EDIZIONE PROVVISORIA
COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE
5 febbraio 2021
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3)
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrate in vigore il 1 gennaio 2020, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Durante la sospensione di cui al primo periodo, si applicano, in luogo delle norme sospese, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti al 31 dicembre 2019.
01.01. Costa, Magi, Frate, Delmastro Delle Vedove.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, all'articolo 32-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». Entro il 31 marzo 2022, la regione siciliana è autorizzata, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-bis e dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.47. (prioritario) Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano, Scoma, Minardo, Trizzino, Lucaselli, Raciti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 30 giugno 2021 e il pagamento di cui al terzo periodo è dovuto nei limiti della disponibilità finanziaria presente del committente;».
1.197. Pastorino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1.77. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale e applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2-ter. A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2-quater. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.
2-quinquies. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.
2-sexies. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.
2-septies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.139. Lovecchio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, al fine di dare attuazione a un programma straordinario di interventi di potenziamento delle strutture della Polizia di Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 2021 la validità della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.500 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b); d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
1.26. Napoli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I bandi di concorso per il reclutamento delle Forze armate sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022. Alle carenze di organico si provvede in via straordinaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità e l'assorbimento in servizio degli idonei non vincitori ,previa verifica della permanenza dei requisiti di idoneità fisica dei partecipanti, esclusi coloro già attualmente in servizio.
1.10. Trano.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183». Entro la data di cui al periodo precedente, il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, compreso quello degli enti non appartenenti al Servizio sanitario nazionale, incaricato da almeno sette anni negli ultimi dieci anni con qualsiasi tipologia contrattuale, incluso alla data del 31 dicembre 2020, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in elenchi o liste anche ad esaurimento e in attività alla stessa data, accede, a domanda, in relazione alle medesime attività svolte, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato anche in soprannumero o ad esaurimento nella stessa sede e nel medesimo profilo professionale oggetto dell'incarico. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle liste o elenchi di cui al periodo precedente, con la medesima tipologia contrattuale. Il personale medico, ad eccezione di quello delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è ammesso alle procedure ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.
1.63. Paolo Russo
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le assunzioni straordinarie ivi previste nel Corpo della Polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia penitenziaria, indetto con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.
1.159. (prioritario) Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle assunzioni di cui ai commi 2 e 3, lettera b), per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. Per le finalità di cui al presente comma, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
1.169. (prioritario) Prisco, Ferro, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «30 marzo 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) alla lettera b) le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2021».
1.24. D'Attis, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno per 501 vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 2 novembre 2017.
1.85. (prioritario) Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni, per titoli ed esami, per 263 e per 614 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2018.
1.86. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno, per titoli, per la copertura di ottanta posti di vie direttore tecnico del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 dicembre 2017, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario 1/3 del 3 gennaio 2018.
1.89. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le assunzioni nel Corpo della Polizia di Stato di cui ai commi precedenti avvengono, nel rispetto della riserva di cui al comma 7-bis dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017 – 4° serie speciale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1.167. (prioritario) Prisco, Varchi, Maschio, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o presso una amministrazione comunale nell'ambito della regione.»;
c) al comma 2, le parole: «nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2019-2021»;
d) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;
e) al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, o presso una amministrazione comunale nell'ambito della regione».
1.35. (prioritario) Calabria.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di favorire il superamento del precariato nella pubblica amministrazione, nel triennio 2021/2023, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate a bandire, sulla base del piano di fabbisogno del personale, procedure concorsuali riservate, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, rivolte al personale non dirigenziale, che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, di almeno un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso».
1.178. Nesci.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di sopperire alle carenze di organico della Polizia di Stato in tempi rapidi, stante la sospensione dei concorsi pubblici prorogata da ultimo dall'articolo 1, comma 10, lettera z), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, si ricorre alla graduatoria riferita al bando di concorso pubblico di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 26 maggio 2017, la cui validità viene prolungata di un ulteriore anno rispetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 147, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fino alla scadenza di tale termine, il Dipartimento della pubblica sicurezza può bandire nuovi concorsi per allievi agenti solo previo assorbimento degli idonei collocati nella predetta graduatoria.
1.76. Frate, Costa.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali scadute nel corso dell'anno 2020.
1.137. Lovecchio.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: «per il triennio 2020-2022», sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023».
1.45. Ruffino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.54. Sisto, Mandelli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità già maturata sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
1.17. Bruno Bossio.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
c) al comma 2 le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Nello stesso quadriennio 2018-2021»;
d) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021»;
e) al comma 10 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
f) al comma 11-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine per il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
1.67. (prioritario) Marco Di Maio, Del Barba.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Nello stesso triennio 2019-2021»;
d) al comma 2, lettera b), le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
1.164. (prioritario) Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1, lettera c), le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
c) al comma 11-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine per il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
1.156. (prioritario) Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 1, lettera c), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) all'articolo 20, comma 11-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine per il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
1.132. Invidia.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2, alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018- 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
1.210. Buratti.
Al comma 8, dopo le parole: del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, aggiungere le seguenti: dopo le parole «dirigenziale e no,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il personale amministrativo non dirigenziale» ed.
1.124. (prioritario) Lorefice, Nesci.
Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2021 con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2023;
b) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis: All'articolo 20, comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, le parole: «medico, tecnico-professionale e infermieristico» sono soppresse.
1.148. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.
Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: data del 31 dicembre 2020;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 75 del 2017, le parole: «per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale».
1.175. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Al comma 8, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della presente disposizione.
1.209. Ceccanti, Butti, Dori, Paolo Russo.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
8-ter. All'articolo 20, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:
«11-ter. In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome e degli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette direzioni e agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio. Agli oneri di cui al presente comma le regioni e le province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*1.9. Pezzopane.
*1.71. D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.
*1.206. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, aggravate dalla attuale evidente carenza di medici di ogni ordine e grado e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le misure di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 riguardante il mantenimento in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, su domanda dell'interessato ed entro 6 mesi dal collocamento a riposo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Le misure di cui al periodo precedente si applicano anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
8-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.22. (prioritario) Sisto.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di dare attuazione ad un programma straordinario di interventi, diretto a potenziare le strutture della Polizia di Stato, anche per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, la graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017, è prorogata al 31 dicembre 2021.
8-ter. Al fine di cui al comma 8-bis, il Ministero dell'interno provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento, in via prioritaria rispetto ad altre procedure concorsuali bandite per lo svolgimento delle medesime funzioni, fino ad esaurimento della graduatoria di cui al comma 8-bis.
1.51. Bartolozzi, Siracusano.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «nel triennio 2018-2020» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2020-2022».
8-ter. Nel triennio 2020-2022, le amministrazioni, nell'ambito delle procedure concorsuali per assunzioni di personale non dirigenziale, bandite in coerenza con il piano dei fabbisogni e della dotazione organica e i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, possono prevedere un'adeguata valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso l'ente con contratto di lavoro flessibile e di somministrazione e lavoro.
1.188. Faro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e allo scopo di garantire la continuità dei servizi nelle strutture sanitarie pubbliche, per l'intera durata dell'emergenza stessa sono prorogati tutti i contratti del personale esterno in utilizzo. In relazione alle disposizioni emergenziali sulle procedure concorsuali e ove consentito dalle medesime, al fine di contenere le spese di gestione delle aziende dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing. In caso di perfezionamento delle assunzioni, sono vietati appalti e contratti per l'impiego di personale esterno alle aziende dei servizi sanitari, ove riguardino prestazioni, necessità o funzioni cui si è fatto o si possa far fronte, compatibilmente con i contratti di categoria, tramite il significato reclutamento. Sono comunque vietati gli incarichi a professionisti esterni alle aziende dei servizi sanitari, se le stesse abbiano in organico analoghe figure professionali.
1.135. Sapia.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto)
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza è consentito alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alla normativa vigente disciplinante l'utilizzo delle graduatorie vigenti, di disporre la proroga dei contratti a tempo determinato del personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari in essere al 31 dicembre 2020 fino al limite massimo di 36 mesi.
1.189. Donno.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è prorogato al 31 dicembre 2022 e si applica anche agli operatori del servizio socio sanitario con contratto a termine in scadenza al 31 gennaio 2021.
1.202. Giannone, D'Attis, Sisto.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
c) al comma 2, alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2022»;
d) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
e) al comma 3, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2022».
8-ter. All'articolo 12, comma 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'ultimo periodo è soppresso.
1.152. (prioritario) Ubaldo Pagano, Madia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.193. Fassina, Epifani, Conte, Fornaro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.138. Trizzino.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1.180. Cillis.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
1.182. Ciprini.
Al comma 9, dopo le parole: possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, aggiungere le seguenti: avvalendosi di ogni modalità di reclutamento consentita dalla legge, compreso l'utilizzo di graduatorie di concorso preesistenti valide.
1.181. (prioritario) Cubeddu.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2021»;
b) alla lettera b) le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
c) alla lettera c), le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
1.15. (prioritario) Topo.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali in corso, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
*1.103. Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Miceli.
*1.146. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*1.108. D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di sostenere la rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno, per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è disposta la proroga di tre anni dei termini di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al fine di garantire la possibilità di utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici già svolti per le necessarie assunzioni presso gli uffici delle motorizzazioni civili.
1.179. Marino.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In considerazione della situazione di criticità finanziaria dei comuni per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è sospesa fino 31 dicembre 2021.
1.12. (prioritario) Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è allineato al termine di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 176.
1.140. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole «Per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2021».
1.141. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022».
1.194. Fassina, Epifani.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2021, è prorogata al 30 settembre 2021.
1.195. Fassina, Epifani.
Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022;
b) alla lettera b) sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022;
c) sostituire la lettera c) con la seguente: è aggiunto in fine il seguente periodo: «per gli anni 2021 e 2022 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.300.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l'anno 2020».
1.163. (prioritario) Caiata, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020».
1.128. Grippa.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: «2019» sono aggiunte le seguenti: «2021 e 2022»;
b) al secondo periodo le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.118. Rospi.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Dopo la scadenza del termine ordinario dell'incarico, i componenti delle Autorità e degli organismi di cui al comma 1 restano in carica esclusivamente per l'adozione degli atti urgenti e indifferibili e per quelli di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori e comunque per non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario dell'incarico, anche nel caso di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».
b) al comma 2, le parole: «alla cessazione dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «alla scadenza del termine ordinario dell'incarico ovvero alla cessazione anticipata dell'incarico stesso».
11-ter. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: «dalla cessazione dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine ordinario dell'incarico ovvero dalla cessazione anticipata dell'incarico stesso».
1.18. Bruno Bossio.
Sopprimere i commi 12 e 13.
1.113. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1.129. Invidia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
1.130. Invidia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1.131. Invidia.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 48-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno scolastico 2020/2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022»;
b) le parole: «subordinato a tempo determinato», sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quello subordinato a tempo indeterminato».
*1.56. (prioritario) Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
*1.95. (prioritario) Serracchiani, Andrea Romano, Viscomi.
*1.142. (prioritario) Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Colmellere.
*1.145. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso 15-bis, lettera b))
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Nelle more dell'attuazione del piano di assunzioni di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, gli incarichi di collaborazioni conferiti da ANPAL Servizi SPA, in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021. A tale fine, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2021, è autorizzata la spesa a favore di ANPAL Servizi SPA. Ai maggiori oneri derivanti dalle predette disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU» di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.198. Fassina, Epifani.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Il termine per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e i termini relativi agli atti di cui al comma 2 sono prorogati di 180 giorni».
1.70. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla scadenza dello stato di emergenza».
1.133. D'Uva, Ascari.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Per la presentazione di leggi di iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine temporale di validità dei fogli recanti le firme previsto dal terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge si intende prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data finale di qualsiasi misura restrittiva conseguente alla pandemia.
1.174. (prioritario) Donzelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». Durante la sospensione di cui al presente comma, si applica il testo dell'articolo 114 del codice di procedura penale vigente al 30 agosto 2020.
1.74. Costa, Magi, Frate.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Al fine di consentire ai comuni di reperire le risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica conseguente alla diffusione del COVID-19, è sospeso fino al 31 dicembre 2021 il limite alla spendibilità dei disavanzi previsti dall'articolo 1 commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1.125. Tuzi.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla lettera a), le parole: «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2022».
b) Alla lettera b), le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
1.68. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano in quanto compatibili anche alle giurisdizioni speciali ivi non contemplate.
*1.190. Tartaglione.
*1.109. Marco Di Maio, Del Barba.
*1.196. Conte, Fassina, Fornaro, De Lorenzo.
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
17-bis. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».
1.69. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
1.136. Gagnarli, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Cassese, Gallinella.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
1.107. D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi anni».
18-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
18-quater. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
18-quinquies. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
18-sexies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
18-septies. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021».
1.185. (prioritario) Papiro.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2020 e 2021» e, al secondo periodo, le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle parole: «Per i medesimi anni».
18-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
18-quater. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
18-quinquies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
1.186. (prioritario) Alaimo.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le posizioni debitorie contratte successivamente alla data del 31 dicembre 2017, non confluite nella massa passiva dell'organo straordinario di liquidazione, rientrano nella competenza dell'ente. A tale fine, nell'anno 2021, è anticipato un importo, in un'unica soluzione e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pari a due annualità della misura del contributo massimo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'erogazione del contributo di competenza per l'anno 2021. L'anticipazione di cui al periodo precedente è rimborsata mediante riduzione di importo costante del contributo annuale, erogato ai sensi dell'articolo 1, comma 433 citato, sino alla scadenza di cui all'articolo 1, comma 438 della legge n. 232 del 2016».
18-ter. All'articolo 1, comma 547, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte le seguenti parole: «e fino all'esercizio 2025».
18-quater. All'articolo 188-bis, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente ai redditi in euro, diversi da quelli di impresa delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, la riduzione forfetaria prevista al comma 1, fatto salvo l'abbattimento minimo di euro 26.000, si applica anche se sono prodotti al di fuori del territorio di detto comune».
18-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 18-bis a 18-quater, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.177. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
19. All'articolo 10-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il termine del 28 febbraio 2013 di cui al comma precedente è prorogato al 31 marzo 2021 per consentire alla società già costituita di approvare e trasmettere al Ministero dell'interno una revisione dello statuto funzionale al risanamento societario conseguente alla cessazione del fallimento e al superamento della crisi socio-occupazionale di Campione d'Italia di cui all'articolo 25-octies del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136».
20. Il comma 2 dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è abrogato.
1.161. Braga, Currò, Butti, Fragomeli.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
18-ter. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del 2021».
18-quater. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
1.127. Papiro.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
18-ter. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*1.97. Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Serracchiani.
*1.110. Occhionero, Marco Di Maio, Del Barba.
*1.134. Dieni.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Durante il periodo di emergenza, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i liberi professionisti iscritti a ordini professionali, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il libero professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente comma devono essere eseguiti entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
**1.92. (prioritario) Marco Di Maio, Del Barba.
**1.120. (prioritario) Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
**1.13. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato la cui validità è scaduta nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, possono essere utilizzate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) fino al 31 dicembre 2021 per le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la cui validità è conseguentemente prorogata fino alla medesima data;
b) fino al 31 dicembre 2022 per le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la cui validità è conseguentemente prorogata fino alla medesima data.
1.105. Bordo.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
2) alla lettera c), le parole: «abbia maturato, al 31 dicembre 2020,» con le seguenti: «abbia maturato, al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2:
1) le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;
2) lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021»;
1.2. Bordo.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.187. Bilotti.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il termine relativo al rilascio di autorizzazioni amministrative, scaduto nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 aprile 2021. Il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni nel citato periodo non costituisce motivo per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti qualora sia stato causato da ragioni dipendenti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1.204. Ceccanti.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
1.126. Papiro.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «30 luglio 2021».
1.184. Caso.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)
1. In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.
5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.
6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali.
*1.02. (prioritario) Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*1.07. (prioritario) Viscomi.
*1.013. (prioritario) Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
*1.032. (prioritario) Invidia.
*1.035. (prioritario) Fassina.
*1.06. (prioritario) Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Deliberazione dello stato di emergenza e durata del mandato dei componenti delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità)
1. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Dopo la scadenza del termine ordinario del mandato, essi restano in carica esclusivamente per l'adozione degli atti urgenti e indifferibili e per quelli di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori e comunque per non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario del mandato, anche nel caso di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;
b) Al comma 9 le parole: «dalla cessazione dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine ordinario del mandato».
1.04. (prioritario) Bergamini, Sisto, Mandelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)
All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) alla lettera b), le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.011. (prioritario) Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga validità graduatorie dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico)
1.In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai concorsi pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
1.028. (prioritario) Cirielli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme in materia di incremento della dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa e dei magistrati del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale)
1. All'articolo 1, comma 171, della legge27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale di area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è conseguentemente autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, di cui cinque unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 327.096 per l'anno 2021, e di euro 10.796.091 a decorrere dall'anno 2022 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di 12 mesi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, equiparato ai fini economici al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma. Conseguentemente le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo del presente comma, avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.
2. All'articolo 1, comma 321, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e la vigente dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità di area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa pur se unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.259.908 a decorrere dall'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. All'articolo 1, comma 320-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «sono autorizzate per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «nonché per il triennio 2021-2023». Conseguentemente e per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica è incrementata di tre consiglieri di Stato nel 2021, di altri tre nel 2022, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive dieci unità. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, dovendosi potenziare in particolare la sede di Roma del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica è incrementata di 20 unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali, assegnati in misura non inferiore alla metà alla predetta sede. Per le finalità di cui al presente comma, la giustizia amministrativa, nel triennio 2021-2023, è autorizzata ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di tribunale amministrativo regionale, nonché dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nel 2023, per una spesa di euro 386.490,44 per l'anno 2021; di euro 4.672.610,21 per l'anno 2022; di euro 4.774.371,46 per l'anno 2023; di euro 5.560.084,90 per l'anno 2024; di euro 5.793.042,18 per l'anno 2025; di euro 5.843.375,18 per l'anno 2026; di euro 5.946.661,80 per l'anno 2027; di euro 5.986.230,49 per l'anno 2028; di euro 6.721.685,52 per l'anno 2029 e di euro 6.721.685,52 annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, alla Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla terza riga, le parole: «n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «n. 23»;
b) alla quinta riga, le parole: «n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «n. 111»;
c) alla sesta riga, le parole: «n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «n. 423».
1.017. (prioritario) Dieni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di personale della pubblica amministrazione)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1.020. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga del termine relativo alle variazioni di bilancio dei comuni per l'utilizzo delle risorse statali connesse all'emergenza COVID-19)
1. All'articolo 19-decies, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 aprile 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza».
1.021. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»)
1. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità «Il Forteto» ed una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ne ha di fatto paralizzato i lavori.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per la restante parte a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
*1.026. Ehm, Barbuto, Ciprini, D'Arrando, Palmisano, Ciampi, Donzelli, Mugnai, Pastorino, Lapia, Ascari.
*1.036. Calabria, Bartolozzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico)
1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,» sono sostituite dalle seguenti: «con specifico riferimento a quelli inerenti l'Azione 2 dell'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 recante “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale” nonché a quelli posti in essere nelle medesime regioni e province autonome per fronteggiare gli effetti di eventi meteorologici avversi e idrogeologici per i quali è vigente, alla data di pubblicazione della presente legge, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;
b) le parole: «della ricognizione e» sono soppresse;
c) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
d) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante pubblici avvisi di selezione comparativa curricolare, anche in deroga agli articoli 6, 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono conferiti entro il limite massimo complessivo di 25 unità. I relativi oneri non sono computati ai fini di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
2. All'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 702, con risorse proprie di bilancio nella misura massima del 20 per cento di quelle eventualmente trasferite sulle contabilità speciali aperte per la realizzazione di interventi concernenti il dissesto idrogeologico».
1.031. (prioritario) Saitta, Alaimo.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso comma 1, lettere a), b) e d) e al capoverso comma 2)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza)
1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2021».
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i documenti unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza nei termini di cui al comma 1, conservano la propria validità sino alla medesima data nell'ambito di tutti i procedimenti in cui ne è richiesto il possesso.
1.037. Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. Per esigenze di celerità, a causa degli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1.034. Fassina, Epifani.
ART. 2.
Sopprimere il comma 1.
2.64. Palazzotto, Muroni, Fratoianni, Pastorino.
Al comma 1, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023.
2.61. (prioritario) Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I termini di proponibilità delle domande di riparazione, di cui all'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, aventi scadenza nel periodo di tempo compreso dalla dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2022.
2.33. Costa, Magi, Frate.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono prorogati di un anno i termini per proporre la domanda di riparazione di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 22 settembre 1988, n. 447, che abbiano scadenza in un periodo temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2022.
2.34. Costa, Magi, Frate.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «2021», è sostituita dalla seguente: «2022».
3-ter. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: «All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare esclusivamente al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati in data non anteriore al 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, anche fino alla concorrenza di debiti certi liquidi ed esigibili e non pagati alla data del 31 dicembre 2021; la quota di restituzione annuale non può eccedere, in termini di cassa, un valore non superiore al 5 per cento degli incassi delle entrate correnti al 31 dicembre 2019.
7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelle di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro e non oltre il termine del 30 aprile 2022 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro venti anni dall'anno di erogazione dell'anticipazione, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.
7-decies. Dall'anno 2022, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono raddoppiate nei confronti degli enti locali che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine del 30 aprile 2020 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al 7-septies.”».
2.48. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso 7-decies)
Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro il 20 maggio 2021.
2.7. Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
4-ter. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano per l'anno 2020.
4-quater. All'articolo 20, comma 2, lettera d) del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole:«un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro».
4-quinquies. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
4-sexies. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 555, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021».
b) dopo il comma 555, è inserito il seguente: «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento».
4-septies. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.
2.26. (prioritario) Mulè, Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 4-sexies)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle parole «Per gli anni 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle parole: «Per i medesimi anni».
4-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
4-quater. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
4-quinquies. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
4-sexies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
4-septies. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021».
2.19. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-ter. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole «e del 2021».
4-quater. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
2.20. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
4-ter. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo, di cui al comma 4-bis, sono utilizzate dagli enti locali per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2.21. (prioritario) Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) il termine di sei mesi previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è prorogato di ulteriori sei mesi per estratti e certificati precedenti al 1948;
b) sono sospesi i procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948.
2.3. Siragusa, Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile necessari ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, stabilito in sei mesi dalla data della richiesta formulata da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera, è stabilito in dodici mesi per estratti e certificati precedenti al 1948.
