quali la SCIA, la SCIA alternativa, la CIL e la CILA.
2-quinquies. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro il termine di novanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge di conversione. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
2-sexies. Le presenti disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente ai loro statuti.».
33.094. Pittalis, Cristina, Pella.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di tre per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento, salvo il primo che può riferirsi al 10 per cento.».
*33.061. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.08. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.075. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Agevolazione acquisto parcheggi pertinenziali)
1. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, dopo le parole: «a) e b)», è aggiunta la seguente: «d)».
33.052. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente
Art. 33-bis.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali – Riportabilità delle quote non fruite)
1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.».
*33.0120. Cortelazzo, Milanato, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Cattaneo.
*33.063. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.024. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*33.0105. Terzoni.
*33.078. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*33.036. Gagliardi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura)
1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede:
a) mediante utilizzo delle risorse di un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e utilizzabili anche per gli anni successivi al medesimo biennio. Al suddetto Fondo affluiscono 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Fondo cashback);
b) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
d) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 10 milioni di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
e) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 40 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.0122. Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Proroga della cessione del credito d'imposta per eco-bonus e sisma-bonus)
1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
*33.021. Caretta, Ciaburro.
*33.050. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente
Art. 33-bis.
(Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana e attività di promozione dei Ministeri)
1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti nominati per ognuno dei ministeri: del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per la pubblica amministrazione, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero per il sud e la coesione territoriale. Sono nominati inoltre 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, designati dalla Conferenza unificata.
2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:
a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana;
b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;
c) coordina e incentiva il corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana;
d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, per processi di co-progettazione, alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;
e) fornisce supporto tecnico agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;
f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.
3. I Ministeri per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie, nella loro funzione di supporto all'innovazione legislativa e di collegamento per i rapporti con il Governo, promuovono e accompagnano i processi di trasformazione delle PA anche nelle attività di formazione e di assistenza ai comuni per le pratiche che riguardano la rigenerazione urbana con l'obiettivo di stimolare e accelerare gli interventi e incentivarne il livello qualitativo.
4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sostiene gli investimenti di rigenerazione urbana stimolando la realizzazione all'interno delle città di nuove infrastrutture sociali e di sistemi di mobilità innovativi e sostenibili.
33.0126. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Tartaglione, Milanato, Casino, Sarro, Ferraioli, Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Semplificazioni per gli interventi di efficientamento energetico)
1. La realizzazione degli interventi di isolamento termico degli edifici, eseguita nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici» attuativo dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e con soluzioni che comportino occupazione di suolo pubblico, anche in forma aggettante, avviene a titolo gratuito.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico viene automaticamente concessa contestualmente al rilascio del permesso di costruire o al deposito della SCIA o della CILA. A tal fine il richiedente deve asseverare che l'intervento non pregiudica la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e venga assicurata l'accessibilità e la percorribilità dello spazio pubblico, nel rispetto degli articoli di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. L'asseverazione deve garantire altresì la fattibilità dell'intervento rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi. Restano ferme le diverse disposizioni regionali e locali che contengano norme di maggior favore.
*33.085. Maraia.
*33.09. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.096. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*33.018. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*33.064. Marco Di Maio, Fregolent.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di sismabonus)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis: Per tutti i procedimenti di permessi di costruire avviati successivamente al 1° maggio 2019, si applica la norma transitoria che consente la fruizione della detrazione ai soggetti beneficiari, a condizione che l'asseverazione di cui al Allegato B al decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, e sia stata già presentata o sia presentata prima dell'inizio dei lavori.».
33.087. Galizia.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Interventi in materia di superbonus per le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative sociali)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;
b) al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: «lettera c)», sono aggiunte le seguenti: «e lettere d) e d-bis)»;
33.0148. Fornaro, Timbro.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Incentivi per l'installazione di sistemi efficienti di illuminazione a LED)
1. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano alle spese sostenute per la sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione a LED.
33.033. Gagliardi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente
Art. 33-bis.
(Incentivazione BACS)
1. Le disposizioni di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto dei sistemi tecnici delle unità abitative e degli edifici non residenziali e delle parti comuni degli edifici condominiali.
33.034. Gagliardi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. Per tutti i procedimenti di permessi di costruire nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, avviati successivamente al 1° maggio 2019, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017, come modificato dal decreto ministeriale 24 del 9 gennaio 2020, che consente la fruizione della detrazione ai soggetti beneficiari, a condizione che l'asseverazione di cui all'Allegato B al decreto ministeriale del 28 febbraio 2017, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, sia stata già presentata o sia presentata prima dell'inizio dei lavori.
33.0138. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino, D'Attis.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2021 e 2022»;
b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione al presente articolo, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 tali da assicurare minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, 950 milioni di euro per l'anno 2024 e 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
33.0106. Cattaneo, Elvira Savino, Squeri, Barelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente
Art. 33-bis.
(Sismabonus acquisti per i piani attuativi)
1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le detrazioni di cui al presente comma spettano anche all'acquirente delle unità immobiliari realizzate mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici eseguite in attuazione di piani urbanistici attuativi e di recupero, approvati in data antecedente al 1° gennaio 2017, anche qualora la demolizione sia stata eseguita precedentemente a tale data, purché l'intervento di ricostruzione sia realizzato in base ad un titolo edilizio rilasciato successivamente alla predetta data e sempre che sia possibile accertare la preesistente consistenza degli edifici demoliti.».
