V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500)
PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE
ART. 1.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, aggiungere le seguenti: nonché al fine di tutelare il benessere fisico e psicofisico della popolazione, dei pazienti contagiati e degli operatori sanitari, assicurare le attività di prevenzione e la cura di esaurimento psicofisico e di distacco emotivo e del disturbo acuto da stress e post traumatico da stress,.
Conseguentemente al comma 7, primo periodo sostituire le parole da: in numero non superiore, fino alla fine del comma con le seguenti: nonché al personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto all'Ordine di cui alla medesima legge, ciascuno rispettivamente in numero non superiore ad uno ogni due unità ciascuna per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto ai soggetti di cui al presente comma un compenso lordo orari di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
1. 9. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Nesci, Sportiello, Lapia, Lorefice, Sarli, Menga.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole da: «Per la durata dell'emergenza» fino a «2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;
c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disabilità, compresi i caregiver familiari o di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006. In tale ambito vengono assicurate azioni di supporto psicologico agli operatori sanitari coinvolti nel contrasto all'epidemia da SARS-COV-2;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: incrementano e indirizzano aggiungere le seguenti: a livello domiciliare le azioni e prestazioni assistenziali terapeutiche, riabilitative comprese quelle di logopedia, psicologiche, psicoterapeutiche, diagnostiche, ostetriche e mediche specialistiche così come previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», garantendo adeguato supporto sanitario e sociosanitario;
e) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un Atto di intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, coordina la sperimentazione di strutture di prossimità per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale e ad enti del terzo settore no profit. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di comunità. La sperimentazione di cui al presente comma si inquadra all'interno dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del decreto ministeriale 10 luglio 2007 «Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale – Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano» (Gazzetta Ufficiale, 10 ottobre 2007, n. 236). Per le finalità del presente comma sono stanziati fondi a valere sull'importo complessivo di cui al comma 11, primo periodo, per un importo pari a 30.000.000 euro.
4-ter. Concorrono, secondo le modalità organizzative delle regioni, al rafforzamento dell'assistenza domiciliare di cui ai commi 3, 4 e 4-bis anche i servizi e le prestazioni offerti dalle residenze sanitarie per anziani, dalle fondazioni (ex Ipab) o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o da altri soggetti del Terzo settore, con l'obbiettivo di mantenere la persona nei suoi contesti di vita;
f) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: servizi offerti dalle cure primarie aggiungere le seguenti: ed integrandosi con gli Ambiti territoriali previsti dalla legge n. 328 del 2000; e dopo le parole di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: nonché per favorire il coordinamento dei servizi infermieristici distrettuali;
g) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: al comma 10 aggiungere le seguenti: anche promuovendo specifiche aggregazioni funzionati territoriali (AFT) disciplinati con decreto del Ministro della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con riferimento all'assistenza dei soggetti di cui al comma 4, il personale infermieristico dei servizi socio-sanitari territoriali, nonché gli infermieri di famiglia o di comunità che afferiscono ai servizi di cure primarie dell'azienda sanitaria locale o dei distretti, possono svolgere la loro attività all'interno delle UCCP già previste dalla legge n. 189 del 2012 secondo modelli organizzativi regionali;
h) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: è consentito anche ai medici aggiungere le seguenti: ed ai professionisti e dopo la parola: specialisti aggiungere le seguenti: e psicologi;
i) al comma 7, dopo le parole: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti: possono assumere con rapporto di lavoro subordinato ovvero;
j) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, anche al fine di rafforzare i servizi di integrazione socio-sanitaria di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021 possono procedere al reclutamento di assistenti sociali in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di spesa di cui al comma 10.
7-ter. Al fine di garantire un pieno recupero funzionale della persona dopo la fase acuta dell'infezione da SARS-COV-2, in particolare a coloro che presentano deficit neurologici, motori, cardiorespiratori anche dimessi dai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché seguiti a domicilio, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo a professionisti del profilo di fisioterapista, di logopedista e di terapista occupazionale, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionale, in numero non superiore ad un operatore sanitario ogni due USCA per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto un compenso lordo orario di 30 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 14.256.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del comma 5;
k) al comma 10, sostituire le parole da: commi 4, 5, 6, 7 e 8 fino a: commi 4, 5 e 8 con le seguenti: commi 4, 5, 6, 7, 7-ter e 8 a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5, 7-ter e 8.
1. 83. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 10. Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 26. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 52. Novelli, Bagnasco, Versace, Mugnai, Bond, Mandelli, Bergamini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di una uniforme integrazione delle residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali all'interno della rete di assistenza territoriale il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a formulare linee di indirizzo sui requisiti strutturali, il sistema di finanziamento e l'offerta di servizi di dette strutture per garantire un'assistenza sociosanitaria multidimensionale residenziale, semiresidenziale e domiciliare che coniughi il massimo livello di qualità e flessibilità nelle proposte per i bisogni di assistenza e cura adeguate alle attuali esigenze degli utenti.
1. 100. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito dei piani di assistenza territoriale di cui al comma 1, tra le specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei dipartimenti di prevenzione, le regioni assicurano che i laboratori privati autorizzati trasmettano i referti positivi al COVID-19 al dipartimento di prevenzione territoriale competente il quale provvederà a comunicarli al centro regionale di raccolta dati per la trasmissione al Ministero della salute, finalità epidemiologiche e statistiche.
1. 12. Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni e le province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
b) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, tenuto conto delle maggiori entrate di cui al presente comma e delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare totale delle risorse disponibili e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
c) all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
4-bis. Quale ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto, la misura dell'accisa di cui all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è elevata al 75 per cento a decorrere dal 2020.
1. 54. Muroni, Fassina, Fioramonti, Fusacchia, Lattanzio, Quartapelle Procopio, Palazzotto, Ubaldo Pagano, Gribaudo, Trano, Brescia, Lorefice, Sportiello, Menga, D'Arrando, Lapia, Gallinella, Gagnarli, Zolezzi, Nesci, Sarli, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Corneli, Currò, Trizzino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o subintensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritti dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nei periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus SARS-COV-2. A tal fine, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al decreto del Ministero della sanità del 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 2001, n. 236, con particolare riferimento all'allegato 1, numero 49.
1. 64. Mandelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Allo scopo di ridurre gli accessi ai pronto soccorso, i medici di medicina generale, con i medici di continuità assistenziale e i medici delle USCA, organizzano due percorsi alternativi «COVID» e «NO-COVID» all'interno dei quali i pazienti sono rispettivamente indirizzati a seconda della patologia manifesta. I pazienti effettuano un triage telefonico con il proprio medico che li indirizza verso il percorso più adatto. All'interno degli ambulatori COVID il personale, dotato di idonee precauzioni, effettua le indagini diagnostiche necessarie e stabilisce se allertare il 118. Per i casi in cui i pazienti COVID siano impossibilitati a recarsi in ambulatorio, si attivano le USCA che svolgono, nella massima sicurezza protettiva, le medesime attività.
1. 19. Nappi, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Nesci, Ianaro, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Leda Volpi.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emergenza in corso aggiungere le seguenti: qualora non lo abbiano già fatto,.
1. 21. Provenza, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Trizzino.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché adottano provvedimenti per l'accreditamento dei servizi domiciliari entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
1. 20. Trizzino, Nesci, Lapia, Sportiello, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Sarli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni, per rafforzare la presa in carico domiciliare dei pazienti di cui al comma precedente, ai quali anche a causa dell'emergenza epidemiologica devono essere garantiti a domicilio tutti quei servizi e presidi essenziali per il supporto vitale e per una migliore qualità di vita, implementano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare anche tramite l'integrazione e il coordinamento tra le prestazioni tecnologiche, quali la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale e le prestazioni sanitarie proprie dell'assistenza domiciliare integrata.
1. 27. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 primo periodo sostituire le parole: famiglia o di comunità con le seguenti: di comunità e cure primarie.
b) al comma 6 sopprimere il secondo periodo.
c) al comma dopo le parole: profilo di assistente sociale aggiungere le seguenti: di assistente sanitario e di operatore socio- sanitario e sostituire le parole: un assistente sociale con la seguente: uno.
d) al comma 8:
1) sopprimere le parole: così come implementate nei piani regionali,;
2) dopo le parole: provvedono all'attivazione aggiungere le seguenti: presso i distretti o i dipartimenti di cure primarie Unità speciali di continuità assistenziale e;
3) dopo le parole: di centrali operative regionali aggiungere le seguenti: così come implementate nei piani regionali,.
4) sostituire le parole: tutti i servizi con le seguenti: l'unità di coordinamento per la continuità assistenziale (USCA);
e) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica dell'articolo: «Unità speciali di continuità assistenziale» è sostituita dalla seguente: «Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico – USCA»;
2) al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «garantire l'attività assistenziale ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «e al fine di facilitare i rapporti e il coordinamento di questi con gli altri professionisti»;
b) dopo le parole: «una unità speciale ogni 50.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «articolata in una unità responsabile del coordinamento tra professionisti sanitari, assistenti sanitari e altri operatori socio-sanitari e da un'unità speciale»;
c) le parole: «per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19»;
d) dopo le parole: «di ricovero ospedaliero. L'unità speciale» sono aggiunte le seguenti: «di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico che è parte integrante dei dipartimenti di cure primarie o dei distretti, si relaziona attraverso la messa in rete, con i dipartimenti di prevenzione, con il servizio di pronto soccorso e le strutture ospedaliere, le strutture residenziali, semiresidenziali. Il ruolo di coordinamento viene affidato ad un medico di distretto o afferente al dipartimento di cure primarie o analoga struttura con competenze di medicina clinica generale. Oltre al medico di distretto fanno parte dello staff di coordinamento, infermieri, assistenti sociali e psicologi. Ogni unità di coordinamento dovrà coordinare i servizi domiciliari integrati, i servizi cure palliative, un servizio ambulatoriale di cure primarie con attività medica e infermieristica di base, il servizio di continuità assistenziale e l'unità speciale per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tutti i servizi di cui al paragrafo precedente, devono prevedere un punto di accoglienza unico in comune a cui spetta, attraverso triage, l'accoglienza dell'unità di coordinamento, valutare l'appropriatezza delle richieste in cooperazione con l'unità di coordinamento. Possono far parte della accoglienza, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici dipendenti con competenze cliniche di medicina generale, medici specialisti ambulatoriali o dipendenti, infermieri, assistenti sociali, assistenti sanitari e operatori socio-sanitari. L'unità speciale responsabile della gestione clinica»;
e) al secondo periodo, dopo le parole: «nella sede di continuità assistenziale prescelta» sono aggiunte le seguenti: «e da un numero di infermieri dipendenti pari ad 8 ogni 50.000 abitanti»;
f) al terzo periodo, dopo le parole: «Possono far parte» le parole: «dell'unità speciale» sono sostituite con le seguenti: «dell'unità speciale responsabile della gestione clinica: i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale, i dirigenti medici delle Aziende Sanitarie Locali con competenze di medicina clinica generale, gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni o dipendenti, i medici specializzandi,»;
g) al terzo periodo, dopo la parola: «residuale» sono aggiunte le parole: «e limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
3) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «all'unità speciale di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «con l'accoglienza dell'unità di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «di adeguato supporto informatico in rete per relazionarsi con gli altri professionisti coinvolti e per registrare le attività svolte, di opportuna apparecchiatura diagnostica per un corretto monitoraggio dei pazienti, che non necessitano di ricovero ospedaliero,»;
4) il comma 4 è abrogato;
5) dopo l'articolo 4-bis, è inserito il seguente:
«Art. 4-ter.
(Istituzione del servizio ambulatoriale di cure primarie per la cronicità)
1. Al fine di garantire l'attività assistenziale di base ordinaria, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono il servizio ambulatoriale di cure primarie per la cronicità con attività medica di base e infermieristica rivolti ai pazienti cronici (comprese le cure palliative). Fino al persistere dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-COV-2, tali ambulatori saranno utilizzati come ambulatori COVID-19 afferenti alle Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale. Ogni ambulatorio è rivolto ad una popolazione di circa 10.000 abitanti, consentendo altresì un bacino di utenza di circa la metà nel caso di particolari situazioni oro-geografiche ed infrastrutturali, per la gestione ambulatoriale dei pazienti affetti o potenzialmente affetti da COVID-19 e deambulabili che non necessitano di ricovero ospedaliero o di attivazione USCA. Possono far parte degli ambulatori COVID-19 i medici di medicina generale titolari di convenzione con il SSN, i dirigenti medici delle aziende sanitarie con competenze di medicina clinica generale, specialisti ambulatoriali, i medici di continuità assistenziale o supplenti che svolgono attività nel territorio di afferenza. In maniera residuale possono operare presso il predetto ambulatorio anche i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e i medici specializzandi. L'ambulatorio è attivo 5 giorni su sette dalle ore 8.00 anche fino alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte se nell'ambito dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-COV-2 è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.
2. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene in parte ridestinato alla istituzione degli ambulatori COVID-19 dotati di tutti i dispositivi previsti dal comma 1.
3. Negli ambulatori COVID-19 possono operare medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici dipendenti del SSN e sono destinati ad assistere, sorvegliare e monitorare i pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19».
f) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b) dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni per la disciplina dei rapporti coi medici di medicina generale, è elargibile solo a quei medici di medicina generale organizzati in medicine di gruppo o all'interno di unità complesse di cure primarie nonché ai medici che si trovino ad operare in zone disagiate o rurali.
1. 22. Sportiello, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Nappi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: utilizzare forme di lavoro autonomo sopprimere la seguente: , anche.
1. 18. Mammì, Sportiello, Nappi, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , con contratto di dipendenza o a rapporto convenzionale,.
1. 44. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.
1. 55. Fassina, Stumpo, Pezzopane.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: regolarmente iscritti all'albo professionale aggiungere le seguenti: e a sociologi,.
Conseguentemente:
a) al medesimo periodo, dopo le parole: in numero non superiore ad un assistente sociale aggiungere le seguenti: e ad un sociologo;
b) nell'ultimo periodo del medesimo comma, dopo le parole: è riconosciuto agli assistenti sociali aggiungere le seguenti: e ai sociologi.
1. 97. Frate, Vizzini.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone dovute alla pandemia da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo psicologo di cui alla legge n. 56 del 1989, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad uno psicologo ogni Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 14.000.000 euro per l'anno 2020, e a 28.000.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.
1. 79. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane, Lattanzio, Sarli, Nesci.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto col Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza Unificata, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico anche mediante strumenti di telemedicina, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV-2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità.
1. 98. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto col Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV-2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità che prevedano:
1) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza;
2) identificazione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità;
3) ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.
1. 14. Provenza, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Menga.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in sede di contrattazione integrativa l'attribuzione di un premio per l'attività eccezionale prestata nel corso della fase emergenziale, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il premio spetta al personale dell'area del comparto e della dirigenza, con contratto di lavoro di natura subordinata appartenente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché ai medici in formazione specialistica; ai titolari di incarico libero professionale, anche nella forma della collaborazione coordinata. Il premio di cui al presente comma, con la deroga di cui al periodo precedente, può essere attribuito anche al personale non dirigenziale delle strutture regionali direttamente impegnate nella gestione dell'emergenza. Tale premio, attribuibile una tantum e sulla base di appositi criteri individuati dalla contrattazione integrativa, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con le altre tipologie di emolumento previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono l'indennità infettivologica di cui all'articolo 86, commi 6 e 9, del CCNL del personale del comparto sanità 2016-18 anche al personale il cui profilo o ruolo non è immediatamente riconducibile ai profili previsti dalle citate disposizioni contrattuali. I sostituti d'imposta riconoscono tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese successivo a quello di approvazione della presente legge e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per il personale del comparto sanità e della dirigenza sanitaria, attingendo all'incremento delle risorse del fabbisogno sanitario indistinto corrente di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, e, per il personale delle strutture regionali, a carico dei bilanci regionali».
1. 4. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Binelli, Baldini.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le Regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.
*1. 7. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.
*1. 59. Fassina.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.
*1. 84. Pizzetti.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al fine di incentivare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, sia individuali che sociali, nel corso delle successive fasi dell'emergenza COVID-19, in particolare nel periodo estivo, nonché di incentivare il sostegno agli interventi di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture di depurazione delle acque, di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059, è assegnato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 100 milioni di euro annui, da destinare ad investimenti nelle suddette opere di potenziamento ed adeguamento, a valere sul Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni 2020-2023.
11-ter. Al fine di incrementare l'ammodernamento delle infrastrutture di captazione e distribuzione della risorsa idrica, incentivando il rispetto di prescrizioni igienico-sanitarie, sia individuali che sociali, nel corso delle successive fasi dell'emergenza COVID-19, l'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) assegna alle Regioni di cui al comma 11-bis un contributo pari a 100 milioni di euro, da utilizzare nel periodo tra giugno e dicembre 2020.
1. 34. Maraia, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Sarli, Buompane, Caso.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*1. 71. Marco Di Maio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*1. 90. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*1. 70. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Viene prevista l'esenzione dalla partecipazione agli oneri per prestazioni diagnostiche e terapeutiche (ticket), così come previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a tutti quei soggetti colpiti da COVID-19 che dovranno sottoporsi ad esami, terapie o protocolli di recupero per patologie sopravvenute e connesse al contagio da COVID.
1. 39. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Consolidamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e domiciliari)
1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui alla tabella A, B e C dell'allegato 1.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «Venticinque» è sostituita con: «ottanta».
4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente:
a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;
b) la tabella A, B e C di cui all'allegato 1 è modificata inserendo una colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote d'accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.
1. 012. Currò, Brescia, Lorefice, Sportiello, Menga, D'Arrando, Lapia, Gallinella, Gagnarli, Zolezzi, Nesci, Sarli, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Corneli, Giuliodori, Maglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologico presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socioeducativo, socio-occupazionale o socioassistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:
a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;
e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. 018. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
1. 07. Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale)
1. All'articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2019,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2020, fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017.».
Conseguentemente, al Capo II, dopo le parole: MISURE URGENTI aggiungere le seguenti: IN MATERIA SANITARIA E.
1. 03. Fassina, Stumpo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Sul Fondo sanitario nazionale sono accantonati, ulteriori 20 milioni per il finanziamento annuale dei corsi di formazione in medicina generale, attraverso il rimborso alle regioni delle spese sostenute per le borse di studio, nonché per l'organizzazione dei corsi stessi.
1. 010. Carnevali, Rizzo Nervo, Pezzopane.
ART. 2.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, premettere le seguenti parole: Nelle more della modifica del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, riguardante gli standard dell'assistenza ospedaliera, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
b) comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il funzionamento dei predetti posti letto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2021, provvedono, nell'ambito dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, ad effettuare la revisione dei fabbisogni di personale e delle relative dotazioni organiche anche avvalendosi delle risorse di cui alla colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato C;
c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica;
4-ter. Ai fini del comma 4-bis le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti;
4-quater. Agli adempimenti di cui ai commi 4-bis e 4-ter le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente;
d) al comma 5, sostituire la parola: assumere con la seguente: utilizzare e dopo le parole: operatore tecnico aggiungere le seguenti: anche attraverso nuove assunzioni;
e) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le regioni e le province autonome possono, in ragione dei maggiori costi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19, rinegoziare gli accordi esistenti con gli enti e le associazioni del Terzo settore che operano per il trasporto secondario per i pazienti COVID-19 per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non effetti da COVID-19 e domiciliare;
f) al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali, del personale delle Centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE);
g) al comma 7, dopo le parole: legislazione vigente in materia aggiungere le seguenti: ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; dopo le parole: in materia di spesa di personale aggiungere le seguenti: ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; nonché all'ultimo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e 2.
2. 33. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di assistenti sociali e di operatori socio sanitario è inserito nel ruolo socio sanitario costituito a modifica e integrazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.
2. 40. Tasso.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le regioni, ai fini della realizzazione dei posti letto aggiuntivi di terapia intensiva, di area semi intensiva e di alta complessità possono avvalersi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici/privati e degli ospedali religiosi equiparati e accreditati anche al fine della ottimizzazione delle risorse disponibili.
2. 22. Castiello, Cantalamessa, Bellachioma.
Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, le regioni e le province autonome assicurano il mantenimento di una quota di personale medico e infermieristico, altrimenti impegnato per altri tipi di assistenza, prontamente impiegabile per rafforzare la dotazione degli organici di terapia intensiva o semintensiva; a tal fine organizzano corsi a cadenza periodica e di aggiornamento sul campo in terapia intensiva finalizzati a mantenere nel tempo le competenze intensivologiche di base del personale dedito di norma ad altre attività. Le regioni e le province autonome, per l'operatività dei posti letto di terapia intensiva o semintensiva, predispongono un piano per l'assunzione di personale medico, infermieristico e tecnico necessario a fronteggiare l'emergenza epidemiologica.
2. 13. Lorefice, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Nesci, Ianaro, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al tal fine il Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un protocollo di monitoraggio sull'intero territorio nazionale concernente:
a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi i pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2;
b) specifici percorsi assistenziali di accesso nelle aziende ospedaliere per i pazienti con patologie croniche, onco-ematologiche, cardiologiche, neurologiche e pneumologiche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2;
c) specifici percorsi assistenziali di accesso negli ambulatori territoriali sia per le cure primarie sia per la medicina specialistica ambulatoriale a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2.
2. 42. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«m) di sanificazione degli ambienti e parti comuni dell'edificio in condominio e degli strumenti di lavoro, ove esistenti, nonché di fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva da virus COVID-19, ivi compresi i dispositivi di sterilizzazione e sanificazione anche a raggi UVC e ozono a diffusione bioindotta.».
2. 29. Trancassini, Osnato, Zucconi,Bignami, Baldini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza forniti dagli operatori socio sanitari presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le regioni possono assumere in via diretta gli operatori socio sanitari che abbiano prestato servizio, per almeno tre anni consecutivi, presso strutture del Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti di cooperative sociali o di lavoro affidatarie in outsourcing dei servizi di supporto assistenziale. L'intervento non prevede ulteriori oneri per la finanza pubblica.
2. 31. Pastorino, Fornaro, Orlando, Nesci, Paita.
Al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni, di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali qualora non già a carico dei fondi del S.S.R., del personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale (112 NUE).
Conseguentemente, all'articolo 73, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «del comparto sanità» sono aggiunte le seguenti: «e al personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE) compatibilmente con le esigenze organizzative delle centrali stesse.».
2. 34. Madia, Pizzetti, Pezzopane.
Al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali, del personale delle Centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE),.
2. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava,Tomasi.
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2020 le remunerazioni delle prestazioni di lavoro straordinario di cui al precedente periodo non concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono soggette ad una aliquota di tassazione unica pari al 10 per cento.».
Conseguentemente all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 750 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. 38. Cecconi, Tasso.
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa, per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, non superiore al doppio dell'ammontare di cui al comma 2, indicato nella tabella A allegata al presente decreto per singola regione e provincia autonoma, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».
2. 39. Cecconi, Tasso.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.
6-ter. Il beneficio di cui al precedente comma, è aggiuntivo alle ulteriori misure di favore previste, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
6-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 6-bis.
6-quinquies. All'onere recato dalla disposizione di cui al comma 6-bis si provvede mediante riduzione, per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 28. Bagnasco, Gelmini, Bond, Versace, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla, Bartolozzi.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, e all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.
2. 30. Stumpo, Fassina.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
*2. 37. Cecconi, Tasso.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
*2. 43. Ubaldo Pagano, Lacarra, Bruno Bossio, Pezzopane.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. In attuazione dall'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la verifica della compatibilità con i saldi di finanza pubblica e il corretto trattamento statistico e contabile delle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo, realizzate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 15. Mancini.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche per l'ampliamento del poliambulatorio del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'ASL To3, allo scopo di rafforzare le strutture del Servizio sanitario nazionale di competenza della Regione Piemonte, anche in ordine alle emergenze pandemiche come quella da COVID-19. Per le finalità del presente comma, in aggiunta alle risorse previste dai commi 9 e 10 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dal comma 13-bis, pari a euro 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
2. 21. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione del nuovo Ospedale post-COVID-19 di Piacenza nella macroarea sita in via Farnesiana (area n. 6), il Sindaco del comune di Piacenza è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Il commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera e dei relativi collegamenti a servizi e infrastrutture.
15-ter. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetto attuatore, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle.opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Per le opere che comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
15-quater. Per la realizzazione delle opere e degli interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. L'eventuale valutazione ambientale delle opere rientra nella competenza della regione Emilia Romagna. Il commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.
2. 2. Murelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo ,Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*2. 4. Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*2. 44. Marco Di Maio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15-bis. Gli specialisti che seguono pazienti con malattia croniche invalidanti od oncologiche o che comportano un deficit del sistema immunitario o che comunque implichino l'impiego di farmaci salvavita allegano al piano terapeutico individuale di ciascun paziente un vademecum personalizzato sugli indirizzi da seguire in caso di una nuova emergenza pandemica. Le indicazioni dovranno contenere nel dettaglio le indicazioni relative alle cure, alla somministrazione dei farmaci, alle visite di follow-up e ai percorsi da seguire in sicurezza all'interno delle strutture sanitarie.
2. 46. Vanessa Cattoi, Comaroli, Boldi, Loss, Binelli, Cavandoli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Investimenti in materia sanitaria)
1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.
*2. 02. Pizzetti.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Investimenti in materia sanitaria)
1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.
*2. 012. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno)
1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La durata dell'incarico di ogni commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.
3. Entro 30 giorni dalla nomina, il commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
4. Per la realizzazione dei complesso ospedalieri di cui al comma 1, il commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
2. 013. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma.
ART. 3.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, previsti per gli edifici in condominio nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10, e dall'articolo 1129, comma 9, del codice civile, ivi compreso l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.
3. 6. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)
1. All'articolo 1, commi 547, 548 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, dopo le parole: «medici veterinari», ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: «, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».
2. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018, al primo e ultimo capoverso, dopo le parole: «di formazione» è soppressa la parola: «medica» e dopo le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono aggiunte le parole: «e sanitaria».
*3. 01. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Topo, Pezzopane.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)
1. All'articolo 1, commi 547, 548 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, dopo le parole: «medici veterinari», ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: «, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».
2. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018, al primo e ultimo capoverso, dopo le parole: «di formazione» è soppressa la parola: «medica» e dopo le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono aggiunte le parole: «e sanitaria».
*3. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
ART. 4.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a pazienti COVID-19 aggiungere le seguenti: proporzionato agli impegni assunti e sulla base di una valutazione strutturale e operativa.
4. 2. Ianaro, Nesci, Sportiello, Mammì, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le regioni soggette a piani di rientro possono derogare dai vincoli previsti dalla vigente normativa in sede di stipula di accordi e contratti, ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella loro qualità di Istituti di altissima specializzazione e di rilievo nazionale per l'acquisto di prestazioni da erogare in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di residenza.
*4. 18. Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le regioni soggette a piani di rientro possono derogare dai vincoli previsti dalla vigente normativa in sede di stipula di accordi e contratti, ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella loro qualità di Istituti di altissima specializzazione e di rilievo nazionale per l'acquisto di prestazioni da erogare in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di residenza.
*4. 19. Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Attesa la rilevanza nazionale e di alta specializzazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le regioni sottoposte ai piani di rientro e programmi operativi, nella stipula dei contratti e accordi di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 302, e successive modifiche e integrazioni, possono derogare ai limiti dei volumi previsti dalla normativa vigente anche per le prestazioni in mobilità interregionale al fine di garantire la salvaguardia del diritto alla libera scelta del cittadino.