4-ter. Il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948, e ancora in corso, è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
2.5. (prioritario) Siragusa, Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:
4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni.».
4-ter. I termini di cui al comma 4-bis si applicano anche per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021.
2.4. (prioritario) Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Fragomeli, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Melilli, Ubaldo Pagano, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2024, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2022 della SCIA parziale. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.
2.30. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 31 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 15 maggio. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.39. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 31 gennaio 2021 dall'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente differito al 31 marzo 2021 dall'articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021, è ulteriormente differito al 30 giugno 2021, esclusivamente per i comuni interessati da eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel corso dell'anno 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2.38. (prioritario) Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
2.18. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.
*2.27. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
*2.55. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*2.32. Morgoni, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
2.13. D'Attis.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
2.16. (prioritario) Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
2.25. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».
*2.62. (prioritario) Galizia, Cassese.
*2.57. (prioritario) Ubaldo Pagano.
*2.31. (prioritario) Gebhard.
*2.68. (prioritario) (ex 1.20) Squeri, Mandelli, Sisto, Baratto, Cortelazzo, Bond.
*2.70. (ex 20.01) De Toma.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti : «entro il 30 giugno 2021».
2.49. (prioritario) Brescia.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga adeguamenti antincendio nelle strutture turistico ricettive)
1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2022 della SCIA parziale. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.
2.07. Gusmeroli, Andreuzza, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure per la velocizzazione delle procedure di riorganizzazione di Uffici dirigenziali generali del Ministero dell'interno)
1. Al fine di accelerare le procedure di aggiornamento dell'assetto organizzativo ministeriale e, in particolare, allo scopo di adeguare le strutture del Ministero dell'interno alle previsioni recate dall'articolo 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per l'adozione del regolamento recante norme di adeguamento del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, è fissato al 30 giugno 2021. Il predetto regolamento di adeguamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detto regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.08. (prioritario) Miceli, Fiano, Ceccanti, Ciampi, De Maria, Pollastrini, Raciti, Zardini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga dei termini in materia contabile)
1. All'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021»;
b) le parole «le regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2021, 62 milioni di euro per l'anno 2022, 59 milioni di euro per l'anno 2023, 24 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.010. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1, lettera b))
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle attività ricettive all'aria aperta tale termine è prorogato al 7 ottobre 2021».
2.09. (prioritario) Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.
ART. 3.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. I procedimenti sanzionatori dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avviati ai sensi del comma 13 dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel corso del 2020 e 2021, per rifiuto o omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui al comma 8 del medesimo articolo 213, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, sono interrotti fino al 31 dicembre 2021.
2-ter. I responsabili del procedimento e i responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1, hanno l'obbligo, entro il 31 dicembre 2021, di effettuare le necessarie verifiche e di provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell'appalto secondo le specifiche modalità indicate nei comunicati del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3.66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Gli operatori commerciali su aree pubbliche, titolari di concessioni e di autorizzazioni, sono esonerati per l'anno 2021 dal versamento del canone unico, per le occupazioni temporanee e permanenti, di cui all'articolo 1, commi 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843 e 844, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.257. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dedicate alla nautica da diporto», sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelle turistico ricreative concesse con atto formale pluriennale»;
b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «dei relativi canoni», sono aggiunte le seguenti: «e la loro riscossione, compresi i procedimenti ed i provvedimenti di riscossione coattiva»;
d) al comma 7, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed i provvedimenti di riscossione coattiva»;
e) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai procedimenti giudiziari o amministrativi inclusi quelli inerenti la riscossione dei canoni pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernente il pagamento dei canoni per l'anno 2020.
3.323. Buratti.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore a euro 2.500»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai casi in cui le concessioni hanno ad oggetto l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, il canone dovuto quale corrispettivo non può, comunque, essere inferiore a euro 500 ed il termine di adeguamento allo stesso è prorogato al 1° gennaio 2022.».
3.264. (prioritario) Pastorino, Gagliardi, Buratti.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti; «2020, 2021, 2022 e 2023»;
b) le parole: «al terzo e al quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo, al quarto, al quinto e al sesto esercizio».
*3.68. (prioritario) Marco Di Maio, Del Barba.
*3.199. (prioritario) Lollobrigida, Silvestroni, Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.82. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*3.83. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.
*3.273. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per le annualità di bilancio 2021, 2022 e 2023 alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
**3.237. (prioritario) Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Cavandoli, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
**3.189. Miceli.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.
3-ter. Per l'anno 2022, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.
3.206. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'Allegato n. 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-ter. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del 2021».
4-quater. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
*3.188. Ubaldo Pagano, Miceli, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.
*3.269. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di un'apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.
4-ter. Per l'anno 2021 i prelievi relativi all'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro da ripartire tra gli enti interessati con un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
**3.92. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.
**3.192. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**3.267. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. In ragione delle gravi difficoltà gestionali derivanti dalla pandemia da Covid-19 i comuni non in stato di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province e le città metropolitane, in sede di prima applicazione, possono istituire il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2022.
3.115. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. In ragione delle gravi difficoltà gestionali derivanti dalla pandemia da Covid-19 la riscossione del canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sospesa fino alla data del 15 luglio 2021.
3.116. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
*3.93. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.
*3.268. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
**3.95. Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Miceli.
**3.262. Muroni, Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2023, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla sospensione delle attività di riscossione.
3.320. Topo.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2021».
3.261. Muroni, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla pandemia da Covid-19, agli enti locali, che alla data del 31 gennaio 2020 hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ancora in corso di approvazione a norma della legislazione vigente in materia, è data facoltà di riformulare o rimodulare il piano originariamente presentato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.245. (prioritario) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per l'esercizio 2021, gli enti locali accantonano al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione «Fondi e accantonamenti» un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei princìpi contabili.
3.169. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano agli enti locali per l'esercizio 2021.
3.166. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 31 dicembre 2022.
5-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
3.131. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. All'articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 93,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.125. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «32.209,6 milioni di euro per l'anno 2021».
*3.198. (prioritario) Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.72. Lacarra.
*3.163. Scagliusi.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 56, comma 2, lettera c), comma 6, lettera c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3.158. Martinciglio, Cancelleri.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente:
a) al medesimo articolo, sopprimere il comma 8;
b) all'articolo 13, sopprimere il comma 14;
c) all'articolo 14, sopprimere il comma 1;
d) all'articolo 16, sopprimere il comma 2;
e) all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole da: alla data a: non oltre il con le seguenti: al e, dopo le parole: 31 marzo 2021 inserire le seguenti: fatti salvi i diversi termini previsti dai numeri 9-bis, 9-ter, 21-bis e 30-bis dell'allegato medesimo;
f) all'articolo 19, comma 1, all'allegato, dopo il numero 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – fino al 30 giugno 2021.
Sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
9-ter Articolo 72, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – fino al 31 dicembre 2021
Possibilità per Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale ed ICE di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.
g) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 15 aggiungere il seguente:
15-bis Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Termine e possibilità svolgimento a distanza assemblee enti e società;
h) all'articolo 19, comma 1, all'allegato, dopo il numero 21 aggiungere il seguente:
21-bis. Articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – fino al 30 giugno 2021
Finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti;
i) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 30 aggiungere il seguente:
30-bis Articolo 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – fino al 31 dicembre 2021.
Sospensione delle procedure esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale
3.319. Ceccanti, Butti, Paolo Russo.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole da: «entro il 31 luglio 2020» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021»;
b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni in quanto compatibili. Agli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano esclusivamente i commi 2 e 7.».
3.90. Bazoli.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «il cui avviso di convocazione è stato pubblicato entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021».
3.195. Mancini.
Al comma 6, sostituire le parole: entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
3.201. (prioritario) Albano, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo.
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «e comunque non oltre il 31 marzo 2021»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «assemblee convocate» sono sostituite dalle seguenti: «assemblee il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato».
*3.67. (prioritario) Marco Di Maio, Del Barba.
*3.132. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*3.286. (prioritario) Mandelli.
*3.326. (prioritario) Ubaldo Pagano.
Al comma 6, sopprimere le parole: e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
**3.27. (prioritario) Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
**3.133. (prioritario) Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 luglio 2021;
b) dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. I termini per lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, commi 2 e 8, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati di 90 giorni.
c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014.
3.149. (prioritario) Madia.
(Inammissibile per estraneità di materia, limitatamente alla lettera c))
Al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 luglio 2021.
*3.13. (prioritario) Nevi, Mandelli, Sisto.
*3.60. (prioritario) Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
*3.140. (prioritario) Marco Di Maio, Del Barba.
*3.211. (prioritario) Rampelli, Bellucci, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
*3.259. (prioritario) Gallinella.
Al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.
**3.220. (prioritario) Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
**3.278. (prioritario) Fornaro.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 3, le parole: «entro il 16 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 giugno 2021»;
b) all'articolo 13-ter, comma 3, le parole: «entro il 16 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 giugno 2021»;
c) all'articolo 13-quater, comma 4, le parole: «entro il 16 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 giugno 2021».
*3.303. (prioritario) Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.
*3.52. Paolo Russo.
*3.100. Del Barba, Marco Di Maio.
*3.127. Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 13-quinquies, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
**3.304. (prioritario) Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.
**3.53. Paolo Russo.
**3.128. Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma.
Dopo il comma 6, inserire, il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
*3.213. (prioritario) Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.33. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*3.311. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
3.184. Gava, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Covolo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. In deroga all'articolo 2615-bis del codice civile, la situazione patrimoniale dei consorzi è redatta e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. La disposizione di cui al periodo precedente si applica alle situazioni patrimoniali redatte e depositate presso l'ufficio del registro delle imprese entro il 30 giugno 2021.
*3.43. D'Attis, Sisto.
*3.197. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.207. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021».
3.183. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Covolo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.170. (prioritario) Fogliani, Ribolla, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione o subconcessione mineraria o comunque denominati, compresi quelli di natura convenzionale e ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
7-ter. L'imposta municipale sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende alberghiere e turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7-quater. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021.
*3.161. Ianaro.
*3.270. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
3.219. (prioritario) Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.
3.17. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.255. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
3.258. Misiti.
Sopprimere i commi 9, 10 e 11.
3.239. (prioritario) Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:
9. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022».
10. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
3.250. (prioritario) Grimaldi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, sostituire le parole: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021 con le seguenti: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2023;
b) sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023»;
b) al terzo periodo, le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2023, nel caso in cui».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,72 milioni di euro per l'anno 2021 e 5,03 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.119. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: 1° febbraio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 1° giugno 2021;
b) sostituire il comma 10 con il seguente: 10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° giugno 2021» e al terzo periodo, le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui».
3.46. (prioritario) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022» e al terzo periodo le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2022».
3.302. (prioritario) Osnato, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2021» e al terzo periodo le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° agosto 2021, nel caso in cui».
*3.51. Paolo Russo.
*3.99. Del Barba, Marco Di Maio.
*3.215. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Al comma 10, sostituire le parole: 1°marzo 2021 con le seguenti: 1° maggio 2021.
3.203. (prioritario) Albano, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2021».
3.157. Licatini.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2023».
11-ter. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2023».
11-quater. Agli oneri derivanti dai commi 11-bis e 11-ter, quantificati in 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2.132,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti ai sensi del comma 11-quinquies.
11-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 208, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
3.49. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
11-ter. All'articolo 152 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 gennaio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
11-quater. All'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «16 gennaio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «16 luglio 2021».
3.179. (prioritario) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi».
11-ter. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
3.73. (prioritario) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;
b) alla lettera a) dopo le parole: «, ai liberi professionisti,» inserire le seguenti: «inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
11-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, il fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 300 milioni per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.134. Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Cavandoli.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021».
11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.62. Legnaioli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la misura di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547 della citata legge n. 160 del 2019.
11-ter. All'articolo 129-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), capoverso 576-bis, dopo le parole: «per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 1, lettera f), capoverso 577-bis, dopo le parole: «per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021».
3.87. (prioritario) Braga, Fragomeli, Lorenzin.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al periodo precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 190, sono così ripartite:
a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate alla regione Lombardia, al fine di ristorare le attività economiche danneggiate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'ordinanza del Ministro della salute del16 gennaio 2021;
b) quanto alle risorse residue per l'anno 2021, e a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di ristorare le attività economiche operanti nei settori del commercio al dettaglio, bar e ristorazione, sono destinate alle regioni e alle province autonome e ripartiti in base alla tabella A allegata per l'anno 2022 e con la medesima percentuale di cui alla tabella citata per l'anno 2021.
Tabella A
Riparto risorse
| |
Piemonte |
231.500.490 |
Valle d'Aosta |
8.180.750 |
Liguria |
83.698.790 |
Lombardia |
672.214.300 |
Provincia Autonoma Bolzano |
42.845.690 |
Provincia Autonoma Trento |
35.254.200 |
Veneto |
277.198.800 |
Friuli-Venezia Giulia |
64.975.300 |
Emilia-Romagna |
275.086.250 |
Toscana |
199.635.800 |
Umbria |
38.823.400 |
Marche |
70.681.900 |
Lazio |
337.044.590 |
Abruzzo |
55.184.250 |
Molise |
10.745.150 |
Campania |
183.683.750 |
Puglia |
127.604.950 |
Basilicata |
21.641.800 |
Calabria |
56.099.250 |
Sicilia |
149.331.490 |
Sardegna |
58.569.100 |
3.000.000.000 |
3.327. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Per l'anno 2021, i termini previsti per le regioni dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendiconto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.
11-ter. Per l'anno 2021 sono altresì prorogati al 30 giugno 2020 i termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio degli organismi e degli enti strumentali della regione.
11-quater. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.
11-quinquies. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per il IV trimestre, e commi 4, 5 e 6 del decreto del Ministero della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, sono posticipati del periodo corrispondente alle modifiche dei termini di cui al comma 11-quater.
11-sexies. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 sono confermati anche per la verifica dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2020.
3.124. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020.
11-ter. Le disposizioni del comma 11-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final.
11-quater. Agli oneri di cui al comma 11-bis, valutati in 300,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 120,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.159. Martinciglio, Cancelleri.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». Per le finalità di cui al presente comma la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia piccole e medie imprese di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
11-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.121. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
b) al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2022».
*3.55. (prioritario) Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*3.173. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano subìto una riduzione del fatturato e dei corrispettivi, nell'anno 2020 superiore a un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel primo semestre 2021 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 15 settembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 15 settembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3.287. Torromino.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi. La proroga di cui al primo periodo si applica, su istanza di parte ed esclusivamente laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico, in favore del titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ovvero tra quelli indicati dal comma 3 del medesimo articolo 18. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono individuate le modalità applicative del presente comma.
3.70. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 62-quater, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter»;
b) al comma 3-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,» sono aggiunte le seguenti: «da adottare entro il mese di aprile 2021,»;
2) al secondo periodo, le parole: «le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «le relative regole tecniche, le ulteriori disposizioni attuative e la disciplina transitoria volta a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-bis, non conformi al presente articolo».
3.154. Martinciglio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 62-quater, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «1° aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al comma 3-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,» sono aggiunte le seguenti: «da adottarsi entro il mese di aprile 2021,»;
2) al secondo periodo, le parole: «le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «le relative regole tecniche, le ulteriori disposizioni attuative e la disciplina transitoria volta a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-bis non conformi al presente articolo».
3.153. Martinciglio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Il requisito dimensionale inerente al numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese, come previsto dall'articolo 13, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.
*3.309. (prioritario) Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.142. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.178. Alessandro Pagano, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
*3.190. Miceli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero dello sviluppo economico con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo».
3.200. (prioritario) Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Foti.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;
b) alla lettera a) dopo le parole: «, ai liberi professionisti,» inserire le seguenti: «inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»
*3.28. Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
*3.144. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, recante «Norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.
**3.114. (prioritario) Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
**3.3. Sani.
**3.8. Squeri, Barelli, Baldini, Torromino, Polidori, Mandelli, Sisto.
**3.175. Patassini, Pettazzi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, di cui al comma 2, lettera c) erogati a favore delle imprese esercenti attività turistico-ricettiva e di ristorazione, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso fino al 31 ottobre 2021».
3.313. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo, Martinciglio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 112, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021». All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.241. (prioritario) Donzelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020, purché entro il 30 giugno 2021.
*3.2. Sani.
*3.9. Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Mandelli, Sisto.
*3.57. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.111. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di marzo e aprile 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi ai mesi di marzo e aprile 2021 entro il 30 settembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
**3.21. (prioritario) D'Attis.
**3.276. Fassina.
**3.317. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dai predetti decreti legge.
3.209. (prioritario) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per i soggetti iscritti all'AIRE, in ragione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative alle successioni aperte dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è prorogato di dodici mesi.
3.23. Fitzgerald Nissoli, Siragusa.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 109, comma 1-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «del rendiconto della gestione 2019» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020».
3.174. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022»
b) al terzo periodole parole: «1° marzo 2021», sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2022».
3.117. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 807, lettera a), le parole: «2.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500.000 euro»;
b) al comma 808, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
3.156. Cancelleri.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La proroga di cui al comma 4-bis non si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione da enti creditori privati».
3.11. Giacometto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali».
3.74. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'alinea, le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
*3.162. (prioritario) Raduzzi.
*3.221. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021».
3.71. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021».
3.61. Murelli, Legnaioli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 2 dell'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
3.196. (prioritario) Gemmato, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2024»;
2) l'ultimo periodo è soppresso.
3.152. (prioritario) Zanichelli, Ascari.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3.285. (prioritario) Prestigiacomo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «fino al 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 1° marzo 2021».
*3.236. (prioritario) Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.48. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*3.122. Comaroli, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Bellachioma.
*3.143. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.160. Elisa Tripodi.
*3.279. Fassina.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «di un anno, non rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «di un anno, rinnovabile fino a due anni».
3.232. (prioritario) Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/815 della Commissione, del 1° giugno 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021.
3.260. (prioritario) Manzo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
3.277. Fornaro, Fassina, Muroni.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è differita al 1° gennaio 2022.
*3.29. Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
*3.135. Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 178 del regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, è sospesa fino al 1° gennaio 2022.
3.301. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 30 giugno 2021 anche ai finanziamenti di ammontare complessivo fino a 500.000 euro».
3.130. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2021 anche ai finanziamenti di ammontare complessivo fino a 500.000 euro».
3.291. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».
3.310. (prioritario) Berardini.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Definizione agevolata per redditi d'impresa)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.
2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.
5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:
a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;
b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;
c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;
d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;
e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.
6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.
10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.
11. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.065. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga dei termini in materia di invio e applicazione degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta)
1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 30 settembre 2021 e il 31 gennaio 2022»;
b) al comma 2-bis, le parole: «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 30 settembre 2021 e il 31 gennaio 2022»;
c) al comma 3, le parole: «sono prorogati di tredici mesi» sono sostituite da: «sono prorogati di ventuno mesi»;
2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «al 28 febbraio 2021» sono sostituite da: «al 30 settembre 2021».
3. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data del 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3.
3.0106. Prestigiacomo, Mandelli, Sisto.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizione in materia di IRAP)
1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 dicembre 2023 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in favore dei soggetti di cui al comma 2.
2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 2.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 7.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3.070. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Ribolla, Belotti, Frassini.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2022; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1o giugno 2021 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.»;
b) al comma 7, le parole: «7 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2021»;
c) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2022»;
d) il comma 10, è sostituito dal seguente: «10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2022. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2023.»;
e) al comma 11, le parole: «il 31 luglio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2022»;
f) al comma 12, le parole: «entro il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;
g) al comma 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;
h) al comma 16, le parole: «entro il 31 marzo 2019», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2022».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 8 milioni di euro per l'anno 2023, e 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.062. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di società partecipate)
1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano per l'anno 2020.
3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al comma 2, alla lettera d) le parole: «un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro».
4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 555, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.».
b) dopo comma 555, è inserito il seguente: «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento».
6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.
*3.094. (prioritario) Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Di Muro, Cavandoli.
*3.032. Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.
*3.087. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia, limitatamente al comma 5)
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione TARI e canoni concessione per imprese turistico ricettive e stabilimenti termali)
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso fino al 31 dicembre 2021.
2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione o subconcessione mineraria o comunque denominati, compresi quelli di natura convenzionale e ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.083. Stefani, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello, Loss, Piccolo, Sutto, Foscolo, Cavandoli.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso fino al 31 dicembre 2021.
2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione o subconcessione mineraria o comunque denominati, compresi quelli di natura convenzionale e ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
*3.097. Villani, Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella.
*3.03. Sani.
*3.026. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.01. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)
1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali in scadenza il 30 aprile 2021 delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.066. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP e proroga del termine delle definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari)
1. All'articolo 13-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: «30 aprile 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel secondo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della prima o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è prorogato al 30 ottobre 2021
3. All'articolo 13-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: «1° marzo 2021» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2021».
3.0107. (prioritario) Prestigiacomo, Mandelli, Sisto.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Adeguamento accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità)
1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: «e del 2021».
3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
3.058. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per fare fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.059. (prioritario) Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga esonero IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. All'articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole «entro 31 dicembre 2020» con le seguenti: «entro il 1° luglio 2021».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.084. (prioritario) Boldi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga del pagamento dei diritti doganali)
1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica, su istanza di parte ed esclusivamente laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico, in favore del titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ovvero tra quelli indicati dal comma 3 del medesimo articolo 18.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2.
3.042. Spessotto.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga dei contratti di locazione in scadenza)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i contratti di locazione in scadenza nel corso dell'anno 2021 sono prorogati, con l'accordo delle parti, per ulteriori due anni a prescindere che si tratti della prima o della seconda scadenza del contratto, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della medesima legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si applicano le disposizioni relative all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e le relative sanzioni previste all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3.099. Alberto Manca.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga del termine per le definizioni agevolate)
1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2021».
2. Sono prorogate di 12 mesi le restanti rate scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
3. Agli oneri derivanti dal comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.063. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga esonero TOSAP e COSAP)
1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;
b) al comma 1-bis, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;
c) al comma 1-quater, le parole: «46,88 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «96,88 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021»;
d) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;
e) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.0105. (prioritario) Prestigiacomo, Mandelli, Della Frera, Polidori, Baldini, Barelli, Torromino, Squeri.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta affitti)
1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì, nella misura dell'80 per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.
3.098. Martinciglio.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione imposta di bollo su conti correnti bancari)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'imposta di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.072. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
*3.02. (prioritario) Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.