2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, dall'anno 2021, si provvede:
a) mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
33.0121. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Sismabonus acquisti per i piani attuativi)
1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le detrazioni di cui al presente comma spettano anche all'acquirente delle unità immobiliari realizzate mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici eseguite in attuazione di piani urbanistici attuativi e di recupero, approvati in data antecedente al 1° gennaio 2017, anche qualora la demolizione sia stata eseguita precedentemente a tale data, purché l'intervento di ricostruzione sia realizzato in base ad un titolo edilizio rilasciato successivamente alla predetta data e sempre che sia possibile accertare la preesistente consistenza degli edifici demoliti.».
33.020. Caretta, Ciaburro.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente
Art. 33-bis.
1. All'articolo 57, comma 14, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «sono abrogati» sono aggiunte le seguenti: «conseguentemente l'installazione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio di permessi a costruire ed è da ritenersi attività di edilizia libera.».
33.0114. Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di infrastrutture per il servizio di ricarica)
1. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure dovranno sottostare all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettuerà la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, rilascerà un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione.».
*33.013. Ungaro, Marco Di Maio, Fregolent.
*33.042. Gagliardi.
*33.030. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*33.044. Rotelli, Lucaselli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*33.0112. Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tema di manomissione e l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica)
1. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'Ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica unitamente a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Ai fini di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 al termine del quale l'ente adotta entro e non oltre 15 giorni l'autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica con una durata minima di 10 anni nonché un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione.».
33.0101. Chiazzese.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione per interventi di efficienza energetica della pubblica amministrazione)
1. Il servizio di prestazione energetica per edifici pubblici consiste nella prestazione materiale, nell'utilità o nel vantaggio derivante dall'uso dell'energia abbinato a tecnologie che si esplica nella fornitura e posa in opera di prodotti, di componenti e di sistemi per l'edificio, nella gestione, nella manutenzione e nel controllo finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio stesso e all'ottenimento di risparmi energetici primari verificabili e misurabili. Il servizio è regolato sulla base di un contratto di prestazione energetica per edifici (EPC), le cui prestazioni non sono separabili. Fa parte del servizio di cui al presente comma anche l'eventuale fornitura dei vettori energetici.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e, in particolare, per l'aggiudicazione del servizio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato «codice», che disciplinano l'appalto di servizi nei settori ordinari. In ogni caso non si applica l'articolo 28 del codice.
3. La progettazione del servizio di cui al comma 1 è articolata su un unico livello. Il progetto deve contenere, oltre agli elementi previsti all'articolo 23, comma 15, del codice, anche gli elementi previsti all'articolo 23, comma 5, del codice. Il progetto di fattibilità deve essere inoltre corredato della diagnosi energetica riferita alla prestazione riguardante i lavori di riqualificazione energetica degli edifici su cui incide il servizio.
4. Qualora la progettazione unica sia oggetto di procedura di gara è ammessa la partecipazione del progettista aggiudicatario alla procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dell'EPC, con esclusione del diritto di prelazione e a condizione che la stazione appaltante adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla sua partecipazione.
5. La procedura di affidamento della progettazione del servizio di cui al comma 1 può prevedere che la copertura economica della spesa relativa al progetto sia a carico dell'aggiudicatario dell'EPC. In tal caso, il servizio di cui al comma 1 deve essere affidato entro i termini indicati nella documentazione di gara per la progettazione. Ove l'amministrazione non proceda all'affidamento del servizio di cui al comma 1 nei predetti termini deve procedere alla corresponsione all'aggiudicatario dell'importo previsto in sede di sottoscrizione del contratto.
6. Nella redazione dei documenti posti a base di gara, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a conformarsi alle indicazioni fornite dalle linee guida dell'Ente nazionale per le energie alternative per gli EPC emanate dal Ministero dello sviluppo economico.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente all'EPC, come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
8. L'EPC deve contenere tutti i requisiti previsti dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché dai criteri ambientali minimi vigenti alla data di indizione della procedura di gara.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il servizio di prestazione energetica per gli edifici pubblici può essere affidato anche attraverso il ricorso al partenariato pubblico privato, qualora sia previsto un investimento iniziale e ricorrano i presupposti della corretta allocazione dei rischi tra le parti. In particolare, conformemente alla disciplina dell'Eurostat, il rischio operativo deve essere allocato in capo al concessionario, considerando sufficiente per la qualificazione del rischio operativo la presenza congiunta a carico del concessionario:
a) del rischio di costruzione e installazione, inteso quale investimento nella riqualificazione energetica dell'edificio o degli edifici a carico del concessionario;
b) del rischio di manutenzione e riparazione consistente nella gestione del servizio comprensiva degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria programmata;
c) del rischio di obsolescenza tecnica e tecnologica.
10. È ammesso il contributo pubblico nella forma di partecipazione economica alla spesa di riqualificazione energetica degli edifici nella misura e con le modalità indicate dall'articolo 180, comma 6, del codice. In tal caso il contributo pubblico deve essere recuperato attraverso il risparmio di energia primaria garantito dal contratto di concessione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
11. Il canone verso il fornitore è commisurato al livello di prestazione energetica raggiunta.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168 del codice, la durata della concessione, comprensiva di eventuali proroghe contrattuali, non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero dell'investimento.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente all'EPC per edifici, così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
14. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «anche avvalendosi» sono inserite le seguenti: «dell'Agenzia del demanio o»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Agenzia del demanio o dalle strutture operative dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, ove occorra, in avvalimento e con il supporto delle amministrazioni interessate, tenendo conto della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che riguardano il medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi.»;
15. Il decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, continua ad applicarsi nelle parti non incompatibili con le disposizioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificate al comma 14.