4. 9. Occhionero.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di redazione del decreto di cui al precedente periodo il Ministero della salute individua le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario, di cui al comma 1, facendo esclusivo riferimento alle attività svolte e ai costi effettivamente sostenuti, delimitando il perimetro delle voci di spesa ammissibili, che devono essere individuate con precisione e con esclusivo riferimento all'attuazione delle misure di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 dei pazienti, del personale dipendente, dei collaboratori e dei visitatori, prevedendo un sistema di rendicontazione specifico e puntuale. Lo schema di decreto di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
4. 4. Provenza, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Lapia, Sapia, Ianaro, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: corrispondono agli erogatori privati aggiungere le seguenti: qualora si siano realizzate le condizioni di emergenza epidemiologica,;
b) sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 70 per cento.
4. 5. Provenza, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Massimo Enrico Baroni, Testamento.
Sopprimere il comma 5.
4. 6. Provenza, Ianaro, Sportiello, Mammì, Nesci, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Testamento.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Realizzate le finalità di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i finanziamenti assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, nella misura di cui alla tabella A allegata al predetto decreto, possono essere destinati al rimborso delle maggiori spese sostenute dalle strutture private accreditate per assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto delle prescrizioni adottate in pendenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
4. 16. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.
6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 7. Trizzino, Lapia, Nesci, Ianaro, Menga.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.
6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 10. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.
6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 11. Mandelli, Saccani Jotti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:
a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe cosi definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
c) ai fini del l'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);
d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»;
f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;
h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;
i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
**4. 05. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:
a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe cosi definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
c) ai fini del l'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);
d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»;
f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;
h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;
i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
**4. 010. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli, Cavandoli.
ART. 5.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Incremento delle borse di studio degli specializzandi)
1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per l'anno 2020 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2021, 2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 175 milioni per il 2020,300 milioni per il 2021, 432 milioni per il 2022, 437 milioni per il 2023, 442 milioni per il 2024, 260 milioni per il 2025, 130 milioni per il 2026.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede ai sensi dell'articolo 265, nonché, per l'importo di 70 milioni di euro per il 2020, 295 milioni di euro per il 2021, 322,8 milioni di euro per il 2022, 327,8 milioni di euro per il 2023, 332,8 milioni di euro per il 2024, 260 milioni per il 2025 e 130 milioni per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 2. Toccalini, Cavandoli.
Sostituirlo con il seguente:
1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per il 2020 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022. A tal fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 193,2 milioni nel 2020; 331,2 milioni nel 2021; 477,2 nel 2022; 482,9 nel 2023; 488,6 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per l'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5, articolo 265 del presente decreto. Per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 14. Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.
Sostituirlo con il seguente:
1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 425,4 nel 2023; 431,1 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per l'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5, articolo 265 del presente decreto. Per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 16. Calabria, Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 205 milioni di euro e sostituire le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 209,2 milioni di euro;
b) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
5. 11. Tiramani, Boldi, Alessandro Pagano, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 109, con le seguenti: 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 143,4.
5. 7. Lapia, Ianaro, Nesci, Mammì, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Menga.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 125 milioni;
b) sostituire le parole: 109,2 milioni con le seguenti: 130,2 milioni.
5. 18. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Lorenzin.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 124,5 milioni di euro;
b) sostituire le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 129,5 milioni di euro.
5. 13. Gemmato, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di potenziare la dotazione di risorse umane da utilizzare nel contesto dell'assistenza territoriale in coerenza con le misure di cui all'articolo 1, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, la cui denominazione viene cambiata in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. Conseguentemente, sono apportate le seguenti modifiche al comma 1, articolo 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
a) le parole «del diploma di» sono sostituite da «di un titolo che attesti una»;
b) dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015,ovvero del diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie»;
c) nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le parole: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015», e diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.
1-ter. Le scuole di specializzazione di nuova istituzione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie nonché in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore istituite su proposta delle Università per far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture del Servizio Sanitario Nazionale facenti capo alle reti formative integrate in cui si articolano le predette scuole, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono accreditate provvisoriamente, per la durata di un anno accademico.
1-quater. Il 20 per cento delle risorse di cui al precedente comma 1 sono destinate al finanziamento di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da assegnare alle Scuole di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, di anestesia e rianimazione e medicina d'urgenza di cui al precedente comma 3.
1-quinquies. Le Università hanno obbligo di ampliare la propria capacità formativa attraverso un ampliamento della rete formativa, che avviene attraverso la stipula di convenzioni con tutte le aziende ospedaliere del territorio della Regione di afferenza che rispettino i requisiti di all'allegato 2 del decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.
5. 5. Lapia.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, la cui denominazione viene cambiata in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. Conseguentemente, sono apportate le seguenti modifiche al comma 1, articolo 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;
dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, ovvero del diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.»;
nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le seguenti: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015», e diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.
1-ter. Al fine di garantire l'erogazione dei nuovi corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, le Università si avvalgono dei medici di medicina generale e dei medici in possesso dei diplomi di cui al precedente comma 2, ricorrendo alla docenza a contratto, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.
1-quater. Le scuole di specializzazione di nuova istituzione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie nonché in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore istituite su proposta delle Università per far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture del Servizio Sanitario Nazionale facenti capo alle reti formative integrate in cui si articolano le predette scuole, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono accreditate provvisoriamente, per la durata di un anno accademico.
1-quinquies. Al fine di potenziare la dotazione di risorse umane da utilizzare nel contesto dell'assistenza territoriale in coerenza con le misure di cui all'articolo 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 20,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinata al finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da assegnare alle Scuole di Specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, di cui al precedente comma 4. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
1-sexies. Al fine di consentire l'ampliamento del potenziale formativo delle scuole di specializzazione, le Università sono autorizzate con decorso immediato ad ampliare le reti formative, attraverso la stipula di convenzioni con le aziende sanitarie di riferimento per collegare in rete formativa tutte le strutture che rispettino gli standard e i requisiti di cui al decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.
5. 6. Lapia.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In previsione dell'aumento del numero di borse di studio degli specializzandi, di cui al comma 1, al fine di garantire loro l'acquisizione delle capacità professionali e delle competenze previste dagli ordinamenti didattici delle singole scuole, in un'ottica di integrazione delle attività formative e assistenziali, nonché al fine di compensare alle carenze di personale sanitario in determinate aree del paese, è introdotta la possibilità di svolgere l'attività di formazione medico specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999,n. 36, anche presso le strutture sanitarie del territorio ove ha sede la scuola di specializzazione.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad ampliare la rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, nel rispetto dei requisiti nazionali d'accreditamento delle scuole di specializzazione, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui in ogni caso compete la formazione teorica.
1-quater. Allo scopo di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale è disposto l'aumento di un terzo del numero dei contratti di formazione specifica in medicina generale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione per il triennio 2020-2023 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Incremento del numero di borse di studio dei medici.
5. 9. Menga, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di rendere strutturali ulteriori 2.000 contratti di formazione specialistica in medicina di cui al comma all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è autorizzata una spesa aggiuntiva pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
5. 19. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Lorenzin.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento economico dei farmacisti specializzandi)
1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 03. Mandelli, Saccani Jotti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, dagli esercenti le professioni sanitarie attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza COVID- 19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.
5. 06. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. A decorrere dell'anno accademico 2021/2022, è istituita la Scuola di specializzazione in «Medicina e Cure Palliative» per i laureati in medicina e chirurgia.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della Scuola di specializzazione istituita ai sensi del presente articolo.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori della Scuola di specializzazione in Pediatria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'articolo 265.
5. 08. Trizzino, Nesci, Sarli, Sportiello, Lapia, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni, Faro, Carnevali, Siani.
ART. 7.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 1. Vitiello.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 3. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 4. D'Alessandro.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 8. Roberto Rossini, Parisse, Cecconi, Elisa Tripodi, Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Lorefice, Sarli, Olgiati, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 17. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 19. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 22. De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 23. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 24. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 25. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 26. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 29. Zennaro, Rospi, Nitti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni e le province autonome sono tenute ad istituire in modo permanente, l'equipe per il supporto psico-sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, concernente criteri di massima sugli interventi psico-sociali nelle catastrofi.
7. 10. Troiano, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
ART. 8.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.
5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*8. 1. Trizzino, Nesci, Lapia, Ianaro, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.
5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*8. 2. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.
5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*8. 3. Mandelli, Saccani Jotti.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. In attuazione di quanto previsto al comma 1, limitatamente all'indirizzo il più possibile esteso della distribuzione per conto, al fine di contenere gli accessi alle strutture ospedaliere e garantire il diritto alla cura e continuità terapeutica dei pazienti, fino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome , senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito , con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali destinati alla cura delle patologie croniche non oncologiche e alla prevenzione secondaria cardiovascolare, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
5-ter. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una determina dell'Agenzia italiana del farmaco individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, ivi inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza prescrittiva e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.
8. 4. De Filippo.
ART. 10.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai medesimi fini e fino a completa correzione delle carenze di specialisti di area sanitaria sul territorio nazionale può essere trattenuto in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, e per non oltre un biennio dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il personale di ruolo medico e del settore sanitario delle scuole di medicina. Tale deroga è limitata a: professori ordinari che possiedano le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN); professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione al ruolo di professori ordinari. Nel periodo di ulteriore mantenimento in servizio non sono previsti scatti stipendiali.»
10. 17. Paolo Russo, Fasano.
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: degli esercenti le professioni sanitarie aggiungere le seguenti: , della professione di assistente sociale.
Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 22-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
10. 14. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifica alla legge 26 febbraio 1999 n. 42)
1. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
10. 01. Tasso.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
10. 05. Donno, Vianello, Faro, Alemanno, Masi, Palmisano, Galizia, Manzo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
1. All'articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito alla data 31 dicembre 2020 fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017».
10. 07. Nesci, Lorefice, Sarli, Sapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lapia, Menga, Villani, Manzo.
ART. 11.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di uniformare e accelerare l'implementazione del Fascicolo sanitario elettronico, l'assistito può attivare il Fascicolo elettronico sanitario presso il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS), presso gli sportelli delle strutture appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dedicati al cittadino, nei contesti di eventi dedicati alla diffusione della conoscenza del Fascicolo elettronico sanitario. L'attivazione può altresì avvenire direttamente on-line nei seguenti casi: tramite il portale dedicato al Fascicolo elettronico sanitario della regione di appartenenza; nel corso delle richieste di scelta o cambio del MMG; nella richiesta di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
2-ter. Al fine di semplificare le procedure, l'attivazione on-line del Fascicolo elettronico sanitario dovrà terminare telematicamente attivando misure per aumentare il grado di sicurezza e attendibilità della propria identità digitale, senza prevedere ulteriori passaggi di abilitazione presso gli sportelli dedicati della regione di appartenenza.».
2) sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di promuovere la piena alimentazione del Fascicolo elettronico sanitario, previa intesa negli accordi collettivi nazionali (Acn) dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale il Fascicolo elettronico sanitario è alimentato con il profilo sanitario sintetico (patient summary) dei propri assistiti».
11. 2. Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Menga.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)
1. Al fine di promuovere le sperimentazioni cliniche in Italia, essenziali per far fronte all'immediata emergenza da COVID-19 e a simili future emergenze epidemiologiche, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: «, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore» sono sostituite dalle seguenti: «e al Comitato Etico, rispetto allo studio proposto, gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il Comitato Etico, in qualunque fase dello studio pervenga la dichiarazione, deve valutare la stessa a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica».
*11. 01. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)
1. Al fine di promuovere le sperimentazioni cliniche in Italia, essenziali per far fronte all'immediata emergenza da COVID-19 e a simili future emergenze epidemiologiche, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: «, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore» sono sostituite dalle seguenti: «e al Comitato Etico, rispetto allo studio proposto, gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il Comitato Etico, in qualunque fase dello studio pervenga la dichiarazione, deve valutare la stessa a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica».
*11. 02. Lorenzin, Pini, Carnevali.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni che, sulla base della valutazione dello specialista in base al decreto di cui al comma 2, possono essere erogate in regime di telemedicina, sono equiparate, ai fini della rimborsabilità, alle prestazioni erogate in modalità convenzionale.
2. Il Ministro della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza delle regioni, adotta il decreto con la tipologia di visite che possono essere effettuate in regime di Telemedicina ai fini della rimborsabilità di cui al comma 1. Il decreto è aggiornato su base semestrale alla luce di un monitoraggio costante condotto dal Ministero della salute e relativo all'impatto della norma introdotta.
11. 03. Fusacchia, Ianaro, Noja, Ungaro, Sensi.
ART. 13.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: epidemiologici e ambientali aggiungere le seguenti: nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni;
b) al comma 5, dopo le parole: per finalità scientifiche aggiungere le seguenti: nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni e dopo le parole: del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 aggiungere le seguenti: in deroga alle previsioni di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
13. 5. D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere le parole: sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'lSTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e.
b) sopprimere il comma 3.
13. 4. Gribaudo, Rotta.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di accessibilità dei dati relativi alla situazione epidemiologica)
1. I dati relativi all'andamento della situazione epidemiologica e ai monitoraggio del rischio sanitario di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, elaborati secondo i principi di cui all'allegato 10 dello stesso decreto e i criteri stabiliti dal decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico, sono pubblicati sul portale «dati.gov.it», a fini di ricerca e analisi, in formato aperto e disaggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
13. 04. Magi, Fusacchia.
ART. 14.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Al solo fine di contenere gli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19 per gli operatori del settore, i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenziali siti in aree private o manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 ottobre 2021.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato il comma 246.
14. 01. Lacarra, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «conformità edilizia e urbanistica» sono sostituite dalle seguenti: «consistenza edilizia».
14. 05. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
ART. 15.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 108 milioni e dopo le parole: anno 2020 aggiungere le seguenti: , di 99 milioni di euro per il 2021 e di 104 milioni di euro per il 2022;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di sostenere attraverso il Servizio civile universale interventi di sostegno a situazioni di particolare disagio socio sanitario, il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio civile universale è tenuto, nei tempi più brevi, a pubblicare un Avviso per il deposito di Programmi da parte degli enti iscritti all'Albo del SCU che prevedano l'impiego di 1.000 operatori volontari nelle aree di intervento «Disabili» e «Persone affette da dipendenze, quali la tossicodipendenza, l'etilismo, il tabagismo, la ludopatia», di cui alla Circolare 9 Dicembre 2019 «Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. Criteri e modalità di valutazione». Al fine di massimizzare l'impatto dell'intervento i Programmi devono avere una dimensione nazionale. Il termine massimo dei tempi di valutazione dei Programmi, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2010, n. 142, in centottanta giorni, è ridotto a quarantacinque giorni. I fondi per tale avviso sono tratti dai capitoli di spesa del Ministero competente e confluiscono nel fondo nazionale di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
1-ter. Al fine di sostenere attraverso il Servizio Civile Universale interventi di sostegno alla attuazione del diritto all'istruzione dei bambini e dei giovani, il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale è tenuto, nei tempi più brevi, a pubblicare un Avviso per il deposito di Programmi da parte degli Enti iscritti all'Albo del SCU che prevedano l'impiego di 1.000 operatori volontari nelle aree di intervento «Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico e all'analfabetismo di ritorno» e «Attività di tutoraggio scolastico» di cui alla Circolare 9 Dicembre 2019 «Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. Criteri e modalità di valutazione». Al fine di massimizzare l'impatto dell'intervento i Programmi devono avere una dimensione nazionale. Il termine massimo dei tempi di valutazione dei Programmi, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio n. 142, in centottanta giorni, è ridotto a quarantacinque giorni. I fondi per tale Avviso sono tratti dai capitoli di spesa del Ministero competente e confluiscono nel fondo nazionale di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «comunque denominati» sono aggiunte le seguenti: «, eccetto quella dei quattro rappresentanti degli operatori volontari che comporta il solo rimborso spese».
15. 4. Bonomo, Ceccanti, Boldrini, Carnevali, Lepri, Bruno Bossio, Corneli, Lattanzio.
ART. 16.
Sopprimerlo.
*16. 5. Bignami, Prisco, Delmastro Delle Vedove.
Sopprimerlo.
*16. 6. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: I posti disponibili nelle strutture del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è soppresso».
16. 9. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini, Fusacchia.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere ai medici, agli operatori sanitari agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 sono aggiunti i seguenti:
«563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio-sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da COVID-19.
563-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 563-bis, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5».
16. 06. Gelmini, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.
ART. 17.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga sospensione esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)
1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
17. 01. Fassina, Muroni, Pezzopane.
ART. 18.
All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2020, allo scopo di incentivare le donazioni di apparecchiature medico/sanitarie alle strutture ospedaliere, è previsto che l'acquisto, da parte del donante, dei beni oggetto delle predette donazioni sia esente da IVA».
18. 6. Aprile.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Fondo a sostegno delle donne vittime di violenza)
1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi a essa collegate, per l'anno 2020 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro al fine di garantire i percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di violenza.
2. La richiesta di accesso al fondo, da presentare con procedura telematica all'INPS, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto e può essere presentata più volte, fino a un massimo di 10.000 euro.
3. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 01. Boldrini, Martinciglio, Annibali, Aprile, Ascari, Baldini, Barbuto, Barzotti, Benedetti, Berlinghieri, Bologna, Bonomo, Bruno Bossio, Cancelleri, Carinelli, Carnevali, Casa, Cenni, Ciampi, De Lorenzo, Deiana, Di Giorgi, Ehm, Fitzgerald Nissoli, Frate, Giordano, Gribaudo, Muroni, Noja, Occhionero, Papiro, Pezzopane, Pini, Quartapelle Procopio, Emanuela Rossini, Sarli, Schirò, Serracchiani, Suriano, Elisa Tripodi, Villani, Termini.
ART. 19.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione universitaria, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
19. 7. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di potenziare il sistema sanitario militare, per la costruzione di una nave ospedale è autorizzata la spesa complessiva di 600 milioni di euro, ripartita in 300 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
19. 2. Trizzino, Faro.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. Al fine di rafforzare l'offerta formativa sanitaria necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale assumono a tempo indeterminato il personale medico, tecnico professionale e infermieristico dirigenziale e no, che abbia maturato al 31 dicembre 2021, alle dipendenze delle medesime amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimo otto anni, e il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
19. 01. Aprile, Giannone.
ART. 20.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e al fine di equiparare il trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate con il personale delle Forze di polizia, sono soppressi i limiti annuali di ore di lavoro straordinario retribuito.
20. 1. Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Ai militari delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alla data del 31 marzo 2020, e fino al termine dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è corrisposto un premio d'impiego nella misura forfettaria di un importo mensile pari a euro 1.000, che non concorre alla formazione del reddito. Resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della difesa.
2. Il premio d'impiego di cui al comma 1 è attribuito alle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie impiegate presso ospedali nel territorio nazionale, Role 1, 2, 3 e Field Hospital nei teatri operativi all'estero, salvo copertura finanziaria.
20. 02. Maria Tripodi.
ART. 21.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2204-ter», sostituire le parole: su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati con le seguenti: su loro esclusiva richiesta.
21. 3. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 22.
Al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole: euro 9.404.210 con le seguenti: euro 19.443.840; e le parole: 5.154.191 con le seguenti: euro 10.656.6381 e le parole: euro 4.250.019 con le seguenti: 8.787.202;
b) all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 789.960.370 milioni.
22. 1. D'Ambrosio, Macina, Corneli, Baldino, Sabrina De Carlo, Alaimo, Maurizio Cattoi, Berti, Bilotti, Brescia, Dieni, Forciniti, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.
ART. 23.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di «vittime del dovere».
23. 11. Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per gli anni 2020 e 2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle prefetture – uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del corpo forestale dello Stato, approvata con decreto del capo del corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere d), h), i), l) e m) del comma 1 dell'articolo 2 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 94, del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.
23. 10. Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Iovino, Terzoni, Grimaldi, Barbuto, Tucci, Nesci, Angiola.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)
1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 02. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)
1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 014. Ubaldo Pagano, Pezzopane.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)
1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 021. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Sostegno alla ricerca sulle interazioni tra COVID-19 e fattori ambientali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere la ricerca da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale in merito alle eventuali interazioni fra la diffusione del virus COVID-19 e i fattori ambientali inquinanti.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce le procedure e i criteri per la selezione degli operatori del Servizio sanitario nazionale che, con il proprio progetto di ricerca, accedono alle risorse del fondo di cui al comma 1. Una quota pari a 5 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di uno studio epidemiologico da parte dell'azienda ospedaliera di Alessandria, tenuto conto del carattere di eccellenza dell'attività di ricerca da questa svolta nel campo delle patologie ambientali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 058. Molinari, Panizzut, Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Estensione categoria vittime del dovere)
1. Al fine di riconoscere l'impegno profuso e il sacrificio sostenuto nel contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale medico e sanitario, appartenente alle aree di contrattazione pubblica ovvero convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, impegnato in strutture pubbliche e private, e che sia deceduto o che abbia subito un'invalidità permanente nell'attività di contrasto al COVID-19, è esteso l'ambito di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23. 022. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Trasferimenti nella polizia di Stato)
1. È disposto il trasferimento, a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle unità di personale già appartenenti al Corpo forestale dello Stato e assorbite nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, in sovrannumero. Il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è equiparato a tutti gli effetti di legge ai fini giuridici, economici, contrattuali e previdenziali, a quello svolto nel Corpo forestale dello Stato. All'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, tale personale è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale alla data del 19 marzo 2020.
2. È disposto il trasferimento, a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle unità di personale già appartenenti al Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 è transitato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 12 primo periodo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nei corrispondenti ruoli della polizia di Stato, in sovrannumero. Il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 presso le amministrazioni statali in attuazione dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è equiparato a tutti gli effetti di legge ai fini giuridici, economici, contrattuali e previdenziali, a quello svolto nel Corpo forestale dello Stato. All'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, tale personale è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale alla data del 1° marzo 2020.
23. 028. Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Iovino, Terzoni, Grimaldi, Tucci, Barbuto, Alberto Manca, Scutellà, Saitta, Perantoni, Giarrizzo, Luciano Cantone, Davide Aiello, Serritella, Corda, Torto, Di Stasio, Pallini, Rizzone, Carabetta, Dori, Galizia, Giuliodori, Cataldi, Piera Aiello, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Salafia, Sarti, Vianello, Angiola.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)
1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 290, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 029. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 24.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Disposizioni in materia di IRAP)
1. Per i periodi di imposta in corso ai 31 dicembre 2019 e 2020 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.
2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
6. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 5, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo. A tale fondo affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede:
a) per 3.952 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265;
b) per 12.500 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dai commi 5 e 6;
c) per 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse mobilitate dal Meccanismo europeo di stabilità (MES).
24. 10. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Carfagna, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Sandra Savino.
Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
2. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è ridotta del 50 per cento. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto relativo alla medesima imposta, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ai fini del calcolo della seconda rata dell'acconto, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 50 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
24. 14. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, sopprimere le parole: , con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Non è dovuto, altresì, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo risultante dalle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Resta invariata la scadenza per l'eventuale seconda, ovvero unica rata di acconto, del 30 novembre 2020.»;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine d provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».;
c) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP e dell'IRPEF.
24. 4. Di Muro, Vanessa Cattoi, Cavandoli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite di cui al precedente periodo non opera per le imprese operanti nel comparto TMA (tessile, moda, abbigliamento, calzaturiero e pelletteria).
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
24. 11. Gelmini, Perego Di Cremnago, Fiorini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
2-ter. Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, pur senza soddisfare la condizione di cui al comma 2-bis, hanno applicato il comma 1, gli importi di cui al medesimo comma sono versati all'atto del versamento della seconda rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Conseguentemente:
a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, come accertate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota pari al 75 per cento innalzano il limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 82 del presente decreto e, per la rimanente quota del 25 per cento, incrementano il Fondo di cui all'articolo 29, comma 1, come rideterminato dalla presente legge;
b) all'articolo 82, comma 10, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui dal predetto monitoraggio risultino, anche in via prospettica, risorse inutilizzate, si provvede, tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ad integrare le quote di cui al comma 1 del presente articolo.
24. 20. Fassina, Pastorino, Fratoianni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 si applica quanto previsto dal comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente tali importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi. Il comma 1 si applica in ogni caso ai soggetti di cui al comma 2, indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti, che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da taluno dei predetti eventi il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono destinate a rafforzare le misure di cui all'articolo 25 secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
24. 17. Orlando.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto IRES relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».
24. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure fiscali in favore del rafforzamento della struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, alla disciplina in materia di aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle disposizioni ivi citate, si apportano le seguenti modifiche:
a) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,3 per cento;
b) ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere utilizzata sotto forma di credito d'imposta, applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 05. Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale unica per gli immobili produttivi)
1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli opifici e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 e D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi entro il 16 dicembre 2020.
24. 08. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Estensione del regime forfettario)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 54 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il limite dei ricavi per l'accesso e l'applicazione del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 e 89 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, è fissato in euro 100.000 e l'imposta sostitutiva applicata sul reddito imponibile nel caso di ricavi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro è pari al 20 per cento.
24. 09. Donno, Buompane, Manzo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Rinnovo Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche c dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229, nonché nei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito una riduzione del fatturato del 25 per cento nei mesi di marzo e aprile del 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito del periodo di imposta dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per i periodi di imposta relativi agli anni 2021, 2022 e 2023;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2020, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dei Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
24. 018. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)
1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
24. 014. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Fondo a sostegno della catena delle forniture)
1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo a sostegno della catena delle forniture», con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in tranche, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la tranche successiva.
2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
24. 016. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in tema di deducibilità degli interessi passivi)
1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per i due periodi d'imposta successivi, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, non si applicano i limiti e le condizioni alla deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.
24. 020. Ruocco.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
1. Il termine del 30 giugno di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, con effetto per l'anno d'imposta 2019, è prorogato al 30 novembre.
2. Il termine di versamento di cui al secondo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, con effetto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fissato all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
3. Per l'anno d'imposta 2020 non sono dovuti i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche previsti dalla legge 23 marzo 1977 n. 97.
4. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 non sono dovuti i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previsti dalla legge 23 marzo 1977 n. 97 e successive modificazioni.
24. 022. Librandi, D'Alessandro.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)
1. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'impasto sul reddito delle persone fisiche e dell'importo delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. 024. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
ART. 25.
Al comma 1, dopo le parole: titolari di partita IVA, aggiungere le seguenti: nonché ai lavoratori e autonomi soci di società di persone.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da: imposte sui redditi fino alla fine del comma, con le seguenti: ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
al comma 15 sostituire le parole: 6.192 milioni con le seguenti: 6.792 milioni;
all'articolo 78, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Ai fini del riconoscimento anche per il mese di aprile 2020 dell'indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «850 milioni»;
b) al comma 2 la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
all'articolo 78, comma 4, sostituire la parola: 650 con la seguente: 350;
all'articolo 84, sopprimere il comma 2.
25. 172. Gribaudo, Zardini, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Raciti, Orfini, Bonomo, Gavino Manca, Pezzopane.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: , e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
al comma 5, premettere le seguenti parole: Per i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a sessantacinquemila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a sessantacinquemila euro e non superiori ai centotrentamila euro;
al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 5.692 milioni.
25. 54. D'Alessandro, Fregolent.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente:
al comma 2 sostituire le parole: dagli articoli 27, e con le seguenti: dall'articolo e sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: i mesi di aprile e maggio con le seguenti: il mese di aprile;
all'articolo 84, sopprimere il comma 2.