*3.04. Sani.
*3.027. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.041. Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella, Elisa Tripodi, Villani.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga degli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «effettuate nell'anno 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «effettuate negli anni 2020 e 2021».
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.049. Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensioni mutui e leasing)
1. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
3.05. (prioritario) De Toma.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.051. Frassini, Fiorini, Ribolla, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
2. All'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
3.0104. Prestigiacomo, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Della Frera, Polidori, Baldini, Barelli, Torromino, Squeri.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2021».
3.06. De Toma.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga esenzione Tosap e Cosap)
1. All'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.050. Frassini, Covolo, Di Muro, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Cavandoli.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione nonché adempimenti e versamenti tributari, le parole: «al 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2021».
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione nonché adempimenti e versamenti tributari, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalleseguenti: «30 aprile 2021».
3.095. (prioritario) Montaruli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga plastic tax)
1. All'articolo 1, comma 1084, lettera i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»-
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 288,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.034. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga del termine delle spese notifica dei ruoli stralciati)
1. I termini per le comunicazioni delle istanze di rimborso per le spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate al 31 dicembre 2022.
3.074. Belotti, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Imposta sui servizi digitali – Proroga versamento)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo 2020, i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali effettuano il relativo versamento entro il 30 giugno 2021. Entro la medesima data è effettuata la presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.
*3.035. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Fiorini.
*3.029. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.0111. Mandelli.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga credito d'imposta sugli affitti degli immobili a uso non abitativo)
1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
3.071. (prioritario) Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Frassini, Ribolla.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga periodo di validità ISEE)
1. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, dopo le parole: «periodo di validità dell'indicatore» è inserito il seguente periodo: «Per l'anno 2021, ai fini del presente articolo, il periodo di validità dell'indicatore relativo all'anno 2020 è prorogato al 15 febbraio 2021».
3.040. (prioritario) Martinciglio.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di società partecipate)
1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
3.093. (prioritario) Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga dei termini di decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali)
1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 859 le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
b) al comma 868 le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2022».
3.056. (prioritario) Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3.075. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(IRAP – Proroga versamento)
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*3.036. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Fiorini.
*3.0110. Fassina.
*3.0112. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga canone unico patrimoniale)
1. All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2022».
3.047. Covolo, Cestari, Frassini, Ribolla, Di Muro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bianchi, Colmellere, Tarantino.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga versamenti irregolarità formali)
1. I versamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono prorogati al 31 dicembre 2022.
3.077. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di giochi)
1. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell'anno 2020 e per il primo semestre dell'anno 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche in riferimento alle successive scadenze previste dai singoli atti di convenzione di concessione sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti titolari delle concessioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta, fruibile integralmente o parzialmente negli anni fiscali 2021 e 2020, in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di canone di concessione in relazione ai primi semestri degli anni 2020 e 2021 e le somme effettivamente dovute a tale titolo, rideterminate secondo i criteri di cui al precedente comma 1. Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa massima di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede quanto ad 80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 200 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3.018. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria».
3.0113. (prioritario) Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga termine della comunicazione delle informazioni relativa ai meccanismi transfrontalieri)
1. Il termine delle comunicazioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, relativo al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 è effettuata entro 120 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Le comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 sono effettuate entro il 30 giugno 2021.
3.0120. (prioritario) Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga delle soglie di rilevanza per le esposizioni bancarie).
1. I termini di applicazione delle soglie di rilevanza di cui al Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione europea sono prorogati al 31 dicembre 2021.
2. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, da richiedere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.0116. (prioritario) Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni fiscali in materia di eventi sismici).
1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole: «e del sisma del 2016», inserire le seguenti: «e del 2017».
2. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021», al secondo periodo le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021».
3. All'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021» e le parole: «degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2019, 2020 e 2021»,
b) al comma 3, le parole: «per il biennio 2019-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2019-2021».
4. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 733 le parole: «dal 2018 al 2020 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2021 dei mutui».
b) al comma 734 le parole: «fino al 31 dicembre 2020» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.0118. Caso.
ART. 4.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle regioni e dalle province autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento del Fondo sanitario nazionale determinato per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono rese disponibili fino al 31 marzo 2021 e sono destinate al tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondere utilizzo delle risorse residue stanziate dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
4.156. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Campana.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
3-ter. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
*4.30. Sisto, Mandelli, Baldini, Barelli, Squeri, Polidori.
*4.56. Del Barba, Marco Di Maio.
*4.64. Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma.
*4.114. Lorenzin, Rizzo Nervo.
*4.122. Prisco, Trancassini, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 30 giugno 2021» e all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «1-bis. Formano altresì oggetto della professione di odontoiatria le attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso. Le predette attività sono consentite solo nel caso in cui le attività di medicina estetica siano contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica correlata all'intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo».
4.170. (prioritario) Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alle parole da "e all'articolo 2" fino alla fine dell'emendamento)
Al comma 4, sostituire le parole: quinto periodo con le seguenti: sesto periodo
4.171. Ceccanti, Butti, Dori, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché trattenere in servizio i dirigenti medici operanti nelle aziende ospedaliere delle Università, che abbiano maturato il 70° anno di età durante il periodo di emergenza, per un ulteriore anno a decorrere dallo spirare dell'anno accademico 2020/2021».
4.8. (prioritario) Longo.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. La durata degli organi degli Ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni Nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato con apposita Delibera del Consiglio dei ministri. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.
4-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore ad un decimo degli iscritti.».
4.175. (prioritario) Sisto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso 4-ter)
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenze epidemiologica da COVID-19, da ultimo, prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, in deroga a quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero della salute, possono procedere, mediante accordi, alla definizione degli standard per l'articolazione delle strutture ospedaliere già in possesso di autorizzazione all'esercizio.
4.91. (prioritario) Misiti.
Sopprimere il comma 5.
*4.74. (prioritario) Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Frassinetti, Zucconi.
*4.10. Siragusa, Sarli, Fitzgerald Nissoli.
*4.53. Brambilla, Biancofiore, Zanella, Frassinetti.
*4.139. Sarli, Flati, D'Arrando, Corda, Testamento, Spessotto, Terzoni, Perantoni, Papiro, Di Lauro, Torto, Massimo Enrico Baroni, Siragusa.
*4.145. Fassina.
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 le parole: «lettere d) ed e), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022».
5-bis. La proroga di cui al precedente comma 5, relativa all'uso di animali nelle procedure per le ricerche sulle sostanze d'abuso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, non si applica alla ricerca su stimolanti e allucinogeni nonché sull'etanolo e nicotina.
4.138. Sarli, Flati, D'Arrando, Corda, Testamento, Spessotto, Terzoni, Perantoni, Papiro, Di Lauro, Torto, Massimo Enrico Baroni, Siragusa.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tale proroga non si applica per la ricerca sulle seguenti sostanze d'abuso: etanolo, cocaina, anfetaminici, LSD, nicotina.
4.11. Siragusa, Sarli.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Le disposizioni» fino alle parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti «Al fine di assicurare stabilità al sistema della ricerca, garantendo ai ricercatori italiani parità di condizioni con i ricercatori degli altri Stati membri nell'accesso ai finanziamenti concessi dai bandi di ricerca europei pluriennali, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dalla certificazione dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi basata sul monitoraggio di cui al comma 2 e sulla Relazione di cui al comma 2-bis».
b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» è sostituita dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno»;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di quanto rilevato attraverso il monitoraggio di cui al comma 2, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche di cui al comma 1, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.
*4.5. Bologna.
*4.18. Raciti, Pini, Rizzo Nervo, Orfini, Gribaudo.
*4.129. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Le disposizioni» fino a «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1. Al fine di assicurare stabilità al sistema della ricerca, garantendo ai ricercatori italiani parità di condizioni con i ricercatori degli altri Stati membri nell'accesso ai finanziamenti concessi dai bandi di ricerca europei pluriennali, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dalla certificazione dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi basata sul monitoraggio di cui al comma 2 e sulla Relazione di cui al comma 2-bis.»
b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ciascun biennio, a partire dal 2022,» .
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: 2-bis. «Entro il 30 giugno di ciascun biennio, a partire dal 2022, sulla base di quanto rilevato attraverso il monitoraggio di cui al comma 2, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche di cui al comma 1, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali».
4.26. Magi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Le disposizioni» fino a «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di assicurare stabilità al sistema della ricerca, garantendo ai ricercatori italiani parità di condizioni con i ricercatori degli altri Stati membri nell'accesso ai finanziamenti concessi dai bandi europei di ricerca pluriennali, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;».
b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno»;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di quanto rilevato attraverso il monitoraggio di cui al comma 2, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche di cui al comma 1, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.».
*4.17. (prioritario) Raciti, Pini, Rizzo Nervo, Orfini, Gribaudo, Magi.
*4.4. Bologna.
*4.128. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Al comma 5 sostituire le parole: 1° gennaio 2022 con le seguenti: 1° aprile 2021.
**4.146. Fassina.
**4.75. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Frassinetti, Zucconi.
Al comma 5 sostituire le parole: 1° gennaio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2024.
*4.105. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo, Lorenzin.
*4.140. Ianaro, Nappi, Bella.
Al comma 5, sostituire le parole: 1° gennaio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2025.
4.24. Magi.
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
5-bis. All'articolo 41 comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, la lettera c-bis) è sostituita con la seguente:
«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2020 e pari ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.».
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 e pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4.141. Sarli, Flati, D'Arrando, Corda, Testamento, Spessotto, Terzoni, Perantoni, Papiro, Di Lauro, Torto, Massimo Enrico Baroni, Siragusa.
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
5-bis. All'articolo 41, comma 2, lettera c-bis del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 apportare le seguenti modificazioni:
a) la parola «2.000.000» è sostituita dalla seguente: «4.000.000»
b) le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021-2023»
c) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»
d) le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis pari a 4.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021» allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4.14. Siragusa, Sarli.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 41 comma 2 lettera c-bis del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con un importo annuale pari ad euro 10.000.000 a partire dall'anno 2021. Per il solo anno 2021 tale importo è finalizzato a incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi per il rispetto dei divieti di cui al comma 5.».
4.147. Fassina.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: “per 42 mesi dalla suddetta data” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”;
2) al comma 2, le parole da: “di 42 mesi” fino a “presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022”;
b) all'articolo 8, al comma 1, lettera b), le parole da: “per 42 mesi” fino a “presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”».
4.20. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 756 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 e riprende a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022.
4.16. Siragusa, Sarli.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti istituzionali demandati, in base alla normativa vigente, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in particolare, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all'avvio delle procedure straordinarie di stabilizzazione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 2.000.000 per l'anno 2021 e di euro 4.000.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.022.000 per l'anno 2021 ed a euro 2.044.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.48. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza sanitaria, all'articolo 8, comma 8 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.».
*4.81. (prioritario) Bella.
*4.117. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*4.144. Fassina.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti istituzionali demandati, in base alla normativa vigente, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in particolare, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all'avvio delle procedure straordinarie di stabilizzazione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022, con oneri a valere sull'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.
**4.55. Mura, Carla Cantone, Lacarra, Serracchiani, Viscomi.
**4.83. Sportiello, Sarli.
**4.149. Conte, Fassina.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «diciotto mesi», le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «negli ultimi sette» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi otto».
4.113. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (modificato dall'articolo 1, comma 543, della legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 25, comma 4, della legge n. 8 del 2020) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2020»;
b) le parole: «ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2020»;
c) le parole: «alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020»;
d) le parole: «negli ultimi sette» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi otto».
4.151. Epifani, Fassina.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «borsa di studio erogata dagli Istituti» aggiungere le seguenti: «o di borsa di studio erogata dalle Università»;
b) le parole: «di almeno tre negli ultimi sette» sono soppresse.
4.172. Mancini.
Dopo il comma 7 inserire il seguente.
7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 così come modificato dall'articolo 45 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 137 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo le parole: «Nel triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2022»
b) al quarto periodo le parole: «per il medesimo triennio» sono sostituite dalle seguenti: «Nel medesimo periodo».
4.104. (prioritario) Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 (convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8), come modificato dall'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126), nonché al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27), le parole: «dirigenti medici e sanitari» sono sostituite con le seguenti: «dirigenti medici, veterinari e sanitari».
4.150. Conte.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*4.9. (prioritario) Alessandro Pagano, Cecchetti, Parolo, Coin, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
*4.77. (prioritario) Lorenzin.
*4.90. (prioritario) Trizzino.
Al comma 8, le parole: 21 marzo 2021 sono sostituite con le seguenti: 21 marzo 2022.
4.87. Ianaro.
Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Possono iscriversi nell'elenco nazionale anche i candidati che alla data del 5 febbraio 2021 abbiano acquisito l'ammissione al corso regionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
4.120. (prioritario) Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 572 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'autorizzazione sperimentale triennale alla Regione Sardegna concernente la realizzazione degli investimenti stranieri finalizzati alla piena attuazione del progetto Ospedale Mater Olbia è prorogata al 31 dicembre 2023, tenuto conto del coinvolgimento della struttura nei Piani di emergenza per fronteggiare l'epidemia da COVID-19. Entro il medesimo termine il Ministero della salute, la Regione Sardegna e l'investitore privato straniero concordano le modalità di conclusione della sperimentazione e di funzionamento stabilizzato della struttura sanitaria.
8-ter. Il Ministero della salute e la Regione Sardegna proseguono ad assicurare il monitoraggio delle attività della struttura previsto dall'articolo 16, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 modificato dall'articolo 1 comma 572 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sino alla conclusione della sperimentazione gestionale. La Regione Sardegna è autorizzata, al fine di dare integrale attuazione agli Accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo stipulati con il partner straniero, concernenti la sperimentazione gestionale in corso presso l'Ospedale Mater Olbia, a derogare alle disposizioni di revisione della spesa sanitaria di cui articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 45, comma 1-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, per la durata di tutta la sperimentazione gestionale e della successiva fase di funzionamento stabilizzato. Relativamente al sostegno dei costi della fase di avvio della struttura sanitaria negli anni 2019 e 2020, la Regione è autorizzata a derogare, alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 8-bis e 8-ter la Regione Sardegna provvede senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4.78. (prioritario) Gavino Manca.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. L'Agenas, al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente e gli ulteriori compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni derivanti dalla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021 e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione di personale già alle sue dipendenze non inquadrato in qualifica dirigenziale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data del 1° gennaio 2021 abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso la propria amministrazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. A seguito della stabilizzazione il predetto personale viene inquadrato di ruolo nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, successivamente ampliata come disposto all'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126, è corrispondentemente incrementata di 70 unità.
8-ter. Fino al completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'Agenas può rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020.
8-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 8-bis pari a 2.176.628 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e, fino al soddisfacimento del fabbisogno, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.38. Spena, Sisto, Bagnasco.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro Screening neonatale esteso, istituito dal decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.
8-ter. Al fine di garantire le prestazioni conseguenti all'implementazione dello screening neonatale esteso di cui al precedente comma, all'articolo 6, comma 2 della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e in 35.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»; le parole: «e 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.60. (prioritario) Noja, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. I termini di presentazione delle domande volte al riconoscimento dell'indennizzo previsto per i soggetti affetti da sindrome da talidomide sono riaperti per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In considerazione del lasso temporale trascorso dalla commercializzazione del farmaco talidomide, l'omesso reperimento della documentazione sanitaria attestante la prescrizione, l'assunzione o la patologia materna che ha richiesto la somministrazione del farmaco stesso non può costituire, in ogni caso, condizione ostativa all'accoglimento della domanda.
8-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, necessarie ai fini del recepimento e dell'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis.
4.130. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 3, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
*4.142. De Menech.
*4.82. Villani, Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli.
*4.131. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
8-ter. All'articolo 19, comma 1, allegato 1, eliminare il punto 22.
4.95. (prioritario) Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni alla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19 e che abbiano comunque realizzato il 100 per cento del budget degli Acuti (Ricoveri Ordinari e Day Hospital), è riconosciuto un contributo pari al costo complessivo sostenuto nel 2020 per tutti i dispositivi di protezione individuale a fronte di apposita rendicontazione da parte della medesima struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget.».
4.173. (prioritario) Mancini, Lorenzin.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «con durata non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata non superiore alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal virus SARS-COV-2 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».
4.97. (prioritario) Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e ovunque ricorra le parole: «per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2 dopo le parole: «incarico provvisorio» sono aggiunte le seguenti: «o con incarico definitivo a massimale ridotto a norma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2019».
4.112. Carnevali.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria e socio-sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché presso strutture private autorizzate o accreditate» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Nel caso di assunzioni presso strutture private autorizzate o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo».
4.34. (prioritario) Paolo Russo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Tenendo conto dei commi 339, 791, 797 e 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 89 comma 2-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 e dal citato comma 791 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.
4.152. Epifani, Fassina.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di contrastare la attuale e futura carenza di medici di medicina generale il Ministro della salute con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad un'ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto ministeriale del 7 marzo 2006 recante «Princìpi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2006 n. 60, limitatamente al corso del triennio 2019-2022 di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura di tutti i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.86. (prioritario) Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. In via del tutto eccezionale, è prorogata fino al 30 settembre 2021 la presentazione delle domande di richiesta di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, da parte dei soggetti vaccinati entro il 31 dicembre 2020 e danneggiati dalla vaccinazione, il cui nesso causale o temporale sia già stato riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera, ma esclusi dai benefìci della legge per decorrenza dei termini della domanda amministrativa. I maggiori oneri a carico sono a valere sulle disponibilità economiche del Fondo di cui all'articolo 1 comma 821 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino ad un massimo del 10 per cento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definite le modalità di erogazione degli indennizzi, di cui al presente comma, nonché le modalità di presentazione delle domande.
4.49. Cunial.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per l'anno 2021 per un importo pari a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.19. (prioritario) Lapia.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: «con legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge.»;
b) al comma 4-duodecies, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2020 e per l'anno 2021 il credito d'imposta di cui al precedente periodo è attribuito, alle medesime condizioni, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro annuo per il 2021.».
4.134. (prioritario) Dal Moro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Limitatamente alla procedura di ammissione conseguente alla riapertura dei termini per l'integrazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie e degli Enti del S.S.N., pubblicato sul portale del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, sono iscritti nell'elenco degli idonei anche i candidati che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, hanno acquisito l'ammissione al corso regionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
4.22. Fioramonti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
*4.168. Pentangelo, Novelli.
*4.110. De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Lepri, Schirò, Campana.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2021, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2021 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
4.40. Paolo Russo.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono aggiungere le parole: «A decorrere dal 2022,».
4.109. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022- 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo per il servizio sanitario nazionale.».
4.37. Bagnasco, Paolo Russo.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale.»
4.102. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:
1. Al comma 491, le parole: «dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2022»;
2. All'inizio del comma 492, aggiungere le parole: «A decorre dal 2022,».
4.61. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021.».
4.165. (prioritario) Occhiuto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
4.80. Ceccanti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica sino al 31 dicembre 2022 l'aliquota fiscale del 15 per cento».
4.41. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1 dopo le parole: «deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,» sono aggiunte le seguenti: «come prorogato dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, nonché da eventuali successive proroghe dello stato di emergenza sanitaria,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, i dirigenti medici operanti nelle aziende ospedaliere delle Università, che abbiano maturato il 70° anno di età, durante il periodo di emergenza, possono essere trattenuti in servizio, per un ulteriore anno a decorrere dallo spirare dell'anno accademico 2020/2021.».
4.012. De Lorenzo.
ART. 5.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° settembre 2021.
3-ter. Per l'anno scolastico 2021/2022, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano su base sperimentale e facoltativa.
5.27. Casa.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: a decorrere dal 1° marzo 2021 con le seguenti: entro il 2 maggio 2021;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole «,in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse.» con le seguenti: «ad aumentare nell'anno scolastico 2020/2021 le dotazioni organiche di diritto dei collaboratori scolastici in misura proporzionale e a procedere per il medesimo anno scolastico oltre le ordinarie facoltà assunzionali in misura corrispondente alle trasformazioni contrattuali indicate. La dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico che sono progressivamente ridotti a seguito del collocamento a risposo del personale di cui al presente comma.»
*5.29. (prioritario) Vacca.
*5.17. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi, Pezzopane.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera b))
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «nell'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e un contributo di 165 milioni euro per l'anno 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «2020/2021»;
b) al comma 4, dopo le parole: «nell'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e un contributo di 120 milioni euro per l'anno 2021» e dopo le parole: «2019/2020» sono inserite le seguenti: «2020/2021»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
5.4. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 978 le parole: «Per l'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024»;
b) al comma 979 le parole: «e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 40,84 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2024».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 13,61 milioni di euro per l'anno 2022, 40,84 milioni di euro per l'anno 2023 e 27,23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.59. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente
5-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti «, 2021/2022 e 2022/2023» e le parole: «possono derogare» sono sostituite dalla seguente: «derogano».
5.12. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2022».
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2022.».
5.26. (prioritario) Casa.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 88-bis, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2021/2022».
b) le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
5.25. (prioritario) Di Stasio, Masi, Faro, De Carlo, Scanu.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5 bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «paritarie comunali» sono sostituite dalla seguente «paritarie» e le parole: «per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022».
5.3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022».
*5.7. Pella, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
*5.15. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «sette giorni» sono sostituite ovunque ricorrano, dalle seguenti: «dieci giorni».
5.51. Fratoianni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e conseguentemente dopo le parole «di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.» aggiungere il seguente capoverso: «I componenti successivamente eletti decadono unitamente a quelli in carica all'atto della loro nomina. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, con ordinanza del ministro sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni.».
5.18. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
5.52. Fratoianni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, è prorogato al 31 dicembre 2021 il mandato degli attuali componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
5.50. De Lorenzo, Fornaro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022», e al terzo periodo le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
5.36. Casa.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare in tutti gli ordini di scuola la funzionalità di ogni singolo istituto nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.
5.30. Villani.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni» sono soppresse.
5.6. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Proroga validità graduatorie personale scolastico comunale)
1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022».
*5.01. (prioritario) Berardini, De Girolamo, Rizzone.
*5.08. (prioritario) Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Mobilità straordinaria)
1. In riferimento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
5.09. (prioritario) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da COVID-19 si dispone, con ordinanza del Ministro dell'istruzione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la riapertura dei termini di mobilità in deroga interregionale, interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100 per cento delle cattedre disponibili, di cui all'articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo. Il 100 per cento del residuo è destinato ai vincitori di concorso alla data odierna.