33.091. Davide Crippa, Sut.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente
Art. 33-bis.
(Deroghe ai limiti di distanza fra i fabbricati)
1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quando disposto ai commi seguenti, le regioni possono inoltre prevedere che le deroghe siano consentite nell'ambito di procedimenti autorizzativi di interventi edilizi su edifici singoli, a condizione che il progetto sia accompagnato da una relazione comprendente un elaborato planivolumetrico che valuti la compatibilità della localizzazione dell'intervento edilizio in relazione al tessuto edilizio circostante, e che il progetto sia approvato dall'organo competente all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, previa pubblicazione all'albo pretorio per un periodo non inferiore a quindici giorni al fine di consentire la presentazione di osservazioni entro i successivi quindici giorni»;
b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. Coerentemente con gli obiettivi di riqualificazione, riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente e con eventuali misure di incentivazione stabilite dalle regioni o dai comuni, in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, senza o con ampliamenti di volume, sono consentite modifiche di sagoma e di altezza. Possono inoltre essere mantenute le distanze preesistenti tra fabbricati o dai confini di proprietà, se legittimamente acquisite, ma nei limiti della sagoma dell'edificio demolito, con una tolleranza fino al +20 per cento per altezza e larghezza, esclusa la distanza, purché non oltre cinque metri per la larghezza e un piano per l'altezza. Negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico, individuati esclusivamente a tale scopo dallo strumento urbanistico generale, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti soltanto se previsti nell'ambito dei piani attuativi.».
33.0115. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Giacomoni.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione per l'edilizia)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell'altezza massima dell'edificio demolito sono consentiti senza il rispetto delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nell'ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentano gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario».
b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'ente preposto al vincolo».
*33.095. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*33.0143. Barelli, Battilocchio.
*33.037. Gagliardi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di limiti di distanza tra fabbricati)
1. Al comma 1-ter, dell'articolo 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela», sono sostituite dalle seguenti: «Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.».
33.0140. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di limiti di distanza tra fabbricati)
1. Al comma 1-ter dell'articolo 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il terzo periodo è soppresso.
33.0139. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana)
1. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull'occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e , per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera d) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.»;
c) all'articolo 14, al comma 1-bis, dopo le parole: «dell'insediamento» sono inserite le seguenti: «, sempreché la stessa deroga non sia sconsentita da normativa regionale».
33.0145. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Interventi di ristrutturazione edilizia)
1. All'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) interventi di ristrutturazione edilizia: “gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente volti a trasformare o sostituire gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a organismi edilizi in tutto o in parte diversi dai precedenti, anche a seguito di demolizione totale e ricostruzione. Gli interventi di ristrutturazione edilizia si distinguono in conservativi o sostitutivi. Gli interventi conservativi devono confermare sostanzialmente caratteristiche planivolumetriche dell'organismo edilizio esistente e in relazione ad essi sono consentite soltanto modeste modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche tipologiche e volumetriche se giustificate da innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, a quella sull'accessibilità, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento degli impianti tecnologici, o da altri profili di pubblico interesse, inclusi quello viabilistico, quello paesaggistico e la qualità architettonica. Gli interventi sostitutivi possono invece modificare le caratteristiche planivolumetriche dell'organismo edilizio esistente senza i limiti fissati per quelli conservativi e possono comprendere anche ampliamenti volumetrici se consentiti dalla pianificazione urbanistica o dalla legislazione speciale, statale o regionale, di incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana. Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. I comuni negli strumenti di pianificazione urbanistica o anche con deliberazioni consiliari possono limitare la ristrutturazione edilizia a quella conservativa in determinate aree di pregio storico e architettonico, escludendo quegli immobili la cui sostituzione migliori la qualità architettonica e urbanistica nel contesto nel quale sono localizzati. Sono fatti salvi i limiti e le prescrizioni stabiliti eventualmente dall'autorità statale preposta alla tutela dei beni culturali e paesaggistici nelle zone vincolate”».
*33.029. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*33.0118. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Giacomoni.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia)
1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è soppresso.
33.0141. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia)
1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversa da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».
33.0142. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata)
1. All'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Per un periodo di tre anni decorrente dall'entrata in vigore della presente disposizione, possono essere realizzati con CILA gli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e b), per opere interne agli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici approvati e dei regolamenti edilizi vigenti e ad eventuali prescrizioni dei titoli edilizi rilasciati o perfezionatisi. La CILA è asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Qualora l'intervento interessi le parti strutturali dell'edificio, si applica la Parte II, Capo II, articoli 64 e seguenti. Fino alla conclusione dei lavori non è necessario depositare altra documentazione progettuale tecnica richiesta dal presente testo unico, anche in relazione agli impianti e all'efficienza energetica. Per gli interventi di cui al presente comma non sono dovuti importi a titolo di contributo di costruzione, né dotazioni aggiuntive di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. Alla conclusione dei lavori deve essere attestata la sussistenza delle condizioni di agibilità, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 24, e prodotta tutta la documentazione tecnica prescritta dalla normativa vigente, anche in relazione agli impianti, all'efficienza energetica e all'abbattimento delle barriere architettoniche, rispetto agli interventi effettivamente eseguiti.».
