EDIZIONE PROVVISORIA

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

TOMO II

ART. 85.

  Sopprimerlo.
*85.2. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni, Zucconi.

  Sopprimerlo.
*85.6. Biancofiore.

  Sopprimerlo.
*85.9. Novelli.

  Al comma 1, capoverso 1-sexsies dopo le parole: conoscenza della lingua italiana sostituire la parola: o con la seguente: e.
85.1. Carnevali.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, dopo le parole: che sono a conoscenza della sola lingua tedesca inserire le seguenti: o della sola lingua italiana.
85.7. Biancofiore.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. La Repubblica riconosce il 13 ottobre come «Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno metastatico», di seguito definita «Giornata», al fine di promuovere l'informazione su questo tipo di neoplasia, nonché le attività necessarie per la sua prevenzione. La Giornata è occasione per diffondere la consapevolezza del fatto che il tumore del seno metastatico è una patologia cronica.
  3. In occasione della Giornata le Istituzioni competenti a livello nazionale, regionale e locale, possono, in accordo con le associazioni di riferimento sul Tumore al Seno Metastatico, promuovere e organizzare incontri, iniziative, pubbliche e altro, per sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure per contrastare il Tumore al Seno Metastatico.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le iniziative eventualmente promosse dalle Istituzioni potranno essere realizzate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ad esempio a valere del Piano Nazionale della Prevenzione (Pnp).
85.8. Saccani Jotti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. All'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il capoverso «4-bis» è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, i cui corsi sono stati autorizzati entro il 31 dicembre 1995, tutti coloro i cui corsi sono stati prorogati e attivati ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni sino alla chiusura delle attivazioni dei corsi di cui all'articolo 1, comma 541, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Coloro i quali all'entrata in vigore della presente disposizione, in forza del conseguimento del diploma di massaggiatore-massofisioterapista, svolgono o abbiano svolto un'attivitàprofessionale in regime di lavoro autonomo o dipendente, non avendo maturato un periodo minimo lavorativo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, hanno il diritto di iscriversi nei registri tenuti presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, per poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento sino alla maturazione dei 36 mesi lavorativi. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente al suddetto elenco. L'iscrizione temporanea al registro deve garantire di poter maturare l'esperienza lavorativa richiesta anche a coloro i cui corsi di studio siano stati attivati entro il 31 dicembre 2018, nonché la validità del titolo conseguito per lo svolgimento della professione sanitaria di riferimento. Per tutti costoro è obbligatoria l'iscrizione al registro, tenuto presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, entro il 30 aprile 2021. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente all'elenco speciale ad esaurimento.».
85.02. Topo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di contributo Enpaf poste a carico delle società cooperative farmaceutiche storiche)

  1. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 441, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano società cooperative a responsabilità limitata di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

  Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
85.019. Sportiello, Ruggiero, Mammì, Lapia.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Incremento fondo spettro autistico)

  1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute a decorrere dall'anno 2021 è incrementato di 30 milioni di euro annui.
  2. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2020 confluiscono per l'anno 2021 nel fondo medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021 e 470 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
85.030. Stumpo, Pastorino.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Modifiche all'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «può autorizzare», sono sostituite con le seguenti: «autorizza»;

   b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. Per potenziare la coltivazione della cannabis, al fine di soddisfare l'intero fabbisogno nazionale dei pazienti attraverso quote di cannabis ulteriori rispetto a quelle coltivate dallo Stabilimento Chimico farmaceutico militare di Firenze, si individuano, con decreto del Ministro della salute congiuntamente al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione e alla distribuzione di cannabis terapeutica presso le farmacie.».
85.029. Licatini, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Istituzione del Fondo vincolato per il finanziamento delle terapie avanzate)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute, è istituito il Fondo vincolato per il finanziamento delle Terapie Avanzate (cosiddette ATMPs) così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriannuale.
  2. Le somme del fondo di cui sopra sono versate in favore delle regioni che ospitano i centri accreditati per la somministrazione delle Terapie Avanzate in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali terapie, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
  5. Le Terapie Avanzate finanziate attraverso il Fondo di cui al presente articolo sono automaticamente inserite nei formulari regionali.
  6. Il Ministero della salute costituisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge un Tavolo Tecnico con la partecipazione di Aifa, del Ministero dell'economia e delle finanze, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli esperti nominati dallo stesso con apposito decreto ministeriale, per studiare una soluzione finalizzata all'implementazione di modelli contabili e di pagamento adeguati alle caratteristiche intrinseche delle Terapie Avanzate che prevedano una valutazione della distribuzione dei benefici sul piano pluriennale più adeguata.
85.011. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Programmi di Screening Polmonare)

  1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (Risp) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.
  2. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
85.010. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni in materia di sanità penitenziaria)

  1. Il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 settembre 2020, che esercita funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, è trasferito, secondo le modalità e i criteri disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, alle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.

  Conseguentemente, all'articolo 209, al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, rispettivamente con le seguenti: 640 milioni di euro e 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
85.016. Scutellà, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)

  1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello, i centri di salute mentale e i servizi per le dipendenze è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia e da un numero di agenti determinato in proporzione al bacino di utenza e al livello di rischio della struttura interessata.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 1,5 milioni di euro annui a partire dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
85.07. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee)

  1. All'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Formano altresì oggetto della professione di odontoiatria le attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso. A tal fine in via sperimentale è istituito apposito Fondo presso il Ministero della Salute con dotazione pari a 3 milioni di euro per anno 2021 per organizzare corsi di aggiornamento in materia di trattamenti di medicina estetica di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al periodo precedente.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
85.038. Nobili, Del Barba.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Risorse per le cure termali)

  1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le eventuali economie rinvenienti dal mancato utilizzo del Fondo sanitario nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, sono ridestinate alla medesima finalità nell'anno successivo in aggiunta alle risorse ordinariamente previste per il medesimo anno per il finanziamento delle prestazioni termali per l'anno successivo.
85.028. Manzo, Alberto Manca, Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Mammì, Lorefice, Scanu.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Fondo straordinario per il sostegno delle farmacie rurali)

  1. Al fine di sostenere, valorizzare e riconoscere il carattere essenziale del servizio svolto sul territorio dalle farmacie rurali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 221, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il «Fondo straordinario per il sostegno delle farmacie rurali», con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede alla ripartizione del fondo, nonché alla definizione degli interventi, delle misure e delle agevolazioni necessarie per l'attuazione del comma 1, volte ad assicurare la continuità del servizio reso delle farmacie rurali.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
85.014. Tiramani, Turri, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «Fondo Tutela Vista», con dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
85.034. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «Fondo Tutela Vista», con dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
85.012. Fiorini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «Fondo Tutela Vista», con dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
85.04. De Menech, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

  1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di 5 unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione o in quiescenza, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione e deve essere rendicontato. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente e sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale secondo quanto previsto dal comma 4».
85.08. Prestigiacomo, Ficara, Scerra.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nel rispetto degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, a valere sulla quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, sono autorizzate a procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
85.027. Manzo, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Ai sensi del articolo 4, comma 4, della legge 30 ottobre 2000, n. 323, il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza delle regioni e l'INAIL, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1, comma 419, della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.
85.026. Manzo, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Alberto Manca.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure urgenti di prevenzione della diffusione della Peste suina africana – PSA)

  1. Al fine di prevenire la diffusione della Peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al controllo e al contenimento delle specie di cinghiale (Sus scrofa) anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, e affidano il coordinamento degli interventi al Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché ai coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da Istituti regionali per la fauna selvatica.
  2. Il piano di intervento di cui al comma 1 è adottato in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero della salute, responsabile dell'attuazione del Piano nazionale di eradicazione della PSA, da presentare annualmente alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, previo parere del Centro di referenza nazionale per la Peste Suina, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta della regione e provincia autonoma competente per territorio.
  3. Il piano di intervento di cui al comma 1 non è sottoposto a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale ai sensi delle pertinenti norme unionali e nazionali tenuto conto dei rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare urgentemente sistemi di controllo della specie Sus scrofa in considerazione dell'eventuale impatto economico che l'epidemia potrebbe arrecare all'intero settore suinicolo italiano.
  4. Le attività di ispezione e controllo igienico sanitario sono realizzate a campione sugli esemplari di cinghiale oggetto di prelievo e sono svolte dal Servizio veterinario della ASL competente per territorio e le attività analitiche sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio. I dati raccolti, contenenti anche l'esito della ricerca di larve di Trichinella spp, confluiscono nel sistema di monitoraggio di cui al comma 7.
  5. Le carni degli esemplari di cinghiali abbattuti nel corso della normale attività di prelievo venatorio, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e in quanto destinate alla commercializzazione sono inviate ai centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 per essere sottoposte ad ispezione sanitaria ai sensi del precedente comma 4 e, se riconosciute idonee al consumo, sottoposte a bollatura sanitaria.
  6. Sono consentiti, nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea dove effettuare le analisi e i campionamenti, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS).
  7. Al fine di individuare le aree maggiormente a rischio diffusione della PSA e incrementare il livello di biosicurezza dell'allevamento suino, a supporto del Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della PSA, è istituito, presso il Ministero della salute, un sistema nazionale di raccolta dati per il monitoraggio dei cinghiali. Con decreto da adottarsi dal Ministero della salute entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione anche con riguardo al funzionamento dell'archivio digitale georeferenziato relativo ai danni arrecati dai cinghiali al settore agricolo e quelli conseguenti ad incidenti stradali.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per il 2021, si provvede mediante apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di programmazione delle analisi e dei controlli a campione.
85.06. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per tali prodotti il richiedente può presentare, in alternativa ai risultati delle prove pre- cliniche o delle sperimentazioni cliniche, la dimostrazione che i ceppi omeopatici e/o le sostanze utilizzate sono di impiego consolidato e/o tradizionalmente impiegate nelle indicazioni rivendicate nell'ambito della letteratura omeopatica, la bibliografia o pubblicazioni tratte anche dalla letteratura scientifica a supporto delle indicazioni proposte. Sono altresì riconosciute le indicazioni già approvate in altri stati membri in accordo all'articolo 16 comma 2 della direttiva 2001/83».
85.035. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Intervento straordinario di finanziamento per l'ammodernamento edilizio di RSA e Case di Riposo per non autosufficienti pubbliche)

  1. Al fine di consentire il superamento dei limiti strutturali e la realizzazione di un piano nazionale di ammodernamento edilizio delle residenze sanitarie assistenziali, delle case di riposo, dei centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, che erogano prestazioni per anziani, persone con disabilità o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo un piano nazionale che tenga conto dei contesti esistenti e, a seguire, in modo proporzionale, del numero di abitanti e della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge e quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
85.015. Paolin, Locatelli, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Fondo prevenzione randagismo)

  1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2021 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
85.09. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   b) il comma 2-bis è soppresso;

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 200 milioni.
85.033. Spena.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Bonus per i servizi di sostegno psicologico)

  1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, ai soggetti fiscali persone fisiche, è riconosciuto un «bonus per i servizi di sostegno psicologico» per il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge n. 56 del 1989.
  2. Il bonus è pari al 50 per cento della spesa e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili.
  3. Al fine di consentire la fruizione del buono di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
85.013. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Ordini professionali sanitari territorialmente competenti)

  1. Al comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «che deve comunicare il proprio incarico all'ordine professionale territorialmente competente per il luogo in cui la struttura ha la sede operativa, cui spetterà l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dello stesso direttore per le funzioni connesse all'incarico.».
85.03. Misiti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Obblighi di notifica)

  1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, è autorizzato a modificare il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sul sistema informativo delle malattie infettive e diffusive provvedendo a inserire tra le malattie di cui alla classe terza dell'allegato, la polmonite a genesi infettiva.
85.017. Zolezzi, Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Mammì, Lorefice.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di prestazioni del percorso gravidanza)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della donna in un momento importante della vita quale la gravidanza, per il biennio 2021-2022, in attesa della valutazione da parte Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, in merito all'inserimento nei livelli essenziali di assistenza dei Test Prenatali Non Invasivi (NIPT), si autorizza la spesa di 25 milioni di euro al fine di estendere la tecnologia dei NIPT su tutto il territorio nazionale nei percorsi di gravidanza come screening di prima linea.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito l'Istituito Superiore di Sanità e la Conferenza delle regioni, sono identificati i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse tra le regioni.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni per il biennio 2021-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
85.05. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Contributo per la Lega italiana per la lotta contro i tumori)

  1. Al fine di promuovere l'attività di informazione, prevenzione, riabilitazione e cura delle patologie oncologiche il contributo ordinario annuale erogato dal Ministero della salute a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori è incrementato di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.
85.01. Navarra.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Al fine di favorire il turismo delle origini, per gli iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) è prevista la facoltà di iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
85.036. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Al fine di favorire il turismo delle origini, ai pensionati iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) e soggetti al pagamento dell'Irpef in Italia, è garantita l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
85.037. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente

Art. 85-bis.
(Disciplina in materia di medicina estetica)

  1. La attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso è svolta anche dai medici odontoiatri. A tal fine in via sperimentale è istituito apposito Fondo presso il Ministero della salute con dotazione pari a 3 milioni di euro per anno 2021 per organizzare corsi di aggiornamento in materia di trattamenti di medicina estetica di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
85.039. Nobili, Del Barba.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Norme per favorire la Procreazione Medicalmente Assistita sul territorio nazionale)

  1. Il Governo è delegato a modificare l'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in modo da consentire e regolamentare il riconoscimento di indennità finanziaria per le donatrici di gameti.
85.018. Zolezzi, Mammì, Lapia, Ruggiero, D'Arrando, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari)

  1. Nella Tabella A, Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al comma 1-quinquies le parole: «prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili», sono sostituite dalle seguenti: «prodotti per la protezione dell'igiene femminile».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 588 milioni di euro per l'anno 2021 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
85.025. D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi)

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
85.020. Sportiello, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Manzo, Zanichelli, Sarli, Gagnarli, Fregolent.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Associazioni di categoria dei distributori farmaceutici)

  1. All'articolo 8, comma, 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2001, n. 405 dopo le parole: «stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private», sono aggiunte le seguenti: «e, in collaborazione con esse, con le associazioni di categoria dei distributori intermedi».
85.023. Sportiello, Lapia, Mammì, Ruggiero, Lorefice.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Test genomici tumore mammario)

  1. Per il consolidamento delle finalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al presente articolo è destinato all'utilizzo su tutto il territorio nazionale dei test genomici per l'appropriatezza diagnostica, prognostica e terapeutica del tumore mammario.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
85.022. Sportiello, Mammì, Lapia, Ruggiero, Lorefice, Manzo, Sarli, Trizzino.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Training e simulazione per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10)

  1. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Ministro della salute con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.
  3. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
85.021. Sportiello, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Manzo, Sarli.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente

Art. 85-bis.
(Campagne di informazione e distribuzione gratuita dei profilattici maschili e femminili)

  1. Il Ministro della salute promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulla prevenzione delle malattie e delle infezioni sessualmente trasmissibili.
  2. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza sull'uso del profilattico come metodo per prevenire tutte le malattie a trasmissione sessuale.
  3. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per le campagne di informazione e di sensibilizzazione di cui al comma 1 e per la distribuzione gratuita dei profilattici maschili e femminili per gli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado e dell'università.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
85.024. Sportiello, Mammì, Lapia, D'Arrando, Ruggiero, Ianaro, Lorefice.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

  1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

   a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

   b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

   c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

  3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli e in particolare:

   a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

   d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro.
85.032. Napoli, Ruffino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1° marzo 2020, con legge 20 dicembre, n. 159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
  2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.
  3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.
85.031. Napoli, Ruffino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 86.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 86.

  1. Anche al fine di colmare il divario di genere nell'accesso all'istruzione alimentato da diseguaglianze sistematiche e ampiamente diffuse principalmente nelle regioni del Sud, e di garantire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.
86.12. Cimino, Del Sesto, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo le parole: per i soggetti privi di mezzi, sono aggiunte le seguenti: nonché per la realizzazione di Nuclei educativi territoriali e di prossimità,
86.5. Lattanzio, Siani, Viscomi, Serracchiani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rizzo Nervo, Fusacchia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla normativa vigente, con decreto del Ministero dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato apposite le risorse finanziarie allo scopo necessarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti, nonché, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 40.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter si provvede mediante riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
86.14. Carbonaro, Vacca, Casa, Bella, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo, Serritella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Una quota pari al 2 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinata a finanziare buone pratiche nel campo della transizione al mondo del lavoro di studenti disabili che frequentano l'ultimo anno del percorso scolastico.
  1-ter. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, al fine di favorire la transizione dalla scuola al mondo del lavoro degli studenti disabili che frequentano l'ultimo anno del percorso scolastico, attraverso il Fondo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, vengono finanziate le buone pratiche rivolte alla promozione del bilancio di competenze, dell'orientamento al lavoro, della formazione collettiva al lavoro in situazione, e all'accompagnamento al lavoro.
86.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Una quota pari al 2 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinata a finanziare buone pratiche nel campo della transizione al mondo del lavoro di studenti disabili che frequentano l'ultimo anno del percorso scolastico.
  1-ter. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, al fine di favorire la transizione dalla scuola al mondo del lavoro degli studenti disabili che frequentano l'ultimo anno del percorso scolastico, attraverso il Fondo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, vengono finanziate le buone pratiche rivolte alla promozione del bilancio di competenze, dell'orientamento al lavoro, della formazione collettiva al lavoro in situazione, e all'accompagnamento al lavoro.
*86.4. Rospi, Bologna, Longo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Una quota pari al 2 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinata a finanziare buone pratiche nel campo della transizione al mondo del lavoro di studenti disabili che frequentano l'ultimo anno del percorso scolastico.
  1-ter. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, al fine di favorire la transizione dalla scuola al mondo del lavoro degli studenti disabili che frequentano l'ultimo anno del percorso scolastico, attraverso il Fondo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, vengono finanziate le buone pratiche rivolte alla promozione del bilancio di competenze, dell'orientamento al lavoro, della formazione collettiva al lavoro in situazione, e all'accompagnamento al lavoro.
*86.17. Mandelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 286, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
  1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro per il 2021, 25 milioni di euro per il 2022 e 25 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
86.6. Colmellere, Guidesi, Caparvi, Cavandoli, Patassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di incentivare l'inclusione lavorativa nel sistema di istruzione delle persone con disabilità grave, psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti scolastici e universitari sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze una persona, se il numero totale dei dipendenti è pari o inferiore alle 50 unità, e il 20 per cento della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il numero dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità grave che comporti una invalidità superiore al 79 per cento, disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45 per cento.
  1-ter Allo scopo di cui al comma 1-bis è istituito presso il Ministero dell'istruzione un Fondo con una dotazione massima che costituisce limite di spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del comma 1-bis.

  Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 80.000;
   2022: – 80.000;
   2023: – 80.000.
86.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare l'inclusione lavorativa nel sistema di istruzione delle persone con disabilità grave, psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti scolastici e universitari sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze una persona, se il numero totale dei dipendenti è pari o inferiore alle 50 unità, e il 20 per cento della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il numero dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità grave che comporti una invalidità superiore al 79 per cento, disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45 per cento.
*86.3. Rospi, Longo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare l'inclusione lavorativa nel sistema di istruzione delle persone con disabilità grave, psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti scolastici e universitari sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze una persona, se il numero totale dei dipendenti è pari o inferiore alle 50 unità, e il 20 per cento della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il numero dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità grave che comporti una invalidità superiore al 79 per cento, disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45 per cento.
*86.11. Serritella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare l'inclusione lavorativa nel sistema di istruzione delle persone con disabilità grave, psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti scolastici e universitari sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze una persona, se il numero totale dei dipendenti è pari o inferiore alle 50 unità, e il 20 per cento della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il numero dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità grave che comporti una invalidità superiore al 79 per cento, disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45 per cento.
*86.16. Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e della legge 13 luglio 2015 , n. 107, articolo 1, comma 33 e seguenti, nell'ambito delle istituzioni scolastiche che erogano i percorsi dell'indirizzo Trasporti e Logistica, opzioni «Conduzione del mezzo navale» e «Conduzioni di apparati e impianti marittimi», devono includere, eventualmente anche come quota parte di altro insegnamento del piano dell'offerta formativa, il conseguimento di certificati della formazione di base di cui alla sezione A-VI/1 del codice STCW di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rr), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
86.13. Gallo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo disabile la copertura del docente di sostegno è incrementato di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
86.8. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio, a partire dell'esercizio fiscale 2021, si prevede la deducibilità della retta versata per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie per un importo non superiore a 2.500 euro ad alunno. Agli oneri derivanti dal presente comma riconosciuti nel limite massimo di 1,5 miliardi annui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
86.9. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere i seguenti:

Art. 86-bis.
(Insegnanti religione cattolica)

  1. In conformità all'articolo 17, commi 2 e 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che prevede procedure concorsuali semplificate e riservate per i docenti abilitati, si autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire entro l'anno 2021 per ciascuna regione su base diocesana un concorso riservato agli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado, in possesso di specifica idoneità diocesana, in servizio negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, per la copertura del 70 per cento delle cattedre disponibili nell'anno scolastico 2020/2021 nelle scuola statali di ogni ordine e grado.

Art. 86-ter.
(Vincolo quinquennale)

  1. Al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come novellato dall'articolo 1, comma 17-octies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «esubero o soprannumero» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per necessità di ricongiungimento»;

   b) all'ultimo capoverso, le seguenti parole sono soppresse: «purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico».
86.020. Frate.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola: «balneari» sono aggiunte le seguenti: «e i parchi divertimento».
86.04. Siani.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Piano nazionale di ricerca per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini, delle bambine e degli adolescenti a rischio)

  1. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, promuove un Piano nazionale di ricerca, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
  2. Nell'attuazione del Piano di cui al comma 1 possono essere coinvolte le università, nello svolgimento di attività di ricerca e di programmi sperimentali, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del terzo settore, con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
  3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 10.000.000;
   2022: – ;
   2023: – .
86.03. Buratti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Destinazione dei beni confiscati alla mafia per contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica nel Mezzogiorno)

  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, destina agli interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, il 3 per cento del totale delle somme di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto 6 settembre 2011, n. 159, che costituiscono il Fondo unico giustizia.
86.01. Fioramonti, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Bonus scuola)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è riconosciuto un bonus scuola per ciascun figlio minorenne a carico iscritto alla scuola paritaria privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 68.
86.013. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

  1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche esistenti, in considerazione della necessaria presenza di figure dirigenziali in grado di gestire e presidiare quotidianamente le emergenze e le problematiche che potrebbero sorgere anche dal punto di vista sanitario, nonché garantire adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico tutto, il comma 5 dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n. 111, (così come modificato dall'articolo 4, comma 69, legge n. 183 del 2011, e successivamente dall'articolo 12, comma 1, legge n. 128 del 2013) è sostituito dal seguente: «Con decorrenza dall'anno scolastico 2021/22 e 2022/23, e solo per le due annualità, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni scolastiche autonome site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche tale limite è ridotto a 300 unità».
  2. In applicazione dei nuovi parametri dimensionali sopra stabiliti per le annualità specificate, i Piani regionali di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa eventualmente già predisposti ed approvati dalle singole regioni sulla base dei precedenti criteri, saranno adeguati e rettificati entro il 31 gennaio 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni;

   b) sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 460 milioni.
86.016. Fratoianni, Fornaro, Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente articolo:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di sostenere, anche economicamente, le istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, incluse le scuole pubbliche paritarie e private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è riconosciuto per l'anno scolastico 2020/2021 un contributo straordinario nei limiti di spesa di 500 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative in proporzione al numero di studenti iscritti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 250 milioni per il 2020 e 250 milioni per il 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 207.
86.014. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Piano nazionale di ricerca: interventi per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini, delle bambine e degli adolescenti a rischio)

  1. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
  2. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del terzo settore, con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
  3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
86.011. Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Fusacchia, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che effettuano versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

  1. Al fine di verificare, consolidare e diffondere il ruolo e l'impatto delle comunità educanti promosse e sostenute dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, commi 292, 293 e 294, della legge n. 208 del 2015, per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle imprese che effettuano versamenti sul medesimo Fondo, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati. Il contributo è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 50.000.000;
   2022: – 50.000.000;
   2023: – 50.000.000.
86.012. Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di consentire l'ampliamento dell'offerta formativa dei licei musicali mediante l'inserimento di percorsi formativi a indirizzo jazzistico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i diplomi accademici di secondo livello necessari per l'accesso alla funzione docente a indirizzo jazz, le classi di concorso di strumento jazz, unitamente ai titoli artistico-professionali valutabili per l'accesso alle relative graduatorie.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021 e 497 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
86.015. Donno, Torto, Manzo.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Il fondo, di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie, in particolare a quelle dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, allo scopo di riconoscere a ciascun allievo il docente di sostegno è incrementato nella misura complessiva di 150 milioni di euro per gli anni 2021,2022.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 150 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge
86.08. Gobbato, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Il fondo, di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo disabile la copertura del docente di sostegno è incrementato nella misura complessiva di 30,4 milioni di euro annui.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30,4 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
86.06. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 2.000,00 euro ad alunno, per le famiglie economicamente più svantaggiati e/o con un reddito basso.
  2. Agli oneri del presente articolo pari a 1 milione di euro si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
86.09. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Deroga al dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2021/22)

  1. A valere sul fondo di cui all'articolo 86, al fine di garantire un migliore funzionamento del sistema nazionale di istruzione ed una più efficace gestione delle attività didattiche anche a distanza resa ancor più complessa dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo anno scolastico 2021/22, in deroga ed in via eccezionale, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado non si applica il comma 5 dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n.111, come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 128 del 2013.
  2. Per il solo anno scolastico 2021/22, i nuovi incarichi di dirigenti scolastici resi disponibili in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente sono conferiti nei limiti dei posti vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzativa di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
86.021. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali nonché per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, anche a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 11 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
86.017. Spena, Marrocco, Versace.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che effettuano versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

  1. Al fine di verificare, consolidare e diffondere il ruolo e l'impatto delle comunità educanti promosse e sostenute dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, commi 292, 293 e 294, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle imprese che effettuano versamenti sul medesimo Fondo, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati. Il contributo è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 50.000.000;
   2022: – 50.000.000;
   2023: – 50.000.000.
86.02. Siani.

  Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. All'articolo 233, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «120» è sostituite dalla seguente: «300»;

   b) la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 300 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
86.05. Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di affrontare le crisi evolutive dei minori e prevenire gli effetti pregiudizievoli per la salute psico-fisica connessi ad episodi di violenza a danno dei minori e tra i minori nonché al fine di prevenire i fenomeni di disagio sociale e relazionale degli studenti, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono istituti gli sportelli d'ascolto psicologico volti a promuovere una più stretta collaborazione scuola famiglia, con la supervisione di psicologi dell'età evolutiva.
  2. Le istituzioni scolastiche garantiscono il servizio di ascolto psicologico, dedicato alle alunne e agli alunni, al personale scolastico ed alle famiglie, sulla base degli alunni frequentanti e delle particolari esigenze legate alle specificità del territorio soprattutto nelle zone di disagio socio-economico. Il servizio deve essere garantito per almeno 30 ore settimanali.
  3. Le modalità di erogazione del servizio sono determinate dalle singole autonomie scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
86.018. Spena, Marrocco, Versace, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 86, introdurre il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione reddituale, a decorrere dal 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il «Fondo per l'attuazione della libertà di scelta educativa» con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro, volto alla erogazione di contributi alle scuole paritarie al fine di garantirne la continuità e la qualità del servizio e del funzionamento.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartire tra le istituzioni scolastiche pubbliche paritarie sulla base del numero degli studenti frequentanti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
86.019. Aprea, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 286, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
86.010. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 286 la parola: «annualmente» è soppressa.
86.07. Gobbato, Gusmeroli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 87.