5.05. Rospi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizione in materia di proroga di contratti del personale nominato su Organico Covid)
1. Al fine di garantire in tutti gli ordini di scuola lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica e nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.
5.013. (prioritario) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
ART. 6.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di ridurre gli effetti negativi della pandemia sul reclutamento delle università, la valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 può essere effettuata, per tutti i titolari di contratti terminati nel corso del 2020 e del 2021, entro il 31 dicembre 2022.
6.13. Bella.
Al comma 5, le parole da: limitatamente fino alla fine del comma, sono soppresse.
6.16. (prioritario) Melicchio.
Al comma 6, lettera a), le parole: 15 aprile 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2021 e, alla lettera b), le parole: 30 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2021.
*6.12. (prioritario) Fusacchia.
*6.31. Fratoianni.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro il quale il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al precedente comma 653 del medesimo articolo debba maturare almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è prorogato fino all'anno accademico 2021/2022 incluso.
6.28. Fratoianni.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. I mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sui limiti d'impegno di cui alla tabella 1 della medesima legge, possono essere erogati anche successivamente alla data di scadenza dell'ammortamento del 31 dicembre 2020 ai fini del completamento degli interventi ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2022, su domanda dei soggetti mutuatari, in relazione allo stato avanzamento lavori, previo nulla osta del Ministero dell'università e della ricerca.
6.30. Fratoianni.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
*6.32. (prioritario) Fratoianni.
*6.11. Fusacchia.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis.
**6.9. Marco Di Maio, Del Barba.
**6.34. Invidia.
Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: anche alle professioni aggiungere le seguenti: di farmacologo,.
6.15. Ianaro.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano, altresì, all'attività di agente di affari in mediazione per i quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dello sviluppo economico».
*6.23. Foti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*6.25. Marco Di Maio, Del Barba.
*6.33. Polidori, Mandelli, Squeri.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 23-quater, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022», dopo le parole: «primaria cardiovascolare» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento alla pluridistrettualità cardiovascolare» e le parole «si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 204, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
6.2. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Pella, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». L'iscrizione alla sezione B degli Albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'Albo fino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia.
6.7. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Nitti, Orfini, Ciampi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al secondo e terzo periodo)
ART. 7.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di dare continuità agli interventi per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione del settore turistico impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali anche in un'ottica di maggiore accessibilità in favore di soggetti disabili, all'articolo 29, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «per gli anni 2019-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019, 2020 e 2021».
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.90. Masi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In considerazione dei perduranti effetti negativi della pandemia da COVID-19 sul comparto, il credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali anche qualora i canoni dovuti per il 2020 siano pagati dopo il 31 dicembre 2020 e non oltre il 30 giugno 2021.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.91. (prioritario) Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella, Villani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».
7.33. Gava, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.
7.83. (prioritario) Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.79. (prioritario) Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.77. (prioritario) Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;
b) al comma 4, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
7.85. (prioritario) Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
7.81. (prioritario) Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 997 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.87. (prioritario) Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*7.115. (prioritario) Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.35. Lacarra.
*7.103. Bergamini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.1. (prioritario) Bonomo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2020 è prorogata al 31 marzo 2021 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
7.71. (prioritario) Galantino, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6-bis, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
*7.69. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.92. Giovanni Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà;
b) al comma 4 sopprimere il secondo periodo;
b) sopprimere il comma 6.
7.31. Costa, Magi.
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
7.50. Marco Di Maio.
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: può assumere la forma giuridica di società per azioni e.
7.116. Ceccanti, Butti, Dori, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021.».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.93. Giovanni Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*7.7. (prioritario) Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
*7.12. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Paolo Russo.
*7.40. Lattanzio, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi, Frailis, Sensi.
*7.47. Anzaldi, Marco Di Maio, Del Barba.
*7.64. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.97. Fassina, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «fino al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2021».
7.43. Prestipino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
*7.44. (prioritario) Sensi, Frailis, Lattanzio, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi, Pezzopane.
*7.62. (prioritario) Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.6. Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Gastaldi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle risorse ancora disponibili del fondo istituito dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come incrementato dall'articolo 77, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7.55. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per garantire la continuità delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 183, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
7.36. (prioritario) Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Nitti, Prestipino, Orfini, Rossi, Lattanzio, Ciampi, Pezzopane.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, il termine di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2022. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le disposizioni dell'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano, fino al 31 dicembre 2022, alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.
6-ter. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che detengono partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici possono, fino al 31 dicembre 2021, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie, anche in deroga all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
7.58. (prioritario) Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Cavandoli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 185-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
7.26. (prioritario) Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, in deroga all'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche che detengono le partecipazioni sono autorizzate a non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2022.
*7.88. Dal Moro.
*7.52. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, il termine di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è prorogato al 31 dicembre 2022.
7.51. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».
*7.95. Nardi, De Menech.
*7.22. Cattaneo, Nevi, Della Frera, Spena, Polidori, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Mandelli, Sisto.
*7.2. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco, Lollobrigida
*7.4. Sani.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In considerazione della situazione di eccezionale emergenza determinatasi a causa del contagio del virus del COVID-19 e delle conseguenti restrizioni, i termini di fruizione della Carta elettronica assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati al 31 dicembre 2021.
7.13. Ruffino, Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1 le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
7.112. (prioritario) Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
*7.61. (prioritario) Mollicone, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.11. Magi.
*7.17. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Paolo Russo, Rosso.
*7.46. Anzaldi, Marco Di Maio, Del Barba.
*7.96. Fornaro, Fassina.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) al comma 2, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;
7.59. Parolo, Frassini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Cavandoli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il termine entro cui è possibile utilizzare i voucher previsti dall'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, decorre dalla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, come successivamente prorogato. La durata dei voucher emessi prima del 17 luglio 2020 è estesa a diciotto mesi.
7.32. Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte, Gagliardi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020, purché entro il 30 giugno 2021.
7.3. (prioritario) Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei soli casi di cui al presente comma l'Agenzia delle entrate provvede, su istanza del concessionario, alla registrazione degli atti di concessione riconoscendo la durata di cui all'articolo 1, comma 682, delle legge 30 dicembre 2018, n. 145, a fronte del versamento o dell'imposta di registro a norma di legge e previa verifica del pagamento del canone demaniale secondo quanto stabilito nell'atto di concessione».
7.57. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, e alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263 del 4 giugno 2020, recante «Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria» è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15.
*7.38. Lattanzio, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.
*7.49. Del Barba, Marco Di Maio.
*7.14. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina.
*7.67. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Dopo l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto il seguente:
Art. 9-sexies.
(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico).
1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), c), f), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.
7.111. (prioritario) Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
7.94. (prioritario) Suriano.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le concessioni per impianti a fune in scadenza nel 2021 sono prorogate al 2022.
7.113. (prioritario) Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40).
1. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali, ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica, nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi stabilmente, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.”;
b) il comma 4 è soppresso».
7.07. (prioritario) Frassini, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Cavandoli.
ART. 8.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nelle more dell'approvazione della delega per l'efficienza del processo penale, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi e, comunque, fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente al 31 dicembre 2019.
8.7. (prioritario) Zanettin, Sisto, Delmastro Delle Vedove.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nelle more dell'approvazione della delega per l'efficienza del processo penale, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi e, comunque, fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.
8.8. Zanettin, Sisto, Delmastro Delle Vedove.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
8.6. Zanettin, Sisto, Delmastro Delle Vedove.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
5-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
8.21. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Delmastro Delle Vedove.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 sull'intero territorio nazionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 , fino al 31 dicembre 2022, per le finalità in materia di elezioni degli organi territoriali in scadenza, degli ordini degli psicologi, si applicano le disposizioni relative a procedure elettorali con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione del Ministero della salute.
5-ter. Con il regolamento di cui al comma 5-bis, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
5-quater. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-quinquies. L'inapplicabilità delle disposizioni di cui al comma 5-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 2631 del codice civile, nonché la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.
8.47. Troiano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
8.30. Grippa, Colletti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «1° settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
8.45. Raduzzi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurarne lo svolgimento in condizioni di sicurezza per la salute degli elettori e dei candidati, l'indizione delle elezioni dei consigli territoriali e nazionale dell'ordine degli ingegneri è sospesa fino alla cessazione del periodo emergenziale. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai consigli territoriali e nazionale scaduti.
8.24. Scutellà, Troiano, Ascari, Giuliano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, la durata dei consigli degli ordini territoriali dell'ordine professionale degli ingegneri è prorogata al 2 maggio 2022».
8.32. (prioritario) Perantoni, Ascari.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021».
8.34. (prioritario) Giuliano, Ascari.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «COVID-19» sono aggiunte le seguenti: «, o comunque sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,».
8.29. (prioritario) Dori, Ascari.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «1° settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
*8.10. Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
*8.22. Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari.
*8.23. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «nove».
**8.2. (prioritario) Cardinale.
**8.39. (prioritario) Varchi, Prisco, Maschio, Deidda, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**8.17. Bisa, Tateo, Di Muro, Turri, Morrone, Potenti, Paolini, Marchetti, Tomasi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
**8.20. Ferri, Marco Di Maio, Del Barba.
**8.36. Zan.
**8.50. Mandelli, Sisto, Tartaglione.
**8.53. Colletti, Cimino, Giuliano, Ascari.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «dieci».
*8.28. Giuliano, Ascari.
*8.51. Mandelli, Sisto, Tartaglione.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Sospensione dell'efficacia dell'articolo 159 del codice penale e disciplina transitoria).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 159 del codice penale.
2. Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9.
3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
a) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
b) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
d) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
e) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
4. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
a) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
b) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
5. I periodi di sospensione di cui al comma 4 sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
6. Se durante i termini di sospensione di cui al comma 4 si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al comma 3, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
7. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
8. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.
9. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano altresì ai fatti commessi dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.04. (prioritario) Annibali, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Formazione continua degli ordini professionali).
1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 gli obblighi di aggiornamento professionale devono avvenire osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute e l'anno formativo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 non è conteggiato ai fini del triennio formativo. Conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti.
8.02. Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Proroga scadenza mandato degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).
1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, gli organi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 restano in carica fino all'elezione del consiglio di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.
8.012. (prioritario) Currò.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Proroga di termini in materia di formula esecutiva telematica).
1. La previsione di cui all'articolo 23, comma 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
8.010. Colletti.
ART. 9.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali, nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione dell'Agenzia nel predetto registro è fissato al 31 dicembre 2021. Fino a tale termine, l'Agenzia è esentata dall'obbligo di munirsi preventivamente delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. L'Agenzia assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
9.1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al termine della proroga, l'Agenzia è esentata dall'obbligo di munirsi preventivamente delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali ma assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
9.2. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle prefetture-uffici territoriali del Governo, la graduatoria del concorso pubblico per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011 è prorogata al 31 dicembre 2021.
2-ter. Al fine di dare attuazione al comma 2-bis, il Ministero della difesa provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato mediante scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria di cui al comma 2-bis.
9.4. Paolo Russo.
ART. 10.
Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 luglio 2021.
10.70. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, fino al 31 dicembre 2021, le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.
*10.1. Sani, Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
*10.64. Scoma, Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
*10.72. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione delle restrizioni imposte dalla emergenza COVID-19, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è fissato, limitatamente agli aiuti da erogare nell'anno 2021, in sessantacinque giorni.
10.80. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gallinella.
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Al comma 1086, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° giugno 2022».
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 261 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*10.6. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
*10.86. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*10.39. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*10.50. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Al comma 6, sostituire le parole: è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 con le seguenti: sono sospesi i pagamenti delle rate in scadenza a gennaio, febbraio e marzo 2021 e sostituire le parole: non oltre il 16 febbraio 2021 con le seguenti: non oltre il 16 aprile 2021.
10.102. Maraia.
Al comma 6, sostituire le parole: 16 febbraio 2021 con le seguenti: 30 novembre 2021.
10.66. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Al comma 6, sostituire le parole: 16 febbraio 2021 con le seguenti: 17 marzo 2021.
*10.87. (prioritario) Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*10.7. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
*10.22. Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto, Giacomoni, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*10.43. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*10.51. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
*10.62. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
*10.77. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
*10.106. Fornaro.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 14-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Conseguentemente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede entro il 28 febbraio 2021 ad erogare a favore dei soggetti attuatori, già individuati nel 2017, del Programma adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 2016 non meno del 50 per cento delle somme ad essi attribuiti per l'annualità 2021, così come risultanti nei pertinenti capitoli 1477 e 1488 della tabella 13 allegata al decreto 30 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze contenente ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.».
**10.3. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
**10.63. Scoma, Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
**10.73. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 139 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'anno 2022»;
b) al comma 140, le parole: «entro 7 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 giorni».
10.19. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 224, comma 5-bis, del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77 dopo le parole: «in scadenza nel 2020» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2021».
*10.4. (prioritario) Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
*10.17. (prioritario) Nevi, Mandelli, Sisto.
*10.68. (prioritario) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.
*10.76. (prioritario) Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
*10.95. (prioritario) Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*10.108. (prioritario) Fornaro, Fassina.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
10.104. Donno.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. La validità dei certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, aventi scadenza nell'annualità 2021, è prorogata di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza naturale.
*10.81. (prioritario) Bellucci, Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
*10.26. Nevi, Mandelli, Sisto.
*10.67. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 14 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.45. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «all'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020 e 2021».
*10.5. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
*10.96. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*10.69. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.
*10.109. Fornaro, Fassina.
*10.18. Nevi, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022».
**10.105. (prioritario) Fornaro, Gallinella, Gagnarli.
**10.113. (prioritario) Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «nel 2020», sono aggiunte le seguenti: «e nel 2021».
*10.89. (prioritario) Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*10.10. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
*10.25. Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto, Giacomoni, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*10.41. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*10.54. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1084, lettera i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.15. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: «possono definire», sono inserite le seguenti: «, a far data dal 1° gennaio 2023,».
*10.28. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*10.47. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
*10.92. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «centottanta giorni».
**10.85. (prioritario) Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**10.20. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Mandelli, Sisto, Giacomoni, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
**10.38. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
**10.49. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).
1. Visto l'articolo 1 del Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la scadenza dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 sostenuti dal Fondo europeo agricolo di sviluppo regionale (FEASR), e al fine di favorire la ripresa produttiva del settore agricolo ed agroalimentare delle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021 e 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.012. Marchetti, Caparvi, Patassini, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Lucentini.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga in materia di patentini fitosanitari).
1. All'articolo 224, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al centottantesimo giorno».
*10.05. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
*10.028. Fornaro.
*10.017. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
*10.010. Mandelli, Nevi.
*10.025. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga in materia di registrazione cereali).
1. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
**10.018. (prioritario) Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
**10.03. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
**10.06. Mandelli, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.
**10.027. Fornaro.
**10.030. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-bis.
(Rifinanziamento Fondo antibracconaggio ittico).
1. All'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: «e 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021,».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.029. (prioritario) Tripiedi.
ART. 11.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, le parole da: «30 settembre» fino a «decadenza» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1-ter. All'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «30 settembre» fino a «decadenza» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
11.13. (prioritario) D'Attis, Occhiuto.
Al comma 2, sostituire le parole: sino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: sino al 31 dicembre 2023.
11.80. Tripiedi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai lavoratori di cui all'articolo 1, commi 251 e 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concessa, in continuità con le prestazioni di cui alle medesime disposizioni, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2021, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. All'indennità di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.86. Invidia.
Sopprimere il comma 5.
11.6. Aprile.
Al comma 5, sostituire le parole da: nei confronti fino a: periodo d'imposta 2018 con le seguenti: nei confronti dei pensionati INPS, relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.
11.126. Villani.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo di cui all'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato per l'anno 2021.
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.14. Mulè.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 495, secondo periodo, le parole: «primo periodo del» sono soppresse;
b) al comma 497, le parole: «nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58» sono soppresse.
11.121. Tucci.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2021».
9-ter. Le assenze dal servizio di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non sono computabili nel periodo di comporto.
9-quater. Dall'attuazione del comma 9-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11.57. Noja, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I termini in scadenza al 31 dicembre 2020 per il versamento di tutti i contributi dovuti dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al decreto legislativo 3 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito un reddito netto professionale annuo non superiore a euro 20.000 negli anni d'imposta 2019 e 2020, sono prorogati al 31 gennaio 2021, ovvero fino al diverso termine finale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
11.119. Invidia.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2.1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 dicembre 2021.».
11.104. (prioritario) Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli eventuali versamenti dovuti dai datori di lavoro privati a seguito di una non corretta applicazione al calcolo della tredicesima mensilità delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono effettuati entro il 30 aprile 2021.
11.20. Bartolozzi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al secondo periodo, le parole: «entro il 16 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».
*11.103. (prioritario) Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
*11.34. Marco Di Maio, Del Barba.
Al comma 10, sostituire le parole da: dello stanziamento fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
11.60. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 16 ottobre 2020 al 30 aprile 2021».
10-ter. All'articolo 1, comma 482, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «282,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «564,2 milioni di euro per l'anno 2021»;
10-quater. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «53,9 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «107,8 milioni di euro per l'anno 2021».
10-quinquies. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma e successive proroghe non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.».
10-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, pari a 336 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.116. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso 10-quinquies)
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021».
10-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 10-bis, valutate in 512,35 milioni di euro per l'anno 2021 e in 82,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11.91. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto per le assunzioni effettuate sino al 30 giugno 2021.
10-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 10-bis si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.
*11.3. Sani, De Menech.
*11.92. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Foscolo, Cavandoli.
*11.30. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*11.52. Marco Di Maio, Del Barba.
*11.118. Gallinella, Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli.
*11.1. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.
*11.11. Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2021»;
c) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2021».
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.115. Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Cavandoli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «al periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d'imposta 2020 e 2021».
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in 24,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.94. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Zennaro, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: «richiesti dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «richiesti dal 1° gennaio 2022».
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in 213 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.75. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di gennaio 2021, nonché per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2021. Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relative alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di novembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La domanda per le quote di Rem di cui al presente comma è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 28 febbraio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 2.712 milioni di euro per l'anno 2021 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il Reddito di emergenza». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Il riconoscimento delle quote del Rem di cui al presente comma è effettuato nel limite di spesa di 904 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo per il reddito di emergenza.
Per quanto non previsto dal presente comma, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove compatibile.
11.83. Papiro.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, sono prorogati al 28 febbraio 2021 i termini decadenziali per inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti nell'anno 2020.
11.136. (prioritario) Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, o dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, il recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospeso fino al 1° gennaio 2023. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.87. Invidia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Sono prorogati al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 1° marzo 2021.
*11.18. (prioritario) Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*11.35. (prioritario) Marco Di Maio, Del Barba.
*11.79. (prioritario) Nesci.
*11.129. (prioritario) Fassina.
*11.43. Viscomi.
*11.77. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 2 non è computabile ai fini del comporto né del limite massimo assistibile per la tutela previdenziale purché nell'ambito di un rapporto di lavoro in corso.»;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La previsione di cui al comma 4 si estende anche ai certificati di malattia redatti dal 17 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
11.128. Epifani, Fornaro.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 2 non è computabile ai fini del comporto né del limite massimo assistibile per la tutela previdenziale purché nell'ambito di un rapporto di lavoro in corso.»;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La previsione di cui al comma 4 si estende anche ai certificati di malattia redatti dal 17 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
11.40. Viscomi, Serracchiani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11.125. (prioritario) Vianello.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini relativi alla presentazione delle istanze di integrazione salariale con causale COVID-19 in scadenza al 31 gennaio 2021 ovvero già scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono riaperti dalla medesima data fino al 28 febbraio 2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
11.85. Invidia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il solo anno 2021, al fine di favorire l'assunzione di lavoratori anziani nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.».
11.133. Torromino.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le regioni possono destinare, nell'anno 2021, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite fra le regioni con i decreti interministeriali 12 dicembre 2016, n. 1, 5 aprile 2017, n. 12, 29 aprile 2019, n. 16, e 5 marzo 2020, n. 5.
11.90. (prioritario) Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 6-bis, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole da: «Con riferimento ai settori» fino a: «di cui al comma 9» sono soppresse e le parole: «il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021».
*11.81. (prioritario) Emiliozzi.
*11.112. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.
*11.117. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono prorogati al 15 novembre 2020 anche i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19, relativi all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. L'INPS provvede al recupero e all'accoglimento delle istanze precedentemente rigettate».
11.120. Bilotti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 497 è inserito il seguente:
«497-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 497, ultimo periodo, la regione Calabria può provvedere, per le finalità di cui al comma 495, all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con il decreto di cui al predetto comma 497, primo periodo.».
11.33. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il termine di 180 giorni previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 25 luglio 1975, n. 402, e quello di 30 giorni disposto dall'articolo 2, primo comma, della medesima legge n. 402 del 1975, sono estesi, rispettivamente, a 240 giorni e a 60 giorni se il licenziamento ovvero la fine del contratto di lavoro stagionale sia avvenuto durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
11.4. Siragusa.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I documenti unici di regolarità contributiva con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021.
*11.16. Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
*11.64. Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».
**11.22. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
**11.31. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
**11.47. Serracchiani, Viscomi, Mura, Carla Cantone.
**11.61. Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Fiorini.
**11.67. Marco Di Maio, Del Barba.
**11.84. Elisa Tripodi.
**11.105. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**11.130. Fassina.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e dopo le parole: «è possibile» è aggiunta la seguente: «stipulare,».
11.44. Viscomi, Serracchiani, Mura, Lacarra.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
11.5. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
11.24. (prioritario) Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 13, comma 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021».
11.124. Amitrano.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti «termine dello stato di emergenza».
11.89. Villani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono sospesi fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.
*11.106. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*11.32. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni per la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica prestata dai Navigator agli operatori dei Centri per l'impiego)
1. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro, il monitoraggio delle azioni rivolte ai beneficiari del reddito di cittadinanza e la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l'impiego e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte da ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, sono prorogate le attività relative alle professionalità contrattualizzate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e sono destinati ad ANPAL Servizi ulteriori 65 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante .corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
11.019. (prioritario) Cominardi, Dori, D'Orso, Martinciglio, Suriano, Lorefice, Faro, Alaimo.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga di misure di sostegno al reddito)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2021, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2020 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.
11.021. (prioritario) Buompane.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)
1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. L'efficacia del comma 1 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
11.030. Pezzopane.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)
1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul rifinanziamento di cui all'articolo 1, comma 171, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. L'efficacia dei commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
*11.01. Rachele Silvestri.