*33.028. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*33.0116. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Giacomoni.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione per l'edilizia)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis, nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie.»;
2) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Per gli interventi comunque denominati comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile.
1-quater. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei soggetti interessati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:
1) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;
2) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, che l'amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell'ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d'ufficio;
3) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
“2-ter. Non sono passibili di rimessione in pristino ai sensi del comma 1 le opere edilizie eseguite in parziale difformità dai titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 22 gennaio 1977, n. 10. Tali difformità possono essere regolarizzate mediante pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, ridotta di un terzo, per un importo comunque non inferiore ad euro mille. La sanzione è irrogata d'ufficio o a seguito di istanza inoltrata dal proprietario dell'immobile, corredata degli elaborati tecnici necessari.”»;
b) all'articolo 36:
1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per gli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo, ove conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione, il proprietario dell'immobile può ottenere il permesso in sanatoria versando la somma, non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis possono essere applicate ad ulteriori fattispecie di intervento individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con proprie leggi e regolamenti, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
1-quater. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 il titolo abilitativo rilasciato in sanatoria estingue il reato solo nei casi di cui al comma 1.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «permesso in sanatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
3) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, l'istanza può contenere la previsione di opere finalizzate alla piena conformazione dell'immobile alla vigente disciplina edilizia e urbanistica. Tali opere possono anche essere finalizzate a garantire idonee condizioni di sicurezza di parti strutturali dell'immobile. Nei casi in cui l'istanza preveda l'esecuzione delle predette opere di conformazione, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato alla puntuale esecuzione di tali opere entro il congruo termine assegnato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. L'avvenuta esecuzione delle opere di conformazione è attestata con idonea documentazione e asseverazione dal professionista incaricato.»;
c) all'articolo 37:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ove l'intervento risulti eseguito nel rispetto della normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione e conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.»;
2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Ai fini dell'ottenimento della sanatoria di cui al comma 4 trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 36, comma 3-bis.
4-ter. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 la sanatoria di cui al comma 4 estingue il reato solo laddove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente all'epoca di realizzazione dell'abuso.»;
d) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:
«Art. 38-bis.
(Effetti delle sanzioni pecuniarie)
1. L'integrale corresponsione delle sanzioni pecuniarie irrogate in alternativa alla rimozione o conformazione delle opere abusivamente realizzate, ai sensi e nei modi previsti dalle disposizioni del presente capo, unitamente al pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19, se dovuto, determina la regolarizzazione ad ogni effetto di legge dell'edificio o manufatto realizzato in assenza o difformità dal titolo abilitativo, fatti salvi i soli effetti penali dell'illecito.».
33.011. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di accelerazione per la ripresa edilizia e la rigenerazione urbana)
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Per gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile.»;
b) all'articolo 20, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato rilascio dell'attestazione, l'avvenuta formazione del titolo abilitativo può essere asseverata dal tecnico abilitato incaricato della progettazione dell'intervento»;
c) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
«Art. 35-bis.
(Prescrizione delle difformità minori)
1. Le opere eseguite in parziale difformità dal titolo che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione rilevante della sagoma, che non abbiano comportato mutamento d'uso e che risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, si ritengono prescritti a tutti gli effetti amministrativi qualora siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione. L'esistenza dei presupposti per la prescrizione è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi schemi progettuali. Nel caso di immobili vincolati la prescrizione è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, da acquisire attraverso conferenza di servizi semplificata.»;
d) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di cui al comma 1 può essere altresì ottenuto qualora l'intervento sia conforme unicamente alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione o al momento della presentazione della domanda, ma in tal caso il contributo dovuto ai sensi del comma 2 è aumentato della metà»;
2) al comma 3, le parole: «entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini previsti dall'articolo 20 per il rilascio del permesso di costruire, decorsi i quali sulla domanda si intende formato il silenzio assenso».
33.0107. Novelli.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione per l'edilizia)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis, nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie»;
2) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Per gli interventi comunque denominati comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile.
1-quater. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei soggetti interessati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:
1) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;
2) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, che l'amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell'ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d'ufficio.»;
3) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Non sono passibili di rimessione in pristino ai sensi del comma 1 le opere edilizie eseguite in parziale difformità dai titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 22 gennaio 1977, n. 10. Tali difformità possono essere regolarizzate mediante pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, ridotta di un terzo, per un importo comunque non inferiore ad euro mille. La sanzione è irrogata d'ufficio o a seguito di istanza inoltrata dal proprietario dell'immobile, corredata degli elaborati tecnici necessari.»;
b) all'articolo 36:
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per gli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo, ove conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione, il proprietario dell'immobile può ottenere il permesso in sanatoria versando la somma, non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis possono essere applicate ad ulteriori fattispecie di intervento individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con proprie leggi e regolamenti, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
1-quater. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 il titolo abilitativo rilasciato in sanatoria estingue il reato solo nei casi di cui al comma 1.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «permesso in sanatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, l'istanza può contenere la previsione di opere finalizzate alla piena conformazione dell'immobile alla vigente disciplina edilizia e urbanistica. Tali opere possono anche essere finalizzate a garantire idonee condizioni di sicurezza di parti strutturali dell'immobile. Nei casi in cui l'istanza preveda l'esecuzione delle predette opere di conformazione, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato alla puntuale esecuzione di tali opere entro il congruo termine assegnato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. L'avvenuta esecuzione delle opere di conformazione è attestata con idonea documentazione e asseverazione dal professionista incaricato.»;
4) all'articolo 37:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ove l'intervento risulti eseguito nel rispetto della normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione e conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.»;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Ai fini dell'ottenimento della sanatoria di cui al comma 4 trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 36, comma 3-bis.