  Al comma 1 sostituire le parole: 8.184.000 con: 16.200.000.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di un importo pari a 8.016.000 euro a decorrere dall'anno 2021.
87.12. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 8.184.000 con le seguenti: 16.184.000.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di un importo pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021.
87.20. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Al comma 1, dopo la parola: scuole inserire le seguenti: statali e paritarie.
87.15. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la parola: scuole inserire le seguenti: , anche statali e paritarie,.
87.17. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  All'articolo 87, comma 1, dopo le parole: animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, aggiungere le seguenti: nonché degli enti del terzo settore così come identificati dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati in attività e progetti di promozione ed educazione digitale,.
87.10. Lattanzio, Siani, Viscomi, Serracchiani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rizzo Nervo.

  Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: In considerazione del loro ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola gli animatori digitali devono possedere specifica formazione certificata acquisita presso enti certificati dal Ministero dell'istruzione sulle metodologie didattiche digitali e innovative al fine di realizzare attività di formazione rivolte ai docenti e al personale scolastico in materia di metodologie didattiche basate sulle innovazioni tecnologiche.
87.27. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 2, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti: anche con la finalità di migliorare le funzioni di aggiornamento costante dell'Anagrafe dello Studente,.
87.11. Lattanzio.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

  3. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento e finitura della sezione di scavo a regola d'arte e, in un'ottica di efficienza e di massimizzazione dell'abbattimento del digital divide, può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
  4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 3 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente e all'ente titolare o gestore della strada.
87.18. Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di facilitare l'accesso alla didattica a distanza agli studenti delle scuole statali e paritarie site nelle zone terremotate, nel bilancio del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere i costi della connessione alla rete internet veloce.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
87.21. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Patassini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine garantire la massima efficienza ed efficacia delle misure adottate in considerazione del perdurare della situazione emergenziale da COVID-19 per l'implementazione della didattica integrata digitale e per promuovere la diffusione di metodologie didattiche innovative e lo sviluppo della cultura digitale dell'insegnamento una quota pari al 40 per cento dell'importo nominale della Carta del docente di cui al comma 121, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è destinata all'acquisto di corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, con particolare riferimento al potenziamento delle competenze digitali dei docenti e all'approfondimento di nuove metodologie didattiche e strumenti per lo svolgimento della didattica digitale.
87.26. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il contributo di cui all'articolo 120, comma 6-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stanziato al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è incrementato di 10 mln di euro.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
87.23. Aprea, Gelmini, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono stanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risorse finanziare per il mantenimento dei legami educativi a distanza nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, statali e comunali, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica e comunque fino alla fine dell'insegnamento a distanza.
87.16. Flati, Francesco Silvestri, Baldino, Tuzi, Daga, Vignaroli, Bella, Cubeddu.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono trasferite alle regioni e alle province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste dalla delibera 10 luglio 2017, n. 47, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), affinché sia garantita una connessione a banda ultra larga a tutte le scuole, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica.
87.14. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

  1. Al fine di assicurare la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione reddituale, a decorrere dal 2021 le rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro il limite di spesa di 1,5 miliardi di euro annui a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
87.067. Marin, Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.
(Inammissibile per compensazione inidonea)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

  1. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione reddituale, a decorrere dal 2021 in relazione all'anno di imposta 2020, le rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro il limite di spesa di 1,5 miliardi di euro annui mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
87.066. Aprea, Gelmini, Barelli, Marin, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Modifica all'articolo 32 del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.».
87.026. Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio di prevenzione, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 50 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche per interventi di potenziamento dell'individuazione e conseguente contenimento dei contagi nelle scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche, anche costituite in rete, si coordinano con le Asl competenti per territorio al fine di assicurare:

   a) la rilevazione della temperatura all'ingresso mediante installazione di sistemi di rilevamento automatico della temperatura corporea;

   b) la presenza settimanale presso le istituzioni scolastiche di un medico;

   c) l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi effettuati con cadenza settimanale presso le istituzioni scolastiche per tutti gli studenti e gli operatori che ne facciano richiesta;

   d) nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy la comunicazione dei risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio al fine di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici;

   e) l'intervento dei servizi di pronto soccorso e l'attivazione dei protocolli di cura in caso di riscontro positivo all'infezione.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
87.063. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Contributo a fondo perduto a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

  1. Per l'anno 2021 il contributo di cui all'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 300 milioni di euro.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
87.062. Marin, Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Ripani, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Recupero dei gap formativi)

  1. In conseguenza degli effettivi periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate in via esclusiva all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, volte a sopperire a eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da impiegare per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 20.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
87.027. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza a scuola per l'anno scolastico 2020/2021)

  1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, i Dirigenti Scolastici che hanno ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021» e a tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'istruzione, oltre ai Decreti emanati la Presidente del Consiglio dei ministri, non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice penale in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.
87.028. Villani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni per il 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
87.061. Aprea, Gelmini, Barelli, Marin, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Occhiuto, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
87.065. Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti, all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6:

    1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,»;

    2) alla lettera c), dopo il numero 14) è aggiunto il seguente:

  «14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti»;

   b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: «norme sulle posizioni dominanti» sono inserite le seguenti: «o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019».

  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  3. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 66, è aggiunto il seguente:

   «66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati sul territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio d'esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di detto bilancio, le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente».
87.025. Serritella, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Agevolazioni per l'accesso alla rete a fini scolastici)

  1. Al fine di consentire un capillare utilizzo della metodologia della didattica a distanza, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'acquisto degli strumenti necessari all'accesso alla rete web da parte nei nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio in età scolare e che abbiano un reddito complessivo inferiore a euro 40.000. Il requisito reddituale di cui al periodo precedente non si applica ai nuclei familiari residenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2021.
87.06. Caparvi, Patassini, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Borse di studio)

  1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, sono erogate borse di studio da assegnare agli studenti meritevoli o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio nazionale, a sostegno delle spese per l'istruzione, nonché per garantire l'accesso agli strumenti digitali e per l'attivazione di servizi di connessione internet in postazione fissa stabile o mobile.
  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 62 del 2000, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita con decreto di cui al comma 3 e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sia ricompresa tra 10 mila euro annui per un nucleo familiare di tre componenti e 35 mila euro annui per nuclei familiari con un numero di componenti superiore.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 2, nonché le modalità di assegnazione.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2021.
87.045. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per adeguare gli ambienti educativi allo sviluppo delle nuove tecnologie e di costruire scuole innovative 5.0, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo, denominato «Fondo 1000 scuole innovative», finalizzato alla adozione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto alla realizzazione di 1000 scuole innovative.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono tesi a:

   a) organizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'utilizzo delle nuove tecnologie;

   b) predisporre ambienti digitali per la didattica integrata;

   c) adeguare la dotazione delle attrezzature e dei dispositivi hardware e software per la didattica delle istituzioni scolastiche del servizio nazionale di istruzione.

  3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, le scuole, nel 2021, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di apprendimento. Il Ministro dell'istruzione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di apprendimento.
  4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, lettere a) e b) e comma 3, è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di 100 milioni per l'anno 2021 finalizzati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali e la connettività di rete.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 1.100 milioni di euro per il 2021 e in 1.000 mln di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli anni 2022 e 2023 mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
87.059. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono inoltre stanziati, per le finalità di cui al comma 1, ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
87.073. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, la dotazione del fondo per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 59 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
  2. All'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: dall'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: dall'anno 2024.
87.058. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A decorrere dal 2021 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77.
  2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 448/98.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2021.
87.054. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure a tutela della privacy nella didattica digitale integrata)

  1. La prestazione di lavoro in modalità DDI si deve svolgere nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza e privacy, nonché in conformità delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008. È previsto l'utilizzo di un'unica piattaforma nazionale open source, con clausole di salvaguardia dei dati in favore del Ministero dell'Istruzione, per ogni ordine e grado di istruzione al fine di assicurare una corretta ed uniforme attività didattica a distanza e preservare la privacy di tutti gli attori coinvolti.
  2. La scelta della predetta piattaforma è definita, altresì, con criteri stabiliti dalla Consip SPA.
87.074. Rospi, Bologna.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure a sostegno degli studenti con disabilità)

  1. Al fine di contribuire ad assicurare il diritto allo studio delle persone con disabilità, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di qualunque genere, il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e ricerca con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, definisce tutti gli strumenti e i linguaggi utili alla piena fruibilità dei servizi per persone con disabilità, ivi comprese le tecnologie digitali, per l'applicazione in tutti gli ambiti scolastici, incrementando il fondo di cui al comma 947 della legge n. 208 del 2015 nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. Con il decreto di cui al comma precedente, inoltre, adotta tutte le misure appropriate al fine di impiegare, in tutti gli ambiti scolastici, docenti, anche con disabilità, formati per le specifiche problematiche delle diverse disabilità, di cui al decreto ministeriale n. 162, del 28 luglio 2016 e qualificati nella conoscenza dei linguaggi dei segni, nel Breille e/o strumenti alternativi, anche tecnologici, idonei alla comunicazione.
  3. Il fondo di cui al comma 1, viene ripartito tra le regioni nella misura proporzionale al numero di studenti con disabilità presenti nelle rispettive scuole, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 162, del 28 luglio 2016.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro per l'anno 2022.
87.022. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con contratto a tempo determinato e del personale educativo)

  1. Al fine di assicurare a tutto il personale docente ed educativo le condizioni per attuare la didattica a distanza con la propria dotazione strumentale, all'articolo 1, comma 121, primo periodo della legge 13 luglio 2015, n. 107 le parole: «docente di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente ed educativo».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, secondo periodo, le parole: euro 500 annui sono sostituite dalle seguenti: euro 400 annui.
87.030. De Lorenzo, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con contratto a tempo determinato e del personale educativo)

  1. Al fine di assicurare a tutto il personale docente ed educativo le condizioni per attuare la didattica a distanza con la propria dotazione strumentale, all'articolo 1, comma 121, primo periodo della legge 13 luglio 2015, n. 107 le parole: «docente di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente ed educativo».

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni son sostituite dalle seguenti: 750 milioni.
87.029. Fratoianni, De Lorenzo, Pastorino.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle». Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
*87.055. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle». Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
*87.047. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle». Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
87.046. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure per ridurre la povertà educativa e assicurare la libertà di scelta educativa per le famiglie meno abbienti)

  1. Al fine di consentire a tutti i cittadini, a coloro che esercitano la potestà genitoriale, e a quanti risiedono legittimamente in Italia l'esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa per i propri figli, è istituita, con decorrenza 1° gennaio 2021, la RETTA SCOLASTICA DI NECESSITÀ, un bonus riconosciuto ai soggetti con I.S.E.E. uguale o inferiore a 10.632,94 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria.
  2. La retta scolastica di necessità ha un valore pari all'80 per cento dell'importo della retta annuale prevista dall'istituto e comunque non superiore a 1.600 euro annui. Tale sostegno alle famiglie viene erogato dal Ministero dell'istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno alla scuola paritaria, dietro presentazione della relativa documentazione I.S.E.E.
  3. A partire dal 1° gennaio 2021 le rette scolastiche sono fiscalmente detraibili nella misura del 50 per cento per i soggetti con I.S.E.E. da 10.632,95 euro a 21.265,87 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria. Tale detrazione non può essere superiore a 1.000 euro annui.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 866 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

   a) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 95 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 271 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate dall'articolo 68, comma 1, della presente legge, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
87.039. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per dare impulso alla realizzazione delle diagnosi sismiche e energetiche degli immobili adibiti all'istruzione scolastica statale, è autorizzata la spesa per il 2021 di 50 mln di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti da parte dei Comuni e delle Città metropolitane. Il Ministro dell'istruzione avvia un monitoraggio dello stato degli interventi con priorità per gli edifici scolastici siti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
  2. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
  3. La conferenza di servizi di cui al comma 1 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 1, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
  4. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica il Ministro dell'istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano straordinario per l'accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio adibito all'istruzione scolastica.
  5. Per la realizzazione del Piano di cui al comma 4 il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 200 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 50 milioni di euro, si provvede per le disposizioni di cui al comma 1 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
87.068. Vietina, Aprea, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente a parte del testo commi 2 e 3)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Disposizioni in materia di implementazione delle modalità e procedure di raccolta dei dati COVID-19 ed pubblicazione completa ed accessibile dei dati)

  1. Al fine di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato sull'andamento del contrasto al COVID-19, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero della salute, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto Superiore di Sanità, la Protezione Civile, emana entro il 31 gennaio 2021 un decreto per il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) definizione di uno standard dei dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia così come definiti dall'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

   b) definizione di metodologie e di procedure di raccolta dati comuni su tutto il territorio nazionale, i dati raccolti devono avere lo stesso livello di dettaglio di quelli originali e descrivere la fonte dati e la data di aggiornamento;

   c) definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, e deve prevedere una pubblicazione tempestiva dei dati ed il loro continuo aggiornamento, nella sezione di cui all'articolo 9, del decreto 33 del 2013, in apposita sottosezione denominata COVID-19;

   d) formato, modalità di pubblicazione e licenza come quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle «Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico»;

   e) un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato (vedi Modello di interoperabilità per la Pubblica Amministrazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), facendo riferimento al lavoro del «Gruppo di lavoro 2 – Data collection and Infrastructure», e in particolare il documento «Modello Dati e API»;

   f) l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021.
87.044. Roberto Rossini, Giuliodori, Carabetta, Misiti, Frusone, Parisse, Terzoni, Emiliozzi, Cataldi, Carbonaro, Serritella, Ianaro, Fusacchia, Bruno Bossio, Rizzone, Perego Di Cremnago, Palmieri, Aprea, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Disposizioni in materia di implementazione delle modalità e procedure di raccolta dei dati COVID-19 e pubblicazione completa ed accessibile dei dati)

  1. Al fine di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato sull'andamento del contrasto al COVID-19, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero della salute, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto superiore di sanità, la Protezione Civile, emana entro il 31 gennaio 2021 un decreto per il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari e sociali nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) definizione di uno standard dei dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 in Italia, così come definiti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

   b) dati disaggregati, a livello territoriale, almeno per comune e, a livello di anagrafica, almeno per sesso ed età;

   c) definizione di metodologie e di procedure di raccolta dati comuni su tutto il territorio nazionale; i dati raccolti devono avere lo stesso livello di dettaglio di quelli originali e descrivere la fonte dati e la data di aggiornamento;

   d) definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e deve prevedere una pubblicazione tempestiva dei dati ed il loro continuo aggiornamento, nella sezione di cui all'articolo 9 del decreto n. 33 del 2013, in apposita sottosezione denominata COVID-19;

   e) formato, modalità di pubblicazione e licenza come quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle «Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico» e comunque in formato aperto (open data) e liberamente scaricabili;

   f) un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato (vedi Modello di interoperabilità per la Pubblica Amministrazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), facendo riferimento al lavoro del «Gruppo di lavoro 2 – Data collection and Infrastructure», e in particolare il documento «Modello Dati e API»;

   g) l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021.
87.020. Fusacchia, Roberto Rossini, Carabetta, Casa, Marattin, Serracchiani, Aprea, Bruno Bossio, Carbonaro, Frusone, Giuliodori, Gribaudo, Ianaro, Lattanzio, Misiti, Mor, Muroni, Palazzotto, Palmieri, Perego Di Cremnago, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Rizzone, Serritella, Siani, Siragusa, Toccafondi, Ungaro, Fioramonti, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Abolizione del contributo onnicomprensivo annuale per il pagamento delle tasse universitarie e sostituzione con un finanziamento statale, nonché nuove disposizioni in favore degli studenti universitari legate all'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 sul territorio nazionale)

  1. I commi da 252 a 267 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati con decorrenza dal 1° novembre 2021.
  2. Per contribuire alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi ai quali si fa fronte con il contributo onnicomprensivo disciplinato dalle disposizioni abrogate dal comma 1, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo con dotazione di euro 2.400 milioni annui a decorrere dal 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, si provvede al riparto del Fondo. Il riparto è riferito a un quinquennio ed il decreto è emanato entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio. In fase di prima applicazione, il decreto è emanato entro il 30 giugno 2021.
  4. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a titolo di ristoro per i costi connessi al pagamento del contributo unico maggiorato del cinquanta per cento, dovuto dagli studenti universitari che, nell'anno accademico 2020/2021, per comprovati motivi oggettivi legati ai provvedimenti restrittivi emanati a causa della diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, siano tenuti ad iscriversi fuori corso.
  5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le modalità attuative della misura di cui al comma 4, nonché le cause di decadenza e di revoca del beneficio ivi previsto entro i limiti di spesa di cui al successivo comma 6.
  6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

  Conseguentemente all'articolo 89, comma 1, sostituire le parole: l'esonero, totale o parziale, con le seguenti: l'esonero totale.
87.071. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.031. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per interventi relativi ad edifici scolastici di nuova realizzazione costruiti in area sismica, il Fondo per l'edilizia scolastica, di cui alla legge 221 del 2012, articolo 11, comma 4-sexies, è incrementato di 1.000.000.000 di euro per il 2021.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 1.000.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
87.014. Colmellere.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Riduzione del numero degli studenti nelle classi)

  1. Alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2021 del 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 15.
87.01. Fioramonti, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di valutare con la massima trasparenza l'impatto della didattica a distanza e della didattica digitale sul livello degli apprendimenti degli studenti e di individuare e adottare misure volte a migliorare e potenziare la qualità dell'istruzione, l'Indire e l'Invalsi provvedono al monitoraggio qualitativo e quantitativo delle misure messe in atto dalle scuole per l'insegnamento mediante l'utilizzo di strumenti digitali in conseguenza delle misure di contenimento adottate per l'emergenza da Sars-Cov-2, e comunicano, con cadenza settimanale, i risultati di tale monitoraggio al Ministro dell'istruzione che li pubblica sul proprio sito istituzionale.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 500.000 di euro.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter pari a 500 mila euro per il 2021 e 500.000 euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
87.064. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. All'onere di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
87.010. Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici il Fondo per l'edilizia scolastica di cui alla legge 221/2012, articolo 11, comma 4-sexies è incrementato di 1.000.000.000 di euro.

   Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 1 miliardo di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n 26.
87.013. Colmellere.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Piano di sanificazione ciclica delle scuole)

  1. Al fine di garantire l'ordinato proseguimento dell'anno scolastico 2020-2021, nonché contenere e contrastare l'eventuale emergenza sanitaria da COVID-19, presso le scuole, di ogni ordine e grado, del sistema di istruzione nazionale è avviato un programma di sanificazione ciclica degli ambienti.
  2. Ai fini di cui al comma 1, sono prorogati fino al termine del 31 luglio 2021 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, anche dichiarati decaduti ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre, n. 159.
  3. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.
  4. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al presente articolo, sono qualificati servizi di pubblica necessità e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
87.021. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse destinate all'edilizia scolastica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 48, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    «1) all'alinea, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

    2) alla lettera a), dopo la parola: “articoli” sono inserite le seguenti: “21, 27,”»;

   b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) possono variare, mediante l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti».

  2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.
87.07. Buratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

  1. All'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;

   b) le parole: «nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 250 milioni di euro annui».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 226,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.036. Colmellere, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di un convenzionamento tra il Ministero dell'Istruzione e le scuole dell'infanzia paritarie no profit è istituito un Fondo nazionale presso il Ministero dell'Istruzione, su base di quota capitaria, di cui alla legge 107 del 2015, comma 181, lettera e), n. 4, con esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole d'infanzia dai servizi a domanda individuale, di cui alla legge 107 del 2015, comma 181, lettera e), n. 3.
  2. Per il finanziamento del Fondo nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
87.09. Gobbato, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

Art. 87-ter.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

Art. 87-quater.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

Art. 87-quinquies.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 cassare la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
87.015. De Menech.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'AS 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto per l'anno 2021 di 300 milioni di euro.
*87.075. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'AS 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto per l'anno 2021 di 300 milioni di euro.
*87.048. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Completamento anagrafe dell'edilizia scolastica)

  1. Con l'obiettivo di completare l'anagrafe dell'edilizia scolastica sono stanziati 50 milioni di euro, per l'anno 2021 da destinare alle spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici e di controllo dello stato degli elementi non strutturali. I criteri di accesso da parte dei Comuni saranno stabiliti con Decreto del MIUR che dovrà portare avanti un'attività di monitoraggio in modo che entro il 2023 per tutte le scuole in zone 1, 2 e 3 di rischio sismico si disponga di informazioni attendibili e siano avviati gli eventuali lavori per la messa in sicurezza. Entro sei mesi il Miur, con il supporto di Enea e Cnr, presenta un piano per l'accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, che deve perseguire l'obiettivo di ridurre e semplificare le linee di finanziamento, dando priorità agli edifici in aree a rischio sismico 1 e 2, di spingere gli interventi che tengono assieme l'adeguamento sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021.
87.024. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A garanzia del contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla scadenza dello stato di emergenza, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono in deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 realizzare, se richiesto dalle Istituzioni scolastiche strutture precarie, smontabile per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per evitare assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti.
87.056. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri del presente articolo pari a 5.500,00 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge
87.035. Bisa, Gusmeroli.
(Inammissibile per compensazione inidonea)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A decorrere dell'anno 2021, è incrementata di 80 milioni di euro la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31 del 2008. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
87.053. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
87.011. Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 119, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applica anche» con le seguenti: «si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, sia».

   b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   «b-bis) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1983, n. 13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, non è cumulabile con la detrazione al 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, in 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'art. 209 della presente legge.
87.02. Fioramonti.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure per l'edilizia scolastica)

  1. Al fine di velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse destinate all'edilizia scolastica, comprese quelle da ultimo previste all'articolo 48, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,»;

   b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) possono variare, mediante l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti».

  2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.
87.043. Paolo Russo, Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure per l'edilizia scolastica)

  1. Al fine di velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse destinate all'edilizia scolastica, comprese quelle da ultimo previste all'articolo 48, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,»;

   b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) possono variare, mediante l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti».

  2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.
87.017. Marattin, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle istituzioni formative)

  1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituto un Fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2021 destinato a: consentire alle istituzioni formative di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete; formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
  2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le risorse di cui al presente articolo sono ripartite alle Regioni sulla base del numero di allievi iscritti nell'annualità formativa in corso.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 785 milioni di euro per l'anno 2021.
87.019. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

Completamento anagrafe dell'edilizia scolastica

  1. Con l'obiettivo di completare l'anagrafe dell'edilizia scolastica sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alle spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici e di controllo dello stato degli elementi non strutturali. I criteri di accesso da parte dei Comuni saranno stabiliti con decreto del Miur che dovrà portare avanti un'attività di monitoraggio in modo che entro il 2023 per tutte le scuole in zone 1, 2 e 3 di rischio sismico si disponga di informazioni attendibili e siano avviati gli eventuali lavori per la messa in sicurezza. Entro sei mesi il Miur, con il supporto di Enea e Cnr, presenta un piano per l'accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, che deve perseguire l'obiettivo di ridurre e semplificare le linee di finanziamento, dando priorità agli edifici in aree a rischio sismico 1 e 2, di spingere gli interventi che tengono assieme l'adeguamento sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
87.05. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A fronte dell'incrementata autorizzazione di spesa finalizzata a realizzare un sistema informativo integrato grazie alle risorse del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche e l'ampliamento dell'offerta formativa professionale, visto il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61, in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, che prevede ore di attività di laboratorio raddoppiate rispetto al passato e visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» recante all'articolo 16 misure in tema di semplificazioni fiscali, si esonerano gli Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali dal versamento dell'Iva per l'acquisto di nuovi beni strumentali, più sicuri nell'utilizzo da parte di insegnanti e studenti e maggiormente perforanti con il continuo sviluppo tecnologico.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
87.08. Racchella.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 145 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
87.076. Rospi, Bologna, Longo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
87.077. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
   2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.».
87.057. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

   1. A partire dall'anno scolastico 2020-2021, il Ministero dell'istruzione provvede ad integrare, per un importo pari a 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
87.052. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Cessione del credito per i contributi assegnati dal Ministero dell'Istruzione alle scuole paritarie)

   1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse, è consentita la cessione del credito per i contributi assegnati dal Ministero dell'Istruzione alle scuole paritarie con specifico decreto.
87.038. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Compensazione dei crediti maturati nei confronti del Ministero dell'istruzione dalle scuole paritarie)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i crediti maturati nei confronti del Ministero dell'istruzione da parte delle scuole paritarie possono essere portati in compensazione per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL e somme dovute allo Stato.
  2. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.037. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
87.050. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.049. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.051. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di valorizzare e potenziare la formazione nelle scuole nel settore delle pratiche legate alle attività agricole e allo sviluppo rurale, per il recupero delle tradizioni anche alla luce delle innovazioni tecnologiche e dello sviluppo ecosostenibile nonché dello sviluppo delle professionalità in agricoltura, nel rispetto delle risorse di cui al comma 2, nelle scuole tecniche di agraria, agroalimentare e agroindustria, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono incrementati fino a una durata complessiva di 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa, a decorrere dal 2021, di 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
87.069. Spena, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ci cui al comma 1 dell'articolo 209.
87.041. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.
(Inammissibile per compensazione inidonea)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.033. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A decorrere dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro annui, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.032. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione delle procedure per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la parola: «annualmente» è soppressa.
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
87.040. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio di prevenzione, nell'anno 2021 il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni, avviano una campagna di vaccinazione su base volontaria delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti nonché di tutto il personale della scuola. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 350 mln di euro, che costituisce titolo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
87.060. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolatisco 2020/2021 nelle stesse istituzioni scolastiche paritarie.
  3. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
87.078. Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
87.079. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Prosieguo dell'attività scolastica nei comuni d'Italia a rischio sismico medio-elevato)

  1. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto d'interventi di riparazione o ricostruzione, di adeguamento sismico, nonché degli edifici scolastici per i quali le verifiche di vulnerabilità sismica, eseguite ai sensi dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito in legge n. 45 del 7 aprile 2017, abbiano avuto come risultato un indice (numerico) di rischio sismico di rischio inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente, provvedono ad adottare un piano di interventi finalizzati a dislocare le attività scolastiche, in strutture idonee che abbiano un indice (numerico) di rischio sismico non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 0,8, calcolato secondo la normativa tecnica vigente. Gli edifici scolastici di cui al primo periodo sono censiti all'interno dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica. Gli interventi di cui al presente comma sono inseriti nella programmazione nazionale triennale in materia di edilizia scolastica e finanziati a valere sulle risorse previste dal Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. I piani regionali triennali di edilizia scolastica sono aggiornati sulla base degli interventi pianificati dagli enti locali per la dislocazione degli edifici scolastici.
  2. Qualora non siano presenti sul territorio comunale strutture adeguate ad ospitare l'attività scolastica ai sensi del comma 1, l'ente proprietario dell'immobile scolastico non utilizzabile ne dà notizia al Ministero dell'istruzione, che provvede di concerto con il Dipartimento Casa Italia, di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, a finanziare la realizzazione di scuole di servizio in strutture modulari (MUSP) su aree da identificare da parte dei Comuni anche attraverso opportuna procedura di esproprio per pubblica utilità. Il trasferimento della popolazione scolastica nei MUSP permane fintanto che l'edificio scolastico non venga adeguato sismicamente, e/o ricostruito. Sono ricompresi nei finanziamenti di cui al presente comma anche gli oneri derivanti dalla realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria, le indennità di esproprio nonché le relative spese tecniche. Le aree così identificate e urbanizzate con le relative strutture modulari sono acquisite al patrimonio dei comuni e inserite nel piano comunale di emergenza e individuate quali aree di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Al finanziamento del presente comma si provvede a valere sulle risorse previste dal Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  3. I comuni sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 l'elenco degli edifici scolastici per i quali sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi della normativa tecnica vigente.
  4. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata pubblicazione nel sito istituzionale del comune e nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile della documentazione attestante l'esecuzione, ai sensi della normativa tecnica vigente, della verifiche di vulnerabilità sismica sospende l'efficacia del certificato di agibilità dell'edificio.».
  5. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 41 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è aggiunto il seguente comma:

   «4-ter. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2 può essere utilizzato per il finanziamento dei MUSP, ove occorrano per garantire il prosieguo in sicurezza delle attività scolastiche, e delle relative opere di urbanizzazione primaria, oneri di esproprio e spese tecniche. Il Dipartimento Casa Italia di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attività, previa intesa con il Ministero dell'istruzione per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli già previsti a legislazione vigente».