*11.013. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Fiorini, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zennaro, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*11.014. Pezzopane.
*11.029. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Baldelli.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga per i lavoratori socialmente utili impiegati nel comune e nella provincia di Napoli affidati esclusivamente alla cooperativa)
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n.452, sono aggiunte le seguenti parole: «e il reintegro delle unità lavorative in base al numero dei pensionamenti. I soci da utilizzare per il reintegro dovranno essere in quota parte nella misura del 30 per cento percettori del reddito di cittadinanza residenti nella Città Metropolitana di Napoli».
11.022. Manzo.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Ulteriore sospensione degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 in materia di collocamento mirato)
1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla fine dello stato di emergenza».
11.06. Viscomi.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Sospensione dei termini decadenziali)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di decadenza relativi alla presentazione delle istanze di integrazione salariale con causale Covid-19 sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza.
11.027. (prioritario) Davide Aiello.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga dei termini decadenziale dell'invio di domanda di accesso ai trattamenti integrativi o sostitutivi della retribuzioni collegati all'emergenza covid-19)
1. Sono prorogati al 28 febbraio 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. I termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020, sono altresì prorogati al 28 febbraio 2021.
3. Il comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è abrogato.
11.02. Baratto, Mandelli, Sisto.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono aggiunte le seguenti: «e rinnovabile per l'anno 2021».
11.018. Cancelleri.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 481, 482 e 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono prorogate nel periodo dal 1° marzo 2021 al 30 aprile 2021.
11.031. Martinciglio.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2021 per il mese di gennaio 2021, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a cinque giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un' indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.».
11.017. Cancelleri.
ART. 12.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022»;
c) al comma 3, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12.73. (prioritario) Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, sono conservate quali residui di stanziamento per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
12.74. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 12-bis».
12.82. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Il finanziamento in favore di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria stabilito dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, successivamente incrementato dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e il finanziamento stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, sono revocati con effetto dal 1° marzo 2021 e integralmente restituiti allo Stato, comprensivi degli interessi maturati, entro i novanta giorni successivi.
3-bis. Al fine di consentire il rimborso nella misura più ampia possibile dei finanziamenti di cui al comma 1, è autorizzata la restituzione in natura nella forma del trasferimento allo Stato dei compendi aziendali di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria. Al fine di preservare il massimo valore degli attivi aziendali, il trasferimento dovrà avvenire senza cessazione o discontinuità delle operazioni di volo. Per realizzare tale obiettivo Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzata a costituire un nuovo veicolo societario al quale trasferire, dopo aver conseguito le necessarie autorizzazioni e licenze aeronautiche e secondo le indicazioni del ministero vigilante sulla procedura, la proprietà dei compendi aziendali. In alternativa potrà essere utilizzato come soggetto giuridico al quale conferire gli attivi la società controllata Alitalia Cityliner S.p.A. qualora sia possibile concludere per essa la fase di amministrazione controllata. Entro l'ultimo giorno del mese successivo al conseguimento da parte della società veicolo di cui al terzo periodo delle certificazioni e licenze che ne consentono la piena operatività aeronautica, la proprietà della medesima è trasferita a titolo di restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale potrà conferirla con proprio provvedimento ad altra impresa da esso controllata.
12.147. (prioritario) Fassina.
Al comma 5, sostituire le parole: e non oltre il 30 aprile 2021 con le seguenti: e non oltre il 31 luglio 2021;
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica».
b) dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:
Art. 26-bis. – (Disposizioni transitorie) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fatti salvi i provvedimenti autorizzativi già approvati e i titoli abilitativi già rilasciati, le disposizioni di cui all'articolo 26 sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione su richiesta del proponente da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.
3. Alle discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione o le cui domande di autorizzazione siano state presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
*12.71. Gava, Bordonali, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*12.63. Marco Di Maio, Del Barba.
*12.152. Mandelli.
Al comma 5, dopo le parole: Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100 aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 dell'Allegato XIX.
12.2. Berlinghieri, Quartapelle Procopio.
Sopprimere il comma 6.
*12.118. (prioritario) Rotelli, Foti, Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*12.75. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «e speciali quinquennali» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica,»;
b) al comma 1 e al comma 3, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
c) al comma 1, dopo le parole: «dettagliata e completa relazione» è inserita la seguente: «asseverata»;
d) il comma 4 è abrogato.
12.142. Porchietto, Mazzetti, Barelli, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le concessioni, anche affidate tramite bandi pubblici, relative ad affitti o usi civici per terreni, impianti sciistici, infrastrutture, immobili ed attrezzature stipulate con enti locali, demanio statale o regionale ed enti pubblici in generale sono prorogate di un anno oltre la loro scadenza naturale. L'importo dei canoni stabiliti da contratto potranno essere rateizzati sull'intera durata del contratto o ridotti per scelta del concessionario.
12.143. Porchietto, Mazzetti, Barelli, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino al 30 giugno 2021».
*12.92. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Fiorini.
*12.162. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
12.141. Porchietto, Bergamini, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «12 anni»;
b) dopo il comma 14-sexies, è aggiunto il seguente:
«14-septies. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi entro il 31 dicembre 2020, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia di SACE S.p.A. per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a dodici anni, senza ulteriori aggravi in termini di commissioni».
9-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «144 mesi»;
b) al comma 1, lettera m), le parole: «120 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «144 mesi»;
c) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
«13-bis. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi entro il 31 dicembre 2020, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a dodici anni, senza ulteriori aggravi in termini di commissioni».
9-quater. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a notificare i regimi di modulazione della durata della garanzia, dei premi di garanzia e della copertura della garanzia per ciascun prestito individuale garantito previsto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, coerentemente con quanto previsto dal punto 25 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 della Commissione europea, adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863), e delle sue modifiche C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C (2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C (2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C (2020) 7127 del 13 ottobre 2020, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
9-quinquies. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026.
12.81. Librandi, D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2021, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 1, commi da 954 a 956, della medesima legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2021.
9-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'obbligo di alimentazione da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici deve essere inteso in misura prevalente.
9-quater. Agli oneri di cui al comma 9-bis, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12.105. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il regime della cedolare secca per le locazioni commerciali è prorogato per l'anno 2021. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 59 è sostituito dal seguente:
«59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2021 in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis si provvede, entro il limite massimo di spesa di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12.23. Baldini, Perego Di Cremnago, Dall'Osso, Porchietto, Barelli, Polidori, Torromino, Squeri, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di consentire l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti dai contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:
a) la proroga, non superiore a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto e su richiesta dei soggetti proponenti, dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione ovvero la cui ultimazione è prevista entro il 31 dicembre 2020;
b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;
c) un aumento fino al 45 per cento delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'80 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.
9-ter. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al comma 9-bis, sono comunque subordinate alla verifica da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. relativamente alla permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono.
*12.113. (prioritario) Manzo.
*12.121. (prioritario) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119:
1) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;
2) il comma 3-bis è abrogato;
3) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;
4) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
5) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;
6) al comma 8, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;
7) il comma 8-bis è abrogato.
b) all'articolo 121, comma 1, alinea, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023».
9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
12.161. (prioritario) Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023» e le parole: «sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «sostenuta nell'anno 2023»;
b) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
c) al comma 4, le parole: «dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023» e le parole: «sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «sostenuta nell'anno 2023»;
d) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
e) al comma 5, le parole: «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023» e le parole: «sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «sostenuta nell'anno 2023»;
f) al comma 8, le parole: «dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023» e le parole: «sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «sostenuta nell'anno 2023»;
g) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati in 21,2 milioni di euro per l'anno 2021, in 411,4 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.103 milioni di euro per l'anno 2023, in 978,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 918,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 917,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 452,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 9,2 milioni di euro per l'anno 2028, in 3,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 16,2 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sulle risorse del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
12.158. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «spese sostenute nel 2020» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2021»;
b) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 603 milioni di euro per l'anno 2021».
9-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione, per l'anno 2021, del credito di imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 9-bis.
9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 603 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.133. Ribolla, Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 117, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 119, le parole: «nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12.145. (prioritario) Spena, Occhiuto, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 1, comma 244, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
12.140. Torromino, Barelli, Porchietto, Squeri, Polidori, Baldini, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
9-ter. Per permettere una più ampia partecipazione alle procedure competitive sono disposti due ulteriori bandi rispetto a quelli già previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, con data di apertura 31 gennaio 2022 e 31 maggio 2022, in cui verrà assegnata la potenza eventualmente non aggiudicata nelle precedenti procedure.
*12.69. (prioritario) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
*12.14. Squeri, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,'»;
9-ter. Le modifiche di cui al comma 9-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
12.114. (prioritario) Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le procedure di asta e registro n. 6 e 7 di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, sono posticipate di sei mesi, al fine di garantire la più larga partecipazione alle procedure. La potenza disponibile per le procedure precedenti alle procedure n. 6 e 7 e non aggiudicata potrà essere riallocata in procedure aggiuntive di asta e registro disposte alle date in cui erano previste le procedure n. 6 e 7.
12.127. (prioritario) Caiata, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottati ulteriori bandi relativi alle procedure di asta e registro di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, fino al 31 gennaio 2023, secondo modalità e tempi di cui al medesimo articolo 4. L'efficacia della misura prevista dal presente comma è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
12.137. (prioritario) Sut.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La proroga dell'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, disposta dall'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applica agli enti ecclesiastici e agli enti morali nelle medesime misure e per il medesimo periodo previsti dal suddetto comma.
12.122. (prioritario) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In considerazione dell'emergenza pandemica in atto il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato per l'anno 2021 con riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. Si applicano le modalità attuative previste dall'articolo 59 del predetto decreto-legge n. 104 del 2020. All'onere di cui al presente comma, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
12.146. Spena, Occhiuto, Squeri, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori, Giacomoni, Barelli.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
12.53. Paolo Russo.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta del titolo edilizio o la presentazione dell'atto legittimante l'intervento, comunque denominati, siano presentati successivamente al 1° gennaio 2022.».
*12.65. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
*12.130. Foti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*12.46. Mazzetti, Mandelli, Sisto.
*12.72. Terzoni.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024»;
b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024.»
12.110. (prioritario) Davide Crippa.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) al comma 4, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni»;
12.79. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 10-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
12.41. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Limitatamente all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente all'anno 2021».
12.7. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.
Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:
9-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020 e 2021.».
12.109. (prioritario) Cassese, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il termine per la dichiarazione di cui all'articolo 53, comma 9, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa all'anno d'imposta 2020, è differito al 30 settembre 2021.
12.59. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per l'anno 2021, la dichiarazione di cui all'articolo 53, comma 9, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è presentata entro il mese di settembre.
*12.11. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
*12.26. Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto, Giacomoni, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*12.60. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
*12.80. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
*12.128. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «1° aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il mese di aprile 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono inoltre definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, che prevedano tra l'altro un regime transitorio adeguato a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-bis non conformi al presente articolo.
12.117. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 per la promozione, attraverso lo strumento degli Accordi per l'innovazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017, di progetti di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico che favoriscano la collaborazione tra imprese, organismi di ricerca e soggetti di diffusione della conoscenza, volti a implementare innovazioni strategiche per la transizione digitale e verde dell'economia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.36. D'Attis.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 2021. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, nonché di evitare un pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia orientale, sono istituite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa e Siracusa. La Regione Siciliana, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvede, entro il 31 dicembre 2021, anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
12.33. (prioritario) Prestigiacomo, Ficara, Raciti, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al secondo e al terzo periodo)
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, le misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale previste dal comma 1 dell'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono differite fino al 30 aprile 2021. Le misure di cui al periodo precedente si applicano limitatamente alle regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 16-quater e 16-quinquies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
*12.112. Buompane, Serritella.
*12.132. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*12.49. Mandelli.
*12.76. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 385, comma 1, lettera d), le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal termine di cui all'articolo 389, comma 1»;
b) all'articolo 386, comma 1, lettera b), le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal termine di cui all'articolo 389, comma 1».
**12.131. (prioritario) Foti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**12.47. Mazzetti, Sisto, Mandelli.
**12.90. Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi.
**12.148. Lorenzin.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I termini per lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, commi 2 e 8, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati di novanta giorni.
*12.27. (prioritario) Nevi, Mandelli, Sisto.
*12.96. (prioritario) Marco Di Maio, Del Barba.
*12.125. (prioritario) Bellucci, Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
*12.169. (prioritario) Buratti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2022».
12.4. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettere da a) a h), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente legge possono avere durata fino a quindici anni.
12.151. D'Attis, D'Ettore.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021».
*12.39. Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
*12.95. Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.
*12.98. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le misure di cui all'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 giugno 2021.
**12.34. (prioritario) D'Ettore.
**12.168. Buratti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021».
12.139. Trizzino.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La proroga della scadenza di cui al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuta anche per i soggetti di cui al comma 9, lettera d), del medesimo articolo 119.
12.58. Nardi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 244, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente alle regioni Lazio, Marche e Umbria, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché a valere sul ciclo di programmazione del medesimo Fondo per gli anni dal 2021 al 2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
12.24. (prioritario) Nevi, Polidori, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, 178, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».
12.66. Cavandoli, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021».
*12.48. Mandelli.
*12.93. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli.
*12.87. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
*12.129. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;
b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. In ragione del differimento al 31 dicembre 2022 del termine di cui alla lettera b) del comma 7 e della crisi economica determinata dall'emergenza da Covid-19 è consentita, alle regioni o province autonome che ne facciano richiesta, la facoltà di utilizzare, anche parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui al punto 2.2 della delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.
7-ter. La facoltà di cui al comma 7-bis è subordinata all'impegno dell'amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione e fino al loro completamento.».
12.171. (prioritario) Topo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materia di rafforzamento del sistema delle start-up innovative)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «pari a euro 100 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 200 milioni per gli anni 2020 e 2021»;
b) al comma 2, le parole: «per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021 sono destinati 20 milioni di euro»;
c) al comma 3, le parole: «pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 400 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021»;
d) al comma 5, le parole: «12 mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 310 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.010. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla fine dell'emergenza sanitaria di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, fatte salve eventuali successive ulteriori proroghe dell'emergenza sanitaria»;
b) al comma 4, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni».
12.017. Fornaro.
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;
b) al comma 4, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni».
12.018. (prioritario) Fornaro.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
12.016. Spena, Mandelli, Sisto.
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure per aumentare le entrate derivanti dal settore energetico)
1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento, alla proroga, alla variazione dei programmi di lavoro o delle quote di titolarità, alla rinuncia e alla riduzione dell'area di permessi di prospezione e di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi proseguono il loro corso. Fino alla data di emanazione degli eventuali provvedimenti di revoca di cui al comma 8, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;
c) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
d) al comma 8, il primo, il quinto e il sesto periodo sono soppressi, al secondo periodo le parole «sospesi ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4» e al terzo periodo dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «e di accumuli»;
e) al comma 10 le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2021»;
f) il comma 13 è abrogato.
2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinate, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12.07. (prioritario) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga dei tempi per l'adozione del Pitesai)
1. Al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 13 agosto 2021».
12.020. (prioritario) Muroni, Fioramonti.
ART. 13.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
b) al comma 3:
1) alla lettera a) il numero: «12» è sostituito dal seguente: «24»;
2) alla lettera b) il numero: «12» è sostituito dal seguente: «24»;
3) alla lettera c) il numero: «12» è sostituito dal seguente: «24»;
4) alla lettera c-bis) il numero: «12» è sostituito dal seguente: «24»;
13.27. (prioritario) Gariglio, Pagani, Pizzetti, Andrea Romano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 30 giugno 2021 ed il pagamento di cui al terzo periodo è dovuto nei limiti della disponibilità finanziaria presente del committente».
13.114. Andrea Romano.
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'alinea del comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;.
13.181. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» con le seguenti: «Per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» con le seguenti: «Per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023»;
c) alla lettera c) sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
13.135. (prioritario) Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) al comma 10, le parole: «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
*13.61. (prioritario) Mazzetti, Mandelli, Sisto.
*13.272. (prioritario) Trancassini, Zucconi, Foti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Caiata.
*13.145. Terzoni.
*13.285. Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio, Moretto.
*13.311. Lorenzin.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, riferita alla mancata applicazione del comma 4 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è prorogata fino alla data del 31 dicembre 2025.
13.180. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, riferita alla mancata applicazione del comma 3 dell'articolo 77 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è prorogata fino alla data del 31 dicembre 2025.
13.185. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 177 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratti di lavori, servizi e forniture» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «procedura ad evidenza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste dal presente codice»;
c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nella quota percentuale di cui al primo periodo non si computano le attività ed i servizi svolti dal concessionario con mezzi propri e proprio personale»;
d) al comma 2, primo periodo, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
13.134. Serracchiani, Viscomi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alle lettere a), b) e c))
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole da: «non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, relative alla validità, per i novanta giorni successivi, dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19».
13.291. Donno.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole da: «non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2020, n. 27».
13.136. (prioritario) Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alle istanze edilizie comunque denominate presentate prima del 29 luglio 2020 nonché ai procedimenti avviati successivamente a tale data e comunque fino al 31 dicembre 2020 si applicano fino al 31 dicembre 2025 i commi 6 e 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73.
13.103. Costa, Magi.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, è sospesa fino al 31 dicembre 2021; in tale lasso temporale, riacquista efficacia il previgente testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
13.106. (prioritario) Costa, Magi, Mazzetti, Angiola.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 65, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021.».
13.137. Lucchini, Fiorini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*13.43. Squeri, Mandelli, Sisto.
*13.143. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Durigon.
*13.165. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
*13.324. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*13.301. Fassina, Epifani, Stumpo.
Al comma 4, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire le seguenti: le parole: «in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza» e.
**13.33. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
**13.225. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Cassese.
**13.334. Scoma, Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In relazione alla deliberazione della proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), al fine di tutelare i lavoratori marittimi imbarcati o in procinto di imbarco, la validità dei certificati, attestati, atti abilitativi comunque denominati dei lavoratori marittimi in scadenza al 31 dicembre 2020 o già prorogati fino a tale data, conservano la propria validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ovvero per il periodo durante il quale il marittimo continuerà a prestare il proprio servizio a bordo della unità navale e, comunque, fino al suo sbarco.
13.288. Nesci.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
13.175. (prioritario) Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020 e delle abilitazioni professionali, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per le domande dirette al conseguimento delle abilitazioni professionali presentate dal 1° maggio 2020 alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza la prova di controllo è espletata entro un anno dalla data di presentazione delle medesime domande.
13.260. (prioritario) Rampelli, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli.
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: presentate nel corso dell'anno 2020 con le seguenti: o delle abilitazioni professionali, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020;
sostituire le parole: è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda con le seguenti: , nonché quella analoga per le abilitazioni professionali, è espletata entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, mentre per quelle presentate dal 1° maggio 2020 alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza è espletata entro un anno dalla data di presentazione delle stesse.
*13.19. Bruno Bossio.
*13.208. Grippa.
*13.269. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli.
Al comma 6, dopo le parole: dell'anno 2020 aggiungere le seguenti: o per le quali il termine semestrale di cui all'articolo 122, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, scade entro il mese di marzo 2021 e sostituire le parole: è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda con le seguenti: è espletata rispettivamente entro un anno dalla data di presentazione della domanda o entro sei mesi dalla data di scadenza del predetto termine.
13.217. Grippa.
Al comma 6, dopo le parole: dell'anno 2020 inserire le seguenti: o in scadenza entro il mese di marzo 2021 e sostituire le parole: è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda con le seguenti: è espletata rispettivamente entro un anno dalla data di presentazione della domanda o entro sei mesi dalla data di scadenza della stessa.
13.116. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Al comma 6, sostituire le parole: entro un anno dalla data di presentazione della domanda con le seguenti: entro 14 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, la lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, è consentita anche su veicoli già immatricolati».
13.286. Moretto, Paita, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «relative all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relative all'anno 2021»;
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il beneficio è escluso se l'acquisto viene fatto tramite servizi on line offerti da aziende di commercio elettronico, ad eccezione dell'acquisto effettuato tramite piattaforma di e-commerce specializzati delle piccole imprese italiane».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.223. Scanu.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole «Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2021» e dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il beneficio è escluso se l'acquisto viene fatto tramite servizi on line offerti da aziende di commercio elettronico ad eccezione dell'acquisto effettuato tramite piattaforma di e-commerce specializzati delle piccole imprese italiane».
13.207. Scanu.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Al fine di far fronte all'ingente arretrato nell'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinatosi a causa di una forte carenza di organico negli uffici della Motorizzazione Civile di personale addetto alla funzione di esaminatori nelle predette prove ed aggravatosi a causa degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per le sedute in conto privato di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale dei suddetti uffici della Motorizzazione Civile collocato in quiescenza, già abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. A tali esaminatori ausiliari è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1°dicembre 1986, n. 870. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le disposizioni attuative della previsione di cui ai periodi precedenti e le modalità di accreditamento presso la Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli esaminatori ausiliari.
*13.229. (prioritario) Grippa.
*13.117. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. I termini previsti dall'articolo 3, comma 8, e dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, recante «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie», per l'adeguamento del materiale rotabile ferroviario circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie ferroviarie ai requisiti ivi previsti, sono differiti, rispettivamente, di 24 e 36 mesi.
13.126. (prioritario) Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per far fronte alle esigenze di personale degli uffici della Motorizzazione civile, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 31 dicembre 2021, in deroga al termine previsto nella disposizione richiamata.
13.118. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'alinea del comma 2 dell'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore».
*13.204. (prioritario) Rotelli, Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*13.20. Bruno Bossio.
*13.150. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
13.231. Grippa.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria euro 3 a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli di categoria euro 4 a partire dal 1° gennaio 2022. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
13.64. D'Attis, Sisto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria euro 3 a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli di categoria euro 4 a partire dal 1° gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
13.209. Scagliusi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° marzo 2019». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.140. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti «dal 1° marzo 2019».
13.322. (prioritario) Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 200, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021».
*13.29. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
*13.220. Scagliusi.
Sopprimere il comma 8.
13.176. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Fino al 31 dicembre 2023 è prorogato l'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tal fine è prorogata, altresì, per il medesimo periodo, la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del citato Commissario straordinario. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023.
8-ter. All'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale» sono soppresse;
b) al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa, con oneri a carico del Commissario straordinario, per lo svolgimento di determinati compiti o per l'attribuzione di specifiche responsabilità.».