4-ter. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 la sanatoria di cui al comma 4 estingue il reato solo laddove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente all'epoca di realizzazione dell'abuso.»;
5) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:
«Art. 38-bis.
(Effetti delle sanzioni pecuniarie)
1. L'integrale corresponsione delle sanzioni pecuniarie irrogate in alternativa alla rimozione o conformazione delle opere abusivamente realizzate, ai sensi e nei modi previsti dalle disposizioni del presente Capo, unitamente al pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19, se dovuto, determina la regolarizzazione ad ogni effetto di legge dell'edificio o manufatto realizzato in assenza o difformità dal titolo abilitativo, fatti salvi i soli effetti penali dell'illecito.».
*33.098. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*33.038. Gagliardi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia e per la rigenerazione urbana)
1. All'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Fatte salve diverse disposizioni degli strumenti urbanistici, per gli interventi comunque denominati comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile.
1-quater. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei soggetti interessati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:
a) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;
b) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, che l'amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell'ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d'ufficio.».
33.0131. Pella, Mazzetti, Labriola, Sarro, Milanato, D'Attis, Cattaneo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Interventi edilizia conservativa)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa nelle aree di pregio individuate dai Comuni e quelli di ristrutturazione edilizia sostitutiva che comportino modificazioni dell'assetto planivolumetrico di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
33.0117. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Giacomoni.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Per inizio dei lavori s'intende qualunque intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera autorizzata, da cui emerge l'intendimento del concessionario di realizzare l'opera assentita. Ai fini dell'inizio dei lavori non rilevano la tipologia di attività approntata o la consistenza dei lavori realizzati, la quantità o la qualità delle opere ed è sufficiente che sia stato dato avvio all'attività edilizia propedeutica al compimento dell'intervento edificatorio, intendendo con essa anche la preparazione e la recinzione dell'area di cantiere, la pulizia della vegetazione esistente, lo spianamento del terreno e l'avvio degli scavi di fondazione.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche agli altri titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione di nuove costruzioni o per eseguire interventi sugli immobili esistenti diversi dal permesso di costruire, quali la SCIA, la SCIA alternativa, la CIL e la CILA.
2-quinquies. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro il termine di novanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
2-sexies. Le presenti disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente ai loro statuti.».
33.027. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia e per la rigenerazione urbana)
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «il costo di produzione», sono aggiunte le seguenti: «e comunque non inferiore ad euro mille»;
b) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Non sono passibili di rimessione in pristino ai sensi del comma 1, le opere edilizie eseguite in parziale difformità dai titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 22 gennaio 1977, n. 10. Tali difformità possono essere regolarizzate mediante pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, ridotta di un terzo, per un importo comunque non inferiore ad euro mille. La sanzione è irrogata d'ufficio o a seguito di istanza inoltrata dal proprietario dell'immobile, corredata degli elaborati tecnici necessari. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa antisismica e dalle altre discipline di settore, nonché delle sanzioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli immobili sottoposti a tutela.
2-quater. In tutti i casi di applicazione di sanzione pecuniaria è comunque dovuto, ricorrendone i presupposti, il pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.».
33.0133. Pella, Cortelazzo, Tartaglione, Mazzetti, Sarro, Milanato, D'Attis, Cattaneo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di accertamento di conformità)
1. Al comma 1 dell'articolo 36, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda», sono sostituite dalle seguenti: «disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso».
33.0119. D'Attis, Elvira Savino, Labriola, Giannone.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia e per la rigenerazione urbana)
1. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 380, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Ove l'intervento risulti eseguito nel rispetto della normativa tecnica e costruttiva vigente all'epoca di realizzazione e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.
4-bis. Ai fini dell'ottenimento della sanatoria di cui al comma 4 trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 36, comma 3-bis.
4-ter. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 la sanatoria di cui al comma 4 estingue il reato solo laddove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente all'epoca di realizzazione dell'abuso.».
33.0132. Pella, Labriola, Mazzetti, Sarro, Cortelazzo, Milanato, D'Attis, Cattaneo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia e per la rigenerazione urbana)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 37, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 37-bis.
(Interventi edilizi eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 1150 del 1942 e della legge n. 765 del 1967)
1. Sono da considerarsi legittimamente eseguiti, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca:
a) gli interventi edilizi eseguiti prima del 31 ottobre 1942, data di entrata in vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
b) gli interventi edilizi eseguiti dopo il 31 ottobre 1942 e prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, all'esterno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.
2. L'avvenuta esecuzione ed ultimazione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria.
Art. 37-ter.
(Irregolarità formali)
1. Le opere e gli interventi eseguiti in assenza o difformità dal titolo edilizio che non abbiano determinato aumento della superficie lorda, modifiche della volumetria complessiva, trasformazione di superficie accessoria in superficie utile, modifiche della sagoma, modifiche sistematiche dei prospetti, aumento del numero delle unità immobiliari, mutamento della destinazione d'uso, e che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente all'epoca della loro esecuzione, ovvero all'atto dell'attestazione di cui al comma 2, se più favorevole, nonché eseguiti nel rispetto della normativa tecnica e costruttiva vigente all'epoca di realizzazione, sono da considerarsi violazioni di natura formale, non passibili di rimessione in pristino.