  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 del territorio nazionale.
87.023. Gabriele Lorenzoni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Fondo per il potenziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni nelle regioni del mezzogiorno d'Italia)

  1. A partire dall'anno 2021 è incrementata di euro 250.000 milioni nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 65 del 2017. Una percentuale pari almeno al 60% dell'incremento è destinata al potenziamento del servizio nelle seguenti regioni del Mezzogiorno d'Italia: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 25 milioni di euro per il 2021.
87.034. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
87.042. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Istituzione della Carta dello studente)

  1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la Carta dello studente. La Carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla Carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
  2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.
  3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della Carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
87.016. Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 cassare la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*87.080. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 cassare la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*87.081. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 cassare la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*87.082. Gelmini, Aprea, Casciello, Barelli, Spena, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
87.083. Cappellacci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 la parola: «annualmente» è soppressa.
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
87.084. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
87.012. Bisa, Gusmeroli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
87.085. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

  Conseguentemente, aumentare del 25 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.
87.086. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

  Conseguentemente:

   sono aumentate del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
87.087. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

  Conseguentemente:

   sono aumentate del 25 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni.
87.070. Mazzetti, Versace, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi della Parte II della presente legge.
87.088. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi della Parte II della presente legge.
87.089. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi della Parte II della presente legge.
87.04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per compensazione inidonea)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono deducibili, a partire dell'esercizio fiscale 2021, per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 184.
87.090. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure per l'edilizia scolastica)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 88 è aggiunto il seguente: «Si incrementano le risorse finanziarie di euro 15 milioni da destinare a Roma Capitale per gli interventi di manutenzione edilizia di edifici scolastici, sia statali che comunali, anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19».
87.072. Flati.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 89.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è incrementata di 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di cui all'articolo 209.
89.37. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
89.16. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Al comma 2 sostituire alle parole: 70 milioni di euro le parole: 100 milioni di euro.

  Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 30 milioni di euro a partire dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
89.18. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei princìpi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2021.
89.24. Del Barba.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 dopo le parole: «di tale provvidenza e gli studenti» sono inserite le seguenti: «, nonché gli uditori,». Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 0,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
89.25. Del Barba.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di compensare parzialmente i canoni di locazione versati nel 2020 dagli studenti universitari fuori sede per unità immobiliari situate nella provincia della sede dell'università, in ragione dell'interruzione della didattica ovvero del suo svolgimento in maniera totalmente o parzialmente telematica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per gli affitti universitari, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono definiti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione dei contributi relativi alle finalità di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
89.15. Ferri, Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini di favorire l'iscrizione alle università, alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b) ed e) sono abrogate;

   b) l'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. Sono programmati dalle università gli accessi ai corsi o alle scuole di specializzazione individuati dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

   c) all'articolo 3:

    1) al comma 1, lettera a), le parole: «lettere a) e b)», sono soppresse;

    2) al comma 1, lettera c), le parole: «all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui» sono soppresse; 3) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1» sono soppresse;

   d) all'articolo 4, comma 1, le parole: «lettere a) e b)», sono soppresse.

  Pertanto a partire dall'anno accademico 2020-2021 le prove di accesso hanno esclusivamente carattere di orientamento alla scelta del corso di laurea.
  Le modalità selettive di accesso all'università, saranno, perciò, organizzate secondo i seguenti criteri:

   a) fissazione di quote minime di esami di profitto da superare, nel numero di quattro per biennio per lo stesso corso di laurea, con la previsione della decadenza dall'iscrizione dello studente inadempiente;

   b) previsione che allo studente inadempiente sia preclusa la possibilità di iscriversi al medesimo corso di laurea presso altre università.

  Ai fini dell'attivazione delle procedure selettive di cui al presente comma le università provvedono, entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base di quanto disposto all'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264, come sopra modificato, alla programmazione dell'offerta potenziale di posti disponibili nelle proprie strutture didattiche.
89.6. Bruno Bossio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio la deducibilità dell'affitto per gli studenti universitari fuori sede è riconosciuta al 60 per cento delle spese sostenute per l'anno 2020, del 50 per cento per il successivo biennio 2021-2022 e del 30 per cento a partire dal 2023.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 510 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
89.20. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Colucci.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio la detrazione delle spese per gli studenti universitari è riconosciuta al 30 per cento ed è possibile portare in detrazione anche: le tasse d'iscrizione per triennale, master e specialistica anche nel caso di studenti fuori corso; la ricongiunzione di carriera; le tasse per l'iscrizione all'appello di laurea e rilascio della pergamena; le frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all'ammissione a un corso di laurea magistrale; l'iscrizione a test d'ingresso (anche se non seguiti da iscrizione); i trasferimenti di ateneo e i passaggi di corso.
  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
89.21. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno ed, in particolare, di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una somma annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
89.33. D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno ed in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente sostituire il comma 1, dell'articolo 209 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
89.23. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba, Scoma, Occhionero, Vitiello, Marco Di Maio.

  All'articolo 89, comma 4, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
89.17. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle Università statali, è istituito un apposito fondo, denominato Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripartire annualmente tra le Università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto fra studenti iscritti all'Ateneo e posti riservati nei Collegi agli studenti iscritti all'Ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 495 milioni.
89.34. Cattaneo, D'Attis, Siracusano.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;

    2) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) dopo il comma 5-sexies, è aggiunto il seguente:

   “5-sexies. 1 La progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui al comma 5-sexies, lettera b), può essere anticipata nell'anno 2021 da parte degli atenei che, fermi restando i limiti delle facoltà assunzionali, hanno, in tale anno, le corrispondenti disponibilità di bilancio”».

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 495 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.
89.39. D'Attis, Saccani Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, Mandelli, Mulè.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.
*89.9. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.
*89.1. Fioramonti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.

  Agli oneri conseguenti, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
89.11. Gagliardi.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.

  Agli oneri conseguenti, si fa fronte mediante una revisione dei criteri per il riparto e l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2021, nell'ambito del decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
89.10. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 6, sostituire le parole: 34,5 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2021 da destinarsi prioritariamente per la proroga di dottorandi, assegni di ricerca ed estensione DIS-COL ai contratti flessibili.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni di sono sostituite con le seguenti: 634,5 milioni di.
89.31. Fratoianni, Pastorino.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  7. Al fine di attivare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 e successive modificazioni, a partire dall'anno accademico 2020-2021 e per l'intera durata del corso, è istituito un Fondo alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'inserimento all'articolo 13, comma 2-ter, della Parte I, dell'allegato A Tariffa del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della seguente nota: «1. Nel caso di conti deposito, conti deposito titoli, buoni fruttiferi postali e polizze d'investimento l'imposta è calcolata sul valore medio di giacenza risultante dagli estratti».
  8. Ai laureati di cui al comma 2 viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.
89.28. Melicchio, Bella, Casa, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Vacca.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Al fine di riconoscere una quota premiale alle Università che organizzano nei propri Regolamenti e Ordinamenti i settori scientifico disciplinari sulla base dell'interdisciplinarità e della multidisciplinarietà, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, dopo la lettera c) inserire la seguente: d) l'organizzazione nei propri Regolamenti e Ordinamenti dei settori scientifico disciplinari sulla base dell'interdisciplinarità e della multidisciplinarietà.
  6-ter. Per gli obiettivi di cui al comma precedente la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni è incrementata di 150 milioni di euro. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
89.40. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

  7. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per incentivare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei Ricercatori a Tempo Determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 nel corso del secondo e del terzo anno di contratto, previo esito positivo della valutazione. Tramite apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, le risorse di cui al presente comma saranno ripartite con cadenza annuale tra le Università Statali proporzionalmente alle spese sostenute in attuazione l'articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  8. All'onere di cui al comma 7 si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
89.7. Fioramonti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  7. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.
  8. All'onere di cui al comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
89.29. Melicchio, Bella, Casa, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Vacca.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «non si applica» sono aggiunte le seguenti: «alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e».
  6-ter. All'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «dagli stessi partecipate» sono aggiunte le seguenti: «e delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e della fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,».
89.13. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini, Nitti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «non si applica» sono aggiunte le seguenti: «alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e».
  6-ter. All'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «dagli stessi partecipate» sono aggiunte le seguenti: «e delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e della fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,».
89.30. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Ricciardi, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

  6-bis. Allo scopo di sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese, anche in relazione alla necessità di facilitare la transizione verso la digitalizzazione della produzione di beni e servizi, le università, in funzione delle loro specializzazioni, organizzano iniziative formative ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze digitali in ambito medico, scientifico e tecnologico promuovendo contestualmente la partecipazione alle medesime da parte di studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Ai soggetti pubblici e privati che dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 supportano finanziariamente, tramite donazioni finalizzate e/o vincolate, le iniziative di cui al primo periodo ovvero iniziative di diritto allo studio, è riconosciuto un credito di imposta pari al 110 per cento delle donazioni effettuate fino a un massimo di 50.000 euro da ripartire agli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per il 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e a 4,5 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6-ter. 1. Al fine di permettere alle famiglie colpite dall'emergenza COVID-19 di continuare a sostenere i costi della formazione universitaria dei figli a carico, coloro che hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito ISEE rispetto all'anno precedente, limitatamente agli anni 2021 e 2022, possono cedere la detrazione imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 a parenti e affini entro il terzo grado dello studente per il quale la spesa è stata sostenuta.
89.36. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*89.12. Toccafondi, Fusacchia, Piccoli Nardelli, Vacca, Casa, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*89.8. La VII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*89.22. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 è abrogato.
89.4. Nitti, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 238, comma 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole: «comma 610» sono sostituite dalle seguenti: «comma 591 e comma 610».
89.3. Nitti, Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  7. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 80 è abrogato.

  All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
89.5. Nitti, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. È istituito un fondo per un importo di 1 milione di euro per sostenere il settore della ricerca a sostegno dello sviluppo del distretto farmaceutico delle province di Latina e di Frosinone. Detto fondo dovrà essere utilizzato prioritariamente per l'organizzazione di dottorati di ricerca e master di formazione di II° livello in Scienze Farmaceutiche ed Alimentari, al fine di creare ulteriori opportunità di formazione e professionalizzazione per gli studenti che conseguiranno la laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l'università La Sapienza, già attivato presso il polo pontino, sede di Latina.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 della presente legge è ridotto di un milione di euro a decorrere dal 2021.
89.2. Trano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole: «possono derogare» sono sostituite dalla seguente: «derogano».
89.14. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a decorrere dal 2021 è riconosciuto alle famiglie un credito d'imposta, ovvero l'erogazione mensile di una somma di denaro, utilizzabile esclusivamente per sostenere le spese di istruzione terziaria superiore.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto con criteri di universalità e progressività fino al 100 per cento delle spese documentabili sostenute per ciascun figlio a carico sulla base del percorso di istruzione frequentato e per tutta la durata legale del corso di studi sulla base della condizione economica del nucleo familiare come individuata dall'ISEE familiare.
  3. Con decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entra 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'ammontare del beneficio suddiviso per fasce ISEE sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.
  4. All'onere di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  5. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
89.027. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Istituzione di un Fondo per favorire l'iscrizione delle studentesse a corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica)

  1. Per promuovere le iscrizioni delle studentesse ai corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica (STEM) e l'accesso delle donne laureate alle carriere professionali nell'ambito delle medesime discipline, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo speciale, denominato «Fondo STEM», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ripartito annualmente, ai sensi del comma 7, tra le università statali sulla base del numero di studentesse iscritte ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle citate discipline.
  2. Il Fondo STEM è destinato a finanziare l'esonero totale dalle tasse e dai contributi dovuti dalle studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle discipline STEM.
  3. Per accedere al finanziamento del Fondo STEM sono necessari i seguenti requisiti:

   a) aver frequentato percorsi di studio a indirizzo scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di secondo grado;

   b) aver conseguito negli ultimi due anni precedenti all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado una media dei voti non inferiore a 8 decimi nelle materie scientifiche;

   c) aver conseguito all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado un voto non inferiore a 91 centesimi.

  4. Il finanziamento del Fondo STEM è confermato per tutta la durata del corso di laurea per le studentesse che, per ciascun anno di corso, abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi universitari e concludano regolarmente il corso di studi.
  5. Il finanziamento di cui al comma 2 non è cumulabile con alcun tipo di borsa di studio di natura pubblica.
  6. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto di natura non regolamentare, disciplina annualmente le modalità di ripartizione tra le università statali delle risorse del Fondo STEM.
  8. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo STEM sono posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo stesso.
  9. Il Fondo STEM, gestito dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere alimentato anche da versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni.
  10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, dopo le parole: «Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,» sono inserite le seguenti: «del Fondo STEM,».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni e le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
89.023. Carfagna, Paolo Russo, Fusacchia, Ungaro.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
89.020. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure per la funzionalità del sistema amministrativo scolastico)

  1. All'articolo 32-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 2020, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «100 per cento».
89.013. Bella, Casa, Vacca, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Intervento per la sostenibilità del trasporto pubblico scolastico)

  1. Al fine di ridurre il rischio di affollamento sui mezzi pubblici dovuto alla ripresa delle attività scolastica e della didattica in presenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire tra le scuole secondarie di secondo grado per la stipulazione di convenzioni per il trasporto scolastico con vettori privati, ivi inclusi quelli operanti nel settore turistico.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
89.014. Bella, Tuzi, Vacca, Casa, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Borse di studio per master interdisciplinare incentrato sul tema della criminalità organizzata)

  1. Per incentivare percorsi formativi dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto alle stesse, sono previste sei borse di studio per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso, presso tre università statali rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud d'Italia.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università di cui al comma 1.
  3. Per l'attuazione del comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 560 milioni.
89.012. D'Uva, Vacca, Davide Aiello, Cimino, Casa, Manzo, Zanichelli, Maglione.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.
89.021. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Sviluppo di competenze manageriali)

  1. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo laureate e neo laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle PMI, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto un credito di imposta sino al 100 per cento per le piccole e microimprese, sino al 90 per cento per le medie imprese e sino all'80 per cento per le grandi imprese, delle donazioni effettuate fino a un massimo di 100.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, adotta il decreto che disciplina l'attuazione del presente articolo e determina le predette percentuali al fine del rispetto del limite complessivo di cui al comma 4.
  2. Le iniziative formative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'organizzazione di master post universitari e, qualora erogati da università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall'ordinamento nazionale, garantiscono almeno 60 Crediti formativi universitari (CFU) o 60 European credit transfer system (ECTS) o un volume di lavoro di apprendimento pari a mille e cinquecento ore. Nei casi in cui i master siano erogati da istituti di formazione avanzata, scuole di formazione manageriale pubbliche e private diversi da quelli di cui al primo periodo devono essere accreditati ASFOR, EQUIS, o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a mille ore, di cui almeno settecento di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.
  3. Anche al fine di identificare i soggetti di cui al presente articolo, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del Codice Ateco è introdotta la sottocategoria 85.43 «Istruzione post Universitaria; Formazione Manageriale, Master post lauream, Master Executive».
  4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
89.029. Fusacchia, Carabetta, Gribaudo, Bella, Soverini.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure urgenti per la salvaguardia delle sedi di conservatori musicali)

  1. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni per l'anno 2021, con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021.
89.022. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Diritto allo studio)

  1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, è istituito un fondo di 60 milioni da destinarsi alla creazione di una carta elettronica del valore di 300 euro utilizzabile dagli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio per l'acquisto di testi e materiali di studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
89.010. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, al fine di assegnare agli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2021 una Carta elettronica dell'importo di 300 euro per l'acquisto di testi e materiali di studio in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo di 60 milioni. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
89.026. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Bonus Stradivari bis)

  1. Per l'anno 2021, agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e ai licei musicali è concesso un contributo una tantum di 500,00 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dall'istituzione scolastica da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito di imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito di imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
89.015. Bella, Tuzi, Casa, Vacca, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Fondo rimborso affitto studenti universitari fuorisede)

  1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
  2. Con decreto del Ministro dell'università della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del fondo, per il tramite delle Università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
89.016. Iovino, Vacca, D'Uva, Giovanni Russo, Giordano, Di Lauro, Frusone, Giarrizzo, Perconti, Cimino, Terzoni, De Carlo, Elisa Tripodi, Davide Aiello, Corda, Serritella, Scutellà, Dori, Misiti, Del Monaco, Berti, Tuzi, Zolezzi, Cancelleri, Amitrano, Casa, Fioramonti, Manzo, Grippa, Palmisano, Ehm, Papiro, Grande, Fusacchia, Ungaro, Fregolent, Pella.

  Dopo l'articolo 89, è aggiunto il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure urgenti per la salvaguardia delle sedi di conservatori musicali)

  1. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, di cui una quota non inferiore a 6 milioni di euro è destinata alla sede del Conservatorio statale di musica «Gioacchino Rossini» di Pesaro. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: «800 milioni per l'anno 2021», sono sostituite con le seguenti: «790 milioni per l'anno 2021».
89.024. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle».
*89.028. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle».
*89.02. Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle».
*89.01. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Potenziamento del sistema ITS)

  1. Al fine di rafforzare il sistema della formazione terziaria professionalizzante, anche in funzione della qualificazione di soggetti con specifiche competenze nelle tecnologie abilitanti i processi di innovazione tecnologica e organizzativa correlati al piano «transizione 4.0», sono adottate le misure dei seguenti commi.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli Istituti tecnici superiori, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, assumono la denominazione di «Accademie del lavoro»; per gli enti già esistenti, la nuova denominazione è assunta con delibera della giunta esecutiva dell'ente da adottare entro il 1° marzo 2021.
  3. Il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  4. Una quota annua pari a 150 milioni di euro del predetto Fondo è destinata nel triennio 2021-2023 al finanziamento degli investimenti effettuati dalle suddette «Accademie del lavoro» finalizzati a dotare le proprie sedi e laboratori di infrastrutture coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0 e/o coerenti con attività di formazione a distanza. Le risorse così destinate sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  5. Alle imprese che negli anni 2021, 2022 e 2023 effettuano conferimenti in denaro o in natura in favore delle «Accademie del lavoro» è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 50 per cento dei conferimenti effettuati e nel limite massimo di 10 mila euro per periodo d'imposta.
  6. A valere sul predetto Fondo, sono stanziati ulteriori 600 mila euro per l'anno 2021, 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per finanziare borse di studio, indennità di frequenza e altri sussidi erogati agli studenti, anche fuori sede, delle «Accademie del lavoro»; l'erogazione delle somme è effettuata su apposito conto corrente bancario vincolato su richiesta dell'Accademia e sulla base dell'effettivo fabbisogno derivante dai progetti programmati e realizzati.
  7. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, giovani in possesso di diploma rilasciato dopo il 2018 dai suddetti Istituti Tecnici Superiori e/o dalle «Accademie del lavoro» è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico , con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro, ragguagliato ad anno, per ciascun dipendente, riparametrato e applicato su base mensile; ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  8. A valere sullo stesso Fondo è inoltre stanziata una somma pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il finanziamento del 50 per cento delle spese relative a progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle imprese alle «Accademie del lavoro», entro il limite massimo di 200.000 euro per ciascun progetto.
  9. Al fine di promuovere la conoscenza delle Accademie del lavoro e delle attività da esse svolte sul territorio, è stanziata una somma di 5 milioni di euro a valere sul predetto Fondo per lo svolgimento di campagne promozionali e di orientamento scolastico.
  10. All'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 settembre», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
  11. Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, quantificati in 400 milioni di euro per il 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
89.08. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Valorizzazione delle Istituzioni AFAM)

  1. Il comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:

   «342. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono rideterminati, nei limiti di quanto complessivamente previsto precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni AFAM, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  2. Il comma 645 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente:

   «645. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: “1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto”.».
*89.03. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Rossi, Orfini, Lattanzio, Nitti, Pezzopane.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Valorizzazione delle Istituzioni AFAM)

  1. Il comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:

   «342. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono rideterminati, nei limiti di quanto complessivamente previsto precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni AFAM, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  2. Il comma 645 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente:

   «645. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: “1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto”.».
*89.017. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente, Fioramonti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
89.018. D'Attis, Elvira Savino.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Per gli anni 2021 e 2022, le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
89.06. Alessandro Pagano, Sasso, Colmellere, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di contributo per i maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
89.05. Alessandro Pagano, Sasso, Colmellere, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 105 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, dopo le parole: «per l'anno 2020» aggiungere: «e 2021» e dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1 lettera a) possono essere spese fino a giugno 2021.
89.019. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure di sostegno a favore dell'occupazione al termine di percorsi di dottorato)

  1. Al fine di favorire l'occupazione al termine di percorsi di dottorato, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, destinati al finanziamento di programmi di ricerca e assunzione di personale qualificato cui partecipano aziende aventi sede legale in Italia.
  2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
89.04. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Carta materiali di studio per studenti universitari)

  1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, è istituito un fondo di 60 milioni da destinarsi alla creazione di una carta elettronica del valore di 300 euro utilizzabile dagli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio per l'acquisto di testi e materiali di studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui all'articolo 45, comma 1, della presente legge.».
89.07. Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Riutilizzo dei residui per le finalità dell'autonomia della Scuola Superiore Meridionale)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 413 è inserito il seguente:

   «413-bis). Le risorse di cui al comma 412 non utilizzate alla chiusura dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo e, in caso di riconoscimento dell'autonomia ai sensi del comma 413, contribuiscono alla copertura finanziaria prevista dal medesimo comma 413».
89.025. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Sostegno delle attività sportive universitarie)

  1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 798 milioni.
89.030. Pella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)

  1. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19, al fine di sostenere le famiglie degli studenti universitari fuori sede che sostengono la spesa di canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università un apposito fondo con una dotazione di 250 milioni di euro.
  2. Il Ministero dell'università con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 tra le regioni che attivano entro il mese di marzo 2021, con apposito bando, l'accesso con procedura semplificata a contributi per il sostegno nel pagamento delle locazioni in corso degli studenti fuori sede. Il contributo è concesso a studenti universitari regolarmente iscritti, con ISEE non superiore a 40.000 euro e a parziale copertura del 75 per cento dei canoni di locazione corrisposti a partire dal mese di gennaio 2021 per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 250 milioni di euro che costituisce limite di spesa, si provvede per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
89.031. Marrocco, Aprea, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)

  1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
  2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per l'immobile relativi al periodo dello stato di emergenza per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione del «Reddito di cittadinanza» di cui al 68.
89.011. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 90.

  Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 365 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinati anche al finanziamento dei progetti FISR 2019 e progetti PRIN 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

   «6-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
90.16. Claudio Borghi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 135 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 209, comma 1, della presente legge.
90.21. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 165 milioni.
90.4. Fioramonti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1 sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 100 milioni.
90.36. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 765 milioni.
90.48. Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 70 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
90.43. Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 , n. 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Entro e non oltre il 30 marzo 2021, gli enti pubblici ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono assumere personale che abbia i requisiti di cui ai commi 1 e 2, che abbia superato le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 o che risulti comunque idoneo a selezioni pubbliche nazionali, dando priorità all'assunzione al personale che abbia conseguito i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2017».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 32 milioni di euro, si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e a valere sui fondi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente alle assunzioni relative all'Istituto Superiore di Sanità, nonché a valere sulle maggiori risorse derivanti dalle cessazioni di rapporto di lavoro presso i rispettivi enti pubblici di ricerca, avvenute nel corso del 2020 e disponibili, fermo restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale.
90.31. Gallo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, a valere sulle risorse assunzionali disponibili determinate ai sensi dell'articolo 9, commi da 2 a 4 e nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, procedure selettive, per la progressione tra i livelli nell'ambito dei profili di ricercatore e tecnologo, riservate al personale di ruolo a tempo indeterminato in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi. Nel caso i cui non siano state bandite regolarmente con cadenza biennale le selezioni per gli anni 2012, 2016 e 2018 previste per le opportunità di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi dall'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, gli enti nei limiti delle risorse assunzionali disponibili ai sensi delle richiamate normative e previa informazione alle organizzazione sindacali rappresentative, possono altresì stabilire di scorrere eventuali graduatorie valide di precedenti selezioni a parziale recupero delle opportunità di sviluppo professionale.
90.39. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale e per completare i processi di stabilizzazione in corso negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e vengono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

  Conseguentemente all'articolo 209, al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021.
*90.47. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Tuzi, Testamento, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Fratoianni, Fusacchia, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Fioramonti, Alaimo, Manzo, Maglione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale e per completare i processi di stabilizzazione in corso negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e vengono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

  Conseguentemente all'articolo 209, al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021.
*90.42. Fratoianni, Pastorino, Fioramonti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 238 del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, 204» con le seguenti: con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e vengono impiegate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
90.3. Fioramonti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, inserire Il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere l'attività di ricerca svolta nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alla necessità di incrementare la capacità di risposta anche a eventi pandemici, a decorrere dall'anno 2020, la dotazione per la ricerca corrente prevista dall'articolo 12, comma 2, lettera a), punto 4) del decreto legislativo 502 del 1992 è incrementata di 130 milioni di euro.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 205, comma 1, è ridotto di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
90.18. Del Barba.

  Al comma 2, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 550 milioni.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, valutati in 350 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
90.22. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo medico, a decorrere dal 2021 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2-ter. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 2-bis, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari all'80 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 con le seguenti: 560 milioni di euro per l'anno 2021 e di 260.
90.9. Magi, Costa, Angiola, Frate, Fusacchia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «provette sterili;» aggiungere le seguenti: «reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro;».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
90.10. Magi, Costa, Angiola, Frate.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di rilanciare la ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca e di rilanciare la competitività dei progetti di ricerca nazionali e internazionali a decorrere dall'anno 2021, nella valutazione finalizzata all'assegnazione dei finanziamenti una percentuale pari almeno al 75 per cento di Fondi finalizzati alla ricerca è destinata a progetti di ricerca nazionale e internazionale proposti nell'ambito di priorità tematiche interdisciplinari riconducibili a più settori scientifico disciplinali (SSD). Per le finalità di cui al presente comma a decorrere dal 2021 il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 7 dicembre 2006, n. 296 e il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono incrementati rispettivamente di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
90.51. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis: Al fine di favorire la coerenza dei periodi di programmazione nazionale con quelli dell'Unione europea al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 le parole: «Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale.» sono sostituite dalle seguenti: «Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata pluriennale».
90.12. Di Giorgi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Nell'ambito della valutazione dei progetti di ricerca finalizzati al loro finanziamento è attribuito un coefficiente premiale ai progetti di ricerca nazionali e internazionali proposti nell'ambito di priorità tematiche interdisciplinari riconducibili a più settori scientifico disciplinali (SSD). La definizione dei criteri di premialità di cui al precedente periodo sono definite con decreto del MUR da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli obiettivi di cui al presente comma la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni è incrementato di 150 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
90.52. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al comma 4, primo periodo, le parole: “nonchè ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca.” sono soppresse;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   “4-bis. Al fine di consentire la piena applicazione della Carta Europea del Ricercatore, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i Ministeri vigilanti degli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1, del medesimo decreto legislativo, nonché di ANPAL ed INAIL Ricerca, tramite proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di ciascuno dei predetti enti, determina i criteri per l'adeguamento delle linee guida di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo entro e non oltre il 31 marzo 2021. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, cessa di applicarsi agli enti pubblici di ricerca di cui al presente comma l'articolo 9.”».
90.32. Gallo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, valutati in 150 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
90.23. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca inserire le seguenti: All'articolo 238, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. dopo le parole: “interazioni tra università”, sono inserite le seguenti: “, istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale”;
   2. dopo le parole: “di più atenei”, sono inserite le seguenti: “o istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale”.».
*90.27. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca inserire le seguenti: All'articolo 238, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. dopo le parole: “interazioni tra università”, sono inserite le seguenti: “, istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale”;
   2. dopo le parole: “di più atenei”, sono inserite le seguenti: “o istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale”.».
*90.24. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca inserire le seguenti: All'articolo 238, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. dopo le parole: “interazioni tra università”, sono inserite le seguenti: “, istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale”;
   2. dopo le parole: “di più atenei”, sono inserite le seguenti: “o istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale”.».
*90.49. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 536 del 2014, in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, e della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministero della Salute, sentiti l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), viene predisposto un piano volto alla riorganizzazione dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche, con l'intento di promuovere una maggiore efficienza del processo autorizzativo delle sperimentazione cliniche attraverso un'unica valutazione a livello nazionale.