8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.216. Terzoni.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso 8-ter)
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
8-bis. All'articolo 1, comma 368, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «emergenza da Covid-19,» sono inserite le seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e al terzo periodo le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.313. (prioritario) Pella.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 14-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) al comma 2, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;
c) al comma 3, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
d) il comma 4 è abrogato.
13.300. De Menech, Gribaudo, Enrico Borghi, Bonomo, Serracchiani.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla d))
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 11, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2021 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2021;
dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021»;
sostituire il comma 19 con il seguente:
19. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 11-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, e 55 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa all'anno 2021, e, quanto a 35 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo.
*13.221. Scagliusi.
*13.30. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Per gli impianti a fune che sono giunti a scadenza di fine vita tecnica, i termini per l'esecuzione degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203, sono prorogati di dodici mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza.
13.133. Donina, Maccanti, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 14-ter, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
13.213. Elisa Tripodi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi 13 e 14;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020».
13.177. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Sopprimere i commi 13 e 14.
*13.3. Trano.
*13.57. Giacomoni, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Baratto, Giacometto, Martino, Porchietto.
Sopprimere il comma 13.
**13.1. (prioritario) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
**13.4. Siragusa.
**13.50. Rosso, Giacometto, Cattaneo, Mulè, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti, Polidori, Ripani.
**13.109. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
**13.154. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
**13.195. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli.
Apportare le seguenti modificazioni:
sostituire il comma 13 con i seguenti:
13. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la convalida di sfratto per morosità sia stata emessa successivamente alla data del 31 gennaio 2020. È sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021, se la convalida sia stata emessa anteriormente alla data del 31 gennaio 2020, fatta salva la facoltà dell'esecutato di presentare istanza di sospensione sino al 30 giugno 2021, corredata di autocertificazione in cui dichiari di non possedere altro immobile ad uso abitativo, di non avere un'occupazione ovvero di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito IRPEF proprio e dei familiari conviventi almeno pari al 50 per cento rispetto all'anno 2019 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte alla locazione di un diverso immobile. La sospensione opera in modo automatico ma l'autocertificazione, acquisita dall'ufficiale giudiziario o dal cancelliere del giudice dell'esecuzione, deve essere immediatamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate per consentire le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e l'effettiva situazione patrimoniale ed economica dell'istante esecutato e dei suoi familiari conviventi, nonché al comune di residenza dell'istante per procedere all'iscrizione d'ufficio nella lista dell'emergenza abitativa.
13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso non abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, salvo che la convalida di sfratto per morosità sia stata emessa in data anteriore al 31 gennaio 2020 e che le attività commerciali, professionali ed industriali cui siano adibiti gli immobili, non siano comprese nell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2020. In tale caso, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino al 31 marzo 2021;
dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. È sospesa sino al 30 giugno 2021 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
13.294. D'Orso, Baldino, Donno, Martinciglio, D'Arrando, Masi, Colletti, Ascari, Businarolo, Giuliano, Palmisano, Scutellà, Costanzo, Saitta, Berti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 13 con i seguenti:
13. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta successivamente alla data del 31 gennaio 2020. È sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021, se la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta anteriormente alla data del 31 gennaio 2020, fatta salva la facoltà dell'esecutato di presentare istanza di sospensione sino al 30 giugno 2021, corredata di autocertificazione in cui dichiari di non possedere altro immobile ad uso abitativo, di non avere un'occupazione ovvero di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito IRPEF proprio e dei familiari conviventi almeno pari al 50 per cento rispetto all'anno 2019 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte alla locazione di un diverso immobile. La sospensione opera in modo automatico ma l'autocertificazione, acquisita dall'ufficiale giudiziario o dal cancelliere del giudice dell'esecuzione, deve essere immediatamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate per consentire le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e l'effettiva situazione patrimoniale ed economica dell'istante esecutato e dei suoi familiari conviventi, nonché al Comune di residenza dell'istante per procedere all'iscrizione d'ufficio nella lista dell'emergenza abitativa.
13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso non abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, salvo che la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta in data anteriore al 31 gennaio 2020 e che le attività commerciali, professionali ed industriali cui siano adibiti gli immobili, non siano comprese nell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2020. In tale caso, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino al 31 marzo 2021;
b) dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. È sospesa sino al 30 giugno 2021 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
13.293. (prioritario) D'Orso, Baldino, Donno, Martinciglio, Colletti, Ascari, Barbuto, Businarolo, Giuliano, Palmisano, Scutellà, Costanzo, Saitta, Berti.
Apportare le seguenti modificazioni:
sostituire il comma 13 con i seguenti:
13. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta successivamente alla data del 31 gennaio 2020. È sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021, se la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta anteriormente alla data del 31 gennaio 2020.
13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso non abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, salvo che la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta in data anteriore al 31 gennaio 2020 e che le attività commerciali, professionali ed industriali cui siano adibiti gli immobili, non siano comprese nell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2020. In tale caso, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino al 31 marzo 2021;
dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. È sospesa sino al 30 giugno 2021 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
13.296. D'Orso, Baldino, Donno, Martinciglio, Scanu, Tuzi, Barbuto, Gabriele Lorenzoni, Colletti, Ascari, Bilotti, Businarolo, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Scutellà, Costanzo, Papiro, Saitta, Berti.
Apportare le seguenti modificazioni:
sostituire il comma 13 con i seguenti:
13. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la convalida di sfratto per morosità sia stata emessa successivamente alla data del 31 gennaio 2020. È sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021, se la convalida sia stata emessa anteriormente alla data del 31 gennaio 2020.
13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso non abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, salvo che la convalida di sfratto per morosità sia stata emessa in data anteriore al 31 gennaio 2020 e che le attività commerciali, professionali ed industriali cui siano adibiti gli immobili, non siano comprese nell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2020. In tale caso, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021;
dopo il comma 14, aggiungere, il seguente:
È altresì sino al 30 giugno 2021 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
13.295. (prioritario) D'Orso, Baldino, Donno, Martinciglio, D'Arrando, Masi, Scanu, Tuzi, Colletti, Ascari, Businarolo, Giuliano, Palmisano, Scutellà, Costanzo, Papiro, Saitta, Berti.
Sostituire il comma 13, con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. I possessori degli immobili interessati alla sospensione dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le misure applicative del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a euro 90 milioni, che costituisce limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.7. Siragusa.
Sostituire il comma 13, con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. Ai locatari ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi del presente comma è riconosciuta un'indennità pari per ciascun mese di sospensione al corrispondente canone pattuito in contratto. Al fine di ottenere l'indennità suddetta i soggetti interessati presentato un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 90 milioni, che costituisce limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.15. Siragusa.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.
*13.14. (prioritario) Siragusa.
*13.238. (prioritario) Gusmeroli, Bianchi, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Zanella.
*13.275. (prioritario) Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*13.83. Paolo Russo, Giacometto, Cattaneo.
*13.158. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo, di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e prevista nei casi in cui il mancato pagamento del canone alle scadenze sia connesso alla contrazione del reddito dettato dall'emergenza in corso, è sospesa sino al 30 giugno 2021. Diversamente, qualora il mancato pagamento dei canoni sia antecedente alla data di dichiarazione dell'emergenza o non dipendente da essa, l'esecuzione è sospesa sino al 28 febbraio 2021.
13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso diverso da quello abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 28 febbraio 2021.
13.298. Colletti.
Sostituire il comma 13, con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nelle sole ipotesi di provvedimenti convalidati o di sentenze emesse in data successiva al 1° marzo 2020, è prorogata sino al 30 aprile 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. Ai proprietari di tali immobili è riconosciuto un contributo a fondo perduto da calcolare nella misura del 60 per cento del canone e degli oneri accessori, non inferiore ad euro 200 al mese e non superiore a 420 euro al mese, per il periodo di morosità compreso dall'ordinanza di convalida di sfratto o dalla sentenza, fino al 31 marzo 2021, per i medesimi periodi è sospeso, con efficacia retroattiva, il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.53. Zanettin.
Il comma 13 è sostituito dal seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica nei casi in cui l'ordinanza di convalida o la sentenza esecutiva di sfratto sia stata emessa in data antecedente al 19 marzo 2020. Ai proprietari di tali immobili è riconosciuto un contributo a fondo perduto da calcolare nella misura del 60 per cento del canone e degli oneri accessori, in misura non inferiore ad euro 200 al mese e non superiore a euro 420 al mese, per il periodo di morosità compreso dal 1° marzo 2020 fino al 31 gennaio 2021, per i medesimi periodi è sospeso, con efficacia retroattiva, il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.54. Zanettin.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze. Relativamente all'immobile adibito ad uso abitativo, la sospensione di cui al presente comma si applica alla abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
13.305. Fassina.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
*13.68. (prioritario) Rosso, Mulè, Cattaneo, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti, Giacometto.
*13.156. (prioritario) Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
*13.236. Bianchi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Zanella.
*13.274. Prisco, Foti, Butti, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
**13.69. (prioritario) Mulè, Rosso, Cattaneo, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti, Giacometto.
**13.157. (prioritario) Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
**13.237. (prioritario) Bitonci, Bianchi, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Zanella.
**13.312. (prioritario) Lorenzin.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
*13.273. (prioritario) Foti, Butti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*13.82. Paolo Russo, Giacometto, Cattaneo.
*13.155. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
Al comma 13, sostituire le parole: è prorogata sino al 30 giugno 2021 con le seguenti: è prevista sino al 28 febbraio 2021.
13.297. Colletti.
Al comma 13, dopo le parole: mancato pagamento del canone alle scadenze, inserire le seguenti: previste dal contratto, successive al 16 marzo 2020.
13.327. (prioritario) Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Al comma 13 dopo le parole: mancato pagamento del canone alle scadenze inserire le seguenti: in seguito al verificarsi di una sopravvenuta impossibilità del conduttore in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
*13.277. (prioritario) Foti, Butti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*13.48. Rosso, Giacometto, Cattaneo, Mulè, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti.
*13.159. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
*13.192. Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Bianchi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Zennaro, Zanella.
Al comma 13, sostituire le parole: e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari con le seguenti: e ai provvedimenti di rilascio adottati in data posteriore al 18 marzo 2020 conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
**13.193. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cantalamessa, Bianchi, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Zennaro, Zanella.
**13.278. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**13.160. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
**13.49. Giacometto, Cattaneo, Mulè, Rosso, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti.
Al comma 13, sostituire le parole: ed abitati dal debitore e dai suoi familiari con le seguenti: ed adibiti a prima abitazione del debitore, condizione che deve risultare dalla relazione dell'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile.
*13.279. Prisco, Foti, Butti, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*13.161. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
*13.194. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Zennaro, Zanella.
*13.84. Paolo Russo.
Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2021, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al periodo precedente, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate le informazioni utili ai fini dell'erogazione del contributo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.235. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.
Al comma 13 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio ai sensi del presente comma non sono tenuti al versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione al minor gettito accertato derivante dall'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente periodo, viene assegnato un importo incrementale, nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, al Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di garantire e distribuire le quote ristorative necessarie a compensare i comuni della minore entrata, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, commi 448 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Alla compensazione degli oneri finanziari di cui al presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
13.307. Fassina.
Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
13.196. Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Cavandoli.
Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*13.39. (prioritario) Magi, Frate, Angiola.
*13.51. Rosso, Giacometto, Cattaneo, Vietina, Mulè, Sisto, Paolo Russo, Mazzetti.
*13.162. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
*13.280. Foti, Butti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.
**13.276. Prisco, Foti, Butti, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**13.173. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.
**13.191. Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.
**13.70. Rosso, Mulè, Cattaneo, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti.
**13.13. Siragusa.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Ai locatori di immobili ad uso abitativo ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi del comma 13 è riconosciuta un'indennità pari, per ciascun mese di sospensione, al corrispondente canone pattuito in sede di registrazione del contratto, dietro presentazione di un'istanza attestante la sussistenza dei requisiti previsti da inoltrare all'Agenzia delle Entrate che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La disposizione di cui al presente comma opera nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
13.306. Fassina.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Ai locatori degli immobili oggetto di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di cui al comma 13, il cui canone, rapportato ad annualità, risulti inferiore rispettivamente a euro 10.000 per le locazioni ad uso abitativo e euro 30.000 per le locazioni ad uso non abitativo, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di leasing oggetto di mancato pagamento nel periodo che intercorre dalla data di intimazione di sfratto per morosità o di ingiunzione di pagamento, fino al termine della sospensione di cui al medesimo comma 13.
13-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 13-bis spetta ai soggetti privati, agli enti non commerciali e agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 di almeno il 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.
13-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
13-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 13-bis a 13-quater si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
13.325. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.
13-ter. Per l'attuazione del comma 13-bis, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2021, denominato «Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi», finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché delle attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma 13-bis, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.
13-quater. Agli oneri derivanti dal comma 13-ter, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.233. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Ribolla, Belotti, Frassini, Ascari.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 13, limitatamente alla sola imposta dovuta sui canoni di locazione non riscossi, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, valutati in 100 milioni di euro l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.234. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Ribolla, Belotti, Frassini.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per mancato pagamento del canone di cui al comma 13 è riferita ai soli casi in cui la notifica dell'atto di intimazione di sfratto di cui all'articolo 658 del codice di procedura civile si è perfezionata successivamente al 9 marzo 2020.
13-ter. Ai proprietari degli immobili per i quali l'esecuzione dello sfratto per morosità è sospesa è riconosciuto un ristoro pari all'importo del canone di locazione dovuto dal locatario per tutto il periodo decorrente dalla data di esecutività della convalida di sfratto sino al 30 giugno 2021. Le modalità di erogazione del ristoro di cui al comma 13-bis sono definite con decreto ministeriale.
13.107. Angiola, Costa.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 31 gennaio 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.
13.171. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.
13.172. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. In ragione della particolare situazione causata dal virus Covid-19 e al fine di prevenire situazioni di emergenza abitativa, in deroga alle disposizioni in materia di alloggi di servizio del Ministero della difesa, contenute nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sono sospesi tutti gli atti di recupero forzoso di alloggi di servizio nei confronti dei conduttori ai sensi dell'articolo 306 del citato codice dell'ordinamento militare, ancorché conduttori in situazione di concessione scaduta ed il cui reddito familiare anno lordo non abbia superato, nell'anno 2019, le condizioni reddituali indicate dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro della difesa del 7 maggio 2014. È sempre garantita, indipendentemente dal reddito, la continuità della conduzione dell'alloggio nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa del 7 maggio 2014.
13.147. Pagani, Miceli, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Baldino, Maurizio Cattoi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. In ragione della particolare situazione causata dal virus Covid-19 e al fine di prevenire situazioni di emergenza abitativa, in deroga alle disposizioni in materia di alloggi di servizio del Ministero della difesa, contenute nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sono sospesi tutti gli atti di recupero forzoso di alloggi di servizio nei confronti dei conduttori ai sensi dell'articolo 306 del citato codice dell'ordinamento militare, ancorché conduttori in situazione di concessione scaduta.
13.146. Pagani, Miceli, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Baldino, Maurizio Cattoi.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sono, altresì, sospese per il medesimo periodo le procedure esecutive immobiliari relative ai citati immobili.
13.262. (prioritario) Rampelli, Deidda, Ferro, Galantino.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
13.8. Siragusa.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire il comma 14 con il seguente:
14. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021 è sospesa»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997.»;
2) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario ad acta che dura in carica fino al 31 dicembre 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data non possono essere avviati nuovi giudizi e sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza. Al relativo onere, valutato pari a 600.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
13.289. Cabras, Ascari.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al numero 2)
Al comma 14, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2021 con le seguenti: fino al 30 dicembre 2021.
13.218. Grippa.
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
14-ter. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-septies, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) dopo il comma 4-septies, sono inseriti i seguenti:
«4-octies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al comma 4-septies. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applica la disciplina relativa alle commissioni esaminatrici di selezione relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2020, n. 225.
4-novies. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 4-octies, per la prima iscrizione e per l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2020, n. 22, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti.
4-decies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma 4- novies e le modalità di versamento. Le relative somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
*13.226. (prioritario) Grippa.
*13.34. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. In considerazione della situazione di emergenza da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2015, n. 296, sono espletati entro centoventi giorni dalla dichiarazione di cessazione del citato stato di emergenza. L'esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma è sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo.
14-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune» sono inserite le seguenti: «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».
13.36. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
14-bis. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19, i proprietari degli immobili interessati dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 del presente articolo, per l'anno 2021, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
14-ter. Dall'attuazione del comma 14-bis discendono oneri pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 14-quater.
14-quater. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
13.59. Giacomoni, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Baratto, Giacometto, Martino, Porchietto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 14-quater)
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. In virtù di quanto previsto dai commi 13 e 14, le risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, incrementate per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, devono considerarsi relative alle morosità maturate dall'inizio dell'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19 e sono erogate direttamente ai proprietari degli immobili.
13.58. Giacomoni, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Baratto, Giacometto, Martino, Porchietto.
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari ed all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1».
*13.228. (prioritario) Scagliusi.
*13.35. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 51, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
**13.219. Scagliusi.
**13.28. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. La durata del contratto assicurativo per la RCauto, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, è automaticamente prorogata di un numero di giorni pari alla durata delle misure che hanno ridotto la mobilità adottate per il contrasto al contagio da Covid 19, ridotti di un coefficiente parametrato alla riduzione di percorrenza derivante dai dati medi di tutte le scatole nere. Laddove il Ministro dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non provveda all'adozione di un decreto che disciplini la procedura di proroga del valore contrattuale, il coefficiente di riduzione è del 10 per cento.
13.86. Paolo Russo.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021».
*13.310. Fassina.
*13.99. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
13.102. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
16-bis. All'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2046».
13.38. (prioritario) Enrico Borghi, Gariglio.
Al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: al Comitato interministeriale per la programmazione economica, aggiungere le seguenti: e al Parlamento.
13.232. Spessotto.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito- con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
17-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 17-quater. All'articolo 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «con qualunque finalità» sono aggiunte le seguenti «escluse quelle di pesca e di acquacoltura».
*13.174. Scoma, Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
*13.287. Cadeddu, Gallinella, Cassese, Del Sesto, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 17-ter e 17-quater)
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
17-bis. Il materiale rotabile di una linea ferroviaria iscritta nell'elenco di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2016, recante «Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione» deve rispettare, entro tre anni dalla predetta iscrizione, i criteri di sicurezza di cui all'allegato II del decreto ministeriale 28 ottobre 2005, recante «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie».
13.98. (prioritario) Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria euro 3 a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli euro4 a partire dal 1° gennaio 2022.
19-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, stimati complessivamente in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
13.123. Rixi, Morrone, Paternoster, Tateo, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2021, a favore dei comuni, la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:
a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 aprile;
b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 agosto;
c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre;
d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 gennaio 2022.
13.212. (prioritario) Varrica.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospeso, per l'anno 2021, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel Comune di Caorle.
13.139. (prioritario) Fogliani, Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
13.214. (prioritario) Deiana.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Al comma 857-bis dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205:
a) alla lettera a) la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;
b) alla lettera b) la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventidue»;
c) alla lettera c) la parola: «ventidue» è sostituita dalla seguente: «ventisei».
13.290. Davide Aiello, Chiazzese, Villani, Penna, Lorefice, Alaimo, Giarrizzo, Marzana, Perconti, Cancelleri, Saitta, D'Orso, Pignatone, Martinciglio, Suriano, D'Uva, Luciano Cantone, Sodano, Cimino, Papiro, Rizzo, Licatini.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 1, comma 857-bis, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «ventidue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi».
13.100. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 15 agosto 2021»;
2) al comma 2 le parole: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021»;
3) al comma 4 le parole: «e 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e 10 milioni di euro complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021»;
4) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, e per il finanziamento delle misure previste dall'articolo 8-bis»;
b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.».
13.115. Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
1. L'articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 41-bis. -(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva). - 1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, o un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia avviato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive ovvero che sia un operatore di microcredito o di finanza etica e sostenibile ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e godono del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato;
b) l'istanza sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento di presentazione dell'istanza sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene;
c) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;
d) l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;
e) la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80;
3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita in unione civile, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013 n. 147, del relativo decreto interministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.
5. A seguito di apposita istanza presentata dal debitore, il giudice dell'esecuzione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, sospende l'esecuzione per un periodo di sei mesi, al fine di consentire il perfezionamento degli accordi di cui ai commi 1 e 3. Il creditore o, nei casi regolati dal comma 3, il finanziatore può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento solo a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2, e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. Il merito creditizio è valutato in relazione al reddito disponibile, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita dell'obbligato. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso in cui siano conclusi accordi di rinegoziazione o finanziamento in violazione di quanto disposto al periodo precedente, il creditore o il finanziatore decade dalla garanzia di cui al comma 4.
6. Nell'ipotesi del raggiungimento di un accordo di rinegoziazione tra debitore e creditore il giudice, su istanza del debitore, dichiara l'estinzione del procedimento e la parziale esdebitazione di cui al comma 1, e, nei soli casi di finanziamento proveniente da un terzo, ordina al conservatore dei registri immobiliari di annotare l'avvenuta surroga del finanziatore nell'ipoteca iscritta a favore del creditore procedente. Con il medesimo provvedimento il giudice liquida le spese del procedimento, che sono poste a carico del debitore. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice, su richiesta del destinatario del finanziamento, emette decreto di trasferimento a quest'ultimo del bene, ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile.
7. Nell'ipotesi dell'erogazione di un nuovo finanziamento anche nell'ambito di un accordo di cui al comma 3, il giudice liquida, con apposita ordinanza da emettere entro quindici giorni dall'istanza di cui al comma 6, la somma da versare con l'erogazione del medesimo finanziamento. Avvenuto il versamento delle somme in favore della procedura, il giudice adotta il provvedimento di cui al comma 6.
8. È riconosciuto, in favore del debitore, il diritto di abitazione da annotarsi a margine dell'ipoteca. Il debitore ha diritto, previa estinzione del debito residuo nei confronti del finanziatore e previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al finanziatore dal destinatario del finanziamento, di riacquistare la proprietà dell'immobile. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile al debitore. L'acquirente dell'immobile in sede giudiziale o per effetto dell'esercizio diritto di cui al secondo periodo del presente comma decade dal beneficio se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.
9. Ove vi siano altri creditori intervenuti o procedenti oltre al creditore di cui al comma 1, l'estinzione della procedura esecutiva è subordinata al deposito di un loro atto di rinuncia ovvero alla prova, da parte del debitore, dell'avvenuto pagamento di quanto loro dovuto.
10. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
11. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4 e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, purché ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), ed e), del presente articolo. In tal caso, a seguito dell'istanza di cui al comma 5, la sospensione dell'esecuzione si protrae fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o, nel caso di piano del consumatore, fino al provvedimento di omologazione di cui all'articolo 12-bis comma 3 della medesima legge. Nel caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore, come pure di revoca del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1 o di cui all'articolo 12-bis, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, cessa la sospensione del processo esecutivo. Nel caso di proposizione di reclamo avverso i provvedimenti di cui al periodo che precede, la sospensione si protrae comunque fino al momento del rigetto del reclamo.
12. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, possono altresì prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo. In tal caso si applica integralmente il comma 11».
*13.025. (prioritario) Fassina.
*13.024. Manzo.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)
1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2022, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. 3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole «con qualunque finalità» con le seguenti: «per le finalità di cui al precedente comma 3».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2,1 milioni di euro per il comma 1 e in 1,7 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per il comma 1 e mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il comma 2.
13.01. Sani, Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 2 e 3)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga dei termini in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)
1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti «Dal 1° gennaio 2022» e le parole: «con qualunque finalità» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 3».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.013. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)
1. Il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tal fine è prorogata, altresì, per il medesimo periodo, la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del citato Commissario straordinario.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.03. Berardini.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga termini in materia di debiti relativi alle quote latte)
1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-ter, alinea, le parole: «15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;»
b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:
«10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del COVID-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:
a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;
b) sono revocati i pignoramenti in essere»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.010. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
1. All'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In favore dei soggetti di cui al comma 2 che, a causa della chiusura di cui al comma 1, abbiano sostenuto maggiori oneri documentati, è riconosciuto il rimborso di tali maggiori oneri fino all'importo massimo di 15.000 euro. Il predetto rimborso non può essere cumulato con l'indennità di cui al comma 2».
13.016. (prioritario) Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Messa in sicurezza della tratta Sassari-Olbia)
1. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*13.026. (prioritario) Alberto Manca, Deiana.
*13.027. (prioritario) Gavino Manca, Frailis, Mura.
ART. 14.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2021»;
b) al comma 4-quater, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e a 3 milioni di euro per l'anno 2021»; e, dopo le parole: «dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2021».
14.1. Siragusa.
Al comma 2, sostituire le parole: al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021 con le seguenti: al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.
*14.3. (prioritario) Borghese, Tasso, Cecconi, Longo, Sangregorio, Fitzgerald Nissoli, Ungaro.
*14.5. La Marca, Schirò, Carè, Quartapelle Procopio, Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**14.2. Siragusa.
**14.6. Schirò, La Marca, Carè, Fitzgerald Nissoli.
**14.7. Fitzgerald Nissoli.
**14.8. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba, Fitzgerald Nissoli.
ART. 15.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026 con le seguenti: fino al 30 per cento nell'anno 2024, fino al 40 per cento nell'anno 2025, fino al 50 nell'anno 2026, fino al 70 per cento nell'anno 2027 e del 100 per cento nell'anno 2028;
b) alla lettera b) sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2028;
c) alla lettera c) sostituire la parola: 2027 con la seguente: 2029.
15.49. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 1, dell'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2021».
1-ter. All'articolo 1, comma 955, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni» e dopo le parole: «23 giugno 2016» sono inserite le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2021, agli impianti la cui alimentazione derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici».
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*15.15. Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto, Giacomoni, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*15.8. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
*15.41. Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
*15.36. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*15.92. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1, dell'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2021».
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**15.7. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
**15.14. Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto, Giacomoni, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
**15.35. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
**15.40. Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
**15.91. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 sostituire le parole «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° giugno 2021».
*15.56. Terzoni.
*15.61. Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma.
*15.97. Trancassini, Foti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*15.100. Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi prescritti e già immessi in commercio al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Gli obblighi in materia di informazione al consumatore di cui all'articolo 219 comma 5 del medesimo decreto legislativo possono essere assolti anche con mezzi diversi dall'etichetta, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto.
**15.101. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis.
**15.113. Nevi, Paolo Russo, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.
Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: Fino al 30 giugno 2021;
b) sopprimere le parole: primo periodo.
15.73. (prioritario) Ilaria Fontana, Sut.
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: primo periodo;
b) aggiungere, infine, il seguente periodo: L'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, primo periodo, si applica agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di decorrenza degli obblighi ivi previsti. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.
*15.18. Nevi, Mandelli, Sisto.
*15.83. Rampelli, Bellucci, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera b))
Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: primo periodo;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. La predetta disposizione non si applica agli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.
**15.63. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fiorini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**15.81. Topo.
**15.112. Mandelli.
**15.115. Fornaro.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera b))
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: primo periodo;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi prescritti e già immessi in commercio al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Gli obblighi in materia di informazione al consumatore di cui all'articolo 219 comma 5 del medesimo decreto legislativo possono essere assolti anche con mezzi diversi dall'etichetta, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto.
*15.4. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
*15.12. Mandelli, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.
*15.94. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*15.59. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera b))
Al comma 6, sopprimere le parole: primo periodo.
**15.22. Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
**15.31. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
**15.64. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli.
**15.65. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. In relazione alla proroga di due mesi dei termini per l'invio delle informazioni sui provvedimenti adottati e da adottare a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 – Direttiva 2008/50/CE, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma che si devono trasmettere conseguentemente entro il 20 marzo 2021 alla Commissione Europea dovranno risultare pervasive per evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023 e di 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023 e di 8 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030 per le medesime finalità.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dei Fondi di cui:
a) all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per l'anno 2021, per 100 milioni di euro per l'anno 2022, per 145 milioni di euro per l'anno 2023, per 93 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2028 e per 108 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030;
b) all'articolo 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per 250 milioni di euro per il 2021, 40 milioni di euro per il 2022 e 90 milioni di euro per il 2023;
c) all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 90 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per l'anno 2023;
d) mediante riduzione delle risorse previste annualmente dal 2021 al 2028 alla sezione II – Rifinanziamenti – Sottostrumento 20 «Accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria», dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028.
*15.62. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
*15.99. Madia.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 73, dopo le parole: «impatto ambientale», sono aggiunte le seguenti: «dei beni e», dopo le parole: «non riciclabili derivanti da», sono aggiunte le seguenti: «da beni e», dopo le parole: «a tutte le imprese che acquistano» sono aggiunte le seguenti: «sia beni realizzati con materiale riciclato uguale o maggiore del trenta per cento sia», e le parole: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020,» sono sostituite dalle parole: «per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022,»;
b) al comma 74, sono aggiunte le seguenti parole: «e due milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;
c) il comma 77 è sostituito dal seguente:
«77. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 73 a 76, si provvede quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante i risparmi derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 6-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 181.
15.109. Muroni.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Fino alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti nucleari di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e al fine di adeguare le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, si applicano le disposizioni di cui al comma 6-ter.
6-ter. Al comma 1-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, le parole: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito,» sono sostituite dalle seguenti: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito.».
15.21. (prioritario) Giacometto.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6-ter. Il comma 756 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:
«756. Le spese di mantenimento degli animali sottoposti a sequestro sono a carico dei soggetti ai quali viene notificato il provvedimento di sequestro, fino all'eventuale confisca dell'animale.».
15.78. (prioritario) Maraia.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 6-ter)
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il termine per la stipula dei contratti ovvero per la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in riferimento all'impiego delle risorse stanziate dall'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2020 è differito al 31 maggio 2021.
15.37. (prioritario) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte, Viviani.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di assicurare la piena accessibilità e la più ampia partecipazione al procedimento di consultazione pubblica e al Seminario nazionale previsti dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) al comma 3 le parole: «le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano», sono sostituite dalle seguenti: «chiunque abbia interesse possa»;
c) al comma 4, le parole: «Entro i centoventi giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centottanta giorni successivi»;
d) al comma 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e i soggetti portatori di interessi pubblici o privati che abbiano presentato richiesta di partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
e) al comma 5, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni».
15.102. (prioritario) Vianello, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Sut, Gallo, Faro, Grippa, Sarli, Cillis, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Ruggiero, Costanzo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di assicurare la piena accessibilità e la più ampia partecipazione al procedimento di consultazione pubblica e al Seminario nazionale previsti dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;
b) al comma 4, le parole: «Entro i centoventi giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centottanta giorni successivi»;
c) al comma 5 le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «120 giorni», nonché le parole: «entro i sessanta giorni» sono sostitute dalle seguenti: «entro i centottanta giorni»;
d) al comma 6, le parole: «entro il termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di centoventi giorni», dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «da adottare entro i successivi novanta giorni», nonché dopo le parole: «è pubblicata» sono aggiunte le seguenti: «entro i successivi sessanta giorni».
15.114. (prioritario) Vianello, Maraia, Barbuto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) al comma 4 le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni»;
15.58. (prioritario) Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;
b) al comma 4, la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centottanta».
15.2. (prioritario) Berardini, De Girolamo, Rizzone, Lombardo, Lapia.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il periodo di sessanta giorni per la consultazione pubblica previsto dal comma 3, primo periodo, dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è differito nei 180 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19. Il periodo per lo svolgimento del Seminario nazionale, previsto dal comma 4, primo periodo, del sopraccitato articolo 27, è differito nei novanta giorni successivi alla data di conclusione della consultazione pubblica.
15.1. (prioritario) Molinari, Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Giglio Vigna.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 3, dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi», e le parole: «le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano», sono sostituite dalle seguenti: «chiunque abbia interesse possa».
15.71. (prioritario) Cillis, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Gallinella.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di assicurare la piena accessibilità e la più ampia partecipazione al procedimento di consultazione pubblica e al Seminario nazionale previsti all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, anche in ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo sono prorogati per ulteriori 60 giorni. All'articolo 27, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 31 del 2010, le parole: «30 giorni», sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni».
15.103. (prioritario) Vianello, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Ruggiero, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Sut, Gallo, Faro, Grippa, Sarli, Cillis, Costanzo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In conseguenza dell'emergenza pandemica in atto, i termini di sessanta giorni e centoventi giorni, previsti rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, decorrono dal giorno successivo al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e prorogato da ultimo dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.
15.20. (prioritario) Giacometto, Mazzetti, Cortelazzo, Occhiuto, Ruffino, Labriola.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I termini dell'articolo 27, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, relativi alla formulazione delle osservazioni tecniche e promozione del Seminario nazionale, iniziano a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza dichiarato ai sensi e per gli effetti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
15.3. (prioritario) Berardini, De Girolamo, Rizzone, Lombardo, Lapia.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il termine di cui all'articolo 29-octies, comma 3, lettera a) e comma 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è prorogato a sessanta giorni dalla data della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
15.46. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
6-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 le parole: «Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del Piano Nazionale per la Gestione dei Rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
15.76. Ilaria Fontana.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono sospesi sino al 31 dicembre 2021.
*15.69. Incerti.
*15.17. Nevi, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e non oltre ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e le parole da: «ove è consentito» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «del territorio nazionale interessate da titoli minerari in essere o da procedimenti in corso o sospesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse»;
b) al comma 8, il sesto e settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietato su tutto il territorio nazionale il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca ovvero di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro tale data. Le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro il termine di cui al comma 1, le attività di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, già sospese per effetto del comma 6, sono definitivamente interrotte, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.».
15.105. Vianello, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Ruggiero, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Sut, Gallo, Faro, Grippa, Sarli, Cillis, Costanzo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e non oltre ventiquattro» sono sostituite dalla seguente: «trentasei»;
b) al comma 8, sesto periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantadue».
15.104. (prioritario) Vianello, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Ruggiero, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Sut, Gallo, Faro, Grippa, Sarli, Cillis, Costanzo, Barbuto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti «trentasei mesi».
15.11. (prioritario) Fioramonti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «dal 1° luglio 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023».
15.87. (prioritario) Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per l'incremento al di sopra del 70 per cento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche riciclate nei prodotti finali. Al fine di concedere contributi alle imprese che utilizzano plastica riciclata al di sopra del 70 per cento nei prodotti finiti è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo denominato “Fondo plastica riciclata”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021». Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
15.50. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
*15.96. (prioritario) Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Caretta, Ciaburro.
*15.6. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
*15.13. Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto, Giacomoni, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*15.34. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*15.39. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bianchi, Cavandoli.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2021».
15.28. Mazzetti, Sisto, Mandelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1084, lettera i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».
*15.66. Marco Di Maio, Del Barba.
*15.111. Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
Art. 15-bis.
(Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)
1. In attesa della definizione dei giudizi pendenti innanzi alla Corte costituzionale della Repubblica, anche in relazione all'esigenza di assicurare condizioni concorrenziali omogenee a livello nazionale in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e prorogato al 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 125-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2021, e con esso gli effetti delle leggi approvate, i quali, fino al 31 dicembre 2021, sono sospesi.
2. Per effetto della proroga di cui al comma 1:
a) è prorogato al 30 settembre 2023 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 luglio 2022 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) sono prorogati al 30 settembre 2025 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogati al 31 luglio 2024 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;
c) è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025».
15.01. (prioritario) Enrico Borghi, Plangger, Gebhard.
Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel periodo in cui è stato proclamato lo stato di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19, il termine di sessanta giorni relativo alla formulazione di osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima da parte delle Regioni, degli Enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, di cui al comma precedente, decorre dal giorno successivo alla fine dello stato di emergenza».
15.021. (prioritario) Montaruli, Rotelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) ovunque ricorrono le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
c) al comma 2, al primo periodo le parole: «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1» sono soppresse.
d) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni annui, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
15.08. (prioritario) Rospi.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) ovunque ricorrono le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
c) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora l'edificio sia ubicato in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni annui, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
15.06. Rospi.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «al 30 giugno 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2023».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni annui, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
15.09. Rospi.
ART. 16.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026 e garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento della manifestazione, il finanziamento di cui all'articolo 213-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.5. (prioritario) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021» e dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2020 e a 180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
16.2. Barelli, Marin, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La proroga della moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva.
16.10. Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e al secondo periodo dopo le parole: «30 milioni per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2022»;
b) al comma 2, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «5 milioni per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro fino al 30 giugno 2021».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
16.8. Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «speciali quinquennali» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica», le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi stabilmente», e dopo le parole: «completa relazione» è aggiunta la seguente: «asseverata»;
b) al comma 3 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
c) il comma 4 è abrogato.
16.13. (prioritario) Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «ulteriori tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori cinque anni».
16.1. Barelli, Marin, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «comunque non superiore a ulteriori tre anni,» sono aggiunte le seguenti: «o cinque anni nel caso di impianti natatori,».
16.7. (prioritario) Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «da marzo 2020 a luglio 2020» sono aggiunte le seguenti: «nonché da novembre 2020 a giugno 2021».
16.9. Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
16.12. (prioritario) Valente.
ART. 17.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: – Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
17.24. Zanichelli, Ascari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Termine per la conclusione della ricostruzione – terremoto de l'Aquila – Casa Italia – Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
17.25. Zolezzi, Ascari.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2016-2022» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di sette anni».
17.1. Verini, Pezzopane.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
17.2. (prioritario) Pizzetti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, articolo 48, comma 16, primo periodo, sostituire le parole «all'anno d'imposta 2020», con le parole: «all'anno d'imposta 2021».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede:
a) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni per il 2021, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Conseguentemente alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.
17.6. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Occhiuto, Prestigiacomo, Cortelazzo.
Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:
2-bis.1. I contratti a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2020 del personale attualmente in servizio o che è già stato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri da parte delle regioni e degli enti locali colpiti dal sisma del 2002, sono prorogati di 18 mesi.
2-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis.1, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.
17.30. (prioritario) Tartaglione, Sisto, D'Attis.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, articolo 2-bis, comma 25, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.
17.8. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Sisto, Cannizzaro, Occhiuto, Ruffino, Labriola.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: Termine per la conclusione della ricostruzione privata – terremoto de l'Aquila – Casa Italia aggiungere le seguenti: – risorse per spese di funzionamento strutture commissariali e territoriali d'emergenza eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
17.26. Zolezzi, Ascari.
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroghe CAS, sospensione adempimenti fiscali e contratti del personale per la ricostruzione – terremoto di Ischia del 2017)
1. Al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 18, la lettera i-ter) è sostituita con la seguente:
«i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto. Dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021. A tal fine sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado con il proprietario dell'immobile inagibile».
b) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021»;
2) al comma 4, le parole «dal 2018 al 2020 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2021 dei mutui»;
3) al comma 5, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2021»;
4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6 lettera b), i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, sono prorogati al 31 dicembre 2022, anche in deroga ai limiti di durata previsti da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva di categoria.;
c) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «è sospeso fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso fino al 31 dicembre 2021»;
2) le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
d) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
2) le parole «a decorrere dal 1° febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° febbraio 2022»;
e) all'articolo 35, comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1 gennaio 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) del presente articolo, valutati in 1.330.000,00 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai restanti oneri, derivanti dal comma 1, lettera b), n. 4), del presente articolo, valutati in 810.000,00 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
17.074. (prioritario) Buompane, Manzo, Caso.
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure per il differimento dei termini di concessione dei contributi per assistenza abitativa, per adempimenti fiscali e tributari nei territori dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)
1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i-ter) del comma 1 dell'articolo 18, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater) ai fini dell'erogazione dei contributi di cui alla lettera i-ter) sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado con il proprietario dell'immobile inagibile;»;
c) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021»;
2) al comma 4, le parole: «dal 2018 al 2020 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2021 dei mutui»;
3) al comma 5, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
d) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «è sospeso fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso fino al 31 dicembre 2021»;
2) le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
e) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
2) le parole: «a decorrere dal 1° febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° febbraio 2022»;
f) all'articolo 35, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1° gennaio 2022».
2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
17.052. (prioritario) De Luca.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)
1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da «possono essere prorogate», fino a «31 ottobre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
3. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.
6. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, le parole «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;
b) all'articolo 18-quater, comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in euro 2 milioni per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4.
9. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;
b) al comma 4, lettera b), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
10. Al comma 1, dell'articolo 4-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
11. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «31 dicembre 2020» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:
a) mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 90 milioni per il 2022 e 90 milioni per il 2023, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni per il 2021, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto- legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
17.05. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Sisto, D'Attis, Prestigiacomo, Labriola, Cortelazzo, Ruffino, Tartaglione.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso comma 9, lettera a))
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)
1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: «possono essere prorogate» fino a «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
3. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole: «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 pari a 2 milioni di euro per ciascun anno 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;
b) all'articolo 18-quater, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 lettera a) pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, e ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 lettera b), pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3;
b) le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4.
11. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;
b) al comma 4, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
12. Al comma 1, dell'articolo 4-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
17.010. (prioritario) Pezzopane, Morgoni, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso comma 11, lettera a))
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Norme necessarie per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012)
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:
a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;
b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20, decreto legislativo n. 75 del 2017».
3. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2022»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
6. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».
Conseguentemente:
a) al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: lettere a), b) sono aggiunte le seguenti parole: , c) e d),;
2) dopo le parole: prodotti agricoli e alimentari, sono aggiunte le seguenti: nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,;
b) al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) la parola: privata è soppressa;
c) per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;
d) per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
e) il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
f) al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 sono sostituite dalle seguenti: negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
g) il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di stabilità 2018) è abrogato;
h) al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
i) agli oneri derivanti dal comma 4, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, nonché all'onere di cui al comma 11, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, oltre che agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 8, pari a 10 milioni per l'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dal comma 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
*17.039. Dara, Golinelli, Cestari, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
*17.047. Rossi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)
1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: «possono essere prorogate» fino a: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4;
b) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3;
c) all'articolo 14, comma 1, lettera a-bis), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
d) all'articolo 14, comma 3-ter, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
e) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole «31 dicembre 2020» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
f) all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, le parole «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;
g) all'articolo 44, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
h) all'articolo 48, comma 7, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
i) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 2, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021;
l) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 11, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021;
m) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 13, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021;
n) all'articolo 48, comma 16, primo periodo, le parole: «all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno di imposta 2021» e al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.
6. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;
b) al comma 4, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
7. Al comma 1, dell'articolo 4-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
8. All'articolo 14, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole: «quinquennio 2016-2020», sono sostituite dalle seguenti: «quinquennio 2021-2025».
9. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».
10. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
12. All'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022».
13. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi.»;
b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-ter.1. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.».
14. All'articolo 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
15. Al fine prorogare la possibilità per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di dare continuità nell'entrata ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
16. All'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente :
a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del decreto-legge n17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
17.073. (prioritario) Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Giuliodori, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Roberto Rossini, Maurizio Cattoi, Ciprini, Parisse, Daga, Grippa, Corneli, Torto, Vacca, Del Grosso, Colletti.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso comma 6 lettera a) e comma 16)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)
1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da «possono essere prorogate» fino a «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
3. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.
6. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, le parole «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;
b) all'articolo 18-quater, comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto- legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in euro 2 milioni per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4.
9. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le parole «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;
b) al comma 4, lettera b), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
10. Al comma 1, dell'articolo 4-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021».
11. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «31 dicembre 2020» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021.».
*17.046. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*17.071. Terzoni, Giuliodori, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Roberto Rossini, Maurizio Cattoi, Ciprini, Parisse, Daga, Grippa, Corneli, Torto, Vacca, Del Grosso, Colletti, Gabriele Lorenzoni.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga della sospensione dei mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 2012)
1. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
17.034. Cestari, Dara, Golinelli, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172.
2. All'articolo 57, comma 18, lettera b) del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, le parole da: «possono essere prorogate» fino a: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate sino al 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
3. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
4. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017 n. 8, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».
5. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017 n. 8, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
6. All'articolo 39, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;
b) al comma 4, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite da seguenti «31 dicembre 2023».
*17.02. (prioritario) Trancassini, Zucconi, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco, Albano.
*17.07. Nevi, Spena, Polidori, Della Frera, Cattaneo, Mandelli, Sisto, Barelli, Squeri.
*17.058. Gallinella, Villani, Vacca, Elisa Tripodi.
*17.077. De Menech, Sani.
*17.082. Zicchieri, Gerardi, Durigon, Andreuzza, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, De Angelis, D'Eramo, Lucentini, Paolini, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Cavandoli.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso comma 6, lettera a))
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)
1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il periodo da «possono essere prorogate» fino a «31 ottobre 2020» è sostituito dal seguente: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
3. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997,della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.
5. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, le parole «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;
b) all'articolo 18-quater, comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
17.075. Gabriele Lorenzoni.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga Uffici di Ricostruzione dei crateri sismici)
1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici per la ricostruzione nei comuni del cratere del sisma del 21 agosto 2017, assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni, all'esito della procedura comparativa pubblica, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, come già previsto dal comma 10 del presente articolo. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».
17.072. Caso.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Comuni dell'isola d'Ischia colpiti da eventi sismici)
1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 30 giugno 2022» e le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° luglio 2022».
3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalla parole «fino al 30 giugno 2022» e le parole «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 luglio 2022».
4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 30 giugno 2022» e le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° luglio 2022».
*17.01. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.
*17.06. Cattaneo, Nevi, Della Frera, Spena, Polidori, Mandelli, Sisto.
*17.025. Andreuzza, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Cavandoli.
*17.057. Gallinella, Villani.
*17.076. De Menech, Sani.
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 15 agosto 2021»;
b) al comma 2 le parole: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021»;
c) al comma 4 le parole: «e 10 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e 10 milioni di euro complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021»;
d) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per le finalità di cui all'articolo 5 comma 1 e per il finanziamento delle misure previste dall'articolo 8-bis».
17.021. (prioritario) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroghe delle misure per la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia ed Emilia-Romagna)
1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
5. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
17.064. Zolezzi, Ascari.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Impignorabilità delle risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree per sisma Centro Italia 2016)
1. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Per le medesime finalità di cui al citato articolo 39 non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto, i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate cui all'articolo 4, comma 1, nonché i contributi di cui all'articolo 7 e le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi dell'articolo 17-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
17.080. Pezzopane.
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga attività «Fondo imprese Sud» per Sisma centro Italia 2016)
1. All'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «Sicilia e delle aree del cratere del sisma del centro Italia»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «nelle predette Regioni», sono aggiunte le seguenti: «e nei comuni del cratere del Sisma 2016»;
c) al secondo periodo, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».
17.079. (prioritario) Pezzopane.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)
1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e in 30,9 milioni di euro per l'anno 2021».
17.044. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili sisma del 2012)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
17.035. Dara, Golinelli, Cestari, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Risorse per spese di funzionamento – Sisma 2012)
1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
17.038. Fiorini, Golinelli, Dara, Cestari, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga termine per la ricostruzione – Terremoto dell'Umbria)
1. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «novennio 2016-2024» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di nove anni».
17.040. (prioritario) Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga contratti a tempo determinato per processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria)
1. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «novennio 2016-2024» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di nove anni».
17.056. Gallinella, Ciprini, Terzoni.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga contributo di autonoma sistemazione per terremoto Ischia)
1.Al comma 1, lettera i-ter, dell'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
17.062. Caso.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroghe delle misure per la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia ed Emilia Romagna)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021.
17.063. Zolezzi, Ascari.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga dello stato di emergenza proclamato a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.
17.065. Zolezzi, Ascari.
ART. 18.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «comuni» sono aggiunte le seguenti: «con priorità verso quelli delle aree svantaggiate e delle aree interne del Paese»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino a giugno 2021».
18.6. Bilotti.
Al comma 1 sostituire le parole: fino a giugno 2021 con le seguenti: fino al 30 settembre 2021.
18.8. Misiti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le risorse assegnate e non utilizzate di cui al comma 1, lettera a), possono essere spese fino a settembre 2021».
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: povertà educativa inserire le seguenti: e risorse centri estivi.
*18.3. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Cavandoli.
*18.1. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
*18.4. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*18.2. Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Miceli.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età – «Educare Insieme», di cui al decreto del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, è prorogata al 30 giugno 2021.
18.7. (prioritario) Bilotti.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)
1. Al comma 1 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022».
18.04. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Colmellere.
ART. 19.
Al comma 1, dopo le parole: all'allegato 1 aggiungere le seguenti: , nonché quelli decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 1° marzo 2021,.
*19.21. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
*19.39. Invidia.
*19.15. Viscomi.
*19.7. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*19.14. Marco Di Maio, Del Barba.
Al comma 1, sopprimere le parole: e comunque non oltre il 31 marzo 2021,.
**19.16. Viscomi, Buratti.
**19.42. Fassina.
**19.22. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
**19.43. Mandelli.
**19.20. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Al comma 1, sostituire le parole: non oltre il 31 marzo 2021 con le seguenti: fino al 30 giugno 2021.
19.40. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Porchietto, Barelli, Sisto.
Al comma 1 sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021, ad eccezione del numero 22 «Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40» e del numero 26 «Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» del predetto allegato 1, le cui proroghe sono fino al 30 settembre 2021.
19.25. De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 1, in deroga alle proroghe di cui ai numeri 4, 7 e 8 dell'elenco allegato al presente articolo, per gli operatori sanitari, il personale medico e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il livello minimo di protezione derivante dai dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie è determinato dalla classe FFP2, in conformità alla norma tecnica UNI EN 149:2009 e alla marcatura CE di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, presso lo stato di previsione del Ministero della salute è stanziato un apposito fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al riparto del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.17. Serracchiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 1, in deroga alle proroghe di cui ai numeri 4 e 8 dell'elenco allegato al presente articolo, per gli operatori sanitari, il personale medico e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il livello minimo di protezione derivante dai dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie è determinato almeno dalla classe FFP2, in conformità alla norma tecnica UNI EN 149:2009 e alla marcatura CE di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, le amministrazioni e le aziende sanitarie coinvolte provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.
19.38. Amitrano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, l'applicabilità delle soglie di valutazione del merito creditizio dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, da parte degli istituti di credito, delle società di intermediazione creditizia nonché degli altri soggetti autorizzati di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
19.4. (prioritario) Baratto, Porchietto, Giacometto, Barelli, Baldini, Torromino, Polidori, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19.2. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.353 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame dei concorsi pubblici indetti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b); d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
19.33. (prioritario) Deidda, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
All'allegato 1, sopprimere il numero 4.
19.9. Cunial.
All'allegato 1, numero 5, dopo le parole: personale sanitario aggiungere le seguenti: della Polizia di Stato.
19.44. Ceccanti, Butti, Dori, Paolo Russo.
All'allegato 1, sopprimere il numero 7.
19.10. Cunial.
All'allegato 1, sopprimere il numero 9.
19.11. Cunial.
All'allegato 1, dopo il numero 9 inserire il seguente:
9-bis. Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.5. (prioritario) Zanettin.
All'allegato 1, dopo il numero 9 inserire il seguente:
9-bis. Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Disposizioni in materia di lavoro agile.
19.19. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Zennaro, Cavandoli.
All'allegato 1, dopo il numero 32 aggiungere il seguente:
32-bis. Articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
19.32. (prioritario) Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
All'allegato 1, dopo il numero 32 aggiungere il seguente:
32-bis. Articolo 109 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
19.28. (prioritario) Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Osservazioni e proposte sulla CNAPI e seminario nazionale)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) al comma 4 le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
19.04. (prioritario) Braga, Pezzopane, Rotta, Melilli, Buratti, Morgoni, Pellicani, Cenni.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Ulteriori disposizioni sulle graduatorie per l'assunzione del personale)
1. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, all'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
19.05. Villani.
ART. 20.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
20.2. Morelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le stesse finalità di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultra-larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.
*20.4. (prioritario) Paita, Nobili, Marco Di Maio, Del Barba.
*20.5. (prioritario) Serritella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le installazioni e le modifiche, comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt posti all'interno degli edifici di cui al comma 1, sono soggette ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
20.6. Ubaldo Pagano.
ART. 22.
All'emendamento 22.0100, al comma 1, capoverso 8, dopo il numero 1), inserire il seguente:
1-bis). dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di fruire della detrazione fiscale in forma di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.
0.22.0100.7. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
All'emendamento 22.0100, al comma 1, capoverso 8, numero 3), dopo le parole: commi 1 e 2, inserire le seguenti: e le parole «60 euro» sono sostituite dalle seguenti «30 euro».
0.22.0100.8. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
All'emendamento 22.0100, al comma 1, capoverso 8, numero 3), dopo le parole: commi 1 e 2, inserire le seguenti: e le parole «in otto rate di pari ammontare» sono sostituite con le seguenti «in dodici rate di pari ammontare»
0.22.0100.9. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021)
1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola: «spetta» sono inserite le seguenti: «, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.»;
3) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1 ovunque ricorrano,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182.».
22.0100. (prioritario) Il Governo.
All'articolo aggiuntivo 22.0200, sostituire il capoverso Art. 22-bis, con il seguente:
Art. 22-bis.
(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2011 al 2019)
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2021 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2021, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tale fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore della presente legge o e fino al 31 aprile 2021, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 aprile 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2019, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2021, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
0.22.0200.41. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, sostituire il capoverso Art. 22-bis, con il seguente:
Art.22-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;
b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.
16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
0.22.0200.42. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1. alla lettera a) le parole: «sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «sono notificati a decorrere dal mese successivo alla dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)»;
2. alla lettera b) le parole: «nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese successivo alla dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)»;
3. alla lettera c), capoverso comma 3, le parole: «sono prorogati di quattordici mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi fino al mese successivo alla dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)»;
4. Alla lettera d), capoverso comma 4, le parole: «28 febbraio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 2, capoverso comma 1:
1. le parole: «28 febbraio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
2. le parole: «I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione.», sono sostituite dalle seguenti: «Possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 agosto 2021, ovvero in cinque rate di pari importo, da corrispondere senza sanzioni e/o interessi, a decorrere dal 1° luglio 2021»;
c) al comma 3, le parole: «è prorogato al 28 febbraio 2021», sono sostituite con le seguenti: «è prorogato al 31 luglio 2021»;
d) il comma 4 è soppresso.
0.22.0200.38. (prioritario) Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, le parole: «1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, le parole: «1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
c) al comma 1 lettera c), capoverso comma 3, le parole: «quattordici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventuno mesi»;
Conseguentemente al capoverso Art. 22-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «64, 10» sono sostituite dalle seguenti: «288,4»;
b) le parole: «206, 9» sono sostituite dalle seguenti: «310,4»;
c) le parole: «253,2» sono sostituite dalle seguenti: «379,8».
0.22.0200.50. (prioritario) Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, capoverso comma 1, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
Conseguentemente all'articolo 22-quinquies apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «64, 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «384,6 milioni di euro»;
b) le parole: «206, 9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.241,4 milioni di euro»;
c) le parole: «253,2 milioni di euro» con le seguenti: «1.519,2 milioni di euro».
0.22.0200.5. (prioritario) Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, capoverso comma 1, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
Conseguentemente al capoverso Art.22-quinquies, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «64,10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «288,4 milioni di euro»;
b) le parole: «206,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «310,4 milioni di euro»;
c) le parole: «253,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «379,8 milioni di euro».
0.22.0200.46. (prioritario) Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, capoverso comma 1, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
Conseguentemente al capoverso Art22-quinquies apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «64,10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «192,3 milioni di euro»;
b) le parole: «206,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «620,7 milioni di euro»;
c) le parole: «253,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «759,6 milioni di euro».
0.22.0200.4. (prioritario) Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 31 maggio 2021.
0.22.0200.33. (prioritario) Prisco, Montaruli, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.
0.22.0200.28. (prioritario) Prisco, Montaruli, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 31 marzo 2021.
0.22.0200.32. (prioritario) Prisco, Montaruli, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.
0.22.0200.29. (prioritario) Prisco, Trancassini, Montaruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione, con le seguenti: Possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 agosto 2021, ovvero in cinque rate di pari importo, da corrispondere senza sanzioni o interessi, a decorrere dal 1° luglio 2021;.
0.22.0200.39. (prioritario) Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in tre rate nei tre mesi successivi al termine del periodo di sospensione.
0.22.0200.30. (prioritario) Prisco, Trancassini, Montaruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro il mese successivo con le seguenti: entro i tre mesi successivi.
0.22.0200.31. (prioritario) Prisco, Trancassini, Montaruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3 le parole: «1° marzo 2021», sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2021».
0.22.0200.16. Prestigiacomo, Mandelli, Sisto.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La proroga di cui al comma 4-bis non si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione dai soggetti che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146».
0.22.0200.13. Giacometto, Mandelli.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Con riferimento alle entrate degli enti territoriali, durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, sono prorogati di dodici mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2020, n. 212, i termini di decadenza e prescrizione relativi alla notifica degli atti di cui al comma 2, in scadenza nell'anno 2021. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica degli atti di cui al comma 2, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
0.22.0200.47. (prioritario) Pella, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, capoverso Art. 22-bis, sopprimere il comma 4.
0.22.0200.40. (prioritario) Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
4-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 4 devono essere presentate entro il 31 maggio 2021 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
4-ter. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 4 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 4 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni dei commi 4 e 4-bis per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
4-quater. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2021.
4-quinquies. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 4.ter, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
4-sexies. La definizione di cui al comma 4 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 4-bis e 4-ter. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti di cui al comma 4 e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
4-septies. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
4-octies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
0.22.0200.43. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Sono sospesi fino al 30 settembre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507 e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui ai commi 816- 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2021 qualora istituito dagli enti locali. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 30 settembre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali.
0.22.0200.24. Marco Di Maio.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché quello di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. Per il medesimo periodo è altresì prorogato al 15 maggio il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
0.22.0200.1. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.22.0200.2. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «a decorrere dal 15 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 15 gennaio 2022» e sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in cinque anni, nel limite di 15 milioni annui, per gli anni da 2021 a 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.22.0200.3. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-ter le parole: «15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché»;
b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente: «10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni:
1. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;
2. sono revocati i pignoramenti in essere».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.22.0200.23. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «a decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022».
5-ter. All'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Limitatamente all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente all'anno 2021».
0.22.0200.26. Gemmato, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2 le parole: «entro il 16 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».
b) al comma 3 le parole: «settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «maggio 2021»;
5-ter. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.22.0200.20. Mazzetti, Occhiuto.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, al capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in via sperimentale, per favorire la ripresa economica conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il corrente periodo di imposta e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.
5-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a pari a 109,2 milioni di euro per il 2021 e a 999,5 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
0.22.0200.45. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A far data dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del testo unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è pari al 23,85 per cento delle somme giocate. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.22.0200.19. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per l'anno di imposta 2020, è prorogato per l'anno 2021 al 31 luglio 2021. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021 la base imponibile forfettaria degli apparecchi da intrattenimento di cui alla tariffa allegata all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è ridotta della metà. Gli importi eventualmente versati in eccedenza con riferimento all'anno di imposta 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.22.0200.18. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In considerazione dell'emergenza pandemica in atto, in favore del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, corrisponde agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.
0.22.0200.21. D'Attis.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro paga-mento direttamente o indirettamente con-nesso, dovuti per le acque minerali desti-nate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
0.22.0200.22. Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Baldini, Barelli, Torromino, Squeri, Mandelli, Sisto, Della Frera.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020.
0.22.0200.34. Cancelleri.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021». Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 557 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito cono modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.22.0200.17. D'Attis, Sisto.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di porre in essere ogni strumento utile per contenere la diffusione del virus SARS-COV-2 e velocizzare le procedure amministrative, in modo tale da potenziare il servizio pubblico locale e regionale ed incentivare le imprese nel settore del trasporto pubblico, il termine previsto al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2021.
0.22.0200.37. Maraia.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, sopprimere il capoverso Art. 22-ter.
0.22.0200.44. (prioritario) Morrone, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 6-bis, comma 10, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
0.22.0200.25. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, sostituire le parole: 30 aprile 2021 ovunque ricorrono, con le seguenti: termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
0.22.0200.11. (prioritario) Magi.
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, sostituire le parole: 30 aprile 2021, ovunque ricorrono, con le seguenti: 30 giugno 2021.
0.22.0200.36. (prioritario) Grippa.
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) All'articolo 29, comma 2, le parole «dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 416-bis, 416-ter, 572, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 612-bis e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 2 luglio 1998, n. 286, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
0.22.0200.9. Magi.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 30, commi 3 e 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
0.22.0200.10. Magi.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2021.
0.22.0200.12. Bazoli.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, sostituire il capoverso Art. 22-quater con il seguente:
Art. 22-quater.
1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
c) al comma 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 31 maggio 2021».
0.22.0200.8. (prioritario) Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, sostituire il capoverso Art. 22-quater con il seguente:
Art. 22-quater.
1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «6 per cento».
c) al comma 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 31 maggio 2021».
0.22.0200.7. (prioritario) Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.
All'articolo aggiuntivo 22.0200,, sostituire il capoverso Art. 22-quater con il seguente:
Art. 22-quater.
1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
c) al comma 42, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 31 maggio 2021».
0.22.0200.6. (prioritario) Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-quater, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
(Comunicazioni con il contribuente)
1. Tutte le comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria possono effettuarsi, a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata sia diverso dalla persona che effettua la comunicazione, in calce a quest'ultima dovrà essere rilasciata apposita delega alla persona che effettua l'invio.
2. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che ha emanato il medesimo atto al quale il contribuente potrà inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.»
b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis.
(Istanza di autotutela del contribuente)
1. Ciascun contribuente può promuovere istanza di autotutela volta ad ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:
a) errore di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto dell'imposta; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione; i) prescrizione della pretesa tributaria.
2. La richiesta di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.
3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 del presente articolo sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.
4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se la medesima amministrazione competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il silenzio dell'amministrazione finanziaria competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del contribuente.
5. Qualora la richiesta di annullamento in autotutela riguardi ipotesi diverse da quelle indicate al comma 1, l'Amministrazione competente è sempre tenuta a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano spirati infruttuosamente i termini per presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n.546 del 1992.
6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.»
0.22.0200.35. D'Orso, Martinciglio.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire il completamento degli adempimenti necessari per l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione, all'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «28 febbraio 2021» e «30 settembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
0.22.0200.15. Nevi, Mandelli.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
0.22.0200.14. Prestigiacomo.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-quater, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 141, ultimo periodo, prima delle parole: «Nel caso di mancata» sono inserite le seguenti: «A decorrere dall'anno 2023».
0.22.0200.48. Pella, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-quater, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: «sono prorogati di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di nove mesi».
*0.22.0200.27. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*0.22.0200.49. Pella, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:
Art. 22-bis.
(Proroghe di termini in materia tributaria)
1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.».
2. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.».
3. Il termine finale di cui all'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 28 febbraio 2021.
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
5. L'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è abrogato.
Art. 22-ter.
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)
1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 2, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
Art. 22-quater.
1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in periodo: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili, nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021».
Art. 22-quinquies.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, 206,9 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare di cassa 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede per i medesimi importi mediante il ricorso dell'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in data 20 gennaio 2021.
Conseguentemente, l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020 n. 178, è sostituito dall'allegato 1-bis annesso al presente decreto.
2. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. l'articolo 2 e l'articolo 3 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 2 e 3 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7.
Allegato 1-bis
(articolo 22-quinquies, comma 1)
«Allegato 1 (Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI | |||
- COMPETENZA - | |||
Descrizione risultato differenziale |
2021 |
2022 |
2023 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-196.064 |
-157.000 |
-138.500 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
483.299 |
431.297 |
493.550 |
- CASSA - | |||
Descrizione risultato differenziale |
2021 |
2022 |
2023 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-279.207 |
-208.500 |
-198.000 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
566.572 |
482.797 |
553.050 |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |
».
22.0200. (prioritario) Il Governo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Centro di studio e ricerca nazionale e internazionale sui cambiamenti climatici)
1. All'articolo 1, comma 120 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «È autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.01. Pellicani.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 184, le parole: «31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 185, le parole: «31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
c) al comma 185-bis, le parole: «16 settembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2021»;
d) al comma 186, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero qualora si dimostri una diminuzione del reddito operativo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 di almeno il 50 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente»;
e) al comma 187, alinea, dopo le parole: «i debiti di cui al comma 184 e al comma 185», sono aggiunte le seguenti: «rispettivamente fino a euro 30.000 per le persone fisiche e fino a euro 250.000 per le persone giuridiche,»;
f) al comma 187, lettera a), dopo il punto 3), è aggiunto il seguente: «3-bis) al 35 per cento, qualora si verifichi la diminuzione del reddito di cui al comma 186»;
g) al comma 189, le parole: «30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
h) il comma 190 è sostituito dal seguente: «190. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2021, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2021; il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2022: il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022; il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2023 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2023»;
i) al comma 192, le parole: «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;
l) al comma 193, primo periodo, le parole: «30 novembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021» e le parole: «a decorrere dal 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2022»;
m) al comma 193, secondo periodo, le parole: «30 novembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021» e, nel terzo periodo, le parole: «degli anni 2020 e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2022 e 2023».
22.0105. Fragomeli, Ubaldo Pagano, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Proroga della sospensione dei termini e rateizzazione dei debiti tributari delle piccole e medie imprese)
1. Per le imprese con fatturato annuo risultante dal bilancio d'esercizio 2019 fino a 3,2 milioni di euro, con un calo del fatturato o dei corrispettivi, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 30 per cento, rispetto al corrispondente periodo di imposta precedente, i termini dei versamenti delle entrate tributarie, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 1° marzo 2021, nonché i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, anche qualora siano già oggetto di piani di rateizzazione concessi dall'agente della riscossione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, sono sospesi fino al 31 ottobre 2021.
2. I versamenti oggetto di sospensione ai sensi del comma 1 possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021, o in dieci rate quadrimestrali costanti con scadenza 31 ottobre, 28 febbraio, 30 giugno di ogni anno a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2024.
22.0106. Fragomeli, Ubaldo Pagano, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Procedura speciale per l'ulteriore rateizzazione delle somme sospese)
1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica mondiale che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel primo semestre 2020 pari o superiore al 30 per cento, rispetto al corrispondente semestre del periodo di imposta precedente, ovvero, in alternativa del 30 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al precedente periodo d'imposta, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme oggetto di comunicazione i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.
2. Le somme di cui al comma 1 includono anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
3. La procedura speciale di cui al presente articolo, si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Rientrano nella procedura, anche le somme dovute per le liquidazioni periodiche Iva, comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020.
22.0107. Fragomeli, Ubaldo Pagano, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Sospensione dei tributi e degli adempimenti per i professionisti ordinistici in isolamento a causa del COVID-19)
1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus SARS-CoV-2, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, durante il periodo di emergenza, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nel periodo di isolamento obbligatorio, quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti al trentesimo giorno successivo alla fine di tale periodo, risultante da idonea certificazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 1.
3. Se le misure di cui al comma 1 sono iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il differimento dei termini decorre da quest'ultima data.
22.0108. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.