2. Decorsi 10 anni dalla loro ultimazione le opere e interventi di cui al comma 1 non sono passibili di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente Capo e, ove privi di rilevanza strutturale, sono da ritenersi regolarizzati a tutti gli effetti amministrativi. La sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi elaborati grafici e idonea relazione asseverata sottoscritta da professionista abilitato ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.».
33.0134. Pella, Cortelazzo, Tartaglione, Cattaneo, Mazzetti, Sarro, Milanato, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia e per la rigenerazione urbana)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:
«Art. 38-bis.
(Effetti delle sanzioni pecuniarie)
1. L'integrale corresponsione delle sanzioni pecuniarie irrogate in alternativa alla rimozione o conformazione delle opere abusivamente realizzate, ai sensi e nei modi previsti dalle disposizioni del presente Capo, unitamente al pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19, se dovuto, determina la regolarizzazione ad ogni effetto di legge dell'edificio o manufatto realizzato in assenza o difformità dal titolo abilitativo, fatti salvi i soli effetti penali e civili dell'illecito.».
33.0135. Pella, Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Tartaglione, D'Attis, Paolo Russo, Sarro, Milanato.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Norme in materia di demolizione di opere abusive)
1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.».
33.081. Fornaro.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Sanatoria delle lievi difformità)
1. Sino al 31 dicembre 2022 le difformità eccedenti le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis, comunque ricomprese nel limite del 10 per cento dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, che risultino non in contrasto con la disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, possono essere sanate dal responsabile dell'abuso o dal proprietario, a mezzo SCIA, versando la somma, non superiore a 5.000 euro e non inferiore a 1.500 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. Non possono essere richieste integrazioni della somma minima versata all'atto della SCIA, decorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa.
33.099. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Semplificazioni in materia edilizia e per la rigenerazione urbana)
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «centoventi giorni», sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e qualora non si verifichino le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'autorizzazione si intende acquisita.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si provvede a modificare l'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di prevedere che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 primo periodo, siano applicabili limitatamente ai fabbricati compresi nella Zona territoriale C), di cui al comma 1, numero 3, del medesimo articolo.
33.0125. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Semplificazioni in materia di riqualificazione di immobili turistico ricettivi)
1. Al fine di prevenire il degrado degli immobili turistico ricettivi e di agevolarne la riqualificazione, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.
2. L'accesso agli spazi di cui al comma 1 può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.
33.058. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Interventi su vincoli cimiteriali)
1. L'ultimo comma dell'articolo 338, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: «All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380. Nei casi in cui la legislazione vigente o gli strumenti urbanistici comunali prevedono incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana la volumetria complessiva comprende anche la realizzazione delle opere interrate.».
33.067. Di Muro.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi)
1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni: a) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su base trimestrale, superiori all'8 per cento relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con due decreti da adottarsi rispettivamente entro il 31 luglio 2021 ed entro il 31 gennaio 2022; b) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a), fatta salva, per i contratti che già contengano clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, la volontà delle parti di mantenere tale clausola, se più favorevole.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10.
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020.
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un manifesto ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, già contestato alla stessa, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
7. Per far fronte alle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.
8. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. Per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 7 e 8, si provvede alla copertura degli oneri con le modalità di cui al comma 12.
10. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché gli interventi di cui al decreto-legge 8 aprile 2009, n. 39, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 1, lettera a).
11. Con provvedimenti, da adottare entro il 15 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.
12. Per le finalità di cui ai commi 9 e 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
33.0102. Sut, Terzoni.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi)
1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su base trimestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con un primo decreto da adottarsi entro il 31 luglio 2021 ed un secondo decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2022;
b) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a), fatta salva, per i contratti che già contengano clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, la volontà delle parti di mantenere tale clausola, se più favorevole.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 6, 7, 8, 9. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020.
3. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
4. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un manifesto ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, già contestato alla stessa, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
6. Per far fronte alle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 6 e 7, si provvede alla copertura degli oneri con le modalità di cui al comma 11.
9. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché gli interventi di cui al decreto-legge 8 aprile 2009, n. 39, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 1, lettera a).
10. Con provvedimenti, da adottare entro il 15 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 a legge 8 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.
11. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.07. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Semplificazioni e incentivi in materia di interventi di rigenerazione urbana dei comuni)
1. Gli interventi di rigenerazione urbana e di trasformazione urbanistica ed edilizia di settori urbani e di aree e complessi edilizi, si sviluppano in cinque ambiti di intervento:
a) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni soprattutto orientate ad implementare il benessere e la salute dei cittadini o a stimolarne la creatività;
b) aree libere aperte o occupate da edifici o da strade veicolari, da adibire a parchi urbani e zone pedonali, a campi da gioco da strada, a corridoi di verde attrezzato con sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;
c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione nelle stesse aree di opere pubbliche di architettura contemporanea e di infrastrutture sociali accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;
d) gli immobili dello Stato appartenenti al demanio storico-artistico trasferiti agli enti territoriali in base all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, solo nei casi in cui siano oggetto di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, quando questi ultimi abbiano il carattere di innovazione rispetto alle destinazioni d'uso precedenti;
e) tutti i casi di trasformazione di paesaggi urbani costruiti attraverso il nuovo metodo di «costruire sul costruito» con un processo di demolizione parziale o totale dei volumi esistenti e la loro ricostruzione, alla ricerca della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale con l'obiettivo di contenere il consumo del suolo reinterpretando le strutture esistenti anche modificandone la destinazione d'uso.