   Ai maggiori oneri derivanti dalla riorganizzazione strutturale dal presente comma, pari a 10 milioni per il biennio 2021-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;
90.40. Ianaro, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Nappi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  6. Le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che operano in campo sanitario nei settori di ricerca e sviluppo nelle biotecnologie ed in ambito biomedico e clinico rientrano tra i beneficiari di erogazioni liberali di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 793 milioni.
90.17. Sani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

  6-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, ricerca scientifica».
  6-ter. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), è istituito il Fondo integrativo per la ricerca scientifica con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2021. Il fondo è alimentato con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6-bis. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità negli esiti delle procedure, l'ANR pubblica sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.
90.30. Bella, Casa, Vacca, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di promuovere la conoscenza delle attività delle amministrazioni pubbliche e di orientare le scelte professionali dei giovani verso il lavoro pubblico è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, un apposito fondo con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, destinato a finanziare 100 borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di tremila euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a 25 anni.
  6-ter. I progetti di studio e ricerca di cui al comma 6-bis, definiti anche in collaborazione con le istituzioni universitarie, sono finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il loro percorso di studi universitari e hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi all'innovazione organizzativa, e amministrativa e gestionale, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti, alla misurazione e valutazione della performance, al lavoro agile, alle relazioni istituzionali e internazionali.
  6-quater. I giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, che individua le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di training on the job sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipula di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,7 milioni.
90.29. Berti, Baldino, Corneli, Alaimo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità d'iscrizione degli enti privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca scientifica in una sezione, denominata Enti privati di ricerca dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni o gli altri enti non commerciali ad eccezione delle Università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti di cui alla legge n. 106 del 2016. Il Ministero dell'università e della ricerca rende disponibili, con accesso libero a tutti e attraverso l'Anagrafe nazionale delle ricerche, i contributi a carico delle finanze pubbliche ricevuti dagli enti iscritti nella sezione di cui al presente comma.
  6-ter. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni, delle dinamiche e delle conseguenze economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e agli effetti conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19 è istituito un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una dotazione pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata agli enti privati di ricerca iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 6-bis.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021.
90.8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è concesso un contributo straordinario di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  6-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli gli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
90.45. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. Al decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», all'articolo 6 (Norme transitorie), comma 7, sostituire le parole: «sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e ad essi continuano ad applicarsi fino al collocamento a riposo le disposizioni in materia di funzioni, trasferimenti, trattamento economico, incompatibilità, stato giuridico, verifiche e attività di ricerca presso organismi internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, nonché ogni disposizione successiva applicabile ai professori e ricercatori universitari.» con le seguenti: «sono inquadrati nei ruoli dell'INGV, previa determinazione di tabelle di corrispondenza, con apposito decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca».
  8. Al fine dell'inquadramento dei geofisici straordinari, ordinari ed associati e i ricercatori geofisici in servizio presso l'Osservatorio vesuviano nei ruoli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 mila di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, al comma 1, sostituire, le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799.900.000 euro per l'anno 2021.
90.34. Melicchio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  7. Al fine di razionalizzare e potenziare la ricerca scientifica nazionale e promuovere la costituzione di strutture di eccellenza che assicurino una maggiore competitività del sistema della ricerca nazionale, e per ottimizzare e potenziare l'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie avanzate con particolare riferimento alle scienze del mare, il Ministro dell'Università e della Ricerca, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propri decreti alla creazione dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari dove confluiscono la Stazione Zoologia Anton Dohrn, l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), l'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS), l'Istituto di scienze marine (ISMAR) e l'Istituto di Scienze Polari (ISP). Il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli istituti di cui sopra confluiscono nel patrimonio del nuovo Ente. Su proposta del Ministro dell'università della ricerca saranno altresì disposte le misure atte a favorire la mobilità tra enti di ricerca e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, alla rimodulazione della ripartizione delle risorse da attribuire al nuovo Ente, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
90.41. Fratoianni, Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  7. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 75 è abrogato.

  All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 6 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
90.7. Nitti, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 218/16, con uno stanziamento annuo di 100 milioni. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
90.38. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. Il comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo nr. 75 del 25 maggio 2017 è sostituito con il seguente:

   «4-bis. Il comma 2, primo periodo, del presente articolo non si applica alle Università statali a decorrere dal 1° gennaio 2021».
90.35. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  7. All'articolo 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 l'ultimo periodo è soppresso.
90.6. Nitti, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  7. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, il suo contributo alla competitività del paese e valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca all'articolo 9 del decreto legislativo 218 del 2016, viene aggiunto il seguente comma:

   «7. In deroga al limite previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 75 del 2017, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, gli Enti possono incrementare i fondi di contrattazione del personale non dirigente nei limiti di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».
*90.5. Fioramonti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  7. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, il suo contributo alla competitività del paese e valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca all'articolo 9 del decreto legislativo 218 del 2016, viene aggiunto il seguente comma:

   «7. In deroga al limite previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 75 del 2017, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, gli Enti possono incrementare i fondi di contrattazione del personale non dirigente nei limiti di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».
*90.37. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, comma 1 è ridotto di 750.000 euro per l'anno 2021.
90.20. Buratti.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, comma 1 è ridotto di 300.000 euro per l'anno 2021.
90.19. Buratti.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

  7. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 218/16, con uno stanziamento annuo di 200 milioni di euro. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri del presente comma si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
90.1. Fioramonti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Alla Fondazione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica è concesso per il triennio 2021-2023 un contributo straordinario di 2 milioni di euro annui destinato a consentire, attraverso la predisposizione e l'applicazione di metodologie innovative finalizzate alla valutazione della vulnerabilità, il miglioramento della stima di rischio sismico di edifici ed infrastrutture, che rivestono rilevanza strategica per la sicurezza collettiva, diverse da quelle di cui all'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021 e 458 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
90.11. Di Giorgi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di incrementare i protocolli di ricerca di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 27 dicembre 2019, al comma 273 dell'articolo 1 della medesima legge, sostituire le parole: «1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021», da iscrivere nel fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
90.44. Pastorino, Palazzotto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di razionalizzare e potenziare la ricerca scientifica nazionale e promuovere la costituzione di strutture di eccellenza che assicurino una maggiore competitività del sistema della ricerca nazionale, e per ottimizzare e potenziare l'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie avanzate con particolare riferimento alle scienze del mare, il Ministro dell'università e della ricerca, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propri decreti alla creazione dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari dove confluiscono la Stazione Zoologia Anton Dohrn, l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), l'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS), l'Istituto di scienze marine (ISMAR) e l'Istituto di Scienze Polari (ISP). Il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli istituti di cui sopra confluiscono nel patrimonio del nuovo Ente. Su proposta del Ministro dell'università della ricerca saranno altresì disposte le misure atte a favorire la mobilità tra enti di ricerca e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, alla rimodulazione della ripartizione delle risorse da attribuire al nuovo Ente, apportando le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*90.25. Migliore, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di razionalizzare e potenziare la ricerca scientifica nazionale e promuovere la costituzione di strutture di eccellenza che assicurino una maggiore competitività del sistema della ricerca nazionale, e per ottimizzare e potenziare l'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie avanzate con particolare riferimento alle scienze del mare, il Ministro dell'università e della ricerca, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propri decreti alla creazione dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari dove confluiscono la Stazione Zoologia Anton Dohrn, l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), l'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS), l'Istituto di scienze marine (ISMAR) e l'Istituto di Scienze Polari (ISP). Il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli istituti di cui sopra confluiscono nel patrimonio del nuovo Ente. Su proposta del Ministro dell'università della ricerca saranno altresì disposte le misure atte a favorire la mobilità tra enti di ricerca e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, alla rimodulazione della ripartizione delle risorse da attribuire al nuovo Ente, apportando le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*90.2. Fioramonti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Costituzione del comparto di contrattazione Università ed Enti Pubblici di Ricerca)

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Gli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché quelli indicati al comma 4 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del comparto confluisce altresì il personale contrattualizzato delle Università Statali, nelle modalità previste dagli accordi tra Aran e confederazioni rappresentative. La dirigenza amministrativa degli Enti di cui al presente comma e delle Università Statali costituisce apposita sezione nell'area contrattuale della dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e rappresentanze sindacali».

  Conseguentemente, all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 2, ogni occorrenza della parola: quattro è sostituita dalla parola: cinque.
90.015. Gallo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche)

  1. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 70 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
90.04. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Ricerca scientifica in ambito termale)

  1. Ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed al fine di perseguire specifiche finalità istituzionali, il ministero dell'università e della ricerca può avvalersi della fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, di cui all'atto di intesa 17 ottobre 2019 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal ministero dell'università e della ricerca, nonché da altre amministrazioni statali e regionali, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla stessa fondazione, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, prioritariamente finalizzati alla attuazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistica, di educazione e divulgazione, ovvero che perseguano obiettivi di interesse generale, ivi inclusi prevenzione e controllo dei rischi e formazione professionale. La fondazione individua i progetti specifici ed i soggetti beneficiari, in conformità con il proprio regolamento e con le procedure di valutazione e selezione definite in sede di assegnazione dei fondi.
  3. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con gli altri ministeri o amministrazioni pubbliche competenti per materia, stabilisce altresì apposite prescrizioni e indirizzi volti alla realizzazione dei progetti e programmi di ricerca curati dalla fondazione di cui al comma 1, che fruiscano di risorse finanziarie statali o comunitarie. Ricorrendone le condizioni, la stessa fondazione può essere designata quale organismo intermedio ai sensi della normativa europea.
  4. In considerazione dell'esaurimento delle scuole di specializzazione in medicina termale, a titolo sperimentale il ministero dell'università e della ricerca promuove per l'anno 2021, d'intesa con la fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, l'attivazione di uno o più corsi di master universitario annuale di secondo livello, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale n. 270 del 2004. I corsi sono finalizzati alla preparazione dei medici all'attività clinica di medicina termale ed al relativo esercizio professionale. Gli atenei italiani che istituiscono gli stessi corsi, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie nazionali o dell'unione europea, si avvalgono per le attività connesse e conseguenti di risorse specifiche rese disponibili, mediante apposite convenzioni, dalla fondazione di cui al comma 1.
90.020. Manzo.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Programma per percorsi formativi sui Nuovi Approcci Metodologici di ricerca senza uso di animali)

  1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'università e ricerca, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e finanza, è adottato il piano triennale 2021-2023 per lo sviluppo della formazione universitaria finalizzata alla ricerca con i Nuovi Approcci Metodologici senza uso di animali.
  2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 il Ministero dell'università e ricerca individua i percorsi formativi per nuovi approcci metodologici, al fine di rilanciare l'economia in modo sostenibile ed ecocompatibile e in coerenza con l'approccio «One Health», che coniuga, al fine del benessere e della salute dell'uomo, la tutela dell'ambiente e la tutela del benessere degli animali.
  3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro e al relativo onere, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e ricerca.
90.014. Sarli, Di Lauro, Papiro, Terzoni, Corda, Flati, Spessotto, Corneli, Giordano, Torto, D'Arrando.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Misure di sostegno ai ricercatori)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il cinquanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti in Italia, svolgano documentata attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università italiane da almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero documentata permanenza contrattuale di almeno cinque anni nella sede nel territorio dello Stato.
  2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2021 e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
90.07. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per l'incentivo alla mobilità verso l'università e gli enti pubblici di ricerca)

  1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  2. Al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico a tempo indeterminato, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle università e negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

   2021: – 500.000;
   2022: – 500.000;
   2023: – 500.000.
*90.05. Fiano.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente a parte del testo comma 2)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per l'incentivo alla mobilità verso l'università e gli enti pubblici di ricerca)

  1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  2. Al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico a tempo indeterminato, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle università e negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

   2021: – 500.000;
   2022: – 500.000;
   2023: – 500.000.
*90.013. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente a parte del testo comma 2)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per l'incentivo alla mobilità verso l'università e gli enti pubblici di ricerca)

  1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  2. Al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico a tempo indeterminato, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle università e negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

   2021: – 500.000;
   2022: – 500.000;
   2023: – 500.000.
90.016. Bella, Tuzi, Casa, Vacca, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente a parte del testo comma 2)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Misure per il sostegno agli studenti universitari)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al comma 255, lettera a), le parole: “13.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “25.000 euro”;

   b) al comma 257, le parole: “13.001 euro” sono sostituite dalle seguenti: “25.001 euro” e le parole: “13.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “25.000 euro”».

  2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
90.06. Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. Al fine di promuovere e valorizzare la collaborazione tra università, ricerca e settori industriali e di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi mediante un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, per gli anni dal 2021 al 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'università è istituito il Fondo per i poli tecnologici avanzati con una dotazione di 1000 milioni di euro. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca e di strutture di trasferimento tecnologico cogestiti da imprese, università e altri soggetti pubblici e privati che abbiano come obiettivo principale la formazione, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per la crescita della competitività delle imprese, il potenziamento della ricerca in settori connessi allo sviluppo economico del Paese e lo sviluppo della collaborazione tra università e settori imprenditoriali. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
90.022. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Ricerca scientifica in ambito termale)

  1. Ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed al fine di perseguire specifiche finalità istituzionali, il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi della Fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, di cui all'atto di intesa 17 ottobre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché da altre amministrazioni statali e regionali, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla stessa fondazione, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, prioritariamente finalizzati alla attuazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistica, di educazione e divulgazione, ovvero che perseguano obiettivi di interesse generale, ivi inclusi prevenzione e controllo dei rischi e formazione professionale. La fondazione individua i progetti specifici ed i soggetti beneficiari, in conformità con il proprio regolamento e con le procedure di valutazione e selezione definite in sede di assegnazione dei fondi.
  3. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con gli altri ministeri o amministrazioni pubbliche competenti per materia, stabilisce altresì apposite prescrizioni e indirizzi volti alla realizzazione dei progetti e programmi di ricerca curati dalla fondazione di cui al comma 1, che fruiscano di risorse finanziarie statali o comunitarie. Ricorrendone le condizioni, la stessa fondazione può essere designata quale organismo intermedio ai sensi della normativa europea.
  4. In considerazione dell'esaurimento delle scuole di specializzazione in medicina termale, a titolo sperimentale il Ministero dell'università e della ricerca promuove per l'anno 2021, d'intesa con la Fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, l'attivazione di uno o più corsi di master universitario annuale di secondo livello, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale n. 270 del 2004. I corsi sono finalizzati alla preparazione dei medici all'attività clinica di medicina termale ed al relativo esercizio professionale. Gli atenei italiani che istituiscono gli stessi corsi, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie nazionali o dell'Unione europea, si avvalgono per le attività connesse e conseguenti di risorse specifiche rese disponibili, mediante apposite convenzioni, dalla fondazione di cui al comma 1.
90.023. Palmieri, Saccani Jotti, Aprea, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Ulteriori disposizioni a sostegno della ricerca)

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed sono soppresse;

   b) all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), le parole: “2020-2022” sono sostituite dalle seguenti: “2021-2023”».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b) pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 458 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
90.024. Ianaro, Bella, Galizia, Vacca, Segneri, Nappi, Olgiati.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo Piano Amaldi)

  1. Al fine di realizzare gli interventi di sostegno previsti dal Piano Amaldi per l'ammodernamento scientifico e tecnologico del nostro paese, per la promozione e lo sviluppo all'avanguardia della ricerca, generato dall'incontro trasversale delle diverse discipline dall'ambito matematico-scientifiche a quello umanistico, tramite la collaborazione di esperti e scienziati, suddivisi in grandi aree, i quali esaminano le proposte di ricerca da finanziare in modo strutturato con specifici bandi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo Amaldi per la promozione della ricerca», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, e gli enti di ricerca.
  2. Con decreto della Presidenza del Consiglio sentito il Ministero dell'università e della ricerca, viene adottato entro 60 giorni suddetto Piano Amaldi nella modalità di attuazione programmatiche dello stesso.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
90.02. Fioramonti.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i privi di mezzi economici, situazione in cui molte famiglie versano a causa della grave crisi dovuta e/o creatasi e/o accentuata dal perdurare della pandemia di COVID-19 che ha cagionato la dichiarazione dello Stato di Emergenza Sanitaria Nazionale, vengono ridotte del 30 per cento le tasse universitarie, per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, anche per le famiglie che superano i limiti massimi di legge del reddito Isee previsti per l'abbattimento fiscale delle stesse.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 100 milioni di euro nel 2021,100 milioni di euro nel 2022, 100 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024 e 100 milioni di euro nel 2025 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
90.011. Racchella.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Destinazione di risorse all'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)

  1. Per garantire l'operatività e la continuità dell'attività della fondazione istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale di cui all'articolo 1, comma 733 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinati 3 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
90.01. Fioramonti, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Istituzione dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari)

  1. Al fine di razionalizzare e potenziare la ricerca nelle scienze marine, ottimizzare l'allocazione delle risorse, semplificare i meccanismi di programmazione delle attività di ricerca ed amministrative, promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali, promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca, potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria, degli enti di ricerca pubblici e privati e del modo produttivo e razionalizzazione l'utilizzo delle infrastrutture, delle tecnologie e delle risorse disponibili è istituito l'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari (INSMP) con sede a Napoli, derivante dall'accorpamento della Stazione Zoologia Anton Dohrn e dei seguenti istituti del Consiglio Nazionale delle ricerche: Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM); Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS) e Istituto di scienze marine (ISMAR); l'Istituto di Scienze Polari (ISP).
  2. L'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari è ente pubblico nazionale a carattere non strumentale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica, nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione, nonché con il compito di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca dell'Italia nelle regioni polari. L'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari svolge le proprie ricerche anche attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca e soggetti pubblici o privati ai fini dello sviluppo e divulgazione delle conoscenze e delle loro applicazioni.
  3. L'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità alla presente legge, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni e al decreto legislativo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e successive modificazioni, da ogni altra disposizione legislativa applicabile agli enti pubblici di ricerca nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
  4. Il Ministero dell'università e della ricerca esercita nei confronti dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine Polari le competenze attribuitegli dalla legge disposizioni di cui al comma 3.
  5. Sono organi dell'Istituto il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, è responsabile delle relazioni istituzionali, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno, vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Ente con poteri d'urgenza salvo ratifica del Consiglio di amministrazione. Il Presidente propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale il cui mandato coincide con quello del Presidente. Il Presidente è nominato con le procedure previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti di indirizzo strategico, è composto da cinque componenti compreso il Presidente ed è nominato con le procedure previste dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Le modalità di costituzione e composizione e le competenze del Consiglio scientifico sono definite dallo Statuto ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
  6. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione svolgendo i compiti previsti dalla legge. I revisori dei conti assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti. I componenti sono iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nominati dal Ministro con proprio decreto. Due componenti effettivi e un supplente sono scelti dal Ministro; un componente effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il componente effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il compenso dei componenti effettivi è determinato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle direttive in materia. Ai componenti supplenti non è corrisposto alcun compenso.
  7. Le entrate dell'Istituto di Ricerche Marine e Polari sono costituite:

   a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;

   b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

   c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

   d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

   e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi

   f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how;

   g) da ogni altra eventuale entrata.

  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente e il consiglio di amministrazione direttivo della Stazione Zoologica Anton Dohrn decadono, ed è nominato con la procedura di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, un commissario straordinario con il compito di assicurare la funzionalità dell'ente predetto nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati con le modalità di cui al comma 5. Il collegio dei revisori, nominato secondo il previgente ordinamento, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine, nominato con le modalità di cui al comma 6. Il commissario straordinario provvede entro sei mesi dalla nomina, alla stesura dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 da sottoporre al Ministro dell'università e della ricerca per il controllo ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto per quanto compatibile. I regolamenti stabiliscono anche le modalità per l'accorpamento degli Istituti del CNR.
  9. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui al comma 8, gli istituti del CNR di cui al comma 1, proseguono nella loro attività come istituti del CNR. Dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti, gli istituti predetti, nonché il personale ad essi assegnato, in servizio alla data del 30 novembre 2020, individuato dal CNR d'intesa con il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR effettivamente addetto ai medesimi istituti, sono trasferiti all'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.
  10. Dalla data di entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 8:

   a) è soppressa la Stazione Zoologica Anton Dohrn e sono abrogati lo statuto e i regolamenti;

   b) il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature individuati con atto del Commissario straordinario d'intesa con il Presidente del CNR, sulla base delle risorse assegnate per l'anno 2020 agli istituti del CNR confluiti, come documentate dei documenti di bilancio e nel piano triennale di attività, confluiscono nel patrimonio dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari;

   c) il personale dei predetti Istituti è trasferito all'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine rapporto. È fatta salva la facoltà di esercitare, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti, l'opzione per rimanere nei ruoli del CNR;

   d) l'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della Stazione Zoologica Anton Dohrn ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

  11. Sono abrogati:

   a) la legge 20 novembre 1982, n. 886;

   b) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

  12. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio scientifico sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Istituto Nazionale di ricerche Marine e Polari si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
  13. All'articolo 1 comma 1 lettera n) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le parole: «Stazione Zoologica “Anton Dohrn”» sono sostituite dalle seguenti: «“Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari – (INSMP)”».
90.017. Vacca, Melicchio, Bella, Casa, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Fioramonti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio Europeo)

  1. Al fine di garantire l'ottimale utilizzo dei fondi strutturali europei e il loro efficientamento nell'utilizzo del Recovery Fund, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero per gli affari europei è istituito l'Osservatorio Europeo con il compito di:

   a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la progettazione e utilizzo dei fondi strutturali europei, nonché per il monitoraggio dei bandi disponibili per l'accesso ai fondi, ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati dei beneficiari dei fondi aggiornata periodicamente con annessa la documentazione della destinazione dell'utilizzo;

   b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, insieme ad un'equipe di esperti selezionata nell'ambito della progettazione europea da destinare a sostegno delle realtà prive della strumentazione necessaria ai fini della individuazione, nonché della corretta progettazione e del completamento dei necessari passaggi burocratici per l'ottenimento dei fondi;

   c) dall'entrata in vigore dell'istituto previsto al comma 1, dovranno essere presentate al Ministro proposte per migliorare l'operatività dell'Osservatorio Europeo su tutto il territorio nazionale, tramite la raccolta e l'analisi delle criticità emerse nei passaggi di individuazione, di richiesta e di attuazione dei fondi per la progettazione europea.

  2. L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, composto da esperti in ambito europeo e della progettazione insieme ai rappresentanti del Ministero degli Affari comunitari, del Ministero università e della ricerca, del Ministro per il sud, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che operano nei dipartimenti ministeriali destinatari dei fondi europei.
  3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni.
  4. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al Ministro una relazione annuale sui i risultati ottenuti in seguito all'attività di sostegno operata dell'Osservatorio nell'utilizzo dei fondi strutturali europei, nel perseguimento degli obiettivi programmatici dell'Unione Europea.
  5. Al fine di promuovere le attività dell'Osservatorio Europeo è istituito il «Fondo a sostegno della progettazione europea», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  6. Agli oneri di cui al comma 5 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
90.03. Fioramonti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Ulteriori disposizioni a sostegno della ricerca)

  1. Al decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e);

  Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo le parole: all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed sono soppresse;

   b) all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021-2023».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
90.012. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, dopo le parole: «devono essere imputati ad apposito fondo.» sono aggiunti i seguenti periodi: «Il Centro italiano di ricerche aerospaziali; utilizzare il suddetto fondo a copertura dei costi derivanti dallo sviluppo di progetti contenuti nel PRORA; come definito dal decreto ministeriale 24 agosto 1998, n. 305 che hanno determinato il risultato di esercizio per gli anni fino al 2020. A tal fine la società è autorizzata ad applicare al proprio bilancio le necessarie rettifiche e rilevazioni contabili.».
90.018. Buompane, Maraia, Manzo, Caso.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(PIL Cultura)

  1. All'articolo 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 10-ter sono aggiunti i seguenti:

   «10-quater. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'istruzione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.
   10-quinquies. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'istruzione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, di cui al comma 10-quater, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere di cui all'articolo 10, comma 10-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'economica e delle finanze e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché quattro esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.
  3. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere di cui all'articolo 10, comma 10-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
  4. Al fine della prima selezione e definizione degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, è autorizzata la spesa per l'anno 2021, di euro 50.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 209, per il pagamento di compensi ed eventuali rimborsi agli esperti componenti il Comitato di cui al comma 1. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, la partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto.
  5. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
90.025. Di Lauro.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è istituito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute da Università, enti pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie.
  2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le disposizioni applicative necessarie, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché il limite del contributo spettante ad ogni beneficiario del credito di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  6. All'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «700 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

  Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 Ricerca e Innovazione (017) Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.0222), apportare le seguenti variazioni:

   2021: –100 milioni;
   2022: –100 milioni;
   2023: –100 milioni.
90.026. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è istituito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute da Università, Enti pubblici di Ricerca, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie.
  2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le disposizioni applicative necessarie, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché il limite del contributo spettante ad ogni beneficiario del credito di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

  Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 Ricerca e Innovazione (017) Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.0222), apportare le seguenti variazioni:

   2021: –100 milioni;
   2022: –100 milioni;
   2023: –100 milioni.
90.28. Ianaro, Nappi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Centro di eccellenza Nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nell'ambito delle Fibre Innovative Naturali e la Cellulosa nano Cristallina)

  1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dagli attori del settore pubblico e privato del sistema della ricerca e dell'innovazione, quali le Università, i centri di ricerca, con particolare riferimento al Laboratorio nazionale sui Materiali Innovativi e nano-Materiali con l'URT CNR di cui al CHIP (Chemistry Interdisciplinary Project) costituito presso l'Università di Camerino e al Centro nazionale di Ricerca sulle Biomasse CRB-CIRIAF per il settore cellulose nano cristalline presso l'Università degli studi di Perugia, le PMI e le start up innovative, per accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative e performanti nel settore delle Fibre Naturali e della Cellulosa nano Cristallina, è autorizzata la costituzione di una fondazione denominata «Centro di Eccellenza Nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Fibre Innovative Naturali e la Cellulosa nano Cristallina» partecipata dalla Regione Marche e dalla Regione Umbria con sede a Fabriano.
  2. Il Centro opera sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico con il compito di favorire la collaborazione tra soggetti privati (aziende e start-up) e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, nell'ottica dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, anche mediante attività di formazione, e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, nanotecnologie, tecnologie per la sostituzione dell'uso di materiali plastici e polimeri sintetici derivati da idrocarburi fossili con Fibre innovative naturali e Cellulosa nano Cristallina.
  3. Lo statuto del Centro determina, in conformità con le finalità di cui al presente articolo, gli obiettivi specifici della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, disciplina le attività di vigilanza ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Per l'avvio ad operatività del Centro e per la promozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di progettualità coerenti con le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Le predette risorse confluiscono in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
90.021. Terzoni, Gallinella, Ilaria Fontana, Giuliodori, Ciprini, Gabriele Lorenzoni, Maurizio Cattoi, Parisse, Roberto Rossini, Emiliozzi, Sut, Deiana, Vianello, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(PIL Cultura)

  1. All'articolo 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 10-ter sono aggiunti i seguenti:

   «10-quater. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'istruzione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.
   10-quinquies. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'Istruzione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, di cui al comma 10-quater, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere di cui all'articolo 10, comma 10-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'economica e delle finanze e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché quattro esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere di cui all'articolo 10, comma 10-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
  3. Al fine della prima selezione e definizione degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, è autorizzata la spesa per l'anno 2021, di euro 50.000, per il pagamento di compensi ed eventuali rimborsi agli esperti componenti il Comitato di cui al comma 1. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, la partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto.
  4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,95 milioni.
90.019. Di Lauro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per il sostegno di tecnologie innovative)

  1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale nel settore delle tecnologie innovative, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, per investimenti destinati alla valorizzazione di brevetti sviluppati nel settore dell'alta tecnologia ed in possesso degli atenei italiani.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di assegnazione e di riparto delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
90.08. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per la ricerca scientifica sul fenomeno di induzione dell'ibernazione dell'uomo)

  1. Al fine di prevedere misure di sostegno per progetti di ricerca scientifica relativi allo studio e allo sviluppo di tecnologie che possano portare all'induzione di uno stato di animazione sospesa nell'uomo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, destinati all'Agenzia spaziale italiana, per la creazione ed il finanziamento di un istituto di ricerca virtuale nazionale, composto da ricercatori qualificati e dedicato allo studio del fenomeno di induzione dell'ibernazione nell'uomo.
  2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.
90.09. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere i seguenti:

Art. 90-bis.
(Borse di studio erogate da atenei)

  1. Al fine di valorizzare i lavori scientifici originali prodotti da studenti di laurea magistrale e di dottorato nell'ambito del loro curriculum di studi, sono erogate dagli atenei borse di studio per neo-laureati e neo-dottorati, della durata compresa tra 6 e 12 mesi, destinate a candidati che abbiano ottenuto una laurea magistrale o un dottorato di ricerca da meno di 6 mesi e sulla base di un progetto comprendente la produzione di una pubblicazione scientifica basata sul lavoro svolto per l'elaborato finale.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-ter.
(Borse di studio erogate da istituzioni di ricerca)

  1. Al fine di valorizzare i lavori scientifici originali prodotti da studenti di laurea magistrale e di dottorato nell'ambito del loro curriculum di studi, sono erogate dagli enti ed istituzioni di ricerca borse di studio per neo-laureati e neo-dottorati, della durata compresa tra 6 e 12 mesi, destinate a candidati che abbiano ottenuto una laurea magistrale o un dottorato di ricerca da meno di 6 mesi e sulla base di un progetto comprendente la produzione di una pubblicazione scientifica basata sul lavoro svolto per l'elaborato finale.
  2. Il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.

Art. 90-quater.
(Borse di studio erogate da atenei)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato di almeno il 30 per cento, a decorrere dal 2021, il numero di borse di dottorato erogate, anche in regime di cofinanziamento, dagli atenei ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni di euro nel 2021, di 90 milioni di euro nell'anno 2022 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro nel 2021, in 90 milioni di euro nell'anno 2022 e in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-quinquies.
(Borse di studio erogate da enti e istituzioni di ricerca)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato del 30 per cento, a decorrere dal 2021, il numero di borse di dottorato erogate, anche in regime di cofinanziamento, dagli enti ed istituzioni di ricerca ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
  2. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 10 milioni di euro nel 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro nel 2021, in 15 milioni di euro nell'anno 2022 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-sexies.
(Assegni di ricerca erogati da atenei)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato di almeno il 20 per cento il numero di assegni di ricerca erogati, anche in regime di cofinanziamento, dagli atenei ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro nel 2021 e in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-septies.
(Assegni di ricerca erogati da enti e istituzioni di ricerca)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato del 20 per cento il numero di assegni di ricerca erogati da enti ed istituzioni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2021 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro nel 2021 e in 8 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.
90.010. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sono ripartite le risorse di cui al comma 2 tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale-FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.
  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
  3. Le università che stipulano le convenzioni di cui al comma 1 possono accedere agli ulteriori progetti e programmi di ricerca promossi dalla FoRST, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati.
90.15. Lorenzin, Rossi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. Al fine di riconoscere sul piano nazionale il ruolo della ricerca nelle discipline delle Digital Humanities e del Digital Cultural Heritage, in considerazione del loro pieno e indiscusso valore accademico ed il contributo alla co-creazione di una cultura digitale reale, sostanziata, omogenea e condivisa, è promossa la creazione di un consorzio misto istituito dal Centro Nazionale per le Ricerche, in qualità di ente pubblico così come descritto all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 e le Università impegnate nelle attività di ricerca nelle summenzionate discipline, ai sensi dell'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per la ricerca nelle Digital Humanities e nella Digital Cultural Heritage» con una dotazione annua di 1 milione di euro per gli anni 2021 e 2022.

   Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
90.13. Lattanzio, Nitti.

ART. 91.

  Sopprimerlo.
91.1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

  1. Al fine di consentire il ripristino della funzionalità dell'impianto sciistico di Gambarie Monte Scirocco è concesso al comune di Santo Stefano di Aspromonte (RC) un contributo di euro 4 milioni sul bilancio 2021 e 500 mila euro per la manutenzione delle opere già realizzate per i successivi anni 2022-2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021 – 4.000.000
  2022 – 500.000
  2023 – 500.000
91.01. Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 92.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le seguenti parole «50» con le seguenti: «100»;

   b) al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «destinando almeno il 70 per cento dei contributi alle associazioni sportive dilettantistiche, duramente colpite dalla crisi.»

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 50.000.000
92.13. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire la parola «50» con la parola «80»

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

   2021: –30.000.000;
92.12. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
92.9. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni
92.22. Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e 90 milioni a decorrere dall'anno 2022».

  Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 90 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
92.17. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «popolazione», aggiungere le seguenti «sostenendo lo sport di base tramite gli enti di promozione sportive, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche»;

   b) sostituire le parole «50» con «65». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*92.15. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «popolazione», aggiungere le seguenti «sostenendo lo sport di base tramite gli enti di promozione sportive, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche»;

   b) sostituire le parole «50» con «65». Agli oneri derivanti, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*92.14. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere destinate in via prioritaria alla creazione di palestre nelle scuole primarie e materne ad oggi ancora sprovviste.
92.8. Vanessa Cattoi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di ripartizione tra le regioni e di gestione delle risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

   a) della programmazione e degli interventi regionali già operativi per promuovere l'accesso allo sport di base in forma gratuita o agevolata;

   b) del numero delle ASD e delle SSD iscritte nel registro CONI in ogni regione;

   c) del numero degli impianti sportivi pubblici e privati già esistenti in ogni regione.
92.1. Prestipino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: di sport inserire le seguenti: da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Una quota pari almeno al 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata, fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore di soggetti di un «bonus attività sportiva» pari al 40 per cento della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro 150, a partire dal 28 febbraio 2021, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica.
92.26. Ripani, Mugnai, Barelli, Marin, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Al comma 2, dopo le parole comma 1 inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
92.21. Brunetta, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo altresì che quota parte sia devoluta per mezzo di bonus in favore di giovani di età inferiore a 35 anni a rischio obesità o portatori di patologie cardiovascolari e circolatorie, ovvero in condizioni mediche certificate che necessitano di attività fisica per fini di salute.
92.18. Tuzi, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Zanichelli, Manzo, Ungaro.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
92.3. Lapia.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
*92.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
*92.11. Frassinetti, Gemmato, Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
*92.10. Minardo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  3. In considerazione del ruolo fondamentale sui territori delle federazioni e organizzazioni sportive di livello provinciale e regionale e della rilevante presenza di tesserati di età minore di 18 anni, ai fini del potenziamento delle competenze tecniche, relazionali e trasversali dei profili professionali impegnati nell'attività di sport base e del suo potenziamento e sviluppo in chiave preventiva, promozionale e protettiva dei minori tesserati, si promuove la creazione di una piattaforma digitale, le cui finalità sono individuate nel rafforzamento della formazione del personale predisposto e nella condivisione di buone prassi legate al mondo dello sport ed alla prevenzione della violenza e della discriminazione nei confronti dei minori. Tale piattaforma si configura come un centro di raccolta documentale, di informazione, formazione e condivisione delle buone prassi esistenti.
  4. Per le finalità di cui al precedente comma, è stanziata la somma di euro 300.000 presso le risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Con successivo decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione per l'implementazione della piattaforma di cui al comma 3.
92.4. Lattanzio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata per l'anno 2021 una ulteriore spesa di 10 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per attività sportive extracurriculari. Con decreto del MIUR da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
92.24. Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
92.25. Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da «limitatamente» fino alla fine del periodo sono soppresse.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
92.6. Rossi, Lotti, Prestipino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al secondo periodo dopo le parole: «30 milioni per l'anno 2020» aggiungere le seguenti: «e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
*92.23. Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al secondo periodo dopo le parole: «30 milioni per l'anno 2020» aggiungere le seguenti: «e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
*92.7. Rossi, Lotti, Prestipino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 81, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021»;

    2) le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

    3) l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 6, le parole: «pari a 90 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro» e dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 60 milioni per l'anno 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2021.
92.5. Rossi, Lotti, Prestipino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   2-bis. Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo sul territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella Capitale, relative ai campionati europei di nuoto assegnati a Roma nell'estate del 2022, in considerazione al favorevole impatto, non solo turistico e sociale, generato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l'erario statale, viene attribuita alla Federazione italiana nuoto, che potrà avvalersi di un apposito comitato organizzatore, la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Tali somme saranno utilizzate anche al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento ad atleti paralimpici.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2021: – 4.000.000.
92.20. Versace, Marin.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per il 2021, 1,5 milioni di euro per il 2022 e 1,5 milioni di euro per il 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
92.06. Ubaldo Pagano, Lattanzio, Pella.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 2 milioni di euro per il 2021, 2 milioni di euro per il 2022 e 2 milioni di euro per il 2023.

  Conseguentemente agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
92.02. Lacarra, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Rifinanziamento fondo Sport e Periferie)

  1. Al fine di tutelare la salute pubblica ed adottare tutte le misure precauzionali di distanziamento sociale, dovute al diffondersi del COVID-19, il fondo di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 è incrementato di 100 milioni di euro per il 2021, e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 100 milioni per il 2021 e 50 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
92.07. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base sono adottate misure volte a semplificare e accelerare le procedure amministrative nonché ad attuare il contenimento dei costi per l'accesso a finanziamenti agevolati erogati dall'Istituto per il credito sportivo da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche non a scopo di lucro, per interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione e messa a norma di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità, utilizzo sociale e di base.
  2. Per accedere alle agevolazioni le società o le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI presentano dichiarazione rilasciata dagli uffici del Coni, previa attestazione delle relative Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate di riferimento, che certifichi la loro partecipazione ad attività sportivo-agonistiche nei settori giovanili, la loro iscrizione al Registro del Coni.
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ai sensi della normativa vigente in materia di costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, possono richiedere finanziamenti all'Istituto del credito sportivo che applica a tali finanziamenti un tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del 33 per cento.
  4. Il Presidente del Consiglio, o l'autorità di Governo con delega per lo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, definisce con proprio decreto, sentiti l'Istituto per il credito sportivo e il CONI, i criteri e le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di finanziamento di cui al comma 5.
  5. Le domande e le relative autorizzazione al finanziamento sono distinte nelle seguenti tre categorie e sono ordinate sulla base di apposita graduatoria per ciascuna di tali categorie:

   a) costruzione di nuovi impianti sportivi;

   b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti;

   c) messa a norma di impianti sportivi esistenti.

  6. L'Istituto del Credito Sportivo, sulla base delle graduatorie di cui al comma 5, assegna i finanziamenti relativi a ciascuna categoria nel limite massimo delle risorse destinate a ciascuna categoria ai sensi del comma 7.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentiti il CONI e l'Istituto del credito sportivo, è stabilita ogni anno la ripartizione delle risorse tra le categorie di cui al comma 5, con la previsione di un limite massimo di accesso al mutuo per singola categoria stabilito nella seguente misura:

   a) per la costruzione di nuovi impianti: 250 milioni di euro di euro;

   b) per la ristrutturazione di impianti esistenti: 100 milioni di euro;

   c) per la messa a norma di impianti sportivi esistenti: 50 milioni di euro.

  8. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro che costituisce limite di spesa a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
92.09. Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Credito imposta per investimenti in sponsorizzazione in favore della Fondazione Milano Cortina 2026)

  1. Ai soggetti che, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 4, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
  4. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a 50.000.000 euro.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della misura disposta dal commi precedenti.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro a decorre dall'anno 2021.
92.03. Rossi.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Disposizioni in materia di sport)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 630 è sostituito dal seguente:

   «630. A decorrere dall'anno 2021, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Autorità di Governo competente in materia di sport è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 80 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al funzionamento dei propri organismi centrali e periferici e alle proprie attività e funzioni istituzionali, anche riferite allo sport agonistico di alta prestazione ed allo sport per tutti, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 328 milioni di euro annui, alla Autorità di Governo competente in materia di sport; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Autorità di Governo competente in materia di sport. Per l'anno 2021 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione. È altresì previsto, per le medesime finalità, un investimento straordinario di 40 milioni di euro per l'anno 2021.».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri:

   a) le risorse di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, intestate all'Autorità di Governo competente in materia di sport, ad eccezione di quelle intestate direttamente al CONI, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'esercizio delle relative funzioni e attività istituzionali a livello centrale e periferico. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del riparto dei contributi pubblici in favore degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

  3. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 4-ter, dopo le parole:«quali contributi pubblici» è abrogato la seguente «anche»;

    2) al comma 1 sono abrogate le parole da: «Per l'espletamento [...]» a: «comma 2»;

    3) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Il personale alle dipendenze della società Sport e Salute, funzionale al funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano a livello centrale e periferico, alle sue attività istituzionali, anche riferite alla preparazione olimpica, allo sport agonistico di alta prestazione ed allo sport per tutti, è trasferito a quest'ultimo, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento, nonché nella titolarità dei beni sinora facenti capo alla società. Al Comitato olimpico nazionale italiano sono inoltre trasferiti i beni, mobili ed immobili, anche periferici, nonché i rapporti attivi e passivi relativi ai beni stessi, strumentali al proprio funzionamento, allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche riferite alla preparazione olimpica, allo sport agonistico di alta prestazione ed allo sport per tutti. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, sono indicati le unità di personale ed i beni mobili ed immobili devoluti al Comitato olimpico nazionale italiano.».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
92.01. Prestipino.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di incentivare l'attività sportiva anche tra persone con disabilità, è istituto un fondo nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, presso la Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo, il Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce criteri e principi per l'attuazione di iniziative volte ad incoraggiare la messa a disposizione di adeguati mezzi strutturali, risorse e formazione di personale sportivo, nei limiti di cui al fondo del comma 1.
  3. La Presidenza del Consiglio nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di al comma 2, provvede a informare in modo adeguato sulle iniziative di cui al comma 2, autorizzandone una spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68 della presente legge.
92.08. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2021»;

   b) al comma 4, le parole: «10.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.000» e le parole: «150.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000»;

   c) al comma 6, dopo le parole: «per l'anno 2020,» sono inserite le seguenti: «e pari a 180 milioni che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 180 milioni per l'anno 2021.
92.010. Valente, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Tuzi, Cimino, Testamento, Del Sesto, Ricciardi, Iorio, Melicchio, Mariani, Manzo.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Credito d'imposta e ulteriori misure a sostegno dello sport)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle federazioni sportive nazionali, appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, ovvero le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché soggetti che gestiscono stadi e impianti sportivi, possono richiedere per l'anno 2021 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
  2. Agli stessi soggetti è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 e D6.
  3. Le spese effettuate nell'anno 2020, sostenute dalle società calcistiche aderenti al Lega Italiana Calcio Professionistico, per l'iscrizione associativa e per l'iscrizione al campionato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
92.04. Ribolla, Belotti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. All'articolo 1, comma 180, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «enti di promozione sportiva» aggiungere le seguenti: «e strutture private».
92.05. Fogliani, Cavandoli.

ART. 93

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: «sessantacinquesimo» è sostituita con la seguente: «settantesimo».
93.1. Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Adeguamento borse di dottorato al minimale contributivo INPS)

  1. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.
  3. In merito alla copertura del comma 1 si attinge alla spesa a decorrere dal 2021 destinata all'Agenzia Nazionale della Ricerca, di cui al comma 240, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
93.01. Iovino.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno)

  1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenere gli studenti che necessitano di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una somma annua pari a 20 milioni di euro per il triennio 2021-2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le università non statali legalmente riconosciute, esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, e aventi la sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 12, comma 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene gli interventi effettuati delle università non statali legalmente riconosciute delle regioni individuate al comma 2, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per:

   a) spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale docente e non docente;

   b) investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti;

   c) assunzioni di personale docente e non docente.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano esclusivamente alle università non statali legalmente riconosciute, con sede legale nel Mezzogiorno che eroghino in via ordinaria attività didattica e di ricerca esclusivamente in presenza.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra le università non statali legalmente riconosciute delle regioni individuate al comma 2, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
93.07. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al dieci per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91».
93.02. Trizzino.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sostituire le parole: «settantesimo anno di età» con le seguenti: «settantaduesimo anno di età». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
93.06. D'Ettore, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Associazione italiana alberghi per la gioventù)

  1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), in ragione della sua natura giuridica di ente morale e assistenziale nonché dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è trasformata in ente pubblico non economico.
  2. L'AIG, nello svolgimento delle sue attività statutarie, è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  3. Alla tabella, parte V «Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero», allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
93.05. Novelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475)

  All'articolo 19, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   g) all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sostituire la parola «compresi» con le seguenti «ad eccezione di».
93.04. Saccani Jotti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 94.

  Sopprimerlo.
*94.1. Enrico Borghi.

  Sopprimerlo.
*94.8. Nobili, Del Barba, Marco Di Maio.

  Sopprimerlo.
*94.7. Trancassini, Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Sopprimerlo.
*94.5. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Sopprimerlo.
*94.4. Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sopprimerlo.
*94.2. Magi, Costa, Angiola, Frate.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 94.
(Rigenerazione urbana)

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio la struttura di missione per la rigenerazione urbana al fine di fornire supporto agli enti locali nelle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e ambientale, di coordinare politiche, obiettivi e risorse statali e europee in materia di rigenerazione urbana, riqualificazione delle periferie, smart city, efficienza energetica, edilizia sociale, forestazione urbana, digitalizzazione e di promuovere ricerche e sperimentazioni di carattere nazionale per la rigenerazione e la bonifica di aree degradate e inquinate.
  2. Il responsabile della struttura di missione è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la struttura può avvalersi di un comitato di indirizzo per il supporto alle attività previste per un massimo di 10 membri nominati dal responsabile della struttura di missione.
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sulla disponibilità del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
94.9. Nobili, Paita, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 94.

  1. È istituito un fondo per il finanziamento di assegni di ricerca e posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A per ricercatrici e ricercatori afferenti a diversi SSD, finalizzati allo studio della biologia e della epidemiologia del virus COVID-19 nonché alla ricerca sulla diagnosi precoce, il trattamento e la prevenzione della infezione da esso provocata.
  2. Potranno essere altresì finanziati progetti inerenti lo sviluppo di misure di prevenzione della trasmissione della infezione che investano la società civile.
  3. I progetti presentati dai ricercatori tramite gli Atenei, saranno valutati da apposita commissione nominata direttamente dal Ministero dell'università e della ricerca, composta da docenti universitari dei SSD di pertinenza, e che valuterà la valenza scientifica e la fattibilità degli studi e le loro ricadute pratiche nella gestione della attuale pandemia.
  4. Per l'avvio dell'operatività dei progetti indicati nei precedenti commi è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
94.6. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1, 2, 3 e 5 sono soppressi;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente:

   la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Misure a sostegno della riforestazione urbana.

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, di 497 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
94.10. Ilaria Fontana, Alberto Manca, Licatini, Vianello, Maurizio Cattoi, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Manzo.

  Al comma 1, dopo le parole: rapporti con organismi omologhi in Italia aggiungere le seguenti: in particolare il Comitato Alberitalia.
94.3. Enrico Borghi, Buratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 1, dopo le parole: instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Al fine di fornire supporto tecnico-scientifico in termini di analisi delle vulnerabilità sociali, di ricerca e di osservazione sui determinanti di salute nelle città, si prevede che la Fondazione possa avvalersi del contributo di Health City Institute e che, per tali finalità, stanzi a favore dello stesso 200.000 euro per l'anno 2021 e 100.000 euro per gli anni 2022 e 2023 all'interno della dotazione già prevista per il fondo individuato.
94.12. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a in 400.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*94.04. Ungaro, Del Barba, Longo, Marco Di Maio, Ciampi, Prestipino, Fusacchia, Tuzi, Pella.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a in 400.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*94.05. Calabria.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a in 400.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*94.03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a in 400.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*94.06. Gelmini, Sisto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Rifinanziamento del Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
94.02. Mancini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

  1. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri di accesso alle risorse di cui al presente articolo, considerando come requisiti prioritari le attività pluriennali, documentabili, di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
94.07. Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

  1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo di rotazione per la bonifica dei siti orfani. Tale fondo dovrà essere alimentato da una quota pari al 30 per cento dei proventi derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica istituito con legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  2. Le risorse del Fondo di rotazione dovranno essere destinate secondo un criterio di premialità per l'applicazione delle tecnologie di bonifica in situ al fine di ridurre il trasporto e lo smaltimento in discarica dei materiali contaminati e il rischio di attività illecite connesse a tali operazioni.
  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono fissati i criteri di funzionamento del Fondo e di accesso per la bonifica dei siti orfani.
94.01. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Partecipazione dell'Italia al progetto FAIR)

  1. Al fine di potenziare la ricerca scientifica in campo fisico e medico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per il completamento del processo di partecipazione dell'Italia al progetto FAIR – Facility for Antiprothon and Ion Research.
  2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
94.09. Del Barba.

ART. 96.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 15 con le seguenti: 30 e la parola: 5 con la seguente: 10;

   b) al comma 2, sostituire la parola: 165 con la seguente: 330, la parola: 25 con la seguente: 50 e la parola: 20 con la seguente: 40.

  Ai maggiori oneri si provvede , mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.41. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 181 della legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 1-quinquies:
   «1-quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo».

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   2-bis. All'articolo 183 della legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 4-bis:

  «4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2021 e 2022 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione».
  2-ter. All'articolo 183 della legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

   «10-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.
   10-ter. In relazione alle disposizione che hanno imposto l'interruzione delle attività al fine di un efficace contrasto della pandemia COVID-19, le amministrazioni comunali sono autorizzate a rinegoziare, su richiesta della parte privata, i rapporti di locazione e concessione di immobili di proprietà comunale, mediante riduzione dei corrispettivi contrattuali previsti o attraverso una proroga del rapporto di locazione o concessione in modo da tenere conto, a seguito di specifica istruttoria, nel riequilibrio dei rapporti contrattuali, del periodo di inattività imposta».

  2-quater. All'articolo 264 della legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere il seguente comma 4-bis:

   «4-bis. Per tutti gli atti regolati dal presente articolo, la responsabilità contabile e amministrativa è limitata ai soli casi in cui sia accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione».

  2-quinquies. All'articolo 184 della legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la costituzione e il finanziamento di un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito e di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono gestiti e amministrati a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
96.86. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  1-ter. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

   b) al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1».
96.63. Manzo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tra gli uffici dirigenziali generali centrali di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, è istituita la Direzione generale Musica.
  1-ter. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale dell'istituenda direzione sono determinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali che deve essere tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  1-quater. Le funzioni svolte dall'istituenda direzione riguardano gli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività liriche e musicali e i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle attività musicali. La direzione si occupa inoltre della vigilanza e del sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche, sostiene altresì l'attività istituzionale della Fondazione La Biennale di Venezia/Settore Musica ed esprime pareri in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).
  1-quinquies. A copertura delle risorse necessarie all'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
96.83. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di realizzare e sviluppare la piattaforma unica nazionale AWARE e la rete di monitoraggio sensoristico finalizzata alla salvaguardia, sicurezza e alla manutenzione programmata del patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico e paesaggistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo AWARE per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma unica nazionale per l'utilizzo sistemico dei dati satellitari e sensoristici di terra e per la costruzione della rete unica di monitoraggio del patrimonio culturale italiano», con una dotazione finanziaria annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021.
  1-ter. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.79. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «di cui al comma 3» aggiungere le seguenti parole: «e delle imprese fornitrici dei servizi museali».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.66. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le risorse stanziate fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato, tra gli altri, al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali a seguito dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, si intendono sempre distribuite garantendo la copertura delle spese fisse e non solo dei minori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.67. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;

   b) il comma 4 è soppresso.

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.
*96.42. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;

   b) il comma 4 è soppresso.

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.
*96.9. Di Giorgi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;

   b) il comma 4 è soppresso.

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.
*96.21. Colmellere, Toccalini, Capitanio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;

   b) il comma 4 è soppresso.
96.29. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.90. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.91. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti, nel 2020, per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2-ter. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, di opere inerenti la musica, la danza, il teatro e lo spettacolo dal vivo, nonché i processi di innovazione ad esso collegati.
  2-ter. Le imprese di cui al comma 2-bis possono accedere al credito d'imposta ivi previsto, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.
  2-quater. Le disposizioni per l'applicazione del comma 2-bis, con riferimento al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, nei limiti di spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.70. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, una quota, pari a euro 2 milioni per l'anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27 è destinata al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.
  2-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.75. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di limitare il grave danno subito dalle imprese del settore ed il protrarsi dello stesso nell'attuale periodo di crisi derivante dalla pandemia, che impedisce peraltro previsioni attendibili sui valori degli appalti di servizi e delle concessioni nel settore dei servizi turistici e culturali, è facoltà delle Pubbliche Amministrazioni competenti rinnovare i contratti e le concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2021, agli operatori economici che gestiscono servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura. Il rinnovo potrà essere concesso per un periodo non superiore a quello previsto dai contratti sottoscritti a seguito di regolari procedure di evidenza pubblica.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.73. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per ciascun anno del triennio 2021-2023, alla vendita dei biglietti per spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'allegato III, punto 7) della direttiva (CE) del 28/11/2006 n. 112.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.78. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nelle aree del territorio nazionale non ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi.
  2-ter. Per ogni ulteriore adeguamento necessario per la messa in sicurezza dei luoghi di cui al comma 2-bis, per l'anno 2021, è istituito un fondo di 5 milioni di euro presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  2-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.68. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la dotazione del «Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo» previsto dall'articolo 183, comma 11-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro.
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.76. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, si intende come comprensivo degli aggi non maturati dalle imprese culturali e creative nel periodo di chiusura conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.74. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 25, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 è modificato come segue:
  7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.72. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Nell'ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica delle piccole comunità, i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con comprovati e censiti beni storico-architettonici-artistico-culturali, per il biennio 2021-2022, avranno diritto allo storno di una aliquota fiscale variabile tra il 5 e il 10 per cento dei trasferimenti fiscali dei comuni allo Stato con il vincolo di destinazione alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivati dal comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
96.18. Racchella, Cavandoli, Patassini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 147, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «fino al 30 settembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino la 30 settembre 2021».
96.8. Prestipino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di mantenere viva la memoria storica dei 50 mila Internati Militari italiani (IMI) deceduti nei lager nazisti ed attuare le Raccomandazioni della Commissione di storici italo-tedesca, concordate dai rispettivi esecutivi, è autorizzato un contributo di 150 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 in favore dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari (ANRP), per la realizzazione di progetti culturali indirizzati alle specifiche finalità di cui al presente comma, ed in particolare a sostegno del Museo «Vite di IMI» – Internati Militari Italiani, di Roma, promosso e gestito dall'ANRP medesima.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,850 milioni di euro per l'anno 2021 e 499,850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
96.2. Pezzopane.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte infine le seguenti parole: «È previsto un ulteriore aumento del Fondo di cui al comma 1 per il 2022 pari a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
96.10. Lattanzio, Nitti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.49. Del Sesto, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.48. Del Sesto, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Melicchio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020», sono aggiunte le seguenti: «, di 30 milioni per l'anno 2021, e di 20 milioni per l'anno 2022,».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 30.000.000;
   2022: – 20.000.000.
96.50. Del Sesto, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di età a decorrere dal 2021, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 210 milioni di euro per ogni annualità,».

  All'onere derivante dal presente comma, pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.71. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e a partire dal 2021»;

   b) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  5-ter. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

   b) al comma 2, le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/dal tutore del minore di cui al comma 1».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
96.61. Iorio, Manzo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: e di 150 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: e di 180 milioni di euro per l'anno 2021;.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021.
*96.15. Piccoli Nardelli, Fusacchia, Vacca, Casa, Toccafondi, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Nitti, Lattanzio, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente.

  Al comma 3, sostituire le parole: e di 150 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: e di 180 milioni di euro per l'anno 2021;.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021.
*96.93. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 3, sostituire le parole: e di 150 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: e di 180 milioni di euro per l'anno 2021;.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021.
*96.4. La VII Commissione.

  Al comma 3, sostituire le parole: i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021 con le seguenti: i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e a partire dal 2021 e le parole: di 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 190 milioni a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.92. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 3 le parole: «e di 150 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 230 milioni di euro per l'anno 2021» e dopo le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021» inserire le seguenti: «, dopo le parole “, una Carta elettronica”» sono inserite le seguenti: «del valore di 500 euro,».

  Conseguentemente, in fine, aggiungere le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209 della presente legge.
96.24. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Al comma 3 le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e a partire dal 2021» e le parole: «di 150 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di 190 milioni di euro a decorrere dal 2021».

  Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 190 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209 della presente legge.
96.27. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per l'anno 2021, nel limite complessivo di 5 milioni di euro, è concesso un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.000, per l'acquisto di uno strumento musicale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative e i criteri per la concessione del contributo medesimo.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.77. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

  3-bis. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. Il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

   2. Al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini dal tutore del minore di cui al comma 1;».

   3. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
96.26. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. In occasione del centenario della prima guerra civile del Novecento italiano, (1921-22), è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini della promozione di ricerche, studi e convegni per fare luce sul biennio 1921-22 nell'ambito della storia politica, costituzionale, sociale ed economica italiana ed europea, anche in riferimento alla crisi epidemiologica «spagnola», nonché per procedere alla inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici e della Emeroteca posseduti dalla Fondazione e relativi alla storia del periodo e alle conseguenze che ne scaturirono nei decenni successivi.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.87. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, un contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni:

   2021: – 200.000.
   2022: – 200.000.
   2023: – 200.000.
96.96. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione delle gravi ricadute economiche della crisi pandemica da COVID-19 sul comparto artigiano che impiega antiche tecniche di lavorazione nella produzione di pregiati manufatti artistici, di rilevante interesse storico artistico e culturale, al fine di promuovere la preservazione di antiche tecniche di lavorazione del vetro è assegnato un contributo di 1 milione di euro all'anno per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Entro il 31 marzo 2021 il Ministro dell'economia e finanze, con proprio decreto, provvede a definire le modalità di assegnazione ed erogazione delle suddette risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021, 399 milioni di euro per l'anno 2022, 399 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96.62. Raduzzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore culturale, per i proprietari di imprese culturali è previsto un contributo pari al 150 per cento della perdita di fatturato i guadagni dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre 2020 e quelli dell'anno precedente.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.38. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori. Ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
96.33. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Il Fondo per la Rievocazione Storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è finanziato con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 rispetto le risorse già stanziate.

   Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

  3-ter. Nei criteri di ripartizione del Fondo è garantita un'erogazione del 10 per cento ai carnevali storici sul territorio nazionale.
96.37. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il titolo di “Capitale Italiana della Cultura” è conferito, in via straordinaria, nel medesimo anno a più città, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuna città designata».
96.56. Dori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  3-ter. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituirlo con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

   b) al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1».

   Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
96.32. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili) come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.94. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di salvaguardare la cultura nazionale, è garantita a Cassa Depositi e Prestiti la possibilità di intervento nei contesti in cui le imprese culturali sono in crisi.
96.44. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri, quantificati in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.30. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.31. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di non recare incolpevole pregiudizio agli autori, loro eredi e cessionari, la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, in considerazione della mancata utilizzazione dei diritti d'autore, da parte degli aventi diritto, connessa all'emergenza COVID-19, è prorogata di dodici mesi per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed a decorrere dalla medesima data. La maggiore estensione della durata del diritto d'autore stabilita al comma 1 va a favore degli autori, loro eredi o cessionari nei limiti e alle condizioni stabilite, in quanto compatibili e applicabili, dagli articoli da 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
96.35. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, al comma 10-quinquiesdecies, dell'articolo 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 2020, n. 8, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2021, 2022 e 2023». Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili) come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.95. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole: «2019» è inserito: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019».
  4-ter. All'articolo 181, comma 181-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle attività di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337».
  4-quater. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola: «balneari» sono aggiunte le seguenti: «e i parchi divertimento».
96.5. Di Giorgi, Rossi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
96.25. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2021.
96.7. Di Giorgi, Rossi, Ciampi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di finanziare i complessi strumentali giovanili riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 798 milioni di euro.
96.16. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di rilanciare l'immagine di Parma Capitale della Cultura 2020-2021 e favorire lo svolgimento di nuovi eventi, sono stanziati 3 milioni di euro per gli interventi di manutenzione degli edifici di proprietà statale presenti nella provincia.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.84. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 («Art Bonus»), dopo le parole: «attività nello spettacolo» aggiungere le seguenti: «e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo FUS».
  5-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.80. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per ciascun degli anni 2021, 2022 e 2023, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.43. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per ciascun degli anni 2021, 2022 e 2023, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli annui 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
96.14. Zennaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per le spese documentate nell'anno 2021 da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.82. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 gennaio 2017 nella causa C-37/2016, la riscossione del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori, per conto degli autori e dei produttori di fonogrammi, dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di videogrammi, e dei loro aventi causa, compenso dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, apparecchi destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi e supporti di registrazione audio e video, è un'operazione estranea al campo di applicazione dell'Iva.
  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, senza pregiudizio per il trattamento fiscale riservato alle medesime in data anteriore.
  5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
96.85. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;

   b) il comma 4 è soppresso.

  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.
96.81. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente comma: «1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento, a partire dall'anno 2021, degli oneri fino ad un massimo di 1.000 euro sostenuti per l'acquisto di libri su carta muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo destinati ad utilizzo scolastico e professionale, non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, per i nuclei monofamiliari e per un componente di ogni nucleo famigliare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a 15.493,71 euro».
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 5-bis da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi.
  5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
96.17. Ciampi, Di Giorgi, Prestipino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di tutelare e valorizzare un'eccellenza nel campo dell'archeologia e del patrimonio culturale come il Museo archeologico nazionale di Taranto MArTA, istituito nel 1887 e considerato uno dei più importanti d'Italia oltre che istituzione culturale indispensabile a favorire un modello sul territorio basato sullo sviluppo sostenibile, è assegnato un contributo di 500 mila euro per l'anno 2021 e di ulteriori 500 mila euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 799,500 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 499,500 milioni di euro.
96.59. Cassese.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui gli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, in favore della Biblioteca italiana ipovedenti «B.I.I. Onlus» di Treviso.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799.800 milioni di euro per l'anno 2021 e 499.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
96.60. Bella, Tuzi, Testamento, Ricciardi, Melicchio, Mariani, Iorio, Del Sesto, Cimino, Carbonaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio, nonché alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica e-learning.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 799 milioni di euro.
96.54. Testamento, Cimino, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Tuzi, Manzo, Zanichelli, Maglione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Con criteri da stabilire in apposito decreto da emanarsi a cura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nei limiti di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa delle somme non utilizzate per rimborso dell'imposta municipale propria versata per gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
96.23. Potenti, Patassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto la adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 797,5 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 497,5 milioni.
96.88. Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
96.89. Mandelli.

  Aggiungere in fine, i seguenti commi:

  5-bis. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente comma: «1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento, a partire dall'anno 2021, degli oneri fino ad un massimo di 1.000 euro sostenuti per l'acquisto di libri su carta muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo destinati ad utilizzo scolastico e professionale, non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, per i nuclei monofamiliari e per un componente di ogni nucleo famigliare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a 15.493,71 euro.».
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 6 da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi.
  5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
96.20. Tiramani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Per le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, anche al fine di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e risonanza internazionale in ambito artistico, culturale e sociale, sono stanziati 800.000 euro per il 2021, 1,2 milioni di euro per il 2022, e 2 milioni di euro per il 2023 a beneficio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni a cui le risorse sono destinate.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799,2 milioni per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 498,8 milioni di euro per il 2022, di 498 milioni di euro per il 2023, e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.
96.3. Fusacchia, Tabacci, Soverini, Toccafondi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In considerazione della mancata utilizzazione dei diritti d'autore da parte degli aventi diritto riconnessa all'emergenza pandemica COVID-19, allo scopo di non recare pregiudizio agli autori, loro eredi e cessionari la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è prorogata di dodici mesi per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a decorrere dalla medesima data.
96.97. Casciello, Aprea, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di valorizzare l'importanza della narrativa e della poesia quale patrimonio di cultura e strumento di identità dell'Italia e delle singole comunità locali, è stanziata la somma di 50 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il comune di Alcamo da destinarsi, in via esclusiva, al premio letterario «Cielo d'Alcamo».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795,95 milioni di euro per l'anno 2021, 495,95 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
96.55. Lombardo, Cimino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
96.13. Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Aggiungere in fine, il seguente comma:

  5-bis. Per il 2021, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, introdotto con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 «Cura Italia», convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, è aumentato nella propria dotazione di 500 milioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.39. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:

  5-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori.
96.12. Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è previsto un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall'anno 2023 alla Fondazione di cui al periodo precedente è riconosciuto un contributo annuo pari a 300.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,9 milioni di euro per l'anno 2021 di 497,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 497,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
96.64. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:

  5-bis. Per le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, anche al fine di garantire la progettazione e realizzazione di iniziative di rilievo europeo e risonanza internazionale in ambito artistico, culturale, e sociale, sono stanziati 800 mila euro per il 2021, 1,2 milioni di euro per il 2022, e 2 milioni di euro per il 2023 a beneficio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni a cui le risorse sono destinate.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799,2 milioni per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 498,8 milioni di euro per il 2022, 498 milioni di euro per il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.
96.1. Fusacchia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per tutto l'anno 2021 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
96.22. Potenti, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è disposto l'incremento di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 80 del 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
96.28. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 18 gennaio 2017 nella causa C-37/2016, la riscossione del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori, per conto degli autori e dei produttori di fonogrammi, dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di videogrammi, e dei loro aventi causa, e dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, apparecchi destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi e supporti di registrazione audio e video, è un'operazione estranea al campo di applicazione dell'Iva.
  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, senza pregiudizio per il trattamento fiscale riservato alle medesime in data anteriore.
96.36. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  6-ter. All'onere derivante dal comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.19. Vanessa Cattoi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020-2021 i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti diversamente abili presso di essi iscritti, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*96.65. Nitti, Lattanzio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020-2021 i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti diversamente abili presso di essi iscritti, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*96.57. Torto, Bella, Ilaria Fontana, Manzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili per la medesima finalità nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
96.6. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Prestipino, Ciampi, Orfini, Lattanzio, Pezzopane, Fusacchia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «nelle istituzioni di cui al comma 653» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».
96.58. Torto.

  Aggiungere infine i seguenti commi:

  5-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  5-ter. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituirlo con il seguente:

   «1. Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

   b) al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1».
96.11. Lattanzio, Nitti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

  1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.
  2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.
  3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.
  4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.
  5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  6. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.050. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.049. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

  1. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.
  2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.
  3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.
  4. Lo Stato adotta opportune iniziative perla preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.048. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice)

  1. In occasione del centenario della prima guerra civile del Novecento italiano (1921-22), è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini della promozione di ricerche, studi e convegni per fare luce sul biennio 1921-22 nell'ambito della storia politica, costituzionale, sociale ed economica italiana ed europea, anche in riferimento alla crisi epidemiologica «spagnola», nonché per procedere alla inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici e della Emeroteca posseduti dalla Fondazione relativi alla storia del periodo e alle conseguenze che ne scaturirono nei decenni successivi.

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.019. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)

  1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.044. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo gestione overturismo)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, destinato a sostenere programmi di finanziamento della ricerca con priorità su temi del data analytics per il turismo (social media, transazioni, internet delle cose), degli strumenti di previsione di flussi e presenze, sui progetti di ricerca applicata sull'accessibilità fisica e virtuale dei siti Unesco. L'obiettivo è in linea con i gli intenti del Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano redatto dal Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab) istituito con Decreto Ministeriale il 3 aprile 2014, e con la necessità di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici sia per contingenti motivi sanitari sia per migliorare la fruibilità dei siti e per scongiurare il fenomeno dell'overturismo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021.
96.035. Bilotti.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo straordinario per il sostegno della Biennale di Firenze 2020-2021)

  1. In occasione delle celebrazioni per i 110 anni della nascita ufficiale dell'Antiquariato Italiano e delle Arti Decorative Italiane, si istituisce un «Fondo straordinario per il sostegno alla Biennale di Firenze 2020-2021» con dotazione pari a 2 milioni di euro per interventi a favore del settore.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.038. Fiorini, Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento».
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
96.051. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

Art. 96-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore dei luoghi della cultura)

  1. Per l'anno 2021, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di teatri, cinema, musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle Società di Mutuo Soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 giugno 2021, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 5.000 euro. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.022. Del Barba.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Agevolazioni in favore delle imprese)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
  2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.
  3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.047. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico)

  1. È istituito, in Como, il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico.
  2. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  3. Alla fondazione di cui al comma 2, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, possono partecipare il comune di Como, la provincia di Como, la regione Lombardia e altri soggetti pubblici e privati.
  4. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2021, quale contributo per le spese di funzionamento.

  Conseguentemente,:

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 1.000.000;
  2022: – 1.000.000;
  2023: – 1.000.000;

   alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

  2021: – 5.000.000.
96.025. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.
  3. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.046. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –200 mila euro;
   2022: –200 mila euro;
   2023: –200 mila euro.
96.037. Manzo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

   «e-quater) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.045. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA per le importazioni inerenti il mercato dell'arte)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità di delineare un quadro economico adeguato, l'aliquota Iva riferita alle importazioni di opere d'arte è fissata al 5 per cento, al fine di incentivare e incrementare la domanda interna.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.039. Fiorini, Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Promozione delle Accademie di Belle Arti)

  1. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il Ministero dell'istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
96.024. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Allo scopo di salvaguardare il ruolo economico e sociale che la cultura svolge nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la rinascita culturale «Cura Cultura», destinato ai Comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è destinato a:

   a) finanziare le associazioni e le organizzazioni culturali operanti sui territori da almeno due anni e le loro attività, secondo criteri di assegnazione che premino il radicamento delle organizzazioni sul territorio e la loro vocazione ad operare tanto nella dimensione culturale che in quella civica attraverso iniziative continuative;

   b) sostenere la domanda culturale nelle Città, attraverso azioni che contribuiscano al contrasto della povertà educativa, a compensare la contrazione della domanda culturale e ad accelerare la propensione alla partecipazione culturale per gli abitanti, con particolare attenzione ai territori con minori indici di partecipazione e consumi culturali. Le azioni possono articolarsi sia attraverso un sostegno diretto ai cittadini, anche mediante l'istituzione di specifiche «card» di spesa, sia attraverso il finanziamento di azioni finalizzate all'allargamento del pubblico ordinario di fruitori di cultura.

   Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo fra i Comuni.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
96.040. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative ad esse connesse, alla Fondazione «Istituto Filippo Cremonesi» è riconosciuto per l'anno 2021 un contributo straordinario pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività all'interno della comunità in cui opera.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 150.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal presente legge.
*96.059. Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative ad esse connesse, alla Fondazione «Istituto Filippo Cremonesi» è riconosciuto per l'anno 2021 un contributo straordinario pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività all'interno della comunità in cui opera.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 150.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal presente legge.
*96.023. Durigon, Zicchieri.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Celebrazioni del Milite Ignoto)

  1. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi del viaggio e della tumulazione del Milite ignoto e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, valutati in 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
96.013. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni per le celebrazioni del settantacinquesimo anniversario del Referendum Istituzionale)

  1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantacinquesimo anniversario del Referendum Istituzionale del 2 giugno 1946 è istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con dotazione di 1 milione di euro destinato a finanziare manifestazioni ed iniziative culturali promosse sul territorio nazionale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –1.000.000.
96.52. Del Sesto, Tuzi, Testamento, Ricciardi, Melicchio, Mariani, Iorio, Cimino, Carbonaro, Bella.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività culturali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali con una dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.
  4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.017. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni per le celebrazioni del centosessantesimo anniversario dell'Unità d'Italia)

  1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del centosessantesimo anniversario dell'Unità d'Italia è istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con dotazione di 1 milione di euro, destinato a finanziare manifestazioni ed iniziative culturali promosse sul territorio nazionale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –1.000.000.
96.53. Del Sesto, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo patrimonio archeologico)

  1. Al fine di incentivare la realizzazione di progetti di acquisizione, promozione e salvaguardia del patrimonio archeologico preistorico e protostorico, è istituito, presso il Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo un apposito Fondo pari a 10 milioni di euro per il 2021, 10 milioni di euro per il 2022 e 20 milioni di euro per il 2023, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere i comuni che presentino progetti aventi le finalità di cui al comma precedente ovvero siano volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96.030. Perantoni.

  Dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

Art. 96-bis.
(Istituzione di parchi archeologici a perimetrazione unitaria)

  1. Al fine di favorire la creazione di parchi archeologici a perimetrazione unitaria ed eliminare ostacoli di natura antropica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la creazione dei parchi archeologici a perimetrazione unitaria con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per parchi archeologici a perimetrazione unitaria si intendono aree fisicamente delimitate, senza discontinuità all'interno di un'unica perimetrazione, funzionali alla fruizione da parte dell'utenza di più punti di interesse archeologico.
  3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2021, con proprio decreto, indica le aree ove intende intervenire al fine di creare parchi archeologici a perimetrazione unitaria, indicando l'area fisica massimale del parco, provvedendo altresì ad individuare, con il supporto dell'Agenzia del Demanio e degli enti territoriali, gli edifici che insistono all'interno delle predette perimetrazioni senza titolo legittimo.
  4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere impiegate in via prioritaria per:

   a) l'individuazione delle aree di cui al comma 3 ed eseguire eventuali studi di fattibilità;

   b) le opere di perimetrazione e delimitazione dei parchi archeologici;

   c) le opere complementari e sussidiarie, anche di ristrutturazione e risistemazione delle opere già esistenti, per la fruizione dei parchi archeologici;

  5. Ai fini della messa in sicurezza dal rischio di dissesto idrogeologico delle aree di pertinenza delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, incluse quelle speciali, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, inclusi i parchi archeologici di cui al presente articolo, sono destinati euro 20 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sul Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 30 giugno di ogni anno presenta un dettagliato piano di impiego delle risorse di cui al presente comma, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
96.036. Di Lauro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni per le commemorazioni del quarantesimo anniversario del sisma in Irpinia e nel Vulture)

  1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del quarantesimo anniversario degli eventi sismici avvenuti nel novembre 1980 in Irpinia e nel Vulture è istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con dotazione di 250.000 euro per l'anno 2021, per la realizzazione di un programma speciale di manifestazioni ed iniziative culturali nei Comuni maggiormente colpiti dal terremoto.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 250.000.
96.026. Del Sesto, Tuzi, Testamento, Ricciardi, Melicchio, Mariani, Iorio, Cimino, Carbonaro, Bella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure per lo spettacolo dal vivo)

  1. Allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1, Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

   2021: + 5.000.000;
   2022: + 5.000.000;
   2023: + 5.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 795 milioni e: 495 milioni.
96.016. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Rifinanziamento Fondo per la cultura)

  1. Il «Fondo per la cultura» finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Una quota parte delle risorse del Fondo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, è destinata ad incentivare la realizzazione di progetti di acquisizione, promozione e salvaguardia del patrimonio archeologico preistorico e protostorico.
  3. Alle risorse di cui al comma 2 possono accedere i comuni che presentino progetti aventi le finalità di cui al comma precedente ovvero siano volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
96.031. Perantoni.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Rifinanziamento Fondo per la cultura)

  1. Il «Fondo per la cultura» finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
96.029. Perantoni.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Valorizzazione culturale e artistica dei borghi)

  1. Al fine di sostenere la capacità di rigenerazione e sviluppo sostenibile in ambito culturale e sociale dei borghi delle aree interne, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono destinati 10 milioni di euro all'anno per gli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare alla progettazione e realizzazione di iniziative di particolare pregio artistico e culturale, con un chiaro rilievo internazionale e promosse dai borghi principalmente in occasione di ricorrenze storiche di risonanza globale.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 490 milioni di euro per il 2022 e il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.
96.47. Fusacchia, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-decies), aggiungere la seguente:

   «i-undecies) le spese, per un importo non superiore a 800 euro, sostenute per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve contenere il codice fiscale dell'acquirente. Per i figli a carico la detrazione è riconosciuta ai genitori nella misura del 50 per cento ciascuno o a uno solo dei genitori nella misura del 100 per cento».

  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
96.057. Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alle seguenti istituzioni: Civico museo della riviera di san Sabba monumento nazionale; Fondazione ex campo Fossoli; istituto e Museo Alcide Cervi; Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto; Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
96.01. De Maria.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni per le celebrazioni del centenario della morte di Enrico Caruso)

  1. In occasione del centesimo anniversario della morte del tenore Enrico Caruso è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali sul territorio nazionale.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

   2021: –250.000.
96.027. Del Sesto, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni integrative per la Capitale europea della cultura 2019)

  1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2022»;

   b) al secondo periodo: «2020» è sostituita dalla seguente: «2022»;

   c) al quinto periodo la parola: «2020» è sostituita dalla parola: «2022».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 209.
96.032. Gubitosa.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.
*96.06. Rossi, Bonomo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.
*96.018. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Iniziative a sostegno del mecenatismo culturale)

  1. Per le erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, il credito d'imposta spettante è aumentato del 50 per cento.

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede in quanto a 11,9 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 14,6 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 18,2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2021-2023.
96.021. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.
  4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.05. Rossi, Bonomo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di favorire la diffusione della cultura e delle tradizioni italiane all'estero nonché le attività educative e formative ad esse connesse alla Scuola d'Italia Guglielmo Marconi con sede a New York a decorrere dall'anno 2021 è riconosciuto un contributo pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività all'interno della comunità in cui opera.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 150.000 euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal presente legge.
96.060. Biancofiore, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Norme per la valorizzazione dei beni culturali e il rilancio del mercato dell'arte italiano)

  1. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di perseguire la finalità di emersione dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la costituzione di un fondo volto all'erogazione di indennizzi ai proprietari di beni mobili relativamente ai quali sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. L'erogazione di cui al comma 1 viene disposta contestualmente e limitatamente all'adozione dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi di cui al comma 1.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
  5. Al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di opere di artisti italiani viventi e residenti fiscalmente in Italia spetta un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
  6. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 5 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 5, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
  8. Al fine di incentivare il restauro, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione di beni mobili di interesse culturale, oltre che al fine di ridurre il carico di lavoro in termini di controllo sul buono stato delle opere da parte della Autorità, per le erogazioni in denaro effettuata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e le spese di manutenzione e cura delle opere d'arte oggetto del provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, spetta un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
  9. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 8 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  10. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 8, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
  11. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza pandemica da SARS-CoV-2, con riguardo in particolare al settore degli operatori del mercato dell'arte, duramente colpiti dalle misure di contenimento, e al fine di favorire l'ampliamento della presenza di beni artistici in Italia, per il solo anno 2021, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'importazione di beni artistici è assoggettata all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla tabella A, Parte II-bis, del DPR n. 633 del 1972.
  12. Sono fatti salvi dalla disposizione di cui al comma 11 i beni per cui già si applica un'aliquota inferiore.
  13. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
  14. Al fine di agevolare la trasparenza e la conoscenza del patrimonio culturale, dando attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono assegnati 50.000 euro per l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  15. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 14, valutati in 50.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
96.04. Lacarra, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di interventi strutturali per consentire l'accessibilità ai disabili, è erogato al Complesso Monumentale della Pilotta di Parma la somma di 1 milione di euro per il 2021.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
96.09. Cavandoli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del diritto d'autore e dei diritti connessi)

  1. Allo scopo di soddisfare l'urgente necessità di far fronte alle gravi ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, e di garantire sia la continuità occupazionale delle attività svolte dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali più fragili, favorendo nel contempo, attraverso un meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, sia il mantenimento del presidio di legalità, a fronte di possibili ingerenze illecite, nella gestione e amministrazione dei diritti attraverso la rete territoriale e gli agenti mandatari, una somma pari a 50 milioni di euro, è destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  2. Le risorse di cui al comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell'anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati.
  3. Agli oneri derivanti del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.015. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di interventi strutturali per l'eliminazione delle barriere architettoniche dei complessi monumentali statali è istituito un Fondo nazionale da 50 milione di euro per il 2021.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
96.08. Cavandoli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Istituzione del Fondo per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia)

  1. Al fine di consentire le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» individuati in Sicilia dal Ministero della difesa e dalle ambasciate dei Paesi partecipanti agli eventi bellici di Luglio e Agosto 1943 per promuovere la conoscenza degli eventi dello sbarco in Sicilia degli alleati e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport e il Ministro della difesa, sono individuati criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795.500 milioni di euro per l'anno 2021, 499.500 milioni di euro per l'anno 2022, 499.500 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96.028. Rizzo, Penna, Scerra, Cancelleri, Davide Aiello, Pignatone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Detrazione al consumo culturale individuale)

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

   «e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.014. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per le imprese culturali operanti nello spettacolo viaggiante e l'attività circense.
  2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.061. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria)

  1. All'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023»;

    2. le parole: «esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.» sono sostituite dalle seguenti: «quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, escluse le pubblicazioni pornografiche».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: milioni 800 con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
96.053. D'Attis, Porchietto, Squeri, Mandelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria)

  1. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2020, n. 205, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 478 milioni.
96.052. D'Attis, Porchietto, Squeri, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Interventi in favore dell'accessibilità alla cultura)

  1. Alla Tabella n. 14, missione 2.1. Programma Direzione Generale Educazione e Istituti culturali cap. 2551/11 apportare le seguenti modificazioni:

   2021: + 200.000;
   2022: + 200.000;
   2023: + 200.000

   Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.34. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Interventi per favorire l'accessibilità)

  1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
96.012. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure di sostegno alla cultura)

  1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con: «2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  2. Al comma 360 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «presente legge» aggiungere: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
96.041. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. È assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, un contributo di un milione di euro a favore dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania per la realizzazione del Bellini Teatro Festival.

   All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminato dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
96.020. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
96.07. Rospi, Bologna, Longo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle abbazie benedettine d'Italia)

  1. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale, artistico e architettonico della cultura europea nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il fondo denominato «Fondo per la tutela e la valorizzazione delle abbazie benedettine d'Italia» con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato per la realizzazione di progetti di valorizzazione della cultura europea e la progettazione e la realizzazione di opere necessarie alla manutenzione e alla valorizzazione di restauri conservativi delle abazie benedettine italiane.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

   2022:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

   2023:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.
96.062. Silvestroni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo Musei Campani)

  1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in particolare dei 26 siti ricompresi nel territorio Campano, tenuto conto delle mancate entrate derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
96.033. Iorio, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Ulteriori misure di sostegno alla cultura)

  1. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  3. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 757,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 497,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
96.034. Iorio, Manzo, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Valorizzazione culturale e artistica dei borghi)

  1. Al fine di sostenere la capacità di rigenerazione e sviluppo sostenibile in ambito culturale e sociale dei borghi delle aree interne, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono destinati 10 milioni di euro all'anno per gli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare alla progettazione e realizzazione di iniziative di particolare pregio artistico e culturale, con un chiaro rilievo internazionale e promosse dai borghi principalmente in occasione di ricorrenze storiche di risonanza globale.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 490 milioni di euro per il 2022 e il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.
*96.03. Fusacchia, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Valorizzazione culturale e artistica dei borghi)

  1. Al fine di sostenere la capacità di rigenerazione e sviluppo sostenibile in ambito culturale e sociale dei borghi delle aree interne, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono destinati 10 milioni di euro all'anno per gli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare alla progettazione e realizzazione di iniziative di particolare pregio artistico e culturale, con un chiaro rilievo internazionale e promosse dai borghi principalmente in occasione di ricorrenze storiche di risonanza globale.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 490 milioni di euro per il 2022 e il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.
*96.02. Fusacchia, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Per potenziare gli interventi volti a contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura la dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni a decorrere dal 2022.
  2. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 1 è sostituito con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri da parte di soggetti appartenenti a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei componenti della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

    2. al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi esercita la potestà sui soggetti minori di cui al comma 1».

  3. All'attuazione del presente articolo, nella misura di 100 milioni per il 2021 e a 30 milioni a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Eventuali economie di risorse destinate all'attuazione della disposizione di cui al comma 2, lettera a) non impiegate nell'anno 2021 rimangono disponibili su Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate negli anni successivi.
96.058. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Carta cultura per acquisto libri)

  1. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituirlo con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

   b) al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui all'articolo 45, comma 1, della presente legge.
96.010. Toccalini, Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Osservatorio patrimonio immateriale Unesco)

  1. In ragione dell'emergenza COVID-19 e delle relative misure restrittive adottate e per razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e valorizzazione è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'Unesco. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
96.043. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo biblioteche pubbliche)

  1. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
96.011. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni per le celebrazioni del centenario della morte di Enrico Caruso)

  1. Al fine di consentire le celebrazioni del centesimo anniversario della morte del tenore Enrico Caruso, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per il centesimo anniversario della morte di Enrico Caruso con uno stanziamento pari a 250.000 euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per la valutazione dei progetti delle iniziative culturali ammesse al finanziamento e al riparto delle relative risorse.
  3. Agli oneri di cui al presente periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.063. Del Sesto, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Nitti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Sostegno alla lettura)

  1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sostituire le parole: «una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti parole: «una dotazione di 4.350.000 euro per l'anno 2020 e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
96.042. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali e intermittenti e ai lavoratori autonomi del settore dello spettacolo che hanno svolto la prestazione lavorativa, anche erogata con modalità digitale, per almeno 15 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro, e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel medesimo periodo, non titolari all'entrata in vigore della presente legge di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro per ogni mese di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con DPCM 31 gennaio 2020, qualunque sia la tipologia di contratto sottoscritto per le prestazioni di lavoro.
  2. Ai lavoratori del settore dello spettacolo che ai sensi hanno percepito altra indennità ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in misura inferiore a quanto disposto al precedente comma, è riconosciuta una indennità integrativa fino al raggiungimento della cifra di cui al comma 1.
  3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge, per attività lavorativa da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
  5. L'indennità è riconosciuta dall'INPS, su domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziate.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
96.054. Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. All'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, al comma 1, sostituire le parole: «30 contributi giornalieri» con le seguenti: «15 contributi giornalieri».

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridefinire proporzionalmente l'accesso alla misura.
96.055. Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, alle imprese operanti nel settore dello spettacolo che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simili, è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per un massimo di 80.000 euro, dalle imprese per l'adeguamento dei locali e delle procedure finalizzate alla realizzazione e allo svolgimento degli spettacoli in luoghi aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di svolgimento degli spettacoli adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera d) inserire la seguente: f) credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi deputati allo svolgimento di spettacoli e rappresentazioni artistiche.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
96.056. Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

ART. 97.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 640 con le seguenti: un miliardo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 con le seguenti: 440 e le parole: 500 con le seguenti: 160.
97.6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 75 per cento.
97.1. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole: «aliquota massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota massima del 30 per cento».

  Conseguentemente:

   dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-ter) all'articolo 28 comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2021».

   il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
97.3. Rossi, Ciampi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole: «aliquota massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota massima del 30 per cento».

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 28 comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2021».
*97.7. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole: «aliquota massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota massima del 30 per cento».

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 28 comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2021».
*97.4. Colmellere, Toccalini, Capitanio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole: «aliquota massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota massima del 30 per cento».

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 28 comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2021».
*97.2. Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole: «aliquota massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota massima del 30 per cento».

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 28 comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2021».
*97.12. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole: «aliquota massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota massima del 30 per cento».

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 28 comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2021».
*97.5. Mor, Toccafondi, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220».

  2-ter. Dall'attuazione del comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
97.10. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite di euro 150.000,00 previsto dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica per unità produttiva.

  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
97.11. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo per il teatro)

  1. In ragione dell'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Fondo Palcoscenico virtuale», per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in live streaming, attraverso piattaforme digitali.
  2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i criteri di selezione per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
97.09. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Tax credit settore cinematografico e audiovisivo)

  1. Il credito di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo previsto dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 14 novembre 2016, n. 220, si applica nella misura del 75 per cento per gli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 240 milioni per l'anno 2021 e 240 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
97.02. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo)

  1. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge 14 novembre 2016, n. 220 «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», al primo periodo, dopo le parole: «vigilanza prudenziale» sono aggiunte le seguenti: «, in deroga al comma 2 dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973».
  2. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:

   «1-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa riconducibili ai codici ATECO 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

  3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa di cui al comma 2 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto dal 1° maggio 2020 sino al 30 giugno 2021.
97.010. Vacca, Tuzi, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Riduzione della seconda rata dell'imposta municipale propria per i soggetti esercenti attività teatrali)

  1. La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, è dovuta in misura pari al 60 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  2. L'imposta già versata alla data di entrata in vigore della presente legge, non dovuta ai sensi del comma 1, è utilizzata quale riduzione di pari importo sulla prima rata per l'anno 2021.
  3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 4,6 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
97.06. Giovanni Russo.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Contributi per le imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra i mesi di aprile e settembre 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.
  2. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi tra aprile e settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 5, lettere a), b), e c), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.
  3. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato nell'anno 2021, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro, secondo i termini e le modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
*97.08. Trizzino.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Contributi per le imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra i mesi di aprile e settembre 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.
  2. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi tra aprile e settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 5, lettere a), b), e c), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.
  3. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato nell'anno 2021, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro, secondo i termini e le modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
*97.011. Cimino, Del Sesto, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore teatrale e la relativa programmazione sempre più interconnessa con i contesti digitali per le attività promozionali e di comunicazione, è istituito un Fondo nazionale, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo, a supporto di contributi per investimenti necessari all'acquisizione delle infrastrutture per le produzioni digitali.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 15 milioni di euro per il 2021.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
  4. La concessione dei contributi, di cui al comma 1, è subordinata alla presentazione di progetti che prevedano il cofinanziamento da parte dei proponenti di almeno il 25 per cento delle spese previste. Il contributo massimo per la singola sala teatrale è di 150 mila euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
97.05. Colmellere.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia fiscale su titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

  1. Ai soggetti acquirenti contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli cinematografici, teatrali, di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura spetta, ai fini del calcolo d'imposta su reddito delle persone fisiche, per gli anni 2021 e 2022 una detrazione pari al 25 per cento e del 10 per cento a partire dall'anno 2023 per le spese sostenute superiori a 129 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
97.07. Corneli.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

  1. In occasione del centenario della prima guerra mondiale civile del Novecento italiano, 1921-1922, è autorizzata la spesa di euro 60.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini della promozione di ricerche, studi e convegni per fare luce sul biennio 1921-1922 nell'ambito della storia politica, costituzionale, sociale ed economica italiana ed europea, anche in riferimento alla crisi epidemiologica «spagnola», nonché per procedere alla inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici e della emeroteca posseduti dalla Fondazione e relativi alla storia del periodo e alle conseguenze che ne scaturirono nei decenni successivi.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri del presente articolo pari a 60.000 euro per il 2021 e 60.000 euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
97.04. Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Ristrutturazione Cascina Castello)

  1. In un'ottica di valorizzazione del patrimonio storico-cinematografico, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2021, 250 mila euro per l'anno 2022 e 250 mila euro per l'anno 2023 da destinare all'intervento di recupero e valorizzazione dell'immobile «Cascina Castello», nota per essere l'ambientazione del noto film «L'albero degli Zoccoli» in comune di Mornico Al Serio in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 500.000;
   2022: – 250.000;
   2023: – 250.000.
97.01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Misure di sostegno agli operatori degli impianti sciistici)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno agli operatori degli impianti sciistici a seguito delle misure restrittive per il contenimento della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
97.03. Frassini, Belotti, Ribolla, Invernizzi, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Patassini.

ART. 98.

  Sopprimerlo.
98.2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 98.

  1. Al fine di riacquisire edifici ceduti a INAIL a causa di transitorie esigenze di bilancio e per promuovere attività commerciali, artistiche, sportive, culturali, fieristiche nel nuovo centro congressi, con particolare riferimento allo studio e alla valorizzazione dell'architettura razionalista in Italia e nel mondo, per l'anno 2021 è concesso un contributo straordinario in favore della società EUR Spa.
98.3. Rampelli, Mollicone.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3 invia alle commissioni parlamentari competenti una relazione semestrale sull'attività svolta.
98.1. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Fondo straordinario per il sostegno della Biennale di Firenze 2020-2021)

  1. In occasione delle due celebrazione per i 110 anni della nascita ufficiale dell'Antiquariato Italiano e delle Arti Decorative Italiane, si istituisce un «Fondo straordinario per il sostegno alla Biennale di Firenze 2021-2022» di dotazione pari a 2 milioni di euro per interventi a favore del settore.
  Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono compensati con relativa riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
98.02. Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Contributi per l'Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio)

  1. In occasione del centesimo anno dalla nascita di Beppe Fenoglio è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore dell'Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio ai fini di un programma straordinario di recupero e valorizzazione dei siti della toponomastica fenogliana, nonché della promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione da lui narrate. L'Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio trasmette entro il 31 marzo dell'anno seguente ad ogni anno di riferimento, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 400.000;
   2022: – 400.000;
   2023: – .
98.01. Navarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 99.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la cifra: 2021 con la seguente: 2022.
99.5. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A far data 1° dicembre 2020 e fino al 31 agosto 2021 in via provvisoria e in attesa di un testo di revisione dei contratti da parte del ministero competente di concerto con le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, le istituzione e le società di concerto, Assolirica, Ariacs, è previsto il pagamento dell'importo pari a due cachet da parte delle istituzioni sunnominate a titolo di rimborso per l'attività svolta e per le spese sostenute dagli artisti. Il rimborso di cui al primo periodo è previsto sia nel caso in cui una produzione venga in tutto o in parte cancellata nel numero totale delle recite previste sia nel caso vi sia una esecuzione in streaming. Il rimborso di cui al primo periodo, di importo pari a due cachet, è valido per gli artisti aventi un compenso lordo a recita fino a euro 4.000 e si riduce al cachet di una recita per tutti gli artisti che hanno un compenso lordo a recita oltre i 4.000 euro. Il rimborso di cui al primo periodo è inserito con clausola contrattuale in tutti i contratti dei soggetti e istituzioni di cui al primo periodo con effetto immediato. Tale clausola ha valore per tutte le produzioni che hanno iniziato il loro periodo di prove a partire dal 10 novembre e per tutti i contratti stipulati fino al 31 agosto 2021 anche per produzioni che avranno inizio successivamente alla scadenza della presente legge. Le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistiche dovranno adeguarsi a tale disposizione con effetto immediato pena la revisione in negativo dei parametri contributivi Fus a valere per le erogazioni previste nel 2021 e già confermate dal Ministero nella loro totalità con una sanzione del 10 per cento del sull'importo previsto di erogazione Fus ed ha valore anche per la Fondazione Teatro Alla Scala e per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
99.3. Patelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di agevolare la trasmissione e la condivisione in live-streaming e on-demand di concerti, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'implementazione dei sistemi di web-tv, per la regia video e per l'ammodernamento delle tecnologie utili alla trasmissione in streaming. Le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma sono stabilite con successivo decreto.
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
99.1. Nitti, Lattanzio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il commissario straordinario invia, semestralmente, alle commissioni parlamentari competenti una relazione relativa agli obiettivi di bilancio delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche.
99.4. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35)

  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti «nonché le entità di gestione indipendente»;

   b) all'articolo 71-octies:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

    2) il comma 2 è abrogato;

    3) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

   c) all'articolo 84-bis, comma 4, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva di cui al terzo comma» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le entità di gestione indipendente»;

   d) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle entità di gestione indipendente»;

   e) all'articolo 180-bis, comma 1, dopo le parole: «ed eventualmente con altre società di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «nonché con entità di gestione indipendente,».

  2. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 è soppresso il comma 2.
99.022. Vacca, Tuzi, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.
  4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
99.015. Giovanni Russo, Cimino.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, conservano la loro validità fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.
99.016. Giovanni Russo.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Riduzione della seconda rata dell'imposta municipale propria per le sale teatrali)

  1. La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  2. L'imposta già versata alla data di entrata in vigore della presente legge, non dovuta ai sensi del comma 1, è utilizzata quale riduzione di pari importo sulla prima rata per l'anno 2021.
  3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 4,6 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
*99.01. Rossi, Bonomo.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Riduzione della seconda rata dell'imposta municipale propria per le sale teatrali)

  1. La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  2. L'imposta già versata alla data di entrata in vigore della presente legge, non dovuta ai sensi del comma 1, è utilizzata quale riduzione di pari importo sulla prima rata per l'anno 2021.
  3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 4,6 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
*99.013. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Inapplicabilità dell'I.V.A. al compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633)

  1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 gennaio 2017 nella causa C-37/2016, la riscossione del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori, per conto degli autori e dei produttori di fonogrammi, dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di videogrammi, e dei loro aventi causa, e dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, apparecchi destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi e supporti di registrazione audio e video, è un'operazione estranea al campo di applicazione dell'I.V.A.
  2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, senza pregiudizio per il trattamento fiscale riservato alle medesime in data anteriore.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
99.010. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. All'articolo 18 del decreto del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017, al comma 2, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «I teatri che ne facciano richiesta al Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo possono affidare la materiale realizzazione dei progetti a società cooperative e imprese liriche iscritte nell'elenco, di cui all'articolo 42 della citata legge n. 800 del 1967, ovvero a istituzioni teatrali e concertistico orchestrali la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti».
99.08. Colmellere.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Sospensione contributi INPS a responsabilità limitata)

  1. È sospeso, per il triennio 2021-2023, il pagamento dei contributi INPS sugli utili non distribuiti e investiti in azienda per i soci lavoratori delle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.).
  2. La base imponibile del contributo I.V.S. per i Soci lavoratori di Società a responsabilità Limitata (S.r.l.) iscritti alla gestione ordinaria INPS di Artigiani e Commercianti è costituita dalla quota di utile d'impresa, dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, effettivamente distribuita ad ogni singolo socio. Resta invariato il versamento del contributo I.V.S. minimo obbligatorio dovuto dagli iscritti alla gestione ordinaria INPS di Artigiani e Commercianti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno, con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
99.017. Giuliodori.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Misure a favore dello spettacolo viaggiante)

  1. All'articolo 181, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono aggiunge le seguenti: «nonché alle attività di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337».
  2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
99.024. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Attività delle associazioni musicali)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dopo le parole: «che svolgono attività sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e le associazioni musicali, intese quali enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali».
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «i compensi erogati ai direttori artistici,» sono inserite le seguenti: «ai formatori ed»;

   b) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «le associazioni musicali, intese quali enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali».
99.05. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Interventi a favore delle associazioni musicali)

  1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991 n. 398 dopo la parola: «dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali».
99.02. Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Interventi a favore delle associazioni musicali)

  1. Al comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali,».
99.03. Emanuela Rossini, Plangger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Incentivi per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
99.012. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. È istituita la «Fondazione Niccolò Piccinni» al fine di valorizzare l'opera artistica e culturale del compositore italiano da cui la Fondazione prende il nome.
  2. La Fondazione persegue, senza fine di lucro, la promozione della cultura e dell'arte, promuovendo la diffusione dell'arte musicale e teatrale e si propone di promuovere, sostenere ed incrementare la crescita culturale e le attività del Teatro Piccinni, assumendo in via prodromica, il primario compito di istituire per il 2021 il «Festival Piccinni».
  3. La Fondazione prevede la diretta partecipazione dei singoli cittadini, con particolare riferimento ai giovani, prevedendo una loro diretta partecipazione sia alle attività organizzative che di finanziamento, attraverso iniziative di microfinanziamento e crowdfunding, nel quadro di una visione di mecenatismo diffuso, partecipato e dal basso.
  4. Ai fini del comma 1 della presente disposizione, è destinato alla costituenda Fondazione un contributo di centomila euro annui per gli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
99.023. Lattanzio, Nitti, Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Rideterminazione del Contributo a fondo perduto e nuovo contributo a favore degli operatori della danza)

  1. All'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è introdotto il seguente codice: «85.52.01-danza».
99.011. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 750.
99.020. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 780 e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 490 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
99.019. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Integrazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163)

  1. Al fine di ridurre parzialmente gli effetti negativi prodotti dalla pandemia da COVID-19 sul settore dello spettacolo, per l'anno 2021 è autorizzato un rifinanziamento straordinario del fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 di 10 milioni di euro. Delle risorse di cui al primo periodo una quota pari ad 1,5 milioni di euro è destinata al settore del dramma antico.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 498,5 milioni di euro.
99.021. Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie)

  1. È istituito il «Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie», di seguito denominato «Museo».
  2. Il Museo, con sede in Roma, è presidio e strumento di divulgazione della storia del nostro Paese, in quanto luogo destinato ed espressamente adibito – entro le specificità che hanno caratterizzato diversi territori e momenti storici – alla documentazione e alla conservazione della memoria nazionale sulle drammatiche vicende e sulle numerose stragi che si sono susseguite e che hanno investito l'Italia tra la formazione dello Stato unitario e la fine del XX secolo.
  3. Ai sensi del decreto ministeriale del 27 novembre 2001, n. 491, è istituita la Fondazione Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie, d'ora in poi «Fondazione». La Fondazione, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia funzionale e amministrativa ed è aperta al contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed esteri. La Fondazione è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. La Fondazione, la cui attività è posta sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, è presieduta e composta dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro dell'Istruzione e dal Ministro dell'Università e della ricerca, o da loro delegati, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e da associazioni di categoria e altri soggetti pubblici e privati legalmente riconosciuti. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione – tra i quali devono essere compresi l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti –, nonché le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.
  4. La Fondazione provvede a:

   a) integrare la gestione dell'istituzione museale con l'elaborazione e l'aggiornamento delle relative funzioni di indirizzo;

   b) nominare il comitato scientifico del Museo, al cui interno sono espresse e valutate le candidature per l'elezione del direttore scientifico;

   c) stipulare convenzioni e rapportarsi con altre istituzioni per poter disporre di quanto necessario all'allestimento degli spazi museali, amministrando e valorizzando il patrimonio della Fondazione, ovvero i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti in detenzione;

   d) predisporre e promuovere l'esposizione permanente del Museo;

   e) garantire la qualità dei servizi offerti al pubblico realizzando economie di gestione.

  5. Il Museo ha i seguenti compiti:

   a) raccogliere ed esporre l'insieme dei ricordi, dei dati, delle informazioni e delle testimonianze storiche in merito alle stragi che hanno colpito l'Italia a far tempo dalla fondazione dello Stato unitario, con particolare riferimento al secondo dopoguerra e alle azioni e attentati di matrice politico-eversiva, terroristica e mafiosa;

   b) costituire, coerentemente con le dichiarate finalità espositive e didascaliche, una mostra permanente attraverso oggetti, reperti, testimonianze, documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le forze dell'ordine, e da quanto possa essere divulgato, al fine di agevolare e promuovere una lettura d'insieme degli eventi storici, complessiva e critica, che offra supporto alla formazione dei giovani e alla cura per le istituzioni democratiche nel sostenere lo sviluppo di una coscienza civica ispirata ai principi di cittadinanza attiva e solidale, attraverso la valorizzazione e il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità, la solidarietà e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;

   c) promuovere attività di carattere didattico e progetti di ricerca – in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado – nonché organizzare, anche in sinergia con Università, Accademie e altre istituzioni museali e culturali, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti l'educazione interculturale, la partecipazione alla vita democratica, la convivenza civile, il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli e di non ingerenza negli affari interni di altri Stati, le minacce alla pace, la destabilizzazione politica e sociale, il terrorismo, le vittime dello stragismo e delle mafie;

   d) istituire e promuovere una rete dei «musei del ricordo», con percorsi multimediali atti a facilitare la fruizione dei contenuti su tutto il territorio nazionale;

   e) collaborare con opera di consulenza storico-documentaria alla promozione di serie televisive, film, documentari e altro materiale audiovisivo utile alla divulgazione degli eventi storici trattati;

   f) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla ricerca storica, alla ricostruzione storiografica e alla sua promozione.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021 e di 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
99.014. Bella, Carbonaro, Casa, Vacca, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale della città di Parma, capitale italiana della cultura per il 2021, si provvede allo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2021, anche per assicurare iniziative e restauri di complessi monumentali statali e immobili culturali di enti pubblici territoriali.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
99.07. Cavandoli, Tombolato, Murelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo al comune di Portogruaro per la realizzazione del Festival internazionale di musica)

  1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-quater. È assegnato un contributo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore del comune di Portogruaro per la realizzazione del Festival internazionale di musica».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, 163.
99.06. Fogliani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 775 e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 475 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
99.018. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238)

  1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. È assegnato un contributo di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore dell'Associazione Arena Sferisterio di Macerata, in occasione del centenario del Macerata Opera Festival».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 mila euro per l'anno 2021 e 100 mila euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
99.09. Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Interventi a favore delle associazioni musicali)

  1. All'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 alla lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori».
99.04. Emanuela Rossini, Plangger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 100.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 139,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
100.24. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Sopprimerlo.
*100.29. Mazzetti.

  Sopprimerlo.
*100.30. Mandelli, Polidori, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis.

  Sopprimerlo.
*100.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Sopprimerlo.
*100.25. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è riconosciuto ai singoli proprietari solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta e con un limite massimo di 150 giorni per singolo immobile, anche non continuativi, nell'anno solare di riferimento. Limitatamente agli immobili ubicati nelle aree interne e con popolazione sotto i 1.000 abitanti non si applica quanto disposto al primo periodo del presente comma. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.»;

   b) al comma 4 dopo il termine: raccoglie aggiungere il seguente: periodicamente;

   c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le regioni non vi abbiano provveduto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono disposti i criteri e le modalità per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza ai fini dell'istituzione dei codici identificativi delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
100.20. Masi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo nel caso in cui il proprietario, locatore, sublocatore, comodatario o altrimenti titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, soddisfi nel corso di un periodo d'imposta almeno uno dei seguenti criteri:

   a) concluda fino a 50 contratti di locazione breve in non più di tre unità immobiliari;

   b) non superi la soglia di euro 20.000 in canoni o corrispettivi generati.

  1-bis. Al superamento di una delle due soglie da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.
  1-ter. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
100.10. Moretto, Mor, Del Barba.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: quattro appartamenti inserire le seguenti: con un massimo complessivo di sei vani destinati al pernottamento degli ospiti;

   b) al comma 1, dopo le parole: articolo 20282 del Codice civile, inserire il seguente periodo: la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività d'impresa;

   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni, la somministrazione di alimenti e bevande o la messa a disposizione di altri servizi, inclusi il cambio della biancheria e la pulizia dei locali durante il soggiorno e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.».
*100.26. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: quattro appartamenti inserire le seguenti: con un massimo complessivo di sei vani destinati al pernottamento degli ospiti;

   b) al comma 1, dopo le parole: articolo 20282 del Codice civile., inserire il seguente periodo: la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività d'impresa;

   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni, la somministrazione di alimenti e bevande o la messa a disposizione di altri servizi, inclusi il cambio della biancheria e la pulizia dei locali durante il soggiorno e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.».
*100.7. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: quattro appartamenti inserire le seguenti: con un massimo complessivo di sei vani destinati al pernottamento degli ospiti;

   b) al comma 1, dopo le parole: articolo 20282 del Codice civile., inserire il seguente periodo: la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività d'impresa;

   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni, la somministrazione di alimenti e bevande o la messa a disposizione di altri servizi, inclusi il cambio della biancheria e la pulizia dei locali durante il soggiorno e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.».
*100.8. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il limite dei quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta non si applica nei territori dei comuni delle aree interne con popolazione fino a 1.000 abitanti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
100.18. Scanu, Papiro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le strutture ricettive del comparto alberghiero italiano.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
100.13. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i marina resort di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

  Conseguentemente all'articolo 209 ridurre di 50 milioni di euro lo stanziamento per l'anno 2021.
100.28. Mandelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 177 comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «dei residence», le parole: «e dei campeggi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei campeggi e dei marina resort».

  Conseguentemente all'articolo 209 ridurre di 50 milioni di euro lo stanziamento per l'anno 2021
100.27. Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, il comma 5 è sostituito con il seguente:

   «5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, potranno incassare i canoni o i corrispettivi, operando in qualità di sostituti d'imposta, solo previa autorizzazione della struttura ricettiva e provvedere al relativo versamento.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
100.12. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini comunali e regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle Amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, integrata da PagoPa S.p.A. ed ivi espletate dai soggetti di cui al comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 e dai titolari delle strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite annuale.
  2-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità applicative del comma 1 del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2021: –2.000.000;
   2022: –2.000.000;
   2023: –2.000.000.
100.17. Scanu.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini comunali e regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata «IO», integrata da PagoPa Spa. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2-bis, del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA Spa.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.
100.32. La X Commissione.

  Al comma 3, lettera a), capoverso «4.», primo periodo, dopo le parole: nonché degli immobili destinati inserire la seguente: anche.
100.19. Scanu.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto uno specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.
  3-ter. Le parti, al fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca prevista al comma 3-bis, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed alla presente legge per l'anno 2021.
  3-quater. Per la validità del beneficio fiscale di cui al comma 3-bis, le parti dovranno altresì procedere alla registrazione, anche telematica, senza oneri, dell'accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma 3-ter. Nel caso in cui i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate non fossero aperti al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria le parti, qualora non fossero abilitate alla registrazione telematica, potranno comunicare, anche a mezzo delle rispettive organizzazioni di categoria, all'Agenzia delle entrate, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, copia dell'accordo stesso in formato PDF riproducendo altresì il contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento. Le parti, al solo fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca così determinata, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo attestandone per iscritto, in modalità bilaterale, la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed alla presente legge.
  3-quinquies. Entro il 31 marzo 2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello sviluppo economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia, firmatarie dell'accordo nazionale di attuazione della legge n. 431 del 1998 sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 25 ottobre 2016, e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e della presente legge, il modello-tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 3-bis, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale. Con l'approvazione del Protocollo nazionale di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico provvede a predisporre ed approvare l'Elenco nazionale delle associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e al rilascio delle attestazioni bilaterali in conformità alla presente legge. Il regime fiscale introdotto dalla presente legge è applicabile limitatamente al periodo d'imposta 1° gennaio 2021-31 dicembre 2022, salvo possibili proroghe, adottabili anche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
  3-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater, pari a 156,5 milioni di euro per il 2021, a 98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 114,5 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
100.5. Nardi, De Maria, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Zan, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva extralberghiera a carattere non imprenditoriale».
100.21. Manzo, Scanu.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Alla lettera g) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «lettera i)» aggiungere le seguenti: «, con esclusione, in ogni caso, delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo».
100.6. Magi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 240 mesi e l'estensione è applicata anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo 13, comma 1.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 dell'articolo 40 con il seguente:

  3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni di euro per l'anno 2026.

   all'articolo 209, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
100.9. Migliore, Del Barba.

  Aggiungere, in fine il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 209.
100.23. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Fogliani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Alle società di charter nautico titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuta la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero i contratti di ormeggio dove è esercitata l'attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di inadempimento del conduttore.».
100.3. Gavino Manca, Mura, Frailis, Bonomo, Zardini, Lotti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e lo svolgimento delle attività economiche e sociali con modalità innovative, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.
  3-ter. L'accesso agli spazi di cui al comma 3-bis può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.
  3-quater. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
100.2. Gavino Manca, Bonomo, Zardini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

  1. All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «55.10.00» inserire le seguenti: «e 55.20.52»;

   b) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le attività con codice ATECO 56.10.12 e più in generale per le attività di agriturismo autorizzate alla somministrazione di cibo, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende con riferimento alle attività diverse da quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.».
*100.032. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

  1.All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «55.10.00» inserire le seguenti: «e 55.20.52»;

   b) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le attività con codice ATECO 56.10.12 e più in generale per le attività di agriturismo autorizzate alla somministrazione di cibo, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende con riferimento alle attività diverse da quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.».
*100.096. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incentivi al locatore per transazioni saldo e stralcio canoni locazione mesi oggetto di lockdown)

  1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli di cui all'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono riconosciuti nella misura del 75 per cento in caso di transazione con saldo e stralcio del credito relativo ai canoni di locazione non pagati effettuata, entro il 30 giugno 2021, tra locatore e conduttore.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzato esclusivamente tramite cessione al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento integrale dei canoni relativi. L'accettazione equivale alla sottoscrizione del saldo e stralcio di cui al comma 1 e libera il conduttore dalle relative obbligazioni di pagamento del residuo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –5.000.000;
   2023: –.
100.050. Currò.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incentivi al locatore per riduzione canoni su contratti di locazione non abitativa)

  1. In caso di comunicazione all'Agenzia delle entrate della rinegoziazione del contratto di affitto con riduzione dei canoni locazione per immobili ad uso non abitativo entro il 30 giugno 2021, è concessa garanzia pubblica sul pagamento dei canoni di locazione per un periodo di mesi 36 a decorrere dalla data di rinegoziazione contratto di affitto e comunque non oltre la scadenza dello stesso.
  2. La garanzia di cui al comma 1 copre il rischio di mancato pagamento con un limite di 6 canoni mensili, la percentuale di copertura è pari al doppio della percentuale di riduzione del canone di locazione, con un limite all'80 per cento dell'importo del nuovo canone concordato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –5.000.000;
   2022: –;
   2023: –.

   .
100.057. Scanu.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incentivi al locatore per riduzione canoni su contratti di locazione non abitativa)

  1. In caso di comunicazione all'Agenzia delle entrate della rinegoziazione del contratto di affitto con riduzione dei canoni locazione per immobili ad uso non abitativo entro il 30 giugno 2021, al locatore spetta un credito di imposta pari al 33 per cento della riduzione concordata, con un limite di 333 euro mensili.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base dei nuovi canoni derivanti dalla rinegoziazione, effettivamente pagati, per un periodo massimo di due anni e comunque non eccedente la durata residua del contratto. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in detrazione delle imposte.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –5.000.000;
   2023: –.
100.056. Scanu.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit per la riqualificazione dei pubblici esercizi)

  1. Al fine di incentivare la riqualificazione delle strutture destinate ai pubblici esercizi ed accrescerne la competitività, il credito d'imposta di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020 n. 126, è esteso anche ai soggetti di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
100.049. Manzo, Scanu.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Cedibilità Tax credit riqualificazione alberghiera)

  1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I beneficiari del credito di imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.».
100.018. Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*100.036. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*100.023. Mor, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*100.010. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*100.016. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*100.09. Sani, Verini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*100.046. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito – con modificazioni – dalla legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate o destinate ad altra finalità alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 209.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all'erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito – con modificazioni – dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche.».
100.070. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Cristina.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit digitalizzazione)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni;

   c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;

   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;

   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia;

   g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – «Application Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;

   i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;

   l) dispositivi per il pagamento elettronico;

   m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
100.052. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit digitalizzazione)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni;

   c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;

   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;

   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia;

   g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – «Application Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;

   i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;

   l) dispositivi per il pagamento elettronico;

   m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*100.067. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit digitalizzazione)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni;

   c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;

   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;

   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia;

   g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – «Application Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;

   i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;

   l) dispositivi per il pagamento elettronico;

   m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*100.048. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit digitalizzazione)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni;

   c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;

   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;

   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia;

   g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – «Application Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;

   i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;

   l) dispositivi per il pagamento elettronico;

   m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, pari a 33 milioni di euro per il 2022, pari a 59 milioni di euro per il 2023, pari a 33 milioni di euro per il 2024, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.091. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.037. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».
*100.071. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».
*100.015. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».
*100.011. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

  1. Al fine di sostenere i settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2021 a tutte le imprese operanti nei settori.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 40 per cento rispetto a quello del 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
100.029. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Portale online per il turismo italiano)

  1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo del turismo italiano, è istituita una piattaforma online di intermediazione del settore turistico, denominata Portale on-line per il turismo italiano, gestita dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di promuovere le strutture turistiche ricettive nazionali, valorizzare il territorio italiano in tutte le sue declinazioni attraverso la promozione e commercializzazione dei prodotti e servizi di tutta la filiera del turismo, della cultura, del commercio e dei servizi pubblici.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
100.055. Scanu.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Patto di Resilienza)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuta ai soggetti locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali C1, C3 e D2, nei quali esercitano attività d'impresa, arti e professioni, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il locatore dell'immobile, mediante la stipula di un nuovo contratto sottoscritto presso le camere di commercio competenti.
  2. Ai fini della riduzione di cui al comma 12, le camere di commercio competenti trasmettono all'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA il contratto di cui al comma 1.
  3. La possibilità di stipulare un nuovo contratto ai sensi del comma 1 decorre dal 1° gennaio 2021 e la durata del contratto non può comunque eccedere il termine del 31 dicembre 2021.
  4. Il contratto di cui al comma 1 sospende, per il periodo di applicazione, il contratto previgente, il quale ritorna a dispiegare i propri effetti dal giorno immediatamente successivo al termine di applicazione della rinegoziazione di cui al comma 1.
  5. Ai locatari che si avvalgono della rinegoziazione di cui al comma 1 articolo è riconosciuta, secondo la nuova stipula, la facoltà di corrispondere il 50 per cento del canone di locazione mensile previgente.
  6. Ai locatari che si avvalgono della rinegoziazione contrattuale è riconosciuto, per ogni mensilità rinegoziata, un contributo a fondo perduto per un importo pari al 25 per cento del canone di locazione mensile previgente.
  7. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 6 è riconosciuto nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021.
  8. Ai locatori degli immobili di cui al comma 1 che si avvalgono della facoltà di rinegoziare il canone di locazione è riconosciuto, per l'anno di imposta 2020, un credito d'imposta per un importo pari al 50 per cento del canone di locazione previgente.
  9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è riconosciuto nel limite massimo di 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del contributo a fondo perduto di cui al comma 6.
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 1° maggio 2021, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 8 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 8. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
  12. Per i mesi da gennaio a giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 13, che costituiscono tetto di spesa ed unicamente nei confronti delle utenze sottoposte alla rinegoziazione di cui al comma 1.
  13. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 12, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° gennaio e il 31 giugno 2021, in modo che per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 12 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 15. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al presente comma e degli oneri generali di sistema.
  14. Il contratto rinegoziato ai sensi del comma 1, decade automaticamente a seguito della prima rata mensile non pagata dal locatario entro il termine ivi previsto. Il locatario è obbligato altresì alla restituzione dell'intero importo ottenuto sotto forma di prestito agevolato, ove concesso, entro trenta giorni dalla decadenza del contratto. Nei casi di decadenza del contratto ai sensi del comma 1, decade anche l'agevolazione di cui al comma 12. Il locatore comunica alla Camera di Commercio competente il mancato pagamento, entro i termini previsti, della rata mensile di affitto e la conseguente decadenza del contratto stipulato. La camera di commercio informa immediatamente l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA e il soggetto erogatore del credito agevolato di cui al comma 6.
  15. Agli oneri di cui al comma 9, pari a 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, ed agli oneri di cui al comma 13, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.044. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.03. Emanuela Rossini, Longo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.097. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.068. D'Attis.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.074. Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.01. Pezzopane, Cancelleri.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.02. Gavino Manca, Bonomo, Zardini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.024. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.030. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.06. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.063. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Credito di imposta per innovazione culturale e turistica)

  1. Per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi culturali e turistici da parte di imprese e reti di imprese in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.
  2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Sono considerati ammissibili al credito d'imposta, gli investimenti che rispettino i seguenti requisiti:

   a) abbiano ad oggetto lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, culturali o turistici, finalizzati alla valorizzazione della cultura italiana, del patrimonio culturale e paesaggistico italiano;

   b) siano destinati alla valorizzazione di territori, aree, quartieri o beni ricadenti o situati in uno o più comuni rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ovvero in aree urbane degradate individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) siano in attuazione di progetti elaborati in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.

  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di cui al comma 3.
  5. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese, nel limite massimo di 20.000 euro.
  6. Il credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2021, 475 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
100.098. Scerra, Manzo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione IMU 2021 e contestuale riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora nel 2020 il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.
  2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2021 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.
  3. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario nel 2020 abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

   b) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato ai sensi dell'articolo 209.
100.064. Fascina, Gelmini, Vito.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ampliamento dell'applicazione dell'esenzione IMU per l'anno 2021)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dall'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora le attività economiche ivi esercitate abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del volume di affari superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
  2. Le misure in materia di esenzione o riduzione dell'imposta municipale propria (IMU), previste dai decreti legge 28 ottobre 2020, n. 137, 9 novembre 2020, n. 149, nonché dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal presente articolo, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'immobile sia anche soggetto passivo dell'imposta o l'immobile sia di proprietà di società riconducibile per almeno il 51 per cento al soggetto gestore o il gestore e il proprietario siano legati da vincolo di parentela non oltre il terzo grado. Qualora ricorrano le condizioni di cui al presente comma, in ogni caso non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge, 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

   b) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato ai sensi dell'articolo 209.
100.065. Fascina, Gelmini, Vito.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».

  2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 800 milioni annui.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 50 milioni e: 50 milioni.
100.089. Mazzetti, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 550 milioni e: 250 milioni.
100.088. Mazzetti, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione IMU per alcune categorie di immobili)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –70.000.000;
   2022: –70.000.000;
   2023: –70.000.000.
100.081. Mazzetti, Gelmini, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione IMU per immobili inagibili o inabitabili)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

   «g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».

  2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 200 milioni annui.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.
100.082. Mazzetti, Gelmini, Cortelazzo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turismo)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

   a) immobili e relative pertinenze adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e strutture della nautica da diporto;

   b) immobili e relative pertinenze adibiti ad attività turistico ricettive;

   c) immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

   d) immobili e relative pertinenze adibiti all'esercizio delle attività di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

  2. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate alle lettere da b) a d) del comma 1, il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione e di affitto di azienda è ridotto di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. L'esenzione dell'imposta municipale propria IMU e la riduzione del canone di cui al precedente comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971.
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 2, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell'agevolazione è considerato il gestore dell'attività esercitata nell'immobile a cui la misura si applica.
  5. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 560 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
100.066. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turismo)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

   a) immobili e relative pertinenze adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e strutture della nautica da diporto;

   b) immobili e relative pertinenze adibiti ad attività turistico ricettive;

   c) immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

   d) immobili e relative pertinenze adibiti all'esercizio delle attività di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

  2. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate alle lettere da b) a d) del comma 1, il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione e di affitto di azienda è ridotto di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. L'esenzione dell'imposta municipale propria IMU e la riduzione del canone di cui al precedente comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971.
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 2, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell'agevolazione è considerato il gestore dell'attività esercitata nell'immobile a cui la misura si applica.
  5. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 560 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.090. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turismo)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

   a) immobili e relative pertinenze adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e strutture della nautica da diporto;

   b) immobili e relative pertinenze adibiti ad attività turistico ricettive;

   c) immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

   d) immobili e relative pertinenze adibiti all'esercizio delle attività di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

  2. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate alla lettere da b) a d) del comma 1, il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione e di affitto di azienda è ridotto di un ammontare pari all'IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. L'esenzione dell'imposta municipale propria e la riduzione del canone di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971.
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 2, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell'agevolazione è considerato il gestore dell'attività esercitata nell'immobile a cui la misura si applica.
  5. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
100.047. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Imu su immobili commerciali sfitti)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 e per l'anno 2022 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
  2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 180 milioni per ciascun anno del biennio 2021-2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.
100.083. Mazzetti, Gelmini, Cortelazzo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

  1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: «impianti a fune» aggiungere le seguenti: «nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
100.031. Del Barba.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

  1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: «impianti a fune» aggiungere le seguenti: «nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci».
  3. All'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il comma 3, è sostituito dal seguente:

   «3. L'erogazione avviene in un'unica tranche annuale sulla base criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni e a condizione che le singole regioni intervengano con un contributo almeno pari a quello stabilito da detta ripartizione.».

  4. I termini di cui all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi agli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico, sono ulteriormente prorogati di 6 mesi.
  5. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi e in ogni caso idonei a garantire la sicurezza degli sciatori, ancorché ancorate al suolo tramite apposite installazioni, rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 750 milioni e: 450 milioni.
100.075. Ripani, Sandra Savino, Mugnai, Bergamini, Porchietto, Bond, Giacometto, Barelli, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno al settore turistico della neve)

  1. È istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un Fondo di ristoro degli operatori del turismo invernale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19, dotato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. La misura si applica mediante erogazione di un contributo a fondo perduto agli operatori economici aventi sede legale o operativa nelle aree sciistiche e del turismo invernale, esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi per ciascuno dei mesi da novembre 2020 a aprile 2021 pari ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi dell'anno 2019.
  2. L'ammontare del contributo a fondo perduto mensilmente spettante è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, dei corrispondenti mesi come segue:

   a) 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta 2019;

   b) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta 2019;

   c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   d) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque di euro nel periodo d'imposta 2019.

  3. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
100.076. Ripani, Sandra Savino, Mugnai, Bergamini, Porchietto, Bond, Giacometto, Barelli, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Bonus trasporti Isole)

  1. All'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato per il pagamento dei servizi offerti, dalle imprese di trasporto aereo e marittimo, relativi al trasferimento nelle isole maggiori Sardegna e Sicilia esclusivamente collegati ai servizi offerti di cui al comma 1 per almeno 5 giorni.»;

   c) al comma 2 dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e 1-bis»;

   d) al comma 3 dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e 1-bis»;

   e) al comma 4 dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e 1-bis»;

   f) al comma 5-bis le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
100.099. Gavino Manca, Frailis, Mura.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:

   a) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

   b) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1° marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

  2. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

   a) nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera a) del comma 1;

   b) nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera b) del comma 2.

  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrate alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.
  4. Le imprese interessate di cui ai commi 1 e 2 presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 207.
100.028. Lucaselli, Zucconi, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Modifiche in tema di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi e liberi professionisti dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

  1. All'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati», sono aggiunte le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».
  2. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
100.042. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Modifiche in tema di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le agenzie di viaggio e tour operator)

  1. All'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.043. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Riduzione temporanea IVA per prestazioni alberghiere)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 sulle imprese del settore turistico alberghiero, per gli anni 2021 e 2022, è disposta una riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riferita alle prestazioni alberghiere.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
100.019. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Claudio Borghi, Cavandoli, Patassini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le agenzie di viaggio)

  1. Per l'anno 2021 alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo e tour operator, soggette alle disposizioni di cui all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'aliquota IVA ridotta al 15 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «700 milioni di euro».
100.053. Manzo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Riduzione aliquota IVA noleggio auto turismo)

  1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ai contratti di noleggio a breve termine di autovetture senza conducente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 10 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
100.0100. Nobili, Paita, Gadda.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni per l'utilizzo delle acque termali)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» aggiungere le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
*100.017. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni per l'utilizzo delle acque termali)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» aggiungere le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
*100.038. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni per l'utilizzo delle acque termali)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» aggiungere le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
*100.072. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Promozione turistica del territorio per il tramite di manifestazioni sportive)

  1. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e della province autonome di Trento e Bolzano, per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.
  2. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.».

   Conseguente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000;
   2023: – 1.000.000.
**100.094. Pella, Rosso, Sozzani, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Promozione turistica del territorio per il tramite di manifestazioni sportive)

  1. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e della province autonome di Trento e Bolzano, per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.
  2. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.».

   Conseguente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000;
   2023: – 1.000.000.
**100.073. Pella, Rosso, Sozzani, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

  1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».
  2. La modifica di cui al precedente comma 1 si applica dal 1° luglio 2021.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 205-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

  1. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

   «2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
   2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del Direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
100.04. De Luca.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo nazionale per il sistema fieristico)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato «Fondo nazionale per il sistema fieristico», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle imprese del settore fieristico, agli organizzatori presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi di eventi di carattere nazionale e internazionale, ai soggetti aventi la proprietà e la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi di carattere nazionale e internazionale a tutela della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese in proporzione alle perdite registrate e alla calendarizzazione degli eventi cancellati, anche nel biennio 2021/2022.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1e 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 207.
100.027. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure per il ristoro delle attività di mediazione immobiliare e di alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni)

  1. All'allegato 1, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono aggiunti i seguenti codici Ateco:

   «68.31 Attività di mediazione immobiliare 200 per cento;

   55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 200 per cento».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
100.039. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

  1. Anche al fine di sostenere il mercato immobiliare, dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
  2. I compensi comunque denominati pagati da entrambi i contraenti a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliare di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da adibire ad abitazione principale o quale seconda casa, sono detraibili al 100 per cento.
  3. I trasferimenti di proprietà in dipendenza dell'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale o seconda casa, è escluso dal pagamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 500 milioni e: 200 milioni.
100.085. Rosso, Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

  1. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente,

   il comma 1 dell'articolo 209 è ridotto di pari importo;

   Dopo l'articolo 100-bis, aggiungere il seguente:

Art. 100-ter.

  1. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 209 è ridotto di pari importo.
100.07. Bonomo, Gavino Manca, Zardini, Benamati, Soverini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

  1. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
100.095. D'Attis, Squeri, Porchietto, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

  1. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 494 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
100.033. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

   «683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
*100.078. Bergamini, Baldini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

   «683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
*100.013. Buratti.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

   «683-bis Le amministrazioni concedenti, ivi incluse le Autorità di sistema portuale, provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
100.061. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo di Garanzia prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».
100.087. Mazzetti, Paolo Russo, Labriola, Ruffino, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo di Garanzia Consap mutui prima casa)

  1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere la lettera a).
100.086. Mazzetti, D'Attis.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)

  1. Per l'anno 2021 è istituito un contributo a fondo perduto, nella misura fissa per euro 20 mila, da erogare alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza di esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
100.093. Mandelli, D'Attis, Squeri, Porchietto.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)

  1. È istituito un contributo a fondo perduto, nella misura fissa per euro 20 mila, da erogare alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza di esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.035. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero e termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
100.0101. Ruggieri, Baldini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero, ricettivo all'aria aperta e termale)

  1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «i settori alberghiero» sono aggiunte le seguenti parole: «, ricettivo all'aria aperta».
  2. La rubrica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è sostituita con la seguente: «Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero, ricettivo all'aria aperta e termale».
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 200 mila euro per l'anno 2021, 1 milione di euro per il 2022 e 800 mila euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
100.025. Moretto, Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure per il settore termale)

  1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli delle aziende termali è consentita, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio sanitario nazionale.
  2. In via eccezionale, per gli anni 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondosanitario nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
  3. È consentito alle regioni, come previsto dal comma 1, articolo 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, a valere sulla quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, cardiorespiratoria, per gli anni dal 2021 al 2023.
  4. Ai sensi del comma 4, dell'articolo 4 della legge 30 ottobre 2000, n. 323, la Conferenza delle regioni, di concerto con il Ministero della salute, l'INAIL, e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predisporre un progetto di studi sul termalismo sociale finalizzato alla prevenzione di malattie invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1, comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.
  5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2021, 2022, e 2023 sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 25, della legge n. 724 del 1994.
100.062. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure per il ristoro delle agenzie di viaggio e tour operator)

  1. All'allegato 1, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono aggiunti i seguenti codici Ateco:

   «791100 Attività delle agenzie di viaggio 200 per cento;

   791200 Attività dei tour operator 200 per cento».

   Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.041. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Parcheggi pertinenziali degli alberghi)

  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».
100.040. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 182, secondo comma, penultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «opere» aggiungere le seguenti: «nonché la scadenza delle autorizzazioni amministrative in essere nell'anno 2020 per l'esercizio dell'attività».
*100.077. Bergamini, Baldini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 182, secondo comma, penultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «opere» aggiungere le seguenti: «nonché la scadenza delle autorizzazioni amministrative in essere nell'anno 2020 per l'esercizio dell'attività».
*100.060. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 182, secondo comma, penultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «opere» aggiungere le seguenti: «nonché la scadenza delle autorizzazioni amministrative in essere nell'anno 2020 per l'esercizio dell'attività».
*100.012. Buratti.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 novembre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di duecento mila euro per ciascun soggetto beneficiario.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
100.020. Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure per il settore dell'intrattenimento e del wedding)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è determinato applicando la percentuale prevista dal comma 5 del medesimo articolo alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede, nel limite di 500 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
*100.022. Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure per il settore dell'intrattenimento e del wedding)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è determinato applicando la percentuale prevista dal comma 5 del medesimo articolo alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede, nel limite di 500 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
*100.069. D'Attis.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax free)

  1. All'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti parole: «70 euro».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 880 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 207.
100.026. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Destinazione transitoria dell'imposta di soggiorno)

  1. I Comuni che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 hanno istituito un'imposta di soggiorno destinano, in deroga a quanto previsto dal predetto comma, il relativo gettito riscosso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al finanziamento di interventi a sostegno delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di intermediazione immobiliare, responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno.
*100.092. Polidori.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Destinazione transitoria dell'imposta di soggiorno)

  1. I Comuni che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 hanno istituito un'imposta di soggiorno destinano, in deroga a quanto previsto dal predetto comma, il relativo gettito riscosso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al finanziamento di interventi a sostegno delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di intermediazione immobiliare, responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno.
*100.058. Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

  1. È istituito, un Fondo di solidarietà a favore del settore extralberghiero, per i gestori che svolgono attività ricettive quali bed and breakfast, case vacanze, gestite in forma non imprenditoriale e dotate di scia Amministrativa comunale ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti.
  2. Al Fondo di cui al comma 1 con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 20222 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
100.0102. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno al comparto turistico ricettivo)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per l'anno 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nel settore turistico ricettivo, extralberghiero e all'aperto, la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.
  2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 100 per cento della perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato «Fondo emergenza turismo» con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.
  5. Il contributo di cui al comma 1, è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
100.059. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Contributo a fondo perduto per il settore bed & breakfast)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore di attività di bed & breakfast a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
100.08. Cecchetti.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

  1. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «come modificato dal comma 2 del presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «nel testo vigente al momento del rilascio della concessione demaniale marittima o dell'atto di anticipata occupazione del bene demaniale, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 comma 4 della legge 27 dicembre 1979, n. 449».
100.014. Buratti.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2021, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le parole: 300 milioni.
100.079. Mazzetti, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica», sono soppresse.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –30.000.000;
   2022: –30.000.000;
   2023: –30.000.000.
100.084. Mazzetti, Prestigiacomo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Stabilizzazione della cedolare secca su immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «dall'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.
100.080. Mazzetti, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Botteghe storiche)

  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera:

   «d-bis) nei casi di rinnovo dell'atto di concessione o locazione aventi ad oggetto immobili che, in base alla normativa nazionale e regionale, sono individuabili quali locali, botteghe o sede di attività aventi comunque una particolare valenza storico, culturale e identitaria.».
100.05. Pellicani.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno per le guide e gli accompagnatori turistici)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;

   b) al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
100.045. Gava, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
((Misure di sostegno per le guide e gli accompagnatori turistici)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;

   b) al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.».

  2. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
100.034. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta affitti)

  1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì, nella misura dell'ottanta per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale che va da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.
100.051. Martinciglio, Manzo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno agli agenti di commercio del turismo)

  1. Al fine di sostenere, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, gli agenti di commercio del settore del turismo che abbiano un contratto di mandato con tour operator alberghiero, compagnie aeree, GSA, DMC, compagnie di navigazione, compagnie ferroviarie, forniture alberghiere, enti del turismo, operatori congressuali o network turistici è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli agenti di commercio di cui al presente comma, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in considerazione della crisi delle attività professionali e imprenditoriali legate al turismo e dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, viene individuato un codice ATECO specifico per gli agenti di commercio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 775 milioni di euro.
100.054. Perconti, Masi, Manzo.

ART. 101.

  Al comma 1, capoverso comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale aggiungere le seguenti: ed anche per le campagne pubblicitarie effettuate tramite pubblicità esterna e cartellonistica stradale.
101.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1. Al comma 1, capoverso comma 1-quater:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: anche in formato digitale, fino alla fine del periodo, con le seguenti: e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, entro il limite massimo 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: , nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico;

   c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro, con le seguenti: 85 milioni di euro.

   2. dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 35 milioni di euro per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, per gli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 765 milioni di euro per l'anno 2021, 465 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
101.33. Scagliusi, Luciano Cantone, Marino, Grippa, Termini, Ficara, Barbuto, De Lorenzis, Carinelli, De Girolamo, Raffa, Serritella, Spessotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di cinque giornalisti e due poligrafici».

  1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
101.50. Siracusano, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-quater, aggiungere il seguente:

  1-quinquies. Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, è attribuito un contributo nell'anno 2021, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento del valore complessivo degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 500.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
101.32. Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Rizzo, Scerra, Grillo, Pignatone, Martinciglio, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È ricostituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 n. 138, per concorrere all'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per le testate giornalistiche e gli altri mezzi di comunicazione di interesse per gli italiani nel mondo, quale supporto ai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai fini della liquidazione dei contributi previsti dalla apposita legislazione in atto. La Commissione è composta da un numero di componenti definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e dalle associazioni di emigrazione più rappresentative. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato e alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
101.13. La Marca, Schirò.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: Per gli anni 2021 2022 con le seguenti: Per il quinquennio 2021-2025;

  Conseguentemente:

   dopo le parole: riviste e periodici aggiungere le seguenti: dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente o secondaria quella individuata dal codice ATECO 47.62.10;

   dopo le parole: legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere le seguenti: nella misura di euro 5.000,;

   sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
101.51. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: Per gli anni 2021 2022 con le seguenti: Per il quinquennio 2021-2025;

   dopo le parole: riviste e periodici aggiungere le seguenti: dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente o secondaria quella individuata dal codice ATECO 47.62.10;

   dopo le parole: legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere le seguenti: nella misura di euro 5.000,;

   sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –5.000.000;
   2022: –5.000.000;
   2023: –5.000.000.
101.52. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle condizioni e con le modalità ivi previste aggiungere le seguenti: per l'anno 2020, ricomprendendo altresì le spese di locazione dei locali anche laddove operino più punti vendita esclusivi sul territorio comunale.
101.22. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle condizioni e con le modalità ivi previste aggiungere le seguenti: per l'anno 2020, ricomprendendo in ogni caso le spese di locazione dei locali destinati alla vendita.
*101.42. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle condizioni e con le modalità ivi previste aggiungere le seguenti: per l'anno 2020, ricomprendendo in ogni caso le spese di locazione dei locali destinati alla vendita.
*101.30. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, di dispositivi POS e per le commissioni addebitate, per mutui e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta.
101.23. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, di terminali POS.
*101.43. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, di terminali POS.
*101.31. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per l'anno 2021, al fine di garantire l'accesso all'informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l'attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede, per 4 milioni a valere sulle risorse disponibili già destinate al bonus di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e per 3 milioni di euro a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
101.29. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per l'anno 2021, al fine di garantire l'accesso all'informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l'attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
101.28. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Morelli, Capitanio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'anno 2021, al fine di garantire l'accesso all'informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l'attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa. La misura massima del contributo è triplicata per le imprese femminili e per i soggetti di età inferiore a trenta anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
101.26. Mollicone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'anno 2021, al fine di garantire l'accesso all'informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l'attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede per 4 milioni a valere sulle risorse disponibili già destinate al bonus di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e per 3 milioni di euro a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
101.41. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –5.000.000;
   2022: –12.000.000.
101.55. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «2022 e 2023» sono sostituite con le seguenti: «e 2022»;

   b) la parola: «35» è sostituita con la seguente: «32».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, della presente legge, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 795 milioni.
101.14. Ubaldo Pagano, Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei». Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma cui si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro che costituisce limite di spesa, si provvede me