25. 150. Fassina, Tabacci.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per i soggetti che risultano su stato di famiglia anagrafica e fiscalmente a carico di altro contribuente familiare.
25. 51. Rostan.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle imprese del settore educativo private fino al 31 marzo 2021.
25. 26. Toccafondi.
Al comma 2, dopo le parole: articolo 74 inserire la parola: e e sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48, comma 5, e gli articoli 176, 186, 187, 199, 189, 212, 213 e 229.
25. 113. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2 sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.092 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, quanto a 810 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto e per i restanti 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 29. Potenti, Cavandoli, Centemero, Bitonci, Gusmeroli, Comaroli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Minardo.
Al comma 2, sostituire le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma con le seguenti: nonché ai lavoratori dipendenti.
Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo, richiesto dai contribuenti che hanno ricevuto le indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, viene erogato al netto delle indennità già percepite.
25. 73. Raduzzi, Sodano, Faro, Buompane, Manzo.
Al comma 2, sostituire le parole da: dagli articoli 27 fino alla fine del comma, con le seguenti: dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. In deroga ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo e secondo le modalità di cui al comma 8, ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 non titolari di pensione e con fatturato annuo relativo al 2019 non superiore a 200.000 euro è riconosciuto, un contributo a fondo perduto una tantum pari a 1000 euro.
al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2020.
25. 66. Berardini, Masi, Sut, Alemanno, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas, Sabrina De Carlo, De Girolamo.
Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 77. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 95. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 104. Mandelli, Saccani Jotti, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 1. Fasano, Casino.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 13. Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 20. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli, Minardo.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 87. Buompane, Caso, Maraia.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 88. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 109. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 115. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 118. Elvira Savino.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 183. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 197. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti che abbiano conseguito i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. 200. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
25. 116. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue:;
sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura dell'attività».
6-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare»;
6-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento»;
al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
*25. 10. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue:;
sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura dell'attività».
6-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare»;
6-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento»;
al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021».
*25. 68. Ruggiero.
Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: del trimestre aprile-giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019.
Conseguentemente:
al comma 5 sostituire le parole: alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: a un terzo della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre aprile-giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019;
all'articolo 26, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in misura non inferiore al 33 per cento, con le seguenti: in misura non inferiore al 20 per cento.
25. 31. Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.
Al comma 4 dopo le parole: aprile 2020 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano attività legate alla stagionalità invernale, e dopo le parole: aprile 2019 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano attività legate alla stagionalità invernale.
25. 160. Bond, Baldini, Bergamini.
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il mese di aprile 2019, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo mese di attività. L'ammontare è determinato nelle stesse percentuali indicate ai commi 3 e 4.
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. II contributo a fondo perduto spetta agli esercenti di cui al primo comma del presente articolo per ciascuna delle attività ricomprese sotto la medesima ragione sociale;
al comma 13, dopo le parole: in questi casi, aggiungere le seguenti: qualora la cessazione dell'attività sia dipesa da cause non collegabili alla crisi conseguente alla pandemia,.
25. 98. Marino.
Dopo il comma 4 inserire il seguente;
4-bis. Sono estranee dall'ammontare del fatturato di cui al comma 4 e non concorrono a formare tale ammontare le somme chieste in pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 97 del 1° aprile 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione.
25. 60. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera a), le parole: venti per cento sono sostituite dalle seguenti: quaranta per cento;
b) al comma 5, lettera b), le parole: quindici per cento sono sostituite dalle seguenti: trenta per cento;
c) al comma 5, lettera c), le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: venti per cento;
d) al comma 6, le parole: mille euro sono sostituite dalle seguenti: duemila euro e le parole: duemila euro sono sostituite dalle seguenti: quattromila euro;
e) al comma 15, le parole: valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 sono sostituite dalle seguenti: valutati in 12.384 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6.192 milioni di euro tramite il rinvio dell'entrata in vigore del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, così come convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, al 1° gennaio 2021.
25. 147. Gelmini, Occhiuto.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 6. Rosato
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 32. Bellachioma, Gusmeroli.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 50. Marco Di Maio.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 124. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 168. Pentangelo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 194. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 210. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per le imprese rientranti nella filiera del turismo, quali:
a) imprese artigiane;
b) agenzie di viaggi e tour operator con sede legale in Italia e ad esclusione di quelle operanti su piattaforme OTA;
c) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere, ivi compresi i bed and breakfast a conduzione familiare;
d) aziende di trasporto su gomma per gli spostamenti turistici, le aziende o i lavoratori autonomi noleggio auto con conducente, nonché le aziende che si occupano di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del Codice della navigazione;
e) aziende di ristorazione, di catering, stabilimenti balneari esercenti nelle località italiane dove, durante l'alta stagione turistica, il numero medio dei visitatori annui supera il numero dei residenti;
f) agenzie di animazione e spettacolo;
g) tutte le aziende rientranti nell'indotto alberghiero, indipendentemente dal Codice ATECO:
il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 30 di aprile 2019, nella misura di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5.
5-ter. Il contributo di cui al comma 4, per le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è calcolato sulla media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020.
25. 83. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra, Flati.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019, nei modi previsti dal comma 5.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 205. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto di persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 18. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le imprese del settore ittico il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio ad aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi calcolato sulla base di una media del fatturato relativo ai mesi da gennaio ad aprile 2019. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al periodo precedente si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione dei servizi.
25. 182. Benedetti.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per il 2020 del 25 per cento del fatturato 2019, desumibile dalla fatturazione elettronica.
25. 209. Tasso.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 10 per cento per gli affitti corrisposti durante il periodo del lockdown e 50 per cento per il restante periodo dell'anno e fino al 31 dicembre 2020.
25. 208. Tasso.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 100 per spese di adozione nuovi protocolli sanitari.
25. 207. Tasso.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 100 per cento degli oneri fissi per bollette di acqua, energia elettrica, gas e telefonia.
25. 206. Tasso.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori del Cluster TMA le percentuali di cui al comma 5 lettere a), b) e c) si applicano in modo doppio in favore dei datori di lavoro che non attuano le procedure di licenziamento di cui all'articolo 80 del presente decreto-legge alla scadenza del termine ivi previsto.
25. 162. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali nelle regioni del Mezzogiorno, le percentuali di cui al comma 5, lettere a), b) e c) si applicano in modo doppio in favore dei datori di lavoro operanti nelle regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che non attuano le procedure di licenziamento di cui all'articolo 80 del presente decreta legge alla scadenza del termine ivi previsto.
25. 139. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 63. Nobili.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 111. Trancassini, Galantino, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 167. D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 170. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 184. Lacarra.
Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.
25. 163. Gelmini, Mandelli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Istituzione del fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso clonazioni)
1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del Made in Italy all'estero, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.
2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituito dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.
3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.
4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di marketing finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo.
25. 05. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)
1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.
3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica «COVID-19» ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro.
5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo mese dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.
6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25 commi da 7 a 14 in quanto compatibili.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1 in essere al 10 aprile 2020, con l'esclusione degli autocarri e dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.
25. 011. Novelli.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)
1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio di cui si individua apposito dettaglio dei codici di riferimento delle relative attività economiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021. Ai soggetti in questione non si applica il regime «de minimis».
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
25. 012. Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore, Gallinella.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.
4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.
5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.
6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
25. 014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo di garanzia a favore degli enti non commerciali)
1. Fino al 31 dicembre 2020, l'erogazione della garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 è disposta anche in favore degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1. lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, per «ricavi» si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate come risultanti dal relativo bilancio o rendiconto approvato, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, dall'organo statutariamente competente o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
3. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
25. 027. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo, Noja, Carnevali.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)
1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. – (Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva). – 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.
2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o dalle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 27, nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di know-how produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
4. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 3 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione del comma 1. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
7. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato».
25. 020. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo regionale)
1. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere partecipazioni in società o imprese ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero, agroalimentare e della moda, alle PMI innovative o alle imprese che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali o che siano in possesso di know how ritenuto strategico.
2. Le partecipazioni nelle società o imprese di cui al comma 1 sono ammesse previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che ne indichino gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che non risultino compromessi l'equilibrio patrimoniale ed economico e che siano presenti adeguate prospettive di redditività o di crescita. L'assunzione di partecipazioni può avvenire anche per il tramite di società partecipate dalla regione medesima.
3. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società o imprese di cui al comma 1.
4. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione all'organo competente, individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, di una specifica documentazione che ne giustifichi la necessità, formulata dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati.
5. Per le finalità di cui al comma 2, le regioni, con proprie disposizioni, possono costituire specifici fondi, anche rotativi, volti a favorire l'acquisizione delle imprese di cui al comma 1 da parte dai lavoratori nelle stesse occupati o la loro partecipazione diretta al capitale e alla gestione. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), sulla base di un piano industriale di rilancio, vidimato da un ente terzo con specifica competenza nel settore di operatività dell'impresa oggetto di ristrutturazione aziendale.
25. 021. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto reso disponibile nel cassetto fiscale)
1. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, su opzione dell'impresa beneficiaria, è erogato nella forma di credito d'imposta nella misura del 150 per cento con data di primo utilizzo in compensazione al 1° gennaio 2023.
2. In caso di opzione di cui al comma 1, il contributo tramite credito d'imposta è erogato nel cassetto fiscale dell'impresa.
3. Per l'utilizzo dei contributi di cui al presente articolo si applicano le seguenti misure:
a) è istituita la piattaforma informatica di pagamenti tra aziende organizzata e gestita dalla Agenzia delle entrate;
b) è istituito il Fondo della piattaforma informatica di pagamenti tra aziende;
c) Agenzia delle entrate rende disponibili gli importi di cui al comma 1 nei cassetti fiscali delle imprese contribuenti che hanno manifestato l'opzione di cui al comma 1;
d) attraverso la piattaforma informatica dei pagamenti tra aziende i crediti fiscali vengono movimentati dai contribuenti solo ed esclusivamente verso cassetti fiscali di terzi, a compensazione di fatture elettroniche di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tra titolari di partita IVA;
e) ad ogni movimentazione di cui alla lettera d) è applicata una commissione dello 0,50 per cento;
f) il Fondo destina i proventi delle commissioni di cui alla lettera e) per le diverse finalità nel seguente ordine: al completo reintegro del maggior importo erogato tramite esercizio dell'opzione di cui al comma 1; all'erogazione di nuovi contributi a fondo perduto nelle medesime modalità di cui al presente articolo.
25. 029. Grimaldi, Zanichelli, Giuliodori, Manzo.
ART. 26.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio del 4,5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La previsione di cui al precedente periodo si applica limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai due periodi d'imposta successivi.
2. Ai fini di cui al precedente comma, nel caso di società appartenenti a un gruppo di imprese, si fa riferimento alla somma dei ricavi delle società del gruppo, così come definite nell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, senza tener conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.
3. Ai soggetti ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, versati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2021, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento del conferimento, calcolato su un ammontare complessivo annuale non superiore a euro 1.500,000.
4. Il credito d'imposta di cui al precedente comma spetta a condizione che la partecipazione rinveniente dai conferimenti sia posseduta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di versamento dei conferimenti. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di versamento del conferimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di versamento del conferimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai finì dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.
7. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
26. 21. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino a cinquanta milioni con le seguenti: fino a duecentocinquanta milioni.
Conseguentemente:
sopprimere la lettera b);
al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2022;
al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;
al comma 5, sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 5.000.000 e sopprimere l'ultimo periodo.
al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 1.700 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
26. 8. Mor.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le società esercenti l'attività di commercio al dettaglio, ingrosso e di ristorazione in genere, non si tiene conto dell'ammontare dei ricavi.
26. 19. Caiata, Osnato, Trancassini.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già in essere alla data di emanazione del presente decreto.
26. 34. Cenni, Padoan.
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, una quota della dotazione del Fondo di cui al comma 19, pari a euro 200 milioni, è conferita in una apposita sezione del Fondo medesimo, la cui gestione è affidata alle società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985 n. 49. Tali risorse saranno destinate a supporto del rafforzamento patrimoniale delle società cooperative che rispondono ai requisiti dettati per le PMI, così come disposto ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 16, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità degli interventi.
*26. 31. Pastorino.
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, una quota della dotazione del Fondo di cui al comma 19, pari a euro 200 milioni, è conferita in una apposita sezione del Fondo medesimo, la cui gestione è affidata alle società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985 n. 49. Tali risorse saranno destinate a supporto del rafforzamento patrimoniale delle società cooperative che rispondono ai requisiti dettati per le PMI, così come disposto ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 16, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità degli interventi.
*26. 47. Tabacci, Fassina, Pastorino, Fusacchia.
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società sportive, dilettantistiche e professionistiche, che, in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta 2019, superiore a 500.000 euro. Gli stessi soggetti possono iscrivere in apposito conto nei primi due bilanci successivamente tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare (in dieci rate annuali) l'ammontare delle perdite registrate nel corso dell'esercizio 2019/2020, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.
26. 14. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile:
1) la condizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società;
2) la condizione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 della singola società. Ai fini del presente comma si fa riferimento al valore dei ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del credito di imposta integrato dalle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire.
21-ter. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5 del presente articolo, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
26. 11. Valente, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Manzo.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)
1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:
a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;
b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 – gennaio 2020.
3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
26. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)
1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le seguenti disposizioni:
a) comma 1, lettera b);
b) comma 8;
c) comma 8-bis;
d) comma 14, lettere a) e b).
2. Al medesimo articolo 54-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il limite pari a 5.000 euro di cui al comma 1, lettera a), è elevato ad euro 10.000;
b) il limite pari a 2.500 euro di cui al comma 1, lettera c), è elevato ad euro 5.000.
3. Al medesimo articolo 54-bis, al comma 20, le parole: «280 ore» sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
26. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
1. Le spese per la partecipazione a fiere e congressi sostenute nel secondo semestre dell'anno 2020 possono essere riportate in bilancio tra le passività per i cinque anni successivi.
2. L'Istituto per il Commercio con l'estero finanzia prioritariamente la partecipazione di imprese italiane ad eventi fieristici che si svolgono all'estero ed alla promozione della partecipazione di imprese italiane per eventi che si svolgono in Italia.
3. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 265.
26. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
1. Al fine di mitigare la crisi economica in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese ricadenti nei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, da individuarsi con regolamento del Ministro dello sviluppo economico adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di 200 milioni di euro.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati alle imprese individuate dal regolamento di cui al comma precedente laddove presentino una riduzione del proprio fatturato mensilizzato almeno pari al 50 per cento rispetto a quello del 2019.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26. 027. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data del 31 gennaio 2020, come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari. Possono inoltre beneficiare della misura le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020 non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione della misura le imprese, classificate in sofferenza ai sensi della sopra richiamata disciplina di vigilanza»;
c) al comma 5, dopo le parole: «6 maggio 2003», sono inserite le seguenti: «nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499».
2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
26. 026. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)
1. Per l'esercizio finanziario 2020 sono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, 15 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio di usura, che dovranno essere disponibili alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 785 milioni.
26. 019. Francesco Silvestri, Baldino, Macina, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Davide Aiello, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Sabrina De Carlo, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Dieni, Forciniti, Suriano, Elisa Tripodi, Manzo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Sostegno piccole e medie imprese)
1. Le misure per il sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 11, da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
26. 07. Fassina.
ART. 27.
Sopprimerlo.
27. 8. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:
Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.
*27. 1. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:
Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.
*27. 9. Porchietto.
Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:
Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.
*27. 16. Buratti, Mura.
All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché da due esperti in materia economica e finanziaria nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che deliberano a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.;
b) dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Quota parte delle risorse del patrimonio destinato, nella misura e con le modalità determinate dai provvedimenti di cui al comma 5, sono impiegate per il sostegno, il rilancio e lo sviluppo sostenibile del sistema economico-produttivo delle aree interne, di cui all'articolo 1, comma 314, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
c) al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ; lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati e per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
d) al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: ; lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
e) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: 18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari. una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sugli interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo che si intendono attuare.
27. 19. Enrico Borghi, Fiano.
All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: produttivo italiano, aggiungere le seguenti: , secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano Nazionale di Riforme, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica.
b) al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.;
c) al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
27. 10. Fassina, Tabacci, Conte.
Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) presentano almeno due dei seguenti parametri: un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni, un numero di dipendenti superiore a 250 unità e l'ammontare dell'attivo superiore a euro 40 milioni.
27. 17. Padoan, Cenni.
All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: e il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;
b) al comma 11, dopo le parole: CDP S.p.A. inserire le seguenti: , sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio,.
*27. 7. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: e il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;
b) al comma 11, dopo le parole: CDP S.p.A. inserire le seguenti: , sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio,.
*27. 21. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentari, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento diretto nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
27. 6. Barelli, D'Attis.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge anche le funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo. In particolare, sull'attuazione dei programmi di sostegno pubblico, rilancio dell'economia e di sostegno alle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, la stessa è tenuta a riferire trimestralmente alla Commissione di cui al periodo precedente.
27. 4. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire le disponibilità liquide anche dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese e usufruendo dei benefici fiscali già previsti per i piani di risparmio alternativi di cui all'articolo 136 del presente decreto. Le disponibilità liquide del Patrimonio destinato così costituite sono gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore private capital.
27. 13. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di esercizio dei poteri speciali)
1. All'articolo 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, lettera b), sono soppresse le parole: «anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea».
b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. Gli acquisti notificati ai sensi del comma 3-bis del presente articolo, anche ai fini della registrazione in assemblea in relazione all'esercizio del diritto di voto, sono soggetti ai parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero competente per settore di attività, acquisito il parere favorevole dell'impresa le cui azioni sono oggetto di acquisto, entro quindici giorni dalla notifica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 6 del citato decreto-legge n. 21 dei 2012, come modificato dal presente articolo. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2012».
27. 06. D'Attis, Barelli.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Incentivi agli investimenti qualificati delle forme di previdenza complementare)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 94 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni che sottoscrivano quote o azioni degli OICR di cui al comma 2 ovvero che effettuino investimenti tramite il Patrimonio Destinato gestito da Cassa Depositi e Prestiti, in conformità all'articolo 27 è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento dell'investimento sottoscritto e versato, da utilizzare in compensazione con le imposte dovute sulle plusvalenze realizzate da cessione di partecipazioni presenti nel proprio stato patrimoniale alla data dell'investimento. L'eventuale eccedenza del credito d'imposta sarà utilizzabile nei periodi di imposta successivi. Ai fini del beneficio fiscale resta impregiudicata la possibilità di effettuare i relativi versamenti in più soluzioni, a seguito di un impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta del gestore in base alle esigenze di investimento dell'OICR medesimo.
2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, per «OICR» si intende un «OICR alternativo italiano (FIA italiano)» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-ter) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero un «OICR alternativo UE (FIA UE)» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-quinquies) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, tramite operazioni di acquisto e/o sottoscrizione, investano in:
a) azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da una impresa il cui fatturato annuo non superi 300 milioni di euro che non siano negoziate in un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE, a condizione che l'impresa sia residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero che abbia il centro principale degli affari e la principale attività di produzione di beni o servizi nel territorio dello Stato, e che rispetti le norme legislative e contrattuali a tutela del lavoro;
b) azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da una qualsiasi altra impresa che non siano negoziate in un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE, a condizione che l'impresa sia residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero che abbia il centro principale degli affari e la principale attività di produzione di beni o servizi nel territorio dello Stato e destini le risorse ricevute ad investimenti socialmente responsabili come definiti nel successivo comma 3.
3. Per «investimento socialmente responsabile» si intende un qualsiasi investimento, nell'ambito del territorio dello Stato, in uno specifico affare, progetto o attività effettuato da una impresa che, per natura, caratteristiche o tipologia possa offrire prospettive e rendimenti che siano collegati ad un chiaro beneficio sociale, ambientale, di governance e compliance secondo criteri misurabili a livello nazionale o locale, che crei nuova occupazione e valore per l'investitore, per l'impresa, per i lavoratori e per il territorio, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali a tutela del lavoro, e che viene effettuato, attraverso una strategia di medio-lungo periodo integrando l'analisi finanziaria con quella ad impatto, con esclusione degli investimenti in cui vi sia una prevalente componente immobiliare ovvero aventi finalità di trading. Il progetto di investimento deve essere predisposto sulla base di un piano certificato da una società consulenza accreditata presso il Ministero dello sviluppo economico. Il processo di accreditamento delle società di consulenza presso il Ministero dello sviluppo economico e gli eventuali ulteriori requisiti per qualificare un investimento sostenibile e per lo sviluppo sarà regolato da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Non sono considerate imprese ammissibili agli investimenti qualificati le start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le imprese destinatarie dei fondi di venture capital di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dal comma 219 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e le microimprese aventi caratteristiche simili alle start up innovative nonché gli spin off di ricerca di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le imprese che svolgano attività immobiliare, le imprese in situazione di crisi, ovvero oggetto di una delle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, come modificato da ultimo con decreto legislativo n. 54 del 2018, di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero avente una situazione di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale e di conto economico più recente.
5. Sono esclusi dal beneficio fiscale del presente articolo tutti gli investimenti effettuati per il tramite di OICR di cui al comma 2 in imprese non aventi le caratteristiche di cui al comma 2 lettera a) ovvero al comma 2 lettera b) del presente articolo.
6. Ai fini dei benefici fiscali del presente articolo, i gestori dell'OICR rilasciano una dichiarazione al soggetto interessato che attesti l'effettivo ammontare dell'investimento di risorse finanziarie impiegate per ciascun periodo di imposta in imprese aventi le caratteristiche di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo per la quota di pertinenza del soggetto medesimo.
27. 015. Serracchiani, Nardi, Fragomeli, Viscomi, Topo.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza bancaria)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli istituti di credito e bancari sono tenuti a pubblicare sui loro siti internet tutti i dati sulle richieste di prestito sino a 25.000 euro o superiori a 25.000 euro pervenute, accolte ed erogate in virtù dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché i tempi di lavorazione, gli interessi e le commissioni, e infine le spese e i costi applicati a ogni singola operazione di prestito.
27. 07. Gelmini, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Obbligo di pubblicazione della rendicontazione Paese per Paese per le grandi imprese)
1. Le imprese che hanno sede fiscale, operativa o legale in Italia, se parte di un gruppo di imprese con ricavi consolidati nel periodo d'imposta 2018 o 2019 superiori a 750 milioni di euro, sono tenute a presentare e a rendere pubbliche, entro il 31 dicembre 2020, le rendicontazioni Paese per Paese del gruppo di appartenenza relative al periodo d'imposta 2018 e 2019; le suddette imprese sono altresì tenute a presentare e a rendere pubbliche le rendicontazioni Paese per Paese del gruppo di appartenenza relative a ogni periodo d'imposta coperto anche in parte da garanzie entro la fine dell'anno successivo.
2. Le rendicontazioni di cui al presente articolo devono contenere tutte le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017.
27. 016. Berti, Galizia, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Torto, Leda Volpi.
ART. 28.
All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «credito d'imposta» con le seguenti: «rimborso a carico dello Stato»;
b) sostituire il primo periodo del comma 6 con il seguente: «Il rimborso a carico dello Stato è usufruibile successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni ed è accreditato al richiedente entro il mese di luglio 2020»;
c) sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. In luogo del rimborso, i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare per l'utilizzo delle somme spettanti per compensare le imposte dovute. A tali fine non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
28. 119. Vietina, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nei casi di affitto di ramo d'azienda»;
2) al comma 2 sopprimere le parole: «o di affitto di azienda»;
3) al comma 3 dopo le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche» inserire le seguenti: «alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi»;
4) al comma 10 sostituire le parole: «1424,1 milioni» con le seguenti: «1744,1 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e: 90 milioni, rispettivamente con le seguenti: 500 milioni e: 70 milioni.
28. 130. Fassina.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo credito di imposta è riconosciuto alle imprese di noleggio autobus con e senza conducente, con riguardo ai beni strumentali all'attività.
28. 59. Di Stasio, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Masi, Manzo, Di Lauro, Scanu, Ehm, Scerra, Olgiati, Varrica.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento;
b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti locatari che non hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nello stesso mese del periodo d'imposta precedente in quanto non erano costituite o in attività, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 è comunque riconosciuto nella misura dei commi 1 e 2.
28. 128. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, il fondo finanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, è ridotto nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
28. 75. Buompane, Faro, Caso, Maraia, Manzo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle società di capitali con sede legale e amministrativa in Italia che abbiano un fatturato di almeno 5 milioni di euro registrato nel periodo d'imposta precedente e che siano proprietarie o licenziatarie di marchi commerciali, nonché titolari di almeno 150 attività commerciali attive con vendita al dettaglio, relativa ai suddetti marchi commerciali, su punti vendita fisici collocati su tutto il territorio nazionale.
28. 67. Adelizzi, Buompane, Faro, Caso, Maraia, Manzo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 170. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 9. Moretto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 29. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 43. Marco Di Maio, Gadda.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 138. Gelmini, Mandelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 122. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 112. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 152. Buratti, Rotta, Topo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 108. Lollobrigida, Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: ed esercenti attività autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto per l'anno 2020 di 21 milioni di euro.
28. 141. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Alle società di charter nautico titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuta la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero i contratti di ormeggio dove è esercitata l'attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n, 392 in materia di inadempimento del conduttore.
28. 162. Gavino Manca, Mura, Frailis, Miceli, Navarra, Raciti, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Pellicani, Topo, Pezzopane.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove non possibile avere come riferimento la diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese del periodo d'imposta precedente, in caso di attività di nuova apertura si considera la media ponderata del fatturato dei soli mesi di apertura.
28. 8. Molinari, Cecchetti, Gusmeroli, Gerardi, Covolo, Cavandoli, Alessandro Pagano, Minardo, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
*28. 173. Trano.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
*28. 58. Ruocco.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 145. Lorenzin.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 123. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Gusmeroli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 103. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 64. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 38. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli, Gusmeroli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione del beneficio del credito d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal 1° marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza di cui comma 4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le parti possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni per il periodo da marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario.
10-ter. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 10-bis è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.
10-quater. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si applicano per il periodo di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14. Sino al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento dell'originario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e del presente comma, con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la comunicazione delle variazioni del canone.
28. 150. Della Frera, Squeri, Barelli, Spena, Perego Di Cremnago.
Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito di imposta sul costo del magazzino per il settore della moda)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, nei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori ed articoli sportivi, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
28. 03. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)
1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 046. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici)
1. In relazione ai contratti di appalto e di concessione che prevedano la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente ed aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, ove dai relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato ritratto dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio economico complessivo annuale delle singole concessioni in considerazione delle perdite di fatturato del concessionario causate dalla minore affluenza di pubblico o dalla chiusura o dall'applicazione del lavoro agile nei plessi oggetto di appalto o concessione.
2. Per i mesi di marzo, aprile e maggio non sono altresì dovuti i relativi canoni demaniali se previsti.
28. 018. Lacarra, Gavino Manca, Bonomo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
2. L'IMU relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
28. 024. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. È riconosciuto un credito di imposta per le spese dirette e indirette sostenute dagli espositori aventi sede legale in Italia che partecipano, dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020, a fiere nazionali, internazionali e congressi, pari al 50 per cento delle spese sostenute.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
28. 05. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Detrazione per i canoni di locazione degli immobili per gli studenti fuori sede)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i contratti di ospitalità, nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, è determinata in un importo pari al 60 per cento degli oneri sostenuti per i canoni relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. La detrazione di cui al primo comma resta determinata in un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per i canoni relativi alle altre mensilità del 2020 e in un importo non superiore a 2.633 euro per l'intero anno d'imposta.
3. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
28. 041. De Girolamo, Berardini.
ART. 29.
Al comma 1, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 360 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: commi 5 e 7.
29. 7. Fassina, Muroni.
Al comma 1, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 253 milioni.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.
29. 5. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In merito all'incremento di 140 milioni di euro di cui al comma 1 del presente articolo, 50 milioni dello stesso sono vincolati alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede che rientrano nella soglia ISEE uguale o inferiore a 25.000 mila euro, tramite rimborso dell'Intero canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma che tengano conto dell'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio.
29. 2. Iovino, Vacca, Torto, Di Lauro, Giovanni Russo, Giordano, Grippa, Barbuto, Faro, Berti, Elisa Tripodi, Martinciglio, Olgiati, Buompane, Lombardo, Dieni, Serritella, Palmisano, Ehm, Barzotti, Scutellà, Pallini, Corda, Grimaldi, Scerra, Frusone, Gallo, Lovecchio, Manzo, Luciano Cantone, Papiro, Testamento, Fioramonti, Melicchio, Tuzi, Ascari.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Incremento finanziamento fondo morosità incolpevole)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
29. 07. Fassina, Muroni.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Potenziamento della garanzia del Fondo per la prima casa)
1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento».
2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020 e 600 milioni per l'anno 2021 e 2022.
*29. 06. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Potenziamento della garanzia del Fondo per la prima casa)
1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento».
2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020 e 600 milioni per l'anno 2021 e 2022.
*29. 017. Battilocchio, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Cedolare secca agevolata per gli immobili ad uso abitativo)
1. Al fine di fronteggiare e di mitigare i danni derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nonché favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari ad uso abitativo, il canone di locazione relativo ai contratti, aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo classificate nella categoria del gruppo A tranne categoria A/8 e A/9 può, fino al termine del periodo emergenziale e in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota al 19 per cento, nel solo caso in cui il pagamento avviene con F24 entro 15 giorni dalla registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un'unica rata.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni.
29. 011. Scanu.
ART. 30.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le utenze elettriche di società e associazioni sportive dilettantistiche relative a immobili privati ovvero di proprietà pubblica gestiti in regime concessorio, il beneficio di cui al comma 1 si estende a tutti i mesi dell'anno 2020.
*30. 17. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le utenze elettriche di società e associazioni sportive dilettantistiche relative a immobili privati ovvero di proprietà pubblica gestiti in regime concessorio, il beneficio di cui al comma 1 si estende a tutti i mesi dell'anno 2020.
*30. 18. Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, De Menech, Pezzopane.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. Le commissioni applicate agli esercenti per l'utilizzo del terminale di pagamento non possono superare lo 0,5 per cento.
2. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze di euro 50 milioni a valere sulle disponibilità dell'articolo 265 per l'abbattimento dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali sulle commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate mediante pagamento con carte di credito e di debito effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto e lino al 31 dicembre 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'utilizzo del fondo con proprio decreto in relazione al volume di affari dei contribuenti in maniera proporzionale al volume di affari generato dall'utilizzo dei pagamenti con carte di credito e debito.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
30. 04. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di accesso al Conto termico)
1. All'articolo 2, comma 1, alla lettera b), del decreto interministeriale 16 febbraio 2016, dopo le parole: «Amministrazione competente» sono aggiunte le seguenti: «o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».
Conseguentemente all'articolo 265, il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 795 milioni di euro per l'anno 2020 e di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
30. 010. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Esenzione canone speciale Rai per strutture ricettive)
1. A decorrere dal mese di febbraio 2020 e sino al mese di luglio 2020, per i titolari di strutture ricettive è abolito il pagamento della rata del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi ubicati presso le sedi turistiche e alberghiere.
2. Per i titolari di strutture ricettive, che hanno già provveduto al versamento della quota annuale, semestrale o trimestrale del canone speciale è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cento per cento della somma sostenuta.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
30. 013. Paxia, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, De Lorenzis, Berardini.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)
1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;
b) il comma 6 è soppresso;
c) il comma 7 è soppresso;
d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;
e) il comma 13 è soppresso.
2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
30. 018. Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Riattivazione utenze per indigenti)
1. Al fine di sostenere i cittadini indigenti, ulteriormente colpiti dagli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e appartenenti a un nucleo familiare con un reddito certificato ISEE non superiore ai 13.000.000 euro annui, le aziende fornitrici di energia elettrica, acqua e gas, nelle more dell'emergenza da COVID-19, riattivano i suddetti servizi agli utenti che ne facciano richiesta, a seguito del distacco per morosità.
30. 020. Ricciardi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Estensione del credito d'imposta per la quotazione)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30. 024. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
ART. 31.
Al comma 2, sostituire le parole: 3.950 milioni con le seguenti: 3.850 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementato di 100 milioni, interamente destinati alla copertura delle garanzie a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, le quali vi accedono alle medesime condizioni previste dalla lettera m) del citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in quanto siano a esse applicabili. La garanzia non può in ogni caso essere superiore al maggiore tra i seguenti valori:
a) il doppio del volume lordo dell'attività commerciale dell'esercizio 2019;
b) il doppio del volume lordo delle erogazioni effettuate per collaborazioni sportive nel 2019;
c) il doppio del volume dei proventi da attività sportiva, ove documentabile.
31. 17. Lotti, Rossi, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, De Menech, Pezzopane.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 20 per cento delle risorse economiche di cui al precedente periodo sono destinate esclusivamente alle medie e piccole imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.
31. 18. Benedetti.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: 100 milioni sono destinati al finanziamento della cambiale agraria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: le predette risorse sono versate con le seguenti: 150 milioni sono versati.
31. 16. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, De Menech, Gagnarli, Pezzopane.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata per gli anni 2020, 2021 e 2022 con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter.
3-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
31. 9. Grimaldi, Buompane, Manzo, Gallinella, Gagnarli, Maglione.
Al comma 4, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 213 milioni.
Conseguentemente gli articoli 101 e 102 sono soppressi.
31. 11. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti,» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa».
31. 5. Nobili.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 345, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «per l'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
31. 21. Rospi, Zennaro, Nitti.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese che svolgono attività di negoziazione di valute nell'ambito della filiera turistica per il periodo di emergenza da COVID-19)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche in favore dei soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 31, aggiungere la seguente: 31-bis,.
*31. 01. Pezzopane, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mancini.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese che svolgono attività di negoziazione di valute nell'ambito della filiera turistica per il periodo di emergenza da COVID-19)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche in favore dei soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 31, aggiungere la seguente: 31-bis,.
*31. 08. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese che svolgono attività di negoziazione di valute nell'ambito della filiera turistica per il periodo di emergenza da COVID-19)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche in favore dei soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 31, aggiungere la seguente: 31-bis,.
*31. 021. Mancini, Pezzopane.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Confidi)
1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».
31. 016. Moretto.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro.
2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.
3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:
a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;
b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;
c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;
d) numero di notti di turno effettuate in un anno.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
31. 018. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)
1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma i fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
31. 025. Rotta, Benamati, Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Topo, Pezzopane.
ART. 32.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Merito di credito e deresponsabilizzazione degli istituti bancari e di credito)
1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione dei soggetti che necessitano di mutui o prestiti ai sensi del decreto- legge 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e di altre forme di finanziamento a fondo perduto previste ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del loro merito creditizio.
2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento di un'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.
32. 05. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
ART. 33.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi ed in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 e le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 marzo 2021.
33. 3. Buratti, Tomasi.
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2 al presente articolo, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2, i contratti dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, sono prorogati al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni.
3. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2 al presente articolo, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2020 è sospeso sino al 31 dicembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà dei beneficiari di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Conseguentemente inserire i seguenti allegati:
ALLEGATO 1
(articolo 33-bis, commi 1 e 3)
Codice ATECO |
Descrizione |
93.29.90 |
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative;
|
93.29.10 |
Discoteche, sale da ballo e simili |
96.09.05 |
Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera |
93.19.1 |
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
56.21.00 |
Catering per eventi, banqueting – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie |
ALLEGATO 2
(articolo 33-bis, commi 1 e 3)
Codice ATECO |
Descrizione |
93.29.20 |
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali – attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera |
93.21.0 |
Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.11.1 |
Gestione di stadi |
93.11.2 |
Gestione di piscine |
93.11.3 |
Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.9 |
Gestione di altri impianti sportivi nca |
79.11 |
Attività delle agenzie di viaggio |
79.12 |
Attività dei tour operator |
93.12.0 |
Attività di club sportivi |
93.13.0 |
Gestione di palestre |
93.19.9 |
Attività sportive nca |
49 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 |
Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
51 |
Trasporto aereo |
52 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 |
Servizi postali e attività di corriere |
55.10.00 |
Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande) |
55.20.51 |
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze: – cottage senza servizi di pulizia |
56.10 |
Ristorazione |
33. 08. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)
1. Su richiesta dell'assicurato il termine di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, deposito o vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza dal 1 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di mesi tre senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili.
33. 05. Donno, Faro, Buompane, Manzo.
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Estensione dell'operatività del Fondo nazionale di garanzia per le piccole e medie imprese)
1. Ai fini di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese, fino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga a quanto previsto, è concessa anche agli intermediari finanziari iscritti nella rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ai periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
33. 06. Alemanno, Perconti, Faro.
ART. 34.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° luglio 2021».
*34. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° luglio 2021».
*34. 02. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° luglio 2021».
*34. 03. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° luglio 2021».
*34. 04. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli, Gusmeroli.
ART. 35.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Garanzia SACE e PMI)
1. Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., può erogare finanziamenti garantiti dal Fondo SACE e dal Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
35. 020. Ruggiero, Faro.
ART. 36.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia PMI)
1. La garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è concessa anche alle imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
36. 05. Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Cavandoli.
ART. 37.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Piattaforma elettronica per conti correnti di risparmio)
1. Al fine di incoraggiare e tutelare il risparmio degli italiani, facilitando gli investimenti in titoli di Stato anche in presenza di difficoltà di spostamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono istituiti i conti correnti di risparmio, nel pieno rispetto del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.
2. Per la gestione dei conti correnti di risparmio è autorizzata la realizzazione di un'apposita piattaforma elettronica la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per un migliore controllo della piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente e accesso con identificazione.
3. I conti correnti di risparmio sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, semplicemente depositando somme in euro sul proprio conto di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di Stato tradizionali. Al fine di incentivare la circolazione dei titoli di Stato nel circuito dei conti correnti di risparmio, viene definito un rendimento annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.
4. I titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi dal Medio Credito Centrale MCC, o di altra banca pubblica, costituiscono un investimento garantito dallo Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio,
5. La cessione di titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e può avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi (bonifici bancari). Al conto corrente di risparmio è associata anche una carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.
6. I titoli di Stato dematerializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti in conti correnti bancari, previa applicazione di una penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi.
37. 02. Cabras, Zanichelli, Giuliodori.
ART. 38.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 14 milioni;
2) al comma 2 sostituire le parole: incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative., con le seguenti: incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, università, organismi di ricerca, centri per il trasferimento tecnologico industria 4.0;
3) al comma 4 sostituire le parole da: dopo le parole: «università e istituti di ricerca» fino alla fine del comma, con le seguenti: le parole: «università e istituti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «università, organismi di ricerca, centri per il trasferimento tecnologico industria 4.0, startup innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;
4) sopprimere i commi da 12 a 18.
38. 32. Madia, Benamati, Nardi, Gavino Manca, Lacarra, Bonomo, Zardini.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, sopprimere le parole: , business angels;
2) al comma 3:
a) dopo le parole: obbligazioni convertibili inserire le seguenti: finanziamenti in convertendo;
b) dopo le parole: dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, inserire le seguenti: nella misura massima di un milione di euro per ciascun intervento e limitatamente ai soli casi di partecipazioni non qualificate, escludendo a tal fine anche i patti di sindacato e altre forme di partecipazione qualificata indirette;
c) sostituire le parole da: ivi compresi fino alla fine del comma con le seguenti: compresi i diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti.;
3) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis.
(Incentivi in “de minimis” all'investimento in start-up innovative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di euro 800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.
4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata in una singola start-up innovativa, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.»;
4) sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:
«9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccole e medie imprese innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative; la detrazione si applica alle sole piccole e medie imprese innovative iscritte alla sezione speciale dei Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi dei Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea dei 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo la somma di euro 800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.
9-quater. Gli investimenti di cui al comma 9-ter non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata in una singola piccole e medie imprese innovativa, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali».
38. 23. Carabetta, Sabrina De Carlo, Giuliodori, Buompane.
Al comma 2, dopo la parola: privati inserire le seguenti: , inclusi gli enti del Terzo settore.
38. 26. Giarrizzo, Sabrina De Carlo, Buompane.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2 che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa potrà ottenere, sarà pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa con un cap per singolo investimento di 1 milione di euro.;
b) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis.», comma 3, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 300.000;
c) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis.», aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29.;
d) al comma 8, capoverso 9-ter, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 300.000 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, sarà fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 200 milioni.
38. 13. Mor.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1 sopprimere le parole: direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative;
2) al comma 8, capoverso 9-ter, sopprimere le parole: direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI.
38. 38. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Sostituire il comma 10, con il seguente:
10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno euro 250.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 100.000.».
38. 24. Giarrizzo, Sabrina De Carlo.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. Al fine di completare il processo di rilancio delle attività economiche nel territorio del cratere sismico aquilano, favorendo in particolare lo sviluppo dell'economia digitale, alle imprese di cui al presente articolo che, nel triennio 2020-2022, avviano in tale ambito territoriale la realizzazione di data center, anche utilizzando metodologie cloud computing, è riconosciuto per 10 anni l'esonero del pagamento dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Il completamento delle infrastrutture informatiche nella suddetta area individuata ha la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi per la realizzazione della banda ultralarga. Per l'accesso ai benefìci di cui al presente comma gli interventi agevolati assicurano l'utilizzo delle migliori tecnologie, in termini di efficienza energetica ed ambientale, degli edifici e degli impianti, nonché in termini di adozione di misure antisismiche, A tal fine, nella predisposizione dei progetti di intervento, i proponenti redigono specifici capitolati, indicanti le metodologie applicate e i risultati che si intendono conseguire.
38. 46. Martino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 18, inserire i seguenti:
18-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per il design e la creazione, denominato «Fondo ClusterTMA, tessile, moda e accessori», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
18-ter il fondo di cui al comma 18-bis è finalizzato a sostenere le start up che investono nel design e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.
18-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
38. 33. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore, Spena, Perego Di Cremnago.
Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in favore delle start up che investono nel design e nella creazione con particolare riferimento al settore del tessile, della moda e degli accessori (Cluster TMA).
38. 43. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure a supporto delle imprese tramite basket bond)
1. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società emittenti titoli che abbiano per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, di una pluralità di mini bond (basket bond)».
*38. 03. Dal Moro.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure a supporto delle imprese tramite basket bond)
1. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società emittenti titoli che abbiano per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, di una pluralità di mini bond (basket bond)».
*38. 017. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure a supporto delle imprese tramite basket bond)
1. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società emittenti titoli che abbiano per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, di una pluralità di mini bond (basket bond)».
*38. 022. Buratti, Rotta, Topo.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Sostegno ai giovani imprenditori operanti nel settore delle attività di design e di ideazione estetica)
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo di 20 milioni di euro per il sostegno dei giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 45 anni operanti nelle attività di design e innovazione estetica progettazione e realizzazione di collezioni e campionari nei settori del tessile, moda, abbigliamento e relativi accessori, pelletteria, oreficeria e occhialeria. Le misure di sostegno sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. I soggetti individuati ai sensi del comma 1 possono costituire start-up innovative, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, secondo le modalità ivi previste.
3. Al comma 203 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 o nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, anche con riferimento alle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;»;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 o nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, anche con riferimento alle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.».
5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
38. 015. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Palmieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Promozione dell'ecosistema Società benefit)
1. Per sostenere il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, dell'ecosistema delle società benefit, di cui all'articolo 1, comma 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento per il rimborso dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit entro il limite massimo di 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente:
all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 797 milioni;
all'articolo 265, comma 6, le parole: 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 193 milioni.
38. 019. Del Barba, Gallinella.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione dei bilancio)
1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell'articolo 2427 del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze concernenti agli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell'articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze, derivanti dagli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
38. 020. D'Alessandro.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure di fiscalità perequativa per lo sviluppo delle regioni insulari)
1. Al fine di compensare gli svantaggi connessi alla condizione di insularità e favorire i processi di sviluppo per l'intero territorio delle regioni Sicilia e Sardegna e per i tre periodi di imposta successivi a quello di entra in vigore della presente legge trovano applicazione in deroga ad ogni contraria disposizioni le previsioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Per le imprese di nuova costituzione, operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli individuati dai codici ATECO 12 e 92, nonché ATECO 05 limitatamente alle attività di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio, in qualsiasi forma giuridica costituite, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui entra in vigore la presente legge, con sede legale ed operativa in qualsiasi comune delle regioni Sicilia e Sardegna, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è determinata nella misura del 12,5 per cento.
3. Per le imprese di cui al comma 2 è riconosciuto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nella misura massima del 100 per cento degli importi dovuti per il tributo di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per tre periodi di imposta successivi a quello in cui entra in vigore la presente legge.
4. Per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato realizzate nelle regioni Sicilia e Sardegna dalle imprese, anche costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli individuati dai codici ATECO 12 e 92, nonché ATECO 05 limitatamente alle attività di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio, è riconosciuto per tre anni dalla data di assunzione un credito d'imposta fino ad integrale concorrenza degli importi dovuti per contribuzioni alla previdenza obbligatoria ed agli oneri per assicurazioni obbligatori contro gli infortuni in relazione alle stesse assunzioni.
5. Alle imprese di cui al comma 4 del presente articolo è riconosciuta la deduzione integrale dei costi delle retribuzioni del personale dipendente assunto nell'ambito delle previsioni di cui al comma 4 ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
38. 021. Nobili.
ART. 39.
Sopprimere i commi 1 e 4.
39. 8. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantite la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*39. 11. Incerti.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantite la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*39. 5. D'Uva, Buompane.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantite la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*39. 14. Pastorino.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantite la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*39. 16. Tabacci, Fassina.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
**39. 12. Incerti.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
**39. 10. Porchietto.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
**39. 13. Pastorino.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
**39. 17. Tabacci, Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Misure per favorire l'identità imprenditoriale italiana)
1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, costituzione di reti di imprese e di consorzi tesi alla promozione dell'identità imprenditoriale italiana, e all'integrazione della catena di subfornitura dal produttore al destinatario finale, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, sono previste le misure agevolative sottoindicate.
2. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che incrementano la base occupazionale rispetto all'esercizio precedente è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'onere per personale dipendente derivante dall'incremento occupazionale realizzato, per il periodo indicato nel comma 1.
3. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che investono in tecnologia 4.0 e in progetti che utilizzano l'infrastruttura e la tecnologia 5G, software e formazione ad alto contenuto innovativo è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'investimento e alle risorse sostenute nel periodo indicato al comma 1.
4. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che partecipano a fiere internazionali e che investono in progetti documentati di sviluppo di politiche di marketing, è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'onere per personale dipendente derivante dall'incremento occupazionale realizzato, per il periodo indicato nel comma 1.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo.
39. 01. Giacomelli.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.
2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.
3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.
4. Al fine della classificazione da parte degli istituti d credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.
39. 04. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 40.
Al comma 1 apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: «autostradale» è soppressa;
b) le parole: «4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».
Alla rubrica le parole: «nelle autostrade» sono soppresse.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «774 milioni».
40. 1. Berardini, De Girolamo.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (Hotellerie, Restaurant, Cafè), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità e il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 03. Minardo, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nei limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 04. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 41.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I certificati bianchi per le unità di cogenerazione, di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono rilasciati all'operatore richiedente in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al Gestore servizi energetici (GSE); la restante quota viene rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE e previste dall'articolo 8 del medesimo decreto entro 90 giorni dalla ricezione delle domande.
41. 4. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:
Art. 41-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di impianti di generazione di energiaelettrica)
1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.
41. 02. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Contributi per la riduzione del rischio infettivo)
1. Al fine di ridurre il rischio di propagazione delle malattie a genesi infettiva, le imprese e le aziende sanitarie possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto o il noleggio di macchinari per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
41. 07. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.
ART. 42.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, le risorse del Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 517 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di promuovere, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 206 della medesima legge n. 145 del 2018, iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
Conseguentemente, i commi dal 2 all'8 sono soppressi.
42. 12. Madia, Orlando, Benamati, Nardi, Sensi, Gavino Manca, Lacarra, Bonomo, Zardini.
Sopprimere i commi 5, 6, 7.
Conseguentemente al comma 9 sostituire la parola: 517 con la seguente: 505.
42. 13. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Sopprimere il comma 5.
42. 14. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di una più efficiente suddivisione delle competenze e della razionalizzazione della spesa, nonché allo scopo di accelerare i processi di innovazione e sviluppo del sistema elettrico e di efficientamento energetico nazionale, in linea con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, è disposta la riorganizzazione delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA e del gruppo che fa capo al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. In linea operativa in questa riorganizzazione il Gruppo GSE assume la gestione dei servizi energetici per i settori pubblico e privato, incluso il settore produttivo, con particolare riferimento allo sviluppo delle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alla gestione degli oneri di sistema e dei flussi informativi dell'intero sistema elettrico secondo quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2004. ENEA promuove e svolge l'attività di ricerca di base, applicata, sperimentale e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'energia e dei sistemi energetici avanzati, dell'ambiente e sviluppo economico sostenibile curando lo sviluppo dei grandi programmi di ricerca nazionali ed internazionali nei settori di suo interesse e la diffusione dei risultati. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le modalità attuative dei presenti comma.
7-ter. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 luglio 2020» e le parole: «bilancio dell'esercizio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dell'esercizio 2021».
42. 19. Benamati, Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare ai fini del al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle Zone economiche speciali (ZES), segnatamente per il settore della logistica e dei trasporti, in considerazione delle nuove disposizioni anti Covid contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziario interregionale integrato denominato «GENESI» (Regolamento CE N. 1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30 dicembre 2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la CISE relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle Regioni obiettivo convergenza.
2. Tale modello è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – (C.I.S.E.) –, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale –, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europee impegnate e non ancora spese a fine 2019. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.
3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento:
a) digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity;
b) urbanizzazione e logistica;
c) ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare.
4. Allo scopo di rafforzare la piena operatività di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
42. 05. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Misure per il sostegno alla digitalizzazione delle micro imprese)
1. Al fine di sostenere l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi di vendita, alle micro imprese operanti nel settore della vendita al dettaglio, con sede legale in Italia e con numero di dipendenti non superiore a 2, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è concesso un contributo per le spese necessarie all'attivazione di soluzioni e-commerce, integrate con strumenti digitali per accelerare le vendite on-line e off-line, completamente sviluppate ed erogate da soggetti con sede legale e operativa nel territorio dello Stato italiano.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 sono ammissibili le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, relative all'attivazione di servizi tecnologici atti a realizzare e attivare soluzioni e-commerce integrate con piattaforme digitali dedicate e funzionali a garantire l'attivazione e l'accelerazione delle vendite on-line e off-line.
3. Non sono ammesse le spese sostenute per servizi di consulenza e di advertising e per investimenti pubblicitari.
4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 30 per cento dell'importo delle spese sostenute per un massimo di 450 euro per ciascun beneficiario, entro il limite massimo complessivo di spesa di 87 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le parole: 713 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
b) al comma 6 al comma 7, dopo la parola: 42 aggiungere la seguente: 42-bis,.
42. 07. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:
a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» sono aggiunte le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;
2) alla lettera a), le parole: «di cui al presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica»;
3) il punto i della lettera b) è sostituito dal seguente: «i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie»;
b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».
42. 06. Sut, Sabrina De Carlo, Buompane.
ART. 43.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 213 milioni.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.
43. 1. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno apolitiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017» sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia».
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per Fanno 2020 e a 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 07. Rossello, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno apolitiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017» sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia».
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per Fanno 2020 e a 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 08. Buratti.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Contratto di rete con causale di solidarietà)
1. All'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«4-sexies. Il contratto di rete può essere stipulato a fini di solidarietà per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità solidaristiche l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nelle fasi di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli Enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui al citato articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter n. 2), il contratto di rete a fini di solidarietà deve essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e territori.».
43. 019. Nobili.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il Fondo è finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività d'impresa delle imprese del settore della logistica attraverso politiche di riduzione del costo del lavoro a carico delle aziende.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 200 milioni di euro per fanno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*43. 03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il Fondo è finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività d'impresa delle imprese del settore della logistica attraverso politiche di riduzione del costo del lavoro a carico delle aziende.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 200 milioni di euro per fanno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*43. 05. Dal Moro.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Sospensione applicazione indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis;
2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati;
b) all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
43. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali)
1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.
43. 013. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
ART. 44.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 44.
(Incremento del fondo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 g/km)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 180 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il comma 1057 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:
«1057. A coloro che, nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011. A coloro che nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 1.000 euro».
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite delle risorse del fondo anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 e 2021.
4. Agli oneri derivanti dai commi del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
44. 19. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265; quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Conseguentemente, all'articolo 229, sopprimere il comma 1, lettera a), e il comma 2.
44. 2. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ad integrazione di quanto previsto per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per rinnovare e rendere più sicuro e sostenibile il parco circolante attraverso incentivi alla rottamazione, il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di cui al comma 1 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti importi sono iscritti su apposita sezione del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni utilizzata esclusivamente per l'attuazione delle disposizioni che seguono e per il successivo riversamento delle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni del presente articolo.
1-ter. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione, è riconosciuto un contributo statale fino a 2000 euro a condizione che le motorizzazioni siano omologate nella classe euro 6 e abbiano emissioni di CO2 superiori a 61 g/km, e a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale. In assenza della rottamazione, il contributo statale è riconosciuto fino a 1000 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
1-quater. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a euro 1.000 euro a condizione che le motorizzazioni siano omologate nella classe euro 6 e abbiano emissioni di CO2 comprese fra i 61 g/km e i 95 g/km ed a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari al doppio della misura del contributo statale. In assenza della rottamazione, il contributo statale è riconosciuto fino a 500 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari al doppio del contributo statale. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
1-quinquies. Il contributo di cui ai commi 1-ter e 1-quater spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza.
1-sexies. Le modalità attuative dei commi 1-ter e 1-quater e 1-quinquies sono definite dai commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1-septies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019 pubblicata nella gazzetta ufficiale del 6 aprile 2019, n. 82 per l'attuazione delle presenti disposizioni.
1-octies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un'auto usata con categoria di omologazione pari a euro 0, 1, 2, 3 con un'auto usata di categoria non inferiore a euro 5 sono esentate dal pagamento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà dell'auto che acquistano.
1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-octies pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
44. 15. Benamati, Epifani, Moretto, Nardi, Rotta, Fragomeli, Gariglio, Fregolent, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Fassino, Soverini, Dal Moro, Buratti, Topo, Mor, De Filippo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 7. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 10. Casciello.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 21. De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 l'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di autoveicoli è ridotta al 18 per cento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
44. 20. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà, Trano.
Dopo l'articolo 44 aggiungere i seguenti:
Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;
b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.
2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per provvedere all'erogazione del contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
Art. 44-ter.
(Premio acquisto veicoli in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 e al codice di antifalsificazione.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
Art. 44-quater.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziarla, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
MTT (kg) |
Elettrico |
Alimentazioni
|
Alimentazioni
|
---|---|---|---|
0-1,999 ton | |||
Con rottamazione |
5.000 |
2.500 |
1.500 |
Senza rottamazione |
4.000 |
1.500 |
1.000 |
2-3,299 ton | |||
Con rottamazione |
7.000 |
3.500 |
2.500 |
Senza rottamazione |
6.000 |
2.500 |
1.500 |
3,3-3,5 ton | |||
Con rottamazione |
10.000 |
5.500 |
3.500 |
Senza rottamazione |
8.000 |
3.500 |
2.000 |
>3,5-7 ton | |||
Con rottamazione |
12.000 |
7.000 |
4.000 |
Senza rottamazione |
10.000 |
4.000 |
2.500 |
>7-12 ton | |||
Con rottamazione |
14.000 |
9.000 |
5.000 |
Senza rottamazione |
12.000 |
5.000 |
3.500 |
2. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
44. 017. Porchietto.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
MTT (kg) |
Elettrico |
Alimentazioni
|
Alimentazioni
|
---|---|---|---|
0-1,999 ton | |||
Con rottamazione |
5.500 |
3.500 |
2.000 |
Senza rottamazione |
4.500 |
2.500 |
1.000 |
2-3,299 ton | |||
Con rottamazione |
7.500 |
4.500 |
3.000 |
Senza rottamazione |
6.500 |
3.000 |
1.500 |
3,3-3,5 ton | |||
Con rottamazione |
12.000 |
7.000 |
4.500 |
Senza rottamazione |
10.000 |
4.500 |
2.500 |
>3,5-7 ton | |||
Con rottamazione |
14.000 |
9.000 |
5.500 |
Senza rottamazione |
12.000 |
5.500 |
3.000 |
>7-12 ton | |||
Con rottamazione |
16.000 |
11.000 |
6.500 |
Senza rottamazione |
14.000 |
6.500 |
4.000 |
2. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del benefici.
44. 05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Premio acquisto veicoli in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa e prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
44. 06. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;
b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.
2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
44. 023. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;
b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.
2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
*44. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;
b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.
2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
*44. 07. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)
1. Il comma 1057, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:
«1057. A coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, nel caso venga consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente».
44. 026. Scagliusi, Sut.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Rimodulazione i.p.t.)
1. All'articolo 56, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento» e le parole: «Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province» sono soppresse.
2. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
44. 013. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Sostegno mobilità alle imprese)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
44. 033. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Abolizione superbollo)
1. Il comma 21 dell'articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato; è altresì abrogato il comma 15-ter l'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
44. 012. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogata.
44. 015. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
ART. 45.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Misure a favore degli aumenti di capitale)
1. Fino al 31 dicembre 2020, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultima frase del codice civile;
c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.
2. Nei casi indicati al comma 1, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora io statuto preveda maggioranze più elevate.
3. Fino al 31 dicembre 2020, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del venti per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.
4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte.
4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.».
45. 01. Lupi, Colucci, Germanà, Tondo.
ART. 46.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Considerata la condizione eccezionale, anche di natura economica, prodotta dall'epidemia da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale, la somma di cui all'articolo 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione.».
46. 3. Baldelli.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)
1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia da COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.
4. I contributi di cui al comma 3 si qualificano come aiuti di stato e potranno essere erogati a condizione che il regime di aiuti sia notificato alla Commissione europea e sia dichiarato da questa compatibile con il mercato interno.
46. 01. Lupi, Tondo, Colucci, Germanà, Sangregorio.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite nel 2020.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 56, 57 e 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 177 del presente decreto estendono anche agli immobili dei gestori dei quartieri fieristici e sedi congressuali.
6. Per le imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche sono sospesi gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 senza applicazione di sanzioni e interessi sino al 31 dicembre 2020.
7. Le imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e organizzatori di manifestazioni fieristiche sono escluse dall'applicazione degli articoli 5 e 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la parola: 200.
46. 03. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Furgiuele, Spena, Perego Di Cremnago.
Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:
Art. 46-bis.
(Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)
1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020 dall'articolo 12- bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate, per il medesimo anno a 50 milioni di euro. Le somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle PMI e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire la parola: 800 con la parola: 760.
46. 05. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
ART. 47.
Sopprimerlo.
47. 4. Lollobrigida, Meloni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente comma:
«2-ter. Le proposte di transattive di cui al comma 2, ferma l'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, devono comunque essere valutate tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti e del loro reale valore di mercato all'attualità della proposta decurtato di un importo sino ad un massimo del 50 per cento. Nei casi di transazioni accordate possono essere concesse dilazioni da stabilirsi caso per caso dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».
47. 3. Lovecchio.
ART. 48.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: «euro 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8 milioni». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
48. 24. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio, Fassino, Boldrini, Andrea Romano, Fiano, Grande, Palazzotto, Cabras, Migliore.
Dopo il comma 3 inserire i seguente:
3-bis. Il cap. 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, servizi di informazione, export management e promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE).
3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
48. 36. Fitzgerald Nissoli, Carè, Ungaro, La Marca, Schirò, Martino.
Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
Conseguentemente, all'articolo 178 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sopprimere le parole: mediante operazioni di mercato;
2) sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 500 milioni.
3) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il fondo è finalizzato a dare immediata liquidità alle imprese del settore in crisi a seguito dell'epidemia da COVID-19;
4) al terzo periodo, sopprimere le parole: adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
5) al terzo periodo, sostituire la parola: funzionamento con le seguenti: erogazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
6) al terzo periodo sopprimere le parole da: comprese le modalità fino alla fine del comma 1;
b) sopprimere i commi 2 e 3.
48. 43. Meloni, Lollobrigida, Trancassini.
Sopprimere il comma 4.
48. 33. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire il sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese nonché il rilancio dell'economia, a decorrere dall'anno 2020, al primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.020 unità». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
48. 37. Fitzgerald Nissoli, Martino.
Sopprimere il comma 5.
48. 32. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
Sopprimere il comma 6.
48. 31. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Al fine del proseguimento della partecipazione italiana al Programma di ricerche in Artico (PRA) a al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di assicurare la partecipazione italiana all'International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonché di attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1177, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 799 milioni di euro per fanno 2020, di 89 milioni di euro per fanno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
48. 20. Suriano, Scerra, Colletti.
Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:
Art. 48-bis.
(Istituzione del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy»)
1. Al fine di favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché di garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, è istituito il marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» corredato da logo figurativo, il quale può essere affiancato ad ogni altra certificazione di qualità o marchio collettivo, nonché alle dichiarazioni di origine conformi alle prescrizioni del codice doganale dell'Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 e ai relativi regolamenti delegati e di esecuzione.
2. L'istituzione del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» è volta a contraddistinguere merci e prodotti provenienti da una filiera interamente nazionale. Per tali si intendono le merci e i prodotti interamente ottenuti nel territorio nazionale, ai sensi delle norme doganali di cui al comma 1, che siano realizzati da operatori iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale nel territorio italiano e che:
a) utilizzino esclusivamente materie prime di origine italiana;
b) siano il risultato di procedimenti di produzione e di lavorazione interamente svolti nel territorio nazionale;
c) siano lavorati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e senza ricorrere al lavoro minorile.
3. La titolarità del marchio collettivo di cui ai commi precedenti spetta al Consorzio per la tutela del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy». Lo statuto del Consorzio è approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività del Consorzio è soggetta a indirizzo e controllo del Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità definite nello statuto.
4. Il Consorzio è persona giuridica di diritto pubblico e, in tale qualità, cura la registrazione del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e dell'articolo 74 del Regolamento UE/1001/2017. Il Consorzio adotta altresì tutte le iniziative necessarie per ottenere la tutela internazionale del marchio presso Paesi terzi, ai sensi delle norme vigenti in materia.
5. Il Consorzio definisce, sentite le associazioni di categoria interessate, uno o più regolamenti d'uso del marchio collettivo. Tali regolamenti dispongono le modalità di produzione e commercializzazione a cui devono attenersi gli operatori autorizzati all'uso del marchio collettivo di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli, da effettuarsi da parte di una società di certificazione individuata in base a selezione con procedura ad evidenza pubblica indetta con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
6. Possono essere ammessi al Consorzio e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo di cui al presente articolo tutti gli operatori, qualunque sia la forma giuridica con cui esercitano l'attività di impresa, che si impegnino a rispettare i regolamenti di cui al comma 5. Possono ottenere l'ammissione e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo anche le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
7. Ai fini della riconoscibilità del marchio collettivo di cui al presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposito decreto, un sistema di tracciabilità ed etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio collettivo «100 per cento Made in Italy».
8. Il Ministero dello sviluppo economico predispone campagne semestrali di promozione del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» nel territorio nazionale, nonché sui principali mercati esteri, per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.
9. Le imprese facenti parte di reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e i consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti, contrassegnati dal marchio collettivo di cui al presente articolo con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.
10. Il Consorzio di cui al comma 3 garantisce la pubblicità, sul proprio sito internet, dell'elenco dei consorziati abilitati ad utilizzare, per uno o più prodotti, il marchio collettivo «100 per cento Made in Italy».
11. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua attività di controllo ai sensi del comma 3, acquisisce notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy», segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, secondo le modalità stabilite nello statuto consortile e nei regolamenti d'uso del marchio.
12. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 10 facciano emergere a carico dell'interessato violazioni nell'utilizzo del marchio collettivo o il venir meno dei requisiti per l'utilizzo dello stesso, a seguito della segnalazione ministeriale di cui al comma precedente, il Consorzio revoca immediatamente l'autorizzazione all'utilizzo del marchio collettivo.
13. Gli operatori ai quali è stata revocata la facoltà di uso del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio stesso prima che siano decorsi cinque anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi sette anni.
14. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio collettivo di cui al presente articolo. Si applicano altresì le disposizioni, in materia di contraffazione, previste dalle leggi vigenti, nonché gli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
48. 04. Paxia, Berardini.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Misure per contenere gli effetti negativi sulle rimanente finali di magazzino nel settore tessile e della moda)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA) è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il metodo ed i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino applicato nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai sensi del comma 1 ai fini della media.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione in ordine alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere, nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2021 con le parole: a decorrere dall'anno 2024.
48. 08. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Saltamartini, Spena, Perego Di Cremnago, Caparvi, Saltamartini, Gusmeroli.
ART. 49.
Sopprimere il comma 1.
49. 6. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Creazione di un Centro di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nell'ambito delle scienze della vita in Lombardia)
1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dagli attori del settore pubblico e privato del sistema della ricerca e dell'innovazione lombardo, quali gli IRCCS, le Università, i centri di ricerca, le PMI e le start up innovative, per accelerare lo sviluppo di terapie innovative e performanti e diagnosi precoci utili ad affrontare le epidemie attuali e future, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata «Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita» con sede in Lombardia. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato.
2. Il Centro favorisce la collaborazione tra soggetti privati (aziende e start-up) dell'ecosistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione, e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università della ricerca, di concerto con il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
49. 02. Gelmini, Mandelli, Palmieri.
ART. 50.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19, e degli effetti determinati per gli anni 2020 e 2021 sui fatturati delle imprese di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, gli ammortamenti dei beni materiali delle medesime potranno essere imputati nel bilancio annuale delle imprese per il periodo di anni già previsto dalla regolamentazione fiscale vigente, incrementato di due annualità.
50. 3. Mancini.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Proroga del piano transizione 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
b) al comma 198 dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*50. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Proroga del piano transizione 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
b) al comma 198 dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*50. 012. Moretto.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Proroga del piano transizione 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
b) al comma 198 dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*50. 013. Frassini, Cestari, Bellachioma, Comaroli, Vanessa Cattoi, Tomasi, Gava, Garavaglia, Cavandoli, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Super ammortamento per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che acquistano veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. Per l'acquisto di veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km il costo di acquisizione è, invece, maggiorato del 10 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 8 milioni di euro per il 2020 e il 2021, in 24 milioni per il 2022 e in 48 milioni nel 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
50. 010. Chiazzese, Sut, Buompane.
ART. 51.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «bilanci relativi all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti «bilanci relativi all'esercizio 2021».
51. 04. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Pretto, Gusmeroli.
ART. 52.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)
1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
52. 016. Buratti.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)
1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
*52. 018. Rotta.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)
1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
*52. 037. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)
1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
*52. 039. Cattaneo, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)
1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
*52. 053. Mor.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)
1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
*52. 059. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure per le Zes Adriatica interregionale)
1. Al fine di rendere operativa la zona economica speciale Adriatica interregionale nelle regioni Puglia e Molise di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019, per fronteggiare gli effetti della crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alle seguenti finalità a favore dei soggetti economici ricompresi nella Zona economica speciale di cui al medesimo comma:
a) esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES);
b) esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
d) applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sui consumi di energia elettrica;
e) esenzione totale dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; riduzione al 50 per cento dei predetti contributi per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e d'intesa con i Presidenti delle regioni Molise e Puglia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione di cui al presente articolo.
4. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di spesa di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
52. 022. Tartaglione, D'Attis.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di accesso al credito)
1. In riferimento alle misure in materia di accesso al credito previste dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le banche e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito deliberano sulla richiesta di erogazione dei nuovi finanziamenti nel termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta, se l'impresa richiedente non è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito, ovvero nel termine di 10 giorni, se l'impresa richiedente è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Medio Credito Centrale e Sace deliberano la garanzia entro 5 giorni dalla richiesta della banca o del soggetto abilitato all'esercizio del credito. La mancata approvazione della richiesta del finanziamento o della garanzia deve essere motivata. In ogni caso, la procedura di concessione del finanziamento deve concludersi entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di invio della richiesta da parte del soggetto interessato all'erogazione del finanziamento.
52. 025. Marin.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno per famiglie e lavoratori)
1. Per un periodo di 9 mesi a decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano i requisiti e si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Durante il periodo di sospensione sono corrisposti dai mutuatari gli interessi maturati sulla sola quota capitale della rata sospesa.
52. 029. Baldelli, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
b) articolo 20, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.
2. Per il periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.
3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
4. La sospensione di cui al comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. In ogni caso l'impresa ha diritto a usufruire, per ogni singolo lavoratore, di un periodo di cassa integrazione non inferiore al periodo di durata del blocco dei licenziamenti di cui all'articolo 80 del presente decreto.
52. 035. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)
1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o per assicurarne la continuità aziendale, le predette imprese possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.
2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.
*52. 041. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)
1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o per assicurarne la continuità aziendale, le predette imprese possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.
2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.
*52. 056. Buratti, Rotta, Topo, Pezzopane.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Istituzione Fondo per l'acquisto di distributori automatici di succo d'arancia o di macchine spremiagrumi automatiche)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per agevolare l'acquisto ai soggetti esercenti attività di impresa, di distributori automatici di succo d'arancia o di macchine spremiagrumi automatiche, con dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i beneficiari, i criteri di attuazione, nonché le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
Conseguentemente, al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2020.
52. 045. Paxia, Berardini.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sul settore della Ceramica artistica e tradizionale e la Ceramica di qualità e promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione della attività ceramica tradizionale, anche attraverso la creazione di una rete nazionale delle città ove storicamente è venuta a svilupparsi una significativa attività ceramistica. Al Consiglio Nazionale Ceramico (CNC) spetta la gestione dei progetti di cui al presente comma, in coordinamento con l'Associazione Italiana Città della Ceramica(AiCC).
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione ,sono individuati i criteri e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme di cui al comma 1 non utilizzate.
3. Al fine della realizzazione di un progetto-pilota diretto ad assicurare la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera, la certificazione al consumatore della loro provenienza, il contrasto alla contraffazione, la garanzia della sostenibilità sociale ed ambientale delle produzioni Made in Italy del settore della Ceramica artistica e tradizionale e della Ceramica di qualità attraverso l'utilizzo della tecnologia della blockchain e dei registri distribuiti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del progetto pilota di cui al comma 3.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2021 con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2020, 89 milioni di euro per il 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
52. 051. Cassese, Parentela, Maraia, Pallini, Cadeddu, Maglione, Gallinella, Gagnarli, Buompane.
ART. 54.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”», sono inserite le seguenti: «del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».
*54. 1. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”», sono inserite le seguenti: «del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».
*54. 4. Porchietto.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Tutti i contributi a fondo perduto, sotto qualsiasi forma, erogati alle imprese e ai lavoratori autonomi dalle Regioni, dalle Provincie autonome, dalle Camere di commercio e dagli altri enti territoriali, per fare fronte all'emergenza COVID-19, non sono da considerarsi ricavi ai fini della determinazione del volume d'affari e non entrano a far parte della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
54. 3. Ciaburro, Caretta, Montaruli, Trancassini.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure in tema di finanziamenti ammessi al Fondo di garanzia)
1. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono ammessi alla garanzia se di durata fino a 120 mesi. Per i finanziamenti concessi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'intermediario finanziario procede senza indugio ed ulteriori formalità, su istanza del debitore, formulata anche in via telematica, all'approvazione e alla comunicazione del nuovo piano di rateazione, per la durata richiesta, con efficacia dalla prima rata successiva in scadenza.
54. 01. Trano.
ART. 55.
Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:
Art. 55-bis.
(Misure per le società finanziarie ed assicurative)
1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
55. 01. Tasso.
ART. 57.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. In via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci dell'esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese, quali il personale, i servizi di supporto ed assistenza all'attività amministrativa, fiscale e tributaria, i compensi degli organi sociali, le spese di affitto, le utenze, i servizi informatici e di telefonia, possono essere capitalizzati e ammortizzati, fino all'ammontare della perdita di esercizio altrimenti registrata, sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57. 3. Dal Moro, Fragomeli, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.
ART. 65.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 marzo 2021. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2021 o ratealmente, fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per i contribuenti che optano per il versamento in sei rate la scadenza dell'ultima rata è stabilita al 31 agosto 2021. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo da gennaio a maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d'imposta.
3. Le ritenute operate a norma degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere versate, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nei termini prescritti dalla legge, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 126 e 127 del presente decreto, nonché di cui all'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.
65. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)
1. All'articolo 32, primo comma, del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito dalla legge n. 157 del 2019, prima delle parole: «le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono» inserire le seguenti: «a far data dal 1 gennaio 2021».
Conseguentemente è ridotto di 40 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.
65. 06. Pentangelo.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per innovazione tecnologica)
1. Ai soggetti che nel corso del periodo di imposta 2020 hanno provveduto all'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un contributo pari al sessanta per cento delle spese sostenute.
2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo all'autorizzazione all'utilizzo del medesimo. Al relativo onere, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Le modalità applicative di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.
Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 sostituire la parola la parola: 800 con la seguente: 790.
65. 07. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile, a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati pubblicati nel Registro imprese. Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuative, del presente articolo, nonché l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico».
65. 013. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.
ART. 66.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)
1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione che assicurino efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico, in deroga alle norme vigenti, fino al termine dello stato di emergenza COVID-19.
2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione da un Comitato tecnico composto da un rappresentante dell'ISS, che lo presiede, un rappresentante designato dalle Regioni, un rappresentante dell'Ente Unico di Accreditamento Nazionale-ACCREDIA, un rappresentante di UNI e un rappresentante degli Organismi Notificati indicato dalle associazioni degli Organismi di valutazione della conformità socie di Accredia. Il supporto amministrativo al Comitato è assicurato dall'ISS.
3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione da un Comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Inail, che lo presiede, un rappresentante designato dalle Regioni, un rappresentante di ACCREDIA, un rappresentante di UNI e un rappresentante degli Organismi Notificati indicato dalle associazioni degli Organismi di valutazione della conformità socie di Accredia. Il supporto amministrativo al Comitato è assicurato dall'Inail.
4. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione le Regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione in deroga, individuano le strutture competenti per la validazione in deroga delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale in applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, avvalendosi degli Organismi Notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'Ente Unico di Accreditamento Nazionale-ACCREDIA, nonché delle Università e dei Centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai Comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle Regioni.
5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'Inail in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, salvo che il richiedente faccia espressa rinuncia per presentare domanda a livello regionale.
6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole: «importare e immettere in commercio» sono soppresse; ai commi 2 e 3, le parole: «e gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse, ovunque ricorrano; al comma 4, le parole: «e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.
7. Per tutta la durata dello stato d'emergenza continua a trovare applicazione l'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
66. 02. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Pezzopane.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 01. Benedetti.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 03. Fioramonti, Lattanzio, Frate.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 04. Giannone.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 05. Fassina, Muroni.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 06. Deiana, Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.
ART. 67.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.
*67. 1. Morrone, Locatelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.
*67. 6. Bellucci, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.
*67. 12. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Inserimento al lavoro dei care leavers)
1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, è attribuita anche a coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
67. 01. Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)
1. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare le variazioni non onerose effettuate, fino al 30 per cento, tra le voci di spesa delle iniziative approvate. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusi la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
*67. 05. Muroni, Lattanzio.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)
1. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare le variazioni non onerose effettuate, fino al 30 per cento, tra le voci di spesa delle iniziative approvate. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusi la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
*67. 010. Grande, Ehm, Suriano, Cabras, Olgiati, Scerra.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
67. 08. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Formentini, Cecchetti.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Utilizzo dei periodi di cassa integrazione)
1. Esclusivamente per l'accesso agli ammortizzatori sociali COVID-19 previsti dagli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 27, a decorrere dal 23 febbraio 2020, le settimane di trattamento di cassa integrazione possono essere consuntivate con riguardo a ciascun lavoratore interessato dalla sospensione o riduzione oraria.
67. 011. Durigon, Gava, Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.
ART. 68.
Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
1. i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per una durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, lettera a), le parole: nove settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane sono sostituite dalle seguenti: ventiquattro mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.
68. 11. Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter, con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
68. 54. Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire la parola: cinque con la seguente: nove;
b) sopprimere il secondo e terzo periodo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 69, comma 1, lettera a) dopo la parola: ulteriori sostituire la parola: cinque con la seguente: nove, sopprimere le parole da: È altresì fino a: 22-ter;
b) all'articolo 70, comma 1, lettera a) dopo la parola: ulteriori sostituire la parola: cinque con la seguente: nove, e sopprimere le parole da: È altresì fino alle parole: quattro settimane;
c) all'articolo 71 al capoverso «articolo 22-ter», comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: prevedendo eventualmente fino alla fine del periodo.
68. 72. Cannatelli, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Musella, Bagnasco, Bergamini, Spena, Porchietto, Barelli.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: , nonché del settore del trasporto di passeggeri con autobus,.
68. 51. Torto, Scagliusi, Faro, Manzo.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: nonché per i datori di lavoro privati che occupano lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale a ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati in relazione ai suddetti dipendenti,.
68. 35. Cominardi, Tripiedi, Amitrano, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Manzo.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo dopo le parole: sale cinematografiche aggiungere le seguenti: e della ristorazione collettiva.
68. 82. Elvira Savino, Spena.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per l'assegno ordinario sino a: della comunicazione preventiva, con le seguenti: nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.
*68. 65. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per l'assegno ordinario sino a: della comunicazione preventiva, con le seguenti: nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.
*68. 77. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma al momento della presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo non sia ancora stato emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere da periodi di sospensione ovvero riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima.».
**68. 32. Mura, Buratti, Topo.
Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma al momento della presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo non sia ancora stato emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere da periodi di sospensione ovvero riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima.».
**68. 106. Benamati, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I datori di lavoro che hanno esaurito l'utilizzo delle ulteriori 5 settimane di trattamento di cui al comma precedente, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al precedente comma sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
*68. 13. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I datori di lavoro che hanno esaurito l'utilizzo delle ulteriori 5 settimane di trattamento di cui al comma precedente, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al precedente comma sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
*68. 33. Mor.
ART. 70.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020» e, all'ultimo periodo, le parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;
2) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) sostituire il secondo periodo del comma 6 con il seguente: «Il trattamento può essere concesso con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015»;
3) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.142,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
70. 47. Fassina, Epifani.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» e, all'ultimo periodo, le parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse.
*70. 10. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» e, all'ultimo periodo, le parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse.
*70. 65. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;
b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
c) sopprimere il quarto periodo.
**70. 4. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Gava, Bellachioma, Cavandoli.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;
b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
c) sopprimere il quarto periodo.
**70. 23. Marin, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;
b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
c) sopprimere il quarto periodo.
**70. 40. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;
b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
c) sopprimere il quarto periodo.
**70. 72. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
b) al quarto periodo, sopprimere le parole da: Per i datori di lavoro dei settori turismo fino a: quattordici settimane.
Conseguentemente all'articolo 71 sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
70. 32. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 19. Toccafondi.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 45. Fassina.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 49. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 56. Gregorio Fontana.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 64. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 67. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e le parole: «fino a cinque dipendenti» sono sostituite con le seguenti: «fino a dieci dipendenti».
70. 26. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) sono soppresse, al comma 1, le parole da: “previo accordo” fino a: “per i datori di lavoro”;
a-ter) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
“1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.
1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.
1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.
1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1.”».
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: “di cui al presente articolo”, sono aggiunte le seguenti: “, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-quinquies del presente decreto.”».
70. 36. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente;
g-bis) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la Naspi o la mobilità ordinaria o in deroga nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni sono autorizzate a utilizzare anche le risorse residue finalizzate alle misure di cui al presente comma.
6-quater. Fino al 31 dicembre 2020 è consentito l'accesso ai trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ai lavoratori dipendenti di aziende dell'indotto di una o più imprese di grande o media dimensione da cui è derivata una crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla data del 1° gennaio 2019 non ne risultino beneficiari e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano beneficiari di strumenti di sostegno al reddito.».
*70. 44. Palazzotto, Fassina.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente;
g-bis) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la Naspi o la mobilità ordinaria o in deroga nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni sono autorizzate a utilizzare anche le risorse residue finalizzate alle misure di cui al presente comma.
6-quater. Fino al 31 dicembre 2020 è consentito l'accesso ai trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ai lavoratori dipendenti di aziende dell'indotto di una o più imprese di grande o media dimensione da cui è derivata una crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla data del 1° gennaio 2019 non ne risultino beneficiari e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano beneficiari di strumenti di sostegno al reddito.».
*70. 54. Miceli, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Palazzotto, Pezzopane.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
1. Dopo l'articolo 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:
«Art. 22-sexies.
(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni.».
70. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Obbligo presentazione piano di rilancio industriale per le aziende multinazionali)
1. Le imprese che fanno parte di gruppi multinazionali, beneficiarie delle misure di sostegno al reddito, di cui agli articoli 68 e 70, sono tenute a predisporre un piano di rilancio industriale contenente gli impegni circa la salvaguardia occupazionale e il mantenimento delle attività di produzione e di servizio. Tale piano deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni dove sono ubicati i siti interessati entro il termine del trattamento di integrazione salariale richiesto.
70. 013. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 71.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
b) dopo il comma 1 inserire i seguenti: 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato effettivo della spesa e dei pagamenti della cassa integrazione, assegno ordinario, cassa straordinaria e in deroga a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di predisporre eventuali nuovi interventi anche per un calcolo e una definizione diversa dei trattamenti di integrazione salariale.
1-ter. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 23 giugno 2012, n. 83, sono autorizzate a impiegare i fondi residui per prorogare la mobilità in deroga ai lavoratori che abbiano terminato il trattamento Naspi.
71. 6. Marco Di Maio.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», secondo periodo, sostituire le parole: massimo di quattordici settimane con le seguenti: precedentemente richiesto.
71. 7. Tripiedi, Invidia, Cadeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)
1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
71. 013. Molteni, Bianchi, Di Muro, Locatelli, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)
1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:
1) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
2) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
71. 017. Bitonci, Sutto, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 72.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «1.» con il seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni per ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato, si ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambe i genitori lavoratori e possono essere usufruiti in forma giornaliera ed oraria»;
b) al comma 1, lettera c) dopo le parole: «1200 euro» aggiungere le seguenti: «e le parole in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1,3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «per periodi diversi dalla fruizione della prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5, a prescindere dalle condizioni di cui al comma 4»;
c) al comma 2, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici»;
d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di vigenza delle disposizioni straordinarie per il contrasto al COVID-19, non concorrono al completamento dei limiti temporali di godimento di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 42.
72. 91. Gribaudo, Serracchiani, Rotta, Quartapelle Procopio, Pollastrini, Mura, Carla Cantone, Di Giorgi, Pezzopane, Carnevali, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Cenni, Ciampi, Incerti, La Marca, Lorenzin, Madia, Nardi, Piccoli Nardelli, Pini, Prestipino, Schirò Invidia.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 5. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 40. Varrica.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 61. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 65. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 81. De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 95. Lacarra.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 99. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 106. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 109. Giannone.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 117. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto.
72. 11. Toccafondi, D'Alessandro, Vitiello, Moretto.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «per un periodo continuativo o frazionato», aggiungere le seguenti: «, anche su base oraria,»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sino al 31 luglio 2020, la fruizione del congedo su base oraria è consentita in misura non inferiore al 25 per cento dell'orario medio giornaliero.».
72. 34. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per i figli di età non superiore ai 12 anni,» con le seguenti: «per i figli di età non superiore ai 14 anni,»
2) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «7.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.882 milioni di euro»;
3) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al comma 3» inserire le seguenti: le parole «dei figli minori fino a 12 anni di età», sono sostituite con le seguenti: «dei figli minori fino ai 14 anni di età, e»;
4) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «81,12 milioni di euro»;
5) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 326,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7».
72. 72. Fornaro, Fassina.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: 1200 euro inserire le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo;
b) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.569 milioni di euro con le seguenti: 1.609 milioni di euro;
c) al comma 2, lettera a), dopo le parole: 2000 euro inserire le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo;
d) al comma 2, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 67,6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.
72. 21. De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole è compatibile con la fruizione del bonus asilo nido limitatamente ai servizi educativi estivi per l'infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra gli zero e i tre anni.
72. 36. Barzotti, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Pallini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Lattanzio.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Il bonus di cui alla precedente lettera è compatibile anche con la presenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa in misura proporzionale alle ore lavorative non oggetto dell'anzidetta sospensione.».
72. 44. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 2. Vitiello.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 37. Olgiati, Parisse, Roberto Rossini, Cecconi, Elisa Tripodi.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 38. Varrica.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 51. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 59. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 68. Bond, Baldini.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 82. De Menech, Rotta, Pellicani.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 94. Lacarra.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 102. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 105. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 110. Giannone.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 120. Zennaro, Rospi, Nitti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il bonus di cui al comma 8, articolo 23, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto altresì ai lavoratori, con reddito familiare ISEE non superiore a 50 mila euro, che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare un genitore ultrasettantacinquenne e un regolare contratto di lavoro per l'assistenza alla persona, nonché ai nuclei monofamiliari composti da pensionati ultrasettantacinquenni, con reddito ai fini Irpef inferiore a 100 mila euro, che hanno in essere un regolare contratto di lavoro per la propria assistenza.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 150 milioni.
72. 42. Polidori.
Al comma 2, lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 3, le parole da: «alla categoria» fino a: «operatori sociosanitari» sono sostituite dalle seguenti: «alle professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018».
72. 93. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Topo.
Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , e dopo le parole: «operatori sociosanitari» sono inserite le seguenti: «nonché per tutti gli altri professionisti sanitari e sociosanitari che lavorano negli ospedali o nelle strutture private e private convenzionate a stretto contatto con il pubblico, esponendosi al rischio di contagio».
72. 50. Mandelli, Saccani Jotti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge è possibile optare per una modalità diversa di fruizione dei benefici di cui all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto a quella impiegata in precedenza, computando i giorni di congedo o l'importo di bonus già fruito, entro i limiti massimi introdotti dalla presente disposizione.
72. 10. D'Alessandro, Toccafondi, Vitiello, Moretto.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. Il comma 8 dell'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.».
*72. 01. Zennaro, Rospi, Nitti.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. Il comma 8 dell'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.».
*72. 02. De Menech, Rotta, Pellicani.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
1. Alle famiglie monogenitoriali e quindi al genitore lavoratore dipendente è concesso di fruire del congedo straordinario di 15 giorni con corresponsione di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il congedo è esteso ai seguenti soggetti:
a) ai genitori con figli di età compresa fino ai 16 anni compiuti;
b) ai genitori di figli disabili senza limiti di età.
3. La disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.
72. 06. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
ART. 73.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici giornate» con le seguenti: «diciotto giornate» e sostituire le parole «maggio e giugno 2020» con le seguenti: «maggio, giugno e luglio 2020»;
b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1-ter. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un bonus per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2020.
73. 3. Binelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1,sostituire le parole: e giugno con le seguenti: , giugno e luglio.
73. 6. Segneri, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Villani.
ART. 74.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 luglio 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, ovvero di certificazione clinica rilasciata dai medici specialisti dipendenti o convenzionati interni del Servizio sanitario nazionale che hanno in carico l'assistito, attestante una condizione di maggior rischio di infezione da agenti virali derivante da patologie autoimmuni o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali o di quelle cliniche di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi».
74. 5. D'Arrando, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
ART. 75.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere le seguenti parole: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 2. Il divieto di cumulo di cui al successivo articolo 78, comma 2, lettera b), non comprende i titolari di trattamenti pensionistici di invalidità.
Conseguentemente, all'articolo 86 aggiungere le seguenti parole: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche. Il divieto di cumulo di cui al precedente articolo 78, comma 2, lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità.
75. 2. Massimo Enrico Baroni, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Mammì, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Menga.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 840.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
75. 1. Cestari.
Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:
2-bis. Le indennità' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con la titolarità di trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps.
75. 5. Cominardi, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
ART. 76.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. In considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione la congruità dell'offerta di lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019».
76. 1. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:
Art. 76-bis.
1. L'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.
76. 02. Durigon, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.
Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:
Art. 76-bis.
(Stage formativi per i percettori del reddito di cittadinanza)
1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 luglio 2021 i percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti ad accettare lo svolgimento di stage formativi per un periodo non superiore a tre mesi presso datori di lavoro che abbiano inoltrato apposita richiesta ai centri per l'impiego. Nei casi in cui per il periodo di stage sia prevista una retribuzione, questa non implica la perdita, la riduzione o la sospensione del beneficio.
2. Per il periodo temporale di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'accettazione della proposta di stage formativo avviene ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo.
3. Il rifiuto di accettare la proposta di stage formativo equivale al rifiuto di una delle offerte di cui all'articolo 4, comma 8, n. 5), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può disporre l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo per un ulteriore periodo temporale, successivo a quello previsto dal comma 1.
76. 03. Zangrillo, Cannatelli, Musella.
ART. 78.
Al comma 2, lettera b), dopo la parola: pensione, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima e dei titolari di pensione indiretta con figli a carico.
78. 14. Pastorino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In caso di contagio da COVID-19 del lavoratore o dei soggetti sotto la sua responsabilità il datore di lavoro ovvero il funzionario pubblico responsabile è perseguibile penalmente esclusivamente in presenza di dolo o della aggravante di cui all'articolo 61, n. 3, del codice penale.
78. 3. Moretto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
78. 4. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Varrica.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire misure di sostegno a soggetti diversi da quelli individuati al comma 1 e non beneficiari delle indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementato di 200 milioni.
Conseguentemente:
al comma 4 sostituire la parola: 650 con la seguente: 850;
al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni;
78. 7. Manzo, Invidia, D'Orso, Bilotti, Grippa, Raffa, Luciano Cantone, De Girolamo, Alemanno, Baldino, Varrica, Di Lauro, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono riconosciute ai titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima e ai titolari di pensione indiretta con figli a carico.
78. 15. Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le singole prestazioni erogate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a sostegno dei propri iscritti, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*78. 2. D'Alessandro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le singole prestazioni erogate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a sostegno dei propri iscritti, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*78. 13. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
1. Ai fini del riconoscimento di un'indennità per i soggetti che hanno interrotto o sospeso un'attività di tirocinio extracurriculare a causa dell'emergenza COVID-19, sono trasferiti alle regioni e province autonome 100 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previo accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di assegnazione ed erogazione di tale indennità.
78. 01. Gribaudo, Ungaro, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Carnevali, Siani, Bruno Bossio, Orfini, Pellicani, Quartapelle Procopio, Pini, Pezzopane, Grippa, Barbuto, Magi, Fusacchia.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Estensione del reddito di ultima istanza ai lavoratori frontalieri)
1. L'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, spetta altresì, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai lavoratori frontalieri.
2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dell'indennità.
3. Per far fronte agli impegni finanziari conseguenti alla predetta disposizione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il «Fondo per il reddito di ultima istanza dei lavoratori frontalieri», con una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020. Ai fini del reperimento delle risorse necessarie all'istituzione di tale Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
78. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Misure a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)
1. Il periodo di isolamento domiciliare disposto dalle aziende sanitarie locali per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA dall'inizio del lockdown e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per il rischio sanitario sul territorio nazionale, è equiparato al ricovero ospedaliero anche ai fini assicurativi.
78. 04. Tabacci.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Misure di sostegno all'attività libero-professionale)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'attività libero-professionale e favorire l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, in considerazione della grave fase avversa che attraversa l'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la normativa statutaria e regolamentare degli enti di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può prevedere a favore degli iscritti prestazioni aggiuntive a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, finalizzate al sostegno e alla promozione del lavoro professionale e del reddito, in particolare nelle fasi avverse dell'economia, nonché favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni, nel rispetto degli equilibri finanziari di ciascuna gestione. Al fine di garantire detto equilibrio, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni. Dell'esito dell'attività di detto monitoraggio si dà adeguata rappresentazione con la predisposizione di una apposita relazione annuale. Per le finalità di cui al presente articolo, e a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 509 del 1994 e all'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, possono essere destinate risorse aggiuntive, nel limite massimo del 5 per cento, dei proventi e dei rendimenti lordi della gestione patrimoniale e delle attività finanziarie risultanti dai conti consuntivi annuali delle predette gestioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».
78. 09. Amitrano, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Tripiedi.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Misure per il sostegno dei professionisti)
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo Stato provvede al pagamento in favore degli avvocati dei crediti, già liquidati, vantati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato. Il pagamento è eseguito dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, nonché da Poste italiane Spa, qualora richiesto dal beneficiario.
2. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore. È ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
3. I pagamenti avvengono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente a tale termine, gli interessi moratori decorrono al tasso dell'1 per cento su base annua.
78. 011. Vitiello.
ART. 80.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo le parole: della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte le seguenti: , quelle di cui all'articolo 47, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nonché le procedure di trasferimento territoriale delle sedi e.
80. 18. De Maria, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Soverini.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali nelle Regioni del Mezzogiorno, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è disposta in favore dei datori di lavoro operanti nelle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che non applicano le procedure di licenziamento cui al comma 1 alla scadenza del termine ivi previsto, la completa e immediata decontribuzione al cinquanta per cento di ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
1-ter. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dell'anno 2021, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1-bis ed è obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovuti.
1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione ai sensi dell'articolo 241.
80. 14. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)
1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera a), con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.
2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
80. 014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Interpretazione autentica)
1. Al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. Conseguentemente tra gli atti di «costituzione» e «gestione» del rapporto di lavoro è escluso il licenziamento.
80. 011. Costanzo, Invidia, Cubeddu, Segneri, Cominardi, De Lorenzo, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Villani, Costanzo, Serritella.
ART. 81.
Sopprimerlo.
81. 9. Donno, Faro.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Esonero contributivo per le imprese delle isole minori)
1. Al fine di sostenere l'economia delle isole minori colpite maggiormente dalle misure di contenimento da COVID-19 e dalla limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo di cui al primo periodo è destinato all'esonero contributivo totale delle imprese che hanno sede legale nei comuni delle isole minori per le assunzioni a tempo determinato, anche frazionato, per un periodo non inferiore ai sei mesi annui o a tempo indeterminato per gli anni 2020, 2021, 2022. Le risorse per l'attuazione del presente articolo sono a valere sul fondo per le esigenze indifferibili così come integrato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
81. 08. Scoma.
ART. 82.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 112. Tabacci, Tasso.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 115. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 101. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 99. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 88. De Menech.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 83. De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 26. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 23. Varrica.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 4. Vitiello.
Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un con le seguenti: 7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni;
b) al comma 11, il numero: 959,6 è sostituito dal seguente: 1.000.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 759,6 milioni.
**82. 107. Rachele Silvestri, De Toma, Bologna.
Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un con le seguenti: 7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni;
b) al comma 11, il numero: 959,6 è sostituito dal seguente: 1.000.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 759,6 milioni.
**82. 30. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un con le seguenti: 7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni;
b) al comma 11, il numero: 959,6 è sostituito dal seguente: 1.000.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 759,6 milioni.
**82. 14. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, lettera c) aggiungere infine il seguente periodo: Non concorrono al raggiungimento della soglia ivi indicata i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori d'età vincolati fino al compimento del diciottesimo anno di età.
82. 16. Adelizzi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Faro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem di cui al comma 2 del presente articolo il comma 1-quater dell'articolo 5 della legge n. 80 del 2014 è così sostituito:
«1-quater. Nella fase di emergenza Covid-19, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis l'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al presente articolo.».
82. 76. Fassina, Tabacci.
Al comma 3, lettera a), dopo la parola: invalidità, aggiungere le seguenti: dei titolari di pensione indiretta inferiore alla pensione minima, dei titolari di pensione indiretta con figli a carico e dei percettori.
82. 79. Pastorino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sopprimere la lettera c);
b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Nel caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 5, in luogo del versamento del Rem si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 5».
82. 19. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Serritella, Ficara, Bruno Bossio, Varrica.
Al comma 6 dopo la parola: nonché sono aggiunte le parole: condannati in via definitiva non riabilitati per un reato di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
82. 70. Montaruli, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per un più efficace intervento dei servizi sociali delle amministrazioni comunali a contrasto di eventuali ulteriori fragilità l'Inps comunica ai rispettivi comuni di residenza i dati relativi ai nuclei familiari beneficiari del reddito di emergenza. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di emergenza con minori a carico viene assicurata per almeno dodici mesi una «dote educativa», ossia un intervento di sostegno educativo personalizzato per prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica dei minorenni in grave povertà economica. La dote educativa viene definita con la partecipazione dei minori e dei loro genitori ed è messa in atto dai servizi sociali comunali, in collaborazione con le scuole, i pediatri e i servizi sanitari di base, i centri per le famiglie, i servizi di mediazione culturale, le organizzazioni del terzo settore e del volontariato. La dote educativa assicura ai genitori e ai minori dei nuclei familiari destinatari del reddito di emergenza una presa in carico integrata su base volontaria, comprese prestazioni personalizzate di carattere sociale, educativo, ricreativo e sportivo e l'orientamento alla fruizione della rete di servizi di welfare ed educativi presenti sul territorio. Per il monitoraggio e il sostegno ai comuni nell'attuazione della misura di cui al presente comma, viene definito un programma sperimentale a cura del Dipartimento per le Politiche per la famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero dell'istruzione. Il programma è finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A tal fine, il fondo di cui al precedente periodo è incrementato di 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
82. 17. Brescia, Elisa Tripodi, Quartapelle Procopio, Carinelli, Casa, Villani, Gribaudo, Siani, Muroni, Rizzo Nervo, Emanuela Rossini, Fusacchia, Di Giorgi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Toccafondi, Migliore, Lattanzio, Alaimo, Gallo.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rem sono tenuti a comunicare ai Centri per l'impiego, anche tramite comunicazione telematica, la avvenuta presentazione all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) della domanda di Rem e il relativo modello di domanda compilato. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini e modalità tecniche per la suddetta comunicazione anche in modalità telematica.
11-ter. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari del reddito di emergenza, ci siano le eventuali condizioni economiche e i presupposti in relazione ai quali sia possibile l'avvio da parte dei beneficiari del Rem anche della domanda di reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, invia al richiedente una comunicazione contenente un avviso di convocazione per la valutazione di ammissibilità al beneficio del reddito di cittadinanza e dei percorsi previsti dalla legge per l'inserimento lavorativo. Con la medesima comunicazione i beneficiari del Rem sono convocati dai centri per l'impiego. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini, modalità e il modello della comunicazione contenente gli avvisi di cui ai periodi precedenti. All'esito degli incontri presso il centro per l'impiego, il beneficiario del Rem, qualora ne sussistano elementi sufficienti, viene invitato a rivolgersi ai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (CAF e Istituti di patronato) per la successiva presentazione della domanda di reddito di cittadinanza secondo le modalità e i termini previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni legittimanti l'invito al beneficiario del Rem per la successiva presentazione della domanda di reddito di cittadinanza.
82. 20. Cominardi, Amitrano, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Tripiedi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)
1. Al comma 986, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019,2020 e 2021» e dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
82. 015. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 82, è aggiunto il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)
1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti di accesso sono così modificati:
a) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):
1) la soglia del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al numero 1) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro;
2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;
3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti;
b) con riferimento al godimento di beni durevoli, il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), non opera.
2. I criteri di accesso al reddito di cittadinanza, come temporaneamente modificati al comma 1, rilevano solo in relazione all'attribuzione dei ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previgenti, il beneficio continua ad essere riconosciuto nelle modalità di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 524,9 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
82. 014. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Serritella, Ficara.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)
1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera b), n. 4, dell'articolo 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato sino ad un massimo di 2,3.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
82. 02. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Serritella, Ficara.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*82. 011. Paolo Russo, Pentangelo.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*82. 013. Ubaldo Pagano, Pezzopane.
ART. 83.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 1. Noja.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 18. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 15. Novelli, Versace, Bagnasco.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 8. Massimo Enrico Baroni, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 6. Nobili.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione a seguito dell'accertamento di cui al presente articolo, per i quali non è possibile adottare modalità di lavoro agile, il datore di lavoro, per tutto il periodo di durata dell'inidoneità, può fare richiesta dei trattamenti di cui agli articoli 19-22 del decreto-legge 17 marzo 2010, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
83. 11. Cubeddu.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:
«Art. 61-bis (Responsabilità dei datore di lavoro e del dirigente per infortunio). Il datore di lavoro e il dirigente, in caso di infortunio derivante da imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale solo qualora ne sia accertata la colpa grave».
83. 12. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Riorganizzazione attività dì medicina fiscale)
1. Al fine di riorganizzare l'attività della medicina fiscale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, i medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ad un massimo di 700 unità, entro tre mesi sono collocati, a domanda, previo giudizio di idoneità riguardante l'attività svolta e in base all'anzianità di incarico, con rapporto di impiego a tempo pieno e indeterminato nel ruolo sanitario dell'INPS ad esaurimento, nelle stesse sedi dove risultano incaricati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento di tutte le funzioni di accertamento medico legali sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.
2. Gli incarichi in essere dei medici che non transitano nel ruolo sanitario proseguono, senza soluzione di continuità, fino ad esaurimento delle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per lo svolgimento delle medesime funzioni di cui al comma 1, nelle stesse sedi in cui risultano incaricati.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'INPS provvede a valere sulle risorse presenti nel bilancio pluriennale del Ministero del lavoro alla voce «somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche», e nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS stesso rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche dì controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente articolo, i rimborsi riconosciuti all'INPS per gli accertamenti medico legali dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
83. 09. Moretto, Mura.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: dopo le parole: «durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «nonchè di altre tipologie di servizi e interventi socio assistenziali e socioeducativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile»;
b) al comma 3 dopo le parole: «con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «nonchè di altre tipologie di servizi e interventi socio assistenziali e socioeducativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile».
83. 010. De Lorenzo, Invidia, Cubeddu, Tripiedi, Cominardi, Amitrano, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)
1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 08. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)
1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)
1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 05. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)
1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 011. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.
ART. 84.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed un'indennità di 1.000 euro è erogata per il mese di maggio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
84. 63. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-ter. Ai lavoratori imbarcati a bordo di unità esercenti la pesca marittima con contratto a tempo determinato e ai lavoratori dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro mensili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Sono escludi soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.
Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo del successivo comma 14 con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
84. 82. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*84. 9. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*84. 62. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*84. 11. Gadda, Moretto, Scoma, Marco Di Maio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata, a decorrere dal 1° marzo 2020 anche ai lavoratori autonomi della piccola pesca titolari di partita IVA ed individuati ai sensi ai sensi della legge n. 250 del 1958.
84. 105. Benedetti, Frate.
Al comma 2 e ovunque ricorra, dopo la parola: pensione, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima e dei titolari di pensione indiretta con figli a carico.
84. 89. Pastorino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indennità pari a 1.000 euro relativa al mese di maggio 2020, di cui al comma 2, è erogata anche ai cittadini, gestori di B&B e affittacamere, non titolari di partita IVA, che svolgono la loro attività in maniera saltuaria ed occasionale, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
84. 104. Vizzini, Bologna, Frate.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai soggetti di cui al comma 4 che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, l'indennità per il mese di maggio è aumentata a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di competenza come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per le modalità di erogazione dell'indennità si applica quanto previsto dal comma 2.
84. 53. Polidori, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la maggiore indennità pari a 1.000 euro è erogata per i mesi da aprile a ottobre 2020 compreso.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 pari a 1.000 euro.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e.
84. 91. Pentangelo.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti: ivi inclusi i lavoratori con contratti a tempo determinato, intermittente o a chiamata, per intensificazione stagionale di attività;
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: lavoratori dipendenti stagionali aggiungere le seguenti: , nonché ai lavoratori assunti con altra tipologia contrattuale per intensificazione stagionale di attività.
84. 12. Iezzi, De Martini, Paternoster.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: lavoratori in somministrazione inserire le seguenti: nonché ai lavoratori occasionali;
b) al comma 6, dopo le parole: lavoratori in somministrazione inserire le seguenti: nonché ai lavoratori occasionali.
84. 4. Vitiello.
Al comma 7, sostituire le parole: per il mese di aprile con le seguenti: per i mesi di aprile e maggio, e, in fine, dopo la parola: euro, aggiungere le seguenti: per ciascuna mensilità.
*84. 83. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 7, sostituire le parole: per il mese di aprile con le seguenti: per i mesi di aprile e maggio, e, in fine, dopo la parola: euro, aggiungere le seguenti: per ciascuna mensilità.
*84. 28. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo e aprile, pari a 600 euro per ciascun mese.;
b) il comma 15 è sostituito dal seguente:
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.918,8 milioni di euro si provvede quanto a 3.912,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
84. 72. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e il 31 gennaio 2020;, inserire le seguenti: per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo.
*84. 100. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Orfini, Rossi, Prestipino, Ciampi, Lattanzio, Mollicone, Pezzopane, Nobili, Serrachiani.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e il 31 gennaio 2020;, inserire le seguenti: per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo.
*84. 122. Nitti.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e il 31 gennaio 2020;, inserire le seguenti: per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo.
*84. 78. Fratoianni, Fassina.
Al comma 9, lettera b), dopo le parole: titolari di pensione aggiungere le seguenti: diversa dal trattamento pensionistico indiretto e di reversibilità
84. 8. Nobili, D'Alessandro.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, e di 800 euro per i mesi di giugno, luglio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
11. Hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.;
b) al comma 14 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
84. 42. Vacca, Lattanzio, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Di Lauro, Bruno.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire le seguenti: e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, e sostituire le parole: mesi di aprile e maggio con le seguenti: mesi di aprile, maggio, giugno e luglio;
b) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari a complessivi 228 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
84. 20. Latini, Colmellere, Belotti, Sasso, Furgiuele, Fogliani, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 14, dopo le parole: in vigore, inserire le seguenti: della legge di conversione.
84. 48. Manzo, Faro, Flati.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
84. 86. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Indennità pescatori autonomi)
1. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente provvedimento.
84. 012. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Gabriele Lorenzoni.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 1.000 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza dei Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
4. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del presente decreto, nonché con l'indennità di cui all'articolo 85 del presente decreto.
84. 09. Carfagna, Casciello.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori frontalieri)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 8.100 euro.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 9 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
84. 04. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo, Molteni, Di Muro, Bianchi, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Indennità per i lavoratori impegnati nel programma garanzia giovani)
1. Ai lavoratori impegnati nel programma garanzia giovani che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
84. 02. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)
1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 è riconosciuta una indennità mensile di 1.500 euro.
84. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
ART. 85.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta certificazione di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico dei datori di lavoro imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, i quali sono esonerati da ogni responsabilità connessa all'infezione in occasione di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infortunio sia conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33».
85. 8. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 87.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 251 è aggiunto il seguente:
«251-bis. L'indennità di cui al comma 251 è altresì concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato dì percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria.»
Conseguentemente, al comma 2, capoverso «253» sostituire le parole: del comma 251 con le seguenti: dei commi 251 e 251-bis.
87. 3. Davide Aiello, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)
1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
*87. 05. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)
1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
*87. 08. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)
1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
*87. 010. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)
1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
*87. 011. Tomasi, Garavaglia, Cestari, Gava, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini, Comaroli.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Modifiche decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di lavoro)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo del contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto».
2. Conseguentemente, all'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, capoverso articolo 44-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 :
1) primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite con le seguenti: «trasformato in»;
2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.»;
3) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «data di efficacia giuridica»;
4) alle lettere a) e b) la parola: «trasformabili» è sostituita con la seguente: «trasformate»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo».
«1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci al sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo ai valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alte attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo»;
c) al comma 2 le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;
d) al comma 3:
1) secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono aggiunte le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016».
2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo».
e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».
87. 06. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. Ai lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI), è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è compatibile con il reddito straordinario denominato reddito di emergenza come disciplinato dall'articolo 82 del presente decreto. L'indennità di cui al comma 1 non è altresì compatibile con la presenza delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
3. Ai lavoratori di cui al comma precedente, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
4. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1 esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziarla da parte dell'INPS.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 796 milioni di euro per l'anno 2020, di 86 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
87. 09. Buompane, Faro, Manzo, Flati, Caso, Del Sesto, Giovanni Russo, Iorio, Grimaldi, Lovecchio, Donno, Gabriele Lorenzoni, Adelizzi, Gubitosa, Maraia, Maglione.
ART. 88.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 4. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 8. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 10. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 11. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Fondo per il sostegno alla formazione per l'innovazione. Incentivi per la nuova occupazione stabile)
1. Al fine di far fronte alla ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica e per favorire la riorganizzazione dei processi produttivi e una coerente riqualificazione delle competenze professionali nonché la valorizzazione dell'occupabilità delle persone, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per il sostegno alla formazione e per l'innovazione professionale» con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammesse al finanziamento del Fondo di cui al comma 1.
3. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e qualificata, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano partecipato ai percorsi di riqualificazione professionale finanzianti ai sensi del comma 1, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto entro il limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
4. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 5. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 3, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
5. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 destinano una quota delle proprie risorse, non inferiore al 5 per cento, all'adeguamento delle competenze di lavoratori che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale.
6. Le imprese che, in data antecedente al 1° maggio 2020, hanno optato per il regime di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e hanno piani formativi in corso e personale in cassa integrazione, anche in deroga, possono utilizzare il Fondo Nuove Competenze per coprire, in tutto o in parte, i costi figurativi della quota di cofinanziamento richiesta dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente ed in misura proporzionale al numero di dipendenti in cassa integrazione.
7. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 200 milioni di euro, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, ai sensi del comma 8.
8. A decorrere dalla data in entrata in vigore della presente disposizione, per gli iscritti presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che alla data del 31 dicembre 1995 possono fare valere anzianità contributiva presso altre forme pensionistiche obbligatorie, non si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile stabilito dal comma 18 del medesimo articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge 2 agosto, 1990 n. 233 che hanno chiesto, nell'ambito della gestione separata, il computo dei predetti periodi contributivi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
88. 01. Serracchiani, Viscomi, Lepri, Gribaudo, Carla Cantone, Mura, Pezzopane.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Lavoratori impatriati altamente qualificati)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. 1 soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:
a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
88. 04. Ungaro, Mancini, Quartapelle Procopio, La Marca, Schirò.
ART. 89.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «Fondo Nazionale per le non autosufficienze» con le seguenti: «Fondo nazionale per l'autonomia personale e la vita indipendente»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Fondo nazionale per le non autosufficienze» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per l'autonomia personale e la vita indipendente.».
Conseguentemente, all'articolo 104, comma 1, sostituire le parole Fondo Nazionale per le non autosufficienze con le seguenti: Fondo nazionale per l'autonomia personale e la vita indipendente.
89. 2. D'Arrando, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti costituzionalmente garantiti, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle loro competenze e autonomie organizzative, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con proprio atto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base del progetto personalizzato, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità.
89. 1. Noja, Carnevali.
ART. 90.
Dopo il comma. 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono usufruire, di concerto con il datore di lavoro, di un congedo parentale rimodulato che consente al lavoratore di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo sei mesi e reiterabile per una sola volta nel Parco del quadriennio, mediante un accordo in forma semplificata tra le parti. Per la restante disciplina in materia si rinvia alla contrattazione collettiva di settore, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
*90. 8. Ferri.
Dopo il comma. 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono usufruire, di concerto con il datore di lavoro, di un congedo parentale rimodulato che consente al lavoratore di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo sei mesi e reiterabile per una sola volta nel Parco del quadriennio, mediante un accordo in forma semplificata tra le parti. Per la restante disciplina in materia si rinvia alla contrattazione collettiva di settore, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
*90. 17. Pini, Ascari, Ferri.
ART. 91.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Reddito di eccellenza)
1. Al fine di promuovere un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità nelle regioni del Mezzogiorno dei giovani laureati, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 20.000 soggetti fino a ventinove anni di età che, al momento della domanda, abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere con il punteggio minimo di 105/110.
3. La misura di cui al comma 1, di importo pari a 1.000 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogata con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a ventiquattro mesi.
4. Il prestatore di lavoro beneficiario della misura può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 7, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.
5. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio della misura riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
6. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
7. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile della misura con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro.
8. La misura di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'accesso alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei datori di lavoro del settore privato che intendono offrire la propria disponibilità, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
10. Le Regioni e le province autonome possono concorrere con proprie risorse e per quanto di competenza alle finalità di cui al comma 1, con ulteriori iniziative volte ad incrementare la platea dei soggetti beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dall'articolo 242.
Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento di una misura di sostegno del reddito per giovani laureati meritevoli denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
91. 02. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Misure urgenti in favore dell'inclusione sul reclutamento dei docenti specializzati nel Sostegno didattico)
1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 – Ripartizione posti, decreto dipartimentale n. 498/2020; Allegato 1 – Prospetto Ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 499/2020; Allegato A – Prospetto ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n. 230 del presente decreto.
2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da D.M. n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per. la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 3992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.
4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.
5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1° settembre 2020.
91. 04. Tasso.
ART. 92.
Al comma 1, sostituire le parole: compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, con le seguenti: di vigenza delle disposizioni emergenziali di contrasto e contenimento dell'epidemia da COVID-19.
92. 16. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura , Viscomi, Bonomo.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 15 maggio 2020;
Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 613, 7 milioni con le seguenti: 633,7 milioni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: commi 5 e 7.
92. 14. Fratoianni, Fassina.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 15 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che non siano beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22, 36 e 84 del presente decreto, accedono alle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 nei giorni in cui non sono in chiamata anche in costanza di rapporto di lavoro.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 130 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
92. 13. Fratoianni, Fassina.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I lavoratori intermittenti, di cui agli articoli 13, 15 e 15 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che non siano beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22 e 36 e 84 del presente decreto accedono alle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 nei giorni in cui non sono in chiamata, anche in costanza di rapporto di lavoro.
92. 19. Nitti.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
1. Limitatamente agli anni 2020 e 2021, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere riconosciuta la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 83486, del 28 luglio 2014, e la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo in relazione ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.
92. 02. Rotondi.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Disposizioni di salvaguardia in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. Anche in un'ottica di equità e di ristoro nei confronti dei titolari di imprese commerciali in crisi costretti alla chiusura dell'attività, nonché al fine di mitigare gli effetti economici su tali soggetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, nella misura e secondo le modalità ivi previste, spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016, si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dello stesso decreto e che, entro il 31 dicembre 2018, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 795 milioni per l'anno 2020.
92. 05. Sut, Ruggiero, Sabrina De Carlo, Costanzo.
Dopo l'articolo 92, è aggiunto il seguente:
Art. 92-bis.
1. L'articolo 1 della legge 25 luglio 1975, n. 402, è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
1. In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo pari alla metà dei giorni di lavoro prestati, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. In ogni caso il periodo di trattamento ordinario di disoccupazione non può avere una durata inferiore a 30 giorni e superiore a 240 giorni. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se e per i familiari a carico.
2. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974.
3. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19 e delle limitazioni all'ingresso nel territorio nazionale, i lavoratori italiani nonché i lavoratori frontalieri, a condizione che siano rimpatriati, in caso di disoccupazione derivante da un atto di licenziamento ovvero dal mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte di datore di lavoro all'estero intervenuti nel periodo tra il 1° ottobre 2019 e il 4 luglio 2020, hanno diritto di presentare richiesta di trattamento ordinario di disoccupazione fino al 31 dicembre 2020.
4. I cittadini italiani residenti all'estero da oltre 12 mesi, rientrati in Italia, possono accedere alle prestazioni di cui al primo comma purché siano stati regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) nel periodo suddetto.».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge n. 402 del 1975, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni».
92. 08. Siragusa.
ART. 93.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 8. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 17. D'Alessandro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 25. Milanato, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 39. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 56. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 36. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 38. Cannatelli, Zangrillo, Musella.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 50. Frailis.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 59. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. La stipula, la proroga e il rinnovo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, sono consentite, per tutti i contratti stipulati, prorogati o rinnovati entro il 30 agosto 2020, a prescindere dalla data di scadenza, senza necessità che sussistano e che siano indicate le esigenze di cui agli articoli 19 comma 1 e 21 comma 01 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
93. 30. Zangrillo, Gelmini, Cannatelli, Musella, Zanella.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020, con le seguenti: stipulare contratti di rinnovo o proroga fino al 31 dicembre 2020;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica.
93. 44. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Bonomo, Pezzopane.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;
b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;
c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
*93. 9. Durigon, Manzato, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;
b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;
c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
*93. 24. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;
b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;
c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
*93. 37. Brunetta, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;
b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;
c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
*93. 58. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;
b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;
c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
*93. 29. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: fino al 30 agosto con le seguenti: per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;
b) dopo le parole: anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inserire le seguenti: nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
**93. 15. Moschioni, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: fino al 30 agosto con le seguenti: per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;
b) dopo le parole: anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inserire le seguenti: nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
**93. 28. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: fino al 30 agosto con le seguenti: per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;
b) dopo le parole: anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inserire le seguenti: nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
**93. 27. Bond, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 28, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «anche in regime di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93. 11. Durigon, Manzato, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 06. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 022. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 023. Frassini, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 027. Mulè, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo a fronte della crisi prodotta dalle conseguenze dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro che non abbiano effettuato licenziamenti in data successiva al 23 febbraio 2020 e che effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuta una riduzione pari al cento per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi. Ai datori di lavoro che alle medesime condizioni di cui al primo periodo effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è riconosciuta una riduzione pari al cinquanta per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi. Ai datori di lavoro che alle medesime condizioni di cui al primo periodo trasformano contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuta una riduzione pari al cinquanta per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi del nuovo contratto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
93. 015. Zangrillo, Cannatelli, Musella.
ART. 94.
Sostituire l'articolo 94 con il seguente:
Art. 94.
(Ampliamento della flessibilità in materia di lavoro nel settore agricolo)
1. Limitatamente alle imprese del comparto agricolo al fine di sostenere l'impatto che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale mediante ampliamento degli strumenti di flessibilità in materia di lavoro, fino al 31 dicembre 2020 i limiti in materia di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono così derogati:
a) per il prestatore il limite di cui alla lettera c) del comma 1 è innalzato a 5.000 euro;
b) per l'utilizzatore il limite dei compensi di cui alla lettera b) del comma 1 è sospeso;
c) i divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 14 sono sospesi.
2. Le misure di cui al comma 1 si applicano esclusivamente alla manodopera aggiuntiva rispetto a quella presente nelle aziende individuate ai sensi del comma 1 alla data del 28 febbraio 2020. Restano ferme le limitazioni previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non derogate dal comma 1.
3. Per l'anno 2020, i soggetti titolari di reddito di cittadinanza (RDC) di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere avviati al lavoro agricolo anche nei casi in cui tale attività non sia inserita nel proprio patto per il lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. In caso reiterato diniego, non adeguatamente motivato, si applicano le disposizioni per l'esclusione del RDC previste per legge. L'impiego nel lavoro agricolo, secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta la riduzione o l'esclusione dal RDC.
94. 6. Spena, Nevi, Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. L'articolo 18, comma 3-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
94. 12. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali e reintroduzione dei voucher INPS nel settore agricolo)
1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti nel settore agricolo in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento al settore agricolo, non si applicano le seguenti disposizioni:
a) comma 1, lettera b);
b) comma 8;
c) comma 8-bis;
d) comma 14, lettere a) e b).
2. Con riferimento alle imprese operanti nel settore agricolo:
a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
c) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.
3. All'articolo 54-bis, comma 20, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: «280» ore sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.
94. 02. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 95.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: dispositivi inserire le seguenti: e sistemi o protocolli validati:
b) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di incentivare l'adozione di ulteriori e migliorativi interventi rispetto a quelli già previsti in attuazione agli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro possono beneficiare della riduzione del tasso di premio assicurativo INAIL per oscillazione per prevenzione, previa l'adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati dall'Ente unico di accreditamento Accredia, probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. I sistemi o protocolli di cui al presente comma sono riconosciuti buona prassi e determinano efficacia esimente in capo ai soggetti apicali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in caso di attuazione dell'impianto sanzionatorio di cui al medesimo articolo, nonché idonei a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro nonché la responsabilità penale del datore di lavoro per i reati derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.;
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede ai sensi dell'articolo 265.
95. 4. D'Alessandro.
Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati inserire le seguenti: ai soggetti esercenti arti e professioni,.
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
*95. 10. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi.
Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati inserire le seguenti: ai soggetti esercenti arti e professioni,.
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
*95. 20. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati inserire le seguenti: ai soggetti esercenti arti e professioni,.
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
*95. 23. Viscomi, Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Mura, Pezzopane.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;
c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.
**95. 3. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;
c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.
**95. 12. Musella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;
c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.
**95. 31. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 2, sostituire le parole da: sono destinate fino alla fine del comma, con le seguenti: pari ad euro 403 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
95. 14. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'INAIL destina le risorse residue, comprese quelle inutilizzate per i bandi degli esercizi passati, a un apposito bando, da emanarsi entro il 31 ottobre 2020, per il finanziamento, ai sensi del citato articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 81 del 2008, delle seguenti iniziative:
a) progetti di investimento (Asse di finanziamento 1);
b) progetti di bonifica da materiali (Asse di finanziamento 3).
95. 7. Invidia, Cubeddu, Amitrano, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Tripiedi.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Allo scopo di sostenere ulteriormente la ripresa delle attività produttive in sicurezza delle imprese, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza quota parte dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nell'importo di 200 milioni di euro. Ai predetti fini adotta, entro il 30 settembre 2020, un bando di finanziamento per le imprese, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando 2019 revocato ai sensi del comma 5.
95. 1. Rosato.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Disposizioni in materia di vigilanza sul lavoro)
1. In relazione alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale accertate a far data dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, il solo adempimento alla diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e all'articolo 301-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, estingue il procedimento sanzionatorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione in relazione alle violazioni individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e comunque alle violazioni punite ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
3. Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale non diffidabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, accertate durante il periodo di cui al comma 1, sono ridotti della metà, fatta eccezione per gli importi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.
4. Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale relativi a verbali di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, possono essere versati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 30 rate mensili di pari importo. Ai fini di cui al presente comma, il trasgressore e l'obbligato in solido, congiuntamente, formulano istanza di rateizzazione entro 30 giorni dalla notifica del verbale previa regolarizzazione delle violazioni laddove sanabili. L'istanza di rateizzazione comporta il riconoscimento del debito e la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso amministrativo ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e di ogni forma di ricorso giurisdizionale. Il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento dell'ultima rata secondo quanto previsto dal piano di rateizzazione autorizzato con provvedimento del direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro e notificato alla PEC indicata nell'istanza di rateizzazione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il trasgressore e l'obbligato in solido sono tenuti a versare l'intera somma residua entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della rata non versata. Alla scadenza del termine, il provvedimento del direttore costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della somma residua ed è esclusa l'applicazione dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti sanzionatori pendenti nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche in relazione ai verbali notificati a decorrere dal 1° gennaio 2020. In tal caso il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, in caso di regolarità, l'Ispettorato del lavoro può rilasciare uno specifico attestato ed iscrive il datore di lavoro in un apposito elenco informatico. I datori di lavoro iscritti nell'elenco, per un periodo di due anni dalla data di iscrizione, non sono sottoposti ad ulteriori accertamenti in materia, fatte salve le ipotesi di richiesta di intervento, di indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica ovvero nelle ipotesi di inadempimenti rilevabili attraverso documenti o informazioni già in possesso da parte delle pubbliche amministrazioni.
7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile e agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli Ispettorati territoriali del lavoro possono utilizzare piattaforme informatiche per lo svolgimento da remoto delle riunioni. Il verbale, sottoscritto esclusivamente dal funzionario conciliatore in qualità di pubblico ufficiale, fa piena prova del consenso delle parti e del contenuto dell'accordo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2113, comma 4, del codice civile e dell'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nonché, in caso di mancato accordo, di quanto previsto dall'articolo 411, comma 2, del codice di procedura civile e dall'articolo 7, comma 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
8. A far data dal 1° luglio 2020 le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogate. Conseguentemente il fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro è integrato di euro 14 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni a decorrere dall'anno 2021. Le somme di cui al presente comma sono utilizzate per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
9. Al fine di potenziare nell'immediato le attività di prevenzione e promozione, nonché i controlli connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato il personale delle aree funzionali a valere sul budget assunzionale relativo ai cessati dell'anno 2019. La procedura di cui al presente comma è altresì utilizzata per la selezione del personale da assumere a seguito delle autorizzazioni all'assunzione già concesse ed è svolta con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali.
10. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
11. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari ad euro 4.462.500 per il 2020 e ad euro 8.925.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari ad euro 3.250.000 per il 2020 e ad euro 6.500.000 per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
95. 03. Donno.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Sospensione versamento canoni demaniali)
1. Per le persone fisiche e giuridiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il pagamento dei canoni del demanio marittimo e del demanio idrico con finalità turistico-ricreativa e sportiva e di diporto nautico, per l'anno 2020, è sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il versamento dei predetti canoni è da effettuare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o in un'unica soluzione o con rateizzazione in cinque rate bimestrali a partire da marzo 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
95. 05. Gava.
ART. 96.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di reintegrare le proprie dotazioni organiche l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del budget assunzionale relativo al personale cessato nell'anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 56. A tal fine l'Ispettorato aggiorna il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 in funzione della esigenza di potenziare i controlli connessi all'emergenza epidemiologica. Le procedure concorsuali di cui al presente comma nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza. Con avviso pubblico del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono indicate le modalità di selezione, i titoli richiesti per la partecipazione ed i relativi punteggi, le materie su cui verte il colloquio orale e il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di INL.
96. 2. Gribaudo, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Serracchiani, Mura, Bruno Bossio, Pezzopane.
ART. 98.
Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane con le seguenti: 18 settimane.
*98. 2. Morrone.
Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane con le seguenti: 18 settimane.
*98. 5. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane con le seguenti: 18 settimane.
*98. 13. Lotti, De Menech, Pezzopane.
ART. 99.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) analisi sulle trasformazioni del lavoro femminile alla luce dello smart working e in riferimento al fenomeno del gender gap. In particolare, l'Osservatorio ha il compito di supportare iniziative ed interventi volti alla tutela dei diritti, all'inclusione e alle pari opportunità, contrastando fenomeni quali lo stalking e il mobbing e qualsiasi altro comportamento e pratica volti a provocare danni fisici, psicologici, sessuali, economici come indicato dalla Convenzione OIL n. 190.
99. 12. Frate, Pezzopane, Cenni, Quartapelle Procopio, Carnevali, Boldrini, Muroni, De Lorenzo, Bruno Bossio, Serracchiani, Ascari, Papiro, Baldini, Bologna, Casa, Giordano, Fitzgerald Nissoli, Rotta, Aprile, Bonomo, Vizzini, Lattanzio, La Marca, Schirò.
ART. 101.
Sopprimerlo.
101. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 101.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'INPS».
101. 1. Tripiedi, Cominardi, Invidia, Cubeddu, Amitrano, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani.
ART. 102.
Sopprimerlo.
102. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Abrogazione del ruolo ad esaurimento dell'ispettorato INPS-INAIL e relativo incremento dotazione organica)
1. In ragione delle diverse e specifiche esigenze tecniche e funzionali, svolte rispettivamente dai funzionari INPS e INAIL, nell'ambito del controllo ispettivo dei luoghi di lavoro, in relazione al rischio di contagio COVID-19, nonché al fine di salvaguardare l'autonomia giuridica dell'INPS e dell'INAIL, il Ministro del lavoro, con proprio decreto provvede al ripristino del profilo permanente del personale ispettivo all'interno dell'INPS e dell'INAIL, eventualmente incrementando la dotazione organica di ciascun ente del numero di ispettori necessari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è abrogato il ruolo ad esaurimento di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede utilizzando le risorse a carico del bilancio dei rispettivi enti.
102. 01. Tripiedi, Cominardi, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale)
1. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.
3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 4 e 5, per quei concessionari che ne facciano richiesta sulla base dei bilanci per gli anni 2020 e 2021.
4. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi, tiene conto:
a) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;
b) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.
5. La durata del periodo di estensione della concessione è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 4 e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione ad un tasso e secondo modalità definite da ENAC con proprio provvedimento.
6. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi articolo 165 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del citato articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.
102. 02. Centemero, Gava, Bianchi, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Cavandoli.
ART. 103.
Sopprimerlo.
*103. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Sopprimerlo.
*103. 106. Meloni, Lollobrigida, Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sopprimerlo.
*103. 115. Gelmini, Ravetto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) dopo le parole: organismi pubblici inserire le seguenti: o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data e le parole: in entrambi casi sono sostituite dalle seguenti: in ogni caso;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e per consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9 il permesso di soggiorno di cui è in possesso il cittadino straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) al comma 2:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli stranieri, con permesso di soggiorno scaduto alla data dell'8 marzo 2020, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-quater, della legge 24 aprile 2020, n. 27, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza;
b) al secondo periodo, dopo le parole: devono aver svolto attività di lavoro sono aggiunte le seguenti: ancorché irregolare e le parole: antecedentemente al 31 ottobre 2019 sono soppresse;
c) al terzo periodo, le parole: nei settori di cui al comma 3 sono soppresse;
3) al comma 3:
a) le parole: di cui al presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 1 e al comma 2, secondo periodo;
b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
c-bis) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;
c-ter) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio;
4) al comma 5, le parole: 15 luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2020.
5) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via PEC.»;
6) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3;
7) al comma 16:
a) le parole: 15 luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2020;
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: La sede dell'ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale, il parere si intende favorevole. Se, dopo l'apertura della posizione lavorativa, non siano pervenuti da parte del datore di lavoro i versamenti contributivi l'ispettorato raccoglie le denunce e testimonianze e, anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il Questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12;
c) al secondo periodo la parola: esclusivamente è soppressa;
d) è aggiunto, infine, il seguente periodo: L'attestazione comporta altresì per il cittadino straniero l'obbligo di iscriversi quanto prima al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con indicazione del medico di medicina generale;
8) al comma 20 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: I comuni interessati da raccolta, anche stagionale, di prodotti agricoli, possono allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avvalendosi, altresì, del contributo di associazioni imprenditoriali, delle Regioni e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle risorse agricole, anche a valere sulle risorse del Fondo asilo migrazione e integrazione.
103. 113. Boldrini, Quartapelle Procopio, Madia, Raciti, Orfini, Bruno Bossio, Gribaudo, Bonomo, Lattanzio, Sarli, Ungaro.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9, il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Conseguentemente:
a) al comma 3 sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: al comma 2;
b) al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio 2020 con le seguenti: 31 agosto 2020;
c) al comma 16 sostituire le parole: al 15 luglio con le seguenti: al 31 agosto.
103. 143. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;
al comma 5, la lettera c) è soppressa;
al comma 7 le parole da: per la procedura di cui al comma 2 fino a: interessato sono soppresse;
il comma 16 è soppresso.
103. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole: devono aver svolto attività di lavoro sopprimere le parole: nei settori di cui al comma 3 e dopo le parole: in conformità alle previsioni di legge sopprimere le parole: nei settori di cui al comma 3;
al comma 16, dopo le parole: idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta, sopprimere le seguenti: nei settori di cui al comma 3;
al comma 16, dopo le parole: di svolgere lavoro subordinato, sopprimere le seguenti: esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3.
103. 117. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino, Sarli.
Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) edilizia;
Conseguentemente, sostituire il comma 20 con il seguente:
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, si avvale del supporto operativo del Dipartimento per la protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
103. 135. Carla Cantone, Gribaudo, Cenni, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Mura.
Al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 15 settembre.
103. 1. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza con le seguenti: il cittadino straniero può svolgere l'attività di lavoro anche alle dipendenze di altri datori di lavoro, fermo restando che rimane in capo al datore di lavoro che ha presentato l'istanza l'obbligo della stipula del contratto di soggiorno.
103. 116. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) nei cui confronti sia stata pronunciata una decisione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), e nei casi di cui agli articoli, 29 comma 1, e 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
103. 35. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva o abbiano procedimenti in corso per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale.
103. 38. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad un apposito fondo a favore dei Comuni per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di polizia locale.
103. 48. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di contenimento dell'emergenza in ambito carcerario, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad apposito fondo per l'assunzione straordinaria di personale del Corpo di polizia penitenziaria.
103. 49. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono destinati all'assunzione straordinaria di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
103. 50. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 23 inserire il seguente:
23-bis. Fuori dai casi di cui al presente articolo e in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, in tutti i procedimenti amministrativi in materia di immigrazione a istanza di parte o per le procedure relative alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevedono la dimostrazione del possesso di requisiti reddituali sufficienti al sostentamento da parte del richiedente, su istanza di quest'ultimo i redditi individuali e familiari relativi all'anno 2020 non vengono considerati.
103. 112. Ceccanti, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Viscomi, Corneli.
Al comma 25, dopo le parole: Polizia di Stato inserire le seguenti: e delle altre Forze di polizia eventualmente impiegate;.
103. 137. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Misure per la stabilizzazione del personale addetto all'attività di assistenza socio-sanitaria)
1. Le aziende sanitarie locali, titolari o meno di partecipazioni di controlli di società, di concerto con la regione di appartenenza, in caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati a società, cooperative o altri soggetti privati, a società a partecipazione pubblica o a società in house, procedono all'assorbimento e internalizzazione delle unità di personale, già dipendenti o soci lavoratori delle cooperative, o comunque in forza a tempo indeterminato, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei predetti soggetti cui erano affidate le funzioni o servizi oggetti di reinternalizzazione.
2. Il suddetto assorbimento e internalizzazione del personale, deve avvenire prima di effettuare nuove assunzioni, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e può essere disposto nei limiti dei posti occupazionali risultanti nelle dotazioni organiche dell'ente medesimo e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e di cui è necessario il mantenimento organico e strutturale, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
103. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)
1. Ai lavoratori frontalieri residenti in Italia che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, nonché nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE regolamentati da appositi accordi bilaterali, sono applicate, attraverso surroga dell'Istituto nazionale della previdenza sociale laddove la stessa non fosse già prevista dalla legge, ovvero dai contratti di lavoro individuali o collettivi applicati dal Paese estero, le seguenti disposizioni:
a) il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;
b) ai lavoratori frontalieri titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori subordinati, ai titolari di partita che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliere a far data del 23 febbraio 2020 e privi dei requisiti previsti dalla normativa del decreto legislativo n. 22 del 2015 e di quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è corrisposta una indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a euro 600 ovvero il trattamento previsto dal reddito di emergenza (REM);
c) l'estensione delle misure a sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 73.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
103. 012. Braga, Enrico Borghi, Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Viscomi, Schirò.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni.
103. 019. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Fondo a sostegno delle donne vittime di tratta)
1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi ad essa collegate, al fine di garantire un sostegno all'integrazione sociale, ai soggetti di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, a decorrere dal mese di maggio è concesso un contributo pari a 2.000 euro, rinnovabile bimestralmente, su richiesta, fino ad un massimo di 10.000 euro pro capite.
2. La richiesta di accesso al contributo, da presentare con procedura telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto nell'ambito dei programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Al fine di garantire il contributo di cui al presente articolo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa per i relativi anni.
4. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
103. 021. Martinciglio, Boldrini, Annibali, Aprile, Ascari, Baldini, Barbuto, Barzotti, Benedetti, Berlinghieri, Bologna, Bonomo, Bruno Bossio, Cancelleri, Carinelli, Carnevali, Casa, Cenni, Ciampi, De Lorenzo, Deiana, Di Giorgi, Ehm, Frate, Giordano, Gribaudo, Muroni, Fitzgerald Nissoli, Noja, Occhionero, Papiro, Pezzopane, Pini, Quartapelle Procopio, Roberto Rossini, Sarli, Schirò, Serracchiani, Suriano, Elisa Tripodi, Villani.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Misure economiche, antiusura per sostegno alle famiglie e imprese e contrasto alla criminalità organizzata)
1. Al fine di agevolare le imprese e le famiglie che versano in stato di difficoltà economica dovuta all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19 ed evitare il dilagare della criminalità organizzata, per l'anno 2020 è incrementato di 30 milioni di euro il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, costituito presso il Ministero dell'interno ai sensi della legge 26 febbraio 2011, n. 10.
2. Entro il 30 giugno 2020 il Ministero dell'interno attiva una campagna volta a incentivare le denunce di prestiti illeciti e condotte di usura e racket presso le emittenti televisive nazionali, i canali social e telematici.
103. 024. Montaruli, Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 104.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;
dopo la parola: autosufficienti inserire le seguenti: come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;
sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura con le seguenti: dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*104. 9. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;
dopo la parola: autosufficienti inserire le seguenti: come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;
sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura con le seguenti: dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*104. 14. Dall'Osso.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;
dopo la parola: autosufficienti inserire le seguenti: come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;
sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura con le seguenti: dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*104. 22. De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.
Al comma 1, sostituire le parole: 90 milioni per l'anno 2020 con le seguenti: 190 milioni per l'anno 2020 e sostituire le parole: di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per vita indipendente con le seguenti: di cui 40 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2020.
104. 4. Ziello, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché; disabili intellettivi, psichici e persone afflitte da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e versino nella condizione di inoccupazione o disoccupazione di· lunga durata, superiore a trentasei mesi, sono ammesse, su richiesta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per l'ammissione al beneficio di cui al presente comma non è richiesto alcun requisito reddituale o patrimoniale. La richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza comporta il decadimento da ogni altro sussidio o sostegno al reddito.
*104. 17. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché; disabili intellettivi, psichici e persone afflitte da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e versino nella condizione di inoccupazione o disoccupazione di· lunga durata, superiore a trentasei mesi, sono ammesse, su richiesta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per l'ammissione al beneficio di cui al presente comma non è richiesto alcun requisito reddituale o patrimoniale. La richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza comporta il decadimento da ogni altro sussidio o sostegno al reddito.
*104. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'indennità riconosciuta agli enti gestori di cui al presente comma deve essere utilizzata esclusivamente per la ripresa dell'attività delle strutture di cui al presente comma.
104. 29. Giannone.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«41-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);
41-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;
41-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.».
104. 8. Ferro, Varchi, Bellucci, Bignami, Trancassini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nei limiti di 10 milioni di euro, il Servizio sanitario nazionale, provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisiche, anche ai fini di un loro successivo inserimento nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
104. 11. Versace, Bagnasco, Gelmini, Novelli, Bond, Mandelli, Mugnai, Brambilla.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Detraibilità delle rette scolastiche)
1. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici paritari e privati, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del cento per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
104. 010. Rampelli, Bellucci, Ferro.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal caregiver familiare, nelle more della definizione di una più organica disciplina della sua figura, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento del valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 1, le parole: 84, 85, 78 e 98 sono sostituite dalle seguenti: 84, 85, 98 e 104-bis.
104.013. Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)
1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1° giugno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
104. 014. Panizzut, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 105.
Sostituire l'alinea del comma 1 con il seguente:
1. Al fine di sostenere le famiglie, di accelerare il recupero del debito formativo contratto da alunni e studenti a causa dell'interruzione delle attività didattiche in presenza, e per integrare l'offerta educativa dei centri, dei servizi e dei progetti di cui al presente comma, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, sulla base di patti territoriali tra comuni, istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, associazioni ed enti del terzo settore, volte a introdurre:.
105. 18. Fusacchia, Quartapelle Procopio, Lattanzio, Muroni, Di Giorgi, Palazzotto.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di età compresa tra i 3 e i 14 anni con le seguenti: fino a 17 anni di età.
*105. 2. D'Alessandro, Toccafondi, Vitiello, Moretto.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di età compresa tra i 3 e i 14 anni con le seguenti: fino a 17 anni di età.
*105. 6. Toccafondi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: età compresa fra i 3 e i 14 anni con le seguenti: di età compresa fra 0 e 14 anni.
105. 7. Rampelli, Bellucci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non fanno parte i figli che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e che sono considerati nucleo familiare a sé stante.
105. 22. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.
Conseguentemente lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.
105. 3. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 3 sostituire le parole: 150 milioni, ovunque ricorrono, con le seguenti: 250 milioni.
105. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 01. De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 014. Bellucci, Rampelli, Acquaroli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 020. Versace.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 023. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Credito di imposta per la cura e l'assistenza degli animali di affezione)
1. Al fine di favorire i livelli essenziali di assistenza e cura degli animali di affezione, ai volontari e privati e alle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali da compagnia, ai privati e volontari che possiedono o hanno in cura animali di affezione, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2020 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali di affezione. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 500 euro per ciascun animale di affezione, nel limite complessivo di 1.000.000 euro per l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
105. 033. Flati, Sarli, Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Lorefice, Faro, Testamento, Papiro, Corneli.
Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Sostegno alle famiglie con animali)
1. Al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali d'affezione e contribuire alle spese per l'accudimento e la cura, per l'anno 2020, a valere sul Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 168, una quota di risorse è destinata al riconoscimento di un assegno di importo pari a 150 euro annui per ogni animale detenuto e iscritto nella relativa anagrafe e comunque di importo massimo pari ad euro 450 annui.
2. L'assegno è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Qualora il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è raddoppiato e comunque di importo massimo pari ad euro 900 annui.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al medesimo comma 1 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
105. 046. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 07. Zardini, Pezzopane.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 08. Tabacci, Tasso.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 021. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Grippa.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 040. Piastra, Murelli, Andreuzza, Patassini, Frassini, Vanessa Cattoi, Gava, Cavandoli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 045. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, calzature e accessori, abbigliamento, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 e 90 rispettivamente con le seguenti: 780 e 70.
105. 022. Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Calabria.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Istituzione di un Piano straordinario nazionale per l'infanzia e l'adolescenza contro gli effetti dell'epidemia da COVID-19)
1. Al fine di sostenere la crescita educativa, sociale, relazionale e familiare dei minori volta a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19 è istituto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo apposito denominato «Fondo emergenziale per l'adozione di misure di socializzazione di integrazione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza contro gli effetti provocati dall'epidemia da COVID-19» con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2020, di 150 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni dal 2022 al 2025 al fine di finanziare iniziative volte ad attuare un «Piano straordinario nazionale per l'infanzia e l'adolescenza contro gli effetti dell'epidemia COVID-19» di seguito denominato «Piano».
2. Al fine di sostenere le attività sperimentali e di educazione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni locali possono avvalersi, attraverso specifici accordi, delle competenze e del personale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore presenti sul territorio.
3. Il Piano di cui al comma 1, in un'ottica di equilibrio tra il dovere di contenere il rischio di un nuovo aumento di casi COVID-19 e il diritto dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze a ritornare a una vita il più possibile normale, già prima della riapertura delle scuole e qualora queste dovessero essere richiuse per una recrudescenza dell'epidemia prevede interventi volti:
a) al potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione ludico-educativa e destinati alle attività di minori di età compresa fra 0 e 18 anni;
b) a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori;
c) all'istituzione e all'organizzazione di specifici corsi di approfondimento e di recupero della dispersione scolastica accumulata nel periodo di emergenza COVID;
d) a garantire la continuità dei servizi destinati alle categorie più fragili, con particolare riferimento ai servizi destinati ai piccoli vittime di violenza, anche assistita, nonché a coloro che sono affetti da disabilità fisica e psichica;
e) al sostegno psicologico per minori e famiglie in situazione di particolare fragilità;
f) a implementare programmi di sostegno per i primi mille giorni di vita.
4. In applicazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di favorire la socializzazione, l'integrazione, il recupero scolastico, il contrasto alla povertà educativa, il sostegno alle famiglie, ai bambini e alle bambine nonché agli adolescenti, in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia, ogni ente locale, anche con il supporto delle associazioni e degli enti del terzo settore presenti sul territorio, individua oltre agli ambienti scolastici, spazi educativi, come parchi, musei, biblioteche, oratori, circoli ricreativi e altri luoghi che possono essere messi a disposizione da enti e istituzioni pubbliche e private, sia al mattino che nel pomeriggio, dove poter svolgere in piena sicurezza le attività.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
105. 09. Siani, Di Giorgi, Gribaudo, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Rizzo Nervo, Rotta, Carnevali, Schirò, Pini, Braga, Prestipino, Orfini, Ciampi, Rossi, Toccafondi, Carinelli, Casa, Lattanzio, Villani, Muroni, Emanuela Rossini, Fusacchia, Grippa.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Fondo per il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza)
1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 in particolare sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza», con una dotazione iniziale pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le finalità del fondo e i criteri di ripartizione delle risorse.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.
105. 028. Annibali, Boldrini, Paita, Nobili, Fregolent, Migliore.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Tax credit scuole di musica)
1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per sostenere i costi per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni 16 presso le scuole iscritte al RUNTS e che perseguono interessi generali inerenti la formazione culturale e/o musicale a qualsiasi livello (corale, bandistica, orchestrale), ovvero le associazioni o enti in regola con la normativa vigente e che abbiano come scopo sociale anche la formazione culturale musicale; le scuole accreditate per la formazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi della Direttiva 170/2016; le scuole aderenti alle Reti Associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 117 del 2017 operanti in ambito culturale o formativo, specificatamente in campo musicale; le scuole accreditate per il Piano delle Arti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 764 del 2019; le scuole iscritte ad un Albo o Registro delle Associazioni, emesso dalla pubblica amministrazione.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 200 euro per ogni nucleo familiare.
3. Il totale del corrispettivo deve essere documentato con bonifico bancario o fattura elettronica, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
8. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
105. 025. Mancini, Pezzopane.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)
1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal mese di giugno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:
a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;
d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 11.200 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
105. 029. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere)
1. In considerazione dell'impatto particolarmente negativo che le restrizioni atte a scongiurare la diffusione del virus COVID-19 hanno avuto sulla vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 4 milioni per l'anno 2021, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è costituito uno speciale programma di assistenza che garantisce in tutto il territorio nazionale l'istituzione di sportelli di ascolto volti a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale e centri rifugio che offrano adeguate condizioni di alloggio e di vitto temporaneo alle vittime di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
3. Le strutture di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato dei soggetti presi in carico. Possono essere gestite dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al comma 2. Le strutture operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2.
4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi delle strutture di cui al comma 2, le tipologie delle stesse, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura opportune forme di consultazione delle associazioni e delle organizzazioni operanti nel settore, in sede di elaborazione del programma.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni per l'anno 2020 e 4 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265:
a) al comma 5 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 796 milioni di euro per l'anno 2020, di 86 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
b) al comma 7 dopo la parola: 105 inserire la seguente: 105-bis.
Conseguentemente alla rubrica del Titolo IV dopo le parole: famiglia aggiungere in fine le seguenti: nonché misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.
105. 037. Sportiello, Perantoni, Nesci, Lapia, Mammì, Ianaro, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Menga, Zan, Conte, Boldrini, Gagnarli.
ART. 106.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,2 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,2 miliardi di euro in favore dei comuni e 2,0 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. Il termine previsto dall'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la sola annualità 2020 viene differito dal 31 luglio al 30 ottobre 2020, al fine di permettere all'Ente una verifica puntuale degli equilibri di bilancio, tenuto conto dei criteri e modalità di riparto del fondo. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
106. 39. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai comuni, inserire le seguenti: alle unioni di comuni,;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: connesse all'emergenza COVID-19, inserire le seguenti: anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,;
c) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle funzioni fondamentali, con le seguenti: delle rispettive funzioni;
d) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fabbisogni di spesa con le seguenti: fabbisogni finanziari;
e) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: fabbisogni di spesa, con le seguenti: fabbisogni finanziari e sopprimere le parole: per l'espletamento delle funzioni fondamentali;
f) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dell'adozione del decreto con le seguenti: dell'adozione dei decreti e dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: di cui il primo;
g) al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo;
h) al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: tra comuni a: predetti comparti con le seguenti: tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati e aggiungere, in fine, le seguenti parole: compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi.;
i) al comma 3, le parole: tra comuni, sono sostituite da: tra Stato, comuni,.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: fondamentali.
106. 20. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella determinazione dei criteri di riparto di cui al comma 1, fra i fabbisogni di spesa dei comuni sono inclusi i costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, anche in caso di adozione della tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai fini del medesimo riparto, rilevano altresì le spese per il finanziamento delle riduzioni riferite all'emergenza sanitaria COVID-19 sostenute dal comune ovvero dal gestore in caso di applicazione della Tariffa avente natura corrispettiva, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF.
106. 25. Baratto, Pella.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per il ristoro ai comuni delle isole minori derivanti dalle minori entrate dalla riscossione del contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione ai minori incassi registrati nel 2020 rispetto a quanto incassato nell'anno 2019, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
106. 1. Rosato, Scoma, Bendinelli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2 , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio».
106. 6. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, province e città metropolitane, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, per il solo anno 2020, possono utilizzare senza vincolo di destinazione il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare.
106. 7. Guidesi, Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in deroga al termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3-ter. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione possono non considerare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, nei limiti dei livelli complessivi di spesa registrati nel 2019, anche in relazione agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso e dei provvedimenti di volta in volta emanati a sostegno della tenuta degli equilibri finanziari degli enti locali.
106. 19. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo per la didattica nelle scuole materne dei comuni in stato di predissesto e dissesto)
1. Al fine di favorire la didattica nelle scuole dell'infanzia nei comuni in stato di predissesto e dissesto è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per il 2020, destinato alla didattica.
2. I comuni di cui al comma 1, accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'interno per le spese relative alle finalità di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un decreto ministeriale con i criteri per la ripartizione delle risorse economiche del Fondo di cui al comma 1.
106. 01. Giannone.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Iniziative in favore dei piccoli comuni)
1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19 e di supportare le amministrazioni comunali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro, volto a garantire ai comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti le opportune misure di sostegno per le spese connesse alle assenze lavorative del sindaco e dei componenti della giunta comunale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
106. 04. Sandra Savino.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Istituzione del Fondo per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di beni immobili di proprietà dei comuni in dissesto finanziario da destinare a sedi delle Forze di polizia, delle Forze amiate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di assicurare ai comuni in dissesto finanziario le necessarie risorse per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di beni immobili di proprietà dell'ente locale da destinare a sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, per l'anno 2020 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo.
2. Le procedure di ripiegamento di stazioni e sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state completate, sono sospese per una durata di 24 mesi.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 795 milioni.
106. 028. Baldino, Alaimo, Dieni, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Berti, Bilotti, Brescia, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Scerra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Contributo per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)
1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 500 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro dieci giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
2. Le opere di cui al comma 1 devono essere iniziate entro il 31 dicembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
106. 040. Vanessa Cattoi, Gava, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Covolo, Cavandoli.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
1. I comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis a ridosso dell'emergenza sanitaria e comunque nell'esercizio finanziario 2019, la cui valutazione non è stata notificata dalla Corte dei conti, hanno la facoltà di rimodulare il piano entro il termine del 30 novembre 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'interno e alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.
106. 042. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo di rotazione per la solidarietà ai comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i soli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente.
2. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021 è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo Interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei Comuni», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale, aiuti per il territorio, utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di intervento per il contrasto all'indigenza, alle difficoltà economiche emergenti dei singoli comuni e alla povertà sociale. Sono altresì individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono inoltre regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 2.
4. A decorrere dall'anno 2021 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 2. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le Fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nel termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività dei diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 4 nel rispetto del limite di spesa stabilito.
106. 048. Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 107.
Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Addizionale comunale sui diritti di imbarco)
1. Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato «MINISTERO DELL'INTERNO», le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse. I proventi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono riassegnati, a decorrere dall'anno 2020, a favore dei comuni del sedime aeroportuale.
107. 02. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Articolo 107-bis.
(Estensione calcolo facilitato FCDE)
1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario».
107. 03. Tartaglione, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
ART. 109.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurne il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, anche in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche.
109. 35. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*109. 3. Barbuto, Gallinella, Grippa.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*109. 9. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*109. 22. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*109. 7. Tripiedi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4-bis, dopo le parole: «delle minori percorrenze realizzate» sono aggiunte le seguenti: «anche se non effettuate» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai corrispettivi del trasporto scolastico, è applicata una percentuale di sconto del 30 per cento per l'anno scolastico corrente e i committenti si impegnano a concedere incrementi dei servizi per il 30 per cento a titolo gratuito a parità di forza lavoro per tutto l'anno scolastico 2020/21».
2) al comma 4-ter le parole: «fino a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a ventiquattro mesi».
**109. 8. Pella, Spena, Baratto, Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Musella, Napoli, Ruffino.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4-bis, dopo le parole: «delle minori percorrenze realizzate» sono aggiunte le seguenti: «anche se non effettuate» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai corrispettivi del trasporto scolastico, è applicata una percentuale di sconto del 30 per cento per l'anno scolastico corrente e i committenti si impegnano a concedere incrementi dei servizi per il 30 per cento a titolo gratuito a parità di forza lavoro per tutto l'anno scolastico 2020/21».
2) al comma 4-ter le parole: «fino a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a ventiquattro mesi».
**109. 23. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Casino.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al fine di prevedere un ristoro per gli utenti del servizio trasporto scolastico che abbiano subito un comprovato danno economico a seguito delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di accesso al fondo di cui alla presente lettera. All'onere di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
109. 26. Vietina.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 4. Barbuto, Scagliusi, Grippa, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 13. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 14. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 20. D'Attis.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 21. Occhiuto.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 25. Fassina.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 34. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche livelli essenziali di assistenza e incentivare la sostenibilità economica dell'immediata ripresa delle attività socio sanitarie in regime ordinario in esito al superamento dello stato di emergenza dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle residenze sanitarie assistenziali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle regioni e alle province autonome per compensare la riduzione dei ricavi delle rette pagate dai fruitori dei servizi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
1-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse sono ripartite secondo l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento in Conferenza delle regioni e province autonome.
1-quater. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-quinquies. Le regioni e le province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale, all'erogazione del 90 per cento dell'importo assegnato con il contratto, convenzione o concessione in essere alle strutture di cui al comma 1-bis. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.
109. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Carnevali.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I contratti, gli accreditamenti e le convenzioni di enti pubblici con enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento di servizi educativi e scolastici, servizi socioeducativi, servizi socioassistenziali, servizi sociosanitari, servizi e attività per l'inserimento lavorativo, attività di cooperazione allo sviluppo sono prorogabili una o più volte, sino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle normative in materia di contratti pubblici, qualora già scaduti o in scadenza prima di tale data e a condizione che siano mantenute le condizioni per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento.
1-ter. Gli enti pubblici possono inoltre avviare un procedimento di coprogettazione delle attività indicate al comma 1-bis, per adattarle ai nuovi bisogni legati all'emergenza sanitaria. A tal fine è possibile modificare le singole voci di spesa previste nei contratti, anche destinandole ad attività diverse da quelle originarie; rinviare scadenze per la rendicontazione dei progetti; prevedere modalità di rendicontazione semplificate; modificare a favore degli enti gestori i tempi di liquidazione di corrispettivi o contributi, anche prevedendo anticipi parziali rispetto ad attività non ancora svolte.
1-quater. La proroga di cui al comma 1-bis e la ridefinizione delle attività di cui al comma 1-ter si svolgono a condizioni economiche invariate, fatti salvi eventuali adeguamenti a seguito di rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
109. 29. Lepri, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.
ART. 110.
All'articolo 110 aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'articolo 107, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c), del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2020:
a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020».
*110. 3. Pizzetti, Nevi.
All'articolo 110 aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'articolo 107, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c), del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2020:
a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020».
*110. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)
1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento.
110. 03. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma.
Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)
1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo, n. 118 del 2011.
110. 05. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Gava, Panizzut, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
ART. 111.
Al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno con le seguenti: di 5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 2 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario e 3 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede:
a) per un importo pari a 1,5 miliardi di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) per l'importo di 695 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
111. 2. Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Binelli, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: 1,5 miliardi con le seguenti: 3 miliardi;
al comma 2, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque e le parole: di cui uno con le seguenti: di cui due;
al comma 3, sostituire le parole da: attivare, fino a da individuarsi con le seguenti: concordare con le competenti strutture tecniche monitoraggi presso Regioni e Province autonome.
111. 6. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 112 della legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «alle regioni e province autonome,».
4-ter. Al comma 3, dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «comma 1» la parola: «non» è soppressa.
111. 4. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Bartolozzi.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.
4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate | ||||
Regioni |
Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 |
quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 |
quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242 |
Totale |
A |
B |
C | ||
Abruzzo |
3,16% |
15.812.894,74 |
63.251.578,95 |
79.064.473,68 |
Basilicata |
2,50% |
12.492.894,74 |
49,971.578,95 |
62.464.473,68 |
Calabria |
4,46% |
22.302.894,74 |
89.211.578,95 |
111.514.473,68 |
Campania |
10,54% |
52.699.210,53 |
210.796.842,11 |
263.496.052,63 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
42.532.894,74 |
170.131.578,95 |
212.664.473,68 |
Lazio |
11,70% |
58.516.578,95 |
234.066.315,79 |
292.582.894,74 |
Liguria |
3,10% |
15.503.947,37 |
62.015.789,47 |
77.519.736,84 |
Lombardia |
17,48% |
87.412.631,58 |
349,650.526,32 |
437.063.157,89 |
Marche |
3,48% |
17.411.842,11 |
69.647.368,42 |
87.059.210,53 |
Molise |
0,96% |
4.786.052,63 |
19.144.210,53 |
23.930.263,16 |
Piemonte |
8,23% |
41.136.052,63 |
164.544.210,53 |
205.680.263,16 |
Puglia |
8,15% |
40.763.421,05 |
163.053.684,21 |
203.817.105,26 |
Toscana |
7,82% |
39.086.578,95 |
156.346.315,79 |
195.432.894,74 |
Umbria |
1,96% |
9.810.263,16 |
39.241.052,63 |
49.051.315,79 |
Veneto |
7,95% |
39.731.842,11 |
158.927.368,42 |
198.659.210,53 |
TOTALE |
100,00% |
500.000.000,00 |
2.000.000.000,00 |
2.500.000.000,00 |
*111. 03. Pizzetti.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.
4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate | ||||
Regioni |
Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 |
quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 |
quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242 |
Totale |
A |
B |
C | ||
Abruzzo |
3,16% |
15.812.894,74 |
63.251.578,95 |
79.064.473,68 |
Basilicata |
2,50% |
12.492.894,74 |
49,971.578,95 |
62.464.473,68 |
Calabria |
4,46% |
22.302.894,74 |
89.211.578,95 |
111.514.473,68 |
Campania |
10,54% |
52.699.210,53 |
210.796.842,11 |
263.496.052,63 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
42.532.894,74 |
170.131.578,95 |
212.664.473,68 |
Lazio |
11,70% |
58.516.578,95 |
234.066.315,79 |
292.582.894,74 |
Liguria |
3,10% |
15.503.947,37 |
62.015.789,47 |
77.519.736,84 |
Lombardia |
17,48% |
87.412.631,58 |
349,650.526,32 |
437.063.157,89 |
Marche |
3,48% |
17.411.842,11 |
69.647.368,42 |
87.059.210,53 |
Molise |
0,96% |
4.786.052,63 |
19.144.210,53 |
23.930.263,16 |
Piemonte |
8,23% |
41.136.052,63 |
164.544.210,53 |
205.680.263,16 |
Puglia |
8,15% |
40.763.421,05 |
163.053.684,21 |
203.817.105,26 |
Toscana |
7,82% |
39.086.578,95 |
156.346.315,79 |
195.432.894,74 |
Umbria |
1,96% |
9.810.263,16 |
39.241.052,63 |
49.051.315,79 |
Veneto |
7,95% |
39.731.842,11 |
158.927.368,42 |
198.659.210,53 |
TOTALE |
100,00% |
500.000.000,00 |
2.000.000.000,00 |
2.500.000.000,00 |
*111. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.
4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate | ||||
Regioni |
Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 |
quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 |
quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242 |
Totale |
A |
B |
C | ||
Abruzzo |
3,16% |
15.812.894,74 |
63.251.578,95 |
79.064.473,68 |
Basilicata |
2,50% |
12.492.894,74 |
49,971.578,95 |
62.464.473,68 |
Calabria |
4,46% |
22.302.894,74 |
89.211.578,95 |
111.514.473,68 |
Campania |
10,54% |
52.699.210,53 |
210.796.842,11 |
263.496.052,63 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
42.532.894,74 |
170.131.578,95 |
212.664.473,68 |
Lazio |
11,70% |
58.516.578,95 |
234.066.315,79 |
292.582.894,74 |
Liguria |
3,10% |
15.503.947,37 |
62.015.789,47 |
77.519.736,84 |
Lombardia |
17,48% |
87.412.631,58 |
349,650.526,32 |
437.063.157,89 |
Marche |
3,48% |
17.411.842,11 |
69.647.368,42 |
87.059.210,53 |
Molise |
0,96% |
4.786.052,63 |
19.144.210,53 |
23.930.263,16 |
Piemonte |
8,23% |
41.136.052,63 |
164.544.210,53 |
205.680.263,16 |
Puglia |
8,15% |
40.763.421,05 |
163.053.684,21 |
203.817.105,26 |
Toscana |
7,82% |
39.086.578,95 |
156.346.315,79 |
195.432.894,74 |
Umbria |
1,96% |
9.810.263,16 |
39.241.052,63 |
49.051.315,79 |
Veneto |
7,95% |
39.731.842,11 |
158.927.368,42 |
198.659.210,53 |
TOTALE |
100,00% |
500.000.000,00 |
2.000.000.000,00 |
2.500.000.000,00 |
*111. 016. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo la parola Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate | ||||
Regioni |
Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 |
quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 |
quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali per emergenza saniatria |
Totale |
A |
B |
C | ||
Abruzzo |
3,16% |
15.812.894,74 |
63.251.578,95 |
79.064.473,68 |
Basilicata |
2,50% |
12.492.894,74 |
49,971.578,95 |
62.464.473,68 |
Calabria |
4,46% |
22.302.894,74 |
89.211.578,95 |
111.514.473,68 |
Campania |
10,54% |
52.699.210,53 |
210.796.842,11 |
263.496.052,63 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
42.532.894,74 |
170.131.578,95 |
212.664.473,68 |
Lazio |
11,70% |
58.516.578,95 |
234.066.315,79 |
292.582.894,74 |
Liguria |
3,10% |
15.503.947,37 |
62.015.789,47 |
77.519.736,84 |
Lombardia |
17,48% |
87.412.631,58 |
349,650.526,32 |
437.063.157,89 |
Marche |
3,48% |
17.411.842,11 |
69.647.368,42 |
87.059.210,53 |
Molise |
0,96% |
4.786.052,63 |
19.144.210,53 |
23.930.263,16 |
Piemonte |
8,23% |
41.136.052,63 |
164.544.210,53 |
205.680.263,16 |
Puglia |
8,15% |
40.763.421,05 |
163.053.684,21 |
203.817.105,26 |
Toscana |
7,82% |
39.086.578,95 |
156.346.315,79 |
195.432.894,74 |
Umbria |
1,96% |
9.810.263,16 |
39.241.052,63 |
49.051.315,79 |
Veneto |
7,95% |
39.731.842,11 |
158.927.368,42 |
198.659.210,53 |
TOTALE |
100,00% |
500.000.000,00 |
2.000.000.000,00 |
2.500.000.000,00 |
**111. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo la parola Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate | ||||