2. Le regioni adeguano le proprie leggi regionali alle definizioni e principi del presente articolo, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.
3. I comuni o le loro forme associative, con una o più delibere di consiglio comunale, approvano un piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana, e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Nelle more dell'approvazione del piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche per singoli progetti di rigenerazione urbana.
4. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale già esistente. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.
5. Le opere di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti suddetti, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono consentiti ai fini del calcolo della volumetria ammissibile su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.
7. Fatto salvo il potere delle regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.
8. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo beneficiano delle seguenti misure incentivanti:
a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali. L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;
b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o della diversa normativa regionale;
e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;
f) facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 rispetto alle tabelle parametriche regionali;
g) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
h) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
9. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La convenzione è approvata con delibera di giunta comunale.
10. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.
11. In deroga all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si applica la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:
a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;
c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.
12. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.
13. Al fine di finanziare gli interventi di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 400 milioni nel 2021 e 400 milioni nel 2022, le cui risorse sono utilizzabili per più anni.
14. Le risorse del Fondo di cui al comma 13, sono attribuite come contributo statale per il cofinanziamento di interventi di rigenerazione urbana, limitatamente alle parti di uso e interesse pubblico, presentati dai comuni e dalle città metropolitane, dando la priorità ai comuni che hanno adottato i Piani di rigenerazione urbana di cui al comma 3, sulla base di criteri e modalità di riparto approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
15. A copertura degli oneri di cui al comma 13, si provvede si provvede per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
33.0129. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Ferraioli, Casino, Cattaneo, Sarro, D'Attis.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure urbanistiche ed edilizie per favorire gli interventi di rigenerazione urbana)
1. Ferme restando le disposizioni del codice civile relative alle distanze minime e ai rapporti tra edifici, agli interventi di riuso, anche nei casi di aumento di volumetria, non si applicano gli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, salvo diverse disposizioni regionali, e l'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
2. Gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione sono dovuti solo nel caso in cui l'intervento di riuso determini un maggior carico urbanistico, anche a seguito del passaggio dall'una all'altra delle categorie funzionali previste dall'articolo 23-ter, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono riferiti esclusivamente alla parte incrementale.
3. Gli interventi di riuso sono comunque esclusi dalla valutazione e dall'applicazione del maggior valore previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e beneficiano della riduzione del contributo di costruzione prevista dall'articolo 17, comma 4-bis, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
4. La procedura di VAS, ove necessaria ai sensi delle norme vigenti, non si applica nel caso di strumenti urbanistici esecutivi, comunque denominati, le cui previsioni di carico urbanistico complessivo siano soddisfatte almeno per il 75 per cento da processi di riuso.
5. Ai trasferimenti immobiliari effettuati negli ambiti di rigenerazione urbana si applicano le imposte di registro, catastale e ipotecaria, in misura fissa ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, relativamente ai piani di recupero a iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457.
33.0124. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Casino, Paolo Russo, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Cattaneo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di rigenerazione urbana)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sostituire i commi da 9 al 14 con i seguenti:
«9. Al fine di incentivare la razionalizzazione e la rigenerazione funzionale del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di edifici a destinazione anche non residenziale ovvero da rilocalizzare o rifunzionalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire la loro sicurezza sismica, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, la qualità architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, eco-sostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale, nella misura massima complessiva del 35 per cento;
b) la delocalizzazione o la rifunzionalizzazione edilizia delle relative volumetrie nello stesso lotto, ovvero in aree diverse; in questo secondo caso l'intervento è subordinato al ricorso del permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 di competenza della giunta comunale se non comporta variazioni allo strumento urbanistico generale, fatte salve le diverse normative regionali di maggior favore;
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione tra loro compatibili o complementari; ove si tratti di destinazioni tra loro non compatibili o complementari, il progetto deve essere accompagnato da uno studio che verifichi e attesti, con riferimento alla zona di intervento, la sufficienza delle dotazioni urbanistiche rispetto alle previsioni di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ed eventualmente indichi le opere e/o le attività, anche di innovazione sociale e culturale, sostenibilità ambientale ed ecologica, necessarie per rendere organico e compatibile il mutamento di destinazione di uso con il conseguente aumento del carico urbanistico;
d) le eventuali modifiche della sagoma e delle altezze necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 sono di prioritario interesse pubblico e non possono riferirsi ad edifici abusivi o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Sono comunque fatti salvi, per le finalità di cui ai commi precedenti, sia gli interventi previsti nel rispetto delle premialità volumetriche regionali adottate in attuazione dell'Intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 1° aprile 2009, sia gli interventi e le previsioni contenute nelle leggi regionali o delibere già approvate in attuazione della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché le normative regionali finalizzate a promuovere misure per la rigenerazione urbana.
12. Decorso il termine di cui al comma 9 e fermo restando quanto previsto nel comma 11, agli interventi di cui al medesimo comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
13. Le disposizioni dei commi 9, 10, 11 e 12 si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia
14. Nelle regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale. In ogni caso di approvazione dei piani attuativi, comunque denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, la Giunta comunale approva anche tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del piano, compresa anche l'acquisizione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione al patrimonio indisponibile del comune.
15. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 12, sono immediatamente applicabili alle regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali o che non hanno già previsto misure similari per perseguire le finalità di cui al cui al comma 9. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.
16. Le previsioni e le agevolazioni previste dai commi da 9 a 15 prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi.».
33.0144. Barelli, Battilocchio.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Ulteriori misure in materia di rigenerazione urbana)
1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno degli immobili abbandonati nel relativo territorio i comuni adottano regolamenti destinati a riqualificare e recuperare tali immobili. Sono considerati abbandonati: i beni inutilizzati e/o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino in uno stato di abbandono e/o di degrado; i beni che possano concretamente determinare danni per l'ambiente, pericoli per la pubblica o privata incolumità, preoccupazioni per le testimonianze culturali e storiche; i beni che possano essere possibile occasione per attività e comportamenti illeciti; i beni privi di allacciamenti ai pubblici servizi da oltre 15 anni; i beni in qualunque modo abbandonati e/o inutilizzati e quindi non più rispondenti ad alcuna funzione sociale e/o che possano ledere l'interesse generale così come disciplinato dalla nostra Costituzione repubblicana, nonché dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. L'individuazione dei beni immobili, terreni o aree di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino nello stato di cui all'articolo 1, potrà avvenire sia d'ufficio che su segnalazione della comunità interessata. I beni individuati, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, verranno inseriti in apposito elenco.
3. In seguito all'individuazione e mappatura dei beni di cui al comma 1, il sindaco tramite apposita ordinanza ai sensi degli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 notificata con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per i casi di rifiuto della notifica e/o irreperibilità, intima ai relativi proprietari e/o aventi diritto sui beni, di adottare tutti i provvedimenti necessari: ad eliminare eventuali condizioni di pericolo e alla messa in sicurezza; ad eliminare le condizioni antigieniche; al ripristino delle condizioni di decoro di tutti i beni fatiscenti ed in stato di abbandono e/o inutilizzo presenti nel territorio; al perseguimento della «funzione sociale». Tali attività dovranno concludersi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica dell'atto. Il termine di 90 (novanta) giorni potrà essere prorogato di ulteriori 120 giorni, su richiesta degli interessati, al fine di poter ripristinare la funzione sociale del bene.
4. Qualora i beni di cui all'articolo 2 siano gravati da diritti reali di garanzia quali ipoteca volontaria o giudiziale, i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo saranno notificati anche ai titolari di detti diritti affinché si sostituiscano al proprietario inadempiente nel dovere di assicurare la funzione sociale del bene di cui si tratta.
5. Entro giorni 90 (novanta), decorrenti dalla notifica dell'atto, i proprietari e/o aventi diritto hanno facoltà di presentare le proprie deduzioni. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 salvo proroghe, senza che sia stato adempiuto a quanto intimato dall'amministrazione, il comune avrà la facoltà di acquisire al patrimonio del comune tali beni ovvero di destinarli a finalità socialmente rilevanti. La dichiarazione di acquisizione o di destinazione sociale avverrà mediante deliberazione del consiglio comunale, successivamente trascritta nei pubblici registri ove previsto. Sugli immobili così individuati possono essere realizzati gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 su iniziativa del comune o dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
6. Medesima procedura è attivabile su singoli beni anche nelle more della mappatura complessiva degli stessi.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
33.0100. Pella.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure urgenti per interventi di rigenerazione urbana)
1. Al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, anche in relazione all'attuazione del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i presidenti delle città metropolitane possono operare, nel rispetto dei princìpi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, i sindaci e i presidenti delle città metropolitane, con proprio decreto, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle città metropolitane: a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
33.0127. Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Milanato, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, Cattaneo, D'Attis.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Risorse per interventi di rigenerazione urbana dei comuni e delle città metropolitane)
1. Al fine di finanziare gli interventi di rigenerazione urbana, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 400 milioni nel 2021 e 400 milioni nel 2022, le cui risorse sono utilizzabili per più anni.
2. Le risorse del Fondo sono attribuite come contributo statale per il cofinanziamento di interventi di rigenerazione urbana, limitatamente alle parti di uso e interesse pubblico, presentati dai comuni e dalle città metropolitane, dando la priorità ai comuni che hanno adottato i Piani di rigenerazione urbana di cui al comma 3, sulla base di criteri e modalità di riparto approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
3. I comuni o le loro forme associative, con una o più delibere di consiglio comunale, approvano un Piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana, e definiscono gli interventi ammissibili prevedendo specifiche misure incentivanti. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Nelle more dell'approvazione del piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche per singoli progetti di rigenerazione urbana.
4. Le opere di rigenerazione urbana, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono consentiti ai fini del calcolo della volumetria ammissibile su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.
6. A copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
33.0128. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Ferraioli, Casino, Sarro, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di espropri di immobili in stato di degrado o di abbandono)
1. Nel titolo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis.
(Espropriazione degli immobili in stato di degrado o di abbandono)
1. Il comune può espropriare gli immobili, individuati dagli uffici comunali o segnalati dai cittadini ovvero da altri soggetti pubblici o privati, che presentino un grave deperimento degli elementi strutturali o i cui proprietari:
a) abbiano omesso, a seguito di specifica ordinanza, l'esecuzione di interventi urgenti al fine di prevenire rischi alla pubblica incolumità dei cittadini;
b) abbiano lasciato gli immobili in stato di degrado o di abbandono da almeno dieci anni. Lo stato di abbandono risulta dal concorso dei seguenti elementi: